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RUP e conflitto di interessi : ipotesi di grave inimicizia o controversia nei confronti operatore economico concorrente (art. 15 , 16 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, Sez. V, 15.04.2026 n. 2982

5. Come anticipato, va comunque esaminato il secondo motivo di gravame incidentale, con cui l’appellante censura il rigetto della doglianza con cui aveva dedotto in primo grado la sussistenza di una situazione di conflitto d’interessi in capo al Rup.
Quest’ultimo sarebbe infatti portatore di un interesse personale contrario alla -OMISSIS-, oltreché parte di una controversia con la stessa, circostanze che varrebbero a pregiudicarne l’imparzialità e indipendenza.
In particolare, a mezzo di proprio legale, il Rup aveva inviato alla -OMISSIS- una comunicazione con cui contestava condotte diffamatorie e denigratorie della propria professionalità legate alle funzioni esercitate nell’Ambito territoriale sociale, assumendo al riguardo anche riserva d’intraprendere azione giudiziale.
Il che darebbe luogo di per sé a un (quantomeno potenziale) conflitto d’interessi.
5.1. Il motivo non è condivisibile.
5.1.1. Occorre premettere che, a norma dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023 «Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione».
In tale contesto, «In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro» (art. 16, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023); in tali casi «Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all’ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione» (comma 3).
Come chiarito nella Relazione illustrativa al Codice, la disposizione “recepisce la nozione eurounitaria di conflitto di interessi” (su cfr. l’art. 24 dir. 2014/24/UE), con “l’obiettivo di perimetrare e rendere tassativa [tale] nozione comunitaria”, non potendosi “accettare una definizione generica e indeterminata che non renda possibile inquadrare precisamente l’oggetto” (del conflitto, e dunque) della inerente dichiarazione da rendere da parte del pubblico funzionario, così come, in negativo, della relativa “omissione”.
In tale prospettiva “il comma 2 precisa che un conflitto di interessi si determina le volte in cui a un soggetto sia affidata la funzione di cura di un interesse altrui (così detto interesse funzionalizzato) ed egli si trovi, al contempo, ad essere titolare (de iure vel de facto) di un diverso interesse la cui soddisfazione avviene aumentando i costi o diminuendo i benefici dell’interesse funzionalizzato” (in tal senso, cfr. anche Cons. Stato, sez. cons. atti normativi, 5 marzo 2019, n. 667).
Coerentemente, la minaccia all’imparzialità e all’indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto “sulla base di presupposti specifici e documentati” e deve riferirsi “ad interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro” (Cons. Stato, n. 667 del 2019, cit.).
5.1.2. Nel caso di specie, la ragione del conflitto d’interessi sarebbe riconducibile alla comunicazione del 25 marzo 2025 con cui il legale del Rup contestava alla Emmanuel di aver reso affermazioni che apparivano “chiaramente denigratorie” della professionalità e del curriculum dello stesso Rup, con conseguente “diffida” dal proseguire in tale condotta, seguita da indicazione che, in caso contrario, si sarebbero potute avviare corrispondenti iniziative giudiziali e invito a “rimanere nell’alveo degli aspetti istituzionali con l’Ente”.
Alla luce di ciò, senz’altro non sussisteva in capo al Rup alcun interesse «finanziario» od «economico» rilevante ai sensi dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023; ma a ben vedere neppure era ravvisabile un «altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione», in base alla medesima disposizione.
La nozione di «interesse personale», anche alla luce delle disposizioni generali in materia di conflitto d’interessi di cui all’art. 6-bis l. n. 241 del 1990 e art. 7 d.P.R. n. 62 del 2013 (su cui cfr. Cons. Stato, n. 667 del 2019, cit., per l’applicabilità anche al settore dei contratti pubblici), dovrebbe declinarsi nel caso di specie in ipotesi assimilabile alla «grave inimicizia» (di cui all’art. 7 d.P.R. n. 62 del 2013, e, in ambito processuale, all’art. 51, comma 1, n. 3, Cod. proc. civ.).
Tuttavia, tale situazione di grave inimicizia “per essere rilevante ai fini che qui interessano deve essere reciproca, trovare fondamento esclusivamente in rapporti personali, derivare da vicende estranee allo svolgimento delle funzioni ed estrinsecarsi in dati di fatto concreti, precisi e documentati” (Cons. Stato, V, 20 dicembre 2018, n. 7170; I, 12 febbraio 2026, n. 283; II, 19 novembre 2024, n. 9319; IV, 18 novembre 2024, n. 9237); inoltre la stessa “deve configurarsi come autonomamente insorta da rapporti interpersonali legati a vicende della vita estranee alle funzioni pubbliche esercitate da taluna delle parti in causa (Consiglio di Stato, Sez. VI, Consiglio di Stato sez. VI, 6 aprile 2022, n.2552; Consiglio di Stato sez. VI, 10 gennaio 2022, n.163)” (Cons. Stato, VII, 16 novembre 2022, n. 10098 ; Id., n. 283 del 2026, cit.).
Nel caso di specie, da un lato, si è in presenza di una mera comunicazione del Rup che si limitava alla diffida dal proseguire in condotte (ritenute) denigratorie, pure limitandosi a indicare l’intenzione, in caso di perseveranza, di avviare azioni giudiziali e invitare l’interessata a rimanere nell’alveo dei rapporti istituzionali con l’ente; dall’altro la vicenda si correla a circostanze afferenti pur sempre all’esercizio delle funzioni del Rup, sicché difettano, nel complesso, quegli elementi di «grave inimicizia», che avrebbero potuto dare luogo a una situazione di conflitto d’interessi rilevante a fronte della effettiva ravvisabilità di un interesse confliggente in capo al pubblico funzionario nei termini suindicati.

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Provvedimento di esclusione non rientra nella competenza della Commissione giudicatrice neppure se presieduta dal RUP (art. 15 d.lgs. 36/2023)

TAR Palermo, 23.03.2026 n. 755

Preliminarmente, deve prendersi in esame il motivo di ricorso inerente la dedotta incompetenza della commissione di gara.
Secondo il comma 1 dell’art. 7 dell’Allegato I.2 al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – rubricato “Compiti specifici del RUP per la fase dell’affidamento” – “Il RUP:… d) dispone le esclusioni dalle gare”.
Già precedentemente, sotto il vigore del d.lgs. 50/2016 – che, all’art. 80 co. 5, attribuiva alle stazioni appaltanti il potere di pronunciare le esclusioni dalle gare – era consolidato l’orientamento per il quale tale potere competeva al RUP: “La giurisprudenza ha al riguardo in più occasioni ribadito che il provvedimento di esclusione dalla gara è di pertinenza della stazione appaltante, e non già dell’organo straordinario-commissione giudicatrice; la documentazione di gara può, comunque, demandare alla commissione giudicatrice ulteriori compiti, di mero supporto ed ausilio del Rup, ferma rimanendo la competenza della stazione appaltante nello svolgimento dell’attività di amministrazione attiva alla stessa riservata (Cons. Stato sez. VI, 08 novembre 2021, n. 7419)” (così Cons. Stato sez. V, 31 luglio 2024, n. 6873).
Più di recente, in applicazione della chiara previsione dettata dal sopra richiamato art. 7, è stato affermato: “La giurisprudenza costante (Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2023, n. 2512; sez. VI, 8 novembre 2021, n. 7419; sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1104) ha chiarito pertanto che il Rup, nell’ambito delle sue funzioni, può esercitare il potere di verifica della documentazione amministrativa e, quando necessario, adottare provvedimenti di esclusione. La commissione giudicatrice, invece, è competente a valutare le offerte tecniche e assegnare i relativi punteggi, ma non ha il potere di escludere un concorrente dalla gara” (Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2025, n. 7223; nello stesso senso, cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 2025, n. 2731; Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2024, n. 6873; Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2021, n. 6706).
In applicazione di tali principi, e ritenuto, dunque, che il provvedimento di esclusione dalla gara esorbita dalle competenze della commissione – che si deve limitare a svolgere un’attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie – l’impugnato provvedimento deve ritenersi illegittimo per incompetenza (cfr., su un caso analogo al presente, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 1 agosto 2022 n. 5181).
Né consentono di giungere ad opposte conclusioni le deduzioni difensive rese dalla resistente amministrazione, che ha osservato che il provvedimento impugnato è stato adottato in ragione di una clausola di esclusione automatica, non necessitante di alcuna valutazione discrezionale e che, nel caso di specie, il presidente della commissione, dott.ssa -OMISSIS-, è anche il responsabile del procedimento per la fase di affidamento, nonché firmataria del bando di gara.
Per un verso, infatti, il menzionato art. 7 non distingue, ai fini della competenza, tra le diverse ragioni che possano stare a base del provvedimento di esclusione dalla gara; peraltro, proprio l’assenza di una valutazione discrezionale depone nel senso dell’incompetenza della commissione, atteso che, come si è detto, a tale organo straordinario deve ritenersi preclusa “ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, compresa, in particolare, la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione” (Consiglio di Stato sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1104).
Per altro verso, non ha alcun rilievo l’attribuzione, alla stessa persona fisica, anche dell’incarico di presidente della commissione: è evidente che il provvedimento adottato da un organo collegiale è espressione della volontà comune (resa all’unanimità o a maggioranza) dei componenti del medesimo ed è pertanto cosa ben diversa da un provvedimento adottato da un organo monocratico, sia pure qualora vi sia una parziale coincidenza delle persone fisiche che rivestano i relativi incarichi.

Progettista e direttore lavori sopra soglia : incompatibilità sussiste soltanto per il RUP (art. 4 allegato I.2 d.lgs. 36/2023)

TAR Napoli, 18.03.2025 n. 2263

Con il terzo motivo del ricorso principale è lamentata l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione in favore di -OMISSIS- per violazione del disposto di cui all’art. 4 dell’Allegato I.2 D.lgs. n. 36/2023, in quanto la parte controinteressata aggiudicataria (con riguardo alla capogruppo -OMISSIS- e ad una delle mandanti -OMISSIS-) è stata anche progettista incaricata della redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori oggetto della gara per cui è causa, in violazione della regola secondo cui sono incompatibili i ruoli di progettista e direttore dei lavori nel caso di interventi che superano gli importi di cui all’art. 14 del Codice ovvero che abbiano particolare rilevanza dal punto di vista conservativo, architettonico e storico-artistico, come in tesi i lavori per cui è causa.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata.
L’art. 4 dell’Allegato I.2 D.lgs. n. 36/2023 prevede che “Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice”.
Nella citata previsione normativa, che riguarda il rapporto tra RUP, progettista e direttore dei lavori, non è riconducibile il profilo di incompatibilità prospettato dalla ricorrente principale, che riguarderebbe la coincidenza della figura dell’aggiudicatario e del progettista, e in particolare testualmente la circostanza che «gli attuali aggiudicatari dell’appalto di cui si controverte, originariamente secondi graduati, sono (con riferimento alla capogruppo OMISSIS e ad una delle mandanti -OMISSIS-) i medesimi progettisti incaricati della redazione del progetto definitivo ed esecutivo del complessivo intervento sul Palazzo Teti Maffuccini».
La norma invocata dalla ricorrente principale ha un ambito soggettivo non pertinente alla fattispecie concreta in esame (nella quale, in un appalto ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza “in fase di esecuzione”, la società -OMISSIS-, mandataria del raggruppamento aggiudicatario, unitamente ad una delle mandanti, OMISSIS, ha redatto il progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento), in quanto la norma riguarda le funzioni del Responsabile Unico del Progetto (RUP), al quale, limitatamene agli appalti superiori alla soglia di cui all’art. 14 del codice, è impedito lo svolgimento congiunto delle funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori; quindi la norma in esame è riferita al RUP, e parte ricorrente principale non spiega come possa applicarsi anche all’operatore economico che abbia partecipato ad una procedura di gara.
Premesso che in astratto non sussiste l’incompatibilità prospettata dalla ricorrente principale in quanto la norma da questa invocata non è applicabile alla fattispecie per cui è causa, va evidenziato che in concreto non è allegato e dimostrato alcun conflitto di interessi, non avendo la ricorrente principale allegato alcun profilo di concreto ed effettivo vantaggio ingiustificato che l’aggiudicataria avrebbe avuto rispetto agli altri concorrenti per il fatto che la società -OMISSIS-, mandataria del raggruppamento aggiudicatario, unitamente ad una delle mandanti, -OMISSIS-, ha redatto il progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento, non essendo prospettata in concreto alcuna circostanziata e specifica lesione delle regole di concorrenza e di par condicio tra gli operatori in gara. Viceversa, a conferma che nessun concreto vantaggio concorrenziale abbia tratto l’aggiudicataria, va evidenziato che:
– i criteri di valutazione dell’offerta tecnica non premiavano il lavoro progettuale, ma si concentravano sull’esperienza dei candidati nella direzione lavori e nel coordinamento della sicurezza durante l’esecuzione;
– la stazione appaltante ha previsto tempi adeguati per la presentazione delle offerte, dando a tutti i concorrenti la possibilità di elaborare le informazioni necessarie;
– il progetto esecutivo è stato incluso nella documentazione di gara, permettendo a tutti i partecipanti di basare le loro offerte sui dati progettuali più recenti.
Quindi anche il terzo motivo del ricorso principale è infondato.
Il ricorso principale è pertanto respinto, derivandone che la ricorrente principale legittimamente è stata esclusa dalla gara, mentre non sussistono i profili escludenti prospettati nei confronti della controinteressata aggiudicataria.

Provvedimento di esclusione: competenza del RUP o della Commissione Giudicatrice ?

TAR Perugia, 14.02.2025 n. 122

Non merita condivisione il primo motivo nella parte in cui denuncia la violazione delle competenze del RUP in tema di esclusione da una procedura selettiva.
Corrisponde al vero che già prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice (recante l’espressa previsione di cui all’art. 7, lettera d), dell’allegato I.2 sulla spettanza in capo al RUP del potere di escludere i concorrenti) il provvedimento di esclusione dalla gara fosse ritenuto di pertinenza del RUP – e comunque della stazione appaltante (cfr. tra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 01 agosto 2022, n. 5181, T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 19 maggio 2022, n. 685, Cons. Stato, sez. VI , 08 novembre 2021, n. 7419) e non già della Commissione giudicatrice. Tale scelta era il precipitato della divisione dei ruoli tra i due organi, particolarmente netta in caso di procedura da aggiudicarsi con l’offerta economicamente più vantaggiosa (mentre in caso di prezzo più basso, in assenza di spendita di potere valutativo il RUP poteva procedere anche alla valutazione delle offerte): da un lato la Commissione giudicatrice, organo straordinario della stazione appaltante composto da soggetti con specifiche esperienze nel settore dell’appalto da aggiudicare e titolare del potere valutativo tecnico- discrezionale nei confronti delle offerte (con l’esclusione della verifica di anomalia, riservata al RUP, salvo specifica richiesta di supporto rivolta da quest’ultimo); dall’altro lato il RUP, dipendente della stazione appaltante titolare di una competenza generale/residuale rispetto a quanto non espressamente riservato ad altri, tra cui, in particolare, la verifica della documentazione amministrativa, ovvero la fase da cui in genere discende la maggior parte delle esclusioni.
Tale regola non risulta tuttavia pertinente nel caso di specie giacchè la Commissione non ha escluso la concorrente in ragione della mancanza di un requisito di ordine generale ovvero di capacità tecnica, e in realtà non ha neppure emesso un provvedimento di esclusione vero e proprio nel senso di reazione espulsiva conseguente al mancato rispetto di una norma o di una regola fissata nel disciplinare: l’organo tecnico, dopo aver accertato la regolarità delle firme digitali apposte sulle offerte pervenute, si è limitato a prendere atto che non era pervenuta alcuna documentazione relativa all’offerta economica, e quindi non ha potuto far altro che disporre la non ammissione della ricorrente alla fase successiva. E’ evidente, infatti, che per procedere alla valutazione dell’offerta economica era necessario che un’offerta fosse validamente presentata: in mancanza di tale presupposto fattuale la non ammissione si poneva come inevitabile conseguenza logica, senza alcun margine valutativo sul punto.
A conferma della correttezza di un tale modus procedendi, ed in coerenza con l’analoga previsione delle Linee Guida Anac n. 5 del 2016 (paragrafo 1.1. lettera 8 ) anche il disciplinare di gara all’art. 22 specifica che “La Commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun lotto all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria”. Proprio in tale fase si è situata la non ammissione della ricorrente al proseguo della procedura, poiché la Commissione, riscontrata l’assenza materiale dell’offerta economica di Vigilanza Umbra, non ha potuto procedere alla lettura del ribasso offerto e della possibile individuazione della soglia di anomalia.
Ed ancora in coerenza con tale scansione procedurale è stata invece dichiarata illegittima l’esclusione disposta dal RUP in applicazione di un punteggio inerente l’offerta tecnica, ovvero di una regola che avrebbe dovuto essere applicata dalla Commissione di Gara (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 03 gennaio 2022, n. 42).
Nel caso di specie peraltro la non ammissione di -OMISSIS- è stata poi “asseverata” e fatta propria dal RUP, che in sede di documento istruttorio ha proposto all’Amministratore Unico della stazione appaltante di approvare tutti i verbali allegati (tra cui il n. 12 del 31 luglio 2024 recante il rilievo dell’assenza dell’offerta economica della ricorrente), e le graduatorie dei lotti, e conseguentemente aggiudicare la gara, come poi effettivamente operato da tale organo con Determina del 10 ottobre 2024.

Commissione giudicatrice – Mancata esplicitazione dei voti attribuiti ai concorrenti – Conseguenze (art. 15 , art. 93 d.lgs. 36/2023)

TAR Catania, 20.12.2024 n. 4199

Contrariamente a quanto paventato dalla parte ricorrente le ragioni del ritiro degli atti di gara, disposto in conseguenza della mancata loro approvazione da parte del RUP, sono evincibili dall’impugnato provvedimento n. 1677 del 16.07.2024 del Direttore generale del Policlinico resistente.
La Commissione valutatrice, invero, secondo quanto emerso dagli atti della procedura, non avrebbe rispettato, in maniera pedissequa, quanto previsto al richiamato punto 3.1.2 del capitolato speciale, rifiutandosi ex post di meglio esplicitare le ragioni poste alle base dei voti assegnati ai singoli criteri di valutazione che, tra l’altro, risultano essere identici per tutte le offerte tecniche esaminate.
La lex specialis, nello specifico, prevedeva espressamente che la Commissione avrebbe dovuto esternare i voti attribuiti da ciascun Commissario avuto riguardo ad ogni criterio valutato, per poi compendiare il tutto in un voto complessivo risultante dalla media aritmetica delle singole valutazioni.
La circostanza che la Commissione avrebbe votato all’unanimità per ciascuna voce indicata nel capitolato risulta essere stata esternata solo ex post e previa sollecitazione del RUP, non essendovi traccia di ciò nei verbali con cui è stato dato atto della valutazione delle offerte tecniche.
Da ciò è dipesa l’ulteriore richiesta del RUP di voler relazionare, in maniera compiuta, in merito ai punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nell’evidente tentativo di far trasparire le ragioni di una valutazione, non solo, e non tanto, non conforme alla lex specialis, ma anche e, soprattutto, si ripete, anomala nella parte in cui per tutti i sottocriteri i Commissari abbiano deciso di assegnare il medesimo voto alle offerte tecniche presentate dagli operatori economici, ritenendole del tutto identiche e non meritevoli di alcuna differenziazione, neppure in minima parte.
La risposta negativa della Commissione nel fornire i richiesti giustificativi è stata considerata dal RUP come un momento di rottura non sanabile del rapporto di fiducia intercorrente tra stazione appaltante e Commissione, con successiva proposta di revoca degli atti di gara.
Nessun difetto di motivazione risulta essere ravvisabile nel caso di specie, dovendosi precisare come la nota del RUP oggetto di ostensione previo ordine istruttorio di questa Sezione, così come richiamata nel provvedimento di revoca impugnato, non aggiunge nulla di più rispetto alla ricostruzione così come in precedenza effettuata.

Il requisito dell’esperienza pregressa del RUP è colmabile dal gruppo di supporto (art. 15 d.lgs. 36/2023)

TAR Cagliari, 27.11.2024 n. 859

Si ricorda, innanzitutto, che l’art. 2 dell’Allegato I.2 al D.lgs. n. 36/2023 prevede che: “Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante … Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato”. L’art. 5 prevede poi degli specifici requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture, stabilendo che: “1. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell’articolo 15, comma 7, del codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell’intervento, in relazione alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare.
Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall’anzianità di servizio maturata:
a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all’articolo 14 del codice;
b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all’articolo 14 del codice.”
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti e, in particolare, dall’esame del “curriculum vitae” del RUP dott. -OMISSIS- (doc. 38 – Amministrazione resistente), emerge chiaramente come il vaglio del possesso delle generali “competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere”, così come richiesto dalle disposizioni sopra citate, sia stato compiuto dall’organo competente in modo tutt’altro che irragionevole. Egli, infatti, aveva già svolto l’attività di Componente della Commissione giudicatrice nella Gara europea per l’affidamento del servizio di accoglienza e assistenza di stranieri richiedenti protezione (nell’anno 2023) nonché di R.U.P. nell’affidamento del servizio biglietti viaggio nazionali e internazionali per il rimpatrio di cittadini stranieri espulsi (nell’anno 2024). Egli ha, inoltre, partecipato negli anni 2023 e 2024 a due Corsi sul tema “”Piano Nazionale di Formazione per l’aggiornamento professionale del RUP” Nuova disciplina dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 (MIT – iFEL – ITACA e SNA)” e dal marzo 2023 (e ancora attualmente) svolge l’attività di “Funzionario amministrativo Ministero dell’Interno presso UTG – Prefettura Funzionario Giuridico Amministrativo Area Contratti – Economico Finanziario e Contabilità – PNRR”, con competenza specifica, dunque, anche nel settore dei contratti pubblici.
Quanto, poi, al requisito dell’esperienza pregressa di almeno tre anni nel settore degli appalti pubblici prescritto dall’art. 5, comma 2, lett. b) dell’allegato I.2, risulta applicabile al caso di specie quanto disposto dall’art. 2, terzo comma, quinto periodo dell’Allegato richiamato, nella parte in cui, in particolare, prevede che l’eventuale carenza dei requisiti in capo al RUP possa essere colmata attraverso la nomina di un adeguato gruppo di supporto, come avvenuto nel caso di specie. La citata disposizione, infatti, risulta applicabile anche con riferimento ai requisiti di professionalità stabiliti dall’art. 4 (per quanto concerne gli appalti, concessioni di lavori e servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura) e, per quanto qui interessa, dall’art. 5 (disciplinante i requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture, anche con riferimento all’anzianità di servizio maturata).

ANAC: indicazioni alle stazioni appaltanti per controlli e verifiche nella fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture

La Delibera ANAC n. 497/2024 fornisce indicazioni precise alle Stazioni Appaltanti sui controlli da effettuare durante l’esecuzione dei contratti di servizi e forniture.
Dopo aver riscontrato numerose irregolarità attraverso intensi controlli, l’Autorità ha stabilito nuove regole per garantire una maggiore efficacia dei controlli.
Le Stazioni Appaltanti devono definire in modo chiaro e dettagliato le modalità di svolgimento dei controlli già nel disciplinare di gara, assegnando precise responsabilità ai soggetti coinvolti (RUP e DEC). È quindi fondamentale che le Stazioni Appaltanti dotino questi soggetti delle risorse e della formazione necessarie per svolgere i controlli in modo efficace, evitando formalità burocratiche.
Tutti i controlli devono essere documentati in modo preciso, indicando le verifiche effettuate, i risultati ottenuti e i criteri utilizzati.
Le Stazioni Appaltanti devono, inoltre, utilizzare le piattaforme digitali per gestire la fase esecutiva dei contratti, garantendo così una maggiore trasparenza e tracciabilità delle attività.

Modalità organizzative RUP: competenza esclusiva della Regione ex art. 117 Cost.

TAR Firenze, 07.11.2024 n. 1257

L’art. 15, co. 4, del codice dei contratti pubblici stabilisce che «[f]erma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP».
La norma primaria, dunque, attribuisce all’autonomia organizzativa delle stazioni appaltanti la possibilità di nominare un responsabile di procedimento per la fase di affidamento e un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, e ciò sull’implicita considerazione della diversità delle competenze professionali richieste nei due gruppi di attività, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento, che devono essere mantenute al responsabile unico di progetto.
D’altra parte, è significativo che, come rilevato dall’Amministrazione resistente, proprio con riguardo all’articolazione per fasi del procedimento di gara salva l’unicità del centro di responsabilità, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 43/2011, ha stabilito che la disciplina delle modalità organizzative dell’attività del responsabile unico del procedimento rientra nella materia della organizzazione amministrativa, riservata alle Regioni ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost., con la conseguenza che in relazione a detta disciplina non possono venire in rilievo i principi fondamentali desumibili dalla legislazione dello Stato, i quali limitano la potestà legislativa regionale soltanto nelle materie di competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.
Ciò premesso, a giudizio del collegio la Regione Toscana, con la delibera della Giunta n. 1258/2023 (seguita dalla legge regionale n. 15/2024), si è mossa entro i limiti della propria autonomia organizzativa, prevedendo che il Settore contratti (e per esso il suo dirigente responsabile) provveda ad approvare l’elenco delle offerte ammesse ed escluse e a trasmettere il provvedimento al RUP, senza con ciò incidere sulle funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del responsabile unico di progetto.
Del resto, le disposizioni di cui all’all. I.2 non possono indurre a conclusioni diverse anche in considerazione del fatto che le stesse sono destinate ad essere abrogate «a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400», regolamento governativo che, per quello che concerne l’organizzazione amministrativa, non potrà che riguardare le sole amministrazioni dello Stato, rimanendo alle Regioni la funzione normativa in materia di organizzazione regionale.

Incentivi funzioni tecniche per forniture di importo superiore ad euro 500.000 : presupposto necessario e sufficiente

Quesito: L’art. 32, comma 3, All. II.14, prevede che “Ferma restando l’individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 €”; si chiede se, ai fini dell’incentivabilità delle forniture, l’importo superiore ai 500.000 € sia condizione necessaria e sufficiente oppure se la locuzione “Ferma restando” intenda che debba ricorrere anche una delle fattispecie di cui al co. 2 o, ancora, la certificazione di complessità da parte del Dirigente/responsabile del servizio. La Corte dei conti nel parere sez. reg. Campania n. 91/2023/PAR sottolinea come già nelle Linee Guida Anac n.3 il parametro numerico poteva comunque rappresentare criterio di orientamento. Con riguardo alla disciplina del nuovo codice, il medesimo parere prosegue nel senso di considerare quale presupposto applicativo del sistema incentivante che consente di derogare in via eccezionale al principio di omnicomprensività della retribuzione, la particolare importanza dell’affidamento, per qualità e importo delle prestazioni da cui discende la nomina del Dec come figura distinta dal Rup. In particolare per i servizi si prescinderebbe dall’importo contrattuale e rileverebbe il profilo qualitativo fondato sui criteri oggettivi della particolare importanza enucleati dall’art. 32, co. 2 dell’All. 2.14; per le forniture rileverebbe il profilo quantitativo fondato sull’importo delle prestazioni qualificabili di particola importanza se superiori a 500.000 €

Risposta aggiornata: Ai fini dell’incentivabilità delle forniture, rileva il profilo quantitativo fondato sull’importo delle prestazioni, qualificabili di particolare importanza se tale importo è superiore a 500.000,00 euro. Pertanto, con riferimento al quesito posto, l’importo superiore ai 500.000 € è condizione necessaria e sufficiente per l’incentivabilità delle forniture. (Parere MIT n. 2723/2024)

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    Il RUP non può (di regola) sostituirsi alla Commissione giudicatrice

    Il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede, tra le numerose novità, anche il potenziamento della figura del RUP (Responsabile Unico del Progetto), organo che trova la propria disciplina all’interno dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023.
    Si tratta di un organo destinato ad assolvere funzioni di considerevole importanza, la cui nomina deve essere effettuata immediatamente da parte della stazione appaltante o dell’ente concedente sin dal primo atto di avvio dell’intervento pubblico. Le funzioni del RUP si estendono a tutte le fasi della vita del contratto pubblico ovvero alla programmazione, alla progettazione, all’affidamento ed infine alla esecuzione.
    Al RUP la normativa vigente assegna una funzione di coordinamento diretta a garantire specifici interessi di carattere collettivo che vengono in ogni modo toccati dalla procedura di pubblica contrattazione.
    L’intervento del RUP è finalizzato a garantire una migliore gestione delle risorse pubbliche nonchè ad assicurare una maggiore trasparenza dei processi decisionali che si compiono nel corso della procedura di contrattazione pubblica.
    La nomina del RUP deve ricadere tra i dipendenti delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti anche in servizio a tempo determinato. Data l’importanza delle funzioni attribuite nel disegno legislativo al RUP, il soggetto che ne ricopre la funzione deve essere dotato di competenze di carattere specifico che garantiscano il corretto svolgimento della procedura di contrattazione pubblica. Ai fini di garantire la maggiore trasparenza possibile è prevista l’indicazione del nominativo del soggetto destinato a ricoprire la carica nel bando di gara ovvero nell’avviso di indizione della gara. Tuttavia il RUP non è il solo soggetto coinvolto nella procedura di evidenza pubblica allorquando l’affidamento debba avvenire mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
    In tal caso, infatti, viene in rilievo la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 93 del Codice, il quale prevede che ai fini della selezione dell’aggiudicatario, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell’anomalia. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
    Di recente la giurisprudenza (vedasi sentenza n. 4435 del 17.05.2024 della Sezione quinta del Consiglio di Stato) ha chiarito il rapporto tra il Rup e la Commissione giudicatrice, censurando la sostituzione del primo alla seconda nella valutazione delle offerte. La motivazione del provvedimento definisce i poteri assegnati al Rup nel corso di una procedura di evidenza pubblica, confermando che la scelta del contraente è riservata alla Commissione giudicatrice, organo funzionalmente competente in base alle previsioni del Codice dei contratti pubblici.
    La sentenza precisa altresì che in un solo caso il Rup potrà validamente sostituirsi alla Commissione giudicatrice annullandone le decisioni, ossia nell’ipotesi in cui la decisione di aggiudicazione presenti profili di manifesta illogicità: in tale caso la sostituzione da parte del Rup parrebbe giustificata al fine di evitare palesi aspetti d illegittimità della procedura.
    Segnatamente, il Collegio si è espresso come segue: “6.1.1. Il RUP può “esercitare un legittimo potere di verifica sulla regolarità della procedura”;
    6.1.2. Lo stesso RUP non può sostituire “alle valutazioni discrezionali della Commissione (cioè dell’organo tecnico munito della necessaria preparazione ed esperienza professionale nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, inteso in modo coerente con la molteplicità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare) un opposto, soggettivo e autonomo giudizio sui medesimi profili di “accettabilità” dell’offerta tecnica già vagliati dalla stessa Commissione e da questa ritenuti inidonei a condurre all’esclusione dell’operatore economico”;
    6.1.3. In siffatta direzione spetta “alla commissione di gara, nell’attività di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali … un ampio margine di discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, V, 1.2.2022, n. 696, Id. 3 maggio 2019, n. 2873; Cons. Stato, sez. III, 14 novembre 2017, n. 5258; Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015, n. 601; Cons. Stato, V, 11 dicembre 2015, n. 5655; 7 marzo 2014 n. 1072)”.
    6.1.4. Significativa in tal senso la disposizione di cui all’art. 77, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a norma del quale: nei “casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”;
    6.1.5. In una complementare prospettiva, l’art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (il quale prevede la possibilità di formulare “richiesta di chiarimenti o documenti” tra l’aggiudicazione provvisoria e la sua approvazione)“regola in realtà il rapporto tra l’attività della commissione (o del seggio) di gara (che formula la proposta) e l’amministrazione appaltante (che deve verificare e controllare la regolarità e la legittimità del procedimento, formulando eventualmente osservazioni o chiedendo chiarimenti)” [Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2020, n. 2655];
    6.1.6. A conferma di quanto appena evidenziato, si veda altresì quanto previsto nell’Allegato I.2 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Attività del RUP) il cui art. 7 prevede, sì, che il RUP “dispone le esclusioni dalle gare” [lettera d)], ma stabilisce allo stesso tempo che lo stesso RUP: “in caso di procedura che prevede l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l’esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice” [lettera e)]. Dunque si conferma, anche nel nuovo codice dei contratti, che in caso di appalto aggiudicato con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa “l’esercizio di poteri valutativi”, quali quelli del caso di specie, spettino alla commissione di gara e non al RUP.
    6.1.7. Allo stesso modo, il potere del RUP di dare impulso e formulare chiarimenti alla commissione di gara, in caso di dubbi, se nel vecchio codice dei contratti era espressamente contemplato all’art. 33 (laddove erano previsti “controlli” della stazione appaltante tra l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva) nel nuovo codice (dove la fase dei controlli è successiva alla aggiudicazione definitiva) se ne trova ora traccia – almeno per implicito – sia nell’art. 17, comma 5 (nella parte in cui si evidenzia che l’organo competente, ossia il RUP se ne ha i poteri, dispone l’aggiudicazione definitiva “se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico”: il che sta a significare che il RUP, in caso di dubbi, può sempre chiedere un intervento supplementare della commissione di gara); sia nell’art. 18, comma 2 (allorché si afferma che tra l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto l’amministrazione può comunque sempre esercitare “poteri di autotutela”: il che sta a significare che, anche in questo caso, se i dubbi del RUP sorgono dopo l’aggiudicazione definitiva questi possono essere sciolti mediante richiesta di chiarimenti alla commissione di gara nello spazio di 60 giorni che intercorre tra aggiudicazione e stipulazione);
    6.1.8. Pertanto, in estrema sintesi: a) il RUP può esercitare un controllo di regolarità della procedura; b) dunque non potrebbe giammai sostituire le proprie valutazioni rispetto a quelle della commissione di gara; c) se del caso potrebbe soltanto chiedere chiarimenti e approfondimenti alla stessa commissione; d) è fatto salvo il potere di intervento sostitutivo del RUP soltanto allorché la commissione abbia espresso una valutazione manifestamente illogica o palesemente erronea”.

    Stazione Appaltante e Centrale di committenza ausiliaria : chi nomina il RUP ?

    Quesito: Nell’ambito dell’attività di centrale di committenza svolta dallo scrivente a favore degli enti locali per la gestione di affidamenti PNRR si formula il seguente quesito alla luce della prescrizione di cui all’art. 225 co. 9 del D.Lgs. 36/2023 e delle indicazioni della Circolare MIMS del 13 luglio 2023: Trovando applicazione fino al 31/12/2023 la disciplina di cui all’art.37 co.4 del Codice 50/2016, all’interno del rapporto convenzionale è possibile prevedere che il Comune non capoluogo -per le procedure non rientranti nell’affidamento diretto- possa attualmente continuare a nominare il Responsabile del procedimento (o del progetto?), acquisire il CIG, adottare il provvedimento di indizione/aggiudicazione, stipulare il contratto, riservando alla scrivente centrale di committenza l’espletamento della procedura di gara in conformità al nuovo Codice n.36/2023?

    Risposta aggiornata: Si fa presente che nel decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 coordinato con la legge 10 agosto 2023, n. 103 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, con l’art. 24-ter (Modifiche all’articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Procedura di infrazione n. 2018/2273) è stato sostituito il comma 3 dell’art. 48 del d.l.n. 77/2021 relativo agli interventi finanziati con le risorse PNRR/PNC. Nella nuova formulazione del comma 3 si precisa che “trova applicazione l’articolo 226, comma 5 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” secondo cui ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso. Ciò posto, occorre fare riferimento all’art. 62 comma 13 del nuovo codice secondo cui, in caso di ricorso a centrale di committenza ausiliaria, la S.A. beneficiaria è tenuta a nominare un proprio responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza. Si evidenzia che la disposizione sopra richiamata riguarda la fase dell’affidamento. Resta fermo che la S. A. beneficiaria è comunque tenuta alla nomina di un proprio RUP per la fase di programmazione ed esecuzione, se tale fase resta in capo alla medesima. Si ricorda che nell’allegato I.2 – Attività del RUP (Art. 15, comma 5, del Codice), l’art. 6 comma 2, lett. l) prevede, tra i compiti specifici del RUP, l’acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento. (Parere MIT n. 2286/2023)

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      Dipendente pubblico: per le attività di RUP, Progettista, DL, Collaudatore serve iscrizione ad Albo professionale ?

      Quesito: Si chiede di sapere se il tecnico, pubblico dipendente, al fine di svolgere, per conto dell’Amministrazione, le attività rientranti nel proprio mansionario (RUP, Progettista, DL, collaudatore) debba necessariamente essere iscritto all’albo professionale e se le spese di iscrizione, nonché i costi dei corsi obbligatori di aggiornamento debbano restare a suo carico o debbano essere rimborsate dall’Amministrazione. Si ritiene che per lo svolgimento delle attività di RUP sia sufficiente l’abilitazione professionale e non l’ulteriore requisito dell’iscrizione all’albo (art. 4 All. I.2 al D.Lgs. 36/23). Il comma 3 del medesimo articolo prevede, altresì, che “il RUP può svolgere […] anche le funzioni di progettista e direttore dei lavori”, pertanto anche per la progettazione e la direzione lavori si ritiene sufficiente la mera abilitazione. Anche per l’attività di collaudo è richiesta, dalla nuova normativa, la mera abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto (art. 14 All. II.14 al D.Lgs 36/23). Solo per il collaudo statico è richiesta l’iscrizione all’albo da almeno 10 anni. Tuttavia l’ipotesi che l’Amministrazione richieda ai propri tecnici di svolgere il collaudo statico è remotissima (stante la limitata competenza di questa Amministrazione nei lavori pubblici, risulta più conveniente acquisire il servizio esternamente mediante procedure ad evidenza pubblica). Alla luce di quanto esposto si ritiene che il tecnico, pubblico dipendente, non sia tenuto ad iscriversi al proprio ordine professionale per svolgere alcuna delle attività che rientrano nel suo mansionario e conseguentemente l’Amministrazione non è tenuta, in alcun modo, a rimborsare al dipendente i relativi costi. Questo appare, allo stato, l’esito dell’analisi normativa risultante dal D.Lgs 36/23, tuttavia considerato che la riforma è recentissima, si chiede al Supporto Giuridico di esprimere il proprio parere sull’argomento.

      Risposta aggiornata: Si conferma l’interpretazione data, purchè ricorrano le condizioni di cui all’art. 4 comma 2 dell’allegato I.2 del Dlgs 36/23. Per quanto attiene le funzioni di cui al comma 3 dell’art. 4 del medesimo allegato è sufficiente la mea abilitazione purchè, le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non coincidano nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice. (Parere MIT n. 2260/2023)

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        RUP e gara telematica : distinzione rispetto ai compiti della Commissione giudicatrice

        Consiglio di Stato, sez. V, 10.01.2024 n. 353

        Dunque è chiara la distinzione tra i compiti del “soggetto deputato all’espletamento della gara” (ossia il RUP) e la commissione di gara. Mentre quest’ultima è chiamata ad esprimere un giudizio su aspetti tipicamente tecnico-discrezionali (in particolare: valutazione offerte tecniche ed assegnazione dei relativi punteggi), il primo è tenuto ad operare scelte di carattere più vincolato ossia ad adottare talune decisioni allorché ne ricorrano i presupposti: tra queste anche quelle relative alla esclusione dei concorrenti. Esclusione che può essere comminata, secondo quanto si evince dall’art. 21 del disciplinare di gara, anche in seguito all’esame dell’offerta tecnica (ma non pure alla sua valutazione) allorché essa contenga elementi tali da comportare l’esclusione dei concorrenti (proprio come nella specie, atteso che l’unicità del centro decisionale si ricava dalle diverse analogie e identità ricavabili dalle rispettive offerte tecniche).

         

        Approfondimento su: PIATTAFORMA PROCEDURE DI GARA TELEMATICHE – NEGOZIAZIONE – ALBO FORNITORI

         

        Dunque il RUP, nella qualità di “soggetto deputato all’espletamento della gara”, era ben abilitato ad aprire preliminarmente i plichi contenenti le offerte tecniche non per valutarle sul piano della loro rispettiva meritevolezza (compito questo sicuramente da riservare alla commissione di gara) ma soltanto per accertarne la rispondenza in ordine ai requisiti del disciplinare e del codice dei contratti ai fini della loro possibile esclusione.
        Ciò si rivela del resto coerente con la giurisprudenza che riserva al RUP la competenza a disporre simili esclusioni dalla gara. Al riguardo è stato infatti affermato che: “per regola generale (art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016), il provvedimento di esclusione dalla gara è di pertinenza della stazione appaltante, e non già dell’organo straordinario-Commissione giudicatrice (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2020 n. 1104); la documentazione di gara può, comunque, demandare alla Commissione giudicatrice ulteriori compiti, di mero supporto ed ausilio del RUP, ferma rimanendo la competenza della stazione appaltante nello svolgimento dell’attività di amministrazione attiva alla stessa riservata (Consiglio di Stato, sez. V, 7 ottobre 2021, n. 6706)” (così Cons. Stato, sez. VI, 8 novembre 2021, n. 7419). Ed ancora: “Con riferimento al provvedimento di esclusione dalla procedura, del quale si discute nel presente giudizio, quanto in precedenza sostenuto trova conferma, nell’art. 80 (“Motivi di esclusione”) d.lgs. n. 50 cit. che, in più occasioni (e, precisamente, ai commi 5, 6, 8, 10 – bis) individua nella “stazione appaltante” il soggetto tenuto ad adottare il provvedimento di esclusione dell’operatore economico” (Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1104).
        Alla luce di quanto sopra riportato, l’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche non era dunque preordinata ad una loro valutazione ma ad un mero esame di rispondenza rispetto ai requisiti di gara e di legge prescritti ai fini della loro mera ammissibilità. Ammissibilità qui esclusa data la riscontrata identità e dunque sovrapponibilità tra le tre offerte presentate. Di qui ancora la sopravvenuta inutilità di nominare la commissione giudicatrice, attesa la esclusione dalla gara di tutte le imprese che avevano chiesto di partecipare.

        Affidamento e CIG : suddivisione dei compiti tra RUP e Responsabile di Fase ai sensi Allegato I.2 al d.lgs. 36/2023

        Quesito: l’allegato I.2 – Attività del RUP (Art. 15, comma 5, del Codice) – art. 2 punto 6, lett. l) al D.Lgs. n. 36/2023 – prevede, tra i compiti specifici del RUP: l’acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento. In base alla citata disposizione si chiede di conoscere:
        – se il SIMOG sarà armonizzato con tale disposizione, in modo che, al ricorrere della circostanza, venga trattaciato che il Responsabile per la fase di affidamento che acquisisce il CIG è soggetto diverso dal Responsabile unico di progetto;
        – se il Responsabile per la fase di affidamento sarà obbligato all’invio dei dati informativi fino alla stipula del contratto ed, al termine della fase di affidamento, il cig potrà essere ripreso in carico dal RUP.

        Risposta aggiornata: Relativamente alle questioni sottoposte si provvede a fornire le seguenti risposte:
        domanda 1): il sistema SIMOG sarà dismesso. A dover essere armonizzate (oltre alla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici di Anac per ricezione) dovranno essere le piattaforme che saranno solo quelle certificate ai sensi degli articoli 25 e 26 della nuova normativa sulla digitalizzazione di cui alla Parte 2 del Codice;
        domanda 2): la risposta è affermativa. Così si desume ad oggi dal nuovo Codice, anche tenendo conto del provvedimento di Anac n. 261/2023, pubblicato sul sito dell’Autorità in data 20 giugno 2023 (Parere MIT n. 2221/2023)

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          Il RUP può rivalutare i giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice ?

          Consiglio di Stato, sez. V, 07.12.2023 n. 10629

          Con il primo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza, atteso che il Rup non sarebbe titolato a rivalutare i giudizi espressi dalla commissione di gara il cui compito non è solo quello di operare valutazioni tecniche ed economiche; ferma la competenza del Rup all’adozione del provvedimento finale di esclusione, lo stesso sarebbe, invece, incompetente – per il principio del contrarius actus – ad effettuare l’attività istruttoria prodromica all’esclusione.
          La censura non merita condivisione.
          Ed invero, dall’esame delle complessive previsioni del disciplinare di gara risulta che il Rup dispone della competenza all’adozione dei provvedimenti di esclusione dalla procedura, come del resto ritenuto pacificamente dalla giurisprudenza di questo Consiglio, per la quale: “Per regola generale (art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50 del 2016), il provvedimento di esclusione dalla gara è di pertinenza della stazione appaltante, e non già dell’organo straordinario – Commissione giudicatrice; la documentazione di gara può, comunque, demandare alla Commissione giudicatrice ulteriori compiti, di mero supporto ed ausilio del RUP, ferma rimanendo la competenza della stazione appaltante nello svolgimento dell’attività di amministrazione attiva alla stessa riservata” (Cons. Stato, VI, 8 novembre 2021, n.7419).
          In considerazione del ruolo e delle funzioni attribuite al Rup, la giurisprudenza ha in più di una occasione ribadito che la competenza della Commissione giudicatrice in ordine alle offerte tecniche “non preclude in astratto che l’inidoneità sul piano tecnico dell’offerta possa essere valutata a posteriori dall’amministrazione”, e “in questo giudizio l’amministrazione non è condizionata dalla valutazione svolta dalla commissione giudicatrice” (Cons. Stato, V, 27 novembre 2019, n. 8091).
          Nonostante competa, dunque, alla commissione, in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie, l’attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, tale attività in ogni caso deve essere poi verificata e fatta propria dalla stazione appaltante nella persona del Rup, atteso che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, spetta a tale organo curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure, in quanto lo stesso continua ad operare anche dopo la nomina della commissione giudicatrice (cfr. Cons. Stato, V, 12 febbraio 2020, n. 1104).
          La stazione appaltante disponeva, dunque, senza dubbio del finale potere di determinarsi sulla non conformità dell’offerta al progetto dalla stessa predisposto, anche nell’ipotesi di un preliminare esame positivo da parte della commissione giudicatrice.