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Elementi essenziali della gara – Modifica – Competenza del soggetto che adotta la Determina a contrarre (art. 32 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Milano, 17.07.2023 n. 1827

Venendo al merito della censura il Collegio osserva che in base al disciplinare di gara e al capitolato speciale approvati con la determinazione a contrarre del 14 novembre 2022, n. 35, in relazione al Lotto 4 riguardante il conferimento di rifiuti ingombranti erano previsti un prezzo unitario € 210,00 per tonnellata e una base d’asta annuale pari a € 420.000,00.

A seguito della rettifica del RUP in data 22 novembre 2022 è stato indicato un prezzo unitario € 255,00 a tonnellata e una base d’asta pari € 688.000,00.

Si tratta di modifiche effettuate su elementi essenziali dell’appalto, sui quali il RUP non poteva intervenire e in relazione alle quali non si esplicita alcuna motivazione a sostegno dell’intervento, non potendosi ritenere sufficiente il generico riferimento a “refusi” contenuti nella tabella di cui all’art. 3 del disciplinare.

Non rileva, ai fini della fondatezza della censura, la modalità con cui tale rettifica è stata portata a conoscenza dei partecipanti o comunque è stata pubblicizzata. Incidendosi su elementi essenziali dell’operazione negoziale la rettifica avrebbe dovuto essere effettuata dallo stesso soggetto che, in nome e per conto della stazione appaltante, ha adottato la determina a contrarre con i relativi atti della gara, ovvero, nel caso di specie, l’amministratore delegato della -OMISSIS-  

Va osservato che nella determina a contrarre del 14 novembre 2022, con cui tra l’altro la stazione appaltante ha nominato il RUP, l’amministratore delegato non ha delegato il RUP medesimo ad adottare modifiche della legge di gara. Sicchè la rettifica è stata adottata dal RUP senza alcuna legittimazione né poteri.

Rup e Project Management nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici

L’evento si incentra sulla figura del RUP alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023 e relativi Allegati), con particolare riferimento al rinnovato ruolo del Responsabile Unico del Progetto ed alle tematiche del project management.

Iscrizioni al seguente link:

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Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 36/2023 in Gazzetta Ufficiale : le novità principali

Pubblicato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo n.  36 del 31 marzo 2023 e relativi Allegati.

Il testo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 31.03.2023.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della Legge “delega” 21.06.2022 n. 78, presenta un numero di articoli analogo a quello previgente, ma ne riduce i commi, le parole (quasi un terzo) ed i caratteri utilizzati e, con gli allegati, diminuisce in modo rilevante il numero di norme e linee guida di attuazione.

Gli Allegati al nuovo Codice sostituiranno ogni altra fonte attuativa della previgente disciplina, ossia: gli allegati al D.Lgs. n. 50/2016, le diciassette Linee Guida ANAC e circa quindici Regolamenti (tra cui il D.P.R. n. 207/2010).

L’indice degli articoli segue le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

Numerose, oltre che rilevanti, le “novità” introdotte dall’articolato, ma vi sono anche diverse “conferme”; tra le principali si segnalano:

ENTRATA IN VIGORE, APPLICAZIONE DIFFERITA E REGIME TRANSITORIO

Il nuovo Codice dei contratti pubblici “entra in vigore” il 1 APRILE 2023.

Le norme, tuttavia, avranno “efficacia” dal 1 LUGLIO 2023.
Per avvisi o bandi pubblicati prima di tale data si continuano ad applicare le disposizioni previgenti.

Stabilito un periodo transitorio, fino al 31 DICEMBRE 2023, con la vigenza di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, del Decreto semplificazioni n. 76/2020 e, specie per i contratti PNRR e PNC, del Decreto semplificazioni e governance n. 77/2021.

 

PRINCIPI

Prima parte generale dedicata alla codificazione dei principi che riguardano l’intera materia dei contratti pubblici. Il ricorso ai principi assolve una funzione di completezza dell’ordinamento giuridico e di garanzia della tutela di interessi che altrimenti non troverebbero adeguata sistemazione nelle singole disposizioni. Ad esempio, il principio del risultato (Art. 1) è destinato ad operare sia come criterio prioritario di bilanciamento con altri principi nell’individuazione della regola del caso concreto, sia insieme con il principio della fiducia (Art. 2) nell’azione amministrativa, come criterio interpretativo delle singole disposizioni, come evidenziato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Stato.

 

DIGITALIZZAZIONE

Definito un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” (Art. 22) i cui pilastri sono la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (Art. 23), il FVOEFascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (Art. 24) gestiti dall’ANAC e le piattaforme telematiche di approvvigionamento. Di notevole rilevanza anche la digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti (Art. 36), in linea con lo svolgimento in modalità telematica delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

 

RUP

L’acronimo RUP indica adesso il Responsabile Unico del Progetto (Art. 15) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. È previsto che possa essere nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente e che sia in possesso dei requisiti stabiliti da un apposito allegato al Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti affidatigli, nonchè nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un Responsabile di Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento: le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando l’unicità e le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

 

PROGETTAZIONE

Semplificazione apportata con la riduzione a due livelli di progettazione: progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo (Art. 41); prevista anche la riduzione dei termini per la progettazione, l’istituzione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di un comitato speciale appositamente dedicato all’esame di tali progetti ed un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

BIM obbligatorio dal 1 gennaio 2025: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro (Art. 43).

 

APPALTO INTEGRATO

Nuovamente estesa la possibilità di affidare congiuntamente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico economica, fatta eccezione per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria (Art. 44).

 

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Recepite le modalità di affidamento dei contratti sotto soglia (Art. 50) introdotte dal D.L. n. 76/2020 per accelerare e semplificare le procedure:

LAVORI

    • affidamento diretto per importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
    • procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
    • procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie (eliminato nel testo definitivo il riferimento all’adeguata motivazione, sebbene il Consiglio di Stato nella Relazione illustrativa evidenzia che la scelta delle più complesse procedure ordinarie richiede una ponderazione del bilanciamento degli interesse pubblici in gioco);

SERVIZI E FORNITURE (compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione)

    • affidamento diretto per importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
    • procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria.

Apposita disposizione è dedicata al principio di rotazione in continuità con le Linee Guida ANAC (Art. 49).

 

GARANZIE

Nelle procedure di affidamento per i contratti sotto soglia la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie salvo che, nelle procedure negoziate senza bando, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta (Art. 53).

 

SUBAPPALTO

Trovano conferma le recenti modifiche al previgente Codice in ordine all’eliminazione dei limiti percentuali ed introdotto il subappalto “a cascata” (Art. 119) adeguando ulteriormente l’istituto alla normativa ed alla giurisprudenza europea con la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso.

 

REVISIONE PREZZI

Confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi negli atti di gara (già previsto dall’art. 29 D.L. n. 4/2022), da attivare al verificarsi di una variazione del costo superiore al 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell’appaltatore dell’80 per cento del maggior costo sopportato (Art. 60).

 

GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI

La nuova disciplina punta ad eliminare gli elementi di incertezza prevedendo che l’esclusione di un operatore economico venga disposta e comunicata dalla stazione appaltante soltanto allorquando ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma (Art. 98). Perché operi la causa di esclusione (non automatica), l’illecito professionale grave deve essere tale da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’operatore economico e deve essere dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. Sono quindi indicati dal Codice, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

 

QUALIFICAZIONE PER LAVORI E PER SERVIZI E FORNITURE

Innovando rispetto al passato il nuovo Codice prevede un sistema di qualificazione degli operatori economici anche per gli appalti di servizi e forniture, oltre che per i lavori (Art. 100). Novità anche per le SOA essendo previsto che l’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC.

 

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

ANAC gestirà anche il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, anche solo per l’acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture, con iscrizione di diritto nell’elenco di alcune tipologie di amministrazioni ed enti.

 

SETTORI SPECIALI

Valorizzati i “poteri di autorganizzazione” dei soggetti operanti nei settori speciali, con l’obiettivo di assicurare un carattere di piena autonomia alla relativa disciplina alla luce delle direttive comunitarie (Art. 141 e ss.) e maggiore flessibilità in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le norme introdotte sono “autoconclusive”, quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice. Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata.

 

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO – PPP

Semplificato il quadro normativo per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali. Previste ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e confermato il diritto di prelazione per il promotore.

 

GENERAL CONTRACTOR

Reintrodotto l’istituto del General contractor: l’operatore economico è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo.

 

ESECUZIONE

Confermata la facoltà per l’appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento.

 

GOVERNANCE

Modifiche al funzionamento della Cabina di Regia e riordino delle competenze dell’ANAC, in attuazione del criterio contenuto nella legge delega 78/2022, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie.

 

CONTENZIOSO

In tema di giustizia amministrativa, si prevede l’aggiornamento degli articoli 120, 121 e 124 del Codice del processo amministrativo con estensione della cognizione del Giudice alle azioni risarcitorie e all’azione di rivalsa proposte dalle Stazioni appaltanti. Il CIG andrà indicato in tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del Giudice.

 

Articolo in aggiornamento

 

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    ANAC su parentela tra RUP ed OE aggiudicatario e conflitto di interessi

    Non può esserci legame di parentela fra il RUP (Responsabile unico del procedimento) del Comune e uno dei mandanti del Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario.  L’esistenza del conflitto d’interessi per parentela giunge fino al sesto grado. Non può essere nemmeno avanzata come giustificazione la circostanza, addotta dal Comune, che il legame di parentela fra il RUP e il mandante del RTI fosse notorio in ambito locale, tanto da non richiedere alcuna dichiarazione. E neppure può costituire una scusante il fatto che la carenza del personale renda difficile la sostituzione del RUP.

    Quanto innanzi è stato chiarito da ANAC con Delibera n. 63 del 8 febbraio 2023. Il procedimento di vigilanza, intervenuto a seguito di una segnalazione anonima riguardante un grosso comune della Campania centrale, ha portato l’Autorità a ritenere l’affidamento del servizio di progettazione e la sua successiva esecuzione in violazione dell’articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici.L’Autorità fa presente, poi, al Comune che, “salve ulteriori eventuali inadeguatezze del progetto esecutivo, saranno applicate le penali contrattuali previste per il ritardo nello svolgimento del servizio” e raccomanda di valutare le eventuali azioni in autotutela da assumere “e, pro futuro, di rispettare scrupolosamente le norme indicate”.

    Nell’atto conclusivo del procedimento, ANAC precisa infatti che il legame parentale fra RUP e mandante del RTI non era affatto notorio, in quanto lo stesso mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese ha affermato di non esserne a conoscenza. In ogni caso, fa presente l’Autorità, la presunta notorietà del legame parentale non esclude l’obbligo dichiarativo.“La dichiarazione di (in)sussistenza del legame è condizione per l’assunzione dell’incarico e deve essere resa in ogni caso”, sottolinea ANAC.“

    Ove il legame astrattamente rilevante come ipotesi di conflitto d’interessi emerga successivamente (ad esempio, dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte), il dipendente è tenuto ad astenersi, oppure a comunicare la sussistenza del legame, al fine di consentire al superiore gerarchico di valutarne la eventuale sostituzione”. “La finalità – aggiunge ANAC – è proprio quella di evitare che le valutazioni del dipendente siano, anche solo in apparenza, influenzate da legami con il concorrente”.

    Infine l’Autorità fa presente come, dalle carte esaminate, emerga “un ritardo accumulato molto grave, superiore al 50% del tempo contrattuale. Pertanto andranno applicate le relative penali contrattuali”.

    fonte: sito ANAC

    Commissione giudicatrice – Incompatibilità – Non sufficiente il coinvolgimento del Commissario nella redazione degli atti di gara (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)

    Consiglio di Stato, sez. III, 24.11.2022 n. 10366

    6.1. Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha statuito, nel rammentare il consolidato orientamento interpretativo in questa materia (v., ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 24 giugno 2022, n. 5201), che affinché sussista l’incompatibilità non sufficiente che il coinvolgimento del commissario nella redazione della legge di gara si estrinsechi in un apporto meramente formale (approvazione e/o sottoscrizione del frutto dell’altrui opera), ma è necessario che ci sia la sostanziale riconducibilità della stessa all’attività intellettuale, valutativa e professionale concretamente espletata dal membro della Commissione.
    6.2. Anche nel caso oggetto del giudizio, ha ricordato ancora il primo giudice, la ricorrente non ha dimostrato alcun apporto sostanziale della dirigente -OMISSIS- all’individuazione del contenuto della legge di gara, la cui predisposizione, come dimostrato dalla documentazione prodotta dalla pubblica amministrazione, era affidata alla ditta esterna Progetta la quale, durante la fase preparatoria degli atti, ha interloquito e collaborato costantemente, direttamente e unicamente con il r.u.p., dott.ssa -OMISSIS-.
    6.3. Le argomentazioni del primo giudice resistono alle censure qui proposte perché è chiaro che la dott.ssa -OMISSIS- non ha partecipato in nessun modo alla predisposizione materiale della lex specialis né ha inciso sostanzialmente sul suo contenuto, limitandosi solo ad un apporto meramente formale (approvazione e/o sottoscrizione del frutto dell’altrui opera), come è appunto dimostrato dal fatto, documentalmente provato, che le interlocuzioni tra la ditta esterna in ordine alla predisposizione della lex specialis sono state tenute e seguite solo dal r.u.p., dott.ssa -OMISSIS-.
    6.4. Proprio in un caso analogo a quello, qui esaminato, questo Consiglio di Stato ha affermato che per predisposizione materiale della legge di gara deve intendersi non già un qualsiasi apporto al procedimento di approvazione dello stesso quanto, piuttosto, una effettiva e concreta capacità di definirne autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per la pubblica amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, così che in definitiva il suo contenuto prescrittivo sia riferibile esclusivamente al funzionario (Cons. St., sez. IV, 24 giugno 2022, n. 5601).
    6.5. La documentazione depositata dimostra, infatti, in modo inconfutabile che nel caso in esame tutti gli atti di gara sono stati predisposti dalla società esterna -OMISSIS-, come da specifico incarico conferito alla stessa, che nell’individuarne il contenuto ha sempre avuto come unico referente il r.u.p., dott.ssa -OMISSIS-, con la quale sono intercorsi i molteplici scambi di corrispondenza e a cui è conseguita poi tra giugno e luglio 2021 la stesura definitiva.

    Riferimenti normativi:

    art. 77 d.lgs. n. 50/2016

     

    RUP appalti PNRR : carenza in organico della Stazione Appaltante di professionalità adeguate e nomina supporto

    Quesito: Questo Comune ha approvato un progetto preliminare, sulla base del quale è stato richiesto un finanziamento a valere su risorse PNRR, che prevedeva lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. Affidate le successive fasi di progettazione, l’importo dei lavori è risultato superiore alla soglia. Il RUP nominato a suo tempo non è in possesso di laurea magistrale, ma di laurea triennale e anni di esperienza. L’ufficio non ha altri tecnici. Come si può rispettare il disposto delle Linee Guida ANAC che per appalti di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria prevedono il possesso di laurea magistrale?

    Risposta: Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che l’art. 31, comma 11, del Codice espressamente dispone che “nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale”.
    Parimenti, le Linee Guida ANAC n. 3, in attuazione del summenzionato disposto normativo, precisano che, nell’ipotesi di carenza in organico della stazione appaltante di professionalità adeguate allo svolgimento dell’incarico di RUP, la SA può individuare un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. In tal caso, in ossequio all’interpretazione letterale della disposizione richiamata, sarà cura della SA affiancare il responsabile così nominato con un adeguato ufficio di supporto, in possesso delle competenze tecniche e professionali adeguate all’appalto da affidare.
    Si precisa, inoltre, che tale attività di supporto potrà essere svolta da altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP e/o da soggetti esterni, purché, in entrambi i casi, dotati dei requisiti tecnici e di professionalità richiesti dal Codice e dalle Linee Guida. (Parere MIMS n. 1469/2022)

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      RUP – Valutazione di una questione prettamente tecnica dell’ offerta – Ausilio di un tecnico esterno oltre che della Commissione giudicatrice o di soggetti interni alla Stazione Appaltante – Possibilità

      Consiglio di Stato, sez. V, 24.11.2022 n. 10365

      Né potrebbe essere contestata la scelta del RUP di avvalersi a tal fine di soggetto esterno dal momento che, secondo la giurisprudenza pure opportunamente citata dalla difesa dell’amministrazione comunale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2020, n. 3602): “Ove … il responsabile del procedimento riconosca i propri limiti su una questione prettamente tecnica dell’offerta e ritenga di non essere in grado di pervenire con certezza alla conclusione corretta e dunque necessario chiedere l’ausilio di un tecnico esterno, ben può optare per tale soluzione in luogo di avvalersi esclusivamente della Commissione o comunque di interni”.
      L’eccezione deve dunque essere rigettata.
      Ne consegue che la appellante incidentale, qualora si fosse svolto illo tempore il giudizio di congruità dei prezzi, sarebbe comunque stata esclusa dalla competizione data l’insuperata anomalia dell’offerta presentata.
      Dalla dimostrata impossibilità di acquisire il suddetto bene della vita (aggiudicazione della gara) consegue l’insussistenza dei presupposti onde ottenere il risarcimento del danno e dunque l’accoglimento del terzo motivo di appello principale (sub 2.2.).

      Riferimenti normativi:

      art. 31 d.lgs. n. 50/2016

      RUP e regola della “virgin mind” : compatibilità con le funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice , approvazione della lex specialis e nomina del Seggio di gara

      TAR Bologna, 25.10.2022 n. 833

      Lamenta la ricorrente l’incompatibilità ex art. 77 c. 4, d.lgs. 50/2016 (come modificato dal d.lgs. 56/2017) del Presidente della Commissione per il cumulo con le funzioni di RUP, di approvazione della lex specialis e di nomina del seggio di gara stesso.
      Ai sensi del citato art. 77 nel testo attualmente in vigore “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.”
      Non può ignorarsi che la norma nel testo originario ovvero prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dal decreto correttivo, appariva stabilire una secca incompatibilità tra le funzioni di membro della Commissione e altre funzioni svolte nell’ambito della gara (ex multis T.A.R. Emilia -Romagna Bologna, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 29 giugno 2017, n. 1074 secondo cui sarebbe necessaria la c.d. “virgin mind”).
      La giurisprudenza è ormai però oggi consolidata nel senso di escludere una incompatibilità automatica per il cumulo delle funzioni, per essere, invece, indispensabile procedere ad una valutazione caso per caso che tenga conto dell’esistenza di una qualche comprovata ragione di interferenza o condizionamento, con la necessaria precisazione per la quale né l’una, né l’altra, può desumersi dal fatto che lo stesso soggetto abbia svolto funzioni nelle fasi della predisposizione della legge di gara e della sua concreta applicazione, ribaltandosi altrimenti il rapporto tra principio generale ed eccezione, in quanto spettanti al RUP normalmente gli atti della procedura (in tal senso Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6082, secondo cui l’aggiunta apportata all’art. 77 c. 4 del codice dei contratti pubblici (“La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”) costituisce null’altro che il recepimento legislativo di un orientamento formatosi già nella vigenza del precedente codice (Consiglio di Stato, sez. V, 27 luglio 2019, n. 5308; Id. 14 gennaio 2019, n. 283).
      7.1. Va pertanto confermato il principio per cui il ruolo di RUP è di regola compatibile in astratto con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, dovendo l’eventuale incompatibilità accertarsi in concreto, con onere a carico di chi la contesta, allegando elementi concreti, sintomatici di un’interferenza tra le funzioni assegnate al RUP e quelle della Commissione di gara, tali da compromettere l’imparziale svolgimento dell’incarico di membro della commissione da parte della stessa persona che ha assunto le funzioni di RUP (ex multis, T.A.R. Veneto, sez. I, 7 luglio 2017, n. 660; Consiglio di Stato, sez. V, 23 marzo 2015, n. 1565).

      Provvedimento di esclusione : competenza del RUP non della Commissione giudicatrice (art. 31 , art. 77 d.lgs. n. 50/2016)

      TAR Napoli, 01.08.2022 n. 5181

      3. Il provvedimento di esclusione, versato in atti, è stato adottato dalla commissione di gara e non dal RUP.
      Orbene, la giurisprudenza ha chiarito che la competenza a disporre l’esclusione è del RUP e non della commissione di gara. L’art. 80 co. 5 del codice dei contratti (d.lgs. 50/2016), infatti, prevede che sia la stazione appaltante a determinare le esclusioni e questo va inteso nel senso che la competenza spetti al RUP e non all’organo straordinario della commissione che ha compiti di ausilio e di supporto del RUP medesimo (Consiglio di Stato sez. V, 07/10/2021, n.6706; Consiglio di Stato sez. VI, 08/11/2021, n.7419).
      4. Con maggiore impegno esplicativo, va rilevato che l’art. 77 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Commissione giudicatrice”) statuisce: “nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta di esperi nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”.
      Tale disposizione definisce i limiti della competenza della commissione che si deve limitare a svolgere un’attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie.
      “È, dunque, preclusa alla commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, compresa, in particolare, la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione; la quale, ove sia stata in concreto svolta (normalmente, su incarico dell’amministrazione, ma anche in mancanza di specifico incarico), deve essere poi verificata e fatta propria della stazione appaltante” (Consiglio di Stato sez. V, 12/02/2020, n.1104).
      Il provvedimento di esclusione dalla procedura trova la propria regolamentazione nell’art. 80 (“Motivi di esclusione”) d.lgs. n. 50 cit. che, in più occasioni (e, precisamente, ai commi 5, 6, 8, 10 – bis) individua nella “stazione appaltante” e, quindi, nel RUP – che ha la competenza generale a svolgere “tutti i compiti” non attribuiti “specificatamente” ad altri organi o soggetti (art. 31 co. 3 dl.gs. 50/2016) – il soggetto tenuto ad adottare il provvedimento di esclusione dell’operatore economico.

      Offerta tecnica – Accettazione da parte della Commissione giudicatrice – Non preclude un successivo diverso accertamento di non conformità ed esclusione da parte del RUP (art. 31 , art. 77 d.lgs. n. 50/2016)

      TAR Firenze, 19.05.2022 n. 685

      Per completezza, la Sezione deve però rilevare come la strutturazione complessivamente desumibile dal disciplinare di gara risulti ben in linea con la ricostruzione delle rispettive sfere di competenza della Commissione di gara e del R.U.P. emersa in giurisprudenza.
      A questo proposito, deve sicuramente essere richiamata una recente decisione della Sezione che ha rilevato come “la giurisprudenza …(abbia) in più occasioni ribadito che il provvedimento di esclusione dalla gara è di pertinenza della stazione appaltante, e non già dell’organo straordinario-Commissione giudicatrice; la documentazione di gara può, comunque, demandare alla Commissione giudicatrice ulteriori compiti, di mero supporto ed ausilio del RUP, ferma rimanendo la competenza della stazione appaltante nello svolgimento dell’attività di amministrazione attiva alla stessa riservata (Consiglio di Stato sez. VI, 08/11/2021, n.7419).
      L’invocata disposizione del disciplinare non vale a sottrarre alla stazione appaltante il potere di decidere la non conformità dell’offerta al progetto dalla stessa predisposto imponendole la realizzazione di un’opera diversa da quella voluta; la sua portata deve essere circoscritta al sub procedimento che si svolge innanzi all’organo valutatore, senza che il vaglio positivo dello stesso sulla “accettabilità” della offerta possa precludere un successivo diverso accertamento del RUP” (T.A.R. Toscana, sez. I, 19 aprile 2022, n. 526).

      Riferimenti normativi:

      art. 31 d.lgs. n. 50/2016

      art. 77 d.lgs. n. 50/2016

      Dirigente Responsabile del Settore Contratti che adotta alcuni atti della procedura in luogo del RUP nominato dalla Stazione Appaltante : conseguenze (art. 31 d.lgs. n. 50/2016)

      Consiglio di Stato, sez. V, 10.05.2022 n. 3638

      7. Con il primo motivo, proposto peraltro in via subordinata, l’appellante critica la sentenza per non aver accolto il dedotto vizio di incompetenza del dirigente del settore contratti, il quale ha effettuato le verifiche istruttorie sul possesso dei requisiti dichiarati dal RTP aggiudicatario e ha sottoscritto la relazione finale istruttoria in luogo del RUP nominato dalla stazione appaltante, in violazione dell’art. 31 del codice dei contratti pubblici e delle linee guida Anac che definiscono ruolo e funzioni del responsabile unico del procedimento.
      7.1. Il motivo è infondato, anche se per ragioni in parte diverse da quelle affermate nella sentenza.
      7.2. Va osservato, in primo luogo, che – nell’ordinamento degli enti locali – l’art. 31 del codice dei contratti pubblici, che disciplina ruolo e funzioni del r.u.p. nei procedimenti di affidamento di contratti pubblici, deve essere necessariamente coordinato, per un verso, con l’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.u.e.l.), che riserva ai dirigenti la responsabilità delle procedure d’appalto, come emerge dallo stesso testo dell’art. 31, comma 3, il quale assegna al r.u.p. «tutti i compiti relativi alle procedure di […] affidamento […] che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi e soggetti»; per altro verso, con il principio secondo cui gli atti che impegnano l’amministrazione all’esterno debbono essere adottati da organi dotati di qualifica dirigenziale (come, del resto, si ricava anche dall’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990: il responsabile del procedimento «adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale […]»). Nel caso di specie è incontestato che il r.u.p. fosse privo di qualifica dirigenziale, per cui appare del tutto corretto che il dirigente del settore contratti pubblici abbia adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
      Ciò posto, lo specifico profilo sollevato con il motivo esame attiene alla configurazione dei rapporti tra responsabile del procedimento e dirigente dell’unità organizzativa, muovendo dal presupposto che una volta nominato il responsabile unico della procedura di affidamento questi goda di una «competenza esclusiva» (in particolare in ordine all’istruttoria procedimentale, per quel che rileva nel caso di specie), in conseguenza della quale il dirigente non potrebbe svolgere direttamente l’istruttoria procedimentale o singoli atti istruttori.
      7.3. In questi termini, tuttavia, la tesi non può essere accolta, non potendosi aderire a una rigida distinzione, all’interno del procedimento amministrativo, tra la competenza per la fase istruttoria e quella per l’adozione del provvedimento finale.
      Mantenendo il discorso nell’ambito dell’ordinamento degli enti locali, è sufficiente il richiamo alla generale responsabilità del dirigente per la gestione delle procedure di appalto di cui al citato art. 107 T.u.e.l., con il corollario della responsabilità dirigenziale per i ritardi o inadempimenti (cfr. art. 2, comma 9, della legge n. 241 del 1990), ovvero della possibilità per gli interessati di rivolgersi al dirigente dell’unità organizzativa per sopperire a eventuali ritardi o inadempimenti del responsabile del procedimento (art. 2 cit., commi 9-bis e ss.); ipotesi normative che in linea di principio escludono l’esistenza di una preclusione all’adozione di atti dell’istruttoria, possibilità che deve essere riconosciuta al fine di consentire al dirigente di sottrarsi alle responsabilità che altrimenti graverebbero su di lui.
      7.4. È pur vero che (per riprendere le parole dell’appellante) non si può giungere ad ammettere il «totale esautoramento del RUP», il che comporterebbe la necessità di disporre la sostituzione del funzionario responsabile; tuttavia deve ritenersi consentito lo svolgimento di singoli atti istruttori, come avvenuto nel caso di specie, in cui il dirigente ha direttamente proceduto alla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario.

      Codice dei contratti pubblici aggiornato alla Legge Europea 2019-2020 (L. n. 238/2022)

      Il Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.) del network di Sentenzeappalti.it, consultabile gratuitamente on line all’indirizzo www.codicecontrattipubblici.com, è costantemente aggiornato, coordinato ed annotato.

      E’ possibile consultare il testo con il recepimento delle modifiche, delle integrazioni e delle abrogazioni apportate da:

      Legge 17 gennaio 2022, n. 238: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020”.

      ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO: 01/02/2022

      Le nuove disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

      In particolare sono apportate le seguenti modificazioni:

      a) all’articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Il progettista puo’ affidare a terzi attivita’ di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilita’ del progettista anche ai fini di tali attivita’»;

      b) all’articolo 46:
      1) al comma 1:
      1.1) all’alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta»;
      1.2) dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:
      «d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati»;
      1.3) alla lettera e), le parole: «di cui alle lettere da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere da a) a d-bis)»;
      2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonche’ dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili»;

      c) all’articolo 80:
      1) al comma 1, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6,» sono soppresse;
      2) al comma 4, il quinto periodo e’ sostituito dai seguenti:
      «Un operatore economico puo’ essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante e’ a conoscenza e puo’ adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo.
      Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operativita’ della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro»;
      3) al comma 5, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6» sono soppresse;
      4) al comma 7, le parole: «, o un subappaltatore,» sono soppresse;

      d) all’articolo 105:
      1) al comma 4:
      1.1) la lettera a) e’ abrogata;
      1.2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80»;
      1.3) la lettera d) e’ abrogata;
      2) il comma 6 e’ abrogato;

      e) all’articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore puo’ comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
      1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater.
      1-quater. In caso di difformita’ tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
      1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarita’ contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.
      1-sexies. L’esecutore puo’ emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione
      della fattura da parte dell’esecutore non e’ subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
      1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e’ annotato nel registro di contabilita’»;

      f) all’articolo 174:
      1) al comma 2, il terzo periodo e’ soppresso;
      2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
      «3. L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80».

      Legge Europea 2019 – 2020 in Gazzetta Ufficiale : modifiche al Codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 50/2016

      In Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 è stata pubblicata la Legge 17 gennaio 2022, n. 238: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020”. 

      ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO: 01/02/2022

      Le nuove disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

      Direttive UE recepite

      Lavori preparatori

      Di seguito le disposizioni rilevanti in materia di contratti pubblici.


      Art. 10
      Disposizioni in materia di contratti pubblici.
      Procedura di infrazione n. 2018/2273

      1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

      a) all’articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Il progettista puo’ affidare a terzi attivita’ di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilita’ del progettista anche ai fini di tali attivita’»;

      b) all’articolo 46:
      1) al comma 1:
      1.1) all’alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta»;
      1.2) dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:
      «d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati»;
      1.3) alla lettera e), le parole: «di cui alle lettere da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere da a) a d-bis)»;
      2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonche’ dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili»;

      c) all’articolo 80:
      1) al comma 1, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6,» sono soppresse;
      2) al comma 4, il quinto periodo e’ sostituito dai seguenti:
      «Un operatore economico puo’ essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante e’ a conoscenza e puo’ adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo.
      Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operativita’ della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro»;
      3) al comma 5, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6» sono soppresse;
      4) al comma 7, le parole: «, o un subappaltatore,» sono soppresse;

      d) all’articolo 105:
      1) al comma 4:
      1.1) la lettera a) e’ abrogata;
      1.2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80»;
      1.3) la lettera d) e’ abrogata;
      2) il comma 6 e’ abrogato;

      e) all’articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore puo’ comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
      1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater.
      1-quater. In caso di difformita’ tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
      1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarita’ contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.
      1-sexies. L’esecutore puo’ emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione
      della fattura da parte dell’esecutore non e’ subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
      1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e’ annotato nel registro di contabilita’»;

      f) all’articolo 174:
      1) al comma 2, il terzo periodo e’ soppresso;
      2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
      «3. L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80».

      2. Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera d-bis), del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal comma 1, lettera b), numero 1.2), del presente articolo, alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all’obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell’oggetto sociale, agli obblighi di regolarita’ contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell’Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC), nonche’ all’obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

      3. Il comma 18 dell’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e’ abrogato.

      4. Il comma 2 dell’articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, e’ abrogato.

      5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.”

      Note all'art. 10: 
                    - Il testo degli articoli 31, comma  8,  46,  80,  105,
                113-bis e 174 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
                50, recante codice dei contratti pubblici, pubblicato nella
                Gazzetta  Ufficiale  del  19  aprile  2016,  n.  91,   come
                modificato dalla presente legge, cosi' recita:
                      Art. 31  
                      «8. Gli  incarichi  di  progettazione,  coordinamento
                della sicurezza in fase  di  progettazione,  direzione  dei
                lavori,  direzione  dell'esecuzione   coordinamento   della
                sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo,  nonche'  gli
                incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili
                a  supporto  dell'attivita'  del  responsabile  unico   del
                procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui
                al presente codice e, in caso  di  importo  inferiore  alla
                soglia di 40.000  euro,  possono  essere  affidati  in  via
                diretta, ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2,  lettera  a).
                L'affidatario non  puo'  avvalersi  del  subappalto,  fatta
                eccezione per indagini geologiche, geotecniche e  sismiche,
                sondaggi,   rilievi,    misurazioni    e    picchettazioni,
                predisposizione di elaborati specialistici e di  dettaglio,
                con esclusione delle relazioni geologiche, nonche'  per  la
                sola redazione  grafica  degli  elaborati  progettuali.  Il
                progettista puo' affidare a terzi attivita'  di  consulenza
                specialistica inerenti ai settori  energetico,  ambientale,
                acustico e ad altri settori non attinenti  alle  discipline
                dell'ingegneria  e  dell'architettura  per  i  quali  siano
                richieste apposite certificazioni o  competenze,  rimanendo
                ferma la responsabilita' del progettista anche ai  fini  di
                tali attivita'. Resta, comunque, ferma  la  responsabilita'
                esclusiva del progettista.» 
                    «Art. 46 (Operatori  economici  per  l'affidamento  dei
                servizi di architettura e ingegneria). - 1. Sono ammessi  a
                partecipare  alle  procedure  di  affidamento  dei  servizi
                attinenti all'architettura e  all'ingegneria  nel  rispetto
                del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti
                sulla base della forma giuridica assunta: 
                      a)  i  prestatori  di   servizi   di   ingegneria   e
                architettura:  i  professionisti  singoli,  associati,   le
                societa' tra professionisti di  cui  alla  lettera  b),  le
                societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i  consorzi,
                i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
                che rendono a committenti pubblici e privati, operando  sul
                mercato, servizi di ingegneria e di  architettura,  nonche'
                attivita' tecnico-amministrative e  studi  di  fattibilita'
                economico-finanziaria ad esse connesse, ivi  compresi,  con
                riferimento agli interventi inerenti  al  restauro  e  alla
                manutenzione di beni mobili e delle superfici  decorate  di
                beni  architettonici,   i   soggetti   con   qualifica   di
                restauratore di  beni  culturali  ai  sensi  della  vigente
                normativa;  gli  archeologi   professionisti,   singoli   e
                associati, e le societa' da essi costituite; 
                      b)  le  societa'  di  professionisti:   le   societa'
                costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
                appositi   albi   previsti    dai    vigenti    ordinamenti
                professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui
                ai capi II, III e IV del titolo  V  del  libro  quinto  del
                codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di
                cui al capo I del titolo VI del  libro  quinto  del  codice
                civile, che svolgono per  committenti  privati  e  pubblici
                servizi  di  ingegneria  e  architettura  quali  studi   di
                fattibilita',   ricerche,   consulenze,   progettazioni   o
                direzioni dei lavori,  valutazioni  di  congruita'  tecnico
                economica o studi di impatto ambientale; 
                      c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali di
                cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro  quinto  del
                codice civile, ovvero nella forma di  societa'  cooperative
                di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del  codice
                civile che non  abbiano  i  requisiti  delle  societa'  tra
                professionisti,  che  eseguono   studi   di   fattibilita',
                ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
                valutazioni di  congruita'  tecnico-economica  o  studi  di
                impatto, nonche' eventuali attivita' di produzione di  beni
                connesse allo svolgimento di detti servizi; 
                      d)  i  prestatori  di   servizi   di   ingegneria   e
                architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1  a
                74276400-8  e  da  74310000-5  a  74323100-0  e  74874000-6
                stabiliti in altri Stati membri,  costituiti  conformemente
                alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
                      d-bis) altri soggetti abilitati in forza del  diritto
                nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e  di
                architettura,   nel   rispetto   dei   principi   di    non
                discriminazione e  par  condicio  fra  i  diversi  soggetti
                abilitati; 
                      e)  i  raggruppamenti   temporanei   costituiti   dai
                soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis); 
                      f) i consorzi stabili di societa' di professionisti e
                di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da
                non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori
                dei servizi di ingegneria ed architettura. 
                    2. Ai  fini  della  partecipazione  alle  procedure  di
                affidamento di cui al comma 1, le societa', per un  periodo
                di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare
                il   possesso   dei   requisiti   economico-finanziari    e
                tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
                riferimento ai requisiti dei soci delle  societa',  qualora
                costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
                cooperativa e dei direttori tecnici  o  dei  professionisti
                dipendenti   della   societa'   con   rapporto   a    tempo
                indeterminato, qualora costituite nella forma  di  societa'
                di capitali, nonche'  dei  soggetti  di  cui  alla  lettera
                d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi  sono  stabiliti,
                nelle more dell'adozione del decreto di cui  all'art.  216,
                comma  27-octies,   con   decreto   del   Ministero   delle
                infrastrutture e della mobilita' sostenibili.» 
                    «Art. 80  (Motivi  di  esclusione).  -  1.  Costituisce
                motivo  di  esclusione  di  un  operatore  economico  dalla
                partecipazione a una procedura d'appalto o concessione,  la
                condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di
                condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione
                della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444  del  codice
                di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 
                      a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
                416,416-bis  del  codice  penale  ovvero  delitti  commessi
                avvalendosi delle condizioni  previste  dal  predetto  art.
                416-bis ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
                associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per  i
                delitti, consumati o tentati,  previsti  dall'art.  74  del
                decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
                309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente  della
                Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43  e  dall'art.  260  del
                decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto
                riconducibili  alla  partecipazione   a   un'organizzazione
                criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro
                2008/841/GAI del Consiglio; 
                      b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
                317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
                346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e  356  del  codice  penale
                nonche' all'art. 2635 del codice civile; 
                      b-bis)  false  comunicazioni  sociali  di  cui   agli
                articoli 2621 e 2622 del codice civile; (506) 
                      c) frode  ai  sensi  dell'art.  1  della  convenzione
                relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
                Comunita' europee; 
                      d)  delitti,  consumati  o  tentati,   commessi   con
                finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   e   di
                eversione dell'ordine costituzionale reati  terroristici  o
                reati connessi alle attivita' terroristiche; 
                      e) delitti di cui  agli  articoli  648-bis,648-ter  e
                648-ter.1 del codice penale,  riciclaggio  di  proventi  di
                attivita' criminose o finanziamento del  terrorismo,  quali
                definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
                n. 109 e successive modificazioni; 
                      f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme  di
                tratta di esseri umani definite con il decreto  legislativo
                4 marzo 2014, n. 24; 
                      g) ogni altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena
                accessoria, l'incapacita' di contrattare  con  la  pubblica
                amministrazione. 
                    2.  Costituisce  altresi'  motivo  di   esclusione   la
                sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al  comma
                3, di cause di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto
                previste dall'art. 67 del decreto legislativo  6  settembre
                2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa  di
                cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo
                quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi
                2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,
                con   riferimento   rispettivamente   alle    comunicazioni
                antimafia  e  alle  informazioni  antimafia.  Resta   fermo
                altresi' quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del
                decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
                    3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
                sentenza o il decreto ovvero la  misura  interdittiva  sono
                stati emessi nei confronti: del titolare  o  del  direttore
                tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
                del direttore tecnico, se si tratta  di  societa'  in  nome
                collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
                se si tratta  di  societa'  in  accomandita  semplice;  dei
                membri del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata
                conferita la legale rappresentanza, ivi compresi  institori
                e procuratori generali, dei membri degli organi con  poteri
                di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
                di  rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,   del
                direttore tecnico o del socio unico persona fisica,  ovvero
                del socio di maggioranza in caso di societa' con un  numero
                di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta  di  altro
                tipo di societa' o consorzio. In ogni caso  l'esclusione  e
                il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
                dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
                del bando di gara, qualora l'impresa non  dimostri  che  vi
                sia  stata  completa  ed  effettiva   dissociazione   della
                condotta  penalmente  sanzionata;   l'esclusione   non   va
                disposta e il divieto non si applica  quando  il  reato  e'
                stato  depenalizzato  ovvero  quando  e'   intervenuta   la
                riabilitazione ovvero, nei casi di  condanna  ad  una  pena
                accessoria perpetua,  quando  questa  e'  stata  dichiarata
                estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma,  del  codice
                penale ovvero quando il reato e' stato  dichiarato  estinto
                dopo la condanna ovvero in caso di  revoca  della  condanna
                medesima. 
                    4.   Un   operatore   economico   e'   escluso    dalla
                partecipazione a una procedura  d'appalto  se  ha  commesso
                violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto  agli
                obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o  dei
                contributi previdenziali, secondo la legislazione  italiana
                o quella dello Stato in cui sono  stabiliti.  Costituiscono
                gravi violazioni quelle che comportano un omesso  pagamento
                di imposte e tasse superiore all'importo  di  cui  all'art.
                48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto  del  Presidente  della
                Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602.   Costituiscono
                violazioni definitivamente accertate  quelle  contenute  in
                sentenze  o  atti  amministrativi  non  piu'  soggetti   ad
                impugnazione. Costituiscono  gravi  violazioni  in  materia
                contributiva e previdenziale quelle  ostative  al  rilascio
                del documento unico di regolarita' contributiva (DURC),  di
                cui al decreto del Ministero del lavoro e  delle  politiche
                sociali  30  gennaio  2015,   pubblicato   sulla   Gazzetta
                Ufficiale  n.  125  del  1°  giugno  2015,   ovvero   delle
                certificazioni  rilasciate  dagli  enti  previdenziali   di
                riferimento non aderenti al sistema dello  sportello  unico
                previdenziale. Un operatore economico puo'  essere  escluso
                dalla  partecipazione  a  una  procedura  d'appalto  se  la
                stazione appaltante e' a conoscenza  e  puo'  adeguatamente
                dimostrare che lo stesso ha commesso gravi  violazioni  non
                definitivamente  accertate  agli   obblighi   relativi   al
                pagamento di imposte e tasse  o  contributi  previdenziali.
                Per  gravi  violazioni  non  definitivamente  accertate  in
                materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle  di
                cui al quarto periodo. Costituiscono gravi  violazioni  non
                definitivamente  accertate  in   materia   fiscale   quelle
                stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia
                e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro   delle
                infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e  previo
                parere del Dipartimento  per  le  politiche  europee  della
                Presidenza del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  entro
                sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
                disposizioni di cui al presente periodo, recante  limiti  e
                condizioni per l'operativita'  della  causa  di  esclusione
                relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in
                ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e
                comunque  di  importo  non  inferiore  a  35.000  euro.  Il
                presente comma non si applica quando l'operatore  economico
                ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o  impegnandosi  in
                modo  vincolante  a  pagare  le  imposte  o  i   contributi
                previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
                ovvero quando il  debito  tributario  o  previdenziale  sia
                comunque integralmente estinto,  purche'  l'estinzione,  il
                pagamento o l'impegno si siano  perfezionati  anteriormente
                alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
                domande. 
                    5.   Le    stazioni    appaltanti    escludono    dalla
                partecipazione  alla  procedura  d'appalto   un   operatore
                economico in una delle seguenti situazioni, qualora: 
                      a)  la  stazione  appaltante  possa  dimostrare   con
                qualunque mezzo adeguato la presenza  di  gravi  infrazioni
                debitamente accertate alle norme in  materia  di  salute  e
                sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui  all'art.
                30, comma 3 del presente codice; 
                      b)  l'operatore  economico  sia  stato  sottoposto  a
                fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o  di
                concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti  un
                procedimento  per  la  dichiarazione   di   una   di   tali
                situazioni, fermo restando quanto  previsto  dall'art.  110
                del presente codice e dall'art. 186-bis del  regio  decreto
                16 marzo 1942, n. 267; 
                      c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
                che l'operatore economico si e'  reso  colpevole  di  gravi
                illeciti professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la  sua
                integrita' o affidabilita'; 
                      c-bis)  l'operatore  economico   abbia   tentato   di
                influenzare indebitamente  il  processo  decisionale  della
                stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate  a
                fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito,  anche  per
                negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
                influenzare le decisioni sull'esclusione,  la  selezione  o
                l'aggiudicazione,  ovvero  abbia  omesso  le   informazioni
                dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura  di
                selezione; 
                      c-ter)   l'operatore   economico   abbia   dimostrato
                significative o persistenti carenze nell'esecuzione  di  un
                precedente contratto di appalto o  di  concessione  che  ne
                hanno causato la risoluzione per  inadempimento  ovvero  la
                condanna  al  risarcimento  del  danno  o  altre   sanzioni
                comparabili; su tali  circostanze  la  stazione  appaltante
                motiva anche  con  riferimento  al  tempo  trascorso  dalla
                violazione e alla gravita' della stessa; 
                      c-quater) l'operatore economico abbia commesso  grave
                inadempimento nei confronti di uno o  piu'  subappaltatori,
                riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 
                      d)   la   partecipazione   dell'operatore   economico
                determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
                dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
                      e) una distorsione della  concorrenza  derivante  dal
                precedente coinvolgimento degli operatori  economici  nella
                preparazione della procedura d'appalto di cui  all'art.  67
                non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
                      f) l'operatore  economico  sia  stato  soggetto  alla
                sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma  2,  lettera
                c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
                sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
                pubblica   amministrazione,   compresi   i    provvedimenti
                interdittivi di cui all'art. 14 del decreto  legislativo  9
                aprile 2008, n. 81; 
                      f-bis)  l'operatore  economico  che  presenti   nella
                procedura  di  gara  in  corso  e  negli   affidamenti   di
                subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
                      f-ter) l'operatore economico iscritto nel  casellario
                informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
                presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
                procedure di gara e negli  affidamenti  di  subappalti.  Il
                motivo  di  esclusione  perdura   fino   a   quando   opera
                l'iscrizione nel casellario informatico; 
                      g)  l'operatore  economico  iscritto  nel  casellario
                informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
                presentato false dichiarazioni o  falsa  documentazione  ai
                fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,  per
                il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
                      h) l'operatore economico abbia violato il divieto  di
                intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della  legge  19
                marzo 1990, n.  55.  L'esclusione  ha  durata  di  un  anno
                decorrente dall'accertamento definitivo della violazione  e
                va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; 
                      i)   l'operatore   economico    non    presenti    la
                certificazione di cui all'art.  17  della  legge  12  marzo
                1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la  sussistenza  del
                medesimo requisito; 
                      l)  l'operatore  economico  che,  pur  essendo  stato
                vittima dei reati previsti e puniti dagli  articoli  317  e
                629 del codice penale aggravati ai sensi  dell'art.  7  del
                decreto-legge 13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
                modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.  203,  non
                risulti aver denunciato i fatti all'autorita'  giudiziaria,
                salvo che ricorrano i  casi  previsti  dall'art.  4,  primo
                comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
                di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi  a  base
                della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio   formulata   nei
                confronti   dell'imputato   nell'anno   antecedente    alla
                pubblicazione  del  bando   e   deve   essere   comunicata,
                unitamente alle generalita' del soggetto che ha  omesso  la
                predetta  denuncia,  dal   procuratore   della   Repubblica
                procedente all'ANAC, la quale cura la  pubblicazione  della
                comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
                      m) l'operatore economico  si  trovi  rispetto  ad  un
                altro partecipante alla medesima procedura di  affidamento,
                in una situazione di controllo di  cui  all'art.  2359  del
                codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
                se la situazione di controllo o la relazione  comporti  che
                le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
                    6.  Le  stazioni  appaltanti  escludono  un   operatore
                economico in qualunque  momento  della  procedura,  qualora
                risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
                compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
                delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 
                    7. Un operatore economico, che si trovi  in  una  delle
                situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in
                cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva
                non  superiore  a  18  mesi   ovvero   abbia   riconosciuto
                l'attenuante della  collaborazione  come  definita  per  le
                singole fattispecie di reato, o al comma 5,  e'  ammesso  a
                provare  di  aver  risarcito  o  di  essersi  impegnato   a
                risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito
                e di aver  adottato  provvedimenti  concreti  di  carattere
                tecnico, organizzativo e relativi  al  personale  idonei  a
                prevenire ulteriori reati o illeciti. 
                    8. Se la stazione appaltante ritiene che le  misure  di
                cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico  non
                e'   escluso   della   procedura    d'appalto;    viceversa
                dell'esclusione   viene   data    motivata    comunicazione
                all'operatore economico. 
                    9.  Un  operatore  economico   escluso   con   sentenza
                definitiva dalla partecipazione alle procedure  di  appalto
                non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi  7
                e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante  da  tale
                sentenza. 
                    10. Se la sentenza penale di  condanna  definitiva  non
                fissa la durata della pena accessoria della incapacita'  di
                contrattare con  la  pubblica  amministrazione,  la  durata
                della esclusione dalla procedura  d'appalto  o  concessione
                e': 
                      a) perpetua, nei casi in cui alla  condanna  consegue
                di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi  dell'art.
                317-bis, primo periodo, del codice  penale,  salvo  che  la
                pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo
                comma, del codice penale; 
                      b) pari a sette  anni  nei  casi  previsti  dall'art.
                317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che  sia
                intervenuta riabilitazione; 
                      c) pari a cinque anni nei casi diversi da  quelli  di
                cui alle  lettere  a)  e  b),  salvo  che  sia  intervenuta
                riabilitazione. 
                    10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del  comma
                10,  se  la  pena  principale  ha  una  durata   inferiore,
                rispettivamente, a sette e cinque anni  di  reclusione,  la
                durata della esclusione e'  pari  alla  durata  della  pena
                principale. Nei casi di cui al comma  5,  la  durata  della
                esclusione e' pari a tre anni,  decorrenti  dalla  data  di
                adozione del  provvedimento  amministrativo  di  esclusione
                ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di
                passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente
                alla definizione del giudizio, la stazione appaltante  deve
                tenere  conto  di  tale  fatto  ai   fini   della   propria
                valutazione  circa  la  sussistenza  del  presupposto   per
                escludere dalla partecipazione alla  procedura  l'operatore
                economico che l'abbia commesso. 
                    11.  Le  cause  di  esclusione  previste  dal  presente
                articolo  non  si  applicano  alle   aziende   o   societa'
                sottoposte  a  sequestro  o  confisca  ai  sensi  dell'art.
                12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
                convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
                n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto  legislativo  6
                settembre 2011,  n.  159,  ed  affidate  ad  un  custode  o
                amministratore giudiziario o finanziario,  limitatamente  a
                quelle  riferite  al   periodo   precedente   al   predetto
                affidamento. 
                    12. In caso di presentazione di falsa  dichiarazione  o
                falsa documentazione,  nelle  procedure  di  gara  e  negli
                affidamenti di subappalto, la stazione  appaltante  ne  da'
                segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano  state
                rese  con  dolo  o  colpa  grave  in  considerazione  della
                rilevanza o della gravita' dei fatti  oggetto  della  falsa
                dichiarazione    o    della    presentazione    di    falsa
                documentazione,   dispone   l'iscrizione   nel   casellario
                informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
                e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
                a due anni, decorso il quale l'iscrizione e'  cancellata  e
                perde comunque efficacia. 
                    13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro  novanta
                giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
                puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di  prassi
                da parte delle stazioni appaltanti, quali  mezzi  di  prova
                considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
                di esclusione di cui al comma 5, lettera c),  ovvero  quali
                carenze  nell'esecuzione  di  un  procedente  contratto  di
                appalto siano significative ai fini del medesimo  comma  5,
                lettera c). 
                    14. Non possono essere affidatari di subappalti  e  non
                possono stipulare i relativi contratti  i  soggetti  per  i
                quali  ricorrano  i  motivi  di  esclusione  previsti   dal
                presente articolo.» 
                    «Art. 105 (Subappalto). - 1. I soggetti affidatari  dei
                contratti di cui al presente codice eseguono in proprio  le
                opere o i lavori, i  servizi,  le  forniture  compresi  nel
                contratto. A pena di nullita', fatto salvo quanto  previsto
                dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto  non  puo'
                essere ceduto, non puo' essere affidata a terzi l'integrale
                esecuzione delle  prestazioni  o  lavorazioni  oggetto  del
                contratto di  appalto,  nonche'  la  prevalente  esecuzione
                delle lavorazioni relative  al  complesso  delle  categorie
                prevalenti  e  dei  contratti   ad   alta   intensita'   di
                manodopera.   E'   ammesso   il   subappalto   secondo   le
                disposizioni del presente articolo. 
                    2.  Il  subappalto  e'  il  contratto  con   il   quale
                l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione  di  parte  delle
                prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
                Costituisce,  comunque,  subappalto   qualsiasi   contratto
                avente  ad  oggetto   attivita'   ovunque   espletate   che
                richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture  con
                posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
                superiore al 2 per  cento  dell'importo  delle  prestazioni
                affidate o di importo superiore a 100.000  euro  e  qualora
                l'incidenza del costo della manodopera e del personale  sia
                superiore al 50 per cento  dell'importo  del  contratto  da
                affidare. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi
                di cui  all'art.  30,  previa  adeguata  motivazione  nella
                determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere
                delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara
                le prestazioni o le lavorazioni oggetto  del  contratto  di
                appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario  in  ragione
                delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese
                quelle di cui all'art. 89, comma 11, dell'esigenza,  tenuto
                conto della natura o della complessita' delle prestazioni o
                delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo
                delle attivita' di cantiere e piu' in generale  dei  luoghi
                di lavoro e di garantire  una  piu'  intensa  tutela  delle
                condizioni  di  lavoro  e  della  salute  e  sicurezza  dei
                lavoratori ovvero di prevenire il rischio di  infiltrazioni
                criminali, a  meno  che  i  subappaltatori  siano  iscritti
                nell'elenco  dei  fornitori,  prestatori  di   servizi   ed
                esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' art.  1  della
                legge  6  novembre  2012,  n.  190,  ovvero   nell'anagrafe
                antimafia  degli  esecutori  istituita  dall'art.  30   del
                decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
                modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229.
                L'affidatario  comunica  alla  stazione  appaltante,  prima
                dell'inizio della prestazione, per  tutti  i  sub-contratti
                che  non  sono  subappalti,  stipulati   per   l'esecuzione
                dell'appalto, il nome  del  sub-contraente,  l'importo  del
                sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio  o  fornitura
                affidati.  Sono,   altresi',   comunicate   alla   stazione
                appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute
                nel corso del sub-contratto. E' altresi' fatto  obbligo  di
                acquisire   nuova   autorizzazione   integrativa    qualora
                l'oggetto del subappalto  subisca  variazioni  e  l'importo
                dello stesso  sia  incrementato  nonche'  siano  variati  i
                requisiti di cui al comma 7. 
                    3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le
                loro  specificita',  non  si  configurano  come   attivita'
                affidate in subappalto: 
                      a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori
                autonomi, per le  quali  occorre  effettuare  comunicazione
                alla stazione appaltante; 
                      b)   la   subfornitura   a   catalogo   di   prodotti
                informatici; 
                      c) l'affidamento di servizi di  importo  inferiore  a
                20.000,00 euro annui a  imprenditori  agricoli  nei  comuni
                classificati  totalmente  montani  di  cui  all'elenco  dei
                comuni  italiani  predisposto  dall'Istituto  nazionale  di
                statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella  circolare  del
                Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata
                nel supplemento ordinario n.  53  alla  Gazzetta  ufficiale
                della Repubblica  italiana  n.  141  del  18  giugno  1993,
                nonche' nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A
                annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
                      c-bis) le prestazioni rese  in  favore  dei  soggetti
                affidatari  in   forza   di   contratti   continuativi   di
                cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in  epoca
                anteriore alla indizione della procedura  finalizzata  alla
                aggiudicazione  dell'appalto.  I  relativi  contratti  sono
                depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente
                alla sottoscrizione del contratto di appalto. 
                    4. I  soggetti  affidatari  dei  contratti  di  cui  al
                presente codice possono affidare in subappalto le opere o i
                lavori, i servizi o le forniture  compresi  nel  contratto,
                previa autorizzazione della stazione appaltante purche': 
                      a) (abrogata) 
                      b) il subappaltatore sia qualificato  nella  relativa
                categoria e  non  sussistano  a  suo  carico  i  motivi  di
                esclusione di cui all'art. 80; 
                      c)  all'atto  dell'offerta  siano  stati  indicati  i
                lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le  forniture
                o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; 
                      d) (abrogata) 
                    5. 
                    6. (abrogato) 
                    7. L'affidatario deposita il  contratto  di  subappalto
                presso la stazione appaltante  almeno  venti  giorni  prima
                della  data  di  effettivo  inizio  dell'esecuzione   delle
                relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto
                di subappalto presso la stazione  appaltante  l'affidatario
                trasmette  altresi'  la  dichiarazione  del  subappaltatore
                attestante  l'assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui
                all'art. 80 e il possesso dei  requisiti  speciali  di  cui
                agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante  verifica  la
                dichiarazione di cui al secondo periodo del presente  comma
                tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 81. 
                    8. Il contraente principale e  il  subappaltatore  sono
                responsabili  in  solido  nei  confronti   della   stazione
                appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto   del
                contratto di subappalto. L'aggiudicatario  e'  responsabile
                in solido con il subappaltatore in relazione agli  obblighi
                retributivi e  contributivi,  ai  sensi  dell'art.  29  del
                decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276.  Nelle
                ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c),  l'appaltatore
                e' liberato dalla responsabilita' solidale di cui al  primo
                periodo. 
                    9. L'affidatario e' tenuto ad  osservare  integralmente
                il  trattamento  economico  e   normativo   stabilito   dai
                contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
                il settore e  per  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le
                prestazioni.   E',   altresi',   responsabile   in   solido
                dell'osservanza  delle  norme  anzidette   da   parte   dei
                subappaltatori nei confronti dei  loro  dipendenti  per  le
                prestazioni rese nell'ambito del subappalto.  L'affidatario
                e, per suo  tramite,  i  subappaltatori,  trasmettono  alla
                stazione  appaltante  prima  dell'inizio  dei   lavori   la
                documentazione   di    avvenuta    denunzia    agli    enti
                previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  ove   presente,
                assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia  del  piano
                di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni
                rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
                appaltante  acquisisce  d'ufficio  il  documento  unico  di
                regolarita' contributiva in  corso  di  validita'  relativo
                all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 
                    10. Per  i  contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
                forniture,  in  caso  di  ritardo   nel   pagamento   delle
                retribuzioni dovute al personale dipendente  dell'esecutore
                o del subappaltatore o dei soggetti titolari di  subappalti
                e cottimi, nonche' in  caso  di  inadempienza  contributiva
                risultante dal documento unico di regolarita' contributiva,
                si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5  e
                6. 
                    11. Nel caso di formale contestazione  delle  richieste
                di  cui  al   comma   precedente,   il   responsabile   del
                procedimento inoltra le richieste e le  contestazioni  alla
                direzione  provinciale   del   lavoro   per   i   necessari
                accertamenti. 
                    12.  L'affidatario  deve  provvedere  a  sostituire   i
                subappaltatori relativamente  ai  quali  apposita  verifica
                abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di
                cui all'art. 80. 
                    13. La stazione appaltante corrisponde direttamente  al
                subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi  ed
                al fornitore di beni o  lavori,  l'importo  dovuto  per  le
                prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 
                      a) quando il subappaltatore o il  cottimista  e'  una
                microimpresa o piccola impresa; 
                      b)   in    caso    di    inadempimento    da    parte
                dell'appaltatore; 
                      c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del
                contratto lo consente. 
                    14. Il subappaltatore, per le prestazioni  affidate  in
                subappalto, deve garantire gli stessi standard  qualitativi
                e  prestazionali  previsti  nel  contratto  di  appalto   e
                riconoscere  ai  lavoratori  un  trattamento  economico   e
                normativo non inferiore a quello che avrebbe  garantito  il
                contraente principale, inclusa l'applicazione dei  medesimi
                contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  qualora   le
                attivita'  oggetto  di  subappalto  coincidano  con  quelle
                caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le
                lavorazioni relative  alle  categorie  prevalenti  e  siano
                incluse nell'oggetto  sociale  del  contraente  principale.
                L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza  e  della
                manodopera,   relativi   alle   prestazioni   affidate   in
                subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici   senza   alcun
                ribasso; la stazione appaltante, sentito il  direttore  dei
                lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in   fase   di
                esecuzione, ovvero il direttore  dell'esecuzione,  provvede
                alla verifica dell'effettiva  applicazione  della  presente
                disposizione. L'affidatario  e'  solidalmente  responsabile
                con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
                ultimo,  degli  obblighi  di   sicurezza   previsti   dalla
                normativa vigente. 
                    15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno  del
                cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
                le imprese subappaltatrici. 
                    16. Al fine  di  contrastare  il  fenomeno  del  lavoro
                sommerso ed irregolare, il documento unico  di  regolarita'
                contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
                della incidenza della mano d'opera relativa allo  specifico
                contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili  e'
                verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto  a
                livello nazionale  tra  le  parti  sociali  firmatarie  del
                contratto  collettivo   nazionale   comparativamente   piu'
                rappresentative  per  l'ambito  del  settore  edile  ed  il
                Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali;  per  i
                lavori non edili  e'  verificata  in  comparazione  con  lo
                specifico contratto collettivo applicato. 
                    17. I piani di sicurezza di cui al decreto  legislativo
                del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi  a  disposizione  delle
                autorita' competenti preposte alle verifiche  ispettive  di
                controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare il
                coordinamento  di  tutti  i  subappaltatori  operanti   nel
                cantiere, al fine di rendere gli  specifici  piani  redatti
                dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e  coerenti
                con il piano presentato dall'affidatario.  Nell'ipotesi  di
                raggruppamento temporaneo o  di  consorzio,  detto  obbligo
                incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere  e'
                responsabile del rispetto del piano da parte  di  tutte  le
                imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 
                    18. L'affidatario che si avvale del  subappalto  o  del
                cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
                dichiarazione circa la  sussistenza  o  meno  di  eventuali
                forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359
                del codice civile con il  titolare  del  subappalto  o  del
                cottimo. Analoga dichiarazione deve  essere  effettuata  da
                ciascuno   dei   soggetti   partecipanti   nel   caso    di
                raggruppamento  temporaneo,  societa'   o   consorzio.   La
                stazione     appaltante      provvede      al      rilascio
                dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro  trenta  giorni
                dalla  relativa  richiesta;  tale   termine   puo'   essere
                prorogato  una  sola  volta,  ove  ricorrano   giustificati
                motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
                l'autorizzazione si intende concessa. Per  i  subappalti  o
                cottimi di importo inferiore al 2  per  cento  dell'importo
                delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000
                euro, i termini  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  da
                parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'. 
                    19.  L'esecuzione   delle   prestazioni   affidate   in
                subappalto  non   puo'   formare   oggetto   di   ulteriore
                subappalto. 
                    20. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
                applicano  anche  ai  raggruppamenti  temporanei   e   alle
                societa' anche consortili,  quando  le  imprese  riunite  o
                consorziate  non   intendono   eseguire   direttamente   le
                prestazioni  scorporabili;  si  applicano   altresi'   agli
                affidamenti    con    procedura    negoziata.    Ai    fini
                dell'applicazione delle disposizioni del presente  articolo
                e' consentita,  in  deroga  all'art.  48,  comma  9,  primo
                periodo,    la    costituzione     dell'associazione     in
                partecipazione quando  l'associante  non  intende  eseguire
                direttamente le prestazioni assunte in appalto. 
                    21. E' fatta salva la facolta' per le regioni a statuto
                speciale e per le province autonome di  Trento  e  Bolzano,
                sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di
                attuazione  e  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria
                vigente e dei  principi  dell'ordinamento  comunitario,  di
                disciplinare  ulteriori  casi  di  pagamento  diretto   dei
                subappaltatori. 
                    22. Le stazioni  appaltanti  rilasciano  i  certificati
                necessari per la partecipazione e la qualificazione di  cui
                all'art. 83, comma 1, e all'art. 84, comma 4,  lettera  b),
                all'appaltatore,     scomputando     dall'intero     valore
                dell'appalto il valore e la categoria  di  quanto  eseguito
                attraverso  il   subappalto.   I   subappaltatori   possono
                richiedere alle stazioni appaltanti i certificati  relativi
                alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.» 
                    «Art. 113-bis (Termini di pagamento. Clausole  penali).
                - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di
                appalto  sono  effettuati  nel  termine  di  trenta  giorni
                decorrenti dall'adozione di ogni stato di  avanzamento  dei
                lavori,  salvo  che  sia   espressamente   concordato   nel
                contratto un diverso  termine,  comunque  non  superiore  a
                sessanta  giorni  e   purche'   cio'   sia   oggettivamente
                giustificato dalla natura particolare del  contratto  o  da
                talune sue  caratteristiche.  I  certificati  di  pagamento
                relativi agli acconti del  corrispettivo  di  appalto  sono
                emessi  contestualmente  all'adozione  di  ogni  stato   di
                avanzamento dei lavori e  comunque  entro  un  termine  non
                superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. 
                    1-bis. Fermi  restando  i  compiti  del  direttore  dei
                lavori,   l'esecutore   puo'   comunicare   alla   stazione
                appaltante il raggiungimento delle condizioni  contrattuali
                per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 
                    1-ter. Ai sensi del comma 3  il  direttore  dei  lavori
                accerta senza indugio il  raggiungimento  delle  condizioni
                contrattuali e adotta lo stato di  avanzamento  dei  lavori
                contestualmente   all'esito    positivo    del    sud-detto
                accertamento ovvero contestualmente  al  ricevimento  della
                comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto  previsto
                dal comma 1-quater. 
                    1-quater. In caso di difformita' tra le valutazioni del
                direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in  merito  al
                raggiungimento delle condizioni contrattuali, il  direttore
                dei  lavori,  a  seguito  di  tempestivo  accerta-mento  in
                contraddittorio con l'esecutore, procede  all'archiviazione
                della  comunicazione  di  cui   al   comma   1-bis   ovvero
                all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 
                    1-quinquies.  Il  direttore   dei   lavori   tra-smette
                immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori  al  RUP,
                il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette  il
                certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello
                stato di avanzamento dei  lavori  e,  comunque,  non  oltre
                sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica
                della  regolarita'  contributiva   dell'esecutore   e   dei
                subappaltatori. Il RUP invia il  certificato  di  pagamento
                alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento  ai
                sensi del comma 1, primo periodo. 
                    1-sexies. L'esecutore puo' emettere fattura al  momento
                dell'adozione  dello  stato  di  avanzamento  dei   lavori.
                L'emissione della fattura da parte  dell'esecutore  non  e'
                subordinata al rilascio del  certificato  di  pagamento  da
                parte del RUP. 
                    1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP
                e' annotato nel registro di contabilita'. 
                    2. All'esito positivo del collaudo o della verifica  di
                conformita', e comunque entro un termine  non  superiore  a
                sette  giorni  dagli  stessi,  il  responsabile  unico  del
                procedimento rilascia il certificato di pagamento  ai  fini
                dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore;  il
                relativo pagamento e'  effettuato  nel  termine  di  trenta
                giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del  collaudo
                o  della   verifica   di   conformita',   salvo   che   sia
                espressamente concordato nel contratto un diverso  termine,
                comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia
                oggettivamente giustificato dalla  natura  particolare  del
                contratto o da talune sue caratteristiche.  Il  certificato
                di pagamento non costituisce  presunzione  di  accettazione
                dell'opera, ai sensi dell'art.  1666,  secondo  comma,  del
                codice civile. 
                    3. Resta fermo quanto previsto all'art. 4, comma 6, del
                decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
                    4. I contratti  di  appalto  prevedono  penali  per  il
                ritardo nell'esecuzione delle prestazioni  contrattuali  da
                parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di  ritardo  e
                proporzionali rispetto all'importo  del  contratto  o  alle
                prestazioni  del  contratto.  Le  penali  dovute   per   il
                ritardato adempimento sono calcolate in misura  giornaliera
                compresa  tra  lo  0,3  per   mille   e   l'1   per   mille
                dell'ammontare  netto  contrattuale,  da   determinare   in
                relazione all'entita' delle conseguenze legate al  ritardo,
                e non possono comunque superare,  complessivamente,  il  10
                per cento di detto ammontare netto contrattuale.» 
                    «Art.  174  (Subappalto).  -  1.  Ferma   restando   la
                disciplina di cui all'art. 30, alle concessioni in  materia
                di subappalto si applica il presente articolo. 
                    2. Gli operatori economici indicano in sede di  offerta
                le  parti  del  contratto  di  concessione  che   intendono
                subappaltare a terzi. Non  si  considerano  come  terzi  le
                imprese che si sono raggruppate o consorziate per  ottenere
                la concessione, ne' le imprese ad  esse  collegate;  se  il
                concessionario ha costituito una societa' di  progetto,  in
                conformita' all'art. 184, non si considerano terzi i  soci,
                alle condizioni di cui al comma 2 del citato art. 184. 
                    3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori
                relativamente ai quali un'apposita verifica,  svolta  dalla
                stazione appaltante, abbia dimostrato  la  sussistenza  dei
                motivi di esclusione di cui all'art. 80. 
                    4. Nel caso di concessioni di lavori e  di  servizi  da
                fornire  presso  l'impianto  sotto  la  supervisione  della
                stazione  appaltante   successivamente   all'aggiudicazione
                della   concessione   e   al    piu'    tardi    all'inizio
                dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla
                stazione   appaltante   dati   anagrafici,    recapiti    e
                rappresentanti  legali  dei  subappaltatori  coinvolti  nei
                lavori o nei  servizi  in  quanto  noti  al  momento  della
                richiesta. Il concessionario in  ogni  caso  comunica  alla
                stazione appaltante  ogni  modifica  di  tali  informazioni
                intercorsa durante la concessione, nonche' le  informazioni
                richieste    per     eventuali     nuovi     subappaltatori
                successivamente  coinvolti  nei  lavori  o  servizi.   Tale
                disposizione non si applica ai fornitori. 
                    5.  Il  concessionario  resta   responsabile   in   via
                esclusiva  nei  confronti  della  stazione  appaltante.  Il
                concessionario   e'   obbligato   solidalmente    con    il
                subappaltatore nei confronti  dei  dipendenti  dell'impresa
                subappaltatrice, in relazione agli obblighi  retributivi  e
                contributivi previsti dalla legislazione vigente. 
                    6.   L'esecuzione   delle   prestazioni   affidate   in
                subappalto  non   puo'   formare   oggetto   di   ulteriore
                subappalto. 
                    7. Qualora la natura  del  contratto  lo  consenta,  e'
                fatto obbligo per la stazione appaltante  di  procedere  al
                pagamento diretto dei subappaltatori, sempre,  in  caso  di
                microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di
                inadempimento  da  parte  dell'appaltatore  o  in  caso  di
                richiesta  del  subappaltatore.  Il  pagamento  diretto  e'
                comunque  subordinato  alla  verifica   della   regolarita'
                contributiva   e    retributiva    dei    dipendenti    del
                subappaltatore.   In   caso   di   pagamento   diretto   il
                concessionario e' liberato  dall'obbligazione  solidale  di
                cui al comma 5. 
                    8. Si applicano, altresi', le disposizioni previste dai
                commi, 10, 11 e 17 dell'art. 105.». 
                    - Il testo dell'art. 14 del Decreto del Ministro  degli
                affari  esteri  e  della  cooperazione   internazionale   2
                novembre  2017,  n.  192  recante  regolamento  recante  le
                direttive generali per disciplinare le procedure di  scelta
                del contraente e l'esecuzione del  contratto  da  svolgersi
                all'estero, ai sensi dell'art.  1,  comma  7,  del  decreto
                legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  pubblicato   nella
                Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2017, n. 296, cosi' recita: 
                    «Art. 14 (Subappalto). - 1. Nell'invito o nel  bando  e
                nel  conseguente  contratto  sono  specificati  i  seguenti
                obblighi: 
                      a) il  contraente  principale  assume  nei  confronti
                della  sede  estera  piena  responsabilita'  per   l'intero
                contratto; 
                      b)  l'appaltatore  indica  nella   sua   offerta   le
                eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare  e  i
                subappaltatori proposti; 
                      c) il subappaltatore  deve  essere  in  possesso  dei
                requisiti previsti dal bando in relazione alla  prestazione
                oggetto del subappalto; 
                      d)  l'appaltatore   accetta   che   l'amministrazione
                aggiudicatrice  possa   trasferire   i   pagamenti   dovuti
                direttamente al subappaltatore per le  prestazioni  da  lui
                fornite nell'ambito dell'appalto; 
                      e) l'appaltatore accetta espressamente di  sostituire
                i subappaltatori per i quali emergano motivi di esclusione. 
                    2. (abrogato)». 

      articolo in aggiornamento

      Incompatibilità del RUP nella fase di verifica di anomalia delle offerte

      Consiglio di Stato, sez. V, 10.01.2022 n. 167

      Il primo giudice ha escluso l’incompatibilità del RUP ex art. 77 comma 4 d.lgs. 50/2016, sia perché tale disposizione riguarda la commissione giudicatrice e non il RUP, che nella specie ha fatto parte del solo seggio di gara, sia perché le funzioni di RUP non contemplano, diversamente da quelle della commissione giudicatrice, attività di tipo squisitamente discrezionale. […]
      Il fondamento della causa di incompatibilità di cui trattasi, precedentemente normata dall’art. 84 comma 4 del previgente Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006, e dettata come detto in relazione alla commissione di gara, va rinvenuto nell’esigenza di una rigida separazione tra la fase di preparazione della documentazione di gara e quella di valutazione delle offerte in essa presentate, a garanzia della neutralità del giudizio e in coerenza con le cause di incompatibilità dei componenti degli organi amministrativi. Detta ratio è dunque quella per cui chi ha redatto la lex specialis non può essere componente della commissione, costituendo il principio di separazione tra chi predisponga il regolamento di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura, e dunque a garanzia del diritto delle parti a una decisione adottata da un organo terzo e imparziale mediante valutazioni il più possibile oggettive, e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta. In altre parole, il rimedio è volto a evitare la partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti, interni o esterni, alla stazione appaltante che abbiano avuto un ruolo significativo, tecnico o ammnistrativo, nella predisposizione degli atti di gara (Cons. Stato, Ad. plen., 7 maggio 2013, n. 13; V, 17 aprile 2020, n. 2471; 5 novembre 2019, n. 7557; 27 febbraio 2019, n. 1387).
      Ciò posto, nel caso di specie, in applicazione delle predette coordinate ermeneutiche, l’incompatibilità in parola non è ravvisabile: la verifica ex art. 97 d.lgs. 50/2016, che peraltro il RUP ha effettuato anche mediante l’ausilio della commissione valutatrice, comporta l’esercizio di una discrezionalità ben diversa da quella che presiede all’attività volta alla valutazione e alla graduazione delle offerte, cui la norma in esame espressamente si riferisce.

      RUP – Preparazione documentazione di gara – Incompatibilità con la valutazione delle offerte (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)

      Consiglio di Stato, sez. VI, 08.11.2021 n. 7419

      In subiecta materia, la giurisprudenza di questo Consiglio ha rilevato che: “Con riguardo al regime di incompatibilità tra le funzioni svolte nel procedimento e quelle di presidente della Commissione, il fondamento è di stretto diritto positivo, e va rinvenuto nel più volte ricordato art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016. Occorre peraltro rilevare che la norma in questione ha la stessa portata oggettiva dell’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione alla quale la giurisprudenza aveva posto in evidenza che rispondeva all’esigenza di una rigida separazione tra la fase di preparazione della documentazione di gara e quella di valutazione delle offerte in essa presentate, a garanzia della neutralità del giudizio ed in coerenza con la ratio generalmente sottesa alle cause di incompatibilità dei componenti degli organi amministrativi (Cons. Stato, Ad. plen., 7 maggio 2013, n.13). Il fondamento ultimo di razionalità della disposizione dell’art. 77, comma 4, è dunque quello per cui chi ha redatto la lex specialis non può essere componente della Commissione, costituendo il principio di separazione tra chi predisponga il regolamento di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura, e dunque a garanzia del diritto delle parti ad una decisione adottata da un organo terzo ed imparziale mediante valutazioni il più possibile oggettive, e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta (Cons. Stato, V, 27 febbraio 2019, n. 1387)” (Consiglio di Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2471).
      Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, nella specie risulta integrata la fattispecie di incompatibilità posta dall’art. 77, comma 4, D. Lgs. n. 50/16, stante la concentrazione in capo alla medesima persona delle attività di preparazione della documentazione di gara, implicante la definizione delle regole applicabili per la selezione del contraente migliore, e delle attività di valutazione delle offerte, da svolgere in applicazione delle regole procedurali all’uopo predefinite.