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Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 36/2023 in Gazzetta Ufficiale : le novità principali

Pubblicato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo n.  36 del 31 marzo 2023 e relativi Allegati.

Il testo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 31.03.2023.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della Legge “delega” 21.06.2022 n. 78, presenta un numero di articoli analogo a quello previgente, ma ne riduce i commi, le parole (quasi un terzo) ed i caratteri utilizzati e, con gli allegati, diminuisce in modo rilevante il numero di norme e linee guida di attuazione.

Gli Allegati al nuovo Codice sostituiranno ogni altra fonte attuativa della previgente disciplina, ossia: gli allegati al D.Lgs. n. 50/2016, le diciassette Linee Guida ANAC e circa quindici Regolamenti (tra cui il D.P.R. n. 207/2010).

L’indice degli articoli segue le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

Numerose, oltre che rilevanti, le “novità” introdotte dall’articolato, ma vi sono anche diverse “conferme”; tra le principali si segnalano:

ENTRATA IN VIGORE, APPLICAZIONE DIFFERITA E REGIME TRANSITORIO

Il nuovo Codice dei contratti pubblici “entra in vigore” il 1 APRILE 2023.

Le norme, tuttavia, avranno “efficacia” dal 1 LUGLIO 2023.
Per avvisi o bandi pubblicati prima di tale data si continuano ad applicare le disposizioni previgenti.

Stabilito un periodo transitorio, fino al 31 DICEMBRE 2023, con la vigenza di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, del Decreto semplificazioni n. 76/2020 e, specie per i contratti PNRR e PNC, del Decreto semplificazioni e governance n. 77/2021.

 

PRINCIPI

Prima parte generale dedicata alla codificazione dei principi che riguardano l’intera materia dei contratti pubblici. Il ricorso ai principi assolve una funzione di completezza dell’ordinamento giuridico e di garanzia della tutela di interessi che altrimenti non troverebbero adeguata sistemazione nelle singole disposizioni. Ad esempio, il principio del risultato (Art. 1) è destinato ad operare sia come criterio prioritario di bilanciamento con altri principi nell’individuazione della regola del caso concreto, sia insieme con il principio della fiducia (Art. 2) nell’azione amministrativa, come criterio interpretativo delle singole disposizioni, come evidenziato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Stato.

 

DIGITALIZZAZIONE

Definito un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” (Art. 22) i cui pilastri sono la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (Art. 23), il FVOEFascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (Art. 24) gestiti dall’ANAC e le piattaforme telematiche di approvvigionamento. Di notevole rilevanza anche la digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti (Art. 36), in linea con lo svolgimento in modalità telematica delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

 

RUP

L’acronimo RUP indica adesso il Responsabile Unico del Progetto (Art. 15) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. È previsto che possa essere nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente e che sia in possesso dei requisiti stabiliti da un apposito allegato al Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti affidatigli, nonchè nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un Responsabile di Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento: le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando l’unicità e le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

 

PROGETTAZIONE

Semplificazione apportata con la riduzione a due livelli di progettazione: progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo (Art. 41); prevista anche la riduzione dei termini per la progettazione, l’istituzione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di un comitato speciale appositamente dedicato all’esame di tali progetti ed un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

BIM obbligatorio dal 1 gennaio 2025: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro (Art. 43).

 

APPALTO INTEGRATO

Nuovamente estesa la possibilità di affidare congiuntamente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico economica, fatta eccezione per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria (Art. 44).

 

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Recepite le modalità di affidamento dei contratti sotto soglia (Art. 50) introdotte dal D.L. n. 76/2020 per accelerare e semplificare le procedure:

LAVORI

    • affidamento diretto per importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
    • procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
    • procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie (eliminato nel testo definitivo il riferimento all’adeguata motivazione, sebbene il Consiglio di Stato nella Relazione illustrativa evidenzia che la scelta delle più complesse procedure ordinarie richiede una ponderazione del bilanciamento degli interesse pubblici in gioco);

SERVIZI E FORNITURE (compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione)

    • affidamento diretto per importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
    • procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria.

Apposita disposizione è dedicata al principio di rotazione in continuità con le Linee Guida ANAC (Art. 49).

 

GARANZIE

Nelle procedure di affidamento per i contratti sotto soglia la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie salvo che, nelle procedure negoziate senza bando, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta (Art. 53).

 

SUBAPPALTO

Trovano conferma le recenti modifiche al previgente Codice in ordine all’eliminazione dei limiti percentuali ed introdotto il subappalto “a cascata” (Art. 119) adeguando ulteriormente l’istituto alla normativa ed alla giurisprudenza europea con la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso.

 

REVISIONE PREZZI

Confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi negli atti di gara (già previsto dall’art. 29 D.L. n. 4/2022), da attivare al verificarsi di una variazione del costo superiore al 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell’appaltatore dell’80 per cento del maggior costo sopportato (Art. 60).

 

GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI

La nuova disciplina punta ad eliminare gli elementi di incertezza prevedendo che l’esclusione di un operatore economico venga disposta e comunicata dalla stazione appaltante soltanto allorquando ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma (Art. 98). Perché operi la causa di esclusione (non automatica), l’illecito professionale grave deve essere tale da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’operatore economico e deve essere dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. Sono quindi indicati dal Codice, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

 

QUALIFICAZIONE PER LAVORI E PER SERVIZI E FORNITURE

Innovando rispetto al passato il nuovo Codice prevede un sistema di qualificazione degli operatori economici anche per gli appalti di servizi e forniture, oltre che per i lavori (Art. 100). Novità anche per le SOA essendo previsto che l’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC.

 

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

ANAC gestirà anche il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, anche solo per l’acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture, con iscrizione di diritto nell’elenco di alcune tipologie di amministrazioni ed enti.

 

SETTORI SPECIALI

Valorizzati i “poteri di autorganizzazione” dei soggetti operanti nei settori speciali, con l’obiettivo di assicurare un carattere di piena autonomia alla relativa disciplina alla luce delle direttive comunitarie (Art. 141 e ss.) e maggiore flessibilità in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le norme introdotte sono “autoconclusive”, quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice. Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata.

 

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO – PPP

Semplificato il quadro normativo per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali. Previste ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e confermato il diritto di prelazione per il promotore.

 

GENERAL CONTRACTOR

Reintrodotto l’istituto del General contractor: l’operatore economico è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo.

 

ESECUZIONE

Confermata la facoltà per l’appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento.

 

GOVERNANCE

Modifiche al funzionamento della Cabina di Regia e riordino delle competenze dell’ANAC, in attuazione del criterio contenuto nella legge delega 78/2022, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie.

 

CONTENZIOSO

In tema di giustizia amministrativa, si prevede l’aggiornamento degli articoli 120, 121 e 124 del Codice del processo amministrativo con estensione della cognizione del Giudice alle azioni risarcitorie e all’azione di rivalsa proposte dalle Stazioni appaltanti. Il CIG andrà indicato in tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del Giudice.

 

Articolo in aggiornamento

 

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    PPP : limite del 49 % di contributo pubblico e utilizzo di contributi europei a fondo perduto anche PNRR

    Delibera ANAC n. 432 del 20.09.2022

    Sul limite del 49 % di contributo pubblico nelle operazioni di PPP (del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.), e utilizzo dei contributi europei a fondo perduto.

    Se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano in qualche modalità o forma a carico della pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto di provenienza euro – unitaria, anche nell’ambito del PNRR, possono ritenersi esclusi dalle valutazioni in merito al “contributo pubblico” e, in particolare, al perimetro del 49 % di cui agli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto destinati a “nettare” la quota di investimento.

    In caso di distinzione tra risorse europee a fondo perduto (grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano (loans), la predetta indicazione si applica esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto (grants).

    Partenariato pubblico privato (PPP) : nuove Linee Guida per il monitoraggio

    Nel valutare l’opportunità di ricorrere ad un contratto di Partenariato Pubblico – Privato, la stazione appaltante deve considerare attentamente i rischi specifici dell’affidamento. Tali rischi sono classificati in rischi di costruzione (errore di progettazione, rischio ambientale, amministrativo, di slittamento dei tempi ecc.), rischi di domanda (riduzione della domanda del mercato relativa a quel servizio o rischio concorrenza) e rischi di disponibilità (obsolescenza degli impianti, indisponibilità della struttura o dei servizi da erogare). Accanto a questi ci sono anche i rischi di forza maggiore (scioperi o manifestazioni, guerre, esplosioni, fenomeni naturali avversi come siccità o alluvioni). Sono queste alcune delle novità dell’aggiornamento delle Linee Guida sul monitoraggio del Partenariato Pubblico-Privato, approvate dal Consiglio di Anac. Il documento, in attesa dell’adozione definitiva, dovrà ricevere il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato.
    La revisione riguarda una migliore sistematizzazione dei rischi, funzionale a chiarire le ipotesi in cui è possibile procedere alla revisione del piano economico-finanziario. “Il rischio legato ai cicli economici e sopportato dai produttori nel loro settore di attività non può essere considerato causa di forza di maggiore”, viene specificato.
    Le linee guida aggiornate individuano nel ricorso ai servizi di assistenza gratuita da parte del Dipe della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale strumento di supporto per le Amministrazioni, che avviene attraverso la redazione di pareri non vincolanti per le Amministrazioni richiedenti. Per ulteriori approfondimenti, le linee guida rimandano alla specifica sezione del sito web del Dipartimento dedicata al PPP: https://www.programmazione economica.gov.it/homeppp/
    Nelle linee guida si ricorda che il decreto legge n. 36 del 2022 per l’attuazione del Pnrr prevede l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare progetti di Partenariato di importo superiore a 10 milioni di euro di richiedere un parere preventivo, non vincolante, a Dipe e Ragioneria dello Stato.
    Al contratto di Partenariato è allegata la “matrice dei rischi”, che costituisce parte integrante del contratto medesimo e “deve indicare con chiarezza quali sono i rischi assunti dall’ente concedente e quali dall’operatore economico”.
    Novità anche nel monitoraggio sui rischi. La stazione appaltante presidia sia la qualificazione precisa e corretta della tipologia di contratto di partenariato stipulato fra essa e l’operatore privato, provvedendo a censirla all’interno della Banca dati di Anac, sia l’associazione fra la stipula di tali contratti e l’intervento da realizzare, censito nell’anagrafe nazionale dei progetti d’investimento segnalando se si tratta di un intervento sulle opere pubbliche o di altra natura. Per tale finalità, la stazione appaltante, in sede di richiesta del Codice Identificativo di Gara, indica obbligatoriamente la “tipologia del contratto da stipulare” all’interno di una delle categorie predisposte dall’Anac nonché il Codice Unico di Progetto, che identifica l’intervento da realizzare in regime di partenariato. In un’ottica di collaborazione tra banche dati, il Dipe e l’Anac, stanno rafforzando il legame tra i due codici per disporre di informazioni tempestive e qualitativamente adeguate sul monitoraggio degli investimenti realizzati in Partenariato.

    fonte: sito ANAC

    Project Financing e concorrenza : comunicato ANAC

    Oggetto: Procedure di project financing nei servizi
    Nell’ambito dell’attività di indagine conoscitiva sulle procedure di Project Financing (PF) circoscritta ai servizi e finalizzata ad individuare le problematiche più significative e frequenti nell’applicazione del modello PF, sono emerse alcune criticità già segnalate dall’Autorità nella Relazione al Parlamento dell’anno 2020 con riferimento ai lavori.
    Il modello di PF, nelle procedure caratterizzate dal diritto di prelazione del promotore, anche in ambito di servizi risulta imperniato su una sostanziale posizione di monopolio del promotore e su una diffusa assenza di concorrenza derivante dal diritto di prelazione previsto dall’art. 183, comma 15 del Codice e dal vantaggio competitivo del promotore. Quest’ultimo, in concreto, assume il totale controllo della commessa pubblica sin dalla fase iniziale non solo sotto il profilo progettuale e degli interventi da realizzare in PF ma anche sotto il profilo economico con possibili ricadute negative sulla fase di esecuzione (per es. varianti, riequilibro dei costi, indicizzazione dei canoni concessori, ecc..).
    La ricorrenza di tale criticità pone in evidenza che le amministrazioni pubbliche raramente dispongono di adeguate competenze tecniche in grado di elaborare un progetto di base da inserire nella programmazione e che tale condizione le vincola ad una posizione di subordinazione rispetto al privato promotore, precludendo la possibilità di valutare proposte alternative e di individuare l’opzione più conveniente per la pubblica utilità.
    Altra criticità frequente è stata riscontrata nella programmazione. Frequentemente, gli appalti o le concessioni di servizi non risultano inseriti nella programmazione biennale di cui all’art. 21 comma 6 del D.lgs 50/2016. In alcuni casi, prevedendo una parte di lavori, risultano inseriti soltanto nella programmazione triennale per i lavori.
    Vista la permanenza delle problematiche già evidenziate, appare opportuno richiamare le stazioni appaltanti sui seguenti punti: garantire la massima competitività possibile consentendo a tutti gli operatori economici interessati di presentare un’offerta tecnicamente ed economicamente concorrenziale al pari di quella del promotore (ad es. le s.a. potrebbero valutare l’introduzione di migliorie, al progetto presentato dal promotore, da valutare con il criterio di aggiudicazione dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori); l’importanza di una corretta programmazione anche nell’ambito dei servizi e la necessità che la programmazione venga predisposta seguendo le modalità di classificazione degli appalti/concessioni misti nel caso in cui l’appalto/concessione abbia ad oggetto servizi e lavori.
    fonte: sito ANAC

    PPP – Proposta di partenariato pubblico privato – Non può essere oggetto di annullamento – Conseguenze sull’ accesso difensivo – Possibilità di porre a gara un progetto modificato e radicalmente diverso da quello inizialmente presentato – Sussiste (art. 183 d.lgs. n. 50/2016)

    Consiglio di Stato, sez. V, 14.01.2022 n. 263

    Gli atti che fanno parte del progetto prodotto dal privato a corredo della sua proposta di partenariato non possono essere annullati in sede giurisdizionale, risultando, quindi, evidente l’insussistenza di alcuno specifico interesse da parte di alcun soggetto all’ostensione di tali documenti prima dell’approvazione del progetto definitivo e della conseguente indizione della procedura concorsuale sulla base dello stesso.
    Invero, l’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016, disciplina una peculiare procedura che contempla una prima valutazione della proposta pervenuta dal privato e una preliminare deliberazione sulla fattibilità e sull’interesse pubblico alla realizzazione della stessa, conseguendone l’approfondimento e la possibile modifica del progetto, tanto che la disposizione normativa succitata prevede la possibilità di porre a gara un progetto modificato e radicalmente diverso da quello inizialmente presentato.

    Partenariato pubblico privato : aggiornamento Linee Guida ANAC n. 9

    Aperta la consultazione online per la revisione delle Linee Guida ANAC n. 9.

    Nei contratti di partenariato pubblico-privato le stazioni appaltanti utilizzano in maniera ancora troppo limitata la matrice dei rischi. Tale mancato utilizzo si rileva in particolare per gli affidamenti di importo inferiore a un milione di euro, forse per la difficoltà a gestire uno strumento complesso come il partenariato.

    E’ quanto emerge da un’indagine promossa da Anac, in vista dell’aggiornamento delle Linee guida riguardanti proprio il partenariato pubblico-privato. Per gli affidamenti sopra soglia, ove la matrice dei rischi è largamente utilizzata, secondo Anac occorre verificare la qualità della matrice utilizzata. Per questo l’Autorità intende avviare un’indagine statistica per capire come effettivamente è stata utilizzata la matrice dei rischi, avendo rilevato come l’utilizzo della matrice dei rischi sembri rappresentare un modo per stimolare un maggiore approfondimento sulle caratteristiche del contratto e giungere a una migliore allocazione dei rischi. L’obiettivo finale è infatti quello di monitorare le amministrazioni aggiudicatrici nei contratti di partenariato pubblico-privato allo scopo di verificare l’attività dell’operatore privato, e accertare che da parte del pubblico ci sia una equilibrata ripartizione del rischio.

    A tal fine Anac ha deliberato nella seduta del consiglio del 20 ottobre scorso, di procedere con l’aggiornamento, sottoponendo il documento delle Linee guida a consultazione aperta al pubblico.

    Vai alla Consultazione:

    Aggiornamento delle Linee Guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”.

    Invio dei contributi entro il 13 dicembre 2021.

    Project financing e trasparenza: indicazioni ANAC alle Stazioni Appaltanti

    Project financing e trasparenza
    Dall’Anac indicazioni alle stazioni appaltanti sui provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata
    Le pubbliche amministrazioni sono tenute a concludere i procedimenti di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata presentate dagli operatori economici (art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016), mediante l’adozione di un provvedimento amministrativo espresso e motivato (ai sensi della legge 241/1990), sia nei casi sia di valutazione positiva che negativa. E’ questa la principale indicazione che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla luce della giurisprudenza, fornisce alle stazioni appaltanti con una delibera di carattere generale.
    L’atto dell’Anac, deliberato dal Consiglio dell’Autorità il 21 aprile scorso, è stato adottato a seguito di una segnalazione sulla mancata trasparenza dell’azione amministrativa di una ASL sugli esiti delle proposte degli operatori economici per la realizzazione dei lavori di nuova costruzione di un ospedale.
    L’Autorità interviene anche sugli obblighi di trasparenza chiarendo che poiché a legislazione vigente non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione degli atti citati, ritiene importante che ne sia garantita la pubblicazione come ‘dati ulteriori’ nella sezione ‘amministrazione trasparente’ dei siti web istituzionali (art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013).

    Partenariato pubblico privato (PPP): analisi e suggerimenti per le Stazioni Appaltanti

    Risultanze emerse nel corso dell’attività di vigilanza svolta dall’ANAC nel 2020 – Analisi.

    Pubblicata la Delibera n. 219 approvata il 16 marzo 2021, con la quale l’Autorità intende continuare la propria azione di impulso all’utilizzo di un istituto strategico per il settore pubblico e con indubbie ricadute positive anche sulla collettività, fornendo uno strumento ulteriore, che mostri una diversa prospettiva e contribuisca a porre l’attenzione delle amministrazioni sulle diverse difficoltà applicative, nelle quali potrebbero imbattersi.
    Il documento contiene suggerimenti per le stazioni appaltanti, elaborati tenendo conto delle risultanze emerse nell’ambito dell’attività di vigilanza sui contratti di partenariato pubblico-privato e delle puntuali indicazioni già contenute nello schema di “Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione, da realizzare in partenariato pubblico privato“, emanato di recente dall’Autorità e dal Ministero dell’Economia delle Finanze.

    Partenariato Pubblico Privato : Schema di contratto di concessione ( MEF – ANAC )

    Partenariato Pubblico Privato
    Schema di contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche

    L’Autorità Nazionale Anticorruzione e il Ministero dell’Economia delle Finanze hanno emanato una Guida alle pubbliche amministrazioni per la realizzazione di opere pubbliche mediante il partenariato pubblico privato, a chiusura dei lavori del Gruppo di lavoro inter-istituzionale istituito presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica. Con la Guida, che consta di uno schema di “Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione, da realizzare in partenariato pubblico privato” e di una relazione illustrativa, si intende fornire alle stazioni appaltanti uno strumento che sia capace di promuovere l’efficienza e la qualità dell’attività amministrativa, con l’obiettivo di incentivare e sostenere gli investimenti in infrastrutture, tutelando al contempo la finanza pubblica. La Guida è stata approvata dall’Autorità con delibera dell’n. 1116 del 22 dicembre 2020 e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 1 del 5 gennaio 2021.

    Delibera

    Partenariato Pubblico Privato: una proposta per il rilancio

    Relazione illustrativa

    Project Financing – Promotore – Prelazione non esercitabile in caso di offerta inammissibile  (art. 183 d.lgs. n. 50/2016)

    TAR Milano 07.01.2021 n. 37

    Come acclarato dalla giurisprudenza, il soggetto promotore, nella procedura ex art. 183 D. Lgs. 50/2016, può accedere alla prelazione (e dunque al conseguimento dell’aggiudicazione alle condizioni offerte dalla ditta prima classificata) solo ove l’offerta presentata dallo stesso promotore sia regolarmente ammessa alla gara. Pertanto, in caso di offerta inammissibile da parte del promotore, tale soggetto non sarà ammesso a esercitare l’opzione di cui all’art. 183 comma 15 cit., e a conseguire l’aggiudicazione.
    A tal riguardo, si è infatti affermato che: «La norma di cui all’art. 183, d.lg. n. 50/2016 prevede una speciale figura di affidamento di concessione di lavori pubblici attraverso lo strumento della finanza di progetto. Trattasi di una tipologia di scelta del contraente in cui un soggetto, c.d. promotore, propone un progetto di fattibilità delle opere a farsi che viene posto a base di gara, ma la scelta dell’operatore economico cui affidare la concessione presuppone comunque una procedura ad evidenza pubblica, con l’indizione di una gara regolata da un bando, da un disciplinare di gara dalla fase di valutazione e/o comparazione delle offerte e così via. In particolare, poi, la facoltà di cui al comma 15 di detto articolo, che è solo eventuale, residua a conclusione della gara alla quale il promotore ha preso parte e nella misura in cui sia utilmente posizionato in graduatoria, di guisa che la partecipazione alla procedura selettiva e la valutazione della sua offerta costituiscono condizione sine qua non per poter, eventualmente, esercitare il diritto di prelazione, ancorché lo stesso promotore non sia aggiudicatario della gara. Se così non fosse, se cioè si vuole prescindere dall’ammissione alla gara e dall’utile collocazione in graduatoria significherebbe stravolgere il senso e la portata prescrittiva delle disposizioni di cui al citato art. 183 del Codice dei Contratti pubblici. Se ne deduce allora che la ricorrente, originaria aggiudicataria della gara, ha un interesse sostanziale e processuale a contestare l’aggiudicazione definitiva effettuata in favore della controinteressata, in ragione dell’esercitato diritto di prelazione, dovendosi perciò riconoscere alla ricorrente il possesso di un titolo adeguato a chiedere l’annullamento dell’affidamento della concessione di che trattasi solo in virtù dell’esercitato diritto di prelazione di cui al comma 15 del citato art. 183» (TAR Valle d’Aosta, Aosta, I, 15 maggio 2019, n. 26); «La mancata asseverazione del P.E.F. deve essere sanzionata con l’esclusione della concorrente, con conseguente preclusione della facoltà di prelazione di cui all’art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50/2016» (TAR Campania, Napoli, I, 7 febbraio 2020, n. 611).

    Partenariato Pubblico Privato : monitoraggio sull’attività dell’operatore economico 

    Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato. 
    Con il Comunicato del Presidente del 22 dicembre 2020 l’Autorità ha avviato la verifica di impatto della regolazione delle Linee guida n. 9 recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”, basata sulla somministrazione di un apposito questionario ad un campione stratificato di stazioni appaltanti e una Consultazione pubblica aperta a tutti i soggetti interessati.

    Comunicazione di informazioni relative al partenariato pubblico – privato

    Circolare con la quale si definiscono i criteri per la comunicazione di informazioni relative al partenariato pubblico-privato ai sensi dell’art. 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 2008, n. 31. (19A05371) (TESTO INTEGRALE – GURI Serie Generale n.198 del 24.08.2019)

     

    Premessa

    L’art. 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 stabilisce che «Al fine di consentire la stima dell’impatto sull’indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate dalle pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell’11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all’Unita’ tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un’apposita circolare da emanarsi d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica».
    Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita, ai sensi dell’art. 1, comma 589, della legge n. 208/2015, le competenze precedentemente svolte dall’Unita’ tecnica finanza di progetto di cui all’art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, inclusa quella di cui all’art. 44 della legge n. 248/2007 citata.
    Inoltre, anche l’art. 3, comma 1, lettera eee) (1) , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni – Codice dei contratti pubblici (il Codice) nell’inciso: «(…) Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (…)», ribadisce l’obbligo di comunicazione di cui al citato art. 44.
    La circolare, d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in attuazione delle citate disposizioni di legge, definisce termini e modalita’ di trasmissione delle informazioni relative a tali operazioni, in sostituzione della precedente circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 27 marzo 2009.
    A tal fine si individuano  le tipologie di operazioni ricadenti nella fattispecie normativa, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti tenuti alla comunicazione prevista dalla presente circolare, nonche’ il dettaglio delle informazioni richieste.

    Partenariato Pubblico Privato (PPP): consultazione pubblica sullo schema di contratto standard

    Come annunciato in occasione del Convegno del 18.07.2018 dal titolo “Partenariato Pubblico Privato: Nuovi investimenti e controllo della Finanza Pubblica”, la Ragioneria generale dello Stato ha ritenuto opportuno avviare la consultazione pubblica online sul documento “Guida alle Pubbliche Amministrazioni per la redazione di un Contratto di Concessione di Progettazione, Costruzione e Gestione di Opere Pubbliche in Partenariato Pubblico Privato”, presentato e discusso nell’ambito del Convegno medesimo (rif. art. 180 ss. d.lgs. n. 50/2016).
    Il contratto standard è stato elaborato dal Gruppo di lavoro interistituzionale sul PPP coordinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza pubblica) – e composto da rappresentanti della stessa Ragioneria, dell’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) – Direzione Centrale della Contabilità Nazionale; dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) – IFEL Fondazione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE) e dell’Università Bocconi – SDA School of Management and Policy. Hanno partecipato ai lavori, su invito del Ministero, i rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti.
    Si rappresenta che il testo che viene messo in consultazione pubblica, oltre a sintetizzare le posizioni dei diversi soggetti istituzionali partecipanti al Gruppo di lavoro, rappresenta il risultato di una intensa attività di analisi, valutazione e recepimento dei contributi già pervenuti dagli stakeholders a seguito della precedente consultazione svolta nel mese di novembre 2015, nonché di aggiornamento e revisione dello schema di contratto in coerenza con le novità in materia di concessioni introdotte dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e delle indicazioni fornite da Eurostat per la contabilizzazione fuori bilancio delle operazioni di partenariato pubblico privato (v. decisione dell’11 febbraio 2004, SEC2010, Manuale sul disavanzo e sul debito pubblico, Regolamento UE n. 549/2013, Guida EPEC/Eurostat 2016).
    Lo schema di contratto è accompagnato da un’ampia relazione illustrativa, che si propone di guidare il consultante nella comprensione delle singole clausole, consentendogli di coglierne la ratio, anche grazie al supporto dei focus di approfondimento e di numerosi esempi.
    I soggetti interessati alla consultazione possono inviare osservazioni e contributi soltanto utilizzando il modulo allegato.
    I contributi potranno riguardare esclusivamente gli articoli indicati nel file allegato. Ogni osservazione non pertinente non sarà presa in considerazione.
    Nel file allegato dovranno necessariamente essere inserite le seguenti informazioni:
    Nome
    Cognome
    Email per eventuali contatti
    Tipologia del soggetto
    Ruolo/funzione del soggetto

    Il termine della consultazione è fissato al 19.10.2018. 

    I contributi devono essere trasmessi al seguente indirizzo email: igecofip.uff8.rgs@mef.gov.it

    fonte: sito MEF

    Linee Guida Anac n. 9: Partenariato Pubblico Privato

    In attuazione del Codice dei contratti sono state emanate definitivamente le Linee Guida n. 9, sul monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato (PPP).
    Per la predisposizione delle linee guida, approvate dal Consiglio dell’Autorità con la delibera n. 318 del 28 marzo 2018, sono stati acquisiti, oltre al parere obbligatorio del Ministero dell’economia e delle finanze, anche quelli del Consiglio di Stato, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
    Nella prima parte del documento sono contenute indicazioni per l’identificazione e l’accurata valutazione dei rischi connessi ai contratti di PPP a partire dalla fase che precede l’indizione della procedura di gara.
    Nella seconda parte sono riportate le prescrizioni sulle modalità di controllo dell’attività svolta dagli operatori economici in esecuzione di un contratto di PPP, da considerarsi vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici.

    Deliberazione n. 318 del 28.03.2018 (.pdf) 

    Relazione AIR (.pdf )

    Le Linee guida entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

    Documenti correlati:

    Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 febbraio 2018 (.pdf)

    Osservazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA. Nota prot. n. 3234 del 02.02.2018.  Documento formato .pdf scansionato 

    Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria di Stato, prot. n. 17582 del 1 febbraio 2018. Documento formato .pdf scansionato 

    Osservazioni dell’Autorità Regolazione dei Trasporti del 9 novembre 2017 (.pdf)

    Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, prot. n. 34965 del 30 maggio 2017.  Documento formato .pdf scansionato 

    Parere del Consiglio di Stato del 22.02.2017(.pdf) 

    Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria di Stato, prot. n. 85950 dell’8 novembre 2016. Parere sul documento ANAC “Linee Guida-Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato” reso ai sensi dell’articolo 181, comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50. Firmato, Ragioniere Generale dello Stato Documento formato .pdf scansionato 

    Proposta di Linee Guida (.pdf)