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Bando Tipo ANAC n. 2/2026: pubblicata la Relazione illustrativa sui servizi di ingegneria e architettura

Disponibile sul sito istituzionale di ANAC la Relazione illustrativa al Bando Tipo n. 2/2026, approvato con Delibera n. 153 del 15 aprile 2026 e in vigore dal 30 maggio 2026.

Il documento riprende i temi affrontati e risolti dal Bando Tipo n. 2, illustrandone le argomentazioni a fondamento delle scelte effettuate e delle soluzioni proposte, con richiamo alle prime pronunce giurisprudenziali disponibili.

La Relazione approfondisce inoltre ulteriori aspetti segnalati dagli stakeholders, con l’obiettivo di offrire un quadro completo sull’attuale disciplina dei servizi di ingegneria e architettura.

ANAC : nuovi Bando Tipo n. 1 e Bando Tipo n. 2 2026. Aggiornamenti per servizi, forniture e servizi di ingegneria e architettura sopra soglia

Con la Delibera n. 148 del 01.04.2026 e Delibera n. 153 del 15.04.2026, ANAC ha approvato rispettivamente l’aggiornamento del Bando Tipo n. 1 e il nuovo Bando Tipo n. 2 e relative Domande di partecipazione.

I nuovi Bandi Tipo n. 1 e n. 2 entreranno in vigore il 30.05.2026 (Quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 111 del 15.05.2026)

 

Bando Tipo n. 1 — Servizi e Forniture “sopra soglia”
L’aggiornamento del Bando Tipo n. 1, approvato con delibera n. 148 del 1 aprile 2026, segue la revisione già effettuata nel settembre 2025 a seguito del decreto correttivo D.Lgs. 209/2024 e interviene su tre fronti distinti.
Il primo riguarda l’inversione procedimentale. Il bando recepisce il parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13 gennaio 2026, che ha fornito indicazioni sulla delicata questione della messa a disposizione della documentazione di gara non verificata dalla stazione appaltante tra i primi cinque classificati. Si tratta di un nodo interpretativo rilevante nella gestione delle procedure con inversione dell’ordine di verifica dei requisiti, che il parere ha contribuito a chiarire e che il Bando Tipo traduce ora in clausole operative.
Il secondo fronte riguarda l’intelligenza artificiale. In attuazione dell’art. 13 della legge n. 132 del 23 settembre 2025 e del Regolamento (UE) 2024/1689, il Bando Tipo e la Domanda di partecipazione introducono clausole con cui gli operatori economici dichiarano se hanno utilizzato sistemi di IA nella predisposizione dell’offerta o se intendono farne uso in fase esecutiva, con impegno al rispetto della disciplina nazionale ed europea applicabile.
Il terzo intervento è di carattere redazionale: alcune clausole del bando tipo e della domanda di partecipazione, rivelatesi suscettibili di interpretazioni non univoche nella prassi applicativa, sono state riformulate in modo più chiaro.


Bando Tipo n. 2 — Servizi di Architettura e Ingegneria “sopra soglia”

Il nuovo Bando Tipo n. 2 riguarda l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura (SIA) di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Elaborato nell’ambito di un tavolo tecnico che ha coinvolto MIT, ANAS, Agenzia del Demanio, ANCE, OICE, CNI, CNG, CNAPPC, ITACA, IFEL/ANCI, Invitalia e Consip, affronta e risolve i principali dubbi interpretativi aperti dal Decreto correttivo D.Lgs. 209/2024, con riferimento a:
– determinazione dell’importo a base di gara e dell’importo stimato rilevante ai fini della soglia ex art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023;
requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali, con particolare riguardo al gruppo di lavoro;
– applicazione della revisione prezzi ai SIA;
– utilizzo dei metodi BIM;
avvalimento professionale ex art. 104, comma 3, del Codice;
subappalto e subappalto necessario, inclusa la relazione geologica e le prestazioni comportanti sottoscrizione di elaborati specialistici;
contratti misti con prestazioni ulteriori rispetto ai SIA;
anticipazione del prezzo;
premio di accelerazione.
Anche il Bando Tipo n. 2 recepisce le indicazioni del parere del Consiglio di Stato n. 61/2026 sull’accesso agli atti in caso di inversione procedimentale e introduce, in attuazione dell’art. 13 della Legge n. 132/2025 sulle professioni intellettuali, clausole dichiarative sull’impiego dell’intelligenza artificiale.

ANAC su contributo unificato nei giudizi: mancato versamento causa esclusione ex artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023

A mezzo Comunicato n. 6/2026 ANAC ha precisato che il mancato versamento del contributo unificato dovuto nei giudizi amministrativi, civili e tributari costituisce violazione tributaria e, come tale, è suscettibile di integrare una causa di esclusione dalle procedure di gara ai sensi dell’art. 94, comma 6, e dell’art. 95, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023.

Risoluzione contrattuale ed obbligo di annotazione nel casellario ANAC (art. 222 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 12.03.2026 n. 4630

L’unico caso nel quale l’A.n.a.c. deve archiviare la segnalazione di una risoluzione contrattuale si verifica allorché quest’ultima sia manifestamente infondata, cioè quando ricorra “l’immediata percepibilità, senza approfondimenti istruttori, di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasta sul piano logico e argomentativo tutti gli altri elementi di valutazione, imprimendo una recisa direzione al percorso di formazione della decisione amministrativa. Ciò implica che la questione risolutiva debba emergere necessariamente dalla piana lettura (anche congiunta) degli atti, cioè che il giudizio sull’atto renda contestualmente possibile anche quello sul rapporto. Il che avviene, per le questioni di fatto, quando l’affermazione dell’istante (o del ricorrente) trovi immediata corrispondenza in una prova documentale o nell’incastro generato dal collegamento tra vari documenti e sia, quindi, all’esito del processo inferenziale, la conclusione più probabile; per le questioni di diritto, quando le proprie ragioni convergano inequivocabilmente con il portato di una norma giuridica ovvero di un principio di diritto non suscettibile, nel caso concreto, di alcun bilanciamento” (cfr.: T.a.r. Roma, n. 20424/2025).
Nel caso di specie, la segnalazione della Stazione appaltante non è manifestamente infondata, poiché la ricorrente non nega affatto che vi sia stata una prolungata sospensione dei lavori appaltati, da cui poi è discesa la risoluzione contrattuale, anche se ascrive alla Stazione appaltante le cause dei ritardi che hanno dato luogo alla risoluzione.
Nella specie, non può ravvisarsi alcun indizio di abnormità del provvedimento di annotazione, né della presupposta risoluzione contrattuale, in quanto: a) il fatto che il progetto esecutivo posto a base di gara fosse non autosufficiente e incompleto avrebbe dovuto essere contestato dall’esecutrice alla Stazione appaltante prima dell’inizio lavori, mediante riserve e comunicazioni scritte; b) il fatto che l’autorizzazione sismica della paratia perimetrale è stata trasmessa dal direttore dei lavori, in data 3 novembre 2022, non giustifica, se non parzialmente, il lungo ritardo accumulatosi dopo quel periodo; c) lo stesso può dirsi per l’ulteriore sospensione di 34 giorni imposta a seguito del ritardo della Stazione appaltante nel corrispondere l’anticipazione contrattuale; d) la risoluzione contrattuale non è quella disposta con la nota del 02.05.2024 (che può essere considerata come mero preavviso), bensì quella disposta con l’atto del 19.06.2024.
Manca, dunque, nel caso di specie, l’immediata percepibilità di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasti, sul piano logico e argomentativo, gli altri elementi di valutazione, sì da imprimere al percorso di formazione della decisione amministrativa la direzione auspicata dalla ricorrente; ciò in quanto le affermazioni della ricorrente non trovano immediata corrispondenza in prove documentali o nell’incastro generato dal collegamento tra vari documenti, in modo tale da far ritenere, all’esito del processo inferenziale, che la conclusione più probabile fosse proprio quella prospettata dalla ricorrente.
Sulla scorta di tali premesse, si osserva che il vizio di difetto istruttorio e motivazionale va tarato sulla particolare natura del potere esercitato, non potendo esigersi da un’Autorità amministrativa approfondimenti e valutazioni che non le competono, in quanto estranei al perimetro delle sue attribuzioni, ancorché l’interessato l’abbia investita delle relative questioni, stante il disposto dell’art. 10, comma 1 lett. b), della legge 7 agosto 1990 n. 241, che obbliga l’Amministrazione a valutare solo memorie e documenti che siano “pertinenti all’oggetto del procedimento”. Ne consegue che memorie e osservazioni che esorbitano dall’oggetto del procedimento di annotazione non possono costringere l’A.n.a.c. a sostituirsi al giudice civile, che è il giudice naturale delle risoluzioni contrattuali, al fine di prendere posizione in una controversia tra committente e appaltatore e stabilire a chi sia imputabile l’inadempimento, l’errore o la mala fede; l’A.n.a.c. può solo verificare se il “provvedimento” (che, in realtà, non è tale, come rilevato da Cass. civ., Sez. Unite, ord. 10 gennaio 2019, n. 489) di risoluzione contrattuale sia assistito da adeguata motivazione (che riporti gli specifici addebiti mossi all’impresa) e se il comportamento del committente – per come emerge dagli atti del procedimento e della gestione del rapporto contrattuale indicati dalle parti – abbia intrinseca coerenza.
Al di fuori di questi stringenti casi, l’A.n.a.c. deve (e non può non) annotare l’atto di risoluzione, avendo solo cura di dare visibilità ai rilievi critici dell’operatore economico, in modo da mettere le Stazioni appaltanti che consultano il Casellario in condizione di avere un’informazione più completa possibile della vicenda e rimettere, quindi, a queste ultime ogni eventuale approfondimento in materia. Diversamente, su ogni contestazione relativa alla legittimità della risoluzione, all’imputabilità dell’inadempimento o a responsabilità contrattuali (concorrenti o esclusive) del committente l’unico soggetto competente (oltre che qualificato e attrezzato) a pronunciarsi è il giudice ordinario.

Bando tipo ANAC n. 1/2023 e Domanda di partecipazione : aggiornamento al “Correttivo”

ANAC con Delibera n. 365 del 16 settembre 2025 ha aggiornato il Bando – tipo n. 1/2023 recante lo schema di “Disciplinare per procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, a seguito delle modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici dal D.Lgs. n. 209/2024 (c.d. “Correttivo“).

ANAC è anche intervenuta su parti che non sono state modificate dal Correttivo per risolvere problemi interpretativi ed applicativi e per meglio chiarire le modalità attuative di alcuni nuovi istituti del Codice.

Contestualmente è stato aggiornato lo schema della Domanda di partecipazione – tipo.

Bando tipo n. 1.2023 agg. al dl 31.12.2024 n.209 – Schema disciplinare gara – del.365.2025.pdf

Bando tipo n. 1.2023 agg. al dl 31.12.2024 n.209 – Schema disciplinare gara – del.365.2025.docx

Domanda di partecipazione tipo – Bando tipo n. 1.2023 agg. al dl 31.12.2024 n.209 – del.365.2025.pdf

Domanda di partecipazione tipo – Bando tipo n. 1.2023 agg. al dl 31.12.2024 n.209 – del.365.2025.docx

Entrambi i documenti saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Saranno pubblicate in un momento successivo la Relazione Illustrativa e la Relazione AIR.

articolo in aggiornamento

ANAC : nuovo Regolamento sui procedimenti di qualificazione Stazioni Appaltanti

Con la Delibera n. 334 del 30 luglio 2025 l’ANAC ha adottato il nuovo Regolamento sui procedimenti di qualificazione delle Stazioni Appaltanti, ai sensi degli articoli 62 e 63 e dell’Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 193 del 21 agosto 2025).

Il Regolamento disciplina i seguenti procedimenti concernenti la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza:
− la qualificazione ordinaria per la fase di progettazione e affidamento e per la fase di esecuzione;
− l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o di una centrale di committenza qualificata, ai sensi dell’art. 62, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
− la qualificazione con riserva, ai sensi dell’art. 63, comma 13, del medesimo decreto.

Casellario Informatico ed iscrizione notizia : ANAC non può svolgere alcuna ulteriore valutazione di merito circa sussistenza grave illecito professionale contestato dalla stazione appaltante (art. 95 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 12.08.2025 n. 7030

Ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, “L’Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80. L’Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84. L’Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all’articolo 81”.
Per consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, V, 3 gennaio 2025, n. 25), l’iscrizione disposta dall’Autorità nazionale anticorruzione nel Casellario informatico dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 213, comma 10, cit., in conseguenza della segnalazione fatta dalla stazione appaltante del provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione per mancata stipulazione del contratto, ha natura obbligatoria e non discrezionale; in tale evenienza, l’ANAC è solamente tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, oltre alla loro utilità in considerazione delle finalità proprie del Casellario, mentre va escluso che possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento o dell’illecito contestato all’operatore (da ultimo, Cons. Stato, V, 30 luglio 2024, n. 6836).
In ordine all’esercizio del potere di annotazione, l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tutela del Casellario, sia l’utilità della stessa quale potenziale indice rilevatore di inaffidabilità dell’operatore economico attinto dalla annotazione (ex multis, Cons. Stato, V, 16 maggio 2024, n. 4359).
Sempre in argomento, il concetto di utilità della notizia da iscrivere deve essere inteso in relazione al contenuto normativo del requisito o della causa di esclusione, il cui accertamento è comunque riservato alla stazione appaltante nell’ambito della singola procedura di gara: in questi termini, la notizia da iscrivere può ritenersi utile (alla stazione appaltante) se può assumere rilevanza nel processo di accertamento del requisito (generale o speciale).
Poiché la valutazione della concreta rilevanza dell’informazione è riservata all’amministrazione procedente, l’Autorità, da un lato, nell’individuare le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario, deve selezionarle tenendo conto degli elementi normativi che compongono la fattispecie descrittiva dei requisiti da accertare; dall’altro lato, la motivazione circa l’utilità della notizia deve investire la sola veridicità dei fatti in cui consiste l’informazione o la notizia, non già la possibile rilevanza di questi nell’ambito della fattispecie del requisito o della causa di esclusione (valutazione, come detto, riservata alla stazione appaltante).
Non si tratta pertanto di un potere di valutazione tecnica (né, tantomeno, di un potere discrezionale), ma di un’attività di ricognizione e di mero accertamento di un fatto nei limiti della sua esistenza (escluso ogni profilo di natura valutativa). In definitiva, la norma dell’art. 213 del d.lgs. n. 50 del 2016 si riferisce all’utilità della notizia per la stazione appaltante, per le successive valutazioni che questa dovrà effettuare. L’utilità si risolve pertanto nella rilevanza, a questi fini, dell’annotazione. Non si tratta di una norma di natura sanzionatoria e non è necessario di conseguenza accertare e motivare anche in ordine al titolo di imputabilità soggettiva (dolo o colpa) del fatto, o in ordine alla responsabilità dell’impresa segnalata.
Venendo adesso al caso di specie, non si può ragionevolmente dubitare che la presenza di un provvedimento di risoluzione contrattuale (tanto più se derivante da un rifiuto di stipulare opposto dall’aggiudicataria, la quale per di più non si era neppure avvalsa del diritto potestativo previsto dalla legge di gara di sciogliersi unilateralmente dal vincolo da una certa data in poi) sia una circostanza rilevante per il Casellario, in quanto destinato a contenere le informazioni e le notizie utili alle stazioni appaltanti in vista della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici.
In effetti, una volta scelto di non avvalersi del diritto di risoluzione unilaterale del rapporto, la società -OMISSIS- aveva ragionevolmente indotto la stazione appaltante a confidare nel buon esito della procedura, sì cha la successiva – e del tutto atipica – dichiarazione di non voler sottoscrivere il contratto risultava, da un lato, contraddire il legittimo affidamento in precedenza indotto, dall’altro indicativa di un modus operandi non rispondente alle regole procedimentali in materia.
In questi termini, pur tenendo conto che tali iscrizioni non possono a priori definirsi “innocue” rispetto alla vita delle imprese, ben potendo rilevare anche sotto il profilo dell’aggravamento della partecipazione dell’operatore rispetto a future selezioni pubbliche (cfr. Cons. Stato, V, 23 giugno 2022, n. 5189), nel caso di specie deve comunque concludersi per la ragionevolezza dell’operato dell’ANAC nell’assolvere i propri oneri di pubblicità-notizia.
Va al riguardo ribadito, a fronte dell’astratta potenziale rilevanza – quanto alla valutazione della professionalità dell’offerente – delle circostanze segnalate, che l’Autorità non può svolgere alcuna ulteriore valutazione di merito circa l’effettiva sussistenza dell’illecito contestato dalla stazione appaltante: in caso contrario finirebbe per sostituirsi a quest’ultima, cui sola spetta valutare – necessariamente a posteriori – se la notizia annotata rappresenti effettivamente un “illecito professionale” e se questo “illecito” sia idoneo ad incidere sull’affidabilità dell’operatore economico, in relazione allo specifico oggetto del contratto di volta in volta da aggiudicare.
Il riscontro operato dall’ANAC mira invece solamente a verificare se vi sia un “fumus” di illecito professionale, ossia se l’informazione annotata sia astrattamente suscettibile di essere considerata, in relazione alle specifiche caratteristiche del contratto pubblico da aggiudicare, quale causa di esclusione; tali considerazioni non mutano alla luce del “nuovo” Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, il cui art. 95, comma primo, lett. e), continua ad inquadrare i “gravi illeciti professionali” tra le cause di esclusione meramente “facoltative”, come tali rimesse alla valutazione discrezionale della singola Stazione appaltante.
Ora, nell’ipotesi – quale quella che qui occupa – di revoca dell’aggiudicazione a seguito del rifiuto di stipulare opposto dall’aggiudicataria, la quale neppure si era avvalsa del diritto potestativo di cui al succitato art. 32, comma 8, del Codice, l’utilità dell’annotazione – come bene evidenziato dall’appellante – emerge per così dire in re ipsa, ossia a prescindere dalla effettiva e concreta idoneità della revoca a integrare un “grave illecito professionale”, valutazione quest’ultima di per sé non rientrante tra le attribuzioni dell’ANAC.

Sanzioni per irregolarità nella fase di esecuzione : nuovo Regolamento vigilanza ANAC (art. 222 d.lgs. 36/2023)

Con Delibera n. 262 del 3 giugno 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2025, è stato aggiornato il Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza dell’ANAC in materia di contratti pubblici.
La revisione interviene in particolare dando attuazione alle disposizioni sul potere sanzionatorio affidato all’Autorità ai sensi dell’art. 222, c. 3, lett. b) del Codice degli Appalti, per irregolarità relative alla fase esecutiva nell’ottica di un rafforzamento delle attività di controllo e del perseguimento del corretto adempimento e della qualità complessiva delle prestazioni rese.

Nel Regolamento risultano disciplinate le modalità di contestazione dell’addebito, che può essere effettuata entro 90 giorni dall’acquisizione delle informazioni necessarie. Il Regolamento interviene anche sullo svolgimento, in coerenza con la legge n. 689/1981, del procedimento sanzionatorio, che si svolge in contraddittorio, ed è attivabile d’ufficio o su segnalazione; esso può portare, quando ne ricorrano i presupposti, ad una sanzione pecuniaria da un minimo di 500 euro e un massimo di 5.000 euro.

La nuova versione del Regolamento è accompagnata da un apposito allegato nel quale vengono elencate le violazioni sanzionabili, relative, in modo esemplificativo, a omissioni, mancanze, carenze, ritardi, illegittimità, inerzia, violazioni di obbligo o divieto, che in parte si aggiungono a quelle già previste e applicate, secondo il dettato normativo, con la delibera n. 270 del 20 giugno 2023.

L’importo delle sanzioni sarà graduato caso per caso, tenendo conto di criteri quali la rilevanza e gravità dell’infrazione, l’elemento psicologico, l’attività svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, il valore del contratto cui le violazioni si riferiscono, l’effetto pregiudizievole della violazione, le motivazioni addotte a giustificazione della condotta tenuta, l’eventuale reiterazione di comportamenti analoghi.

È prevista la possibilità di una diminuzione della sanzione pecuniaria se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla contestazione dell’addebito, riducendo in questo caso l’importo al minimo edittale (o al doppio del minimo edittale per i casi di contestazioni di più violazioni). Le sanzioni, in conformità alla legge n. 689/1981, si irrogano nei confronti dei soggetti responsabili di volta in volta individuati, fermo restando la responsabilità in solido dell’ente.

Le nuove sanzioni relative alla fase di esecuzione si applicheranno ai contratti derivanti da procedure di affidamento, ivi inclusi gli affidamenti diretti, indette successivamente all’entrata in vigore del regolarmente aggiornato.

ANAC non ha il potere di sostituirsi o imporsi alle stazioni appaltanti nelle decisioni di propria competenza

TAR Roma, 11.07.2025 n. 13677

Nel caso che ci occupa, l’ANAC ha agito nell’ambito del potere di vigilanza “sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia”, sancito da tutte le normative di settore susseguitesi nel tempo, che può esplicarsi nell’emanazione di atti di orientamento per la corretta applicazione della normativa da parte delle Amministrazioni vigilate.
In altri termini, nell’esercizio di detto potere, l’Autorità non emette atti dispositivi nei confronti del soggetto vigilato, limitandosi ad esprimere in relazione alle vicende esaminate il proprio avviso interpretativo alla luce della normativa di riferimento e a rilevare potenziali criticità.
La lettura della Delibera oggetto del presente giudizio, che nel dispositivo si limita a riassume le risultanze argomentative svolte nella parte in diritto, fa emergere con chiarezza di trovarsi al cospetto di un atto privo di contenuto precettivo per il soggetto vigilato, che non può dunque lamentare alcuna compressione diretta e immediata della propria sfera giuridica (cfr. Tar Lazio, sez. I S, n. 704/2022: “L’atto dell’Autorità, in tali casi, non costituisce una manifestazione di volontà in grado di incidere sulla sfera giuridica del destinatario ma è la mera rappresentazione di un giudizio, che può eventualmente essere accompagnato dall’invito alla stazione appaltante ad esercitare i propri poteri di autotutela”).
Al riguardo, in linea con l’insegnamento costantemente espresso dalla giurisprudenza, deve ritenersi che la delibera di cui è causa non può in alcun modo modificare la sfera giuridica soggettiva della società ricorrente, atteso che la lesività del parere ANAC “si manifesta solo se sia trasporto o richiamato nell’atto conclusivo del procedimento che dispone in senso negativo per il destinatario”, da parte dell’organo istituzionale competente ad intervenire sulla situazione concreta (Cons. Stato, sez. VI, 11 marzo 2019 n. 1622; TAR Lazio, Roma, sez. I, 21 ottobre 2019 n. 12074). L’ANAC non ha il potere di sostituirsi o imporsi alle stazioni appaltanti nelle decisioni di loro competenza, che sono espressione di autonomia contrattuale, da assumersi con riguardo a un contratto già stipulato e perfetto, rispetto alle quali l’intervento di vigilanza dell’Autorità può compendiarsi solo in pareri aventi la funzione di supportare e consigliare (TAR Lazio, Roma, sez. I, 2 ottobre 2019 n. 11492).

Qualificazione stazioni appaltanti : nuovi chiarimenti e indicazioni generali ANAC

ANAC comunica che con l’entrata in vigore, dal 1 luglio 2025, del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per le fasi di progettazione e affidamento – in coerenza con le modifiche introdotte dal decreto correttivo (d.lgs. n. 209/2024) al Codice dei contratti pubblici – il sistema è attivo in ogni momento e consente la presentazione delle domande di qualificazione ordinaria senza vincoli temporali, mediante una procedura interamente automatizzata, fondata su autodichiarazioni e dati già disponibili all’Autorità. L’istanza va trasmessa attraverso il portale istituzionale nell’area riservata alle pubbliche amministrazioni. La qualificazione si considera acquisita alla data di presentazione e ha validità biennale.
Con l’avvio del nuovo sistema, le stazioni appaltanti dovranno programmare l’invio della domanda di qualificazione sulla base delle proprie concrete esigenze operative.

L’eventuale perdita, anche temporanea, della qualificazione non produce effetti sulle procedure già affidate e in corso di esecuzione, che potranno legittimamente proseguire sino alla conclusione.
Resta sempre possibile il rilascio del Cig (Codice identificativo di gara) per le procedure sottosoglia. Gli enti non qualificati potranno avvalersi di centrali di committenza qualificate o, in assenza di convenzioni, potranno attivare il meccanismo di assegnazione d’ufficio previsto dal Regolamento Anac.
Sono esonerati dall’obbligo di qualificazione i soggetti qualificati di diritto, nonché i soggetti esclusi (che sono comunque tenuti a compilare l’apposita dichiarazione nella piattaforma). Ulteriori eccezioni oggettive potranno essere gestite nella Piattaforma Contratti Pubblici (Pcp) mediante dichiarazione motivata del Rup (Responsabile Unico del Progetto). Nei chiarimenti sono fornite anche precisazioni sul criterio della formazione del personale ai fini dell’ottenimento del relativo punteggio.

“Per facilitare ulteriormente le stazioni appaltanti, in un’ottica di collaborazione e supporto, abbiamo voluto aggiungere, alle indicazioni e ai documenti tecnici già pubblicati nell’ultimo periodo, specificazioni aggiuntive che – spiega il Presidente di AnacGiuseppe Busia – possano agevolare il percorso di qualificazione, a partire dal chiarimento sul fatto che le procedure già in corso possono proseguire indipendentemente dalle vicende legate alla qualificazione della stazione appaltante che le sta portando avanti. Ciò, tenendo presente che le richieste potranno essere presentate anche dopo la scadenza del 30 giugno. Il biennio mobile, ossia decorrente dalla data di presentazione dell’istanza, rappresenta un’applicazione utile a una verifica costantemente aggiornata e trasparente della qualificazione, nella logica del rafforzamento di capacità e professionalizzazione nel sistema dei contratti pubblici. Questo, senza pregiudicare al contempo la validità di due anni che decorre dalla data di rilascio o aggiornamento. Un meccanismo che rendiamo possibile con servizio informatizzato, strutturato per essere completato e aggiornato in qualunque momento, secondo le effettive esigenze operative di ciascuna stazione appaltante”.

Ulteriori dettagli sono contenuti nei chiarimenti seguenti ricordando che nella sezione del portale dedicata al servizio sono disponibili, accompagnati da un documento esplicativo, due simulatori – uno per il settore di qualificazione “lavori” e uno per “servizi/forniture” – utili a comprendere il meccanismo di calcolo del punteggio, nonché la versione aggiornata 8.0 del Manuale utente “Qualificazione Stazioni Appaltanti”.

Sul sito Anac è disponibile anche il Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione per la fase di progettazione e affidamento, approvato con delibera n. 236 del 3 giugno 2025.


Chiarimenti sull’avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza per la fase di progettazione e affidamento come modificato dal D. Lgs. 209/2024

Visto l’art. 3, comma 2 del Regolamento concernente l’Organizzazione e il Funzionamento dell’Autorità approvato con delibera n. 919 del 16 Ottobre 2019 e s.m.i., in un’ottica di collaborazione e supporto alle stazioni appaltanti, e facendo seguito alla delibera n. 236 del 3 giugno 2025, l’Autorità – alla luce dei quesiti pervenuti – fornisce i seguenti chiarimenti in merito all’iscrizione all’Elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate, ai sensi degli articoli 62 e 63 nonché dell’Allegato II.4 al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), come modificato dal D.lgs. 209/2024.

Con l’avvio del nuovo sistema, le stazioni appaltanti dovranno programmare l’invio della domanda di qualificazione sulla base delle proprie concrete esigenze operative.

Ai sensi dell’art. 63, comma 12, la eventuale perdita, anche temporanea, della qualificazione non produce effetti sulle procedure già affidate e in corso di esecuzione, che potranno legittimamente proseguire sino alla conclusione.

In caso di perdita della qualificazione, non si determina alcun blocco del rilascio del CIG per le procedure sottosoglia, che potranno essere regolarmente avviate. Per le procedure soprasoglia, le amministrazioni non qualificate potranno avvalersi di una stazione appaltante o di una centrale di committenza qualificata, come previsto dall’art. 62, comma 9.

In assenza di convenzioni già stipulate, la stazione appaltante non qualificata potrà consultare sul sito ANAC l’elenco aggiornato delle amministrazioni qualificate ed inviare una richiesta di svolgimento della procedura di gara. In caso di esito negativo, potrà rivolgersi all’ANAC, che provvederà, secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo, ad assegnare d’ufficio entro 15 giorni la procedura a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

Inoltre, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lettere c) e d), le stazioni appaltanti non qualificate possono continuare a operare autonomamente in determinati ambiti:
• lettera c): affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, nonché lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a un milione di euro, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate;
• lettera d): ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza qualificate e soggetti aggregatori.
Si rappresenta, altresì, che il procedimento di iscrizione al sistema di qualificazione è:
• completamente automatizzato
• disponibile in ogni momento,
• basato su autodichiarazioni e su dati già in possesso dell’Autorità,
• immediato e privo di finestre temporali.

La qualificazione ottenuta ha durata biennale a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Non devono presentare domanda di qualificazione i soggetti qualificati di diritto ai sensi dell’art. 63, comma 4, del Codice.

Tutti gli altri soggetti sono invece tenuti a presentare istanza tramite il servizio online disponibile nell’area riservata del portale ANAC.

Anche i soggetti che, ai sensi dell’art. 62, comma 17, non rientrano nell’ambito soggettivo del sistema di qualificazione, devono comunque accedere al servizio online per dichiarare l’esclusione. In tal caso, non si applica il blocco del rilascio del CIG. Tali soggetti, tuttavia, non possono svolgere gare in nome e per conto di amministrazioni aggiudicatrici soggette all’obbligo di qualificazione, come chiarito nelle FAQ.

Ulteriori eccezioni oggettive rispetto al singolo affidamento sono gestite all’interno della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP): il RUP può attestare, sotto la propria responsabilità, che il contratto rientra in casi esclusi dall’obbligo di qualificazione e ottenere il CIG. L’iscrizione all’Elenco e la sua gestione avvengono a cura del RASA esclusivamente tramite il servizio “Qualificazione delle stazioni appaltanti” disponibile nella sezione dedicata alle pubbliche amministrazioni del portale ANAC.

Per quanto concerne la formazione del personale, si ricorda che:
• è rilevante la formazione svolta nel triennio precedente la domanda;
• a decorrere dal 1° gennaio 2025, potranno essere autocertificati esclusivamente corsi erogati da soggetti pubblici o privati accreditati SNA;
• i corsi non accreditati SNA saranno comunque validi se svolti entro il 31 dicembre 2024.

Per ulteriori approfondimenti, si segnala che nella medesima sezione del portale è disponibile il Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione per la fase di progettazione e affidamento, approvato con la citata delibera n. 236 del 3 giugno 2025.

Affidamenti fino a 5.000 euro : proroga utilizzo Piattaforma PCP ANAC

Con Comunicato ANAC del 18.06.2025 è stata prorogata la possibilità di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, al fine di agevolare le stazioni appaltanti e gli enti concedenti (soprattutto Scuole, Comuni, Enti pubblici) nell’attuazione del processo di digitalizzazione degli appalti pubblici e nell’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.

L’ANAC dà atto che sono pervenute dal mercato nuove istanze di proroga per l’uso in via transitoria della PCP web, in relazione alle difficoltà operative ancora riscontrate dalle stazioni appaltanti nell’uso delle PAD con specifico riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000 e alle fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del Codice di cui alla Delibera n. 584 del 2023.

Per l’effetto si comunica che è prorogata la possibilità di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell’Autorità:

in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, al fine di consentire l’assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Non è consentito, dunque, l’inserimento ex post dei dati e delle informazioni relativi agli affidamenti.

L’Autorità richiama le PAD a porre in essere ogni misura idonea a favorire la semplificazione del procedimento digitale per l’affidamento dei sopra richiamati contratti, nel rispetto delle regole tecniche dell’art. 26 comma 1 del Codice e del relativo aggiornamento in corso. Si riserva di monitorare il buon esito di detta attività per stabilire la definitiva dismissione della scheda per gli affidamenti in parola dalla PCP web.

Si ricorda che la deroga all’uso delle PAD per i micro-affidamenti (di importo inferiore a 5.000 euro) di lavori, servizi e forniture è stata originariamente introdotta con Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, poi prorogata successivamente, da ultimo fino al 30 giugno 2025 con Comunicato del 28 dicembre 2024. Soprattutto le stazioni appaltanti di piccole dimensioni hanno manifestato alcune difficoltà nell’utilizzo delle piattaforme che si interconnettono con ANAC e hanno tratto finora giovamento dalla possibilità di caricare i dati direttamente sulla piattaforma dell’Autorità.

ANAC : nuovi criteri e punteggi qualificazione Stazione Appaltante per progettazione e affidamento D.Lgs. 36/2023 a seguito del “correttivo” D.Lgs. 209/2024 e Manuale operativo

ANAC ha pubblicato i nuovi criteri e le modalità di calcolo del punteggio per il sistema di qualificazione relativo alla fase di progettazione e affidamento nel D.Lgs. 36/2023 a seguito dell’entrata in vigore del decreto “correttivo” di cui al D.Lgs. 209/2024:

Delibera ANAC n. 236 del 3 giugno 2025
Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione

Tale ultimo documento è strutturato come segue:
– il paragrafo 2 descrive il periodo di validità della qualificazione;
– il paragrafo 3 presenta un prospetto di sintesi dei criteri previsti dal nuovo modello di qualificazione relativi alle gare, con indicazione dei relativi ambiti applicativi;
– il paragrafo 4 descrive in dettaglio le modalità di attribuzione dei punteggi per il calcolo del criterio della specializzazione;
– il paragrafo 5 approfondisce il criterio dell’efficienza decisionale, illustrando i meccanismi correttivi adottati nei casi di mancata comunicazione della data di stipula; include inoltre due prospetti di sintesi che riassumono tali meccanismi di aggiustamento;
– il paragrafo 6 illustra puntualmente le modalità di attribuzione dei punteggi relativi al criterio delle acquisizioni mediante ricorso a terzi.

ANAC ha inoltre messo a disposizione la versione aggiornata del Manuale utente per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti, che accompagna l’evoluzione del sistema prevista dal correttivo al Codice dei contratti pubblici.

Il manuale riflette lo stato attuale della piattaforma, che da aprile a fine giugno 2025 introduce progressivamente nuove funzionalità, come previsto dal D.Lgs. 209/2024. Tra le novità introdotte con l’ultima versione:

• l’aggiornamento delle funzionalità relative ai criteri sulle gare estratte dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) utili alla qualificazione;
• l’eliminazione delle funzionalità non più applicabili (come il criterio di utilizzo delle Piattaforme Telematiche e il criterio delle comunicazioni alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche della Ragioneria Generale dello Stato);
• l’introduzione delle nuove funzionalità (criteri premiali, criterio della rapidità decisionale).

I Responsabili per l’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA) possono verificare lo stato delle gare di propria competenza sulla BDNCP, la rapidità decisionale, la specializzazione delle gare e le gare sottosoglia delegate a terzi.

ANAC : procedimento sanzionatorio autonomo rispetto alla risoluzione contrattuale

TAR Roma, 12.05.2025 n. 9128

Tanto premesso, reputa il Collegio che – sebbene la stazione appaltante abbia erroneamente invocato, a fondamento della risoluzione contrattuale, una norma inconferente alla fattispecie considerata – non possa ritenersi illegittima la valutazione di ANAC circa la ravvisabilità nella condotta di -OMISSIS- di un’ipotesi di falsa dichiarazione resa nel corso di una procedura di gara.
Ciò in quanto il procedimento di ANAC è distinto e autonomo rispetto al procedimento di risoluzione contrattuale condotto dalla stazione appaltante.
L’Autorità agisce infatti nell’esercizio di un potere amministrativo-sanzionatorio, affatto differente ed autonomo da quello dell’ente segnalante, qualificando in via autonoma la fattispecie sanzionata e valutando la rilevanza dell’elemento soggettivo nella autodichiarazione resa dalla società.
A tal riguardo, con sentenza n. 9964 del 21.11.2023, relativamente a una delibera sanzionatoria adottata dall’Autorità, il Consiglio di Stato ha condivisibilmente statuito nel senso che segue: «Con la segnalazione, inoltre, sono stati trasmessi gli atti del procedimento, che costituiscono il parametro fattuale di riferimento dell’attività dell’Anac, che non è, quindi, vincolata a quanto segnalato dalla stazione appaltante attraverso il modulo, né può limitarsi a basare l’istruttoria sulle evidenze che emergono dal medesimo (…) Rispetto al potere afflittivo dell’amministrazione si pone, quindi, un’esigenza di predeterminazione legislativa dei presupposti di esercizio dello stesso, con riferimento sia alla configurazione della norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, sia alla tipologia e al quantum della sanzione stessa, sia alla presenza di eventuali cause esimenti».
Dunque, la circostanza per cui la stazione appaltante non abbia individuato nello specifico il riferimento normativo posto a base dell’ipotesi di falso nel modulo di segnalazione, limitandosi ad allegare la comunicazione di risoluzione con l’indicazione della sola previsione normativa posta a base della risoluzione contrattuale (come detto, giuridicamente errata), non può ritenersi ostativa all’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità, la quale, qualificando correttamente la fattispecie sanzionata, ha agito nel rispetto del perimetro formale e sostanziale delle proprie prerogative.

Aggiornamento al “correttivo” (e non solo) del Bando tipo ANAC n. 1/2023 e della Domanda di partecipazione : avvio consultazione

A seguito delle modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici dal decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 si è reso necessario procedere all’aggiornamento delle clausole del “Bando tipo n. 1/2023 – Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.
ANAC comunica di aver svolto l’attività di revisione del bando con l’ausilio di un gruppo di lavoro (Consip, Invitalia, rappresentanti dei soggetti aggregatori, Itaca e la Fondazione IFEL) intervenendo anche su parti del bando che non sono state toccate dal correttivo, per apportare modifiche utili a risolvere problemi interpretativi e applicativi emersi in sede di prima applicazione del Codice e per meglio chiarire le modalità attuative di alcuni nuovi istituti.
Nell’aggiornare il testo del bando si è anche tenuto conto dell’intervenuta efficacia, a partire dal 1 gennaio 2024, della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e delle conseguenti problematiche connesse all’operatività delle diverse componenti del nuovo ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale.
Contestualmente alla revisione del bando-tipo, si è provveduto all’aggiornamento della domanda-tipo, con il principale intento di coordinarla con il testo del bando, anche al fine di evitare inutili e rischiose sovrapposizioni di prescrizioni.

Modalità e termine per la partecipazione
Al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione ai procedimenti di regolazione si pongono in consultazione il bando-tipo e la domanda-tipo, e si invitano i soggetti interessati a far pervenire le proprie osservazioni ed i propri contributi entro il 5 giugno 2025 ore 23:59, esclusivamente mediante la compilazione del questionario on line.

Oltre ai documenti in consultazione, è pubblicato anche lo schema di questionario in pdf: saranno accettate solamente le risposte inserite mediante la compilazione del format accessibile al suddetto link. I contributi pervenuti con modalità diverse da quelle indicate non potranno essere tenuti in considerazione.

fonte: sito ANAC

Contributo gara ANAC per anno 2025

Pubblicata sulla GURI n. 85 del 11.04.2025, la Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2025” con aggiornamento dell’importo del contributo dovuto dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici.

Di seguito contributi in relazione all’importo posto a base di gara:

=====================================================================
|         Importo stimato         | Quota stazioni  |Quota operatori|
|       appalto/concessione       |   appaltanti    |   economici   |
+=================================+=================+===============+
|Inferiore a € 40.000             |     Esente      |    Esente     |
+---------------------------------+-----------------+---------------+
|Uguale o maggiore a € 40.000 e   |                 |               |
|inferiore a € 150.000            |     € 35,00     |    Esente     |
+---------------------------------+-----------------+---------------+
|Uguale o maggiore a € 150.000 e  |                 |               |
|inferiore a € 300.000            |                 |    € 18,00    |
+---------------------------------+    € 250,00     +---------------+
|Uguale o maggiore a € 300.000 e  |                 |               |
|inferiore a € 500.000            |                 |    € 33,00    |
+---------------------------------+-----------------+---------------+
|Uguale o maggiore a € 500.000 e  |                 |               |
|inferiore a € 800.000            |                 |    € 77,00    |
+---------------------------------+    € 410,00     +---------------+
|Uguale o maggiore a € 800.000 e  |                 |               |
|inferiore a € 1.000.000          |                 |    € 90,00    |
+---------------------------------+-----------------+---------------+
|Uguale o maggiore a € 1.000.000  |                 |               |
|e inferiore a € 5.000.0000       |    € 660,00     |   € 165,00    |
+---------------------------------+-----------------+---------------+
|Uguale o maggiore a € 5.000.000  |                 |               |
|e inferiore a € 20.000.000       |                 |   € 220,00    |
+---------------------------------+    € 880,00     +---------------+
|Uguale o maggiore a € 20.000.000 |                 |   € 560,00    |
+---------------------------------+-----------------+---------------+