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Qualificazione stazioni appaltanti: nuovo modulo e qualificazione con riserva

ANAC ha messo a diposizione nuovi documenti e strumenti operativi, in coerenza con le modifiche introdotte dal d.lgs. 209/2024 (Correttivo al Codice dei contratti pubblici).

Sulla pagina web relativa al servizio di qualificazione sono stati messi a disposizione il nuovo modulo di domanda e un documento con indicazioni operative per la qualificazione con riserva, che ha carattere eccezionale e può essere concessa, previa valutazione istruttoria, per consentire alle Amministrazioni di acquisire la capacità tecnica e organizzativa necessaria a operare in conformità con le disposizioni normative vigenti (ad esempio: costituzione di nuovi enti; fusioni o aggregazioni tra enti già esistenti, riorganizzazioni significative; circostanze oggettive ed eccezionali che non hanno permesso il raggiungimento del punteggio minimo).

Come spiegato dall’Autorità sul proprio sito, la domanda di qualificazione con riserva deve essere presentata esclusivamente compilando l’apposito modulo reso disponibile, per poi trasmetterlo via PEC a: protocollo@pec.anticorruzione.it. La domanda deve contenere la documentazione necessaria come allegato con, tra l’altro, la specifica relazione sulla motivazione in merito alle ragioni della richiesta. Risulta necessario aver proceduto preliminarmente all’invio dell’istanza nel sistema di qualificazione, compilando tutti i campi previsti per la domanda e selezionando in particolare la dichiarazione relativa alla volontà di presentare istanza con riserva: gli elementi identificativi della domanda di qualificazione registrata dovranno essere riportati in fase di compilazione del modulo.

È stato anche predisposto da ANAC un documento di guida esplicativo a supporto della lettura del file di download delle gare utilizzate per il calcolo del punteggio di qualificazione, nel quale sono illustrate in modo dettagliato le informazioni presenti nel file excel disponibile per il Rasa (Responsabile per l’Anagrafe Unica) in fase di elaborazione della domanda di qualificazione.

Sul sito ANAC sono inoltre presenti le FAQ aggiornate per l’istanza di qualificazione, con domande frequenti e relative risposte.

Qualificazione stazioni appaltanti : nuovi chiarimenti e indicazioni generali ANAC

ANAC comunica che con l’entrata in vigore, dal 1 luglio 2025, del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per le fasi di progettazione e affidamento – in coerenza con le modifiche introdotte dal decreto correttivo (d.lgs. n. 209/2024) al Codice dei contratti pubblici – il sistema è attivo in ogni momento e consente la presentazione delle domande di qualificazione ordinaria senza vincoli temporali, mediante una procedura interamente automatizzata, fondata su autodichiarazioni e dati già disponibili all’Autorità. L’istanza va trasmessa attraverso il portale istituzionale nell’area riservata alle pubbliche amministrazioni. La qualificazione si considera acquisita alla data di presentazione e ha validità biennale.
Con l’avvio del nuovo sistema, le stazioni appaltanti dovranno programmare l’invio della domanda di qualificazione sulla base delle proprie concrete esigenze operative.

L’eventuale perdita, anche temporanea, della qualificazione non produce effetti sulle procedure già affidate e in corso di esecuzione, che potranno legittimamente proseguire sino alla conclusione.
Resta sempre possibile il rilascio del Cig (Codice identificativo di gara) per le procedure sottosoglia. Gli enti non qualificati potranno avvalersi di centrali di committenza qualificate o, in assenza di convenzioni, potranno attivare il meccanismo di assegnazione d’ufficio previsto dal Regolamento Anac.
Sono esonerati dall’obbligo di qualificazione i soggetti qualificati di diritto, nonché i soggetti esclusi (che sono comunque tenuti a compilare l’apposita dichiarazione nella piattaforma). Ulteriori eccezioni oggettive potranno essere gestite nella Piattaforma Contratti Pubblici (Pcp) mediante dichiarazione motivata del Rup (Responsabile Unico del Progetto). Nei chiarimenti sono fornite anche precisazioni sul criterio della formazione del personale ai fini dell’ottenimento del relativo punteggio.

“Per facilitare ulteriormente le stazioni appaltanti, in un’ottica di collaborazione e supporto, abbiamo voluto aggiungere, alle indicazioni e ai documenti tecnici già pubblicati nell’ultimo periodo, specificazioni aggiuntive che – spiega il Presidente di AnacGiuseppe Busia – possano agevolare il percorso di qualificazione, a partire dal chiarimento sul fatto che le procedure già in corso possono proseguire indipendentemente dalle vicende legate alla qualificazione della stazione appaltante che le sta portando avanti. Ciò, tenendo presente che le richieste potranno essere presentate anche dopo la scadenza del 30 giugno. Il biennio mobile, ossia decorrente dalla data di presentazione dell’istanza, rappresenta un’applicazione utile a una verifica costantemente aggiornata e trasparente della qualificazione, nella logica del rafforzamento di capacità e professionalizzazione nel sistema dei contratti pubblici. Questo, senza pregiudicare al contempo la validità di due anni che decorre dalla data di rilascio o aggiornamento. Un meccanismo che rendiamo possibile con servizio informatizzato, strutturato per essere completato e aggiornato in qualunque momento, secondo le effettive esigenze operative di ciascuna stazione appaltante”.

Ulteriori dettagli sono contenuti nei chiarimenti seguenti ricordando che nella sezione del portale dedicata al servizio sono disponibili, accompagnati da un documento esplicativo, due simulatori – uno per il settore di qualificazione “lavori” e uno per “servizi/forniture” – utili a comprendere il meccanismo di calcolo del punteggio, nonché la versione aggiornata 8.0 del Manuale utente “Qualificazione Stazioni Appaltanti”.

Sul sito Anac è disponibile anche il Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione per la fase di progettazione e affidamento, approvato con delibera n. 236 del 3 giugno 2025.


Chiarimenti sull’avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza per la fase di progettazione e affidamento come modificato dal D. Lgs. 209/2024

Visto l’art. 3, comma 2 del Regolamento concernente l’Organizzazione e il Funzionamento dell’Autorità approvato con delibera n. 919 del 16 Ottobre 2019 e s.m.i., in un’ottica di collaborazione e supporto alle stazioni appaltanti, e facendo seguito alla delibera n. 236 del 3 giugno 2025, l’Autorità – alla luce dei quesiti pervenuti – fornisce i seguenti chiarimenti in merito all’iscrizione all’Elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate, ai sensi degli articoli 62 e 63 nonché dell’Allegato II.4 al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), come modificato dal D.lgs. 209/2024.

Con l’avvio del nuovo sistema, le stazioni appaltanti dovranno programmare l’invio della domanda di qualificazione sulla base delle proprie concrete esigenze operative.

Ai sensi dell’art. 63, comma 12, la eventuale perdita, anche temporanea, della qualificazione non produce effetti sulle procedure già affidate e in corso di esecuzione, che potranno legittimamente proseguire sino alla conclusione.

In caso di perdita della qualificazione, non si determina alcun blocco del rilascio del CIG per le procedure sottosoglia, che potranno essere regolarmente avviate. Per le procedure soprasoglia, le amministrazioni non qualificate potranno avvalersi di una stazione appaltante o di una centrale di committenza qualificata, come previsto dall’art. 62, comma 9.

In assenza di convenzioni già stipulate, la stazione appaltante non qualificata potrà consultare sul sito ANAC l’elenco aggiornato delle amministrazioni qualificate ed inviare una richiesta di svolgimento della procedura di gara. In caso di esito negativo, potrà rivolgersi all’ANAC, che provvederà, secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo, ad assegnare d’ufficio entro 15 giorni la procedura a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

Inoltre, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lettere c) e d), le stazioni appaltanti non qualificate possono continuare a operare autonomamente in determinati ambiti:
• lettera c): affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, nonché lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a un milione di euro, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate;
• lettera d): ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza qualificate e soggetti aggregatori.
Si rappresenta, altresì, che il procedimento di iscrizione al sistema di qualificazione è:
• completamente automatizzato
• disponibile in ogni momento,
• basato su autodichiarazioni e su dati già in possesso dell’Autorità,
• immediato e privo di finestre temporali.

La qualificazione ottenuta ha durata biennale a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Non devono presentare domanda di qualificazione i soggetti qualificati di diritto ai sensi dell’art. 63, comma 4, del Codice.

Tutti gli altri soggetti sono invece tenuti a presentare istanza tramite il servizio online disponibile nell’area riservata del portale ANAC.

Anche i soggetti che, ai sensi dell’art. 62, comma 17, non rientrano nell’ambito soggettivo del sistema di qualificazione, devono comunque accedere al servizio online per dichiarare l’esclusione. In tal caso, non si applica il blocco del rilascio del CIG. Tali soggetti, tuttavia, non possono svolgere gare in nome e per conto di amministrazioni aggiudicatrici soggette all’obbligo di qualificazione, come chiarito nelle FAQ.

Ulteriori eccezioni oggettive rispetto al singolo affidamento sono gestite all’interno della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP): il RUP può attestare, sotto la propria responsabilità, che il contratto rientra in casi esclusi dall’obbligo di qualificazione e ottenere il CIG. L’iscrizione all’Elenco e la sua gestione avvengono a cura del RASA esclusivamente tramite il servizio “Qualificazione delle stazioni appaltanti” disponibile nella sezione dedicata alle pubbliche amministrazioni del portale ANAC.

Per quanto concerne la formazione del personale, si ricorda che:
• è rilevante la formazione svolta nel triennio precedente la domanda;
• a decorrere dal 1° gennaio 2025, potranno essere autocertificati esclusivamente corsi erogati da soggetti pubblici o privati accreditati SNA;
• i corsi non accreditati SNA saranno comunque validi se svolti entro il 31 dicembre 2024.

Per ulteriori approfondimenti, si segnala che nella medesima sezione del portale è disponibile il Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione per la fase di progettazione e affidamento, approvato con la citata delibera n. 236 del 3 giugno 2025.

ANAC : nuovi criteri e punteggi qualificazione Stazione Appaltante per progettazione e affidamento D.Lgs. 36/2023 a seguito del “correttivo” D.Lgs. 209/2024 e Manuale operativo

ANAC ha pubblicato i nuovi criteri e le modalità di calcolo del punteggio per il sistema di qualificazione relativo alla fase di progettazione e affidamento nel D.Lgs. 36/2023 a seguito dell’entrata in vigore del decreto “correttivo” di cui al D.Lgs. 209/2024:

Delibera ANAC n. 236 del 3 giugno 2025
Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione

Tale ultimo documento è strutturato come segue:
– il paragrafo 2 descrive il periodo di validità della qualificazione;
– il paragrafo 3 presenta un prospetto di sintesi dei criteri previsti dal nuovo modello di qualificazione relativi alle gare, con indicazione dei relativi ambiti applicativi;
– il paragrafo 4 descrive in dettaglio le modalità di attribuzione dei punteggi per il calcolo del criterio della specializzazione;
– il paragrafo 5 approfondisce il criterio dell’efficienza decisionale, illustrando i meccanismi correttivi adottati nei casi di mancata comunicazione della data di stipula; include inoltre due prospetti di sintesi che riassumono tali meccanismi di aggiustamento;
– il paragrafo 6 illustra puntualmente le modalità di attribuzione dei punteggi relativi al criterio delle acquisizioni mediante ricorso a terzi.

ANAC ha inoltre messo a disposizione la versione aggiornata del Manuale utente per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti, che accompagna l’evoluzione del sistema prevista dal correttivo al Codice dei contratti pubblici.

Il manuale riflette lo stato attuale della piattaforma, che da aprile a fine giugno 2025 introduce progressivamente nuove funzionalità, come previsto dal D.Lgs. 209/2024. Tra le novità introdotte con l’ultima versione:

• l’aggiornamento delle funzionalità relative ai criteri sulle gare estratte dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) utili alla qualificazione;
• l’eliminazione delle funzionalità non più applicabili (come il criterio di utilizzo delle Piattaforme Telematiche e il criterio delle comunicazioni alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche della Ragioneria Generale dello Stato);
• l’introduzione delle nuove funzionalità (criteri premiali, criterio della rapidità decisionale).

I Responsabili per l’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA) possono verificare lo stato delle gare di propria competenza sulla BDNCP, la rapidità decisionale, la specializzazione delle gare e le gare sottosoglia delegate a terzi.

Partenariato Pubblico Privato : per la valutazione proposta non è richiesta qualificazione della Stazione Appaltante (art. 62 d.lgs. 36/2023)

TAR Triste, 16.04.2025 n.  147

Giova, in ogni caso, evidenziare che:
– l’art. 63, comma 5, laddove stabilisce che la qualificazione riguarda, tra le altre, “la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure” (lett.a) – aspetto su cui ha particolarmente insistito parte ricorrente – premette, a chiare lettere, che la stessa ha “ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro”, che è cosa ben diversa dalla valutazione ed approvazione di un progetto di fattibilità (art. 193, comma 2), cui, laddove e/o da quando inserito tra gli strumenti di programmazione dell’ente concedente, può far seguito l’avvio della gara;
– l’art. 62, comma 18, richiede la qualificazione per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c) ai fini dell’esercizio delle attività di “progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti di partenariato – pubblico – privato” ovvero per la progettazione tecnico-amministrativa della procedura di affidamento e non, invece, per l’attività che connota la fase preliminare di individuazione dell’interesse pubblico e, coerentemente con esso, della proposta che ad esso meglio e/o maggiormente corrisponda. Un tanto risulta, peraltro, anche avvalorato dalla nuova prescrizione contenuta nell’art. 3, comma 5, dell’Allegato II.4, introdotta dal “primo Correttivo” approvato con d.lgs. n. 209/2024, che impone la qualificazione della stazione appaltante in relazione alla fase preliminare alla scelta del promotore nel partenariato, ma limitatamente al caso della procedura di finanza di progetto ad iniziativa pubblica di cui al nuovo comma 16 dell’art. 193 del Codice, ipotesi che assolutamente non ricorre nel caso di specie, ove viene, per converso, in rilievo una procedura ad iniziativa privata. Resta, in ogni caso, fermo che, in assenza di un’analoga disposizione espressa nella normativa previgente che regola la fattispecie che qui occupa, non poteva in alcun modo ritenersi richiesta alcuna qualificazione per lo svolgimento delle attività preliminari all’approvazione della proposta di project financing, viepiù in quelle ad iniziativa del privato;
– l’allegato II.4, all’art. 2, è esplicito nel richiedere la qualificazione “per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l’acquisizione di servizi e forniture d’importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti” ovvero, secondo la definizione di “affidamento del contratto” data dall’art. 3, comma 1, lett. a) dell’All. I.1 al nuovo Codice, per “l’atto o la procedura attraverso i quali il contratto è aggiudicato all’operatore economico selezionato o scelto dalla stazione appaltante”.
Senza trascurare, in ogni caso, di considerare che, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 27 luglio 2016, n. 22, la parola “affidamento” [cfr. l’art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a. e 120 comma 1 c.p.a.] è riferibile ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture: la stessa dev’essere decifrata come relativa all’atto con cui la pubblica amministrazione sceglie il suo contraente e gli attribuisce la titolarità del relativo rapporto; appare evidente che nessuna “procedura di affidamento” nel caso in esame è stata avviata, con conseguente inapplicabilità delle norme in tema di qualificazione della stazione appaltante.
Nel segmento procedimentale in questione – che è estraneo alla fase di scelta del contraente – viene, peraltro, notoriamente in rilievo l’esercizio preliminare del potere discrezionale dell’Amministrazione di individuazione dell’interesse pubblico da perseguire mediante la successiva gara, e dunque, appunto, di programmazione dell’opera o del servizio, tant’è che l’esito di questa procedura è, come già evidenziato, l’inserimento della proposta approvata negli strumenti di programmazione, cui può far seguito l’avvio della gara.

ANAC : Regolamento potere di accertamento e sanzionatorio in materia di qualificazione Stazioni Appaltanti

Con Delibera n. 126 del 11.03.2025 ANAC ha adottato il nuovo Regolamento sull’esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 63, comma 11, e dell’allegato II.4, del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i., anche alla luce degli ultimi interventi correttivi operati dal legislatore (d.lgs. n. 209/2024).

Il Regolamento è finalizzato:

  • all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di qualificazione e all’adozione dei conseguenti provvedimenti di riduzione del punteggio, revoca della qualificazione o riduzione del livello di qualificazione nei casi di carenza, totale o parziale, dei requisiti accertata;
  • all’irrogazione delle sanzioni, previste per le gravi violazioni, di tipo pecuniario (da un minimo di 500 euro a un massimo di un milione di euro) e accessorio (sospensione, per i casi più gravi, della qualificazione precedentemente ottenuta);
  • all’attribuzione in via temporanea di un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell’ipotesi di irrogazione della sanzione da 500 a massimo 5mila euro da parte di ANAC (ai sensi dell’art. 222, comma 3, lett. a) del Codice);
  • all’irrogazione delle sanzioni per i casi di gravi violazioni consistenti nella mancata comunicazione ad ANAC del piano di riorganizzazione, nei casi di tempo medio superiore ai 160 giorni tra la data di presentazione delle offerte e quella di stipula del contratto, o nella eventuale mancata adozione delle misure proposte sulla riduzione nel ritardo degli affidamenti.

Tra i principali punti di interesse, si evidenziano la specificazione dei casi di gravi violazioni delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, e le relative modalità di accertamento tra verifiche a campione e segnalazioni, nonché i criteri per la quantificazione delle sanzioni.

Le disposizioni del Regolamento entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nel sito dell’Autorità (11 aprile 2025) e si applicano ai procedimenti per i quali la contestazione dell’addebito interviene successivamente alla sua entrata in vigore.

Dal momento dell’entrata in vigore, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettere o) e p) e l’articolo 4, comma1, lettere f) e g) del Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità, adottato con delibera n. 271 del 20/06/2023.

Interventi di privati finanziati da soggetti pubblici ed applicazione del nuovo Codice appalti (D.Lgs. 36/2023)

Quesito: Si chiede se anche alla luce del nuovo codice (D. Lgs 36/2023) debba ritenersi che in caso di interventi (lavori) da effettuarsi da parte di soggetti privati finanziati in misura preponderante da soggetti pubblici debba essere applicato comunque il codice degli appalti, come prima espressamente previsto dall’art. 1 del D. Lgs 50/2016). Non ritroviamo infatti nel nuovo codice riferimenti normativi all’ambito soggettivo di applicazione dello stesso. E , in caso affermativo qualora appurato che anche i privati debbano attenersi all’applicazione del codice, se il soggetto privato debba essere qualificato ai sensi dell’art. 62 del D. lgs 36/2023.

Risposta aggiornata: Si conferma che nel nuovo codice dei contratti non sussiste una disposizione analoga a quella di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) del previgente codice. Pertanto trova applicazione l’art. 13 lett. a) della direttiva appalti 2014/24/UE e la soglia di valore indicata è quella di rilevanza europea.
Per la domanda n. 1: la risposta è affermativa, con una diversa soglia di valore rispetto al previgente codice. Qualora, poi, il caso da voi prospettato ricadesse nella disposizione di cui all’art. 13 (Ambito di applicazione) comma 7, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici la risposta è affermativa e trovano applicazione le disposizioni di cui all’Allegato I.12 al nuovo codice.
Domanda n. 2: come previsto all’art. 62 co. 17 e nell’art. 2 co. 2 dell’Allegato II.4, le norme sulla qualificazione non trovano applicazione nei confronti dei soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice. La risposta è negativa. (Parere MIT n. 2268/2023)

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    Qualificazione Stazioni Appaltanti ed appalti PNRR (art. 63 d.lgs. n. 36/2023)

    Quesito: Le disposizioni di cui all’art. 63 e all’Allegato II.4 del D. Lgs. 36/2023 relative al sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti si applicano anche agli affidamenti dei contratti pubblici PNRR e PNC? Un Comune non capoluogo qualificato nel livello SF1 o L1 potrà gestire autonomamente gli affidamenti PNRR/PNC senza limiti di importo?

    Risposta: In riferimento al quesito posto si rinvia ai chiarimenti forniti dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con Circolare in data 12 luglio 2023 recante “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 0 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative” consultabile al seguente link: https://www.mit.gov.it/normativa/circolare-ministeriale-13-07-2023 (Parere MIT n. 2115/2023)

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      ANAC : provvedimenti , delibere e regolamenti attuativi ai sensi del nuovo Codice Contratti Pubblici D.Lgs. n. 36/2023 (Assegnazione d’ufficio Stazioni Appaltanti, BDNCP, FVOE, Pubblicità legale, Conflitto interessi, Trasparenza, Vigilanza, Precontenzioso, Casellario informatico)

      Pubblicate sul sito dell’ANAC le seguenti Delibere recanti provvedimenti e Regolamenti ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 efficace dal prossimo 1 luglio 2023.

      Delibera n. 261 del 20.06.2023 – BDNCP – Art. 23 D.Lgs. n. 36/2023
      Adozione del provvedimento di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale»
      Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1 luglio 2023. Il presente provvedimento acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024.

      Delibera n. 262 del 20.06.2023FVOEArt. 24 D.Lgs. n. 36/2023
      Allegato I – CAUSE AUTOMATICHE
      Allegato II- CAUSE NON AUTOMATICHE
      Allegato III – QUALIFICAZIONE OE
      Allegato IV – ESECUTORI LAVORI INFERIORI A 150.000 EURO
      Allegato V – SERVIZI E FORNITURE
      Allegato VI – REQUISITI AGGIUDICATARIO E FASE ESECUTIVA.
      Adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale
      Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1 luglio 2023.
      Lo stesso acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la Delibera n. 464/2022.

      Delibera n. 263 del 20.06.2023Pubblicità legaleArt. 27 D.Lgs. n. 36/2023
      Allegato I – Elenco obblighi di pubblicazione
      Adozione del provvedimento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici».
      Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ed acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024.

      Delibera n. 264 del 20.06.2023TrasparenzaArt. 28 D.Lgs.  36/2023
      Allegato I – Obblighi trasparenza
      Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
      Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dal 1 luglio 2023. Il presente provvedimento acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024.

      Aggiornamento: Delibera n. 601 del 19.12.2023 

      Delibera n. 265 del 20.06.2023 – Quote Concessionari – Art. 186, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 36/2023
      Provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 186 commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Indicazioni sulle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici non affidate conformemente al diritto dell’Unione europea”.
      Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dal 1 luglio 2023.

      Delibera n. 266 del 20.06.2023 – Qualificazione Stazioni Appaltanti – Art. 62, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023
      Regolamento per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell’art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
      L’avviso della pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023

      – 

      Delibera n. 267 del 20.06.2023 – Precontenzioso – Art. 220, comma 1 e 4 D.Lgs. n. 36/2023
      Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 220, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
      L’avviso della pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023

      Delibera n. 268 del 20.06.2023 – Legittimazione straordinaria – art. 220, commi 2, 3 e 4 D.Lgs. n. 36/2023
      Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 220, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Legittimazione straordinaria)
      L’avviso della pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023

      Delibera n. 269 del 20.06.2023 – Vigilanza collaborativa – art. 222 D.Lgs. n. 36/2023
      Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici.
      L’avviso della pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
      Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023 e si applicano, a partire da quella data, ai Protocolli di vigilanza collaborativa che riguardino procedure di gara disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

      Delibera n. 270 del 20.06.2023 – Vigilanza in materia di contratti pubblici – art. 222 D.Lgs. n. 36/2023
      Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici
      L’avviso della pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023.

      Delibera n. 271 del 20.06.2023 – Potere sanzionatorio – art. 222 D.Lgs. n. 36/2023
      Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell’adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.
      L’avviso della pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023

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      Delibera n. 272 del 20.06.2023 – Casellario Informatico – Art. 222, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023
      Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
      L’avviso della pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023

      Delibera n. 291 del 20.06.2023 – Misure di prevenzione corruzione e conflitto interessi – Art. 16 D.lgs. 36/2023
      Attribuzione ai titolari di incarichi politici del potere di adottare atti di natura tecnica gestionale. Indicazioni di ANAC ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione e del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici ex art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 (oggi art. 16 D.lgs. 36/2023 recante nuovo codice dei contratti pubblici).

      Qualificazione Stazioni Appaltanti immediatamente operativa senza attendere nulla osta

      L’Autorità ricorda che dal 1 luglio 2023 diventerà obbligatoria la qualificazione delle Stazioni Appaltanti ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 36/2023 per appaltare opere pubbliche d’importo superiore ai 500.000 euro ed acquistare beni e servizi sopra i 140.000 euro.

      Le Stazioni Appaltanti che non hanno presentato domanda di qualificazione (l’iscrizione è immediatamente operativa senza bisogno di attendere nulla osta, precisa ANAC) non potranno ottenere il rilascio del CIG (codice identificativo gara).

      Per favorire l’organizzazione delle stazioni appaltanti e razionalizzare l’avvio del sistema evitando disservizi, secondo quanto stabilito dal Comunicato del Presidente del 17 maggio 2023, è disponibile già dal primo giugno sul sito di ANAC il servizio Qualificazione delle stazioni appaltanti che consente l’invio della domanda di iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate.

      Non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

      Per approfondimenti, FAQ e Manuale:

      Qualificazione Stazioni Appaltanti: istruzioni operative per l’uso, manuale utente, FAQ domande frequenti ANAC

      Fonte: sito ANAC

      Qualificazione Stazioni Appaltanti: istruzioni operative per l’uso, manuale utente, FAQ domande frequenti ANAC

      Attivo dal 1 giugno 2023 il servizio di qualificazione delle stazioni appaltanti, che consente l’invio della domanda di iscrizione nell’apposito elenco ai sensi degli artt. 62 e 63 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), dell’Allegato II.4 e della Delibera ANAC numero 441 del 28 settembre 2022.

      Ai servizi può accedere il soggetto nominato dalla stazione appaltante quale Responsabile per l’Anagrafe Unica (RASA) che provvederà all’invio della domanda di qualificazione.

      Come indicato dall’Autorità, il servizio è rivolto alle stazioni appaltanti ed è articolato in funzioni ad accesso riservato ed a libera consultazione. Per procedere alla richiesta di qualificazione occorre:

      Per la compilazione della domanda di qualificazione ANAC mette a disposizione il Manuale Utente Qualificazione.

      Scopri i servizi di supporto per Stazioni appaltanti e Centrali di committenza

      Domande frequenti / FAQ sulla qualificazione sul sito ANAC:

      INDICE 
      FAQ AMBITO DI APPLICAZIONE E REQUISITI OBBLIGATORI
      1. Per quali affidamenti è necessaria la qualificazione?
      2. A chi si applica la qualificazione delle stazioni appaltanti?
      3. Alle società in house operanti nei settori speciali si applica il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti?
      4. Quali sono le stazioni appaltanti alle quali si applica la qualificazione con riserva?
      5. Quali organismi rientrano nella definizione di Unioni di comuni previste dall’ordinamento?
      6. Cosa si intende per “Struttura Organizzativa Stabile” (SOS)?
      7. Cosa di intende per “disponibilità” di piattaforme di approvvigionamento digitale (o Piattaforme Telematiche) per lo svolgimento di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici?
      8. Cosa si intende per attività di centralizzazione della committenza?
      FAQ REQUISITO “COMPETENZE DEI DIPENDENTI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA STABILE”
      9. Cosa si intende con il termine “dipendenti”?
      10. A quale data devono essere riferiti i dati relativi al numero di dipendenti della stazione appaltante e della Struttura Organizzativa Stabile?
      11. Cosa si intende per “dipendenti” della Struttura Organizzativa Stabile (SOS)?
      12. Come devono essere conteggiati i dipendenti della Struttura Organizzativa Stabile (SOS) nel caso in cui la stazione appaltante abbia più di una SOS?
      13. Al fine di definire il requisito di “Struttura organizzativa stabile”, nel caso di una centrale di committenza occorre sommare gli addetti alle strutture stabili dei Comuni aderenti che si occupano della stesura dei capitolati e altre attività connesse all’affidamento dei contratti?
      14. Per il requisito di “Struttura organizzativa stabile”, nel caso in cui un dipendente si occupi non soltanto delle funzioni attinenti gli ambiti specifici riguardanti le gare e gli acquisti ma anche altri servizi, come indicare che l’attività svolta è solo parziale?
      15. Ci sono dei titoli che non devono essere considerati per riempire la sezione relativa al requisito “Competenze”?
      16. Nel numero di dipendenti con il titolo di studio “laurea primo livello” devono essere inclusi anche i dipendenti in possesso del titolo di “laurea specialistica”?
      17. Nel numero di dipendenti con il titolo di studio “diploma” devono essere inclusi anche i dipendenti in possesso del titolo di “laurea”?
      18. Nel numero di dipendenti con il titolo di studio “master I livello” devono essere inclusi anche i dipendenti in possesso del titolo di “master II livello o dottorato”?
      19. Nel numero dei dipendenti con “Master I livello”, “Master II livello”, “Dottorato di ricerca”, “Iscritti ad Albo professionale/Ordine” possono essere considerati i titoli/Iscrizioni ad Albo o Ordine conseguiti in qualunque materia?
      20. Cosa si intende per “adeguata competenza in project management”?
      FAQ REQUISITO “SISTEMA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE”
      21. Quali titoli di formazione devono essere considerati per riempire la sezione relativa al requisito “Formazione”?
      22. Cosa si intende per “formazione base”?
      23. Cosa si intende per “formazione specialistica”?
      24. Cosa si intende per “formazione avanzata”?
      FAQ REQUISITO “GARE SVOLTE”
      25. Quali dati di BDNCP sono considerati per la valutazione del Requisito “Gare svolte”?
      26. Con riferimento all’attività di centralizzazione della committenza svolta da una SUA, CUC, nonché da una società in house, ai fini della dimostrazione del requisito relativo alle “gare svolte, è possibile inviare degli elenchi con indicate le gare svolte nell’ultimo quinquennio se le stesse non sono rintracciabili nella BDNCP attraverso i CIG, in quanto, specificatamente per le gare svolte dalla SUA per conto degli Enti aderenti, il CIG è stato acquisito dal Comune aderente e non alla SUA Provinciale?
      27. Qual è la procedura di verifica e modifica dati ai fini della dimostrazione del requisito “gare svolte”?
      FAQ REQUISITO “ASSOLVIMENTO OBBLIGHI COMUNICAZIONE ALL’AUTORITÀ”
      28. Quali dati di BDNCP sono considerati per la valutazione del Requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità”?
      29. Quali sono gli indicatori elementari sulla base dei quali viene calcolato il punteggio relativo al requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità”?
      FAQ REQUISITO “ASSOLVIMENTO OBBLIGHI MONITORAGGIO OOPP”
      30. Quali dati sono considerati per la valutazione del Requisito “Assolvimento obblighi monitoraggio OOPP”?
      31. Quali sono gli indicatori elementari sulla base dei quali viene calcolato il punteggio relativo al requisito “Assolvimento obblighi monitoraggio OOPP”?
      FAQ REQUISITO “UTILIZZO PIATTAFORME APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE”
      32. Quali dati di BDNCP sono considerati per la valutazione del Requisito “Utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale”?
      FAQ AMBITO DI APPLICAZIONE E REQUISITI OBBLIGATORI
      1. Per quali affidamenti è necessaria la qualificazione?
      La qualificazione è necessaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre “non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”.
      Dato il disallineamento, tra gli importi previsti nell’art. 62 del Codice e nelle tabelle A e B dell’All. II.4, rispetto all’art. 2, comma 1, dell’All. II.4, le soglie indicate nel precedente paragrafo rispondono al criterio gerarchico di cui all’articolo 1 delle disposizioni sulla legge in generale, di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, stante che le norme presenti negli allegati del D.lgs. 36/2023 sono delle norme attuative, a mente di quanto esposto nella relazione illustrativa dello schema definitivo di Codice dei contratti pubblici stilato dalla Commissione del Consiglio di Stato incaricata ai sensi del comma 4 dell’art. 1 della legge n. 78 del 21 giugno 2022, e come confermato dal fatto che al comma 3 dell’articolo 62 del codice si prevede l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’aggiornamento dell’istituto di specie.
      
      2. A chi si applica la qualificazione delle stazioni appaltanti?
      La qualificazione si applica a tutte le stazioni appaltanti, ovvero a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del Codice.
      A mente dell’articolo 62, comma 17, del codice dei contratti pubblici sono espressamente esclusi gli Enti aggiudicatori, ossia le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152, così definite:
      - le imprese pubbliche, ovvero qualsiasi impresa, operante nei settori speciali, su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione;
      - i soggetti privati titolari di diritti speciali e/o esclusivi, ossia i soggetti privati e/o partecipati senza forme di controllo pubblico nel senso indicato dal legislatore (cfr. art 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 175/2016), operanti nei settori speciali.
      Inoltre, sono sottratti all’applicazione del sistema della qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 del Codice:
      - i soggetti privati tenuti solo in parte alla disciplina codicistica sugli appalti come, ad esempio, i titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso (cfr. art. 13, comma 7, e all. I.12 del d.lgs 36/2023);
      - i Commissari straordinari, considerato che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4 bis, del decreto legge 67/97, espressamente richiamato all’interno dell’articolo 223 del Codice, i Commissari straordinari, per l’attuazione degli interventi cui sono preposti, agiscono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento e che analoga previsione è contenuta in altri atti normativi, ad esempio nell’articolo 4, comma 3, del decreto legge 32/19. Per effetto delle predette norme, i Commissari straordinari, nominati sulla base della normativa nazionale vigente, sono abilitati ad operare con funzioni di stazione appaltante senza che sia necessaria una loro qualificazione attraverso il sistema di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
      - Ai sensi dell’art. 224, comma 7, del d.lgs. 36/2023, al fine di non interferire sulla autonomia organizzativa derivante dalle prerogative costituzionalmente riconosciute, le stazioni appaltanti, comunque denominate, della Presidenza della Repubblica, del Senato, della Camera dei Deputati e della Corte Costituzionale, adeguano i propri ordinamenti ai principi e criteri previsti nel codice, ma sono abilitate ad operare senza che sia necessaria una loro qualificazione attraverso il sistema di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
      
      3. Alle società in house operanti nei settori speciali si applica il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti?
      Si poiché l’articolo 62, comma 17, del codice esclude dal sistema della qualificazione espressamente gli Enti aggiudicatori operanti nei settori speciali (imprese pubbliche e soggetti privati titolari di diritti esclusivi e/o speciali), viceversa le società in house providing, ancorché operanti nei settori speciali, rientrano nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici giusta previsione dell’articolo 28 della direttiva 2014/25/UE, ove espressamente riconduce le persone giuridiche di diritto pubblico e/o privato che soddisfano i requisiti dell’in house providing tra le amministrazioni aggiudicatrici.
      
      4. Quali sono le stazioni appaltanti alle quali si applica la qualificazione con riserva?
      La qualificazione con riserva si applica, a richiesta delle amministrazioni interessate, alle seguenti stazioni appaltanti, comunque denominate:
      - unioni di comuni disciplinate dal Titolo II, capo IV del TUEL, comprensive delle Comunità montane, insulari ed arcipelago;
      - province;
      - città metropolitane,
      - comuni capoluogo di provincia;
      - regioni;
      - Stazioni Uniche Appaltanti (SUA) e Centrali Uniche di Committenza (CUC) costituite dagli enti di cui sopra.
      
      5. Quali organismi rientrano nella definizione di Unioni di comuni previste dall’ordinamento?
      Nella predetta definizione rientrano esclusivamente le Unioni di comuni, comprensive delle Comunità montane, insulari ed arcipelago, di cui al Titolo II, capo IV del TUEL e non le altre forme di associazioni, consorzi, accordi e società in house che, se del caso, dovranno dunque procedere con le modalità di qualificazione ordinaria.
      
      6. Cosa si intende per “Struttura Organizzativa Stabile” (SOS)?
      Per "Struttura Organizzativa Stabile" (SOS) si intende un Ufficio – ad esempio un Ufficio Gare, un Ufficio Acquisti, un Ufficio Tecnico o similari - inserito in maniera stabile all’interno dell’articolazione organizzativa dell’Ente con funzioni attinenti agli ambiti (progettazione tecnico-amministrativa e affidamento procedure/esecuzione dei contratti) e settori (lavori/servizi e forniture) di qualificazione. Nella stessa stazione appaltante possono essere presenti una o più strutture stabilmente dedicate alle predette funzioni.
      
      7. Cosa di intende per “disponibilità” di piattaforme di approvvigionamento digitale (o Piattaforme Telematiche) per lo svolgimento di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici?
      Per “disponibilità” di piattaforme di approvvigionamento digitale per lo svolgimento di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici si intende la possibilità di uso permanente delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto di proprietà della stazione appaltante o a disposizione della stessa per il tramite di contratti di servizio stipulati con soggetti terzi. Il mero utilizzo di piattaforme di soggetti terzi (ad es. acquisti mediante catalogo MEPA), in mancanza della disponibilità della stesse nel senso sopra chiarito, non può ritenersi sufficiente ai fini della dimostrazione del requisito.
      
      8. Cosa si intende per attività di centralizzazione della committenza?
      Per “attività di centralizzazione della committenza” si intendono tutte le attività, svolte su base permanente, inerenti l’acquisizione di lavori, servizi o forniture destinati alle stazioni appaltanti. In particolare, rientrano tra le attività di centralizzazione della committenza: la progettazione, l’aggiudicazione e la stipula di convenzioni, accordi quadro, contratti per conto delle stazioni appaltanti, l’istituzione e la gestione di sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione, lo svolgimento di attività di committenza ausiliaria per conto delle stazioni appaltanti.
      
      

      FAQ REQUISITO “COMPETENZE DEI DIPENDENTI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA STABILE”
      9. Cosa si intende con il termine “dipendenti”?
      Con il termine “dipendenti” si intende il personale in forza alla Stazione appaltante e impiegato nella Struttura Organizzativa Stabile (SOS) con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
      
      10. A quale data devono essere riferiti i dati relativi al numero di dipendenti della stazione appaltante e della Struttura Organizzativa Stabile?
      I dati relativi al numero di dipendenti della stazione appaltante e della Struttura Organizzativa Stabile devono essere riferiti alla data di presentazione della domanda.
      
      11. Cosa si intende per “dipendenti” della Struttura Organizzativa Stabile (SOS)?
      Per dipendenti della Struttura organizzativa stabile si intende il personale, con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, che risulta assegnato alla Struttura Organizzativa Stabile (inquadrato come “Dirigente”, “Funzionario/Quadro”, “Operativo/Impiegato”) e che possiede specifiche competenze, esperienza e responsabilità rispetto allo svolgimento delle funzioni attribuite alla “Struttura”. Non dovranno essere considerati, invece, i lavoratori somministrati o assimilabili. Nel caso di comando o distacco il personale è conteggiato da parte dell’amministrazione per la quale presta effettivamente servizio.
      
      12. Come devono essere conteggiati i dipendenti della Struttura Organizzativa Stabile (SOS) nel caso in cui la stazione appaltante abbia più di una SOS?
      Nel caso in cui nella stazione appaltante sia presente più di una SOS è necessario indicare il numero totale di dipendenti sommando il numero di dipendenti che operano nelle diverse SOS. Il dato di dettaglio per ciascuna qualifica richiesta (dirigenti, funzionari/quadri, operativi/impiegati) deve indicare la somma dei dipendenti, per la corrispondente qualifica, operanti nelle diverse SOS.
      
      13. Al fine di definire il requisito di “Struttura organizzativa stabile”, nel caso di una centrale di committenza occorre sommare gli addetti alle strutture stabili dei Comuni aderenti che si occupano della stesura dei capitolati e altre attività connesse all’affidamento dei contratti?
      Se il dipendente del Comune lavora per la centrale di committenza può essere sommato tra i dipendenti della centrale, purché non venga poi conteggiato anche ai fini della qualificazione del Comune di appartenenza.
      
      14. Per il requisito di “Struttura organizzativa stabile”, nel caso in cui un dipendente si occupi non soltanto delle funzioni attinenti gli ambiti specifici riguardanti le gare e gli acquisti ma anche altri servizi, come indicare che l’attività svolta è solo parziale?
      Se almeno il 50% dell’attività lavorativa è svolta per le funzioni della Struttura Organizzativa Stabile, il dipendente può essere conteggiato nella struttura stessa.
      
      15. Ci sono dei titoli che non devono essere considerati per riempire la sezione relativa al requisito “Competenze”?
      Si, nella sezione relativa al requisito “Competenze” non devono essere considerati i titoli (lauree, diplomi, master, dottorati, ecc.) rientranti nella valutazione del requisito “Formazione” come i titoli formativi che non sono stati conseguiti a livello personale ma nell’ambito di programmi formativi dell’Ente di appartenenza.
      
      16. Nel numero di dipendenti con il titolo di studio “laurea primo livello” devono essere inclusi anche i dipendenti in possesso del titolo di “laurea specialistica”?
      No, per il calcolo del numero di dipendenti con titolo di studio “laurea di primo livello” devono essere indicati esclusivamente i dipendenti che non sono in possesso del titolo di “laurea specialistica”.
      
      17. Nel numero di dipendenti con il titolo di studio “diploma” devono essere inclusi anche i dipendenti in possesso del titolo di “laurea”?
      No, per il calcolo del numero di dipendenti con titolo di studio “diploma” devono essere indicati esclusivamente i dipendenti che non sono in possesso del titolo di “laurea”.
      
      18. Nel numero di dipendenti con il titolo di studio “master I livello” devono essere inclusi anche i dipendenti in possesso del titolo di “master II livello o dottorato”?
      No, per il calcolo del numero di dipendenti con titolo “master di I livello” devono essere indicati esclusivamente i dipendenti che non sono in possesso del titolo di “master di II livello o dottorato”.
      
      19. Nel numero dei dipendenti con “Master I livello”, “Master II livello”, “Dottorato di ricerca”, “Iscritti ad Albo professionale/Ordine” possono essere considerati i titoli/Iscrizioni ad Albo o Ordine conseguiti in qualunque materia?
      No, i campi “Master I livello”, “Master II livello”, “Dottorato di ricerca”, “Iscritti ad Albo professionale/Ordine” devono essere compilati esclusivamente in relazione ai titoli/iscrizioni attinenti alle funzioni della “Struttura Organizzativa Stabile”.
      
      20. Cosa si intende per “adeguata competenza in project management”?
      Per “adeguata competenza in project management” si intende la qualifica di project manager ai sensi dei punti 4.3 e 7.3 delle Linee Guida n. 3 di ANAC.
      (n.d.r. 4.3. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera d), adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management. È necessario, infatti, enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.)
      7.3 In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti già indicati nella presente lettera, adeguata formazione in materia di Project Management ai sensi di quanto previsto al punto 4.3.)

      FAQ REQUISITO “SISTEMA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE”
      21. Quali titoli di formazione devono essere considerati per riempire la sezione relativa al requisito “Formazione”?
      Per riempire la sezione relativa al requisito “Formazione” devono essere considerati i corsi (di formazione, perfezionamento, specializzazione, diplomi, master, ecc.) conseguiti dal personale della struttura organizzativa stabile (SOS) nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda, nell’ambito dei programmi formativi dell’Ente di appartenenza, anche se effettuati da remoto, indipendentemente dal soggetto erogatore della formazione, aventi ad oggetto materie pertinenti alle funzioni della SOS, come, ad esempio:
      - il codice dei contratti pubblici;
      - l’analisi economica dei contratti pubblici;
      - l’e-procurement pubblico;
      - il project management.
      Non devono essere considerati i titoli di formazione (lauree, diplomi, master, dottorati, ecc.) richiesti per la valutazione del requisito “Competenze” né altri titoli di formazione conseguiti a titolo personale.
      
      22. Cosa si intende per “formazione base”?
      Per “formazione base” si intendono le attività formative che prevedano, per ciascuna unità di personale, il rilascio di un attestato di partecipazione, che abbiano una durata complessiva di almeno 20 ore, realizzate anche in modalità FAD. Per il computo della soglia delle 20 ore riferite a ciascuna unità di personale, sono valutabili anche attività formative di durata inferiore, purché di almeno 4 ore e che prevedano il rilascio dell’attestato di partecipazione.
      Lo stesso dipendente può essere conteggiato anche per più di una tipologia (base, specialistica, avanzata) di formazione.
      
      23. Cosa si intende per “formazione specialistica”?
      Per “formazione specialistica” si intendono i corsi di formazione con attestato di superamento di una prova di valutazione finale, che abbiano una durata complessiva di almeno 60 ore, erogati anche a distanza, purché con modalità sincrona interattiva. A titolo esemplificativo: master di I° livello, corsi di perfezionamento universitario, corsi avanzati SNA, purché, singolarmente considerati, di durata non inferiore a 30 ore.
      Lo stesso dipendente può essere conteggiato anche per più di una tipologia (base, specialistica, avanzata) di formazione.
      
      24. Cosa si intende per “formazione avanzata”?
      Per “formazione avanzata” si intendono il Diploma di esperto in appalti pubblici SNA e Master universitari di II° livello, con prova di valutazione finale, della durata di almeno 120 ore.
      Lo stesso dipendente può essere conteggiato anche per più di una tipologia (base, specialistica, avanzata) di formazione.

      FAQ REQUISITO “GARE SVOLTE”
      25. Quali dati di BDNCP sono considerati per la valutazione del Requisito “Gare svolte”?
      I dati relativi al requisito “Gare svolte” sono precaricati dal sistema. Per la valutazione del requisito “Gare svolte” il sistema considera i dati comunicati all’ANAC dai RUP con la scheda S02-"CREAZIONE LOTTO" e S08-"AGGIUDICAZIONE SOPRA SOGLIA" del Manuale SIMOG. Ai fini della qualificazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1 e dell’art. 2, comma 1 dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, come previsto nelle Tabelle A e B dell’All. II.4, saranno considerate le gare d’importo superiore a 500 mila euro per gli affidamenti di contratti di lavori e le gare d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture (vedi FAQ 1).
      In particolare:
      - per “Numero gare BANDITE nell'ultimo quinquennio si considerano le sole gare che la stazione appaltante ha espletato direttamente e non anche a quelle gestite dalla Centrale Unica di Committenza per suo conto;
      - per “importo a base d'asta” viene considerato il dato comunicato con la scheda S02-"CREAZIONE LOTTO";
      - per “procedura di scelta del contraente” si considera il dato comunicato con la scheda S02-"CREAZIONE LOTTO" cod. 06-"SCELTA DEL CONTRAENTE" del Manuale SIMOG;
      - per “criterio di scelta” si considera il dato comunicato con la scheda S08-"AGGIUDICAZIONE SOPRA SOGLIA", cod. 33-"CRITERI DI AGGIUDICAZIONE" del Manuale SIMOG;
      - per “numero di gare aggiudicate” si considerano le gare per le quali è stata trasmessa la scheda S08-"AGGIUDICAZIONE SOPRA SOGLIA".
      
      26. Con riferimento all’attività di centralizzazione della committenza svolta da una SUA, CUC, nonché da una società in house, ai fini della dimostrazione del requisito relativo alle “gare svolte, è possibile inviare degli elenchi con indicate le gare svolte nell’ultimo quinquennio se le stesse non sono rintracciabili nella BDNCP attraverso i CIG, in quanto, specificatamente per le gare svolte dalla SUA per conto degli Enti aderenti, il CIG è stato acquisito dal Comune aderente e non alla SUA Provinciale?
      No, il CIG deve essere sempre acquisito dal soggetto che svolge la gara. Nel caso di specie va utilizzata la funzionalità di delega presente nel sistema SIMOG. In questo modo l'Autorità è in grado di associare le gare ai soggetti che le hanno svolte per la qualificazione per l’ambito di affidamento e ai soggetti che le hanno condotte ai fini della qualificazione per l’ambito di esecuzione.
      
      27. Qual è la procedura di verifica e modifica dati ai fini della dimostrazione del requisito “gare svolte”?
      L’attribuzione dei punteggi per il requisito “gare svolte” viene effettuata sulla base dei dati presenti nella BDNCP. Le stazioni appaltanti possono verificare i dati presenti accedendo al sistema Simog per il tramite del proprio RASA. In alternativa è possibile utilizzare il portale OpenData, tenendo tuttavia presente che attualmente il portale non dà evidenza di eventuali gare svolte su delega. Qualora si registrassero informazioni o dati non censiti si possono utilizzare le modalità usuali di integrazione delle informazioni attraverso il sistema Simog ovvero gli omologhi siti degli Osservatori regionali dotati di propri sistemi di rilevazione.

      FAQ REQUISITO “ASSOLVIMENTO OBBLIGHI COMUNICAZIONE ALL’AUTORITÀ”
      28. Quali dati di BDNCP sono considerati per la valutazione del Requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità”?
      I dati relativi al requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità” sono precaricati dal sistema. Per la valutazione del requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità”, il sistema considera i dati comunicati all’ANAC dai RUP con la scheda S07-"DATI COMUNI" e S08-"AGGIUDICAZIONE SOPRA SOGLIA" del Manuale SIMOG. In particolare:
      - per l’ESITO si fa riferimento alla scheda S07-"DATI COMUNI", cod. 19-"ESITO PROCEDURA" del Manuale SIMOG. Se la scheda S07-"DATI COMUNI" è stata trasmessa ma il dato relativo all'ESITO non è stato riempito allora l'esito viene considerato come non comunicato. I possibili esiti sono: Aggiudicata, Annullata/Revocata successivamente alla pubblicazione, Deserta, Senza esito a seguito di offerte irregolari/inammissibili, non congrue o non appropriate, Proposta di aggiudicazione, Annullata/revocata prima dell'apertura delle buste amministrative, Annullata/revocata dopo l'apertura delle buste amministrative;
      - per ESITO NEGATIVO si intende uno dei seguenti esiti: Annullata/Revocata successivamente alla pubblicazione, Deserta, Senza esito a seguito di offerte irregolari/inammissibili, non congrue o non appropriate, Annullata/revocata prima dell'apertura delle buste amministrative, Annullata/revocata dopo l'apertura delle buste amministrative;
      - per scheda di aggiudicazione si intende la scheda S08-"AGGIUDICAZIONE SOPRA SOGLIA", del Manuale SIMOG.
      
      29. Quali sono gli indicatori elementari sulla base dei quali viene calcolato il punteggio relativo al requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità”?
      Gli indicatori elementari sulla base dei quali viene calcolato il punteggio relativo al requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità” sono quelli riportati nella Tabella 1 allegata alle Linee Guida approvate con delibera ANAC n. 441 del 28 settembre 2022 e non quelli della Tabella C dell’All. II.4 al d.lgs. n. 36/2023 che, erroneamente, riporta gli indicatori relativi al requisito “Assolvimento obblighi monitoraggio OOPP”.

      FAQ REQUISITO “ASSOLVIMENTO OBBLIGHI MONITORAGGIO OOPP”
      30. Quali dati sono considerati per la valutazione del Requisito “Assolvimento obblighi monitoraggio OOPP”?
      I dati relativi al requisito “Assolvimento obblighi monitoraggio OOPP” sono precaricati dal sistema.
      L’indicatore “I57_2 -Somma dei pesi delle schede trasmesse per i CUP trasmessi / Numero Totale dei CUP di titolarità dell’Ente (peso 50)” corrisponde all’ “Indice di completezza” relativo al monitoraggio BDAP MOP riguardante l’assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.
      L’Indicatore “I57_1 – Numero dei CUP trasmessi/Numero totale dei CUP di titolarità dell’Ente (peso 50)” corrisponde all’ “Indice di adempienza” relativo al monitoraggio BDAP MOP riguardante l’assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.
      
      31. Quali sono gli indicatori elementari sulla base dei quali viene calcolato il punteggio relativo al requisito “Assolvimento obblighi monitoraggio OOPP”?
      Gli indicatori elementari sulla base dei quali viene calcolato il punteggio relativo al requisito “Assolvimento obblighi monitoraggio OOPP” sono quelli riportati nella Tabella C dell’All. II.4 al d.lgs. n. 36/2023 anche se, erroneamente, sono stati riferiti al requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità”.

      FAQ REQUISITO “UTILIZZO PIATTAFORME APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE”
      32. Quali dati di BDNCP sono considerati per la valutazione del Requisito “Utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale”?
      I dati relativi al requisito “Utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale” sono precaricati dal sistema. Per la valutazione del requisito ““Utilizzo piattaforme di approvvigionamento digitale”, il sistema considera i dati comunicati all’ANAC dai RUP con la scheda S01-"CREAZIONE GARA", campo cod. 13.2-"STRUMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE" del Manuale SIMOG.
      Ai fini della qualificazione sono considerate le gare per le quali il dato cod. 13.2-"STRUMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE" (dato obbligatorio a partire da luglio 2019) è stato valorizzato a “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione Art.58”.

      Qualificazione Stazioni Appaltanti: prime indicazioni ANAC per avvio da 1 luglio 2023

      Ai fini dell’operatività della qualificazione delle Stazioni Appaltanti dal 1 giugno si potrà presentare domanda di iscrizione all’elenco gestito da ANAC e dal 1 luglio scatterà l’obbligo.

      E’ quanto si apprende dal Comunicato del Presidente ANAC del 17 maggio 2023.

      Dal 1 luglio 2023, dunque, in base al nuovo Codice degli Appalti D. Lgs. n. 36/2023, diventerà operativo l’obbligo di qualificazione, con il blocco del rilascio del CIG (codice identificativo gara) per le Stazioni Appaltanti non qualificate.

      Per favorire l’organizzazione delle Stazioni Appaltanti e razionalizzare l’avvio del sistema evitando disservizi, ANAC consentirà di presentare la domanda di iscrizione all’elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate e delle Centrali di committenza già a partire dal 1 giugno 2023.

      In via di prima applicazione l’elenco sarà aggiornato trimestralmente per permettere il continuo aggiornamento della platea dei soggetti abilitati a svolgere gare d’appalto in proprio o per conto di altre stazioni appaltanti, fermo restando la validità biennale dell’eventuale iscrizione intervenuta.

      In base alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, ricorda ANAC, bisogna essere qualificati per poter effettuare affidamenti di contratti di lavoro di importo superiore a 500.000 euro, e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre non è necessaria la qualificazione per effettuare ordini sugli acquisti messi a disposizione delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori.

      Fatta eccezione alcuni grandi soggetti iscritti di diritto (Ministero Infrastrutture, Consip, Invitalia, Difesa Servizi, eccetera), tutte le altre Stazioni Appaltanti sono tenute in ogni caso ad accedere al servizio online sul sito di ANAC per la presentazione della domanda.

      Per venire incontro il più possibile alle Stazioni appaltanti, l’Autorità ha  inoltre predisposto uno schema di domande e risposte, utili a compilare il modulo di domanda di qualificazione, e accessibile sul sito www.anticorruzione.it.

      fonte: sito ANAC

       

      Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 36/2023 in Gazzetta Ufficiale : le novità principali

      Pubblicato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo n.  36 del 31 marzo 2023 e relativi Allegati.

      Il testo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 31.03.2023.

      Il nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della Legge “delega” 21.06.2022 n. 78, presenta un numero di articoli analogo a quello previgente, ma ne riduce i commi, le parole (quasi un terzo) ed i caratteri utilizzati e, con gli allegati, diminuisce in modo rilevante il numero di norme e linee guida di attuazione.

      Gli Allegati al nuovo Codice sostituiranno ogni altra fonte attuativa della previgente disciplina, ossia: gli allegati al D.Lgs. n. 50/2016, le diciassette Linee Guida ANAC e circa quindici Regolamenti (tra cui il D.P.R. n. 207/2010).

      L’indice degli articoli segue le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

      Numerose, oltre che rilevanti, le “novità” introdotte dall’articolato, ma vi sono anche diverse “conferme”; tra le principali si segnalano:

      ENTRATA IN VIGORE, APPLICAZIONE DIFFERITA E REGIME TRANSITORIO

      Il nuovo Codice dei contratti pubblici “entra in vigore” il 1 APRILE 2023.

      Le norme, tuttavia, avranno “efficacia” dal 1 LUGLIO 2023.
      Per avvisi o bandi pubblicati prima di tale data si continuano ad applicare le disposizioni previgenti.

      Stabilito un periodo transitorio, fino al 31 DICEMBRE 2023, con la vigenza di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, del Decreto semplificazioni n. 76/2020 e, specie per i contratti PNRR e PNC, del Decreto semplificazioni e governance n. 77/2021.

       

      PRINCIPI

      Prima parte generale dedicata alla codificazione dei principi che riguardano l’intera materia dei contratti pubblici. Il ricorso ai principi assolve una funzione di completezza dell’ordinamento giuridico e di garanzia della tutela di interessi che altrimenti non troverebbero adeguata sistemazione nelle singole disposizioni. Ad esempio, il principio del risultato (Art. 1) è destinato ad operare sia come criterio prioritario di bilanciamento con altri principi nell’individuazione della regola del caso concreto, sia insieme con il principio della fiducia (Art. 2) nell’azione amministrativa, come criterio interpretativo delle singole disposizioni, come evidenziato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Stato.

       

      DIGITALIZZAZIONE

      Definito un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” (Art. 22) i cui pilastri sono la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (Art. 23), il FVOEFascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (Art. 24) gestiti dall’ANAC e le piattaforme telematiche di approvvigionamento. Di notevole rilevanza anche la digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti (Art. 36), in linea con lo svolgimento in modalità telematica delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

       

      RUP

      L’acronimo RUP indica adesso il Responsabile Unico del Progetto (Art. 15) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. È previsto che possa essere nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente e che sia in possesso dei requisiti stabiliti da un apposito allegato al Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti affidatigli, nonchè nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
      Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un Responsabile di Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento: le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando l’unicità e le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

       

      PROGETTAZIONE

      Semplificazione apportata con la riduzione a due livelli di progettazione: progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo (Art. 41); prevista anche la riduzione dei termini per la progettazione, l’istituzione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di un comitato speciale appositamente dedicato all’esame di tali progetti ed un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

      BIM obbligatorio dal 1 gennaio 2025: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro (Art. 43).

       

      APPALTO INTEGRATO

      Nuovamente estesa la possibilità di affidare congiuntamente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico economica, fatta eccezione per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria (Art. 44).

       

      CONTRATTI SOTTO SOGLIA

      Recepite le modalità di affidamento dei contratti sotto soglia (Art. 50) introdotte dal D.L. n. 76/2020 per accelerare e semplificare le procedure:

      LAVORI

        • affidamento diretto per importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
        • procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
        • procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie (eliminato nel testo definitivo il riferimento all’adeguata motivazione, sebbene il Consiglio di Stato nella Relazione illustrativa evidenzia che la scelta delle più complesse procedure ordinarie richiede una ponderazione del bilanciamento degli interesse pubblici in gioco);

      SERVIZI E FORNITURE (compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione)

        • affidamento diretto per importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
        • procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria.

      Apposita disposizione è dedicata al principio di rotazione in continuità con le Linee Guida ANAC (Art. 49).

       

      GARANZIE

      Nelle procedure di affidamento per i contratti sotto soglia la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie salvo che, nelle procedure negoziate senza bando, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta (Art. 53).

       

      SUBAPPALTO

      Trovano conferma le recenti modifiche al previgente Codice in ordine all’eliminazione dei limiti percentuali ed introdotto il subappalto “a cascata” (Art. 119) adeguando ulteriormente l’istituto alla normativa ed alla giurisprudenza europea con la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso.

       

      REVISIONE PREZZI

      Confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi negli atti di gara (già previsto dall’art. 29 D.L. n. 4/2022), da attivare al verificarsi di una variazione del costo superiore al 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell’appaltatore dell’80 per cento del maggior costo sopportato (Art. 60).

       

      GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI

      La nuova disciplina punta ad eliminare gli elementi di incertezza prevedendo che l’esclusione di un operatore economico venga disposta e comunicata dalla stazione appaltante soltanto allorquando ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma (Art. 98). Perché operi la causa di esclusione (non automatica), l’illecito professionale grave deve essere tale da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’operatore economico e deve essere dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. Sono quindi indicati dal Codice, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

       

      QUALIFICAZIONE PER LAVORI E PER SERVIZI E FORNITURE

      Innovando rispetto al passato il nuovo Codice prevede un sistema di qualificazione degli operatori economici anche per gli appalti di servizi e forniture, oltre che per i lavori (Art. 100). Novità anche per le SOA essendo previsto che l’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC.

       

      QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

      ANAC gestirà anche il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, anche solo per l’acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture, con iscrizione di diritto nell’elenco di alcune tipologie di amministrazioni ed enti.

       

      SETTORI SPECIALI

      Valorizzati i “poteri di autorganizzazione” dei soggetti operanti nei settori speciali, con l’obiettivo di assicurare un carattere di piena autonomia alla relativa disciplina alla luce delle direttive comunitarie (Art. 141 e ss.) e maggiore flessibilità in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le norme introdotte sono “autoconclusive”, quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice. Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata.

       

      PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO – PPP

      Semplificato il quadro normativo per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali. Previste ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e confermato il diritto di prelazione per il promotore.

       

      GENERAL CONTRACTOR

      Reintrodotto l’istituto del General contractor: l’operatore economico è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo.

       

      ESECUZIONE

      Confermata la facoltà per l’appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento.

       

      GOVERNANCE

      Modifiche al funzionamento della Cabina di Regia e riordino delle competenze dell’ANAC, in attuazione del criterio contenuto nella legge delega 78/2022, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie.

       

      CONTENZIOSO

      In tema di giustizia amministrativa, si prevede l’aggiornamento degli articoli 120, 121 e 124 del Codice del processo amministrativo con estensione della cognizione del Giudice alle azioni risarcitorie e all’azione di rivalsa proposte dalle Stazioni appaltanti. Il CIG andrà indicato in tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del Giudice.

       

      Articolo in aggiornamento

       

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        ANAC : simulatore di punteggio per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti

        Simulatore per il calcolo del punteggio per la qualificazione delle stazioni appaltanti 

        (Aggiornamento del 31.10.2022) L’ ANAC ha messo a disposizione un file specifico per la categoria di appalti di servizi e forniture, in calce al presente articolo. In questo modo le stazioni appaltanti potranno effettuare una autovalutazione per tutte le tipologie contrattuali previste nelle Linee Guida Anac di settembre 2022 ( Delibera n. 441 del 28 settembre 2022 – Linee guida qualificazione stazioni appaltanti e centrali di committenza ).

        Quale è il punteggio di ciascuna stazione appaltante? Il tuo comune avrà i punti necessari a qualificarsi per lavori di importo superiore alla soglia comunitaria? O potrà fare appalti solo di più modesta entità?
        A due settimane dalla pubblicazione delle Linee guida che individuano i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, l’Autorità Nazionale Anticorruzione mette a disposizione delle amministrazioni un file di simulazione dei punteggi ottenibili.

        Ciascuna stazione appaltante, attraverso l’inserimento dei propri dati nei riquadri in verde del programma, potrà auto-valutarsi sia con riferimento al singolo requisito sia complessivamente. Per ora il simulatore riguarda i lavori. Prossimamente sarà reso disponibile un file analogo per la simulazione della qualificazione di servizi e forniture.
        Una volta calcolato il punteggio, la stazione appaltante può verificare in quale livello di qualificazione rientra.

        Nelle Linee guida Anac ne ha individuati tre: 30 punti a regime per qualificarsi per i lavori inferiori a un milione di euro (livello L3), 40 punti per importi superiori a un milione di euro e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria (livello L2), 50 punti per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria (livello L1).

        Per i primi due anni, sono previsti degli “sconti”, la qualificazione cioè può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di 10 punti per il livello 3 e di 5 punti per gli altri due livelli; per il secondo anno inferiore di 5 punti per il livello 3 e di 2 per gli altri due livelli.
        Per la segnalazione di eventuali bug del programma di simulazione è possibile inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: uesa@anticorruzione.it

        Qualificazione Stazioni appaltanti: Relazione ANAC sullo stato di attuazione

        L’Autorità nazionale anticorruzione ha inviato alla Cabina di Regia sui contratti pubblici di Palazzo Chigi la Relazione trimestrale sullo stato di attuazione del sistema di qualificazione previsto dal protocollo sottoscritto tra Anac e Presidenza del Consiglio.

        La relazione fa seguito alla pubblicazione delle prime linee guida e contiene i contributi della consultazione pubblica, la proposta di una metodologia per l’attribuzione di un punteggio complessivo che tiene conto dei requisiti di qualificazione nonché alcune considerazioni prospettiche sull’evoluzione del quadro normativo.

        Entro il 30 settembre 2022 Anac e presidenza del Consiglio presentano alla Cabina di regia una relazione finale sugli esiti delle attività di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, fornendo l’elenco delle amministrazioni in possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.

        Qualificazione delle Stazioni Appaltanti: testo del DPCM in consultazione

        Schema di DPCM, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione per la definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate (art.38, comma 2, del d.lgs. 50 del 2016).

        Link al testo del DPCM (.pdf)