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Incentivi funzioni tecniche per forniture di importo superiore ad euro 500.000 : presupposto necessario e sufficiente

Quesito: L’art. 32, comma 3, All. II.14, prevede che “Ferma restando l’individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 €”; si chiede se, ai fini dell’incentivabilità delle forniture, l’importo superiore ai 500.000 € sia condizione necessaria e sufficiente oppure se la locuzione “Ferma restando” intenda che debba ricorrere anche una delle fattispecie di cui al co. 2 o, ancora, la certificazione di complessità da parte del Dirigente/responsabile del servizio. La Corte dei conti nel parere sez. reg. Campania n. 91/2023/PAR sottolinea come già nelle Linee Guida Anac n.3 il parametro numerico poteva comunque rappresentare criterio di orientamento. Con riguardo alla disciplina del nuovo codice, il medesimo parere prosegue nel senso di considerare quale presupposto applicativo del sistema incentivante che consente di derogare in via eccezionale al principio di omnicomprensività della retribuzione, la particolare importanza dell’affidamento, per qualità e importo delle prestazioni da cui discende la nomina del Dec come figura distinta dal Rup. In particolare per i servizi si prescinderebbe dall’importo contrattuale e rileverebbe il profilo qualitativo fondato sui criteri oggettivi della particolare importanza enucleati dall’art. 32, co. 2 dell’All. 2.14; per le forniture rileverebbe il profilo quantitativo fondato sull’importo delle prestazioni qualificabili di particola importanza se superiori a 500.000 €

Risposta aggiornata: Ai fini dell’incentivabilità delle forniture, rileva il profilo quantitativo fondato sull’importo delle prestazioni, qualificabili di particolare importanza se tale importo è superiore a 500.000,00 euro. Pertanto, con riferimento al quesito posto, l’importo superiore ai 500.000 € è condizione necessaria e sufficiente per l’incentivabilità delle forniture. (Parere MIT n. 2723/2024)

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    Incentivi funzioni tecniche per progettazione di servizi e forniture (art. 45 d.lgs. 36/2023)

    Quesito: Premesso che in materia di progettazione di servizi e forniture l’art. 45 comma 12 del D.lgs 36/2023 stabilisce che la stessa è predisposta in un unico livello dalle Stazioni Appaltanti “mediante propri dipendenti in servizio”, si chiede di conoscere se, ai fini dell’adozione dei criteri per l’erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D.lgs 36/2023, sia possibile prevedere per le attività di progettazione di servizi e forniture una quota incentivante in favore del personale interessato alla progettazione, attesa la tassatività dell’elenco delle attività incentivabili di cui all’allegato I.10, in cui non compare tale specifica voce.

    Risposta aggiornata: Anche se non espressamente prevista nell’elenco delle attività incentivabili di cui all’Allegato I.10 al Codice, si ritiene applicabile per analogia l’incentivazione dell’attività di progettazione per servizi e forniture, attesa l’espressa volontà del legislatore di incentivare nuovamente l’attività di progettazione. In questa stessa direzione va il disposto l’art. 45, comma 2, laddove recita: “Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.” (Parere MIT n.  2678/2024)

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      Incentivi per funzioni tecniche in caso di CUC o SUA

      Quesito: Questo Ente è in fase di revisione e aggiornamento dello schema di convenzione per l’adesione alla SUA/CUC costituita da molti anni. Vi sono indicazioni precise in merito alla gratuità/onerosità da parte degli Enti aderenti? L’eventuale onere di adesione rappresentato da una percentuale sull’importo posto a base di gara, può legittimamente comprendere una quota parte, contenuta nel limite del 25% del fondo previsto dal comma 2 dell’art. 45 del Codice di cui al dlgs. n. 36/2023, che vada a remunerare, quale incentivo tecnico e secondo la specifica disciplina del Regolamento CUC/SUA, l’attività di predisposizione dei documenti di gara?

      Risposta aggiornata: Con riferimento al primo quesito posto, si richiama, innanzitutto, l’art. 62, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, in base al quale “Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto.”. Alla luce della sopra richiamata normativa, pertanto, nulla è previsto espressamente dal codice dei contratti pubblici, nel caso di specie, riguardo la quantificazione degli incentivi per le funzioni tecniche. Ciò comporta come le determinazioni conseguenti debbano essere rimesse alla discrezionalità delle amministrazioni coinvolte e recepite nella convenzione/accordo disciplinante i rapporti tra tali soggetti. (Parere MIT n. 2397/2024)

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        Incentivi per funzioni tecniche negli affidamenti diretti ex art. 45 d.lgs. 36/2023

        Quesito: La relazione del Consiglio di Stato al nuovo Codice a pag. 68, relativamente al comma 1 dell’art. 45 indica espressamente che, gli incentivi in parola, sono erogati anche per gli affidamenti diretti. La norma, nello specifico, fa riferimento in modo generale a tutte le “procedure di affidamento”, quali possibili destinatarie del beneficio. Si ritiene pertanto che non si debba distinguere tra affidamento diretto puro sic et simpliciter ed affidamento diretto a seguito di un’informale acquisizione di preventivi poiché, entrambe le modalità, parrebbero incentivabili. Analogamente si ritiene che non vi sia alcun obbligo, da parte della Stazione Appaltante, al dover individuare una soglia d’importo al di sotto della quale, gli affidamenti diretti, non debbano essere oggetto d’incentivo. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata.

        Risposta: Relativamente al tema posto, il riferimento è all’art. 45 del nuovo codice sui contratti pubblici che al comma 1 definisce l’ambito di applicazione oggettivo degli incentivi, rappresentato dalle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Pertanto si concorda con quanto da voi ricostruito in merito agli affidamenti diretti, considerato che rientrano nell’art. 45 e che risulta possibile prevedere anche in questo caso gli oneri relativi alle attività tecniche, senza distinzioni di ulteriori segmenti di importo. Si precisa che in caso di forniture e servizi, gli incentivi sono corrisposti soltanto nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. Si ricorda che è onere della stazione appaltante dotarsi di specifica disciplina al riguardo. (Parere MIT n. 2190/2023)

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          MEF: interpretazione in materia di incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 d.lgs. n. 36/2023)

          Oggetto: Richiesta di parere in riferimento all’interpretazione dell’art. 45, comma 4 del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023.

          Si fa riferimento alla nota indicata a margine con cui codesto Comune chiede se, in relazione all’articolo 45, comma 4 del decreto legislativo n. 36 del 2023, che prevede che l’incentivo “è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente”, sia corretto dedurre che gli incentivi funzioni tecniche non confluiscano più nel “fondo del trattamento accessorio del personale dipendente come invece era previsto dall’art. 113 del previgente Codice (…) essendo erogati direttamente al personale dipendente”.

          In via preliminare si rileva come il previgente decreto legislativo n. 50/2016, all’articolo 113, comma 3, già prevedeva che la corresponsione dell’incentivo fosse “disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle spe- cifiche attività svolte dai predetti dipendenti” e pertanto la diversa formulazione disposta dal comma 4 dell’articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023, non appare dirimente ai fini della prospettata esclusione degli incentivi per le funzioni tecniche dal fondo delle risorse decentrate.

          Ciò premesso, l’inclusione degli incentivi funzioni tecniche nel fondo per le risorse decentrate trova fondamento nel combinato disposto:

          – dell’articolo 2, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo n. 165/2001 e nell’articolo 79, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 novembre 2022, che stabilisce che “l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi (…)”;

          – dell’articolo 67, comma 3, lettera c) del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali 22 maggio 2018, che prevede, nell’alimentazione delle risorse variabili del fondo risorse decentrate, le “risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”.

          Secondo quanto rappresentato, gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45, comma 4, decreto legislativo n. 36/2023, sebbene non soggetti a contrattazione integrativa, debbono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate.

          Parere MEF prot. n. 225928 del 12/09/2023

           

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