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Omessa richiesta del CIG – Non comporta illegittimità del bando e degli atti di gara – Mancato pagamento del contributo ANAC – Conseguenze

CGA Regione Sicilia, 22.09.2022 n. 956 

3.3. Il Collegio osserva che se anche può darsi in astratto ingresso al c.d. interesse strumentale all’annullamento della gara al fine del suo rinnovo e della chance di partecipazione e vittoria nella nuova gara, tuttavia il ricorso di primo grado è infondato nel merito. Dirimente è la considerazione che dall’omessa preventiva richiesta del CIG non deriva come sanzione la illegittimità del bando di gara e degli atti di gara.
L’art. 3, c. 5, l. n. 136/2010, stabilisce, tra le modalità di attuazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l’obbligo di indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, effettuata dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti tenuti al rispetto di tale obbligo, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità su richiesta della stazione appaltante.
Secondo quanto si legge nella delibera ANAC 11.1.2017 recante indicazioni operative per un corretto funzionamento del CIG, il CIG è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell’Autorità che consente contemporaneamente:
a) l’identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;
b) la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso;
c) l’adempimento degli obblighi contributivi e di pubblicità e trasparenza imposti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici per il corretto funzionamento del mercato;
d) il controllo sulla spesa pubblica.
La stazione appaltante è tenuta a riportare i CIG nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerte comunque denominata.
Il CIG deve, pertanto, essere richiesto dal responsabile del procedimento in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara.
Da tale inadempimento discendono tuttavia conseguenze su piani diversi dalla illegittimità degli atti di gara. Invero, secondo la giurisprudenza l’obbligo di indicazione del CIG attiene non già alla fase di scelta del contraente, ma alla fase esecutiva del procedimento di gara, ed in particolare alla stipula del contratto, essendo la stessa essenzialmente funzionale alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto inferibile dall’art. 3, c. 5, l. n. 136/2010 [Cons. St., V, 12.5.2017 n. 2238]. Nel caso di specie risulta che il CIG è stato comunque acquisito ancorché in un momento successivo alla indizione della gara.

3.4. Quanto poi all’omesso pagamento del contributo ANAC, conseguente alla omessa indicazione del CIG nel bando, si osserva che tale omesso pagamento non può essere considerato causa di inammissibilità delle offerte o di loro esclusione tanto più in una situazione quale quella de quo in cui la omessa indicazione del CIG nel bando non ha posto i concorrenti di versare il contributo. E’ appena il caso di ricordare che la C. giust. UE ha ritenuto illegittima l’esclusione dalla gara per omesso pagamento del contributo all’Autorità, rilevando che il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all’operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice [C. giust. UE, VI, 2.6.2016 C-27/15].

ANAC : ripristino termini e scadenze per obblighi di comunicazione

Terminato lo stato di emergenza Covid, Anac ha ripristinato le scadenze per gli obblighi di comunicazione dei dati sugli appalti pubblici e i termini dei procedimenti di competenza dell’Autorità. Questi erano stati sospesi o modificati in seguito ai provvedimenti presi dal governo per la pandemia. Con la delibera N. 271 del 7 giugno 2022, cessa quindi l’efficacia delle delibere approvate all’inizio dell’emergenza con cui erano stati allungati i termini per il perfezionamento dei Cig (codice identificativo di gara), per la trasmissione dei dati all’osservatorio contratti pubblici e per l’emissione del Cel (Certificato esecuzione lavori) da parte della stazione appaltante.

Torna, pertanto, a 90 giorni il termine entro cui la Stazione appaltante ha l’obbligo di perfezionare il Cig: durante lo stato di emergenza era stato portato a 150 giorni dall’acquisizione. I Cig non perfezionati entro tale termine sono automaticamente cancellati.

I termini fissati per la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici, che a causa dell’emergenza pandemica erano stati incrementati di 60 giorni, tornano quelli pre-Covid.

Le schede Dati Comuni e Aggiudicazione vanno comunicate entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva o dall’avvenuto affidamento; le schede adesione ad accordo quadro/convenzione entro 30 giorni dall’avvenuta adesione; la scheda modifiche contrattuali entro 30 giorni dall’evento; le schede fase iniziale, Sal, conclusione, collaudo/regolare esecuzione, accordi bonari, sospensione, subappalto, istanza di recesso entro 60 giorni dall’evento.

Torna a 30 giorni il termine entro cui la stazione appaltante deve emettere il Cel.

Ristabiliti i termini originari per il precontenzioso
L’Autorità ripristina anche i tempi relativi alle procedure di precontenzioso che Anac è tenuta a chiudere entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza approvando un parere. Un termine che, durante lo stato d’emergenza, è stato possibile sospendere per un massimo di 30 giorni. Oggi si torna al regolamento originario: lo stop necessario ad acquisire documentazione integrativa o a effettuare un supplemento di istruttoria non può andare oltre 10 giorni dalla richiesta.

fonte: sito ANAC

Comunicati del Presidente ANAC – Competenza – Non possono modificare il contenuto delle Linee Guida – Atti di ordine, di regolazione e sanzionatori – Spettano al Consiglio dell’Autorità

TAR Roma, 07.03.2022 n. 2611

IN FATTO
Il regime giuridico di affidamento dei contratti a cui sono soggette le ricorrenti varia in ragione del settore di operatività, dell’oggetto e del valore del contratto da affidare e della natura dell’appalto.
Con i provvedimenti impugnati l’Autorità nazionale anticorruzione aveva ridefinito il contenuto degli obblighi di comunicazione in relazione agli appalti pubblici ed aveva modificato la disciplina per l’acquisizione del Codice Identificativo Gara ed il pagamento del contributo.

L’Autorità, infatti, con determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aveva approvato le “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, al fine di dare attuazione alle misure di contrasto alla criminalità organizzata mediante lo “strumento della tracciabilità”, riordinando e sostituendo le precedenti determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 (recante “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187”) e n. 10 del 22 dicembre 2010 (recante “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”).
Le Linee Guida avevano ribadito che la ratio delle disposizioni in materia di tracciabilità era quella di “prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale”, rammentando come “l’art. 3 della legge n. 136/2010 generalizza una forma di controllo dei contratti pubblici, quella della tracciabilità finanziaria (…)” mediante “(a) l’utilizzo di conti correnti dedicati per l’incasso ed i pagamenti di movimentazioni finanziarie derivanti da contratto di appalto; (b) il divieto di utilizzo del contante (…); (c) l’obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per i pagamenti”.
A tal fine le Linee Guida, dopo aver indicato i criteri per la definizione regolamentare della filiera delle imprese soggette agli obblighi di tracciabilità, avevano individuato nel dettaglio i flussi finanziari soggetti a tracciabilità, esaminando altresì le fattispecie che potevano ritenersi escluse dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (par. 2.5 ss).
Al par. 2.7 delle Linee Guida era previsto che “sono soggetti agli obblighi di tracciabilità i flussi finanziari derivanti dai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell’ambito dei settori “speciali” individuati dalla direttiva 2014/25/UE e dal Codice, Parte II, Titolo VI, Capo I, mentre sono da ritenersi esclusi i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di tali attività” e per quelle attività “direttamente esposte alla concorrenza”.
Tale precisazione era volta ad evitare l’estensione dell’operatività dell’istituto anche alle fattispecie in cui non veniva in rilievo il presupposto per l’applicazione delle norme sulla tracciabilità, ossia l’impiego di risorse pubbliche o, in ogni caso, l’esercizio di funzioni pubbliche derivanti da diritti esclusivi.
Conseguentemente, secondo quanto previsto dalle Linee Guida, per i contratti stipulati dalle imprese pubbliche per fini diversi dal perseguimento delle attività nei settori speciali non operavano gli obblighi di tracciabilità né di comunicazione.

Con il comunicato del 16 ottobre 2019 (recante ad oggetto “Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici”) il Presidente dell’Autorità, richiamando “l’esigenza di acquisire dati e informazioni su alcune procedure sottoposte alla vigilanza dell’Autorità escluse dall’applicazione del codice dei contratti pubblici”, aveva ridefinito “gli obblighi di acquisizione del CIG e pagamento del contributo in favore dell’Autorità per alcune tipologie di affidamento”, mantenendo “ferme le indicazioni fornite nella determinazione 556 del 31/5/2017 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”.
Nel comunicato erano riportati in tabella “gli obblighi aggiornati, con riferimento alle fattispecie escluse dall’applicazione del Codice interessate dall’intervento (…)” e, per quanto di interesse, veniva prevista l’applicazione degli obblighi di tracciabilità mediante rilascio di Smart CIG e/o del Codice Identificativo Gara e/o pagamento del contributo Anac per una serie di appalti prima non individuati con decorrenza dal 1 gennaio 2020.
Per quanto riguarda la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici, il Presidente disponeva altresì l’estensione degli obblighi di comunicazione attualmente in essere per i settori ordinari “a tutte le altre fattispecie, ivi comprese quelle elencate in tabella”, prevedendo l’applicazione delle sanzioni disposte dall’art. 211 co. 13 del Codice anche all’accertamento di eventuali inadempimenti al comunicato medesimo.
In forza dei nuovi obblighi introdotti dal comunicato, le società ricorrenti si vedevano costrette ad effettuare un numero indefinito di comunicazioni aggiuntive all’Autorità sulla fase di esecuzione dei contratti estranei e/o esclusi (e.g. stati di avanzamento), per adempiere ad obblighi non previsti dalla disciplina e particolarmente gravosi, che avrebbero imposto un significativo aggravio organizzativo ed economico (es. assunzioni e definizione di un’apposita struttura organizzativa).

In seguito, con il comunicato del 18 dicembre 2019, il Presidente dell’Autorità aveva fornito ulteriori “Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del codice dei contratti pubblici”.
In particolare, con tale comunicato il Presidente aveva chiarito che “gli obblighi di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità previsti per i settori ordinari e per i contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, si applicano anche ai Regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI del codice medesimo, ivi compresi gli appalti aggiudicati da imprese che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 del codice dei contratti pubblici (settori speciali)”.

IN DIRITTO
A seguito dell’introduzione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136, l’Autorità nazionale anticorruzione, con determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, ha approvato le “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; con le Linee Guida, l’Autorità ha dato attuazione alle misure di contrasto alla criminalità organizzata mediante lo “strumento della tracciabilità”, riordinando e sostituendo le precedenti determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 (recante “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187”) e n. 10 del 22 dicembre 2010 (recante “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”).
L’Autorità ha, preliminarmente, precisato come la ratio delle disposizioni in materia di tracciabilità fosse quella di “prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale”, rammentando come “l’art. 3 della legge n. 136/2010 generalizza una forma di controllo dei contratti pubblici, quella della tracciabilità finanziaria (…)” mediante “(a) l’utilizzo di conti correnti dedicati per l’incasso ed i pagamenti di movimentazioni finanziarie derivanti da contratto di appalto; (b) il divieto di utilizzo del contante (…); (c) l’obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per i pagamenti”.
Sono quindi stati individuati nel dettaglio i flussi finanziari soggetti a tracciabilità e le fattispecie che possono ritenersi escluse dagli obblighi di tracciabilità.
Al par. 2.7 delle Linee Guida è stato chiarito che “sono soggetti agli obblighi di tracciabilità i flussi finanziari derivanti dai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell’ambito dei settori “speciali” individuati dalla direttiva 2014/25/UE e dal Codice, Parte II, Titolo VI, Capo I, mentre sono da ritenersi esclusi i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di tali attività (…)” e per quelle attività “direttamente esposte alla concorrenza”.
Presupposto dell’applicazione di tali obblighi è, infatti, l’impiego da parte della stazione appaltante di risorse pubbliche, o l’esercizio di funzioni pubbliche derivanti da diritti esclusivi.
Conseguentemente, secondo quanto previsto dalle Linee Guida, per i contratti stipulati dalle imprese pubbliche per fini diversi dal perseguimento delle attività nei settori speciali non operano gli obblighi di tracciabilità (i.e. obbligo di acquisizione del Codice Identificativo Gara Semplificato) né di comunicazione.

Con i comunicati impugnati il Presidente dell’Anac, ravvisando “l’esigenza di acquisire dati e informazioni su alcune procedure sottoposte alla vigilanza dell’Autorità escluse dall’applicazione del codice dei contratti pubblici”, ha ridefinito “gli obblighi di acquisizione del CIG e pagamento del contributo in favore dell’Autorità per alcune tipologie di affidamento” osservando che “restano ferme le indicazioni fornite nella determinazione 556 del 31/5/2017 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”.
In particolare, nel comunicato si riportano in tabella “gli obblighi aggiornati, con riferimento alle fattispecie escluse dall’applicazione del Codice interessate dall’intervento” e, per quanto di interesse, viene prevista l’applicazione degli obblighi di tracciabilità mediante rilascio di Smart CIG e/o del Codice Identificativo Gara e/o pagamento del contributo Anac per una serie di appalti prima non individuati, con decorrenza dal 1 gennaio 2020.
Per quanto riguarda la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici, il Presidente dell’Anac ha disposto altresì l’estensione degli obblighi di comunicazione attualmente in essere per i settori ordinari “a tutte le altre fattispecie, ivi comprese quelle elencate in tabella”.

Con il comunicato del 18 dicembre 2019, il Presidente ha precisato che “gli obblighi di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità previsti per i settori ordinari e per i contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, si applicano anche ai Regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI del codice medesimo, ivi compresi gli appalti aggiudicati da imprese che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 del codice dei contratti pubblici (settori speciali)”.

Con il primo motivo le ricorrenti hanno contestato la legittimità della richiesta di acquisizione del CIG e l’imposizione di obblighi informativi da parte dell’Autorità in relazione ai “contratti nel settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali” e “ai regimi particolari di appalto di cui alla Part II, Titolo VI del codice, ivi compresi gli appalti aggiudicati da imprese che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121”, già esclusi dall’ambito di applicazione del Codice.
In particolare, le ricorrenti hanno lamentato sia l’incompetenza del Presidente rispetto all’introduzione di modifiche alle Linee Guida, da deliberarsi con atto del Consiglio dell’Autorità, che l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materie non puntualmente identificate dal legislatore ed al di fuori dei limiti previsti dall’art. 213, co. 1, del Codice (prevenzione e contrasto all’illegalità).
Al riguardo si osserva che, secondo l’art. 6, rubricato “Competenze del Consiglio”, del “Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità”, approvato con la delibera n. 919 del 16 ottobre 2019,
“1. Il Consiglio delibera gli atti regolamentari di carattere generale, adotta i provvedimenti di ordine, di regolazione e sanzionatori, nonché quelli in materia di organizzazione e funzionamento dell’Autorità.
2. Sono di competenza del Consiglio tutti gli atti di programmazione finanziaria e di politica del personale, ivi compresa l’assunzione dei dirigenti e il conferimento dei relativi incarichi.
3. Il Consiglio delibera sulla base delle istruttorie predisposte dagli uffici competenti.
4. Il Consiglio può individuare, con separati atti di indirizzo, gli atti di propria competenza la cui adozione possa essere delegata ai dirigenti, salvo l’obbligo di rendiconto periodico al Consiglio sui provvedimenti adottati.
5. Al Presidente ed ai Consiglieri possono essere attribuite funzioni di coordinamento di determinate materie e ambiti di attività/uffici, a garanzia di una più coerente definizione dei procedimenti da sottoporre ad approvazione collegiale, rispetto agli indirizzi forniti dal Consiglio”.

Pertanto, la competenza generale in ordine all’adozione di tutti gli atti dell’Autorità, di ordine, di regolazione e sanzionatori, spetta al Consiglio, mentre al Presidente spetta la rappresentanza dell’Autorità nei rapporti con gli organi dello Stato e con le altre istituzioni nazionali e internazionali, la direzione dei lavori del Consiglio e la sottoscrizione dei provvedimenti dell’Autorità, oltre, eventualmente, all’adozione dei provvedimenti di necessità e di urgenza.
Di conseguenza i comunicati del Presidente, nella parte in cui modificano il contenuto delle Linee Guida di cui alla delibera n. 556/2017, allo scopo di “ridefinire gli obblighi di acquisizione del CIG e pagamento del contributo in favore dell’Autorità per alcune tipologie di affidamento”, devono ritenersi, come dedotto, viziati da incompetenza.
Ciò anche ove il potere esercitato dovesse ritenersi rientrante nei poteri di vigilanza ex art. 213, co. 3, 8 e 9 del Codice, come eccepito dalla difesa dell’Autorità, posto che per le funzioni di vigilanza, controllo e regolazione sui contratti pubblici non è prevista, sotto tale profilo, una differente disciplina, sicché le stesse rientrano, secondo le disposizioni regolamentari sopra citate, nella generale competenza consiliare.

L’accoglimento della censura di incompetenza ha carattere assorbente, determinando l’annullamento del provvedimento impugnato e la rimessione dell’affare all’autorità competente.

SDA Sistemi dinamici di acquisizione: nuove modalità per la comunicazione dei dati

Sistemi dinamici di acquisizione: nuove modalità per la comunicazione dei dati

Dal 10 dicembre 2020, in fase di acquisizione del CIG nelle procedure selettive gestite tramite i sistemi dinamici di acquisizione, si dovranno selezionare le voci apposite in corrispondenza dei campi strumento per lo svolgimento della procedura e scelta del contraente.

Comunicato del Presidente 25.11.2020 

Indicazioni alle stazioni appaltanti in tema di sistemi dinamici di acquisizione. Aggiornamento delle modalità di comunicazione dei dati.

Con Comunicato del Presidente del 5 aprile 2018 “Indicazioni alle stazioni appaltanti in tema di sistemi dinamici di acquisizione” venivano fornite delle prime istruzioni operative sulle modalità di acquisizione del CIG (codice identificativo gare) nelle procedure selettive gestite tramite i sistemi dinamici di acquisizione, di cui all’articolo 55 del Codice dei contratti pubblici, nelle more dell’implementazione di un adeguamento del sistema informativo. Confermando che il CIG dovrà essere acquisito unicamente per la vera e propria fase di gara fra gli operatori economici accreditati al sistema dinamico d’acquisizione, e che non si dovrà richiedere alcun CIG per la fase propedeutica di istituzione del sistema, con riferimento alle modalità di comunicazione dei dati, si comunica che, a partire dalla data del 10 dicembre 2020, in fase di acquisizione del CIG si dovrà selezionare:

  • nel campo strumento per lo svolgimento della procedura, presente all’interno della scheda di creazione gara, la voce “sistema dinamico d’acquisizione”;
  • nel campo scelta del contraente, presente nella scheda di creazione lotto, la voce corrispondente all’effettiva procedura selettiva utilizzata.

Il presente comunicato sostituisce quello del 5 aprile 2018.  

CIG: indicazioni su acquisizione e comunicazione nei regimi particolari e settori speciali

Con un Comunicato del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione si forniscono indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del Codice Identificativo Gara – CIG, nonché alla trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell’Anac per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del Codice dei contratti pubblici, ivi compresi gli appalti aggiudicati da imprese che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 del codice, i così detti settori speciali. Le indicazioni fornite entreranno in vigore il 1° gennaio 2020.

Comunicato del Presidente del 18 dicembre 2019

Oggetto: Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del codice dei contratti pubblici.

Facendo seguito al Comunicato del Presidente dell’Autorità adottato in data 16 ottobre 2019, si chiarisce che gli obblighi di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità previsti per i settori ordinari e per i contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, si applicano anche ai Regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI del codice medesimo, ivi compresi gli appalti aggiudicati da imprese che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 del Codice dei contratti pubblici (settori speciali).
Nella tabella che segue sono riportati gli obblighi aggiornati alle indicazioni fornite con il presente Comunicato.

dice dei contratti pubblici, si applicano anche ai Regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI del codice medesimo, ivi compresi gli appalti aggiudicati da imprese che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 del codice dei contratti pubblici (settori speciali).
Nella tabella che segue sono riportati gli obblighi aggiornati alle indicazioni fornite con il presente Comunicato.

           

Regimi particolari di appalto (Parte II, Titolo VI del D. Lgs. n. 50/2016)

           

Riferimento normativo Descrizione SmartCIG CIG e trasmissione dei dati Contributo Anac
Art. 115 Gas ed energia termica Per importi inferiori a
           € 40.000
            
Per importi pari o superiori a
           € 40.000
            
Si
Art. 116 Elettricità Per importi inferiori a
           € 40.000
            
Per importi pari o superiori a
           € 40.000
            
Si
Art. 117 Acqua Per importi inferiori a
           € 40.000
            
Per importi pari o superiori a
           € 40.000
            
Si
Art. 118 Servizi di trasporto Per importi inferiori a
           € 40.000
            
Per importi pari o superiori a
           € 40.000
            
Si
Art. 119 Porti e aeroporti Per importi inferiori a
           € 40.000
            
Per importi pari o superiori a
           € 40.000
            
Si
Art. 120 Servizi postali Per importi inferiori a
           € 40.000
            
Per importi pari o superiori a
           € 40.000
            
Si
Art. 121 Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi Per importi inferiori a
           € 40.000
            
Per importi pari o superiori a
           € 40.000
            
Si
Art. 143 Appalti riservati per servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’allegato IXAppalti riservati per servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’allegato IX Per importi inferiori a
           € 40.000
            
Per importi pari o superiori a
           € 40.000
            
Si
Art. 144 Servizi di ristorazione Per importi inferiori a
           € 40.000
            
Per importi pari o superiori a
           € 40.000
            
Si
Art. 145 Appalti nel settore dei beni culturali Per importi inferiori a
           € 40.000
            
Per importi pari o superiori a
           € 40.000
            
Si
Art.152 Concorsi di progettazione e di idee assoggettati agli articoli 152 e ss del codice Per importi inferiori a
           € 40.000
            
Per importi pari o superiori a
           € 40.000
            
Si
Art. 158 Servizi di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalle condizioni di cui all’art. 158 comma 1 a) e b) Per importi inferiori a
           € 40.000
            
Per importi pari o superiori a
           € 40.000
            
Si
Artt. 159 -162 Appalti nei settori della difesa e della sicurezza Senza limiti di importo No

 

L’estensione, alle fattispecie elencate in tabella, degli obblighi informativi già in essere per i settori ordinari, che prevedono la trasmissione all’Osservatorio dei contratti pubblici anche delle schede successive all’aggiudicazione, entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2020 con riferimento ai CIG aventi data di pubblicazione pari o successiva al 1 gennaio 2020.

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CIG: nuove indicazioni ANAC su obbligo di acquisizione e fattispecie escluse dal 01/01/2020

Pubblicato il comunicato con il quale sono ridefiniti gli obblighi di acquisizione del CIG e pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le varie tipologie di affidamento. Restano ferme le indicazioni fornite nella determinazione 556 del 31/5/2017 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Comunicato del Presidente del 16 ottobre 2019

Oggetto: Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici.

L’articolo 213, comma 8, del codice dei contratti pubblici ha rimesso all’Autorità la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.

L’articolo 213, comma 9, del codice dei contratti pubblici afferma che, per la gestione della BDNCP, l’Autorità si avvale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, stabilendo le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere allo stesso, mantenendo salva la facoltà di irrogare sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisca informazioni non veritiere.

L’articolo 213, comma 3, del codice dei contratti pubblici attribuisce all’Autorità il potere di vigilare sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati, nonché sui contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice.

Ciò posto, nell’esercizio delle attività istituzionali di competenza, è emersa l’esigenza di acquisire dati e informazioni su alcune procedure sottoposte alla vigilanza dell’Autorità escluse dall’applicazione del codice dei contratti pubblici. Per l’effetto, nelle more dell’adozione del Regolamento sul funzionamento dell’Osservatorio ai sensi dell’articolo 213, comma 9, del codice dei contratti pubblici, con il presente Comunicato sono ridefiniti gli obblighi di acquisizione del CIG e pagamento del contributo in favore dell’Autorità per alcune tipologie di affidamento. Restano ferme le indicazioni fornite nella determinazione 556 del 31/5/2017 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nella tabella che segue sono riportati gli obblighi aggiornati, con riferimento alle fattispecie escluse dall’applicazione del Codice interessate dall’intervento, ad eccezione dell’in-house sul quale sono in corso ulteriori approfondimenti.

 

Riferimento normativo Descizione SmartCIG CIG Contributo Anac
Art.5           commi 5-8             Accordo fra due o più amministrazioni aggiudicatrici No No No
Art.5           comma 9             Scelta del socio privato per le società miste Per importi inferiori a           € 40.000             Per importi pari o superiori a    € 40.000             Si
Art.6 Appalti e concessioni aggiudicati ad una joint venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture Senza limiti di importo No
Art.7 Appalti e concessioni aggiudicati ad un’impresa collegata Senza limiti di importo No
Art. 9           Commi 1 e 2             Appalti e concessioni di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice a un’altra amministrazione aggiudicatrice in base ad un diritto esclusivo compatibile con il Trattato UE No No No
Art.10 Contratti nel settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali Per importi inferiori a           € 40.000             Per importi pari o superiori a    € 40.000             Si
Art.11 Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia Per importi inferiori a           € 40.000             Per importi pari o superiori a    € 40.000             Si
Art.12 Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico Per importi inferiori a           € 40.000             Per importi pari o superiori a    € 40.000             Si
Art.13 Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi Per importi inferiori a           € 40.000             Per importi pari o superiori a    € 40.000             Si
Art.14 Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un’attività in un Paese terzo Senza limiti di importo No
Art. 15 Contratti nei settori delle comunicazioni elettroniche Per importi inferiori a           € 40.000             Per importi pari o superiori a  € 40.000             Si
Art.16 Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali Senza limiti di importo No
Art. 17, comma 1, lett. a Acquisto o locazione di beni immobili Senza limiti di importo No
Art. 17, comma 1, lett. b Contratti nei settori media audiovisivi o radiofonici Per importi inferiori a           € 40.000             Per importi pari o superiori a    € 40.000             Si
Art. 17, comma 1, lett. c Servizi di arbitrato e conciliazione Per importi inferiori a           € 40.000             Per importi pari o superiori a    € 40.000             Si
Art.17 comma 1 lett. d Servizi legali esclusi dall’applicazione del codice Per importi inferiori a           € 40.000             Per importi pari o superiori a           € 40.000             Si
Art.17 comma 1 lett. e Aquisto titoli e strumenti finanziari No No No
Art.17 comma 1 lett. f Prestiti Per importi inferiori a           € 40.000             Per importi pari o superiori a    € 40.000             Si
Art.17 comma 1 lett. h Servizi di difesa e protezione civile forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro Per importi inferiori a           € 40.000             Per importi pari o superiori a    € 40.000             Si
Art. 17, comma 1, lett. i Servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana Per importi inferiori a           € 40.000             Per importi pari o superiori a   € 40.000             Si
Art.17 comma 1 lett. l Servizi connessi a campagne politiche aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale Per importi inferiori a           € 40.000             Per importi pari o superiori a   € 40.000             Si
Art. 17-bis Appalti per l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari fino a € 10.000 annui da parte di imprese agricole situate nei comuni individuati dal codice Senza limiti di importo No
Art. 18, comma 1, lett. a Concessioni di servizi di trasporto aereo a norma del Reg CE 1008/2008 del Parlamento europeo e concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del Reg CE 1370/2007 Per importi inferiori a           € 40.000             Per importi pari o superiori a   € 40.000             Si
Art. 18, comma 1, lett. b Concessioni di servizi di lotteria aggiudicate ad un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo Per importi inferiori a           € 40.000             Per importi pari o superiori a  € 40.000             Si
Art. 18, comma 1, lett. c Concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l’esercizio delle loro attività in un paese terzo in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno dell’unione europea Senza limiti di importo No
Art. 19, comma 2 Contratti di sponsorizzazione tecnica Per importi inferiori a           € 40.000             Per importi pari o superiori a  € 40.000             Si
Art.20 Opera pubblica realizzata a spese del privato Per importi inferiori a           € 40.000             Per importi pari o superiori a  € 40.000             Si
Art. 36, comma 4 Opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 36, comma 4 Per importi inferiori a         

€ 40.000            

Per importi pari o superiori a   € 40.000            

Si
Art. 162 Contratti secretati Senza limiti di importo No

 

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici, gli obblighi di comunicazione attualmente in essere per i settori ordinari si intendono estesi a tutte le altre fattispecie, ivi comprese quelle elencate in tabella.
Le indicazioni fornite con il presente Comunicato entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2020.

Nuove indicazioni ANAC ai Comuni per l’affidamento dei servizi di pubblica illuminazione

L’Autorità Nazionale Anticorruzione torna sul tema dei servizi di pubblica illuminazione, ribadendo le precedenti indicazioni operative già diramate nel 2016, per fornire ulteriori indicazioni relative agli adempimenti obbligatori cui sono tenuti i Comuni nello svolgimento di attività contrattuali riferite a tali tipologia di prestazioni. 
Si tratta di incombenti perlopiù finalizzati a sanare riscontrate anomalie e carenze amministrative concernenti gli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità, quelli contributivi o che riguardano la tracciabilità dei flussi finanziari.

Comunicato del Presidente ANAC del 27 febbraio 2019 

Oggetto: Indicazioni operative per l’affidamento  del cd. “servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l’efficientamento e l’adeguamento degli impianti di  illuminazione pubblica.

L’Autorità, in continuità con le indicazioni contenute  nel Comunicato del 14 settembre 2016, avvalendosi della collaborazione del  Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza, ha condotto  nell’ultimo biennio una specifica indagine per l’approfondimento delle modalità  di affidamento del cd. “servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche  amministrazioni.

Le risultanze istruttorie hanno rivelato molteplici  criticità nelle procedure di approvvigionamento di tali servizi, rispetto alle  quali si pone ora l’esigenza di ribadire le indicazioni già diramate alle  stazioni appaltanti nel Comunicato del 2016, soprattutto per gli incombenti inerenti  l’acquisizione del CIG e correlati adempimenti finalizzati a sanare l’omessa acquisizione o la regolarizzazione di CIG acquisiti e non perfezionati.

Le principali anomalie emerse dagli approfondimenti da  ultimo espletati riguardano in sintesi le seguenti violazioni:

  • violazione delle disposizioni vigenti in materia di  tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e s.m.i.) per omessa  acquisizione del CIG ovvero per acquisizione di CIG non perfezionati od ancora  per (errata) acquisizione di Smart-CIG nei casi in cui è previsto l’obbligo del  CIG;
  • violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità,  previsti dall’art. 7, comma 8, e art. 6, comma 11, e del d.lgs. n. 163/2006, ratione temporis applicabile ai casi  oggetto di indagine (ora art. 213, comma 8, d.lgs. n. 50/2016);
  • omissione contributiva nei confronti dell’Autorità per  mancata acquisizione del CIG ovvero di CIG non perfezionati;
  • ipotesi di danno alla concorrenza nel settore dei  servizi di pubblica illuminazione;
  • violazione del divieto di rinnovo tacito di contratti  di appalto previsto dall’allora vigente art. 57, comma 7, del d.lgs. n.  163/2006, con conseguente nullità dei rinnovi stessi;
  • mancato avvio delle procedure di riscatto degli  impianti.

Alla luce di quanto sopra, si richiama l’attenzione  delle amministrazioni comunali al rispetto delle sottoelencate indicazioni  operative:

  • Acquisizione e perfezionamento dei CIG riferiti all’affidamento/rinnovo  del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica – Comunicazione in  sanatoria dei dati obbligatori all’Osservatorio dei contratti pubblici (art. 7,  commi 8 e 9, d.lgs. n. 163/2006 e art. 213, comma 9, d.lgs. n. 50/2016) – Tracciabilità  dei flussi finanziari.

L’indagine espletata dall’Autorità negli anni 2017 e  2018 sulle modalità di approvvigionamento dei servizi comunali di pubblica  illuminazione ha consentito di riscontrare il permanere di alcune criticità  nelle modalità di acquisizione del CIG e di suo perfezionamento da parte dei  Comuni.
Inoltre, a seguito delle Delibera n. 1 dell’11 gennaio 2017, avente ad oggetto “Indicazioni  operative per un corretto perfezionamento del CIG”, tali risultanze sono  avvalorate da alcune richieste pervenute all’Autorità dalle quali è stato  possibile rilevare, seppur indirettamente, la persistenza della problematica  dell’affidamento diretto -da parte di alcuni Comuni- del servizio di gestione  dell’illuminazione pubblica e dei correlati rinnovi taciti in favore di Enel  Sole S.r.l..
Sul punto giova richiamare quanto già affermato con  precedente Delibera n. 110 del 19.12.2012, come ribadito con Comunicato del 14  settembre 2016.
A riguardo si richiama l’attenzione delle stazioni  appaltanti sull’obbligo di comunicare a sanatoria i dati sugli affidamenti  disposti nel rispetto delle seguenti indicazioni:

  • nel caso di mancata acquisizione del CIG sarà necessario procedere alla sua acquisizione in modalità “ora per allora”  indicando in fase di perfezionamento, quale riferimento temporale, le effettive  date del periodo in cui è stata resa evidente la manifestazione pubblica della volontà di affidare i servizi in parola attraverso qualsiasi atto  amministrativo;
  • nel caso di mancato perfezionamento dei CIG già acquisiti sarà necessario procedere al loro perfezionamento sulla base delle  indicazioni fornite al punto precedente;
  • le proroghe ovvero i rinnovi taciti devono essere  trattati ai fini comunicativi come nuovi affidamenti e, pertanto, soggetti  all’obbligo di acquisizione del CIG.

L’acquisizione del CIG deve avvenire indicando quale importo il valore, anche stimato, calcolato sull’intero ciclo di vita del  contratto ovvero della convenzione.  
In fase di registrazione di proroghe o rinnovi, tale  importo andrà riferito al periodo di validità delle stesse.
Si evidenzia che tutte le casistiche precedenti, se aggiudicate/affidate successivamente al 1° gennaio 2008, sono assoggettate agli  obblighi informativi di cui ai vari comunicati del Presidente in materia (si  citano i principali comunicati di rifermento, quali ad esempio quelli del 4.4.2008, del 14.12.2010, del 29.4.2013 e del 22.10.2013).
A completamento delle indicazioni fornite si evidenzia  la necessità di selezionare, in fase di acquisizione dei CIG, quale procedura  di scelta del contraente quella riferita alla “procedura negoziata senza previa  pubblicazione”; nei casi in cui è necessario trasmettere le comunicazioni delle  schede successive al perfezionamento del CIG, si dovrà indicare nella scheda  “fase di aggiudicazione”, quale motivazione del ricorso alla procedura  negoziata l’opzione riferita al D.L.gs. n. 163/2006, art. 57, c. 2, lett. b).
Si evidenzia, infine, che è configurabile la violazione  delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari  (legge n. 136/2010 e s.m.i.) per omessa acquisizione del CIG ovvero per  acquisizione di CIG non perfezionati od ancora per (errata) acquisizione di  Smart-CIG nei casi in cui è previsto l’obbligo del CIG, anche alla luce della  Delibera Anac n. 1 del 11.1.2017 avente ad oggetto “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”,  con possibili responsabilità a carico dei dirigenti responsabili e correlata  esposizione alle sanzioni pecuniarie prefettizie previste dalla legge.

  • Obblighi informativi nei confronti dell’Autorità.

Nell’ambito delle attività e dei compiti finalizzati  alla gestione delle procedure di affidamento si richiama in questa sede la  disciplina in materia di obblighi informativi nei confronti dell’Autorità prevista  dall’art. 213, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e per il passato dall’art. 7,  comma 8, e dall’art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006, con conseguente  applicabilità, in caso di violazione, delle sanzioni pecuniarie previste dal  citato art. 213, commi 9 e 13, d.lgs. n. 50/2016, nonché delle connesse  responsabilità disciplinari e, in ragione del periodo di riferimento, dall’art.  6, commi 11 e 12, previste dal successivo comma 12 del d.lgs. n. 163/2006.

File formato .pdf

Indicazioni per i CIG acquisiti entro il 30.04.2011

 

Comunicato  del Presidente ANAC del 12.04.2017 (.pdf)

Oggetto: Precisazioni sull’applicazione delle disposizioni della Delibera  n. 1/2017 

A seguito dell’entrata in vigore  della Delibera n. 1/2017, l’Autorità ha ricevuto numerose richieste in relazione  alle modalità da seguire per ottemperare agli obblighi  previsti dalle relative disposizioni.
Per alcune richieste di  chiarimento, sono state già pubblicate alcune FAQ sul sito ANAC www.anticorruzione.it  al link FAQ  sezione contratti pubblici.
Con il presente comunicato, si  intende recepire le indicazioni fornite dalle Stazioni Appaltanti in ordine al perfezionamento di alcuni CIG di cui risulta difficile reperire gli atti di  appalto ed in pratica l’impossibilità di procedere al perfezionamento dei CIG.
Tanto premesso, con il presente  Comunicato si intendono fornire le seguenti indicazioni approvate dal Consiglio dell’Autorità nella seduta del 12 aprile 2017

  • Per i CIG acquisiti entro il 30 aprile 2011, di  importo inferiore a 40.000 euro (non soggetti agli obblighi comunicativi e  contributivi così come dedotti dai vari comunicati del Presidente e delibere  dell’Autorità sulla materia) non si applicano le disposizioni di cui alla Delibera n. 1/2017.

 

1) Requisiti speciali ulteriori e più severi rispetto a quelli normativamente previsti – Discrezionalità della Stazione appaltante – Limiti; 2) Obbligo di indicazione del CIG – Attinenza alla fase esecutiva – Nullità (art. 30 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Roma, 08.02.2017 n. 2115

Il Collegio ritiene che la clausola di bando, previsiva della disponibilità di un impianto a non eccessiva distanza dal Comune appaltante, sia legittima in quanto ragionevole e giustificata.
La giurisprudenza amministrativa ha sempre riconosciuto alla stazione appaltante un margine apprezzabile di discrezionalità nel richiedere requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica ulteriori e più severi rispetto a quelli normativamente previsti, con il rispetto della proporzionalità e ragionevolezza e nel limite della continenza e non estraneità rispetto all’oggetto della gara (ex plurimis, Consiglio di Stato, V, 8 settembre 2008, n.3083; VI, 23 luglio 2008, n.3655).
Tale esercizio della discrezionalità è stato ritenuto, dunque, compatibile con i principi della massima partecipazione, concorrenza, trasparenza e libera circolazione delle prestazioni e servizi purché i requisiti richiesti siano attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto e la loro applicazione più rigorosa si correli a circostanze debitamente giustificate.
In questi limiti, la pretesa del possesso di requisiti più stringenti relativi alla capacità tecnica, economica e/o finanziaria non costituisce un ostacolo ingiustificato alla partecipazione delle imprese alla gara.

L’obbligo di indicazione del CIG attiene non già alla fase di scelta del contraente bensì alla fase esecutiva del procedimento di gara, ovvero la stipula del contratto il cui contenuto deve recare la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità, pena la nullità degli stessi (e non del bando).
Il profilo, infatti, trova esplicita disciplina all’art. 6, comma 1, del D.L. n. 187 del 2010, il quale dispone che “l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati dallo stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti”.
Di conseguenza, devono, in primo luogo, ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti sottoscritti dopo la data del 7 settembre 2010 e più in particolare:
a) i contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore della legge, relativi a bandi pubblicati dopo la data del 7 settembre 2010;
b) i contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore della legge, ancorché relativi a bandi pubblicati in data antecedente al 7 settembre 2010;
c) i subappalti ed i subcontratti derivanti dai contratti elencati.
Tali contratti devono recare, sin dalla sottoscrizione, la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità, pena la nullità degli stessi, come espressamente disposto dall’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010.
Naturalmente, ciò che rileva è la data della stipula del contratto (ex art. 11, comma 13 del D.Lgs n. 163/2006, ratione temporis vigente) e non l’aggiudicazione definitiva, né tanto meno quella provvisoria (ex art. 11, commi 4 e segg. del Codice).
Ogni nuovo rapporto contrattuale, quindi, è sottoposto all’applicazione dell’art. 3, dal momento che, in occasione della stipulazione dei contratti, sarà possibile inserire anche le clausole sulla tracciabilità.

CIG: indicazioni alle Stazioni appaltanti su tempi e modalità di acquisizione e perfezionamento

Deliberazione ANAC n. 1 del 2017 (.pdf)
 
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2017 una delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale si danno indicazioni alle stazioni appaltanti su tempi e modalità per l’acquisizione del CIG e su il suo perfezionamento e mancato perfezionamento. L’operatività del sistema resta invariata.
L’atto entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG

Visto l’art. 19, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha previsto la soppressione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il trasferimento dei compiti e delle funzioni dalla stessa svolti all’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Autorità);

Visto l’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale ha posto le spese di funzionamento dell’Autorità a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Visto l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha disposto che l’Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Visto l’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136 che, al fine di prevenire le infiltrazioni  criminali, ha previsto che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, che  garantiscano la piena tracciabilità dei relativi pagamenti;

Visto l’art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217 che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha disposto che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità su richiesta della stazione appaltante;

Visto l’art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2015 n. 89, che ha disciplinato l’acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento, prevedendo tra l’altro che l’Autorità non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti e ai comuni non capoluogo che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti ivi previsti;

Visto l’art. 25, comma 2, del decreto legge  24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge  23 giugno 2015, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ha previsto che: (i) le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano, tra l’altro, il CIG, tranne i casi di esclusione ivi disposti; (ii)  il CIG è inserito a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori; (iii) le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP;

Visto l’art. 27 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2015, n. 89, che ha inserito dopo l’articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, l’articolo 7-bis, in virtù del quale i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica  per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, i dati relativi alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1 luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo CIG;

Visto l’art. 42 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2015, n. 89, che ha disciplinato l’obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni, prevedendo, in particolare, che nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato anche il CIG, tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto l’art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che ha attribuito all’Autorità – a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di  qualificazione delle stazioni  appaltanti – la potestà di non rilasciare il CIG alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita;

Visto l’art. 213, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che ha rimesso all’Autorità la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;

Visto l’art. 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in virtù del quale – per la gestione della BDNCP – l’Autorità si avvale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, stabilendo le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio, mantenendo salva la facoltà di irrogare sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo;

Vista la delibera dell’Autorità del 21 dicembre 2016, n. 1377, di attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2017;

Vista la delibera dell’Autorità del 20 gennaio 2016 n. 39, concernente Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015, che ha indicato il CIG quale informazione oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti e di comunicazione trasmissione all’Autorità;

Visto il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 13 luglio 2016, recante “Tempistiche di acquisizione del CIG”;

Considerato che il CIG è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell’Autorità che consente contemporaneamente:

  • l’identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;
  • la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso;
  • l’adempimento degli obblighi contributivi e di pubblicità e trasparenza imposti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici per il corretto funzionamento del mercato;
  • il controllo sulla spesa pubblica;

Considerato altresì che, in virtù del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il CIG serve anche per operare una limitazione dell’attività svolta da stazioni appaltanti non qualificate, essendo previsto che l’Autorità – fermi restando i vigenti limiti per procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro – non rilascia il CIG alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita;

Considerata l’importanza del CIG in un quadro complessivo mirante a potenziare il sistema informativo per il monitoraggio della corruzione e della trasparenza, con particolare attenzione allo strumento della BDNCP;

Considerato che occorre assicurare una sempre maggiore efficienza nella raccolta delle informazioni sui contratti pubblici, della quale il CIG è lo strumento di elezione, al fine di incrementare l’input dei dati nel circuito informativo e svolgere al meglio i compiti connessi agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l’acquisizione obbligatoria del CIG si pone in un momento che precede l’avvio della procedura di affidamento, in quanto esso va riportato nel bando o avviso di gara o nella lettera di invito, a seconda della modalità di selezione del contraente prescelta;

Considerato che la mera acquisizione del CIG non garantisce che la procedura di selezione del contraente sia stata effettivamente avviata;

Considerato che tale evidenza si consegue solo in esito ad un nuovo accesso sul sistema SIMOG, mediante il quale il RUP perfeziona l’acquisizione del CIG o, in alternativa, procede alla cancellazione del CIG, indicando le motivazioni per le quali la procedura di selezione del contraente è stata annullata;

Considerato che dalle verifiche compiute dell’Autorità sul sistema SIMOG, relativamente agli anni pregressi, non risultano perfezionati svariati  CIG;

Considerato che tale situazione arreca non solo un danno in termini contributivi all’Autorità, ma comporta conseguenze negative in tutti gli altri ambiti nei quali il CIG, per effetto delle previsioni normative intervenute nel tempo, ha assunto un ruolo rilevante;

Ritenuto dunque necessario disciplinare il procedimento che determina il rilascio e il perfezionamento del CIG;

Ritenuto, altresì, di dover inserire il perfezionamento del CIG a suo tempo acquisito, ovvero la sua cancellazione, tra le “informazioni obbligatorie” che, ai sensi dell’art. 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i RUP devono trasmettere all’Osservatorio, impregiudicata restando la competenza dell’Autorità di stabilire successivamente il novero completo delle “informazioni obbligatorie” di cui alla norma citata,

 

DELIBERA

  1. Acquisizione del CIG

Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara.
In particolare:

  • per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;
  • per le procedure che prevedono l’invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell’invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
  • per gli acquisiti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d’ordine).
  1. Perfezionamento del CIG

 

Entro il termine massimo di novanta giorni dall’acquisizione del CIG, il RUP è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a inserire nell’apposita scheda le seguenti informazioni:

  • la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di procedura negoziata, o comunque la data della manifestazione della volontà di procedere all’affidamento dell’appalto (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo deve essere indicata la data desumibile dall’atto amministrativo che ha stabilito l’adesione);
  • la data di scadenza della presentazione delle offerte (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo, e comunque in tutti i casi in cui non è prevista tale indicazione, deve essere indicata una data successiva a quella di cui alla lettera a);
  • nel caso in cui la stazione appaltante non ha ritenuto di andare avanti con la procedura, il RUP deve provvedere alla cancellazione del CIG sul sistema SIMOG, con le modalità ivi indicate, entro il termine di cui al precedente punto.

Entro il termine massimo di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente deliberazione, occorre procedere al perfezionamento di tutti i CIG precedentemente acquisiti sul sistema SIMOG e non ancora perfezionati.
Il relativo adempimento è posto in carico ai RUP che li hanno acquisiti o a quelli che sono subentrati nella relativa competenza; nei loro confronti, in caso di inadempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 213, commi 9 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  1. Comunicazione ai RUP

 

Al fine di agevolare la trasmissione delle informazioni di cui al punto 2, l’Autorità provvede a modificare il sistema SIMOG, introducendo messaggi automatici in forma di ‘warning’, che agiscono in due momenti temporali distinti, con le seguenti modalità:

  • il ricorso ad una finestra pop-up a comparsa automatica all’atto dell’acquisizione del CIG, con il fine di attirare l’attenzione del RUP circa l’obbligo di perfezionare il CIG entro il termine massimo di novanta giorni, con l’avviso che in caso contrario si provvede di ufficio alla cancellazione del CIG e all’adozione di eventuali misure sanzionatorie;
  • l’invio di un messaggio via mail, all’indirizzo che il RUP ha registrato in anagrafe, che lo avvisa  con 15 giorni di preavviso dell’approssimarsi della scadenza del novantesimo giorno, rammentando l’urgenza di agire (perfezionando o cancellando il CIG acquisito).
  1. Mancato perfezionamento del CIG

 

In caso di mancata comunicazione all’Autorità delle informazioni di cui al punto 2 entro il termine ivi previsto, il sistema SIMOG procede automaticamente alla cancellazione del CIG non perfezionato, inviando apposito messaggio via mail al RUP, all’indirizzo registrato in anagrafe.

Dalla data della cancellazione, l’utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante determina violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all’Autorità, sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilità dei pagamenti, nonché possibile responsabilità penale ed erariale.

Il mancato perfezionamento del CIG non consente agli operatori economici di corredare la propria offerta con la documentazione di comprova del pagamento del contributo, che costituisce, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n.266/2005, condizione di ammissibilità dell’offerta medesima.

L’Autorità si riserva la facoltà di valutare il comportamento della stazione appaltante che utilizzi un CIG non perfezionato in sede di esercizio delle competenze a essa attribuite dall’art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che istituisce presso l’Autorità un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le  centrali  di committenza, fermo restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213, comma 9, d.lgs. 50/2016, per le quali si rinvia al Regolamento sulle sanzioni dell’Autorità.

L’Autorità si riserva altresì la facoltà di valutare nell’ambito del Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, previsto dall’art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comportamento degli operatori economici che non segnalano che la procedura di affidamento avviata da una stazione appaltante non consente di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

Il presente atto entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


(Deliberazione .pdf)

CIG: nuovi comunicati del Presidente ANAC su tempistiche e modalità operative di acquisizione

MODALITA’ OPERATIVE PER L’ACQUISIZIONE DEL CIG
Comunicato del Presidente ANAC in data 13.07.2016

In merito alle modalità operative per l’acquisizione del CIG, viene aggiornato il precedente Comunicato del Presidente ANAC in data 10.02.2016, precisando in particolare:
1. Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dPCM in premessa, i RUP delle Stazioni Appaltanti che intendono effettuare un nuovo affidamento pubblico, dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, tramite la consueta procedura informatica di creazione della gara, se quest’ultima riguarda una delle categorie di cui all’art. 1 del Decreto stesso (farmaci, vaccini, stent, facility management immobili etc.) ovvero categoria merceologica differente.
2. Per affidamenti che non riguardano le categorie merceologiche in questione, è possibile procedere all’acquisizione del CIG con le consuete modalità selezionando la voce “altre categorie”.
3. Nel caso si selezionasse una categoria interessata dall’obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori, il RUP dovrà dichiarare la motivazione per la quale è titolato ad acquisire un CIG, scegliendo una delle opzioni proposte nel seguito.
Autorità Nazionale Anticorruzione
4. Le S.A. diverse da quelle di cui al successivo punto 5 del presente Comunicato, dovranno selezionare “Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015“. Esse potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità.
5. Le SA di cui all’art. 9 co.3 del dl 66/14 e s.m. e i. (amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale) e dal 9 agosto 2016 anche gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni (comuni, le province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni, nonché loro consorzi e associazioni), che intendono procedere all’acquisizione di beni e servizi nelle categorie merceologiche e per importi massimi annuali a base d’asta superiori alle relative soglie elencate all’art. 1 del dPCM in premessa, dovranno selezionare “Acquisto espletato mediante adesione al contratto attivato dal soggetto aggregatore iscritto nell’elenco di cui alla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015“. Procederanno quindi all’acquisizione di un CIG derivato e dovranno dunque indicare il numero del CIG padre relativo alla convenzione, accordo quadro o fattispecie consimile messa a disposizione dal Soggetto aggregatore di riferimento.
6. I Soggetti aggregatori che intendono attivare un contratto quale convenzione, accordo quadro o fattispecie consimile o espletare una gara su delega della SA, dovranno selezionare “Soggetto aggregatore iscritto nell’elenco di cui alla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 125 del 10 febbraio 2016“, procedendo quindi all’acquisizione di un CIG padre secondo le consuete modalità. La SA delegante procederà successivamente all’acquisizione del CIG derivato; quest’ultimo corrisponderà all’intero importo della gara nel caso di gare su delega.
7. Le SA di cui al punto 5 che intendono realizzare affidamenti nelle categorie di cui al DPCM art.1, ma il cui importo non raggiunge le relative soglie annuali, dovranno selezionare “Soglie massime annuali di cui all’art. 1 del dPCM 24 dicembre 2015 non raggiunte per la categoria merceologica d’interesse“. Esse potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità fino al raggiungimento di tale soglia di importo annuale.
8. Le SA di cui al punto 5 che intendono realizzare affidamenti nelle categorie di cui al dPCM art.1, che non trovassero una iniziativa attivata da Consip ovvero dal Soggetto Aggregatore territorialmente competente, e quest’ultimo non avesse stretto appositi accordi con altro soggetto aggregatore per la specifica categoria merceologica, dovranno selezionare “Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG“. Esse potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità.
9. Le SA di cui al punto 5 che intendano realizzare affidamenti nelle categorie di cui al dPCM art. 1, per rimporti inferiori alle eventuali franchigie imposte dai soggetti aggregatori per i contratti attivi, che non consenta l’adesione alle iniziative del Soggetto aggregatore di riferimento o di Consip, dovranno selezionare “Il fornitore non ha accettato ordinativi di importi minimi previsti dai contratti attivi“. Esse potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità.
Autorità Nazionale Anticorruzione
10. Le SA di cui al punto 5 che nelle categorie di cui al dPCM in parola art. 1, intendano acquisire un CIG, anche in modalità smart, in data successiva all’avvio della procedura di gara, dovranno selezionare la voce ‘Acquisizione del CIG successiva all’avvio della procedura di gara’
11. Verrà realizzata a breve analoga procedura per l’acquisizione di smartCIG. Per ovvi motivi le dichiarazioni di cui sopra verranno richieste direttamente in fase di acquisizione dello smartCIG (a differenza dei CIG per i quali vengono richieste in fase di creazione gara).
12. Dalla data di entrata in vigore del dPCM in premessa, non è più possibile acquisire smartCIG in carnet per nessuna categoria merceologica.

TEMPISTICHE DI ACQUISIZIONE DEL CIG
Comunicato del Presidente ANAC in data 13.07.2016

In merito alle tempistiche per l’acquisizione del CIG è precisato quanto segue.
Le stazioni appaltanti che intendono avviare una gara, sono tenute ad acquisire il relativo CIG, anche in modalità smart, in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara. In particolare:
1. Per le gare che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della pubblicazione in GU, in modo che possa essere ivi riportato;
2. Per le gare che prevedono l’invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell’invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
3. Per agli acquisiti effettuati senza le formalità di cui ai punti 1. e 2., il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici partecipanti (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d’ordine);
4. Per le gare di cui non è previsto l’obbligo di contribuzione a favore dell’Autorità il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato.