Archivi tag: d.lgs. 36/2023

Qualificazione Stazioni Appaltanti: istruzioni operative per l’uso, manuale utente, FAQ domande frequenti ANAC

Attivo dal 1 giugno 2023 il servizio di qualificazione delle stazioni appaltanti, che consente l’invio della domanda di iscrizione nell’apposito elenco ai sensi degli artt. 62 e 63 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), dell’Allegato II.4 e della Delibera ANAC numero 441 del 28 settembre 2022.

Ai servizi può accedere il soggetto nominato dalla stazione appaltante quale Responsabile per l’Anagrafe Unica (RASA) che provvederà all’invio della domanda di qualificazione.

Come indicato dall’Autorità, il servizio è rivolto alle stazioni appaltanti ed è articolato in funzioni ad accesso riservato ed a libera consultazione. Per procedere alla richiesta di qualificazione occorre:

Per la compilazione della domanda di qualificazione ANAC mette a disposizione il Manuale Utente Qualificazione.

Scopri i servizi di supporto per Stazioni appaltanti e Centrali di committenza

Domande frequenti / FAQ sulla qualificazione sul sito ANAC:

INDICE 
FAQ AMBITO DI APPLICAZIONE E REQUISITI OBBLIGATORI
1. Per quali affidamenti è necessaria la qualificazione?
2. A chi si applica la qualificazione delle stazioni appaltanti?
3. Alle società in house operanti nei settori speciali si applica il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti?
4. Quali sono le stazioni appaltanti alle quali si applica la qualificazione con riserva?
5. Quali organismi rientrano nella definizione di Unioni di comuni previste dall’ordinamento?
6. Cosa si intende per “Struttura Organizzativa Stabile” (SOS)?
7. Cosa di intende per “disponibilità” di piattaforme di approvvigionamento digitale (o Piattaforme Telematiche) per lo svolgimento di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici?
8. Cosa si intende per attività di centralizzazione della committenza?
FAQ REQUISITO “COMPETENZE DEI DIPENDENTI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA STABILE”
9. Cosa si intende con il termine “dipendenti”?
10. A quale data devono essere riferiti i dati relativi al numero di dipendenti della stazione appaltante e della Struttura Organizzativa Stabile?
11. Cosa si intende per “dipendenti” della Struttura Organizzativa Stabile (SOS)?
12. Come devono essere conteggiati i dipendenti della Struttura Organizzativa Stabile (SOS) nel caso in cui la stazione appaltante abbia più di una SOS?
13. Al fine di definire il requisito di “Struttura organizzativa stabile”, nel caso di una centrale di committenza occorre sommare gli addetti alle strutture stabili dei Comuni aderenti che si occupano della stesura dei capitolati e altre attività connesse all’affidamento dei contratti?
14. Per il requisito di “Struttura organizzativa stabile”, nel caso in cui un dipendente si occupi non soltanto delle funzioni attinenti gli ambiti specifici riguardanti le gare e gli acquisti ma anche altri servizi, come indicare che l’attività svolta è solo parziale?
15. Ci sono dei titoli che non devono essere considerati per riempire la sezione relativa al requisito “Competenze”?
16. Nel numero di dipendenti con il titolo di studio “laurea primo livello” devono essere inclusi anche i dipendenti in possesso del titolo di “laurea specialistica”?
17. Nel numero di dipendenti con il titolo di studio “diploma” devono essere inclusi anche i dipendenti in possesso del titolo di “laurea”?
18. Nel numero di dipendenti con il titolo di studio “master I livello” devono essere inclusi anche i dipendenti in possesso del titolo di “master II livello o dottorato”?
19. Nel numero dei dipendenti con “Master I livello”, “Master II livello”, “Dottorato di ricerca”, “Iscritti ad Albo professionale/Ordine” possono essere considerati i titoli/Iscrizioni ad Albo o Ordine conseguiti in qualunque materia?
20. Cosa si intende per “adeguata competenza in project management”?
FAQ REQUISITO “SISTEMA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE”
21. Quali titoli di formazione devono essere considerati per riempire la sezione relativa al requisito “Formazione”?
22. Cosa si intende per “formazione base”?
23. Cosa si intende per “formazione specialistica”?
24. Cosa si intende per “formazione avanzata”?
FAQ REQUISITO “GARE SVOLTE”
25. Quali dati di BDNCP sono considerati per la valutazione del Requisito “Gare svolte”?
26. Con riferimento all’attività di centralizzazione della committenza svolta da una SUA, CUC, nonché da una società in house, ai fini della dimostrazione del requisito relativo alle “gare svolte, è possibile inviare degli elenchi con indicate le gare svolte nell’ultimo quinquennio se le stesse non sono rintracciabili nella BDNCP attraverso i CIG, in quanto, specificatamente per le gare svolte dalla SUA per conto degli Enti aderenti, il CIG è stato acquisito dal Comune aderente e non alla SUA Provinciale?
27. Qual è la procedura di verifica e modifica dati ai fini della dimostrazione del requisito “gare svolte”?
FAQ REQUISITO “ASSOLVIMENTO OBBLIGHI COMUNICAZIONE ALL’AUTORITÀ”
28. Quali dati di BDNCP sono considerati per la valutazione del Requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità”?
29. Quali sono gli indicatori elementari sulla base dei quali viene calcolato il punteggio relativo al requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità”?
FAQ REQUISITO “ASSOLVIMENTO OBBLIGHI MONITORAGGIO OOPP”
30. Quali dati sono considerati per la valutazione del Requisito “Assolvimento obblighi monitoraggio OOPP”?
31. Quali sono gli indicatori elementari sulla base dei quali viene calcolato il punteggio relativo al requisito “Assolvimento obblighi monitoraggio OOPP”?
FAQ REQUISITO “UTILIZZO PIATTAFORME APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE”
32. Quali dati di BDNCP sono considerati per la valutazione del Requisito “Utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale”?
FAQ AMBITO DI APPLICAZIONE E REQUISITI OBBLIGATORI
1. Per quali affidamenti è necessaria la qualificazione?
La qualificazione è necessaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre “non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”.
Dato il disallineamento, tra gli importi previsti nell’art. 62 del Codice e nelle tabelle A e B dell’All. II.4, rispetto all’art. 2, comma 1, dell’All. II.4, le soglie indicate nel precedente paragrafo rispondono al criterio gerarchico di cui all’articolo 1 delle disposizioni sulla legge in generale, di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, stante che le norme presenti negli allegati del D.lgs. 36/2023 sono delle norme attuative, a mente di quanto esposto nella relazione illustrativa dello schema definitivo di Codice dei contratti pubblici stilato dalla Commissione del Consiglio di Stato incaricata ai sensi del comma 4 dell’art. 1 della legge n. 78 del 21 giugno 2022, e come confermato dal fatto che al comma 3 dell’articolo 62 del codice si prevede l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’aggiornamento dell’istituto di specie.

2. A chi si applica la qualificazione delle stazioni appaltanti?
La qualificazione si applica a tutte le stazioni appaltanti, ovvero a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del Codice.
A mente dell’articolo 62, comma 17, del codice dei contratti pubblici sono espressamente esclusi gli Enti aggiudicatori, ossia le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152, così definite:
- le imprese pubbliche, ovvero qualsiasi impresa, operante nei settori speciali, su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione;
- i soggetti privati titolari di diritti speciali e/o esclusivi, ossia i soggetti privati e/o partecipati senza forme di controllo pubblico nel senso indicato dal legislatore (cfr. art 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 175/2016), operanti nei settori speciali.
Inoltre, sono sottratti all’applicazione del sistema della qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 del Codice:
- i soggetti privati tenuti solo in parte alla disciplina codicistica sugli appalti come, ad esempio, i titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso (cfr. art. 13, comma 7, e all. I.12 del d.lgs 36/2023);
- i Commissari straordinari, considerato che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4 bis, del decreto legge 67/97, espressamente richiamato all’interno dell’articolo 223 del Codice, i Commissari straordinari, per l’attuazione degli interventi cui sono preposti, agiscono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento e che analoga previsione è contenuta in altri atti normativi, ad esempio nell’articolo 4, comma 3, del decreto legge 32/19. Per effetto delle predette norme, i Commissari straordinari, nominati sulla base della normativa nazionale vigente, sono abilitati ad operare con funzioni di stazione appaltante senza che sia necessaria una loro qualificazione attraverso il sistema di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- Ai sensi dell’art. 224, comma 7, del d.lgs. 36/2023, al fine di non interferire sulla autonomia organizzativa derivante dalle prerogative costituzionalmente riconosciute, le stazioni appaltanti, comunque denominate, della Presidenza della Repubblica, del Senato, della Camera dei Deputati e della Corte Costituzionale, adeguano i propri ordinamenti ai principi e criteri previsti nel codice, ma sono abilitate ad operare senza che sia necessaria una loro qualificazione attraverso il sistema di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Alle società in house operanti nei settori speciali si applica il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti?
Si poiché l’articolo 62, comma 17, del codice esclude dal sistema della qualificazione espressamente gli Enti aggiudicatori operanti nei settori speciali (imprese pubbliche e soggetti privati titolari di diritti esclusivi e/o speciali), viceversa le società in house providing, ancorché operanti nei settori speciali, rientrano nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici giusta previsione dell’articolo 28 della direttiva 2014/25/UE, ove espressamente riconduce le persone giuridiche di diritto pubblico e/o privato che soddisfano i requisiti dell’in house providing tra le amministrazioni aggiudicatrici.

4. Quali sono le stazioni appaltanti alle quali si applica la qualificazione con riserva?
La qualificazione con riserva si applica, a richiesta delle amministrazioni interessate, alle seguenti stazioni appaltanti, comunque denominate:
- unioni di comuni disciplinate dal Titolo II, capo IV del TUEL, comprensive delle Comunità montane, insulari ed arcipelago;
- province;
- città metropolitane,
- comuni capoluogo di provincia;
- regioni;
- Stazioni Uniche Appaltanti (SUA) e Centrali Uniche di Committenza (CUC) costituite dagli enti di cui sopra.

5. Quali organismi rientrano nella definizione di Unioni di comuni previste dall’ordinamento?
Nella predetta definizione rientrano esclusivamente le Unioni di comuni, comprensive delle Comunità montane, insulari ed arcipelago, di cui al Titolo II, capo IV del TUEL e non le altre forme di associazioni, consorzi, accordi e società in house che, se del caso, dovranno dunque procedere con le modalità di qualificazione ordinaria.

6. Cosa si intende per “Struttura Organizzativa Stabile” (SOS)?
Per "Struttura Organizzativa Stabile" (SOS) si intende un Ufficio – ad esempio un Ufficio Gare, un Ufficio Acquisti, un Ufficio Tecnico o similari - inserito in maniera stabile all’interno dell’articolazione organizzativa dell’Ente con funzioni attinenti agli ambiti (progettazione tecnico-amministrativa e affidamento procedure/esecuzione dei contratti) e settori (lavori/servizi e forniture) di qualificazione. Nella stessa stazione appaltante possono essere presenti una o più strutture stabilmente dedicate alle predette funzioni.

7. Cosa di intende per “disponibilità” di piattaforme di approvvigionamento digitale (o Piattaforme Telematiche) per lo svolgimento di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici?
Per “disponibilità” di piattaforme di approvvigionamento digitale per lo svolgimento di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici si intende la possibilità di uso permanente delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto di proprietà della stazione appaltante o a disposizione della stessa per il tramite di contratti di servizio stipulati con soggetti terzi. Il mero utilizzo di piattaforme di soggetti terzi (ad es. acquisti mediante catalogo MEPA), in mancanza della disponibilità della stesse nel senso sopra chiarito, non può ritenersi sufficiente ai fini della dimostrazione del requisito.

8. Cosa si intende per attività di centralizzazione della committenza?
Per “attività di centralizzazione della committenza” si intendono tutte le attività, svolte su base permanente, inerenti l’acquisizione di lavori, servizi o forniture destinati alle stazioni appaltanti. In particolare, rientrano tra le attività di centralizzazione della committenza: la progettazione, l’aggiudicazione e la stipula di convenzioni, accordi quadro, contratti per conto delle stazioni appaltanti, l’istituzione e la gestione di sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione, lo svolgimento di attività di committenza ausiliaria per conto delle stazioni appaltanti.


FAQ REQUISITO “COMPETENZE DEI DIPENDENTI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA STABILE”
9. Cosa si intende con il termine “dipendenti”?
Con il termine “dipendenti” si intende il personale in forza alla Stazione appaltante e impiegato nella Struttura Organizzativa Stabile (SOS) con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

10. A quale data devono essere riferiti i dati relativi al numero di dipendenti della stazione appaltante e della Struttura Organizzativa Stabile?
I dati relativi al numero di dipendenti della stazione appaltante e della Struttura Organizzativa Stabile devono essere riferiti alla data di presentazione della domanda.

11. Cosa si intende per “dipendenti” della Struttura Organizzativa Stabile (SOS)?
Per dipendenti della Struttura organizzativa stabile si intende il personale, con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, che risulta assegnato alla Struttura Organizzativa Stabile (inquadrato come “Dirigente”, “Funzionario/Quadro”, “Operativo/Impiegato”) e che possiede specifiche competenze, esperienza e responsabilità rispetto allo svolgimento delle funzioni attribuite alla “Struttura”. Non dovranno essere considerati, invece, i lavoratori somministrati o assimilabili. Nel caso di comando o distacco il personale è conteggiato da parte dell’amministrazione per la quale presta effettivamente servizio.

12. Come devono essere conteggiati i dipendenti della Struttura Organizzativa Stabile (SOS) nel caso in cui la stazione appaltante abbia più di una SOS?
Nel caso in cui nella stazione appaltante sia presente più di una SOS è necessario indicare il numero totale di dipendenti sommando il numero di dipendenti che operano nelle diverse SOS. Il dato di dettaglio per ciascuna qualifica richiesta (dirigenti, funzionari/quadri, operativi/impiegati) deve indicare la somma dei dipendenti, per la corrispondente qualifica, operanti nelle diverse SOS.

13. Al fine di definire il requisito di “Struttura organizzativa stabile”, nel caso di una centrale di committenza occorre sommare gli addetti alle strutture stabili dei Comuni aderenti che si occupano della stesura dei capitolati e altre attività connesse all’affidamento dei contratti?
Se il dipendente del Comune lavora per la centrale di committenza può essere sommato tra i dipendenti della centrale, purché non venga poi conteggiato anche ai fini della qualificazione del Comune di appartenenza.

14. Per il requisito di “Struttura organizzativa stabile”, nel caso in cui un dipendente si occupi non soltanto delle funzioni attinenti gli ambiti specifici riguardanti le gare e gli acquisti ma anche altri servizi, come indicare che l’attività svolta è solo parziale?
Se almeno il 50% dell’attività lavorativa è svolta per le funzioni della Struttura Organizzativa Stabile, il dipendente può essere conteggiato nella struttura stessa.

15. Ci sono dei titoli che non devono essere considerati per riempire la sezione relativa al requisito “Competenze”?
Si, nella sezione relativa al requisito “Competenze” non devono essere considerati i titoli (lauree, diplomi, master, dottorati, ecc.) rientranti nella valutazione del requisito “Formazione” come i titoli formativi che non sono stati conseguiti a livello personale ma nell’ambito di programmi formativi dell’Ente di appartenenza.

16. Nel numero di dipendenti con il titolo di studio “laurea primo livello” devono essere inclusi anche i dipendenti in possesso del titolo di “laurea specialistica”?
No, per il calcolo del numero di dipendenti con titolo di studio “laurea di primo livello” devono essere indicati esclusivamente i dipendenti che non sono in possesso del titolo di “laurea specialistica”.

17. Nel numero di dipendenti con il titolo di studio “diploma” devono essere inclusi anche i dipendenti in possesso del titolo di “laurea”?
No, per il calcolo del numero di dipendenti con titolo di studio “diploma” devono essere indicati esclusivamente i dipendenti che non sono in possesso del titolo di “laurea”.

18. Nel numero di dipendenti con il titolo di studio “master I livello” devono essere inclusi anche i dipendenti in possesso del titolo di “master II livello o dottorato”?
No, per il calcolo del numero di dipendenti con titolo “master di I livello” devono essere indicati esclusivamente i dipendenti che non sono in possesso del titolo di “master di II livello o dottorato”.

19. Nel numero dei dipendenti con “Master I livello”, “Master II livello”, “Dottorato di ricerca”, “Iscritti ad Albo professionale/Ordine” possono essere considerati i titoli/Iscrizioni ad Albo o Ordine conseguiti in qualunque materia?
No, i campi “Master I livello”, “Master II livello”, “Dottorato di ricerca”, “Iscritti ad Albo professionale/Ordine” devono essere compilati esclusivamente in relazione ai titoli/iscrizioni attinenti alle funzioni della “Struttura Organizzativa Stabile”.

20. Cosa si intende per “adeguata competenza in project management”?
Per “adeguata competenza in project management” si intende la qualifica di project manager ai sensi dei punti 4.3 e 7.3 delle Linee Guida n. 3 di ANAC.
(n.d.r. 4.3. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera d), adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management. È necessario, infatti, enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.)
7.3 In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti già indicati nella presente lettera, adeguata formazione in materia di Project Management ai sensi di quanto previsto al punto 4.3.)

FAQ REQUISITO “SISTEMA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE”
21. Quali titoli di formazione devono essere considerati per riempire la sezione relativa al requisito “Formazione”?
Per riempire la sezione relativa al requisito “Formazione” devono essere considerati i corsi (di formazione, perfezionamento, specializzazione, diplomi, master, ecc.) conseguiti dal personale della struttura organizzativa stabile (SOS) nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda, nell’ambito dei programmi formativi dell’Ente di appartenenza, anche se effettuati da remoto, indipendentemente dal soggetto erogatore della formazione, aventi ad oggetto materie pertinenti alle funzioni della SOS, come, ad esempio:
- il codice dei contratti pubblici;
- l’analisi economica dei contratti pubblici;
- l’e-procurement pubblico;
- il project management.
Non devono essere considerati i titoli di formazione (lauree, diplomi, master, dottorati, ecc.) richiesti per la valutazione del requisito “Competenze” né altri titoli di formazione conseguiti a titolo personale.

22. Cosa si intende per “formazione base”?
Per “formazione base” si intendono le attività formative che prevedano, per ciascuna unità di personale, il rilascio di un attestato di partecipazione, che abbiano una durata complessiva di almeno 20 ore, realizzate anche in modalità FAD. Per il computo della soglia delle 20 ore riferite a ciascuna unità di personale, sono valutabili anche attività formative di durata inferiore, purché di almeno 4 ore e che prevedano il rilascio dell’attestato di partecipazione.
Lo stesso dipendente può essere conteggiato anche per più di una tipologia (base, specialistica, avanzata) di formazione.

23. Cosa si intende per “formazione specialistica”?
Per “formazione specialistica” si intendono i corsi di formazione con attestato di superamento di una prova di valutazione finale, che abbiano una durata complessiva di almeno 60 ore, erogati anche a distanza, purché con modalità sincrona interattiva. A titolo esemplificativo: master di I° livello, corsi di perfezionamento universitario, corsi avanzati SNA, purché, singolarmente considerati, di durata non inferiore a 30 ore.
Lo stesso dipendente può essere conteggiato anche per più di una tipologia (base, specialistica, avanzata) di formazione.

24. Cosa si intende per “formazione avanzata”?
Per “formazione avanzata” si intendono il Diploma di esperto in appalti pubblici SNA e Master universitari di II° livello, con prova di valutazione finale, della durata di almeno 120 ore.
Lo stesso dipendente può essere conteggiato anche per più di una tipologia (base, specialistica, avanzata) di formazione.

FAQ REQUISITO “GARE SVOLTE”
25. Quali dati di BDNCP sono considerati per la valutazione del Requisito “Gare svolte”?
I dati relativi al requisito “Gare svolte” sono precaricati dal sistema. Per la valutazione del requisito “Gare svolte” il sistema considera i dati comunicati all’ANAC dai RUP con la scheda S02-"CREAZIONE LOTTO" e S08-"AGGIUDICAZIONE SOPRA SOGLIA" del Manuale SIMOG. Ai fini della qualificazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1 e dell’art. 2, comma 1 dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, come previsto nelle Tabelle A e B dell’All. II.4, saranno considerate le gare d’importo superiore a 500 mila euro per gli affidamenti di contratti di lavori e le gare d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture (vedi FAQ 1).
In particolare:
- per “Numero gare BANDITE nell'ultimo quinquennio si considerano le sole gare che la stazione appaltante ha espletato direttamente e non anche a quelle gestite dalla Centrale Unica di Committenza per suo conto;
- per “importo a base d'asta” viene considerato il dato comunicato con la scheda S02-"CREAZIONE LOTTO";
- per “procedura di scelta del contraente” si considera il dato comunicato con la scheda S02-"CREAZIONE LOTTO" cod. 06-"SCELTA DEL CONTRAENTE" del Manuale SIMOG;
- per “criterio di scelta” si considera il dato comunicato con la scheda S08-"AGGIUDICAZIONE SOPRA SOGLIA", cod. 33-"CRITERI DI AGGIUDICAZIONE" del Manuale SIMOG;
- per “numero di gare aggiudicate” si considerano le gare per le quali è stata trasmessa la scheda S08-"AGGIUDICAZIONE SOPRA SOGLIA".

26. Con riferimento all’attività di centralizzazione della committenza svolta da una SUA, CUC, nonché da una società in house, ai fini della dimostrazione del requisito relativo alle “gare svolte, è possibile inviare degli elenchi con indicate le gare svolte nell’ultimo quinquennio se le stesse non sono rintracciabili nella BDNCP attraverso i CIG, in quanto, specificatamente per le gare svolte dalla SUA per conto degli Enti aderenti, il CIG è stato acquisito dal Comune aderente e non alla SUA Provinciale?
No, il CIG deve essere sempre acquisito dal soggetto che svolge la gara. Nel caso di specie va utilizzata la funzionalità di delega presente nel sistema SIMOG. In questo modo l'Autorità è in grado di associare le gare ai soggetti che le hanno svolte per la qualificazione per l’ambito di affidamento e ai soggetti che le hanno condotte ai fini della qualificazione per l’ambito di esecuzione.

27. Qual è la procedura di verifica e modifica dati ai fini della dimostrazione del requisito “gare svolte”?
L’attribuzione dei punteggi per il requisito “gare svolte” viene effettuata sulla base dei dati presenti nella BDNCP. Le stazioni appaltanti possono verificare i dati presenti accedendo al sistema Simog per il tramite del proprio RASA. In alternativa è possibile utilizzare il portale OpenData, tenendo tuttavia presente che attualmente il portale non dà evidenza di eventuali gare svolte su delega. Qualora si registrassero informazioni o dati non censiti si possono utilizzare le modalità usuali di integrazione delle informazioni attraverso il sistema Simog ovvero gli omologhi siti degli Osservatori regionali dotati di propri sistemi di rilevazione.

FAQ REQUISITO “ASSOLVIMENTO OBBLIGHI COMUNICAZIONE ALL’AUTORITÀ”
28. Quali dati di BDNCP sono considerati per la valutazione del Requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità”?
I dati relativi al requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità” sono precaricati dal sistema. Per la valutazione del requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità”, il sistema considera i dati comunicati all’ANAC dai RUP con la scheda S07-"DATI COMUNI" e S08-"AGGIUDICAZIONE SOPRA SOGLIA" del Manuale SIMOG. In particolare:
- per l’ESITO si fa riferimento alla scheda S07-"DATI COMUNI", cod. 19-"ESITO PROCEDURA" del Manuale SIMOG. Se la scheda S07-"DATI COMUNI" è stata trasmessa ma il dato relativo all'ESITO non è stato riempito allora l'esito viene considerato come non comunicato. I possibili esiti sono: Aggiudicata, Annullata/Revocata successivamente alla pubblicazione, Deserta, Senza esito a seguito di offerte irregolari/inammissibili, non congrue o non appropriate, Proposta di aggiudicazione, Annullata/revocata prima dell'apertura delle buste amministrative, Annullata/revocata dopo l'apertura delle buste amministrative;
- per ESITO NEGATIVO si intende uno dei seguenti esiti: Annullata/Revocata successivamente alla pubblicazione, Deserta, Senza esito a seguito di offerte irregolari/inammissibili, non congrue o non appropriate, Annullata/revocata prima dell'apertura delle buste amministrative, Annullata/revocata dopo l'apertura delle buste amministrative;
- per scheda di aggiudicazione si intende la scheda S08-"AGGIUDICAZIONE SOPRA SOGLIA", del Manuale SIMOG.

29. Quali sono gli indicatori elementari sulla base dei quali viene calcolato il punteggio relativo al requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità”?
Gli indicatori elementari sulla base dei quali viene calcolato il punteggio relativo al requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità” sono quelli riportati nella Tabella 1 allegata alle Linee Guida approvate con delibera ANAC n. 441 del 28 settembre 2022 e non quelli della Tabella C dell’All. II.4 al d.lgs. n. 36/2023 che, erroneamente, riporta gli indicatori relativi al requisito “Assolvimento obblighi monitoraggio OOPP”.

FAQ REQUISITO “ASSOLVIMENTO OBBLIGHI MONITORAGGIO OOPP”
30. Quali dati sono considerati per la valutazione del Requisito “Assolvimento obblighi monitoraggio OOPP”?
I dati relativi al requisito “Assolvimento obblighi monitoraggio OOPP” sono precaricati dal sistema.
L’indicatore “I57_2 -Somma dei pesi delle schede trasmesse per i CUP trasmessi / Numero Totale dei CUP di titolarità dell’Ente (peso 50)” corrisponde all’ “Indice di completezza” relativo al monitoraggio BDAP MOP riguardante l’assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.
L’Indicatore “I57_1 – Numero dei CUP trasmessi/Numero totale dei CUP di titolarità dell’Ente (peso 50)” corrisponde all’ “Indice di adempienza” relativo al monitoraggio BDAP MOP riguardante l’assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

31. Quali sono gli indicatori elementari sulla base dei quali viene calcolato il punteggio relativo al requisito “Assolvimento obblighi monitoraggio OOPP”?
Gli indicatori elementari sulla base dei quali viene calcolato il punteggio relativo al requisito “Assolvimento obblighi monitoraggio OOPP” sono quelli riportati nella Tabella C dell’All. II.4 al d.lgs. n. 36/2023 anche se, erroneamente, sono stati riferiti al requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità”.

FAQ REQUISITO “UTILIZZO PIATTAFORME APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE”
32. Quali dati di BDNCP sono considerati per la valutazione del Requisito “Utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale”?
I dati relativi al requisito “Utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale” sono precaricati dal sistema. Per la valutazione del requisito ““Utilizzo piattaforme di approvvigionamento digitale”, il sistema considera i dati comunicati all’ANAC dai RUP con la scheda S01-"CREAZIONE GARA", campo cod. 13.2-"STRUMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE" del Manuale SIMOG.
Ai fini della qualificazione sono considerate le gare per le quali il dato cod. 13.2-"STRUMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE" (dato obbligatorio a partire da luglio 2019) è stato valorizzato a “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione Art.58”.

Ripubblicato testo con note del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 36/2023

Ripubblicato il testo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.», corredato delle relative note (GU Serie Generale n.87 del 13.04.2023 – Suppl. Ordinario n. 14)
Il testo delle note pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti.

 

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 36/2023 in Gazzetta Ufficiale : le novità principali

Pubblicato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo n.  36 del 31 marzo 2023 e relativi Allegati.

Il testo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 31.03.2023.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della Legge “delega” 21.06.2022 n. 78, presenta un numero di articoli analogo a quello previgente, ma ne riduce i commi, le parole (quasi un terzo) ed i caratteri utilizzati e, con gli allegati, diminuisce in modo rilevante il numero di norme e linee guida di attuazione.

Gli Allegati al nuovo Codice sostituiranno ogni altra fonte attuativa della previgente disciplina, ossia: gli allegati al D.Lgs. n. 50/2016, le diciassette Linee Guida ANAC e circa quindici Regolamenti (tra cui il D.P.R. n. 207/2010).

L’indice degli articoli segue le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

Numerose, oltre che rilevanti, le “novità” introdotte dall’articolato, ma vi sono anche diverse “conferme”; tra le principali si segnalano:

ENTRATA IN VIGORE, APPLICAZIONE DIFFERITA E REGIME TRANSITORIO

Il nuovo Codice dei contratti pubblici “entra in vigore” il 1 APRILE 2023.

Le norme, tuttavia, avranno “efficacia” dal 1 LUGLIO 2023.
Per avvisi o bandi pubblicati prima di tale data si continuano ad applicare le disposizioni previgenti.

Stabilito un periodo transitorio, fino al 31 DICEMBRE 2023, con la vigenza di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, del Decreto semplificazioni n. 76/2020 e, specie per i contratti PNRR e PNC, del Decreto semplificazioni e governance n. 77/2021.

 

PRINCIPI

Prima parte generale dedicata alla codificazione dei principi che riguardano l’intera materia dei contratti pubblici. Il ricorso ai principi assolve una funzione di completezza dell’ordinamento giuridico e di garanzia della tutela di interessi che altrimenti non troverebbero adeguata sistemazione nelle singole disposizioni. Ad esempio, il principio del risultato (Art. 1) è destinato ad operare sia come criterio prioritario di bilanciamento con altri principi nell’individuazione della regola del caso concreto, sia insieme con il principio della fiducia (Art. 2) nell’azione amministrativa, come criterio interpretativo delle singole disposizioni, come evidenziato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Stato.

 

DIGITALIZZAZIONE

Definito un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” (Art. 22) i cui pilastri sono la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (Art. 23), il FVOEFascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (Art. 24) gestiti dall’ANAC e le piattaforme telematiche di approvvigionamento. Di notevole rilevanza anche la digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti (Art. 36), in linea con lo svolgimento in modalità telematica delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

 

RUP

L’acronimo RUP indica adesso il Responsabile Unico del Progetto (Art. 15) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. È previsto che possa essere nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente e che sia in possesso dei requisiti stabiliti da un apposito allegato al Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti affidatigli, nonchè nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un Responsabile di Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento: le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando l’unicità e le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

 

PROGETTAZIONE

Semplificazione apportata con la riduzione a due livelli di progettazione: progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo (Art. 41); prevista anche la riduzione dei termini per la progettazione, l’istituzione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di un comitato speciale appositamente dedicato all’esame di tali progetti ed un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

BIM obbligatorio dal 1 gennaio 2025: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro (Art. 43).

 

APPALTO INTEGRATO

Nuovamente estesa la possibilità di affidare congiuntamente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico economica, fatta eccezione per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria (Art. 44).

 

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Recepite le modalità di affidamento dei contratti sotto soglia (Art. 50) introdotte dal D.L. n. 76/2020 per accelerare e semplificare le procedure:

LAVORI

    • affidamento diretto per importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
    • procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
    • procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie (eliminato nel testo definitivo il riferimento all’adeguata motivazione, sebbene il Consiglio di Stato nella Relazione illustrativa evidenzia che la scelta delle più complesse procedure ordinarie richiede una ponderazione del bilanciamento degli interesse pubblici in gioco);

SERVIZI E FORNITURE (compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione)

    • affidamento diretto per importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
    • procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria.

Apposita disposizione è dedicata al principio di rotazione in continuità con le Linee Guida ANAC (Art. 49).

 

GARANZIE

Nelle procedure di affidamento per i contratti sotto soglia la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie salvo che, nelle procedure negoziate senza bando, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta (Art. 53).

 

SUBAPPALTO

Trovano conferma le recenti modifiche al previgente Codice in ordine all’eliminazione dei limiti percentuali ed introdotto il subappalto “a cascata” (Art. 119) adeguando ulteriormente l’istituto alla normativa ed alla giurisprudenza europea con la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso.

 

REVISIONE PREZZI

Confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi negli atti di gara (già previsto dall’art. 29 D.L. n. 4/2022), da attivare al verificarsi di una variazione del costo superiore al 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell’appaltatore dell’80 per cento del maggior costo sopportato (Art. 60).

 

GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI

La nuova disciplina punta ad eliminare gli elementi di incertezza prevedendo che l’esclusione di un operatore economico venga disposta e comunicata dalla stazione appaltante soltanto allorquando ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma (Art. 98). Perché operi la causa di esclusione (non automatica), l’illecito professionale grave deve essere tale da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’operatore economico e deve essere dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. Sono quindi indicati dal Codice, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

 

QUALIFICAZIONE PER LAVORI E PER SERVIZI E FORNITURE

Innovando rispetto al passato il nuovo Codice prevede un sistema di qualificazione degli operatori economici anche per gli appalti di servizi e forniture, oltre che per i lavori (Art. 100). Novità anche per le SOA essendo previsto che l’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC.

 

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

ANAC gestirà anche il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, anche solo per l’acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture, con iscrizione di diritto nell’elenco di alcune tipologie di amministrazioni ed enti.

 

SETTORI SPECIALI

Valorizzati i “poteri di autorganizzazione” dei soggetti operanti nei settori speciali, con l’obiettivo di assicurare un carattere di piena autonomia alla relativa disciplina alla luce delle direttive comunitarie (Art. 141 e ss.) e maggiore flessibilità in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le norme introdotte sono “autoconclusive”, quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice. Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata.

 

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO – PPP

Semplificato il quadro normativo per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali. Previste ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e confermato il diritto di prelazione per il promotore.

 

GENERAL CONTRACTOR

Reintrodotto l’istituto del General contractor: l’operatore economico è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo.

 

ESECUZIONE

Confermata la facoltà per l’appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento.

 

GOVERNANCE

Modifiche al funzionamento della Cabina di Regia e riordino delle competenze dell’ANAC, in attuazione del criterio contenuto nella legge delega 78/2022, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie.

 

CONTENZIOSO

In tema di giustizia amministrativa, si prevede l’aggiornamento degli articoli 120, 121 e 124 del Codice del processo amministrativo con estensione della cognizione del Giudice alle azioni risarcitorie e all’azione di rivalsa proposte dalle Stazioni appaltanti. Il CIG andrà indicato in tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del Giudice.

 

Articolo in aggiornamento

 

    PER QUESITI O INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI RISPOSTA RAPIDA, CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO E SULLA PIATTAFORMA GARE TELEMATICHE DI SENTENZEAPPALTI.IT O PER UN PREVENTIVO GRATUITO, SI INVITA A COMPILARE IL MODULO SEGUENTE

    Richiesta:*

    Nome, cognome, Ente o Società:*

    Email:*

    N.B. I servizi sono attivabili su richiesta e modulabili sulla base di specifiche esigenze. Per ulteriori informazioni si invita a visitare le pagine dedicate del sito oppure a contattare info@sentenzeappalti.it.

    PRIVACY. Letta l’informativa sulla privacy, si acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo ed all’invio di eventuale materiale informativo. 
    

    Accettazione privacy*