Quesito: l’allegato I.2 – Attività del RUP (Art. 15, comma 5, del Codice) – art. 2 punto 6, lett. l) al D.Lgs. n. 36/2023 – prevede, tra i compiti specifici del RUP: l’acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento. In base alla citata disposizione si chiede di conoscere:
– se il SIMOG sarà armonizzato con tale disposizione, in modo che, al ricorrere della circostanza, venga trattaciato che il Responsabile per la fase di affidamento che acquisisce il CIG è soggetto diverso dal Responsabile unico di progetto;
– se il Responsabile per la fase di affidamento sarà obbligato all’invio dei dati informativi fino alla stipula del contratto ed, al termine della fase di affidamento, il cig potrà essere ripreso in carico dal RUP.
Risposta aggiornata: Relativamente alle questioni sottoposte si provvede a fornire le seguenti risposte:
domanda 1): il sistema SIMOG sarà dismesso. A dover essere armonizzate (oltre alla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici di Anac per ricezione) dovranno essere le piattaforme che saranno solo quelle certificate ai sensi degli articoli 25 e 26 della nuova normativa sulla digitalizzazione di cui alla Parte 2 del Codice;
domanda 2): la risposta è affermativa. Così si desume ad oggi dal nuovo Codice, anche tenendo conto del provvedimento di Anac n. 261/2023, pubblicato sul sito dell’Autorità in data 20 giugno 2023 (Parere MIT n. 2221/2023)
RISORSE CORRELATE
- Modalità organizzative RUP: competenza esclusiva della Regione ex art. 117 Cost.
- Affidamento diretto e individuazione dei costi della manodopera ai sensi dell' art. 41 d.lgs. 36/2023
- ANAC: indicazioni transitorie sulla profilazione dei Responsabili di fase come RUP nei sistemi informatici
- Proposta di aggiudicazione del Responsabile di fase ed aggiudicazione dell’Organo competente : conformità al nuovo Codice contratti pubblici (art. 17 , Allegato I.2 d.lgs. n. 36/2023)
- Responsabile di procedimento (o di fase): quanti se ne possono nominare ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 36/2023 ?
- Verifica dei requisiti: non può essere affidata a terzi ma deve essere effettuata dal RUP o dal Responsabile di fase (art. 15 d.lgs. n. 36/2023)