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Bando Tipo ANAC n. 2/2026: pubblicata la Relazione illustrativa sui servizi di ingegneria e architettura

Disponibile sul sito istituzionale di ANAC la Relazione illustrativa al Bando Tipo n. 2/2026, approvato con Delibera n. 153 del 15 aprile 2026 e in vigore dal 30 maggio 2026.

Il documento riprende i temi affrontati e risolti dal Bando Tipo n. 2, illustrandone le argomentazioni a fondamento delle scelte effettuate e delle soluzioni proposte, con richiamo alle prime pronunce giurisprudenziali disponibili.

La Relazione approfondisce inoltre ulteriori aspetti segnalati dagli stakeholders, con l’obiettivo di offrire un quadro completo sull’attuale disciplina dei servizi di ingegneria e architettura.

Novità Archivio CNEL contratti collettivi: come individuare il CCNL applicabile negli appalti pubblici

Con il nuovo portale istituzionale del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), l’Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro è diventato uno strumento di consultazione strutturata, accessibile e collegato ai principali sistemi informativi pubblici sul lavoro. L’Archivio costituisce la fonte ufficiale della contrattazione collettiva nazionale prevista dalla legge istitutiva del CNEL e rappresenta un’infrastruttura pubblica della conoscenza destinata, tra l’altro, a supportare le Stazioni Appaltanti nell’individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile nei contratti pubblici ai sensi dall’art. 11 e dell’allegato I.01 del D.Lgs. n. 36/2023.
La novità rilevante per chi gestisce procedure di affidamento è l’associazione, per la prima volta, del codice alfanumerico unico che identifica ciascun CCNL ai codici della nomenclatura ATECO 2025, in linea con quanto già indicato dal Comunicato del Presidente ANAC n. 2 del 10.02.2026 quale strumento operativo per l’identificazione del CCNL applicabile.

Quadro normativo di riferimento
L’obbligo di individuare e indicare il CCNL applicabile trova la propria fonte primaria nell’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023. Il comma 1 stabilisce che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni si applica il CCNL in vigore per il settore e per la zona di esecuzione delle prestazioni, stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività svolta dall’Operatore Economico anche in maniera prevalente.
Il comma 2, nella formulazione modificata dal D.Lgs. n. 209/2024, impone alla Stazione Appaltante di indicare il CCNL applicabile già nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in conformità al comma 1 e all’allegato I.01. Il comma 2-bis, introdotto dal correttivo, estende l’obbligo anche alle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie che si riferiscano, per una quota pari o superiore al 30 per cento, a una categoria omogenea di attività differente da quella prevalente.
L’obbligo non si applica, di regola, ai contratti di servizi aventi natura intellettuale e ai contratti di fornitura senza posa in opera, come chiarito da ANAC nella Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023 e confermato nel Comunicato del Presidente n. 2 del 10.02.2026.
L’Archivio CNEL, strutturato per codice contratto e nomenclatura ATECO 2025, costituisce lo strumento ufficiale per assolvere questi adempimenti, in coerenza con gli indirizzi della Delibera della Commissione dell’Informazione del CNEL dell’11 settembre 2025 e con l’Accordo interistituzionale ANAC-CNEL del 16 giugno 2025.

Aspetti operativi
L’identificazione del CCNL da indicare negli atti di gara segue una sequenza operativa in due fasi, definita dall’art. 2, comma 2, dell’allegato I.01 del D.Lgs. n. 36/2023 e precisata dal Comunicato ANAC n. 2 del 10.02.2026.
Nella prima fase, il RUP identifica il settore di riferimento dell’attività oggetto dell’appalto attraverso il codice ATECO pertinente, da raffrontare con il codice CPV indicato nel bando mediante la tabella D dell’allegato II.2-bis al D.Lgs. n. 36/2023, che contiene la correlazione tra i due sistemi di classificazione. Alcune piattaforme di approvvigionamento digitale mettono già a disposizione una funzione di abbinamento automatico tra codice ATECO e codice CPV. La classificazione ATECO di riferimento è quella pubblicata dall’ISTAT.
Nella seconda fase, la Stazione Appaltante individua, tramite l’Archivio CNEL, i CCNL classificati nel sottosettore corrispondente al codice ATECO individuato. Il nuovo Archivio CNEL mette a disposizione, nella sezione “Contratti collettivi del settore privato”, una cartella Excel che collega i CCNL ai sottosettori e ai codici ATECO 2025 fino alla sesta cifra, con un foglio “guida alla lettura” che illustra le indicazioni applicative. Nelle more della completa riorganizzazione dell’Archivio secondo i criteri della Delibera CNEL dell’11 settembre 2025, questa rimane la modalità di consultazione operativa.
Tra i CCNL connessi all’attività oggetto dell’appalto, la Stazione Appaltante seleziona quello stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, verificando quali CCNL siano presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, consultabili sul sito istituzionale del Ministero ai sensi dell’art. 41, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023. Se per il settore di riferimento non esistono tali tabelle, la Stazione Appaltante richiede direttamente al Ministero del lavoro di indicare il CCNL applicabile.
Per il settore edile, l’allegato I.01, art. 3, comma 2, individua direttamente i CCNL da ritenersi equivalenti: quelli classificati con codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012, F015 e F018, riferiti ad appalti aventi ad oggetto le attività di cui all’allegato X del D.Lgs. n. 81/2008.
Ove l’Operatore Economico intenda applicare un CCNL differente da quello indicato dalla Stazione Appaltante, è tenuto a dichiararlo in offerta garantendo tutele equivalenti, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. L’equivalenza si valuta secondo i parametri dell’art. 4 dell’allegato I.01 e può essere ritenuta sussistente quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulta almeno pari a quello del CCNL indicato in gara e gli eventuali scostamenti rispetto agli altri parametri sono marginali. Si considera altresì sussistente la presunzione di equivalenza tra CCNL sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse, attinenti al medesimo sottosettore, a condizione che sia applicato il CCNL corrispondente alla dimensione o natura giuridica dell’impresa (art. 3, comma 1, allegato I.01). Le linee guida sulle modalità di attestazione dell’equivalenza sono in corso di adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [DA VERIFICARE: verificare se le linee guida siano state adottate successivamente al Comunicato ANAC n. 2 del 10.02.2026].
In fase esecutiva, la Stazione Appaltante monitora la regolarità contributiva attraverso il DURC e, in caso di inadempienza, trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente per il versamento diretto agli enti previdenziali, operando in ogni caso una ritenuta dello 0,50 per cento sull’importo netto progressivo delle prestazioni, svincolabile solo in sede di liquidazione finale previo rilascio del DURC (art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023). In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, il RUP invita per iscritto l’affidatario a regolarizzare entro 15 giorni, con possibilità di pagamento diretto ai lavoratori in caso di inerzia non contestata.

Punti di attenzione
Omettere l’indicazione del CCNL nei documenti iniziali di gara o nella decisione di contrarre costituisce una violazione dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, aggravata dal correttivo che ha anticipato il momento dell’obbligo. Indicare un CCNL senza risalire al codice ATECO pertinente e verificarne la corrispondenza nell’Archivio CNEL espone la procedura a contestazioni in fase esecutiva. Trascurare la soglia del 30 per cento per le prestazioni scorporabili può determinare l’omessa indicazione di un secondo CCNL rilevante ai sensi del comma 2-bis. Non verificare la rappresentatività comparativa delle organizzazioni firmatarie attraverso le tabelle del Ministero del lavoro conduce all’indicazione di un CCNL non conforme ai criteri dell’art. 11, comma 1.

Checklist

  • Identificare il codice ATECO 2025 corrispondente all’attività prevalente oggetto dell’appalto e raffrontarlo con il codice CPV mediante la tabella D dell’allegato II.2-bis;
  • consultare l’Archivio CNEL per individuare il CCNL associato a quel codice ATECO;
  • verificare la rappresentatività comparativa delle organizzazioni firmatarie attraverso le tabelle del Ministero del lavoro;
  • valutare se esistano prestazioni scorporabili che raggiungano la soglia del 30 per cento per una categoria omogenea differente e, in caso affermativo, ripetere la verifica per tali prestazioni;
  • inserire i riferimenti ai CCNL nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre con indicazione del codice alfanumerico CNEL;
  • in fase di aggiudicazione, acquisire la dichiarazione di impegno o di equivalenza delle tutele ai sensi dell’art. 11, commi 3 e 4, e dell’allegato I.01;
  • in fase esecutiva, monitorare il DURC e applicare la ritenuta dello 0,50 per cento.

Monitoraggio digitale efficienza Stazioni Appaltanti : cosa cambia dal 1 luglio 2026

A partire dal 1 luglio 2026 è operativo il nuovo sistema informatico predisposto dall’ANAC per il monitoraggio semestrale dell’efficienza decisionale delle Stazioni Appaltanti e delle centrali di committenza qualificate nello svolgimento delle procedure di affidamento.
Lo strumento dà attuazione alle previsioni introdotte dal D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici) all’art. 11 dell’Allegato II.4 al D.Lgs. n. 36/2023.
Il monitoraggio si basa sulla verifica del tempo medio intercorrente fra la data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte, come risultante dai bandi di gara, e la data di stipula del contratto. Sono interessate dal calcolo le procedure aperte pubblicate dopo il 1 gennaio 2025, con esclusione di accordi quadro e convenzioni.
Quando il tempo medio rilevato supera i 160 giorni, la Stazione Appaltante o la centrale di committenza è tenuta a trasmettere ad ANAC un piano di riorganizzazione, contenente le misure necessarie al superamento delle cause del ritardo, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica e all’utilizzo degli strumenti digitali. Il piano deve indicare gli obiettivi temporali di riduzione e la data prevista per il rientro sotto la soglia. ANAC valuta l’efficacia delle misure proposte in contraddittorio con la Stazione Appaltante, con possibilità di proporre rimodulazioni. Il punteggio premiale di qualificazione viene attribuito quando il tempo medio rientra effettivamente entro la soglia di 115 giorni.
La digitalizzazione del procedimento incide su due piani distinti, entrambi rilevanti per chi gestisce il sistema di qualificazione della Stazione Appaltante:
– il primo riguarda la rilevazione: il sistema calcola automaticamente il tempo medio sulla base dei dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, eliminando la necessità di ricostruzioni manuali e riducendo il margine di contestazione sui dati di partenza;
– il secondo riguarda l’adempimento, poiché l’invio del piano di riorganizzazione, quando dovuto, transita ora dallo stesso sistema informatico, all’interno della sezione dedicata alla qualificazione.
Per il RUP e per chi presidia gli adempimenti di qualificazione, la prima azione operativa è verificare la posizione della propria Stazione Appaltante rispetto alla soglia dei 160 giorni, utilizzando i dati resi disponibili nel sistema; qualora il tempo medio risulti superiore alla predetta soglia, occorre predisporre il piano di riorganizzazione utilizzando il Formulario in Excel messo a disposizione da ANAC e le relative Indicazioni operative, allegando le misure di riorganizzazione del personale, di potenziamento della formazione specialistica e di utilizzo degli strumenti digitali effettivamente praticabili dall’ente, con indicazione di obiettivi temporali credibili e di una data di rientro sotto la soglia.
Le Indicazioni operative pubblicate da ANAC contestualmente al sistema chiariscono le scansioni temporali, le modalità di prima applicazione e le tempistiche di caricamento dei piani: la loro consultazione è preliminare a qualsiasi adempimento.
Va inoltre tenuto presente, ai fini della valutazione del rischio, che la mancata comunicazione del piano di riorganizzazione, così come la mancata adozione delle misure in esso proposte, costituisce grave violazione ai sensi dell’art. 63, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.
La verifica della posizione della Stazione Appaltante non è quindi un adempimento meramente statistico, ma un presupposto per evitare un illecito disciplinare in capo a chi gestisce il procedimento di qualificazione.

False dichiarazioni : sanzioni anche per Stazioni Appaltanti e Centrali Committenza nel nuovo Regolamento ANAC

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 141 del 20 giugno 2026, è entrata in vigore la Delibera ANAC n. 210 del 25 maggio 2026, che modifica il regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di contratti pubblici. Il regolamento era stato originariamente adottato con Delibera n. 271 del 20 giugno 2023 e già aggiornato dalla Delibera n. 65 del 10 gennaio 2024.

La modifica interviene sull’articolo 4 del regolamento, dedicato alle ipotesi di falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri, ampliando l’ambito delle fattispecie rilevanti ai fini sanzionatori su due fronti distinti: quello degli Operatori Economici, già presidiato dalla disciplina previgente, e quello, ora espressamente introdotto, delle Stazioni Appaltanti, degli enti concedenti e delle centrali di committenza.

Sul versante degli Operatori Economici, restano ferme le fattispecie già previste, alle quali si aggiungono la falsa dichiarazione relativa al versamento del contributo ANAC (art. 1, comma 67, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005) e la falsa dichiarazione avente ad oggetto la garanzia provvisoria.

La novità più rilevante sul piano sistematico è l’inserimento esplicito di fattispecie riferite alle Stazioni Appaltanti  e Centrali di Committenza nel contesto del sistema di qualificazione introdotto dal D.Lgs. n. 36/2023. L’ANAC considera espressamente sanzionabili le dichiarazioni non veritiere utilizzate per attestare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti pubblici. Tra le condotte rilevanti rientrano:

  • la dichiarazione di una struttura organizzativa stabile mentre il personale continua di fatto a operare presso l’amministrazione di provenienza;
  • la dichiarazione di personale dedicato alla struttura che risulta invece impegnato in attività differenti;
  • le false comunicazioni relative ai sistemi di formazione e aggiornamento del personale;
  • assume rilievo sanzionatorio anche la falsa comunicazione resa dalla Stazione Appaltante o dall’ente concedente in merito alla decisione di conformarsi o meno ai pareri di precontenzioso emessi dall’Autorità.

La Delibera n. 210/2026 si inscrive in un disegno di coerenza sistematica tra il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti, introdotto dal D.Lgs. n. 36/2023 come elemento strutturale del nuovo Codice dei contratti pubblici, e il presidio sanzionatorio di ANAC. Il legislatore del 2023 ha fatto della capacità organizzativa delle stazioni appaltanti un requisito sostanziale e non meramente formale per l’accesso alle procedure di affidamento: la qualificazione non attesta solo l’esistenza di una struttura, ma la sua effettiva operatività. Il regolamento, nella versione aggiornata, trae le conseguenze di questa impostazione estendendo il potere sanzionatorio alle dichiarazioni false rese nell’ambito di quel procedimento.

Sul piano applicativo, la modifica sposta il perimetro del rischio da un territorio tradizionalmente presidiato, quello delle dichiarazioni rese in gara dagli Operatori Economici, a uno meno esplorato: le attestazioni prodotte dalle stesse amministrazioni per dimostrare la propria capacità di gestire gare. L’art. 4, nel testo novellato, collega esplicitamente la fattispecie alla corrispondenza tra quanto dichiarato ai fini della qualificazione e la realtà organizzativa effettiva, valorizzando dati concreti come la composizione del personale, la sua effettiva disponibilità e i percorsi formativi realmente seguiti.
Le implicazioni operative di maggiore rilievo per la Stazione Appaltante sono le seguenti:
La prima riguarda la qualificazione. Le dichiarazioni rese ai fini del conseguimento o del mantenimento della qualificazione devono trovare riscontro puntuale nella struttura organizzativa, nel personale effettivamente assegnato e nelle attività concretamente svolte. Non è sufficiente un assetto formalmente corretto: ANAC verificherà la corrispondenza tra la documentazione prodotta e la situazione reale, con facoltà di attivare i propri poteri sanzionatori in caso di discrepanza.
La seconda riguarda le centrali di committenza. Per tali soggetti, la modifica ha particolare incidenza, poiché l’organizzazione stabile e il personale dedicato sono elementi costitutivi della qualificazione. Una struttura che sulla carta risulta autonoma ma che, nei fatti, si avvale stabilmente di personale distaccato o impegnato in attività diverse risponde ora direttamente nel perimetro sanzionatorio del regolamento.
La terza riguarda i pareri di precontenzioso. La Stazione Appaltante che comunica ad ANAC la propria intenzione di conformarsi a un parere di precontenzioso, e non vi dà seguito, o che rende comunicazioni non corrispondenti alla propria effettiva posizione, commette una condotta ora espressamente sanzionabile. Questa fattispecie rafforza il valore operativo dei pareri di precontenzioso come strumento di definizione delle controversie, attribuendo alle comunicazioni ad ANAC in quel contesto un peso giuridico equivalente alle dichiarazioni rese in gara.

SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE : DEFINIZIONE E RIPERCUSSIONI OPERATIVE ALLA LUCE DELLE SENTENZE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

 

 

 

 

 

 

Sommario: 1. I principali indicatori della natura “intellettuale” o meno di un servizio; 2. Esenzione dall’obbligo di indicare i costi manodopera e gli oneri aziendali; 3. Inapplicabilità delle clausole sociali e dei meccanismi premiali; 4. I servizi di architettura e ingegneria hanno una natura “intellettuale”.

Il focus propone una rassegna ragionata delle principali sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato (con link alla versione integrale) riguardo la corretta qualificazione dei servizi di natura intellettuale nell’ambito di una procedura di gara.

Dalla qualificazione della natura “intellettuale” di un servizio discendono diverse conseguenze in termini di normativa applicabile. Tra quelle più rilevanti:

–  la non applicabilità dell’obbligo di indicare in sede di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi dell’articolo 108 comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023);

– la non applicabilità delle cd. clausole sociali (articolo 57 del D.Lgs. n. 36/2023).

La definizione dei servizi in esame non viene tuttavia fornita dal Legislatore. È possibile, in alternativa, rifarsi alla giurisprudenza ed ai chiarimenti resi dal Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

La rassegna dimostra l’importanza per le stazioni appaltanti di svolgere una istruttoria quanto più accurata possibile, al fine di qualificare correttamente fin dall’inizio la natura “intellettuale” o meno delle prestazioni che saranno oggetto di affidamento. Solo in tal modo è possibile, infatti, definire il corretto perimetro degli obblighi informativi a cui sono tenuti gli offerenti e prevenire il contenzioso.

  1. I principali indicatori della natura “intellettuale” di un servizio.

In assenza di una specifica definizione normativa, nell’ambito del Codice dei Contratti pubblici, dei servizi di natura intellettuale, la giurisprudenza ha chiarito che:

– ciò che differenzia la natura “intellettuale” di un’attività è l’impossibilità di una sua standardizzazione e, dunque, l’impossibilità di calcolarne il costo orario. Di conseguenza, non può essere qualificato come appalto di servizi di natura intellettuale quello che

ricomprende anche e soprattutto attività prettamente manuali” o che “non richiede un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 21.02.2022, n. 1234);

– i servizi di natura intellettuale sono, pertanto, quelli che, da un lato, richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse (a prescindere dal luogo in cui tali prestazioni devono essere svolte), dall’altro non si sostanziano nella esecuzione di attività ripetitive e di meri compiti standardizzati, che non richiedono cioè l’elaborazione di soluzioni personalizzate per ciascun utente del servizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 21.05.2024 n. 4502).

Per la prevalente giurisprudenza, i principali indizi che portano verso la qualificazione “intellettuale” di un servizio sono i seguenti:

  • il carattere prevalentemente professionale (e quindi personale) delle prestazioni;
  • il carattere prevalentemente non standardizzato e ripetitivo delle prestazioni;
  • prestazioni che implicano l’ideazione di soluzioni personalizzate o pareri;
  • l’assenza di vincolo orario e di luogo;
  • la scarsa rilevanza di attività materiali, esecutive, operative e manuali;
  • la scarsa rilevanza dell’organizzazione di mezzi e risorse;
  • l’alta specializzazione dei soggetti che offrono i relativi servizi.

Alla luce delle suddette coordinate ermeneutiche ed interpretative, è stata così esclusa la natura “intellettuale”:

– dei servizi di contact center a beneficio dell’utenza (gestione delle chiamate, esposizione dei servizi offerti dalla committente, assistenza agli utenti, smistamento, elaborazione tickets), in quanto attività che si caratterizzano per un profilo marcatamente operativo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 21.05.2024 n. 4502);

– dei sevizi di programmazione e gestione di software di contabilizzazione del tempo o per le risorse umane (tra cui calcolo delle retribuzioni, presenze, note spese, trasferte, timesheet), vista la serialità delle prestazioni richieste dalla Stazione Appaltante in presenza di necessità ripetute nel tempo (cfr. TAR Roma, 20.11.2025 n. 20704);

– del servizio di mera installazione, manutenzione ed aggiornamento di un software che non presupponeva un’attività creativa originale (cfr. TAR Roma, 27.06.2025 n. 12764);

– del servizio di assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione ad alunni in situazione di disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e centri estivi. In tale caso, secondo il Collegio, dalle disposizioni della lex specialis di gara emergeva, infatti, che il servizio doveva essere svolto attraverso un significativo apporto di manodopera (stimata, infatti, nell’89% del prezzo dell’appalto), attraverso un’assistenza scolastica quotidiana che, sebbene modulata secondo la specifica situazione di disabilità, si realizzava (quantomeno in via prevalente) attraverso attività materiali e standardizzate che hanno carattere routinario. Si trattava, pertanto, di prestazioni che, pur essendo di rilevante importanza nell’integrazione scolastica dell’alunno disabile, non assumono i caratteri dell’ideazione di soluzioni a problematiche complesse e non standardizzate (espressione di attività propriamente intellettuale), ma mantengono una connotazione prevalentemente materiale ed esecutiva di buone pratiche di supporto ed assistenza dell’alunno in condizioni di disabilità, che possono considerarsi, in questo senso, standardizzate (cfr. TAR Torino, 06.02.2025 n. 296).

Al contrario, in altre sentenze, è stata riconosciuta sussistente la natura “intellettuale”:

– del servizio per la redazione di documenti progettuali relativi a un intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza di una strada provinciale, in quanto attività che, pur accompagnata dall’impiego di risorse umane e strumentali, “è frutto dell’elaborazione personale del professionista, incaricato di scegliere la soluzione più confacente al compito assegnato, sulla base dei propri studi, esperienze e cognizioni tecnico-scientifiche” (cfr. TAR Latina, 27.10.2025 n. 903);

– dei servizi di gestione e controllo dell’intervento “buoni servizio all’infanzia, per servizi di cura ai non autosufficienti e per la fruizione di altri interventi coerenti le politiche regionali in materia di inclusione sociale”, riguardando l’appalto in oggetto attività “prevalentemente” di tipo gestionale e progettuale ad alta componente intellettuale, come risulta negli atti di gara depositati in giudizio. Le attività di gestione, programmazione e supporto specialistico, comprese quelle informatiche e di progettazione sociale, richiedono prestazioni ad alto contenuto professionale, incentrate sulla capacità di elaborazione di soluzioni metodologiche, specifiche e non standardizzabili. Ad avviso del Collegio, in tale contesto, il fatto che servizi di siffatta natura siano prestati anche avvalendosi (nella erogazione d’un servizio di natura pur sempre intellettuale) della collaborazione di alcuni addetti non vale sic et simpliciter ad escluderne la natura intellettuale e dunque a rendere necessaria la indicazione di costi di manodopera (esclusa, appunto, per i servizi intellettuali), specie nel caso in cui, come quello in esame, neppure la lex specialis aveva indicato il costo della manodopera (cfr. TAR Roma, 10.09.2025 n. 16146);

– dei servizi di “progettazione e realizzazione di eventi”, di redazione di “un piano integrato della comunicazione”, di “progettazione, creazione e popolamento di un portale web”, per come descritte nella documentazione di gara, che implicano un’opera di adattamento della soluzione offerta ad esigenze specifiche (non standardizzate siccome calibrate sulla peculiare realtà soggettiva del committente) e la prospettazione di soluzioni personalizzate presupponenti un patrimonio di cognizioni specialistiche (cfr. TAR Salerno, 12.02.2026 n. 279). Né rileva la circostanza che, nel complesso, le prestazioni richieste possano implicare o presupporre anche attività di ordine materiale (quali, ad esempio, il popolamento con contenuti rilevanti del portale web o la diffusione tramite social di notizie e informazioni) ovvero si connotino per l’utilizzo di risorse umane, atteso che il servizio presenta comunque natura intellettuale “nei casi in cui eventualmente in parallelo all’effettuazione di attività materiali, il fornitore elabora soluzioni, proposte, pareri che richiedono una specifica e qualificata competenza professionale, prevalente nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse” (Consiglio di Stato, Sez. V, 22.07.2020, n. 4688) e “il fatto che servizi di siffatta natura siano prestati avvalendosi (nella erogazione d’un servizio di natura pur sempre intellettuale) della collaborazione di alcuni addetti non vale sic et simpliciter ad escluderne la natura intellettuale e dunque a rendere necessaria la indicazione di costi di manodopera” (Consiglio di Stato, Sez. V, 21.02.2024 n. 1745);

– del servizio che richiedeva l’introduzione di un’infrastruttura tecnologia e funzionale unica e centralizzata, con uno spazio logico di archiviazione distinto per ogni ente sanitario, che consentiva di gestire in modalità protetta e sicura tutte le immagini. Nel caso in esame, le attività “ante gestione” (preliminare, sperimentazione, diffusione) sono caratterizzate dalla necessità di essere adattate e diversificate per ciascun ente sanitario destinatario del servizio, differente per dimensioni, caratteristiche tecnologiche ed esigenze progettuali. Sono richieste, in altri termini, significative prestazioni di tipo progettuale/creativo, che si concretano nello svolgimento delle seguenti attività: valutazione iniziale delle attività da svolgere; pianificazione di dettaglio sulla base degli elementi di contesto (tecnologici, funzionali e dimensionali); svolgimento delle attività con il supporto di specialisti differente per tipologia e impegno; predisposizione di documentazione specifica anche per attività apparentemente più operative, quali la migrazione e il collaudo (che sono svolte da specialisti con il supporto di software ad hoc). Le suddette prestazioni assumono, quindi, connotazioni tipicamente intellettuali (cfr. TAR Milano, 06.10.2025 n. 3126);

– dei servizi di sviluppo dei software per la gestione dei centri di prenotazione delle aziende sanitarie della Toscana. Peraltro, come chiarito dal Collegio, la previsione di svolgimento di attività materiali di per sé non esclude il carattere intellettuale del servizio, atteso che la giurisprudenza fa riferimento al criterio della prevalenza laddove si tratti di verificare la ricorrenza del servizio di natura intellettuale, sottratto al regime dichiarativo degli oneri della sicurezza aziendale (cfr. TAR Firenze, 31.12.2025 n. 2144).

In sintesi, dall’analisi di tutte le suddette casistiche, è possibile concludere che per il Giudice Amministrativo la natura “intellettuale” o meno di un servizio dipende dalle sue (oggettive) caratteristiche intrinseche, avuto riguardo ai fabbisogni espressi dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara (cfr. TAR Roma, 10.09.2025 n. 16146).

Come chiarito dalla giurisprudenza, per qualificare come “intellettuale” una determinata prestazione appaltata è  “alle concrete modalità di erogazione del servizio e alla sua natura che deve riguardarsi ai fini della qualificazione del servizio in oggetto, al fine di determinarne la riconducibilità a servizi di natura intellettuale” (cfr. TAR Roma, 20.11.2025 n. 20704 e Consiglio di Stato, Sez. V, 21.05.2024 n. 4502).

Sempre secondo il Giudice Amministrativo, per una corretta qualificazione della natura del servizio, sarebbe inoltre necessario procedere ad una lettura sinergica e globale, e non atomistica e parcellizzata, della lex specialis (cfr. TAR Campobasso, 05.06.2026 n. 239).

  1. Esenzione dall’obbligo di indicare i costi manodopera e gli oneri aziendali.

L’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 prevede espressamente che nell’offerta economica l’operatore debba indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Come noto, si tratta di una disposizione ispirata ad una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori che, nell’ambito dello svolgimento della gara, mira, da una parte, a consentire al partecipante la possibilità di formulare un’offerta consapevole con riferimento a tali significative voci di costo (con una seria valutazione preventiva delle stesse prima di formulare il proprio ribasso complessivo), e, dall’altra, a permettere alla stazione appaltante di procedere alla verifica della congruità del costo del lavoro dichiarato dal partecipante.

Tale obbligo dichiarativo è tuttavia escluso dal richiamato art. 108 solo rispetto alle forniture senza posa in opera ed ai servizi di natura intellettuale.

La ratio di tale esclusione deve rinvenirsi nel fatto che l’esecuzione di tale tipologia di appalti non richiede un significativo apporto di manodopera e, dunque, non impone nemmeno la predisposizione nell’ambiente lavorativo di presìdi per la sicurezza dei lavoratori con previsione dei relativi costi per l’azienda.

Dalla accertata natura “intellettuale” delle prestazioni deriva conseguentemente il venir meno per l’operatore economico, ex art. 108, comma 9, dell’obbligo, a pena di esclusione, di indicazione separata dei costi e degli oneri.

Muovendo dalla qualificazione “intellettuale” del servizio, il TAR Roma ha ritenuto corretta la scelta della stazione appaltante di non escludere l’aggiudicataria per mancata indicazione dei costi della manodopera e del CCNL. L’art. 108, comma 9, del Codice dei contratti pubblici esonera infatti gli operatori dall’obbligo di scorporare i costi della manodopera nei servizi di natura intellettuale, stante il carattere autonomo e personale della prestazione. Analogamente, per tali servizi non opera l’obbligo di clausola sociale e, conseguentemente, la mancata indicazione del CCNL applicabile non comporta l’illegittimità dell’offerta (cfr. TAR Roma, 10.09.2025 n. 16146).

La natura intellettuale del servizio, ove correttamente individuata, incide pertanto direttamente sul regime degli obblighi dichiarativi degli operatori.

Né  possono condurre ad un diverso approdo interpretativo le disposizioni della lex specialis, considerato che in caso di servizi di natura intellettuale l’obbligo di separata indicazione è escluso ex lege e, quindi, anche l’eventuale scelta discrezionale della stazione appaltante di richiedere nondimeno tale indicazione non potrebbe comunque avere rilevanza escludente, ma al più meramente informativa, a mente del principio di tassatività delle cause di esclusione (cfr. TAR Salerno, 12.02.2026 n. 279).

È stato, inoltre, chiarito dalla giurisprudenza come la natura intellettuale del servizio non possa nemmeno ricavarsi dalla mancata previsione nella lex specialis di gara dell’obbligo di indicare gli oneri aziendali per la sicurezza. La natura “intellettuale” del servizio dipende, infatti, dalle caratteristiche intrinseche dello stesso, cosicché, se le sue caratteristiche non depongono in tal senso, opera pienamente l’obbligo per gli offerenti di indicare gli oneri di sicurezza stabilito dall’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di norma imperativa che eterointegra la lex specialis la cui violazione impone l’esclusione, salvo materiale ed assoluta impossibilità di indicare tali oneri nel modulo predisposto dalla stazione appaltante (cfr. TAR Torino, 06.02.2025 n. 296).

 

  1. Inapplicabilità delle clausole sociali e dei meccanismi premiali

Con il Parere n. 3337 del 03.04.2025, il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha chiarito alle stazioni appaltanti l’ambito di applicazione delle clausole sociali e dei meccanismi premiali richiamati dall’Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il nodo interpretativo riguardava l’art. 57, comma 2-bis, del Codice (aggiunto dal Correttivo) e che si limita a disporre che “L’allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate”, senza però indicare espressamente il loro ambito applicativo.

Da qui il quesito rivolto al MIT: questi strumenti premiali devono intendersi applicabili a tutte le procedure di affidamento, oppure – analogamente a quanto previsto per le clausole sociali al comma 1 – solo per i lavori, i servizi non intellettuali e le concessioni?

Nel parere, il MIT ricorda che i meccanismi premiali richiamati dal comma 2-bis fanno un rinvio all’Allegato II.3. Ciò significa che:

– l’Allegato II.3, in quanto attuativo dell’art. 57, trova applicazione solo per gli appalti di lavori e di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale;

– l’estensione agli appalti di forniture e ai servizi di natura intellettuale non è prevista né dal Codice né dallo stesso Allegato II.3, il cui contenuto si limita a sviluppare quanto stabilito dalla norma primaria.

Ne consegue che l’estensione alle forniture o ai servizi intellettuali non può ritenersi automatica, ma richiederebbe un’espressa previsione normativa.

Le clausole sociali e i relativi strumenti premiali si applicano, pertanto, solamente agli appalti di lavori, servizi non intellettuali e concessioni; restano esclusi i servizi di natura intellettuale e le forniture, salvo future modifiche normative o indicazioni esplicite.

Viene così confermata l’importanza di una corretta qualificazione del contratto da parte della stazione appaltante nella fase di programmazione e predisposizione degli atti di gara, per evitare errori applicativi che potrebbero compromettere la legittimità della procedura.

  1. I servizi di architettura e ingegneria hanno una natura “intellettuale”

 Con il Parere n. 3688 del 02.10.2025, il Supporto Giuridico del MIT ha chiarito che i servizi di architettura e ingegneria sono qualificati come servizi di natura “intellettuale”, trattandosi di prestazioni che implicano un’attività professionale non standardizzabile. L’essenza di tali servizi risiede, infatti, nell’elaborazione concettuale, nella competenza tecnica specialistica e nella responsabilità professionale. Tutto questo rende impossibile calcolare il costo orario del lavoro secondo parametri rigidi e predeterminati, elemento che costituisce il fondamento per la qualificazione come “servizio ad alta intensità di manodopera”.

Anche nel caso esaminato dal TAR Latina, 27.10.2025 n. 903, il Collegio ha ritenuto che l’appalto di servizi avesse ad oggetto prestazioni intellettuali afferenti al campo dell’ingegneria e dell’architettura svolte da liberi professionisti in via eminentemente personale e costituenti ideazione di soluzioni progettuali. Di conseguenza, tali servizi dovevano ritenersi esonerati dall’art. 108, comma 9, del Codice dall’obbligo di indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, secondo giurisprudenza condivisa dal Collegio, l’esonero dall’obbligo di indicazione dei costi della manodopera deriva, per le prestazioni di natura intellettuale, dall’impossibilità di una loro standardizzazione e, dunque, dall’impossibilità di calcolarne il costo orario. Inoltre, siccome “l’oggetto dell’appalto è costituito dalla prestazione intellettuale per la quale, come appena detto, non può essere calcolato il costo orario della manodopera, a nulla rileva che l’espletamento dell’incarico professionale possa far ricorso all’ausilio di collaboratori, la cui remunerazione resta confinata nell’ambito dei rapporti tra il professionista e l’incaricato, la cui attività è complementare alla prestazione prevalente a cui occorre avere riguardo” (cfr. TAR Napoli, 17.11.2023 n. 6325).

Linee guida MIT Revisione prezzi appalti di servizi e forniture (art. 60 d.lgs. 36/2023)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato le Linee guida per la corretta attuazione della revisione dei prezzi ordinaria negli appalti di servizi e forniture (link download), in applicazione dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023 come modificato dal decreto correttivo D.Lgs. 209/2024.

Quadro normativo e ambito di applicazione

L’art. 60 del Codice prevede due strumenti revisionali distinti e complementari: la revisione straordinaria, applicabile al superamento di soglie predefinite per legge in caso di variazioni anomale e imprevedibili dei costi, e la revisione ordinaria, disciplinata dal nuovo comma 2-bis, destinata a governare le fluttuazioni fisiologiche nei contratti di durata. I due meccanismi non sono alternativi: l’adozione di una clausola ordinaria non esclude l’obbligo di applicare quella straordinaria al verificarsi dei presupposti di legge. È previsto tuttavia un meccanismo di salvaguardia che impedisce la doppia remunerazione degli stessi incrementi.

La revisione ordinaria: struttura e operatività

La clausola ordinaria trova applicazione nei contratti di durata — servizi di pulizia, vigilanza, ristorazione, facility management, ICT, lavanolo, sterilizzazione, servizi sociali — nei quali il decorso del tempo incide sull’equilibrio economico del sinallagma. La sua introduzione nei documenti di gara, pur formalmente facoltativa ai sensi del comma 2-bis, non è rimessa a una discrezionalità illimitata della stazione appaltante: le Linee guida chiariscono che per i contratti di durata esposti a fluttuazioni ricorrenti dei costi l’inserimento della clausola costituisce una prassi raccomandata, funzionale al rispetto del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale ex art. 9 del Codice.

La struttura e i contenuti delle clausole devono fare riferimento all’Allegato II.2-bis, sia per l’individuazione degli indici ISTAT applicabili — individuati in corrispondenza con le classificazioni CPV — sia per le modalità di corresponsione degli importi. È ammesso lo scostamento dagli indici dell’Allegato, previa motivazione nei documenti iniziali di gara, nei casi in cui essi non risultino rappresentativi delle specifiche componenti di costo dell’appalto.

Le clausole contrattuali devono inoltre indicare: il dies a quo per il calcolo della variazione (mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione); la periodicità della revisione, con cadenza almeno annuale; il divieto di computo degli incrementi ordinari ai fini dell’attivazione della revisione straordinaria; l’obbligo di trasferire gli adeguamenti ai subappaltatori in proporzione alle prestazioni eseguite, a pena di sospensione dei pagamenti.

Indicazioni operative per settore

Le Linee guida forniscono indicazioni specifiche sugli indici da utilizzare per i principali settori esposti a fluttuazioni ricorrenti. Per i servizi ad alta intensità di manodopera — pulizie, disinfestazione, vigilanza, servizi sociali — l’indice di riferimento è quello delle retribuzioni contrattuali orarie del settore ATECO di competenza. Per i servizi a struttura di costo più articolata è invece previsto un indice composito ponderato.

Applicazione temporale

Le disposizioni sulla revisione ordinaria introdotte dal D.Lgs. 209/2024 si applicano alle procedure il cui bando o avviso è stato pubblicato a decorrere dal 1 gennaio 2025, data di entrata in vigore dell’Allegato II.2-bis. Le Linee guida raccomandano tuttavia l’applicazione di meccanismi revisionali anche per i contratti in corso, nei limiti della copertura contrattuale disponibile.

Accesso agli atti : comunicato ANAC su oscuramento dati e informazioni offerta ai sensi art. 36 d.lgs. 36/2023

Comunicato Presidente ANAC n. 10 del 06.05.2026

Come noto, l’art. 36 del Codice dei contratti pubblici prevede l’ostensibilità integrale a tutti i candidati e agli offerenti non definitivamente esclusi, dell’offerta dell’operatore economico aggiudicatario, unitamente ai verbali e agli atti, dati e informazioni presupposti dell’aggiudicazione, nonché la reciproca messa a disposizione degli stessi documenti relativi agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria, salvo eventuale oscuramento in tutto o in parte dell’offerta tecnica a fronte di una specifica richiesta dell’operatore economico.

Il Consiglio di Stato, con parere n. 61 del 2026, ha chiarito che “quanto ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale non vi è ragione di oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo in tutto o in parte l’offerta tecnica per la quale l’operatore abbia indicato le relative ragioni e le stesse siano state accolte (ex art. 35, comma 4, lett. a) e art. 36, comma 3).
La strumentalità e l’indispensabilità di tali documenti per quei soggetti e la prevalenza dell’interesse pubblico all’accesso rispetto alla tutela degli altri interessi (privacy in particolare e ferma la particolarità della tutela dei segreti tecnici e commerciali, come accennato), risulta essere stata stabilita una volta per tutte ex ante dal legislatore.
Si tratta di una scelta (e di un bilanciamento) che non appaiono illogici, irragionevoli o arbitrari perché è funzionale a rendere spedita, efficace ed economica l’azione amministrativa,  alleggerendola  degli  eventuali  appesantimenti  e  aggravamenti connessi alle singole richieste di accesso da parte degli operatori; ad evitare agli operatori economici una attività defatigante ed anti-economica di ricerca e selezione degli atti eventualmente da impugnare e infine a consentire una altrettanto pronta e completa risposta di giustizia alle eventuali domande degli operatori economici interessati, il tutto per conseguire quanto più rapidamente possibile (nei tempi preventivati) il bene che costituisce l’oggetto della causa del contratto della cui procedura di affidamento si tratta”.

Il tema del bilanciamento tra diritto di accesso e riservatezza affrontato nel citato parere del Consiglio di Stato è stato, altresì, recepito nell’ultimo aggiornamento della Relazione Illustrativa al Bando tipo n.1/2023, approvato con delibera ANAC n. 148 del 1 aprile 2026, in cui l’Autorità ha ribadito che “al fine di consentire all’operatore economico interessato di contestare prontamente ed efficacemente innanzi al giudice la correttezza del procedimento, la stazione appaltante non deve procedere ad oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo in tutto o in parte l’offerta tecnica per la quale l’operatore abbia indicato le relative ragioni di oscuramento e le stesse siano state accolte” (cfr. paragrafo 31 della Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1-2023).

Pertanto, devono intendersi superate le indicazioni contenute nel Parere in materia di trasparenza del 30 gennaio 2025 (Fasc. A.N.AC. n. 165/2025), stante la prevalenza ex lege dell’interesse pubblico all’accesso rispetto alla tutela della riservatezza.

fonte: sito ANAC

 

ANAC : nuovi Bando Tipo n. 1 e Bando Tipo n. 2 2026. Aggiornamenti per servizi, forniture e servizi di ingegneria e architettura sopra soglia

Con la Delibera n. 148 del 01.04.2026 e Delibera n. 153 del 15.04.2026, ANAC ha approvato rispettivamente l’aggiornamento del Bando Tipo n. 1 e il nuovo Bando Tipo n. 2 e relative Domande di partecipazione.

I nuovi Bandi Tipo n. 1 e n. 2 entreranno in vigore il 30.05.2026 (Quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 111 del 15.05.2026)

 

Bando Tipo n. 1 — Servizi e Forniture “sopra soglia”
L’aggiornamento del Bando Tipo n. 1, approvato con delibera n. 148 del 1 aprile 2026, segue la revisione già effettuata nel settembre 2025 a seguito del decreto correttivo D.Lgs. 209/2024 e interviene su tre fronti distinti.
Il primo riguarda l’inversione procedimentale. Il bando recepisce il parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13 gennaio 2026, che ha fornito indicazioni sulla delicata questione della messa a disposizione della documentazione di gara non verificata dalla stazione appaltante tra i primi cinque classificati. Si tratta di un nodo interpretativo rilevante nella gestione delle procedure con inversione dell’ordine di verifica dei requisiti, che il parere ha contribuito a chiarire e che il Bando Tipo traduce ora in clausole operative.
Il secondo fronte riguarda l’intelligenza artificiale. In attuazione dell’art. 13 della legge n. 132 del 23 settembre 2025 e del Regolamento (UE) 2024/1689, il Bando Tipo e la Domanda di partecipazione introducono clausole con cui gli operatori economici dichiarano se hanno utilizzato sistemi di IA nella predisposizione dell’offerta o se intendono farne uso in fase esecutiva, con impegno al rispetto della disciplina nazionale ed europea applicabile.
Il terzo intervento è di carattere redazionale: alcune clausole del bando tipo e della domanda di partecipazione, rivelatesi suscettibili di interpretazioni non univoche nella prassi applicativa, sono state riformulate in modo più chiaro.


Bando Tipo n. 2 — Servizi di Architettura e Ingegneria “sopra soglia”

Il nuovo Bando Tipo n. 2 riguarda l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura (SIA) di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Elaborato nell’ambito di un tavolo tecnico che ha coinvolto MIT, ANAS, Agenzia del Demanio, ANCE, OICE, CNI, CNG, CNAPPC, ITACA, IFEL/ANCI, Invitalia e Consip, affronta e risolve i principali dubbi interpretativi aperti dal Decreto correttivo D.Lgs. 209/2024, con riferimento a:
– determinazione dell’importo a base di gara e dell’importo stimato rilevante ai fini della soglia ex art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023;
requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali, con particolare riguardo al gruppo di lavoro;
– applicazione della revisione prezzi ai SIA;
– utilizzo dei metodi BIM;
avvalimento professionale ex art. 104, comma 3, del Codice;
subappalto e subappalto necessario, inclusa la relazione geologica e le prestazioni comportanti sottoscrizione di elaborati specialistici;
contratti misti con prestazioni ulteriori rispetto ai SIA;
anticipazione del prezzo;
premio di accelerazione.
Anche il Bando Tipo n. 2 recepisce le indicazioni del parere del Consiglio di Stato n. 61/2026 sull’accesso agli atti in caso di inversione procedimentale e introduce, in attuazione dell’art. 13 della Legge n. 132/2025 sulle professioni intellettuali, clausole dichiarative sull’impiego dell’intelligenza artificiale.

Revisione prezzi : da MIT ed ISTAT nuovi indici di costo Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) (art. 60 d.lgs. 36/2023)

ISTAT ha pubblicato i nuovi indici mensili di costo per Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL), strumento necessario alle Stazioni Appaltanti per il calcolo dell’indice sintetico revisionale nei contratti di lavori ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024.

I 20 indici, adottati con Decreto direttoriale del MIT n. 743 del 30 marzo 2026, sono elencati nella Tabella A.1 dell’Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023, che disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione prezzi per contratti di lavori, servizi e forniture. Per le istruzioni operative sull’applicazione degli indici si rimanda al medesimo decreto ministeriale.

Gli indici TOL sono disponibili su IstatData, nella categoria Prezzi, e nella pagina dedicata Indici Istat per Contratti Pubblici. Nella stessa pagina è accessibile la Nota informativa con la descrizione delle caratteristiche degli indici, la composizione, le fonti e le strutture di ponderazione.

Gli aspetti tecnici alla base della metodologia di costruzione degli indici sono il risultato dei lavori svolti dal Tavolo tecnico contratti lavori, istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a dicembre 2023, coordinato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ha visto la partecipazione dell’ISTAT e dei principali rappresentanti dei soggetti protagonisti degli appalti pubblici di lavori.

Da un punto di vista metodologico, è stato adottato un approccio di contabilità analitica analogo all’approccio KLEMS (K=Capitale, L=Lavoro, E=Energia, M=Materiali, S=Spese varie).

Il flusso informativo mensile utile all’elaborazione degli indici di costo per TOL attinge a basi di dati già disponibili e a nuove fonti allo scopo acquisite dall’ISTAT. Gli indici sono pertanto elaborati senza oneri statistici aggiuntivi per le imprese.

ANAC su contributo unificato nei giudizi: mancato versamento causa esclusione ex artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023

A mezzo Comunicato n. 6/2026 ANAC ha precisato che il mancato versamento del contributo unificato dovuto nei giudizi amministrativi, civili e tributari costituisce violazione tributaria e, come tale, è suscettibile di integrare una causa di esclusione dalle procedure di gara ai sensi dell’art. 94, comma 6, e dell’art. 95, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023.

DPCM categorie di beni e di servizi e soglie per obbligo di ricorso a CONSIP o soggetti aggregatori

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2026 recante “Individuazione delle categorie di beni e di servizi e delle soglie al superamento delle quali le pubbliche amministrazioni ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure”.

A decorrere dalla entrata in vigore del DPCM e sino all’ emanazione di successivo Decreto, sono individuate le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà da intendersi come importo massimo annuo, a base d’asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni, cosi’ come individuate dall’art. 9 comma 3, del D.L. 24.04.2014, n. 66.
Nel caso di gare pluriennali, le soglie indicate sono da intendersi riferite all’importo a base d’asta relativo all’intero periodo.
Per le categorie di beni e servizi individuate dal DPCM l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle Stazioni Appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.a. o ad altro soggetto aggregatore, dalla data di attivazione del contratto aggiudicato.

ANAC : Vademecum per gli operatori economici sulla verifica regolarità fiscale

Con il Comunicato del Presidente n. 5/2026, ANAC ha fornito agli operatori economici un Vademecum per l’individuazione di eventuali violazioni definitivamente accertate e per la verifica della propria regolarità fiscale realizzato da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione, in modo da valutare tempestivamente le azioni necessarie per la regolarizzazione ed evitare di incorrere in dichiarazioni errate o non veritiere in fase di gara.

Lo strumento è stato diffuso anche a favore di tutte le Stazioni Appaltanti, le Società Organismo di Attestazione SOA  quale strumento pratico per l’individuazione di eventuali violazioni.

 

Certificazione della parità di genere : le più recenti sentenze del Giudice Amministrativo

               

 

 

 

 

 

Sommario: 1. Il quadro regolatorio; 2. Omessa previsione del punteggio premiale: effetti sugli atti di gara; 3. Certificazione della parità di genere valida solo se rilasciata da ente accreditato per “il settore specifico”; 4. Certificazione parità di genere e riconoscimento del punteggio premiale in caso di RTI; 5. Avvalimento premiale per la certificazione della parità di genere: possibilità; 6. Nullità del contratto di avvalimento della certificazione per indeterminatezza dell’oggetto; 7. Ulteriori recenti chiarimenti sulla certificazione della parità di genere.

Il focus propone una rassegna ragionata delle principali sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato (con link alla versione integrale) in ordine al ruolo della certificazione della parità di genere, di cui all’art. 46 bis del D.Lgs. n. 196/2008, nell’ambito della disciplina degli appalti pubblici.

A distanza di tre anni dall’entrata in vigore dell’art. 108, comma 7, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, l’analisi della giurisprudenza offre importanti spunti per comprendere l’inquadramento giuridico della certificazione della parità di genere.

Ad oggi, l’approccio della giurisprudenza si conferma rigoroso nella verifica dei requisiti premiali. Per il giudice amministrativo, infatti, la ratio sottesa all’introduzione del punteggio aggiuntivo per la parità di genere non può essere aggirata attraverso certificazioni rilasciate da organismi privi della necessaria qualificazione tecnica e dell’indispensabile accreditamento specifico.

I contrastanti orientamenti giurisprudenziali emersi finora, invece, nei casi di partecipazione in RTI e ricorso all’istituto dell’avvalimento riflettono la difficoltà nel raggiungere il delicato equilibrio tra esigenze di apertura concorrenziale e tutela di valori sociali (come la parità di genere). Gli organi giudiziari continuano, dunque, a fornire importanti indicazioni agli operatori del settore, attraverso l’interpretazione dei principi generali, delle norme, delle lex specialis di gara e degli standards internazionali.

1. Il quadro regolatorio

La cd. “certificazione della parità di genere” è stata istituita, nell’ordinamento italiano, con la Legge 05.11.2021 n. 162, che ha modificato il D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità). In particolare, è stato inserito l’articolo 46-bis, “Certificazione della parità di genere”, che consente alle imprese a partire dal 01.01.2022, di dotarsi di una certificazione propria e personalizzata, finalizzata a valorizzare le misure concretamente adottate al proprio interno per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Allo scopo di definire gli standard tecnici del sistema di certificazione della parità di genere, era stato istituito un apposito Tavolo tecnico con la partecipazione di rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Consigliera nazionale di parità. Il lavoro del Tavolo è confluito nella Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 recanti: “Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator – Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni”.

Con il d.P.C.M. 29.04.2022 “Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese”, è stata adottata la disciplina attuativa e, per quel che rileva in questa sede, l’art. 2, comma 2, di tale decreto prevede che “Al rilascio della certificazione della parità di genere alle imprese in conformità alla UNI/PdR 125:2022 provvedono gli organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008” e che “il certificato di accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022”.

Secondo un modello diffuso nella normazione delle certificazioni rilasciate da enti accreditati, anche con riguardo a tale specifica certificazione, la disciplina nazionale di riferimento prevede, pertanto, un doppio livello, ovvero: l’organismo che rilascia la UNI/PdR125:2022 deve essere accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 (accreditamento c.d. “obbligatorio”) e l’accreditamento deve indicare espressamente l’ambito specifico “UNI/PdR 125:2022” (accreditamento c.d. “specifico”).

In ogni caso, alla stregua del Regolamento (CE) 765/2008, la competenza attestata da un organismo di valutazione non è generale, ma riguarda solo lo schema o settore indicato nel certificato di accreditamento.

L’esigenza del settore esplicito di accreditamento è tutt’altro che formale. Da un lato, infatti, tutela le imprese del mercato, escludendo che un accreditamento generalista possa “confermare”, in capo all’organizzazione che intende certificarsi, la sussistenza di requisiti e competenze su un ambito così delicato; dall’altro, tutela il principio di concorrenza, garantendo che tutti i concorrenti partano dalle medesime condizioni di credibilità tecnica.

In merito alla spendibilità della certificazione UNI/PdR 125:2022 (cd. certificazione della parità di genere), nelle gare volte alla conclusione di contratti pubblici, l’art. 108, comma 7, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, nell’attuale formulazione stabilisce che “al fine di promuovere la parità di genere, le Stazioni Appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198”.

 

2. Omessa previsione del punteggio premiale: effetti sugli atti di gara

Con il parere di precontenzioso n. 145 del 09.04.2025, ANAC ha chiarito che la parità di genere non rappresenta una clausola opzionale, ma un criterio legale cogente, da rispettare in ogni fase della procedura di gara.

Recentemente la giurisprudenza si è interrogata, quindi, sulle conseguenze derivanti sulla gara nei casi in cui la Stazione Appaltante abbia omesso di inserire nella lex specialis la clausola premiale, in conformità alla prescrizione di cui al richiamato art.108, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso esaminato dal TAR Roma, 09.03.2026 n. 4399, il Collegio ricorda, in via preliminare, che la revoca della gara è espressione del potere di autotutela della P.A. e, quindi, come tale è caratterizzata da ampia discrezionalità, sindacabile solo per illogicità e manifesta irragionevolezza. Infatti, “in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, l’amministrazione conserva il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorchè definitivo, in presenza di vizi dell’intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 20.08.2025, n. 7091).

Nel caso di specie, ad avviso del TAR Roma, non è dato ravvisare il carattere irragionevole o manifestamente illogico del provvedimento adottato in autotutela dalla Stazione Appaltante di revoca dell’intera gara, atteso che l’annullamento della procedura si è fondato su rilievi relativi alla corretta valorizzazione di criteri premiali, con particolare riferimento alla mancata applicazione dell’art. 108, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 il quale prevede un obbligo di inserire nella lex specialis le clausole premiali per la promozione della parità di genere. Né può assumere rilievo ai fini della legittimità dei provvedimenti impugnati la circostanza che l’inclusione dei criteri premiali non avrebbe modificato l’esito della graduatoria, in quanto, secondo il Collegio, la Stazione Appaltante ha compiuto correttamente una valutazione ex ante della sussistenza delle condizioni di legittimità della procedura, non assumendo rilievo che mediante una verifica prospettica l’aggiudicatario del lotto indicato sarebbe rimasto invariato.

Nel differente caso esaminato dal TAR Milano, 06.02.2026 n. 604, a fronte delle segnalazioni e delle istanze provenienti da imprese del settore, la Stazione Appaltante aveva, invece, annullato in autotutela solo parzialmente gli atti di gara, relativamente ad alcuni lotti. L’omesso intervento in autotutela per i restanti lotti era giustificato dalla circostanza che, in quei casi, l’aggiudicataria era risultata in possesso della certificazione sulla parità di genere prima dell’indizione della gara. Di conseguenza, visto che l’impresa che aveva ottenuto il miglior punteggio complessivo era comunque titolare della certificazione in questione, l’eventuale annullamento si sarebbe posto in evidente contrasto con i principi di buon andamento (art. 97 della Costituzione), di conservazione degli atti giuridici, di continuità dell’azione amministrativa e del risultato, di cui all’art. 1 del Codice. Secondo il TAR Milano, quindi, è stata assicurata dalla Stazione Appaltante la celere definizione della procedura di gara nel rispetto del principio di legalità, considerato, inoltre, che l’impresa aggiudicataria garantisce anche il rispetto della parità di genere.

Con due sentenze gemelle, TAR Palermo, 04.03.2026 n. 561 e TAR Palermo, 04.03.2026 n. 560, è stato ritenuto che l’omessa previsione nella legge di gara del criterio premiale volto a promuovere la parità di genere non avesse in alcun modo inciso sull’espletamento e sull’esito della procedura selettiva, atteso che le ditte concorrenti avevano potuto formulare un’offerta seria e consapevole e che, in ogni caso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, tutti i partecipanti erano in effetti muniti della certificazione di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità. In sostanza, in mancanza di una concreta incidenza dell’operato della Stazione Appaltante sulla par condicio dei concorrenti e sull’esito della procedura, considerato che l’eventuale inserimento del criterio premiale nel bando non avrebbe comportato alcuna variazione nella graduatoria finale, ed in mancanza di qualsiasi allegazione circa la ragionevole possibilità di ottenere l’utilità richiesta in esito alla sperata riedizione della gara, non può pretendersi l’annullamento dell’aggiudicazione ed a maggior ragione dell’intera gara.

3. Certificazione della parità di genere valida solo se rilasciata da ente accreditato per “il settore specifico

La giurisprudenza ha chiarito che, per poter essere ritenuta valida, la certificazione della parità di genere deve essere stata rilasciata all’impresa da un ente iscritto nell’elenco ufficiale degli organismi abilitati per lo “specifico” schema dalla UNI/PdR 125:2022.

Al riguardo, il TAR Napoli, 22.05.2025 n. 3916 (confermata da Consiglio di Stato, Sez. V, 20.02.2026 n. 1390) ha chiarito che la locuzione “nel settore specifico” è riferita non al settore di mercato del cliente finale, ma al campo tecnico di competenza per cui l’organismo è stato accreditato, ossia legittimato a rilasciare certificazioni spendibili nel mercato dell’Unione europea. Di conseguenza, per essere ritenuta valida, la certificazione della parità di genere deve essere rilasciata da un ente accreditato per “il settore specifico”, ossia per l’ambito di competenza delineato dalla UNI/PdR 125:2022.

Nel caso esaminato dal TAR Napoli, invece, l’organismo certificatore era sì accreditato da un ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento, ma tra i settori di accreditamento non compariva quello del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022. In particolare, non è stata ritenuta dal Collegio persuasiva la tesi difensiva, secondo cui, essendo gli organismi di certificazione già accreditati sulla base della norma di sistema ISO 17021-1, tale accreditamento sarebbe sufficiente a legittimarli a certificare anche la prassi UNI/PdR 125:2022, poiché la certificazione di parità di genere sarebbe imposta da una normativa solo nazionale. Nulla vieta, infatti, che gli organismi di accreditamento, con sede legale in una specifica nazione possano estendere il loro ambito di operatività – e quindi accreditarsi – anche in relazione a comparti che sono specificatamente regolati in ordinamenti diversi da quello di appartenenza, poiché, alla luce anche del Regolamento CE 765/2008 (art. 2) l’accreditamento è l’attestazione di competenza “per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità”, e tale competenza è certificata “ambito per ambito”, senza possibilità di estendersi oltre il proprio raggio di legittimazione a certificare; non è stato, quindi, considerato valido dal TAR il certificato di accreditamento prodotto dalla mandataria.

Anche nel caso esaminato dal TAR Roma, 21.01.2026 n. 1207, il soggetto – che aveva rilasciato le certificazioni presentate dalla mandataria e dalla mandante del raggruppamento aggiudicatario – non era un organismo di certificazione accreditato da Accredia e non risultava iscritto nell’elenco ufficiale degli organismi abilitati per lo specifico schema UNI/PdR 125:2022. Ne consegue che, la parte controinteressata, essendo in possesso di certificazioni rilasciate da enti non riconosciuti da Accredia, non avrebbe dovuto vedersi assegnato il punteggio aggiuntivo. Né, ad avviso del TAR, può ritenersi persuasiva la tesi difensiva incentrata sull’argomentazione secondo cui “la norma di gara non conteneva alcun riferimento alla necessità che gli organismi certificatori fossero a loro volta accreditati presso Accredia o iscritti in specifici elenchi”. Infatti, la regola secondo cui solo l’ente ufficiale di accreditamento nazionale è abilitato al rilascio della certificazione della parità di genere è contenuta all’art. 2, comma 1, del D.M. 29.04.2022, il quale è stato adottato in diretta attuazione della norma primaria espressamente richiamata dalla lex specialis; dunque è la norma primaria ad assegnare direttamente “vincolatività” al decreto ministeriale in questione. Del resto lo stesso Codice dei contratti pubblici, al comma 7 dell’art. 108 prevede che “l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere” debba essere “comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”, precisando che “la Stazione Appaltante verifica l’attendibilità dell’autocertificazione dell’aggiudicataria con qualsiasi adeguato mezzo”. Si rivelano altresì infondate le argomentazioni della Stazione Appaltante tendenti a sostenere che, nella vicenda in esame, “l’ente che rilascia la certificazione sulla parità di genere debba essere accreditato [solo] a livello generale in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 1721-1 (accreditamento obbligatorio), [e non anche] in conformità alla norma UNI/PdR 125:2022 (accreditamento specifico), affinché la certificazione possa considerarsi valida”, posto che lex specialis, nel richiamare espressamente la norma UNI/PdR 125:2022, era chiara nel richiedere la necessità, ai fini dell’attribuzione del punteggio, dell’accreditamento “specifico” nel settore. Priva di pregio risulta, infine, la tesi esposta dalla Stazione Appaltante che – nell’avallare “un’interpretazione ampia del principio di equivalenza della certificazione di genere” secondo la quale “i certificati di conformità emessi da enti che aderiscono agli accordi di mutuo riconoscimento sono da considerare equivalenti a quelli prodotti a livello nazionale” –  sostiene che “l’ente nazionale di accreditamento, aderendo agli accordi EA e IAF, garantisce che i certificati emessi da organismi da lui accreditati siano riconosciuti reciprocamente da altri organismi di accreditamento a livello europeo (attraverso l’EA MLA) e globale (attraverso l’IAF MLA)”. Secondo il TAR, infatti, anche riconoscendo che possa in astratto ammettersi il riconoscimento, nei termini prospettati, dei certificati rilasciati da organismi analoghi ad Accredia stabiliti in altri Stati membri, rimarrebbero ferme le conclusioni che precedono ove si consideri che è necessario un accreditamento specifico per il rilascio di certificazioni sulla parità di genere, non essendo sufficiente ai suddetti fini un generico accreditamento “al rilascio di certificazioni per i principali standard internazionali”. In conclusione, per il TAR Roma, deve ritenersi illegittima l’assegnazione del punteggio premiale all’operatore economico che produca una certificazione emessa da un ente non iscritto nell’elenco ufficiale degli organismi abilitati per lo specifico schema, non potendo operare il principio di equivalenza o il mutuo riconoscimento sulla base di un mero accreditamento generico dell’ente certificatore per standard internazionali, in assenza di un accreditamento puntuale per la certificazione della parità di genere.

Tutti gli accreditamenti, infatti, devono avere ad oggetto uno specifico campo di applicazione, che nel caso di specie risponde alla UNI/PdR 125:2022 (in senso conforme, v. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 20.02.2026 n. 1400, che conferma TAR Roma, 02.07.2025 n. 12991).

4. Certificazione parità di genere e riconoscimento del punteggio premiale in caso di RTI

Sui requisiti richiesti dalla lex specialis ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale ad un RTI per il possesso della certificazione della parità di genere, si registrano, al momento, opposti orientamenti in giurisprudenza.

Secondo il TAR Roma, 02.07.2025 n. 12991, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale previsto dalla lex specialis per il possesso della certificazione della parità di genere, le finalità di interesse pubblico e sociale per cui essa è stata prevista richiedono che la certificazione sia posseduta da tutte le imprese componenti il raggruppamento, dal momento che, ove fosse invece posseduta solo da qualche impresa, essa non realizzerebbe compiutamente detta finalità né arricchirebbe in qualche modo l’offerta nel suo profilo tipicamente prestazionale (in senso conforme, v. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 20.03.2025 n. 2291 e Consiglio di Stato, Sez. VI, 11.04.2025 n. 3117).

Secondo, invece, il TAR Reggio Calabria, 17.02.2026 n. 115, già dal tenore letterale dell’art. 108, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 è da escludere che il Legislatore abbia previsto che, in caso di partecipazione sotto forma di RTI, il punteggio aggiuntivo legato all’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere sia attribuibile esclusivamente qualora tutti i componenti del raggruppamento dispongano delle necessarie certificazioni. Non versandosi in ipotesi di requisiti di partecipazione di ordine generale il cui possesso è richiesto a tutti i componenti il RTI, si ritiene, infatti, valevole il principio generale per cui tale certificazione, ove posseduta da un’impresa, estende i suoi benefici in tema di punteggio anche agli altri componenti del raggruppamento che non la possiedono, coerentemente con la ratio che informa la stessa ragion d’essere di tali tipologie di operatori economici, nel senso cioè di ampliare la platea dei possibili concorrenti consentendo ai soggetti privi dei requisiti necessari di partecipare singolarmente alla gara o di accedervi in associazione con altri operatori economici anche al fine di acquisire esperienze ed elementi curriculari da poter spendere in successivi affidamenti, oltre che con la natura stessa del RTI nel senso di implicare la creazione di un’unica soggettività. Peraltro, ad avviso del TAR Calabria, seguendo la prospettazione della ricorrente si perverrebbe ad una irragionevole penalizzazione proprio di quelle imprese che, nonostante abbiano adottato politiche di genere, si precluderebbero l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il sol fatto di aver partecipato alla gara in forma di RTI con altri operatori che, per loro scelta aziendale, non perseguano politiche di genere, e dunque per ragioni del tutto contingenti e comunque estranee alla propria sfera decisionale in termini di policy aziendale.

 

  1. Avvalimento premiale per la certificazione della parità di genere: possibilità

Anche la possibilità di ricorrere all’avvalimento premiale per sopperire alla carenza della certificazione della parità di genere è stata finora oggetto di opposte valutazioni da parte della giurisprudenza amministrativa.

Secondo un primo orientamento (v. TAR Napoli, 23.05.2025 n. 3963; Consiglio di Stato, Sez. VI, 11.04.2025 n. 3117 che conferma TRGA Bolzano, 04.11.2024 n. 257), la certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni di cui alla norma tecnica UNI/PdR 125 non potrebbe costituire oggetto di avvalimento premiale, trattandosi di una certificazione che fotografa una condizione soggettiva del soggetto che la possiede e che, pertanto, non potrebbe essere oggetto di “prestito” o di “messa a disposizione in favore di un altro soggetto, quale che sia il contenuto del contratto di avvalimento.

Al contrario, secondo l’orientamento, ad oggi prevalente (v. ex multis TAR Brescia, 06.06.2025 n. 513; TAR Torino, 19.02.2025 n. 359; Consiglio di Stato, Sez. V, 26.08.2025 n. 7105 e ANAC parere 17.12.2025 n. 54), la certificazione sulla parità di genere è pienamente assimilabile alle altre certificazioni di qualità e può essere oggetto di avvalimento, a condizione che con il contratto venga effettivamente messa a disposizione dell’impresa ausiliata l’organizzazione aziendale, i processi gestionali e le risorse che hanno consentito all’ausiliaria di ottenere la certificazione stessa.

In particolare, per il TAR Roma, 02.07.2025 n. 12991 deve ritenersi ammissibile l’avvalimento nella certificazione sulla parità di genere, essendo necessario recuperare e mantenere quell’orientamento, ormai consolidato, che in seno alla giurisprudenza amministrativa ammette l’avvalimento della certificazione di qualità, con il temperamento di richiedere che l’avvalimento non si risolva in un espediente meramente cartolare ma comporti un’effettiva e pertinente messa a disposizione di risorse dell’ausiliaria a beneficio dell’ausiliata. La certificazione della parità di genere è assimilabile alla certificazione di qualità, essendo in senso analogo una certificazione di processo, attestante il rispetto di politiche e pratiche datoriali atte a ridurre il divario di genere nei salari, nello svolgimento delle mansioni e nelle opportunità di carriera, anche in relazione alla tutela della maternità (sentenza confermata in appello da Consiglio di Stato, Sez. V, 20.02.2026 n. 1400).

Come chiarito dal TAR Firenze, 10.06.2025 n. 1026, se si ritenesse preclusa l’applicabilità dell’istituto dell’avvalimento (premiale) relativamente alla certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni di cui alla norma tecnica UNI/PdR 125, tale eccezione alla regola generale non troverebbe nessun fondamento in un’espressa disposizione di legge. Dovendosi assimilare la certificazione sulla parità di genere alle altre certificazioni di processo, finalizzate ad attestare la capacità di un’organizzazione di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi produttivi in modo tale da identificare e soddisfare i requisiti stabiliti dalla specifica norma di riferimento, deve dunque ritenersi, non essendo normativamente vietato, che tale certificazione possa costituire oggetto di avvalimento, a condizione che con il relativo contratto sia messa a disposizione l’organizzazione aziendale che è valsa al soggetto ausiliario l’ottenimento della stessa. L’avvalimento deve infatti essere effettivo e non fittizio o meramente “cartolare”, non potendosi ammettere il c.d. “prestito” della sola certificazione quale mero documento e senza quel minimo d’apparato dell’ausiliaria atta a dar senso al prestito stesso, a seconda dei casi i mezzi, il personale, il know how, le prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti. In altri termini, anche in relazione all’avvalimento (premiale) di certificazione, l’attenzione, come si è visto, piuttosto che sul problema del prestito dei requisiti, deve concentrarsi sul contratto di avvalimento, che deve indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati dall’ausiliaria in favore dell’ausiliata.

Secondo il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18.06.2025 n. 5345, a differenza di quanto statuito nella sentenza impugnata (TRGA Bolzano, 20.03.2025 n. 54), deve ritenersi ammissibile, alla luce del diritto interno ed eurounitario, il ricorso da parte di un operatore economico all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione del possesso del requisito premiale, previsto dalla lex specialis, della certificazione della parità di genere. Anzitutto, occorre muovere dalla constatazione che l’avvalimento è istituto di ascendenza eurounitaria tradizionalmente ispirato, in un’ottica pro-concorrenziale, al favor partecipationis e, quindi, a consentire l’ampliamento della platea dei potenziali concorrenti alla procedura. Superando le perplessità manifestate in precedenza da una parte della giurisprudenza e della dottrina, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha operato un “cambio di impostazione” spostando l’asse della sua disciplina e ricomprendendo “nell’ambito dell’avvalimento anche quella particolare figura indicata come avvalimento c.d. premiale, in cui il prestito delle risorse è diretto ad ottenere un punteggio più elevato e non invece il prestito dei requisiti di capacità mancanti” (così la Relazione di accompagnamento al Codice, pag. 153). Come è stato notato, ciò ha determinato la “liberalizzazione” dell’avvalimento c.d. “premiale” anche nella sua versione c.d. “pura”, ossia del “prestito” di dotazioni e risorse da parte di un’impresa (“ausiliaria”) a favore di altro operatore economico che partecipa a una procedura di affidamento di un contratto pubblico, operato al fine di consentire a quest’ultimo – come oggi recita l’articolo 104 del nuovo Codice – di “migliorare la propria offerta”. A ciò è stato condivisibilmente aggiunto che l’avvalimento cd. “premiale” risulta dotato di una “autonoma funzione pro-concorrenziale”, qualitativamente distinta rispetto all’avvalimento partecipativo, e che consiste, in maniera non dissimile a quanto accade per altri istituti (tra cui in primis le forme di partecipazione aggregata alla procedura quali R.T.I. o consorzi), nella possibilità per l’operatore economico di accrescere la qualità tecnica della propria offerta, rendendola più idonea a conseguire l’aggiudicazione al fine di ottenere maggiore spazio sul mercato ed incrementare la propria efficienza produttiva e i propri livelli di redditività. Ebbene, in questa ottica, costituendo l’avvalimento anche nella sua versione “premiale”, istituto servente alla realizzazione del fondamentale principio di matrice eurounitaria della concorrenza (art. 3 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, Considerando 1 alla Direttiva 2014/24/UE DEL Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014), i giudici nazionali sono tenuti a prediligere, in sede interpretativa, anche al fine di garantire il cd. “effetto utile”, le soluzioni ermeneutiche che ne consentano l’operatività o che, comunque, ne assicurino il più vasto campo di applicazione. Del resto, venendo al quadro normativo nazionale, l’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 ammettono in generale il ricorso all’avvalimento cd. “premiale” prevedendo solo taluni specifici e puntuali limiti (si veda, ad esempio il comma 10 dell’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023) all’operatività dell’istituto dell’avvalimento tout court inteso, i quali, avendo natura eccezionale, vanno letti ex art. 14 disp. prel. cc. in chiave necessariamente restrittiva. Ne discende che fuori dall’ambito dei requisiti generali (corrispondenti alle cause di esclusione) di cui agli artt. 94 e 95, che riguardano per così dire l’imprenditore quale soggetto, e di detti casi tipizzati di requisiti riguardanti l’impresa, in cui testualmente non rientra quello delle certificazioni della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del d.lgs. n. 198 del 2006, va per, converso, sempre ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, sia esso di tipo “partecipativo” ovvero “premiale”. Sotto altro profilo va poi osservato che il ricorso all’avvalimento è stato espressamente ammesso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in relazione alle certificazioni di qualità, genus al quale è sostanzialmente riconducibile anche la certificazione della parità di genere. La certificazione de qua, rilasciata da organismi accreditati, attesta, quindi, l’adozione all’interno di un’azienda di un sistema di gestione conforme ad una specifica prassi (la UNI/PdR 125:2022) ed attiene, pertanto, all’organizzazione ed ai processi aziendali comprovando che si è prescelto un assetto di questi in grado di assicurare inclusione ed equità di genere. Ciò ne fa un attributo del compendio aziendale (inteso ex art. 2555 c.c. quale “complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”), esportabile, come tale, nella sua oggettività da un’impresa all’altra. La vicinanza, pur nelle sue indubbie specificità, della certificazione della parità di genere alla figura del “certificato di qualità” si percepisce, peraltro, con chiarezza dalla simmetria con la formulazione letterale dell’attuale Allegato II.8 del nuovo Codice il quale, al suo punto I, definisce il secondo come il “certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell’offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto”. Non può, del resto, sfuggire che l’art. 108, comma 7, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici ha inteso menzionare espressamente il possesso della certificazione della parità di genere come criterio premiale di aggiudicazione. Né dalla diposizione da ultimo citata possono trarsi argomenti contrari. E, infatti, l’art. 108, comma 7, ultimo periodo, citato si limita a imporre alle Stazioni Appaltanti la previsione di un criterio premiale di aggiudicazione legato al possesso della certificazione della parità di genere senza, tuttavia, prescriverne il necessario possesso diretto. V’è, peraltro, da ritenere, che se il legislatore avesse inteso introdurre un divieto di avvalimento “premiale” rispetto a tale particolare figura di certificazione lo avrebbe fatto in maniera espressa intervenendo nella sede materiale più opportuna (e cioè sulla disciplina dell’avvalimento ex art. 104 e non anche su quella generale in materia di criteri di aggiudicazione). Per quanto illustrato, per il Consiglio di Stato, la sentenza di primo grado impugnata merita riforma nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso all’avvalimento cd. “premiale” per la comprova del possesso della certificazione della parità di genere.

Le suddette argomentazioni sono state condivide anche da Consiglio di Stato, Sez. V, 26.08.2025 n. 7105, per il quale sul piano interpretativo non vi sono argomenti di diritto positivo per escludere l’avvalimento premiale della certificazione della parità di genere, ferma restando la necessità che, trattandosi di un prestito di requisiti qualitativi di carattere organizzativo, è necessaria l’individuazione di un oggettivo prestito di risorse.

Anche per il TAR Roma, 15.12.2025 n. 2256, l’istituto dell’avvalimento – anche nella sua declinazione “premiale” – risponde a una logica tendenzialmente pro-concorrenziale, essendo volto a consentire la più ampia partecipazione alle procedure di evidenza pubblica e a valorizzare, nell’ambito del giudizio tecnico, la capacità dell’operatore economico di accrescere la qualità della propria offerta avvalendosi, ove necessario, dell’esperienza o delle risorse organizzative di soggetti terzi. In questo senso, l’art. 104 del Codice dei contratti pubblici, letto in combinato disposto con l’art. 108, comma 7, del medesimo Codice, non pone alcuna limitazione in ordine alla tipologia dei requisiti suscettibili di avvalimento, se non quelle – di stretta interpretazione – relative ai casi in cui è imposta dalla legge o dal bando l’esecuzione diretta di compiti essenziali.

Sul punto, la giurisprudenza più recente ha avuto modo di chiarire che la certificazione della parità di genere, di cui all’art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006, pur essendo espressione di un assetto organizzativo aziendale, costituisce una certificazione di processo, assimilabile alle altre certificazioni di qualità, e come tale può costituire oggetto di avvalimento premiale, purché effettivo e non meramente formale.

Sul riconoscimento della possibilità di ricorso all’avvalimento per comprovare il possesso della certificazione della parità di genere, infine, si veda anche TAR Napoli, 10.02.2026 n. 935.

6. Nullità del contratto di avvalimento della certificazione per indeterminatezza dell’oggetto

Il contratto di avvalimento delle certificazioni di qualità, in quanto ammesso, soggiace dunque alla disciplina prevista dall’art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 ed è pertanto nullo se non osserva la forma scritta ad substantiam o se l’oggetto non è determinato o determinabile (art. 1346 cod. civ.).

Così, ad esempio, il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18.06.2025 n. 5345 ha ritenuto il contratto di avvalimento nullo perché presentava un oggetto non determinato né determinabile, non recando l’“indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico”. Né, ad avviso del Collegio, il semplice richiamo al certificato contenuto all’art. 1 del contratto di avvalimento vale a rendere determinabile per relationem l’oggetto del medesimo. E, infatti, benché materialmente allegato all’offerta tecnica, da tale certificato non è certamente dato evincere quale degli accorgimenti o assetti aziendali ovvero quali delle risorse dell’impresa ausiliaria che hanno a questa consentito di conseguire la certificazione abbiano formato specifico oggetto dell’avvalimento. Non coglie, peraltro, nel segno la deduzione della difesa dell’aggiudicataria, secondo cui la peculiarità dell’avvalimento di una certificazione di qualità, rispetto all’avvalimento c.d. “tecnico-operativo”, consisterebbe proprio nella messa a disposizione da parte dell’impressa ausiliaria di tutta la propria organizzazione aziendale che ha nella sua interezza concorso a determinare il risultato conseguito con l’acquisizione della certificazione stessa. Sul punto va, in primo luogo, osservato che la disciplina di cui al nuovo art. 104, comma 1, secondo periodo, citato, prescrive a pena di nullità l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico con riguardo ad ogni tipologia di avvalimento. Ma anche a voler prescindere da tale rilievo è evidente che l’avvalimento della certificazione della parità di genere è da ricondurre nella categoria di conio pretorio dell’avvalimento cd. “operativo” e non “di garanzia”, non riguardando il prestito requisiti di tipo economico-finanziari. Inoltre, non può tacersi che proprio la peculiare natura dell’avvalimento premiale della certificazione della parità di genere richiede un vaglio attento del requisito della specificità e tanto al fine di evitare forme abusive di avvalimento puramente cartolare in grado di alterare più che di promuovere, nei termini di cui si è detto in precedenza, il gioco della concorrenza. Ciò si lega, del resto, alla stessa nozione legale di certificato di parità di genere, la quale fa esplicito riferimento all’adozione di politiche e misure “concrete”. Ma, soprattutto, una severa verifica della specificità dell’oggetto dell’avvalimento premiale della certificazione della parità di genere si ricollega all’esigenza di garantire che sia effettivamente perseguito l’obiettivo del Legislatore con l’art. 108, comma 7, del nuovo Codice e, cioè, che sia promossa l’inclusione ed equità di genere nel settore delle commesse pubbliche. Da tempo è, infatti, tramontata – su impulso anche delle direttive UE del 2014 – una concezione meramente “contabilistica” dell’evidenza pubblica per farne, invece, strumento di tutela di interessi pubblici anche ulteriori e diversi rispetto a quelli tradizionalmente connaturati alla contrattualistica pubblica (interessi ulteriori come, ad esempio, l’ambiente, la tutela delle piccole e medie imprese o, nel caso di specie, l’uguaglianza di genere). Obiettivi, questi, di conformazione del mercato che rientrano nel fuoco allargato del “risultato”, stella polare del nuovo Codice, non a caso espressamente perseguito “nell’interesse della comunità” (comma 3 dell’art. 1). E ciò con la fondamentale precisazione che anche “La concorrenza tra gli operatori economici”, a cui si ricollega – come detto – l’istituto dell’avvalimento cd. “premiale”, non può frustrare la realizzazione di tale scopo ma resta comunque “funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti” (art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023). Ne discende, in conclusione, la necessità ex art. 104, comma 1, secondo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici che la stipula di un contratto di avvalimento “premiale” relativo alla certificazione di genere non si risolva in un’operazione meramente formale ma assuma, piuttosto, connotati di realtà e concretezza e che, a tal fine, lo stesso individui le risorse umane e materiali, i protocolli organizzativi ed i piani aziendali, espressione del know how specifico attestato dalla certificazione, che non risultano, nel caso di specie, messi concretamente a disposizione dell’ausiliato.

In senso conforme, anche TAR Milano, 01.12.2025 n. 3889, per il quale è errata la premessa secondo cui l’avvalimento delle certificazioni di qualità sarebbe un avvalimento di garanzia e, pertanto, il requisito richiesto consisterebbe in un know-how documentale (immateriale) di capacità organizzativa e gestionale e non su beni materiali specifici, poiché ciò che si trasferisce – a dire della società ricorrente – sarebbe la garanzia dell’ausilaria del rispetto dei processi certificati da parte dell’ausiliata e non sarebbe predicabile nemmeno la necessità di allegare la documentazione esaminata dal certificatore. Ad avviso del Collegio, infatti, la suddetta tesi si pone in evidente contrasto con le norme giuridiche e con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’avvalimento delle certificazioni di qualità si qualifica come avvalimento operativo. Atteso che si tratta, nel caso di specie, di avvalimento operativo e non di garanzia, non riguardando il prestito di requisiti di tipo economico-finanziari, sicché il contratto deve contenere l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico, mentre il contratto stipulato dalla società ricorrente si limita a riportare, con formula di mero stile e priva di connotazione concreta, l’impegno dell’ausiliaria di mettere a disposizione dell’ausiliata le certificazioni “con tutta l’organizzazione, i mezzi e quanto necessario ai fini dell’ottenimento delle certificazioni secondo la normativa vigente, per tutta la durata dell’appalto e successive proroghe”. Da qui la nullità del contratto, per indeterminatezza dell’oggetto. Secondo la consolidata giurisprudenza, la normativa nazionale ed eurounitaria sull’avvalimento va, infatti, interpretata nel senso che si configura la nullità del contratto di avvalimento nei casi in cui non vi sia almeno una parte dell’oggetto del contratto stesso dalla quale si possa determinare il tenore complessivo del documento, anche in applicazione degli artt. 1346, 1363 e 1367 c.c.. La sentenza, inoltre, riporta l’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa secondo cui il contratto di avvalimento per essere valido ed efficace non deve necessariamente spingersi fino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione, ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale, ma deve consentire quantomeno “l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio dell’impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 26.07.2017 n. 3682) che, però, non risultano dal contratto stipulato dalla società ricorrente. Concludendo, per il TAR Milano, la Stazione Appaltante ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali citati: l’evidente carenza di determinatezza dell’oggetto del contratto di avvalimento stipulato dalla ricorrente conduce, pertanto, alla nullità di tale contratto per la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346 cod. civ. e art. 104, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e del bando di gara. Da ciò consegue, operando la nullità del contratto ab origine, che la società ricorrente sia priva dei requisiti di capacità tecnica e professionale sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, il che rende legittima l’esclusione dalla procedura come ha correttamente disposto la Stazione Appaltante con il provvedimento impugnato.

7. Ulteriori recenti chiarimenti sulla certificazione della parità di genere

Il Consiglio di Stato, Sez. V, 20.02.2026 n. 1400 (a conferma del TAR Roma, 02.07.2025 n. 12991) ha chiarito che la certificazione sulla parità di genere deve riguardare tutta la struttura aziendale dell’impresa verificata, e non soltanto una sua parte, essendo intrinsecamente illogico – venendo altrimenti vanificata la ratio della certificazione – affermare il rispetto del requisito della parità di genere soltanto per una o talune articolazioni aziendali e/o filiali della società verificata, e non per la loro totalità. Tuttavia, ciò non significa che la verifica in situ, ove effettivamente svolta, debba riguardare la totalità delle articolazioni territoriali dell’impresa verificata. Pertanto, ben può ammettersi il metodo di accertamento fondato sulla verifica “a campione”, quando essi si basi di un campione significativo, e dunque sufficientemente attendibile quanto all’organizzazione aziendale in uso presso l’impresa oggetto di verifica. In ogni caso, la verifica non deve necessariamente essere “fisica”, vale a dire resa mediante ispezione della realtà di riferimento, ben potendo anche essere in tutto o in parte cartolare, mediante verifica degli atti di riferimento (es. contratti, criteri per l’attribuzione delle mansioni, delle progressioni in carriera, ecc.) relativi all’impresa oggetto di verifica, quando questi consentano ex se di comprendere appieno i rapporti e le dinamiche intraziendali.

Secondo il TAR Firenze, 10.06.2025 n. 1026 l’avvalimento della certificazione sulla parità di genere non può ritenersi inammissibile in ragione della diversità dei settori di attività dell’ausiliaria e dell’ausiliata. É stato condivisibilmente ritenuto, infatti, che la certificazione di cui si discute attiene a scelte e modalità di tipo gestionale ed organizzativo che sono trasversali rispetto ai singoli settori di operatività del soggetto certificato, per cui, «ammesso l’avvalimento anche per il prestito di requisiti qualitativi di carattere organizzativo, e ferma la necessaria individuazione di un oggettivo prestito di risorse, non si può sostenere che l’ausiliaria debba necessariamente operare in settore coincidente con quello oggetto dell’appalto purché metta a disposizione personale e procedure amministrativo-organizzative in grado di monitorare e garantire il rispetto delle regole di parità» (cfr. TAR Torino, 19.02.2025 n. 359). La diversità del settore di attività dell’ausiliaria e dell’ausiliata non può, pertanto, costituire un vulnus per le esigenze presidiate dalla previsione della certificazione sulla parità di genere.

Secondo il TAR Campobasso, 09.02.2026 n. 73, il punteggio premiale è assegnato dalla Stazione Appaltante al mero riscontro formale del possesso della certificazione, secondo quanto stabilito dalla lex specialis. La Commissione di gara è, in atri termini, chiamata a constatare esclusivamente il possesso di ciascuna certificazione sulla base delle dichiarazioni e della documentazione prodotta dai concorrenti. Il punteggio in contestazione non implica, quindi, alcuna valutazione discrezionale ulteriore rispetto alla constatazione del dato oggettivo del possesso (o meno) della certificazione rilasciata da enti terzi accreditati al rilascio delle dette certificazioni alla stregua della normativa di settore. Nel riscontro del possesso delle dette certificazioni deve intendersi esaurita l’attività necessaria per l’attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione, che non è tenuta, quindi, a sindacare la validità sostanziale di tali certificazioni.

Legge 34/2026 piccole medie imprese: nuove modifiche al Codice Appalti sui consorzi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2026 è stata pubblicata la Legge 11.03.2026 n. 34 recante “Legge annuale sulle piccole e medie imprese“.

Entrata in vigore 7 aprile 2026

Di seguito le disposizioni rilevanti in materia di contratti pubblici ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.

                                Art. 5 
              Ulteriori disposizioni in materia di consorzi 
 
1. All'articolo 67, comma 5, del codice dei contratti pubblici,  di
cui al decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.  36,  le  parole:  «I
consorzi di cooperative e i  consorzi  tra  imprese  artigiane»  sono
sostituite dalle seguenti: «I consorzi di cooperative, i consorzi tra
imprese artigiane e i consorzi stabili», le parole: «e del  comma  3»
sono sostituite dalle seguenti: «e dei commi 1 e 3», le  parole:  «e,
nel novero di questi,» sono sostituite  dalla  seguente:  «ovvero»  e
sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  secondo  quanto
previsto dall'allegato II.12».

La nuova formulazione dell’articolo:

«5. I consorzi di cooperative e , i consorzi tra imprese artigiane possono ((e i consorzi stabili)) possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 ((dei commi 1 e 3)) del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, ((ovvero)) facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, ((secondo quanto previsto dall'allegato II.12))»

Il testo previgente riconosceva la facoltà di qualificarsi valorizzando mezzi d’opera, attrezzature e organico medio delle consorziate ai soli consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane. La novella estende tale facoltà anche ai consorzi stabili, con esplicito rinvio all’Allegato II.12 del Codice.
La sostituzione del periodo “e, nel novero di questi” con il termine “ovvero” muta la relazione tra i requisiti propri del consorzio e le risorse delle consorziate, da cumulativa ad alternativa: il consorzio può ora dimostrare la propria capacità tecnico-organizzativa in gara avvalendosi di mezzi e personale delle consorziate come elementi autonomi.
La novella attenua le asimmetrie tra le tipologie di consorzi, ma comporta una attenta verifica in fase di esecuzione: le Stazioni Appaltanti dovranno, in particolare, verificare l’effettivo apporto di mezzi e personale da parte delle consorziate, al fine di scongiurare l’esecuzione da parte di un soggetto privo della necessaria qualificazione.

Corretta identificazione CCNL applicabile negli atti di gara: indicazioni ANAC

A seguito di segnalazioni e richiesta di indicazioni sulla corretta identificazione dei CCNL da indicare negli atti di gara, il Comunicato ANAC n. 2 del 10.02.2026 ha fornito un quadro di indicazioni più dettagliate alle stazioni appaltanti.
Tra i contratti collettivi individuati come aventi una stretta connessione alle prestazioni oggetto dell’appalto (o della concessione), la stazione appaltante dovrà selezionare i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Per fare ciò la stazione appaltante dovrà:
1.    individuare i CCNL presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro;
2.    nel caso in cui l’oggetto dell’appalto attenga ad un settore per il quale non esistono le tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il CCNL stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il nuovo Codice degli appalti stabilisce che nei documenti di gara inziali e nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto o della concessione. In particolare, il comma 1 dell’articolo 11 dispone, come previsione generale, l’obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro che abbia i seguenti requisiti:
1.    sia in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del contratto;
2.    sia stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
3.    sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa, anche in maniera prevalente.

L’obbligo di individuare il CCNL non si applica, di regola, ai contratti per i quali tale indicazione non appare pertinente, come i contratti di servizi aventi natura intellettuale e i contratti di fornitura senza posa in opera.
I criteri individuati dal Codice si applicano, in quanto compatibili, anche all’individuazione dei contratti collettivi di lavoro da applicare ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto (o della concessione) che si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività.

Il Codice individua nel dettaglio le modalità attraverso le quali le stazioni appaltanti devono individuare la stretta connessione dell’ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione, seguendo i seguenti passaggi:
1.    la prima operazione da compiere da parte delle stazioni appaltanti è l’individuazione del CCNL più attinente rispetto all’oggetto dell’appalto e alle attività da eseguire, anche in maniera prevalente, e che gli operatori economici saranno chiamati a svolgere.
2.    In secondo luogo, le stazioni appaltanti dovranno individuare l’ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il CNEL.

INDICAZIONI ALLE STAZIONI APPALTANTI IN MERITO ALLA    CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL CCNL NEGLI ATTI DI GARA

1. Inquadramento normativo

L’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 stabilisce che nei documenti di gara inziali e nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto o della concessione, da individuarsi in conformità a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 1 e dall’allegato 1.01, quest’ultimo introdotto con il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 (c.d. decreto correttivo).

In particolare, il comma 1 dell’articolo 11 dispone, come previsione generale, l’obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro che abbia i seguenti requisiti:

  1. sia in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del contratto;
  2. sia stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  3. sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa, anche in maniera prevalente.

L’obbligo di individuare il CCNL non si applica, di regola, ai contratti per i quali tale indicazione non appare pertinente, come i contratti di servizi aventi natura intellettuale e i contratti di fornitura senza posa in opera, come chiarito da questa Autorità nella Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023 in cui si legge che “Sulla base del combinato disposto delle due norme [articoli 11, commi 1 e 2, e 57, comma 1], è stato ritenuto di poter aderire all’interpretazione che vede l’articolo 11 come enunciazione di un principio generale e l’articolo 57 come declinazione pratica di tale principio. È stato quindi ritenuto possibile perimetrare l’applicazione dei principi di cui all’articolo 11 all’ambito oggettivo individuato dall’articolo 57, escludendo i contratti di servizi aventi natura intellettuale. Inoltre, è stato ritenuto opportuno escludere le forniture senza posa in opera”.

A seguito del decreto correttivo è stato inserito il comma 2 bis all’articolo 11 del Codice, che ha introdotto l’obbligo per le stazioni appaltanti di indicare nei documenti di gara inziali e nella decisione di contrarre, anche il CCNL applicabile ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto (o della concessione) che si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività.

A corollario di quanto indicato all’articolo 11 del Codice, l’allegato 1.01 disciplina nel dettaglio i criteri e le modalità per l’individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre, del contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni.

In forza dell’attività di supporto che questa Autorità deve fornire alle stazioni appaltanti, anche in attuazione dell’Accordo interistituzionale sottoscritto con il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) il 16 giugno 2025, si riportano di seguito le modalità cui fare riferimento per la corretta identificazione del CCNL negli atti di gara.

2. Modalità attraverso le quali le stazioni appaltanti devono procedere all’identificazione del CCNL applicabile

Come già anticipato nel quadro normativo di riferimento, l’identificazione del CCNL di riferimento da indicare negli atti di gara, deve avvenire secondo i criteri indicati all’articolo 11, commi 1 e 2 e all’articolo 2 dell’allegato 1.01 al Codice.

In particolare, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro che sia:

  • in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro;
  • strettamente connesso    alle    prestazioni    oggetto    dell’appalto    o    della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente;
  • dotato del criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.

I criteri individuati all’articolo 2 dell’allegato 1.01 al Codice si applicano, in quanto compatibili, anche all’individuazione dei contratti collettivi di lavoro da applicare ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto (o della concessione) che si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività.

2.1. Stretta connessione con l’oggetto dell’appalto

È l’articolo 2, comma 2, dell’allegato 1.01 al Codice ad individuare nel dettaglio le modalità attraverso le quali le stazioni appaltanti devono individuare la stretta connessione dell’ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione, seguendo i seguenti passaggi:

  1. la prima operazione da compiere da parte delle stazioni appaltanti è l’individuazione del CCNL più attinente rispetto all’oggetto dell’appalto e alle attività da eseguire, anche in maniera prevalente, e che gli operatori economici saranno chiamati a svolgere.

A tal fine, le stazioni appaltanti dovranno preventivamente identificare il settore di riferimento dell’attività o delle attività oggetto dell’appalto (o della concessione) attraverso l’identificazione del rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT, quale risultante dalla Struttura della classificazione reperibile sul sito internet istituzionale dell’Istat al link https://www.istat.it/it/archivio/17888.

L’articolo 2, comma 2, lettera a) dell’allegato I.01, suggerisce di procedere con il raffronto tra codice ATECO e codice CPV indicato nel bando. A tal fine si evidenzia che all’interno della tabella D dell’allegato II. 2bis al Codice, è reperibile la correlazione tra codice ATECO e codice CPV utilizzabile per associare correttamente i due dati e che alcune piattaforme di approvvigionamento digitale mettono a disposizione una funzione che consente di individuare quali codici CPV corrispondono ad un certo codice ATECO e viceversa.

Come chiarito nella Relazione illustrativa al bando tipo, approvata dal Consiglio dell’Autorità dell’11 novembre 2025, al fine di individuare correttamente il CPV, le stazioni appaltanti dovranno seguire le indicazioni fornite con il Comunicato del Presidente del 9 maggio 2023.

  1. In secondo luogo, le stazioni appaltanti dovranno individuare l’ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il CNEL (articolo 2, comma 2, lettera b) dell’allegato 01).

A tal riguardo, si rappresenta che, con Delibera della Commissione dell’Informazione del CNEL, in data 11 settembre 2025, sono stati emanati gli indirizzi generali e le direttive per la riorganizzazione dell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.1 (Secondo gli indirizzi forniti in questo documento, ai fini della collocazione dei testi contrattuali nell’Archivio, verrà adottata una classificazione dei contratti incentrata sui codici ATECO, secondo la quale l’articolazione in macrosettori e sottosettori sarà definita utilizzando la vigente classificazione Ateco non oltre la seconda cifra di classificazione, ovvero per “Sezione ” e relative “Divisioni”. La collocazione dei CCNL nell’Archivio in base alla classificazione Ateco (“Sezione” e relativ e “Divisioni”) verrà disposta per i contratti che trovano un grado di applicazione minimo, come documentato dai flussi Uniemens).

Nelle more della riorganizzazione dell’Archivio, è possibile individuare l’ambito di applicazione del CCNL in relazione ai sottosettori in cui sono attualmente classificati i contratti collettivi accedendo alla sezione del sito del CNEL denominata “Contratti collettivi del settore privato” e, dalla stessa, accedendo alla cartella “Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi”.

All’interno di tale cartella Excel si trovano, tra gli altri, anche i seguenti fogli: uno che collega i CCNL ai sottosettori e un altro che collega i CCNL ai codici Ateco 2025 fino alla sesta cifra, in modo da consentire alle stazioni appaltanti la scelta del livello di classificazione ATECO strettamente connesso alle prestazioni oggetto del contratto. Per quanto concerne i settori e sottosettori contrattuali con cui attualmente il CNEL classifica i contratti, il relativo elenco è consultabile nella medesima cartella Excel, all’interno della quale è presente il foglio “guida alla lettura” che illustra il contenuto, con le relative indicazioni applicative, di ciascun foglio Excel che la compone.

 

2.2. Criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

L’articolo 2, comma 3, dell’allegato 1.01 al Codice stabilisce che tra i contratti collettivi individuati come aventi una stretta connessione alle prestazioni oggetto dell’appalto (o della concessione), la stazione appaltante dovrà selezionare i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Per fare ciò la stazione appaltante dovrà:

  1. individuare i CCNL presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del Codice (articolo 2, comma 3, lettera a), dell’allegato I.01);
  2. nel caso in cui l’oggetto dell’appalto attenga ad un settore per il quale non esistono le tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il CCNL stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell’appalto.

Al fine di individuare i contratti collettivi nazionali del lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, si rappresenta che all’indirizzo internet https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default                                        sono consultabili le tabelle già adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la determinazione del costo medio del lavoro ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del Codice.

3. Utilizzo di un diverso CCNL

La disciplina per la determinazione delle modalità di attestazione dell’equivalenza delle tutele normative ed economiche tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente negli atti di gara e quello diverso indicato dall’operatore economico in offerta, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, è rimessa alle linee guida in corso di adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si precisa, ad ogni modo, che l’articolo 4 dell’allegato 1.01 al Codice definisce i parametri da considerare ai fini dell’equivalenza delle tutele normative ed economiche e che il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell’invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali. “.

L’articolo 3 dell’allegato 1.01 al Codice rubricato “presunzione di equivalenza” stabilisce, inoltre, che si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell’operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa.

Appare doveroso evidenziare che per gli appalti relativi al settore dell’edilizia2 (Trattasi di appalti pubblici di lavori aventi ad oggetto le attività di cui all’Allegato X del decreto legislativo n. 81/2008comprese quelle affini direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori) l’articolo 3, comma 2, dell’allegato 1.01 stabilisce che si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012, F015, F018”.

Pertanto, relativamente al settore edile, è il legislatore stesso che fornisce indicazioni precise alle stazioni appaltanti, individuando direttamente i contratti collettivi nazionali da ritenersi applicabili e quelli equivalenti, e ciò in ragione del fatto che trattasi di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che si differenziano solo in ragione della dimensione o tipologia di impresa (industria, piccola impresa, impresa artigiana, impresa cooperativa).

fonte: sito ANAC