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Correttivo Codice Appalti d.lgs. 36/2023 approvato in CDM : cosa cambia

Approvato in Consiglio dei Ministri il correttivo al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 a seguito consultazione che ha coinvolto 94 stakeholders con circa 630 contributi.

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Il provvedimento introduce modifiche a sostegno degli investimenti pubblici, con un focus sui seguenti macro-temi principali:

1. Equo compenso: introdotti due meccanismi per garantire i principi dell’equo compenso al settore dei contratti pubblici. Per gli affidamenti diretti, è garantito un minimo dell’80% del corrispettivo previsto; per le procedure di gara, si tutela l’equo compenso con meccanismi di calmierazione del peso dei ribassi che possono essere formulati sul 35% del corrispettivo, con un risultato sostanziale assimilabile a quello degli affidamenti diretti;

2. Tutele lavoro: applicazione di un unico contratto collettivo nel bando di gara, con nuove linee guida per consentire alle stazioni appaltanti di individuare correttamente il contratto applicabile e per calcolare l’equipollenza delle tutele in caso di ricorso ad un diverso contratto;

3. Revisione prezzi: chiarito il rapporto tra revisione prezzi e principio dell’equilibrio contrattuale; introdotto un nuovo allegato per attuare le clausole di revisione dei prezzi sia nel settore lavori che nel settore servizi e forniture in maniera omogenea e con tempi certi;

4. Incentivi ai dirigenti RUP: esteso l’incentivo tecnico anche ai dirigenti responsabili del procedimento (RUP), superando la precedente limitazione;

5. Consorzi: razionalizzata la disciplina dei consorzi per evitare distorsioni nelle gare, omogeneizzare la disciplina applicabile ai diversi tipi di consorzi stabili e favorire la competitività;

6. PMI: introdotte misure per facilitare la partecipazione delle PMI, sia con contratti riservati sotto la soglia europea, sia con una soglia di subappalto del 20% dedicata;

7. Finanza di progetto: mantenuta la prelazione per il promotore, con una procedura di gara articolata in due fasi per garantire trasparenza e competitività;

8. Garanzie fideiussorie: semplificate le procedure per agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese;

9. Esecuzione contratti: rafforzate le premialità e le penali per accelerare l’esecuzione delle opere; tipizzate le varianti, per creare certezza sulla fase di esecuzione; introdotto il nuovo istituto dell’accordo di collaborazione;

10. CCT (Collegio Consultivo Tecnico): promosso come strumento di prevenzione delle controversie, con nuove limitazioni ai costi e facoltà di ricorrere a lodi contrattuali;

11. Progettazione digitale: innalzata la soglia da 1 mln a 2 mln di euro per la progettazione in modalità digitale, obbligatoria dal 1 gennaio 2025;

12. Qualificazione delle stazioni appaltanti: avvio del sistema di qualificazione, con incentivi alla qualificazione dei soggetti oggi non qualificati, nonché alla specializzazione dei soggetti aggregatori. Inizia anche la qualificazione per l’esecuzione, attraverso meccanismi incentivanti che puntano sulla formazione.

ARTICOLI OGGETTO DI MODIFICA:
Art. 11 – Principio di applicazione dei CCNL di settore.
Art. 17 – Fasi delle procedure di affidamento
Art. 18 – Il contratto e la sua stipulazione
Art. 19 – Principi e diritti digitali
Art. 23 – Banca dati nazionale dei contratti pubblici
Art. 24 – FVOE
Art. 26 – Regole tecniche
Art. 38 – Localizzazione e approvazione del progetto delle opere
Art. 41 – Livelli e contenuti della progettazione
Art. 43 – Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
Art. 44 – Appalto integrato
Art. 45 – Incentivi alle funzioni tecniche
Art. 49 – Principio di rotazione degli affidamenti
Art. 53 – Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive
Art. 57 – Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale
Art. 58 – Suddivisione in lotti
Art. 59 – Accordi quadro
Art. 60 – Revisione prezzi
Art. 61 – Contratti riservati
Art. 62 – Aggregazioni e centralizzazione delle committenze
Art. 63 – Qualificazione Stazioni Appaltanti e delle centrali di committenza
Art. 67 – Consorzi non necessari
Art. 70 – Procedure di scelta e relativi presupposti
Art. 98 – Illecito professionale grave
Art. 99 – Verifica del possesso dei requisiti
Art. 100 – Requisiti di ordine speciale
Art. 103 – Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo
Art. 104 – Avvalimento
Art. 106 – Garanzie per la partecipazione alla procedura
Art. 108 – Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture
Art. 110 – Offerte anormalmente basse
Art. 116 – Collaudo e verifica di conformità
Art. 117 – Garanzie definitive
Art. 119 – Subappalto
Art. 120 – Modifica dei contratti in corso di esecuzione
Art. 122 – Risoluzione
Art. 123 – Recesso
Art. 125 – Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo
Art. 126 – Penali e premi di accelerazione
Art. 141 – Ambito e norme applicabili
Art. 147 – Elettricità
Art. 162 – Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione
Art. 169 – Procedure di gara regolamentate
Art. 172 – Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
Art. 174 – Nozione
Art. 175 – Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio
Art. 177 – Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo
Art. 192 – Revisione del contratto di concessione
Art. 193 – Procedura di affidamento
Art. 197 – Definizione e disciplina
Art. 201 – Partenariato sociale
Art. 202 – Cessione di immobili in cambio di opere
Art. 209 – Modifiche al Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010)
Art. 215 – Collegio consultivo tecnico
Art. 216 – Pareri obbligatori
Art. 217 – Determinazioni
Art. 219 – Scioglimento del collegio consultivo tecnico
Art. 221 – Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. Governance dei servizi
Art. 222 – ANAC
Art. 223 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione
Art. 225 – Disposizioni transitorie e di coordinamento

NUOVI ARTICOLI:
Art. 82- bis. Accordo di collaborazione
Art. 225-bis. Ulteriori disposizioni transitorie
Art. 226-bis. Disposizioni di semplificazione normativa

ALLEGATI OGGETTO DI MODIFICA:
All. I.1 – Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti
All. I.2 – Attività del RUP
All. I.3 – Termini delle procedure di appalto e di concessione
All. I.5 – Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo
All. I.7 – Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo
All. I.8 – Verifica preventiva dell’interesse archeologico
All. I.9 – Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
All. I.10 – Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure
All. I.11 – Disposizioni relative all’organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici
All. I.13 – Determinazione dei parametri per la progettazione
All. I.14 – Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali
All. II.2 – Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte
All. II.3 – Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti
All. II.4 – Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
All. II.10 – Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
All. II.12 – Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
All. II.14 – Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Collaudo e verifica di conformità
All. II.18 – Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali
All. V.2 – Costituzione del Collegio consultivo tecnico (CCT)
All. V.3 – Formazione della Cabina di regia

NUOVI ALLEGATI:
All. I.01 – Contratti collettivi
All. II.2-bis – Modalità applicative delle clausole di revisione dei prezzi
All. II-6-bis – Accordo di collaborazione

fonte: sito MIT

AFFIDAMENTO DIRETTO NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. 36/2023: CRITERI INTERPRETATIVI ED APPLICAZIONE CONCRETA NELLE PIÙ RECENTI SENTENZE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

                                     

 

 

 

 

Sommario: 1. L’affidamento diretto, anche se procedimentalizzato, non è una procedura di gara; 2. Affidamento diretto e rispetto del principio di rotazione; 3. Affidamento diretto ed obbligo indicazione dei costi della manodopera; 4. Divieto di ricorso all’affidamento diretto nelle concessioni; 5. Vademecum e criticità degli affidamenti diretti secondo ANAC.

In considerazione dell’attualità e della rilevanza – sia in termini numerici che economici – degli affidamenti diretti nel settore degli appalti pubblici, il focus propone una rassegna ragionata delle principali sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato (con link alla versione integrale) pubblicate nel 2024 sull’argomento.

1. L’affidamento diretto, anche se procedimentalizzato, non è una procedura di gara.

La definizione di affidamento diretto è contenuta nell’Allegato 1.3, art 3, lett. d) al D.Lgs. 36/2023, secondo il quale si tratta dell’“affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.

L’affidamento diretto, pertanto, per espressa disposizione legislativa, non è una procedura di gara, intesa come confronto competitivo tra più operatori economici. Tuttavia, ciò non significa che lo stesso non possa essere, in qualche modo, “procedimentalizzato”.

Nel bandire una procedura semplificata, la stazione appaltante è libera, ad esempio, di introdurre alcuni elementi procedurali tipici delle gare senza determinare ex se l’applicazione integrale delle regole previste dal Codice per le procedure ordinarie.

Come ribadito dal Consiglio di Stato, infatti, la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze. L’acquisizione di più offerte non comporta la trasformazione della procedura di affidamento diretto in una gara vera e propria, trattandosi piuttosto di un mero confronto di preventivi, con conseguente dovere della stazione appaltante di motivare la scelta dell’aggiudicatario non in ottica comparativa, ma solo in termini di economicità e di rispondenza dell’offerta alle proprie esigenze (Consiglio di Stato, sez. V, 15.01.2024 n. 503).

Nelle procedure di affidamento diretto, infatti, il d.lgs. n. 36/2023 prevede che la scelta dell’operatore “anche nel caso di previo interpello di più operatori economici” è “operata discrezionalmente dalla stazione appaltante” (art. 3, allegato I.1), fermo restando l’obbligo di motivarne le ragioni (art. 17, c. 2). Essa sfugge, pertanto, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti (TAR Milano, 11.06.2024 n. 1778).

Così, ad esempio, secondo la giurisprudenza, la chiara indicazione della norma applicata (art. 50, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023), la previsione di un mero confronto tra preventivi e l’assenza di una commissione giudicatrice nominata per la valutazione delle offerte, per cui l’individuazione del preventivo ritenuto più conveniente per l’amministrazione è effettuata direttamente dal R.U.P., senza le formalità della seduta pubblica e senza l’elaborazione di una graduatoria finale tra le diverse proposte, palesano la volontà dell’amministrazione di ricorrere ad una modalità di affidamento diretto e non ad una procedura di carattere comparativo.

In particolare, non palesa la volontà di indire una procedura negoziata la decisione dell’amministrazione di interpellare cinque operatori; l’art. 50, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 consente, infatti, l’affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, “anche senza” consultazione di più operatori economici e l’art. 3, allegato I.1 del Codice prevede espressamente la facoltà per la stazione appaltante di interpellare più operatori. Non assumono, pertanto, rilievo la richiesta di un’offerta tecnica e un’offerta economica, l’indicazione di un importo “a base d’asta” e la predeterminazione di criteri di valutazione. Così come non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara neppure la richiesta del possesso, in capo agli operatori, di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che è, anzi, conforme a quanto previsto all’art. 17, c. 2, d.lgs. n. 36/2023 in forza del quale, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre “individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale” (TAR Milano, 11.06.2024 n. 1778).

2. Affidamento diretto e rispetto del principio di rotazione.

Con il Comunicato del Presidente del 24.06.2024, l’ANAC ha fornito chiarimenti sull’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate nei contratti di appalto di importo inferiore alle soglie europee.

Nell’affidamento diretto trova applicazione il principio di rotazione ex art. 49 D.Lgs. n. 36/2023, che non consente un terzo affidamento consecutivo. Sotto tale profilo è stato precisato che la norma in questione – secondo cui “è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi” – va interpretata nel senso che i “due consecutivi affidamenti” fanno riferimento a quello da aggiudicare e a quello “immediatamente precedente” con la conseguenza che è vietato già il “secondo” consecutivo affidamento e non il “terzo” in favore dell’operatore già affidatario di due precedenti consecutivi affidamenti; non si rinvengono, per una simile interpretazione, né elementi testuali, né elementi sistematici tenuto anche conto che la disposizione si pone in linea di continuità con la precedente regolamentazione di cui alle Linee Guida ANAC n. 4 che al punto 3.6 facevano espresso riferimento all’affidamento “precedente” e a quello “attuale”. Peraltro, in tal caso, la norma avrebbe utilizzato il termine “abbiano avuto”, piuttosto che “abbiano”, tempo presente che “attualizza” la sequenza temporale al momento immediatamente precedente (in tal senso, TAR Catania, 19.03.2024 n. 1099 e Parere MIT n. 2177/2023).

Il principio di rotazione non si applica qualora il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non disponga alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Così, ad esempio, secondo il TAR Calabria (TAR Catanzaro, 29.05.2024 n. 848), il procedimento instaurato mediante l’avviso di indagine esplorativa di mercato può essere equiparato a tutti gli effetti a una “procedura aperta al mercato”, essendo in esso prevista una selezione aperta a tutti e basata sul criterio dell’offerta più congrua e conveniente, così da escludere una potenziale lesione del principio di rotazione. Da qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento sia dell’avviso pubblico sia della successiva aggiudicazione, per aver la stazione appaltante precluso, sulla base di una illegittima applicazione del principio di rotazione, alla impresa ricorrente di essere invitata a presentare il proprio preventivo in risposta a una procedura di selezione pubblica.

Con parere n. 2624 del 21 giugno 2024, il MIT ha risposto al quesito postogli da una stazione appaltante riguardo la possibilità di derogare al principio di rotazione per evitare un dispendio maggiore di costi per un nuovo affidamento avente le medesime caratteristiche del precedente. Nel parere, richiamando il parere di ANAC 58/2023, il Ministero chiarisce nuovamente che le uniche eccezioni (oltre alla deroga al di sotto dei 5.000 Euro) ammesse al principio di rotazione sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell’art. 49. Il principio di rotazione prevale, quindi, a quello di economicità dell’azione della pubblica amministrazione.

3. Affidamento diretto ed obbligo indicazione dei costi della manodopera.

L’art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, rubricato “Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture” prescrive che “Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

L’art. 41, comma 14, prescrive poi che “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13.

Infine, l’art. 48 dispone che “Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.”.

Sulla scorta dei citati indici normativi, il TAR Catanzaro ha ritenuto come non possa escludersi l’applicabilità (anche) agli affidamenti diretti della regola sancita all’art. 108, comma 9 sull’obbligatorietà dell’indicazione dei costi della manodopera a pena di esclusione del concorrente (TAR Catanzaro, 17.06.2024 n. 958).

Del resto, con le sentenze nn. 1, 2 e 3/2019, anche l’Adunanza Plenaria, da un lato, aveva aderito alla lettura formalistica dell’art. 95 co. 10, del D.Lgs. 50/2016, affermando che la “mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta comunque l’esclusione dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere ammesso in un secondo momento al beneficio del c.d. ‘soccorso istruttorio’, pur nelle ipotesi in cui la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di puntuale indicazione” e, dall’altro, aveva rimesso la questione della compatibilità comunitaria della norma così interpretata alla Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia, con la sentenza 2 maggio 2019, C-309/18, ha ritenuto gli artt. 95, comma 10, ed 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, in linea di principio compatibili con la direttiva n. 2014/24/UE, salva tuttavia la situazione – che spetta al Giudice nazionale verificare – in cui sussista una “materiale impossibilità”, per l’offerente, di indicare separatamente quei costi.

La giurisprudenza ha altresì precisato che la portata escludente dell’inosservanza dell’obbligo di indicare nell’offerta “i propri costi della manodopera”, secondo quanto prescritto dall’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, non trova applicazione allorché in base alla documentazione di gara non sia possibile provvedere a tale indicazione.

Secondo il Giudice Amministrativo, l’indicata materiale impossibilità, tuttavia, non sussiste laddove l’enunciazione dell’obbligo manchi nel corpo della lex specialis, tenuto conto dell’attitudine eterointegrativa della prescrizione normativa dell’art. 95, comma 10, che deve senz’altro considerarsi, anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, ben nota ad ogni serio ed informato operatore economico.

È stato ancora precisato che l’eventuale non editabilità dei moduli dichiarativi predisposti dalla stazione appaltante privi dello spazio per l’indicazione in questione, non è di per sé preclusiva, sul piano della materiale elaborazione scritturale dei termini dell’offerta, dell’integrazione ad opera dell’offerente (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 aprile 2021, n. 2839).

Pertanto, l’art. 41, comma 14, del nuovo Codice trova applicazione anche negli affidamenti diretti, in quanto la norma esprime un principio generale – quale la tutela dei lavoratori – che deve essere comunque rispettato. Ciò posto, è necessario che siano previste modalità idonee che tengano conto del fatto che negli affidamenti diretti non viene effettuata una procedura di gara. Ad esempio, nei casi in cui sia necessario procedere allo scorporo dei costi della manodopera, si tenga conto delle esigenze di semplificazione sottese agli affidamenti diretti ai fini della individuazione delle modalità di scorporo medesimo (cfr. Pareri MIT nn. 2346/2024 e 2398/2024).

4. Divieto di ricorso all’affidamento diretto nelle concessioni.

La scelta del Legislatore nel nuovo Codice dei contratti pubblici è stata quella di regolamentare in via autonoma le concessioni, quali species del genus del partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale, riconoscendone l’autonomia rispetto ai contratti di appalto non solo per quanto attiene agli aspetti sostanziali, ma anche per quanto di specifica attinenza ai profili procedurali.

Si assiste, infatti, ad una autonoma regolamentazione delle procedure di affidamento delle concessioni, senza alcun rinvio alla disciplina riguardante il settore degli appalti, al fine, evidentemente ritenuto essenziale, di attribuire autonoma dignità ad una porzione ormai rilevante dei contratti pubblici.

In particolare, alle concessioni di importo inferiore alla soglia europea, la scelta del Legislatore del 2023 è stata quella di operare una radicale inversione di rotta rispetto alla previgente disciplina, regolamentando autonomamente l’affidamento di tali contratti senza alcun rinvio alle disposizioni dettate per i contratti di appalto e, in particolare, senza alcun richiamo all’art. 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Pertanto, la procedura di affidamento delle concessioni sotto la soglia di rilevanza europea potrà avvenire secondo le modalità delineate dall’art. 187 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, ovvero mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, ferma restando l’opzione dell’ente concedente di utilizzare le procedure di gara disciplinate, per le concessioni, dalle altre disposizioni del Titolo II, della Parte II del Libro IV del Codice.

La disposizione di cui all’art. 187 citato risponde, da un lato, alle stesse finalità di flessibilità e semplificazione cui è ispirato l’art. 50; dall’altro sembra valorizzare in maniera più spiccatamente garantista le esigenze pro-concorrenziali, intendendo coinvolgere il maggior numero possibile degli operatori economici (dieci).

Sulla scorta delle suddette considerazioni, sono state ritenute fondate dal TAR Parma le censure della parte ricorrente in ordine alla illegittimità della procedura ex art. 50 del D.lgs. 36/2023, prescelta dal Comune di Reggio Emilia per l’affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali. Nel caso di specie, trattandosi di concessione di servizi di importo inferiore alla soglia europea, la disciplina applicabile è quella dettata dall’art. 187 del D.Lgs. 36/2023, che prevede la procedura negoziata senza bando con la previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, ferma restando la possibilità per l’ente concedente di optare per le procedure ad evidenza pubblica dettate specificamente per le concessioni dal Titolo II, della Parte II del Libro IV del Codice (TAR Parma, 18.06.2024 n. 155).

Agendo sempre nell’ottica delle esigenze di flessibilità e semplificazione, il nuovo Codice ha previsto quindi una semplificazione anche per le procedure relative alle concessioni al di sotto delle soglie comunitarie, ma non ha ammesso l’affidamento diretto.

5. Vademecum e criticità degli affidamenti diretti secondo ANAC.

Il 30 luglio 2024, l’ANAC ha predisposto un Vademecum informativo per “gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro”, con lo scopo di per fornire a stazioni appaltanti ed imprese indicazioni sia dal punto di vista normativo che operativo.

L’ANAC ha inoltre recentemente individuato alcune criticità (anche su segnalazione di stakeholder) nel Codice dei contratti pubblici (cfr. ANAC – Criticità e segnalazioni in materia di contratti pubblici – 23.07.2024.pdf).

Rispetto alle procedure per l’affidamento diretto, l’Autorità ha segnalato:

– il rischio di un eccessivo frazionamento degli appalti. Stante l’ampia possibilità di ricorso all’affidamento diretto e alla procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti potrebbero essere indotte, al fine di ottenere la massima semplificazione delle procedure, ad un eccessivo frazionamento degli appalti, in modo da far rientrare l’affidamento occorrente entro la soglia prescritta per il ricorso alle procedure semplificate. Potrebbe quindi accadere che appalti pluriennali, anziché essere affidati mediante le procedure ordinarie, vengano invece affidati annualmente, in modo da rimanere al di sotto della soglia prevista per l’affidamento diretto o per la procedura negoziata senza bando ed evitare, così, di assoggettarsi al principio della gara pubblica;

– l’esigenza di estendere la possibilità per le stazioni appaltati di ricorrere alle procedure ordinarie in luogo delle procedure semplificate previste per gli appalti sottosoglia. Ad oggi, nel Codice, ciò è espressamente consentito nel solo caso di cui all’articolo 50, comma 1, lettera d) – procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alla soglia di rilevanza europea. L’Autorità ha evidenziato l’opportunità di consentire in ogni caso alle stazioni appaltanti, nell’esercizio della propria discrezionalità e in applicazione del principio di auto-organizzazione amministrativa, di ricorrere alle procedure ordinarie anche sottosoglia, in luogo delle procedure negoziate, qualora le caratteristiche del mercato di riferimento inducano a ritenere preferibile un ampio confronto concorrenziale. Di recente, con parere del MIT n. 2577/2024, tale possibilità è stata subordinata ad una adeguata motivazione anche in considerazione dell’allungamento dei tempi di conclusione del procedimento derivanti da tale scelta. In tal senso, secondo l’Autorità, il testo normativo dovrebbe essere emendato alla luce dell’orientamento espresso dal MIT. Del resto, anche ANAC, nel parere in funzione consultiva n. 13 del 13 marzo 2024, rispondendo ai dubbi dell’amministrazione interpellante, ha ritenuto che «debba considerarsi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di cui all’art. 50 del Codice Appalti (anche) il ricorso alle procedure ordinarie, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi».

Patente “a crediti” per i cantieri obbligatoria da oggi 1 ottobre 2024

Dal 1 ottobre 2024 importanti novità per la sicurezza e la salubrità nei luoghi di lavoro a seguito della legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56 che converte il precedente decreto legislativo 2 marzo 2024 n. 19 ed istituisce il sistema della patente “a crediti” per i cantieri, recando modifica all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

Con il Decreto 18 settembre 2024 n. 132 è stato adottato il “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.

Da ultimo, in data 23 Settembre 2024 è stata pubblicata, da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) la circolare n. 4 che nell’imminenza dell’entrata a pieno regime del nuovo sistema fornisce alcune delucidazioni circa il funzionamento del nuovo sistema della patente “a crediti”.

I soggetti interessati
A decorrere dal 1 ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 81/2008 (come riportati nell’allegato X al medesimo decreto: “1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale).
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea sono anch’esse tenute al possesso della patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.
Il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

Le modalità di richiesta
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale.

I contenuti della patente
La patente contiene le seguenti informazioni:
a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
c) data di rilascio e numero della patente;
d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.
Possono accedere alle informazioni contenute nella patente, i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

I requisiti necessari
La normativa prevede che il richiedente debba essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il punteggio
La patente parte da un punteggio iniziale di 30 crediti, che potrà essere aumentato sino ad un numero di crediti pari a 100: tale incremento dei punti avrà alla propria base eventuali condotte virtuose poste in essere da parte del soggetto che abbia in precedenza ottenuto la patente.
Nel caso contrario, invece, qualora fossero imputabili al titolare del documento violazioni alla normativa vigente prevista in materia di sicurezza nei cantieri, l’originario numero di punti subirà progressive decurtazioni. La diminuzione sarà più o meno consistente in relazione alla gravità della violazione contestata ed accertata da parte dell’autorità deputata al compimento delle verifiche.

Le sanzioni
Le eventuali decurtazioni che portino il numero complessivo dei punti ad un numero di unità inferiore a 15, impediranno al soggetto titolare della patente di potere proseguire nella propria attività.
Inoltre nel caso in cui emerga, nel corso dei controlli posti in essere da parte dell’autorità competente, la mancanza di rispondenza al vero delle dichiarazioni rilasciate al fine di ottenere il rilascio della patente potrà essere emesso un provvedimento di revoca.
Si segnala, infine, che la patente potrà essere sospesa nel caso in cui si verifichino incidenti che comportino l’inabilità permanente del lavoratore od il suo decesso.

FVOE : novità DURC per Stazioni Appaltanti ed operatori economici

Con comunicato in data odierna (04/09/2024) l’ANAC ha reso noto che in collaborazione con l’Inps e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, è stato reso interoperabile il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) con il Fascicolo digitale attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati.
Le stazioni appaltanti possono quindi consultare il DURC emesso in corso di validità su FVOE 2.0 ai fini della verifica dell’assenza di violazioni definitivamente accertate in materia contributiva secondo il nuovo Codice degli Appalti (art. 94 comma 6 del D.Lgs. 36/2023).
Il documento è inserito automaticamente nel Fascicolo Virtuale dell’operatore economico quando quest’ultimo rilascia alla stazione appaltante l’autorizzazione all’accesso. ANAC ricorda che la regolarità contributiva è un requisito “estremamente volatile” ed invita pertanto le Stazioni Appaltanti a chiedere la verifica della presenza del DURC emesso in corso di validità nel momento in cui se ne manifesta l’effettiva esigenza.
L’Autorità precisa che non è allo stato possibile chiedere l’emissione del DURC per operatori economici che ne risultino sprovvisti. L’ANAC auspica che si possa addivenire quanto prima a un accordo con gli enti previdenziali anche su questo tema.
Nel corso delle prossime settimane saranno introdotte nuove tipologie di documenti per la verifica:
– dei carichi fiscali non definitivamente accertati dell’Agenzia delle Entrate;
– dell’avvenuta comunicazione al Ministero del Lavoro del prospetto informativo disabili e della relazione sulla parità di genere.

Affidamento diretto : Vademecum ANAC

Il Consiglio dell’ANAC ha approvato il Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Download VADEMECUM

In considerazione della rilevanza – sia in termini numerici che economici – degli affidamenti diretti nel settore degli appalti pubblici l’Autorità ha predisposto un Vademecum per fornire indicazioni sia dal punto di vista normativo che operativo.
In ordine all’ambito normativo, nel Vademecum sono riportate le disposizioni del Codice dei contratti pubblici concernenti gli affidamenti diretti richiamando i pareri e le pronunce di chiarimento resi dall’ANAC e dal MIT.
Relativamente agli aspetti operativi, in particolare alla digitalizzazione, il Vademecum fornisce indicazioni sull’attuale sistema di acquisizione del Certificato Identificativo Gara (CIG) e sull’invio delle informazioni alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).
Nel documento sono anche illustrate le future implementazioni delle schede alle quali ANAC sta lavorando in accoglimento delle richieste pervenute dalle stazioni appaltanti e dalla associazioni di categoria.

ANAC: criticità e segnalazioni sul Codice dei Contratti Pubblici in vista del correttivo

ANAC ha individuato alcune criticità (anche su segnalazione di stakeholder) nel Codice dei contratti pubblici che sono state inserite in una tabella e classificate sulla base dell’indicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito della consultazione pubblica avviata per la revisione del codice con la Cabina di regia.
Sono state, quindi, individuate alcune proposte di revisione che comportano modifiche sostanziali, alcune che originano da meri refusi o difetti di coordinamento ed altre che si tradurrebbero in interventi di chiarimento con finalità interpretativa.
Tra gli emendamenti proposti, diversi riguardano le disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, nella quale ANAC svolge funzioni di regolazione e di vigilanza.

Download: ANAC – Criticità e segnalazioni in materia di contratti pubblici – 23.07.2024.pdf

 

fonte: sito ANAC

Il RUP non può (di regola) sostituirsi alla Commissione giudicatrice

Il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede, tra le numerose novità, anche il potenziamento della figura del RUP (Responsabile Unico del Progetto), organo che trova la propria disciplina all’interno dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023.
Si tratta di un organo destinato ad assolvere funzioni di considerevole importanza, la cui nomina deve essere effettuata immediatamente da parte della stazione appaltante o dell’ente concedente sin dal primo atto di avvio dell’intervento pubblico. Le funzioni del RUP si estendono a tutte le fasi della vita del contratto pubblico ovvero alla programmazione, alla progettazione, all’affidamento ed infine alla esecuzione.
Al RUP la normativa vigente assegna una funzione di coordinamento diretta a garantire specifici interessi di carattere collettivo che vengono in ogni modo toccati dalla procedura di pubblica contrattazione.
L’intervento del RUP è finalizzato a garantire una migliore gestione delle risorse pubbliche nonchè ad assicurare una maggiore trasparenza dei processi decisionali che si compiono nel corso della procedura di contrattazione pubblica.
La nomina del RUP deve ricadere tra i dipendenti delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti anche in servizio a tempo determinato. Data l’importanza delle funzioni attribuite nel disegno legislativo al RUP, il soggetto che ne ricopre la funzione deve essere dotato di competenze di carattere specifico che garantiscano il corretto svolgimento della procedura di contrattazione pubblica. Ai fini di garantire la maggiore trasparenza possibile è prevista l’indicazione del nominativo del soggetto destinato a ricoprire la carica nel bando di gara ovvero nell’avviso di indizione della gara. Tuttavia il RUP non è il solo soggetto coinvolto nella procedura di evidenza pubblica allorquando l’affidamento debba avvenire mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In tal caso, infatti, viene in rilievo la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 93 del Codice, il quale prevede che ai fini della selezione dell’aggiudicatario, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell’anomalia. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
Di recente la giurisprudenza (vedasi sentenza n. 4435 del 17.05.2024 della Sezione quinta del Consiglio di Stato) ha chiarito il rapporto tra il Rup e la Commissione giudicatrice, censurando la sostituzione del primo alla seconda nella valutazione delle offerte. La motivazione del provvedimento definisce i poteri assegnati al Rup nel corso di una procedura di evidenza pubblica, confermando che la scelta del contraente è riservata alla Commissione giudicatrice, organo funzionalmente competente in base alle previsioni del Codice dei contratti pubblici.
La sentenza precisa altresì che in un solo caso il Rup potrà validamente sostituirsi alla Commissione giudicatrice annullandone le decisioni, ossia nell’ipotesi in cui la decisione di aggiudicazione presenti profili di manifesta illogicità: in tale caso la sostituzione da parte del Rup parrebbe giustificata al fine di evitare palesi aspetti d illegittimità della procedura.
Segnatamente, il Collegio si è espresso come segue: “6.1.1. Il RUP può “esercitare un legittimo potere di verifica sulla regolarità della procedura”;
6.1.2. Lo stesso RUP non può sostituire “alle valutazioni discrezionali della Commissione (cioè dell’organo tecnico munito della necessaria preparazione ed esperienza professionale nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, inteso in modo coerente con la molteplicità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare) un opposto, soggettivo e autonomo giudizio sui medesimi profili di “accettabilità” dell’offerta tecnica già vagliati dalla stessa Commissione e da questa ritenuti inidonei a condurre all’esclusione dell’operatore economico”;
6.1.3. In siffatta direzione spetta “alla commissione di gara, nell’attività di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali … un ampio margine di discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, V, 1.2.2022, n. 696, Id. 3 maggio 2019, n. 2873; Cons. Stato, sez. III, 14 novembre 2017, n. 5258; Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015, n. 601; Cons. Stato, V, 11 dicembre 2015, n. 5655; 7 marzo 2014 n. 1072)”.
6.1.4. Significativa in tal senso la disposizione di cui all’art. 77, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a norma del quale: nei “casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”;
6.1.5. In una complementare prospettiva, l’art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (il quale prevede la possibilità di formulare “richiesta di chiarimenti o documenti” tra l’aggiudicazione provvisoria e la sua approvazione)“regola in realtà il rapporto tra l’attività della commissione (o del seggio) di gara (che formula la proposta) e l’amministrazione appaltante (che deve verificare e controllare la regolarità e la legittimità del procedimento, formulando eventualmente osservazioni o chiedendo chiarimenti)” [Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2020, n. 2655];
6.1.6. A conferma di quanto appena evidenziato, si veda altresì quanto previsto nell’Allegato I.2 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Attività del RUP) il cui art. 7 prevede, sì, che il RUP “dispone le esclusioni dalle gare” [lettera d)], ma stabilisce allo stesso tempo che lo stesso RUP: “in caso di procedura che prevede l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l’esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice” [lettera e)]. Dunque si conferma, anche nel nuovo codice dei contratti, che in caso di appalto aggiudicato con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa “l’esercizio di poteri valutativi”, quali quelli del caso di specie, spettino alla commissione di gara e non al RUP.
6.1.7. Allo stesso modo, il potere del RUP di dare impulso e formulare chiarimenti alla commissione di gara, in caso di dubbi, se nel vecchio codice dei contratti era espressamente contemplato all’art. 33 (laddove erano previsti “controlli” della stazione appaltante tra l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva) nel nuovo codice (dove la fase dei controlli è successiva alla aggiudicazione definitiva) se ne trova ora traccia – almeno per implicito – sia nell’art. 17, comma 5 (nella parte in cui si evidenzia che l’organo competente, ossia il RUP se ne ha i poteri, dispone l’aggiudicazione definitiva “se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico”: il che sta a significare che il RUP, in caso di dubbi, può sempre chiedere un intervento supplementare della commissione di gara); sia nell’art. 18, comma 2 (allorché si afferma che tra l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto l’amministrazione può comunque sempre esercitare “poteri di autotutela”: il che sta a significare che, anche in questo caso, se i dubbi del RUP sorgono dopo l’aggiudicazione definitiva questi possono essere sciolti mediante richiesta di chiarimenti alla commissione di gara nello spazio di 60 giorni che intercorre tra aggiudicazione e stipulazione);
6.1.8. Pertanto, in estrema sintesi: a) il RUP può esercitare un controllo di regolarità della procedura; b) dunque non potrebbe giammai sostituire le proprie valutazioni rispetto a quelle della commissione di gara; c) se del caso potrebbe soltanto chiedere chiarimenti e approfondimenti alla stessa commissione; d) è fatto salvo il potere di intervento sostitutivo del RUP soltanto allorché la commissione abbia espresso una valutazione manifestamente illogica o palesemente erronea”.

Digitalizzazione : proroga al 31 dicembre 2024 PCP affidamento diretto infra 5.000 euro, Delibera 582/2023 e Comunicato 10.01.2024

Comunicato del Presidente ANAC del 28 giugno 2024 –  digitalizzazione

Adozione del provvedimento di proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024

Visto

L’articolo 225, comma 2, del codice che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;

Visto

Il provvedimento adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ai sensi dell’articolo 23 del codice con delibera n. 261 del 30 giugno 2023, in materia di ecosistema nazionale dei contratti pubblici;

Visto

L’articolo 25 del codice secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento dei contratti;

Visti

La Delibera n. 582 del 13/12/2023 e il Comunicato del Presidente del 10/1/2024 con cui sono state fornite indicazioni di carattere transitorio per agevolare la prima applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, tenuto conto delle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nell’accesso e nell’utilizzo delle Piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD);

Vista

La decisione assunta dalla Cabina di Regia nella riunione del 25 giugno 2024, in cui, tenuto conto del processo di digitalizzazione in atto e al fine di agevolare il suo completamento, la Cabina di Regia, è stato ritenuto opportuno, nell’ottica della graduale attuazione delle disposizioni del codice, il mantenimento delle indicazioni già fornite dall’Autorità con i provvedimenti suindicati;

Visto

Che il mantenimento dei servizi offerti dall’Autorità è stato ritenuto essenziale al fine di supportare e completare il processo di digitalizzazione, soprattutto con riguardo a particolari procedure e ai piccoli affidamenti;

Vista

La decisione del Consiglio del 17 giugno 2024 con la quale è stato approvato il seguente Comunicato;

Considerata

Considerata la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pervenuta in data 26 giugno 2024, con la quale si rappresenta l’opportunità di tenere conto, con il presente comunicato,

anche della richiesta inviata all’Autorità in data 14 maggio 2024 da parte di alcuni soggetti aggregatori, con la quale si chiede, al solo fine di assicurare il regolare svolgimento delle procedure e la corretta acquisizione delle forniture e dei servizi, di estendere anche per gli appalti specifici da cui derivano accordi quadro/convenzioni pubblicati a far data dal 1 gennaio 2024, il medesimo regime transitorio già accordato dalla delibera 582/2023;

Visto

Il Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR), adottato dall’ANAC con provvedimento n. 135 del 28 marzo 2023, e, in particolare, l’articolo 3, secondo cui non sono sottoposti a consultazione pubblica gli atti a carattere generale quando essa è incompatibile con esigenze di opportunità o di urgenza, anche nel caso in cui ciò avvenga in ragione dei termini fissati per legge per l’intervento dell’ANAC;

Visto

Il parere del MIT acquisito in data 28 giugno 2024;

COMUNICA

Indicazioni valide fino al 31/12/2024

È prorogata fino al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell’Autorità:

  • per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD. al fine di consentire l’assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Non è consentito, dunque, l’inserimento ex post dei dati e delle informazioni relativi agli affidamenti;
  • per l’adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023 con o senza successivo confronto competitivo; tale possibilità viene estesa fino al 31/12/2024 anche agli accordi quadro e convenzioni pubblicati dal 1/1/2024;
  • per la ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell’articolo 76, comma 6, del codice previste dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/12/2023;
  • per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2022, che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022.

Restano valide le ulteriori indicazioni contenute nella delibera n. 582/2023.

Per gli affidamenti in house, l’Autorità ha reso disponibile la scheda A3_6, utilizzabile in via transitoria, nelle more dello sviluppo delle apposite schede da parte delle PAD e comunque fino al 31/12/2024.

Indicazioni valide a regime, senza limitazioni temporali

È confermata in via definitiva la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP per l’acquisizione del CIG con riferimento a tutte le fattispecie per cui è previsto l’utilizzo della scheda P5, ivi comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Si comunica, infine, che, in attesa della completa gestione di tutte le tipologie di procedure da parte delle PAD, l’Autorità ha fortemente investito nella piattaforma PCP rendendo disponibili nuove funzionalità volte agli utenti per agevolare le attività delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti e, pertanto, ha ridisegnato l’interfaccia web per migliorarne l’usabilità e ha sviluppato nuove funzionalità per consentire la modifica e l’annullamento delle procedure. Inoltre, ha predisposto nuove schede relative all’aggiudicazione e alla fase esecutiva.

La descrizione delle nuove funzionalità e delle nuove schede è disponibile sul sito dell’Autorità nella sezione Digitalizzazione.

L’Autorità si riserva di fornire ulteriori indicazioni in caso di evoluzioni tecniche che consentano di superare le istruzioni offerte in via transitoria o in caso di modifiche normative.

fonte: sito ANAC

Garanzie fideiussorie: proroga al 31 dicembre 2024 Delibera 606/2023 e Comunicato 31.01.2024 e ulteriori chiarimenti ANAC (art. 106 d.lgs. 36/2023)

Comunicato del Presidente ANAC del 28 giugno 2024 – Garanzie fideiussorie
Proroga delle indicazioni fornite con la Delibera n. 606/2023 e il Comunicato del 31/01/2024 e ulteriori chiarimenti in materia di garanzie fideiussorie

Il presente atto è adottato dal Presidente ai sensi dell’art.3 comma 2 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in considerazione della necessità ed urgenza di fornire le opportune istruzioni in materia di verifiche telematiche delle garanzie fideiussorie.
Con la Delibera n. 606/2023 e il Comunicato del 31/01/2024 l’Autorità, prendendo atto delle difficoltà emerse nello svolgimento delle verifiche telematiche delle garanzie fideiussorie mediante accesso ai siti internet dei garanti, ha fornito indicazioni transitorie valide fino al 30/6/2024.
Le difficoltà alla base dei provvedimenti di cui sopra risultano permanere. Pertanto, in accordo con la Cabina di regia del 25/6/2024, è necessario prorogare le indicazioni ivi contenute.
La proroga persegue l’obiettivo di garantire che il meccanismo funzioni integralmente in modalità digitale, attraverso i siti internet dei garanti per le verifiche o le piattaforme, predisposte da operatori del mercato, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti nel rispetto delle Regole tecniche recanti i Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale* emesse da AgID, anche per la gestione. Tali piattaforme devono essere messe a disposizione dai soggetti emittenti le garanzie e rese accessibili per le verifiche delle stesse, senza oneri per le stazioni appaltanti.
Considerato che il tempo necessario per consentire l’adeguamento alle disposizioni vigenti, da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari finanziari autorizzati ad emettere garanzie fideiussorie, è stimabile, ragionevolmente, in sei mesi, con il presente Comunicato si dispone la conferma e la proroga delle indicazioni fornite con i provvedimenti su richiamati fino al 31/12/2024.
L’Autorità manifesta fin da ora la propria disponibilità a trovare soluzioni per consentire l’interoperabilità delle piattaforme per la gestione delle garanzie fideiussorie di cui sopra con il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico.
Con l’occasione si ritiene opportuno chiarire che la riduzione del dieci per cento della garanzia fideiussoria prevista dall’articolo 106, comma 8, del codice per il caso di fideiussioni gestite mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti è applicabile nei soli casi in cui è garantito lo svolgimento, mediante piattaforma, di tutte le fasi del ciclo di vita della polizza (emissione, verifica, gestione e svincolo della garanzia). Occorre infatti considerare che nella Relazione illustrativa al codice è previsto che “La riduzione generalizzata introdotta invece per il caso di garanzia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti è volta a incentivare il ricorso alle piattaforme già previste dall’art. 25 del Codice.
A compimento del progetto di digitalizzazione si dovranno realizzare l’interoperabilità e l’integrazione tra i sistemi dei diversi attori, la digitalizzazione e l’automazione del processo di garanzia dall’emissione allo svincolo, la condivisione e l’attestazione all’interno della filiera di dati e processi. A regime, la soluzione potrà consentire di conseguire maggiore efficienza, trasparenza e certezza informativa lungo tutto il ciclo di vita delle fideiussioni e ridurre potenziali fenomeni di frodi”. Da tali specificazioni emerge quindi che soltanto la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita della polizza mediante il ricorso alle piattaforme è in grado di offrire quel livello di sicurezza aggiuntivo che giustifica la riduzione della garanzia.
Si comunica che le indicazioni di cui sopra saranno integrate nel Bando tipo n. 1/2023 in occasione del prossimo aggiornamento.

*https://trasparenza.agid.gov.it/page/9/details/2894/adozione-del-provvedimento-requisiti-tecnici-e-modalita-dicertificazione-delle-piattaforme-di-approvvigionamento-digitale-ai-sensi-dellart-26-del-decreto-legislativo-31-marzo-2023-n-36-recante-codice-dei-contratti-pubblici-1372023.html

fonte: sito ANAC

Criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sotto soglia (art. 50 d.lgs. 36/2023)

Comunicato Presidente ANAC 05.06.2024

Indicazioni in merito ai criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate.

Nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali l’ANAC, stante diverse anomalie e criticità applicative riscontrate a seguito di diversi procedimenti di vigilanza, ravvisa la necessità di fornire alle stazioni appaltanti talune indicazioni in merito ai criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate.

1.               Il vigente quadro normativo

Si evidenzia preliminarmente che il vigente art. 50 comma 2 del d.lgs. 36/2023 stabilisce espressamente il divieto di utilizzo del sorteggio o di altro metodo di estrazione casuale per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, ammettendone la possibile deroga soltanto in “presenza di situazioni particolari e specificamente motivate”. Nello stesso senso dispongono l’art. 2 comma 3 e l’art. 3 comma 4 dell’Allegato II.1 per i quali il ricorso al sorteggio è da ritenersi consentito soltanto “in casi eccezionali” ed in presenza “di oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura”.

Si ricorda, altresì, che le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di “motivare adeguatamente e in termini puntuali nella determina a contrarre, l’eventuale extrema ratio di ricorrere al sorteggio in presenza di un preciso dato oggettivo che giustifichi il ricorso a tale rimedio semplificatorio e che denoti l’impossibilità di utilizzare altri metodi” (Parere MIT nel parere del 26 febbraio 2024, n. 2294).

Ulteriori essenziali prescrizioni normative sono contenute nell’ Allegato II.1 del codice.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 1 l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure deve avvenire sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all’articolo 49 del codice. La determina a contrarre – ai sensi del successivo comma 2 deve contenere, tra gli altri elementi, “i criteri per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell’indagine di mercato o della consultazione degli elenchi”.

Le stazioni appaltanti possono, inoltre, dotarsi nel rispetto del proprio ordinamento, di un apposito regolamento in cui sono disciplinate – oltre alle modalità di espletamento delle indagini di mercato ed alle modalità di costituzione e revisione di eventuali Elenchi, distinti per categoria e fascia di importo – i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta (art. 1 comma 3).

Sia nel caso di ricorso ad un avviso di indagine di mercato, sia nel caso di utilizzo di Elenchi – secondo le espresse previsioni di cui all’art. 2 comma 3 e all’art. 3 comma 4 del citato Allegato – i criteri utilizzati dalle stazioni appaltanti per la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure “devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.”

Si ricorda, infine, che secondo quanto espressamente si legge anche nella Relazione illustrativa al Codice, che “dal novero degli operatori da considerare – ai fini della possibile selezione – tra quelli che hanno presentato manifestazioni d’interesse, devono essere esclusi quelli che non hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e, in applicazione del principio di rotazione, l’affidatario uscente”.

2.               I possibili criteri di selezione

Stando alle richiamate disposizioni del nuovo codice e dell’Allegato II.1, emerge chiaramente che i criteri che le stazioni appaltanti possono correttamente utilizzare per l’eventuale riduzione del numero dei soggetti da invitare alle procedure negoziate devono essere:

  1. pertinenti rispetto all’oggetto dell’appalto;
  2. rispettosi del principio di concorrenza;
  3. oggettivi e non discriminatori;
  4. proporzionati e trasparenti;

Ciò, in realtà, in sostanziale aderenza a quanto già da tempo chiarito dall’Autorità nelle Linee Guida n. 4 ove – con indicazioni che possono ritenersi attualmente ancora valide – al punto 5.2.1. è previsto che “…Nell’avviso pubblico di avvio dell’indagine di mercato ovvero di costituzione dell’elenco, la stazione appaltante indica i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza”.

Si ricorda, altresì, che nella Relazione AIR alle richiamate Linee Guida l’Autorità ha escluso l’ammissibilità, quali possibili criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, di “condizioni di partecipazione alla procedura che valorizzino l’elemento della territorialità, in quanto si tratterebbe di requisiti discriminatori, censurati dalla giurisprudenza, in assenza di motivazioni fondate su ragioni strettamente funzionali alla corretta esecuzione dell’appalto (Sentenza del Consiglio di Stato n. 2238/2017, nonché il parere di precontenzioso n. 47 del 19 marzo 2014)”.

L’Autorità nel recente parere reso in funzione consultiva n.11 del 28 febbraio 2024 ha, altresì, escluso” l’idoneità del criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse”, in quanto di fatto criterio di selezione equiparato all’estrazione a sorte e quindi soggetto allo stesso generale divieto attualmente previsto dalla già richiamata vigente normativa. Siffatto criterio – come evidenziato nel parere – non soddisfa, in particolare, i requisiti di obiettività e coerenza con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, né rispetta i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza e limita, altresì, l’accesso alla procedura negoziata in modo casuale e non coerente con la vigente disciplina del codice.

Può, altresì, aggiungersi che il ricorso al criterio cronologico per la possibile selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata presenta criticità forse maggiori rispetto all’utilizzo del sorteggio, in quanto lo stesso espone al rischio – soprattutto nel caso di utilizzo di Elenchi – di offerte concordate nonché di possibili fenomeni corruttivi e concussivi, stante la possibilità di informare anticipatamente alcuni concorrenti della data di avvio dell’indagine di mercato, in modo tale da porli in condizione di presentare l’offerta per primi o comunque tra i primi.

Al pari del criterio del sorteggio, il criterio cronologico può, pertanto, ammettersi soltanto in circostanze eccezionali e residuali, nei limiti ed alle condizioni previste dal Codice, quando l’utilizzo di criteri obiettivi è impossibile o comporta oneri che ostacolano lo svolgimento rapido della procedura.

Ulteriori importanti indicazioni in merito ai possibili criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sono stati forniti nella delibera n. 14 del 10 gennaio 2024 ove, in particolare, si chiarisce che i suddetti criteri non possono essere tali da condurre al “mancato inserimento dell’operatore economico in graduatoria e quindi alla perdita di ogni chance di essere invitati alla procedura selettiva” essendo, al contrario, consentito alle stazioni appaltanti “chiedere l’indicazione di elementi (es. esplicitazione del fatturato globale posseduto; Importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell’ultimo triennio; ecc.), senza la prescrizione di una soglia minima, sulla cui base stilare una graduatoria a cui attingere, in ordine di posizione decrescente, per invitare gli operatori economici alla successiva procedura di affidamento”.

Si ribadisce, pertanto, che i criteri adottati dalla stazione appaltante per l’eventuale selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata – da intendersi quali requisiti ulteriori e non coincidenti con i requisiti di partecipazione – oltre ad essere obiettivi, trasparenti, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, proporzionati allo stesso e non discriminatori – non debbono avere alcuna finalità od effetto escludente dei singoli candidati, ma devono essere utilizzati ai soli fini della redazione di una (o più) possibile graduatoria, dalla quale è consentito escludere soltanto quelli privi dei necessari requisiti di partecipazione nonché gli aggiudicatari uscenti, nel rispetto del vigente principio di rotazione di cui all’art. 49 del codice. Con specifico riferimento al principio di rotazione si ricorda, in particolare, che l’Aggiornamento 2023 al PNA 2022 approvato con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 identifica la mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti di cui all’art. 49 del codice come possibile evento rischioso, da prevenire da parte delle stazioni appaltanti mediante l’adozione delle seguenti misure:

  • verifica da parte della struttura di auditing o di altro soggetto appositamente individuato all’interno della stazione appaltante circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi;
  • aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.

L’aggiornamento periodico degli elenchi è, altresì, previsto quale essenziale misura di trasparenza.

Ciò chiarito si evidenzia, altresì, che la possibile redazione di un’unica graduatoria – seppur redatta secondo criteri di selezione oggettivi, non discriminatori, coerenti e proporzionati all’oggetto dell’affidamento – dalla quale selezionare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in ordine discendente ossia selezionando esclusivamente i primi soggetti posizionati, di fatto, comporta la selezione ed il conseguente invito degli operatori economici “più grandi” in termini di organizzazione, e/o fatturato e/o esperienza (ossia in base al criterio o ai criteri di selezione prescelti).

Al fine di una maggiore compatibilità con il principio della massima partecipazione di cui all’art. 10, comma 3 del codice – finalizzato a garantire l’accesso al mercato e la possibilità di crescita anche delle micro, piccole e medie imprese – si potrebbe, pertanto, non selezionare sempre e comunque i primi operatori economici posizionati in graduatoria ma – trattandosi di candidati comunque tutti in possesso dei necessari requisiti di partecipazione – fare in modo che la selezione stessa avvenga individuando i soggetti da invitare in parte tra i valori più alti, in parte, tra quelli intermedi ed in parte tra quelli più bassi.

In un’ottica di ulteriore apertura alle piccole e medie imprese potrebbe, altresì, prevedersi la formazione di diverse graduatorie per ciascun criterio prescelto, da cui selezionare gli operatori da invitare eventualmente con la stessa ponderazione suggerita sopra.

3.               Esempi di possibili criteri di selezione

Premettendo che trattasi di indicazioni e ribadendo, altresì, che le richiamate e vigenti disposizioni normative rimettono da ultimo all’autonomia delle singole stazioni appaltanti – da esercitarsi anche mediante l’adozione di propri regolamenti, da ritenersi necessari soprattutto nei casi di avvenuta istituzione di appositi Elenchi – l’individuazione degli specifici criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle singole procedure negoziate, nel rispetto comunque delle condizioni e dei principi evidenziati ai precedenti punti del presente comunicato, si richiamano di seguito alcuni possibile esempi di criteri di selezione.

Un esempio, in realtà, normativo è rinvenibile nell’Allegato L (Criteri per l’attribuzione di punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta) del DPR 207/2010 – seppur attualmente non più in vigore – e riferibile, in modo specifico, all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura. Nello specifico, è ivi prevista la redazione di una graduatoria compilata attribuendo ad ogni candidato un punteggio determinato in relazione ai seguenti elementi:

  • fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura riferibile agli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando;
  • importo dei lavori svolti nel corso degli ultimi dieci anni ed appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare;
  • numero medio annuo del personale tecnico dipendente (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) dipendente del candidato.

Il punteggio utile ai fini della graduatoria è ottenuto sommando quelli calcolati mediante interpolazione lineare per ognuno dei suddetti elementi.

Sono previsti, inoltre, incrementi del punteggio complessivo – in misura percentuale – nel caso di presenza di uno o più giovani professionisti e nel caso in cui almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale. A parità di punteggio riportato a seguito dell’applicazione dei criteri sopra evidenziati, la posizione in graduatoria è stabilita, da ultimo, tramite sorteggio pubblico.

Stante l’attuale divieto di utilizzo del sorteggio e di ogni altro criterio casuale in caso di parità di punteggio riportato da diversi candidati sarebbe, in realtà, auspicabile l’invito da parte della stazione appaltante di tutti i candidati aventi un punteggio utile ai fini della collocazione in graduatoria con conseguente estensione del numero minimo previsto di operatori da invitare in modo da ricomprendere anche le parità di posizione.

La soluzione prevista nell’Allegato L potrebbe essere applicata ed estesa – con alcune modifiche – anche alle altre tipologie di affidamento.

In particolare, per i lavori potrebbe eventualmente farsi riferimento a:

  • importo “complessivo” dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell’ultimo triennio (o quinquennio) antecedente la pubblicazione dell’avviso e relativi alla Categoria Prevalente indicata dalla stazione appaltante, da dimostrarsi con i CEL;
  • numero di personale dipendente al momento di presentazione della manifestazione di interesse.

Per i lavori di importo rilevante (ad es. superiore ad un 1.000.000 euro e fino alla soglia), potrebbe, altresì, valorizzarsi il possesso di determinate certificazioni (quali, ad es. il possesso dell’EMAS o UNI EN ISO 14001:2015 o altri sistemi di gestione ambientale conformi all’articolo 45 del Regolamento CE 1221/2009 e/o il possesso della Certificazione ISO 45001:2018 Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori o il possesso di altre certificazioni specifiche in relazione alla tipologia dei lavori).

Per i servizi e le forniture potrebbe farsi riferimento a:

  • fatturato globale riferibile all’ultimo triennio (o quinquennio) antecedente la pubblicazione dell’avviso;
  • importo complessivo dei servizi analoghi regolarmente svolti nello stesso arco temporale;
  • numero di personale dipendente al momento di presentazione della manifestazione di interesse partecipazione;

– possesso di specifica/he certificazione/i pertinente/i l’oggetto dell’affidamento.

4.         Indicazioni operative

Alla luce di quanto evidenziato e chiarito nel presente comunicato si invitano, pertanto, le stazioni appaltanti a:

  • dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento (o atto equivalente) in cui sono disciplinate, oltre alle modalità di espletamento delle indagini di mercato (eventualmente distinte per fasce) e alle modalità di costituzione e revisione degli Elenchi, distinti per categoria e fascia di importo, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta, tali da risultare: a) pertinenti rispetto l’oggetto dell’appalto; b) rispettosi del principio di concorrenza; c) oggettivi e non discriminatori; d) proporzionati e trasparenti;
  • aggiornare tempestivamente gli eventuali Elenchi istituiti al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti nonché del principio di concorrenza favorendo la partecipazione degli operatori economici richiedenti l’iscrizione;
  • indicare espressamente nella determina a contrarre e nell’eventuale Avviso per manifestazione di interesse i criteri di selezione utilizzati, in conformità alle eventuali disposizioni regolamentari;
  • redigere – in applicazione dei criteri prescelti e nel rispetto del principio di rotazione – graduatorie non escludenti un operatore economico in possesso dei requisiti previsti per il possibile affidamento;
  • utilizzare la o le graduatorie predisposte, in modo da garantire il rispetto del principio della massima partecipazione di cui all’art. 10, comma 3 del codice garantendo, altresì, l’accesso alle micro, piccole e medie imprese, che comunque soddisfino i requisiti di partecipazione previsti ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto;
  • disporre la verifica da parte della struttura di auditing o di altro soggetto appositamente individuato all’interno della propria organizzazione circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.

Affidamento diretto di un Accordo Quadro nel nuovo Codice dei contratti pubblici: chiarimenti ANAC

Comunicato ANAC del 5 giugno 2024

ANAC ha riscontrato il pervenire di diversi quesiti concernenti la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto di un accordo quadro e le conseguenti attuali modalità di acquisizione del CIG e di trasmissione dei relativi dati ed informazioni, ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

1. Gli Accordi Quadro nel nuovo codice dei contratti pubblici

L’accordo quadro è attualmente disciplinato all’articolo 59 del decreto legislativo 36/2023 e la sua definizione è contenuta nella lettera n), dell’articolo 2 dell’Allegato 1.1 – che ricalcando la precedente formulazione della lettera iii) dell’articolo 3 del decreto legislativo 50/2016 – ribadisce che trattasi di”accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”.

In estrema sintesi, per quanto di interesse ai fini dei presenti chiarimenti, il richiamato articolo 59 comma 1 si limita a stabilire:

  • il limite di durata massima dell’accordo, non superiore a 4 anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all’oggetto dello stesso;
  • l’obbligo di indicare il valore stimato dell’intera operazione contrattuale;
  • il divieto di ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Come precisato nelle FAQ dell’Autorità “Accordo quadro” – da ritenersi valide per gli aspetti ivi richiamati – ed in particolare alla FAQ 04 “L’accordo quadro è uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento. Le procedure di affidamento sono quelle previste dal Codice dei Contratti in relazione alle soglie di importo’.

Ai fini dell’individuazione delle soglie di rilevanza europea, l’articolo 14 comma 16 del decreto legislativo 36/2023 stabilisce che l’importo da prendere in considerazione è l’importo massimo stimato, al netto dell’IVA, del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro.

Per quanto concerne i casi di possibile utilizzo di tale strumento contrattuale, ivi comprese eventuali limitazioni, la FAQ 08 ha chiarito che “Gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalti; essendo venuti meno i limiti previsti dall’articolo 59 del decreto legislativo 163/2006, che limitava gli accordi quadro ai soli lavori di manutenzione” specificando, altresì, che “Ciò non significa tuttavia che questo sia lo strumento contrattuale più adeguato per tutti i tipi di appalto” e che “L’impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l’esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo”.

La successiva FAQ 09 precisa, altresì, che “le prestazioni oggetto di tali servizi devono essere riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti non possono predeterminare con certezza il sé, quando e quantum delle prestazioni. “

Ciò premesso, nessuna attuale disposizione del codice sembra vietare il possibile ricorso all’affidamento diretto di un accordo quadro, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), ossia nel caso di lavori il cui importo massimo stimato per l’intera durata dell’accordo sia inferiore a 150.000 euro e nel caso di servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, o forniture il cui importo massimo stimato sempre per l’intera durata dell’accordo sia inferiore a 140.000 euro, e sempre che non ricorra un interesse transfrontaliero certo.

2.  L’interesse delle stazioni appaltanti a ricorrere all’affidamento di un accordo quadro

Le stazioni appaltanti, anche a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici hanno spesso manifestato l’esigenza di ricorrere all’accordo quadro per importi pari o inferiori alle soglie previste per il possibile ricorso all’affidamento diretto.

A fondamento di siffatta esigenza è stato evidenziato che l’accordo quadro – soprattutto per determinati interventi standardizzabili, ripetibili e di modesto importo – si presenta come una modalità di acquisto in grado di semplificare l’attività contrattuale riducendo sia gli adempimenti amministrativi sia le tempistiche connesse ad un corretto affidamento, nel rispetto comunque del principio di rotazione degli affidamenti previsti per le procedure sottosoglia.

È stata aggiunta, altresì, un’ulteriore considerazione in termini di spesa pubblica, richiamando, in particolare, la delibera n. 1/2023 della Corte dei Conti Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che qualificando gli accordi quadro, quali contratti normativi, ha precisato che gli stessi non richiedono la registrazione di alcun impegno di spesa iniziale, aggiungendo che “Diversamente, i contratti adesivi allo stesso, in quanto produttivi di obbligazioni tra le parti del contratto discendente dall’Accordo, daranno luogo a specifici atti di impegno adottati ai sensi del comma 2 dell’articolo 34 della legge di contabilità e finanza pubblica’.

Si ricorda, altresì, che anche l’Autorità nella FAQ 010 ha chiarito che “L’accordo quadro è uno strumento flessibile che, accorpando prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, consente di definire le prestazioni ed i soggetti aggiudicatari che potranno essere oggetto di affidamento al ricorrere delle effettive necessità, senza alcun vincolo al raggiungimento dell’importo dell’AQ, complessivamente stimato”. Evidenziando che tale strumento”consente un risparmio di tempi e di costi in quanto si può attivare la prestazione resasi necessaria a “semplice chiamata” con la stipula di un contratto applicativo, in tal modo evitando l’indizione di molteplici appalti e conseguente parcellizzazione della spesa, limitando, talvolta, la concorrenza tra gli operatori economici’.

3. I presupposti e le condizioni per il possibile ricorso all’affidamento diretto di un accordo quadro

L’Autorità ha più volte riscontrato un’applicazione distorta dell’accordo quadro spesso utilizzato anche per attività non standardizzabili e prive di qualunque progettualità, da qui l’esigenza di ribadire, come già evidenziato nelle relative FAQ, che le prestazioni oggetto dell’accordo devono essere identificate con compiutezza. I contratti attuativi non possono, infatti, apportare modifiche tali da alterare la natura generale dell’accordo quadro, dovendo restare immutati gli elementi essenziali in esso descritti, con sufficiente precisione, nelle specifiche tecniche progettuali.

Un corretto ricorso a tale strumento contrattuale deve, inoltre, prevedere uno stretto legame tra quest’ultimo e gli strumenti di pianificazione e programmazione e non può, al contrario, come talvolta riscontrato, sopperire ad una sostanziale incapacità programmatica delle stazioni appaltanti.

Nel caso di affidamento diretto di un accordo quadro oltre al ricorrere di tali presupposti essenziali la stazione appaltante sarà tenuta al rispetto di ulteriori condizioni affinché l’utilizzo di siffatto strumento non comporti la possibile elusione delle disposizioni del codice o un’eventuale limitazione o distorsione della concorrenza (esigenze attualmente ribadite, in via generale, dall’articolo 59, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 36/2023).

In particolare, l’importo massimo complessivo dell’accordo quadro dovrà essere calcolato puntualmente nel rispetto di quanto previsto dal già richiamato articolo 14, comma 16, del decreto legislativo 36/2023 e l’eventuale possibile incremento dell’importo del contratto dovrà essere rapportato all’importo massimo stimato ai fini dell’affidamento diretto e non potrà, in ogni caso, comportare il superamento della soglia complessiva entro la quale è ammissibile il ricorso all’affidamento diretto.

Stante la peculiarità dell’affidamento diretto in questione, sarebbe, altresì, auspicabile che le stazioni appaltanti procedano – ove possibile – alla consultazione di più operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell’accordo quadro.

Per quanto concerne, infine, la compatibilità dell’affidamento diretto di un accordo quadro con il principio di rotazione di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 36/2023 – fermo restando il fatto che l’applicazione del principio non può, comunque, essere aggirata mediante ricorso ad arbitrari frazionamenti, ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto – si evidenzia che i singoli ed eventuali contratti applicativi a valle dell’accordo quadro, appaiono riconducibili all’unico affidamento iniziale di importo massimo stimato inferiore alle soglie di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice. Tale circostanza esclude, pertanto, la violazione del richiamato principio nel caso di successivi contratti applicativi rientranti nell’ambito dell’importo massimo stimato per l’affidamento diretto dell’accordo quadro. Troverà, comunque applicazione il successivo comma 2 del citato articolo 49, con conseguente divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti rientrino nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. Si ricorda, infine, che ove la stazione appaltante, ai sensi del comma 3 dell’articolo 49 abbia, con proprio provvedimento, ripartito gli affidamenti in fasce in base al valore economico, il divieto di affidamento o di aggiudicazione, conseguente al rispetto del principio di rotazione, troverà applicazione con riferimento a ciascuna fascia.

4. Le possibili modalità di acquisizione del CIG e di trasmissione dei dati nei casi di affidamento diretto di un accordo quadro

Come chiarito nelle FAQ 89 e A21 concernenti la “Tracciabilità dei flussi finanziari’ il soggetto sottoscrittore dell’accordo quadro deve necessariamente richiedere l’attribuzione di un codice CIG (cd. CIG “padre”). Va,inoltre, richiesta l’emissione di un nuovo codice CIG (“CIG derivato” detto anche CIG “figlio”) per ciascun contratto applicativo, da riportare nei pagamenti derivanti da quest’ultimo. Ciò anche nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l’accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell’accordo, ai fini della necessaria acquisizione delle informazioni relative alle fasi di esecuzione dell’appalto.

Ai fini dell’acquisizione del CIG e di trasmissione dei dati concernenti affidamenti diretti di Accordi Quadro di importo complessivo inferiore a 150.000 (per i lavori) e a 140.000 (per i servizi e le forniture), potrà essere compilata la scheda AD3 (Affidamento diretto) dove – nelle more dell’introduzione di un flag specifico – può essere valorizzato il campo generale attualmente esistente “strumenti per lo svolgimento della procedura” inserendo l’espressa indicazione “Accordo Quadro”. Per quanto concerne i successivi contratti applicativi a valle dell’accordo quadro dovrà essere compilata la scheda AD4 (Adesione senza confronto competitivo settori ordinari e speciali).

fonte: sito ANAC

Aggiornamento Guida operativa DNSH e Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Circolare MEF RGS del 14.05.2024 n. 22
Aggiornamento della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce all’articolo 18 che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del ”Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di Tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ex-ante, in itinere e ex-post. Al fine assistere le Amministrazioni titolari di misure e i Soggetti attuatori degli interventi ad assicurare il rispetto del principio DNSH, è stato previsto un aggiornamento della Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente emanata con la circolare n. 33 della RGS in data 13 ottobre 2022.
Le principali novità della Guida Operativa aggiornata, allegata alla circolare, riguardano:
– l’inclusione di ulteriori schede tecniche necessarie a seguito dell’inserimento di nuove misure nell’ambito della riprogrammazione del PNRR e e la revisione di alcune schede precedenti per tenere conto dell’evoluzione della normativa ambientale;
– un maggiore allineamento con i criteri contenuti negli Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza della Commissione europea;
– il recepimento delle indicazioni del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486, pubblicato a giugno 2023, che introduce criteri di vaglio tecnico per gli obiettivi Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, Economia circolare, compresi la prevenzione ed il riciclaggio dei rifiuti, Prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’area, dell’acqua o del suolo, Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
– la specificazione degli elementi di comprova da caricare sul sistema ReGiS nelle fasi principali dell’attuazione;
– l’individuazione, per specifiche attività, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all’articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) che consentono di assicurare il rispetto dei vincoli DNSH di interesse.

Allegati:

Circolare MEF RGS del 14 maggio 2024 n. 22
Allegato alla Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 – Guida operativa
Allegato alla Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 – Check list

Decreto PNRR 4 : d.l. 19/2024 coordinato con legge di conversione 56/2024 e disposizioni rilevanti in materia di contratti pubblici

Convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 2 marzo 2024 n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR 4).

Entrata in vigore del provvedimento: 1 maggio 2024

Testo coordinato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Di seguito le nuove disposizioni in materia di contratti pubblici.

Aggiornato al decreto legge 7 maggio 2024 n. 60 che ha disposto (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 29, commi 10, 11 e 12

 

                              Art. 12
Ulteriori misure di semplificazione in materia di  affidamento  ((dei contratti pubblici relativi a interventi previsti dal  PNRR  o  non
piu'  finanziati  con  risorse  del  medesimo))  e  in  materia  di procedimenti amministrativi 
 
  1.  Al  fine   di   assicurare   l'attuazione   degli   interventi,
caratterizzati da  un  maggiore  livello  di  avanzamento,  non  piu'
finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse  del  PNRR,  in
applicazione della decisione del  Consiglio  ECOFIN  dell'8  dicembre
2023, alle relative procedure di affidamento ed ai  contratti  i  cui
bandi o avvisi risultino gia' pubblicati  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nonche', laddove  non  sia  prevista  la
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed  ai  contratti  in
cui, alla suddetta data,  siano  gia'  stati  inviati  gli  inviti  a
presentare le offerte, continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di
cui  al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  al  decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
21 aprile 2023, n. 41, nonche' le specifiche disposizioni legislative
finalizzate  a  semplificare  e  agevolare  la  realizzazione   degli
obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica e nel rispetto, per  quanto  riguarda  le  norme  in
materia di personale, dei relativi limiti temporali. Le  disposizioni
di cui al primo periodo si applicano alle procedure di affidamento di
lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione
dei lavori e  ai  relativi  contratti  ((nonche'  alle  procedure  di
affidamento di servizi e forniture)). 
  2.  In  relazione  agli  interventi  di  cui  all'Allegato  IV   al
decreto-legge n. 77 del 2021, non piu' finanziati in tutto o in parte
a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della  decisione  del
Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,  le  disposizioni  di  cui  al
medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge  n.  13  del
2023, nonche' le specifiche disposizioni  legislative  finalizzate  a
semplificare e agevolare la realizzazione degli  obiettivi  stabiliti
dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti  in  corso,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e  nel  rispetto,  per
quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti
temporali. A tal fine, per procedimenti  in  corso  si  intendono  le
procedure  per  le  quali  e'  stato   formalizzato   l'incarico   di
progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Nel limite delle risorse  stanziate  a  legislazione  vigente  e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  anche
in relazione agli interventi non piu' finanziati in tutto o in  parte
a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della  decisione  del
Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della  capacita'
amministrativa, al reclutamento di personale  e  al  conferimento  di
incarichi,   nonche'   alle    semplificazioni    dei    procedimenti
amministrativi e contabili, contenute  nel  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, nel decreto-legge 24  febbraio  2023,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  aprile  2023,  n.  41,
nonche' le ulteriori specifiche disposizioni legislative  finalizzate
ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nel
rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di  personale,  dei
relativi limiti temporali. 
  4. Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo
degli interventi di cui  ai  commi  1,  2  e  3,  le  amministrazioni
titolari ed i soggetti  attuatori  utilizzano  le  funzionalita'  del
sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Per gli  interventi  interamente  definanziati
dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile,
procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando
l'utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo. 
  5. Per gli interventi non piu' finanziati a  valere  sulle  risorse
del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin  dell'8
dicembre 2023 e del PNC, restano  confermate  le  assegnazioni  ((per
l'incremento dei prezzi)) dei  materiali  a  valere  sul  «Fondo  per
l'avvio di opere indifferibili» di  cui  all'articolo  26,  comma  7,
primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,  purche'  detti
interventi siano integralmente  finanziati  a  valere  su  risorse  a
carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sulla  base  delle
indicazioni fornite  da  parte  delle  amministrazioni  titolari  dei
medesimi interventi con le modalita'  e  nei  termini  stabiliti  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i  cronoprogrammi
prevedendo   l'ultimazione   dell'intervento    in    coerenza    con
l'articolazione  temporale  degli  stanziamenti  di  bilancio.   Alla
ricognizione  degli  interventi  di  cui   al   presente   comma   ed
all'aggiornamento dei cronoprogrammi si  provvede  con  le  procedure
previste dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26,
comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e  dell'articolo
1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  6. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'alinea,  le  parole:  «Fino  al  30  giugno  2024»   sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»; 
    b) alla  lettera  b),  le  parole:  «entro  trenta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni»; 
  ((b-bis) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
      «b-bis)  in  caso  di  dissenso  o  non  completo  assenso,  le
amministrazioni  coinvolte  indicano  le  prescrizioni  e  le  misure
mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresi' i
relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate  conformemente  ai
principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita'  finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto  originariamente  presentato.
Le disposizioni di cui alla  presente  lettera  si  applicano,  senza
deroghe,  a  tutte  le  amministrazioni  comunque  partecipanti  alla
conferenza  di  servizi,  comprese  quelle  competenti   in   materia
urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela  del  patrimonio
culturale».)) 
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge  n.  76
del 2020,  come  modificate  dal  comma  6,  si  applicano,  se  piu'
favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie ((da espletare
secondo)) le modalita' di  cui  all'articolo  14-bis  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31  maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 29 luglio  2021,  n.
108)), dal decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21  aprile  2023,  n.  41,  nonche'  dalle
specifiche disposizioni  legislative  finalizzate  a  semplificare  e
agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti ((dal  PNRR  e))
dal PNC. 
  8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della  legge  12
marzo 1999, n. 68, e dall'articolo  46  del  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198,  con  riguardo  agli  investimenti  ovvero  agli
interventi avviati a far data dal  1°  febbraio  2020  ed  ammessi  a
finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del  PNRR,
le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  47  e  50,  comma  4,  del
decreto-legge n. 77 del  2021  si  applicano,  con  riferimento  alle
procedure afferenti ai settori speciali di cui al capo I  del  titolo
VI della parte II del ((codice dei contratti pubblici,  di  cui  al))
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero  al  libro  III  del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, esclusivamente a  quelle  avviate  successivamente  alla
data di comunicazione della concessione  del  finanziamento.  Qualora
gli investimenti o gli interventi di cui  al  primo  periodo  abbiano
gia' beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi  dal  PNRR,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12  marzo
1999, n. 68, e dall'articolo 46 del ((codice delle pari  opportunita'
tra uomo e donna, di cui al)) decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.
198, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano  alle  sole
procedure avviate successivamente alla data  di  comunicazione  della
concessione del finanziamento a valere, in tutto o  in  parte,  sulle
risorse del PNRR. 
  9.  Al  fine  di  consentire  la  tempestiva  realizzazione   degli
interventi indicati nel PNRR,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  4,  lettera  l),  del
decreto-legge n. 77 ((del 2021 adottano)) i  provvedimenti  necessari
all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato  a
seguito della decisione del Consiglio ECOFIN  dell'8  dicembre  2023.
Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute  nella  decisione
del Consiglio  ECOFIN  dell'8  dicembre  2023,  si  renda  necessario
procedere   all'aggiornamento   di   provvedimenti   gia'   adottati,
relativamente  agli  importi  stanziati,  ai  cronoprogrammi  e  alla
tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al  primo  periodo
procedono all'aggiornamento mediante propri  provvedimenti,  adottati
in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalita' di
adozione  dei  provvedimenti  da   aggiornare,   ((ferme   restando))
l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3  e
9  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  e  la  loro
sottoposizione  agli   organi   di   controllo,   ove   previsti.   I
provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono  comunicati,
senza ritardo, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo  2
del decreto-legge n. 13 del 2023 e  alla  Ragioneria  generale  dello
Stato - Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma
2, del decreto-legge n. 77 del 2021. 
  10. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre  2023,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2023,
n. 162, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2024». 
  11. All'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «,  nella  formulazione  vigente
alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79». 
  12. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
      «Art.  4-bis  (Semplificazione  di  regimi  amministrativi   in
materia di impresa  artigiana).  -  1.  L'avvio,  la  variazione,  la
sospensione, il  subingresso  e  la  cessazione  delle  attivita'  di
impresa artigiana di cui  ((alle  tabelle  B.I  e  B.II  allegate  al
presente  decreto))  non  sono   soggette   a   titoli   abilitativi,
segnalazione o comunicazione. Restano fermi i  regimi  amministrativi
previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle  attivita',
nonche' gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e
quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea. 
  2. Ai fini  e  agli  effetti  del  presente  decreto,  per  impresa
artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della  legge  n.
443 del 1985. 
  3. ((Le pubbliche amministrazioni)), nell'ambito  delle  rispettive
competenze,  possono  ricondurre  le  attivita'   non   espressamente
elencate nelle tabelle B.I  e  B.II,  anche  in  ragione  delle  loro
specificita'   territoriali,   a   quelle    corrispondenti,    ((con
provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali))»; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 2, dopo le parole: «si adeguano alle  disposizioni»
sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli da 1 a 4»; 
      2) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        «2-bis. Le  regioni  e  gli  enti  locali  si  adeguano  alle
disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro  il
31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.». 
      c) nell'allegato, sono aggiunte, in fine, le tabelle B.I e B.II
di cui all'allegato 2 ((annesso al presente decreto.)) 
  13. Le disposizioni di cui al comma 12 e quelle  dei  provvedimenti
emanati in attuazione dello  stesso  si  applicano  nelle  regioni  a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel
rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di  attuazione
anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.
3. 
  14. All'articolo 25, comma 5,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Se
l'istanza di cui al secondo periodo e' presentata  almeno  centoventi
giorni prima della scadenza del termine  di  efficacia  definito  nel
provvedimento di VIA, il medesimo  provvedimento  continua  a  essere
efficace sino all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle
determinazioni  relative  alla  concessione  della   proroga.   Entro
quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di  cui  al  secondo
periodo,  l'autorita'  competente  verifica  la   completezza   della
documentazione.  Qualora  la   documentazione   risulti   incompleta,
l'autorita' competente richiede al soggetto istante la documentazione
integrativa, assegnando per la presentazione  un  termine  perentorio
non superiore a trenta giorni. Qualora  entro  il  termine  assegnato
l'istante  non  depositi  la   documentazione   integrativa   ovvero,
all'esito  di  una  nuova   verifica,   da   effettuarsi   da   parte
dell'autorita'  competente  nel  termine  di  quindici  giorni  dalla
presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti
ancora incompleta, l'istanza  si  intende  ritirata  ((e  l'autorita'
competente procede all'archiviazione.))». 
  ((14-bis. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29  agosto  2003,
n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  ottobre  2003,
n. 290, dopo il comma 4-bis.1 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.2.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  ha  l'efficacia
temporale,  comunque  non  inferiore  a  cinque  anni,  definita  nel
provvedimento autorizzatorio stesso tenendo conto dei tempi  previsti
per la realizzazione del progetto. Decorso il  termine  di  efficacia
temporale indicato nel  provvedimento  autorizzatorio  senza  che  il
progetto sia stato realizzato, il procedimento di autorizzazione deve
essere  reiterato,  fatta  salva  la  concessione,  su  istanza   del
proponente, di specifica proroga da parte dell'autorita'  competente.
Tranne  il  caso  di  mutamento  del  contesto  di  riferimento,   il
provvedimento con cui e' disposta la proroga  ai  sensi  del  secondo
periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto  a  quelle
gia'  previste  nel  provvedimento  autorizzatorio   originario.   Se
l'istanza di cui al secondo  periodo  e'  presentata  almeno  novanta
giorni prima  della  scadenza  del  termine  di  efficacia  temporale
definito   nel   provvedimento   di   autorizzazione,   il   medesimo
provvedimento, anche  comprensivo  della  dichiarazione  di  pubblica
utilita'  e  dell'eventuale  apposizione  del   vincolo   preordinato
all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a  essere  efficace
sino  all'adozione,  da  parte   dell'autorita'   competente,   delle
determinazioni relative alla concessione della proroga». 
  14-ter. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, il secondo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:  «Per
tali attivita', l'autorita' competente puo' avvalersi dell'ISPRA, nel
limite di spesa di 3 milioni di euro annui, cui  si  provvede  con  i
proventi delle tariffe di  cui  all'articolo  33,  comma  1.  Con  il
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, sono determinate  le  risorse
da riassegnare annualmente all'ISPRA per le attivita' di monitoraggio
svolte ai sensi del precedente periodo. L'autorita'  competente  puo'
altresi' avvalersi degli altri enti del Sistema nazionale a rete  per
la protezione dell'ambiente, di cui alla legge  28  giugno  2016,  n.
132, dell'Istituto superiore di sanita', per i profili concernenti la
sanita'  pubblica,  ovvero  di  altri  soggetti  pubblici,  i   quali
informano tempestivamente la stessa autorita' competente degli  esiti
della verifica».)) 
  15. ((Fuori  dei  casi))  previsti  dagli  articoli  12  e  13  del
decreto-legge n. 77 del 2021 e qualora sia strettamente necessario al
fine di assicurare il rispetto da parte delle  citta'  metropolitane,
delle province e dei comuni  degli  obblighi  e  impegni  finalizzati
all'attuazione del PNRR ((e  del  PNC))  e  assunti  in  qualita'  di
soggetti attuatori, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per gli  affari  europei,
il Sud, le politiche di  coesione  e  il  PNRR  ovvero  del  Ministro
competente in relazione all'intervento da realizzare, possono  essere
((attribuiti)) ai sindaci, ai presidenti delle province e ai  sindaci
metropolitani i poteri previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2020, n. 41. In caso di adozione del decreto di cui  al  primo
periodo, si applicano, ai fini della  realizzazione  dell'intervento,
le disposizioni di cui al citato articolo 7-ter del decreto-legge  n.
22 del 2020, nonche' quelle di cui all'articolo 24, commi 3 e 4,  del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. 
  16. Al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla  Struttura
di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, delle funzioni di titolarita'  dei  Commissari
straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2017, n. 123, nonche' per  consentire  la  verifica  da  parte
della  Struttura  di  missione   dei   procedimenti   amministrativi,
instaurati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n.  91  del
2017 ovvero degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del  2023
e non definiti dai citati Commissari, i termini  di  conclusione  dei
predetti procedimenti amministrativi sono sospesi fino  al  31  marzo
2024. 
  ((16-bis. Al fine di consentire il raggiungimento  degli  obiettivi
previsti relativamente alla Missione 2,  Componente  2,  Investimento
4.3 «Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica», del  PNRR,  come
modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8  dicembre  2023,
per i soli progetti ammessi  al  finanziamento  con  le  risorse  del
medesimo Piano, nei casi in cui non  sussistano  vincoli  ambientali,
paesaggistici,  culturali  o  imposti  dalla  normativa   dell'Unione
europea, l'istanza per l'occupazione del  suolo  pubblico  e  per  la
realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e delle relative  opere
di connessione alla rete  di  distribuzione  sul  suolo  pubblico  si
intende  accolta  qualora,  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
presentazione dell'istanza medesima,  non  sia  stato  comunicato  un
provvedimento  di  diniego  da  parte  dell'ente  proprietario  della
strada. Resta salva la facolta' dell'ente proprietario  della  strada
di imporre prescrizioni successivamente  alla  scadenza  del  termine
previsto dal primo periodo nonche' di assumere determinazioni in  via
di autotutela nei casi di cui all'articolo 21-octies  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della presente disposizione,  il  soggetto  richiedente  ha
facolta' di comunicare all'amministrazione  procedente,  entro  dieci
giorni dalla medesima data di  entrata  in  vigore,  la  volonta'  di
avvalersi della disciplina stabilita dal presente comma. 
  16-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 2023,  n.  181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio  2024,  n.  11,
dopo il comma 9-quater e' inserito il seguente: 
  «9-quater. 1. Fino al 31  dicembre  2026,  il  gestore  della  rete
elettrica di trasmissione nazionale realizza le opere necessarie  per
la connessione di cabine primarie, per le  quali  e'  stata  concessa
l'autorizzazione ai gestori della rete elettrica di  distribuzione  e
che sono state ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere
sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento  2.1
"Rafforzamento Smart Grid", del PNRR,  mediante  denuncia  di  inizio
attivita' ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti,
del  decreto-legge  29  agosto  2003,   n.   239,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, a condizione  che
tali opere di connessione abbiano una tensione nominale non superiore
a 220 kW e una  lunghezza  non  superiore  a  un  chilometro  oppure,
qualora non siano interessate aree sottoposte  a  vincoli  di  natura
ambientale, paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore
a tre chilometri». 
  16-quater. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025,  l'Agenzia
per l'Italia digitale e' autorizzata a rilasciare  la  certificazione
delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui  all'articolo
26 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo
31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle dichiarazioni  presentate  dai
soggetti gestori delle piattaforme ai sensi  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n.  445,  attestanti  la  conformita'  delle  medesime
piattaforme ai requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, del  citato
codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.)) 
                           ((Art. 12 - bis 
Modalita' semplificate  per  la  verifica  preventiva  dell'interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei  progetti finanziati dal PNRR 
 
  1. L'articolo 28, comma 4, del codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
l'articolo 41, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui  aldecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non si applicano: 
  a) agli interventi qualificabili come interventi di  lieve  entita'
sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera  a),  del  presente
articolo, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete
rientranti nei progetti  finanziati  dal  PNRR,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 6; 
  b) agli interventi realizzati in  aree  gia'  occupate  da  strade,
opere o altri impianti di rete, a condizione che non  comportino  uno
scavo che  ecceda  la  quota  di  profondita'  gia'  impegnata  dagli
impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  nonche'  agli  interventi  urgenti  necessari   al   ripristino
dell'erogazione del servizio pubblico. 
  2. In deroga al citato articolo 41, comma 4, del codice di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per  gli  interventi  sulle
infrastrutture di rete qualificabili come interventi di media entita'
sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera  b),  del  presente
articolo si applicano le seguenti modalita' semplificate: 
  a)  il  soggetto  richiedente  trasmette  in  via   telematica   al
soprintendente territorialmente competente esclusivamente  una  copia
del progetto dell'intervento o di uno stralcio di esso; 
  b)  il  soprintendente  territorialmente  competente,  nel  termine
perentorio di trenta giorni dal ricevimento della  documentazione  di
cui  alla  lettera  a)  del  presente  comma,   puo',   con   congrua
motivazione,  richiedere  la  sottoposizione   dell'intervento   alla
verifica preventiva dell'interesse  archeologico  di  cui  al  citato
articolo 41, comma 4, del codice di cui  al  decreto  legislativo  31
marzo 2023, n. 36. 
  3. Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  dei  commi  1,
lettera a), e 2: 
  a) per «interventi  di  lieve  entita'»  si  intendono  quelli  che
comportano uno scavo inferiore a  500  metri  di  lunghezza  con  una
larghezza non  superiore  a  50  centimetri  e  una  profondita'  non
superiore a 1,20 metri ovvero  la  posa  di  manufatti  prefabbricati
connessi alla rete che comportano uno scavo  avente  una  profondita'
massima di 60 centimetri; 
  b) per «interventi  di  media  entita'»  si  intendono  quelli  che
comportano uno scavo compreso tra 500 e 1.000 metri di lunghezza  con
una larghezza non superiore a 50 centimetri  e  una  profondita'  non
superiore a 1,20 metri ovvero l'infissione  di  sostegni  nel  numero
massimo di cinque unita' e che comportano uno scavo  massimo  di  1,5
metri. 
  4. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, per le  infrastrutture  di
rete, in alternativa alle procedure di cui  al  citato  articolo  41,
comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.
36, e' sempre prevista la facolta' di  richiedere  al  soprintendente
territorialmente competente la  sorveglianza  archeologica  in  corso
d'opera. 
  5. Resta fermo che, per gli interventi  che  non  comportino  nuove
edificazioni o scavi a quote diverse da  quelle  gia'  utilizzate  da
manufatti esistenti, non  e'  richiesta  la  trasmissione  di  alcuna
documentazione ai  fini  della  verifica  di  assoggettabilita'  alla
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. 
  6. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1,  2,  3  e  5  e'
attestata  da  un  tecnico  abilitato,  anche  interno  al   soggetto
richiedente, nel progetto o  nello  stralcio  dello  stesso,  che  e'
trasmesso per via  telematica  alla  soprintendenza  territorialmente
competente prima dell'avvio dei lavori. 
  7. Resta ferma la disciplina relativa alle scoperte fortuite e agli
interventi  conseguenti  in  ordine  alla   tutela   del   patrimonio
archeologico di cui, rispettivamente, agli articoli 90 e 28, comma 2,
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.)) 
                              Art. 29 
               Disposizioni in materia di prevenzione 
                  e contrasto del lavoro irregolare 
 
  1. All'articolo 1, comma 1175, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge  ed  il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'» sono
sostituite dalle seguenti: «all'assenza di violazioni nelle  predette
materie, ivi comprese  le  violazioni  in  materia  di  tutela  delle
condizioni di lavoro nonche' di salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro individuate con decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge  ed  il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'»; 
    b) dopo il comma 1175 e' inserito il seguente: 
      «1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui  al  comma
1175  in  caso  di   successiva   regolarizzazione   degli   obblighi
contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, nonche' delle violazioni accertate di cui al medesimo  comma
1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza  sulla  base
delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle  violazioni
amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il
recupero dei benefici erogati non puo'  essere  superiore  al  doppio
dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.». 
  2. All'articolo 29 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  ((a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel
subappalto   spetta   un   trattamento    economico    e    normativo
complessivamente  non  inferiore  a  quello  previsto  dal  contratto
collettivo nazionale  e  territoriale  stipulato  dalle  associazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e  per  la
zona strettamente connessi con l'attivita' oggetto dell'appalto e del
subappalto»)); 
    b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine,  il
seguente:  «Il  presente  comma  si  applica  anche   nelle   ipotesi
dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori  di
lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonche' ai  casi  di
appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.». 
  3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
alla lettera d), ((il numero 1) e')) sostituito dal seguente: 
    «1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi  dovuti  per
la violazione di cui all'articolo 3  del  decreto-legge  22  febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  aprile
2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti
per la violazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  18  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  all'articolo  12  del
decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136,  e  all'articolo  18-bis,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;». 
  4. ((All'articolo 18 del)) decreto legislativo 10  settembre  2003,
n. 276((,)) sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «L'esercizio
non autorizzato delle attivita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettere a) e b), e' punito con la pena dell'arresto fino a un mese  o
dell'ammenda di euro 60 per  ogni  lavoratore  occupato  e  per  ogni
giornata di lavoro.»; 
      2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi  e'
scopo  di  lucro,  la  pena  e'  dell'arresto  fino  a  due  mesi   o
dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.»; 
      3) il sesto periodo e' sostituito  dal  seguente:  «L'esercizio
non autorizzato delle attivita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettere d) ed e), e' punito con la pena dell'arresto fino a tre  mesi
o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500»; 
      4) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi e'
scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a quarantacinque  giorni
o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500.»; 
    b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Nei
confronti dell'utilizzatore  che  ricorra  alla  somministrazione  di
prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da  quelli  di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a),  ovvero  da  parte  di  soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo  4,  comma  1,  lettera  b),  o
comunque al di fuori dei limiti ivi  previsti,  si  applica  la  pena
dell'arresto fino a un mese  o  dell'ammenda  di  euro  60  per  ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»; 
    c) al comma 5-bis, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Nei casi di appalto privo dei  requisiti  di  cui  all'articolo  29,
comma 1, e di distacco privo dei requisiti di  cui  all'articolo  30,
comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la  pena
dell'arresto fino a un mese  o  dell'ammenda  di  euro  60  per  ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»; 
    d) ((dopo il comma 5-bis sono)) inseriti i seguenti: 
      ((«5-ter.)) Quando la somministrazione di lavoro  e'  posta  in
essere con la specifica finalita' di eludere  norme  inderogabili  di
legge  o  di  contratto  collettivo  applicate  al   lavoratore,   il
somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto
fino a tre mesi o dell'ammenda di euro  100  per  ciascun  lavoratore
coinvolto e per ciascun giorno di ((somministrazione)). 
      ((5-quater.)) Gli importi delle sanzioni previste dal  presente
articolo sono aumentati  del  venti  per  cento  ove,  nei  tre  anni
precedenti, il datore di lavoro sia stato  destinatario  di  sanzioni
penali per i medesimi ((illeciti)). 
  ((5-quinquies.  L'importo  delle  pene   pecuniarie   proporzionali
previste dal presente articolo, anche  senza  la  determinazione  dei
limiti minimi o massimi, non puo', in ogni caso, essere  inferiore  a
euro 5.000 ne' superiore a euro 50.000.)) 
      ((5-sexies.)) Il  venti  per  cento  dell'importo  delle  somme
versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'articolo 21, comma 2, primo
periodo, del decreto  legislativo  19  dicembre  1994,  n.  758,  per
l'estinzione  degli  illeciti  di  cui  al  presente  articolo,  sono
destinate alle finalita' di cui all'articolo 1,  comma  445,  lettera
e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le
modalita' ivi previste, fermi restando i limiti di cui  alla  lettera
g) del medesimo ((comma 445».)) 
  5. L'articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno  2015,  ((n.
81, e')) abrogato. 
  6. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  il  comma
354 e' sostituito dal seguente: 
    «354. In caso di superamento del limite di  durata  previsto  dal
comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343  al  presente
comma, oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si  trasforma
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di  utilizzo  di
soggetti diversi da quelli  di  cui  al  comma  344,  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  500
euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al  quale  si  riferisce  la
violazione,  salvo  che  la  violazione  del  comma  344   da   parte
dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o  non
veritiere contenute nell'autocertificazione resa  dal  lavoratore  ai
sensi del comma 345. Non si applica la procedura di  diffida  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.». 
  7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di  lavoro  e  di
legislazione sociale, ivi compresa la tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso  non  emergano  violazioni  o
irregolarita',  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro   rilascia   un
attestato e iscrive, previo  assenso,  il  datore  di  lavoro  in  un
apposito elenco informatico consultabile  pubblicamente,  tramite  il
((sito  internet  istituzionale))   del   medesimo   Ispettorato,   e
denominato  «Lista  di  conformita'  INL».  L'iscrizione  nell'elenco
informatico di cui al primo periodo e' effettuata nel rispetto  delle
disposizioni di cui al regolamento  (UE)  2016/679  ((del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  27   aprile   2016,))   e   produce
esclusivamente gli effetti di cui al comma 8. 
  8. I datori di lavoro, cui e' stato rilasciato l'attestato  di  cui
al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi  dalla
data di iscrizione ((nella Lista di conformita' INL)),  ad  ulteriori
verifiche  da  parte  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  nelle
materie oggetto degli  accertamenti,  fatte  salve  le  verifiche  in
materia di salute e sicurezza nei  luoghi  di  lavoro,  le  eventuali
richieste di intervento, nonche' le attivita'  di  indagine  disposte
dalla Procura della Repubblica. 
  9. In caso  di  violazioni  o  irregolarita'  accertate  attraverso
elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza,
l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede  alla  cancellazione  del
datore di lavoro dalla Lista di conformita' INL. 
  ((10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.))
  13. All'accertamento della violazione di cui  ai  commi  11  e  12,
nonche', nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle  relative
sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di
legislazione  sociale,  ferme  restando  le   rispettive   competenze
previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni  di
enti pubblici e privati. 
  14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  15.  Al  fine  di  promuovere  il  miglioramento,  anche   in   via
progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni
di lavoro, di cura e di assistenza in favore  delle  persone  anziane
non autosufficienti ((e di favorire)) la regolarizzazione del  lavoro
di cura prestato al domicilio della persona  non  autosufficiente,  a
decorrere dalla data che sara'  comunicata  dall'INPS  a  conclusione
delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale
Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al  31
dicembre 2025,  in  caso  di  assunzioni  o  trasformazioni  a  tempo
indeterminato di  contratti  di  lavoro  domestico  con  mansioni  di
assistente a soggetti anziani, con  una  eta'  anagrafica  di  almeno
ottanta anni, gia' titolari dell'indennita'  di  accompagnamento,  di
cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18,
e' riconosciuto per  un  periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi  un
esonero dal versamento del 100 per cento dei  complessivi  contributi
previdenziali  ed  assicurativi  a  carico  del  datore   di   lavoro
domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua,
riparametrato  e  applicato  su  base  trimestrale,  ferma   restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
  16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione  di  cui  al
comma 15 deve possedere un valore  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate  di  natura
sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6  del  ((regolamento  di  cui
al)) decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  dicembre
2013, n. 159, in corso di validita', non superiore a euro 6.000. 
  17. Il beneficio non  spetta  nel  caso  in  cui  tra  il  medesimo
lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona  del  suo  nucleo
familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di
assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonche' in caso di
assunzione di parenti o  affini,  salvo  che  il  rapporto  abbia  ad
oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui ((all'articolo 1,  terzo
comma, numeri  da  1)  a  5))),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403. 
  18.  L'esonero  contributivo  di  cui  ai  commi  da  15  a  17  e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025,  58,8  milioni  di
euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e  di  0,6
milioni di euro per l'anno 2028 , a valere  sul  programma  nazionale
Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del
Programma  ed  all'ammissione  della  misura  al  finanziamento,  nel
rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei  criteri  di
ammissibilita'  allo   stesso   applicabili.   L'INPS   provvede   al
monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da
15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento
del limite di spesa indicato al primo periodo  il  medesimo  Istituto
non prende in  considerazione  ulteriori  domande  per  l'accesso  ai
benefici contributivi di cui ai predetti commi. 
  19. Al fine  di  rafforzare  l'attivita'  di  contrasto  al  lavoro
sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza  sui  luoghi
((di lavoro,)) al decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  ((a) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei  lavoratori
autonomi tramite crediti). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono
tenuti al possesso della patente  di  cui  al  presente  articolo  le
imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o
mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione  di
coloro  che  effettuano  mere  forniture  o  prestazioni  di   natura
intellettuale. Per le imprese e i lavoratori  autonomi  stabiliti  in
uno Stato membro dell'Unione europea diverso  dall'Italia  o  in  uno
Stato non appartenente all'Unione europea e' sufficiente il  possesso
di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorita' del
Paese d'origine e, nel caso  di  Stato  non  appartenente  all'Unione
europea, riconosciuto  secondo  la  legge  italiana.  La  patente  e'
rilasciata,  in  formato  digitale,  dall'Ispettorato  nazionale  del
lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti: 
  a) iscrizione alla camera di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura; 
  b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei  dirigenti,  dei
preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di  lavoro,  degli
obblighi formativi previsti dal presente decreto; 
  c) possesso del documento  unico  di  regolarita'  contributiva  in
corso di validita'; 
  d) possesso del documento  di  valutazione  dei  rischi,  nei  casi
previsti dalla normativa vigente; 
  e) possesso della certificazione di  regolarita'  fiscale,  di  cui
all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
  f)  avvenuta  designazione  del  responsabile   del   servizio   di
prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. 
  2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1  e'  autocertificato
secondo  le  disposizioni  del   testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Nelle  more  del  rilascio  della  patente  e'
comunque consentito lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1,
salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del
lavoro. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
sentito l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  sono  individuati  le
modalita' di presentazione della domanda per il  conseguimento  della
patente di cui al comma 1 e i  contenuti  informativi  della  patente
medesima nonche' i presupposti e il procedimento per  l'adozione  del
provvedimento di sospensione di cui al comma 8. 
  4. La patente e' revocata in caso di  dichiarazione  non  veritiera
sulla sussistenza di  uno  o  piu'  requisiti  di  cui  al  comma  1,
accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici
mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo puo' richiedere
il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1. 
  5. La patente e' dotata di un punteggio iniziale di trenta  crediti
e consente ai soggetti di cui al comma  1  di  operare  nei  cantieri
temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a),  con
una dotazione pari o superiore a quindici crediti.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito  l'Ispettorato
nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di  attribuzione  di
crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonche' le modalita'
di recupero dei crediti decurtati. 
  6. Il punteggio della patente  subisce  le  decurtazioni  correlate
alle risultanze dei provvedimenti definitivi  emanati  nei  confronti
dei datori di lavoro,  dirigenti  e  preposti  delle  imprese  o  dei
lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure  indicati  nell'allegato
I-bis annesso  al  presente  decreto.  Se  nell'ambito  del  medesimo
accertamento ispettivo sono contestate  piu'  violazioni  tra  quelle
indicate nel citato allegato  I-bis,  i  crediti  sono  decurtati  in
misura non eccedente il doppio di quella prevista per  la  violazione
piu' grave. 
  7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6  le  sentenze
passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di  cui  all'articolo
18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive. 
  8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui
deriva la morte del lavoratore o un'inabilita' permanente, assoluta o
parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' sospendere, in  via
cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi.
Avverso il provvedimento di sospensione e' ammesso ricorso ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 14, comma 14. 
  9. I provvedimenti definitivi di cui al comma  6  sono  comunicati,
entro   trenta   giorni,   anche    con    modalita'    informatiche,
dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale  del
lavoro ai fini della decurtazione dei crediti. 
  10. La patente con  punteggio  inferiore  a  quindici  crediti  non
consente alle  imprese  e  ai  lavoratori  autonomi  di  operare  nei
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a). In tal  caso  e'  consentito  il  completamento  delle  attivita'
oggetto di appalto o subappalto in  corso  di  esecuzione,  quando  i
lavori eseguiti sono  superiori  al  30  per  cento  del  valore  del
contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14. 
  11. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  2,  in  mancanza  della
patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese
e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili
di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), si  applicano  una
sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e,
comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura  di
diffida di cui all'articolo 301-bis  del  presente  decreto,  nonche'
l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,
n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse  sanzioni  si  applicano
alle imprese e  ai  lavoratori  autonomi  che  operano  nei  cantieri
temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a),  con
una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli  introiti
derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono  destinati
al bilancio dell'Ispettorato nazionale del  lavoro  e  concorrono  al
finanziamento  delle  risorse  necessarie   all'implementazione   dei
sistemi informatici necessari al rilascio e  all'aggiornamento  della
patente. 
  12.  Le  informazioni  relative  alla  patente  sono  annotate   in
un'apposita sezione  del  Portale  nazionale  del  sommerso,  di  cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004,  n.
124, unitamente a  ogni  utile  informazione  contenuta  nel  Sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui
all'articolo 8 del presente decreto. 
  13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio  sulla
funzionalita' del sistema della patente a crediti entro  dodici  mesi
dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento
dei decreti ministeriali previsti  dai  commi  3  e  5  del  presente
articolo. 
  14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi  da  1  a  13
puo' essere estesa ad  altri  ambiti  di  attivita'  individuati  con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
comparativamente piu' rappresentative. 
  15. Non sono tenute al possesso della patente di  cui  al  presente
articolo le imprese in possesso dell'attestazione  di  qualificazione
SOA, in classifica pari o superiore alla  III,  di  cui  all'articolo
100, comma 4, del codice dei contratti pubblici  di  cui  al  decreto
legislativo n. 36 del 2023»)); 
    b) all'articolo 90, comma 9: 
      1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        «b-bis) verifica il possesso della patente ((o del  documento
equivalente)) di cui all'articolo  27  nei  confronti  delle  imprese
esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi  di  subappalto,
ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della  patente
ai   sensi   ((del   comma   15))   del   medesimo    articolo    27,
((dell'attestazione di qualificazione)) SOA;»; 
      2) alla lettera c), le parole: «alle  lettere  a)  e  b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»; 
    c) all'articolo 157, comma 1, la lettera c) e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «c) con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  711,92  a
2.562,91 euro per la  violazione  degli  articoli  90,  commi  7,  9,
lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.». 
  ((c-bis) dopo l'allegato I e' inserito  l'allegato  I-bis,  di  cui
all'allegato 2-bis annesso al presente decreto.)) 
  20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il
2024 ed euro 2.500.000 ((a decorrere)) dal 2025, sono  a  carico  del
bilancio  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro.  ((A  decorrere))
dall'anno 2025 per  il  medesimo  Ispettorato  sono  conseguentemente
elevati nella misura di 2.500.000 euro  i  limiti  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla
compensazione  dei  relativi  effetti  finanziari,  in   termini   di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 2,5 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
                             Art. 36 
Disposizioni  per  la  realizzazione   degli   interventi   volti   a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio  idrogeologico  e per la realizzazione degli interventi nei territori  colpiti  dagli eventi sismici ((del 2009, del 2016, del 2022 e del 2023)) 
 
 1. L'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
e l'articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di  cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  si  interpretano  nel
senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi  di
cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, indette successivamente al  1°  luglio  2023,  si  applicano  le
disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e  14  dell'ordinanza
del capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  558  del  15
novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  270  del  20
novembre 2018, fatto salvo il rispetto del  principio  DNSH  («Do  No
Significant Harm») ai sensi dell'articolo  17  del  regolamento  (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.((1-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30  dicembre  2020,
n. 178, le parole:  «al  31  dicembre  2024»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 31 ottobre 2025».)) 
  2. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «2-ter. Al fine di assicurare una piu'  celere  attuazione  degli
interventi di cui al comma 1 compresi negli allegati II e II-bis alla
parte seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  il
soggetto  attuatore,  d'intesa  con  il  Presidente   della   regione
territorialmente competente, puo' chiedere al Ministero dell'ambiente
e  della  sicurezza  energetica  di  individuare  la  regione   quale
autorita' competente allo svolgimento della procedura di  valutazione
d'impatto ambientale (VIA) o della verifica  di  assoggettabilita'  a
VIA. Entro e non oltre i successivi  quindici  giorni,  il  Ministero
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  comunica  al  soggetto
attuatore e alla regione la determinazione  in  merito  all'autorita'
competente. La verifica del  progetto  di  cui  all'articolo  42  del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, comprende  anche  la  verifica  dell'ottemperanza  delle
condizioni ambientali stabilite  nel  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita'  a  VIA  o  nel  provvedimento  di   VIA   di   cui
all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.  A
tale fine, il soggetto preposto alla verifica  del  progetto  di  cui
all'articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo  n.  36  del
2023 e'  individuato  come  soggetto  che  effettua  la  verifica  di
ottemperanza di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo
n. 152 del 2006.». 
  ((2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute,
della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del  settore  edile,  il
Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e
la sicurezza nei cantieri, comprese forme di monitoraggio dei  flussi
della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico  delle
imprese  di  cui  al  comma  3.  Tali  misure  possono  prevedere  la
comunicazione e  lo  scambio  di  informazioni  con  autorita',  enti
pubblici,  parti  sociali  e  datori  di   lavoro.   Il   Commissario
straordinario adotta, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui
all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche i  tipi
di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o  alla
comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei  flussi  di  manodopera
sono messi a disposizione della Struttura di cui  all'articolo  30  e
delle prefetture - uffici territoriali del  Governo  territorialmente
competenti, anche  ai  fini  dell'esercizio  del  potere  di  accesso
previsto dall'articolo 93 del codice delle leggi  antimafia  e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, nonche' dell'Ispettorato nazionale del lavoro,  secondo
modalita'   stabilite   mediante   accordi   con    il    Commissario
straordinario».)) 
  ((2-ter. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2,  comma
2,  del  decreto-legge  11  gennaio  2023,  n.  3,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n.  21,  sulla  base  delle
procedure e dei criteri  di  quantificazione  dei  danni  di  cui  al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione  dei
fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle
strutture e delle infrastrutture, pubbliche  e  private,  danneggiate
per effetto degli eventi sismici  che  hanno  colpito  il  territorio
della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione
Umbria il 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo  stato  di
emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni
del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023,  e  6  aprile  2023,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono
stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio
2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno  2023.
La ricognizione di cui al precedente periodo e' sottoposta al Governo
mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   legge   di   conversione   del   presente   decreto.
All'attuazione del  presente  comma  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.)) 
  ((2-quater. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge  30  aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  giugno
2022, n. 79, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Della
facolta'  di  cui  al  primo  periodo  possono  avvalersi  anche   le
amministrazioni  impegnate  per  gli  interventi  di   ricostruzione,
pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009  e  del  2016.  Gli
incarichi  attribuiti  ai  sensi  del  terzo  periodo,  al  fine   di
assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e facilitare  la
realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del  Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)  nelle  aree
colpite dai sismi del 2009 e del 2016,  possono  essere  conferiti  a
soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti  dalla  stessa
amministrazione  conferente,  che  abbiano   maturato   significative
esperienze e professionalita' tecnico-amministrative nel campo  della
programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo  dei
fondi  pubblici  nonche'  dello  svolgimento   delle   attivita'   di
responsabile  unico  del  procedimento,  anche   prescindendo   dalla
formazione di livello universitario, fermo restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e
dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma  3,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26».)) 
                               Art. 40 
Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da  parte
                   delle pubbliche amministrazioni 
 
1. All'articolo 6, comma  2,  dell'Allegato  II.14  al  Codice  dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31  marzo  2023,  n. 36,  le  parole:  «quarantacinque  giorni»  sono   sostituite   dalle seguenti: «trenta giorni».

Equo compenso e requisiti speciali SIA : nota ANAC a Ministero Infrastrutture, Ministero Economia e Cabina di Regia

ANAC interviene nuovamente con un invito alla Cabina di Regia, anche al Ministro dell’Economia e al Ministro delle Infrastrutture affinché si proceda con urgenza a fare chiarezza su equo compenso e requisiti speciali per la partecipazione alle gare per servizi di ingegneria ed architettura.

“La questione è rilevante e necessita di tempestiva soluzione”. “E’ estremamente urgente un intervento interpretativo o normativo delle Istituzioni che possa consentire la corretta e uniforme applicazione della normativa di riferimento”. “In mancanza di diverse indicazioni interpretative – viene scritto nella nota – Anac procederà aderendo alle opzioni regolatorie ritenute più adeguate”.

Requisiti speciali per la partecipazione alle gare
Per quanto riguarda i requisiti speciali per la partecipazione alle gare, l’Autorità “conferma l’esistenza di un vuoto normativo superabile soltanto con un intervento del legislatore. Nel frattempo, l’Autorità ritiene opportuno invitare le stazioni appaltanti ad adottare comportamenti volti a favorire la massima partecipazione e a scongiurare l’adozione di comportamenti discriminatori”. Sempre nell’ottica del favor partecipationis, l’Autorità ritiene opportuno “far riferimento, nell’individuazione dei requisiti di partecipazione, alle indicazioni fornite nelle Linee guida n. 1 e al dettato del codice, secondo cui “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.”

Disciplina sull’equo compenso
L’Autorità ritiene che “i due ambiti normativi (codice dei contratti pubblici e legge n. 49/2023) vadano adeguatamente coordinati tra loro, accedendo ad una soluzione interpretativa che eviti l’insorgere di contrasti. Nel definire il rapporto esistente tra i due sistemi, occorre infatti considerare che la Legge n. 49/2023, sebbene successiva al Codice, non ha derogato espressamente allo stesso, ai sensi del relativo art. 227, e pertanto la stessa si applica ai contratti pubblici nell’ambito della relativa disciplina. D’altra parte, lo stesso art. 3, co. 3 della Legge n. 49/2023 stabilisce che non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi europei”.

“Occorre inoltre evidenziare che anche il codice dei contratti pubblici già persegue la finalità sottesa alla legge n. 49/2023 – scrive Anac nella nota -, pur dovendo naturalmente orientarsi nel rispetto del diritto europeo e dei principi generali in esso declinati, oltre che con modalità adeguate al meccanismo della gara pubblica. È prevista l’applicazione di specifici meccanismi volti a scongiurare la presentazione di offerte eccessivamente basse e, quindi, non sostenibili (la disciplina sull’anomalia dell’offerta, la possibilità di prevedere un’appropriata ponderazione tra punteggio qualitativo ed economico, la possibilità di utilizzare formule per il punteggio economico che disincentivino eccessivi ribassi)”.

“Così interpretato, il quadro normativo di riferimento appare coerente sia a livello nazionale che a livello europeo. Sotto quest’ultimo profilo occorre considerare che l’articolo 3, comma 3, della Legge n. 49/2023 fa salve dalla sanzione della nullità le clausole che prevedono l’applicazione di compensi inferiori ai minimi tabellari in quanto riproduttive di disposizioni di legge (tra cui rientrano le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di contratti pubblici) o attuative di principi europei (tra cui il principio di concorrenza)”.

“Appare opportuno evidenziare, altresì, che la previsione di tariffe minime non soggette a ribasso rischia di porsi in contrasto con il diritto euro-unitario, che impone di tutelare la concorrenza. Come chiarito dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 4/7/2019, Causa C-377/2017, infatti, in materia di compensi professionali, l’indicazione delle tariffe minime e massime è vietata in quanto incompatibile con il diritto dell’Unione Europea, ma sono comunque ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico, come la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi, posizione confermata dalla successiva sentenza del 25/1/2024, Causa C-438/2022 secondo cui le tariffe minime relative al compenso professionale degli avvocati devono essere disapplicate in quanto contrastanti con il principio di concorrenza”.

“È inoltre opportuno evidenziare che la legge n. 49/2023 è applicabile ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 del Codice civile (contratto d’opera caratterizzato dall’elemento personale nell’ambito di un lavoro autonomo) e più in generale a tutti quei rapporti contrattuali caratterizzati dalla posizione dominante del committente, in cui è necessario ripristinare l’equilibrio sinallagmatico. I contratti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria e architettura, invece, sono normalmente riconducibili ai contratti di appalto ex articolo 1655 del Codice civile, con cui una parte assume l’organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio”.

“Nel merito si ritiene utile considerare che la concorrenza sul prezzo, in ogni sua componente, rappresenta un elemento essenziale per il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali delle gare pubbliche e che l’eventuale limitazione alle sole spese generali o all’elemento qualitativo rischierebbe di introdurre di fatto una barriera all’ingresso per gli operatori, più giovani, meno strutturati e di minore esperienza.
Sotto il profilo della spesa pubblica, l’Autorità ritiene ulteriormente necessario mettere in evidenza che, ai sensi dell’articolo 13 della Legge n. 49/2023, dall’attuazione della stessa legge “non devono derivare, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, circostanza che, invece, si realizzerebbe in caso di gare a prezzo fisso. L’opzione individuata consente di mantenere il quadro economico finanziario della programmazione che è già stata fatta per gli investimenti del Pnrr, quadro economico -finanziario che invece rischierebbe di essere compromesso, con evidenti ricadute sui tempi di attuazione ed aumento del contenzioso, in caso di valutazioni diverse. Considerazioni analoghe possono essere effettuate anche per gli investimenti non legati al Pnrr”.

“Infine – aggiunge ancora Anac -, va considerato che l’applicazione dell’articolo 3, comma 5, della richiamata legge n. 49/2023, che ammette il ricorso al giudice civile per contestare l’affidamento ad un prezzo inferiore rispetto a quello definito in ossequio all’allegato I.13 del d. lgs 36/2023, oltre a determinare una sovrapposizione con i poteri e le competenze delle stazioni appaltanti in termini di verifica della congruità delle offerte, produrrebbe una situazione di assoluta instabilità e incertezza sull’affidamento e sulle relative condizioni, con evidenti ripercussioni sulla spesa pubblica. In particolare, l’esito positivo del giudizio ordinario comporterebbe la necessaria modifica del quadro economico finanziario dell’intervento, con conseguenti ricadute, anche sulla capacità di spesa futura, che appaiono tanto più evidenti per gli interventi finanziati con i fondi del Pnrr”.

Appalti sottosoglia, procedure ordinarie e principio del risultato

Secondo ANAC è possibile utilizzare le procedure ordinarie in alternativa alle modalità di affidamento indicate dall’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici (Parere in funzione consultiva n. 13 del 13 marzo 2024).
Nel quesito si pone la questione della possibilità (o meno) «di ricorrere ad una procedura aperta per l’affidamento di un appalto di lavori di importo inferiore a un milione di euro”. Viene evidenziato che la procedura – in luogo del previsto affidamento diretto -, «in considerazione della peculiarità dell’opera interessata dai lavori, appare maggiormente idonea a soddisfare l’esigenza della stazione appaltante di una più ampia concorrenza, secondo quanto opportunamente esplicitato nella motivazione del provvedimento di indizione della procedura stessa».
L’Autorità, sulla base dei chiarimenti forniti dalla circolare del Ministero infrastrutture e trasporti ritiene «debba considerarsi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 50 del Codice Appalti (anche) il ricorso alle procedure ordinarie, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi».
Tale possibilità resta comunque assoggettata al rispetto del principio di risultato che impone al RUP di valutare attentamente e di salvaguardare gli interessi della Stazione Appaltante: pertanto, pur potendo discostarsi dalla disposizione, è comunque tenuto a chiarire, almeno a livello interno, le ragioni per le quali sceglie di operare con una dinamica di affidamento maggiormente dispendiosa in termini di tempo e lavoro. Il RUP quindi, preventivamente, in sede di predisposizione della decisione a contrarre, deve chiarire che il risultato, dell’affidamento e di una esecuzione tempestiva del contratto, lo si persegue meglio o in modo più efficace.

fonte: sito ANAC