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MIT: possibilità utilizzo procedure ordinarie nel sotto soglia art. 50 d.lgs. 36/2023 (Circolare n. 298 del 20 novembre 2023)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Circolare 20 novembre 2023, n. 298 (GURI n. 274 del 23.11.2023)

Procedure per l’affidamento ex art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 – Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.

La presente circolare intende fornire alcuni chiarimenti in merito alla portata normativa delle disposizioni di cui all’art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici», che disciplinano le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie definite dall’art. 14 del medesimo decreto.
In particolare, l’art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 prevede che, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 62 (in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze) e 63 (in materia di centralizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza), le stazioni appaltanti «procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 con le seguenti modalita’:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di piu’ operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attivita’ di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di piu’ operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’art. 14, salva la possibilita’ di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attivita’ di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’art. 14».

Attraverso tali disposizioni, il nuovo Codice dei contratti pubblici ha inteso, in continuita’ con le semplificazioni introdotte dai decreti-legge n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021, individuare soglie di affidamenti al di sotto delle quali possono essere utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell’operatore economico, fermi restando i principi fondamentali del Codice.

Queste disposizioni costituiscono applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice che impone, tra l’altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestivita’. Tale principio costituisce peraltro attuazione nel settore dei contratti pubblici del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicita’. Esso e’ perseguito nell’interesse della comunita’ e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.

Al contempo, viene fatta salva la possibilita’ di ricorrere alle procedure ordinarie. Pertanto, va ribadito che l’art. 48, comma 1, del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialita’, di non discriminazione, di pubblicita’ e trasparenza, di proporzionalita’ e il principio della fiducia, che valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici.

Tale richiamo conferma che le procedure del sotto-soglia saranno interpretate ed applicate tenendo conto, al contempo, del principio del risultato, degli ulteriori principi del Titolo I, Parte I, Primo Libro del Codice e dei principi generali dell’ordinamento attraverso le prassi delle Amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza.

In considerazione di quanto esposto, si ribadisce che le disposizioni contenute nell’art. 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilita’ per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE.

La presente circolare reca indirizzi interpretativi condivisi con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

Roma, 20 novembre 2023

Il Ministro: Salvini

Sotto soglia ed esonero garanzia definitiva ex art. 53 e 117 d.lgs. n. 36/2023 : parere ANAC

L’ANAC ha ritenuto in particolare che  essendo stata dettata una disciplina ad hoc per l’esonero della garanzia definitiva per i contratti sotto soglia all’interno del comma 4 dell’articolo 53, non può venire in rilievo la previsione di cui all’articolo 117, comma 14 del codice. In questo senso depone anche la stessa relazione illustrativa che, in relazione al comma 14 dell’articolo 117, si esprime nel senso che «È stato eliminato il riferimento (contenuto nell’omologa previsione dell’attuale art. 103, comma 11) ai contratti sotto soglia comunitaria perché la relativa disciplina è stata inserita nella parte dedicata a questi ultimi».
Affermata l’inapplicabilità dell’articolo 117, comma 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023 agli affidamenti diretti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, secondo l’Autorità resta da valutare se, nel caso del sotto-soglia, il miglioramento del prezzo possa rappresentare una delle possibili motivazioni alla base dell’esonero dalla prestazione della garanzia o se invece, come prospettato da codesto istante, una tale ipotesi possa configurare una violazione del regime più favorevole proprio dei contratti sotto-soglia.
Al riguardo, ANAC ritiene che, in primo luogo, si debba tenere in considerazione la formulazione ampia del comma 4 dell’articolo 53, che non stabilisce vincoli né detta preclusioni in ordine ai motivi che possono giustificare la mancata richiesta della garanzia definitiva («In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte …)».
L’ampiezza della discrezionalità riconosciuta, in un’ottica di semplificazione, dal legislatore alla stazione appaltante non sembra potere essere fondatamente limitata tramite una interpretazione restrittiva che escluda aprioristicamente, e in via definitiva, la possibilità di addurre quale motivo di esonero dalla garanzia definitiva il miglioramento del prezzo.
Oltre a ciò andrebbe considerato che il regime dettato dall’articolo 117 per il sopra-soglia richiede, ai fini dell’esonero, che il miglioramento del prezzo di aggiudicazione o delle condizioni di esecuzione si cumuli con altre particolari circostanze ivi indicate di cui la stazione appaltante deve debitamente dare conto, mentre nel sotto-soglia, secondo la lettura della disposizione che si ritiene maggiormente conforme alla lettera della norma, il miglioramento del prezzo potrebbe costituire l’unico motivo che giustifica la mancata richiesta della garanzia definitiva.
Ne conseguirebbe, pertanto, un regime per il sotto-soglia meno gravoso, che lascia ampi margini di discrezionalità alla stazione appaltante e concede all’operatore economico la chance di usufruire dell’esonero dalla cauzione anche in assenza di specificità dell’oggetto dell’appalto o di pregressi rapporti con la stazione appaltante.
Conclusivamente, ANAC ritiene di non potere escludere che l’articolo 53, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023, consenta di addurre il miglioramento del prezzo come motivazione alla base dell’esonero dalla prestazione della garanzia definitiva.

Parere 26.09.2023 – fasc. 3541.2023.pdf

Richiesta di preventivi precedente all’efficacia del nuovo Codice contratti pubblici

Quesito: In caso di richiesta di preventivi propedeutica all’affidamento diretto inviata prima del 30 giugno 2023 la determina di affidamento del servizio predisposta a luglio 2023 deve fare riferimento al 50/2016 o al 36/2023 ?

Risposta: Come noto, il nuovo Codice dei contratti pubblici ha acquisito efficacia dal 1° luglio scorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 229, co. 2, D.lgs. 36/2023. Pertanto, se la richiesta di offerta è antecedente al 1° luglio, si applica il D.lgs. 50/2016; se è successiva a tale data, trova applicazione il D.lgs. 36/2023. (Parere MIT n. 2170/2023)

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    Avviso di avvio ed avviso sui risultati delle procedure di affidamento sotto soglia nel nuovo Codice appalti (art. 50 d.lgs. n. 36/2023)

    Quesito: Nel nuovo Codice, l’avviso di avvio di procedura negoziata, introdotto dalle norme derogatorie emergenziali e disciplinato nelle modalità operative dalla nota n. 523 del 13/01/2021 del MIT, dev’essere ancora pubblicato sul profilo del committente?
    Analogamente, l’avviso di sua conclusione, nel quale dev’essere indicata anche la ragione sociale degli operatori economici invitati, dev’essere ancora effettuato?
    Infine, per quanto concerne quest’ultimo avviso, il limite di € 40.000 + IVA al di sotto del quale, la Stazione Appaltante, non era obbligata ad effettuare la pubblicazione di conclusione della procedura adottata (sia relativamente alle negoziate ma anche per quanto concerne gli affidamenti diretti), è ancora vigente?

    Risposta: Relativamente alla domanda n. 1 si chiarisce che nel nuovo codice appalti per le procedure negoziate non si riscontra una norma analoga alla disposizione di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020, convertito in l.n. 120/2020 (come modificato dal d.l. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021). Pertanto, relativamente alla domanda n. 1 la risposta è negativa. Tuttavia occorre garantire la pubblicità del provvedimento amministrativo di affidamento, predisposto ai sensi dell’art. 17 comma 2 del codice, le cui modalità di pubblicazione, in ottemperanza al d. lgs n. 33/2013, sono individuate dalla S.A. con proprio specifico atto. Sul tema si rimanda agli artt. 20 e 28 del D. Lgs n. 36/2023 nonché alle delibere Anac n. 261 del 20 giugno 2023 (Provvedimento Art 23 – BDNCP) e n. 263 del 20 giugno 2023 (Adozione del provvedimento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»), entrate in vigore il 1° luglio 2023 con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.
    Relativamente alla domanda n.2, la risposta è affermativa. Riguardo all’avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui all’art. 50 d. lgs. 36/2023 dispone il comma 9 dello stesso articolo, secondo cui nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 “tale avviso contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati”.
    Relativamente alla domanda n. 3, la risposta è negativa. Si ricorda che nel nuovo codice appalti le soglie sono declinate all’art. 14 mentre all’art. 50 comma 1 lett. b), e in particolare per l’affidamento diretto per forniture e servizi è indicata la soglia degli importi inferiori a 140.000 euro. Per gli adempimenti relativi alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione si rimanda all’art. 50 comma 9, da cui si ricava che per gli affidamenti diretti di cui alle lettere a) e b) l’avviso non contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati. (Parere MIT n. 2148/2023)

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      Servizi sociali sotto soglia: modalità di affidamento (art. 108 d.lgs. 36/2023)

      Quesito: Poiché nel D.lgs. 36/2023 è scomparso l’art. 95 co 3 lett a) del D.lgs. 50/2016 (…) 3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a); sostituito dall’art. 108 co. 2 del Dlgs 36/2023 è confermato che sotto i 140.000, anche per i servizi sociali, è da esercitare l’affidamento diretto (quindi discrezionale, senza procedura se non il rispetto del principio di rotazione e la comprovata qualificazione tecnica ) e non occorre usare criteri di valutazione di offerta economicamente più vantaggiosa (con Commissione).

      Risposta: Il nuovo articolo 108, co. 2, D.lgs. 36/2023 prevede che “sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1”. L’art. 128, co. 8, D.lgs. 36/2023 stabilisce, poi, che “per l’affidamento e l’esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi ed i criteri di cui al comma 3 del presente articolo”, ossia la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, “tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti”. In relazione al citato comma 8, la Relazione Illustrativa al Codice, p. 181, rileva come con quest’ultimo “si è scelto di non richiamare, in prospettiva liberalizzante, la disciplina generale degli appalti sotto soglia, ma di imporre (attraverso il richiamo al comma 3) esclusivamente il rispetto dei principi (generali) di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza (…)”. Tanto premesso, la risposta al quesito è negativa. (Parere MIT n. 2103/2023)

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        Affidamento diretto finanziato PNRR

        Quesito: Qualora l’ente locale non capoluogo di provincia debba procedere DOPO IL 1 LIGLIO 2023 con un affidamento diretto di lavori d’importo superiore a 150.000€ e inferiore a 500.000 € finanziato con fondi PNRR, tale Ente si dovrà avvalere della Centrale Unica di Committenza sulla base dell’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 14 giugno 2019, n. 55, così come modificato dall’art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021, poi dall’art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 176 del 2022, oppure potrà procedere direttamente e in autonomia senza ricorrere alla CUC così come previsto dall’articolo 62, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36?

        Risposta: Con riferimento al quesito posto, si veda la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12.07.2023, avente per oggetto “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”, raggiungibile al seguente link: https://www.mit.gov.it/normativa/circolare-ministeriale-13-07-2023 (Parere MIT n. 2097/2023)

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          Clausole sociali ed affidamento diretto (art. 50 , art. 57 d.lgs. n. 36/2023)

          Quesito: Con la presente si richiede a codesta spettabile Amministrazione se il disposto di cui all’art. 57, nella parte in cui prevede che “i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, [omissis] devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate TRA L’ALTRO a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore” imponga la contestuale presenza di tutte le tipologie di clausole sociali indicate, ovvero se la locuzione “tra l’altro” debba interpretarsi nel senso di consentire alla SA di assolvere alle finalità della norma inserendo solo alcune delle summenzionate clausole. Si richiede, inoltre, se il riferimento a “bandi di gara” “avvisi” e “inviti” consenta di interpretare la norma nel senso della inapplicabilità alle procedure di affidamento diretto rispetto alle quali non ricorre nessuno dei predetti atti.

          Risposta: In ordine al primo quesito, come ricordato dalla relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici “L’art. 57, comma 1, rappresenta l’approdo di plurimi interventi normativi e dubbi interpretativi sorti in sede applicativa del vigente art. 50 del decreto legislativo n. 50/2016, esplicati, prima nel parere del Consiglio di Stato n. 2703 del 21 novembre 2018, reso all’Adunanza della Commissione speciale del 26 ottobre 2018, richiesto dall’ANAC, e poi, nelle stesse Linee Guida dell’ANAC n. 13, recanti «La disciplina delle clausole sociali», approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13 febbraio 2019”. La norma in esame, pertanto, in conformità alla direttiva della delega e ai pregressi interventi legislativi in materia prevede “l’obbligo” per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, avvisi e inviti, tutte le specifiche “clausole sociali” volte a tutelare la stabilità occupazionale, la parità di genere, le pari opportunità generazionali, l’inclusione lavorativa. Quanto al secondo quesito, il dato testuale induce a escludere l’obbligo di applicazione della clausola sociale agli affidamenti diretti. (Parere MIT n. 2083/2023)

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            Servizio Trasporto Pubblico Locale – Affidamento diretto senza gara – Ammissibilità ai sensi del Regolamento CE

            Consiglio di Stato, sez. V, 08.09.2023 n. 8215

            L’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 422 del 1997 qualifica espressamente i ‘servizi di trasporto di persone e merci’ come ‘servizi pubblici di trasporto’. Anche il Regolamento (CE) n. 1370 del 2007, aggiornato con il successivo Regolamento (CE) 14 dicembre 2016, n. 2338, recita sin dal proprio titolo generale ‘servizi pubblici di trasporto di passeggeri’ ribadendo e sancendo all’art. 1 l’intento di garantire nel settore dei trasporti pubblici ‘la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l’altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire’.

            La qualificazione del trasporto pubblico locale quale ‘servizio pubblico’ rappresenta un tratto fondamentale del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/07. Tale qualificazione di ‘servizio pubblico’ giustifica la previsione di precise disposizioni contenute nel medesimo decreto, che connotano il trasporto pubblico di passeggeri sottoponendolo ad un regime speciale per l’affidamento del servizio da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

            Il Regolamento CE n. 1370/2007 demanda alle Autorità nazionali l’esercizio delle facoltà di decidere in piena autonomia la formula gestionale dei servizi, optando per una erogazione diretta in autogestione, nel rispetto di talune prescrizioni rigorose, ovvero l’affidamento diretto ad un operatore economico individuato nel libero mercato senza ricorrere alla procedura di gara.

            10.1. L’appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il quarto motivo di ricorso introduttivo, con riferimento alla omessa predeterminazione di criteri di valutazione, così violando l’art.5, parag. 3 del Reg. 1370/2007, e dell’art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 “avallando una procedura meramente arbitraria, senza criteri predeterminati (nemmeno di partecipazione), finalizzata unicamente a non rinnovare la concessione alla -OMISSIS-”.

            La critica non può essere condivisa, tenuto conto che l’Amministrazione ha emanato una Lettera di invito per l’affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico locale, sicchè i rilievi formulati non colgono nel segno, perché attengono ad una diversa procedura non riconducibili a quella in concreto espletata.

            Affidamento diretto : preventivo via PEC fino a 139.000 euro

            Quesito: Per acquisiti di importo tra i 5.000 e i 139.000 euro, nel caso di richiesta di preventivi in luogo dell’affidamento diretto “puro”, si chiede se sia legittimo utilizzare la PEC per la ricezione delle offerte (ad indirizzo dedicato in modo da evitare la apertura accidentale delle stesse e garantirne la segretezza) o se sia obbligatorio l’utilizzo di applicativi telematici (es. sintel ecc.) Qualora sia obbligatorio l’utilizzo di sistemi telematici, si chiede se l’utilizzo della PEC comporti la annullabilità o la nullità dell’affidamento.

            Risposta: In merito al quesito posto si evidenzia che, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , così come modificata dall’art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 14, per le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.
            Tanto premesso, si rileva che la richiesta di preventivi in luogo dell’affidamento diretto rappresenta una procedura informale e semplificata di affidamento. Dunque, attesa la natura informale dell’affidamento e il combinato disposto delle disposizioni di cui all’art. 32, commi 2 e 14, e all’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell’innalzamento delle soglie dell’affidamento diretto disposto dall’art. 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/ 2020 e ss.mm.ii., si ritiene che in caso di affidamento diretto la stazione appaltante possa richiedere i preventivi via PEC fino alla soglia di 139.000 euro per gli appalti di servizi e di forniture, atteso che l’utilizzo di tale modalità non determina la violazione del “principio di segretezza” delle offerte. (Parere MIMS n. 1530/2022)

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              Affidamento diretto – Confronto tra offerte non limitato al prezzo più basso – Mix tra economicità e pregio tecnico

              TAR Firenze, 31.01.2023 n. 98

              L’accoglimento dell’azione di annullamento della determinazione di aggiudicazione importa poi anche la declaratoria del contratto tra la Stazione appaltante e l’aggiudicataria perfezionatosi, per scambio di corrispondenza commerciale, in data 1° settembre 2022.
              Al contrario, non possono trovare accoglimento la domanda di tutela in forma specifica mediante aggiudicazione del contratto e la domanda risarcitoria per equivalente.
              Ambedue le domande presuppongono, infatti, che la ricorrente risulti titolare del bene della vita costituito dall’aggiudicazione della procedura e le difese delle due parti in causa si sono polarizzate (soprattutto ai fini del terzo motivo di ricorso) sulla problematica relativa al valore economico dell’offerta della ricorrente ed alla possibilità di considerarla, in qualche modo, “in seconda posizione” ai fini dell’aggiudicazione della procedura.
              L’esame degli atti di indizione della “ricerca di mercato preliminare ufficiosa” indetta dall’Amministrazione comunale (…) e tutta la documentazione relativa alla procedura non evidenziano però per nulla la fissazione del criterio dell’offerta più bassa come criterio di aggiudicazione della procedura; la sussistenza di un tale autovincolo non può poi neanche essere desunta, a posteriori, dall’atto di aggiudicazione che anzi evidenzia come l’affidamento alla controinteressata sia stata determinato da un mix tra la valutazione dell’economicità dell’offerta ed il “confronto tecnico economico” tra le offerte (qualcosa di simile al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).
              Ed in effetti, l’intera discussione originata dal terzo motivo di ricorso, evidenzia come la convenienza dell’offerta della ricorrente dipenda anche da valutazioni in ordine alle prestazioni realmente oggetto di servizio e alle diverse componenti dell’offerta stessa e le stesse argomentazioni articolate dalla ricorrente in ordine al miglior contenuto tecnico della propria offerta (in virtù della presenza dei requisiti fissati dall’AgID) evidenziano assai plasticamente come il confronto concorrenziale tra le offerte non si possa restringere al solo elemento economico.
              In definitiva, risulta pertanto evidente come la ricorrente non possa essere automaticamente considerata titolare del bene della vita costituito dall’aggiudicazione e come tale circostanza non possa che discendere dalla rinnovazione del procedimento di valutazione delle offerte nella logica ampiamente discrezionale che è propria degli affidamenti diretti.

              Principio di rotazione e richiesta di invito da parte di un operatore economico che sia venuto a conoscenza della gara

              Consiglio di Stato, sez. V, 07.09.2022 n. 7794

              Peraltro, all’esito della richiesta formulata dalla stessa appellante – che aveva chiesto di essere invitata pur non possedendo il requisito della iscrizione su Sintel per la categoria merceologica di riferimento – la stazione appaltante, con il dichiarato intendimento di “favorire la concorrenza”, ne aveva accettato la partecipazione, con ciò, di fatto, oltrepassando il filtro selettivo della iscrizione nel ridetto elenco.
              In concreto, la prefigurata sequenza procedimentale della procedura semplificata ex art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – che prevede l’”affidamento diretto” previa valutazione “di almeno cinque operatori”, individuati o “sulla base di indagini di mercato” ovvero, come nella specie, “tramite elenco di operatori economici” e “nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti” – è stata superata dalla scelta, proconcorrenziale, di accettare richieste di invito provenienti da altri operatori economici: di fatto ampliando, senza potenziali limiti, la partecipazione, previo invito, a tutti gli operatori economici che ne avessero fatto richiesta.
              In tale prospettiva, la circostanza che solo -OMISSIS- abbia inteso approfittare della apertura della selezione è un dato non rilevante, sia perché frutto di una mera contingenza, sia perché ciò che rileva, nella logica di una “sostanziale” apertura concorrenziale, è la potenzialità della partecipazione non ristretta, non potendo la stazione appaltante (avendovi, di fatto, rinunziato con comportamento autovincolante) impedire la eventuale partecipazione di una numero indefinito di operatori.
              Deve, per tal via, ribadirsi, anche in relazione alla vicenda in esame, il principio per cui “consentire […] ad ogni operatore economico, non invitato dall’amministrazione, ma che sia venuto a conoscenza […] dell’esistenza di una procedura, di presentare la propria offerta significa […] ripristinare l’ordinarietà”, sicché, in tal modo, “il numero degli operatori presenti in gara” è “destinato ad aumentare, teoricamente senza limiti, poiché non è preventivamente immaginabile quanti operatori possano venire a conoscenza della procedura ed avere interesse a prendervi parte” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2019, n. 6160; C.G.R.S., 30 gennaio 2020, n. 83).
              D’altra parte, in diverso senso non rileva, come vorrebbe l’appellante, che le modalità pubblicitarie utilizzate non fossero conformi ai canoni indittivi di cui dall’art. 72, d.lgs. 502016: e ciò in quanto l’avvenuta pubblicazione sul sito del Comune, l’indicazione puntuale dell’oggetto negoziale, l’espressa dicitura che si trattava di un “‘bando di gara”, sia pure a partecipazione programmaticamente ristretta, rappresentano elementi idonei a rendere pienamente conoscibile al mercato l’esistenza della procedura.
              D’altra parte, si è, in vicenda contermine, ritenuto che le modalità di pubblicazione dell’avviso “non valgono a far dire ristretta la procedura” e potrebbero solo “limitare la conoscenza della (avvenuta indizione della) gara”, ma certo non impedire “a chi l’abbia conosciuta di parteciparvi” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2021, n. 7414).
              In definitiva, con la pubblicazione dell’avviso, l’Amministrazione ha “demandato al mercato l’individuazione dei concorrenti interessati a presentare la propria offerta”, restando irrilevante che abbia poi manifestato interesse a partecipare soltanto un’unica impresa.
              In tale situazione, appare corretta la decisione appellata, che ne ha tratto il corollario (di per sé assorbente) della (concreta) inapplicabilità del principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) del d. lgs. n. 502016, in coerenza con il principio, desumibile dalle esposte premesse, che nei casi in cui la procedura presenti “profili peculiari (che finiscono col forgiare una sorta di procedura mista, ordinaria e negoziata, che si colloca al di fuori di quelle tipiche previste dalla legge)” non ricorra “la ratio che caratterizza il principio di rotazione degli inviti”, tanto che –essendo la procedura “assimilabile a una procedura ordinaria o comunque aperta al mercato” – il relativo limite non è applicabile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 maggio 2021, n. 3999; id., sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1515).
              Vale, invero, rammentare che il principio de quo, con la scandita regola operativa del divieto, nelle procedure sottosoglia, di invitare il precedente affidatario nell’affidamento delle nuove commesse, trae fondamento (di per sé non assoluto) nell’ “esigenza di evitare rendite di posizione in capo al gestore uscente”, la cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento, e perseguire quindi “l’effettiva concorrenza”, garantendo la “turnazione di diversi operatori” nella realizzazione del “medesimo servizio” (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8030; id., sez. III, 25 aprile 2020, n. 2654).

              3. Con il secondo motivo di doglianza, l’appellante censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che le prestazioni oggetto della precedente e della nuova commessa non fossero obiettivamente omogenee, sì da sterilizzare, sotto distinto e concorrente profilo, la regola di rotazione.
              3.1. Il motivo non è fondato.
              Non è, beninteso, in discussione il principio per cui, in astratto, la rotazione non abbia, evidentemente e per definizione, ragion d’essere in caso di diversità tra le prestazioni oggetto degli affidamenti in successione, cioè a dire di “sostanziale alterità qualitativa” delle prestazioni oggetto delle due commesse (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8030; Id., sez. V, 5 marzo 2019, n. 1524). La rotazione deve, cioè, essere intesa “non già come obbligo di escludere il gestore uscente dalla selezione” del ‘nuovo’ affidamento, ma solo nel senso “di non favorirlo, risolvendosi altrimenti tale principio in una causa di esclusione dalle gare non solo non codificata, ma in totale contrasto col principio di tutela della concorrenza” (cfr. Cons. Stato n.26542020, cit.).

              Facoltà di non richiedere la garanzia definitiva per gli affidamenti diretti ai sensi del Decreto Semplificazioni (lavori di importo inferiore a 150.000 euro e servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro)

              Quesito: Applicabilità art. 103, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 agli affidamenti diretti ex art. 1, co. 2, lett. a), L. n. 120/2020. Si chiede conferma riguardo l’applicabilità dell’art. 103, co. 11, D. Lgs. n. 50/2016 agli affidamenti diretti di cui all’art. 1, co. 2, lett. a), L. n. 120/2020. Si chiede cioè se, in ossequio alle esigenze acceleratorie e di semplificazione che sono alla base della normativa derogatoria del 2020 e in assenza di una indicazione normativa di senso contrario, il richiamo all’art. 36, co. 2, lett. a) contenuto nella disposizione codicistica possa essere ritenuto riferibile all’art. 1, co. 2, lett a), L. n. 120/2020.

              Risposta: In merito al quesito posto si rappresenta, come già chiarito con i pareri n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/07/2021, che il Decreto Semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020, prescrive l’applicazione delle procedure enucleate all’art. 1, comma 2 del richiamato Decreto, derogando espressamente all’art. 36, secondo comma del Codice dei contratti pubblici.

              Con riguardo agli affidamenti diretti, l’art. 1, comma 2, lett. a) del citato Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.1 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”.

              Con riguardo alla garanzia definitiva, l’articolo 103, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che “è facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”.

              Al riguardo l’ANAC, con la Delibera n. 140 del 27 febbraio 2019, ha chiarito che “l’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici nel definire i casi in cui la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva non fa riferimento ad una soglia di importo ma a tipologie specifiche di appalti, tra cui, in primis, quella degli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, ossia degli «affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro» affidati «mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici», per i quali è, quindi, richiesta la doppia condizione di importo inferiore a 40.000 euro e di affidamento diretto”.

              Infine, si rappresenta che, come già chiarito con il parere n. 777 del 2/11/2020, la garanzia definitiva non è derogata dalla L. 120/2020.

              Tanto premesso, occorre tener presente che la disciplina prevista dall’art. 1 del Decreto Semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020, prevede delle disposizioni volte ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19. Le indicate nuove modalità di affidamento previste per gli appalti sotto soglia sono volte, da un lato, ad accelerare le attività della SA e, dall’altro, a ridurre gli oneri per gli operatori economici. In tale ottica, in assenza nel Decreto Semplificazioni di un chiaro riferimento normativo alla garanzia definitiva ed atteso il chiaro intento semplificatore delle indicate disposizioni, si ritiene che la facoltà dell’amministrazione di non richiedere la garanzia definitiva prevista ai sensi dell’art. 103, co. 11, D.Lgs. n. 50/2016 per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2 lettera a) del Codice, alla luce delle nuove modalità di affidamento previste dal DL 76/2020 e s.m.i. determini la facoltà di non richiedere la garanzia in questione in caso di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, possibilità in ogni caso subordinata alla previa motivazione nonché ad un miglioramento del prezzo.

              Resta inteso che la stazione appaltante avrà comunque la facoltà, sempre subordinatamente alla previa motivazione e ad un miglioramento del prezzo, di non richiedere la garanzia di cui all’art. 103 del Codice in caso di appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. (Parere MIMS n. 1299/2022)

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                Affidamento diretto – Decreto Semplificazioni – Servizi ad alta intensità di manodopera – Importo superiore a 40.000 euro – Criterio Prezzo più basso – Legittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

                TAR Milano, 21.03.2022 n. 648

                La ricorrente lamenta che la stazione appaltante avrebbe erroneamente applicato alla gara il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso in luogo di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (a suo dire imposto dal fatto che si tratterebbe di affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera), così rendendo illegittima l’intera gara, che andrebbe pertanto annullata. […]
                Il Collegio osserva che:
                l’art. 1, lett. a) del d.l. n. 76/2020, come convertito nella l. n. 120/2020 e modificato dal d.l. n. 77/2021, consente l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;
                – nella fattispecie la stazione appaltante ha fatto ricorso (al di là delle espressioni utilizzate e dei riferimenti normativi adoperati) ad un affidamento diretto e non già ad una procedura negoziata, venendo in rilievo un appalto il cui importo veniva stimato in € 125.000,00 oltre IVA, per la durata temporale del servizio di tre mesi decorrenti dall’1.7.2021 all’1.10.2021 (…), in relazione al quale, difatti, sono stati consultati solo quattro operatori;
                – in tale ipotesi, in deroga alla normativa in materia richiamata da parte ricorrente, è consentito, ai sensi del comma 5 dell’art. 1 del citato d.l. n. 76/2020, l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, nella fattispecie applicato dalla stazione appaltante.
                La censura, pertanto, va respinta.

                Riferimenti normativi:

                art. 36 d.lgs. n. 50/2016

                art. 95 d.lgs. n. 50/2016

                Affidamento diretto – Ordine di Acquisto (ODA) su MEPA – Principio di rotazione – Applicazione – Omogeneità delle prestazioni oggetto del contratto – Necessità

                Consiglio di Stato, sez. V, 28.02.2022, n. 1421

                Elemento centrale e assorbente ai fini del rigetto è rappresentato dall’assenza del presupposto dell’omogeneità dei contenuti dell’affidamento ai fini dell’operatività del principio di rotazione.
                In termini generali, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito il significato e la portata di tale principio – che trova affermazione all’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 – ponendo in risalto che “Il principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata (Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6160); esso ha infatti l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755)” (Cons. Stato, V, 15 dicembre 2020, n. 8030; cfr. anche Id., VI, 4 giugno 2019, n. 3755, in cui si pone in risalto la ratio del principio, volto a evitare “la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore ed ampliando le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti”; Id., V, 12 giugno 2019, n. 3943, per cui il principio “è finalizzato a evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente”; Id., V, 31 marzo 2020, n. 2182).
                Presupposto della sua applicazione è che venga in rilievo un affidamento diretto o comunque ristretto, atteso che “Deve ritenersi che l’applicazione del principio di rotazione degli inviti o degli affidamenti sia limitata alle procedure negoziate” (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2021, n. 1515; III, 25 aprile 2020, n. 2654; V, 5 novembre 2019, n. 7539; nello stesso senso, cfr. anche le Linee Guida n. 4 dell’Anac, approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, da ultimo aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019, spec. par. 3.6).
                In tale contesto, “indefettibile presupposto logico del principio di rotazione è l’omogeneità del servizio posto a gara rispetto a quello svolto dal soggetto nei cui confronti opera l’inibizione (Cons. Stato, V, 5 marzo 2019, n. 1524)” (Cons. Stato, n. 8030 del 2020, cit.); occorre, in particolare, che l’oggetto presenti continuità fra i vari affidamenti in relazione alle prestazioni principali assegnate (cfr. Cons. Stato, V, 5 marzo 2019, n. 1524, che pone l’accento sulla “identità (e continuità), nel corso del tempo, della prestazione principale o comunque – nel caso in cui non sia possibile individuare una chiara prevalenza delle diverse prestazioni dedotte in rapporto (tanto più se aventi contenuto tra loro non omogeneo) – che i successivi affidamenti abbiano comunque ad oggetto, in tutto o parte, queste ultime”; Id., V, 17 marzo 2021, n. 2292).
                Al contempo, il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente (inter multis, cfr. Cons. Stato, n. 2182 del 2020, cit.; Linee Guida n. 4 dell’Anac, spec. par. 3.7).

                Nel caso di specie, l’affidamento controverso, benché avvenuto su Mepa, configura in effetti un affidamento diretto, in specie in forma di “Ordine di acquisto – Oda”.

                Affidamento diretto ai sensi del Decreto Semplificazioni – Non presuppone gara informale , indagini di mercato o consultazioni di operatori economici – Motivazione scelta dell’ affidatario – Va indicata nella Determina a contrarre semplificata

                Consiglio di Stato, sez. V, 15.02.2022 n. 1108

                Deve anzitutto evidenziarsi che il ricordato Decreto legge n. 76 del 2020, in forza delle cui disposizioni è avvenuto l’affidamento contestato, ha introdotto una disciplina emergenziale, temporanea (in quanto applicabile agli affidamenti la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento siano adottati entro il 31 luglio 2021, termine da ultimo poi prolungato fino al 30 giugno 2023, in forza dell’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77) e derogatoria del Codice dei Contratti pubblici, prevedendo per appalti di modico valore forme procedurali semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi, fermo il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016; ciò sul presupposto che l’efficacia della spesa pubblica, specie in caso di maggiore rapidità della sua erogazione, possa rappresentare, in una congiuntura di particolare crisi economica, una forma di volano dell’economia.

                In particolare, per quanto di interesse, il c.d. Decreto semplificazioni ha previsto la possibilità di utilizzare la procedura dell’affidamento diretto – che il codice riserva invece ai soli affidamenti sotto soglia fino ad euro 40.000,00 – ad affidamenti fino a €. 150.000,00 per i lavori e fino alle soglie di legge (art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016) per servizi e forniture.

                Il ricorso a tale procedura semplificata non presuppone una particolare motivazione né l’esperimento di indagini di mercato o di consultazioni di operatori economici (infatti non è neppure previsto l’obbligo di richiedere preventivi).

                Infatti, come emerge dalla comparazione tra la lettera a) e la lettera b) comma 2 dell’art. 1 del d.l. 76/2020 – vigente al momento dell’assunzione dei provvedimenti impugnati – nell’ipotesi di affidamento diretto è riservata alla stazione appaltante la scelta discrezionale del contraente, senza che sia necessaria la previa consultazione di un certo numero di operatori economici, da individuarsi tramite indagini di mercato o elenchi, essendo ciò espressamente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando di cui alla lettera b).

                Del resto tale è il regime previsto, nel caso di affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 di cui all’art. 36 del Codice dei Contratti pubblici, secondo cui le amministrazioni appaltanti possono procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”, laddove la formulazione originaria parlava di “affidamento diretto adeguatamente motivato”: con il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”) il legislatore ha eliminato il riferimento all’adeguata motivazione, prevedendo inoltre un affidamento non necessariamente preceduto da un confronto competitivo tra aspiranti e rimesso a una diretta individuazione dell’affidatario da parte della stazione appaltante.

                Giova anche richiamare le Istruzioni tecniche e linee guida dell’Anci (Quaderno ANCI 23 relativo a Affidamenti di lavori, servizi e forniture a seguito del D.L. semplificazioni n. 76/2020 (L.N. 120/2020), in cui è stato espressamente ribadito al riguardo che la fattispecie in questione costituisce affidamento diretto, non comportante la necessità “di confronto comparativo tra operatori economici”, lasciando, per converso, “libertà di azione alle Stazioni Appaltanti come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa in materia”, conformemente alla ratio legis alla base dell’introduzione della deroga di “velocizzare e semplificare gli affidamenti”.

                È stato anche chiarito (cfr. parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 764 del 20 ottobre 2020, richiamato dalla difesa comunale) che “L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l’intero decreto semplificazione. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l’eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l’utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Quanto all’eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all’individuazione del proprio contraente diretto”.

                Anche la giurisprudenza amministrativa (si veda Cons. Stato, Sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3287) ha qualificato il caso in esame quale “affidamento diretto” ai sensi della lettera a), comma 2, dell’art. 1 del decreto legge semplificazioni, che non prevede espressamente la consultazione degli operatori economici, precisando che lo stesso art. 36 del Codice dei Contratti pubblici, come modificato, prevede la consultazione di cinque operatori economici solo nell’ipotesi di cui alla lettera b), ovvero per gli appalti di servizi e forniture nel caso di affidamenti diretti superiori a 40.000,00 € e sotto la soglia comunitaria.

                Un limite a tale semplificazione procedurale si rinviene comunque nel comma 3 del medesimo articolo 1 del d.l. 76/2020 secondo cui “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

                Per quanto qui rileva quest’ultima norma (art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016) nella seconda parte dispone testualmente che: “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”

                […]

                Peraltro, la sentenza ha pure correttamente ricordato come sia l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici, sia l’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 76/2020 richiedono esclusivamente che la stazione appaltante motivi in merito alla scelta dell’affidatario (indicando nella determina a contrarre, o in un atto equivalente, sinteticamente l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti).