9. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate. Esse vertono sulle seguenti questioni:
a) la verifica dell’equivalenza economica tra contratti collettivi e le differenze retributive imputate a superminimo;
b) l’equivalenza normativa tra contratti collettivi.
10. In ordine al primo punto vanno svolte le seguenti considerazioni.
10.1. Si conoscono generalmente tre livelli di contrattazione: quella collettiva a livello nazionale, quella collettiva a livello aziendale e infine quella individuale. La contrattazione a livello aziendale, sebbene dotata della medesima forza giuridica del CCNL, tende a prevedere regole o istituti sostanzialmente migliorativi rispetto a quest’ultimo e consente all’impresa di differenziarsi sul mercato del lavoro. Il contratto individuale costituisce il vero strumento incentivante, grazie alla libertà gestionale e alla flessibilità di ogni impresa nell’aggiungere risorse (ad esempio, un superminimo da applicare allo stipendio in aggiunta alla retribuzione tabellare minima prevista nel CCNL in ragione dell’inquadramento). I superminimi sono supplementi retributivi che possono derivare anche dalla contrattazione collettiva aziendale e devono essere attribuiti a tutti coloro che si trovano nella condizione prevista dagli accordi aziendali. Se scaturenti da accordi aziendali assumono la caratteristica di indennità legate a particolari mansioni.
10.2. Il dato rilevante, sottolineato dalla migliore dottrina, non è affatto quello di stabilire se il superminimo sia o meno una voce fissa, né leggere l’articolo 11 del Codice dei contratti pubblici in una prospettiva di sola tutela del singolo lavoratore. L’art. 11, non a caso collocato tra i principi, svolge anche una funzione pubblicistica di regolazione del mercato e di contrasto alla diffusione di dinamiche di dumping contrattuale. Ne segue che il giudizio di equivalenza deve restare interno alla comparazione tra CCNL perché l’art. 11 del Codice ha, tra l’altro, la funzione recuperare la tradizionale funzione anticoncorrenziale della contrattazione collettiva, valorizzando l’attenzione sulle tutele normative ed economiche dei lavoratori. 10.3. Tutto l’argomentare dell’appellante muove dal presupposto secondo cui correttivi individuali o aziendali possano colmare le differenze tra contratti collettivi. Ma così, sottolinea efficacemente la migliore dottrina, la verifica di equivalenza cambierebbe natura e non sarebbe una comparazione tra sistemi contrattuali, ma una verifica del trattamento economico di fatto che l’operatore economico, di volta in volta, si impegna a riconoscere ai lavoratori impiegati nello specifico appalto. La conseguenza, evidente, sarebbe quella di ammettere CCNL strutturalmente meno protettivi, accompagnati da correttivi retributivi costruiti in sede di offerta. 10.4. L’equivalenza deve quindi essere valutata come confronto tra regole contrattuali e non come mera verifica “di fatto” delle tutele garantite sul piano del rapporto individuale di lavoro. La voce retributiva “superminimo”, in quanto elemento individuale, configurabile come eccedenza rispetto ai minimi tabellari e non contemplato dal contratto collettivo come componente obbligatoria, non può rientrare nell’ambito del giudizio di equivalenza. 10.5. Va ricordato che “gli acquirenti pubblici non sono soltanto interessati all’acquisto al prezzo più basso o al miglior rapporto qualità/prezzo, ma anche a garantire che tramite gli appalti si conseguano vantaggi sociali e si evitino o si attenuino impatti sociali avversi durante l’esecuzione del contratto di appalto” (Comunicazione C (2021)3573 § 1.1.). Questa Sezione ha sottolineato (Consiglio di Stato, Sez. V, 5 maggio 2026, n. 3476) che “La prospettiva è quella dell’uso “strategico” dei contratti pubblici di matrice europea attraverso istituti volti a contemperare la libertà di iniziativa economica degli operatori privati, nell’ottica di favorire la concorrenza per il mercato e il perseguimento di obiettivi di politica sociale, di tutela dei lavoratori, di sostegno al reddito e alle imprese: “È espressione di questo orientamento l’art. 11 cod. contratti pubblici che, in attuazione dell’art. 1, comma 2, lettera h), della L. 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici),ha introdotto, tra i principi generali del codice, l’obbligo delle stazioni appaltanti di indicare nei bandi o inviti il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione” (Corte cost. 16 dicembre 2025 n.188).
[…]
11. In ordine al secondo punto (l’equivalenza normativa tra contratti collettivi) vanno svolte le seguenti considerazioni.
11.1. Le condizioni (normative ed economiche) previste dal CCNL indicato nel bando di gara costituiscono la soglia minima di garanzia non valicabile che non può essere oggetto di differenziale competitivo.
11.2. Il primo Giudice ha motivato in modo assai dettagliato la statuizione di accoglimento del ricorso anche su questo punto, tenuto conto che il “Verificatore incaricato dal Collegio ha evidenziato come il CCNL ANINSEI presenti effettivamente condizioni peggiorative rispetto al CCNL Cooperative Sociali, individuando nella tabella riportata nella relazione almeno tre scostamenti giuridici sostanziali su istituti fondamentali”.
11.3. Ugualmente condivisibile il passaggio della sentenza, che resiste saldamente alle critiche rivolta dall’appellante, laddove si legge: “non corrisponde alla ratio legis di protezione dei diritti del lavoratore la possibilità di applicare un CCNL (come quello dichiarato dall’offerente), che preveda plurimi trattamenti deteriori – ancorché “marginalmente” differenti – a quelli previsti dal CCNL indicato dalla stazione appaltante”.
Con il nuovo portale istituzionale del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), l’Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro è diventato uno strumento di consultazione strutturata, accessibile e collegato ai principali sistemi informativi pubblici sul lavoro. L’Archivio costituisce la fonte ufficiale della contrattazione collettiva nazionale prevista dalla legge istitutiva del CNEL e rappresenta un’infrastruttura pubblica della conoscenza destinata, tra l’altro, a supportare le Stazioni Appaltanti nell’individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile nei contratti pubblici ai sensi dall’art. 11 e dell’allegato I.01 del D.Lgs. n. 36/2023.
La novità rilevante per chi gestisce procedure di affidamento è l’associazione, per la prima volta, del codice alfanumerico unico che identifica ciascun CCNL ai codici della nomenclatura ATECO 2025, in linea con quanto già indicato dal Comunicato del Presidente ANAC n. 2 del 10.02.2026 quale strumento operativo per l’identificazione del CCNL applicabile.
Quadro normativo di riferimento
L’obbligo di individuare e indicare il CCNL applicabile trova la propria fonte primaria nell’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023. Il comma 1 stabilisce che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni si applica il CCNL in vigore per il settore e per la zona di esecuzione delle prestazioni, stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività svolta dall’Operatore Economico anche in maniera prevalente.
Il comma 2, nella formulazione modificata dal D.Lgs. n. 209/2024, impone alla Stazione Appaltante di indicare il CCNL applicabile già nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in conformità al comma 1 e all’allegato I.01. Il comma 2-bis, introdotto dal correttivo, estende l’obbligo anche alle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie che si riferiscano, per una quota pari o superiore al 30 per cento, a una categoria omogenea di attività differente da quella prevalente.
L’obbligo non si applica, di regola, ai contratti di servizi aventi natura intellettuale e ai contratti di fornitura senza posa in opera, come chiarito da ANAC nella Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023 e confermato nel Comunicato del Presidente n. 2 del 10.02.2026.
L’Archivio CNEL, strutturato per codice contratto e nomenclatura ATECO 2025, costituisce lo strumento ufficiale per assolvere questi adempimenti, in coerenza con gli indirizzi della Delibera della Commissione dell’Informazione del CNEL dell’11 settembre 2025 e con l’Accordo interistituzionale ANAC-CNEL del 16 giugno 2025.
Aspetti operativi
L’identificazione del CCNL da indicare negli atti di gara segue una sequenza operativa in due fasi, definita dall’art. 2, comma 2, dell’allegato I.01 del D.Lgs. n. 36/2023 e precisata dal Comunicato ANAC n. 2 del 10.02.2026.
Nella prima fase, il RUP identifica il settore di riferimento dell’attività oggetto dell’appalto attraverso il codice ATECO pertinente, da raffrontare con il codice CPV indicato nel bando mediante la tabella D dell’allegato II.2-bis al D.Lgs. n. 36/2023, che contiene la correlazione tra i due sistemi di classificazione. Alcune piattaforme di approvvigionamento digitale mettono già a disposizione una funzione di abbinamento automatico tra codice ATECO e codice CPV. La classificazione ATECO di riferimento è quella pubblicata dall’ISTAT.
Nella seconda fase, la Stazione Appaltante individua, tramite l’Archivio CNEL, i CCNL classificati nel sottosettore corrispondente al codice ATECO individuato. Il nuovo Archivio CNEL mette a disposizione, nella sezione “Contratti collettivi del settore privato”, una cartella Excel che collega i CCNL ai sottosettori e ai codici ATECO 2025 fino alla sesta cifra, con un foglio “guida alla lettura” che illustra le indicazioni applicative. Nelle more della completa riorganizzazione dell’Archivio secondo i criteri della Delibera CNEL dell’11 settembre 2025, questa rimane la modalità di consultazione operativa.
Tra i CCNL connessi all’attività oggetto dell’appalto, la Stazione Appaltante seleziona quello stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, verificando quali CCNL siano presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, consultabili sul sito istituzionale del Ministero ai sensi dell’art. 41, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023. Se per il settore di riferimento non esistono tali tabelle, la Stazione Appaltante richiede direttamente al Ministero del lavoro di indicare il CCNL applicabile.
Per il settore edile, l’allegato I.01, art. 3, comma 2, individua direttamente i CCNL da ritenersi equivalenti: quelli classificati con codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012, F015 e F018, riferiti ad appalti aventi ad oggetto le attività di cui all’allegato X del D.Lgs. n. 81/2008.
Ove l’Operatore Economico intenda applicare un CCNL differente da quello indicato dalla Stazione Appaltante, è tenuto a dichiararlo in offerta garantendo tutele equivalenti, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. L’equivalenza si valuta secondo i parametri dell’art. 4 dell’allegato I.01 e può essere ritenuta sussistente quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulta almeno pari a quello del CCNL indicato in gara e gli eventuali scostamenti rispetto agli altri parametri sono marginali. Si considera altresì sussistente la presunzione di equivalenza tra CCNL sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse, attinenti al medesimo sottosettore, a condizione che sia applicato il CCNL corrispondente alla dimensione o natura giuridica dell’impresa (art. 3, comma 1, allegato I.01). Le linee guida sulle modalità di attestazione dell’equivalenza sono in corso di adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [DA VERIFICARE: verificare se le linee guida siano state adottate successivamente al Comunicato ANAC n. 2 del 10.02.2026].
In fase esecutiva, la Stazione Appaltante monitora la regolarità contributiva attraverso il DURC e, in caso di inadempienza, trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente per il versamento diretto agli enti previdenziali, operando in ogni caso una ritenuta dello 0,50 per cento sull’importo netto progressivo delle prestazioni, svincolabile solo in sede di liquidazione finale previo rilascio del DURC (art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023). In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, il RUP invita per iscritto l’affidatario a regolarizzare entro 15 giorni, con possibilità di pagamento diretto ai lavoratori in caso di inerzia non contestata.
Punti di attenzione
Omettere l’indicazione del CCNL nei documenti iniziali di gara o nella decisione di contrarre costituisce una violazione dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, aggravata dal correttivo che ha anticipato il momento dell’obbligo. Indicare un CCNL senza risalire al codice ATECO pertinente e verificarne la corrispondenza nell’Archivio CNEL espone la procedura a contestazioni in fase esecutiva. Trascurare la soglia del 30 per cento per le prestazioni scorporabili può determinare l’omessa indicazione di un secondo CCNL rilevante ai sensi del comma 2-bis. Non verificare la rappresentatività comparativa delle organizzazioni firmatarie attraverso le tabelle del Ministero del lavoro conduce all’indicazione di un CCNL non conforme ai criteri dell’art. 11, comma 1.
Checklist
Identificare il codice ATECO 2025 corrispondente all’attività prevalente oggetto dell’appalto e raffrontarlo con il codice CPV mediante la tabella D dell’allegato II.2-bis;
consultare l’Archivio CNEL per individuare il CCNL associato a quel codice ATECO;
verificare la rappresentatività comparativa delle organizzazioni firmatarie attraverso le tabelle del Ministero del lavoro;
valutare se esistano prestazioni scorporabili che raggiungano la soglia del 30 per cento per una categoria omogenea differente e, in caso affermativo, ripetere la verifica per tali prestazioni;
inserire i riferimenti ai CCNL nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre con indicazione del codice alfanumerico CNEL;
in fase di aggiudicazione, acquisire la dichiarazione di impegno o di equivalenza delle tutele ai sensi dell’art. 11, commi 3 e 4, e dell’allegato I.01;
in fase esecutiva, monitorare il DURC e applicare la ritenuta dello 0,50 per cento.
6.3 Correttamente la stazione appaltante ha ritenuto inidonea tale dichiarazione ad assicurare l’equivalenza delle tutele economiche.
Il Collegio non ravvisa alcuna ragione per discostarsi dalle conclusioni raggiunte da questa Sezione e, recentemente, anche dal Consiglio di Stato, in fattispecie analoghe.
L’art. 11 del d. lgs. n. 36 del 2023 individua nel contratto collettivo – e non, dunque, nella contrattazione individuale – il termine del confronto e del giudizio di equivalenza. La norma richiede “che le “stesse tutele” oggetto della valutazione di equivalenza debbano essere contenute in un contratto collettivo, non potendo invece essere integrate dall’impegno dell’offerente contenuto in un atto che non coinvolge le parti sociali” (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3476/2026; T.A.R. Bologna Emilia-Romagna sez. II, 20/02/2026, n. 325; TA.R. Lombardia, sez. IV, 26 novembre 2025 n. 3845, secondo cui “la circostanza che il raffronto economico avvenga “in astratto”, cioè con riferimento alle componenti fisse della retribuzione tabellare prevista dai CCNL di riferimento e sterilizzando le forme di remunerazione ad personam, è funzionale ad assicurare un raffronto oggettivo che si misura su previsioni certe, preventivamente conoscibili, valevoli per tutti i lavoratori e alle quali il datore è vincolato in forza di apposita contrattazione collettiva, con le correlate garanzie sia sul piano negoziale che sindacale”.
Come sottolineato dal giudice d’appello, il superminimo offerto dalla Cooperativa -OMISSIS- non trova copertura nel contratto collettivo Aninsei (2024/2027): “non è a tal fine sufficiente, infatti, la previsione, contenuta nell’art. 19 dello stesso, in base alla quale “La retribuzione mensile lorda è composta dai seguenti elementi: – paga base; – indennità di contingenza; – salario di anzianità; – eventuale superminimo e salario accessorio; – elemento perequativo di garanzia retributiva di cui all’art. 21 parte prima CCNL”.
Detta disposizione, facendo riferimento a un “eventuale” superminimo, presuppone che lo stesso possa eventualmente essere stabilito in sede di contrattazione, non essendo quindi già oggetto del suddetto contratto collettivo” (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3476/2026).
Si tratta di un elemento “eventuale”, cioè di “una parte accessoria della retribuzione, erogata a favore del lavoratore subordinato quale aumento retributivo normalmente correlato a particolari meriti o alla speciale qualità o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo. Ne consegue che lo stesso non può essere considerato ai fini della dichiarazione di equivalenza” (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3209/2026).
Invero, in forza di quanto previsto all’art. 4 dell’allegato I.01 – secondo cui: “La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua” – ai fini dell’equivalenza delle tutele economiche possono considerarsi solo le parti fisse della retribuzione.
3. Oggetto del presente giudizio è la valutazione ai sensi dell’art. 11 comma 3 del d. lgs. n. 36 del 2023, dell’equivalenza delle tutele normative ed economiche con riferimento al contratto collettivo applicato dall’aggiudicataria Vosma, diverso da quello indicato dalla stazione appaltante.
In particolare, il tema dell’equivalenza riguarda più specificamente la possibilità di utilizzare il “superminimo”, cioè un impegno dell’offerente a colmare il divario sussistente ai fini di assicurare l’equivalenza del contratto collettivo applicato dall’offerente, rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.
4. Tanto premesso, l’art. 11 d. lgs. n. 36/23 stabilisce che: “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”.
Il successivo 3° comma del medesimo art. 11 prevede tuttavia che: “gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente”.
Dispone poi il comma 4 che: “Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110, in conformità all’allegato I.01”.
5. Emerge pertanto da tali previsioni normative che:
– la scelta del contratto collettivo è demandata alla stazione appaltante;
– l’operatore economico conserva tuttavia la facoltà di applicare un diverso contratto collettivo rispetto a quello indicato nella legge di gara: “… purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente” (art. 11 comma 3 d. lgs. n. 36/23 cit.).
6. Ratio di tali previsioni normative è quella, da un lato, di garantire all’operatore economico un margine di apprezzamento discrezionale in ordine alla scelta del contratto collettivo applicabile ai dipendenti della propria impresa, trattandosi di elemento rientrante nell’ambito del potere organizzativo datoriale, espressamente tutelato dall’art. 41 Cost.
In secondo luogo, le suddette norme mirano a evitare che il confronto concorrenziale tra le imprese operanti nel mercato delle commesse pubbliche si traduca in una diminuzione di tutele da parte dei lavoratori; situazione, quest’ultima, che potrebbe verificarsi nel caso in cui fosse liberamente consentito all’impresa di optare per un contratto collettivo attributivo ai lavoratori di tutele economiche e giuridiche inferiori a quello indicato dalla stazione appaltante, consentendole in tal modo di formulare un’offerta economica più vantaggiosa di quella dei propri concorrenti, i quali abbiano invece dichiarato di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante.
7. Naturalmente, il criterio dell’equivalenza non può essere inteso nel senso della perfetta identità dei vari CCNL messi a confronto, diversamente venendo meno la stessa utilità dell’opzione di scelta dell’uno o dell’altro CCNL.
Nondimeno, il legislatore ha inteso evitare che il potere organizzativo datoriale si traduca in una compressione di tutele da parte dei lavoratori da impiegare nella commessa.
Per tali ragioni, la nozione di “stesse tutele” di cui al comma 3 dell’art. 11 d. lgs. n. 36/23, nonché la nozione di equivalenza oggetto della dichiarazione che l’offerente deve rendere ai sensi del successivo comma 4, sono testualmente riferite al contratto collettivo, nel senso che le tutele (equivalenti) sono quelle contenute nel contratto collettivo.
8. In questa cornice si inserisce il c.d. “superminimo non assorbibile”, che è una componente accessoria della retribuzione, scaturente da dinamiche imprevedibili del rapporto di lavoro, in quanto correlato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal singolo dipendente. Qualora essa si concreti in una elargizione rimessa alla libertà negoziale del datore di lavoro, è evidente che essa non possa essere considerata nella valutazione di equivalenza economica tra diversi contratti collettivi, non essendo idonea a garantire ex ante la necessaria protezione dei lavoratori coinvolti nell’esecuzione del contratto. Piuttosto, il dubbio si pone, in astratto, nel caso in cui l’operatore economico si impegni nei confronti della stazione appaltante a corrispondere una “ulteriore indennità non assorbibile”, riconducibile alla clausola generale di cui all’art. 4 dell’allegato I.01 del codice dei contratti, mediante la quale azzerare la differenza di trattamento economico esistente con il CCNL previsto dalla lex specialis, senza condizionare tale erogazione ad alcuna manifestazione di volontà ulteriore o fattore esterno.
9. Orbene, ad avviso del Collegio, una tale dichiarazione dell’offerente, seppur avente contenuto vincolante nei confronti della stazione appaltante, anzitutto non rispetta il dettato dell’art. 11 codice dei contratti, avendo il legislatore effettuato una precisa scelta di campo nel senso che l’equivalenza delle tutele vada assicurata ponendo come termine di confronto i due contratti collettivi, e segnatamente quello individuato dalla stazione appaltante, e quello viceversa applicato dall’operatore economico. In secondo luogo, detta dichiarazione, in quanto avente contenuto unilaterale, non coinvolge in alcun modo le organizzazioni sindacali, e non consente dunque alcuna verifica preventiva in ordine all’effettiva equivalenza di tutele nei confronti dei lavoratori.
10. Per tali ragioni, reputa il Collegio che non vi è ragione di discostarsi dall’orientamento già espresso dalla Sezione, secondo cui: “non si rinvengono ragioni per non applicare l’art. 11 del d. lgs. n. 36 del 2023 nel rispetto della lettera della legge e della funzione della normativa ivi contenuta, come sopra ricostruita, così richiedendo che le “stesse tutele” oggetto della valutazione di equivalenza debbano essere contenute in un contratto collettivo, non potendo invece essere integrate dall’impegno dell’offerente contenuto in un atto che non coinvolge le parti sociali” (C.d.S, V, 5.5.2026, n. 3476).
11. Orbene, nella fattispecie in esame, è pacifico che l’indennità aggiuntiva da corrispondere ai lavoratori è stata prevista motu proprio da Vosma, senza alcun confronto preventivo con le organizzazioni sindacali.
Per tali ragioni, essa non rispetta né la lettera della legge (art. 11 comma 3 Codice), né la sua ratio.
Ne consegue l’illegittimità del giudizio di equivalenza effettuato dalla stazione appaltante, in quanto viziata dall’errore di fondo (ammissibilità di dichiarazione unilaterale dell’operatore economico, quale fattore idoneo ad azzerare il delta differenziale esistente nel trattamento economico previsto dai due contratti collettivi in comparazione) testé esposto.
11. Per le ragioni sin qui illustrate, deve pertanto ritenersi immune da censure la impugnata determinazione esclusiva nella parte in cui è stata motivata sulla scorta della indicazione, nella offerta presentata dalla ricorrente, dell’applicazione di un CCNL “non conforme alla sua natura giuridica”.
12. Fermo il carattere assorbente – ai fini della esclusione dalla procedura di gara – della accertata carenza in capo alla ricorrente del presupposto soggettivo necessario ai fini della applicazione del CCNL indicato nella propria offerta, merita osservare come anche l’ulteriore profilo di doglianza articolato nell’ambito del primo motivo di gravame sia infondato.
13. La ricorrente ha dedotto l’erroneità della valutazione relativa alla insussistenza della equivalenza delle tutele atteso che la stazione appaltante (nel recepire le conclusioni dell’ANAC) si sarebbe limitata a verificare il profilo della equivalenza economica previsto dall’art. 4, comma 4, dell’Allegato I.01 al Codice, “trascurando il necessario esame comparativo dei parametri normativi indicati nei co. 1, 2 e 3 dello stesso articolo”.
14. Va, anzitutto, precisato come la disposizione da ultimo richiamata non trovi applicazione alla fattispecie di cui è controversia. Infatti, soltanto con l’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (applicabile a far data dal 31.12.2024) il legislatore, nel modificare il comma 4 dell’art. 11 D.Lgs. 36/2023, ha precisato l’ubi consistam della tale valutazione di equivalenza delle tutele previste dai CCNL mediante il rinvio al nuovo allegato I.01.6 al Codice, il quale, all’art. 3, introduce una espressa presunzione di equivalenza e, all’art. 4, precisa i criteri da tenere in considerazione ai fini della verifica di equivalenza nell’ipotesi in cui l’anzidetta presunzione non possa trovare applicazione. Dunque, l’art. 11 D.Lgs. 36/2023 ratione temporis applicabile prevedeva la necessità di svolgere la verifica della equivalenza delle tutele mediante il sub-procedimento di cui all’art. 110 del medesimo Decreto Legislativo, senza tuttavia precisare i criteri da valutare a tal fine. Nella Relazione Illustrativa al Bando Tipo n. 1/2023, l’ANAC aveva, tuttavia, precisato che “Nei settori in cui sono presenti imprese di diversa natura (ad esempio, artigiani, cooperative, PMI e grandi imprese) con contrattazione separata si può ritenere esistere equivalenza nel caso di utilizzo di CCNL sottoscritti dalle medesime OO.SS. firmatarie, ma organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese, purché ovviamente ai lavoratori dell’operatore economico venga applica il contratto corrispondente alla dimensione o natura giuridica” (art. 7). Nella medesima Relazione si legge che la valutazione di equivalenza “deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile” e che, a tal fine, si suggerisce “di effettuare dapprima la valutazione dell’equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; Elemento Distinto della Retribuzione – EDR – a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste”, potendo trarsi “utili elementi di riferimento dalle indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 2 del 28/7/2020”. Quest’ultima, per quanto qui maggiormente rileva, stabilisce che “L’analisi del trattamento economico del contratto sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative costituisce, naturalmente, il principale aspetto sul quale incentrare la valutazione di equivalenza tra i contratti collettivi” e che “L’analisi sugli aspetti normativi del contratto collettivo potrà peraltro essere pretermessa allorquando siano riscontrati scostamenti nel trattamento retributivo applicato ai lavoratori, elemento di per sé sufficiente a revocare i benefici normativi e contributivi ai sensi dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006”. 15. Ferme tali premesse, deve ritenersi che, correttamente esclusa (per le ragioni sopra evidenziate) la presunzione di equivalenza tra il CCNL Metalmeccanico-Artigianato indicato dalla ricorrente (contratto che quest’ultima – lo si ripete – non avrebbe in ogni caso potuto applicare) e quello previsto dalla legge di gara, la stazione appaltante ha proceduto alla verifica di equivalenza, con le modalità di cui all’art. 110 D.Lgs. 36/2023, principiando dall’esame del profilo della equivalenza economica.
16. Al riguardo la stazione appaltante, nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla ricorrente, ha riscontrato la sussistenza di un significativo scostamento rispetto al trattamento retributivo previsto dal CCNL Metalmeccanico-Industria (pari a circa il 25%): a fronte di un così significativo deficit di tutela sotto il profilo economico, risultava pertanto ultronea la valutazione dell’eventuale equivalenza normativa del CCNL indicato dalla ricorrente.
17. A ciò si aggiunga, peraltro, che la ricorrente si è limitata a una contestazione del tutto generica sul punto (cfr. “ANAC con riferimento all’equivalenza economica, svolge in ogni caso un esercizio parziale ed errato. Essa infatti si limita a confrontare le componenti fisse della retribuzione globale annua…Il metodo ex art. 73/Allegato I.01 del codice degli appalti è più complesso e articolato…”), senza, tuttavia, offrire alcuna dimostrazione né dell’erroneità nel calcolo delle differenze retributive tra i due contratti né del fatto che una valutazione complessiva del CCNL in concreto applicato avrebbe condotto ad una determinazione positiva circa l’equivalenza.
18. Per tutte le ragioni sinora illustrate, deve ritenersi immune da censure la valutazione con cui la stazione appaltante ha ravvisato l’anomalia dell’offerta presentata dall’odierna ricorrente, provvedendo per l’effetto ad annullare l’aggiudicazione della gara in favore di quest’ultima.
Conseguentemente, il ricorso introduttivo – nella parte in cui con esso si fa valere l’illegittimità del provvedimento di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione – è infondato e va, pertanto, respinto.
Con la sentenza n. 60, depositata il 30 aprile 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Toscana n. 30/2025, che introduceva nei bandi di gara regionali un criterio premiale legato all’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi.
La disposizione, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza ex art. 117, comma 2, lett. e), Cost.
La Corte ha chiarito che, nell’ambito dei contratti pubblici, l’uniformità di disciplina è essa stessa un valore da preservare: normative regionali differenziate sono idonee a generare dislivelli di regolazione e barriere territoriali che incidono sulla concorrenzialità del mercato. Spetta pertanto al legislatore statale — e non alle Regioni — definire il punto di equilibrio tra tutela della concorrenza e obiettivi di protezione sociale, tutela dei lavoratori e sostenibilità ambientale.
Il modello di riferimento individuato dalla Corte è quello dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2023, che rinvia alla contrattazione collettiva qualificata. Pur non rappresentando l’unica soluzione astrattamente possibile, esso costituisce — sul piano del riparto di competenze — il punto di equilibrio attualmente fissato dal legislatore statale. Il criterio premiale toscano, producendo effetti diretti sull’esito delle gare e, indirettamente, sulle scelte di partecipazione degli operatori economici, si discosta da tale equilibrio e si pone in contrasto con la Costituzione.
(abstract)
8.– Proprio per la violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza è fondata la prima censura sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (supra, punto 6.1., suba).
8.1.– Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «la nozione di “concorrenza” di cui al secondo comma, lettera e), dell’art. 117 Cost. “non può non riflettere quella operante in ambito europeo” (sentenze n. 83 del 2018, n. 291 e n. 200 del 2012, n. 45 del 2010). Essa comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza “nel mercato”), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza “per il mercato”)» (sentenze n. 44 del 2023, n. 4 del 2022 e n. 137 del 2018). In questa seconda accezione, attraverso la tutela della concorrenza, vengono perseguite finalità di ampliamento dell’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi (ancora, sentenze n. 4 del 2022, n. 137 del 2018 e n. 299 del 2012).
8.2.– Sul piano interno del riparto della competenza legislativa, costituisce altresì un’affermazione consolidata quella che la tutela della concorrenza ha natura trasversale, non presentando confini certi (sentenze n. 401 del 2007 e n. 14 del 2004). Merita chiarire, tuttavia, che essa non è un passpartout in grado di giustificare l’attrazione indiscriminata di ogni intervento legislativo alla competenza esclusiva statale e l’esclusione aprioristica di qualsivoglia intervento regionale. Se così non fosse, verrebbe meno la sua stessa matrice trasversale, finendosi per consumare le competenze regionali, peraltro in una serie innominata di ambiti materiali. Sin dalla prima giurisprudenza successiva alla revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione, d’altra parte, questa Corte ha avvertito che «una dilatazione massima di tale competenza, che non presenta i caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli di una funzione esercitabile sui più diversi oggetti, rischierebbe di vanificare lo schema di riparto dell’art. 117 Cost., che vede attribuite alla potestà legislativa residuale e concorrente delle Regioni materie la cui disciplina incide innegabilmente sullo sviluppo economico» (sentenza n. 14 del 2004).
8.2.1.– La competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, perciò, non è necessariamente escludente le competenze legislative regionali e va misurata, nella sua portata e nei suoi obiettivi, in rapporto ai settori materiali in cui si manifesta.
In relazione alla disciplina del noleggio con conducente, per esempio, questa Corte ha riconosciuto che la competenza regionale in materia di trasporto pubblico locale può intersecare discipline finalizzate al perseguimento di finalità concorrenziali, suscettibili di essere attratte dalla competenza legislativa esclusiva dello Stato, di natura finalistica e trasversale, entro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità nel perseguimento della finalità che delimita il suo stesso perimetro (da ultimo, sentenza n. 163 del 2025; tra le molte, sentenza n. 206 del 2024).
Secondo un analogo schema, questa Corte ha ripetutamente affermato che la disciplina concernente le concessioni su beni demaniali investe diversi ambiti materiali, alcuni dei quali afferenti alle competenze legislative regionali. Il riferimento alla tutela della concorrenza, pertanto, non può ritenersi così pervasivo da impedire alle regioni ogni spazio di intervento espressivo di una competenza correlata, purché la normativa regionale non influisca sulle modalità di scelta del contraente e non incida sull’assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali (da ultimo, sentenza n. 89 del 2025).
8.2.2.– Nello specifico settore dei contratti pubblici, tuttavia, l’intreccio tra competenze legislative statali e regionali assume un assetto peculiare. Questa Corte ha da tempo affermato che la disciplina dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione non identifica un ambito materiale definito, per la molteplicità degli interessi perseguiti e degli oggetti implicati. Essa non è definibile, quanto al riparto della competenza legislativa, in base alla dimensione territoriale dell’interesse, non configurandosi una materia relativa alla contrattualistica pubblica nazionale, né un ambito materiale afferente ai contratti di interesse regionale o locale. Neppure rileva il profilo soggettivo, non potendosi distinguere le procedure di gara indette da amministrazioni statali da quelle poste in essere da amministrazioni regionali o sub-regionali. La perimetrazione delle sfere materiali di competenza, infatti, non può essere determinata avendo riguardo esclusivamente alla natura del soggetto che indice la gara o al quale è riferibile quel determinato bene o servizio (sentenza n. 401 del 2007).
8.2.3.– L’ambito dei contratti pubblici, in effetti, manifesta in maniera più intensa l’esigenza di uniformità di disciplina, che questa Corte ha ricondotto soprattutto alla nozione di concorrenza “per il mercato”, in quanto riflesso di quella operante a livello unionale e volta a consentire la piena apertura del mercato e il libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese.
Per queste ragioni, costituisce affermazione costante nella giurisprudenza costituzionale quella che la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza di competenza legislativa esclusiva statale, in quanto mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi unionali della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento (sentenza n. 4 del 2022), che traducono e affiancano i principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa presidiati dall’art. 97 Cost. (ancora, sentenza n. 401 del 2007).
Nello specifico ambito della contrattualistica pubblica, pertanto, l’uniformità rappresenta, in quanto tale, un criterio da osservare, perché differenti normative regionali sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali (sentenze n. 80 del 2025, n. 174 del 2024 e n. 23 del 2022, tutte con richiamo alla sentenza n. 283 del 2009).
8.2.4.– La disciplina dei contratti pubblici, d’altra parte, come detto, interseca molteplici interessi e non vi è dubbio che sia idonea a perseguire anche obiettivi di protezione sociale, di tutela dei lavoratori, di sostenibilità ambientale, secondo il cosiddetto uso “strategico” dei contratti pubblici. Le stesse direttive unionali di settore lo prevedono, sin dal 2004 e in maniera più intensa dal 2014. Anche la direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea, riconosce il ruolo fondamentale dei contratti pubblici per l’attuazione efficace della tutela del salario minimo, sia esso previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva (considerando n. 31 e art. 9, rubricato «Appalti pubblici»).
L’uso “strategico” dei contratti pubblici si è riflesso nella legislazione interna di recepimento delle direttive di settore (sentenze n. 188 del 2025 e n. 4 del 2022). Lo stesso legislatore nell’attuale codice (d.lgs. n. 36 del 2023) nell’art. 1 (Principio del risultato) ha inteso valorizzare la natura funzionale e strumentale della concorrenza non in quanto tale, ma come mezzo per il conseguimento del miglior risultato, nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza (Consiglio di Stato, relazione illustrativa allo schema definitivo di Codice, 7 dicembre 2022).
In proposito, questa Corte ha chiarito che, a fronte della pluralità di interessi, anche di rango costituzionale, implicati nei contratti pubblici, spetta al legislatore statale, nell’esercizio della sua competenza ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., definire il punto di equilibrio tra la tutela della concorrenza e la tutela di altri interessi pubblici con essa interferenti, «come quelli sottesi al raggiungimento di obiettivi di politica sociale […], di tutela dei lavoratori, di sostegno al reddito e alle imprese» (sentenze n. 80 del 2025 e n. 4 del 2022; nello stesso senso, sentenze n. 56 del 2020 e n. 30 del 2016, rispetto al libero esercizio dell’attività di trasporto).
8.3.– Venendo alla disposizione impugnata, l’art. 1 della legge reg. Toscana n. 30 del 2025 introduce un criterio qualitativo premiale che afferisce alla valutazione delle offerte. Esso è idoneo, pertanto, a produrre effetti diretti sull’esito delle gare e, indirettamente, sulla scelta degli operatori economici in ordine alla partecipazione alle stesse, incidendo in questo modo sulla concorrenzialità nel mercato. Dall’introduzione di detti criteri premiali, infatti, possono derivare conseguenze sulla minore o maggiore possibilità di accesso delle imprese al mercato regionale dei contratti pubblici (sentenza n. 4 del 2022; in relazione a criterio premiale, anche sentenza n. 259 del 2013, in merito all’attribuzione di posizioni preferenziali negli affidamenti di contratti con la regione e gli enti strumentali a imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata).
L’introduzione di un criterio premiale quale quello oggetto di scrutinio, pertanto, incide sull’assetto concorrenziale, determinando una potenziale restrizione del mercato in ambiti territorialmente identificati, con conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (sentenza n. 89 del 2025).
9.– Anche con riguardo al secondo profilo di violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. dedotto nel ricorso (supra, punto 6.1., sub b), la questione è fondata.
9.1.– Come già accertato, il legislatore regionale è intervenuto in un ambito riservato alla competenza legislativa esclusiva statale.
Oltretutto, diversamente da quanto osserva la difesa regionale, non esiste neppure un vuoto normativo nella legislazione statale. Nel codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, la tutela dei lavoratori opera a più livelli, in parte confermando istituti già presenti nel previgente codice, in parte innovandoli nell’ottica di una maggiore protezione dei lavoratori.
9.2.– Per ciò che attiene ai costi della manodopera, per i contratti di lavori, servizi e forniture sin dalla fase della progettazione il costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali (art. 41, comma 13, cod. contratti pubblici). Per i contratti di lavori e servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a individuare nei documenti di gara i costi della manodopera sulla base delle richiamate tabelle ministeriali. I costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41, comma 14, cod. contratti pubblici).
L’individuazione del costo del lavoro ai fini dei contratti pubblici, pertanto, è affidata a una ricognizione periodica operata dall’amministrazione statale in via uniforme per tutto il territorio nazionale, tenendo conto dei fattori indicati (criterio dimensionale e natura giuridica delle imprese, discipline previdenziali e assistenziali, settori merceologici e differenze tra aree territoriali).
Quanto alle scansioni procedimentali, gli obblighi dichiarativi dei costi della manodopera nell’offerta economica e il correlato automatismo espulsivo (art. 108, comma 9, cod. contratti pubblici) rispondono «all’esigenza perseguita dal nuovo codice dei contratti pubblici di rafforzare gli strumenti di tutela dei lavoratori, di responsabilizzare gli operatori economici e di rendere più agevoli ed efficaci gli strumenti di vigilanza e controllo, consentendo alla stazione appaltante di verificare con trasparenza ed ex ante, sulla base dei costi dichiarati nella stessa offerta, come gli operatori siano giunti a formulare il prezzo, evitando in tal modo un pregiudizio alla tutela del lavoro» (sentenza n. 80 del 2025).
I costi dichiarati costituiscono uno degli elementi specifici di valutazione dell’anomalia dell’offerta (art. 110, comma 1, cod. contratti pubblici), fermo restando che non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge (art. 110, comma 4, lettera a) e che l’offerta è esclusa se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali (art. 110, comma 5, lettera d).
9.3.– Alla disciplina sui costi della manodopera, il codice affianca il nuovo istituto dell’incorporazione del CCNL “leader” negli atti di gara, previsto tra i principi generali all’art. 11 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti) cod. contratti pubblici, in attuazione del principio e criterio direttivo dell’art. 1, comma 2, lettera h), della legge 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici), che lo annovera tra le cosiddette clausole sociali (sentenza n. 188 del 2025).
L’art. 11, commi 1 e 2, cod. contratti pubblici prevede l’obbligo delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di indicare nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. Il successivo comma 3 prevede che l’operatore economico ha la possibilità di dichiarare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, «purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente». Il comma 4 del medesimo art. 11 stabilisce i connessi adempimenti procedimentali e individua i poteri di controllo delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, mentre il comma 5 estende le medesime tutele normative ed economiche ai lavoratori in subappalto, come previsto anche dall’art. 119, commi 7 e 12, cod. contratti pubblici.
L’art. 11 cod. contratti pubblici è stato modificato dall’art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del d.lgs. n. 209 del 2024, il cui art. 73 ha introdotto un apposito Allegato I.01. L’Allegato riprende e consolida i criteri per la scelta del CCNL applicabile e i parametri normativi ed economici per il giudizio di equivalenza già elaborati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (relazione illustrativa al bando-tipo n. 1 del 2023, recante «Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo», ove si afferma che la valutazione di equivalenza «deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile»).
9.3.1.– L’art. 11 cod. contratti pubblici segna una svolta rispetto alla precedente disciplina, nella vigenza della quale la giurisprudenza amministrativa aveva escluso che le stazioni appaltanti potessero imporre un determinato contratto collettivo negli atti di gara, ritenendo tale scelta compresa nel potere di organizzazione dell’operatore economico, con eventuale controllo dislocato sul piano della verifica dell’affidabilità dell’offerta (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 26 luglio 2024, n. 6770, che distingue l’attuale disciplina dalla previgente, dettata dall’art. 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»).
9.3.2.– Il nuovo istituto dell’incorporazione del contratto “leader” direttamente negli atti di gara, ferma la possibilità dell’offerente di applicare un contratto a tutele equivalenti, esprime una nitida funzione antidumping (sentenze n. 188 e n. 156 del 2025; in questo senso, anche la già citata relazione illustrativa allo schema definitivo di codice del Consiglio di Stato). L’incorporazione del CCNL non garantisce direttamente una retribuzione minima, ma, attraverso la tecnica del rinvio alla fonte collettiva qualificata, vuole assicurare che la competizione tra le imprese non avvenga a scapito delle tutele del lavoro.
9.3.3.– L’art. 11, come pure l’art. 41 cod. contratti pubblici, è stato qualificato come norma imperativa inderogabile (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 28 marzo 2025, n. 2605) e le correlate dichiarazioni di impegno, anche ai sensi dell’art. 57 cod. contratti pubblici, sono ritenute requisito necessario dell’offerta (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 3 dicembre 2025, n. 9510 e sezione quarta, sentenza 2 dicembre 2025, n. 9484). Le tutele normative ed economiche del CCNL “leader” costituiscono in questo modo un limite minimo inderogabile sottratto alle strategie competitive delle imprese.
9.3.4.– Questa Corte si è già pronunciata su disposizioni che utilizzano la tecnica del rinvio alla fonte collettiva qualificata a garanzia dei lavoratori (sentenza n. 226 del 1998, in tema di concessioni di pubblico servizio e in relazione all’art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»; sentenza n. 51 del 2015, sul socio lavoratore di cooperativa, che ha escluso una violazione dell’art. 39 Cost.).
L’art. 11, commi da 1 a 4, cod. contratti pubblici appartiene allo stesso indirizzo normativo. Il legislatore statale ha inteso introdurre anche nella disciplina dei contratti pubblici uno strumento che tende a inverare i principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dell’art. 36, primo comma, Cost., configurando un limite alla libertà di iniziativa economica privata, affinché non si svolga in contrasto con l’utilità sociale, come prevede l’art. 41, secondo comma, Cost. (in questo senso, già la relazione illustrativa allo schema definitivo di codice del Consiglio di Stato).
Il modello del rinvio alla contrattazione qualificata, peraltro, ripreso nella recente legge 26 settembre 2025, n. 144 (Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione) anche in relazione agli appalti di servizi, non esaurisce certamente il novero delle soluzioni possibili per dare attuazione ai principi del trattamento retributivo proporzionato e sufficiente, ma rappresenta, sotto il profilo del riparto della competenza legislativa, il punto di equilibrio attualmente configurato dal legislatore statale.
9.4.– Venendo alla disposizione oggetto del presente giudizio, il criterio premiale relativo al trattamento economico minimo orario di nove euro lordi è ulteriore e distinto rispetto ai descritti istituti del codice.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per l’esigenza di uniformità nello specifico ambito della contrattualistica pubblica, di cui si è detto, le disposizioni del codice dei contratti pubblici che riguardano la scelta del contraente (le procedure di affidamento) sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza. Ne consegue che le regioni non possono dettare una disciplina da esse difforme (da ultimo, sentenza n. 80 del 2025; tra le tante, sentenze n. 174 del 2024 e n. 23 del 2022).
La scelta del legislatore toscano, invece, sposta il punto di equilibrio che il legislatore del codice ha delineato nella ricerca di un contemperamento tra la libertà di iniziativa economica degli operatori privati, nell’ottica di favorire la concorrenza “per il mercato”, e il perseguimento di obiettivi di politica sociale, di tutela dei lavoratori, di sostegno al reddito e alle imprese (da ultimo, sentenze n. 188 e n. 80 del 2025).
Anche per questo profilo, pertanto, la questione è fondata.
Ne consegue che, alla luce del disposto letterale dell’art. 4 dell’allegato I.01, secondo cui: “La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua”, ai fini dell’equivalenza delle tutele economiche possono considerarsi solo le parti fisse della retribuzione. E il superminimo non lo è. Ciò è confermato, del resto, dallo stesso art. 19 del CCNL Aninsei, più volte citato dall’appellante principale, secondo cui: “La retribuzione mensile lorda è composta dai seguenti elementi: – paga base; – indennità di contingenza; – salario di anzianità; – eventuale superminimo e salario accessorio; – elemento perequativo di garanzia retributiva di cui all’art. 21 parte prima CCNL” (cfr. CCNL Aninsei 2024-2027 versato in atti). Se il superminimo è un elemento “eventuale” non può essere, al contempo, una voce “fissa” della retribuzione, costituendone, invece, una parte accessoria, erogata a favore del lavoratore subordinato quale aumento retributivo normalmente correlato a particolari meriti o alla speciale qualità o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo. Ne consegue che lo stesso non può essere considerato ai fini della dichiarazione di equivalenza.
L’interpretazione tassativa della norma si impone, essendo il rigore necessario ad assicurare ai lavoratori adeguata tutela nell’ambito del rilevante mercato delle commesse pubbliche.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello principale va respinto. Ne consegue che quello incidentale, condizionato all’accoglimento del principale, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata di accoglimento del ricorso di primo grado.
Al riguardo va ricordato che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il giudizio di equivalenza delle tutele costituisce “espressione della discrezionalità tecnica di cui la stazione appaltante è titolare nella cura del pubblico interesse affidatole dalla legge e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente affetta da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti” (T.a.r. Torino, n. 689/2025; T.a.r. Campania – Napoli, n. 7073/2025). Sicché, “compito del Collegio [sarà] quello di valutare se l’attività istruttoria condotta dal RUP sia complessivamente corretta e se il risultato al quale egli è pervenuto non sia irragionevole, illogico o viziato da travisamento dei fatti” (T.a.r. Lazio – Roma, n. 12007/2025).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, il Collegio ritiene che le censure di parte ricorrente non abbiano evidenziato abnormità o errori di fatto nelle valutazioni impugnate. L’Amministrazione, infatti, ha puntualmente indicato le ragioni per le quali non sussiste la dedotta equivalenza delle tutele tra i due CCNL, prendendo specifica posizione — anche nei propri scritti difensivi — sulle contestazioni di merito in ordine alle scelte compiute, formulando valutazioni logiche e coerenti che resistono integralmente al sindacato di legittimità.
L’evidente infondatezza del motivo esime il Collegio dal provvedere sulla istanza di verificazione, in quanto non necessaria ai fini del decidere.
8. Con il secondo motivo parte ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento di esclusione in quanto la stazione appaltante non avrebbe – a suo dire – dovuto effettuare alcun giudizio di equivalenza in quanto il CCNL Laterizi sarebbe più pertinente in relazione alle prestazioni svolte da -OMISSIS-.
8.1. Ai fini dello scrutinio di tale motivo di ricorso si rende necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L’articolo 11 del d.lgs. n. 36 del 2023, nella versione applicabile ratione temporis, prevede quanto segue:
“1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.
3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.
4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110”.
Il disciplinare di gara, a sua volta, prevedeva:
– che “Il contratto collettivo applicato, per tutti i lotti di gara, è il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (codice F012)” (art. 3);
– la facoltà di applicare altro contratto collettivo nazionale e territoriale che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto (art. 10);
– che il RUP dovesse verificare “l’equivalenza delle tutele nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 10” (art. 25).
La lex specialis ha dunque positivizzato l’obbligo per l’aggiudicatario di garantire l’applicazione del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (codice F012), oppure di un altro contratto a condizione che il medesimo “garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto”.
8.2 Stante tale quadro normativo di riferimento va rilevata, anzitutto, l’infondatezza della tesi di parte ricorrente secondo la quale l’articolo 11 del Codice imporrebbe di indicare tanti contratti collettivi quanti sono quelli coinvolti nelle lavorazioni dell’appalto. L’articolo 11, difatti, come appena visto, onera espressamente la stazione appaltante di indicare il paradigma contrattuale di riferimento (comma 2) basandosi sulla prevalenza e sulla natura delle prestazioni (comma 1) oggetto dell’appalto o della concessione.
Va al riguardo evidenziato che il nuovo codice appalti ha innovato profondamente il regime normativo che riguarda la scelta del contratto collettivo applicabile negli appalti. Invero, mentre nel vigore del precedente regime, l’operatore poteva scegliere il contratto collettivo da applicare alla commessa a condizione che esso fosse stato coerente con l’oggetto dell’appalto, l’art. 11 del Codice cambia radicalmente prospettiva. Come chiarito dalla relazione illustrativa sull’articolo 11, il baricentro per la scelta del CCNL non è più l’attività prevalente dell’impresa (ex art. 2070 cod. civ.), bensì «le prestazioni oggetto dell’appalto da eseguire». Ne consegue la piena legittimità della scelta di optare per un unico contratto ove questo rifletta la natura prevalente o assorbente delle lavorazioni complessivamente messe a gara.
Nel sistema così delineato la stazione appaltante indica il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto e, a fronte di tale indicazione, all’operatore economico sono “date due possibilità in sede di presentazione dell’offerta: applicare il CCNL individuato dalla stazione appaltante oppure applicare un diverso CCNL, però provando che quest’ultimo offra garanzie equivalenti a quello indicato dalla stazione appaltante” (Cons. Stato, n. 9510/2025). Il sistema così delineato, quindi, restringe lo spazio di libertà negoziale dell’impresa a favore di una maggiore protezione dei lavoratori” (cfr. T.a.r. Toscana – Firenze, n. 1584/2025; T.a.r. Campania – Napoli, n. 7073/2025).
Tale approccio trova peraltro conferma nella recente introduzione dell’art. 11, comma 2-bis, del Codice (ad opera del d.lgs. n. 208/2024). Sebbene tale novella non sia applicabile alla presente procedura ratione temporis, essa si inserisce pienamente nel solco dell’interpretazione qui sostenuta, assumendo una rilevante valenza chiarificatrice del sistema. Il legislatore, nel circoscrivere l’obbligo di indicazione di una pluralità di contratti alle sole ipotesi di attività autonome eccedenti la soglia del 30%, ha infatti esplicitato ex post un principio già insito nell’art. 11: ovvero quello secondo cui, al di sotto di tale soglia, l’individuazione del CCNL rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, la quale può legittimamente optare per i contratti più pertinenti al nucleo essenziale dell’appalto.
La validità delle presenti conclusioni non è posta in discussione dal richiamo, effettuato da parte ricorrente, alle indicazioni operative contenute nel contributo n. 21/2024 del CNEL. Detto contributo, difatti, se da un lato prevede che in presenza di attività plurime tra loro autonome «la pubblica Amministrazione potrà vincolare l’operatore economico ad applicare tanti contratti collettivi (…) quante sono le attività oggetto del contratto di appalto», dall’altro chiarisce che se le prestazioni sono «strumentalmente connesse perché dirette al conseguimento della medesima finalità produttiva oppure qualora alcune di queste abbiano solo carattere complementare, (…) il contratto collettivo applicabile è quello relativo all’attività “prevalente”».
Che il predetto contributo CNEL non supporti l’interpretazione di parte ricorrente è confermato dal passaggio in cui lo stesso fornisce anche un’evidenza applicativa del criterio, osservando quanto segue: «si ipotizzi che la Pubblica Amministrazione voglia edificare una scuola (…) l’attività da eseguire riguarda non solo l’edificazione della struttura ma anche l’installazione degli infissi. (…) trattandosi di due attività tra loro connesse (perché finalizzate al medesimo risultato, cioè la costruzione di un edificio), la Pubblica Amministrazione ben potrebbe prevedere nel bando di gara che il CCNL da applicare ai sensi dell’art. 11, comma 1 del d.lgs. n. 36 del 2023 sia quello relativo all’attività prevalente oggetto del contratto di appalto, che in questo caso sarebbe rappresentato dall’attività di edificazione; in questo senso, allora, l’impresa aggiudicataria potrà applicare il CCNL imprese edili e affini e cooperative per definire il trattamento economico e normativo anche dei lavoratori che si occuperanno dell’installazione degli infissi». Il richiamato contributo del CNEL conferma la ricostruzione sin qui prospettata e contraddice la tesi di parte ricorrente: compete alla stazione appaltante il potere di individuazione del CCNL di riferimento. Nell’ambito di tale potere discrezionale, pur potendosi ipotizzare l’individuazione da parte della stazione appaltante di più contratti in presenza di prestazioni autonome e rilevanti, l’indicazione di un unico CCNL deve ritenersi pienamente legittima laddove le attività siano finalisticamente collegate e sia ravvisabile un contratto prevalente al quale le diverse lavorazioni oggetto dell’appalto possano essere ricondotte. Nel caso di specie, attesa la prevalenza dell’attività edilizia, la scelta operata dalla lex specialis di indicare il solo CCNL Edilizia si palesa come pienamente ragionevole e conforme alla ratio normativa.
La riscontrata infondatezza nel merito esime, infine, il Collegio dall’esame dell’eccezione di tardività sollevata dalle parti resistenti in relazione a tale profilo di censura.
8.3. Dalla ricostruita conformità della lex specialis al dettato codicistico deriva altresì l’infondatezza della pretesa di parte ricorrente, secondo cui ASPI avrebbe dovuto prescindere dal giudizio di equivalenza e applicare senz’altro il CCNL Laterizi indicato da -OMISSIS- quale più pertinente alle prestazioni dell’appalto. Tale assunto, difatti, collide:
– con il tenore letterale dell’art. 11 del Codice, che non ammette deroghe al controllo della stazione appaltante;
– con il tenore del disciplinare (art. 25), che onera espressamente il RUP di verificare l’equivalenza delle tutele nel caso in cui il concorrente avesse dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo;
– con il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui la verifica di equivalenza assume carattere obbligatorio, non essendo possibile sottrarre alla stazione appaltante il controllo sul contratto scelto dal concorrente, “in quanto tale soluzione, peraltro priva di supporto normativo, non risulta coerente con le finalità di tutela sopra individuate e imposte dalla richiamata norma di rango primario, che anzi impongono una effettiva verifica e comparazione delle condizioni contrattuali – economiche e normative – proposte dall’operatore economico” (T.a.r. Torino, n. 6892/2025; T.a.r. Toscana-Firenze, n. 1584 del 2025); l’impresa, quindi, pur libera di non adottare il CCNL indicato nel bando, “deve però dimostrare che le tutele da essa fornite sono equivalenti, assoggettandosi ad una verifica più puntuale e alla possibile esclusione dalla procedura” (Cons. Stato, n. 9075/2025).
8.4. Una volta chiarito che l’Amministrazione ha agito conformemente alla legge e al bando, vale precisare che non si ravvisano nemmeno i dedotti profili di abnormità o manifesta illogicità nell’operato dell’Amministrazione.
Occorre al riguardo precisare che le contestazioni di merito in ordine alla maggiore pertinenza del CCNL Laterizi rispetto a quello Edilizia lambiscono lo spazio della discrezionalità tecnica di esclusiva spettanza di ASPI. Tale valutazione è «sindacabile dal giudice amministrativo solo se le valutazioni a essa sottese siano abnormi, manifestamente irragionevoli, illogiche o affette da errori di fatto», non potendo il Collegio sostituirsi all’Amministrazione se non sotto i profili di «logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria», pena «un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione» (T.a.r. Sicilia – Catania, n. 1335/2025).
9.1. Come ritenuto dalla stazione appaltante nel provvedimento impugnato, la dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo indicato nel bando – diverso da quello indicato in sede di offerta – non può essere presentata per la prima volta in un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte perché, altrimenti, si consentirebbe all’operatore economico di modificare il contenuto sostanziale dell’offerta e, in particolare, i costi delle manodopera (cft. Cons. Stato, Sez. V, 3 dicembre 2025, n. 9510: “Il CCNL concretamente applicato è un elemento essenziale dell’offerta (Cons. Stato, n. 2605 del 2025), in quanto incide naturalmente sulla determinazione dei costi della manodopera e, quindi, sul contenuto dell’offerta. E’ evidente che l’applicazione di un contratto collettivo piuttosto che di un altro ha effetti diretti sul costo del lavoro indicato in offerta (altresì rilevando quale parametro con cui verificarne, sia in sede di prime valutazioni che di sub-procedimento di anomalia, correttezza e sostenibilità)”).
Nel caso di specie l’impegno ad applicare il CCNL Edilizia – Aziende Industriali (F012) (di seguito CCNL Edilizia) è stato formulato per la prima volta solo in sede di verifica dell’equivalenza e, conseguentemente, ha dato luogo a una modifica di un elemento essenziale dell’offerta economica, originariamente formulata in base al CCNL Metalmeccanica (C011) (di seguito CCNL Metalmeccanica).
9.2. Non è secondario osservare che l’impegno assunto ex post dalla ricorrente ad applicare il CCNL Edilizia si pone in contraddizione rispetto alla dichiarazione di equivalenza parimenti resa dalla medesima ricorrente durante il subprocedimento di verifica dell’equivalenza (atteso che la dichiarazione di equivalenza presuppone la scelta di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante).
I profili di contraddizione nella posizione assunta dalla ricorrente sono tanto più evidenti ove si consideri che la società Car Segnaletica durante la gara si è dichiarata disponibile ad applicare al proprio personale, alternativamente, quattro diversi regimi contrattuali tra di loro antitetici (cft. punto 1 della presente pronuncia): la società, infatti, avrebbe applicato il CCNL Metalmeccanica; avrebbe eseguito solo la fornitura delle barriere, senza eseguire lavorazioni; avrebbe applicato il CCNL Edilizia; avrebbe applicato il CCNL Metalmeccanica adeguando ad personam le tutele applicate in modo da renderle equivalenti a quelle previste dal CCNL Edilizia).
In questo modo la parte ricorrente, ove si aggiudicasse la commessa, finirebbe per beneficiare di un indebito vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla gara, avendo potuto contare su una pluralità di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante.
9.3. La validità delle conclusioni raggiunte al precedente punto 9.1 non è scalfita dalla tesi della parte ricorrente secondo la quale non vi sarebbe una reale modifica dell’offerta, avendo la società comunque parametrato i costi della manodopera ai valori del CCNL Edilizia e non essendovi alcuna differenza tra i costi della manodopera indicati nell’offerta (ove il Consorzio SAC ha confermato i costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante sulla base del CCNL Edilizia, pari a € 5.866.452) e quelli indicati dalla ricorrente in sede di verifica di congruità del costo della manodopera, nella tabella esplicativa dei costi della manodopera (quantificati in € 5.866.452).
Invero, una volta accertato che il contratto indicato – il CCNL Metalmeccanica – garantisce tutele inferiori (cft. punto 13 della presente pronuncia), emerge il rischio che la formulazione dell’offerta sia risultata più competitiva proprio in ragione dei minori costi derivanti dal CCNL dichiarato (minori costi di cui la ricorrente avrebbe beneficiato qualora la stazione appaltante non avesse attivato il giudizio di equivalenza).
Ne deriva che l’indicazione di un diverso contratto collettivo non può considerarsi come un’operazione neutra poiché andrebbe a incidere su una quota di costi che ha concorso a determinare la complessiva offerta economica della concorrente.
In definitiva consentire, in sede di verifica dell’equivalenza, una diversa indicazione del contratto collettivo da applicare significherebbe introdurre una variabile di incertezza nel sistema, prestando il fianco a possibili vantaggi competitivi a beneficio del concorrente interessato, in contrasto con il principio di parità di trattamento e con l’esigenza di cristallizzazione delle proposte al momento della scadenza del termine di gara.
13. Con un terzo ordine di censure la ricorrente contesta nel merito il giudizio di “non equivalenza” espresso dalla stazione appaltante. In proposito va ricordato che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il giudizio di equivalenza delle tutele costituisce “espressione della discrezionalità tecnica di cui la stazione appaltante è titolare nella cura del pubblico interesse affidatole dalla legge e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente affetta da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti” (T.A.R. Torino, sez. II, 18 aprile 2025, n. 689; T.A.R. Napoli, sez. IV, 30 ottobre 2025, n. 7073). Sicché, “compito del Collegio [sarà] quello di valutare se l’attività istruttoria condotta dal RUP sia complessivamente corretta e se il risultato al quale egli è pervenuto non sia irragionevole, illogico o viziato da travisamento dei fatti” (T.A.R. Roma, sez. II-bis, 18 giugno 2025, n. 12007).
Tanto premesso, il Collegio ritiene che le censure di parte ricorrente non facciano emergere abnormità o errori di fatto nelle valutazioni impugnate, né violazioni procedurali, per le ragioni di seguito espresse.
In primo luogo va ribadito che la stessa ricorrente, nel corso del giudizio di equivalenza, ha ritenuto che – al fine di “garantire tutele economiche e normative non inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL Edilizia Aziende Industriali (F012), pur applicando alla società CAR Segnaletica Stradale S.r.l. il CCNL Metalmeccanica Industria (C011)” – fosse necessario introdurre una serie di “clausole di salvaguardia economica” idonee a realizzare una condizione di “equivalenza delle tutele rispetto al CCNL F012, sotto i profili: normativo (maggiorazioni e controlli); economico (RGA + ITS)”.
In altri termini la stessa ricorrente ha riconosciuto che le tutele apprestate dai due contratti collettivi in considerazione non sono equivalenti, al punto da proporre l’introduzione di una serie di correttivi ad hoc necessari per bilanciare le minori tutele del CCNL Metalmeccanica.
In secondo luogo, dall’esame provvedimento di esclusione risulta che ASPI abbia indicato compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto non equivalenti le tutele economiche e normative del CCNL Metalmeccanica rispetto a quelle previste dal CCNL Edilizia, completando l’istruttoria anche attraverso l’acquisizione di un parere di un esperto in materia giuslavoristica.
Il provvedimento impugnato, dunque, dopo aver analizzato puntualmente ogni singola divergenza tra le due forme di tutela, è approdato alla motivata conclusione circa l’inferiorità delle tutele garantite dal CCNL Metalmeccanica.
L’Amministrazione ha puntualmente indicato le ragioni per le quali non sussiste la dedotta equivalenza delle tutele e, anche con i propri scritti difensivi, ha preso puntuale posizione sulle contestazioni di merito di parte ricorrente in ordine alle scelte effettuate, formulando valutazioni logiche e coerenti che resistono integralmente al sindacato di legittimità, specie considerando che:
– la ricorrente non mette in discussione, quanto al versante economico, la “non equivalenza” tra i due contratti collettivi in ordine all’importo della retribuzione annua lorda, che risulta di gran lunga maggiore nel CCNL Edilizia (sul punto cft. T.A.R. Bologna, Sez. II, n. 325/2026 secondo cui “il CCNL Metalmeccanico ha infatti una RAL (Retribuzione Annuale Lorda) sensibilmente inferiore a quella prevista dal CCNL Edile”);
– non appare persuasiva l’argomentazione con la quale la ricorrente sostiene che “l’iscrizione e la contribuzione alla cassa edile rappresenta un onere, e non un vantaggio, per i lavoratori dell’edilizia”: infatti, è vero il contrario in quanto il relativo onere è quasi interamente posto a carico del datore di lavoro e il lavoratore ne ritrae solo benefici in termini di tutela economica e normativa (quali gli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia, i premi di anzianità professionale edile, le prestazioni sanitarie integrative e i sussidi per malattia, infortunio, maternità, la formazione professionale e la sicurezza sul lavoro). Ne consegue che l’omessa dimostrazione da parte della ricorrente dell’esistenza di forme equivalenti di tutela nel settore Metalmeccanica rappresenta uno scostamento significativo che correttamente è stato considerato dalla stazione appaltante ostativo a un giudizio di effettiva equivalenza.
In conclusione, non ravvisandosi profili di abnormità o manifesta illogicità nella valutazione operata dalla stazione appaltante, anche il motivo in esame merita di essere respinto.
5. E, invero, se, da un lato, mediante l’istituto in esame il legislatore ha inteso riconoscere agli operatori economici una maggiore flessibilità nella propria organizzazione aziendale, quale corollario della libertà di iniziativa economica privata scolpita all’art. 41 Cost., dall’altro, tale facoltà deve contemperarsi con la ineludibile tutela dei lavoratori, la quale postula un’attenta disamina da parte della stazione appaltante circa l’equivalenza delle tutele (economiche e normative) riconosciute in forza del diverso CCNL prescelto dall’operatore economico.
5.1. Al fine di precisare il contenuto della suddetta valutazione, del resto, il legislatore è recentemente intervenuto mediante l’art. 2, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 209/2024 (cd. Decreto Correttivo), che – a far data dal 31.12.2024 – ha così modificato il comma 4 dell’art. 11 del D. Lgs. 36/2023: «Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110, in conformità all’allegato I.01.6».
5.2. In particolare, l’art. 3 del predetto allegato introduce una espressa presunzione di equivalenza, l’art. 4 precisa i criteri da tenere in considerazione ai fini della verifica di equivalenza nell’ipotesi in cui l’anzidetta presunzione non possa trovare applicazione e, infine, l’art. 5 (rubricato “Verifica della dichiarazione di equivalenza”) stabilisce che ”1. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell’offerta ai sensi dell’articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all’articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell’offerta. 2. Prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, la stazione appaltante o l’ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall’operatore economico individuato”. 5.3. Le disposizioni da ultimo richiamate, ratione temporis applicabili alla gara de qua, confermano (e precisano) quanto già previsto dal previgente art. 11, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023, ossia come la determinazione di affidamento/aggiudicazione debba necessariamente essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza, la quale assume, pertanto, carattere obbligatorio. 6. Nella fattispecie di cui è causa tale adempimento risulta, per converso, del tutto omesso, non essendovi traccia, né nei verbali di gara né nella determinazione di affidamento, dell’effettivo espletamento della verifica relativa al contenuto della dichiarazione di equivalenza resa dalla controinteressata.
6.1. Dall’esame complessivo degli atti e della documentazione di causa, oltreché dal deposito documentale effettuato dal Comune di Pulsano in adempimento dell’ordine istruttorio impartito con la sopra menzionata ordinanza collegiale n. 66/2026, si evince che la Stazione appaltante non ha effettuato la verifica di equivalenza del CCNL, e tale circostanza è stata puntualmente stigmatizzata dalla difesa attorea.
6.2. Pertanto, in disparte la fondatezza della lamentata carenza del requisito dell’equivalenza delle tutele tra il CCNL applicato dalla controinteressata e quello individuato dall’ente concedente (il cui vaglio è precluso a questo Giudice, trattandosi di potere amministrativo non ancora esercitato – v. art. 34, comma 2, c.p.a.), la censura in esame è fondata, nei termini sin qui precisati.
6.3. Stante la fondatezza del predetto profilo, le ulteriori doglianze attoree proposte nel primo motivo di ricorso, inerenti il merito del giudizio di equivalenza, devono ritenersi assorbite.
A seguito di segnalazioni e richiesta di indicazioni sulla corretta identificazione dei CCNL da indicare negli atti di gara, il Comunicato ANAC n. 2 del 10.02.2026 ha fornito un quadro di indicazioni più dettagliate alle stazioni appaltanti.
Tra i contratti collettivi individuati come aventi una stretta connessione alle prestazioni oggetto dell’appalto (o della concessione), la stazione appaltante dovrà selezionare i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Per fare ciò la stazione appaltante dovrà: 1. individuare i CCNL presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro; 2. nel caso in cui l’oggetto dell’appalto attenga ad un settore per il quale non esistono le tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il CCNL stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il nuovo Codice degli appalti stabilisce che nei documenti di gara inziali e nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto o della concessione. In particolare, il comma 1 dell’articolo 11 dispone, come previsione generale, l’obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro che abbia i seguenti requisiti: 1. sia in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del contratto; 2. sia stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 3. sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa, anche in maniera prevalente.
L’obbligo di individuare il CCNL non si applica, di regola, ai contratti per i quali tale indicazione non appare pertinente, come i contratti di servizi aventi natura intellettuale e i contratti di fornitura senza posa in opera.
I criteri individuati dal Codice si applicano, in quanto compatibili, anche all’individuazione dei contratti collettivi di lavoro da applicare ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto (o della concessione) che si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività.
Il Codice individua nel dettaglio le modalità attraverso le quali le stazioni appaltanti devono individuare la stretta connessione dell’ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione, seguendo i seguenti passaggi: 1. la prima operazione da compiere da parte delle stazioni appaltanti è l’individuazione del CCNL più attinente rispetto all’oggetto dell’appalto e alle attività da eseguire, anche in maniera prevalente, e che gli operatori economici saranno chiamati a svolgere. 2. In secondo luogo, le stazioni appaltanti dovranno individuare l’ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il CNEL.
INDICAZIONI ALLE STAZIONI APPALTANTI IN MERITO ALLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL CCNL NEGLI ATTI DI GARA
1. Inquadramento normativo
L’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 stabilisce che nei documenti di gara inziali e nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto o della concessione, da individuarsi in conformità a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 1 e dall’allegato 1.01, quest’ultimo introdotto con il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 (c.d. decreto correttivo).
In particolare, il comma 1 dell’articolo 11 dispone, come previsione generale, l’obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro che abbia i seguenti requisiti:
sia in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del contratto;
sia stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa, anche in maniera prevalente.
L’obbligo di individuare il CCNL non si applica, di regola, ai contratti per i quali tale indicazione non appare pertinente, come i contratti di servizi aventi natura intellettuale e i contratti di fornitura senza posa in opera, come chiarito da questa Autorità nella Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023 in cui si legge che “Sulla base del combinato disposto delle due norme [articoli 11, commi 1 e 2, e 57, comma 1], è stato ritenuto di poter aderire all’interpretazione che vede l’articolo 11 come enunciazione di un principio generale e l’articolo 57 come declinazione pratica di tale principio. È stato quindi ritenuto possibile perimetrare l’applicazione dei principi di cui all’articolo 11 all’ambito oggettivo individuato dall’articolo 57, escludendo i contratti di servizi aventi natura intellettuale. Inoltre, è stato ritenuto opportuno escludere le forniture senza posa in opera”.
A seguito del decreto correttivo è stato inserito il comma 2 bis all’articolo 11 del Codice, che ha introdotto l’obbligo per le stazioni appaltanti di indicare nei documenti di gara inziali e nella decisione di contrarre, anche il CCNL applicabile ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto (o della concessione) che si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività.
A corollario di quanto indicato all’articolo 11 del Codice, l’allegato 1.01 disciplina nel dettaglio i criteri e le modalità per l’individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre, del contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni.
In forza dell’attività di supporto che questa Autorità deve fornire alle stazioni appaltanti, anche in attuazione dell’Accordo interistituzionale sottoscritto con il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) il 16 giugno 2025, si riportano di seguito le modalità cui fare riferimento per la corretta identificazione del CCNL negli atti di gara.
2. Modalità attraverso le quali le stazioni appaltanti devono procedere all’identificazione del CCNL applicabile
Come già anticipato nel quadro normativo di riferimento, l’identificazione del CCNL di riferimento da indicare negli atti di gara, deve avvenire secondo i criteri indicati all’articolo 11, commi 1 e 2 e all’articolo 2 dell’allegato 1.01 al Codice.
In particolare, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro che sia:
in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro;
strettamente connesso alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente;
dotato del criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.
I criteri individuati all’articolo 2 dell’allegato 1.01 al Codice si applicano, in quanto compatibili, anche all’individuazione dei contratti collettivi di lavoro da applicare ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto (o della concessione) che si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività.
2.1. Stretta connessione con l’oggetto dell’appalto
È l’articolo 2, comma 2, dell’allegato 1.01 al Codice ad individuare nel dettaglio le modalità attraverso le quali le stazioni appaltanti devono individuare la stretta connessione dell’ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione, seguendo i seguenti passaggi:
la prima operazione da compiere da parte delle stazioni appaltanti è l’individuazione del CCNL più attinente rispetto all’oggetto dell’appalto e alle attività da eseguire, anche in maniera prevalente, e che gli operatori economici saranno chiamati a svolgere.
A tal fine, le stazioni appaltanti dovranno preventivamente identificare il settore di riferimento dell’attività o delle attività oggetto dell’appalto (o della concessione) attraverso l’identificazione del rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT, quale risultante dalla Struttura della classificazione reperibile sul sito internet istituzionale dell’Istat al link https://www.istat.it/it/archivio/17888.
L’articolo 2, comma 2, lettera a) dell’allegato I.01, suggerisce di procedere con il raffronto tra codice ATECO e codice CPV indicato nel bando. A tal fine si evidenzia che all’interno della tabella D dell’allegato II. 2bis al Codice, è reperibile la correlazione tra codice ATECO e codice CPV utilizzabile per associare correttamente i due dati e che alcune piattaforme di approvvigionamento digitale mettono a disposizione una funzione che consente di individuare quali codici CPV corrispondono ad un certo codice ATECO e viceversa.
Come chiarito nella Relazione illustrativa al bando tipo, approvata dal Consiglio dell’Autorità dell’11 novembre 2025, al fine di individuare correttamente il CPV, le stazioni appaltanti dovranno seguire le indicazioni fornite con il Comunicato del Presidente del 9 maggio 2023.
In secondo luogo, le stazioni appaltanti dovranno individuare l’ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il CNEL (articolo 2, comma 2, lettera b) dell’allegato 01).
A tal riguardo, si rappresenta che, con Delibera della Commissione dell’Informazione del CNEL, in data 11 settembre 2025, sono stati emanati gli indirizzi generali e le direttive per la riorganizzazione dell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.1(Secondo gli indirizzi forniti in questo documento, ai fini della collocazione dei testi contrattuali nell’Archivio, verrà adottata una classificazione dei contratti incentrata sui codici ATECO, secondo la quale l’articolazione in macrosettori e sottosettori sarà definita utilizzando la vigente classificazione Ateco non oltre la seconda cifra di classificazione, ovvero per “Sezione ” e relative “Divisioni”. La collocazione dei CCNL nell’Archivio in base alla classificazione Ateco (“Sezione” e relativ e “Divisioni”) verrà disposta per i contratti che trovano un grado di applicazione minimo, come documentato dai flussi Uniemens).
Nelle more della riorganizzazione dell’Archivio, è possibile individuare l’ambito di applicazione del CCNL in relazione ai sottosettori in cui sono attualmente classificati i contratti collettivi accedendo alla sezione del sito del CNEL denominata “Contratti collettivi del settore privato” e, dalla stessa, accedendo alla cartella “Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi”.
All’interno di tale cartella Excel si trovano, tra gli altri, anche i seguenti fogli: uno che collega i CCNL ai sottosettori e un altro che collega i CCNL ai codici Ateco 2025 fino alla sesta cifra, in modo da consentire alle stazioni appaltanti la scelta del livello di classificazione ATECO strettamente connesso alle prestazioni oggetto del contratto. Per quanto concerne i settori e sottosettori contrattuali con cui attualmente il CNEL classifica i contratti, il relativo elenco è consultabile nella medesima cartella Excel, all’interno della quale è presente il foglio “guida alla lettura” che illustra il contenuto, con le relative indicazioni applicative, di ciascun foglio Excel che la compone.
2.2. Criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
L’articolo 2, comma 3, dell’allegato 1.01 al Codice stabilisce che tra i contratti collettivi individuati come aventi una stretta connessione alle prestazioni oggetto dell’appalto (o della concessione), la stazione appaltante dovrà selezionare i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Per fare ciò la stazione appaltante dovrà:
individuare i CCNL presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del Codice (articolo 2, comma 3, lettera a), dell’allegato I.01);
nel caso in cui l’oggetto dell’appalto attenga ad un settore per il quale non esistono le tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il CCNL stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell’appalto.
Al fine di individuare i contratti collettivi nazionali del lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, si rappresenta che all’indirizzo internet https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default sono consultabili le tabelle già adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la determinazione del costo medio del lavoro ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del Codice.
3. Utilizzo di un diverso CCNL
La disciplina per la determinazione delle modalità di attestazione dell’equivalenza delle tutele normative ed economiche tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente negli atti di gara e quello diverso indicato dall’operatore economico in offerta, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, è rimessa alle linee guida in corso di adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Si precisa, ad ogni modo, che l’articolo 4 dell’allegato 1.01 al Codice definisce i parametri da considerare ai fini dell’equivalenza delle tutele normative ed economiche e che il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell’invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali. “.
L’articolo 3 dell’allegato 1.01 al Codice rubricato “presunzione di equivalenza” stabilisce, inoltre, che si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell’operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa.
Appare doveroso evidenziare che per gli appalti relativi al settore dell’edilizia2(Trattasi diappalti pubblici di lavori aventiad oggetto leattività di cui all’Allegato X del decreto legislativon.81/2008, compresequelleaffinidirettamenteefunzionalmenteconnesseall’attività resadall’impresaaffidataria deilavori) l’articolo 3, comma 2, dell’allegato 1.01 stabilisce che “si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012, F015, F018”.
Pertanto, relativamente al settore edile, è il legislatore stesso che fornisce indicazioni precise alle stazioni appaltanti, individuando direttamente i contratti collettivi nazionali da ritenersi applicabili e quelli equivalenti, e ciò in ragione del fatto che trattasi di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che si differenziano solo in ragione della dimensione o tipologia di impresa (industria, piccola impresa, impresa artigiana, impresa cooperativa).
Va premesso in fatto che al par. 16.1., in tema di compilazione della domanda di partecipazione, la lex specialis ha espressamente richiesto che il concorrente è tenuto a dichiarare: “20) di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o altro CCNL equivalente, con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto – legge 76/20”.
In tale senso, il par. 17, relativo al “Contenuto della busta B – Offerta tecnica”, ha previsto che: “L’operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma, compilando ciascun campo dedicato all’interno della busta digitale Tecnica, a pena di inammissibilità dell’offerta (…) In considerazione dell’applicazione dell’inversione procedimentale, allega una dichiarazione, da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui indica il CCNL applicato”, e “Qualora adotti un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3 del presente Disciplinare, inserisce nel suddetto documento la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l’eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all’offerta tecnica”.
Dalla piana lettura delle suddette disposizioni consegue che, sebbene la legge di gara abbia previsto espressamente la possibilità di presentare una dichiarazione così come effettivamente è stata resa dal RTI aggiudicatario, l’offerta di quest’ultimo è stata irregolarmente proposta, sia perché priva dell’attestazione di equivalenza delle tutele dei due CCNL (e dell’eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all’offerta tecnica), sia perché la predisposizione dell’offerta non ha tenuto conto del CCNL che sarebbe stato applicato in sede esecutiva a seguito dell’aggiudicazione della gara.
L’art. 11, commi 3 e 4 del Codice, ratione temporis applicabile, prevede che:
“3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.
Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’art. 110”.
In sostanza, il Codice stabilisce due possibilità per l’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta, ossia quella di applicare il CCNL individuato dalla stazione appaltante, oppure di applicare un diverso CCNL, però provando che quest’ultimo offra garanzie equivalenti a quello indicato dalla stazione appaltante. In base al terzo comma dell’art. 11 cit., nel bando, la stazione appaltante indica il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto, ma tale preliminare indicazione non è però totalmente vincolante per gli operatori economici, i quali possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché sia in grado di garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante, e fatta in ogni caso salva la coerenza del contratto collettivo scelto dall’impresa con l’oggetto dell’attività affidata dalla stazione appaltante.
Invero, la lex specialis, in tema di applicazione del CCNL, ha richiesto al par. 3, pag. 12, sul lotto di riferimento che: “Ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Il contratto collettivo applicato è: quello per i lavoratori dipendenti delle imprese edili”. Al par. 10, in tema di “Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione”, è previsto che “L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) nella declaratoria di ciascun lotto di cui al paragrafo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto”.
Nella specie, benchè la lex specialis consentisse all’operatore economico di indicare due CCNL differenti, il RTI aggiudicatario avrebbe dovuto presentare alla Stazione appaltante la dichiarazione equivalenza delle tutele tra i due contratti. Va, altresì, rilevato che tale verifica non risulta essere stata effettuata da -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 110, comma 5, lett. d) del d.lgs. 36 del 2023, al fine di accertare se il costo del personale non fosse inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 41, comma 13 del d.lgs. n. 36 cit.
Nel caso di dichiarazione, da parte dell’operatore economico, di un differente contratto collettivo, rispetto a quello previsto dalla Stazione appaltante, è onere della medesima provvedere, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione ad acquisire la dichiarazione di equivalenza delle tutele, che deve essere verificata con le modalità di cui all’art. 110 comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2023.
Con riferimento al lotto 6, è avvenuto che il RTI aggiudicatario ha reso dichiarazioni differenti, in un primo momento sostenendo di applicare il CCNL metalmeccanico e poi, successivamente, impegnandosi ad applicare il CCNL edile, ossia quello indicato dalla legge di gara, senza tuttavia offrire una dichiarazione con la quale attestare la sostanziale identità dei contenuti tra i due contratti.
Orbene, diversamente da quanto sostenuto dalle parti resistenti nei propri scritti difensivi, l’ambiguità dell’offerta non deve essere riferita al dato formale, che ‘appare’ essere stato rispettato, ma all’assenza di quell’elemento necessario ad assicurare che nessuna differenza sussiste in concreto tra i CCNL dichiarati in sede di offerta e in sede di concreta applicazione.
In questo modo l’offerta è stata modulata su presupposti diversi da quelli su cui si sarebbe basata l’effettiva esecuzione dell’appalto in caso di aggiudicazione, rivelandosi priva di quella necessaria chiarezza e trasparenza quanto ai contenuti economici, atteso che sono stati indicati costi riferiti ad un CCNL diverso da quello che sarebbe stato applicato in ipotesi di aggiudicazione dell’appalto.
L’esatta individuazione dei costi della manodopera in sede di offerta è un adempimento necessario, non assumendo rilievo, in relazione al suddetto specifico profilo, la circostanza valorizzata dalla società Autostrade per l’Italia s.p.a. secondo cui i costi della manodopera indicati dall’aggiudicataria sarebbero lievemente superiori a quelli indicati in sede di disciplinare di gara per il lotto 6 di riferimento. Pertanto, la Stazione appaltante, stante il carattere poco circostanziato dell’offerta, essendo evidente che un differente CCNL avrebbe inciso sul contenuto dell’offerta economica, avrebbe dovuto acquisire la dichiarazione di equivalenza ex art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023 e procedere alle necessarie verifiche, anche effettuando valutazioni separate per ciascuno dei contratti collettivi indicati dall’impresa, in modo da poter stabilire se il contratto indicato in sede di offerta avrebbe garantito tutele normative confrontabili con quelle del CCNL indicato nel disciplinare e oggetto della dichiarazione di impegno. Se l’operatore economico si impegna ad applicare un determinato CCNL in sede di esecuzione, è tenuto a rispettare le medesime condizioni anche in sede di offerta economica, non potendo condizionare tale impegno all’aggiudicazione della procedura di gara, pena l’applicazione di un elemento di variabilità che viola il principio di ‘chiarezza’ dell’offerta di gara, introducendo una inammissibile obbligazione ‘alternativa’, in violazione del principio della par condicio a cui si deve ispirare ogni procedura di gara. Invero, in assenza di dichiarazione di equivalenza, l’operatore economico ha in concreto proposto una offerta ‘alternativa’ condizionata all’evento, futuro ed incerto, dell’aggiudicazione della procedura, in questo modo ottenendo un effettivo vantaggio rispetto agli altri partecipanti dalla sua offerta, potendo contare su più soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della Stazione appaltante.
Sotto un distinto profilo, il richiamo al principio di tassatività delle clausole di esclusione da parte delle società resistenti non è conferente, atteso che il Collegio ritiene di doversi conformare al precedente di questa Sezione (Cons. Stato, n. 5347 del 2022), anche se reso sotto la vigenza del precedente Codice, ma il cui principio di diritto può essere applicato al caso di specie, a mente del quale: “nelle procedure di gara, la carenza di uno degli elementi dell’offerta ritenuti essenziali dalla lex specialis rende legittima l’esclusione dell’offerta difettosa, senza che ciò possa comportare alcuna violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione, previsto dall’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016”.
Il CCNL concretamente applicato è un elemento essenziale dell’offerta (Cons. Stato, n. 2605 del 2025), in quanto incide naturalmente sulla determinazione dei costi della manodopera e, quindi, sul contenuto dell’offerta.
E’ evidente che l’applicazione di un contratto collettivo piuttosto che di un altro ha effetti diretti sul costo del lavoro indicato in offerta (altresì rilevando quale parametro con cui verificarne, sia in sede di prime valutazioni che di sub-procedimento di anomalia, correttezza e sostenibilità).
1.2. In particolare, la parte appellante assume che il giudice di primo grado, nel riconoscere l’equivalenza tra il CCNL Logistica trasporto merci e spedizioni, indicato nella documentazione di gara, e il CCNL Igiene Ambientale, applicato dal R.T.I. aggiudicatario del servizio, avrebbe male valutato le risultanze istruttorie acquisite al procedimento ad evidenza pubblica di cui trattasi.
1.3. Nella prospettazione in esame, in particolare, l’equivalenza non potrebbe dirsi sussistente in quanto il CCNL applicato dal RTI aggiudicatario garantirebbe tutele normative inferiori rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, con particolare riferimento a indennità, disciplina compensativa delle ex festività soppresse, permessi retribuiti, scatti di anzianità e disciplina del lavoro straordinario.
Tali divergenze, ad avviso della società appellante, supererebbero gli “scostamenti marginali” individuati dall’ANAC, nella Relazione Illustrativa allegata al Bando Tipo n. 1/2023, e nella Circolare dell’INL n. 2 del 28 luglio 2020, ragione per cui avrebbero dovuto portare la stazione appaltante a concludere con esito negativo il relativo giudizio di equivalenza.
1.4. Il motivo non è fondato.
Ricorda al riguardo il Collegio che, al fine di precisare il contenuto della valutazione di equivalenza in esame, il legislatore è recentemente intervenuto mediante l’introduzione dell’art. 2, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 209 del 2024, che, a far data dal 31 dicembre 2024, ha modificato il comma 3, dell’art. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023, stabilendo che: “Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110, in conformità all’allegato I.01.6”.
1.5. Le disposizioni richiamate, pur non potendo trovare applicazione alla procedura ad evidenza pubblica in esame, confermano e precisano quanto già stabilito dal previgente art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, vale a dire che la determinazione di affidamento/aggiudicazione debba necessariamente essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza, la quale assume, pertanto, carattere obbligatorio.
L’art. 4, comma 3, Allegato I.01.6 al d.lgs. 36/2023, stabilisce, in particolare, che “3. ((La valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei seguenti parametri:
a) disciplina concernente il lavoro supplementare;
b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;
c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;
d) disciplina compensativa relativa alle festività soppresse;
e) durata del periodo di prova;
f) durata del periodo di preavviso;
g) durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità;
i) disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l’astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;
l) monte ore di permessi retribuiti;
m) disciplina relativa alla bilateralità;
n) obblighi di denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all’aggiornamento periodico;
o) previdenza integrativa;
p) sanità integrativa.))
4. ((Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell’invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali.))”.
L’articolo 5, la cui rubrica reca “Verifica della dichiarazione di equivalenza”, prevede, a sua volta, che:
1. ((Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell’offerta ai sensi dell’articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all’articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell’offerta.))
2. ((Prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, la stazione appaltante o l’ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall’operatore economico individuato.)).
1.6. Tanto premesso, diversamente da quanto sostenuto nel motivo di appello in esame, dall’interpretazione letterale e sistematica del riportato Allegato I.01.6 al d.lgs. 36/2023 si ricava la necessità di effettuare la verifica della dichiarazione di equivalenza alla luce del disposto di cui all’art. 110, d.lgs. 36/2023.
1.7. Quest’ultima previsione è interpretata, da un costante orientamento giurisprudenziale, nel senso che:
– il procedimento di verifica dell’anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto: esso mira, infatti, a valutare la complessiva adeguatezza dell’offerta rispetto al fine da raggiungere (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 22 marzo 2022, n. 2079; 24 novembre 2021, n. 7868);
– nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica, costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla Pubblica Amministrazione, che è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato della commissione di gara che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (Cons. Stato, V, 20 dicembre 2018, n. 7178; sez. V, 27 dicembre 2017, n.7251);
– il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell’Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione (si veda ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 27 novembre 2024, n. 9514; Consiglio di Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1066, che richiama Adunanza Plenaria, 29 novembre 2012, n. 36 e sez. V, 28 ottobre 2019, n.7391; III, 20 maggio 2020, n. 3207 che richiama Sezione V, 30 dicembre 2019, n. 8909);
– nell’ambito del contraddittorio che va assicurato nel sub-procedimento in esame, a fronte dell’immodificabilità dell’offerta economica nel suo complesso, sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni, e in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (Cons. Stato, III, 31 maggio 2022, n.4406; V, 2 agosto 2021, n. 5644; id. 15 luglio 2021, n. 5334; Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1449; V, 8 gennaio 2019, n. 171);
– le singole voci di costo possono essere modificate per sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi o per originari comprovati errori di calcolo o per altre plausibili ragioni (Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1874; V, 26 giugno 2019, n. 4400; V, 10 ottobre 2017, n. 4680; V, 15 dicembre 2021, n. 8358).
1.8. È, dunque, sulla base di tali consolidati principi che occorre scrutinare la valutazione operata, nel caso in esame, dalla stazione appaltante.
1.9. Al riguardo, occorre evidenziare che la parte appellante, nel sostenere la pretesa non equivalenza tra il CCNL indicato dalla lex specialis e quello applicato da -OMISSIS-, si è limitata ad un richiamo meramente generico alla Relazione Illustrativa allegata al Bando Tipo n. 1/2023 dell’ANAC, nonché alla Circolare INL n. 2 del 28 luglio 2020.
Una simile impostazione non appare in linea con le sopra indicate coordinate normative e giurisprudenziali perché pretende di desumere la non equivalenza unicamente dal numero degli scostamenti individuati, senza alcuna valutazione del loro effettivo rilievo e, soprattutto, senza considerare l’esame complessivo delle tutele assicurate.
Ciò in quanto l’equivalenza, tanto economica quanto normativa, tra i CCNL deve essere verificata in termini di “coerenza” tra il contratto collettivo applicato e l’oggetto dell’appalto.
Tale verifica deve, infatti, essere svolta secondo una valutazione complessiva, giuridica ed economica, finalizzata ad accertare:
(i) il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia eccessivamente inferiore a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante;
(ii) vi sia corrispondenza, o almeno confrontabilità, tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’appalto.
1.9. Nel caso in esame, la stazione appaltante ha assolto in maniera non illogica a tale onere valutativo non solo mediante una autonoma verifica della compatibilità tra i due CCNL, ma anche mediante l’acquisizione di un parere di un consulente del lavoro che ha certificato come “il trattamento complessivo riconosciuto dalla aggiudicataria ai propri dipendenti, in applicazione del CCNL 17 Igiene Ambientale, è almeno equivalente rispetto al trattamento garantito in applicazione del CCNL Trasporto”. […]
1.12. Alla luce delle risultanze passate in rassegna, reputa il Collegio che la conclusione raggiunta dalla stazione appaltante, nei termini di una affermata equivalenza tra i CCNL posti a confronto sia, nel suo complesso, coerente e priva di vizi logici.
1.11. Ciò, anche avuto riguardo al fatto che, al pari di quanto costantemente si ritiene in relazione ai limiti del sindacato giudiziale in relazione alla valutazione di congruità dell’offerta, la stazione appaltante deve formulare, anche in relazione al confronto comparativo dei CCNL, a un giudizio complessivo, sintetico, e non parcellizzato o atomistico, in maniera da valorizzare nell’insieme le singole voci di cui si compone il CCNL indicato in sede di presentazione dell’offerta al fine di verificare se, al di là di singoli , espisodici, scostamenti, sia comunque complessivamente in grado di garantire un livello di tutela equivalente (anche, eventualmente, all’esito di compensazioni tra singole divergenti componenti) a quello offerto dal CCNL indicato negli atti di gara.
7.1. – In tali termini sintetizzato il thema decidendum e principiando dall’esame del primo motivo di ricorso (1), ritiene il Collegio doversi brevemente riepilogare il quadro normativo di riferimento relativo al cd. “giudizio di equivalenza” ex art. 11 D.lgs. 36/2023 nella versione ratione temporis applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal “correttivo” di cui al D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, essendo stata la procedura bandita prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo testo normativo (cfr., T.A.R. Toscana Firenze, Sez. IV, Sent., (data ud. 23/09/2025) 06/10/2025, n. 1584).
7.2. – Orbene, l’art. 11, D.lgs. 36/2023 ai commi 1, 2, 3 e 4 prevede che “1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. 2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, in conformità al comma 1. 3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. 4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110”.
7.2.1. – Così riepilogate, le norme in esame prevedono: a) l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di indicare negli atti di gara il contratto collettivo applicabile al personale dipendente dell’appalto (comma 2); b) la facoltà, per l’operatore economico, di avvalersi di un diverso contratto collettivo (comma 3), producendo apposita dichiarazione di equivalenza – dal punto di vista delle tutele normative ed economiche – dello strumento proposto rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante (comma 4, prima parte); c) un doveroso subprocedimento per la verifica, proprio per il caso di divergenza tra il CCNL proposto dall’operatore e quello indicato negli atti di gara, dell’effettiva equivalenza dei due contratti, secondo i parametri del giudizio di anomalia dell’offerta ex art. 110 D.lgs. 36/2023 (comma 4, ultimo periodo).
Per come di recente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il sistema ora delineato – da ultimo confermato ed implementato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 – costituisce “il più importante tratto di novità […] rispetto alla disciplina previgente e agli orientamenti giurisprudenziali formatisi sotto il vigore del D. Lgs. n. 50 del 2016, secondo i quali l’applicazione di un determinato contratto collettivo non poteva essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti, rientrando tale scelta nella piena libertà negoziale delle parti, mentre la mancata applicazione del contratto collettivo individuato dall’amministrazione poteva rilevare sul piano della valutazione dell’offerta presentata, potendo costituire, al più, indice d’inaffidabilità della futura corretta esecuzione del contratto e circostanza eventualmente idonea a determinare un’ipotesi di anomalia dell’offerta, con conseguente possibile esclusione dalla procedura di gara. Con il nuovo Codice [D.lgs. 36/2023] tale spazio di libertà imprenditoriale e negoziale viene alquanto ristretto, a fronte di una maggiore protezione dei lavoratori e al fine di scongiurare un allineamento al ribasso delle tutele loro erogate. In particolare, l’impegno a rispettare, in fase esecutiva, il complesso delle condizioni contrattuali minime, di ordine economico e normativo, stabilite dal CCNL necessariamente indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara, assurge a requisito necessario dell’offerta (sul punto si veda l’art. 57 del Codice), di cui, pertanto, il singolo operatore economico dovrà tenere conto già nella fase di redazione della propria proposta contrattuale e che la stazione appaltante, in un’ottica acceleratoria e di semplificazione, sarà tenuta a verificare prima dell’aggiudicazione, senza attendere l’eventuale fase di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata. Da ciò derivandone la possibilità per la stazione appaltante di escludere l’operatore economico che abbia indicato nella propria offerta un contratto collettivo diverso da quello indicato dall’amministrazione, laddove l’equipollenza affermata non sia effettivamente riscontrabile […] In altre parole, l’impresa resta libera di applicare condizioni contrattuali diverse nello svolgimento della sua attività imprenditoriale e resta anche libera di non adottare quel determinato CCNL scelto dalla stazione appaltante, dimostrando che le tutele da essa fornite sono equivalenti, assoggettandosi, in tal caso, ad una verifica più puntuale e alla possibile esclusione dalla procedura; senza che tale sistema presenti profili di attrito con i citati principi costituzionali. In conclusione, le imprese che partecipano ad una gara per un appalto pubblico ovvero per la concessione di un pubblico servizio possono liberamente concorrere, ma non possono utilizzare come fattore competitivo il trattamento economico e normativo destinato ai lavoratori, che deve essere complessivamente equivalente al minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro individuato dalla stazione appaltante e che, pertanto, rappresenta un limite inderogabile nell’elaborazione delle strategie competitive” (cfr., T.A.R. Toscana Firenze, Sez. IV, Sent., (data ud. 23/09/2025) 06/10/2025, n. 1584).
7.2.2. – Tanto sin qui chiarito e per quanto qui di interesse, il giudizio di equivalenza supra menzionato (par. 7.2.1., lett. c)) e previsto dall’art. 11 comma 4, ultima parte, D.lgs. 36/2023: – i) verte all’attento raffronto del regime economico e normativo (le tutele) previste dai due contratti (quello proposto dall’operatore e quello indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara), onde verificarne, pur nelle loro differenze, la loro sostanziale assimilabilità, secondo una ratio tesa ad evitare che la scelta, da parte dell’ operatore economico, di uno strumento contrattuale diverso da quello indicato dalla parte pubblica, per quanto in astratto lecita ex art. 41 Cost., possa tradursi in concreto, in un pregiudizio per il personale impiegato nella commessa pubblica («… se, da un lato, mediante l’istituto in esame [scelta di CCNL diverso rispetto a quello indicato dalla S.A. ex art. 11, comma 3, D.lgs. 36/2023] il legislatore ha inteso riconoscere agli operatori economici una maggiore flessibilità nella propria organizzazione aziendale, quale corollario della libertà di iniziativa economica privata scolpita all’art. 41 Cost. (con la conseguenza che la norma in esame non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione – v. in tal senso T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, ord. 12.03.2024, n. 89), dall’altra tale facoltà deve contemperarsi con la ineludibile tutela dei lavoratori, la quale postula un’attenta disamina da parte della stazione appaltante circa l’equivalenza delle tutele (economiche e normative) riconosciute in forza del diverso CCNL prescelto dall’operatore economico” (cfr., TAR Lombardia, Milano, Sez. VI, 30.1.2025, n. 296); – ii) inoltre, al pari della verifica dell’anomalia, della quale sposa i parametri di globalità e sinteticità a mezzo dell’espresso richiamo all’art. 110 del medesimo D.lgs. 36/2023, è “espressione della discrezionalità tecnica di cui la stazione appaltante è titolare nella cura del pubblico interesse affidatole dalla legge e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente affetta da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti” (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 18/04/2025, n. 689) sicché “compito del Collegio è quello di valutare se l’attività istruttoria condotta dal RUP sia complessivamente corretta e se il risultato al quale egli è pervenuto non sia irragionevole, illogico o viziato da travisamento dei fatti” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, Sent., (data ud. 07/05/2025) 18/06/2025, n. 12007, per cui, più estensivamente: “l’art. 11 del D.Lgs. n. 36 del 2023 prevede che il RUP debba procedere a verificare la dichiarazione di equivalenza delle tutele “con le modalità di cui all’articolo 110”, cioè, quelle previste per la verifica dell’anomalia dell’offerta. Ne consegue, che possono applicarsi all’attività di verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele i principi che la giurisprudenza amministrativa ha formulato con riferimento all’attività di verifica di anomalia dell’offerta. È necessario dunque partire da alcune acquisizioni giurisprudenziali in materia di valutazione di anomalia dell’offerta che, tuttavia, visto il rinvio fatto dal legislatore all’art. 110, si ritengono estendibili anche alla verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all’art. 11 D. Lgs. n. 36 del 2023: a) la discrezionalità tecnica, caratterizzante il giudizio di anomalia e l’esame delle giustificazioni (e quindi anche la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele), può essere sindacata dal giudice amministrativo solo se le valutazioni ad essa sottese siano abnormi, manifestamente irragionevoli, illogiche o affette da errori di fatto; b) il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della pubblica Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non può procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, in quanto ciò costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione (lo stesso dicasi pertanto anche per quanto riguarda il sindacato sulla verifica della dichiarazione di equivalenze delle tutele) (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2015 n. 5450; Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2015 n. 963; più di recente Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2019, n. 3502 che richiama Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2018 n. 2953; 24 agosto 2018 n. 5047; sez. III, 18 settembre 2018, n. 5444; sez. V, 23 gennaio 2018, n. 230; T.A.R. Piemonte, sez. I, 22 febbraio 2021, n. 178). È stato ulteriormente chiarito che: “…anche l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione della non anomalia della propria offerta, rientra nella discrezionalità tecnica della Pubblica amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica amministrazione” (Cons. Stato, sez. III, 20 novembre 2019, n. 7927). Più nello specifico, la giurisprudenza amministrativa ha espresso il principio secondo il quale, la valutazione favorevole sulle giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia risulta esaustivamente formulata sulla base di un giudizio sintetico, sol che sia apparentemente immune da palesi illogicità o travisamenti manifesti di fatto (T.A.R. Lazio, sez. II, 18 maggio 2020, n. 5230).
7.2.2. – Poste queste necessarie premesse, osserva il Collegio che:
-) il primo motivo di ricorso non convince laddove dalla semplice elencazione delle “oggettive differenze che intercorrono tra il trattamento economico e normativo dei lavoratori previsto dalla disciplina contenuta nel CCNL indicato dalla stazione appaltante e nel CCNL che Arcobaleno ha dichiarato di voler applicare al proprio personale da adibire all’esecuzione dell’appalto”, pretende di trarre una sostanziale non equivalenza dei due strumenti contrattuali, senza in effetti spiegare come le divergenze possano incidere sul complessivo giudizio positivo della S.A.: la tesi, infatti, non considera che presupposto del giudizio di equivalenza ex art. 11 comma 4, ultimo periodo, D.lgs. 63/2023, è proprio la (fisiologica) eterogeneità degli strumenti contrattuali, laddove oggetto di scrutinio è la tollerabilità (o meno) dei reciproci scostamenti (economici e normativi) alla luce della ratio di tutela del personale impiegato innanzi descritta (vd. par. 7.2. e 7.2.1. i)), ponendosi il CCNL indicato negli atti di gara (nel nostro caso, il CCNL Metalmeccanici Industria), come limite inderogabile di tutela economica e normativa dei lavoratori; non è un caso che l’attuale disciplina del giudizio di equivalenza ex art. 11, comma 4, D.lgs. 63/2023 (successiva alle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024) integrata con il rinvio ai nuovi parametri di cui all’ all. I.01 (comma 4) indichi come soglia (facoltativa) di equivalenza, “il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2” (per le tutela economiche) e lo scostamento marginale “rispetto ai parametri di cui al comma 3” (per le tutele normative), in tal modo delineando un giudizio che, partendo dalle differenze, ne valuta globalmente l’incidenza sui lavoratori, in un’ottica di bilanciamento della libertà di iniziativa economica dell’impresa con la tutela del personale impiegato (per comodità si riporta, per intero, il testo dell’all. I.01 nella parte qui di rilievo: “4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell’invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali”). Del resto, per come condivisibilmente evidenziato dalla resistente -OMISSIS- nelle proprie difese, la stessa relazione al bando tipo 1/2023 dell’Anac, più volte citata da parte ricorrente a sostegno delle proprie ragioni, indica, quale parametro di giudizio “tutele equiparabili” e non “identiche”, partendo dal dato presupposto, ineliminabile e citato in premessa, per cui “sono rari i casi in cui due contratti presentano esattamente lo stesso articolato”; non persuade, pertanto, quanto evidenziato dalla ricorrente – anche a mezzo di rinvio alla consulenza tecnica del 28 maggio 2025 allegata al ricorso – in ordine a permessi retribuiti “ROL”, al periodo di comporto e trattamento economico in caso di malattia o infortunio, al lavoro supplementare e straordinario, all’assistenza sanitaria integrativa, alla previdenza complementare ed al periodo di prova (pp. 14 e 15 del ricorso), non potendo tali divergenze, ex se, comportare una “non equivalenza” delle tutele, rilevante ex art. 11 comma 4 D.lgs. 36/2023 e per l’effetto inficiare il complessivo giudizio espresso dalla commissione nella seduta del 16 gennaio 2025 (e che la ricorrente, a ben guardare, mira surrettiziamente a sostituire). Per le medesime ragioni, è quindi irrilevante “il valore confessorio” (in ordine alle divergenze contrattuali), attribuito dalla ricorrente al riconoscimento di un superminimo integrativo della retribuzione, essendo evidente – nonché pacifico in giudizio – che i due CCNL, di base, hanno regimi retributivi (e non solo) difformi;
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