Decreto PNRR 4 : d.l. 19/2024 coordinato con legge di conversione 56/2024 e disposizioni rilevanti in materia di contratti pubblici

Convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 2 marzo 2024 n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR 4).

Entrata in vigore del provvedimento: 1 maggio 2024

Testo coordinato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Di seguito le nuove disposizioni in materia di contratti pubblici.

Aggiornato al decreto legge 7 maggio 2024 n. 60 che ha disposto (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 29, commi 10, 11 e 12

 

                              Art. 12
Ulteriori misure di semplificazione in materia di  affidamento  ((dei contratti pubblici relativi a interventi previsti dal  PNRR  o  non
piu'  finanziati  con  risorse  del  medesimo))  e  in  materia  di procedimenti amministrativi 
 
  1.  Al  fine   di   assicurare   l'attuazione   degli   interventi,
caratterizzati da  un  maggiore  livello  di  avanzamento,  non  piu'
finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse  del  PNRR,  in
applicazione della decisione del  Consiglio  ECOFIN  dell'8  dicembre
2023, alle relative procedure di affidamento ed ai  contratti  i  cui
bandi o avvisi risultino gia' pubblicati  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nonche', laddove  non  sia  prevista  la
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed  ai  contratti  in
cui, alla suddetta data,  siano  gia'  stati  inviati  gli  inviti  a
presentare le offerte, continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di
cui  al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  al  decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
21 aprile 2023, n. 41, nonche' le specifiche disposizioni legislative
finalizzate  a  semplificare  e  agevolare  la  realizzazione   degli
obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica e nel rispetto, per  quanto  riguarda  le  norme  in
materia di personale, dei relativi limiti temporali. Le  disposizioni
di cui al primo periodo si applicano alle procedure di affidamento di
lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione
dei lavori e  ai  relativi  contratti  ((nonche'  alle  procedure  di
affidamento di servizi e forniture)). 
  2.  In  relazione  agli  interventi  di  cui  all'Allegato  IV   al
decreto-legge n. 77 del 2021, non piu' finanziati in tutto o in parte
a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della  decisione  del
Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,  le  disposizioni  di  cui  al
medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge  n.  13  del
2023, nonche' le specifiche disposizioni  legislative  finalizzate  a
semplificare e agevolare la realizzazione degli  obiettivi  stabiliti
dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti  in  corso,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e  nel  rispetto,  per
quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti
temporali. A tal fine, per procedimenti  in  corso  si  intendono  le
procedure  per  le  quali  e'  stato   formalizzato   l'incarico   di
progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Nel limite delle risorse  stanziate  a  legislazione  vigente  e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  anche
in relazione agli interventi non piu' finanziati in tutto o in  parte
a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della  decisione  del
Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della  capacita'
amministrativa, al reclutamento di personale  e  al  conferimento  di
incarichi,   nonche'   alle    semplificazioni    dei    procedimenti
amministrativi e contabili, contenute  nel  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, nel decreto-legge 24  febbraio  2023,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  aprile  2023,  n.  41,
nonche' le ulteriori specifiche disposizioni legislative  finalizzate
ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nel
rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di  personale,  dei
relativi limiti temporali. 
  4. Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo
degli interventi di cui  ai  commi  1,  2  e  3,  le  amministrazioni
titolari ed i soggetti  attuatori  utilizzano  le  funzionalita'  del
sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Per gli  interventi  interamente  definanziati
dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile,
procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando
l'utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo. 
  5. Per gli interventi non piu' finanziati a  valere  sulle  risorse
del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin  dell'8
dicembre 2023 e del PNC, restano  confermate  le  assegnazioni  ((per
l'incremento dei prezzi)) dei  materiali  a  valere  sul  «Fondo  per
l'avvio di opere indifferibili» di  cui  all'articolo  26,  comma  7,
primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,  purche'  detti
interventi siano integralmente  finanziati  a  valere  su  risorse  a
carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sulla  base  delle
indicazioni fornite  da  parte  delle  amministrazioni  titolari  dei
medesimi interventi con le modalita'  e  nei  termini  stabiliti  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i  cronoprogrammi
prevedendo   l'ultimazione   dell'intervento    in    coerenza    con
l'articolazione  temporale  degli  stanziamenti  di  bilancio.   Alla
ricognizione  degli  interventi  di  cui   al   presente   comma   ed
all'aggiornamento dei cronoprogrammi si  provvede  con  le  procedure
previste dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26,
comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e  dell'articolo
1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  6. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'alinea,  le  parole:  «Fino  al  30  giugno  2024»   sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»; 
    b) alla  lettera  b),  le  parole:  «entro  trenta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni»; 
  ((b-bis) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
      «b-bis)  in  caso  di  dissenso  o  non  completo  assenso,  le
amministrazioni  coinvolte  indicano  le  prescrizioni  e  le  misure
mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresi' i
relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate  conformemente  ai
principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita'  finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto  originariamente  presentato.
Le disposizioni di cui alla  presente  lettera  si  applicano,  senza
deroghe,  a  tutte  le  amministrazioni  comunque  partecipanti  alla
conferenza  di  servizi,  comprese  quelle  competenti   in   materia
urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela  del  patrimonio
culturale».)) 
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge  n.  76
del 2020,  come  modificate  dal  comma  6,  si  applicano,  se  piu'
favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie ((da espletare
secondo)) le modalita' di  cui  all'articolo  14-bis  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31  maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 29 luglio  2021,  n.
108)), dal decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21  aprile  2023,  n.  41,  nonche'  dalle
specifiche disposizioni  legislative  finalizzate  a  semplificare  e
agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti ((dal  PNRR  e))
dal PNC. 
  8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della  legge  12
marzo 1999, n. 68, e dall'articolo  46  del  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198,  con  riguardo  agli  investimenti  ovvero  agli
interventi avviati a far data dal  1°  febbraio  2020  ed  ammessi  a
finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del  PNRR,
le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  47  e  50,  comma  4,  del
decreto-legge n. 77 del  2021  si  applicano,  con  riferimento  alle
procedure afferenti ai settori speciali di cui al capo I  del  titolo
VI della parte II del ((codice dei contratti pubblici,  di  cui  al))
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero  al  libro  III  del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, esclusivamente a  quelle  avviate  successivamente  alla
data di comunicazione della concessione  del  finanziamento.  Qualora
gli investimenti o gli interventi di cui  al  primo  periodo  abbiano
gia' beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi  dal  PNRR,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12  marzo
1999, n. 68, e dall'articolo 46 del ((codice delle pari  opportunita'
tra uomo e donna, di cui al)) decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.
198, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano  alle  sole
procedure avviate successivamente alla data  di  comunicazione  della
concessione del finanziamento a valere, in tutto o  in  parte,  sulle
risorse del PNRR. 
  9.  Al  fine  di  consentire  la  tempestiva  realizzazione   degli
interventi indicati nel PNRR,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  4,  lettera  l),  del
decreto-legge n. 77 ((del 2021 adottano)) i  provvedimenti  necessari
all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato  a
seguito della decisione del Consiglio ECOFIN  dell'8  dicembre  2023.
Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute  nella  decisione
del Consiglio  ECOFIN  dell'8  dicembre  2023,  si  renda  necessario
procedere   all'aggiornamento   di   provvedimenti   gia'   adottati,
relativamente  agli  importi  stanziati,  ai  cronoprogrammi  e  alla
tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al  primo  periodo
procedono all'aggiornamento mediante propri  provvedimenti,  adottati
in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalita' di
adozione  dei  provvedimenti  da   aggiornare,   ((ferme   restando))
l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3  e
9  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  e  la  loro
sottoposizione  agli   organi   di   controllo,   ove   previsti.   I
provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono  comunicati,
senza ritardo, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo  2
del decreto-legge n. 13 del 2023 e  alla  Ragioneria  generale  dello
Stato - Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma
2, del decreto-legge n. 77 del 2021. 
  10. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre  2023,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2023,
n. 162, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2024». 
  11. All'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «,  nella  formulazione  vigente
alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79». 
  12. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
      «Art.  4-bis  (Semplificazione  di  regimi  amministrativi   in
materia di impresa  artigiana).  -  1.  L'avvio,  la  variazione,  la
sospensione, il  subingresso  e  la  cessazione  delle  attivita'  di
impresa artigiana di cui  ((alle  tabelle  B.I  e  B.II  allegate  al
presente  decreto))  non  sono   soggette   a   titoli   abilitativi,
segnalazione o comunicazione. Restano fermi i  regimi  amministrativi
previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle  attivita',
nonche' gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e
quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea. 
  2. Ai fini  e  agli  effetti  del  presente  decreto,  per  impresa
artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della  legge  n.
443 del 1985. 
  3. ((Le pubbliche amministrazioni)), nell'ambito  delle  rispettive
competenze,  possono  ricondurre  le  attivita'   non   espressamente
elencate nelle tabelle B.I  e  B.II,  anche  in  ragione  delle  loro
specificita'   territoriali,   a   quelle    corrispondenti,    ((con
provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali))»; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 2, dopo le parole: «si adeguano alle  disposizioni»
sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli da 1 a 4»; 
      2) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        «2-bis. Le  regioni  e  gli  enti  locali  si  adeguano  alle
disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro  il
31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.». 
      c) nell'allegato, sono aggiunte, in fine, le tabelle B.I e B.II
di cui all'allegato 2 ((annesso al presente decreto.)) 
  13. Le disposizioni di cui al comma 12 e quelle  dei  provvedimenti
emanati in attuazione dello  stesso  si  applicano  nelle  regioni  a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel
rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di  attuazione
anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.
3. 
  14. All'articolo 25, comma 5,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Se
l'istanza di cui al secondo periodo e' presentata  almeno  centoventi
giorni prima della scadenza del termine  di  efficacia  definito  nel
provvedimento di VIA, il medesimo  provvedimento  continua  a  essere
efficace sino all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle
determinazioni  relative  alla  concessione  della   proroga.   Entro
quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di  cui  al  secondo
periodo,  l'autorita'  competente  verifica  la   completezza   della
documentazione.  Qualora  la   documentazione   risulti   incompleta,
l'autorita' competente richiede al soggetto istante la documentazione
integrativa, assegnando per la presentazione  un  termine  perentorio
non superiore a trenta giorni. Qualora  entro  il  termine  assegnato
l'istante  non  depositi  la   documentazione   integrativa   ovvero,
all'esito  di  una  nuova   verifica,   da   effettuarsi   da   parte
dell'autorita'  competente  nel  termine  di  quindici  giorni  dalla
presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti
ancora incompleta, l'istanza  si  intende  ritirata  ((e  l'autorita'
competente procede all'archiviazione.))». 
  ((14-bis. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29  agosto  2003,
n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  ottobre  2003,
n. 290, dopo il comma 4-bis.1 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.2.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  ha  l'efficacia
temporale,  comunque  non  inferiore  a  cinque  anni,  definita  nel
provvedimento autorizzatorio stesso tenendo conto dei tempi  previsti
per la realizzazione del progetto. Decorso il  termine  di  efficacia
temporale indicato nel  provvedimento  autorizzatorio  senza  che  il
progetto sia stato realizzato, il procedimento di autorizzazione deve
essere  reiterato,  fatta  salva  la  concessione,  su  istanza   del
proponente, di specifica proroga da parte dell'autorita'  competente.
Tranne  il  caso  di  mutamento  del  contesto  di  riferimento,   il
provvedimento con cui e' disposta la proroga  ai  sensi  del  secondo
periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto  a  quelle
gia'  previste  nel  provvedimento  autorizzatorio   originario.   Se
l'istanza di cui al secondo  periodo  e'  presentata  almeno  novanta
giorni prima  della  scadenza  del  termine  di  efficacia  temporale
definito   nel   provvedimento   di   autorizzazione,   il   medesimo
provvedimento, anche  comprensivo  della  dichiarazione  di  pubblica
utilita'  e  dell'eventuale  apposizione  del   vincolo   preordinato
all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a  essere  efficace
sino  all'adozione,  da  parte   dell'autorita'   competente,   delle
determinazioni relative alla concessione della proroga». 
  14-ter. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, il secondo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:  «Per
tali attivita', l'autorita' competente puo' avvalersi dell'ISPRA, nel
limite di spesa di 3 milioni di euro annui, cui  si  provvede  con  i
proventi delle tariffe di  cui  all'articolo  33,  comma  1.  Con  il
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, sono determinate  le  risorse
da riassegnare annualmente all'ISPRA per le attivita' di monitoraggio
svolte ai sensi del precedente periodo. L'autorita'  competente  puo'
altresi' avvalersi degli altri enti del Sistema nazionale a rete  per
la protezione dell'ambiente, di cui alla legge  28  giugno  2016,  n.
132, dell'Istituto superiore di sanita', per i profili concernenti la
sanita'  pubblica,  ovvero  di  altri  soggetti  pubblici,  i   quali
informano tempestivamente la stessa autorita' competente degli  esiti
della verifica».)) 
  15. ((Fuori  dei  casi))  previsti  dagli  articoli  12  e  13  del
decreto-legge n. 77 del 2021 e qualora sia strettamente necessario al
fine di assicurare il rispetto da parte delle  citta'  metropolitane,
delle province e dei comuni  degli  obblighi  e  impegni  finalizzati
all'attuazione del PNRR ((e  del  PNC))  e  assunti  in  qualita'  di
soggetti attuatori, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per gli  affari  europei,
il Sud, le politiche di  coesione  e  il  PNRR  ovvero  del  Ministro
competente in relazione all'intervento da realizzare, possono  essere
((attribuiti)) ai sindaci, ai presidenti delle province e ai  sindaci
metropolitani i poteri previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2020, n. 41. In caso di adozione del decreto di cui  al  primo
periodo, si applicano, ai fini della  realizzazione  dell'intervento,
le disposizioni di cui al citato articolo 7-ter del decreto-legge  n.
22 del 2020, nonche' quelle di cui all'articolo 24, commi 3 e 4,  del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. 
  16. Al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla  Struttura
di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, delle funzioni di titolarita'  dei  Commissari
straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2017, n. 123, nonche' per  consentire  la  verifica  da  parte
della  Struttura  di  missione   dei   procedimenti   amministrativi,
instaurati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n.  91  del
2017 ovvero degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del  2023
e non definiti dai citati Commissari, i termini  di  conclusione  dei
predetti procedimenti amministrativi sono sospesi fino  al  31  marzo
2024. 
  ((16-bis. Al fine di consentire il raggiungimento  degli  obiettivi
previsti relativamente alla Missione 2,  Componente  2,  Investimento
4.3 «Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica», del  PNRR,  come
modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8  dicembre  2023,
per i soli progetti ammessi  al  finanziamento  con  le  risorse  del
medesimo Piano, nei casi in cui non  sussistano  vincoli  ambientali,
paesaggistici,  culturali  o  imposti  dalla  normativa   dell'Unione
europea, l'istanza per l'occupazione del  suolo  pubblico  e  per  la
realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e delle relative  opere
di connessione alla rete  di  distribuzione  sul  suolo  pubblico  si
intende  accolta  qualora,  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
presentazione dell'istanza medesima,  non  sia  stato  comunicato  un
provvedimento  di  diniego  da  parte  dell'ente  proprietario  della
strada. Resta salva la facolta' dell'ente proprietario  della  strada
di imporre prescrizioni successivamente  alla  scadenza  del  termine
previsto dal primo periodo nonche' di assumere determinazioni in  via
di autotutela nei casi di cui all'articolo 21-octies  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della presente disposizione,  il  soggetto  richiedente  ha
facolta' di comunicare all'amministrazione  procedente,  entro  dieci
giorni dalla medesima data di  entrata  in  vigore,  la  volonta'  di
avvalersi della disciplina stabilita dal presente comma. 
  16-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 2023,  n.  181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio  2024,  n.  11,
dopo il comma 9-quater e' inserito il seguente: 
  «9-quater. 1. Fino al 31  dicembre  2026,  il  gestore  della  rete
elettrica di trasmissione nazionale realizza le opere necessarie  per
la connessione di cabine primarie, per le  quali  e'  stata  concessa
l'autorizzazione ai gestori della rete elettrica di  distribuzione  e
che sono state ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere
sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento  2.1
"Rafforzamento Smart Grid", del PNRR,  mediante  denuncia  di  inizio
attivita' ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti,
del  decreto-legge  29  agosto  2003,   n.   239,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, a condizione  che
tali opere di connessione abbiano una tensione nominale non superiore
a 220 kW e una  lunghezza  non  superiore  a  un  chilometro  oppure,
qualora non siano interessate aree sottoposte  a  vincoli  di  natura
ambientale, paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore
a tre chilometri». 
  16-quater. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025,  l'Agenzia
per l'Italia digitale e' autorizzata a rilasciare  la  certificazione
delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui  all'articolo
26 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo
31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle dichiarazioni  presentate  dai
soggetti gestori delle piattaforme ai sensi  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n.  445,  attestanti  la  conformita'  delle  medesime
piattaforme ai requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, del  citato
codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.)) 
                           ((Art. 12 - bis 
Modalita' semplificate  per  la  verifica  preventiva  dell'interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei  progetti finanziati dal PNRR 
 
  1. L'articolo 28, comma 4, del codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
l'articolo 41, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui  aldecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non si applicano: 
  a) agli interventi qualificabili come interventi di  lieve  entita'
sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera  a),  del  presente
articolo, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete
rientranti nei progetti  finanziati  dal  PNRR,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 6; 
  b) agli interventi realizzati in  aree  gia'  occupate  da  strade,
opere o altri impianti di rete, a condizione che non  comportino  uno
scavo che  ecceda  la  quota  di  profondita'  gia'  impegnata  dagli
impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  nonche'  agli  interventi  urgenti  necessari   al   ripristino
dell'erogazione del servizio pubblico. 
  2. In deroga al citato articolo 41, comma 4, del codice di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per  gli  interventi  sulle
infrastrutture di rete qualificabili come interventi di media entita'
sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera  b),  del  presente
articolo si applicano le seguenti modalita' semplificate: 
  a)  il  soggetto  richiedente  trasmette  in  via   telematica   al
soprintendente territorialmente competente esclusivamente  una  copia
del progetto dell'intervento o di uno stralcio di esso; 
  b)  il  soprintendente  territorialmente  competente,  nel  termine
perentorio di trenta giorni dal ricevimento della  documentazione  di
cui  alla  lettera  a)  del  presente  comma,   puo',   con   congrua
motivazione,  richiedere  la  sottoposizione   dell'intervento   alla
verifica preventiva dell'interesse  archeologico  di  cui  al  citato
articolo 41, comma 4, del codice di cui  al  decreto  legislativo  31
marzo 2023, n. 36. 
  3. Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  dei  commi  1,
lettera a), e 2: 
  a) per «interventi  di  lieve  entita'»  si  intendono  quelli  che
comportano uno scavo inferiore a  500  metri  di  lunghezza  con  una
larghezza non  superiore  a  50  centimetri  e  una  profondita'  non
superiore a 1,20 metri ovvero  la  posa  di  manufatti  prefabbricati
connessi alla rete che comportano uno scavo  avente  una  profondita'
massima di 60 centimetri; 
  b) per «interventi  di  media  entita'»  si  intendono  quelli  che
comportano uno scavo compreso tra 500 e 1.000 metri di lunghezza  con
una larghezza non superiore a 50 centimetri  e  una  profondita'  non
superiore a 1,20 metri ovvero l'infissione  di  sostegni  nel  numero
massimo di cinque unita' e che comportano uno scavo  massimo  di  1,5
metri. 
  4. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, per le  infrastrutture  di
rete, in alternativa alle procedure di cui  al  citato  articolo  41,
comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.
36, e' sempre prevista la facolta' di  richiedere  al  soprintendente
territorialmente competente la  sorveglianza  archeologica  in  corso
d'opera. 
  5. Resta fermo che, per gli interventi  che  non  comportino  nuove
edificazioni o scavi a quote diverse da  quelle  gia'  utilizzate  da
manufatti esistenti, non  e'  richiesta  la  trasmissione  di  alcuna
documentazione ai  fini  della  verifica  di  assoggettabilita'  alla
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. 
  6. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1,  2,  3  e  5  e'
attestata  da  un  tecnico  abilitato,  anche  interno  al   soggetto
richiedente, nel progetto o  nello  stralcio  dello  stesso,  che  e'
trasmesso per via  telematica  alla  soprintendenza  territorialmente
competente prima dell'avvio dei lavori. 
  7. Resta ferma la disciplina relativa alle scoperte fortuite e agli
interventi  conseguenti  in  ordine  alla   tutela   del   patrimonio
archeologico di cui, rispettivamente, agli articoli 90 e 28, comma 2,
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.)) 
                              Art. 29 
               Disposizioni in materia di prevenzione 
                  e contrasto del lavoro irregolare 
 
  1. All'articolo 1, comma 1175, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge  ed  il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'» sono
sostituite dalle seguenti: «all'assenza di violazioni nelle  predette
materie, ivi comprese  le  violazioni  in  materia  di  tutela  delle
condizioni di lavoro nonche' di salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro individuate con decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge  ed  il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'»; 
    b) dopo il comma 1175 e' inserito il seguente: 
      «1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui  al  comma
1175  in  caso  di   successiva   regolarizzazione   degli   obblighi
contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, nonche' delle violazioni accertate di cui al medesimo  comma
1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza  sulla  base
delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle  violazioni
amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il
recupero dei benefici erogati non puo'  essere  superiore  al  doppio
dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.». 
  2. All'articolo 29 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  ((a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel
subappalto   spetta   un   trattamento    economico    e    normativo
complessivamente  non  inferiore  a  quello  previsto  dal  contratto
collettivo nazionale  e  territoriale  stipulato  dalle  associazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e  per  la
zona strettamente connessi con l'attivita' oggetto dell'appalto e del
subappalto»)); 
    b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine,  il
seguente:  «Il  presente  comma  si  applica  anche   nelle   ipotesi
dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori  di
lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonche' ai  casi  di
appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.». 
  3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
alla lettera d), ((il numero 1) e')) sostituito dal seguente: 
    «1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi  dovuti  per
la violazione di cui all'articolo 3  del  decreto-legge  22  febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  aprile
2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti
per la violazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  18  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  all'articolo  12  del
decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136,  e  all'articolo  18-bis,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;». 
  4. ((All'articolo 18 del)) decreto legislativo 10  settembre  2003,
n. 276((,)) sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «L'esercizio
non autorizzato delle attivita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettere a) e b), e' punito con la pena dell'arresto fino a un mese  o
dell'ammenda di euro 60 per  ogni  lavoratore  occupato  e  per  ogni
giornata di lavoro.»; 
      2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi  e'
scopo  di  lucro,  la  pena  e'  dell'arresto  fino  a  due  mesi   o
dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.»; 
      3) il sesto periodo e' sostituito  dal  seguente:  «L'esercizio
non autorizzato delle attivita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettere d) ed e), e' punito con la pena dell'arresto fino a tre  mesi
o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500»; 
      4) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi e'
scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a quarantacinque  giorni
o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500.»; 
    b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Nei
confronti dell'utilizzatore  che  ricorra  alla  somministrazione  di
prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da  quelli  di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a),  ovvero  da  parte  di  soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo  4,  comma  1,  lettera  b),  o
comunque al di fuori dei limiti ivi  previsti,  si  applica  la  pena
dell'arresto fino a un mese  o  dell'ammenda  di  euro  60  per  ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»; 
    c) al comma 5-bis, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Nei casi di appalto privo dei  requisiti  di  cui  all'articolo  29,
comma 1, e di distacco privo dei requisiti di  cui  all'articolo  30,
comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la  pena
dell'arresto fino a un mese  o  dell'ammenda  di  euro  60  per  ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»; 
    d) ((dopo il comma 5-bis sono)) inseriti i seguenti: 
      ((«5-ter.)) Quando la somministrazione di lavoro  e'  posta  in
essere con la specifica finalita' di eludere  norme  inderogabili  di
legge  o  di  contratto  collettivo  applicate  al   lavoratore,   il
somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto
fino a tre mesi o dell'ammenda di euro  100  per  ciascun  lavoratore
coinvolto e per ciascun giorno di ((somministrazione)). 
      ((5-quater.)) Gli importi delle sanzioni previste dal  presente
articolo sono aumentati  del  venti  per  cento  ove,  nei  tre  anni
precedenti, il datore di lavoro sia stato  destinatario  di  sanzioni
penali per i medesimi ((illeciti)). 
  ((5-quinquies.  L'importo  delle  pene   pecuniarie   proporzionali
previste dal presente articolo, anche  senza  la  determinazione  dei
limiti minimi o massimi, non puo', in ogni caso, essere  inferiore  a
euro 5.000 ne' superiore a euro 50.000.)) 
      ((5-sexies.)) Il  venti  per  cento  dell'importo  delle  somme
versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'articolo 21, comma 2, primo
periodo, del decreto  legislativo  19  dicembre  1994,  n.  758,  per
l'estinzione  degli  illeciti  di  cui  al  presente  articolo,  sono
destinate alle finalita' di cui all'articolo 1,  comma  445,  lettera
e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le
modalita' ivi previste, fermi restando i limiti di cui  alla  lettera
g) del medesimo ((comma 445».)) 
  5. L'articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno  2015,  ((n.
81, e')) abrogato. 
  6. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  il  comma
354 e' sostituito dal seguente: 
    «354. In caso di superamento del limite di  durata  previsto  dal
comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343  al  presente
comma, oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si  trasforma
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di  utilizzo  di
soggetti diversi da quelli  di  cui  al  comma  344,  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  500
euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al  quale  si  riferisce  la
violazione,  salvo  che  la  violazione  del  comma  344   da   parte
dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o  non
veritiere contenute nell'autocertificazione resa  dal  lavoratore  ai
sensi del comma 345. Non si applica la procedura di  diffida  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.». 
  7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di  lavoro  e  di
legislazione sociale, ivi compresa la tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso  non  emergano  violazioni  o
irregolarita',  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro   rilascia   un
attestato e iscrive, previo  assenso,  il  datore  di  lavoro  in  un
apposito elenco informatico consultabile  pubblicamente,  tramite  il
((sito  internet  istituzionale))   del   medesimo   Ispettorato,   e
denominato  «Lista  di  conformita'  INL».  L'iscrizione  nell'elenco
informatico di cui al primo periodo e' effettuata nel rispetto  delle
disposizioni di cui al regolamento  (UE)  2016/679  ((del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  27   aprile   2016,))   e   produce
esclusivamente gli effetti di cui al comma 8. 
  8. I datori di lavoro, cui e' stato rilasciato l'attestato  di  cui
al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi  dalla
data di iscrizione ((nella Lista di conformita' INL)),  ad  ulteriori
verifiche  da  parte  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  nelle
materie oggetto degli  accertamenti,  fatte  salve  le  verifiche  in
materia di salute e sicurezza nei  luoghi  di  lavoro,  le  eventuali
richieste di intervento, nonche' le attivita'  di  indagine  disposte
dalla Procura della Repubblica. 
  9. In caso  di  violazioni  o  irregolarita'  accertate  attraverso
elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza,
l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede  alla  cancellazione  del
datore di lavoro dalla Lista di conformita' INL. 
  ((10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.))
  13. All'accertamento della violazione di cui  ai  commi  11  e  12,
nonche', nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle  relative
sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di
legislazione  sociale,  ferme  restando  le   rispettive   competenze
previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni  di
enti pubblici e privati. 
  14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  15.  Al  fine  di  promuovere  il  miglioramento,  anche   in   via
progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni
di lavoro, di cura e di assistenza in favore  delle  persone  anziane
non autosufficienti ((e di favorire)) la regolarizzazione del  lavoro
di cura prestato al domicilio della persona  non  autosufficiente,  a
decorrere dalla data che sara'  comunicata  dall'INPS  a  conclusione
delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale
Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al  31
dicembre 2025,  in  caso  di  assunzioni  o  trasformazioni  a  tempo
indeterminato di  contratti  di  lavoro  domestico  con  mansioni  di
assistente a soggetti anziani, con  una  eta'  anagrafica  di  almeno
ottanta anni, gia' titolari dell'indennita'  di  accompagnamento,  di
cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18,
e' riconosciuto per  un  periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi  un
esonero dal versamento del 100 per cento dei  complessivi  contributi
previdenziali  ed  assicurativi  a  carico  del  datore   di   lavoro
domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua,
riparametrato  e  applicato  su  base  trimestrale,  ferma   restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
  16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione  di  cui  al
comma 15 deve possedere un valore  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate  di  natura
sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6  del  ((regolamento  di  cui
al)) decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  dicembre
2013, n. 159, in corso di validita', non superiore a euro 6.000. 
  17. Il beneficio non  spetta  nel  caso  in  cui  tra  il  medesimo
lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona  del  suo  nucleo
familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di
assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonche' in caso di
assunzione di parenti o  affini,  salvo  che  il  rapporto  abbia  ad
oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui ((all'articolo 1,  terzo
comma, numeri  da  1)  a  5))),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403. 
  18.  L'esonero  contributivo  di  cui  ai  commi  da  15  a  17  e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025,  58,8  milioni  di
euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e  di  0,6
milioni di euro per l'anno 2028 , a valere  sul  programma  nazionale
Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del
Programma  ed  all'ammissione  della  misura  al  finanziamento,  nel
rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei  criteri  di
ammissibilita'  allo   stesso   applicabili.   L'INPS   provvede   al
monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da
15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento
del limite di spesa indicato al primo periodo  il  medesimo  Istituto
non prende in  considerazione  ulteriori  domande  per  l'accesso  ai
benefici contributivi di cui ai predetti commi. 
  19. Al fine  di  rafforzare  l'attivita'  di  contrasto  al  lavoro
sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza  sui  luoghi
((di lavoro,)) al decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  ((a) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei  lavoratori
autonomi tramite crediti). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono
tenuti al possesso della patente  di  cui  al  presente  articolo  le
imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o
mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione  di
coloro  che  effettuano  mere  forniture  o  prestazioni  di   natura
intellettuale. Per le imprese e i lavoratori  autonomi  stabiliti  in
uno Stato membro dell'Unione europea diverso  dall'Italia  o  in  uno
Stato non appartenente all'Unione europea e' sufficiente il  possesso
di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorita' del
Paese d'origine e, nel caso  di  Stato  non  appartenente  all'Unione
europea, riconosciuto  secondo  la  legge  italiana.  La  patente  e'
rilasciata,  in  formato  digitale,  dall'Ispettorato  nazionale  del
lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti: 
  a) iscrizione alla camera di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura; 
  b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei  dirigenti,  dei
preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di  lavoro,  degli
obblighi formativi previsti dal presente decreto; 
  c) possesso del documento  unico  di  regolarita'  contributiva  in
corso di validita'; 
  d) possesso del documento  di  valutazione  dei  rischi,  nei  casi
previsti dalla normativa vigente; 
  e) possesso della certificazione di  regolarita'  fiscale,  di  cui
all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
  f)  avvenuta  designazione  del  responsabile   del   servizio   di
prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. 
  2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1  e'  autocertificato
secondo  le  disposizioni  del   testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Nelle  more  del  rilascio  della  patente  e'
comunque consentito lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1,
salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del
lavoro. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
sentito l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  sono  individuati  le
modalita' di presentazione della domanda per il  conseguimento  della
patente di cui al comma 1 e i  contenuti  informativi  della  patente
medesima nonche' i presupposti e il procedimento per  l'adozione  del
provvedimento di sospensione di cui al comma 8. 
  4. La patente e' revocata in caso di  dichiarazione  non  veritiera
sulla sussistenza di  uno  o  piu'  requisiti  di  cui  al  comma  1,
accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici
mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo puo' richiedere
il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1. 
  5. La patente e' dotata di un punteggio iniziale di trenta  crediti
e consente ai soggetti di cui al comma  1  di  operare  nei  cantieri
temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a),  con
una dotazione pari o superiore a quindici crediti.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito  l'Ispettorato
nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di  attribuzione  di
crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonche' le modalita'
di recupero dei crediti decurtati. 
  6. Il punteggio della patente  subisce  le  decurtazioni  correlate
alle risultanze dei provvedimenti definitivi  emanati  nei  confronti
dei datori di lavoro,  dirigenti  e  preposti  delle  imprese  o  dei
lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure  indicati  nell'allegato
I-bis annesso  al  presente  decreto.  Se  nell'ambito  del  medesimo
accertamento ispettivo sono contestate  piu'  violazioni  tra  quelle
indicate nel citato allegato  I-bis,  i  crediti  sono  decurtati  in
misura non eccedente il doppio di quella prevista per  la  violazione
piu' grave. 
  7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6  le  sentenze
passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di  cui  all'articolo
18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive. 
  8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui
deriva la morte del lavoratore o un'inabilita' permanente, assoluta o
parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' sospendere, in  via
cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi.
Avverso il provvedimento di sospensione e' ammesso ricorso ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 14, comma 14. 
  9. I provvedimenti definitivi di cui al comma  6  sono  comunicati,
entro   trenta   giorni,   anche    con    modalita'    informatiche,
dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale  del
lavoro ai fini della decurtazione dei crediti. 
  10. La patente con  punteggio  inferiore  a  quindici  crediti  non
consente alle  imprese  e  ai  lavoratori  autonomi  di  operare  nei
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a). In tal  caso  e'  consentito  il  completamento  delle  attivita'
oggetto di appalto o subappalto in  corso  di  esecuzione,  quando  i
lavori eseguiti sono  superiori  al  30  per  cento  del  valore  del
contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14. 
  11. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  2,  in  mancanza  della
patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese
e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili
di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), si  applicano  una
sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e,
comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura  di
diffida di cui all'articolo 301-bis  del  presente  decreto,  nonche'
l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,
n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse  sanzioni  si  applicano
alle imprese e  ai  lavoratori  autonomi  che  operano  nei  cantieri
temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a),  con
una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli  introiti
derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono  destinati
al bilancio dell'Ispettorato nazionale del  lavoro  e  concorrono  al
finanziamento  delle  risorse  necessarie   all'implementazione   dei
sistemi informatici necessari al rilascio e  all'aggiornamento  della
patente. 
  12.  Le  informazioni  relative  alla  patente  sono  annotate   in
un'apposita sezione  del  Portale  nazionale  del  sommerso,  di  cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004,  n.
124, unitamente a  ogni  utile  informazione  contenuta  nel  Sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui
all'articolo 8 del presente decreto. 
  13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio  sulla
funzionalita' del sistema della patente a crediti entro  dodici  mesi
dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento
dei decreti ministeriali previsti  dai  commi  3  e  5  del  presente
articolo. 
  14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi  da  1  a  13
puo' essere estesa ad  altri  ambiti  di  attivita'  individuati  con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
comparativamente piu' rappresentative. 
  15. Non sono tenute al possesso della patente di  cui  al  presente
articolo le imprese in possesso dell'attestazione  di  qualificazione
SOA, in classifica pari o superiore alla  III,  di  cui  all'articolo
100, comma 4, del codice dei contratti pubblici  di  cui  al  decreto
legislativo n. 36 del 2023»)); 
    b) all'articolo 90, comma 9: 
      1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        «b-bis) verifica il possesso della patente ((o del  documento
equivalente)) di cui all'articolo  27  nei  confronti  delle  imprese
esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi  di  subappalto,
ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della  patente
ai   sensi   ((del   comma   15))   del   medesimo    articolo    27,
((dell'attestazione di qualificazione)) SOA;»; 
      2) alla lettera c), le parole: «alle  lettere  a)  e  b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»; 
    c) all'articolo 157, comma 1, la lettera c) e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «c) con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  711,92  a
2.562,91 euro per la  violazione  degli  articoli  90,  commi  7,  9,
lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.». 
  ((c-bis) dopo l'allegato I e' inserito  l'allegato  I-bis,  di  cui
all'allegato 2-bis annesso al presente decreto.)) 
  20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il
2024 ed euro 2.500.000 ((a decorrere)) dal 2025, sono  a  carico  del
bilancio  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro.  ((A  decorrere))
dall'anno 2025 per  il  medesimo  Ispettorato  sono  conseguentemente
elevati nella misura di 2.500.000 euro  i  limiti  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla
compensazione  dei  relativi  effetti  finanziari,  in   termini   di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 2,5 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
                             Art. 36 
Disposizioni  per  la  realizzazione   degli   interventi   volti   a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio  idrogeologico  e per la realizzazione degli interventi nei territori  colpiti  dagli eventi sismici ((del 2009, del 2016, del 2022 e del 2023)) 
 
 1. L'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
e l'articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di  cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  si  interpretano  nel
senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi  di
cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, indette successivamente al  1°  luglio  2023,  si  applicano  le
disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e  14  dell'ordinanza
del capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  558  del  15
novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  270  del  20
novembre 2018, fatto salvo il rispetto del  principio  DNSH  («Do  No
Significant Harm») ai sensi dell'articolo  17  del  regolamento  (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.((1-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30  dicembre  2020,
n. 178, le parole:  «al  31  dicembre  2024»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 31 ottobre 2025».)) 
  2. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «2-ter. Al fine di assicurare una piu'  celere  attuazione  degli
interventi di cui al comma 1 compresi negli allegati II e II-bis alla
parte seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  il
soggetto  attuatore,  d'intesa  con  il  Presidente   della   regione
territorialmente competente, puo' chiedere al Ministero dell'ambiente
e  della  sicurezza  energetica  di  individuare  la  regione   quale
autorita' competente allo svolgimento della procedura di  valutazione
d'impatto ambientale (VIA) o della verifica  di  assoggettabilita'  a
VIA. Entro e non oltre i successivi  quindici  giorni,  il  Ministero
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  comunica  al  soggetto
attuatore e alla regione la determinazione  in  merito  all'autorita'
competente. La verifica del  progetto  di  cui  all'articolo  42  del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, comprende  anche  la  verifica  dell'ottemperanza  delle
condizioni ambientali stabilite  nel  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita'  a  VIA  o  nel  provvedimento  di   VIA   di   cui
all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.  A
tale fine, il soggetto preposto alla verifica  del  progetto  di  cui
all'articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo  n.  36  del
2023 e'  individuato  come  soggetto  che  effettua  la  verifica  di
ottemperanza di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo
n. 152 del 2006.». 
  ((2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute,
della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del  settore  edile,  il
Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e
la sicurezza nei cantieri, comprese forme di monitoraggio dei  flussi
della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico  delle
imprese  di  cui  al  comma  3.  Tali  misure  possono  prevedere  la
comunicazione e  lo  scambio  di  informazioni  con  autorita',  enti
pubblici,  parti  sociali  e  datori  di   lavoro.   Il   Commissario
straordinario adotta, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui
all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche i  tipi
di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o  alla
comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei  flussi  di  manodopera
sono messi a disposizione della Struttura di cui  all'articolo  30  e
delle prefetture - uffici territoriali del  Governo  territorialmente
competenti, anche  ai  fini  dell'esercizio  del  potere  di  accesso
previsto dall'articolo 93 del codice delle leggi  antimafia  e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, nonche' dell'Ispettorato nazionale del lavoro,  secondo
modalita'   stabilite   mediante   accordi   con    il    Commissario
straordinario».)) 
  ((2-ter. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2,  comma
2,  del  decreto-legge  11  gennaio  2023,  n.  3,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n.  21,  sulla  base  delle
procedure e dei criteri  di  quantificazione  dei  danni  di  cui  al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione  dei
fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle
strutture e delle infrastrutture, pubbliche  e  private,  danneggiate
per effetto degli eventi sismici  che  hanno  colpito  il  territorio
della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione
Umbria il 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo  stato  di
emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni
del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023,  e  6  aprile  2023,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono
stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio
2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno  2023.
La ricognizione di cui al precedente periodo e' sottoposta al Governo
mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   legge   di   conversione   del   presente   decreto.
All'attuazione del  presente  comma  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.)) 
  ((2-quater. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge  30  aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  giugno
2022, n. 79, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Della
facolta'  di  cui  al  primo  periodo  possono  avvalersi  anche   le
amministrazioni  impegnate  per  gli  interventi  di   ricostruzione,
pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009  e  del  2016.  Gli
incarichi  attribuiti  ai  sensi  del  terzo  periodo,  al  fine   di
assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e facilitare  la
realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del  Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)  nelle  aree
colpite dai sismi del 2009 e del 2016,  possono  essere  conferiti  a
soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti  dalla  stessa
amministrazione  conferente,  che  abbiano   maturato   significative
esperienze e professionalita' tecnico-amministrative nel campo  della
programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo  dei
fondi  pubblici  nonche'  dello  svolgimento   delle   attivita'   di
responsabile  unico  del  procedimento,  anche   prescindendo   dalla
formazione di livello universitario, fermo restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e
dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma  3,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26».)) 
                               Art. 40 
Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da  parte
                   delle pubbliche amministrazioni 
 
1. All'articolo 6, comma  2,  dell'Allegato  II.14  al  Codice  dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31  marzo  2023,  n. 36,  le  parole:  «quarantacinque  giorni»  sono   sostituite   dalle seguenti: «trenta giorni».