Convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 2 marzo 2024 n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR 4).
Entrata in vigore del provvedimento: 1 maggio 2024
Testo coordinato pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Di seguito le nuove disposizioni in materia di contratti pubblici.
Aggiornato al decreto legge 7 maggio 2024 n. 60 che ha disposto (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 29, commi 10, 11 e 12
Art. 12
Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento ((dei contratti pubblici relativi a interventi previsti dal PNRR o non
piu' finanziati con risorse del medesimo)) e in materia di procedimenti amministrativi
1. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi,
caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, non piu'
finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, in
applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre
2023, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui
bandi o avvisi risultino gia' pubblicati alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonche', laddove non sia prevista la
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in
cui, alla suddetta data, siano gia' stati inviati gli inviti a
presentare le offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 aprile 2023, n. 41, nonche' le specifiche disposizioni legislative
finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli
obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in
materia di personale, dei relativi limiti temporali. Le disposizioni
di cui al primo periodo si applicano alle procedure di affidamento di
lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione
dei lavori e ai relativi contratti ((nonche' alle procedure di
affidamento di servizi e forniture)).
2. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al
decreto-legge n. 77 del 2021, non piu' finanziati in tutto o in parte
a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del
Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, le disposizioni di cui al
medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 13 del
2023, nonche' le specifiche disposizioni legislative finalizzate a
semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti
dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per
quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti
temporali. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le
procedure per le quali e' stato formalizzato l'incarico di
progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nel limite delle risorse stanziate a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche
in relazione agli interventi non piu' finanziati in tutto o in parte
a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del
Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le
disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacita'
amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di
incarichi, nonche' alle semplificazioni dei procedimenti
amministrativi e contabili, contenute nel decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, nel decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
nonche' le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate
ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nel
rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei
relativi limiti temporali.
4. Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo
degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni
titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalita' del
sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Per gli interventi interamente definanziati
dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile,
procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando
l'utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo.
5. Per gli interventi non piu' finanziati a valere sulle risorse
del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin dell'8
dicembre 2023 e del PNC, restano confermate le assegnazioni ((per
l'incremento dei prezzi)) dei materiali a valere sul «Fondo per
l'avvio di opere indifferibili» di cui all'articolo 26, comma 7,
primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, purche' detti
interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a
carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle
indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei
medesimi interventi con le modalita' e nei termini stabiliti dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi
prevedendo l'ultimazione dell'intervento in coerenza con
l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio. Alla
ricognizione degli interventi di cui al presente comma ed
all'aggiornamento dei cronoprogrammi si provvede con le procedure
previste dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26,
comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e dell'articolo
1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
6. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «Fino al 30 giugno 2024» sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»;
b) alla lettera b), le parole: «entro trenta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni»;
((b-bis) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) in caso di dissenso o non completo assenso, le
amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure
mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresi' i
relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai
principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato.
Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, senza
deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla
conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia
urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio
culturale».))
7. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 76
del 2020, come modificate dal comma 6, si applicano, se piu'
favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie ((da espletare
secondo)) le modalita' di cui all'articolo 14-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 29 luglio 2021, n.
108)), dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche' dalle
specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e
agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti ((dal PNRR e))
dal PNC.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 46 del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, con riguardo agli investimenti ovvero agli
interventi avviati a far data dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a
finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR,
le disposizioni di cui agli articoli 47 e 50, comma 4, del
decreto-legge n. 77 del 2021 si applicano, con riferimento alle
procedure afferenti ai settori speciali di cui al capo I del titolo
VI della parte II del ((codice dei contratti pubblici, di cui al))
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero al libro III del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, esclusivamente a quelle avviate successivamente alla
data di comunicazione della concessione del finanziamento. Qualora
gli investimenti o gli interventi di cui al primo periodo abbiano
gia' beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, e dall'articolo 46 del ((codice delle pari opportunita'
tra uomo e donna, di cui al)) decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano alle sole
procedure avviate successivamente alla data di comunicazione della
concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle
risorse del PNRR.
9. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli
interventi indicati nel PNRR, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del
decreto-legge n. 77 ((del 2021 adottano)) i provvedimenti necessari
all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a
seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023.
Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella decisione
del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, si renda necessario
procedere all'aggiornamento di provvedimenti gia' adottati,
relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla
tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo
procedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati
in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalita' di
adozione dei provvedimenti da aggiornare, ((ferme restando))
l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e
9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e la loro
sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. I
provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati,
senza ritardo, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2
del decreto-legge n. 13 del 2023 e alla Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma
2, del decreto-legge n. 77 del 2021.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,
n. 162, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2024».
11. All'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nella formulazione vigente
alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79».
12. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Semplificazione di regimi amministrativi in
materia di impresa artigiana). - 1. L'avvio, la variazione, la
sospensione, il subingresso e la cessazione delle attivita' di
impresa artigiana di cui ((alle tabelle B.I e B.II allegate al
presente decreto)) non sono soggette a titoli abilitativi,
segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi
previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attivita',
nonche' gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e
quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea.
2. Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa
artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della legge n.
443 del 1985.
3. ((Le pubbliche amministrazioni)), nell'ambito delle rispettive
competenze, possono ricondurre le attivita' non espressamente
elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro
specificita' territoriali, a quelle corrispondenti, ((con
provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali))»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 2, dopo le parole: «si adeguano alle disposizioni»
sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli da 1 a 4»;
2) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle
disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro il
31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.».
c) nell'allegato, sono aggiunte, in fine, le tabelle B.I e B.II
di cui all'allegato 2 ((annesso al presente decreto.))
13. Le disposizioni di cui al comma 12 e quelle dei provvedimenti
emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel
rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione
anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
14. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se
l'istanza di cui al secondo periodo e' presentata almeno centoventi
giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel
provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere
efficace sino all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle
determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro
quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo
periodo, l'autorita' competente verifica la completezza della
documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta,
l'autorita' competente richiede al soggetto istante la documentazione
integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio
non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato
l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero,
all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte
dell'autorita' competente nel termine di quindici giorni dalla
presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti
ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ((e l'autorita'
competente procede all'archiviazione.))».
((14-bis. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,
n. 290, dopo il comma 4-bis.1 e' inserito il seguente:
«4-bis.2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha l'efficacia
temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel
provvedimento autorizzatorio stesso tenendo conto dei tempi previsti
per la realizzazione del progetto. Decorso il termine di efficacia
temporale indicato nel provvedimento autorizzatorio senza che il
progetto sia stato realizzato, il procedimento di autorizzazione deve
essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del
proponente, di specifica proroga da parte dell'autorita' competente.
Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il
provvedimento con cui e' disposta la proroga ai sensi del secondo
periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle
gia' previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se
l'istanza di cui al secondo periodo e' presentata almeno novanta
giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale
definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo
provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica
utilita' e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace
sino all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle
determinazioni relative alla concessione della proroga».
14-ter. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per
tali attivita', l'autorita' competente puo' avvalersi dell'ISPRA, nel
limite di spesa di 3 milioni di euro annui, cui si provvede con i
proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Con il
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, sono determinate le risorse
da riassegnare annualmente all'ISPRA per le attivita' di monitoraggio
svolte ai sensi del precedente periodo. L'autorita' competente puo'
altresi' avvalersi degli altri enti del Sistema nazionale a rete per
la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n.
132, dell'Istituto superiore di sanita', per i profili concernenti la
sanita' pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali
informano tempestivamente la stessa autorita' competente degli esiti
della verifica».))
15. ((Fuori dei casi)) previsti dagli articoli 12 e 13 del
decreto-legge n. 77 del 2021 e qualora sia strettamente necessario al
fine di assicurare il rispetto da parte delle citta' metropolitane,
delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati
all'attuazione del PNRR ((e del PNC)) e assunti in qualita' di
soggetti attuatori, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro
competente in relazione all'intervento da realizzare, possono essere
((attribuiti)) ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci
metropolitani i poteri previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41. In caso di adozione del decreto di cui al primo
periodo, si applicano, ai fini della realizzazione dell'intervento,
le disposizioni di cui al citato articolo 7-ter del decreto-legge n.
22 del 2020, nonche' quelle di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
16. Al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura
di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, delle funzioni di titolarita' dei Commissari
straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123, nonche' per consentire la verifica da parte
della Struttura di missione dei procedimenti amministrativi,
instaurati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 91 del
2017 ovvero degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023
e non definiti dai citati Commissari, i termini di conclusione dei
predetti procedimenti amministrativi sono sospesi fino al 31 marzo
2024.
((16-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi
previsti relativamente alla Missione 2, Componente 2, Investimento
4.3 «Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR, come
modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,
per i soli progetti ammessi al finanziamento con le risorse del
medesimo Piano, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione
europea, l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e per la
realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e delle relative opere
di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico si
intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un
provvedimento di diniego da parte dell'ente proprietario della
strada. Resta salva la facolta' dell'ente proprietario della strada
di imporre prescrizioni successivamente alla scadenza del termine
previsto dal primo periodo nonche' di assumere determinazioni in via
di autotutela nei casi di cui all'articolo 21-octies della legge 7
agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il soggetto richiedente ha
facolta' di comunicare all'amministrazione procedente, entro dieci
giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la volonta' di
avvalersi della disciplina stabilita dal presente comma.
16-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11,
dopo il comma 9-quater e' inserito il seguente:
«9-quater. 1. Fino al 31 dicembre 2026, il gestore della rete
elettrica di trasmissione nazionale realizza le opere necessarie per
la connessione di cabine primarie, per le quali e' stata concessa
l'autorizzazione ai gestori della rete elettrica di distribuzione e
che sono state ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere
sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1
"Rafforzamento Smart Grid", del PNRR, mediante denuncia di inizio
attivita' ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti,
del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, a condizione che
tali opere di connessione abbiano una tensione nominale non superiore
a 220 kW e una lunghezza non superiore a un chilometro oppure,
qualora non siano interessate aree sottoposte a vincoli di natura
ambientale, paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore
a tre chilometri».
16-quater. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l'Agenzia
per l'Italia digitale e' autorizzata a rilasciare la certificazione
delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo
26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle dichiarazioni presentate dai
soggetti gestori delle piattaforme ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestanti la conformita' delle medesime
piattaforme ai requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.))
((Art. 12 - bis
Modalita' semplificate per la verifica preventiva dell'interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR
1. L'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
l'articolo 41, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui aldecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non si applicano:
a) agli interventi qualificabili come interventi di lieve entita'
sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera a), del presente
articolo, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete
rientranti nei progetti finanziati dal PNRR, fatto salvo quanto
previsto al comma 6;
b) agli interventi realizzati in aree gia' occupate da strade,
opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno
scavo che ecceda la quota di profondita' gia' impegnata dagli
impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, nonche' agli interventi urgenti necessari al ripristino
dell'erogazione del servizio pubblico.
2. In deroga al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli interventi sulle
infrastrutture di rete qualificabili come interventi di media entita'
sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente
articolo si applicano le seguenti modalita' semplificate:
a) il soggetto richiedente trasmette in via telematica al
soprintendente territorialmente competente esclusivamente una copia
del progetto dell'intervento o di uno stralcio di esso;
b) il soprintendente territorialmente competente, nel termine
perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione di
cui alla lettera a) del presente comma, puo', con congrua
motivazione, richiedere la sottoposizione dell'intervento alla
verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al citato
articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1,
lettera a), e 2:
a) per «interventi di lieve entita'» si intendono quelli che
comportano uno scavo inferiore a 500 metri di lunghezza con una
larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondita' non
superiore a 1,20 metri ovvero la posa di manufatti prefabbricati
connessi alla rete che comportano uno scavo avente una profondita'
massima di 60 centimetri;
b) per «interventi di media entita'» si intendono quelli che
comportano uno scavo compreso tra 500 e 1.000 metri di lunghezza con
una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondita' non
superiore a 1,20 metri ovvero l'infissione di sostegni nel numero
massimo di cinque unita' e che comportano uno scavo massimo di 1,5
metri.
4. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture di
rete, in alternativa alle procedure di cui al citato articolo 41,
comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, e' sempre prevista la facolta' di richiedere al soprintendente
territorialmente competente la sorveglianza archeologica in corso
d'opera.
5. Resta fermo che, per gli interventi che non comportino nuove
edificazioni o scavi a quote diverse da quelle gia' utilizzate da
manufatti esistenti, non e' richiesta la trasmissione di alcuna
documentazione ai fini della verifica di assoggettabilita' alla
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
6. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 e'
attestata da un tecnico abilitato, anche interno al soggetto
richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che e'
trasmesso per via telematica alla soprintendenza territorialmente
competente prima dell'avvio dei lavori.
7. Resta ferma la disciplina relativa alle scoperte fortuite e agli
interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio
archeologico di cui, rispettivamente, agli articoli 90 e 28, comma 2,
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.))
Art. 29
Disposizioni in materia di prevenzione
e contrasto del lavoro irregolare
1. All'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge ed il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'» sono
sostituite dalle seguenti: «all'assenza di violazioni nelle predette
materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle
condizioni di lavoro nonche' di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'»;
b) dopo il comma 1175 e' inserito il seguente:
«1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma
1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi
contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, nonche' delle violazioni accertate di cui al medesimo comma
1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base
delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni
amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il
recupero dei benefici erogati non puo' essere superiore al doppio
dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.».
2. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel
subappalto spetta un trattamento economico e normativo
complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto
collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la
zona strettamente connessi con l'attivita' oggetto dell'appalto e del
subappalto»));
b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il
seguente: «Il presente comma si applica anche nelle ipotesi
dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di
lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonche' ai casi di
appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.».
3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
alla lettera d), ((il numero 1) e')) sostituito dal seguente:
«1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per
la violazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti
per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del
decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;».
4. ((All'articolo 18 del)) decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276((,)) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'esercizio
non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), e' punito con la pena dell'arresto fino a un mese o
dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di lavoro.»;
2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi e'
scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a due mesi o
dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.»;
3) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «L'esercizio
non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere d) ed e), e' punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi
o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500»;
4) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi e'
scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a quarantacinque giorni
o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500.»;
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei
confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di
prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o
comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena
dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;
c) al comma 5-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29,
comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30,
comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena
dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;
d) ((dopo il comma 5-bis sono)) inseriti i seguenti:
((«5-ter.)) Quando la somministrazione di lavoro e' posta in
essere con la specifica finalita' di eludere norme inderogabili di
legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il
somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto
fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore
coinvolto e per ciascun giorno di ((somministrazione)).
((5-quater.)) Gli importi delle sanzioni previste dal presente
articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni
precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni
penali per i medesimi ((illeciti)).
((5-quinquies. L'importo delle pene pecuniarie proporzionali
previste dal presente articolo, anche senza la determinazione dei
limiti minimi o massimi, non puo', in ogni caso, essere inferiore a
euro 5.000 ne' superiore a euro 50.000.))
((5-sexies.)) Il venti per cento dell'importo delle somme
versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'articolo 21, comma 2, primo
periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per
l'estinzione degli illeciti di cui al presente articolo, sono
destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 445, lettera
e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le
modalita' ivi previste, fermi restando i limiti di cui alla lettera
g) del medesimo ((comma 445».))
5. L'articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, ((n.
81, e')) abrogato.
6. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma
354 e' sostituito dal seguente:
«354. In caso di superamento del limite di durata previsto dal
comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente
comma, oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si trasforma
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di utilizzo di
soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500
euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la
violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte
dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non
veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai
sensi del comma 345. Non si applica la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».
7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di
legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o
irregolarita', l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un
attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un
apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il
((sito internet istituzionale)) del medesimo Ispettorato, e
denominato «Lista di conformita' INL». L'iscrizione nell'elenco
informatico di cui al primo periodo e' effettuata nel rispetto delle
disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 ((del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,)) e produce
esclusivamente gli effetti di cui al comma 8.
8. I datori di lavoro, cui e' stato rilasciato l'attestato di cui
al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla
data di iscrizione ((nella Lista di conformita' INL)), ad ulteriori
verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle
materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali
richieste di intervento, nonche' le attivita' di indagine disposte
dalla Procura della Repubblica.
9. In caso di violazioni o irregolarita' accertate attraverso
elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza,
l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del
datore di lavoro dalla Lista di conformita' INL.
((10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.))
13. All'accertamento della violazione di cui ai commi 11 e 12,
nonche', nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative
sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di
legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze
previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di
enti pubblici e privati.
14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via
progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni
di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane
non autosufficienti ((e di favorire)) la regolarizzazione del lavoro
di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a
decorrere dalla data che sara' comunicata dall'INPS a conclusione
delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale
Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31
dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo
indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di
assistente a soggetti anziani, con una eta' anagrafica di almeno
ottanta anni, gia' titolari dell'indennita' di accompagnamento, di
cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18,
e' riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi un
esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi
previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro
domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al
comma 15 deve possedere un valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura
sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del ((regolamento di cui
al)) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, in corso di validita', non superiore a euro 6.000.
17. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo
lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo
familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di
assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonche' in caso di
assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad
oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui ((all'articolo 1, terzo
comma, numeri da 1) a 5))), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
18. L'esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17 e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per
l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di
euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6
milioni di euro per l'anno 2028 , a valere sul programma nazionale
Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del
Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel
rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di
ammissibilita' allo stesso applicabili. L'INPS provvede al
monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da
15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento
del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto
non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai
benefici contributivi di cui ai predetti commi.
19. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto al lavoro
sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi
((di lavoro,)) al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono
apportate le seguenti modificazioni:
((a) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi tramite crediti). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono
tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le
imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o
mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di
coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura
intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in
uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno
Stato non appartenente all'Unione europea e' sufficiente il possesso
di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorita' del
Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione
europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente e'
rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del
lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei
preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli
obblighi formativi previsti dal presente decreto;
c) possesso del documento unico di regolarita' contributiva in
corso di validita';
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi
previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarita' fiscale, di cui
all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' autocertificato
secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente e'
comunque consentito lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1,
salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del
lavoro.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le
modalita' di presentazione della domanda per il conseguimento della
patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente
medesima nonche' i presupposti e il procedimento per l'adozione del
provvedimento di sospensione di cui al comma 8.
4. La patente e' revocata in caso di dichiarazione non veritiera
sulla sussistenza di uno o piu' requisiti di cui al comma 1,
accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici
mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo puo' richiedere
il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.
5. La patente e' dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti
e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri
temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con
una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato
nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di
crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonche' le modalita'
di recupero dei crediti decurtati.
6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate
alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti
dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei
lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato
I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo
accertamento ispettivo sono contestate piu' violazioni tra quelle
indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in
misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione
piu' grave.
7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze
passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo
18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.
8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui
deriva la morte del lavoratore o un'inabilita' permanente, assoluta o
parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' sospendere, in via
cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi.
Avverso il provvedimento di sospensione e' ammesso ricorso ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 14, comma 14.
9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati,
entro trenta giorni, anche con modalita' informatiche,
dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del
lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non
consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a). In tal caso e' consentito il completamento delle attivita'
oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i
lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del
contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.
11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della
patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese
e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili
di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una
sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e,
comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di
diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonche'
l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano
alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri
temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con
una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti
derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati
al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al
finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei
sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della
patente.
12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in
un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui
all'articolo 8 del presente decreto.
13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla
funzionalita' del sistema della patente a crediti entro dodici mesi
dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento
dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente
articolo.
14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13
puo' essere estesa ad altri ambiti di attivita' individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative.
15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente
articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione
SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo
100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 36 del 2023»));
b) all'articolo 90, comma 9:
1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) verifica il possesso della patente ((o del documento
equivalente)) di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese
esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto,
ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente
ai sensi ((del comma 15)) del medesimo articolo 27,
((dell'attestazione di qualificazione)) SOA;»;
2) alla lettera c), le parole: «alle lettere a) e b)» sono
sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»;
c) all'articolo 157, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
«c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a
2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9,
lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.».
((c-bis) dopo l'allegato I e' inserito l'allegato I-bis, di cui
all'allegato 2-bis annesso al presente decreto.))
20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il
2024 ed euro 2.500.000 ((a decorrere)) dal 2025, sono a carico del
bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. ((A decorrere))
dall'anno 2025 per il medesimo Ispettorato sono conseguentemente
elevati nella misura di 2.500.000 euro i limiti di spesa di cui
all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla
compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 2,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 36 Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici ((del 2009, del 2016, del 2022 e del 2023)) 1. L'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e l'articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si interpretano nel senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, indette successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018, fatto salvo il rispetto del principio DNSH («Do No Significant Harm») ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.((1-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2025».)) 2. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-ter. Al fine di assicurare una piu' celere attuazione degli interventi di cui al comma 1 compresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto attuatore, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente, puo' chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorita' competente allo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o della verifica di assoggettabilita' a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al soggetto attuatore e alla regione la determinazione in merito all'autorita' competente. La verifica del progetto di cui all'articolo 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, comprende anche la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o nel provvedimento di VIA di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. A tale fine, il soggetto preposto alla verifica del progetto di cui all'articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 e' individuato come soggetto che effettua la verifica di ottemperanza di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.». ((2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile, il Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, comprese forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico delle imprese di cui al comma 3. Tali misure possono prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con autorita', enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro. Il Commissario straordinario adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche i tipi di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera sono messi a disposizione della Struttura di cui all'articolo 30 e delle prefetture - uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso previsto dall'articolo 93 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dell'Ispettorato nazionale del lavoro, secondo modalita' stabilite mediante accordi con il Commissario straordinario».)) ((2-ter. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo e' sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.)) ((2-quater. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Della facolta' di cui al primo periodo possono avvalersi anche le amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009 e del 2016. Gli incarichi attribuiti ai sensi del terzo periodo, al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nelle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016, possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalita' tecnico-amministrative nel campo della programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo dei fondi pubblici nonche' dello svolgimento delle attivita' di responsabile unico del procedimento, anche prescindendo dalla formazione di livello universitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».))
Art. 40
Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte
delle pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».