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Verifica di anomalia e costi della manodopera : operatore economico deve considerare aumenti salariali e scatti di anzianità già noti al momento offerta (art. 41 , 60 , 110 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, Sez. V, 05.05.2026 n. 3476

10.14. Tanto non è sufficiente a superare la decisione del Tar che muove dalle predette considerazioni per rilevare che la verifica di anomalia non consente di ritenere congrua l’offerta presentata, atteso che non ha considerato gli scatti di anzianità. Infatti, la spesa destinata a coprire le retribuzioni del personale è quantificata da -OMISSIS- nella somma di euro 244.640,65 per ciascuna annualità, individuando quindi un onere costante, che non considera gli aumenti retributivi quali quelli che remunerano la progressione correlata all’anzianità di servizio.
-OMISSIS- ha infatti presentato un PEF mancante di tale voce di costo. Lo stesso è a dirsi per la documentazione successiva.
Tuttavia l’aumento del costo del personale impiegato, in quanto prevedibile (derivante dal periodico rinnovo dei contratti collettivi di lavoro applicabili al settore), “non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile ma una normale evenienza di cui l’imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell’offerta presentata in gara” (Cons. St., sez. V, 25 luglio 2025 n. 6638).
Né è di per sé dirimente, in favore dell’appellante, il riferimento, contenuto nel PEF dalla stessa presentato, al fatto che “Per prudenza e semplicità di analisi abbiamo ipotizzato dinamiche di costi e ricavi nulle”.
Innanzitutto detta affermazione, peraltro messa in relazione alla rivalutazione di costi e ricavi (“Ovvero, non abbiamo mai rivalutato i costi né tantomeno i ricavi”), evidenzia la non esaustività dei dati in funzione prospettica, è esplicitato, così riducendo la portata della prima affermazione.
In ogni caso la circostanza che sia prevista la revisione prezzi (par. 3.2 del disciplinare, che fa riferimento all’art. 60 del d. lgs. n. 36 del 2023) non consente di superare la decisione del Tar.
La Sezione ha, infatti, già precisato che, in fase di offerta, l’operatore economico deve considerare tutti i costi necessari per remunerare la manodopera, ivi inclusi gli aumenti salariali e gli scatti di anzianità già noti al momento dell’offerta medesima, ancorché applicati in un momento successivo alla gara, previsti dal contratto collettivo applicato. Pertanto “il meccanismo revisionale ex art. 60, D.Lgs. n. 36/2023 non opera automaticamente ad ogni scatto salariale previsto dai contratti collettivi, pena la trasformazione della revisione prezzi in una sorta di indicizzazione, ma è attivabile al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non determinando l’inserimento di un diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale in favore dell’operatore economico”, sicché “Non è ammissibile l’equiparazione del costo della manodopera, a cui il legislatore ha riservato una disciplina ad hoc, ad altre differenti componenti dell’offerta, anche perché tale assimilazione provocherebbe l’alterazione dell’equilibrio complessivo dell’offerta presentata dall’operatore economico, con ripercussioni sulla valutazione attuata dalla Stazione Appaltante” (Cons. St., sez. V, 25 luglio 2025 n. 6638).

Verifica di anomalia: subprocedimento a struttura monofasica senza obbligo di ulteriore confronto (art. 110 d.lgs. 36/2023)

TAR Milano, 05.05.2026 n. 2179

2. Il primo motivo del ricorso introduttivo, con il quale la ricorrente lamenta il difetto di contraddittorio procedimentale, è infondato e va respinto.
2.1 Dall’esame degli atti risulta che a seguito della richiesta di chiarimenti e della risposta fornita dal RTI -OMISSIS-, il RUP – pur dichiarando espressamente di ritenere tali giustificazioni non esaustive – non ha attivato alcuna ulteriore interlocuzione procedimentale, ma ha scelto di concludere il procedimento di anomalia dell’offerta con un provvedimento negativo.
In proposito la giurisprudenza (v. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5233 del 17 ottobre 2025) ha chiarito che il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, tanto nella disciplina previgente del d.lgs. 50/2016, quanto in quella sopravvenuta del d.lgs. 36/2023, deve ritenersi strutturalmente “monofasico”, articolato cioè in un’unica richiesta di giustificazioni e nella successiva valutazione operata dalla stazione appaltante. Non è configurabile quindi un obbligo generalizzato di un’ulteriore fase di confronto a seguito dell’acquisizione delle spiegazioni da parte della stazione appaltante. Tale ricostruzione esclude la persistenza del modello di tipo bifasico o trifasico creato dalla giurisprudenza sotto il vigore dell’art. 88 del d.lgs. 163/2006 e richiama un principio di essenzialità che il Consiglio di Stato considera coerente con la discrezionalità tecnica dell’amministrazione, con il principio di non aggravamento del procedimento e con la finalità acceleratoria delle procedure di affidamento pubblico.
Tale ricostruzione è confermata dal punto 23 del Disciplinare di gara il quale riconosce espressamente al RUP solo la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti, anche mediante audizione orale, qualora le giustificazioni iniziali non siano ritenute sufficienti.
In merito la giurisprudenza ha ulteriormente affermato che “la stazione appaltante non è obbligata, ricevuti i chiarimenti richiesti, a far precedere l’esclusione per incongruità dell’offerta da un relativo preavviso all’interessato: ciò in quanto nella verifica di anomalia il contraddittorio procedimentale ha funzione meramente istruttoria, consentendo alla stazione appaltante di acquisire ogni elemento utile alla miglior valutazione dei dati contenuti nell’offerta al fine di acclarare se questa sia effettivamente sostenibile e, quindi, consenta di realizzare l’interesse pubblico inerente al contratto da aggiudicare, ma non è preordinato a risolvere in via anticipata un contrasto tra differenti posizioni” (già Cons. Stato, V., sent. 3 maggio 2021, n. 3472; conf. 4 giugno 2020, n. 3508).

Verifica anomalia – Invio giustificativi a mezzo PEC invece della Piattaforma – Esclusione (art. 110 d.lgs. 36/2023)

TAR Napoli, 04.05.2026 n. 2845

21. Orbene, nel caso all’esame, è rilevante la circostanza che la parte ricorrente (che ha presentato i giustificativi oltre le ore 16.00 del 2.7.2025 inviandole su p.e.c. non abilitate alla ricezione), non si duole di aver avuto difficoltà nell’utilizzo della piattaforma né tantomeno ha segnalato, come previsto dalla lex specialis difficoltà o impossibilità di accesso alla piattaforma stessa, utilizzando, per la segnalazione, il canale all’uopo predisposto dall’Amministrazione (indirizzo p.e.c. abse.aocardarelli@pec.it).
22. Non sono quindi invocabili le prescrizioni di cui all’art. 25 comma 2 e 92 del d.lgs. 36/2023 siccome non è provato in giudizio – ma neppure dedotto – che l’utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale – in assenza di malfunzionamento della stessa – abbia alterato l’accesso al sistema e, quindi, distorto la concorrenza e reso necessaria la sospensione del termine assegnato per i giustificativi e la proroga del termine per le relative comunicazioni per il tempo necessario alla risoluzione del detto malfunzionamento.
23. La necessità di utilizzo della piattaforma, invero, come correttamente ritenuto dall’Amministrazione nel verbale n. 45, è funzionale a garantire la riservatezza della procedura di gara oltre che la tracciabilità ed univocità della documentazione inviata, caratteri che una generica p.e.c. inviata a soggetti diversi dal RUP non è in grado di soddisfare.
24. A tutto concedere è altrettanto incontestato in giudizio che la stessa ricorrente, né nelle p.e.c. di invio delle giustificazioni (delle ore 18:17 e 18:25 del 2 luglio 2025) né tantomeno nelle note del 12 settembre 2025, ha chiesto di essere autorizzata all’inoltro dei giustificativi sulla piattaforma.
25. Più in generale, a seguito dell’informatizzazione delle procedure di gara, non è più sostenibile la tesi (sposata dalla parte ricorrente) secondo cui non sarebbe comunque preclusa la possibilità di presentazione tardiva dei giustificativi utilizzando canali di comunicazione diversi da quelli indicati dalla lex specialis al di fuori dei casi di comprovato malfunzionamento del sistema imputabile alla stessa amministrazione.
26. La diversa conclusione alla quale giunge l’odierna istante, invero, non solo cozza con le prescrizioni del Codice dei contratti ma con la stessa disciplina di gara (sul punto genericamente e tardivamente contestata) che impone giustappunto l’utilizzo esclusivo della piattaforma SIAPS in corso di gara, laddove la richiesta a ciascun concorrente di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risulta funzionale esclusivamente al fine di consentire al concorrente di ricevere le comunicazioni da parte della Piattaforma, nonché effettuare la registrazione sulla Piattaforma stessa.
27. Né tantomeno è predicabile l’illegittimità del termine orario (ore 16.00) fissato dal RUP per la presentazione delle giustificazioni siccome l’art. 110 comma 2 del d.lgs. 36/2023, laddove prevede l’assegnazione agli operatori di un “termine non superiore a 15 giorni” consente comunque al RUP un margine discrezionale nel valutare i tempi di risposta dell’operatore economico nel rispetto comunque del limite “massimo” di 15 giorni previsto dalla legge.
28. Per quanto sopra, la decisione della parte ricorrente di inviare le giustificazioni esclusivamente alla p.e.c. -OMISSIS- ed alla pec -OMISSIS- si pone in contrasto non solo con le prescrizioni della lex specialis e del Codice dei Contratti, ma anche con gli specifici obblighi di cooperazione di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 che, comunque, innovando alla precedente disciplina, concentra le interlocuzioni tra Stazione appaltante e operatore economico nella fase iniziale di richiesta di giustificazioni.
29. Sfugge pertanto ai vizi evidenziati in ricorso la decisione della stazione appaltante di ritenere “inutilizzabili” le giustificazioni avendo la ricorrente volutamente utilizzato un canale “non conforme” a quello indicato dalla lex specialis, laddove gli altri operatori, in ossequio ai richiesti canoni di diligenza professionale, hanno correttamente presentato i giustificativi attraverso la piattaforma.
30. Per vero, le regole di gara non vincolano solo i concorrenti, ma anche la stessa amministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nella loro concreta attuazione; sicché “non è consentito alla stazione appaltante di non rispettare la disciplina che essa stessa si era data, stante l’impossibilità che il favor partecipationis faccia premio sul principio di imparzialità e par condicio al quale deve conformarsi il corretto svolgimento della procedura selettiva” (Consiglio di Stato Sez. III, 14 giugno 2024, n. 5375).
31. Sul punto, l’esame degli atti di causa danno evidenza che la parte ricorrente ha ignorato gli obblighi di comunicazione prescritti dalla lex specialis in corso di gara (di contenuto inequivoco), ribaditi da specifica comunicazione del Rup, in violazione del principio di autoresponsabilità che implica che ogni concorrente sopporti le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della propria documentazione, in particolar modo quando si tratta di gare gestite in forma telematica, la cui partecipazione comporta la necessità di adempiere, con scrupolo e diligenza, alle prescrizioni di bando e alle norme tecniche rilevanti. (TAR Lazio, Roma, sez. I, 17 febbraio 2022, n. 1932, Consiglio di Stato, sez. III, 11 novembre 2021, n. 7507).
32. Né tampoco è ravvisabile la dedotta violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, atteso che nel caso in esame l’Amministrazione non ha introdotto clausole espulsive ma, ben diversamente, non ha potuto esaminare le giustificazioni richieste e necessarie al fine di valutare la congruità dell’offerta pena la violazione della par condicio e delle vincolanti prescrizioni della legge di gara.

Salario minimo come criterio premiale nei bandi di gara : incostituzionale Legge Regione Toscana. Punto di equilibrio tra tutela della concorrenza , CCNL e garanzia dei lavoratori (art. 11 , 41 , 108 , 110 d.lgs. 36/2023)

Corte Costituzionale, 30.04.2026 n. 60

Con la sentenza n. 60, depositata il 30 aprile 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Toscana n. 30/2025, che introduceva nei bandi di gara regionali un criterio premiale legato all’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi.
La disposizione, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza ex art. 117, comma 2, lett. e), Cost.
La Corte ha chiarito che, nell’ambito dei contratti pubblici, l’uniformità di disciplina è essa stessa un valore da preservare: normative regionali differenziate sono idonee a generare dislivelli di regolazione e barriere territoriali che incidono sulla concorrenzialità del mercato. Spetta pertanto al legislatore statale — e non alle Regioni — definire il punto di equilibrio tra tutela della concorrenza e obiettivi di protezione sociale, tutela dei lavoratori e sostenibilità ambientale.
Il modello di riferimento individuato dalla Corte è quello dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2023, che rinvia alla contrattazione collettiva qualificata. Pur non rappresentando l’unica soluzione astrattamente possibile, esso costituisce — sul piano del riparto di competenze — il punto di equilibrio attualmente fissato dal legislatore statale. Il criterio premiale toscano, producendo effetti diretti sull’esito delle gare e, indirettamente, sulle scelte di partecipazione degli operatori economici, si discosta da tale equilibrio e si pone in contrasto con la Costituzione.


(abstract)

8.– Proprio per la violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza è fondata la prima censura sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (supra, punto 6.1., sub a).

8.1.– Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «la nozione di “concorrenza” di cui al secondo comma, lettera e), dell’art. 117 Cost. “non può non riflettere quella operante in ambito europeo” (sentenze n. 83 del 2018, n. 291 e n. 200 del 2012, n. 45 del 2010). Essa comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza “nel mercato”), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza “per il mercato”)» (sentenze n. 44 del 2023, n. 4 del 2022 e n. 137 del 2018). In questa seconda accezione, attraverso la tutela della concorrenza, vengono perseguite finalità di ampliamento dell’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi (ancora, sentenze n. 4 del 2022, n. 137 del 2018 e n. 299 del 2012).

8.2.– Sul piano interno del riparto della competenza legislativa, costituisce altresì un’affermazione consolidata quella che la tutela della concorrenza ha natura trasversale, non presentando confini certi (sentenze n. 401 del 2007 e n. 14 del 2004). Merita chiarire, tuttavia, che essa non è un passpartout in grado di giustificare l’attrazione indiscriminata di ogni intervento legislativo alla competenza esclusiva statale e l’esclusione aprioristica di qualsivoglia intervento regionale. Se così non fosse, verrebbe meno la sua stessa matrice trasversale, finendosi per consumare le competenze regionali, peraltro in una serie innominata di ambiti materiali. Sin dalla prima giurisprudenza successiva alla revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione, d’altra parte, questa Corte ha avvertito che «una dilatazione massima di tale competenza, che non presenta i caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli di una funzione esercitabile sui più diversi oggetti, rischierebbe di vanificare lo schema di riparto dell’art. 117 Cost., che vede attribuite alla potestà legislativa residuale e concorrente delle Regioni materie la cui disciplina incide innegabilmente sullo sviluppo economico» (sentenza n. 14 del 2004).

8.2.1.– La competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, perciò, non è necessariamente escludente le competenze legislative regionali e va misurata, nella sua portata e nei suoi obiettivi, in rapporto ai settori materiali in cui si manifesta.

In relazione alla disciplina del noleggio con conducente, per esempio, questa Corte ha riconosciuto che la competenza regionale in materia di trasporto pubblico locale può intersecare discipline finalizzate al perseguimento di finalità concorrenziali, suscettibili di essere attratte dalla competenza legislativa esclusiva dello Stato, di natura finalistica e trasversale, entro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità nel perseguimento della finalità che delimita il suo stesso perimetro (da ultimo, sentenza n. 163 del 2025; tra le molte, sentenza n. 206 del 2024).

Secondo un analogo schema, questa Corte ha ripetutamente affermato che la disciplina concernente le concessioni su beni demaniali investe diversi ambiti materiali, alcuni dei quali afferenti alle competenze legislative regionali. Il riferimento alla tutela della concorrenza, pertanto, non può ritenersi così pervasivo da impedire alle regioni ogni spazio di intervento espressivo di una competenza correlata, purché la normativa regionale non influisca sulle modalità di scelta del contraente e non incida sull’assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali (da ultimo, sentenza n. 89 del 2025).

8.2.2.– Nello specifico settore dei contratti pubblici, tuttavia, l’intreccio tra competenze legislative statali e regionali assume un assetto peculiare. Questa Corte ha da tempo affermato che la disciplina dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione non identifica un ambito materiale definito, per la molteplicità degli interessi perseguiti e degli oggetti implicati. Essa non è definibile, quanto al riparto della competenza legislativa, in base alla dimensione territoriale dell’interesse, non configurandosi una materia relativa alla contrattualistica pubblica nazionale, né un ambito materiale afferente ai contratti di interesse regionale o locale. Neppure rileva il profilo soggettivo, non potendosi distinguere le procedure di gara indette da amministrazioni statali da quelle poste in essere da amministrazioni regionali o sub-regionali. La perimetrazione delle sfere materiali di competenza, infatti, non può essere determinata avendo riguardo esclusivamente alla natura del soggetto che indice la gara o al quale è riferibile quel determinato bene o servizio (sentenza n. 401 del 2007).

8.2.3.– L’ambito dei contratti pubblici, in effetti, manifesta in maniera più intensa l’esigenza di uniformità di disciplina, che questa Corte ha ricondotto soprattutto alla nozione di concorrenza “per il mercato”, in quanto riflesso di quella operante a livello unionale e volta a consentire la piena apertura del mercato e il libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese.

Per queste ragioni, costituisce affermazione costante nella giurisprudenza costituzionale quella che la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza di competenza legislativa esclusiva statale, in quanto mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi unionali della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento (sentenza n. 4 del 2022), che traducono e affiancano i principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa presidiati dall’art. 97 Cost. (ancora, sentenza n. 401 del 2007).

Nello specifico ambito della contrattualistica pubblica, pertanto, l’uniformità rappresenta, in quanto tale, un criterio da osservare, perché differenti normative regionali sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali (sentenze n. 80 del 2025, n. 174 del 2024 e n. 23 del 2022, tutte con richiamo alla sentenza n. 283 del 2009).

8.2.4.– La disciplina dei contratti pubblici, d’altra parte, come detto, interseca molteplici interessi e non vi è dubbio che sia idonea a perseguire anche obiettivi di protezione sociale, di tutela dei lavoratori, di sostenibilità ambientale, secondo il cosiddetto uso “strategico” dei contratti pubblici. Le stesse direttive unionali di settore lo prevedono, sin dal 2004 e in maniera più intensa dal 2014. Anche la direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea, riconosce il ruolo fondamentale dei contratti pubblici per l’attuazione efficace della tutela del salario minimo, sia esso previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva (considerando n. 31 e art. 9, rubricato «Appalti pubblici»).

L’uso “strategico” dei contratti pubblici si è riflesso nella legislazione interna di recepimento delle direttive di settore (sentenze n. 188 del 2025 e n. 4 del 2022). Lo stesso legislatore nell’attuale codice (d.lgs. n. 36 del 2023) nell’art. 1 (Principio del risultato) ha inteso valorizzare la natura funzionale e strumentale della concorrenza non in quanto tale, ma come mezzo per il conseguimento del miglior risultato, nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza (Consiglio di Stato, relazione illustrativa allo schema definitivo di Codice, 7 dicembre 2022).

In proposito, questa Corte ha chiarito che, a fronte della pluralità di interessi, anche di rango costituzionale, implicati nei contratti pubblici, spetta al legislatore statale, nell’esercizio della sua competenza ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., definire il punto di equilibrio tra la tutela della concorrenza e la tutela di altri interessi pubblici con essa interferenti, «come quelli sottesi al raggiungimento di obiettivi di politica sociale […], di tutela dei lavoratori, di sostegno al reddito e alle imprese» (sentenze n. 80 del 2025 e n. 4 del 2022; nello stesso senso, sentenze n. 56 del 2020 e n. 30 del 2016, rispetto al libero esercizio dell’attività di trasporto).

8.3.– Venendo alla disposizione impugnata, l’art. 1 della legge reg. Toscana n. 30 del 2025 introduce un criterio qualitativo premiale che afferisce alla valutazione delle offerte. Esso è idoneo, pertanto, a produrre effetti diretti sull’esito delle gare e, indirettamente, sulla scelta degli operatori economici in ordine alla partecipazione alle stesse, incidendo in questo modo sulla concorrenzialità nel mercato. Dall’introduzione di detti criteri premiali, infatti, possono derivare conseguenze sulla minore o maggiore possibilità di accesso delle imprese al mercato regionale dei contratti pubblici (sentenza n. 4 del 2022; in relazione a criterio premiale, anche sentenza n. 259 del 2013, in merito all’attribuzione di posizioni preferenziali negli affidamenti di contratti con la regione e gli enti strumentali a imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata).

L’introduzione di un criterio premiale quale quello oggetto di scrutinio, pertanto, incide sull’assetto concorrenziale, determinando una potenziale restrizione del mercato in ambiti territorialmente identificati, con conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (sentenza n. 89 del 2025).

9.– Anche con riguardo al secondo profilo di violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. dedotto nel ricorso (supra, punto 6.1., sub b), la questione è fondata.

9.1.– Come già accertato, il legislatore regionale è intervenuto in un ambito riservato alla competenza legislativa esclusiva statale.

Oltretutto, diversamente da quanto osserva la difesa regionale, non esiste neppure un vuoto normativo nella legislazione statale. Nel codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, la tutela dei lavoratori opera a più livelli, in parte confermando istituti già presenti nel previgente codice, in parte innovandoli nell’ottica di una maggiore protezione dei lavoratori.

9.2.– Per ciò che attiene ai costi della manodopera, per i contratti di lavori, servizi e forniture sin dalla fase della progettazione il costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali (art. 41, comma 13, cod. contratti pubblici). Per i contratti di lavori e servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a individuare nei documenti di gara i costi della manodopera sulla base delle richiamate tabelle ministeriali. I costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41, comma 14, cod. contratti pubblici).

L’individuazione del costo del lavoro ai fini dei contratti pubblici, pertanto, è affidata a una ricognizione periodica operata dall’amministrazione statale in via uniforme per tutto il territorio nazionale, tenendo conto dei fattori indicati (criterio dimensionale e natura giuridica delle imprese, discipline previdenziali e assistenziali, settori merceologici e differenze tra aree territoriali).

Quanto alle scansioni procedimentali, gli obblighi dichiarativi dei costi della manodopera nell’offerta economica e il correlato automatismo espulsivo (art. 108, comma 9, cod. contratti pubblici) rispondono «all’esigenza perseguita dal nuovo codice dei contratti pubblici di rafforzare gli strumenti di tutela dei lavoratori, di responsabilizzare gli operatori economici e di rendere più agevoli ed efficaci gli strumenti di vigilanza e controllo, consentendo alla stazione appaltante di verificare con trasparenza ed ex ante, sulla base dei costi dichiarati nella stessa offerta, come gli operatori siano giunti a formulare il prezzo, evitando in tal modo un pregiudizio alla tutela del lavoro» (sentenza n. 80 del 2025).

I costi dichiarati costituiscono uno degli elementi specifici di valutazione dell’anomalia dell’offerta (art. 110, comma 1, cod. contratti pubblici), fermo restando che non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge (art. 110, comma 4, lettera a) e che l’offerta è esclusa se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali (art. 110, comma 5, lettera d).

9.3.– Alla disciplina sui costi della manodopera, il codice affianca il nuovo istituto dell’incorporazione del CCNL “leader” negli atti di gara, previsto tra i principi generali all’art. 11 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti) cod. contratti pubblici, in attuazione del principio e criterio direttivo dell’art. 1, comma 2, lettera h), della legge 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici), che lo annovera tra le cosiddette clausole sociali (sentenza n. 188 del 2025).

L’art. 11, commi 1 e 2, cod. contratti pubblici prevede l’obbligo delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di indicare nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. Il successivo comma 3 prevede che l’operatore economico ha la possibilità di dichiarare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, «purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente». Il comma 4 del medesimo art. 11 stabilisce i connessi adempimenti procedimentali e individua i poteri di controllo delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, mentre il comma 5 estende le medesime tutele normative ed economiche ai lavoratori in subappalto, come previsto anche dall’art. 119, commi 7 e 12, cod. contratti pubblici.

L’art. 11 cod. contratti pubblici è stato modificato dall’art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del d.lgs. n. 209 del 2024, il cui art. 73 ha introdotto un apposito Allegato I.01. L’Allegato riprende e consolida i criteri per la scelta del CCNL applicabile e i parametri normativi ed economici per il giudizio di equivalenza già elaborati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (relazione illustrativa al bando-tipo n. 1 del 2023, recante «Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo», ove si afferma che la valutazione di equivalenza «deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile»).

9.3.1.– L’art. 11 cod. contratti pubblici segna una svolta rispetto alla precedente disciplina, nella vigenza della quale la giurisprudenza amministrativa aveva escluso che le stazioni appaltanti potessero imporre un determinato contratto collettivo negli atti di gara, ritenendo tale scelta compresa nel potere di organizzazione dell’operatore economico, con eventuale controllo dislocato sul piano della verifica dell’affidabilità dell’offerta (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 26 luglio 2024, n. 6770, che distingue l’attuale disciplina dalla previgente, dettata dall’art. 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»).

9.3.2.– Il nuovo istituto dell’incorporazione del contratto “leader” direttamente negli atti di gara, ferma la possibilità dell’offerente di applicare un contratto a tutele equivalenti, esprime una nitida funzione antidumping (sentenze n. 188 e n. 156 del 2025; in questo senso, anche la già citata relazione illustrativa allo schema definitivo di codice del Consiglio di Stato). L’incorporazione del CCNL non garantisce direttamente una retribuzione minima, ma, attraverso la tecnica del rinvio alla fonte collettiva qualificata, vuole assicurare che la competizione tra le imprese non avvenga a scapito delle tutele del lavoro.

9.3.3.– L’art. 11, come pure l’art. 41 cod. contratti pubblici, è stato qualificato come norma imperativa inderogabile (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 28 marzo 2025, n. 2605) e le correlate dichiarazioni di impegno, anche ai sensi dell’art. 57 cod. contratti pubblici, sono ritenute requisito necessario dell’offerta (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 3 dicembre 2025, n. 9510 e sezione quarta, sentenza 2 dicembre 2025, n. 9484). Le tutele normative ed economiche del CCNL “leader” costituiscono in questo modo un limite minimo inderogabile sottratto alle strategie competitive delle imprese.

9.3.4.– Questa Corte si è già pronunciata su disposizioni che utilizzano la tecnica del rinvio alla fonte collettiva qualificata a garanzia dei lavoratori (sentenza n. 226 del 1998, in tema di concessioni di pubblico servizio e in relazione all’art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»; sentenza n. 51 del 2015, sul socio lavoratore di cooperativa, che ha escluso una violazione dell’art. 39 Cost.).

L’art. 11, commi da 1 a 4, cod. contratti pubblici appartiene allo stesso indirizzo normativo. Il legislatore statale ha inteso introdurre anche nella disciplina dei contratti pubblici uno strumento che tende a inverare i principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dell’art. 36, primo comma, Cost., configurando un limite alla libertà di iniziativa economica privata, affinché non si svolga in contrasto con l’utilità sociale, come prevede l’art. 41, secondo comma, Cost. (in questo senso, già la relazione illustrativa allo schema definitivo di codice del Consiglio di Stato).

Il modello del rinvio alla contrattazione qualificata, peraltro, ripreso nella recente legge 26 settembre 2025, n. 144 (Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione) anche in relazione agli appalti di servizi, non esaurisce certamente il novero delle soluzioni possibili per dare attuazione ai principi del trattamento retributivo proporzionato e sufficiente, ma rappresenta, sotto il profilo del riparto della competenza legislativa, il punto di equilibrio attualmente configurato dal legislatore statale.

9.4.– Venendo alla disposizione oggetto del presente giudizio, il criterio premiale relativo al trattamento economico minimo orario di nove euro lordi è ulteriore e distinto rispetto ai descritti istituti del codice.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per l’esigenza di uniformità nello specifico ambito della contrattualistica pubblica, di cui si è detto, le disposizioni del codice dei contratti pubblici che riguardano la scelta del contraente (le procedure di affidamento) sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza. Ne consegue che le regioni non possono dettare una disciplina da esse difforme (da ultimo, sentenza n. 80 del 2025; tra le tante, sentenze n. 174 del 2024 e n. 23 del 2022).

La scelta del legislatore toscano, invece, sposta il punto di equilibrio che il legislatore del codice ha delineato nella ricerca di un contemperamento tra la libertà di iniziativa economica degli operatori privati, nell’ottica di favorire la concorrenza “per il mercato”, e il perseguimento di obiettivi di politica sociale, di tutela dei lavoratori, di sostegno al reddito e alle imprese (da ultimo, sentenze n. 188 e n. 80 del 2025).

Anche per questo profilo, pertanto, la questione è fondata.

Verifica di anomalia sul costo del contratto di avvalimento : incidenza sul giudizio complessivo di attendibilità e sostenibilità offerta (art. 104 , 110 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 27.04.2026 n. 7631

In via preliminare, va precisato che la doglianza, diversamente da quanto eccepito dalla controinteressata, non è diretta a sollecitare un sindacato sul merito delle valutazioni discrezionali dell’Amministrazione, bensì a dedurre l’illogicità e l’erroneità del giudizio di anomalia, sotto il profilo dell’omessa considerazione di un rilevante elemento di costo incidente sulla sostenibilità dell’offerta.
Come chiarito dalla giurisprudenza, i costi derivanti dal contratto di avvalimento devono essere necessariamente considerati nella verifica dell’anomalia dell’offerta, con la conseguenza che la loro omessa considerazione può rendere l’offerta economicamente insostenibile, se erode l’utile dichiarato (cft. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 19/01/2026, n. 89; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, Sent., 01/07/2022, n. 607, confermata da Cons. Stato, Sez. V, 23/05/2023, n. 5100; Tar Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. I, 06/11/ 2019, n. 1911; T.A.R. Napoli Campania, Sez. IV, 17/12/2020, n. 6211).
Dalla documentazione emerge che, nella verifica di anomalia, non è stato considerato il costo dei contratti di avvalimento premiale, la cui incidenza è tale da incidere in modo decisivo sulla sostenibilità economica dell’offerta.
In particolare, per ciascun contratto le imprese del r.t.i. si sono impegnate a corrispondere alle ausiliarie un corrispettivo pari all’1% dell’importo contrattuale (euro 10.041.130,00), pari a euro 100.411,30 per singolo avvalimento. Trattandosi di 9 contratti, il costo complessivo è quindi pari a euro 903.701,70 (euro 100.411,30 x 9).
Tale importo non risulta considerato nei giustificativi né nella relazione del r.u.p. e assume rilievo decisivo se posto in rapporto all’utile dichiarato dall’offerente, pari a euro 644.648,18, destinato a essere integralmente assorbito, con conseguente insussistenza del margine economico posto a base del giudizio di congruità.
Non appare condivisibile la diversa ricostruzione prospettata dalla controinteressata, secondo cui tale percentuale dovrebbe essere calcolata non sull’importo complessivo dell’accordo quadro, ma sull’importo contrattuale pro quota di -OMISSIS- e di -OMISSIS-. Tale interpretazione non trova infatti riscontro nel tenore letterale dei contratti, che fanno riferimento all’“importo contrattuale” in termini generali. In ogni caso, anche aderendo a tale impostazione, residuerebbe comunque un’incidenza economica significativa, idonea quantomeno a porre in dubbio la serietà dell’offerta.
Parimenti non è sostenibile la tesi dell’Amministrazione e della controinteressata secondo cui il corrispettivo dell’avvalimento non andrebbe considerato nella verifica della sostenibilità dell’offerta perché già incluso (e remunerato) nelle altre voci di costo da sostenere per l’esecuzione dell’appalto (manodopera, mezzi, attrezzature).
Sotto il profilo economico, infatti, l’avvalimento configura un autonomo rapporto contrattuale, in cui l’impresa ausiliaria assume su di sé i costi organizzativi e finanziari delle risorse messe a disposizione, mentre l’impresa ausiliata sopporta unicamente il corrispettivo pattuito. Ne consegue che, ai fini della verifica di congruità, il costo rilevante per l’offerente è rappresentato proprio da tale corrispettivo, quale voce diretta dell’offerta economica, e non può essere confuso o assorbito in altre componenti di costo.
L’omessa considerazione di tale rilevante esborso determina, dunque, un vizio sostanziale della valutazione di anomalia, in quanto incide sul giudizio complessivo di attendibilità e sostenibilità dell’offerta, fondato su un margine di utile che risulta in concreto insussistente.

Costo della manodopera : ribasso comporta verifica di anomalia (art. 41 , 110 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 30.03.2026 n. 5870

6. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
6.1. In linea generale, occorre ribadire che in base del combinato disposto degli artt. 41, co. 14, 108, co. 9, e 110, co. 1, d.lgs. n. 36/2023, la conseguenza dell’applicazione di un ribasso al costo della manodopera non è l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. nn. 9254 e 9255 del 19.11.2024, secondo cui è predicabile la tesi della c.d. ribassabilità temperata dei costi della manodopera; vd. anche Tar Lazio, sez. I, n. 6.8.2024, n. 15720 e, di questa sezione, la sent. n. 18009 del 17.10.2024). In tale sede, l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre al rispetto dei minimi salariali.
6.2. La valutazione in ordine alla congruità dei costi della manodopera, dunque, rientra nel procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, il quale, per giurisprudenza costante, da cui non emergono ragioni per discostarsi, “costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti; in altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione” (ex plur., Cons. Stato, sez. V, 14.4.2023, n. 3811).
Nel caso di verifica sfavorevole all’offerente è peraltro necessaria una motivazione rigorosa, analitica e puntuale sulle giustificazioni presentate dall’operatore economico, a causa dell’immediata lesività del provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 12.12.2025, n. 9833) (vd. sent. n. 1938/2026, § 5.1. e 5.2.).

Verifica di anomalia deve estendersi anche ad elementi non espressamente richiesti dalla documentazione di gara qualora rilevanti ai fini della sostenibilità o meno dell’offerta (art. 110 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 20.03.2026 n. 2368

L’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023, nella versione aggiornata dal decreto correttivo (d.lgs. n. 209 del 2024), diversamente dall’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, stabilisce che l’anomalia non debba essere più intesa come deviazione automatica da parametri numerici, ma come una possibile criticità da accertare attraverso un’analisi sostanziale e contestualizzata, affidata alla discrezionalità della stazione appaltante.
La stazione appaltante può avviare la verifica di anomalia anche in assenza di soglie matematiche, qualora ritenga che l’offerta presenti profili di inattendibilità o di non sostenibilità economica, esercitando un potere valutativo che si fonda su elementi concreti e non meramente formali.
L’art. 110 del d.lgs. n. 36 cit. non impone un metodo predefinito per determinazione della c.d. soglia di anomalia, rimettendo ad ogni singola Amministrazione la valutazione dei criteri da seguire.
Orbene, pur rilevandosi che la disposizione in commento imponga di indicare nel bando gli elementi specifici dai quali desumere automaticamente il giudizio di anomalia dell’offerta, nondimeno non si può escludere che, a fronte delle insufficienti giustificazioni dell’operatore economico in relazione ad una offerta, oggettivamente, anormalmente bassa, la stazione appaltante possa correttamente avviare la valutazione di congruità.
15.2. L’art. 54 del d.lgs. n. 36 del 2023 prevede che le stazioni appaltanti possano comunque valutare la congruità dell’offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.
Il legislatore ha così recuperato, nel testo del nuovo Codice in materia di appalti, quanto previsto dall’art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, in tema di verifica facoltativa della congruità dell’offerta.
La giurisprudenza amministrativa, in presenza di una verifica facoltativa della congruità dell’offerta di un operatore economico, riconosce alla stazione appaltante un’ampia discrezionalità con riguardo alla scelta di procedere, o meno, alla verifica di congruità, con la conseguenza che il ricorso all’istituto (come pure la mancata applicazione di esso) non necessita di una particolare motivazione, né può essere sindacato se non nelle ipotesi, remote, di una macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Cons. Stato, n. 604 del 2018).
Più specificatamente, la valutazione di anomalia dell’offerta costituisce tipica espressione della discrezionalità tecnica di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge: detta valutazione è di norma sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti; in altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione; laddove, pertanto, le valutazioni dell’amministrazione in ordine alla congruità della offerta, pur in ipotesi opinabili, siano tuttavia motivate sotto il profilo tecnico discrezionale e fondate su dati, anche statistici, non manifestamente errati né travisati (o del cui errore o travisamento non sia stata fornita alcuna dimostrazione in giudizio), non può che concludersi per il rigetto della relativa impugnazione (ex multis, Consiglio di Stato n. 2170 del 2023). Anche la decisione di non procedere alla mancata verifica di anomalia dell’offerta, pertanto, costituisce una scelta discrezionale e facoltativa dell’amministrazione, che diventa sindacabile dal giudice amministrativo solo nei casi di manifesta illogicità e ragionevolezza, o quando alla base vi sia un decisivo errore di fatto. Tale indirizzo interpretativo appare giustificato dall’ampiezza del presupposto su cui l’art. 54 (e prima di esso, l’art. 97, co. 6, del d.lgs. n. 50 del 2016) fonda la discrezionalità dell’amministrazione appaltante, la quale “può” valutare la congruità di un’offerta in base a “elementi specifici” e nel caso in cui essa “appia anormalmente bassa”.
Come precisato più volte dalla giurisprudenza di settore, la verifica di anomalia dell’offerta mira ad accertare se l’offerta, in concreto, risulti, nel suo complesso, attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; pertanto, la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (ex multis, Cons. Stato, n. 2879 del 2019; id n. 726 del 2019; id n. 430 del 2018), come invece pretende l’appellante.
Pertanto, l’esito della gara può essere travolto quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economicamente non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità a garantire la regolare esecuzione del contratto volta al perseguimento dell’interesse pubblico
(…)
Questo Consiglio di Stato, con sentenza n. 5464 del 2025, ha sottolineato come la valutazione dell’Amministrazione debba estendersi anche a elementi non espressamente richiesti dalla documentazione di gara, qualora essi risultino rilevanti ai fini della sostenibilità o meno dell’offerta. In questo quadro, il giudizio si configura come un’analisi di coerenza interna, orientata al conseguimento del risultato a tutela dell’interesse pubblico di affidare la commessa all’operatore economico che propone la migliore offerta.
Nella vicenda in esame la decisione finale della stazione appaltante si è fondata su un giudizio tecnico motivato, che, come si è detto, non è soggetto a sindacato giurisdizionale se non nei limiti della manifesta illogicità o del travisamento dei fatti o macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato dell’Amministrazione (ex multis, Cons. Stato n. 249 del 2020; id. n. 6419 del 2019); vizi nella specie non riscontrabili.

Concessioni – Verifica del PEF e verifica di anomalia – Carattere autonomo e non sovrapponibile (art. 110 , 183 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. III, 19.03.2026 n. 2343

8.2. – Andando al merito della censura, il Collegio deve rilevare che, sin dall’indizione del bando di gara, la lex specialis ha chiaramente fatto riferimento al parametro normativo di cui all’art. 183 d.lgs. n. 36 del 2023 che delinea appunto l’iter procedimentale per l’affidamento delle concessioni di servizi. La disciplina codicistica puntualizza all’art. 185, co. 6, d.lgs. cit. che “prima di assegnare il punteggio dell’offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario” (cd. P.E.F.): come noto, il P.E.F. rappresenta il cuore dello strumento concessorio poiché delinea l’andamento plausibile di costi e ricavi tenuto conto dei rischi operativi legati alla gestione del servizio – dal lato della domanda e/o dell’offerta – in guisa da corroborare il giudizio di sostenibilità finanziaria dei flussi e congrua redditività del capitale investito.
In base alla definizione codicistica, il rischio da domanda, che viene in rilievo nel caso di specie, coincide con il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto ossia il numero di pasti complessivi erogati. A tenore dell’art. 177 d.lgs. n. 36/2023 “si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile”. Non deve, dunque, stupire come siffatta peculiare configurazione dell’equilibrio economico-finanziario condizioni giocoforza anche il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta che viene ad essere affiancato e financo traguardato dalla verifica di sostenibilità ed adeguatezza del P.E.F. stesso (cfr. Consiglio di Stato, 7 aprile 2023, n. 3626; Cons. Stato, sez. VI, 7 maggio 2020, n. 2885: “ne discende il differente contenuto del giudizio sull’anomalia delle offerte, a seconda che si tratti della concessione di servizi, piuttosto che di altri appalti, sulla base di considerazioni elaborate dalla costante giurisprudenza amministrativa e che ben possono estendersi anche alla disciplina delle concessioni di cui al d.lgs. n. 36/2023, essendo immutato il rilievo per cui nella concessione si controlla l’attendibilità di una previsione economico finanziaria con pieno e preponderante accollo del rischio economico del peculiare mercato del servizio da parte del concessionario, onde siffatta verifica, pur sempre rigorosa, si basa piuttosto sull’attendibilità di una ragionevole e ponderata previsione economica, la quale lascia un margine di incertezza a chi confeziona l’offerta ed un alto margine di opinabilità tecnico discrezionale a chi la riscontra, opinabilità non sindacabile in sede di legittimità se non per evidenti errori di fatto e macroscopica irragionevolezza. Dunque, nelle concessioni di servizi, ciò che rileva nell’applicazione dei principi dettati in materia di verifica della sostenibilità dell’offerta formulata dall’operatore economico nella gestione di un servizio è il riscontro della rimuneratività dell’operazione economica nel suo complesso e dell’equilibrio globale del rapporto, tenuto conto delle singole componenti di costo, unitamente alla capacità gestionale del concessionario”).
8.3. – Al riguardo, non può sottacersi che, mentre nel vigore del previgente codice del 2016 vi erano stati dubbi iniziali circa l’applicabilità anche alle concessioni delle disposizioni relative all’anomalia delle offerte economiche e della relativa verifica da parte della stazione appaltante, pervenendosi comunque in giurisprudenza, da ultimo, al superamento di un iniziale indirizzo negativo e all’affermazione dell’applicabilità delle dette previsioni, sia pure con i temperamenti del caso, il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ha definitivamente sciolto ogni incertezza nel senso della applicabilità come desumibile dalla previsione generale di cui all’articolo 13, comma 1 (“Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione”), e dall’assenza di specifiche previsioni di esclusione per le concessioni dell’applicabilità dell’articolo 110, dedicato alla verifica della congruità delle offerte sospette di anomalia nell’affidamento dei contratti di appalto.
Restano, dunque, validi gli indirizzi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa dianzi richiamata la quale, una volta ritenuto applicabile il subprocedimento di verifica di congruità anche alle procedure di affidamento delle concessioni, si è posta il problema dei caratteri differenziali che tale verifica può assumere in questi casi in considerazione della specificità delle concessioni rispetto agli appalti, che – come è noto – è costituita dalla traslazione del rischio connesso alla realizzazione dell’opera o alla gestione del servizio dal concedente al concessionario (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2023, n. 3626).
8.3.1. – Segnatamente, va rimarcato che il concessionario è per definizione portatore di un “rischio imprenditoriale” che discende non solo dal flusso di accesso degli utenti al servizio e dalle variazioni di mercato, ma anche dalle scelte che lo stesso concessionario, in qualità di imprenditore, è chiamato a fare in merito all’organizzazione dei propri mezzi e delle modalità di offerta del servizio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 1 dicembre 2022, n. 10567); questo rilievo vale a smentire parzialmente l’assunto dell’odierna appellata, laddove, nel replicare al motivo d’appello in esame, tende a “ridimensionare” la specificità delle concessioni sotto il profilo dell’assunzione del rischio assumendo che nel caso che qui occupa vi erano elementi tali da ridurre fortemente il rischio di domanda.
Ciò ha portato la giurisprudenza ad affermare che il giudizio di anomalia circa l’offerta nell’ambito delle concessioni si sostanzia in un controllo circa l’attendibilità di una previsione economico-finanziaria con pieno o preponderante accollo del rischio economico da parte del concessionario del peculiare mercato del servizio, e pertanto tale verifica comporta, da un lato, un margine d’incertezza al concessionario che confeziona l’offerta e, dall’altro lato, un alto margine di opinabilità tecnico-discrezionale a chi la riscontra; opinabilità che non è sindacabile in sede di legittimità se non per evidenti errori di fatto e macroscopica irragionevolezza (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 7 maggio 2020, n. 2885).
In altri termini, in tema di concessioni la verifica di anomalia – considerato che anche la voce dei ricavi risulta ex ante indefinita – assume connotazioni ancora più discrezionali e incerte, rispetto a quella in tema di appalti, essendo fortemente condizionata da una rilevante componente previsionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 24 maggio 2022, n. 4108).
8.3.2. – Queste considerazioni però non risolvono totalmente il problema di quale sia il confine tra la verifica di adeguatezza e sostenibilità del piano economico-finanziario (PEF) allegato all’offerta del concessionario, cui nelle procedure di affidamento di concessioni deve obbligatoriamente sempre procedersi giusta l’articolo 185, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 e il vaglio di anomalia di cui al precedente articolo 110 d.lgs. cit.: a tal fine, occorre evidenziare i tratti distintivi tra le due verifiche de quibus.
In particolare, il controllo operato sul P.E.F. serve a verificare l’equilibrio intrinseco della concessione – ossia la sostenibilità del flusso di costi e ricavi proiettati nell’arco di durata della concessione – ma non riguarda, propriamente, la “congruità dell’offerta” in senso stretto, mirando ad accertare la fattibilità strutturale dell’operazione: siffatto controllo, tipico delle concessioni, ha, pertanto, una natura autonoma e preventiva, ed è indispensabile per la validazione del P.E.F. e, in prospettiva, per l’efficacia del contratto. Inoltre, esso non mira a sanzionare un’offerta anomala, ma tende a garantire che il rischio operativo sia effettivamente assunto dall’operatore e che la concessione sia sostenibile senza aiuti o sussidi esterni.
8.4. – In definitiva, nelle concessioni, l’equilibrio economico-finanziario deve risultare dal P.E.F. e non può essere sostituito da “giustificazioni” tipiche della verifica di anomalia di cui all’articolo 110, avendo le due verifiche carattere autonomo e non sovrapponibile: in sostanza, nell’articolo 185, comma 5, viene declinata una verifica ex ante concernente l’equilibrio e il rischio operativo dell’operazione economica, mentre l’articolo 110 delinea l’eventuale successiva fase di verifica in gara della congruità economica dell’offerta (nel caso in cui emergano indizi di anomalia nei singoli elementi dell’offerta).

CCNL : quando effettuare e come dimostrare la verifica di equivalenza (art. 11 , 110 d.lgs. 36/2023)

TAR Lecce, 16.03.2026 n. 388

5. E, invero, se, da un lato, mediante l’istituto in esame il legislatore ha inteso riconoscere agli operatori economici una maggiore flessibilità nella propria organizzazione aziendale, quale corollario della libertà di iniziativa economica privata scolpita all’art. 41 Cost., dall’altro, tale facoltà deve contemperarsi con la ineludibile tutela dei lavoratori, la quale postula un’attenta disamina da parte della stazione appaltante circa l’equivalenza delle tutele (economiche e normative) riconosciute in forza del diverso CCNL prescelto dall’operatore economico.
5.1. Al fine di precisare il contenuto della suddetta valutazione, del resto, il legislatore è recentemente intervenuto mediante l’art. 2, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 209/2024 (cd. Decreto Correttivo), che – a far data dal 31.12.2024 – ha così modificato il comma 4 dell’art. 11 del D. Lgs. 36/2023: «Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110, in conformità all’allegato I.01.6».
5.2. In particolare, l’art. 3 del predetto allegato introduce una espressa presunzione di equivalenza, l’art. 4 precisa i criteri da tenere in considerazione ai fini della verifica di equivalenza nell’ipotesi in cui l’anzidetta presunzione non possa trovare applicazione e, infine, l’art. 5 (rubricato “Verifica della dichiarazione di equivalenza”) stabilisce che ”1. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell’offerta ai sensi dell’articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all’articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell’offerta. 2. Prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, la stazione appaltante o l’ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall’operatore economico individuato”.
5.3. Le disposizioni da ultimo richiamate, ratione temporis applicabili alla gara de qua, confermano (e precisano) quanto già previsto dal previgente art. 11, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023, ossia come la determinazione di affidamento/aggiudicazione debba necessariamente essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza, la quale assume, pertanto, carattere obbligatorio.
6. Nella fattispecie di cui è causa tale adempimento risulta, per converso, del tutto omesso, non essendovi traccia, né nei verbali di gara né nella determinazione di affidamento, dell’effettivo espletamento della verifica relativa al contenuto della dichiarazione di equivalenza resa dalla controinteressata.
6.1. Dall’esame complessivo degli atti e della documentazione di causa, oltreché dal deposito documentale effettuato dal Comune di Pulsano in adempimento dell’ordine istruttorio impartito con la sopra menzionata ordinanza collegiale n. 66/2026, si evince che la Stazione appaltante non ha effettuato la verifica di equivalenza del CCNL, e tale circostanza è stata puntualmente stigmatizzata dalla difesa attorea.
6.2. Pertanto, in disparte la fondatezza della lamentata carenza del requisito dell’equivalenza delle tutele tra il CCNL applicato dalla controinteressata e quello individuato dall’ente concedente (il cui vaglio è precluso a questo Giudice, trattandosi di potere amministrativo non ancora esercitato – v. art. 34, comma 2, c.p.a.), la censura in esame è fondata, nei termini sin qui precisati.
6.3. Stante la fondatezza del predetto profilo, le ulteriori doglianze attoree proposte nel primo motivo di ricorso, inerenti il merito del giudizio di equivalenza, devono ritenersi assorbite.

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Appalti pubblici concernenti servizi finanziari – Onerosità contratto – Offerta pari a 0 (zero) – Conseguenze (art. 56 , 110 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 23.02.2026 n. 1408

Ai sensi dell’art. 56 comma 1 lett. i del d. lgs. n. 36 del 2023, le disposizioni del codice non si applicano, fra l’altro, agli appalti pubblici “concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari come riportati nell’allegato I al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”, che costituisce il testo normativo di riferimento per la definizione di servizi finanziari e che comprende numerosi servizi, che vanno dalla gestione degli strumenti finanziari, alla ricezione e trasmissione di ordini, all’esecuzione di ordini, al deposito degli stessi e alla consulenza.
In tale contesto, il riferimento ai “servizi finanziari”, contenuto nella legge di gara, determina un’applicazione delle specifiche disposizioni del d. lgs. n. 36 del 2023 nei limitati termini dell’autovincolo alla stipulazione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 59 comma 3 del d. lgs. n. 36 del 2023 e dello svolgimento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d. lgs. n. 36 del 2023.
Nondimeno si apprende dall’accordo quadro depositato in giudizio che l’oggetto dello stesso consiste nell’apertura di “conti correnti con annessi servizi di internet banking, oltre ad eventuali conti correnti tecnici necessari a garantire l’operatività dei fondi” e che Puglia Sviluppo è autorizzata ad effettuare sul conto corrente dedicato tutte le operazioni connesse alla gestione dei fondi, compresi i prelevamenti connessi al pagamento delle spese di gestione, secondo quanto previsto negli accordi di finanziamento con la Regione Puglia.
Pertanto, in disparte l’approfondimento della qualificazione dell’oggetto dell’affidamento in gara in termini di servizi finanziari, o meno, si rileva che la tenuta di conti correnti consente all’Ente creditizio di avere benefici indiretti di natura economica. La banca può infatti beneficiarne “per ampliare la propria clientela, per sviluppare i propri servizi e la propria attività nelle aree in cui si svolge il servizio stesso e per le conseguenti ricadute positive in termini pubblicitari e di immagini, ciò traducendosi, ancorché in via mediata ed indiretta, in indubbi benefici strutturali, oltre che di natura economica, questi ultimi derivanti dalla gestione dei flussi finanziari dell’ente” (Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2014 n. 877).
L’art. 8 del d. lgs. n. 36 del 2023 sancisce espressamente che le amministrazioni “sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito”, al fine di perseguire le proprie finalità istituzionali, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge. In tal senso si apprezza una nozione di atto gratuito che si riconcilia con la corrispondente nozione civilistica, che distingue i negozi gratuiti dagli atti di liberalità.
20.3. Premesso ciò in relazione all’oggetto dell’affidamento, nella procedura qui controversa l’Amministrazione ha bandito una gara stabilendo un prezzo. Coerentemente in altre disposizioni della legge di gara si fa riferimento al corrispettivo (i punti 3 e 23 del disciplinare fanno riferimento al corrispettivo).
L’unico operatore a offrire un prezzo pari a zero (o comunque avente il contenuto già sopra riferito, economicamente trascurabile, nei termini visti) è stata -OMISSIS-.
Si tratta quindi di verificare se, in una gara non direttamente finalizzata alla stipulazione di un contratto gratuito, l’offerta può condurre l’Amministrazione a stipulare un contratto siffatto.
La legge della gara qui controversa prevede un prezzo soggetto a ribasso, rispetto al quale è prescritta la (sola) inammissibilità delle “offerte economiche che superino l’importo massimo a base di gara, parziali e/o condizionate” (punto 15).
Si è già illustrato sopra come il disciplinare non stabilisca il divieto di presentazione di un’offerta pari a zero, né è stabilito un limite al ribasso.
Anzi. Dal punto 16.3 del disciplinare, da interpretare nei termini già sopra esposti con riferimento al vincolo informatico alla presentazione di un’offerta pari a zero, si evince che il sistema informatico ammette l’inserimento di incisivo ribasso del prezzo, tendente allo zero.
Infatti la disposizione richiede esclusivamente che sia inserito un valore “superiore a € 0,00” e ha di fatto consentito a -OMISSIS- l’inserimento di un valore di euro 0,001, che comunque comporta, di per sé (in disparte ogni altra considerazione), la stipulazione di un contratto con prezzo economicamente trascurabile.
Le richiamate altre disposizioni contenute nel punto 15, non contenenti il divieto di presentare un’offerta pari a zero, con riferimento al modulo allegato, nei termini già visti, supportano tale conclusione.
Né in tale contesto depone in senso contrario la circostanza che la legge di gara preveda l’assegnazione di trenta punti per l’offerta economica, atteso che il punteggio è attribuito in funzione del valore dell’offerta e tenendo conto del vincolo informatico minimo di cui al punto 16.3. Si legge infatti che “è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula”, che tiene conto del “Totale Valore del servizio dell’offerta in esame”.
Pertanto, considerato quanto sopra, anche in relazione alla specifica tipologia di accordo da affidare, non può ritenersi che il tenore della legge della gara qui controversa imponga l’esclusione di un’offerta come quella presentata da -OMISSIS-.
Né supporta una diversa conclusione la disciplina legislativa.
La gara ha infatti ad oggetto la stipulazione di un accordo quadro.
In base all’art. 2 lett. n) dell’allegato I.1 del d. lgs. n. 36 del 2023 l’accordo quadro è “l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”.
L’appalto, ai sensi dell’art. 2 lett. b) dell’allegato I.1 del d. lgs. n. 36 del 2023, è un contratto a titolo oneroso.
La nozione di appalto pubblico come “contratto oneroso” di cui all’allegato I.1 del d. lgs. n. 36 del 2023 deve essere interpretata alla luce della direttiva di cui costituisce attuazione.
Per gli appalti nei settori ordinari la direttiva 2014/24/UE afferma che:
– “la normativa dell’Unione in materia di appalti pubblici non intende coprire tutte le forme di esborsi di fondi pubblici, ma solo quelle rivolte all’acquisizione di lavori, forniture o prestazioni di servizi a titolo oneroso per mezzo di un appalto pubblico” (considerando 4);
– gli appalti pubblici sono “contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi” (art. 2 par. 1 n. 5).
La nozione è replicata anche per le contestuali direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE. L’intero settore degli appalti pubblici e delle concessioni è dunque caratterizzato da questa necessaria connotazione.
L’espressione “a titolo oneroso” è da interpretare, secondo la Corte di giustizia, in termini di necessario “carattere sinallagmatico di un contratto di appalto pubblico” (Cgue, sez. IV, 10 settembre 2020 C-367).
Nondimeno tale nozione è funzionale a definire l’ambito di applicabilità della direttiva (“si limita a definire la nozione di «appalti pubblici» al fine di determinare l’applicabilità di tale direttiva”, così Cgue, sez. IV, 10 settembre 2020 C-367).
La Corte di giustizia ha affrontato nella stessa occasione il profilo dell’onerosità, con riferimento a una gara per la stipulazione di un appalto pubblico (così essendo stato definito dalla stessa Corte dopo avere precisato le circostanze di cui ai punti 20 e 21), nella quale la stazione appaltante ha previsto un corrispettivo e nella quale hanno presentato offerta due operatori, di cui uno con offerta pari a zero.
La Corte ha affermato che l’art. 2 par. 1 punto 5 della direttiva 2014/24/UE non costituisce un fondamento giuridico per il rigetto, in una gara siffatta, di un’offerta che proponga un prezzo di zero: “L’art. 2, par. 1, punto 5, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che esso non costituisce un fondamento giuridico per il rigetto dell’offerta di un offerente nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il solo motivo che il prezzo proposto nell’offerta è di EUR 0” (Cgue, sez. IV, 10 settembre 2020 C-367).
Infatti “tale disposizione non consente il rigetto automatico di un’offerta presentata nell’ambito di un appalto pubblico, quale un’offerta al prezzo di EUR 0, con cui un operatore proponga di fornire all’amministrazione aggiudicatrice, senza esigere alcun corrispettivo, i lavori, le forniture o i servizi che quest’ultima intende acquisire” (Cgue, sez. IV, 10 settembre 2020 C-367).
E’ la stessa Corte di giustizia a concludere nel senso che “dalla logica sottesa all’articolo 69 della direttiva 2014/24 risulta che un’offerta non può automaticamente essere respinta per il solo motivo che il prezzo proposto è di EUR 0” (Cgue, sez. IV, 10 settembre 2020 C-367).
19.3. Pertanto, considerato il tenore della legge di gara e la specifica tipologia di accordo quadro, non può ritenersi che un’offerta pari a zero euro debba essere necessariamente esclusa in una gara nella quale la lex specialis prevede come corrispettivo un prezzo soggetto a ribasso, senza specificarne il limite.
Piuttosto, in tali circostanze, “poiché un’offerta al prezzo di EUR 0 può essere qualificata come offerta anormalmente bassa, ai sensi dell’articolo 69 della direttiva 2014/24, qualora un’amministrazione aggiudicatrice si trovi di fronte ad un’offerta del genere, essa deve seguire la procedura prevista in detta disposizione” (Cgue, sez. IV, 10 settembre 2020 C-367).
Pertanto non risulta censurabile la decisione del giudice di primo grado, che ha annullato il provvedimento escludente per presentazione di un’offerta pari a zero, ritenendo che “Più correttamente, la Stazione appaltante – come ha dedotto in modo condivisibile anche la difesa attorea – avrebbe potuto procedere alla verifica dell’anomalia e, nel caso, chiedere specifici chiarimenti in ordine alle componenti dell’offerta ritenute anomale”.

Verifica di anomalia : esclusione in caso di palese inaffidabilità del concorrente non in grado di dotarsi dei requisiti di esecuzione del contratto (art. 110 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 16.02.2026 n. 3035

Nel caso di specie, tuttavia, tali principi vanno calibrati in relazione all’oggetto che ha rivestito la cd. verifica di anomalia. Come si è visto, quest’ultima non ha reagito a un’offerta anormalmente bassa, tanto è vero che la commissione aggiudicatrice non aveva reputato necessario attivare il sub-procedimento. Essa è stato, invece, disposta autonomamente dal RUP, con la seguente motivazione: “pur non sussistendo i presupposti di verifica dell’anomalia delle offerte di cui all’art. 110 del D.Lgs. 36/2023” sarebbe stato necessario verificare la serietà dell’offerta “in considerazione della portata strategica dell’affidamento in oggetto il cui positivo esito risulterà determinante ai fini del raggiungimento degli obiettivi di produzione del prossimo Contratto di Servizio”.
Con la sentenza n. 13506 pubblicata il 9 luglio 2025 (quando, vale a dire, il servizio era già stato affidato, a partire dal 1 marzo 2025 come previsto dagli atti di gara, alla controinteressata) questo Tribunale ha negato la illegittimità di tale decisione del RUP, ma, nell’annullare l’esclusione della ricorrente, ha duramente stigmatizzato l’operato della stazione appaltante, che aveva “letteralmente, rifiutato il contraddittorio in sede di verifica dell’anomalia”. È stata così riaperta la fase di verifica, che si è esaurita con gli atti impugnati. Tale ulteriore controllo, al pari del precedente, non ha contestato la sostenibilità economico-finanziaria dell’offerta (che non è mai stata in discussione), ma si è concentrato sulla presunta inaffidabilità della stessa, poiché, a parere della stazione appaltante, Trotta non sarebbe stata in grado di munirsi dei mezzi necessari per attivare il servizio alla data dell’1 marzo 2025. In altre parole, si è reso oggetto della cd. verifica la disponibilità, in capo all’offerente, di requisiti di esecuzione del contratto, la cui rilevanza, in linea di principio, non attiene alla fase di scelta del contraente, ma esclusivamente a quella successiva concernente il fedele adempimento dell’obbligazione.
Il Tribunale osserva che non vi sono dubbi sulla prerogativa della stazione appaltante di non ammettere le offerte che appaiano palesemente inaffidabili, perché non avrebbe alcun senso consentire l’aggiudicazione a chi già si sappia, in base a elementi chiari e univoci, non essere poi in grado di eseguire la prestazione. Dunque, qualora emerga ictu oculi che l’offerente non sarà in grado di dotarsi dei requisiti di esecuzione del contratto promessi, ne sarà legittima l’esclusione.
Allo stesso tempo, è necessario vigilare affinché tale principio non divenga uno strumento per stravolgere l’esito della gara, rendendo di fatto equivalenti requisiti di ammissibilità delle offerte e requisiti di esecuzione (che tali restano, anche quando assumono natura premiale), mediante un giudizio prognostico circa i secondi che appaia opinabile.
Il punto di sintesi di tali contrapposte esigenze va perciò individuato nella natura palese dell’inaffidabilità dell’offerente, ovvero nel fatto che con elevato grado di probabilità esso non sarà in grado di munirsi dei requisiti di esecuzione nei tempi previsti.
Del resto, in caso contrario, l’offerente, per non incorrere nella esclusione, sarebbe onerato a procurarsi i mezzi occorrenti ai fini dell’esecuzione del contratto prima ancora di aver vinto la gara, con il conseguente effetto di vanificare la distinzione concettuale tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, e di restringere indebitamente la concorrenza a favore degli operatori che già dispongono di tali mezzi. Non a caso, la giurisprudenza amministrativa, per soddisfare tali finalità connaturate allo stesso diritto UE, si è ben presto risolta, per citare un solo caso iconico, a reputare requisito di esecuzione, e non di partecipazione, la disponibilità di un centro cottura negli appalti concernenti il servizio di mensa.
Ne consegue che i principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento alla latissima discrezionalità della stazione appaltante nel valutare l’anomalia dell’offerta vanno adeguati all’oggetto che, nel caso di specie, ha assunto la cd. verifica, ossia non già il controllo su un’offerta anormalmente bassa (come prevede l’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023), ma l’indagine sul grado di probabilità di inadempimento con riguardo alla dotazione dei mezzi necessari all’esecuzione della commessa. La stazione appaltante ha, in altri termini, l’onere di provare l’elevato grado di probabilità che accompagna l’ipotesi concernente il futuro inadempimento.

Costi della manodopera : richiesta di chiarimenti ammissibile (artt. 41 , 110 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 03.02.2026 n. 2109

Il suddetto art. 41, al comma 14, chiarisce peraltro che “I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
Nell’interpretare la richiamata disciplina la giurisprudenza è giunta alle seguenti conclusioni:
– è ammesso il ribasso sui costi dalla manodopera indicati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara (Cons. Stato, V, 19.11.2024 n. 9255 e 9.6.2023 n. 5665);
– per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera la conseguenza non è l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica di anomalia (Cons. Stato, V, 19.11.2024 n. 9255);
– rimane ferma la regola dell’inderogabilità dei minimi salariali, che si distingue dalla disciplina relativa alla determinazione del costo della manodopera sulla base delle tabelle del Ministero del lavoro (“viene mantenuta la disciplina vigente di cui all’art. 23, comma 16 del d.lgs. n. 50/2016”, così la relazione al d. lgs. n. 36 del 2023);
– pertanto, rispetto ai costi della manodopera previsti nella lex specialis e determinati considerando le tabelle ministeriali, in base al combinato disposto dei commi 13 e 14 dell’art. 41, oltre che gli altri fattori afferenti allo specifico appalto, il concorrente può dimostrare “che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale” (art. 41 comma 14);
– i minimi salariali sono, invece, inderogabili e non trovano fonte nelle tabelle ministeriali (che piuttosto ne tengono conto, come di altre circostanze), le quali “individuano il costo medio orario del lavoro, mentre la previsione di inderogabilità di cui all’art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 si riferisce solo al trattamento minimo salariale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva” (Cons. St., V, 22.1.2025 n. 488);
– un’interpretazione diversa renderebbe le due regole (la possibilità di determinare il costo della manodopera in misura inferiore da quanto previsto nelle tabelle ministeriali e inderogabilità dei minimi salariali) fra loro incompatibili (Cons. Stato, V, 18.4.2025, n. 3418).
Alla luce di tali acquisizioni, è manifestamente infondato l’assunto della ricorrente principale secondo cui sarebbe precluso alla stazione appaltante chiedere chiarimenti circa i costi della manodopera, in quanto preclusione non rinvenibile nella normativa, essendo da un lato ammesso lo scostamento dai costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante e, dall’altro lato, dovendo le giustificazioni fornite dall’operatore essere valutate, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, sulla base di apposito contradditorio procedimentale (Cons. Stato, V, 4.12.2025, n. 9566).

Verifica di anomalia e modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo (art. 110 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 07.01.2026 n. 106

9. Ritiene il Collegio che sia infondato e da disattendere anche il motivo con il quale parte appellante deduce l’erroneità della decisione nella parte in cui il giudice di primo grado non avrebbe rilevato la modifica postuma dell’offerta, avvenuta peraltro addirittura in sede di procedimento per l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione e non in sede di verifica dell’anomalia, con incremento dei costi della manodopera di oltre 200.000 euro rispetto a quanto indicato in sede di offerta e di giustificazioni nel sub procedimento di verifica dell’anomalia.
9.1. Secondo la consolidata giurisprudenza anche della Sezione, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, “nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è ammissibile in termini generali una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche per porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo; invero, l’immodificabilità dell’offerta economica attiene esclusivamente al complessivo corrispettivo richiesto ed eventualmente a quelle specifiche voci che la lex specialis impone di precisare, mentre le altri voci di costo sono elementi che restano nella piena disponibilità dell’offerente e che possono essere modificati sia in sede di chiarimenti e giustificazioni, sia nel corso dell’esecuzione del rapporto, rientrando tale potere nella libertà negoziale ed imprenditoriale” (Cons. Stato, V, n. 6710 del 2025; Cons. Stato, V, n. 1624 del 2023).
9.2. Sull’offerta e sul costo della manodopera il giudice di primo grado, richiamato il costante orientamento secondo cui sono “ammesse modifiche relative alla composizione interna delle singole voci di costo dell’offerta, purché l’importo complessivo del prezzo offerto – e la correlata offerta economica – rimanga inalterato e l’offerta tecnica immutata, in quanto in questo modo non vi è modifica della struttura sostanziale (ed essenziale) dell’offerta (intendendosi per tale la combinazione tra offerta tecnica ed economica) né variazione dell’impegno assunto (realizzazione delle prestazioni di cui all’offerta tecnica con le complessive risorse di cui all’offerta economica)”: (…)

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Verifica di anomalia: congruità offerta tiene conto del CCNL concretamente applicato da operatore economico (art. 110 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, 04.12.2025 n. 9566

La doglianza così sinteticamente riassunta non merita accoglimento.
L’art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 dispone che: “Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”.
Nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per adottare, nei confronti della -OMISSIS-, l’invocato provvedimento espulsivo immediato, avendo quest’ultima espressamente indicato i costi della manodopera, seppur in misura inferiore a quella stabilita dalla stazione appaltante.
La detta concorrente non poteva essere esclusa dalla gara, in via diretta, nemmeno ai sensi del successivo art. 110 del medesimo D. Lgs.
Quest’ultimo, per quanto qui rileva, prevede che:
i) la stazione appaltante valuti la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9 (ovvero quelli della manodopera), appaia anormalmente bassa;
ii) in presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa la stazione appaltante è tenuta a richiedere per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti;
iii) non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
iv) la stazione appaltante esclude l’offerta laddove, tra l’altro, quest’ultima risulti anormalmente bassa in quanto il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 41, comma 13.
Alla luce del delineato quadro normativo l’offerta dev’essere, dunque, esclusa, per anomalia, laddove il costo del personale risulti inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali poc’anzi citate.
Ma nella specie, non risulta provato che l’offerta dell’aggiudicataria violasse i detti minimi retributivi.
E invero, è incontestato che:
a) la -OMISSIS- applichi al proprio personale il “CCNL per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della Distribuzione, del Recapito e dei Servizi Postali” (codice CNEL K711), così come previsto dall’art. 32 del capitolato speciale d’appalto;
b) in relazione a tale contratto collettivo, l’ultimo aggiornamento delle tabelle ministeriali sul costo medio del lavoro, risalga al 2016;
c) la detta concorrente abbia fatto riferimento, ai fini del calcolo del costo del lavoro, alle tabelle afferenti al diverso CCNL dedicato alle imprese esercenti servizi postali in appalto (codice CNEL K721), in quanto aggiornate al 2021 e quindi, a suo dire, maggiormente attuali.
L’appellante sostiene che l’aggiudicataria avrebbe dovuto utilizzare le tabelle di tale ultimo contratto aggiornate al 2024, che prevederebbero un salario minimo più elevato di quello indicato nelle corrispondenti tabelle del 2021, ma la tesi non è condivisibile, non essendo configurabile un onere dell’appellata di utilizzare tabelle afferenti a un contratto collettivo diverso (K721) da quello effettivamente applicato al proprio personale (K711).
Peraltro, per consolidata giurisprudenza, il concetto di minimo salariale va tenuto distinto da quello relativo al costo medio della manodopera, indicato nelle tabelle ministeriali, il quale non assume valore di parametro assoluto e inderogabile, ma svolge una funzione indicativa, ben potendo l’impresa concorrente evidenziare una particolare organizzazione imprenditoriale idonea a dimostrare la sostenibilità degli scostamenti (Cons. Stato, Sez. V, 15/4/2024, 3407; 18/2/2019, n. 1099; 6/2/2017, n. 501).
Non può, pertanto, desumersi dal mero disallineamento tra costo della manodopera indicato nell’offerta e costo medio del lavoro rappresentato nelle tabelle ministeriali, la violazione dei minimi salariali (Cons. Stato, Sez. V, 18/4/2025, n. 3418).
E invero, fatti salvi i trattamenti minimi retributivi, gli scostamenti del costo del personale ben possono trovare compensazione, o copertura sotto il profilo economico-finanziario, in altre voci, quali quelle per spese generali, fondi accantonamenti rischi, utile d’impresa (Cons. Stato, Sez. V, 12/11/2024, n. 9036; 10/11/2022, n. 9861).

Verifica di anomalia : nuovo CCNL sopravvenuto e modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo (art. 110 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. III, 21.11.2025 n. 9120

A dispetto di quanto opina l’appellante, il rinnovo contrattuale, pur prudenzialmente previsto e coperto teoricamente dalla rivalutazione del 1,77%, costituisce a tutti gli effetti una sopravvenienza di fatto che può legittimamente dar luogo a rimaneggiamenti nelle quantificazioni delle varie voci di costo che concorrono a formare l’offerta economica, ferma restando l’invarianza del saldo ossia del corrispettivo complessivo indicato nell’offerta economica.
E’ orientata pacificamente in tal senso la giurisprudenza amministrativa secondo cui: “Nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è ammissibile in termini generali una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche per porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo; invero, l’immodificabilità dell’offerta economica attiene esclusivamente al complessivo corrispettivo richiesto ed eventualmente a quelle specifiche voci che la lex specialis impone di precisare, mentre le altri voci di costo sono elementi che restano nella piena disponibilità dell’offerente e che possono essere modificati sia in sede di chiarimenti e giustificazioni, sia nel corso dell’esecuzione del rapporto, rientrando tale potere nella libertà negoziale ed imprenditoriale” (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2025, n. 6710; Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1624).
2.2. – Con particolare riguardo al rinnovo – sopravvenuto – del C.C.N.L. la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente statuito che “la stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell’offerta di gara, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente di verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi” (Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2024, n. 453).
Indi, correttamente Estar ha riesaminato la sostenibilità dell’offerta economica di Cirfood alla luce dei tabellari stipendiali stabiliti dal nuovo C.C.N.L. quantificando i nuovi oneri e la possibile copertura economica, come evidenziato nel verbale di verifica congruità del lotto 1: “Preso atto delle incertezze interpretative, non ancora del tutto dissipate, Estar ha comunque provveduto ad un ricalcolo dei costi della manodopera, tenendo conto dei nuovi livelli retributivi che sono previsti in progressivo aumento, nel tempo, alle varie scadenze annuali. Questo per verificare se, anche ad una “prova di resistenza”, l’offerta di Cirfood s.c. fosse in grado di mantenere una soddisfacente sostenibilità. All’esito del succitato ricalcolo, i maggiori costi relativi alla manodopera che dovranno essere sostenuti da Cir Food SC per effetto del rinnovo del C.C.N.L., ammontano complessivamente, per l’intera durata dell’appalto, a circa Euro 939.800. Per la determinazione di tali maggiori oneri, Estar si è avvalso del supporto di un Consulente del Lavoro”.
Va chiarito che, differentemente da quanto opinato dall’appellante, si può far luogo a commistioni tra costo della manodopera e altre voci di costo – come nel caso di specie, la fornitura delle derrate – a condizione che resti costante l’importo complessivo dell’offerta – configurandosi altrimenti un’inammissibile modifica dell’offerta – e che non vengano violati i minimi retributivi fissati dalla contrattazione collettiva in conformità con l’art. 97, co. 6 d.lgs. 50/2016. Tali condizioni sono all’evidenza rispettate nel caso di specie poiché gli aggiustamenti contabili in sede di giustifiche sono riconducibili proprio all’obiettivo di assicurare la copertura del rincaro degli oneri per la manodopera.
Venendo ai computi, come chiaramente sunteggiato negli scambi difensivi, il rincaro derivante dal rinnovo del C.C.N.L. – che cuba 939.800 euro – risulta ampiamente coperto dalla rivalutazione prudenziale pari a 1,77% sui minimi tabellari vigenti al momento della presentazione dell’offerta che ammonta a € 285.502,34, dall’accantonamento per costi ed imprevisti pari a € 165.600,11 e dal fondo accantonamento portafoglio di sicurezza pari a € 499.405,70, potendo lasciare, comunque, non intaccato il margine di utile pari ad oltre 400 mila euro, come da prospetti originari dell’offerta economica e senza necessità di avvalersi dell’ulteriore sconto accordato da Quanta (v. infra).