Archivi tag: art. 18 d.lgs. 36/2023

Stand still period : violazione non comporta annullamento o inefficacia del contratto ma occorre un vizio proprio dell’ aggiudicazione (art. 18 d.lgs. 36/2023)

TAR Lecce, 20.04.2026 n. 602

21.5. Con la censura 7A del terzo ricorso per motivi aggiunti, la parte ricorrente si duole – in sostanza – della violazione del termine di 32 giorni (denominato “stand still sostanziale”) di cui all’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, il quale – a parere della stessa – non sarebbe mai decorso non essendo mai stata effettuata ad opera della stazione appaltante la comunicazione del provvedimento di conferma dell’aggiudicazione.
21.5.1. La censura – per come formulata e sulla base delle risultanze in atti – è infondata.
21.5.2. Com’è noto, l’art. 121, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo richiede, ai fini della dichiarazione di inefficacia del contratto, che ricorrano, oltre al mancato rispetto del termine dilatorio stabilito dall’art. 18, comma 3, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (già art. 32, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), le seguenti due ulteriori condizioni: – che la violazione “abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto”; – che tale violazione, “aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento”.
21.5.3. Dunque, anzitutto la violazione dello stand still – concernendo una fase successiva rispetto alla gara – non potrebbe di per sé sola ripercuotersi negativamente sull’antecedente provvedimento di aggiudicazione, ma occorrerebbe altresì un vizio proprio dell’aggiudicazione.
21.5.4. Ma soprattutto (e ciò è evidenziato dal primo dei presupposti elencati dall’art. 121, comma 1, lett. c), del c.p.a.), la relativa violazione deve aver privato la parte ricorrente della possibilità di presentare ricorso prima della stipulazione del contratto.
21.5.5. La ratio dei termini dilatori di stand still previsti dall’art. 18 ai commi 3 e 4 del d.lgs. n, 36 del 2023, infatti, è quella di garantire l’effettiva tutela giurisdizionale degli operatori economici terzi non aggiudicatari che si ritengono pregiudicati dall’esito della procedura.
21.5.6. Nondimeno, nella specie, benché il primo termine di stand still sostanziale non sia iniziato a decorrere non essendo stata effettuata la comunicazione del provvedimento di conferma dell’aggiudicazione come richiesto dall’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, risulta ex actis che la parte ricorrente ha impugnato, con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 09.12.2025 – non assistito dall’istanza cautelare –, il provvedimento di conferma in senso proprio dell’aggiudicazione in data antecedente alla stipulazione del contratto intervenuta in data 19.12.2025, come confermato dalla stessa parte ricorrente nel terzo ricorso per motivi aggiunti a pagina 6.
21.5.7. Di qui l’insussistenza del primo dei presupposti richiesti dall’art. 121, co. 1, lett. c), del c.p.a. per attribuire rilevanza alla predetta inosservanza.
21.5.8. Peraltro, nella specie, come si vedrà in base alla disamina anche dell’ultima doglianza – espressamente subordinata – difetta anche il secondo presupposto richiesto dalla predetta diposizione normativa, rectius il concorso di vizi propri dell’aggiudicazione.
21.5.9. Com’è noto, infatti, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa la mera violazione della clausola di stand still, senza che concorrano vizi propri dell’aggiudicazione, non comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o l’inefficacia del contratto, in quanto trattasi di una fase successiva a quella di selezione del migliore contraente, che, per ciò stesso, non potrebbe ripercuotersi negativamente sul provvedimento di aggiudicazione definitiva (T.A.R. Catanzaro Calabria sez. I, 10/02/2025, (ud. 05/02/2025- dep. 10/02/2025) – sentenza n. 284; Consiglio di Stato, sez. III, 17 giugno 2019, sentenza n. 4087; Consiglio di Stato, sez. V, 15 novembre 2022, sentenza n. 9995; T.A.R. Lecce, Sez. III, 3 marzo 2023, sentenza n. 312; T.A.R. Campania – Napoli, Sezione V, 05/01/2022, sentenza n. 78; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II , 11 marzo 2021 , n. 3047).

Contratto mediante corrispondenza commerciale (art. 18 d.lgs. 36/2023)

TAR Catanzaro, 13.10.2025 n. 1637

Giova premettere che il D. Lgs. 36/2023, all’art. 18, nel disciplinare il contratto e la sua stipulazione, prevede la regola generale secondo cui “il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta…in forma pubblica amministrativa… con atto pubblico notarile informativo oppure mediante scrittura privata” e che, tuttavia, in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, lo stesso è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
Passando poi al caso concreto, l’avviso di gara del 25 novembre 2024, all’art. 7, prescrive che “Il contratto, sarà stipulato a norma dell’art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014”.
Orbene risulta dagli atti depositati che l’amministrazione, pur avendo individuato nella legge di gara, quale modalità di conclusione del contratto, quella dello scambio di note commerciali, in conformità del dettato normativo, ha ritenuto il contratto già concluso per fatti concludenti senza i necessari presupposti.
Nel caso di specie, infatti, non è ravvisabile la conclusione del contratto mediante scambio di lettere commerciali.
Secondo la giurisprudenza, la formazione del contratto mediante “corrispondenza commerciale” sussiste quando le parti si scambiano documenti “in cui è raccolta la volontà unilaterale di un solo contraente” (Cass., sent, 5651/1979) di modo che lo scambio tra proposta e accettazione, delineato dall’art. 1326 c.c., non è contestuale, come avviene con la sottoscrizione della scrittura privata, ma asincrono.
Tanto chiarito è evidente che, pur rappresentando una modalità alternativa di conclusione del contratto, anche lo scambio di lettere commerciali richiede che, ciascuna lettera, quella della parte proponente e quella della parte accettante, contengano la volontà unilaterale di obbligarsi.
Nel caso di specie, sebbene la parte ricorrente abbia posto in essere le attività preparatorie alla stipula del contratto, fornendo la garanzia definitiva, risulta dagli atti che la stessa, con la nota del 12 febbraio 2025, acquisita agli atti del giudizio, si è limitata a dichiarare che “nulla osta alla firma del contratto” e la disponibilità all’acquisizione anticipata dei lavori, sospesa per volontà della stazione appaltante. Dal tenore letterale della dichiarazione, quindi, non emerge inequivocabilmente – come erroneamente sostenuto dalla stazione appaltante – la volontà di accettare la proposta e, quindi, di obbligarsi nei confronti del soggetto pubblico ma, esclusivamente, la sussistenza di tutte le condizioni prodromiche alla stipula, così come peraltro richiesto dall’amministrazione intimata.
Peraltro, a ben guardare, neppure è possibile ravvisare una dichiarazione unilaterale di proposta contrattuale proveniente dall’amministrazione, essendosi la stessa, prima di allora, limitata a manifestare l’esigenza di una consegna anticipata dei lavori.
Anzi, dalla nota del 14 febbraio 2025, successiva alla presunta accettazione da parte della ricorrente, si desume una volontà di senso contrario, avendo l’amministrazione richiesto la documentazione necessaria alla stipula del contratto, evidentemente ritenuto ancora non stipulato.
Ne consegue quindi che, non risultando concluso il contratto, la dichiarazione ex art. 18 comma 5 presentata con nota del 3 marzo 2025 può ritenersi efficace, avendo determinato lo scioglimento definitivo da ogni vincolo derivante dalla presentazione dell’offerta e dalla conseguente aggiudicazione.

Modalità di stipulazione del contratto in caso di affidamento diretto e di procedura negoziata senza bando (art. 18 , art. 50 d.lgs. 36/2023)

Quesito: L’art. 18 comma 1 primo capoverso del D.Lgs. 36/2023 prevede a pena di nullità quattro distinte forme di stipulazione del contratto: i) modalità elettronica, ii) forma pubblica amministrativa, iii) atto pubblico notarile informatico e iv) scrittura privata. Il secondo capoverso dell’art. 18 comma 1 indica invece per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti, quale forma di stipulazione la “corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere (…)”. La formulazione letterale del secondo capoverso (con verbo sottinteso e priva di locuzioni quali “anche” o “in alternativa”) non consente di comprendere se per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti la stipulazione del contratto mediante corrispondenza costituisca un obbligo o, al contrario, solo una facoltà rispetto alle forme indicate nel capoverso precedente. Tutto ciò premesso, si chiede, pertanto, se: – le forme di stipulazione del contratto previste dall’art. 18 comma 1 primo capoverso del D.Lgs. 36/2023 e, in particolare, la stipulazione in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante possano essere utilizzate anche per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti.

Risposta aggiornata: La risposta al quesito è negativa. In questo senso è sia la finalità – sottesa al nuovo Codice – di semplificare le procedure sotto-soglia europea , sia il dato letterale del citato primo comma dell’art. 18, il quale ultima prevede, in disparte nel secondo capoverso, una disciplina per la stipula del contratto appositamente dedicata alle negoziate e agli affidamenti diretti.  (Parere MIT n. 2341/2024)

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    Imposta di bollo e periodo transitorio (art. 18 , art. 226 , allegato I.4 d.lgs. n. 36/2023)

    Quesito: La ns S.A. è in procinto di stipulare un contratto di appalto discendente da procedura negoziata indetta ai sensi del d.lgs 50/16 e smi. Si chiede pertanto di chiarire quali siano le corrette modalità di calcolo dell’imposta di bollo ovvero: a) considerato che il contratto viene stipulato dopo il 1/7/23 siamo tenuti ad applicare la nuova disciplina prevista dall’allegato I.4 del d.lgs 36/2023? oppure b) considerato che il contratto discende da procedura indetta ai sensi del d.lgs 50/16 e smi siamo tenuti ad applicare la previgente normativa?

    Risposta: In base all’art. 226, comma 2, lett. b), del d. lgs. 36/2023, dovrebbe ritenersi che ai procedimenti in corso – per i quali alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte – continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d. lgs. n. 50/2016. (Parere MIT n. 2110/2023)


    Quesito: L’art. 18 c. 10 e relativo allegato I.4, introducono un aspetto innovativo rispetto al previgente D.Lgs. 50/2016 ossia la disciplina dell’imposta di bollo, a carico dell’appaltatore, da versare in misura forfettaria con valore proporzionale all’importo contrattuale. La norma indica che il pagamento, come determinato sulla base della tabella I.4, tiene luogo dell’imposta di bollo dovuta per TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI RIGUARDANTI LA PROCEDURA DI SELEZIONE E L’ESECUZIONE DELL’APPALTO fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della tabella A allegata al DPR n. 642 del 26/10/1972. La predetta enunciazione della norma, parrebbe superare le previgenti interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate (AdE) fornite con le risoluzioni n. 97/E del 27/03/2002, n. 71/E del 25/03/2003 e n. 130 del 20/01/2023 poiché verrebbero inclusi, nel pagamento forfettario, tutti i seguenti documenti connessi sia al contratto che alla contabilità della Direzione Lavori: verbale di consegna dei lavori, verbale di sospensione lavori, verbale di ripresa lavori, verbale di proroga dei lavori, verbale di concordamento nuovi prezzi, manuale del direttore dei lavori, giornale dei lavori, libretti delle misure, le liste settimanali, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori, i certificati di pagamento, il registro dei pagamenti, il certificato di ultimazione dei lavori, il conto finale ed il certificato di collaudo sul registro di contabilità. Stante il tenore della novella, il pagamento dell’imposta forfettaria, coprirebbe inoltre sia la presentazione dell’offerta per la partecipazione alla gara che tutta la documentazione del contratto, allegati compresi, a prescindere dal loro numero e dalle dimensioni dell’intero documento, superando anche quanto indicato dall’AdE nella risposta n. 35 del 12/10/2018. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata.

    Risposta: Il quesito posto rileva in ordine a questioni afferenti non di competenza di questo Servizio ma dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, per le indicazioni applicative, si vedano la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28 giugno 2023 e la Circolare n. 22/E del 28 luglio 2023. (Parere MIT n. 2136/2023)

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      Documenti che fanno parte integrante del contratto (art. 18 d.lgs. n. 36/2023)

      Quesito: L’articolo in oggetto indica che “… i capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto”. La stipula contrattuale, ai sensi del medesimo articolo 18, comma 1, avviene con un apposito scambio di lettere secondo l’uso del commercio per le procedure negoziate o gli affidamenti diretti e con una scrittura privata per le procedure ordinarie sopra e sotto soglia. A livello operativo, a parere di questa Stazione Appaltante, in entrambi i casi parrebbe possibile sempre optare per una delle seguenti due opzioni elaborando, il predetto atto negoziale (scrittura privata con firma congiunta nel medesimo documento o ordine oggetto di scambio di lettere), in un unico file pdf contenente al suo interno: OPZIONE 1 – le condizioni amministrative di gara e tutta la corposa documentazione tecnica quale il capitolato, il computo metrico, la relazione, il PSC, le mappe di progetto, etc.; OPZIONE 2 – una snella sintesi di tutte le principali condizioni amministrative di gara corredate, per quanto concerne la parte tecnica, solamente da un elenco analitico degli elaborati presenti nella ricerca di mercato (già in possesso della controparte poiché scaricati dalla piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento della procedura) i quali, seppur non materialmente allegati al contratto ma solo richiamati, fanno comunque parte integrante dello stesso. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata.

      Risposta: Al fine di fornire risposta al quesito, si rappresenta che i predetti documenti possono anche non essere materialmente allegati al contratto, ma devono comunque essere richiamati nel contratto, conservati dall’Ente appaltante e sottoscritti dei contraenti. (Parere MIT n. 2089/2023)

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        Stipulazione e sottoscrizione del contratto per appalti sopra e sotto soglia nel nuovo Codice (art. 18 d.lgs. n. 36/2023)

        Quesito: L’articolo in oggetto indica che, la stipula del contratto per le procedure diverse dalle negoziate ed affidamenti diretti, può avvenire tramite scrittura privata in modalità elettronica. Si ritiene che, a livello operativo, la sottoscrizione di tale atto negoziale possa avvenire con scambio a mezzo PEC, del medesimo documento in formato pdf, finalizzato all’acquisizione della firma digitale dei due contraenti sull’unico file. A seguito di tale procedura, potrebbero quindi verificarsi le seguenti tre situazioni: 1 – il documento risulterà firmato in CADES ossia in p7m. Tale formato non genera alcuna stampigliatura quindi, lo stesso, apparirà visivamente “vuoto” ossia privo di firme poiché riscontrabili solo tramite l’utilizzo del programma “kit firma digitale”; 2 – l’atto negoziale risulterà firmato in PADES, modalità che rilascia le stampigliature “digitalmente firmato” con nominativo del firmatario, data e ora, tutte verificabili in modo visivo; 3 – la scrittura privata viene firmata analogicamente dall’operatore economico (OE), scansionata in pdf ed inoltrata tramite PEC alla Stazione Appaltante (SA). Quest’ultima, una volta stampato e controfirmato il documento sempre in modalità analogica, provvederà ad effettuarne la definitiva scansione per il successivo invio, sempre a mezzo PEC, all’OE. Tutti e tre i casi parrebbero conformi alla norma poiché, in ciascuno di essi, si verificano integralmente le prescrizioni per una corretta stipula contrattuale, indicate dall’allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. b). Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata e di chiarire se, le date delle firme digitali dei due contraenti, possano eventualmente non coincidere con quella della scrittura privata stipulata (Es.: scrittura privata n. 10 del 24/07/2023, digitalmente firmata dalla SA in data 25/07/2023 e controfirmata dall’OE in data 26/07/2023).

        Risposta: L’art. 18, co. 1, primo capoverso, D.lgs. 36/2023 riporta una dicitura non dissimile rispetto a quella contenuta nel previgente art. 32, co. 14, primo capoverso, d.lgs. 50/2016. Ad ogni modo, qualora la stipula del contratto avvenga, in modalità elettronica, per il tramite di scrittura privata, è corretto ritenere che lo scambio di quest’ultimo – previa estrazione di sua copia informatica – avvenga mediante l’uso delle caselle di posta elettronica certificata facenti capo alla stazione appaltante e all’operatore economico. Per quanto riguarda l’apposizione della firma, poi, si rileva che il citato art. 18 D.lgs. 36/2023 rinvia alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale all’art. 20, co. 1-bis, recita che “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore”. Orbene, la predetta disposizione fa riferimento alla firma digitale, ad altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata; nella stessa direzione, in alternativa alla firma digitale, richiede la previa identificazione informatica del suo autore, identificazione che può ritenersi assolta in caso di uso di pec. Tanto premesso, l’interpretazione prospettata è coerente con la normativa richiamata, con l’unica accortezza che in caso di firma analogica, al contratto dovrà essere allegato copia  del documento di riconoscimento del firmatario. Da ultimo, in caso di non coincidenza delle date delle firme digitali con quella indicata nel contratto, si rileva che la data di efficacia di quest’ultimo sarà quella indicata dalle firme. (Parere MIMS n. 2080/2023)

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          Aggiudicazione possibile soltanto dopo la verifica dei requisiti con il nuovo Codice contratti pubblici. Stand still sostanziale e processuale (art. 17 , 18 d.lgs. n. 36/2023)

          Quesito: Col nuovo Codice, è ancora possibile disporre l’aggiudicazione dell’appalto, in costanza dell’accertamento dei requisiti dell’operatore economico, mediante un provvedimento condizionato all’esito della regolarità dei controlli effettuati sull’aggiudicatario? Tale possibilità nel vecchio Codice, con particolare riferimento alle procedure sopra soglia, consentiva di risparmiare tempo facendo scorrere in parallelo il termine di stand still di 35 giorni ed il termine per completare i controlli sui requisiti che a volte, pur utilizzando il FVOE, perdura tuttora per circa 20/30 giorni (l’AdE continua a rispondere sul FVOE in 10/15 giorni; mentre antimafia e controlli sui diversamente abili, avvengono ancora fuori FVOE, con tempistiche spesso elevate). Oppure si chiede se col D.Lgs. 36/2023, in una procedura sopra soglia, occorra obbligatoriamente rispettare i seguenti passaggi: 1 – effettuare la proposta di aggiudicazione; 2 – attivare il controllo sui requisiti; 3 – adottare l’aggiudicazione solo una volta perfezionati tutti i controlli sui requisiti; 4 – far partire, dal giorno successivo l’adozione del provvedimento d’aggiudicazione, il conteggio dello stand still pari a 35 giorni; 5 – stipulare il contratto solo al termine dei 35 giorni di stand still. Qualora il predetto iter sia effettivamente obbligatorio da
          osservare si segnala che, circa 60 giorni dei totali messi a disposizione dell’allegato I.3 per portare a termine le procedure, verrebbero persi in lunghe attese che mal si concilierebbero con la tempestività disposta dall’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, rubricato “principio del risultato”.

          Risposta: Con riferimento al quesito posto, si segnala che, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del d. lgs. n. 36/2023, l’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta e, dopo aver I) verificato la legittimità e la conformità all’interesse pubblico II) effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all’aggiudicatario, dispone l’aggiudicazione, immediatamente efficace. Resta fermo quanto previsto all’art. 52  comma 1 per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro Il successivo art. 18, comma 3, prevede un termine dilatorio (c.d. standstill sostanziale) di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, prima del quale le SA non possono stipulare il contratto. Tale termine è stato coordinato con il termine previsto per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (30 giorni), al fine di assicurare che la stipula del contratto intervenga quando l’aggiudicazione sia divenuta inoppugnabile. Il comma 4 dell’art. 18 introduce un secondo termine dilatorio (c.d. standstill processuale), sicché se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, non può procedersi con la stipula del contratto dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla SA fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare. Tale previsione mira a rafforzare la tutela del concorrente non aggiudicatario predisposta dal comma 3, posto che, in caso di proposizione di un ricorso giurisdizionale, la SA non potrà comunque addivenire alla stipula del contratto decorsi i 35 giorni (art. 18 comma 3), dovendo attendere la definizione del procedimento cautelare.

          Alla luce delle previsioni sopra richiamate, pertanto, è possibile procedere all’aggiudicazione solo DOPO che la stazioni appaltante abbia verificato il possesso dei requisisti in capo all’offerente (si veda nel dettaglio quanto disposto dal sopra citato articolo 17, comma 5). Si rammenta tuttavia, per completezza, quanto disposto dall’Allegato 1.3 all’articolo 1, comma 5 che di seguito si riporta:” In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest’ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi. (Parere MIMS n. 2075/2023)

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            Imposta di bollo art. 18 nuovo Codice contratti pubblici: Circolare Agenzia Entrate n. 22/2023

            CIRCOLARE N. 22/2023: “Articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici – Imposta di bollo

            Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 prevede, tra le altre, alcune disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, contenute nell’articolo 18, comma 10, nonché negli articoli e nella tabella di cui all’allegato I.4 al Codice medesimo. Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo, con particolare riferimento all’ambito applicativo e alla decorrenza temporale delle stesse.

             

            Agenzia Entrate : imposta di bollo in attuazione art. 18, comma 10, nuovo Codice Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023) – Risoluzione n. 37/2023

            Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.

            RISOLUZIONE N. 37/2023: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.

            L’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede, tra l’altro, che “Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice […]”.

            L’allegato I.4, del citato decreto n. 36 del 2023, prevede all’articolo 3 che “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale”.