Quesito: Nel disciplinare gli affidamenti diretti il nuovo Codice indica che “… siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni”. Nella relazione viene spiegato che, la preferenza per il richiamo ad “esperienze idonee” piuttosto che ad “esperienze analoghe” come invece indicato nel DL 76/20 e smi, attiene alla scelta di AMPLIARE IL MARGINE VALUTATIVO della Stazione Appaltante (SA) che può apprezzare attività precedenti dell’Operatore Economico (OE), in ambiti anche non strettamente analoghi all’oggetto della gara, ma tuttavia idonei a garantite la buona riuscita dell’affidamento. La legge indica poi che, tali OE, debbano essere individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla SA. Al fine di applicare in modo pratico e semplice la norma, questa SA ragionerebbe come segue: il MEPA opera come un albo fornitori che offre, alla sezione “cerca impresa” del “cruscotto”, una modalità capillare d’individuazione degli OE.a Nello specifico per i beni ed i servizi, inserendo l’attinente bando e categoria di dettaglio, il sistema consente di filtrare gli OE per “fatturato medio annuo”: digitandone il valore minimo pari all’importo a base dell’affidamento diretto, si ritiene che l’individuazione di una ditta con “esperienze idonee” sia implicita ed inconfutabile. Lo stesso vale per quanto concerne i lavori qualora dall’applicativo emerga che, l’OE individuato, sia munito di un’attinente SOA. In caso di possesso dei soli requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/10 invece, al fine di evitare eccessive complicazioni, si ritiene sufficiente basarsi sulla nuova autocertificazione richiesta dal MEPA, nella quale viene asserito che “Il sottoscritto OE, dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella categoria per cui viene richiesta l’ammissione al MEPA”. Si chiede un autorevole parere a riguardo.
Risposta aggiornata: Negli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023, la scelta deve ricadere su operatori economici “in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali”.
Come evidenziato nel quesito, la formulazione utilizzata ha inteso ampliare i margini valutativi della stazione appaltante rispetto all’analogo requisito introdotto dall’art. 1 del D.L. 76/2020 che obbligava a comprovare il possesso di pregresse e documentate esperienze “analoghe” a quelle oggetto di affidamento. Come si evince dalla relazione illustrativa del Consiglio di Stato, laddove si richiamano le attività precedenti dell’Operatore Economico (OE), in ambiti anche non strettamente analoghi all’oggetto della gara, ma tuttavia idonei a garantite la buona riuscita dell’affidamento, la ratio alla base del citato requisito specificamente previsto per gli affidamenti diretti sembra porre l’accento non tanto sul dato del fatturato generale, quanto sulla tipologia di attività svolta dall’operatore economico.
Purtuttavia, rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante, tenuto conto delle caratteristiche delle prestazioni da acquisire, valutare le modalità con cui devono essere documentate le idonee esperienze pregresse.
Ciò posto, rispetto a quanto indicato nel quesito, anche negli affidamenti diretti la stazione appaltante ha la facoltà e non l’obbligo di individuare gli operatori economici tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. L’individuazione dell’operatore economico rimane infatti “discrezionale”, come si desume dalla definizione di affidamento diretto fornita dall’art. 3, comma 1, lett. d), dell’Allegato I.1 ai cui sensi l’affidamento diretto è “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.
Per i contratti di servizi e forniture è inoltre facoltà della stazione appaltante richiedere all’affidatario, in aggiunta alle pregresse esperienze idonee, il possesso di requisiti di ordine speciale secondo quanto previsto dall’art. 100 D.Lgs. 36/2023.
Per quanto attiene ai contratti di lavori, la disposizione che prescrive il requisito in argomento deve essere letta e declinata in coordinato disposto con l’art. 28 dell’Allegato II.12, relativo ai requisiti degli esecutori di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, che ripropone quanto già previsto dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (requisiti dei lavori analoghi, del costo del personale e del possesso di adeguate attrezzature).
Salvo il caso del possesso della SOA, per la comprova del requisito, la percorribilità della soluzione prospettata nel quesito circa l’utilizzo dell’autocertificazione prodotta dall’operatore economico in fase di abilitazione al MEPA o a seguito di aggiornamento, deve essere verificata tenendo conto dei seguenti due aspetti:
1) l’arco temporale rilevante per documentare il requisito dell’importo dei lavori analoghi e del costo del personale deve corrispondere al quinquennio antecedente la data del bando (art. 28, comma 1, lett. a) e b), Allegato II.12; nella fattispecie dell’affidamento diretto deve intendersi la data di avvio della trattativa diretta sul MEPA;
2) alla verifica dei requisiti di cui al citato art. 28 dell’Allegato II.12 si procede ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 36/2023, vale a dire: con acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ed effettuazione di verifiche a campione per importi inferiori a 40.000 Euro e con acquisizione del DGUE e verifiche puntuali per importi pari o superiori a detto importo anche nel caso di acquisizione effettuata sul MEPA.
Nello specifico, per quanto attiene agli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, il comunicato del MIT del 30 giugno 2023 ha precisato che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all’art. 47 del DPR 445/2000, puntualizzando che, per importi inferiori a, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità. Per quanto attiene agli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro si applica la disposizione di cui all’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 in base alla quale l’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace. (Parere MIT n. 2192/2023)
ANAC ha ribadito in un comunicato odierno che dal 1 gennaio 2024 la digitalizzazione integrale del ciclo degli appalti acquisirà piena efficacia, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti e dagli impegni PNRR.
Verranno meno i regimi transitori di pubblicità legale nei contratti pubblici, le attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell’ecosistema di approvvigionamento digitale e l’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, anche con riserva.
La disciplina in tema di digitalizzazione sarà applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PRNN avviate a partire dal nuovo anno.
Quanto innanzi è stabilito nella delibera predisposta da Anac, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per assicurare alle stazioni appaltanti e agli operatori economici l’esaustività delle indicazioni relative all’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.
La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC renderà disponibili, mediante interoperabilità, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per garantire l’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti all’articolo 28 del Codice.
Al fine di consentire il passaggio ai nuovi sistemi, il 31 dicembre 2023, saranno modificate le condizioni di utilizzo del sistema Simog e sarà dismesso il servizio SmartCIG.
Sarà attivata la Piattaforma dei Contratti Pubblici che interopererà con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del Cig (codice identificativo gara) per le nuove procedure di affidamento e l’assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale, nonché degli obblighi di trasparenza.
Tale processo di digitalizzazione richiede alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti la necessità di cambiare le modalità di svolgimento delle procedure di gara, imponendo loro, in primo luogo, l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili.
Stante la rilevante novità è stata adottata una delibera al fine di individuare le attività che devono essere realizzate in via preliminare per poter operare in modalità digitale e chiarire alcuni aspetti applicativi relativi al passaggio ai nuovi sistemi.
Con la nota protocollo 6212 del 30/06/2023, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende fornire alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori Economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUEnel formato digitale, nell’ambito del vigente quadro normativo nazionale, ossia il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023.
Il comunicato viene emanato come aggiornamento delle Linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare n. 3 del 18.7.2016.
Il DGUE al quale si riferisce il comunicato fa riferimento alla versione 2.1.1 di ESPD-EDM di cui alle “Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT”, pubblicate da AgID il 31 luglio 2021 (con successivi aggiornamenti), come allegato alle “Regole Tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione” adottate da AgID con la Circolare n. 3/2016.
I riferimenti normativi al D. Lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D. Lgs. 36/2023. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nelle more del tempestivo aggiornamento degli allegati delle menzionate Linee guida di AgID e del conseguente recepimento delle modifiche da parte degli stessi, continuano a utilizzare la modulistica attualmente in uso.
Finalità, ambito di applicazione e formato del DGUE
Il DGUE è un modello auto-dichiarativo previsto in modo standardizzato a livello europeo, con il quale l’operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Esso è predisposto per contenere tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante o ente concedente.
Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice.
Il DGUE, compilato dall’operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l’offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione. Esso è utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 76, comma 2, lettera a) del Codice; negli altri casi previsti dal predetto articolo 76, comma 2, la valutazione circa l’opportunità del suo utilizzo è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante procedente.
Per le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, l’articolo 52 del Codice prevede che gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all’articolo 47 del d.P.R. 445/2000, in tali fattispecie, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità.
La compilazione del DGUE è effettuata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale conformemente alle suddette specifiche tecniche emanate da AgID che definiscono il modello dei dati e le modalità tecniche di definizione del DGUE europeo elettronico italiano in formato strutturato XML, conforme al modello dati definito dalla Commissione europea.
Struttura e modalità di compilazione del DGUE
Il DGUE rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000 con cui l’operatore economico attesta di:
– non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice (artt. da 94 a 98);
– soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 100, 103 e 162 del Codice;
– rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell’articolo 70, comma 6, del Codice.
Pubblicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la nota protocollo 6213 del 30/06/2023 in riferimento alla programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi: ai sensi dell’articolo 225, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, per l’anno 2023, continuano a valere le modalità dell’applicativo informatico – Servizio contratti pubblici – SCP di cui all’articolo 21 del D.lgs. n. 50/2016.
L’applicativo sarà prossimamente aggiornato per consentire la tempestiva impostazione, predisposizione e redazione della programmazione triennale 2024-2026 ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 36/2023.
Approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2023 il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, rivisto e integrato alla luce delle osservazioni delle Commissioni parlamentari, che ha il pregio di procedere nella direzione della semplificazione, sburocratizzazione delle procedure e liberalizzazione. Uno strumento che mette in grado istituzioni e imprese di lavorare con celerità per fornire beni e servizi ai cittadini.
Al link seguente il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77/2023
Per fare una gara si risparmieranno dai sei mesi ad un anno, grazie innanzitutto alla digitalizzazione delle procedure (in vigore dal 1 gennaio 2024). Una banca dati degli appalti conterrà le informazioni relative alle imprese, una sorta di carta d’identità digitale, consultabile sempre, senza che sia necessario per chi partecipa alle gare presentare di volta in volta plichi di documentazione, con notevoli risparmi di costi e soprattutto di carta. Una norma apprezzabile anche sotto il profilo ambientale. Soggetti appaltanti, ma anche imprese e cittadini avranno disponibili on line i dati per garantire trasparenza.
Liberalizzazione degli appalti sotto soglia per cui le stazioni appaltanti potranno attivare procedure negoziate o affidamenti diretti, rispettando il principio della rotazione. Per gli appalti fino a 500 mila euro, allo stesso modo, le piccole stazioni appaltanti potranno procedere direttamente senza passare per le stazioni appaltanti qualificate. Taglio dei tempi notevole soprattutto per quei piccoli comuni che debbano procedere a lavori di lieve entità che hanno tanta importanza per la vivibilità dei luoghi e il benessere delle proprie comunità.
Rivive l’appalto integrato: il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Inoltre, per garantire la conclusione dei lavori, si potrà procedere anche al subappalto cosiddetto a cascata, senza limiti.
Nessuna paura per la “firma”: niente colpa grave per i funzionari e i dirigenti degli enti pubblici se avranno agito sulla base della giurisprudenza o dei pareri dell’autorità.
Tutele simili per la delicata questione dell’illecito professionale. Nella riformulazione del Codice si è proceduto ad una razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, anche attraverso una maggiore tipizzazione delle fattispecie. In particolare, per alcuni tipi di reato, l’illecito professionale può essere fatto valere solo a seguito di condanna definitiva, condanna di primo grado o in presenza di misure cautelari.
Una importante innovazione riguarda poi l’introduzione della figura del dissenso costruttivo per superare gli stop degli appalti quando è coinvolta una pluralità di soggetti. In sede di conferenza di servizi l’ente che esprime il proprio no, non solo dovrà motivare, ma soprattutto fornire una soluzione alternativa. Anche la valutazione dell’interesse archeologico, il cui iter, spesso lungo e articolato, rischia di frenare gli appalti, dovrà essere svolta contestualmente alle procedure di approvazione del progetto, in modo da non incidere sul cronoprogramma dell’opera.
Infine, ma non ultima, la salvaguardia del “made in Italy”: tra i criteri di valutazione dell’offerta è previsto come premiale il valore percentuale dei prodotti originari italiani o dei paesi UE, rispetto al totale. Una tutela per le forniture italiane ed europee dalla concorrenza sleale di Paesi terzi. Le stazioni appaltanti possono indicare anche i criteri di approvvigionamento dei materiali per rispondere ai più elevati standard di qualità. Tra i criteri premiali la valorizzazione delle imprese, che abbiano sede nel territorio interessato dall’opera.
fonte: sito Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti
2. Passando al merito del ricorso, il Collegio ritiene preliminarmente opportuno delineare il contesto normativo di riferimento.
La norma in questione [Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell’11 novembre 2021] ha introdotto un meccanismo di compensazione straordinaria, derogatorio di quanto previsto dall’art. 133, commi 4,5 e 6-bis del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163 e dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016, legato agli incrementi di prezzo dei materiali di costruzione più significativi che superino una determinata soglia. In particolare, rilevano gli incrementi (o le diminuzioni) di prezzo superiori all’8% registrati da tali materiali monitorati nel periodo dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 con riferimento alla data dell’offerta, se riferite esclusivamente all’anno 2021, ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
Tale sistema di compensazione straordinaria è stato esteso, dal comma 398 dell’art. 1 legge 30 dicembre 2021 che ha ricondotto la rilevazione degli incrementi di prezzo all’intera annualità del 2021 ed ha stabilito che il MIMS provvedesse all’emanazione di un ulteriore decreto entro il 31 marzo 2022;
Ancora, l’art. 25 del decreto legge 1° marzo 2022, n° 17, convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 2022, n° 34 stabilisce che “Per fronteggiare, nel primo semestre dell’anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1 septies, comma 8 del decreto legge 25 marzo 2021, n° 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n° 106 è incrementata di 150 milioni di euro per l’anno 2022.“
Infine, seppure nell’ambito di una disposizione a più ampio spettro, assume rilievo l’art. 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n° 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n° 25 che prevede che “1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonche’ al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:
a) e’ obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi, previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a);
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del d.lgs 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma
2. L’Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalita’ di cui all’art. 133, comma 6 del d.Lgs 163/2006. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi relative a ciascun semestre.”
Da ultimo, è stato emanato il decreto legge 17 maggio 2022, n° 50 che, all’art. 26 introduce disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori e che, al dichiarato fine di “fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione” contempla una serie di misure volte all’impiego di prezziari aggiornati e alle correlate iniziative volte al loro adeguamento.
3. Il quadro normativo sopra delineato, rende palese come la particolare situazione congiunturale abbia imposto l’adozione di una reiterata serie di misure volte a dare un’efficace risposta al registrato esorbitante aumento dei prezzi dei materiali impiegati nel settore delle costruzioni.
Il legislatore è intervenuto sia nel senso di approntare misure extra ordinem che attraverso un più esteso impiego degli istituti già presenti nelle discipline in vigore per gli appalti pubblici.
In tale contesto, si inserisce il contenzioso all’esame del Collegio.
3.1. La ricorrente, nella sostanza, contesta -tramite la proposizione di due distinti motivi di ricorso che, stante la loro omogeneità contenutistica, possono essere trattati unitariamente- la metodologia seguita per la rilevazione degli incrementi seguiti, lamenta l’attendibilità dei dati emersi con riguardo ad un certo numero di materiali più significativi oggetto di rilevazione e si duole del fatto che l’istruttoria condotta sarebbe stata carente e avrebbe condotto a risultati non in linea con gli incrementi di prezzo che, in realtà, aveva fatto registrare il mercato.
A comprova di tale anomalia, produce in comparazione i dati emersi a seguito di apposite rilevazioni commissionate a provider privati che darebbero evidenza di significative differenze.
Domanda, in via principale, l’annullamento in parte qua del decreto Ministeriale, e segnatamente con riguardo alla 15 voci in contestazione, instando per la sostituzione di tali valori di incremento con quelli proposti dalla ricorrente, scaturenti dalla predetta rilevazione e, in via subordinata, insta per un supplemento d’istruttoria volto all’accertamento della reale variazione percentuale del prezzo dei suddetti materiali.
4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
4.1. La documentazione versata in giudizio evidenzia come le risultanze inerenti agli incrementi di prezzo dei materiali monitorati, confluite nel D.M. impugnato, si collochino a valle di un processo che, seppur collaudato negli anni, è stato costellato da una serie di criticità, parte delle quali vengono rappresentate in seno alla riunione tenutasi il 10 novembre 2021 presso la Commissione Consultiva Centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, mentre altre emergono dalle restanti produzioni in atti.
In particolare, dall’esame dei dati riferiti al prezzo di alcuni dei materiali monitorati, emergono invero esorbitanti –e non facilmente giustificabili- differenze idonee a minarne la complessiva attendibilità.
Ciò emerge dal raffronto dei dati resi all’esito delle rilevazioni effettuate dai provveditorati, da un lato, e dalle camere di commercio dall’altro; il disallineamento tra la media prezzi ricavate dai due istituti di rilevazione si palesa talmente ampio, ad esempio con riguardo ai materiali n° 5 (lamiere in acciaio corten), n° 7 (Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali anche zincati) e n° 54 (Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato), da rendere evidente la presenza di anomalie nel reperimento e nell’elaborazione dei dati stessi.
Anche l’esame dei dati offerti dai singoli provveditorati evidenzia rilevanti disallineamenti.
Pur ritenendo che i differenti contesti territoriali incidano sui predetti incrementi (in ragione delle specificità territoriali afferenti alla logistica, ai trasporti, al numero di sedi produttive operanti etc.) appare ictu oculi anomalo un range di variazione oscillante tra lo zero (emilia romagna) e oltre il 100%.
Tale anomala oscillazione emerge con evidenza, ad esempio, con riguardo al legname abete (voce n° 53) il cui incremento di prezzo è stato stimato dal provveditorato per la Liguria nella misura del 166,67 % e nella misura pari a zero dall’articolazione territoriale per l’Emilia Romagna, e pari a 1,36 % da quella per il Piemonte/Valle d’Aosta.
Peraltro, proprio con riferimento a dati riportanti variazioni pari a zero (caso dell’Emilia Romagna con riguardo a 10 materiali sui 15 in contestazione), le stesse linee guida recentemente approvate dal Ministero “al fine di rafforzare e omogeneizzare il processo che porta alla definizione delle variazioni percentuali dei materiali da costruire più significativi” raccomandano di trattare “l’eventuale mancato reperimento di un prezzo reale di vendita, vale a dire un prezzo di mercato che si riferisce a una vendita effettivamente avvenuta tra una parte venditrice e una acquirente,” con “la non valorizzazione della variabile, evitando quindi di attribuire uno zero che significherebbe, invece, nessuna variazione.”
E’ indubbio, pertanto, come il Ministero in presenza di simili incongruenze non potesse risolversi nella mera acquisizione del dato e nella sua trasfusione nel decreto gravato ma dovesse opportunamente attivarsi per acclarare in maniera approfondita la causa che aveva generato tali anomalie e approntare i necessari correttivi mediante l’implementazione delle informazioni necessarie alla stabilizzazione del dato.
4.2. L’operato richiamo di parte resistente all’utilizzo di un metodo condiviso e consolidatosi negli anni non esclude che esso, per varie ragioni, (anche legate al fatto che tale sistema di rilevazione aveva perso la sua centralità stante che l’istituto della revisione prezzi operava solo nelle sempre più residuali ipotesi in cui trovava ancora applicazione il d.lgs 163/2006), necessiti di opportuni affinamenti utili a salvaguardarne il rigore scientifico funzionale alla corretta ed equa applicazione delle compensazioni previste dal D.Lgs 73/2021.
Non dubita il Collegio che il sistema in sé approntato offra garanzie sotto il profilo procedimentale e sotto quello afferente alla tutela dei contrapposti interessi in giuoco; esso prevede che i dati confluiscano al Ministero all’esito di un’attività di capillare rilevazione su base territoriale operata da soggetti terzi indipendenti che rivestono la qualifica di autorità competenti in materia di rilevazione dei prezzi che istituzionalmente sono tenuti ad agire nel perseguimento del pubblico interesse, ma è altrettanto assodato come l’attività di rilevazione in parola abbia –nello specifico- registrato numerosi snodi problematici afferenti al reperimento dei dati e alla loro gestione e “normalizzazione” minandone, pertanto, la complessiva rispondenza alle reali dinamiche dei prezzi di mercato. E proprio tali dinamiche “straordinarie” il legislatore voleva intercettare al fine di arginare l’impatto che le stesse avevano sul tessuto imprenditoriale. In altri termini, in presenza di una situazione che recava difficoltà di reperimento dei dati o che dava evidenza della incompletezza degli stessi o, ancora, in presenza di evidenti incongruenze o anomalie nei dati medesimi, non poteva esimersi il Ministero dall’operare un completo supplemento istruttorio pena il concretarsi della “violazione di criteri di ragionevolezza intrinseca, per inidoneità, insufficienza o erroneità dell’istruttoria.” (Cfr T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 20-02-2009, n. 1707.)
4.3. D’altro canto, questa Sezione ha già avuto modo di precisare, in materia di revisione prezzi, come, in presenza di palesi incongruenze in ordine ai valori di incremento recati dalle fonti interpellate, il Ministero sia tenuto a “sottoporre i relativi prezzi ad un supplemento di istruttoria, anche autonomamente o facendo ricorso ad altre fonti.”
“Infatti, (…), principi di ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa richiedono, in caso di discordanza tra i dati riportati nei due soli indici disponibili, che si proceda ad ulteriori accertamenti.” (cfr. Tar Lazio 1707/2009 cit.)
4.4. Le stesse citate linee guida recentemente adottate dal Dipartimento per le opere pubbliche del MIMS in data 14.1.2022 prevedono, peraltro, con riguardo alla fase di revisione che “al fine di garantire una sufficiente robustezza delle statistiche prodotte e di evitare differenze anomale tra le varie fonti (e, all’interno di ciascuna fonte, tra i vari territori o tra materiali simili) è opportuno stabilire alcuni segnali di allerta che devono portare a una revisione della fase di rilevazione e all’identificazione, laddove esistano, di anomalie e/o errori” contemplando quale primo livello di controllo il “raffronto tra le variazioni percentuali registrate dal soggetto rilevatore e quelle derivanti da banche dati nazionali e internazionali di riferimento dei singoli materiali”(…) “quando le differenze superano soglie di allerta è opportuno rivedere la fase di rilevazione.”
4.5. In definitiva, stante il delineato assetto, l’attività istruttoria pur afferente ad un iter procedimentale consolidato si è rivelata carente sia perché non sono state adeguatamente gestite le peculiarità che emergevano dato il particolare contesto che registrava forti e territorialmente eterogenee spinte all’incremento dei prezzi, sia in ragione del mancato approntamento di adeguati meccanismi tesi alla individuazione di omogenei criteri e parametri di rilevazione e lavorazione dei dati e alla eventuale compiuta gestione delle eventuali anomalie.
D’altro canto, l’esigenza rappresentata da parte resistente di salvaguardare l’omogeneità di metodo per rendere raffrontabili la serie storica dei dati reperibili non può costituire un elemento in radice ostativo all’integrazione del data set o anche solo all’approfondimento istruttorio, stante che non è di certo sostenibile che in presenza di dati insufficienti o inaffidabili non si debba addivenire ad un affinamento del metodo e all’eventuale acquisizione di dati anche da altre fonti con correlata ricostruzione delle serie storiche.
4.6. Né, coglie nel segno l’affermata riconducibilità all’ambito della discrezionalità tecnica della scelta metodologica, stante che ciò di cui si discetta è l’attendibilità delle risultanze che l’applicazione di tale metodo (che, tuttavia, non può non armonizzarsi con i parametri coerenti con gli standard di rilevamento suggeriti dagli organismi internazionali) ha prodotto con riguardo al monitoraggio dell’incremento prezzi in contestazione.
5. Ance, a supporto della propria domanda proposta in via principale, corrobora le proprie critiche all’operato Ministeriale facendo leva anche sulle risultanze della rilevazione condotta dall’Associazione con riguardo a un certo numero di materiali più significativi.
Dalla tabella prodotta risulterebbero sottostimati, anche nell’ordine di oltre il 50% gli incrementi di prezzo per come individuati dal Ministero (cfr. i materiali n° 4,6,19,52).
Evidenzia come tali rilevazioni siano state effettuate da Metal Bulletin (provider internazionale, terzo e indipendente, leader nell’analisi del mercato dell’acciaio a livello mondiale), Prometeia spa (società italiana di consulenza e ricerca economica per imprese, banche e assicurazioni che per le proprie stime si basa sulle rilevazioni di altri provider, leader nelle analisi dei relativi mercati o sulle quotazioni dei mercati regolamentati) e Siderweb (società che gestisce l’unico quotidiano nazionale dedicato all’informazione economico siderurgica).
Nell’evidenziare l’autorevolezza delle proprie fonti di riferimento, insta quindi per il riconoscimento degli importi ai fini delle correlate compensazioni, invocando la rettifica e/o integrazione del DM, ai fini del riconoscimento del meccanismo compensativo con i valori di ulteriore incremento del prezzo dei materiali per cui è causa, rilevati dalle fonti alternative dalla stessa proposte.
5.1. Sul punto, il Collegio osserva, tuttavia, che la richiesta di Ance di utilizzare a parametro i dati offerti dalle fonti alternative proposte non possa trovare accoglimento stante che il sistema di rilevazione Ministeriale conserva una propria complessiva validità e pertanto deve essere demandato al prudente apprezzamento dell’Amministrazione l’individuazione delle modalità più appropriate (ed eventualmente l’utilizzo anche dei dati riportati da parte ricorrente) per addivenire ad un affinamento delle rilevazioni condotte con riguardo alle voci di prezzo in questione e all’approntamento degli eventuali opportuni correttivi sulle risultanze emerse.
Ciò anche in ragione del fatto che Ance, accanto a quelli di alcuni providers, si limita a produrre, per talune voci, dati reperiti da aziende fornitrici. E non vi è chi non veda come tali dati non possano di certo acquisire di per sé una maggiore attendibilità di quelli individuati all’esito della ben più complessa e capillare attività ricognitiva Ministeriale.
6. Conclusivamente, il ricorso va accolto con riferimento alla domanda proposta in via subordinata e va dichiarato tenuto il Ministero resistente all’espletamento – con riguardo ai rilevati incrementi di prezzo dei materiali più significativi in contestazione nel presente giudizio- di un supplemento istruttorio, condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo ricorso anche ad altre fonti e tenendo, se del caso, anche conto delle introdotte nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati.
L’art. 29, co. 1, del d. lgs. n. 50/2016, per quanto qui di specifico interesse, stabilisce che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l’indicazione della “data di pubblicazione sul profilo del committente”. Il comma 1 prosegue prescrivendo che “Fatti salvi gli atti a cui si applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.”. Il regime di trasparenza dettato dall’art. 29 introduce, pertanto, degli adempimenti che, per un verso – e quanto alla pubblicazione nel cd. profilo del committente (i.e.: il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal Codice dei contratti, ex art. 3, co. 1, lett. nnn), d. lgs. n. 50/2016) – assicurano la produzione degli effetti legali, quali ad esempio il decorrere dei termini per la partecipazione alla gara, o per l’impugnazione degli atti; per altro verso – e quanto all’inserimento nella sezione “Amministrazione trasparente” e sulle piattaforme digitali – assicurano, con un ulteriore obbligo di carattere informativo, la trasparenza e il controllo diffuso, senza che a tale adempimento possa attribuirsi, agli effetti legali, la stessa valenza di quello relativo al profilo del committente. Incombe, a tal fine, sull’operatore economico interessato l’onere di consultare tale sezione del sito informatico al fine di conoscere quali siano le procedure indette dall’amministrazione e i termini di scadenza per la presentazione delle offerte. Per quanto attiene poi, specificamente, al regime di pubblicità degli avvisi e dei bandi – oltre al regime in ambito comunitario, di cui all’art. 72 del d. lgs. n. 50/2016 – deve essere richiamato l’art. 73, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che: “4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con l’ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. – precisando, nell’ultima parte del quarto comma, che “Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 11; – e, nel quinto comma, che “5. Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC”. Il richiamato art. 216, co. 11, del d. lgs. n. 50/2016 ha previsto, quale regime transitorio, che “11. Fino alla data indicata nel decreto di cui all’articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data…gli effetti giuridici di cui al comma 5, del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.”. Sul piano attuativo, deve quindi essere richiamato l’art. 2 del decreto del Ministero dei Trasporti del 2 dicembre 2016 – rubricato “Pubblicazione bandi e avvisi di gara sulla piattaforma ANAC”, il quale – dopo avere richiamato, per la pubblicazione di avvisi e bandi, gli articoli 72 e 73 del codice e la piattaforma ANAC – stabilisce al comma 6 che “6. Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC…gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla medesima data, gli effetti giuridici di cui all’art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla data di cui al primo periodo del presente comma, per le finalità di cui all’art. 29 del codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati.”. L’art. 2 comma 5 del D.M. stabilisce, inoltre, che l’ANAC, con proprio atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisca le modalità di funzionamento della piattaforma digitale e, che fino alla data di funzionamento della stessa (v. l’art. 2 comma 6), gli avvisi e i bandi siano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, per cui gli effetti giuridici di cui all’art. 73 co. 5 del d. lgs. n. 50/2016 continuano a decorrere da tale pubblicazione. Dal quadro normativo appena delineato emerge quindi che – fermo quanto chiarito, per i bandi, in ordine alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sulla piattaforma dell’ANAC, e al regime di pubblicità ex art. 73, co. 5 – la decorrenza degli effetti giuridici è legata alla pubblicazione degli atti sul profilo del committente. E nel caso di specie non è contestato che il bando sia stato reso pubblico con tali modalità, individuate dal legislatore ai fini della decorrenza degli effetti giuridici. Ne consegue, altresì, che l’asserzione di parte ricorrente – secondo cui la pubblicazione sulla piattaforma del Ministero dei Trasporti assolverebbe alla stessa funzione che l’art. 73, co. 5, del d. lgs. n. 50/2016 assegna alla pubblicazione nell’analoga piattaforma presso l’ANAC – non trova alcun aggancio normativo.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, prot. n. 523 in data 13.01.2021 (.pdf)
Oggetto: Chiarimenti sugli obblighi di pubblicità ai sensi dell’articolo 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
Come noto, il decreto legge n. 76 del 2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, contiene numerose disposizioni che incidono sui diversi settori di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed interviene, in primo luogo, sulla disciplina delle procedure di affidamento degli appalti pubblici, sotto e sopra soglia comunitaria, mediante misure di semplificazione e velocizzazione, in alcuni casi a regime (ovvero attraverso la modifica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito, “Codice dei contratti” o “Codice”) e in altri in via temporanea. Come già chiarito con la circolare del 18 novembre u.s. a firma del Sig. Ministro, per gli appalti sotto soglia, fino al 31 dicembre 2021, sarà possibile procedere agli affidamenti diretti sino ad euro 150 mila per i lavori, nonché utilizzare le procedure di gara senza bando fino al raggiungimento delle soglie comunitarie di cui all’articolo 36 e 63 del Codice dei contratti. Per gli affidamenti sopra soglia comunitaria, oltre alla riduzione dei termini procedimentali, sarà possibile il ricorso alle procedure negoziate senza bando quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Con riferimento alle modalità di svolgimento delle procedure di affidamento sotto soglia, si ritiene opportuno ricordare che l’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto –legge n. 76 del 2020 subordina l’utilizzo della procedura negoziata senza bando di cui all’articolo 63 del codice del contratti pubblici alla consultazione di un numero di operatori (5, 10, 15) graduato a seconda dell’importo dell’affidamento. Al contempo, viene precisato che gli operatori economici devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite appositi elenchi e che le stazioni appaltanti nella formulazione degli inviti devono rispettare un criterio di rotazione, che tenga conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese. Orbene, la disposizione, nella sua originaria formulazione, prevedeva che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento dovesse contenere anche l’indicazione dei soggetti invitati. Durante i lavori parlamentari di conversione del decreto – legge, la disposizione è stata integrata mediante l’inserimento di un periodo del seguente tenore testuale: “Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali”. E’, dunque, evidente la “ratio legis” che, al fine di garantire la più ampia trasparenza dell’azione amministrativa e come necessario contrappeso all’innalzamento delle soglie di riferimento e alla relativa riduzione del numero di operatori da consultare, impone specifici obblighi in capo alle stazioni appaltanti, che devono dare evidenza sia dell’avvio delle procedure negoziate di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge in oggetto, sia dei risultati della procedura di affidamento, con la precisazione che solo quest’ultimo avviso conterrà anche l’indicazione dei soggetti invitati. Quanto alle modalità di espletamento delle procedure negoziate, si evidenzia che esse si articoleranno in due fasi: 1) una prima fase di scelta, da parte delle stazioni appaltanti, degli operatori da invitare al confronto competitivo mediante lo svolgimento di indagini di mercato (preordinate a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento) oppure previa consultazione di elenchi di operatori economici; 2) una seconda fase, che vede il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e che si conclude con la scelta dell’affidatario. Nel caso in cui la stazione appaltante decida di fare ricorso ad indagini di mercato, le linee guida n. 4 dell’ANAC prevedono che “la stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine, la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.”. L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione scelga di condurre un’indagine di mercato, la pubblicazione dell’avviso relativo all’avvio dell’indagine di mercato sul proprio sito istituzionale, di cui alle cennate Linee Guida, deve ritenersi, anche in ossequio alla finalità di semplificazione amministrativa che ispira l’intero decreto legge n. 76 del 2020, necessaria in quanto satisfattiva dell’obbligo di pubblicazione di avvio della procedura previsto dal citato articolo 1, comma 2, lettera b). Laddove, invece, la stazione appaltante decida di utilizzare elenchi, la stessa, in applicazione delle previsioni di cui al citato articolo 1, comma 2, è tenuta a dare immediata evidenza dell’avvio della procedura negoziata mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di uno specifico avviso, recante l’indicazione anche dei riferimenti dell’elenco da cui le imprese sono state scelte. Ciò, al fine di garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa e di consentire, al contempo, nuove iscrizioni in detto elenco. A tale riguardo, si richiama l’attenzione sulla necessità di provvedere, nel rispetto delle forme di pubblicità di cui alle predette Linee Guida 4, all’aggiornamento degli elenchi di operatori economici preesistenti all’entrata in vigore del decreto legge n. 76 del 2020, stante l’innalzamento delle soglie per le quali è de iure condito consentito il ricorso alle procedure negoziate ex art. 63 del codice dei contratti e l’ineludibile esigenza di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici. Da ultimo, si coglie l’occasione per rammentare che l’articolo 2-bis del decreto legge n. 76 del 2020 prevede che: “Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”. Conseguentemente, in forza di detta disposizione, non solo gli operatori economici invitati potranno partecipare alle procedure negoziate anche sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I), – ovvero, per analogia, delle altre figure plurisoggettive, di cui al Codice dei contratti -, ma ancor prima potranno, anche in forma di R.T.I., rispondere all’indagini di mercato ovvero chiedere l’iscrizione negli elenchi tenuti dalle stazioni appaltanti e dalle stesse utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate.
Oggetto: decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
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