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Decreto PNRR 4 : d.l. 19/2024 coordinato con legge di conversione 56/2024 e disposizioni rilevanti in materia di contratti pubblici

Convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 2 marzo 2024 n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR 4).

Entrata in vigore del provvedimento: 1 maggio 2024

Testo coordinato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Di seguito le nuove disposizioni in materia di contratti pubblici.

Aggiornato al decreto legge 7 maggio 2024 n. 60 che ha disposto (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 29, commi 10, 11 e 12

 

                              Art. 12
Ulteriori misure di semplificazione in materia di  affidamento  ((dei contratti pubblici relativi a interventi previsti dal  PNRR  o  non
piu'  finanziati  con  risorse  del  medesimo))  e  in  materia  di procedimenti amministrativi 
 
  1.  Al  fine   di   assicurare   l'attuazione   degli   interventi,
caratterizzati da  un  maggiore  livello  di  avanzamento,  non  piu'
finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse  del  PNRR,  in
applicazione della decisione del  Consiglio  ECOFIN  dell'8  dicembre
2023, alle relative procedure di affidamento ed ai  contratti  i  cui
bandi o avvisi risultino gia' pubblicati  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nonche', laddove  non  sia  prevista  la
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed  ai  contratti  in
cui, alla suddetta data,  siano  gia'  stati  inviati  gli  inviti  a
presentare le offerte, continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di
cui  al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  al  decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
21 aprile 2023, n. 41, nonche' le specifiche disposizioni legislative
finalizzate  a  semplificare  e  agevolare  la  realizzazione   degli
obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica e nel rispetto, per  quanto  riguarda  le  norme  in
materia di personale, dei relativi limiti temporali. Le  disposizioni
di cui al primo periodo si applicano alle procedure di affidamento di
lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione
dei lavori e  ai  relativi  contratti  ((nonche'  alle  procedure  di
affidamento di servizi e forniture)). 
  2.  In  relazione  agli  interventi  di  cui  all'Allegato  IV   al
decreto-legge n. 77 del 2021, non piu' finanziati in tutto o in parte
a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della  decisione  del
Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,  le  disposizioni  di  cui  al
medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge  n.  13  del
2023, nonche' le specifiche disposizioni  legislative  finalizzate  a
semplificare e agevolare la realizzazione degli  obiettivi  stabiliti
dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti  in  corso,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e  nel  rispetto,  per
quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti
temporali. A tal fine, per procedimenti  in  corso  si  intendono  le
procedure  per  le  quali  e'  stato   formalizzato   l'incarico   di
progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Nel limite delle risorse  stanziate  a  legislazione  vigente  e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  anche
in relazione agli interventi non piu' finanziati in tutto o in  parte
a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della  decisione  del
Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della  capacita'
amministrativa, al reclutamento di personale  e  al  conferimento  di
incarichi,   nonche'   alle    semplificazioni    dei    procedimenti
amministrativi e contabili, contenute  nel  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, nel decreto-legge 24  febbraio  2023,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  aprile  2023,  n.  41,
nonche' le ulteriori specifiche disposizioni legislative  finalizzate
ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nel
rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di  personale,  dei
relativi limiti temporali. 
  4. Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo
degli interventi di cui  ai  commi  1,  2  e  3,  le  amministrazioni
titolari ed i soggetti  attuatori  utilizzano  le  funzionalita'  del
sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Per gli  interventi  interamente  definanziati
dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile,
procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando
l'utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo. 
  5. Per gli interventi non piu' finanziati a  valere  sulle  risorse
del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin  dell'8
dicembre 2023 e del PNC, restano  confermate  le  assegnazioni  ((per
l'incremento dei prezzi)) dei  materiali  a  valere  sul  «Fondo  per
l'avvio di opere indifferibili» di  cui  all'articolo  26,  comma  7,
primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,  purche'  detti
interventi siano integralmente  finanziati  a  valere  su  risorse  a
carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sulla  base  delle
indicazioni fornite  da  parte  delle  amministrazioni  titolari  dei
medesimi interventi con le modalita'  e  nei  termini  stabiliti  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i  cronoprogrammi
prevedendo   l'ultimazione   dell'intervento    in    coerenza    con
l'articolazione  temporale  degli  stanziamenti  di  bilancio.   Alla
ricognizione  degli  interventi  di  cui   al   presente   comma   ed
all'aggiornamento dei cronoprogrammi si  provvede  con  le  procedure
previste dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26,
comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e  dell'articolo
1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  6. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'alinea,  le  parole:  «Fino  al  30  giugno  2024»   sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»; 
    b) alla  lettera  b),  le  parole:  «entro  trenta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni»; 
  ((b-bis) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
      «b-bis)  in  caso  di  dissenso  o  non  completo  assenso,  le
amministrazioni  coinvolte  indicano  le  prescrizioni  e  le  misure
mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresi' i
relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate  conformemente  ai
principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita'  finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto  originariamente  presentato.
Le disposizioni di cui alla  presente  lettera  si  applicano,  senza
deroghe,  a  tutte  le  amministrazioni  comunque  partecipanti  alla
conferenza  di  servizi,  comprese  quelle  competenti   in   materia
urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela  del  patrimonio
culturale».)) 
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge  n.  76
del 2020,  come  modificate  dal  comma  6,  si  applicano,  se  piu'
favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie ((da espletare
secondo)) le modalita' di  cui  all'articolo  14-bis  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31  maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 29 luglio  2021,  n.
108)), dal decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21  aprile  2023,  n.  41,  nonche'  dalle
specifiche disposizioni  legislative  finalizzate  a  semplificare  e
agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti ((dal  PNRR  e))
dal PNC. 
  8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della  legge  12
marzo 1999, n. 68, e dall'articolo  46  del  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198,  con  riguardo  agli  investimenti  ovvero  agli
interventi avviati a far data dal  1°  febbraio  2020  ed  ammessi  a
finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del  PNRR,
le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  47  e  50,  comma  4,  del
decreto-legge n. 77 del  2021  si  applicano,  con  riferimento  alle
procedure afferenti ai settori speciali di cui al capo I  del  titolo
VI della parte II del ((codice dei contratti pubblici,  di  cui  al))
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero  al  libro  III  del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, esclusivamente a  quelle  avviate  successivamente  alla
data di comunicazione della concessione  del  finanziamento.  Qualora
gli investimenti o gli interventi di cui  al  primo  periodo  abbiano
gia' beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi  dal  PNRR,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12  marzo
1999, n. 68, e dall'articolo 46 del ((codice delle pari  opportunita'
tra uomo e donna, di cui al)) decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.
198, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano  alle  sole
procedure avviate successivamente alla data  di  comunicazione  della
concessione del finanziamento a valere, in tutto o  in  parte,  sulle
risorse del PNRR. 
  9.  Al  fine  di  consentire  la  tempestiva  realizzazione   degli
interventi indicati nel PNRR,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  4,  lettera  l),  del
decreto-legge n. 77 ((del 2021 adottano)) i  provvedimenti  necessari
all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato  a
seguito della decisione del Consiglio ECOFIN  dell'8  dicembre  2023.
Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute  nella  decisione
del Consiglio  ECOFIN  dell'8  dicembre  2023,  si  renda  necessario
procedere   all'aggiornamento   di   provvedimenti   gia'   adottati,
relativamente  agli  importi  stanziati,  ai  cronoprogrammi  e  alla
tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al  primo  periodo
procedono all'aggiornamento mediante propri  provvedimenti,  adottati
in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalita' di
adozione  dei  provvedimenti  da   aggiornare,   ((ferme   restando))
l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3  e
9  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  e  la  loro
sottoposizione  agli   organi   di   controllo,   ove   previsti.   I
provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono  comunicati,
senza ritardo, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo  2
del decreto-legge n. 13 del 2023 e  alla  Ragioneria  generale  dello
Stato - Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma
2, del decreto-legge n. 77 del 2021. 
  10. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre  2023,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2023,
n. 162, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2024». 
  11. All'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «,  nella  formulazione  vigente
alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79». 
  12. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
      «Art.  4-bis  (Semplificazione  di  regimi  amministrativi   in
materia di impresa  artigiana).  -  1.  L'avvio,  la  variazione,  la
sospensione, il  subingresso  e  la  cessazione  delle  attivita'  di
impresa artigiana di cui  ((alle  tabelle  B.I  e  B.II  allegate  al
presente  decreto))  non  sono   soggette   a   titoli   abilitativi,
segnalazione o comunicazione. Restano fermi i  regimi  amministrativi
previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle  attivita',
nonche' gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e
quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea. 
  2. Ai fini  e  agli  effetti  del  presente  decreto,  per  impresa
artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della  legge  n.
443 del 1985. 
  3. ((Le pubbliche amministrazioni)), nell'ambito  delle  rispettive
competenze,  possono  ricondurre  le  attivita'   non   espressamente
elencate nelle tabelle B.I  e  B.II,  anche  in  ragione  delle  loro
specificita'   territoriali,   a   quelle    corrispondenti,    ((con
provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali))»; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 2, dopo le parole: «si adeguano alle  disposizioni»
sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli da 1 a 4»; 
      2) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        «2-bis. Le  regioni  e  gli  enti  locali  si  adeguano  alle
disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro  il
31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.». 
      c) nell'allegato, sono aggiunte, in fine, le tabelle B.I e B.II
di cui all'allegato 2 ((annesso al presente decreto.)) 
  13. Le disposizioni di cui al comma 12 e quelle  dei  provvedimenti
emanati in attuazione dello  stesso  si  applicano  nelle  regioni  a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel
rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di  attuazione
anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.
3. 
  14. All'articolo 25, comma 5,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Se
l'istanza di cui al secondo periodo e' presentata  almeno  centoventi
giorni prima della scadenza del termine  di  efficacia  definito  nel
provvedimento di VIA, il medesimo  provvedimento  continua  a  essere
efficace sino all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle
determinazioni  relative  alla  concessione  della   proroga.   Entro
quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di  cui  al  secondo
periodo,  l'autorita'  competente  verifica  la   completezza   della
documentazione.  Qualora  la   documentazione   risulti   incompleta,
l'autorita' competente richiede al soggetto istante la documentazione
integrativa, assegnando per la presentazione  un  termine  perentorio
non superiore a trenta giorni. Qualora  entro  il  termine  assegnato
l'istante  non  depositi  la   documentazione   integrativa   ovvero,
all'esito  di  una  nuova   verifica,   da   effettuarsi   da   parte
dell'autorita'  competente  nel  termine  di  quindici  giorni  dalla
presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti
ancora incompleta, l'istanza  si  intende  ritirata  ((e  l'autorita'
competente procede all'archiviazione.))». 
  ((14-bis. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29  agosto  2003,
n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  ottobre  2003,
n. 290, dopo il comma 4-bis.1 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.2.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  ha  l'efficacia
temporale,  comunque  non  inferiore  a  cinque  anni,  definita  nel
provvedimento autorizzatorio stesso tenendo conto dei tempi  previsti
per la realizzazione del progetto. Decorso il  termine  di  efficacia
temporale indicato nel  provvedimento  autorizzatorio  senza  che  il
progetto sia stato realizzato, il procedimento di autorizzazione deve
essere  reiterato,  fatta  salva  la  concessione,  su  istanza   del
proponente, di specifica proroga da parte dell'autorita'  competente.
Tranne  il  caso  di  mutamento  del  contesto  di  riferimento,   il
provvedimento con cui e' disposta la proroga  ai  sensi  del  secondo
periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto  a  quelle
gia'  previste  nel  provvedimento  autorizzatorio   originario.   Se
l'istanza di cui al secondo  periodo  e'  presentata  almeno  novanta
giorni prima  della  scadenza  del  termine  di  efficacia  temporale
definito   nel   provvedimento   di   autorizzazione,   il   medesimo
provvedimento, anche  comprensivo  della  dichiarazione  di  pubblica
utilita'  e  dell'eventuale  apposizione  del   vincolo   preordinato
all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a  essere  efficace
sino  all'adozione,  da  parte   dell'autorita'   competente,   delle
determinazioni relative alla concessione della proroga». 
  14-ter. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, il secondo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:  «Per
tali attivita', l'autorita' competente puo' avvalersi dell'ISPRA, nel
limite di spesa di 3 milioni di euro annui, cui  si  provvede  con  i
proventi delle tariffe di  cui  all'articolo  33,  comma  1.  Con  il
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, sono determinate  le  risorse
da riassegnare annualmente all'ISPRA per le attivita' di monitoraggio
svolte ai sensi del precedente periodo. L'autorita'  competente  puo'
altresi' avvalersi degli altri enti del Sistema nazionale a rete  per
la protezione dell'ambiente, di cui alla legge  28  giugno  2016,  n.
132, dell'Istituto superiore di sanita', per i profili concernenti la
sanita'  pubblica,  ovvero  di  altri  soggetti  pubblici,  i   quali
informano tempestivamente la stessa autorita' competente degli  esiti
della verifica».)) 
  15. ((Fuori  dei  casi))  previsti  dagli  articoli  12  e  13  del
decreto-legge n. 77 del 2021 e qualora sia strettamente necessario al
fine di assicurare il rispetto da parte delle  citta'  metropolitane,
delle province e dei comuni  degli  obblighi  e  impegni  finalizzati
all'attuazione del PNRR ((e  del  PNC))  e  assunti  in  qualita'  di
soggetti attuatori, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per gli  affari  europei,
il Sud, le politiche di  coesione  e  il  PNRR  ovvero  del  Ministro
competente in relazione all'intervento da realizzare, possono  essere
((attribuiti)) ai sindaci, ai presidenti delle province e ai  sindaci
metropolitani i poteri previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2020, n. 41. In caso di adozione del decreto di cui  al  primo
periodo, si applicano, ai fini della  realizzazione  dell'intervento,
le disposizioni di cui al citato articolo 7-ter del decreto-legge  n.
22 del 2020, nonche' quelle di cui all'articolo 24, commi 3 e 4,  del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. 
  16. Al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla  Struttura
di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, delle funzioni di titolarita'  dei  Commissari
straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2017, n. 123, nonche' per  consentire  la  verifica  da  parte
della  Struttura  di  missione   dei   procedimenti   amministrativi,
instaurati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n.  91  del
2017 ovvero degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del  2023
e non definiti dai citati Commissari, i termini  di  conclusione  dei
predetti procedimenti amministrativi sono sospesi fino  al  31  marzo
2024. 
  ((16-bis. Al fine di consentire il raggiungimento  degli  obiettivi
previsti relativamente alla Missione 2,  Componente  2,  Investimento
4.3 «Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica», del  PNRR,  come
modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8  dicembre  2023,
per i soli progetti ammessi  al  finanziamento  con  le  risorse  del
medesimo Piano, nei casi in cui non  sussistano  vincoli  ambientali,
paesaggistici,  culturali  o  imposti  dalla  normativa   dell'Unione
europea, l'istanza per l'occupazione del  suolo  pubblico  e  per  la
realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e delle relative  opere
di connessione alla rete  di  distribuzione  sul  suolo  pubblico  si
intende  accolta  qualora,  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
presentazione dell'istanza medesima,  non  sia  stato  comunicato  un
provvedimento  di  diniego  da  parte  dell'ente  proprietario  della
strada. Resta salva la facolta' dell'ente proprietario  della  strada
di imporre prescrizioni successivamente  alla  scadenza  del  termine
previsto dal primo periodo nonche' di assumere determinazioni in  via
di autotutela nei casi di cui all'articolo 21-octies  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della presente disposizione,  il  soggetto  richiedente  ha
facolta' di comunicare all'amministrazione  procedente,  entro  dieci
giorni dalla medesima data di  entrata  in  vigore,  la  volonta'  di
avvalersi della disciplina stabilita dal presente comma. 
  16-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 2023,  n.  181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio  2024,  n.  11,
dopo il comma 9-quater e' inserito il seguente: 
  «9-quater. 1. Fino al 31  dicembre  2026,  il  gestore  della  rete
elettrica di trasmissione nazionale realizza le opere necessarie  per
la connessione di cabine primarie, per le  quali  e'  stata  concessa
l'autorizzazione ai gestori della rete elettrica di  distribuzione  e
che sono state ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere
sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento  2.1
"Rafforzamento Smart Grid", del PNRR,  mediante  denuncia  di  inizio
attivita' ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti,
del  decreto-legge  29  agosto  2003,   n.   239,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, a condizione  che
tali opere di connessione abbiano una tensione nominale non superiore
a 220 kW e una  lunghezza  non  superiore  a  un  chilometro  oppure,
qualora non siano interessate aree sottoposte  a  vincoli  di  natura
ambientale, paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore
a tre chilometri». 
  16-quater. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025,  l'Agenzia
per l'Italia digitale e' autorizzata a rilasciare  la  certificazione
delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui  all'articolo
26 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo
31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle dichiarazioni  presentate  dai
soggetti gestori delle piattaforme ai sensi  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n.  445,  attestanti  la  conformita'  delle  medesime
piattaforme ai requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, del  citato
codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.)) 
                           ((Art. 12 - bis 
Modalita' semplificate  per  la  verifica  preventiva  dell'interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei  progetti finanziati dal PNRR 
 
  1. L'articolo 28, comma 4, del codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
l'articolo 41, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui  aldecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non si applicano: 
  a) agli interventi qualificabili come interventi di  lieve  entita'
sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera  a),  del  presente
articolo, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete
rientranti nei progetti  finanziati  dal  PNRR,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 6; 
  b) agli interventi realizzati in  aree  gia'  occupate  da  strade,
opere o altri impianti di rete, a condizione che non  comportino  uno
scavo che  ecceda  la  quota  di  profondita'  gia'  impegnata  dagli
impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  nonche'  agli  interventi  urgenti  necessari   al   ripristino
dell'erogazione del servizio pubblico. 
  2. In deroga al citato articolo 41, comma 4, del codice di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per  gli  interventi  sulle
infrastrutture di rete qualificabili come interventi di media entita'
sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera  b),  del  presente
articolo si applicano le seguenti modalita' semplificate: 
  a)  il  soggetto  richiedente  trasmette  in  via   telematica   al
soprintendente territorialmente competente esclusivamente  una  copia
del progetto dell'intervento o di uno stralcio di esso; 
  b)  il  soprintendente  territorialmente  competente,  nel  termine
perentorio di trenta giorni dal ricevimento della  documentazione  di
cui  alla  lettera  a)  del  presente  comma,   puo',   con   congrua
motivazione,  richiedere  la  sottoposizione   dell'intervento   alla
verifica preventiva dell'interesse  archeologico  di  cui  al  citato
articolo 41, comma 4, del codice di cui  al  decreto  legislativo  31
marzo 2023, n. 36. 
  3. Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  dei  commi  1,
lettera a), e 2: 
  a) per «interventi  di  lieve  entita'»  si  intendono  quelli  che
comportano uno scavo inferiore a  500  metri  di  lunghezza  con  una
larghezza non  superiore  a  50  centimetri  e  una  profondita'  non
superiore a 1,20 metri ovvero  la  posa  di  manufatti  prefabbricati
connessi alla rete che comportano uno scavo  avente  una  profondita'
massima di 60 centimetri; 
  b) per «interventi  di  media  entita'»  si  intendono  quelli  che
comportano uno scavo compreso tra 500 e 1.000 metri di lunghezza  con
una larghezza non superiore a 50 centimetri  e  una  profondita'  non
superiore a 1,20 metri ovvero l'infissione  di  sostegni  nel  numero
massimo di cinque unita' e che comportano uno scavo  massimo  di  1,5
metri. 
  4. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, per le  infrastrutture  di
rete, in alternativa alle procedure di cui  al  citato  articolo  41,
comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.
36, e' sempre prevista la facolta' di  richiedere  al  soprintendente
territorialmente competente la  sorveglianza  archeologica  in  corso
d'opera. 
  5. Resta fermo che, per gli interventi  che  non  comportino  nuove
edificazioni o scavi a quote diverse da  quelle  gia'  utilizzate  da
manufatti esistenti, non  e'  richiesta  la  trasmissione  di  alcuna
documentazione ai  fini  della  verifica  di  assoggettabilita'  alla
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. 
  6. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1,  2,  3  e  5  e'
attestata  da  un  tecnico  abilitato,  anche  interno  al   soggetto
richiedente, nel progetto o  nello  stralcio  dello  stesso,  che  e'
trasmesso per via  telematica  alla  soprintendenza  territorialmente
competente prima dell'avvio dei lavori. 
  7. Resta ferma la disciplina relativa alle scoperte fortuite e agli
interventi  conseguenti  in  ordine  alla   tutela   del   patrimonio
archeologico di cui, rispettivamente, agli articoli 90 e 28, comma 2,
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.)) 
                              Art. 29 
               Disposizioni in materia di prevenzione 
                  e contrasto del lavoro irregolare 
 
  1. All'articolo 1, comma 1175, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge  ed  il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'» sono
sostituite dalle seguenti: «all'assenza di violazioni nelle  predette
materie, ivi comprese  le  violazioni  in  materia  di  tutela  delle
condizioni di lavoro nonche' di salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro individuate con decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge  ed  il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'»; 
    b) dopo il comma 1175 e' inserito il seguente: 
      «1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui  al  comma
1175  in  caso  di   successiva   regolarizzazione   degli   obblighi
contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, nonche' delle violazioni accertate di cui al medesimo  comma
1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza  sulla  base
delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle  violazioni
amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il
recupero dei benefici erogati non puo'  essere  superiore  al  doppio
dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.». 
  2. All'articolo 29 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  ((a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel
subappalto   spetta   un   trattamento    economico    e    normativo
complessivamente  non  inferiore  a  quello  previsto  dal  contratto
collettivo nazionale  e  territoriale  stipulato  dalle  associazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e  per  la
zona strettamente connessi con l'attivita' oggetto dell'appalto e del
subappalto»)); 
    b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine,  il
seguente:  «Il  presente  comma  si  applica  anche   nelle   ipotesi
dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori  di
lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonche' ai  casi  di
appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.». 
  3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
alla lettera d), ((il numero 1) e')) sostituito dal seguente: 
    «1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi  dovuti  per
la violazione di cui all'articolo 3  del  decreto-legge  22  febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  aprile
2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti
per la violazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  18  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  all'articolo  12  del
decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136,  e  all'articolo  18-bis,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;». 
  4. ((All'articolo 18 del)) decreto legislativo 10  settembre  2003,
n. 276((,)) sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «L'esercizio
non autorizzato delle attivita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettere a) e b), e' punito con la pena dell'arresto fino a un mese  o
dell'ammenda di euro 60 per  ogni  lavoratore  occupato  e  per  ogni
giornata di lavoro.»; 
      2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi  e'
scopo  di  lucro,  la  pena  e'  dell'arresto  fino  a  due  mesi   o
dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.»; 
      3) il sesto periodo e' sostituito  dal  seguente:  «L'esercizio
non autorizzato delle attivita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettere d) ed e), e' punito con la pena dell'arresto fino a tre  mesi
o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500»; 
      4) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi e'
scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a quarantacinque  giorni
o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500.»; 
    b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Nei
confronti dell'utilizzatore  che  ricorra  alla  somministrazione  di
prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da  quelli  di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a),  ovvero  da  parte  di  soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo  4,  comma  1,  lettera  b),  o
comunque al di fuori dei limiti ivi  previsti,  si  applica  la  pena
dell'arresto fino a un mese  o  dell'ammenda  di  euro  60  per  ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»; 
    c) al comma 5-bis, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Nei casi di appalto privo dei  requisiti  di  cui  all'articolo  29,
comma 1, e di distacco privo dei requisiti di  cui  all'articolo  30,
comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la  pena
dell'arresto fino a un mese  o  dell'ammenda  di  euro  60  per  ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»; 
    d) ((dopo il comma 5-bis sono)) inseriti i seguenti: 
      ((«5-ter.)) Quando la somministrazione di lavoro  e'  posta  in
essere con la specifica finalita' di eludere  norme  inderogabili  di
legge  o  di  contratto  collettivo  applicate  al   lavoratore,   il
somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto
fino a tre mesi o dell'ammenda di euro  100  per  ciascun  lavoratore
coinvolto e per ciascun giorno di ((somministrazione)). 
      ((5-quater.)) Gli importi delle sanzioni previste dal  presente
articolo sono aumentati  del  venti  per  cento  ove,  nei  tre  anni
precedenti, il datore di lavoro sia stato  destinatario  di  sanzioni
penali per i medesimi ((illeciti)). 
  ((5-quinquies.  L'importo  delle  pene   pecuniarie   proporzionali
previste dal presente articolo, anche  senza  la  determinazione  dei
limiti minimi o massimi, non puo', in ogni caso, essere  inferiore  a
euro 5.000 ne' superiore a euro 50.000.)) 
      ((5-sexies.)) Il  venti  per  cento  dell'importo  delle  somme
versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'articolo 21, comma 2, primo
periodo, del decreto  legislativo  19  dicembre  1994,  n.  758,  per
l'estinzione  degli  illeciti  di  cui  al  presente  articolo,  sono
destinate alle finalita' di cui all'articolo 1,  comma  445,  lettera
e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le
modalita' ivi previste, fermi restando i limiti di cui  alla  lettera
g) del medesimo ((comma 445».)) 
  5. L'articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno  2015,  ((n.
81, e')) abrogato. 
  6. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  il  comma
354 e' sostituito dal seguente: 
    «354. In caso di superamento del limite di  durata  previsto  dal
comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343  al  presente
comma, oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si  trasforma
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di  utilizzo  di
soggetti diversi da quelli  di  cui  al  comma  344,  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  500
euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al  quale  si  riferisce  la
violazione,  salvo  che  la  violazione  del  comma  344   da   parte
dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o  non
veritiere contenute nell'autocertificazione resa  dal  lavoratore  ai
sensi del comma 345. Non si applica la procedura di  diffida  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.». 
  7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di  lavoro  e  di
legislazione sociale, ivi compresa la tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso  non  emergano  violazioni  o
irregolarita',  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro   rilascia   un
attestato e iscrive, previo  assenso,  il  datore  di  lavoro  in  un
apposito elenco informatico consultabile  pubblicamente,  tramite  il
((sito  internet  istituzionale))   del   medesimo   Ispettorato,   e
denominato  «Lista  di  conformita'  INL».  L'iscrizione  nell'elenco
informatico di cui al primo periodo e' effettuata nel rispetto  delle
disposizioni di cui al regolamento  (UE)  2016/679  ((del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  27   aprile   2016,))   e   produce
esclusivamente gli effetti di cui al comma 8. 
  8. I datori di lavoro, cui e' stato rilasciato l'attestato  di  cui
al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi  dalla
data di iscrizione ((nella Lista di conformita' INL)),  ad  ulteriori
verifiche  da  parte  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  nelle
materie oggetto degli  accertamenti,  fatte  salve  le  verifiche  in
materia di salute e sicurezza nei  luoghi  di  lavoro,  le  eventuali
richieste di intervento, nonche' le attivita'  di  indagine  disposte
dalla Procura della Repubblica. 
  9. In caso  di  violazioni  o  irregolarita'  accertate  attraverso
elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza,
l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede  alla  cancellazione  del
datore di lavoro dalla Lista di conformita' INL. 
  ((10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.))
  13. All'accertamento della violazione di cui  ai  commi  11  e  12,
nonche', nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle  relative
sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di
legislazione  sociale,  ferme  restando  le   rispettive   competenze
previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni  di
enti pubblici e privati. 
  14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  15.  Al  fine  di  promuovere  il  miglioramento,  anche   in   via
progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni
di lavoro, di cura e di assistenza in favore  delle  persone  anziane
non autosufficienti ((e di favorire)) la regolarizzazione del  lavoro
di cura prestato al domicilio della persona  non  autosufficiente,  a
decorrere dalla data che sara'  comunicata  dall'INPS  a  conclusione
delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale
Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al  31
dicembre 2025,  in  caso  di  assunzioni  o  trasformazioni  a  tempo
indeterminato di  contratti  di  lavoro  domestico  con  mansioni  di
assistente a soggetti anziani, con  una  eta'  anagrafica  di  almeno
ottanta anni, gia' titolari dell'indennita'  di  accompagnamento,  di
cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18,
e' riconosciuto per  un  periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi  un
esonero dal versamento del 100 per cento dei  complessivi  contributi
previdenziali  ed  assicurativi  a  carico  del  datore   di   lavoro
domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua,
riparametrato  e  applicato  su  base  trimestrale,  ferma   restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
  16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione  di  cui  al
comma 15 deve possedere un valore  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate  di  natura
sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6  del  ((regolamento  di  cui
al)) decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  dicembre
2013, n. 159, in corso di validita', non superiore a euro 6.000. 
  17. Il beneficio non  spetta  nel  caso  in  cui  tra  il  medesimo
lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona  del  suo  nucleo
familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di
assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonche' in caso di
assunzione di parenti o  affini,  salvo  che  il  rapporto  abbia  ad
oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui ((all'articolo 1,  terzo
comma, numeri  da  1)  a  5))),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403. 
  18.  L'esonero  contributivo  di  cui  ai  commi  da  15  a  17  e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025,  58,8  milioni  di
euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e  di  0,6
milioni di euro per l'anno 2028 , a valere  sul  programma  nazionale
Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del
Programma  ed  all'ammissione  della  misura  al  finanziamento,  nel
rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei  criteri  di
ammissibilita'  allo   stesso   applicabili.   L'INPS   provvede   al
monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da
15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento
del limite di spesa indicato al primo periodo  il  medesimo  Istituto
non prende in  considerazione  ulteriori  domande  per  l'accesso  ai
benefici contributivi di cui ai predetti commi. 
  19. Al fine  di  rafforzare  l'attivita'  di  contrasto  al  lavoro
sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza  sui  luoghi
((di lavoro,)) al decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  ((a) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei  lavoratori
autonomi tramite crediti). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono
tenuti al possesso della patente  di  cui  al  presente  articolo  le
imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o
mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione  di
coloro  che  effettuano  mere  forniture  o  prestazioni  di   natura
intellettuale. Per le imprese e i lavoratori  autonomi  stabiliti  in
uno Stato membro dell'Unione europea diverso  dall'Italia  o  in  uno
Stato non appartenente all'Unione europea e' sufficiente il  possesso
di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorita' del
Paese d'origine e, nel caso  di  Stato  non  appartenente  all'Unione
europea, riconosciuto  secondo  la  legge  italiana.  La  patente  e'
rilasciata,  in  formato  digitale,  dall'Ispettorato  nazionale  del
lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti: 
  a) iscrizione alla camera di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura; 
  b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei  dirigenti,  dei
preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di  lavoro,  degli
obblighi formativi previsti dal presente decreto; 
  c) possesso del documento  unico  di  regolarita'  contributiva  in
corso di validita'; 
  d) possesso del documento  di  valutazione  dei  rischi,  nei  casi
previsti dalla normativa vigente; 
  e) possesso della certificazione di  regolarita'  fiscale,  di  cui
all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
  f)  avvenuta  designazione  del  responsabile   del   servizio   di
prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. 
  2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1  e'  autocertificato
secondo  le  disposizioni  del   testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Nelle  more  del  rilascio  della  patente  e'
comunque consentito lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1,
salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del
lavoro. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
sentito l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  sono  individuati  le
modalita' di presentazione della domanda per il  conseguimento  della
patente di cui al comma 1 e i  contenuti  informativi  della  patente
medesima nonche' i presupposti e il procedimento per  l'adozione  del
provvedimento di sospensione di cui al comma 8. 
  4. La patente e' revocata in caso di  dichiarazione  non  veritiera
sulla sussistenza di  uno  o  piu'  requisiti  di  cui  al  comma  1,
accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici
mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo puo' richiedere
il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1. 
  5. La patente e' dotata di un punteggio iniziale di trenta  crediti
e consente ai soggetti di cui al comma  1  di  operare  nei  cantieri
temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a),  con
una dotazione pari o superiore a quindici crediti.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito  l'Ispettorato
nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di  attribuzione  di
crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonche' le modalita'
di recupero dei crediti decurtati. 
  6. Il punteggio della patente  subisce  le  decurtazioni  correlate
alle risultanze dei provvedimenti definitivi  emanati  nei  confronti
dei datori di lavoro,  dirigenti  e  preposti  delle  imprese  o  dei
lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure  indicati  nell'allegato
I-bis annesso  al  presente  decreto.  Se  nell'ambito  del  medesimo
accertamento ispettivo sono contestate  piu'  violazioni  tra  quelle
indicate nel citato allegato  I-bis,  i  crediti  sono  decurtati  in
misura non eccedente il doppio di quella prevista per  la  violazione
piu' grave. 
  7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6  le  sentenze
passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di  cui  all'articolo
18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive. 
  8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui
deriva la morte del lavoratore o un'inabilita' permanente, assoluta o
parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' sospendere, in  via
cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi.
Avverso il provvedimento di sospensione e' ammesso ricorso ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 14, comma 14. 
  9. I provvedimenti definitivi di cui al comma  6  sono  comunicati,
entro   trenta   giorni,   anche    con    modalita'    informatiche,
dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale  del
lavoro ai fini della decurtazione dei crediti. 
  10. La patente con  punteggio  inferiore  a  quindici  crediti  non
consente alle  imprese  e  ai  lavoratori  autonomi  di  operare  nei
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a). In tal  caso  e'  consentito  il  completamento  delle  attivita'
oggetto di appalto o subappalto in  corso  di  esecuzione,  quando  i
lavori eseguiti sono  superiori  al  30  per  cento  del  valore  del
contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14. 
  11. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  2,  in  mancanza  della
patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese
e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili
di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), si  applicano  una
sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e,
comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura  di
diffida di cui all'articolo 301-bis  del  presente  decreto,  nonche'
l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,
n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse  sanzioni  si  applicano
alle imprese e  ai  lavoratori  autonomi  che  operano  nei  cantieri
temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a),  con
una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli  introiti
derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono  destinati
al bilancio dell'Ispettorato nazionale del  lavoro  e  concorrono  al
finanziamento  delle  risorse  necessarie   all'implementazione   dei
sistemi informatici necessari al rilascio e  all'aggiornamento  della
patente. 
  12.  Le  informazioni  relative  alla  patente  sono  annotate   in
un'apposita sezione  del  Portale  nazionale  del  sommerso,  di  cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004,  n.
124, unitamente a  ogni  utile  informazione  contenuta  nel  Sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui
all'articolo 8 del presente decreto. 
  13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio  sulla
funzionalita' del sistema della patente a crediti entro  dodici  mesi
dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento
dei decreti ministeriali previsti  dai  commi  3  e  5  del  presente
articolo. 
  14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi  da  1  a  13
puo' essere estesa ad  altri  ambiti  di  attivita'  individuati  con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
comparativamente piu' rappresentative. 
  15. Non sono tenute al possesso della patente di  cui  al  presente
articolo le imprese in possesso dell'attestazione  di  qualificazione
SOA, in classifica pari o superiore alla  III,  di  cui  all'articolo
100, comma 4, del codice dei contratti pubblici  di  cui  al  decreto
legislativo n. 36 del 2023»)); 
    b) all'articolo 90, comma 9: 
      1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        «b-bis) verifica il possesso della patente ((o del  documento
equivalente)) di cui all'articolo  27  nei  confronti  delle  imprese
esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi  di  subappalto,
ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della  patente
ai   sensi   ((del   comma   15))   del   medesimo    articolo    27,
((dell'attestazione di qualificazione)) SOA;»; 
      2) alla lettera c), le parole: «alle  lettere  a)  e  b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»; 
    c) all'articolo 157, comma 1, la lettera c) e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «c) con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  711,92  a
2.562,91 euro per la  violazione  degli  articoli  90,  commi  7,  9,
lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.». 
  ((c-bis) dopo l'allegato I e' inserito  l'allegato  I-bis,  di  cui
all'allegato 2-bis annesso al presente decreto.)) 
  20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il
2024 ed euro 2.500.000 ((a decorrere)) dal 2025, sono  a  carico  del
bilancio  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro.  ((A  decorrere))
dall'anno 2025 per  il  medesimo  Ispettorato  sono  conseguentemente
elevati nella misura di 2.500.000 euro  i  limiti  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla
compensazione  dei  relativi  effetti  finanziari,  in   termini   di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 2,5 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
                             Art. 36 
Disposizioni  per  la  realizzazione   degli   interventi   volti   a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio  idrogeologico  e per la realizzazione degli interventi nei territori  colpiti  dagli eventi sismici ((del 2009, del 2016, del 2022 e del 2023)) 
 
 1. L'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
e l'articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di  cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  si  interpretano  nel
senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi  di
cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, indette successivamente al  1°  luglio  2023,  si  applicano  le
disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e  14  dell'ordinanza
del capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  558  del  15
novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  270  del  20
novembre 2018, fatto salvo il rispetto del  principio  DNSH  («Do  No
Significant Harm») ai sensi dell'articolo  17  del  regolamento  (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.((1-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30  dicembre  2020,
n. 178, le parole:  «al  31  dicembre  2024»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 31 ottobre 2025».)) 
  2. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «2-ter. Al fine di assicurare una piu'  celere  attuazione  degli
interventi di cui al comma 1 compresi negli allegati II e II-bis alla
parte seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  il
soggetto  attuatore,  d'intesa  con  il  Presidente   della   regione
territorialmente competente, puo' chiedere al Ministero dell'ambiente
e  della  sicurezza  energetica  di  individuare  la  regione   quale
autorita' competente allo svolgimento della procedura di  valutazione
d'impatto ambientale (VIA) o della verifica  di  assoggettabilita'  a
VIA. Entro e non oltre i successivi  quindici  giorni,  il  Ministero
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  comunica  al  soggetto
attuatore e alla regione la determinazione  in  merito  all'autorita'
competente. La verifica del  progetto  di  cui  all'articolo  42  del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, comprende  anche  la  verifica  dell'ottemperanza  delle
condizioni ambientali stabilite  nel  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita'  a  VIA  o  nel  provvedimento  di   VIA   di   cui
all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.  A
tale fine, il soggetto preposto alla verifica  del  progetto  di  cui
all'articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo  n.  36  del
2023 e'  individuato  come  soggetto  che  effettua  la  verifica  di
ottemperanza di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo
n. 152 del 2006.». 
  ((2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute,
della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del  settore  edile,  il
Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e
la sicurezza nei cantieri, comprese forme di monitoraggio dei  flussi
della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico  delle
imprese  di  cui  al  comma  3.  Tali  misure  possono  prevedere  la
comunicazione e  lo  scambio  di  informazioni  con  autorita',  enti
pubblici,  parti  sociali  e  datori  di   lavoro.   Il   Commissario
straordinario adotta, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui
all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche i  tipi
di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o  alla
comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei  flussi  di  manodopera
sono messi a disposizione della Struttura di cui  all'articolo  30  e
delle prefetture - uffici territoriali del  Governo  territorialmente
competenti, anche  ai  fini  dell'esercizio  del  potere  di  accesso
previsto dall'articolo 93 del codice delle leggi  antimafia  e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, nonche' dell'Ispettorato nazionale del lavoro,  secondo
modalita'   stabilite   mediante   accordi   con    il    Commissario
straordinario».)) 
  ((2-ter. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2,  comma
2,  del  decreto-legge  11  gennaio  2023,  n.  3,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n.  21,  sulla  base  delle
procedure e dei criteri  di  quantificazione  dei  danni  di  cui  al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione  dei
fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle
strutture e delle infrastrutture, pubbliche  e  private,  danneggiate
per effetto degli eventi sismici  che  hanno  colpito  il  territorio
della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione
Umbria il 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo  stato  di
emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni
del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023,  e  6  aprile  2023,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono
stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio
2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno  2023.
La ricognizione di cui al precedente periodo e' sottoposta al Governo
mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   legge   di   conversione   del   presente   decreto.
All'attuazione del  presente  comma  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.)) 
  ((2-quater. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge  30  aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  giugno
2022, n. 79, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Della
facolta'  di  cui  al  primo  periodo  possono  avvalersi  anche   le
amministrazioni  impegnate  per  gli  interventi  di   ricostruzione,
pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009  e  del  2016.  Gli
incarichi  attribuiti  ai  sensi  del  terzo  periodo,  al  fine   di
assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e facilitare  la
realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del  Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)  nelle  aree
colpite dai sismi del 2009 e del 2016,  possono  essere  conferiti  a
soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti  dalla  stessa
amministrazione  conferente,  che  abbiano   maturato   significative
esperienze e professionalita' tecnico-amministrative nel campo  della
programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo  dei
fondi  pubblici  nonche'  dello  svolgimento   delle   attivita'   di
responsabile  unico  del  procedimento,  anche   prescindendo   dalla
formazione di livello universitario, fermo restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e
dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma  3,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26».)) 
                               Art. 40 
Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da  parte
                   delle pubbliche amministrazioni 
 
1. All'articolo 6, comma  2,  dell'Allegato  II.14  al  Codice  dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31  marzo  2023,  n. 36,  le  parole:  «quarantacinque  giorni»  sono   sostituite   dalle seguenti: «trenta giorni».

Soccorso istruttorio non applicabile per la dichiarazione ai sensi art. 47 DL n. 77/2021

Consiglio di Stato, sez. V, 20.03.2024 n. 2688

7. Con il secondo motivo di appello, la difesa di parte appellante indugia sul fatto che la SA, nel caso di specie, avrebbe dovuto attivare il “soccorso istruttorio”. Ciò anche sulla base di una recente decisione del TAR Sardegna (sez. II, 13 dicembre 2023, n. 661) il quale ha ritenuto che la mancata dichiarazione di cui al citato art. 47, comma 4, possa essere colmata per l’appunto con soccorso istruttorio. La tesi non si rivela condivisibile dal momento che:
7.1. Con memoria in data 16 gennaio 2024, la difesa di parte appellante richiama la sentenza di questa stessa sezione n. 7870 del 21 agosto 2023 la quale esprimerebbe a suo dire un orientamento alla stessa favorevole, in particolare laddove ammette il soccorso istruttorio per le irregolarità della documentazione amministrativa (cfr. pag. 5 della suddetta memoria). Osserva il collegio come la richiamata decisione di questa sezione abbia in particolare evidenziato, almeno con riguardo alle ipotesi contemplate o comunque ricavabili dall’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (vecchio codice dei contratti), “la necessaria distinzione tra:
a) soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell’art. 101 d. lgs. n. 36 cit., non difforme dall’art. 83, comma 9), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico);
b) soccorso sanante (comma 1 lettera b), anche qui non difforme dall’art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili);
c) soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3), che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale – abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica”.
7.2. Le coordinate ermeneutiche sopra individuate non risultano comunque applicabili al caso di specie dal momento che:
7.2.1. Non si tratta di carenze, inesattezze o irregolarità della documentazione amministrativa [di qui l’impossibilità di applicare le ipotesi sub a) e b)];
7.2.2. Né si tratta di formulazioni ambigue dell’offerta presentata, sì da formare oggetto di chiarimento onde attestare le reale portata della volontà negoziale assunta [ipotesi sub c)]: e ciò dal momento che il depennamento secco denota la chiara volontà di sottrarsi ad un simile obbligo di legge;
7.3. Con ciò si vuole dire che, se la suddetta dichiarazione costituisce “requisito necessario dell’offerta” va da sé che il soccorso istruttorio non possa trovare applicazione per espresso divieto di legge di cui all’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (il quale esclude infatti il meccanismo del soccorso istruttorio proprio per le offerte tecniche ed economiche). In questi termini la litera legis si rivela difficilmente superabile (il legislatore, allorché avesse inteso attribuire un ruolo meno incisivo a tale dichiarazione avrebbe infatti utilizzato una formula meno rigida);
7.4. Del resto lo stesso art. 47 del DL n. 77 del 2021, giova ripetere, stabilisce che l’obbligo di assumere giovani e donne, in caso di nuove assunzioni ritenute necessarie per l’esecuzione della commessa, deve essere assolto al momento della presentazione dell’offerta e dunque in occasione della domanda di partecipazione. Di conseguenza lo stesso non potrebbe giammai essere considerato alla stregua di requisito di esecuzione da dimostrare, ossia, soltanto all’indomani dell’aggiudicazione. E ciò dal momento che, trattandosi di “requisito necessario dell’offerta”, lo stesso deve essere vagliato in tale occasione ossia al momento della valutazione delle offerte (e dunque ancor prima presentato in fase di partecipazione);
7.5. Quand’anche si volesse ritenere applicabile l’istituto affine del soccorso procedimentale (onde apportare chiarimenti e spiegazioni circa i contenuti dell’offerta) ciò non sarebbe comunque possibile dal momento che la ditta appellante ha del tutto “depennato” tale voce, lasciando così intendere in modo chiaro e intellegibile – ossia in assenza di qualsivoglia ambiguità – la volontà di sottrarsi ad un simile obbligo. Dunque non si tratterebbe se del caso di una mera spiegazione ma, piuttosto, di radicale modifica del contenuto della propria offerta come tale inammissibile, e ciò anche alla luce del richiamato precedente di questa sezione n. 7870 del 21 agosto 2023;
7.6. In questa specifica direzione, la scelta del legislatore di ritenere una simile dichiarazione in funzione di “requisito necessario dell’offerta” risponde all’esigenza di imporre dall’alto una ben precisa opzione organizzativa (favor per le assunzioni di giovani e donne). Dunque si tratterebbe di un elemento qualificante che illumina la qualità dell’offerta, e ciò proprio in ordine a quanto previsto dal PNRR e dal presupposto piano europeo next generation UE i quali prevedono, sì, il rilancio dell’economia ma ferma restando la primaria esigenza di avviare il rilancio stesso anche e soprattutto grazie alle nuove leve e ad una maggiore valorizzazione del lavoro femminile. Di qui la scelta, pertanto, per cui le quote rosa/giovanili costituiscono elemento essenziale di qualità dell’offerta;
7.7. A ciò si aggiunga che, consentire sic et simpliciter il ricorso al soccorso istruttorio anche in simili casi (volontà di sottrarsi all’obbligo delle quote rosa e giovanili) vorrebbe dire svuotare di significato la relativa disposizione di cui all’art. 47, comma 4, e dunque minare la positività e l’effettività del relativo obbligo dichiarativo.

Decreto Legge PNRR 4 : nuove disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici

Pubblicato il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 02.03.2024).
Di seguito le nuove ulteriori disposizioni in materia di contratti pubblici e di PNRR.

                               Art. 12 
Ulteriori misure di semplificazione in  materia  di  affidamento  dei
  contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi 
 
  1.  Al  fine   di   assicurare   l'attuazione   degli   interventi,
caratterizzati da  un  maggiore  livello  di  avanzamento,  non  piu'
finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse  del  PNRR,  in
applicazione della decisione del  Consiglio  ECOFIN  dell'8  dicembre
2023, alle relative procedure di affidamento ed ai  contratti  i  cui
bandi o avvisi risultino gia' pubblicati  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nonche', laddove  non  sia  prevista  la
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed  ai  contratti  in
cui, alla suddetta data,  siano  gia'  stati  inviati  gli  inviti  a
presentare le offerte, continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di
cui  al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  al  decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
21 aprile 2023, n. 41, nonche' le specifiche disposizioni legislative
finalizzate  a  semplificare  e  agevolare  la  realizzazione   degli
obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica e nel rispetto, per  quanto  riguarda  le  norme  in
materia di personale, dei relativi limiti temporali. Le  disposizioni
di cui al primo periodo si applicano esclusivamente alle procedure di
affidamento  di   lavori   ovvero   di   affidamento   congiunto   di
progettazione ed esecuzione dei lavori e ai relativi contratti. 
  2.  In  relazione  agli  interventi  di  cui  all'Allegato  IV   al
decreto-legge n. 77 del 2021, non piu' finanziati in tutto o in parte
a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della  decisione  del
Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,  le  disposizioni  di  cui  al
medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge  n.  13  del
2023, nonche' le specifiche disposizioni  legislative  finalizzate  a
semplificare e agevolare la realizzazione degli  obiettivi  stabiliti
dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti  in  corso,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e  nel  rispetto,  per
quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti
temporali. A tal fine, per procedimenti  in  corso  si  intendono  le
procedure  per  le  quali  e'  stato   formalizzato   l'incarico   di
progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Nel limite delle risorse  stanziate  a  legislazione  vigente  e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  anche
in relazione agli interventi non piu' finanziati in tutto o in  parte
a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della  decisione  del
Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della  capacita'
amministrativa, al reclutamento di personale  e  al  conferimento  di
incarichi,   nonche'   alle    semplificazioni    dei    procedimenti
amministrativi e contabili, contenute  nel  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, nel decreto-legge 24  febbraio  2023,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  aprile  2023,  n.  41,
nonche' le ulteriori specifiche disposizioni legislative  finalizzate
ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nel
rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di  personale,  dei
relativi limiti temporali. 
  4. Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo
degli interventi di cui  ai  commi  1,  2  e  3,  le  amministrazioni
titolari ed i soggetti  attuatori  utilizzano  le  funzionalita'  del
sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Per gli  interventi  interamente  definanziati
dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile,
procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando
l'utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo. 
  5. Per gli interventi non piu' finanziati a  valere  sulle  risorse
del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin  dell'8
dicembre 2023 e del  PNC,  restano  confermate  le  assegnazioni  per
l'incremento prezzi dei materiali a valere sul «Fondo per l'avvio  di
opere indifferibili» di cui all'articolo 26, comma 7, primo  periodo,
del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,  purche'  detti
interventi siano integralmente  finanziati  a  valere  su  risorse  a
carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sulla  base  delle
indicazioni fornite  da  parte  delle  amministrazioni  titolari  dei
medesimi interventi con le modalita'  e  nei  termini  stabiliti  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i  cronoprogrammi
prevedendo   l'ultimazione   dell'intervento    in    coerenza    con
l'articolazione  temporale  degli  stanziamenti  di  bilancio.   Alla
ricognizione  degli  interventi  di  cui   al   presente   comma   ed
all'aggiornamento dei cronoprogrammi si  provvede  con  le  procedure
previste dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26,
comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e  dell'articolo
1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  6. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'alinea,  le  parole:  «Fino  al  30  giugno  2024»   sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»; 
    b) alla  lettera  b),  le  parole:  «entro  trenta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni». 
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge  n.  76
del 2020,  come  modificate  dal  comma  6,  si  applicano,  se  piu'
favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletarsi,
secondo le modalita' di cui all'articolo 14-bis della legge 7  agosto
1990, n. 241, previste dal  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  108  del  2021,  dal
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  21  aprile  2023,  n.  41,  nonche'  dalle   specifiche
disposizioni legislative finalizzate a semplificare  e  agevolare  la
realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, e dal PNC. 
  8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della  legge  12
marzo 1999, n. 68, e dall'articolo  46  del  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198,  con  riguardo  agli  investimenti  ovvero  agli
interventi avviati a far data dal  1°  febbraio  2020  ed  ammessi  a
finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del  PNRR,
le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  47  e  50,  comma  4,  del
decreto-legge n. 77  del  2021  si  applicano  con  riferimento  alle
procedure afferenti ai settori speciali di cui al capo I  del  titolo
VI della parte II del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50
ovvero al libro III del codice dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36,  esclusivamente  a  quelle
avviate successivamente alla data di comunicazione della  concessione
del finanziamento. Qualora gli investimenti o gli interventi  di  cui
al  primo  periodo  abbiano  gia'  beneficiato  di  contributi  o  di
finanziamenti  diversi  dal  PNRR,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 46
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  le  disposizioni  di
cui al  primo  periodo  si  applicano  alle  sole  procedure  avviate
successivamente alla data  di  comunicazione  della  concessione  del
finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR. 
  9.  Al  fine  di  consentire  la  tempestiva  realizzazione   degli
interventi indicati nel PNRR,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  4,  lettera  l),  del
decreto-legge n. 77 del  2021,  adottano  i  provvedimenti  necessari
all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato  a
seguito della decisione del Consiglio ECOFIN  dell'8  dicembre  2023.
Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute  nella  decisione
del Consiglio  ECOFIN  dell'8  dicembre  2023,  si  renda  necessario
procedere   all'aggiornamento   di   provvedimenti   gia'   adottati,
relativamente  agli  importi  stanziati,  ai  cronoprogrammi  e  alla
tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al  primo  periodo
procedono all'aggiornamento mediante propri  provvedimenti,  adottati
in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalita' di
adozione   dei   provvedimenti   da   aggiornare,   ferma    restando
l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3  e
9  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  e  la  loro
sottoposizione  agli   organi   di   controllo,   ove   previsti.   I
provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono  comunicati,
senza ritardo, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo  2
del decreto-legge n. 13 del 2023 e  alla  Ragioneria  generale  dello
Stato - Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma
2, del decreto-legge n. 77 del 2021. 
  10. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre  2023,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2023,
n. 162, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2024». 
  11. All'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «,  nella  formulazione  vigente
alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79». 
  12. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
      «Art.  4-bis  (Semplificazione  di  regimi  amministrativi   in
materia di impresa  artigiana).  -  1.  L'avvio,  la  variazione,  la
sospensione, il  subingresso  e  la  cessazione  delle  attivita'  di
impresa artigiana di cui  alle  allegate  tabelle  B.I  e  B.II,  che
formano parte integrante del presente decreto, non  sono  soggette  a
titoli abilitativi, segnalazione o  comunicazione.  Restano  fermi  i
regimi  amministrativi  previsti  dalla  normativa  di  settore   per
l'esercizio delle attivita', nonche' gli adempimenti  previsti  dalla
legge 8 agosto 1985,  n.  443,  e  quelli  previsti  dalla  normativa
dell'Unione europea. 
      2. Ai fini e agli effetti del  presente  decreto,  per  impresa
artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della  legge  n.
443 del 1985. 
      3. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze,
possono ricondurre le  attivita'  non  espressamente  elencate  nelle
tabelle  B.I  e  B.II,  anche  in  ragione  delle  loro  specificita'
territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito
istituzionale.»; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 2, dopo le parole: «si adeguano alle  disposizioni»
sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli da 1 a 4»; 
      2) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        «2-bis. Le  regioni  e  gli  enti  locali  si  adeguano  alle
disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro  il
31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.». 
    c) nell'allegato, sono aggiunte, in fine, le tabelle B.I  e  B.II
di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del  presente
decreto. 
  13. Le disposizioni di cui al comma 12 e quelle  dei  provvedimenti
emanati in attuazione dello  stesso  si  applicano  nelle  regioni  a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel
rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di  attuazione
anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.
3. 
  14. All'articolo 25, comma 5,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Se
l'istanza di cui al secondo periodo e' presentata  almeno  centoventi
giorni prima della scadenza del termine  di  efficacia  definito  nel
provvedimento di VIA, il medesimo  provvedimento  continua  a  essere
efficace sino all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle
determinazioni  relative  alla  concessione  della   proroga.   Entro
quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di  cui  al  secondo
periodo,  l'autorita'  competente  verifica  la   completezza   della
documentazione.  Qualora  la   documentazione   risulti   incompleta,
l'autorita' competente richiede al soggetto istante la documentazione
integrativa, assegnando per la presentazione  un  termine  perentorio
non superiore a trenta giorni. Qualora  entro  il  termine  assegnato
l'istante  non  depositi  la   documentazione   integrativa   ovvero,
all'esito  di  una  nuova   verifica,   da   effettuarsi   da   parte
dell'autorita'  competente  nel  termine  di  quindici  giorni  dalla
presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti
ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto  obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.». 
  15.  Fuori  dai  casi  previsti  dagli  articoli  12   e   13   del
decreto-legge n. 77 del 2021 e qualora sia strettamente necessario al
fine di assicurare il rispetto da parte delle  citta'  metropolitane,
delle province e dei comuni  degli  obblighi  e  impegni  finalizzati
all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti  attuatori,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  adottato  su
proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il  PNRR  ovvero  del  Ministro  competente  in  relazione
all'intervento da realizzare, possono essere attributi ai sindaci, ai
presidenti  delle  province  e  ai  sindaci  metropolitani  i  poteri
previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41.  In
caso di adozione del decreto di cui al primo periodo,  si  applicano,
ai fini della realizzazione dell'intervento, le disposizioni  di  cui
al citato articolo 7-ter del decreto-legge n. 22  del  2020,  nonche'
quelle di cui all'articolo 24, commi 3  e  4,  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
aprile 2023, n. 41. 
  16. Al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla  Struttura
di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, delle funzioni di titolarita'  dei  Commissari
straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2017, n. 123, nonche' per  consentire  la  verifica  da  parte
della  Struttura  di  missione   dei   procedimenti   amministrativi,
instaurati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n.  91  del
2017 ovvero degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del  2023
e non definiti dai citati Commissari, i termini  di  conclusione  dei
predetti procedimenti amministrativi sono sospesi fino  al  31  marzo
2024. 
                               Art. 29 
               Disposizioni in materia di prevenzione 
                  e contrasto del lavoro irregolare 
 
  1. All'articolo 1, comma 1175, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge  ed  il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'» sono
sostituite dalle seguenti: «all'assenza di violazioni nelle  predette
materie, ivi comprese  le  violazioni  in  materia  di  tutela  delle
condizioni di lavoro nonche' di salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro individuate con decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge  ed  il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'»; 
    b) dopo il comma 1175 e' inserito il seguente: 
      «1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui  al  comma
1175  in  caso  di   successiva   regolarizzazione   degli   obblighi
contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, nonche' delle violazioni accertate di cui al medesimo  comma
1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza  sulla  base
delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle  violazioni
amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il
recupero dei benefici erogati non puo'  essere  superiore  al  doppio
dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.». 
  2. All'articolo 29 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o  servizi
e nell'eventuale subappalto e' corrisposto un  trattamento  economico
complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto  collettivo
nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per  la
zona il cui ambito di  applicazione  sia  strettamente  connesso  con
l'attivita' oggetto dell'appalto.»; 
    b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine,  il
seguente:  «Il  presente  comma  si  applica  anche   nelle   ipotesi
dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori  di
lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonche' ai  casi  di
appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.». 
  3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
alla lettera d), il numero 1), e' sostituito dal seguente: «1) del 30
per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di
cui all'articolo  3  del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.  12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,  n.  73  e
del 20 per cento per  quanto  riguarda  gli  importi  dovuti  per  la
violazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  18  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo  12  del  decreto
legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3  e
4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;». 
  4. All'articolo 18, del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
276 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «L'esercizio
non autorizzato delle attivita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettere a) e b), e' punito con la pena dell'arresto fino a un mese  o
dell'ammenda di euro 60 per  ogni  lavoratore  occupato  e  per  ogni
giornata di lavoro.»; 
      2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi  e'
scopo  di  lucro,  la  pena  e'  dell'arresto  fino  a  due  mesi   o
dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.»; 
      3) il sesto periodo e' sostituito  dal  seguente:  «L'esercizio
non autorizzato delle attivita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettere d) ed e), e' punito con la pena dell'arresto fino a tre  mesi
o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500»; 
      4) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi e'
scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a quarantacinque  giorni
o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500.»; 
    b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Nei
confronti dell'utilizzatore  che  ricorra  alla  somministrazione  di
prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da  quelli  di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a),  ovvero  da  parte  di  soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo  4,  comma  1,  lettera  b),  o
comunque al di fuori dei limiti ivi  previsti,  si  applica  la  pena
dell'arresto fino a un mese  o  dell'ammenda  di  euro  60  per  ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»; 
    c) al comma 5-bis, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Nei casi di appalto privo dei  requisiti  di  cui  all'articolo  29,
comma 1, e di distacco privo dei requisiti di  cui  all'articolo  30,
comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la  pena
dell'arresto fino a un mese  o  dell'ammenda  di  euro  60  per  ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»; 
    d) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti: 
      1) «5-ter. Quando la somministrazione di  lavoro  e'  posta  in
essere con la specifica finalita' di eludere  norme  inderogabili  di
legge  o  di  contratto  collettivo  applicate  al   lavoratore,   il
somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto
fino a tre mesi o dell'ammenda di euro  100  per  ciascun  lavoratore
coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.»; 
      2) «5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal  presente
articolo sono aumentati  del  venti  per  cento  ove,  nei  tre  anni
precedenti, il datore di lavoro sia stato  destinatario  di  sanzioni
penali per i medesimi illeciti.»; 
      3) «5-quinquies. L'importo delle sanzioni previste dal presente
articolo non puo', in ogni caso, essere inferiore a  euro  5.000  ne'
superiore a euro 50.000». 
      4) «5-sexies. Il  venti  per  cento  dell'importo  delle  somme
versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'articolo 21, comma 2, primo
periodo, del decreto  legislativo  19  dicembre  1994,  n.  758,  per
l'estinzione  degli  illeciti  di  cui  al  presente  articolo,  sono
destinate alle finalita' di cui all'articolo 1,  comma  445,  lettera
e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le
modalita' ivi previste, fermi restando i limiti di cui  alla  lettera
g) del medesimo comma 445.»; 
  5. L'articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81
e' abrogato. 
  6. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  il  comma
354 e' sostituito dal seguente: «354.  In  caso  di  superamento  del
limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui
ai commi da 343 al presente comma, oggetto della comunicazione di cui
al  comma  346,  si  trasforma  in  rapporto  di   lavoro   a   tempo
indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da  quelli  di
cui al comma 344, si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
del pagamento di una somma da 500  euro  a  2.500  euro  per  ciascun
lavoratore  al  quale  si  riferisce  la  violazione,  salvo  che  la
violazione del comma 344 da parte dell'impresa  agricola  non  derivi
dalle   informazioni   incomplete   o   non    veritiere    contenute
nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del  comma  345.
Non si applica la procedura di diffida di  cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.». 
  7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di  lavoro  e  di
legislazione sociale, ivi compresa la tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso  non  emergano  violazioni  o
irregolarita',  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro   rilascia   un
attestato e iscrive, previo  assenso,  il  datore  di  lavoro  in  un
apposito elenco informatico consultabile  pubblicamente,  tramite  il
sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato  «Lista  di
conformita' INL». L'iscrizione  nell'elenco  informatico  di  cui  al
primo periodo e' effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al
regolamento (UE) 2016/679 e produce esclusivamente gli effetti di cui
al comma 8. 
  8. I datori di lavoro, cui e' stato rilasciato l'attestato  di  cui
al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi  dalla
data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte  dell'Ispettorato
nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti,  fatte
salve le verifiche in materia di salute e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonche' le attivita' di
indagine disposte dalla Procura della Repubblica. 
  9. In caso  di  violazioni  o  irregolarita'  accertate  attraverso
elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza,
l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede  alla  cancellazione  del
datore di lavoro dalla Lista di conformita' INL. 
  10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati  di  realizzazione
dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei  lavori,  il
responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il  committente,
negli appalti privati, verificano la congruita' dell'incidenza  della
manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalita' di
cui al decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
previsto dall'articolo 8, comma 10 - bis, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n. 120. 
  11. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a
150.000  euro,  fermi   restando   i   profili   di   responsabilita'
amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo  finale  da
parte del responsabile del progetto  in  assenza  di  esito  positivo
della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da  parte
dell'impresa affidataria dei lavori, e'  considerato  dalla  stazione
appaltante ai fini della valutazione della performance dello  stesso.
L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo e'
comunicato all'Autorita' Nazionale Anticorruzione  (ANAC),  anche  ai
fini  dell'esercizio  dei  poteri  ad  essa   attribuiti   ai   sensi
dell'articolo 222, comma 3, lettera  b),  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
  12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore  a
500.000 euro, il versamento del saldo finale,  in  assenza  di  esito
positivo della verifica o di previa regolarizzazione della  posizione
da parte dell'impresa affidataria dei lavori,  comporta  la  sanzione
amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente. 
  13. All'accertamento della violazione di cui  ai  commi  11  e  12,
nonche', nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle  relative
sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di
legislazione  sociale,  ferme  restando  le   rispettive   competenze
previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni  di
enti pubblici e privati. 
  14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  15.  Al  fine  di  promuovere  il  miglioramento,  anche   in   via
progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni
di lavoro, di cura e di assistenza in favore  delle  persone  anziane
non autosufficienti e a favorire la regolarizzazione  del  lavoro  di
cura prestato al  domicilio  della  persona  non  autosufficiente,  a
decorrere dalla data che sara'  comunicata  dall'INPS  a  conclusione
delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale
Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al  31
dicembre 2025,  in  caso  di  assunzioni  o  trasformazioni  a  tempo
indeterminato di  contratti  di  lavoro  domestico  con  mansioni  di
assistente a soggetti anziani, con  una  eta'  anagrafica  di  almeno
ottanta anni, gia' titolari dell'indennita'  di  accompagnamento,  di
cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18,
e' riconosciuto per  un  periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi  un
esonero dal versamento del 100 per cento dei  complessivi  contributi
previdenziali  ed  assicurativi  a  carico  del  datore   di   lavoro
domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua,
riparametrato  e  applicato  su  base  trimestrale,  ferma   restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
  16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione  di  cui  al
comma 15 deve possedere un valore  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate  di  natura
sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.  159,  in  corso  di
validita', non superiore a euro 6.000. 
  17. Il beneficio non  spetta  nel  caso  in  cui  tra  il  medesimo
lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona  del  suo  nucleo
familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di
assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonche' in caso di
assunzione di parenti o  affini,  salvo  che  il  rapporto  abbia  ad
oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3,
secondo periodo, numeri da 1 a 5, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403. 
  18.  L'esonero  contributivo  di  cui  ai  commi  da  15  a  17  e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025,  58,8  milioni  di
euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e  di  0,6
milioni di euro per l'anno 2028 , a valere  sul  programma  nazionale
Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del
Programma  ed  all'ammissione  della  misura  al  finanziamento,  nel
rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei  criteri  di
ammissibilita'  allo   stesso   applicabili.   L'INPS   provvede   al
monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da
15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento
del limite di spesa indicato al primo periodo  il  medesimo  Istituto
non prende in  considerazione  ulteriori  domande  per  l'accesso  ai
benefici contributivi di cui ai predetti commi. 
  19. Al fine  di  rafforzare  l'attivita'  di  contrasto  al  lavoro
sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza  sui  luoghi
di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  27  (Sistema  di  qualificazione  delle  imprese  e  dei
lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A far data dal 1°  ottobre
2024 e all'esito della integrazione del portale di cui  al  comma  9,
sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo  le
imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o
mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera  a).  La  patente  e'
rilasciata, in formato digitale, dalla competente  sede  territoriale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro  subordinatamente  al  possesso
dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale  dell'impresa
o del lavoratore autonomo richiedente: 
        a)  iscrizione  alla  camera   di   commercio   industria   e
artigianato; 
        b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti,
dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi  formativi
di cui all'articolo 37; 
        c) adempimento,  da  parte  dei  lavoratori  autonomi,  degli
obblighi formativi previsti dal presente decreto; 
        d) possesso del documento unico di  regolarita'  contributiva
in corso di validita' (DURC); 
        e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 
        f)  possesso  del  Documento  Unico  di  Regolarita'  Fiscale
(DURF). 
      2. Nelle more del rilascio della patente e' comunque consentito
lo svolgimento delle attivita' di cui al  Titolo  IV,  salva  diversa
comunicazione notificata dalla competente sede  dell'Ispettorato  del
lavoro. 
      3. La patente e' dotata di  un  punteggio  iniziale  di  trenta
crediti e consente ai soggetti di cui  al  comma  1  di  operare  nei
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. 
      4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze
degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati
nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa
o del lavoratore autonomo: 
        a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci
crediti; 
        b) accertamento delle violazioni che espongono  i  lavoratori
ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti; 
        c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi  3
e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002,  n.  12,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti; 
        d)  riconoscimento  della  responsabilita'  datoriale  di  un
infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata: 
          1) la morte: venti crediti; 
          2) un'inabilita' permanente al lavoro, assoluta o parziale:
quindici crediti; 
          3)   un'inabilita'   temporanea   assoluta   che    importi
l'astensione dal lavoro per piu' di quaranta giorni: dieci crediti. 
      5. Nei casi di  infortuni  da  cui  sia  derivata  la  morte  o
un'inabilita'  permanente  al  lavoro,  assoluta   o   parziale,   la
competente sede territoriale dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro
puo' sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo  di
dodici mesi. L'ispettorato nazionale del lavoro definisce i  criteri,
le procedure e i termini del provvedimento  di  sospensione.  Ciascun
provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti
decurtati. Gli atti  ed  i  provvedimenti  emanati  in  relazione  al
medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso  comportare
una decurtazione superiore a venti crediti. 
      6. L'amministrazione che ha formato gli atti e i  provvedimenti
definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne da' notizia, entro trenta  giorni
dalla  notifica  ai   destinatari,   anche   alla   competente   sede
territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale  procede
entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  alla  decurtazione   dei
crediti. 
      7. I crediti decurtati possono  essere  reintegrati  a  seguito
della frequenza, da parte del soggetto nei  confronti  del  quale  e'
stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei  corsi
di  cui  all'articolo  37,  comma  7.  Ciascun  corso   consente   di
riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia
del  relativo   attestato   di   frequenza   alla   competente   sede
dell'Ispettorato nazionale del  lavoro.  I  crediti  riacquistati  ai
sensi del presente comma non  possono  superare  complessivamente  il
numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica  degli  atti  e
dei provvedimenti di cui ai commi 4 e  5,  previa  trasmissione  alla
competente  sede  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  di  copia
dell'attestato di frequenza di uno  dei  corsi  di  cui  al  presente
comma, la patente e' incrementata di  un  credito  per  ciascun  anno
successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci  crediti,  qualora
l'impresa o il lavoratore autonomo non  siano  stati  destinatari  di
ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio e'
inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese  che
adottano  i  modelli  di  organizzazione  e  di   gestione   di   cui
all'articolo 30. 
      8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non
consente alle  imprese  e  ai  lavoratori  autonomi  di  operare  nei
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a), fatto salvo il completamento delle attivita' oggetto di appalto o
subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione  dei  crediti
nonche' gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
14. Fatto salvo quanto previsto dal comma  2  e  con  riferimento  al
completamento delle attivita' oggetto  di  appalto  o  subappalto  in
corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attivita' in
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a), da parte di una impresa o  un  lavoratore  autonomo  privi  della
patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a
quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa
da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di  diffida
di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione  dalla  partecipazione  ai
lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. 
      9.  Le  informazioni  relative  alla  patente  confluiscono  in
un'apposita  sezione  del  portale  nazionale  del  sommerso  di  cui
all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.  36  convertito
dalla legge 29 giugno 2022, n.  79.  Con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali sono  individuate  le  modalita'  di
presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti  informativi
della patente di cui al presente articolo. 
      10. Le disposizioni di cui ai commi da 1  a  9  possono  essere
estese ad altri ambiti  di  attivita'  individuati  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base  di  quanto
previsto da uno o piu' accordi stipulati a  livello  nazionale  dalle
organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
comparativamente piu' rappresentative. 
      11. Non sono  tenute  al  possesso  della  patente  di  cui  al
presente  articolo  le  imprese   in   possesso   dell'attestato   di
qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del  codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.»; 
    b) all'articolo 90, comma 9: 
      1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        «b-bis)  verifica  il   possesso   della   patente   di   cui
all'articolo  27  nei  confronti  delle  imprese  esecutrici  o   dei
lavoratori autonomi, anche nei casi di  subappalto,  ovvero,  per  le
imprese che non sono tenute al possesso della patente  ai  sensi  del
comma 8 del medesimo articolo 27,  dell'attestato  di  qualificazione
SOA;»; 
      2) alla lettera c), le parole: «alle  lettere  a)  e  b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»; 
    c) all'articolo 157, comma 1, la lettera c) e'  sostituita  dalla
seguente: «c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da  711,92  a
2.562,91 euro per la  violazione  degli  articoli  90,  commi  7,  9,
lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.». 
  20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il
2024 ed euro 2.500.000 a partire dal 2025, sono a carico del bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A partire dall'anno  2025  per
il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di
2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'articolo  1,  comma  591,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla compensazione dei relativi
effetti finanziari, in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento
netto, pari a euro 2,5 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.
                            Art. 36 
Disposizioni  per  la  realizzazione   degli   interventi   volti   a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio  idrogeologico  e per la realizzazione degli interventi nei territori  colpiti  dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 
 
  1. L'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
e l'articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di  cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  si  interpretano  nel
senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi  di
cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, indette successivamente al  1°  luglio  2023,  si  applicano  le
disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e  14  dell'ordinanza
del capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  558  del  15
novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  270  del  20
novembre 2018, fatto salvo il rispetto del  principio  DNSH  («Do  No
Significant Harm») ai sensi dell'articolo  17  del  regolamento  (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 
  2. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «2-ter. Al fine di assicurare una piu'  celere  attuazione  degli
interventi di cui al comma 1 compresi negli allegati II e II-bis alla
parte seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  il
soggetto  attuatore,  d'intesa  con  il  Presidente   della   regione
territorialmente competente, puo' chiedere al Ministero dell'ambiente
e  della  sicurezza  energetica  di  individuare  la  regione   quale
autorita' competente allo svolgimento della procedura di  valutazione
d'impatto ambientale (VIA) o della verifica  di  assoggettabilita'  a
VIA. Entro e non oltre i successivi  quindici  giorni,  il  Ministero
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  comunica  al  soggetto
attuatore e alla regione la determinazione  in  merito  all'autorita'
competente. La verifica del  progetto  di  cui  all'articolo  42  del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, comprende  anche  la  verifica  dell'ottemperanza  delle
condizioni ambientali stabilite  nel  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita'  a  VIA  o  nel  provvedimento  di   VIA   di   cui
all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.  A
tale fine, il soggetto preposto alla verifica  del  progetto  di  cui
all'articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo  n.  36  del
2023 e'  individuato  come  soggetto  che  effettua  la  verifica  di
ottemperanza di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo
n. 152 del 2006.».


                                Art. 40 
Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni 
1. All'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

Dichiarazioni ex art. 47 D.L. n. 77/2021 (assunzioni giovani e donne): vanno richieste soltanto agli operatori economici concorrenti

Consiglio di Stato, sez. V, 26.01.2024 n. 850

7.1. L’art. 47 del decreto legge n. 77 del 2021 (contratti pubblici finanziati con fondi PNRR) prevede una serie di oneri a carico degli “operatori economici”. Tra questi, quello secondo cui: “è requisito necessario dell’offerta l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68L. 12/03/1999, n. 68, e l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile” (comma 4); […]
7.4. Tanto doverosamente premesso, sulla base di una interpretazione letterale della disciplina di gara osserva il collegio che:
7.4.1. Un simile “impegno” grava soltanto sugli operatori economici, secondo quanto previsto dal citato art. 5.1. del disciplinare, ossia sui concorrenti in senso stretto che partecipano alla gara, laddove i “progettisti indicati” – allorché non partecipino “in forma associata” come del resto nel caso di specie – sono soltanto prestatori d’opera professionale (cfr. Plenaria n. 13 del 2020 e CGARS n. 276 del 2021, cit.). In questo senso, il progettista indicato risulta comunque non inserito nella “struttura societaria che si avvale della sua opera”, trattandosi di “due soggetti separati e distinti, che svolgono funzioni differenti con conseguente diversa distribuzione delle responsabilità” (Cons. Stato, ad. plen., 9 luglio 2020, n. 13, cit.);
7.4.2. La disciplina di gara si rivela in linea con tale interpretazione dal momento che limita l’obbligo assunzionale in questione ai soli progettisti che partecipano in raggruppamento (ossia “associati” in senso proprio) oppure consorziati, senza per questo estenderlo anche a quelli semplicemente “indicati”. Vero è che il disciplinare impropriamente utilizza al riguardo, con ciò tradendo un certo refuso quanto meno letterale, la formula “progettisti indicati” ma, trattandosi chiaramente di ipotesi di partecipazioni plurisoggettive (mentre nel caso di specie la partecipazione di -OMISSIS- è pacificamente monosoggettiva, ossia in qualità di “operatore economico singolo”, non prendendovi parte in raggruppamento o in consorzio con altri soggetti economici), va da sé che il riferimento contenuto nella disposizione di gara (art. 5.1, pagg. 17 e 18, del disciplinare predetto) deve essere inteso nel senso di “progettisti formalmente indicati ma sostanzialmente associati”;
7.4.3. La tesi della parte appellante si fonda unicamente su alcune decisioni le quali stabiliscono che pure i progettisti “indicati” debbano essere in possesso dei requisiti di affidabilità e di capacità di cui agli artt. 80 e 83 del codice dei contratti (tra queste, anche la citata sentenza n. 276 del 2021). Si tratta tuttavia di profili ben diversi da quelli presi qui in esame, ove si impongono requisiti di carattere strettamente organizzativo (impegno, in caso di nuove assunzioni, di riservare una quota rosa e giovanile). In altre parole i “progettisti indicati”, sulla base dei precedenti giurisprudenziali invocati dalla difesa di parte appellante (cfr. anche pag. 5 della memoria in data 17 novembre 2023), debbono essere in possesso dei soli requisiti soggettivi, professionali ed economici onde partecipare alla gara (affidabilità, moralità e capacità professionale ed economica, requisiti questi pacificamente posseduti dai progettisti indicati da -OMISSIS- sulla base di quanto prescritto dal citato punto 5.2.3. del disciplinare di gara), laddove nel caso di specie si tratta per lo più di requisiti di tipo organizzativo da evidenziare nell’offerta (riserva di eventuali assunzioni in favore di donne e giovani) che, si ripete, sono posti soltanto in capo al soggetto che in concreto partecipa alla gara come concorrente (ossia l’operatore economico in senso stretto);
7.5. Sempre sul piano della interpretazione letterale, l’art. 47 del DL n. 77 del 2021 si riferisce nel complesso (cfr. anche commi 2, 3 e 3-bis) ai soli “operatori economici” e in tale novero – giova ripetere – non sono ricompresi anche i progettisti semplicemente “indicati” i quali, come già ampiamente detto, sono semplici prestatori d’opera professionali che non assumono il rischio di impresa ma che ricevono un compenso dall’aggiudicatario per le prestazioni offerte. A differenti conclusioni si sarebbe giunti ove soltanto i progettisti fossero stati “associati” e dunque assimilabili alla nozione di operatore economico in quanto si sarebbero assunti, in quel caso, anche il rischio di impresa. Tuttavia nel caso di specie la partecipazione di -OMISSIS- è pacificamente monosoggettiva, ossia spesa nella qualità di “operatore economico singolo”, e dunque i relativi progettisti risultano soltanto “indicati” e non anche “associati”;
7.6. In chiave logica e sistematica si aggiunga inoltre che:
7.6.1. Se il progettista indicato non è offerente (punto 14 della Plenaria n. 13 del 2020 e punto n. 12.1. della sentenza CGA n. 276 del 2021) allora non può essere considerato quale soggetto idoneo a produrre utilmente alcuna offerta. Se ancora le quote rosa e giovanili costituiscono “requisito necessario dell’offerta” (cfr. art. 47, comma 4terzo periodo, del DL n. 77 del 2021), va da sé che il medesimo “progettista indicato” giammai potrebbe assumere un simile impegno proprio in quanto non può formulare nessuna offerta in sede di gara (non essendo per l’appunto tecnicamente e giuridicamente qualificabile alla stregua di “offerente”);
7.6.2. Per di più, accedendo alla tesi della difesa di parte appellante (secondo cui anche i progettisti indicati debbono assumere il suddetto impegno assunzionale) si finirebbe per assegnare, alla luce della citata disposizione di gara secondo cui l’impegno medesimo“deve essere soddisfatto complessivamente dal raggruppamento o consorzio in caso di partecipazione in forma associata”, oneri meno gravosi a carico di “progettisti associati”, i quali corrono il rischio di impresa, e oneri più gravosi a carico di “progettisti indicati”, che tale rischio di impresa invece non corrono. Il che darebbe luogo ad una applicazione irrazionale e sproporzionata dei principi in materia di partecipazione alle gare e di favor per il genere femminile e per le nuove generazioni in generale;
7.7. Alla luce di quanto sopra considerato, l’art. 47 del DL n. 77 del 2021 deve pertanto essere suscettivo di stretta interpretazione (solo “operatori economici” e non anche “prestatori d’opera”) e ciò sia in un’ottica acceleratoria delle procedure PNRR nonché in ossequio al principio del favor partecipationis di cui all’art. 10 del nuovo codice dei contratti (decreto legislativo n. 36 del 2023);
7.8. A dimostrazione di quanto appena considerato depone anche il paragrafo 5 del DPCM 7 dicembre 2021 (Linee Guida sulla applicazione dell’art. 47 del DL n. 77 del 2021), secondo cui “la disposizione introduce un obbligo rivolto al contraente principale”, figura quest’ultima in cui non è annoverabile come visto il “progettista indicato” (che resta in posizione esterna rispetto alla struttura societaria o imprenditoriale che prende parte alla gara in forma monosoggettiva, proprio come nel caso di specie, ossia in qualità di “operatore economico singolo”);

Appalto “super integrato” per lavori PNRR : possibili modifiche al PFTE a base di gara

Consiglio di Stato, sez. V, 22.01.2024 n. 682

1. Si controverte su una commessa indetta ai sensi dell’art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR). Trattasi in particolare di un appalto c.d. superintegrato, ai sensi del citato art. 48, comma 5, il quale contempla la progettazione definitiva (da redigere sulla base di un piano di fattibilità predisposto dalla stazione appaltante), la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di una scuola superiore in un comune della Sardegna (Dorgali).

2. La seconda classificata -OMISSIS- impugnava l’aggiudicazione della commessa alla prima classificata -OMISSIS-, fondamentalmente in quanto quest’ultima avrebbe sviluppato una proposta tecnica che si porrebbe in netta discontinuità con lo Studio di Fattibilità posto a base di gara e ne costituirebbe una vera e propria variante, come tale inammissibile. Il TAR Sardegna riteneva non meritevole di accoglimento il gravame per le ragioni di seguito sintetizzate:

2.1. Come si evince dall’art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 (procedure con risorse PNRR): “L’appalto integrato per cui è causa … si configura per la possibilità di porre a fondamento della procedura un progetto di carattere maggiormente generico di quanto avviene nella procedura di appalto integrato disciplinata dall’art. 59 del Codice dei Contratti, ove viene posto a fondamento della procedura un progetto definitivo e oggetto dell’appalto è tanto la redazione del progetto esecutivo, quanto l’esecuzione dei lavori”. Pertanto: “logica conseguenza di ciò è la minor vincolatività di tale progetto posto a base di gara rispetto al potere “ideativo” dei partecipanti”. Più in particolare: “nel caso di specie non può dirsi che il progetto offerto dal RTI aggiudicatario stravolga il contenuto del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a fondamento della gara”;

2.2. Quanto alla rilevata discrasia tra valore che scaturisce dal computo metrico estimativo e valore dell’appalto posto a base di gara, poi: “trattandosi di appalto a corpo, il computo metrico estimativo allegato all’offerta tecnica non costituisce elemento vincolante dell’offerta economica del partecipante alla gara”.

[…]

7.1. Sul piano normativo (primario e secondario):
7.1.1. La disposizione di cui all’art. 48, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021 ratione temporis vigente, così disponeva: “Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell’approvazione del progetto definitivo partecipa anche l’affidatario dell’appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall’aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell’affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del progetto”;
7.1.2. Quanto invece alla legge di gara (fonti di rango secondario): l’avviso pubblico/disciplinare di gara del 23 settembre 2022 prevede all’art. 8, ossia ai fini della valutazione tecnica, che il relativo punteggio verrà attribuito sulla base della “Qualità della soluzione progettuale”; ed ancor prima che oggetto della verifica, da parte della commissione di gara, è che la stessa offerta tecnica e dunque anche il progetto definitivo risulti “coerente con il progetto di fattibilità”. Dal canto suo l’art. 1 del capitolato speciale di appalto (CSA) prevede che: “Sono compresi nell’appalto … l’esecuzione di tutti i lavori … secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato … nonché dal progetto definitivo redatto dell’Appaltatore … comprensivo di ogni variazione che si rendesse necessaria per acquisire i pareri e le autorizzazioni necessarie”. Ed ancora in via dirimente che: “Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante”.

7.2. Ebbene, ad una attenta lettura della riportata disposizione di rango primario emerge che, almeno al tempo della procedura in contestazione, le conferenze di servizi da tenersi erano due: la prima di carattere preliminare sul progetto di fattibilità tecnico ed economico (PFTE), ai sensi dell’art. 14, comma 3, della legge n. 241 del 1990 (che non a caso si occupa proprio di valutazione preliminare di progetti complessi); la seconda di carattere decisorio sul progetto definitivo ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Ciò sta dunque a significare che tra la prima e la seconda conferenza potevano (e dovevano, in alcuni casi prescritti dalla normativa di settore, cfr. sicurezza ambienti di lavoro) essere apportate modificazioni anche di carattere “aggiuntivo” rispetto al progetto di fattibilità pur predisposto in modo rafforzato, dalla SA, secondo la speciale normativa PNRR. Detto altrimenti, non avrebbe rivestito alcun senso compiuto e soprattutto effettivo prevedere in via legislativa l’obbligo di tenere una seconda conferenza di servizi. Ove infatti il PFTE, approvato nella prima conferenza di servizi (si rammenta, di carattere preliminare secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 3, della legge n. 241 del 1990), avesse già rivestito quel carattere così “vincolante” che la difesa di parte appellante intende attribuirgli, alcun valore di positività (ossia di interesse effettivamente vigente nell’ordinamento e nella comunità) poteva essere altrimenti attribuito alla norma primaria in questione nella parte in cui si prevede(va) una seconda conferenza a contenuto peraltro decisorio da tenersi, non a caso, sulla base del progetto definitivo;

7.3. Ciò anche in ossequio a quanto previsto dall’art. 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, disposizione questa non espressamente derogata dal richiamato art. 48 del DL n. 77 del 2021), a norma del quale: “Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni”. Quindi è con il progetto definitivo che effettivamente si cristallizza l’iniziativa da realizzare, e tanto proprio in vista delle autorizzazioni da ottenere nonché delle esigenze della amministrazione appaltante, esigenze da affinare anche sulla base di quanto proposto dal soggetto affidatario allorché a quest’ultimo sia riservato, come nella specie, la redazione altresì di tale livello progettuale. Il tutto ovviamente nei limiti della coerenza con il disegno originariamente concepito dalla stessa amministrazione. Come ben evidenziato dalla difesa del RTI Manca, infatti, la legge di gara poneva “come unico limite il divieto di snaturamento dell’essenza strutturale e prestazionale dell’opera” (pag. 9 memoria depositata in data 1° ottobre 2023). Del resto, come sempre ben evidenziato dalla stessa difesa: “Nel caso di specie l’oggetto del contratto non era solo l’esecuzione dei lavori, ma anche l’attività di progettazione definitiva ed esecutiva, di talché la procedura indettasi caratterizzava per un forte credito della Stazione appaltante nella capacità di progettazione dell’operatore economico” (pag. 9 citata memoria del 1° ottobre 2023). Il che implica, giova ripetere, che ulteriori pareri ed autorizzazioni da acquisire in seno alla seconda conferenza di servizi (quella decisoria) non potranno che presupporre, con ogni probabilità, anche una modificazione “aggiuntiva” e dunque consistente, da parte del progetto definitivo, nei limiti della sola coerenza dello stesso progetto di fattibilità;

7.4. Con ciò si vuole dire che, pur presupponendo un progetto di fattibilità meno generico e più “robusto” (cfr. pag. 10 delle Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del mese di Luglio 2021), questo non significa che lo stesso progetto sia al contempo anche immodificabile, pena lo svuotamento di significato di quella parte della disposizione citata (art. 48, comma 5) in cui si prevede espressamente che dovrà tenersi una seconda conferenza sul progetto definitivo il quale, entro il limite della coerenza progettuale, potrà quindi a sua volta godere di alcuni margini di intervento migliorativo e persino “aggiuntivo”, come espressamente contemplato nel caso di specie (art. 1 CSA);

7.4. Una simile considerazione risulta peraltro rispondente alle finalità ed alle esigenze di massima accelerazione e semplificazione nella definizione delle suddette procedure PNRR; finalità ed esigenze che risulterebbero altrimenti seriamente compromesse e irrimediabilmente rallentate ove si accedesse alla tesi di parte appellante secondo cui, in caso di simili modifiche “aggiuntive” rispetto al PFTE, sarebbe ogni volta necessario ricominciare ab initio il complessivo iter di approvazione progettuale (cfr. pag. 10 atto di appello);

7.5. La difesa di parte appellante invoca la violazione delle richiamate “Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica” (da porre proprio alla base dei progetti PNRR) adottate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 48, comma 7, del citato DL n. 77 del 2021. Osserva il collegio, tuttavia, come siano le stesse linee guida ad affermare che: “Il PFTE rappresenta … un primo livello di progettazione” (pag. 18), con ciò lasciando intendere che ulteriori livelli di progettazione, ove a questi ultimi si intenda attribuire un minimo significato effettivo ossia positivo, potranno anche prevedere interventi per l’appunto migliorativi se non addirittura aggiuntivi, pur sempre nei limiti della coerenza progettuale. Ed ancora si prevede, alla pag. 26 delle suddette linee guida, che gli “elementi di dimensionamento” del PFTE (tra cui quelli strutturali e viabilistici) abbiano comunque natura “preliminare”, con ciò presupponendo che il dimensionamento stesso (dunque anche con riguardo a volumi e superfici utili) possa essere soggetto a successivi affinamenti e accomodamenti mediante gli ulteriori livelli progettuali (definitivo ed esecutivo) predisposti dall’appaltatore ossia dall’aggiudicatario;

7.7. A ciò si aggiunga che simili interventi migliorativi o aggiuntivi, come prima anticipato al punto 7.1., sono proprio contemplate dal capitolato tecnico sia espressamente (cfr. art. 1) sia implicitamente (cfr. artt. 13 e 14, laddove si prevede in considerazione l’ipotesi che il progetto definitivo potrà determinare variazioni aggiuntive, rispetto al PFTE, non solo per effetto di scelte tecniche dell’aggiudicatario ma anche al fine di ottenere autorizzazioni e nulla osta da altre competenti amministrazioni). Pertanto era la stessa legge di gara a contemplare espressamente la possibilità, per i concorrenti, di formulare direttamente nell’offerta tecnica ipotesi di miglioramento progettuale e costruttivo, anche in forma “aggiuntiva”, rispetto al PFTE. Con l’unica condizione – qui peraltro rispettata, non essendovi contestazione sul punto – che le migliorie stesse, se accettate dalla SA, non avrebbero per quest’ultima comportato oneri ulteriori;

PNRR : calcolo soglia comunitaria ed applicazione D.Lgs. 36/2023

Quesito: In caso di determina a contrarre da approvare e bando da pubblicare dopo il 1/7/2023, relativo a forniture, servizi o lavori finanziati da fondi PNRR, si chiede se il riferimento normativo da utilizzare relativo alle soglie sia l’art. 35, D.Lgs. 50/2016 oppure l’ art. 14, D.Lgs. 36/2023

Risposta aggiornata: I metodi di calcolo dell’importo stimato dell’appalto al fine di individuare la disciplina applicabile (sopra o sottosoglia) di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 sono stati riprodotti testualmente nell’articolo 14 del D.Lgs. 36/2023. Visto che la determina a contrarre è successiva al 1 luglio 2023, data in cui è divenuto efficace il D.Lgs. 36/2023 può essere corretto fare riferimento all’art. 14 del predetto decreto legislativo. In merito all’applicabilità del D.Lgs. 50/2016 agli appalti PNRR/PNC, la disposizione transitoria di cui all’art. 225, comma 8, D.Lgs. 36/2023 e la circolare ministeriale del 12 luglio 2023 citata nel quesito devono essere interpretate in combinato disposto con la previsione di cui all’art. 48, comma 3, secondo periodo, del D.L. 77/2021, inserita dall’art. 24 ter del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (articolo inserito dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103). In base a tale disposizione di nuova introduzione, riferibile alle procedure di affidamento indicate al comma 1 del citato art. 48 D.L. 77/2021, afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, trova applicazione l’art. 226, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, ai cui sensi “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”. Ne segue che alle procedure di affidamento relative ad appalti PNRR e PNC avviate successivamente al 1 luglio 2023 si applica il vigente Codice dei contratti. Per quanto attiene agli importi delle soglie di rilevanza europea delle procedure e della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ivi compresi gli interventi finanziati con fondi PNRR, è necessario fare riferimento alle soglie vigenti alla data di avvio della procedura, vale a dire alla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell’invito (art. 14, comma 7, D.Lgs. 36/2023 che riproduce quanto già previsto dall’art. 35, comma 7, D.Lgs. 50/2016), che sono aggiornate automaticamente ogni due anni, mediante un meccanismo di delegificazione, con regolamenti delegati della Commissione europea. (Parere MIT n. 2199/2023)

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    Appalti PNRR : confermata applicazione nuovo Codice contratti pubblici D.Lgs. 36/2023

    TAR Roma, 03.01.2024 n. 134

    Così ricostruita, in fatto, la vicenda, il Tribunale, innanzi tutto, ritiene che, contrariamente a quanto evidenziato nella gravata determina di aggiudicazione, l’appalto in esame, nell’ambito del quale la determina a contrarre è stata emessa il 17/08/23 e il bando è stato pubblicato in data successiva, sia soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 36/2023 come è desumibile dai seguenti articoli del predetto decreto legislativo:
    229 comma 2, secondo cui “le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;
    226 comma 2 lettera a) il quale prevede che, “a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia”;
    225 comma 8 che stabilisce che “in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”.
    Con particolare riferimento a tale ultima disposizione, il Collegio rileva che essa si limita a stabilire la perdurante vigenza delle sole norme speciali in materia di appalti PNRR (tra cui gli artt. 47 e ss. d. l. n. 77/21) ma non anche degli istituti del d. lgs. n. 50/16 in esso sporadicamente richiamati; la contraria opzione ermeneutica, seguita dalla circolare del MIT del 12/07/23 (richiamata dalla “premessa” del disciplinare di gara), collide con il ricordato disposto del comma 2 dell’art. 226 d. lgs. n. 36/23, che sancisce l’abrogazione del d. lgs. n. 50/16 a decorrere dal 01/07/23 senza alcuna eccezione, e con il comma 5 della medesima disposizione, secondo cui “ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”.

    Milleproroghe 2023 : proroga termini per appalti PNRR e PNC

    L’art. 8, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. “Milleproroghe”, convertito con L. 23 febbraio 2024 n. 18) ha differito al 30 giugno 2024 il termine fissato dall’art. 14, comma 4, del D.L. 13/2023, in materia di affidamento di contratti finanziati in tutto o in parte con i fondi PNRR e PNC.
    Tale ultima disposizione prevede: “Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al ((30 giugno 2024)), salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse”.

    Si ricorda, inoltre che ai sensi dell’art. 225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023: “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”.

    Appalti PNRR : applicazione nuovo Codice contratti pubblici d.lgs. 36/2023

    TAR Perugia, 23.12.2023 n. 758

    Peraltro, il secondo comma dello stesso articolo prevede che le disposizioni del nuovo codice, con i relativi allegati, «acquistano efficacia il 1° luglio 2023».
    Vi è dunque uno iato tra la data di entrata in vigore del codice di cui al d.lgs. n. 36/2023 e l’acquisto dell’efficacia delle sue disposizioni e dei suoi allegati.
    L’art. 226, co. 1, stabilisce che il d.lgs. n. 50/2016 è abrogato dal 1 luglio 2023, ovvero dalla data di acquisto dell’efficacia del nuovo testo normativo. Il comma 2 dell’articolo da ultimo citato stabilisce che, nella stessa data, «le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso», intendendosi per tali «a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data».
    11.2. – Con specifico riferimento alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, l’art. 225, co. 8, del d.lgs. n. 36/2023 dispone che «si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018».
    Sennonché, il d.l. n. 77/2021 non reca una compiuta disciplina delle procedure di affidamento degli appalti finanziati con le risorse del PNRR.
    Il decreto, infatti, ha lo scopo di «defini[re] il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018» (art. 1).
    Tali finalità sono perseguite, per quello che qui interessa, attraverso disposizioni derogatorie di specifiche norme del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 (all’epoca vigente), che sono contenute nel titolo IV del d.l. n. 77/2021 e, in particolare, negli artt. 48 (recante “Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC”) e seguenti.
    11.3. – Dunque, anche successivamente all’entrata in vigore (rectius: all’acquisto dell’efficacia) delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, alle procedure di affidamento di contratti finanziati con le risorse del PNRR continuano senz’altro ad applicarsi le norme derogatorie e, comunque, speciali di cui al d.l. n. 77/2021, come convertito, in forza della specifica previsione di cui all’art. 225, co. 8, del nuovo codice.
    Rimane però il problema se, per quanto non derogato o comunque non diversamente disciplinato dal d.l. n. 77/2021, alle suddette procedure debba applicarsi il d.lgs. n. 36/2023, secondo la regola generale di cui all’art. 226, co. 2, del nuovo codice, o, per una sorta di effetto di trascinamento, la fonte derogata dalle succitate disposizioni del d.l. n. 77/2021, ovvero il d.lgs. n. 50/2016.
    11.4. – Secondo il collegio, il problema da ultimo evocato deve essere risolto applicando l’art. 226 del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, il quale, dopo aver sancito l’abrogazione del d.lgs. n. 50/2016 dal 1 luglio 2023 e la sua residua applicazione «esclusivamente ai procedimenti in corso» (commi 1 e 2), stabilisce al comma 5 che «ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso».
    Al di là delle disposizioni di cui al d.l. n. 77/2021 e delle altre fonti espressamente richiamate dall’art. 225, co. 8, del d.lgs. n. 36/2023, applicabili anche alle procedure finanziate con i fondi del PNRR pur se bandite successivamente al 1.07.2021, dovranno trovare dunque applicazione le norme ed i principi del nuovo codice dei contratti pubblici, dovendosi ritenere ad essi riferito «ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
    11.5. – Nel caso di specie, la determinazione a contrattare è stata adottata – ai sensi dell’art. 17, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023 – con deliberazione del Direttore generale n. 1424 del 9.08.2023 e il bando è stato pubblicato il 14.08.2023, successivamente all’acquisto di efficacia, il 1.07.2023, delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici.
    Non è materia del contendere la conformità degli atti della stazione appaltante al parametro costituito dalle speciali disposizioni del d.l. n. 77/2021, come convertito, e sue successive modifiche ed integrazioni. Nel presente giudizio, infatti, si controverte, oltre che dell’interpretazione del disciplinare di gara, dell’applicabilità del soccorso istruttorio e della disciplina riguardante la posizione del progettista “indicato”, profili non interessati dalle speciali disposizioni di cui al citato d.l. n. 77/2021.
    Di conseguenza, le doglianze formulate dal consorzio ricorrente dovranno essere scrutinate alla luce delle norme del d.lgs. n. 36/2023 (oltre che dei principi dalle stesse desumibili), peraltro pure evocate da parte ricorrente quali parametri di legittimità degli atti della stazione appaltante.

    Appalti PNRR – Mancata assunzione obblighi di assunzione giovanile e femminile ex art. 47 D. L. n. 77/2021 – Esclusione

    TAR Lecce, 07.11.2023 n. 1244

    4.1. Occorre muovere, anzitutto, dalla ricostruzione della complessiva disciplina normativa operante in relazione alla procedura in esame con riferimento all’assunzione dell’obbligo in contestazione (quote rosa e quote giovanili in caso di assunzioni legate alla esecuzione dell’appalto).
    A livello primario, l’art. 47, comma 4, del D. L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, stabilisce che “Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l’altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell’oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell’Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti”.
    La medesima disposizione, all’ultimo periodo, prevede inoltre che “(…) è requisito necessario dell’offerta l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile”.
    Passando poi alla specifica normativa di gara oggetto di contendere, va ancora evidenziato che, all’interno del Disciplinare, in più punti viene operato un espresso richiamo al quarto comma dell’art. 47 appena evocato, con l’esplicitazione che l’impegno assunzionale stabilito dalla norma citata deve essere assunto dalla partecipante a pena di esclusione dalla procedura (si vedano, in particolare, i punti 3.0.8 e 3.3.4 del Disciplina di Gara).
    4.2. Ora, nel caso di specie, è pacifico che -OMISSIS- ha omesso di assolvere all’obbligo in esame mediante inserimento dell’apposita dichiarazione nell’offerta di gara formulata.
    Tale circostanza è infatti documentalmente riscontrabile (cfr. doc. 10, fascicolo di parte ricorrente) e risulta, comunque, nella sostanza incontestata dall’odierna controinteressata, avendo la stessa piuttosto obiettato di non essere tenuta all’assunzione dell’obbligo de quo sulla base di plurime argomentazioni.
    Le obiezioni mosse sul punto dall’aggiudicataria non appaiono, tuttavia, condivise dal Collegio proprio alla luce dell’espresso richiamo testuale, operato all’interno del Disciplinare di Gara, alla disposizione dei cui all’art. 47, comma 4, del D. L. n. 77/2021, norma che, in ragione della sua portata imperativa, avrebbe dovuto indurre la partecipante, in quanto soggetto professionale qualificato parimenti destinatario del precetto in esame unitamente alla Stazione appaltante, a interpretare il contenuto delle clausole della lex specialis in maniera conforme rispetto alla previsione di rango legislativo puntualmente richiamata.
    4.2.1. La disposizione primaria chiarisce infatti, in primo luogo, che l’assunzione dell’obbligo in esame costituisce un “requisito necessario dell’offerta”, dizione testuale di per sé implicitamente postulante che la dichiarazione di impegno de qua debba poter essere riscontrabile già in sede di proposizione dell’offerta del soggetto partecipante e che, al contempo, impedisce di accogliere l’opposta lettura offerta da La Valle Costruzioni tesa a qualificare l’assunzione dell’obbligo di cui si discute come un requisito di esecuzione del contratto di appalto ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. n. 50/2016.
    4.2.2. La medesima formulazione letterale dell’art. 47, comma 4, ultimo periodo, impone altresì di escludere, secondo quanto invece sostenuto dall’odierna controinteressata, il carattere meramente eventuale dell’assunzione dell’obbligo in esame, sostanziandosi lo stesso in un impegno dichiarativo attuale e incondizionato, irrilevante essendo il fatto che tale obbligo sia poi materialmente destinato ad operare, sul piano concreto, solo nelle ipotesi in cui l’operatore dichiarato aggiudicatario avesse necessità di assumere nuovo personale per l’esecuzione dell’appalto aggiudicato.
    4.2.3. Ancora, in disparte l’obiettiva parziale discordanza tra il contenuto dell’obbligo di assunzione delineato dall’art. 47, comma 4, ultimo periodo, del D. L. n. 77/2021 e quello riproposto nelle singole disposizioni del Disciplinare di Gara, il puntuale richiamo indicato dalle seconde allo specifico comma dell’articolo della fonte primaria esclude di per sé che la formulazione della disciplina di gara potesse indurre in errore -OMISSIS- con riguardo alla sussistenza e alla portata dell’impegno da assumere, posto che, in base ai principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale che devono caratterizzare la condotta di ogni operatore economico nel corso della procedura, l’aggiudicataria avrebbe potuto e dovuto interpretare le disposizioni della lex specialis in chiave conforme e coerente con la disciplina imperativa primaria posta dall’art. 47, comma 4, del D. L. n. 77/2021.
    4.2.4. Ne consegue, ulteriormente, che risulta improprio il richiamo operato da -OMISSIS- all’istituto della nullità in riferimento alle disposizioni recate dalla disciplina di gara per supposta violazione dell’art. 83, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016, afferendo invero la questione, in base alle considerazioni appena svolte, a un contrasto di tipo ermeneutico e, pertanto, risolvibile sul piano meramente interpretativo.
    5. In ragione di tutto quanto precede, il ricorso in esame va accolto alla luce della prima censura avanzata da parte ricorrente, non avendo la Stazione appaltante rilevato, con riferimento all’odierna controinteressata, l’omessa assunzione dell’obbligo ex art. 47, comma 4, del D. L. n. 77/2021, secondo quanto previsto anche dalla lex specialis della procedura, con conseguente esclusione della partecipante dalla gara.

    Appalti PNRR ed operatività del nuovo Codice dei contratti pubblici con riferimento alla consegna anticipata nelle more della verifica dei requisiti (art. 17 , art. 225 d.lgs. n. 36/2023)

    TAR Reggio Calabria, 26.10.2023 n. 782

    L’eccezione è fondata, seppure con la precisazione di cui in appresso.
    Vertendosi in materia di appalto finanziato con le risorse previste dal PNRR si dubita dell’immediata operatività dell’art. 17 D.lgs. n. 36/2023 che, invece, la Stazione appaltante, con la determinazione n. (…), ha mostrato di ritenere applicabile alla procedura di gara in questione. Ciò in considerazione di quanto appresso.
    Ai sensi dell’art. 225 comma 8 D.lg. 36/2023 (“Disposizioni transitorie e di coordinamento”) “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023 e disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC, nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”.
    Tra le norme semplificatorie che continuano ad applicarsi ai soli appalti PNRR dopo il 01.07.2023 e fino al 31.12.2023 rientra l’art. 8 D.L. n. 76/2020, il cui vigore fino al 31.12.2023 è stabilito dall’art. 224, co. 2 D.lgs. n. 36/2023 che ha soppresso l’inciso contenuto nel comma 1 del medesimo art. 8 “e fino alla data del 30 giugno 2023”, garantendone l’ultrattività oltre la data predetta.
    L’art. 8, comma 2 lett. a), D.L. n. 76/2020 prescrive che “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via anticipata nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”.
    Detta disposizione sembra derogare all’obbligo di verifica dei requisiti dell’operatore economico prima della formalizzazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 17 comma 5 D.lgs. n. 36/2023, rendendo possibile, nel caso di appalti PNRR, procedere all’aggiudicazione nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario in sede di gara e, dunque, provvedere all’esecuzione dell’appalto già in questa fase.

    Appalti PNRR : si applica nuovo o vecchio Codice ?

    Quesito: In riferimento alle procedure di gara per gli appalti aventi a oggetto interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC e alla stipula dei relativi contratti, a seguito dell’efficacia del Dlgs n. 36/2023 e alla perdurante vigenza della normativa specifica di cui al DL n. 77/2021 e DL n. 13/2023, nonché alla luce della Circolare del MIT del 12.07.2023 “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”, siamo a porre i seguenti quesiti: 1) Posto che in base alla circolare suddetta sembra di capire che i rinvii del DL n. 77/2021 al Dlgs n. 50/2016 e ai relativi atti attuativi abbiano i loro effetti anche successivamente al 1 luglio 2023 e, al momento, sino al 31 dicembre 2023, per quanto non disciplinato in deroga dal DL n. 77/2021 sopra citato e da questi non espressamente rinviato al Dlgs 50/2016, il Dlgs 36/2023 si applica oppure no? 2) In tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, il ricorso, sino al 31 dicembre 2023, alle modalità derogatorie di acquisizione di forniture servizi e lavori di cui all’art. 1, comma 1, del DL 32/2019 così come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. a) numero 1.2 del DL n. 77/2021 per i Comuni non capoluogo di Provincia, ancorché qualificatisi ai sensi del Dlgs 36/2023, è da ritenersi un obbligo o, alla luce della sopra citata circolare esplicativa, una “possibilità”? (Si legge infatti nel corpo della medesima: “In sostanza, dunque, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, viene espressamente prorogata fino al 31 dicembre 2023, la possibilità per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle modalità (derogatorie) di acquisizione di forniture, servizi e lavori di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2109, n. 32 cit, così come modificato dall’articolo 52, comma 1, lett. a), numero 1.2, del decreto – legge 31 maggio 2021 n. 77”).

    Risposta: Relativamente alla domanda n. 1, sulla base delle indicazioni di cui alla circolare del MIT del 12.07.2023 si ritiene che il nuovo codice non trovi sostanzialmente applicazione, considerato che le semplificazioni in materia di PNRR-PNC di cui al DL n. 77/2021 sono state introdotte “solo al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere”. Relativamente alla domanda n. 2), si rileva che il ricorso alle modalità derogatorie per i Comuni non capoluogo di provincia rappresenta una possibilità. Come indicato espressamente al paragrafo 4 della suddetta circolare, l’invito rivolto alle stazioni appaltanti è, da un lato, quello di non considerare “l’iscrizione con riserva come un’autorizzazione sine die ma quale provvedimento intrinsecamente provvisorio la cui efficacia viene espressamente perimetrata ex lege, dall’altro a non essere inerti attivandosi fin da ora, anche in relazione agli appalti PNRR e assimilati, per richiedere l’accreditamento al nuovo sistema di qualificazione in virtù dei requisiti disciplinati dall’Allegato II.4 del d.lgs. n. 36 del 2023”. (Parere MIT n. 2153/2023)

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      Qualificazione Stazioni Appaltanti ed appalti PNRR (art. 63 d.lgs. n. 36/2023)

      Quesito: Le disposizioni di cui all’art. 63 e all’Allegato II.4 del D. Lgs. 36/2023 relative al sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti si applicano anche agli affidamenti dei contratti pubblici PNRR e PNC? Un Comune non capoluogo qualificato nel livello SF1 o L1 potrà gestire autonomamente gli affidamenti PNRR/PNC senza limiti di importo?

      Risposta: In riferimento al quesito posto si rinvia ai chiarimenti forniti dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con Circolare in data 12 luglio 2023 recante “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 0 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative” consultabile al seguente link: https://www.mit.gov.it/normativa/circolare-ministeriale-13-07-2023 (Parere MIT n. 2115/2023)

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        Affidamento diretto finanziato PNRR

        Quesito: Qualora l’ente locale non capoluogo di provincia debba procedere DOPO IL 1 LIGLIO 2023 con un affidamento diretto di lavori d’importo superiore a 150.000€ e inferiore a 500.000 € finanziato con fondi PNRR, tale Ente si dovrà avvalere della Centrale Unica di Committenza sulla base dell’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 14 giugno 2019, n. 55, così come modificato dall’art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021, poi dall’art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 176 del 2022, oppure potrà procedere direttamente e in autonomia senza ricorrere alla CUC così come previsto dall’articolo 62, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36?

        Risposta: Con riferimento al quesito posto, si veda la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12.07.2023, avente per oggetto “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”, raggiungibile al seguente link: https://www.mit.gov.it/normativa/circolare-ministeriale-13-07-2023 (Parere MIT n. 2097/2023)

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          Procedura negoziata senza pubblicazione di bando per appalti PNRR : (conversione in legge del D.L. 69/2023 “Salva Infrazioni”)

          Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 10 agosto 2023, n. 103 di conversione del Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69: “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.

          All’art. 24-ter sono riportate modifiche all’art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (Procedura di infrazione n. 2018/2273), sostituito dal seguente:

          Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari,  di cui all’articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione l’articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un’offerta“.