Sommario: 1. Il quadro regolatorio; 2. Omessa previsione del punteggio premiale: effetti sugli atti di gara; 3. Certificazione della parità di genere valida solo se rilasciata da ente accreditato per “il settore specifico”; 4. Certificazione parità di genere e riconoscimento del punteggio premiale in caso di RTI; 5. Avvalimento premiale per la certificazione della parità di genere: possibilità; 6. Nullità del contratto di avvalimento della certificazione per indeterminatezza dell’oggetto; 7. Ulteriori recenti chiarimenti sulla certificazione della parità di genere.
Il focus propone una rassegna ragionata delle principali sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato (con link alla versione integrale) in ordine al ruolo della certificazione della parità di genere, di cui all’art. 46 bis del D.Lgs. n. 196/2008, nell’ambito della disciplina degli appalti pubblici.
A distanza di tre anni dall’entrata in vigore dell’art. 108, comma 7, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, l’analisi della giurisprudenza offre importanti spunti per comprendere l’inquadramento giuridico della certificazione della parità di genere.
Ad oggi, l’approccio della giurisprudenza si conferma rigoroso nella verifica dei requisiti premiali. Per il giudice amministrativo, infatti, la ratio sottesa all’introduzione del punteggio aggiuntivo per la parità di genere non può essere aggirata attraverso certificazioni rilasciate da organismi privi della necessaria qualificazione tecnica e dell’indispensabile accreditamento specifico.
I contrastanti orientamenti giurisprudenziali emersi finora, invece, nei casi di partecipazione in RTI e ricorso all’istituto dell’avvalimento riflettono la difficoltà nel raggiungere il delicato equilibrio tra esigenze di apertura concorrenziale e tutela di valori sociali (come la parità di genere). Gli organi giudiziari continuano, dunque, a fornire importanti indicazioni agli operatori del settore, attraverso l’interpretazione dei principi generali, delle norme, delle lex specialis di gara e degli standards internazionali.
1. Il quadro regolatorio
La cd. “certificazione della parità di genere” è stata istituita, nell’ordinamento italiano, con la Legge 05.11.2021 n. 162, che ha modificato il D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità). In particolare, è stato inserito l’articolo 46-bis, “Certificazione della parità di genere”, che consente alle imprese a partire dal 01.01.2022, di dotarsi di una certificazione propria e personalizzata, finalizzata a valorizzare le misure concretamente adottate al proprio interno per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Allo scopo di definire gli standard tecnici del sistema di certificazione della parità di genere, era stato istituito un apposito Tavolo tecnico con la partecipazione di rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Consigliera nazionale di parità. Il lavoro del Tavolo è confluito nella Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 recanti: “Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator – Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni”.
Con il d.P.C.M. 29.04.2022 “Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese”, è stata adottata la disciplina attuativa e, per quel che rileva in questa sede, l’art. 2, comma 2, di tale decreto prevede che “Al rilascio della certificazione della parità di genere alle imprese in conformità alla UNI/PdR 125:2022 provvedono gli organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008” e che “il certificato di accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022”.
Secondo un modello diffuso nella normazione delle certificazioni rilasciate da enti accreditati, anche con riguardo a tale specifica certificazione, la disciplina nazionale di riferimento prevede, pertanto, un doppio livello, ovvero: l’organismo che rilascia la UNI/PdR125:2022 deve essere accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 (accreditamento c.d. “obbligatorio”) e l’accreditamento deve indicare espressamente l’ambito specifico “UNI/PdR 125:2022” (accreditamento c.d. “specifico”).
In ogni caso, alla stregua del Regolamento (CE) 765/2008, la competenza attestata da un organismo di valutazione non è generale, ma riguarda solo lo schema o settore indicato nel certificato di accreditamento.
L’esigenza del settore esplicito di accreditamento è tutt’altro che formale. Da un lato, infatti, tutela le imprese del mercato, escludendo che un accreditamento generalista possa “confermare”, in capo all’organizzazione che intende certificarsi, la sussistenza di requisiti e competenze su un ambito così delicato; dall’altro, tutela il principio di concorrenza, garantendo che tutti i concorrenti partano dalle medesime condizioni di credibilità tecnica.
In merito alla spendibilità della certificazione UNI/PdR 125:2022 (cd. certificazione della parità di genere), nelle gare volte alla conclusione di contratti pubblici, l’art. 108, comma 7, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, nell’attuale formulazione stabilisce che “al fine di promuovere la parità di genere, le Stazioni Appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198”.
2. Omessa previsione del punteggio premiale: effetti sugli atti di gara
Con il parere di precontenzioso n. 145 del 09.04.2025, ANAC ha chiarito che la parità di genere non rappresenta una clausola opzionale, ma un criterio legale cogente, da rispettare in ogni fase della procedura di gara.
Recentemente la giurisprudenza si è interrogata, quindi, sulle conseguenze derivanti sulla gara nei casi in cui la Stazione Appaltante abbia omesso di inserire nella lex specialis la clausola premiale, in conformità alla prescrizione di cui al richiamato art.108, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023.
Nel caso esaminato dal TAR Roma, 09.03.2026 n. 4399, il Collegio ricorda, in via preliminare, che la revoca della gara è espressione del potere di autotutela della P.A. e, quindi, come tale è caratterizzata da ampia discrezionalità, sindacabile solo per illogicità e manifesta irragionevolezza. Infatti, “in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, l’amministrazione conserva il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorchè definitivo, in presenza di vizi dell’intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 20.08.2025, n. 7091).
Nel caso di specie, ad avviso del TAR Roma, non è dato ravvisare il carattere irragionevole o manifestamente illogico del provvedimento adottato in autotutela dalla Stazione Appaltante di revoca dell’intera gara, atteso che l’annullamento della procedura si è fondato su rilievi relativi alla corretta valorizzazione di criteri premiali, con particolare riferimento alla mancata applicazione dell’art. 108, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 il quale prevede un obbligo di inserire nella lex specialis le clausole premiali per la promozione della parità di genere. Né può assumere rilievo ai fini della legittimità dei provvedimenti impugnati la circostanza che l’inclusione dei criteri premiali non avrebbe modificato l’esito della graduatoria, in quanto, secondo il Collegio, la Stazione Appaltante ha compiuto correttamente una valutazione ex ante della sussistenza delle condizioni di legittimità della procedura, non assumendo rilievo che mediante una verifica prospettica l’aggiudicatario del lotto indicato sarebbe rimasto invariato.
Nel differente caso esaminato dal TAR Milano, 06.02.2026 n. 604, a fronte delle segnalazioni e delle istanze provenienti da imprese del settore, la Stazione Appaltante aveva, invece, annullato in autotutela solo parzialmente gli atti di gara, relativamente ad alcuni lotti. L’omesso intervento in autotutela per i restanti lotti era giustificato dalla circostanza che, in quei casi, l’aggiudicataria era risultata in possesso della certificazione sulla parità di genere prima dell’indizione della gara. Di conseguenza, visto che l’impresa che aveva ottenuto il miglior punteggio complessivo era comunque titolare della certificazione in questione, l’eventuale annullamento si sarebbe posto in evidente contrasto con i principi di buon andamento (art. 97 della Costituzione), di conservazione degli atti giuridici, di continuità dell’azione amministrativa e del risultato, di cui all’art. 1 del Codice. Secondo il TAR Milano, quindi, è stata assicurata dalla Stazione Appaltante la celere definizione della procedura di gara nel rispetto del principio di legalità, considerato, inoltre, che l’impresa aggiudicataria garantisce anche il rispetto della parità di genere.
Con due sentenze gemelle, TAR Palermo, 04.03.2026 n. 561 e TAR Palermo, 04.03.2026 n. 560, è stato ritenuto che l’omessa previsione nella legge di gara del criterio premiale volto a promuovere la parità di genere non avesse in alcun modo inciso sull’espletamento e sull’esito della procedura selettiva, atteso che le ditte concorrenti avevano potuto formulare un’offerta seria e consapevole e che, in ogni caso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, tutti i partecipanti erano in effetti muniti della certificazione di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità. In sostanza, in mancanza di una concreta incidenza dell’operato della Stazione Appaltante sulla par condicio dei concorrenti e sull’esito della procedura, considerato che l’eventuale inserimento del criterio premiale nel bando non avrebbe comportato alcuna variazione nella graduatoria finale, ed in mancanza di qualsiasi allegazione circa la ragionevole possibilità di ottenere l’utilità richiesta in esito alla sperata riedizione della gara, non può pretendersi l’annullamento dell’aggiudicazione ed a maggior ragione dell’intera gara.
3. Certificazione della parità di genere valida solo se rilasciata da ente accreditato per “il settore specifico”
La giurisprudenza ha chiarito che, per poter essere ritenuta valida, la certificazione della parità di genere deve essere stata rilasciata all’impresa da un ente iscritto nell’elenco ufficiale degli organismi abilitati per lo “specifico” schema dalla UNI/PdR 125:2022.
Al riguardo, il TAR Napoli, 22.05.2025 n. 3916 (confermata da Consiglio di Stato, Sez. V, 20.02.2026 n. 1390) ha chiarito che la locuzione “nel settore specifico” è riferita non al settore di mercato del cliente finale, ma al campo tecnico di competenza per cui l’organismo è stato accreditato, ossia legittimato a rilasciare certificazioni spendibili nel mercato dell’Unione europea. Di conseguenza, per essere ritenuta valida, la certificazione della parità di genere deve essere rilasciata da un ente accreditato per “il settore specifico”, ossia per l’ambito di competenza delineato dalla UNI/PdR 125:2022.
Nel caso esaminato dal TAR Napoli, invece, l’organismo certificatore era sì accreditato da un ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento, ma tra i settori di accreditamento non compariva quello del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022. In particolare, non è stata ritenuta dal Collegio persuasiva la tesi difensiva, secondo cui, essendo gli organismi di certificazione già accreditati sulla base della norma di sistema ISO 17021-1, tale accreditamento sarebbe sufficiente a legittimarli a certificare anche la prassi UNI/PdR 125:2022, poiché la certificazione di parità di genere sarebbe imposta da una normativa solo nazionale. Nulla vieta, infatti, che gli organismi di accreditamento, con sede legale in una specifica nazione possano estendere il loro ambito di operatività – e quindi accreditarsi – anche in relazione a comparti che sono specificatamente regolati in ordinamenti diversi da quello di appartenenza, poiché, alla luce anche del Regolamento CE 765/2008 (art. 2) l’accreditamento è l’attestazione di competenza “per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità”, e tale competenza è certificata “ambito per ambito”, senza possibilità di estendersi oltre il proprio raggio di legittimazione a certificare; non è stato, quindi, considerato valido dal TAR il certificato di accreditamento prodotto dalla mandataria.
Anche nel caso esaminato dal TAR Roma, 21.01.2026 n. 1207, il soggetto – che aveva rilasciato le certificazioni presentate dalla mandataria e dalla mandante del raggruppamento aggiudicatario – non era un organismo di certificazione accreditato da Accredia e non risultava iscritto nell’elenco ufficiale degli organismi abilitati per lo specifico schema UNI/PdR 125:2022. Ne consegue che, la parte controinteressata, essendo in possesso di certificazioni rilasciate da enti non riconosciuti da Accredia, non avrebbe dovuto vedersi assegnato il punteggio aggiuntivo. Né, ad avviso del TAR, può ritenersi persuasiva la tesi difensiva incentrata sull’argomentazione secondo cui “la norma di gara non conteneva alcun riferimento alla necessità che gli organismi certificatori fossero a loro volta accreditati presso Accredia o iscritti in specifici elenchi”. Infatti, la regola secondo cui solo l’ente ufficiale di accreditamento nazionale è abilitato al rilascio della certificazione della parità di genere è contenuta all’art. 2, comma 1, del D.M. 29.04.2022, il quale è stato adottato in diretta attuazione della norma primaria espressamente richiamata dalla lex specialis; dunque è la norma primaria ad assegnare direttamente “vincolatività” al decreto ministeriale in questione. Del resto lo stesso Codice dei contratti pubblici, al comma 7 dell’art. 108 prevede che “l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere” debba essere “comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”, precisando che “la Stazione Appaltante verifica l’attendibilità dell’autocertificazione dell’aggiudicataria con qualsiasi adeguato mezzo”. Si rivelano altresì infondate le argomentazioni della Stazione Appaltante tendenti a sostenere che, nella vicenda in esame, “l’ente che rilascia la certificazione sulla parità di genere debba essere accreditato [solo] a livello generale in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 1721-1 (accreditamento obbligatorio), [e non anche] in conformità alla norma UNI/PdR 125:2022 (accreditamento specifico), affinché la certificazione possa considerarsi valida”, posto che lex specialis, nel richiamare espressamente la norma UNI/PdR 125:2022, era chiara nel richiedere la necessità, ai fini dell’attribuzione del punteggio, dell’accreditamento “specifico” nel settore. Priva di pregio risulta, infine, la tesi esposta dalla Stazione Appaltante che – nell’avallare “un’interpretazione ampia del principio di equivalenza della certificazione di genere” secondo la quale “i certificati di conformità emessi da enti che aderiscono agli accordi di mutuo riconoscimento sono da considerare equivalenti a quelli prodotti a livello nazionale” – sostiene che “l’ente nazionale di accreditamento, aderendo agli accordi EA e IAF, garantisce che i certificati emessi da organismi da lui accreditati siano riconosciuti reciprocamente da altri organismi di accreditamento a livello europeo (attraverso l’EA MLA) e globale (attraverso l’IAF MLA)”. Secondo il TAR, infatti, anche riconoscendo che possa in astratto ammettersi il riconoscimento, nei termini prospettati, dei certificati rilasciati da organismi analoghi ad Accredia stabiliti in altri Stati membri, rimarrebbero ferme le conclusioni che precedono ove si consideri che è necessario un accreditamento specifico per il rilascio di certificazioni sulla parità di genere, non essendo sufficiente ai suddetti fini un generico accreditamento “al rilascio di certificazioni per i principali standard internazionali”. In conclusione, per il TAR Roma, deve ritenersi illegittima l’assegnazione del punteggio premiale all’operatore economico che produca una certificazione emessa da un ente non iscritto nell’elenco ufficiale degli organismi abilitati per lo specifico schema, non potendo operare il principio di equivalenza o il mutuo riconoscimento sulla base di un mero accreditamento generico dell’ente certificatore per standard internazionali, in assenza di un accreditamento puntuale per la certificazione della parità di genere.
Tutti gli accreditamenti, infatti, devono avere ad oggetto uno specifico campo di applicazione, che nel caso di specie risponde alla UNI/PdR 125:2022 (in senso conforme, v. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 20.02.2026 n. 1400, che conferma TAR Roma, 02.07.2025 n. 12991).
4. Certificazione parità di genere e riconoscimento del punteggio premiale in caso di RTI
Sui requisiti richiesti dalla lex specialis ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale ad un RTI per il possesso della certificazione della parità di genere, si registrano, al momento, opposti orientamenti in giurisprudenza.
Secondo il TAR Roma, 02.07.2025 n. 12991, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale previsto dalla lex specialis per il possesso della certificazione della parità di genere, le finalità di interesse pubblico e sociale per cui essa è stata prevista richiedono che la certificazione sia posseduta da tutte le imprese componenti il raggruppamento, dal momento che, ove fosse invece posseduta solo da qualche impresa, essa non realizzerebbe compiutamente detta finalità né arricchirebbe in qualche modo l’offerta nel suo profilo tipicamente prestazionale (in senso conforme, v. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 20.03.2025 n. 2291 e Consiglio di Stato, Sez. VI, 11.04.2025 n. 3117).
Secondo, invece, il TAR Reggio Calabria, 17.02.2026 n. 115, già dal tenore letterale dell’art. 108, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 è da escludere che il Legislatore abbia previsto che, in caso di partecipazione sotto forma di RTI, il punteggio aggiuntivo legato all’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere sia attribuibile esclusivamente qualora tutti i componenti del raggruppamento dispongano delle necessarie certificazioni. Non versandosi in ipotesi di requisiti di partecipazione di ordine generale il cui possesso è richiesto a tutti i componenti il RTI, si ritiene, infatti, valevole il principio generale per cui tale certificazione, ove posseduta da un’impresa, estende i suoi benefici in tema di punteggio anche agli altri componenti del raggruppamento che non la possiedono, coerentemente con la ratio che informa la stessa ragion d’essere di tali tipologie di operatori economici, nel senso cioè di ampliare la platea dei possibili concorrenti consentendo ai soggetti privi dei requisiti necessari di partecipare singolarmente alla gara o di accedervi in associazione con altri operatori economici anche al fine di acquisire esperienze ed elementi curriculari da poter spendere in successivi affidamenti, oltre che con la natura stessa del RTI nel senso di implicare la creazione di un’unica soggettività. Peraltro, ad avviso del TAR Calabria, seguendo la prospettazione della ricorrente si perverrebbe ad una irragionevole penalizzazione proprio di quelle imprese che, nonostante abbiano adottato politiche di genere, si precluderebbero l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il sol fatto di aver partecipato alla gara in forma di RTI con altri operatori che, per loro scelta aziendale, non perseguano politiche di genere, e dunque per ragioni del tutto contingenti e comunque estranee alla propria sfera decisionale in termini di policy aziendale.
- Avvalimento premiale per la certificazione della parità di genere: possibilità
Anche la possibilità di ricorrere all’avvalimento premiale per sopperire alla carenza della certificazione della parità di genere è stata finora oggetto di opposte valutazioni da parte della giurisprudenza amministrativa.
Secondo un primo orientamento (v. TAR Napoli, 23.05.2025 n. 3963; Consiglio di Stato, Sez. VI, 11.04.2025 n. 3117 che conferma TRGA Bolzano, 04.11.2024 n. 257), la certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni di cui alla norma tecnica UNI/PdR 125 non potrebbe costituire oggetto di avvalimento premiale, trattandosi di una certificazione che fotografa una condizione soggettiva del soggetto che la possiede e che, pertanto, non potrebbe essere oggetto di “prestito” o di “messa a disposizione” in favore di un altro soggetto, quale che sia il contenuto del contratto di avvalimento.
Al contrario, secondo l’orientamento, ad oggi prevalente (v. ex multis TAR Brescia, 06.06.2025 n. 513; TAR Torino, 19.02.2025 n. 359; Consiglio di Stato, Sez. V, 26.08.2025 n. 7105 e ANAC parere 17.12.2025 n. 54), la certificazione sulla parità di genere è pienamente assimilabile alle altre certificazioni di qualità e può essere oggetto di avvalimento, a condizione che con il contratto venga effettivamente messa a disposizione dell’impresa ausiliata l’organizzazione aziendale, i processi gestionali e le risorse che hanno consentito all’ausiliaria di ottenere la certificazione stessa.
In particolare, per il TAR Roma, 02.07.2025 n. 12991 deve ritenersi ammissibile l’avvalimento nella certificazione sulla parità di genere, essendo necessario recuperare e mantenere quell’orientamento, ormai consolidato, che in seno alla giurisprudenza amministrativa ammette l’avvalimento della certificazione di qualità, con il temperamento di richiedere che l’avvalimento non si risolva in un espediente meramente cartolare ma comporti un’effettiva e pertinente messa a disposizione di risorse dell’ausiliaria a beneficio dell’ausiliata. La certificazione della parità di genere è assimilabile alla certificazione di qualità, essendo in senso analogo una certificazione di processo, attestante il rispetto di politiche e pratiche datoriali atte a ridurre il divario di genere nei salari, nello svolgimento delle mansioni e nelle opportunità di carriera, anche in relazione alla tutela della maternità (sentenza confermata in appello da Consiglio di Stato, Sez. V, 20.02.2026 n. 1400).
Come chiarito dal TAR Firenze, 10.06.2025 n. 1026, se si ritenesse preclusa l’applicabilità dell’istituto dell’avvalimento (premiale) relativamente alla certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni di cui alla norma tecnica UNI/PdR 125, tale eccezione alla regola generale non troverebbe nessun fondamento in un’espressa disposizione di legge. Dovendosi assimilare la certificazione sulla parità di genere alle altre certificazioni di processo, finalizzate ad attestare la capacità di un’organizzazione di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi produttivi in modo tale da identificare e soddisfare i requisiti stabiliti dalla specifica norma di riferimento, deve dunque ritenersi, non essendo normativamente vietato, che tale certificazione possa costituire oggetto di avvalimento, a condizione che con il relativo contratto sia messa a disposizione l’organizzazione aziendale che è valsa al soggetto ausiliario l’ottenimento della stessa. L’avvalimento deve infatti essere effettivo e non fittizio o meramente “cartolare”, non potendosi ammettere il c.d. “prestito” della sola certificazione quale mero documento e senza quel minimo d’apparato dell’ausiliaria atta a dar senso al prestito stesso, a seconda dei casi i mezzi, il personale, il know how, le prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti. In altri termini, anche in relazione all’avvalimento (premiale) di certificazione, l’attenzione, come si è visto, piuttosto che sul problema del prestito dei requisiti, deve concentrarsi sul contratto di avvalimento, che deve indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati dall’ausiliaria in favore dell’ausiliata.
Secondo il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18.06.2025 n. 5345, a differenza di quanto statuito nella sentenza impugnata (TRGA Bolzano, 20.03.2025 n. 54), deve ritenersi ammissibile, alla luce del diritto interno ed eurounitario, il ricorso da parte di un operatore economico all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione del possesso del requisito premiale, previsto dalla lex specialis, della certificazione della parità di genere. Anzitutto, occorre muovere dalla constatazione che l’avvalimento è istituto di ascendenza eurounitaria tradizionalmente ispirato, in un’ottica pro-concorrenziale, al favor partecipationis e, quindi, a consentire l’ampliamento della platea dei potenziali concorrenti alla procedura. Superando le perplessità manifestate in precedenza da una parte della giurisprudenza e della dottrina, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha operato un “cambio di impostazione” spostando l’asse della sua disciplina e ricomprendendo “nell’ambito dell’avvalimento anche quella particolare figura indicata come avvalimento c.d. premiale, in cui il prestito delle risorse è diretto ad ottenere un punteggio più elevato e non invece il prestito dei requisiti di capacità mancanti” (così la Relazione di accompagnamento al Codice, pag. 153). Come è stato notato, ciò ha determinato la “liberalizzazione” dell’avvalimento c.d. “premiale” anche nella sua versione c.d. “pura”, ossia del “prestito” di dotazioni e risorse da parte di un’impresa (“ausiliaria”) a favore di altro operatore economico che partecipa a una procedura di affidamento di un contratto pubblico, operato al fine di consentire a quest’ultimo – come oggi recita l’articolo 104 del nuovo Codice – di “migliorare la propria offerta”. A ciò è stato condivisibilmente aggiunto che l’avvalimento cd. “premiale” risulta dotato di una “autonoma funzione pro-concorrenziale”, qualitativamente distinta rispetto all’avvalimento partecipativo, e che consiste, in maniera non dissimile a quanto accade per altri istituti (tra cui in primis le forme di partecipazione aggregata alla procedura quali R.T.I. o consorzi), nella possibilità per l’operatore economico di accrescere la qualità tecnica della propria offerta, rendendola più idonea a conseguire l’aggiudicazione al fine di ottenere maggiore spazio sul mercato ed incrementare la propria efficienza produttiva e i propri livelli di redditività. Ebbene, in questa ottica, costituendo l’avvalimento anche nella sua versione “premiale”, istituto servente alla realizzazione del fondamentale principio di matrice eurounitaria della concorrenza (art. 3 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, Considerando 1 alla Direttiva 2014/24/UE DEL Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014), i giudici nazionali sono tenuti a prediligere, in sede interpretativa, anche al fine di garantire il cd. “effetto utile”, le soluzioni ermeneutiche che ne consentano l’operatività o che, comunque, ne assicurino il più vasto campo di applicazione. Del resto, venendo al quadro normativo nazionale, l’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 ammettono in generale il ricorso all’avvalimento cd. “premiale” prevedendo solo taluni specifici e puntuali limiti (si veda, ad esempio il comma 10 dell’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023) all’operatività dell’istituto dell’avvalimento tout court inteso, i quali, avendo natura eccezionale, vanno letti ex art. 14 disp. prel. cc. in chiave necessariamente restrittiva. Ne discende che fuori dall’ambito dei requisiti generali (corrispondenti alle cause di esclusione) di cui agli artt. 94 e 95, che riguardano per così dire l’imprenditore quale soggetto, e di detti casi tipizzati di requisiti riguardanti l’impresa, in cui testualmente non rientra quello delle certificazioni della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del d.lgs. n. 198 del 2006, va per, converso, sempre ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, sia esso di tipo “partecipativo” ovvero “premiale”. Sotto altro profilo va poi osservato che il ricorso all’avvalimento è stato espressamente ammesso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in relazione alle certificazioni di qualità, genus al quale è sostanzialmente riconducibile anche la certificazione della parità di genere. La certificazione de qua, rilasciata da organismi accreditati, attesta, quindi, l’adozione all’interno di un’azienda di un sistema di gestione conforme ad una specifica prassi (la UNI/PdR 125:2022) ed attiene, pertanto, all’organizzazione ed ai processi aziendali comprovando che si è prescelto un assetto di questi in grado di assicurare inclusione ed equità di genere. Ciò ne fa un attributo del compendio aziendale (inteso ex art. 2555 c.c. quale “complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”), esportabile, come tale, nella sua oggettività da un’impresa all’altra. La vicinanza, pur nelle sue indubbie specificità, della certificazione della parità di genere alla figura del “certificato di qualità” si percepisce, peraltro, con chiarezza dalla simmetria con la formulazione letterale dell’attuale Allegato II.8 del nuovo Codice il quale, al suo punto I, definisce il secondo come il “certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell’offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto”. Non può, del resto, sfuggire che l’art. 108, comma 7, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici ha inteso menzionare espressamente il possesso della certificazione della parità di genere come criterio premiale di aggiudicazione. Né dalla diposizione da ultimo citata possono trarsi argomenti contrari. E, infatti, l’art. 108, comma 7, ultimo periodo, citato si limita a imporre alle Stazioni Appaltanti la previsione di un criterio premiale di aggiudicazione legato al possesso della certificazione della parità di genere senza, tuttavia, prescriverne il necessario possesso diretto. V’è, peraltro, da ritenere, che se il legislatore avesse inteso introdurre un divieto di avvalimento “premiale” rispetto a tale particolare figura di certificazione lo avrebbe fatto in maniera espressa intervenendo nella sede materiale più opportuna (e cioè sulla disciplina dell’avvalimento ex art. 104 e non anche su quella generale in materia di criteri di aggiudicazione). Per quanto illustrato, per il Consiglio di Stato, la sentenza di primo grado impugnata merita riforma nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso all’avvalimento cd. “premiale” per la comprova del possesso della certificazione della parità di genere.
Le suddette argomentazioni sono state condivide anche da Consiglio di Stato, Sez. V, 26.08.2025 n. 7105, per il quale sul piano interpretativo non vi sono argomenti di diritto positivo per escludere l’avvalimento premiale della certificazione della parità di genere, ferma restando la necessità che, trattandosi di un prestito di requisiti qualitativi di carattere organizzativo, è necessaria l’individuazione di un oggettivo prestito di risorse.
Anche per il TAR Roma, 15.12.2025 n. 2256, l’istituto dell’avvalimento – anche nella sua declinazione “premiale” – risponde a una logica tendenzialmente pro-concorrenziale, essendo volto a consentire la più ampia partecipazione alle procedure di evidenza pubblica e a valorizzare, nell’ambito del giudizio tecnico, la capacità dell’operatore economico di accrescere la qualità della propria offerta avvalendosi, ove necessario, dell’esperienza o delle risorse organizzative di soggetti terzi. In questo senso, l’art. 104 del Codice dei contratti pubblici, letto in combinato disposto con l’art. 108, comma 7, del medesimo Codice, non pone alcuna limitazione in ordine alla tipologia dei requisiti suscettibili di avvalimento, se non quelle – di stretta interpretazione – relative ai casi in cui è imposta dalla legge o dal bando l’esecuzione diretta di compiti essenziali.
Sul punto, la giurisprudenza più recente ha avuto modo di chiarire che la certificazione della parità di genere, di cui all’art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006, pur essendo espressione di un assetto organizzativo aziendale, costituisce una certificazione di processo, assimilabile alle altre certificazioni di qualità, e come tale può costituire oggetto di avvalimento premiale, purché effettivo e non meramente formale.
Sul riconoscimento della possibilità di ricorso all’avvalimento per comprovare il possesso della certificazione della parità di genere, infine, si veda anche TAR Napoli, 10.02.2026 n. 935.
6. Nullità del contratto di avvalimento della certificazione per indeterminatezza dell’oggetto
Il contratto di avvalimento delle certificazioni di qualità, in quanto ammesso, soggiace dunque alla disciplina prevista dall’art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 ed è pertanto nullo se non osserva la forma scritta ad substantiam o se l’oggetto non è determinato o determinabile (art. 1346 cod. civ.).
Così, ad esempio, il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18.06.2025 n. 5345 ha ritenuto il contratto di avvalimento nullo perché presentava un oggetto non determinato né determinabile, non recando l’“indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico”. Né, ad avviso del Collegio, il semplice richiamo al certificato contenuto all’art. 1 del contratto di avvalimento vale a rendere determinabile per relationem l’oggetto del medesimo. E, infatti, benché materialmente allegato all’offerta tecnica, da tale certificato non è certamente dato evincere quale degli accorgimenti o assetti aziendali ovvero quali delle risorse dell’impresa ausiliaria che hanno a questa consentito di conseguire la certificazione abbiano formato specifico oggetto dell’avvalimento. Non coglie, peraltro, nel segno la deduzione della difesa dell’aggiudicataria, secondo cui la peculiarità dell’avvalimento di una certificazione di qualità, rispetto all’avvalimento c.d. “tecnico-operativo”, consisterebbe proprio nella messa a disposizione da parte dell’impressa ausiliaria di tutta la propria organizzazione aziendale che ha nella sua interezza concorso a determinare il risultato conseguito con l’acquisizione della certificazione stessa. Sul punto va, in primo luogo, osservato che la disciplina di cui al nuovo art. 104, comma 1, secondo periodo, citato, prescrive a pena di nullità l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico con riguardo ad ogni tipologia di avvalimento. Ma anche a voler prescindere da tale rilievo è evidente che l’avvalimento della certificazione della parità di genere è da ricondurre nella categoria di conio pretorio dell’avvalimento cd. “operativo” e non “di garanzia”, non riguardando il prestito requisiti di tipo economico-finanziari. Inoltre, non può tacersi che proprio la peculiare natura dell’avvalimento premiale della certificazione della parità di genere richiede un vaglio attento del requisito della specificità e tanto al fine di evitare forme abusive di avvalimento puramente cartolare in grado di alterare più che di promuovere, nei termini di cui si è detto in precedenza, il gioco della concorrenza. Ciò si lega, del resto, alla stessa nozione legale di certificato di parità di genere, la quale fa esplicito riferimento all’adozione di politiche e misure “concrete”. Ma, soprattutto, una severa verifica della specificità dell’oggetto dell’avvalimento premiale della certificazione della parità di genere si ricollega all’esigenza di garantire che sia effettivamente perseguito l’obiettivo del Legislatore con l’art. 108, comma 7, del nuovo Codice e, cioè, che sia promossa l’inclusione ed equità di genere nel settore delle commesse pubbliche. Da tempo è, infatti, tramontata – su impulso anche delle direttive UE del 2014 – una concezione meramente “contabilistica” dell’evidenza pubblica per farne, invece, strumento di tutela di interessi pubblici anche ulteriori e diversi rispetto a quelli tradizionalmente connaturati alla contrattualistica pubblica (interessi ulteriori come, ad esempio, l’ambiente, la tutela delle piccole e medie imprese o, nel caso di specie, l’uguaglianza di genere). Obiettivi, questi, di conformazione del mercato che rientrano nel fuoco allargato del “risultato”, stella polare del nuovo Codice, non a caso espressamente perseguito “nell’interesse della comunità” (comma 3 dell’art. 1). E ciò con la fondamentale precisazione che anche “La concorrenza tra gli operatori economici”, a cui si ricollega – come detto – l’istituto dell’avvalimento cd. “premiale”, non può frustrare la realizzazione di tale scopo ma resta comunque “funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti” (art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023). Ne discende, in conclusione, la necessità ex art. 104, comma 1, secondo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici che la stipula di un contratto di avvalimento “premiale” relativo alla certificazione di genere non si risolva in un’operazione meramente formale ma assuma, piuttosto, connotati di realtà e concretezza e che, a tal fine, lo stesso individui le risorse umane e materiali, i protocolli organizzativi ed i piani aziendali, espressione del know how specifico attestato dalla certificazione, che non risultano, nel caso di specie, messi concretamente a disposizione dell’ausiliato.
In senso conforme, anche TAR Milano, 01.12.2025 n. 3889, per il quale è errata la premessa secondo cui l’avvalimento delle certificazioni di qualità sarebbe un avvalimento di garanzia e, pertanto, il requisito richiesto consisterebbe in un know-how documentale (immateriale) di capacità organizzativa e gestionale e non su beni materiali specifici, poiché ciò che si trasferisce – a dire della società ricorrente – sarebbe la garanzia dell’ausilaria del rispetto dei processi certificati da parte dell’ausiliata e non sarebbe predicabile nemmeno la necessità di allegare la documentazione esaminata dal certificatore. Ad avviso del Collegio, infatti, la suddetta tesi si pone in evidente contrasto con le norme giuridiche e con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’avvalimento delle certificazioni di qualità si qualifica come avvalimento operativo. Atteso che si tratta, nel caso di specie, di avvalimento operativo e non di garanzia, non riguardando il prestito di requisiti di tipo economico-finanziari, sicché il contratto deve contenere l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico, mentre il contratto stipulato dalla società ricorrente si limita a riportare, con formula di mero stile e priva di connotazione concreta, l’impegno dell’ausiliaria di mettere a disposizione dell’ausiliata le certificazioni “con tutta l’organizzazione, i mezzi e quanto necessario ai fini dell’ottenimento delle certificazioni secondo la normativa vigente, per tutta la durata dell’appalto e successive proroghe”. Da qui la nullità del contratto, per indeterminatezza dell’oggetto. Secondo la consolidata giurisprudenza, la normativa nazionale ed eurounitaria sull’avvalimento va, infatti, interpretata nel senso che si configura la nullità del contratto di avvalimento nei casi in cui non vi sia almeno una parte dell’oggetto del contratto stesso dalla quale si possa determinare il tenore complessivo del documento, anche in applicazione degli artt. 1346, 1363 e 1367 c.c.. La sentenza, inoltre, riporta l’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa secondo cui il contratto di avvalimento per essere valido ed efficace non deve necessariamente spingersi fino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione, ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale, ma deve consentire quantomeno “l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio dell’impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 26.07.2017 n. 3682) che, però, non risultano dal contratto stipulato dalla società ricorrente. Concludendo, per il TAR Milano, la Stazione Appaltante ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali citati: l’evidente carenza di determinatezza dell’oggetto del contratto di avvalimento stipulato dalla ricorrente conduce, pertanto, alla nullità di tale contratto per la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346 cod. civ. e art. 104, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e del bando di gara. Da ciò consegue, operando la nullità del contratto ab origine, che la società ricorrente sia priva dei requisiti di capacità tecnica e professionale sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, il che rende legittima l’esclusione dalla procedura come ha correttamente disposto la Stazione Appaltante con il provvedimento impugnato.
7. Ulteriori recenti chiarimenti sulla certificazione della parità di genere
Il Consiglio di Stato, Sez. V, 20.02.2026 n. 1400 (a conferma del TAR Roma, 02.07.2025 n. 12991) ha chiarito che la certificazione sulla parità di genere deve riguardare tutta la struttura aziendale dell’impresa verificata, e non soltanto una sua parte, essendo intrinsecamente illogico – venendo altrimenti vanificata la ratio della certificazione – affermare il rispetto del requisito della parità di genere soltanto per una o talune articolazioni aziendali e/o filiali della società verificata, e non per la loro totalità. Tuttavia, ciò non significa che la verifica in situ, ove effettivamente svolta, debba riguardare la totalità delle articolazioni territoriali dell’impresa verificata. Pertanto, ben può ammettersi il metodo di accertamento fondato sulla verifica “a campione”, quando essi si basi di un campione significativo, e dunque sufficientemente attendibile quanto all’organizzazione aziendale in uso presso l’impresa oggetto di verifica. In ogni caso, la verifica non deve necessariamente essere “fisica”, vale a dire resa mediante ispezione della realtà di riferimento, ben potendo anche essere in tutto o in parte cartolare, mediante verifica degli atti di riferimento (es. contratti, criteri per l’attribuzione delle mansioni, delle progressioni in carriera, ecc.) relativi all’impresa oggetto di verifica, quando questi consentano ex se di comprendere appieno i rapporti e le dinamiche intraziendali.
Secondo il TAR Firenze, 10.06.2025 n. 1026 l’avvalimento della certificazione sulla parità di genere non può ritenersi inammissibile in ragione della diversità dei settori di attività dell’ausiliaria e dell’ausiliata. É stato condivisibilmente ritenuto, infatti, che la certificazione di cui si discute attiene a scelte e modalità di tipo gestionale ed organizzativo che sono trasversali rispetto ai singoli settori di operatività del soggetto certificato, per cui, «ammesso l’avvalimento anche per il prestito di requisiti qualitativi di carattere organizzativo, e ferma la necessaria individuazione di un oggettivo prestito di risorse, non si può sostenere che l’ausiliaria debba necessariamente operare in settore coincidente con quello oggetto dell’appalto purché metta a disposizione personale e procedure amministrativo-organizzative in grado di monitorare e garantire il rispetto delle regole di parità» (cfr. TAR Torino, 19.02.2025 n. 359). La diversità del settore di attività dell’ausiliaria e dell’ausiliata non può, pertanto, costituire un vulnus per le esigenze presidiate dalla previsione della certificazione sulla parità di genere.
Secondo il TAR Campobasso, 09.02.2026 n. 73, il punteggio premiale è assegnato dalla Stazione Appaltante al mero riscontro formale del possesso della certificazione, secondo quanto stabilito dalla lex specialis. La Commissione di gara è, in atri termini, chiamata a constatare esclusivamente il possesso di ciascuna certificazione sulla base delle dichiarazioni e della documentazione prodotta dai concorrenti. Il punteggio in contestazione non implica, quindi, alcuna valutazione discrezionale ulteriore rispetto alla constatazione del dato oggettivo del possesso (o meno) della certificazione rilasciata da enti terzi accreditati al rilascio delle dette certificazioni alla stregua della normativa di settore. Nel riscontro del possesso delle dette certificazioni deve intendersi esaurita l’attività necessaria per l’attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione, che non è tenuta, quindi, a sindacare la validità sostanziale di tali certificazioni.
