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Monitoraggio digitale efficienza Stazioni Appaltanti : cosa cambia dal 1 luglio 2026

A partire dal 1 luglio 2026 è operativo il nuovo sistema informatico predisposto dall’ANAC per il monitoraggio semestrale dell’efficienza decisionale delle Stazioni Appaltanti e delle centrali di committenza qualificate nello svolgimento delle procedure di affidamento.
Lo strumento dà attuazione alle previsioni introdotte dal D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici) all’art. 11 dell’Allegato II.4 al D.Lgs. n. 36/2023.
Il monitoraggio si basa sulla verifica del tempo medio intercorrente fra la data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte, come risultante dai bandi di gara, e la data di stipula del contratto. Sono interessate dal calcolo le procedure aperte pubblicate dopo il 1 gennaio 2025, con esclusione di accordi quadro e convenzioni.
Quando il tempo medio rilevato supera i 160 giorni, la Stazione Appaltante o la centrale di committenza è tenuta a trasmettere ad ANAC un piano di riorganizzazione, contenente le misure necessarie al superamento delle cause del ritardo, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica e all’utilizzo degli strumenti digitali. Il piano deve indicare gli obiettivi temporali di riduzione e la data prevista per il rientro sotto la soglia. ANAC valuta l’efficacia delle misure proposte in contraddittorio con la Stazione Appaltante, con possibilità di proporre rimodulazioni. Il punteggio premiale di qualificazione viene attribuito quando il tempo medio rientra effettivamente entro la soglia di 115 giorni.
La digitalizzazione del procedimento incide su due piani distinti, entrambi rilevanti per chi gestisce il sistema di qualificazione della Stazione Appaltante:
– il primo riguarda la rilevazione: il sistema calcola automaticamente il tempo medio sulla base dei dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, eliminando la necessità di ricostruzioni manuali e riducendo il margine di contestazione sui dati di partenza;
– il secondo riguarda l’adempimento, poiché l’invio del piano di riorganizzazione, quando dovuto, transita ora dallo stesso sistema informatico, all’interno della sezione dedicata alla qualificazione.
Per il RUP e per chi presidia gli adempimenti di qualificazione, la prima azione operativa è verificare la posizione della propria Stazione Appaltante rispetto alla soglia dei 160 giorni, utilizzando i dati resi disponibili nel sistema; qualora il tempo medio risulti superiore alla predetta soglia, occorre predisporre il piano di riorganizzazione utilizzando il Formulario in Excel messo a disposizione da ANAC e le relative Indicazioni operative, allegando le misure di riorganizzazione del personale, di potenziamento della formazione specialistica e di utilizzo degli strumenti digitali effettivamente praticabili dall’ente, con indicazione di obiettivi temporali credibili e di una data di rientro sotto la soglia.
Le Indicazioni operative pubblicate da ANAC contestualmente al sistema chiariscono le scansioni temporali, le modalità di prima applicazione e le tempistiche di caricamento dei piani: la loro consultazione è preliminare a qualsiasi adempimento.
Va inoltre tenuto presente, ai fini della valutazione del rischio, che la mancata comunicazione del piano di riorganizzazione, così come la mancata adozione delle misure in esso proposte, costituisce grave violazione ai sensi dell’art. 63, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.
La verifica della posizione della Stazione Appaltante non è quindi un adempimento meramente statistico, ma un presupposto per evitare un illecito disciplinare in capo a chi gestisce il procedimento di qualificazione.

False dichiarazioni : sanzioni anche per Stazioni Appaltanti e Centrali Committenza nel nuovo Regolamento ANAC

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 141 del 20 giugno 2026, è entrata in vigore la Delibera ANAC n. 210 del 25 maggio 2026, che modifica il regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di contratti pubblici. Il regolamento era stato originariamente adottato con Delibera n. 271 del 20 giugno 2023 e già aggiornato dalla Delibera n. 65 del 10 gennaio 2024.

La modifica interviene sull’articolo 4 del regolamento, dedicato alle ipotesi di falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri, ampliando l’ambito delle fattispecie rilevanti ai fini sanzionatori su due fronti distinti: quello degli Operatori Economici, già presidiato dalla disciplina previgente, e quello, ora espressamente introdotto, delle Stazioni Appaltanti, degli enti concedenti e delle centrali di committenza.

Sul versante degli Operatori Economici, restano ferme le fattispecie già previste, alle quali si aggiungono la falsa dichiarazione relativa al versamento del contributo ANAC (art. 1, comma 67, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005) e la falsa dichiarazione avente ad oggetto la garanzia provvisoria.

La novità più rilevante sul piano sistematico è l’inserimento esplicito di fattispecie riferite alle Stazioni Appaltanti  e Centrali di Committenza nel contesto del sistema di qualificazione introdotto dal D.Lgs. n. 36/2023. L’ANAC considera espressamente sanzionabili le dichiarazioni non veritiere utilizzate per attestare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti pubblici. Tra le condotte rilevanti rientrano:

  • la dichiarazione di una struttura organizzativa stabile mentre il personale continua di fatto a operare presso l’amministrazione di provenienza;
  • la dichiarazione di personale dedicato alla struttura che risulta invece impegnato in attività differenti;
  • le false comunicazioni relative ai sistemi di formazione e aggiornamento del personale;
  • assume rilievo sanzionatorio anche la falsa comunicazione resa dalla Stazione Appaltante o dall’ente concedente in merito alla decisione di conformarsi o meno ai pareri di precontenzioso emessi dall’Autorità.

La Delibera n. 210/2026 si inscrive in un disegno di coerenza sistematica tra il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti, introdotto dal D.Lgs. n. 36/2023 come elemento strutturale del nuovo Codice dei contratti pubblici, e il presidio sanzionatorio di ANAC. Il legislatore del 2023 ha fatto della capacità organizzativa delle stazioni appaltanti un requisito sostanziale e non meramente formale per l’accesso alle procedure di affidamento: la qualificazione non attesta solo l’esistenza di una struttura, ma la sua effettiva operatività. Il regolamento, nella versione aggiornata, trae le conseguenze di questa impostazione estendendo il potere sanzionatorio alle dichiarazioni false rese nell’ambito di quel procedimento.

Sul piano applicativo, la modifica sposta il perimetro del rischio da un territorio tradizionalmente presidiato, quello delle dichiarazioni rese in gara dagli Operatori Economici, a uno meno esplorato: le attestazioni prodotte dalle stesse amministrazioni per dimostrare la propria capacità di gestire gare. L’art. 4, nel testo novellato, collega esplicitamente la fattispecie alla corrispondenza tra quanto dichiarato ai fini della qualificazione e la realtà organizzativa effettiva, valorizzando dati concreti come la composizione del personale, la sua effettiva disponibilità e i percorsi formativi realmente seguiti.
Le implicazioni operative di maggiore rilievo per la Stazione Appaltante sono le seguenti:
La prima riguarda la qualificazione. Le dichiarazioni rese ai fini del conseguimento o del mantenimento della qualificazione devono trovare riscontro puntuale nella struttura organizzativa, nel personale effettivamente assegnato e nelle attività concretamente svolte. Non è sufficiente un assetto formalmente corretto: ANAC verificherà la corrispondenza tra la documentazione prodotta e la situazione reale, con facoltà di attivare i propri poteri sanzionatori in caso di discrepanza.
La seconda riguarda le centrali di committenza. Per tali soggetti, la modifica ha particolare incidenza, poiché l’organizzazione stabile e il personale dedicato sono elementi costitutivi della qualificazione. Una struttura che sulla carta risulta autonoma ma che, nei fatti, si avvale stabilmente di personale distaccato o impegnato in attività diverse risponde ora direttamente nel perimetro sanzionatorio del regolamento.
La terza riguarda i pareri di precontenzioso. La Stazione Appaltante che comunica ad ANAC la propria intenzione di conformarsi a un parere di precontenzioso, e non vi dà seguito, o che rende comunicazioni non corrispondenti alla propria effettiva posizione, commette una condotta ora espressamente sanzionabile. Questa fattispecie rafforza il valore operativo dei pareri di precontenzioso come strumento di definizione delle controversie, attribuendo alle comunicazioni ad ANAC in quel contesto un peso giuridico equivalente alle dichiarazioni rese in gara.

Qualificazione stazioni appaltanti : nuovi chiarimenti e indicazioni generali ANAC

ANAC comunica che con l’entrata in vigore, dal 1 luglio 2025, del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per le fasi di progettazione e affidamento – in coerenza con le modifiche introdotte dal decreto correttivo (d.lgs. n. 209/2024) al Codice dei contratti pubblici – il sistema è attivo in ogni momento e consente la presentazione delle domande di qualificazione ordinaria senza vincoli temporali, mediante una procedura interamente automatizzata, fondata su autodichiarazioni e dati già disponibili all’Autorità. L’istanza va trasmessa attraverso il portale istituzionale nell’area riservata alle pubbliche amministrazioni. La qualificazione si considera acquisita alla data di presentazione e ha validità biennale.
Con l’avvio del nuovo sistema, le stazioni appaltanti dovranno programmare l’invio della domanda di qualificazione sulla base delle proprie concrete esigenze operative.

L’eventuale perdita, anche temporanea, della qualificazione non produce effetti sulle procedure già affidate e in corso di esecuzione, che potranno legittimamente proseguire sino alla conclusione.
Resta sempre possibile il rilascio del Cig (Codice identificativo di gara) per le procedure sottosoglia. Gli enti non qualificati potranno avvalersi di centrali di committenza qualificate o, in assenza di convenzioni, potranno attivare il meccanismo di assegnazione d’ufficio previsto dal Regolamento Anac.
Sono esonerati dall’obbligo di qualificazione i soggetti qualificati di diritto, nonché i soggetti esclusi (che sono comunque tenuti a compilare l’apposita dichiarazione nella piattaforma). Ulteriori eccezioni oggettive potranno essere gestite nella Piattaforma Contratti Pubblici (Pcp) mediante dichiarazione motivata del Rup (Responsabile Unico del Progetto). Nei chiarimenti sono fornite anche precisazioni sul criterio della formazione del personale ai fini dell’ottenimento del relativo punteggio.

“Per facilitare ulteriormente le stazioni appaltanti, in un’ottica di collaborazione e supporto, abbiamo voluto aggiungere, alle indicazioni e ai documenti tecnici già pubblicati nell’ultimo periodo, specificazioni aggiuntive che – spiega il Presidente di AnacGiuseppe Busia – possano agevolare il percorso di qualificazione, a partire dal chiarimento sul fatto che le procedure già in corso possono proseguire indipendentemente dalle vicende legate alla qualificazione della stazione appaltante che le sta portando avanti. Ciò, tenendo presente che le richieste potranno essere presentate anche dopo la scadenza del 30 giugno. Il biennio mobile, ossia decorrente dalla data di presentazione dell’istanza, rappresenta un’applicazione utile a una verifica costantemente aggiornata e trasparente della qualificazione, nella logica del rafforzamento di capacità e professionalizzazione nel sistema dei contratti pubblici. Questo, senza pregiudicare al contempo la validità di due anni che decorre dalla data di rilascio o aggiornamento. Un meccanismo che rendiamo possibile con servizio informatizzato, strutturato per essere completato e aggiornato in qualunque momento, secondo le effettive esigenze operative di ciascuna stazione appaltante”.

Ulteriori dettagli sono contenuti nei chiarimenti seguenti ricordando che nella sezione del portale dedicata al servizio sono disponibili, accompagnati da un documento esplicativo, due simulatori – uno per il settore di qualificazione “lavori” e uno per “servizi/forniture” – utili a comprendere il meccanismo di calcolo del punteggio, nonché la versione aggiornata 8.0 del Manuale utente “Qualificazione Stazioni Appaltanti”.

Sul sito Anac è disponibile anche il Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione per la fase di progettazione e affidamento, approvato con delibera n. 236 del 3 giugno 2025.


Chiarimenti sull’avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza per la fase di progettazione e affidamento come modificato dal D. Lgs. 209/2024

Visto l’art. 3, comma 2 del Regolamento concernente l’Organizzazione e il Funzionamento dell’Autorità approvato con delibera n. 919 del 16 Ottobre 2019 e s.m.i., in un’ottica di collaborazione e supporto alle stazioni appaltanti, e facendo seguito alla delibera n. 236 del 3 giugno 2025, l’Autorità – alla luce dei quesiti pervenuti – fornisce i seguenti chiarimenti in merito all’iscrizione all’Elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate, ai sensi degli articoli 62 e 63 nonché dell’Allegato II.4 al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), come modificato dal D.lgs. 209/2024.

Con l’avvio del nuovo sistema, le stazioni appaltanti dovranno programmare l’invio della domanda di qualificazione sulla base delle proprie concrete esigenze operative.

Ai sensi dell’art. 63, comma 12, la eventuale perdita, anche temporanea, della qualificazione non produce effetti sulle procedure già affidate e in corso di esecuzione, che potranno legittimamente proseguire sino alla conclusione.

In caso di perdita della qualificazione, non si determina alcun blocco del rilascio del CIG per le procedure sottosoglia, che potranno essere regolarmente avviate. Per le procedure soprasoglia, le amministrazioni non qualificate potranno avvalersi di una stazione appaltante o di una centrale di committenza qualificata, come previsto dall’art. 62, comma 9.

In assenza di convenzioni già stipulate, la stazione appaltante non qualificata potrà consultare sul sito ANAC l’elenco aggiornato delle amministrazioni qualificate ed inviare una richiesta di svolgimento della procedura di gara. In caso di esito negativo, potrà rivolgersi all’ANAC, che provvederà, secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo, ad assegnare d’ufficio entro 15 giorni la procedura a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

Inoltre, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lettere c) e d), le stazioni appaltanti non qualificate possono continuare a operare autonomamente in determinati ambiti:
• lettera c): affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, nonché lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a un milione di euro, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate;
• lettera d): ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza qualificate e soggetti aggregatori.
Si rappresenta, altresì, che il procedimento di iscrizione al sistema di qualificazione è:
• completamente automatizzato
• disponibile in ogni momento,
• basato su autodichiarazioni e su dati già in possesso dell’Autorità,
• immediato e privo di finestre temporali.

La qualificazione ottenuta ha durata biennale a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Non devono presentare domanda di qualificazione i soggetti qualificati di diritto ai sensi dell’art. 63, comma 4, del Codice.

Tutti gli altri soggetti sono invece tenuti a presentare istanza tramite il servizio online disponibile nell’area riservata del portale ANAC.

Anche i soggetti che, ai sensi dell’art. 62, comma 17, non rientrano nell’ambito soggettivo del sistema di qualificazione, devono comunque accedere al servizio online per dichiarare l’esclusione. In tal caso, non si applica il blocco del rilascio del CIG. Tali soggetti, tuttavia, non possono svolgere gare in nome e per conto di amministrazioni aggiudicatrici soggette all’obbligo di qualificazione, come chiarito nelle FAQ.

Ulteriori eccezioni oggettive rispetto al singolo affidamento sono gestite all’interno della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP): il RUP può attestare, sotto la propria responsabilità, che il contratto rientra in casi esclusi dall’obbligo di qualificazione e ottenere il CIG. L’iscrizione all’Elenco e la sua gestione avvengono a cura del RASA esclusivamente tramite il servizio “Qualificazione delle stazioni appaltanti” disponibile nella sezione dedicata alle pubbliche amministrazioni del portale ANAC.

Per quanto concerne la formazione del personale, si ricorda che:
• è rilevante la formazione svolta nel triennio precedente la domanda;
• a decorrere dal 1° gennaio 2025, potranno essere autocertificati esclusivamente corsi erogati da soggetti pubblici o privati accreditati SNA;
• i corsi non accreditati SNA saranno comunque validi se svolti entro il 31 dicembre 2024.

Per ulteriori approfondimenti, si segnala che nella medesima sezione del portale è disponibile il Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione per la fase di progettazione e affidamento, approvato con la citata delibera n. 236 del 3 giugno 2025.

ANAC : nuovi criteri e punteggi qualificazione Stazione Appaltante per progettazione e affidamento D.Lgs. 36/2023 a seguito del “correttivo” D.Lgs. 209/2024 e Manuale operativo

ANAC ha pubblicato i nuovi criteri e le modalità di calcolo del punteggio per il sistema di qualificazione relativo alla fase di progettazione e affidamento nel D.Lgs. 36/2023 a seguito dell’entrata in vigore del decreto “correttivo” di cui al D.Lgs. 209/2024:

Delibera ANAC n. 236 del 3 giugno 2025
Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione

Tale ultimo documento è strutturato come segue:
– il paragrafo 2 descrive il periodo di validità della qualificazione;
– il paragrafo 3 presenta un prospetto di sintesi dei criteri previsti dal nuovo modello di qualificazione relativi alle gare, con indicazione dei relativi ambiti applicativi;
– il paragrafo 4 descrive in dettaglio le modalità di attribuzione dei punteggi per il calcolo del criterio della specializzazione;
– il paragrafo 5 approfondisce il criterio dell’efficienza decisionale, illustrando i meccanismi correttivi adottati nei casi di mancata comunicazione della data di stipula; include inoltre due prospetti di sintesi che riassumono tali meccanismi di aggiustamento;
– il paragrafo 6 illustra puntualmente le modalità di attribuzione dei punteggi relativi al criterio delle acquisizioni mediante ricorso a terzi.

ANAC ha inoltre messo a disposizione la versione aggiornata del Manuale utente per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti, che accompagna l’evoluzione del sistema prevista dal correttivo al Codice dei contratti pubblici.

Il manuale riflette lo stato attuale della piattaforma, che da aprile a fine giugno 2025 introduce progressivamente nuove funzionalità, come previsto dal D.Lgs. 209/2024. Tra le novità introdotte con l’ultima versione:

• l’aggiornamento delle funzionalità relative ai criteri sulle gare estratte dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) utili alla qualificazione;
• l’eliminazione delle funzionalità non più applicabili (come il criterio di utilizzo delle Piattaforme Telematiche e il criterio delle comunicazioni alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche della Ragioneria Generale dello Stato);
• l’introduzione delle nuove funzionalità (criteri premiali, criterio della rapidità decisionale).

I Responsabili per l’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA) possono verificare lo stato delle gare di propria competenza sulla BDNCP, la rapidità decisionale, la specializzazione delle gare e le gare sottosoglia delegate a terzi.

ANAC : Regolamento potere di accertamento e sanzionatorio in materia di qualificazione Stazioni Appaltanti

Con Delibera n. 126 del 11.03.2025 ANAC ha adottato il nuovo Regolamento sull’esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 63, comma 11, e dell’allegato II.4, del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i., anche alla luce degli ultimi interventi correttivi operati dal legislatore (d.lgs. n. 209/2024).

Il Regolamento è finalizzato:

  • all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di qualificazione e all’adozione dei conseguenti provvedimenti di riduzione del punteggio, revoca della qualificazione o riduzione del livello di qualificazione nei casi di carenza, totale o parziale, dei requisiti accertata;
  • all’irrogazione delle sanzioni, previste per le gravi violazioni, di tipo pecuniario (da un minimo di 500 euro a un massimo di un milione di euro) e accessorio (sospensione, per i casi più gravi, della qualificazione precedentemente ottenuta);
  • all’attribuzione in via temporanea di un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell’ipotesi di irrogazione della sanzione da 500 a massimo 5mila euro da parte di ANAC (ai sensi dell’art. 222, comma 3, lett. a) del Codice);
  • all’irrogazione delle sanzioni per i casi di gravi violazioni consistenti nella mancata comunicazione ad ANAC del piano di riorganizzazione, nei casi di tempo medio superiore ai 160 giorni tra la data di presentazione delle offerte e quella di stipula del contratto, o nella eventuale mancata adozione delle misure proposte sulla riduzione nel ritardo degli affidamenti.

Tra i principali punti di interesse, si evidenziano la specificazione dei casi di gravi violazioni delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, e le relative modalità di accertamento tra verifiche a campione e segnalazioni, nonché i criteri per la quantificazione delle sanzioni.

Le disposizioni del Regolamento entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nel sito dell’Autorità (11 aprile 2025) e si applicano ai procedimenti per i quali la contestazione dell’addebito interviene successivamente alla sua entrata in vigore.

Dal momento dell’entrata in vigore, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettere o) e p) e l’articolo 4, comma1, lettere f) e g) del Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità, adottato con delibera n. 271 del 20/06/2023.

Qualificazione Stazioni Appaltanti ed appalti PNRR (art. 63 d.lgs. n. 36/2023)

Quesito: Le disposizioni di cui all’art. 63 e all’Allegato II.4 del D. Lgs. 36/2023 relative al sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti si applicano anche agli affidamenti dei contratti pubblici PNRR e PNC? Un Comune non capoluogo qualificato nel livello SF1 o L1 potrà gestire autonomamente gli affidamenti PNRR/PNC senza limiti di importo?

Risposta: In riferimento al quesito posto si rinvia ai chiarimenti forniti dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con Circolare in data 12 luglio 2023 recante “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 0 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative” consultabile al seguente link: https://www.mit.gov.it/normativa/circolare-ministeriale-13-07-2023 (Parere MIT n. 2115/2023)

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