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Qualificazione stazioni appaltanti : nuovi chiarimenti e indicazioni generali ANAC

ANAC comunica che con l’entrata in vigore, dal 1 luglio 2025, del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per le fasi di progettazione e affidamento – in coerenza con le modifiche introdotte dal decreto correttivo (d.lgs. n. 209/2024) al Codice dei contratti pubblici – il sistema è attivo in ogni momento e consente la presentazione delle domande di qualificazione ordinaria senza vincoli temporali, mediante una procedura interamente automatizzata, fondata su autodichiarazioni e dati già disponibili all’Autorità. L’istanza va trasmessa attraverso il portale istituzionale nell’area riservata alle pubbliche amministrazioni. La qualificazione si considera acquisita alla data di presentazione e ha validità biennale.
Con l’avvio del nuovo sistema, le stazioni appaltanti dovranno programmare l’invio della domanda di qualificazione sulla base delle proprie concrete esigenze operative.

L’eventuale perdita, anche temporanea, della qualificazione non produce effetti sulle procedure già affidate e in corso di esecuzione, che potranno legittimamente proseguire sino alla conclusione.
Resta sempre possibile il rilascio del Cig (Codice identificativo di gara) per le procedure sottosoglia. Gli enti non qualificati potranno avvalersi di centrali di committenza qualificate o, in assenza di convenzioni, potranno attivare il meccanismo di assegnazione d’ufficio previsto dal Regolamento Anac.
Sono esonerati dall’obbligo di qualificazione i soggetti qualificati di diritto, nonché i soggetti esclusi (che sono comunque tenuti a compilare l’apposita dichiarazione nella piattaforma). Ulteriori eccezioni oggettive potranno essere gestite nella Piattaforma Contratti Pubblici (Pcp) mediante dichiarazione motivata del Rup (Responsabile Unico del Progetto). Nei chiarimenti sono fornite anche precisazioni sul criterio della formazione del personale ai fini dell’ottenimento del relativo punteggio.

“Per facilitare ulteriormente le stazioni appaltanti, in un’ottica di collaborazione e supporto, abbiamo voluto aggiungere, alle indicazioni e ai documenti tecnici già pubblicati nell’ultimo periodo, specificazioni aggiuntive che – spiega il Presidente di AnacGiuseppe Busia – possano agevolare il percorso di qualificazione, a partire dal chiarimento sul fatto che le procedure già in corso possono proseguire indipendentemente dalle vicende legate alla qualificazione della stazione appaltante che le sta portando avanti. Ciò, tenendo presente che le richieste potranno essere presentate anche dopo la scadenza del 30 giugno. Il biennio mobile, ossia decorrente dalla data di presentazione dell’istanza, rappresenta un’applicazione utile a una verifica costantemente aggiornata e trasparente della qualificazione, nella logica del rafforzamento di capacità e professionalizzazione nel sistema dei contratti pubblici. Questo, senza pregiudicare al contempo la validità di due anni che decorre dalla data di rilascio o aggiornamento. Un meccanismo che rendiamo possibile con servizio informatizzato, strutturato per essere completato e aggiornato in qualunque momento, secondo le effettive esigenze operative di ciascuna stazione appaltante”.

Ulteriori dettagli sono contenuti nei chiarimenti seguenti ricordando che nella sezione del portale dedicata al servizio sono disponibili, accompagnati da un documento esplicativo, due simulatori – uno per il settore di qualificazione “lavori” e uno per “servizi/forniture” – utili a comprendere il meccanismo di calcolo del punteggio, nonché la versione aggiornata 8.0 del Manuale utente “Qualificazione Stazioni Appaltanti”.

Sul sito Anac è disponibile anche il Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione per la fase di progettazione e affidamento, approvato con delibera n. 236 del 3 giugno 2025.


Chiarimenti sull’avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza per la fase di progettazione e affidamento come modificato dal D. Lgs. 209/2024

Visto l’art. 3, comma 2 del Regolamento concernente l’Organizzazione e il Funzionamento dell’Autorità approvato con delibera n. 919 del 16 Ottobre 2019 e s.m.i., in un’ottica di collaborazione e supporto alle stazioni appaltanti, e facendo seguito alla delibera n. 236 del 3 giugno 2025, l’Autorità – alla luce dei quesiti pervenuti – fornisce i seguenti chiarimenti in merito all’iscrizione all’Elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate, ai sensi degli articoli 62 e 63 nonché dell’Allegato II.4 al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), come modificato dal D.lgs. 209/2024.

Con l’avvio del nuovo sistema, le stazioni appaltanti dovranno programmare l’invio della domanda di qualificazione sulla base delle proprie concrete esigenze operative.

Ai sensi dell’art. 63, comma 12, la eventuale perdita, anche temporanea, della qualificazione non produce effetti sulle procedure già affidate e in corso di esecuzione, che potranno legittimamente proseguire sino alla conclusione.

In caso di perdita della qualificazione, non si determina alcun blocco del rilascio del CIG per le procedure sottosoglia, che potranno essere regolarmente avviate. Per le procedure soprasoglia, le amministrazioni non qualificate potranno avvalersi di una stazione appaltante o di una centrale di committenza qualificata, come previsto dall’art. 62, comma 9.

In assenza di convenzioni già stipulate, la stazione appaltante non qualificata potrà consultare sul sito ANAC l’elenco aggiornato delle amministrazioni qualificate ed inviare una richiesta di svolgimento della procedura di gara. In caso di esito negativo, potrà rivolgersi all’ANAC, che provvederà, secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo, ad assegnare d’ufficio entro 15 giorni la procedura a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

Inoltre, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lettere c) e d), le stazioni appaltanti non qualificate possono continuare a operare autonomamente in determinati ambiti:
• lettera c): affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, nonché lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a un milione di euro, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate;
• lettera d): ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza qualificate e soggetti aggregatori.
Si rappresenta, altresì, che il procedimento di iscrizione al sistema di qualificazione è:
• completamente automatizzato
• disponibile in ogni momento,
• basato su autodichiarazioni e su dati già in possesso dell’Autorità,
• immediato e privo di finestre temporali.

La qualificazione ottenuta ha durata biennale a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Non devono presentare domanda di qualificazione i soggetti qualificati di diritto ai sensi dell’art. 63, comma 4, del Codice.

Tutti gli altri soggetti sono invece tenuti a presentare istanza tramite il servizio online disponibile nell’area riservata del portale ANAC.

Anche i soggetti che, ai sensi dell’art. 62, comma 17, non rientrano nell’ambito soggettivo del sistema di qualificazione, devono comunque accedere al servizio online per dichiarare l’esclusione. In tal caso, non si applica il blocco del rilascio del CIG. Tali soggetti, tuttavia, non possono svolgere gare in nome e per conto di amministrazioni aggiudicatrici soggette all’obbligo di qualificazione, come chiarito nelle FAQ.

Ulteriori eccezioni oggettive rispetto al singolo affidamento sono gestite all’interno della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP): il RUP può attestare, sotto la propria responsabilità, che il contratto rientra in casi esclusi dall’obbligo di qualificazione e ottenere il CIG. L’iscrizione all’Elenco e la sua gestione avvengono a cura del RASA esclusivamente tramite il servizio “Qualificazione delle stazioni appaltanti” disponibile nella sezione dedicata alle pubbliche amministrazioni del portale ANAC.

Per quanto concerne la formazione del personale, si ricorda che:
• è rilevante la formazione svolta nel triennio precedente la domanda;
• a decorrere dal 1° gennaio 2025, potranno essere autocertificati esclusivamente corsi erogati da soggetti pubblici o privati accreditati SNA;
• i corsi non accreditati SNA saranno comunque validi se svolti entro il 31 dicembre 2024.

Per ulteriori approfondimenti, si segnala che nella medesima sezione del portale è disponibile il Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione per la fase di progettazione e affidamento, approvato con la citata delibera n. 236 del 3 giugno 2025.

ANAC : nuovi criteri e punteggi qualificazione Stazione Appaltante per progettazione e affidamento D.Lgs. 36/2023 a seguito del “correttivo” D.Lgs. 209/2024 e Manuale operativo

ANAC ha pubblicato i nuovi criteri e le modalità di calcolo del punteggio per il sistema di qualificazione relativo alla fase di progettazione e affidamento nel D.Lgs. 36/2023 a seguito dell’entrata in vigore del decreto “correttivo” di cui al D.Lgs. 209/2024:

Delibera ANAC n. 236 del 3 giugno 2025
Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione

Tale ultimo documento è strutturato come segue:
– il paragrafo 2 descrive il periodo di validità della qualificazione;
– il paragrafo 3 presenta un prospetto di sintesi dei criteri previsti dal nuovo modello di qualificazione relativi alle gare, con indicazione dei relativi ambiti applicativi;
– il paragrafo 4 descrive in dettaglio le modalità di attribuzione dei punteggi per il calcolo del criterio della specializzazione;
– il paragrafo 5 approfondisce il criterio dell’efficienza decisionale, illustrando i meccanismi correttivi adottati nei casi di mancata comunicazione della data di stipula; include inoltre due prospetti di sintesi che riassumono tali meccanismi di aggiustamento;
– il paragrafo 6 illustra puntualmente le modalità di attribuzione dei punteggi relativi al criterio delle acquisizioni mediante ricorso a terzi.

ANAC ha inoltre messo a disposizione la versione aggiornata del Manuale utente per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti, che accompagna l’evoluzione del sistema prevista dal correttivo al Codice dei contratti pubblici.

Il manuale riflette lo stato attuale della piattaforma, che da aprile a fine giugno 2025 introduce progressivamente nuove funzionalità, come previsto dal D.Lgs. 209/2024. Tra le novità introdotte con l’ultima versione:

• l’aggiornamento delle funzionalità relative ai criteri sulle gare estratte dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) utili alla qualificazione;
• l’eliminazione delle funzionalità non più applicabili (come il criterio di utilizzo delle Piattaforme Telematiche e il criterio delle comunicazioni alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche della Ragioneria Generale dello Stato);
• l’introduzione delle nuove funzionalità (criteri premiali, criterio della rapidità decisionale).

I Responsabili per l’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA) possono verificare lo stato delle gare di propria competenza sulla BDNCP, la rapidità decisionale, la specializzazione delle gare e le gare sottosoglia delegate a terzi.

ANAC : Regolamento potere di accertamento e sanzionatorio in materia di qualificazione Stazioni Appaltanti

Con Delibera n. 126 del 11.03.2025 ANAC ha adottato il nuovo Regolamento sull’esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 63, comma 11, e dell’allegato II.4, del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i., anche alla luce degli ultimi interventi correttivi operati dal legislatore (d.lgs. n. 209/2024).

Il Regolamento è finalizzato:

  • all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di qualificazione e all’adozione dei conseguenti provvedimenti di riduzione del punteggio, revoca della qualificazione o riduzione del livello di qualificazione nei casi di carenza, totale o parziale, dei requisiti accertata;
  • all’irrogazione delle sanzioni, previste per le gravi violazioni, di tipo pecuniario (da un minimo di 500 euro a un massimo di un milione di euro) e accessorio (sospensione, per i casi più gravi, della qualificazione precedentemente ottenuta);
  • all’attribuzione in via temporanea di un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell’ipotesi di irrogazione della sanzione da 500 a massimo 5mila euro da parte di ANAC (ai sensi dell’art. 222, comma 3, lett. a) del Codice);
  • all’irrogazione delle sanzioni per i casi di gravi violazioni consistenti nella mancata comunicazione ad ANAC del piano di riorganizzazione, nei casi di tempo medio superiore ai 160 giorni tra la data di presentazione delle offerte e quella di stipula del contratto, o nella eventuale mancata adozione delle misure proposte sulla riduzione nel ritardo degli affidamenti.

Tra i principali punti di interesse, si evidenziano la specificazione dei casi di gravi violazioni delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, e le relative modalità di accertamento tra verifiche a campione e segnalazioni, nonché i criteri per la quantificazione delle sanzioni.

Le disposizioni del Regolamento entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nel sito dell’Autorità (11 aprile 2025) e si applicano ai procedimenti per i quali la contestazione dell’addebito interviene successivamente alla sua entrata in vigore.

Dal momento dell’entrata in vigore, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettere o) e p) e l’articolo 4, comma1, lettere f) e g) del Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità, adottato con delibera n. 271 del 20/06/2023.

Qualificazione Stazioni Appaltanti ed appalti PNRR (art. 63 d.lgs. n. 36/2023)

Quesito: Le disposizioni di cui all’art. 63 e all’Allegato II.4 del D. Lgs. 36/2023 relative al sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti si applicano anche agli affidamenti dei contratti pubblici PNRR e PNC? Un Comune non capoluogo qualificato nel livello SF1 o L1 potrà gestire autonomamente gli affidamenti PNRR/PNC senza limiti di importo?

Risposta: In riferimento al quesito posto si rinvia ai chiarimenti forniti dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con Circolare in data 12 luglio 2023 recante “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 0 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative” consultabile al seguente link: https://www.mit.gov.it/normativa/circolare-ministeriale-13-07-2023 (Parere MIT n. 2115/2023)

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