Pubblicato il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 02.03.2024).
Di seguito le nuove ulteriori disposizioni in materia di contratti pubblici e di PNRR.
Art. 12
Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei
contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi
1. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi,
caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, non piu'
finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, in
applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre
2023, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui
bandi o avvisi risultino gia' pubblicati alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonche', laddove non sia prevista la
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in
cui, alla suddetta data, siano gia' stati inviati gli inviti a
presentare le offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 aprile 2023, n. 41, nonche' le specifiche disposizioni legislative
finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli
obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in
materia di personale, dei relativi limiti temporali. Le disposizioni
di cui al primo periodo si applicano esclusivamente alle procedure di
affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di
progettazione ed esecuzione dei lavori e ai relativi contratti.
2. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al
decreto-legge n. 77 del 2021, non piu' finanziati in tutto o in parte
a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del
Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, le disposizioni di cui al
medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 13 del
2023, nonche' le specifiche disposizioni legislative finalizzate a
semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti
dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per
quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti
temporali. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le
procedure per le quali e' stato formalizzato l'incarico di
progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nel limite delle risorse stanziate a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche
in relazione agli interventi non piu' finanziati in tutto o in parte
a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del
Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le
disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacita'
amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di
incarichi, nonche' alle semplificazioni dei procedimenti
amministrativi e contabili, contenute nel decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, nel decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
nonche' le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate
ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nel
rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei
relativi limiti temporali.
4. Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo
degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni
titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalita' del
sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Per gli interventi interamente definanziati
dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile,
procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando
l'utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo.
5. Per gli interventi non piu' finanziati a valere sulle risorse
del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin dell'8
dicembre 2023 e del PNC, restano confermate le assegnazioni per
l'incremento prezzi dei materiali a valere sul «Fondo per l'avvio di
opere indifferibili» di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, purche' detti
interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a
carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle
indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei
medesimi interventi con le modalita' e nei termini stabiliti dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi
prevedendo l'ultimazione dell'intervento in coerenza con
l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio. Alla
ricognizione degli interventi di cui al presente comma ed
all'aggiornamento dei cronoprogrammi si provvede con le procedure
previste dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26,
comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e dell'articolo
1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
6. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «Fino al 30 giugno 2024» sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»;
b) alla lettera b), le parole: «entro trenta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni».
7. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 76
del 2020, come modificate dal comma 6, si applicano, se piu'
favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletarsi,
secondo le modalita' di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, dal
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche' dalle specifiche
disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la
realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, e dal PNC.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 46 del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, con riguardo agli investimenti ovvero agli
interventi avviati a far data dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a
finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR,
le disposizioni di cui agli articoli 47 e 50, comma 4, del
decreto-legge n. 77 del 2021 si applicano con riferimento alle
procedure afferenti ai settori speciali di cui al capo I del titolo
VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
ovvero al libro III del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, esclusivamente a quelle
avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione
del finanziamento. Qualora gli investimenti o gli interventi di cui
al primo periodo abbiano gia' beneficiato di contributi o di
finanziamenti diversi dal PNRR, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 46
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le disposizioni di
cui al primo periodo si applicano alle sole procedure avviate
successivamente alla data di comunicazione della concessione del
finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.
9. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli
interventi indicati nel PNRR, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del
decreto-legge n. 77 del 2021, adottano i provvedimenti necessari
all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a
seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023.
Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella decisione
del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, si renda necessario
procedere all'aggiornamento di provvedimenti gia' adottati,
relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla
tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo
procedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati
in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalita' di
adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferma restando
l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e
9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e la loro
sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. I
provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati,
senza ritardo, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2
del decreto-legge n. 13 del 2023 e alla Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma
2, del decreto-legge n. 77 del 2021.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,
n. 162, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2024».
11. All'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nella formulazione vigente
alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79».
12. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Semplificazione di regimi amministrativi in
materia di impresa artigiana). - 1. L'avvio, la variazione, la
sospensione, il subingresso e la cessazione delle attivita' di
impresa artigiana di cui alle allegate tabelle B.I e B.II, che
formano parte integrante del presente decreto, non sono soggette a
titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i
regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per
l'esercizio delle attivita', nonche' gli adempimenti previsti dalla
legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa
dell'Unione europea.
2. Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa
artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della legge n.
443 del 1985.
3. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze,
possono ricondurre le attivita' non espressamente elencate nelle
tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificita'
territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito
istituzionale.»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 2, dopo le parole: «si adeguano alle disposizioni»
sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli da 1 a 4»;
2) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle
disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro il
31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.».
c) nell'allegato, sono aggiunte, in fine, le tabelle B.I e B.II
di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
13. Le disposizioni di cui al comma 12 e quelle dei provvedimenti
emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel
rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione
anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
14. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se
l'istanza di cui al secondo periodo e' presentata almeno centoventi
giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel
provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere
efficace sino all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle
determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro
quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo
periodo, l'autorita' competente verifica la completezza della
documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta,
l'autorita' competente richiede al soggetto istante la documentazione
integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio
non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato
l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero,
all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte
dell'autorita' competente nel termine di quindici giorni dalla
presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti
ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.».
15. Fuori dai casi previsti dagli articoli 12 e 13 del
decreto-legge n. 77 del 2021 e qualora sia strettamente necessario al
fine di assicurare il rispetto da parte delle citta' metropolitane,
delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati
all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti attuatori,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione
all'intervento da realizzare, possono essere attributi ai sindaci, ai
presidenti delle province e ai sindaci metropolitani i poteri
previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. In
caso di adozione del decreto di cui al primo periodo, si applicano,
ai fini della realizzazione dell'intervento, le disposizioni di cui
al citato articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, nonche'
quelle di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41.
16. Al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura
di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, delle funzioni di titolarita' dei Commissari
straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123, nonche' per consentire la verifica da parte
della Struttura di missione dei procedimenti amministrativi,
instaurati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 91 del
2017 ovvero degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023
e non definiti dai citati Commissari, i termini di conclusione dei
predetti procedimenti amministrativi sono sospesi fino al 31 marzo
2024.
Art. 29
Disposizioni in materia di prevenzione
e contrasto del lavoro irregolare
1. All'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge ed il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'» sono
sostituite dalle seguenti: «all'assenza di violazioni nelle predette
materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle
condizioni di lavoro nonche' di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'»;
b) dopo il comma 1175 e' inserito il seguente:
«1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma
1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi
contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, nonche' delle violazioni accertate di cui al medesimo comma
1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base
delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni
amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il
recupero dei benefici erogati non puo' essere superiore al doppio
dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.».
2. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi
e nell'eventuale subappalto e' corrisposto un trattamento economico
complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo
nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la
zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con
l'attivita' oggetto dell'appalto.»;
b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il
seguente: «Il presente comma si applica anche nelle ipotesi
dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di
lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonche' ai casi di
appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.».
3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
alla lettera d), il numero 1), e' sostituito dal seguente: «1) del 30
per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e
del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto
legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e
4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;».
4. All'articolo 18, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'esercizio
non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), e' punito con la pena dell'arresto fino a un mese o
dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di lavoro.»;
2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi e'
scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a due mesi o
dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.»;
3) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «L'esercizio
non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere d) ed e), e' punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi
o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500»;
4) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi e'
scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a quarantacinque giorni
o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500.»;
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei
confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di
prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o
comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena
dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;
c) al comma 5-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29,
comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30,
comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena
dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;
d) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:
1) «5-ter. Quando la somministrazione di lavoro e' posta in
essere con la specifica finalita' di eludere norme inderogabili di
legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il
somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto
fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore
coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.»;
2) «5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal presente
articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni
precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni
penali per i medesimi illeciti.»;
3) «5-quinquies. L'importo delle sanzioni previste dal presente
articolo non puo', in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 ne'
superiore a euro 50.000».
4) «5-sexies. Il venti per cento dell'importo delle somme
versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'articolo 21, comma 2, primo
periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per
l'estinzione degli illeciti di cui al presente articolo, sono
destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 445, lettera
e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le
modalita' ivi previste, fermi restando i limiti di cui alla lettera
g) del medesimo comma 445.»;
5. L'articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
e' abrogato.
6. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma
354 e' sostituito dal seguente: «354. In caso di superamento del
limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui
ai commi da 343 al presente comma, oggetto della comunicazione di cui
al comma 346, si trasforma in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di
cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun
lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la
violazione del comma 344 da parte dell'impresa agricola non derivi
dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute
nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345.
Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».
7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di
legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o
irregolarita', l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un
attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un
apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il
sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di
conformita' INL». L'iscrizione nell'elenco informatico di cui al
primo periodo e' effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al
regolamento (UE) 2016/679 e produce esclusivamente gli effetti di cui
al comma 8.
8. I datori di lavoro, cui e' stato rilasciato l'attestato di cui
al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla
data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato
nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte
salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonche' le attivita' di
indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
9. In caso di violazioni o irregolarita' accertate attraverso
elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza,
l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del
datore di lavoro dalla Lista di conformita' INL.
10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione
dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il
responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente,
negli appalti privati, verificano la congruita' dell'incidenza della
manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalita' di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
previsto dall'articolo 8, comma 10 - bis, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120.
11. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a
150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilita'
amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da
parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo
della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte
dell'impresa affidataria dei lavori, e' considerato dalla stazione
appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.
L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo e'
comunicato all'Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai
fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi
dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a
500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito
positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione
da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione
amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.
13. All'accertamento della violazione di cui ai commi 11 e 12,
nonche', nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative
sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di
legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze
previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di
enti pubblici e privati.
14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via
progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni
di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane
non autosufficienti e a favorire la regolarizzazione del lavoro di
cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a
decorrere dalla data che sara' comunicata dall'INPS a conclusione
delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale
Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31
dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo
indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di
assistente a soggetti anziani, con una eta' anagrafica di almeno
ottanta anni, gia' titolari dell'indennita' di accompagnamento, di
cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18,
e' riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi un
esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi
previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro
domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al
comma 15 deve possedere un valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura
sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di
validita', non superiore a euro 6.000.
17. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo
lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo
familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di
assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonche' in caso di
assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad
oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3,
secondo periodo, numeri da 1 a 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
18. L'esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17 e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per
l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di
euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6
milioni di euro per l'anno 2028 , a valere sul programma nazionale
Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del
Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel
rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di
ammissibilita' allo stesso applicabili. L'INPS provvede al
monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da
15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento
del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto
non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai
benefici contributivi di cui ai predetti commi.
19. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto al lavoro
sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A far data dal 1° ottobre
2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9,
sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le
imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o
mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). La patente e'
rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso
dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa
o del lavoratore autonomo richiedente:
a) iscrizione alla camera di commercio industria e
artigianato;
b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti,
dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi
di cui all'articolo 37;
c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli
obblighi formativi previsti dal presente decreto;
d) possesso del documento unico di regolarita' contributiva
in corso di validita' (DURC);
e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
f) possesso del Documento Unico di Regolarita' Fiscale
(DURF).
2. Nelle more del rilascio della patente e' comunque consentito
lo svolgimento delle attivita' di cui al Titolo IV, salva diversa
comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del
lavoro.
3. La patente e' dotata di un punteggio iniziale di trenta
crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze
degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati
nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa
o del lavoratore autonomo:
a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci
crediti;
b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori
ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;
c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3
e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
d) riconoscimento della responsabilita' datoriale di un
infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
1) la morte: venti crediti;
2) un'inabilita' permanente al lavoro, assoluta o parziale:
quindici crediti;
3) un'inabilita' temporanea assoluta che importi
l'astensione dal lavoro per piu' di quaranta giorni: dieci crediti.
5. Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o
un'inabilita' permanente al lavoro, assoluta o parziale, la
competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro
puo' sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di
dodici mesi. L'ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri,
le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun
provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti
decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al
medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare
una decurtazione superiore a venti crediti.
6. L'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti
definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne da' notizia, entro trenta giorni
dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede
territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede
entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei
crediti.
7. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito
della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale e'
stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi
di cui all'articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di
riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia
del relativo attestato di frequenza alla competente sede
dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai
sensi del presente comma non possono superare complessivamente il
numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e
dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla
competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia
dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente
comma, la patente e' incrementata di un credito per ciascun anno
successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora
l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di
ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio e'
inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che
adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui
all'articolo 30.
8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non
consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a), fatto salvo il completamento delle attivita' oggetto di appalto o
subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti
nonche' gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al
completamento delle attivita' oggetto di appalto o subappalto in
corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attivita' in
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a), da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della
patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a
quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa
da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida
di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai
lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.
9. Le informazioni relative alla patente confluiscono in
un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui
all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalita' di
presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi
della patente di cui al presente articolo.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 possono essere
estese ad altri ambiti di attivita' individuati con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto
previsto da uno o piu' accordi stipulati a livello nazionale dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative.
11. Non sono tenute al possesso della patente di cui al
presente articolo le imprese in possesso dell'attestato di
qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.»;
b) all'articolo 90, comma 9:
1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) verifica il possesso della patente di cui
all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei
lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le
imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del
comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione
SOA;»;
2) alla lettera c), le parole: «alle lettere a) e b)» sono
sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»;
c) all'articolo 157, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: «c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a
2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9,
lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.».
20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il
2024 ed euro 2.500.000 a partire dal 2025, sono a carico del bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A partire dall'anno 2025 per
il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di
2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 591,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla compensazione dei relativi
effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto, pari a euro 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.
Art. 36
Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016
1. L'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
e l'articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si interpretano nel
senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi di
cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233, indette successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le
disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 14 dell'ordinanza
del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15
novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20
novembre 2018, fatto salvo il rispetto del principio DNSH («Do No
Significant Harm») ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
2. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
dopo il comma 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-ter. Al fine di assicurare una piu' celere attuazione degli
interventi di cui al comma 1 compresi negli allegati II e II-bis alla
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il
soggetto attuatore, d'intesa con il Presidente della regione
territorialmente competente, puo' chiedere al Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica di individuare la regione quale
autorita' competente allo svolgimento della procedura di valutazione
d'impatto ambientale (VIA) o della verifica di assoggettabilita' a
VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al soggetto
attuatore e alla regione la determinazione in merito all'autorita'
competente. La verifica del progetto di cui all'articolo 42 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, comprende anche la verifica dell'ottemperanza delle
condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA o nel provvedimento di VIA di cui
all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. A
tale fine, il soggetto preposto alla verifica del progetto di cui
all'articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del
2023 e' individuato come soggetto che effettua la verifica di
ottemperanza di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo
n. 152 del 2006.».
Art. 40
Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».