Decreto Legge PNRR 4 : nuove disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici

Pubblicato il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 02.03.2024).
Di seguito le nuove ulteriori disposizioni in materia di contratti pubblici e di PNRR.

                               Art. 12 
Ulteriori misure di semplificazione in  materia  di  affidamento  dei
  contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi 
 
  1.  Al  fine   di   assicurare   l'attuazione   degli   interventi,
caratterizzati da  un  maggiore  livello  di  avanzamento,  non  piu'
finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse  del  PNRR,  in
applicazione della decisione del  Consiglio  ECOFIN  dell'8  dicembre
2023, alle relative procedure di affidamento ed ai  contratti  i  cui
bandi o avvisi risultino gia' pubblicati  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nonche', laddove  non  sia  prevista  la
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed  ai  contratti  in
cui, alla suddetta data,  siano  gia'  stati  inviati  gli  inviti  a
presentare le offerte, continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di
cui  al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  al  decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
21 aprile 2023, n. 41, nonche' le specifiche disposizioni legislative
finalizzate  a  semplificare  e  agevolare  la  realizzazione   degli
obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica e nel rispetto, per  quanto  riguarda  le  norme  in
materia di personale, dei relativi limiti temporali. Le  disposizioni
di cui al primo periodo si applicano esclusivamente alle procedure di
affidamento  di   lavori   ovvero   di   affidamento   congiunto   di
progettazione ed esecuzione dei lavori e ai relativi contratti. 
  2.  In  relazione  agli  interventi  di  cui  all'Allegato  IV   al
decreto-legge n. 77 del 2021, non piu' finanziati in tutto o in parte
a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della  decisione  del
Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,  le  disposizioni  di  cui  al
medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge  n.  13  del
2023, nonche' le specifiche disposizioni  legislative  finalizzate  a
semplificare e agevolare la realizzazione degli  obiettivi  stabiliti
dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti  in  corso,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e  nel  rispetto,  per
quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti
temporali. A tal fine, per procedimenti  in  corso  si  intendono  le
procedure  per  le  quali  e'  stato   formalizzato   l'incarico   di
progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Nel limite delle risorse  stanziate  a  legislazione  vigente  e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  anche
in relazione agli interventi non piu' finanziati in tutto o in  parte
a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della  decisione  del
Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della  capacita'
amministrativa, al reclutamento di personale  e  al  conferimento  di
incarichi,   nonche'   alle    semplificazioni    dei    procedimenti
amministrativi e contabili, contenute  nel  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, nel decreto-legge 24  febbraio  2023,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  aprile  2023,  n.  41,
nonche' le ulteriori specifiche disposizioni legislative  finalizzate
ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nel
rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di  personale,  dei
relativi limiti temporali. 
  4. Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo
degli interventi di cui  ai  commi  1,  2  e  3,  le  amministrazioni
titolari ed i soggetti  attuatori  utilizzano  le  funzionalita'  del
sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Per gli  interventi  interamente  definanziati
dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile,
procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando
l'utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo. 
  5. Per gli interventi non piu' finanziati a  valere  sulle  risorse
del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin  dell'8
dicembre 2023 e del  PNC,  restano  confermate  le  assegnazioni  per
l'incremento prezzi dei materiali a valere sul «Fondo per l'avvio  di
opere indifferibili» di cui all'articolo 26, comma 7, primo  periodo,
del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,  purche'  detti
interventi siano integralmente  finanziati  a  valere  su  risorse  a
carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sulla  base  delle
indicazioni fornite  da  parte  delle  amministrazioni  titolari  dei
medesimi interventi con le modalita'  e  nei  termini  stabiliti  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i  cronoprogrammi
prevedendo   l'ultimazione   dell'intervento    in    coerenza    con
l'articolazione  temporale  degli  stanziamenti  di  bilancio.   Alla
ricognizione  degli  interventi  di  cui   al   presente   comma   ed
all'aggiornamento dei cronoprogrammi si  provvede  con  le  procedure
previste dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26,
comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e  dell'articolo
1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  6. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'alinea,  le  parole:  «Fino  al  30  giugno  2024»   sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»; 
    b) alla  lettera  b),  le  parole:  «entro  trenta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni». 
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge  n.  76
del 2020,  come  modificate  dal  comma  6,  si  applicano,  se  piu'
favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletarsi,
secondo le modalita' di cui all'articolo 14-bis della legge 7  agosto
1990, n. 241, previste dal  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  108  del  2021,  dal
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  21  aprile  2023,  n.  41,  nonche'  dalle   specifiche
disposizioni legislative finalizzate a semplificare  e  agevolare  la
realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, e dal PNC. 
  8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della  legge  12
marzo 1999, n. 68, e dall'articolo  46  del  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198,  con  riguardo  agli  investimenti  ovvero  agli
interventi avviati a far data dal  1°  febbraio  2020  ed  ammessi  a
finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del  PNRR,
le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  47  e  50,  comma  4,  del
decreto-legge n. 77  del  2021  si  applicano  con  riferimento  alle
procedure afferenti ai settori speciali di cui al capo I  del  titolo
VI della parte II del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50
ovvero al libro III del codice dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36,  esclusivamente  a  quelle
avviate successivamente alla data di comunicazione della  concessione
del finanziamento. Qualora gli investimenti o gli interventi  di  cui
al  primo  periodo  abbiano  gia'  beneficiato  di  contributi  o  di
finanziamenti  diversi  dal  PNRR,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 46
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  le  disposizioni  di
cui al  primo  periodo  si  applicano  alle  sole  procedure  avviate
successivamente alla data  di  comunicazione  della  concessione  del
finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR. 
  9.  Al  fine  di  consentire  la  tempestiva  realizzazione   degli
interventi indicati nel PNRR,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  4,  lettera  l),  del
decreto-legge n. 77 del  2021,  adottano  i  provvedimenti  necessari
all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato  a
seguito della decisione del Consiglio ECOFIN  dell'8  dicembre  2023.
Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute  nella  decisione
del Consiglio  ECOFIN  dell'8  dicembre  2023,  si  renda  necessario
procedere   all'aggiornamento   di   provvedimenti   gia'   adottati,
relativamente  agli  importi  stanziati,  ai  cronoprogrammi  e  alla
tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al  primo  periodo
procedono all'aggiornamento mediante propri  provvedimenti,  adottati
in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalita' di
adozione   dei   provvedimenti   da   aggiornare,   ferma    restando
l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3  e
9  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  e  la  loro
sottoposizione  agli   organi   di   controllo,   ove   previsti.   I
provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono  comunicati,
senza ritardo, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo  2
del decreto-legge n. 13 del 2023 e  alla  Ragioneria  generale  dello
Stato - Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma
2, del decreto-legge n. 77 del 2021. 
  10. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre  2023,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2023,
n. 162, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2024». 
  11. All'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «,  nella  formulazione  vigente
alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79». 
  12. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
      «Art.  4-bis  (Semplificazione  di  regimi  amministrativi   in
materia di impresa  artigiana).  -  1.  L'avvio,  la  variazione,  la
sospensione, il  subingresso  e  la  cessazione  delle  attivita'  di
impresa artigiana di cui  alle  allegate  tabelle  B.I  e  B.II,  che
formano parte integrante del presente decreto, non  sono  soggette  a
titoli abilitativi, segnalazione o  comunicazione.  Restano  fermi  i
regimi  amministrativi  previsti  dalla  normativa  di  settore   per
l'esercizio delle attivita', nonche' gli adempimenti  previsti  dalla
legge 8 agosto 1985,  n.  443,  e  quelli  previsti  dalla  normativa
dell'Unione europea. 
      2. Ai fini e agli effetti del  presente  decreto,  per  impresa
artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della  legge  n.
443 del 1985. 
      3. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze,
possono ricondurre le  attivita'  non  espressamente  elencate  nelle
tabelle  B.I  e  B.II,  anche  in  ragione  delle  loro  specificita'
territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito
istituzionale.»; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 2, dopo le parole: «si adeguano alle  disposizioni»
sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli da 1 a 4»; 
      2) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        «2-bis. Le  regioni  e  gli  enti  locali  si  adeguano  alle
disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro  il
31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.». 
    c) nell'allegato, sono aggiunte, in fine, le tabelle B.I  e  B.II
di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del  presente
decreto. 
  13. Le disposizioni di cui al comma 12 e quelle  dei  provvedimenti
emanati in attuazione dello  stesso  si  applicano  nelle  regioni  a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel
rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di  attuazione
anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.
3. 
  14. All'articolo 25, comma 5,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Se
l'istanza di cui al secondo periodo e' presentata  almeno  centoventi
giorni prima della scadenza del termine  di  efficacia  definito  nel
provvedimento di VIA, il medesimo  provvedimento  continua  a  essere
efficace sino all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle
determinazioni  relative  alla  concessione  della   proroga.   Entro
quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di  cui  al  secondo
periodo,  l'autorita'  competente  verifica  la   completezza   della
documentazione.  Qualora  la   documentazione   risulti   incompleta,
l'autorita' competente richiede al soggetto istante la documentazione
integrativa, assegnando per la presentazione  un  termine  perentorio
non superiore a trenta giorni. Qualora  entro  il  termine  assegnato
l'istante  non  depositi  la   documentazione   integrativa   ovvero,
all'esito  di  una  nuova   verifica,   da   effettuarsi   da   parte
dell'autorita'  competente  nel  termine  di  quindici  giorni  dalla
presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti
ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto  obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.». 
  15.  Fuori  dai  casi  previsti  dagli  articoli  12   e   13   del
decreto-legge n. 77 del 2021 e qualora sia strettamente necessario al
fine di assicurare il rispetto da parte delle  citta'  metropolitane,
delle province e dei comuni  degli  obblighi  e  impegni  finalizzati
all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti  attuatori,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  adottato  su
proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il  PNRR  ovvero  del  Ministro  competente  in  relazione
all'intervento da realizzare, possono essere attributi ai sindaci, ai
presidenti  delle  province  e  ai  sindaci  metropolitani  i  poteri
previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41.  In
caso di adozione del decreto di cui al primo periodo,  si  applicano,
ai fini della realizzazione dell'intervento, le disposizioni  di  cui
al citato articolo 7-ter del decreto-legge n. 22  del  2020,  nonche'
quelle di cui all'articolo 24, commi 3  e  4,  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
aprile 2023, n. 41. 
  16. Al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla  Struttura
di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, delle funzioni di titolarita'  dei  Commissari
straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2017, n. 123, nonche' per  consentire  la  verifica  da  parte
della  Struttura  di  missione   dei   procedimenti   amministrativi,
instaurati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n.  91  del
2017 ovvero degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del  2023
e non definiti dai citati Commissari, i termini  di  conclusione  dei
predetti procedimenti amministrativi sono sospesi fino  al  31  marzo
2024. 
                               Art. 29 
               Disposizioni in materia di prevenzione 
                  e contrasto del lavoro irregolare 
 
  1. All'articolo 1, comma 1175, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge  ed  il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'» sono
sostituite dalle seguenti: «all'assenza di violazioni nelle  predette
materie, ivi comprese  le  violazioni  in  materia  di  tutela  delle
condizioni di lavoro nonche' di salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro individuate con decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge  ed  il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'»; 
    b) dopo il comma 1175 e' inserito il seguente: 
      «1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui  al  comma
1175  in  caso  di   successiva   regolarizzazione   degli   obblighi
contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, nonche' delle violazioni accertate di cui al medesimo  comma
1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza  sulla  base
delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle  violazioni
amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il
recupero dei benefici erogati non puo'  essere  superiore  al  doppio
dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.». 
  2. All'articolo 29 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o  servizi
e nell'eventuale subappalto e' corrisposto un  trattamento  economico
complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto  collettivo
nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per  la
zona il cui ambito di  applicazione  sia  strettamente  connesso  con
l'attivita' oggetto dell'appalto.»; 
    b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine,  il
seguente:  «Il  presente  comma  si  applica  anche   nelle   ipotesi
dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori  di
lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonche' ai  casi  di
appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.». 
  3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
alla lettera d), il numero 1), e' sostituito dal seguente: «1) del 30
per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di
cui all'articolo  3  del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.  12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,  n.  73  e
del 20 per cento per  quanto  riguarda  gli  importi  dovuti  per  la
violazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  18  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo  12  del  decreto
legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3  e
4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;». 
  4. All'articolo 18, del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
276 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «L'esercizio
non autorizzato delle attivita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettere a) e b), e' punito con la pena dell'arresto fino a un mese  o
dell'ammenda di euro 60 per  ogni  lavoratore  occupato  e  per  ogni
giornata di lavoro.»; 
      2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi  e'
scopo  di  lucro,  la  pena  e'  dell'arresto  fino  a  due  mesi   o
dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.»; 
      3) il sesto periodo e' sostituito  dal  seguente:  «L'esercizio
non autorizzato delle attivita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettere d) ed e), e' punito con la pena dell'arresto fino a tre  mesi
o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500»; 
      4) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi e'
scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a quarantacinque  giorni
o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500.»; 
    b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Nei
confronti dell'utilizzatore  che  ricorra  alla  somministrazione  di
prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da  quelli  di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a),  ovvero  da  parte  di  soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo  4,  comma  1,  lettera  b),  o
comunque al di fuori dei limiti ivi  previsti,  si  applica  la  pena
dell'arresto fino a un mese  o  dell'ammenda  di  euro  60  per  ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»; 
    c) al comma 5-bis, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Nei casi di appalto privo dei  requisiti  di  cui  all'articolo  29,
comma 1, e di distacco privo dei requisiti di  cui  all'articolo  30,
comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la  pena
dell'arresto fino a un mese  o  dell'ammenda  di  euro  60  per  ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»; 
    d) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti: 
      1) «5-ter. Quando la somministrazione di  lavoro  e'  posta  in
essere con la specifica finalita' di eludere  norme  inderogabili  di
legge  o  di  contratto  collettivo  applicate  al   lavoratore,   il
somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto
fino a tre mesi o dell'ammenda di euro  100  per  ciascun  lavoratore
coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.»; 
      2) «5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal  presente
articolo sono aumentati  del  venti  per  cento  ove,  nei  tre  anni
precedenti, il datore di lavoro sia stato  destinatario  di  sanzioni
penali per i medesimi illeciti.»; 
      3) «5-quinquies. L'importo delle sanzioni previste dal presente
articolo non puo', in ogni caso, essere inferiore a  euro  5.000  ne'
superiore a euro 50.000». 
      4) «5-sexies. Il  venti  per  cento  dell'importo  delle  somme
versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'articolo 21, comma 2, primo
periodo, del decreto  legislativo  19  dicembre  1994,  n.  758,  per
l'estinzione  degli  illeciti  di  cui  al  presente  articolo,  sono
destinate alle finalita' di cui all'articolo 1,  comma  445,  lettera
e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le
modalita' ivi previste, fermi restando i limiti di cui  alla  lettera
g) del medesimo comma 445.»; 
  5. L'articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81
e' abrogato. 
  6. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  il  comma
354 e' sostituito dal seguente: «354.  In  caso  di  superamento  del
limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui
ai commi da 343 al presente comma, oggetto della comunicazione di cui
al  comma  346,  si  trasforma  in  rapporto  di   lavoro   a   tempo
indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da  quelli  di
cui al comma 344, si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
del pagamento di una somma da 500  euro  a  2.500  euro  per  ciascun
lavoratore  al  quale  si  riferisce  la  violazione,  salvo  che  la
violazione del comma 344 da parte dell'impresa  agricola  non  derivi
dalle   informazioni   incomplete   o   non    veritiere    contenute
nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del  comma  345.
Non si applica la procedura di diffida di  cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.». 
  7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di  lavoro  e  di
legislazione sociale, ivi compresa la tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso  non  emergano  violazioni  o
irregolarita',  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro   rilascia   un
attestato e iscrive, previo  assenso,  il  datore  di  lavoro  in  un
apposito elenco informatico consultabile  pubblicamente,  tramite  il
sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato  «Lista  di
conformita' INL». L'iscrizione  nell'elenco  informatico  di  cui  al
primo periodo e' effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al
regolamento (UE) 2016/679 e produce esclusivamente gli effetti di cui
al comma 8. 
  8. I datori di lavoro, cui e' stato rilasciato l'attestato  di  cui
al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi  dalla
data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte  dell'Ispettorato
nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti,  fatte
salve le verifiche in materia di salute e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonche' le attivita' di
indagine disposte dalla Procura della Repubblica. 
  9. In caso  di  violazioni  o  irregolarita'  accertate  attraverso
elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza,
l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede  alla  cancellazione  del
datore di lavoro dalla Lista di conformita' INL. 
  10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati  di  realizzazione
dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei  lavori,  il
responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il  committente,
negli appalti privati, verificano la congruita' dell'incidenza  della
manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalita' di
cui al decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
previsto dall'articolo 8, comma 10 - bis, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n. 120. 
  11. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a
150.000  euro,  fermi   restando   i   profili   di   responsabilita'
amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo  finale  da
parte del responsabile del progetto  in  assenza  di  esito  positivo
della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da  parte
dell'impresa affidataria dei lavori, e'  considerato  dalla  stazione
appaltante ai fini della valutazione della performance dello  stesso.
L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo e'
comunicato all'Autorita' Nazionale Anticorruzione  (ANAC),  anche  ai
fini  dell'esercizio  dei  poteri  ad  essa   attribuiti   ai   sensi
dell'articolo 222, comma 3, lettera  b),  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
  12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore  a
500.000 euro, il versamento del saldo finale,  in  assenza  di  esito
positivo della verifica o di previa regolarizzazione della  posizione
da parte dell'impresa affidataria dei lavori,  comporta  la  sanzione
amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente. 
  13. All'accertamento della violazione di cui  ai  commi  11  e  12,
nonche', nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle  relative
sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di
legislazione  sociale,  ferme  restando  le   rispettive   competenze
previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni  di
enti pubblici e privati. 
  14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  15.  Al  fine  di  promuovere  il  miglioramento,  anche   in   via
progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni
di lavoro, di cura e di assistenza in favore  delle  persone  anziane
non autosufficienti e a favorire la regolarizzazione  del  lavoro  di
cura prestato al  domicilio  della  persona  non  autosufficiente,  a
decorrere dalla data che sara'  comunicata  dall'INPS  a  conclusione
delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale
Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al  31
dicembre 2025,  in  caso  di  assunzioni  o  trasformazioni  a  tempo
indeterminato di  contratti  di  lavoro  domestico  con  mansioni  di
assistente a soggetti anziani, con  una  eta'  anagrafica  di  almeno
ottanta anni, gia' titolari dell'indennita'  di  accompagnamento,  di
cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18,
e' riconosciuto per  un  periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi  un
esonero dal versamento del 100 per cento dei  complessivi  contributi
previdenziali  ed  assicurativi  a  carico  del  datore   di   lavoro
domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua,
riparametrato  e  applicato  su  base  trimestrale,  ferma   restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
  16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione  di  cui  al
comma 15 deve possedere un valore  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate  di  natura
sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.  159,  in  corso  di
validita', non superiore a euro 6.000. 
  17. Il beneficio non  spetta  nel  caso  in  cui  tra  il  medesimo
lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona  del  suo  nucleo
familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di
assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonche' in caso di
assunzione di parenti o  affini,  salvo  che  il  rapporto  abbia  ad
oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3,
secondo periodo, numeri da 1 a 5, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403. 
  18.  L'esonero  contributivo  di  cui  ai  commi  da  15  a  17  e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025,  58,8  milioni  di
euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e  di  0,6
milioni di euro per l'anno 2028 , a valere  sul  programma  nazionale
Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del
Programma  ed  all'ammissione  della  misura  al  finanziamento,  nel
rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei  criteri  di
ammissibilita'  allo   stesso   applicabili.   L'INPS   provvede   al
monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da
15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento
del limite di spesa indicato al primo periodo  il  medesimo  Istituto
non prende in  considerazione  ulteriori  domande  per  l'accesso  ai
benefici contributivi di cui ai predetti commi. 
  19. Al fine  di  rafforzare  l'attivita'  di  contrasto  al  lavoro
sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza  sui  luoghi
di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  27  (Sistema  di  qualificazione  delle  imprese  e  dei
lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A far data dal 1°  ottobre
2024 e all'esito della integrazione del portale di cui  al  comma  9,
sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo  le
imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o
mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera  a).  La  patente  e'
rilasciata, in formato digitale, dalla competente  sede  territoriale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro  subordinatamente  al  possesso
dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale  dell'impresa
o del lavoratore autonomo richiedente: 
        a)  iscrizione  alla  camera   di   commercio   industria   e
artigianato; 
        b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti,
dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi  formativi
di cui all'articolo 37; 
        c) adempimento,  da  parte  dei  lavoratori  autonomi,  degli
obblighi formativi previsti dal presente decreto; 
        d) possesso del documento unico di  regolarita'  contributiva
in corso di validita' (DURC); 
        e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 
        f)  possesso  del  Documento  Unico  di  Regolarita'  Fiscale
(DURF). 
      2. Nelle more del rilascio della patente e' comunque consentito
lo svolgimento delle attivita' di cui al  Titolo  IV,  salva  diversa
comunicazione notificata dalla competente sede  dell'Ispettorato  del
lavoro. 
      3. La patente e' dotata di  un  punteggio  iniziale  di  trenta
crediti e consente ai soggetti di cui  al  comma  1  di  operare  nei
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. 
      4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze
degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati
nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa
o del lavoratore autonomo: 
        a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci
crediti; 
        b) accertamento delle violazioni che espongono  i  lavoratori
ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti; 
        c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi  3
e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002,  n.  12,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti; 
        d)  riconoscimento  della  responsabilita'  datoriale  di  un
infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata: 
          1) la morte: venti crediti; 
          2) un'inabilita' permanente al lavoro, assoluta o parziale:
quindici crediti; 
          3)   un'inabilita'   temporanea   assoluta   che    importi
l'astensione dal lavoro per piu' di quaranta giorni: dieci crediti. 
      5. Nei casi di  infortuni  da  cui  sia  derivata  la  morte  o
un'inabilita'  permanente  al  lavoro,  assoluta   o   parziale,   la
competente sede territoriale dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro
puo' sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo  di
dodici mesi. L'ispettorato nazionale del lavoro definisce i  criteri,
le procedure e i termini del provvedimento  di  sospensione.  Ciascun
provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti
decurtati. Gli atti  ed  i  provvedimenti  emanati  in  relazione  al
medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso  comportare
una decurtazione superiore a venti crediti. 
      6. L'amministrazione che ha formato gli atti e i  provvedimenti
definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne da' notizia, entro trenta  giorni
dalla  notifica  ai   destinatari,   anche   alla   competente   sede
territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale  procede
entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  alla  decurtazione   dei
crediti. 
      7. I crediti decurtati possono  essere  reintegrati  a  seguito
della frequenza, da parte del soggetto nei  confronti  del  quale  e'
stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei  corsi
di  cui  all'articolo  37,  comma  7.  Ciascun  corso   consente   di
riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia
del  relativo   attestato   di   frequenza   alla   competente   sede
dell'Ispettorato nazionale del  lavoro.  I  crediti  riacquistati  ai
sensi del presente comma non  possono  superare  complessivamente  il
numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica  degli  atti  e
dei provvedimenti di cui ai commi 4 e  5,  previa  trasmissione  alla
competente  sede  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  di  copia
dell'attestato di frequenza di uno  dei  corsi  di  cui  al  presente
comma, la patente e' incrementata di  un  credito  per  ciascun  anno
successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci  crediti,  qualora
l'impresa o il lavoratore autonomo non  siano  stati  destinatari  di
ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio e'
inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese  che
adottano  i  modelli  di  organizzazione  e  di   gestione   di   cui
all'articolo 30. 
      8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non
consente alle  imprese  e  ai  lavoratori  autonomi  di  operare  nei
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a), fatto salvo il completamento delle attivita' oggetto di appalto o
subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione  dei  crediti
nonche' gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
14. Fatto salvo quanto previsto dal comma  2  e  con  riferimento  al
completamento delle attivita' oggetto  di  appalto  o  subappalto  in
corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attivita' in
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a), da parte di una impresa o  un  lavoratore  autonomo  privi  della
patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a
quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa
da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di  diffida
di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione  dalla  partecipazione  ai
lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. 
      9.  Le  informazioni  relative  alla  patente  confluiscono  in
un'apposita  sezione  del  portale  nazionale  del  sommerso  di  cui
all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.  36  convertito
dalla legge 29 giugno 2022, n.  79.  Con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali sono  individuate  le  modalita'  di
presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti  informativi
della patente di cui al presente articolo. 
      10. Le disposizioni di cui ai commi da 1  a  9  possono  essere
estese ad altri ambiti  di  attivita'  individuati  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base  di  quanto
previsto da uno o piu' accordi stipulati a  livello  nazionale  dalle
organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
comparativamente piu' rappresentative. 
      11. Non sono  tenute  al  possesso  della  patente  di  cui  al
presente  articolo  le  imprese   in   possesso   dell'attestato   di
qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del  codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.»; 
    b) all'articolo 90, comma 9: 
      1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        «b-bis)  verifica  il   possesso   della   patente   di   cui
all'articolo  27  nei  confronti  delle  imprese  esecutrici  o   dei
lavoratori autonomi, anche nei casi di  subappalto,  ovvero,  per  le
imprese che non sono tenute al possesso della patente  ai  sensi  del
comma 8 del medesimo articolo 27,  dell'attestato  di  qualificazione
SOA;»; 
      2) alla lettera c), le parole: «alle  lettere  a)  e  b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»; 
    c) all'articolo 157, comma 1, la lettera c) e'  sostituita  dalla
seguente: «c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da  711,92  a
2.562,91 euro per la  violazione  degli  articoli  90,  commi  7,  9,
lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.». 
  20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il
2024 ed euro 2.500.000 a partire dal 2025, sono a carico del bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A partire dall'anno  2025  per
il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di
2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'articolo  1,  comma  591,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla compensazione dei relativi
effetti finanziari, in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento
netto, pari a euro 2,5 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.
                            Art. 36 
Disposizioni  per  la  realizzazione   degli   interventi   volti   a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio  idrogeologico  e per la realizzazione degli interventi nei territori  colpiti  dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 
 
  1. L'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
e l'articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di  cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  si  interpretano  nel
senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi  di
cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, indette successivamente al  1°  luglio  2023,  si  applicano  le
disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e  14  dell'ordinanza
del capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  558  del  15
novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  270  del  20
novembre 2018, fatto salvo il rispetto del  principio  DNSH  («Do  No
Significant Harm») ai sensi dell'articolo  17  del  regolamento  (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 
  2. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «2-ter. Al fine di assicurare una piu'  celere  attuazione  degli
interventi di cui al comma 1 compresi negli allegati II e II-bis alla
parte seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  il
soggetto  attuatore,  d'intesa  con  il  Presidente   della   regione
territorialmente competente, puo' chiedere al Ministero dell'ambiente
e  della  sicurezza  energetica  di  individuare  la  regione   quale
autorita' competente allo svolgimento della procedura di  valutazione
d'impatto ambientale (VIA) o della verifica  di  assoggettabilita'  a
VIA. Entro e non oltre i successivi  quindici  giorni,  il  Ministero
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  comunica  al  soggetto
attuatore e alla regione la determinazione  in  merito  all'autorita'
competente. La verifica del  progetto  di  cui  all'articolo  42  del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, comprende  anche  la  verifica  dell'ottemperanza  delle
condizioni ambientali stabilite  nel  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita'  a  VIA  o  nel  provvedimento  di   VIA   di   cui
all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.  A
tale fine, il soggetto preposto alla verifica  del  progetto  di  cui
all'articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo  n.  36  del
2023 e'  individuato  come  soggetto  che  effettua  la  verifica  di
ottemperanza di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo
n. 152 del 2006.».


                                Art. 40 
Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni 
1. All'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».