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NUOVE SOGLIE COMUNITARIE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2024

In vigore dal 1 gennaio 2024 le nuove soglie di rilevanza comunitaria sugli appalti pubblici ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. n. 36/2023.

Pubblicati sulla GUUE serie L del 16/11/2023 le modifiche alle soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione:
Regolam. Comm. UE 15/11/2023, n. 2495, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari;
Regolam. Comm. UE 15/11/2023, n. 2496, che modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali;
Regolam. Comm. UE 15/11/2023, n. 2497, che modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni;
Regolam. Comm. UE 15/11/2023, n. 2510, che modifica la Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza.

Per effetto dei Regolamenti le nuove soglie aggiornate risulteranno le seguenti:

SETTORI ORDINARI

  • 143.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità;
  • 221.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni;
  • 5.538.000 euro per gli appalti di lavori pubblici.

SETTORI SPECIALI

  • 443.000 euro per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;
  • 5.538.000 euro per gli appalti di lavori.

CONCESSIONI

  • 5.538.000 euro.

SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA

  • 443.000 euro per gli appalti di forniture e servizi;
  • 5.538.000 euro per gli appalti di lavori.

Calcolo importo stimato degli appalti ai sensi art. 14 d.lgs. n. 36/2023

Quesito: Si chiede d’indicare se si è correttamente compreso l’art. 14, co. 5 del nuovo Codice, in relazione al seguente reale esempio pratico: dall’ente “A”, dotato di autonomia amministrativa e contrattuale, dipendono altre due distinte unità operative, distaccate a livello territoriale. Di queste: la “B”, è anch’essa autonoma sotto il profilo amministrativo e contrattuale; la “C” non lo è dipendendo, sotto tali aspetti, totalmente da “A”. Le unità, necessitano di appaltare un servizio comune a tutte e tre (Es.: terzo responsabile, pulizie etc.). In applicazione del predetto disposto normativo, ai fini dell’individuazione della corretta procedura di gara da adottare, in relazione alle soglie di cui all’art. 14 co. 1, l’ente “A”: 1 – dovrà considerare, quale valore stimato dell’appalto, la propria esigenza unitamente a quella di “C”; 2 – non dovrà invece considerare, il valore stimato dell’esigenza relativa all’unità operativa “B” la quale, seppur anch’essa dipendente da “A”, potrà procedere in autonomia all’affidamento. E’ corretto il ragionamento? Oppure il secondo paragrafo dell’articolo e comma in parola, in riferimento all’esempio proposto, potrebbe interpretarsi nel senso che, seppur l’ente “C” sia dipendente da “A” per la fase di affidamento, qualora lo stesso sia responsabile in modo indipendente della fase di progettazione e/o esecuzione contrattuale è comunque possibile, per “A”, indire separate procedure basate su distinti importi stimati a base di gara, uno di “A” e l’altro di”C”?

Risposta: L’art. 14, co. 5, D.lgs. 36/2023 prevede che “se una stazione appaltante o un ente concedente sono composti da unità operative distinte, il calcolo dell’importo stimato di un appalto o di una concessione tiene conto dell’importo totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o della propria concessione o di determinate categorie di essi, il relativo importo può essere stimato con riferimento all’importo attribuito dall’unità operativa distinta”. Tanto premesso, la lettura fornita è errata. Invero, nel caso posto, ossia di affidamento di un servizio comune a più unità operative di una stessa stazione appaltante, il valore stimato dell’appalto deve tenere conto dell’importo totale stimato per tutte le singole unità operative, visto quanto previsto nel primo capoverso dell’art. 14, co. 5, citato (nell’esempio offerto, di A, B e C). Nel caso, invece, in cui l’appalto sia riferibile solo a una unità operativa della s.a., di cui essa unità operativa sia quindi responsabile in modo indipendente, il relativo importo “può essere stimato con riferimento all’importo attribuito dall’unità operativa distinta” ex art. 14, co. 5, secondo capoverso, D.lgs. 36/2023. (Parere MIT n. 2139/2023)

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