Soccorso istruttorio non applicabile per la dichiarazione ai sensi art. 47 DL n. 77/2021

Consiglio di Stato, sez. V, 20.03.2024 n. 2688

7. Con il secondo motivo di appello, la difesa di parte appellante indugia sul fatto che la SA, nel caso di specie, avrebbe dovuto attivare il “soccorso istruttorio”. Ciò anche sulla base di una recente decisione del TAR Sardegna (sez. II, 13 dicembre 2023, n. 661) il quale ha ritenuto che la mancata dichiarazione di cui al citato art. 47, comma 4, possa essere colmata per l’appunto con soccorso istruttorio. La tesi non si rivela condivisibile dal momento che:
7.1. Con memoria in data 16 gennaio 2024, la difesa di parte appellante richiama la sentenza di questa stessa sezione n. 7870 del 21 agosto 2023 la quale esprimerebbe a suo dire un orientamento alla stessa favorevole, in particolare laddove ammette il soccorso istruttorio per le irregolarità della documentazione amministrativa (cfr. pag. 5 della suddetta memoria). Osserva il collegio come la richiamata decisione di questa sezione abbia in particolare evidenziato, almeno con riguardo alle ipotesi contemplate o comunque ricavabili dall’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (vecchio codice dei contratti), “la necessaria distinzione tra:
a) soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell’art. 101 d. lgs. n. 36 cit., non difforme dall’art. 83, comma 9), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico);
b) soccorso sanante (comma 1 lettera b), anche qui non difforme dall’art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili);
c) soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3), che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale – abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica”.
7.2. Le coordinate ermeneutiche sopra individuate non risultano comunque applicabili al caso di specie dal momento che:
7.2.1. Non si tratta di carenze, inesattezze o irregolarità della documentazione amministrativa [di qui l’impossibilità di applicare le ipotesi sub a) e b)];
7.2.2. Né si tratta di formulazioni ambigue dell’offerta presentata, sì da formare oggetto di chiarimento onde attestare le reale portata della volontà negoziale assunta [ipotesi sub c)]: e ciò dal momento che il depennamento secco denota la chiara volontà di sottrarsi ad un simile obbligo di legge;
7.3. Con ciò si vuole dire che, se la suddetta dichiarazione costituisce “requisito necessario dell’offerta” va da sé che il soccorso istruttorio non possa trovare applicazione per espresso divieto di legge di cui all’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (il quale esclude infatti il meccanismo del soccorso istruttorio proprio per le offerte tecniche ed economiche). In questi termini la litera legis si rivela difficilmente superabile (il legislatore, allorché avesse inteso attribuire un ruolo meno incisivo a tale dichiarazione avrebbe infatti utilizzato una formula meno rigida);
7.4. Del resto lo stesso art. 47 del DL n. 77 del 2021, giova ripetere, stabilisce che l’obbligo di assumere giovani e donne, in caso di nuove assunzioni ritenute necessarie per l’esecuzione della commessa, deve essere assolto al momento della presentazione dell’offerta e dunque in occasione della domanda di partecipazione. Di conseguenza lo stesso non potrebbe giammai essere considerato alla stregua di requisito di esecuzione da dimostrare, ossia, soltanto all’indomani dell’aggiudicazione. E ciò dal momento che, trattandosi di “requisito necessario dell’offerta”, lo stesso deve essere vagliato in tale occasione ossia al momento della valutazione delle offerte (e dunque ancor prima presentato in fase di partecipazione);
7.5. Quand’anche si volesse ritenere applicabile l’istituto affine del soccorso procedimentale (onde apportare chiarimenti e spiegazioni circa i contenuti dell’offerta) ciò non sarebbe comunque possibile dal momento che la ditta appellante ha del tutto “depennato” tale voce, lasciando così intendere in modo chiaro e intellegibile – ossia in assenza di qualsivoglia ambiguità – la volontà di sottrarsi ad un simile obbligo. Dunque non si tratterebbe se del caso di una mera spiegazione ma, piuttosto, di radicale modifica del contenuto della propria offerta come tale inammissibile, e ciò anche alla luce del richiamato precedente di questa sezione n. 7870 del 21 agosto 2023;
7.6. In questa specifica direzione, la scelta del legislatore di ritenere una simile dichiarazione in funzione di “requisito necessario dell’offerta” risponde all’esigenza di imporre dall’alto una ben precisa opzione organizzativa (favor per le assunzioni di giovani e donne). Dunque si tratterebbe di un elemento qualificante che illumina la qualità dell’offerta, e ciò proprio in ordine a quanto previsto dal PNRR e dal presupposto piano europeo next generation UE i quali prevedono, sì, il rilancio dell’economia ma ferma restando la primaria esigenza di avviare il rilancio stesso anche e soprattutto grazie alle nuove leve e ad una maggiore valorizzazione del lavoro femminile. Di qui la scelta, pertanto, per cui le quote rosa/giovanili costituiscono elemento essenziale di qualità dell’offerta;
7.7. A ciò si aggiunga che, consentire sic et simpliciter il ricorso al soccorso istruttorio anche in simili casi (volontà di sottrarsi all’obbligo delle quote rosa e giovanili) vorrebbe dire svuotare di significato la relativa disposizione di cui all’art. 47, comma 4, e dunque minare la positività e l’effettività del relativo obbligo dichiarativo.