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Dichiarazioni ex art. 47 D.L. n. 77/2021 (assunzioni giovani e donne): vanno richieste soltanto agli operatori economici concorrenti

Consiglio di Stato, sez. V, 26.01.2024 n. 850

7.1. L’art. 47 del decreto legge n. 77 del 2021 (contratti pubblici finanziati con fondi PNRR) prevede una serie di oneri a carico degli “operatori economici”. Tra questi, quello secondo cui: “è requisito necessario dell’offerta l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68L. 12/03/1999, n. 68, e l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile” (comma 4); […]
7.4. Tanto doverosamente premesso, sulla base di una interpretazione letterale della disciplina di gara osserva il collegio che:
7.4.1. Un simile “impegno” grava soltanto sugli operatori economici, secondo quanto previsto dal citato art. 5.1. del disciplinare, ossia sui concorrenti in senso stretto che partecipano alla gara, laddove i “progettisti indicati” – allorché non partecipino “in forma associata” come del resto nel caso di specie – sono soltanto prestatori d’opera professionale (cfr. Plenaria n. 13 del 2020 e CGARS n. 276 del 2021, cit.). In questo senso, il progettista indicato risulta comunque non inserito nella “struttura societaria che si avvale della sua opera”, trattandosi di “due soggetti separati e distinti, che svolgono funzioni differenti con conseguente diversa distribuzione delle responsabilità” (Cons. Stato, ad. plen., 9 luglio 2020, n. 13, cit.);
7.4.2. La disciplina di gara si rivela in linea con tale interpretazione dal momento che limita l’obbligo assunzionale in questione ai soli progettisti che partecipano in raggruppamento (ossia “associati” in senso proprio) oppure consorziati, senza per questo estenderlo anche a quelli semplicemente “indicati”. Vero è che il disciplinare impropriamente utilizza al riguardo, con ciò tradendo un certo refuso quanto meno letterale, la formula “progettisti indicati” ma, trattandosi chiaramente di ipotesi di partecipazioni plurisoggettive (mentre nel caso di specie la partecipazione di -OMISSIS- è pacificamente monosoggettiva, ossia in qualità di “operatore economico singolo”, non prendendovi parte in raggruppamento o in consorzio con altri soggetti economici), va da sé che il riferimento contenuto nella disposizione di gara (art. 5.1, pagg. 17 e 18, del disciplinare predetto) deve essere inteso nel senso di “progettisti formalmente indicati ma sostanzialmente associati”;
7.4.3. La tesi della parte appellante si fonda unicamente su alcune decisioni le quali stabiliscono che pure i progettisti “indicati” debbano essere in possesso dei requisiti di affidabilità e di capacità di cui agli artt. 80 e 83 del codice dei contratti (tra queste, anche la citata sentenza n. 276 del 2021). Si tratta tuttavia di profili ben diversi da quelli presi qui in esame, ove si impongono requisiti di carattere strettamente organizzativo (impegno, in caso di nuove assunzioni, di riservare una quota rosa e giovanile). In altre parole i “progettisti indicati”, sulla base dei precedenti giurisprudenziali invocati dalla difesa di parte appellante (cfr. anche pag. 5 della memoria in data 17 novembre 2023), debbono essere in possesso dei soli requisiti soggettivi, professionali ed economici onde partecipare alla gara (affidabilità, moralità e capacità professionale ed economica, requisiti questi pacificamente posseduti dai progettisti indicati da -OMISSIS- sulla base di quanto prescritto dal citato punto 5.2.3. del disciplinare di gara), laddove nel caso di specie si tratta per lo più di requisiti di tipo organizzativo da evidenziare nell’offerta (riserva di eventuali assunzioni in favore di donne e giovani) che, si ripete, sono posti soltanto in capo al soggetto che in concreto partecipa alla gara come concorrente (ossia l’operatore economico in senso stretto);
7.5. Sempre sul piano della interpretazione letterale, l’art. 47 del DL n. 77 del 2021 si riferisce nel complesso (cfr. anche commi 2, 3 e 3-bis) ai soli “operatori economici” e in tale novero – giova ripetere – non sono ricompresi anche i progettisti semplicemente “indicati” i quali, come già ampiamente detto, sono semplici prestatori d’opera professionali che non assumono il rischio di impresa ma che ricevono un compenso dall’aggiudicatario per le prestazioni offerte. A differenti conclusioni si sarebbe giunti ove soltanto i progettisti fossero stati “associati” e dunque assimilabili alla nozione di operatore economico in quanto si sarebbero assunti, in quel caso, anche il rischio di impresa. Tuttavia nel caso di specie la partecipazione di -OMISSIS- è pacificamente monosoggettiva, ossia spesa nella qualità di “operatore economico singolo”, e dunque i relativi progettisti risultano soltanto “indicati” e non anche “associati”;
7.6. In chiave logica e sistematica si aggiunga inoltre che:
7.6.1. Se il progettista indicato non è offerente (punto 14 della Plenaria n. 13 del 2020 e punto n. 12.1. della sentenza CGA n. 276 del 2021) allora non può essere considerato quale soggetto idoneo a produrre utilmente alcuna offerta. Se ancora le quote rosa e giovanili costituiscono “requisito necessario dell’offerta” (cfr. art. 47, comma 4terzo periodo, del DL n. 77 del 2021), va da sé che il medesimo “progettista indicato” giammai potrebbe assumere un simile impegno proprio in quanto non può formulare nessuna offerta in sede di gara (non essendo per l’appunto tecnicamente e giuridicamente qualificabile alla stregua di “offerente”);
7.6.2. Per di più, accedendo alla tesi della difesa di parte appellante (secondo cui anche i progettisti indicati debbono assumere il suddetto impegno assunzionale) si finirebbe per assegnare, alla luce della citata disposizione di gara secondo cui l’impegno medesimo“deve essere soddisfatto complessivamente dal raggruppamento o consorzio in caso di partecipazione in forma associata”, oneri meno gravosi a carico di “progettisti associati”, i quali corrono il rischio di impresa, e oneri più gravosi a carico di “progettisti indicati”, che tale rischio di impresa invece non corrono. Il che darebbe luogo ad una applicazione irrazionale e sproporzionata dei principi in materia di partecipazione alle gare e di favor per il genere femminile e per le nuove generazioni in generale;
7.7. Alla luce di quanto sopra considerato, l’art. 47 del DL n. 77 del 2021 deve pertanto essere suscettivo di stretta interpretazione (solo “operatori economici” e non anche “prestatori d’opera”) e ciò sia in un’ottica acceleratoria delle procedure PNRR nonché in ossequio al principio del favor partecipationis di cui all’art. 10 del nuovo codice dei contratti (decreto legislativo n. 36 del 2023);
7.8. A dimostrazione di quanto appena considerato depone anche il paragrafo 5 del DPCM 7 dicembre 2021 (Linee Guida sulla applicazione dell’art. 47 del DL n. 77 del 2021), secondo cui “la disposizione introduce un obbligo rivolto al contraente principale”, figura quest’ultima in cui non è annoverabile come visto il “progettista indicato” (che resta in posizione esterna rispetto alla struttura societaria o imprenditoriale che prende parte alla gara in forma monosoggettiva, proprio come nel caso di specie, ossia in qualità di “operatore economico singolo”);

Appalti PNRR : confermata applicazione nuovo Codice contratti pubblici D.Lgs. 36/2023

TAR Roma, 03.01.2024 n. 134

Così ricostruita, in fatto, la vicenda, il Tribunale, innanzi tutto, ritiene che, contrariamente a quanto evidenziato nella gravata determina di aggiudicazione, l’appalto in esame, nell’ambito del quale la determina a contrarre è stata emessa il 17/08/23 e il bando è stato pubblicato in data successiva, sia soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 36/2023 come è desumibile dai seguenti articoli del predetto decreto legislativo:
229 comma 2, secondo cui “le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;
226 comma 2 lettera a) il quale prevede che, “a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia”;
225 comma 8 che stabilisce che “in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”.
Con particolare riferimento a tale ultima disposizione, il Collegio rileva che essa si limita a stabilire la perdurante vigenza delle sole norme speciali in materia di appalti PNRR (tra cui gli artt. 47 e ss. d. l. n. 77/21) ma non anche degli istituti del d. lgs. n. 50/16 in esso sporadicamente richiamati; la contraria opzione ermeneutica, seguita dalla circolare del MIT del 12/07/23 (richiamata dalla “premessa” del disciplinare di gara), collide con il ricordato disposto del comma 2 dell’art. 226 d. lgs. n. 36/23, che sancisce l’abrogazione del d. lgs. n. 50/16 a decorrere dal 01/07/23 senza alcuna eccezione, e con il comma 5 della medesima disposizione, secondo cui “ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”.

Milleproroghe 2023 : proroga termini per appalti PNRR e PNC

L’art. 8, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. “Milleproroghe”, convertito con L. 23 febbraio 2024 n. 18) ha differito al 30 giugno 2024 il termine fissato dall’art. 14, comma 4, del D.L. 13/2023, in materia di affidamento di contratti finanziati in tutto o in parte con i fondi PNRR e PNC.
Tale ultima disposizione prevede: “Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al ((30 giugno 2024)), salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse”.

Si ricorda, inoltre che ai sensi dell’art. 225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023: “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”.

Appalti PNRR : applicazione nuovo Codice contratti pubblici d.lgs. 36/2023

TAR Perugia, 23.12.2023 n. 758

Peraltro, il secondo comma dello stesso articolo prevede che le disposizioni del nuovo codice, con i relativi allegati, «acquistano efficacia il 1° luglio 2023».
Vi è dunque uno iato tra la data di entrata in vigore del codice di cui al d.lgs. n. 36/2023 e l’acquisto dell’efficacia delle sue disposizioni e dei suoi allegati.
L’art. 226, co. 1, stabilisce che il d.lgs. n. 50/2016 è abrogato dal 1 luglio 2023, ovvero dalla data di acquisto dell’efficacia del nuovo testo normativo. Il comma 2 dell’articolo da ultimo citato stabilisce che, nella stessa data, «le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso», intendendosi per tali «a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data».
11.2. – Con specifico riferimento alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, l’art. 225, co. 8, del d.lgs. n. 36/2023 dispone che «si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018».
Sennonché, il d.l. n. 77/2021 non reca una compiuta disciplina delle procedure di affidamento degli appalti finanziati con le risorse del PNRR.
Il decreto, infatti, ha lo scopo di «defini[re] il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018» (art. 1).
Tali finalità sono perseguite, per quello che qui interessa, attraverso disposizioni derogatorie di specifiche norme del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 (all’epoca vigente), che sono contenute nel titolo IV del d.l. n. 77/2021 e, in particolare, negli artt. 48 (recante “Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC”) e seguenti.
11.3. – Dunque, anche successivamente all’entrata in vigore (rectius: all’acquisto dell’efficacia) delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, alle procedure di affidamento di contratti finanziati con le risorse del PNRR continuano senz’altro ad applicarsi le norme derogatorie e, comunque, speciali di cui al d.l. n. 77/2021, come convertito, in forza della specifica previsione di cui all’art. 225, co. 8, del nuovo codice.
Rimane però il problema se, per quanto non derogato o comunque non diversamente disciplinato dal d.l. n. 77/2021, alle suddette procedure debba applicarsi il d.lgs. n. 36/2023, secondo la regola generale di cui all’art. 226, co. 2, del nuovo codice, o, per una sorta di effetto di trascinamento, la fonte derogata dalle succitate disposizioni del d.l. n. 77/2021, ovvero il d.lgs. n. 50/2016.
11.4. – Secondo il collegio, il problema da ultimo evocato deve essere risolto applicando l’art. 226 del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, il quale, dopo aver sancito l’abrogazione del d.lgs. n. 50/2016 dal 1 luglio 2023 e la sua residua applicazione «esclusivamente ai procedimenti in corso» (commi 1 e 2), stabilisce al comma 5 che «ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso».
Al di là delle disposizioni di cui al d.l. n. 77/2021 e delle altre fonti espressamente richiamate dall’art. 225, co. 8, del d.lgs. n. 36/2023, applicabili anche alle procedure finanziate con i fondi del PNRR pur se bandite successivamente al 1.07.2021, dovranno trovare dunque applicazione le norme ed i principi del nuovo codice dei contratti pubblici, dovendosi ritenere ad essi riferito «ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
11.5. – Nel caso di specie, la determinazione a contrattare è stata adottata – ai sensi dell’art. 17, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023 – con deliberazione del Direttore generale n. 1424 del 9.08.2023 e il bando è stato pubblicato il 14.08.2023, successivamente all’acquisto di efficacia, il 1.07.2023, delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici.
Non è materia del contendere la conformità degli atti della stazione appaltante al parametro costituito dalle speciali disposizioni del d.l. n. 77/2021, come convertito, e sue successive modifiche ed integrazioni. Nel presente giudizio, infatti, si controverte, oltre che dell’interpretazione del disciplinare di gara, dell’applicabilità del soccorso istruttorio e della disciplina riguardante la posizione del progettista “indicato”, profili non interessati dalle speciali disposizioni di cui al citato d.l. n. 77/2021.
Di conseguenza, le doglianze formulate dal consorzio ricorrente dovranno essere scrutinate alla luce delle norme del d.lgs. n. 36/2023 (oltre che dei principi dalle stesse desumibili), peraltro pure evocate da parte ricorrente quali parametri di legittimità degli atti della stazione appaltante.

Appalti PNRR : si applica nuovo o vecchio Codice ?

Quesito: In riferimento alle procedure di gara per gli appalti aventi a oggetto interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC e alla stipula dei relativi contratti, a seguito dell’efficacia del Dlgs n. 36/2023 e alla perdurante vigenza della normativa specifica di cui al DL n. 77/2021 e DL n. 13/2023, nonché alla luce della Circolare del MIT del 12.07.2023 “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”, siamo a porre i seguenti quesiti: 1) Posto che in base alla circolare suddetta sembra di capire che i rinvii del DL n. 77/2021 al Dlgs n. 50/2016 e ai relativi atti attuativi abbiano i loro effetti anche successivamente al 1 luglio 2023 e, al momento, sino al 31 dicembre 2023, per quanto non disciplinato in deroga dal DL n. 77/2021 sopra citato e da questi non espressamente rinviato al Dlgs 50/2016, il Dlgs 36/2023 si applica oppure no? 2) In tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, il ricorso, sino al 31 dicembre 2023, alle modalità derogatorie di acquisizione di forniture servizi e lavori di cui all’art. 1, comma 1, del DL 32/2019 così come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. a) numero 1.2 del DL n. 77/2021 per i Comuni non capoluogo di Provincia, ancorché qualificatisi ai sensi del Dlgs 36/2023, è da ritenersi un obbligo o, alla luce della sopra citata circolare esplicativa, una “possibilità”? (Si legge infatti nel corpo della medesima: “In sostanza, dunque, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, viene espressamente prorogata fino al 31 dicembre 2023, la possibilità per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle modalità (derogatorie) di acquisizione di forniture, servizi e lavori di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2109, n. 32 cit, così come modificato dall’articolo 52, comma 1, lett. a), numero 1.2, del decreto – legge 31 maggio 2021 n. 77”).

Risposta: Relativamente alla domanda n. 1, sulla base delle indicazioni di cui alla circolare del MIT del 12.07.2023 si ritiene che il nuovo codice non trovi sostanzialmente applicazione, considerato che le semplificazioni in materia di PNRR-PNC di cui al DL n. 77/2021 sono state introdotte “solo al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere”. Relativamente alla domanda n. 2), si rileva che il ricorso alle modalità derogatorie per i Comuni non capoluogo di provincia rappresenta una possibilità. Come indicato espressamente al paragrafo 4 della suddetta circolare, l’invito rivolto alle stazioni appaltanti è, da un lato, quello di non considerare “l’iscrizione con riserva come un’autorizzazione sine die ma quale provvedimento intrinsecamente provvisorio la cui efficacia viene espressamente perimetrata ex lege, dall’altro a non essere inerti attivandosi fin da ora, anche in relazione agli appalti PNRR e assimilati, per richiedere l’accreditamento al nuovo sistema di qualificazione in virtù dei requisiti disciplinati dall’Allegato II.4 del d.lgs. n. 36 del 2023”. (Parere MIT n. 2153/2023)

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    Qualificazione Stazioni Appaltanti ed appalti PNRR (art. 63 d.lgs. n. 36/2023)

    Quesito: Le disposizioni di cui all’art. 63 e all’Allegato II.4 del D. Lgs. 36/2023 relative al sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti si applicano anche agli affidamenti dei contratti pubblici PNRR e PNC? Un Comune non capoluogo qualificato nel livello SF1 o L1 potrà gestire autonomamente gli affidamenti PNRR/PNC senza limiti di importo?

    Risposta: In riferimento al quesito posto si rinvia ai chiarimenti forniti dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con Circolare in data 12 luglio 2023 recante “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 0 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative” consultabile al seguente link: https://www.mit.gov.it/normativa/circolare-ministeriale-13-07-2023 (Parere MIT n. 2115/2023)

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      Procedura negoziata senza pubblicazione di bando per appalti PNRR : (conversione in legge del D.L. 69/2023 “Salva Infrazioni”)

      Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 10 agosto 2023, n. 103 di conversione del Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69: “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.

      All’art. 24-ter sono riportate modifiche all’art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (Procedura di infrazione n. 2018/2273), sostituito dal seguente:

      Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari,  di cui all’articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione l’articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un’offerta“.

      Regime giuridico applicabile agli affidamenti PNRR e PNC dal 1 luglio 2023 : dal MIT chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative

      Con Nota del MIT in data 12 luglio 2023 sono forniti chiarimenti e prime indicazioni operative sul regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023.

      Nelle conclusioni, alla luce di quanto evidenziato nella nota e di quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici si precisa che “resta confermato il regime speciale sull’aggregazione delle stazioni appaltanti introdotto per le opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea indette successivamente al 1 luglio 2023.

      L’articolo 225, comma 8, del nuovo Codice dei contratti pubblici, infatti, continua a far salva – per i predetti affidamenti – l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 52, comma 1, lettera a), numero1.2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 che rinvia all’articolo 37, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, confermandone, quindi, la specialità rispetto al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, introdotto dagli articoli 62 e 63 e dall’Allegato II.4 del d.lgs. n. 36/2023.

      D.L. PNRR 3 n. 13/2023 (conversione in Legge): nuove misure urgenti per affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

      Pubblicata sulla GURI n. 94/2023 la Legge 21 aprile 2023, n. 41 recante conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative.

      Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/2023

       

      All'articolo 8: 
            al comma 1, le parole:  «ad  essi  assegnati»  sono  sostituite
      dalle seguenti: «ad  essi  assegnate»  e  dopo  le  parole:  «secondo
      periodo, del» sono inserite le seguenti:  «testo  unico  delle  leggi
      sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»; 
            dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
              «1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  9  giugno
      2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
      2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al primo periodo, dopo le parole: "per  il  reclutamento
      del personale a tempo determinato"  sono  inserite  le  seguenti:  ",
      ovvero con contratto di somministrazione di lavoro,"; 
                b) al secondo periodo, dopo  le  parole:  "A  tal  fine,  i
      contratti di lavoro a tempo determinato" sono inserite  le  seguenti:
      ", ovvero i contratti di somministrazione di lavoro,"»; 
            al comma 2, le parole: «dei programmi e operativi complementari
      alla programmazioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «dei
      programmi operativi complementari alle programmazioni europee»; 
            al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma  4»  il  segno  di
      interpunzione: «,» e' soppresso ed e' aggiunto, in fine, il  seguente
      periodo:  «Per  i  segretari  comunali  e  provinciali,  la  medesima
      facolta' di incremento percentuale del trattamento  accessorio  oltre
      il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
      maggio 2017, n. 75, e' calcolata sui  valori  della  retribuzione  di
      posizione, spettanti in base all'ente di titolarita',  come  definiti
      dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto collettivo  nazionale  di
      lavoro  relativo  al  personale  dell'area  delle  funzioni   locali,
      sottoscritto in data 17  dicembre  2020,  nonche'  sul  valore  della
      retribuzione di risultato come risultante  dai  contratti  collettivi
      vigenti»; 
            al comma 5, le parole: «di cui  al  comma  4»  sono  sostituite
      dalle seguenti: «di cui ai commi  3  e  4»,  dopo  le  parole:  «enti
      locali» sono inserite le seguenti: «e  gli  enti  e  le  aziende  del
      Servizio sanitario nazionale» e dopo  le  parole:  «all'articolo  113
      del» sono inserite le seguenti: «codice dei  contratti  pubblici,  di
      cui al»; 
            al comma 7, le parole: «due posizioni di  livello  dirigenziale
      non  generale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «due   posizioni
      dirigenziali di livello non generale»; 
            al comma 8,  dopo  le  parole:  «All'articolo  54-quater»  sono
      inserite le seguenti: «, comma 1,»; 
            al comma 10, dopo  le  parole:  «del  PNRR»  sono  inserite  le
      seguenti: «di titolarita'» e dopo le parole: «articolo 7» il segno di
      interpunzione: «,» e' soppresso; 
            al comma 11, le parole: «stanziamento di fondo  speciale»  sono
      sostituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo speciale»; 
            al comma 13 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «o,
      qualora previsto a  legislazione  vigente,  previa  informativa  alle
      stesse»; 
            dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente: 
              «13-bis. Fino al  31  dicembre  2023,  le  procedure  di  cui
      all'articolo 145,  comma  2,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
      legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  si   applicano   anche   ai
      finanziamenti e contributi previsti per gli enti  locali  nell'ambito
      del Piano nazionale di ripresa e resilienza.  Dalle  disposizioni  di
      cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per
      la finanza pubblica». 
          Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
            «Art. 8-bis (Fondo per l'avvio di opere  indifferibili).  -  1.
      Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo  per  l'avvio  di
      opere indifferibili, di  cui  all'articolo  26,  commi  2  e  3,  del
      decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
      dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi  ad  opere
      finanziate, in tutto o in parte, con le risorse  previste  dal  PNRR,
      oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai  sensi
      dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31  maggio  2021,
      n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
      108, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, considerano  come
      importo preassegnato a  ciascun  intervento,  in  aggiunta  a  quello
      attribuito con  il  provvedimento  di  assegnazione,  l'ammontare  di
      risorse pari al 20 per cento dell'importo gia' assegnato dal predetto
      provvedimento. 
            2. Ai fini dell'attuazione del  comma  1,  il  Ministero  delle
      infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il 30 aprile 2023,  al
      Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
      Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli  interventi,  completi
      del codice unico  di  progetto  (CUP)  e  dell'indicazione  dell'ente
      locale attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da
      adottare entro dieci giorni dalla scadenza  del  termine  di  cui  al
      periodo  precedente,  sono  assegnate  le  risorse  agli   interventi
      individuati nell'elenco di  cui  allo  stesso  periodo.  Resta  fermo
      quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del  Presidente
      del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella  Gazzetta
      Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022. 
            3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti
      delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 26,  comma  7,  del
      decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
      dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
            4. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022,  n.
      197, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
              "b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali  per  i
      quali si applicano  gli  obblighi  e  le  condizionalita'  del  Piano
      nazionale di ripresa e resilienza". 
            5. Al  fine  di  assicurare  il  completamento  dell'intervento
      relativo all'armamento  della  tratta  Montedonzelli-Piscinola  della
      Linea 1 della metropolitana di Napoli, e'  autorizzata  la  spesa  di
      1.200.000 euro  per  l'anno  2023.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
      mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  l'avvio  di  opere
      indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del  decreto-legge  17
      maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
      luglio 2022, n. 91. 
            6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  sono
      apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il comma 56 e' sostituito dal seguente: 
                "56. L'ente locale beneficiario del contributo  di  cui  al
      comma  51  e'  tenuto  ad  assumere   l'obbligazione   giuridicamente
      vincolante,  relativa  alla  stipula  del  contratto  di  affidamento
      dell'incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi
      decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di  cui  al  comma
      53. Con il medesimo decreto sono altresi' definite  le  modalita'  di
      monitoraggio  e  di  verifica   delle   informazioni   relative,   in
      particolare, alla stipula del contratto di affidamento  dell'incarico
      di  progettazione  e  dell'effettiva  conclusione  dell'attivita'  di
      progettazione. Ai fini  dell'erogazione  del  contributo  di  cui  al
      presente comma, e'  sempre  richiesta  l'acquisizione  di  un  codice
      identificativo di gara (CIG) ordinario.  I  contributi  assegnati  ai
      sensi del comma 53 sono erogati dal Ministero dell'interno agli  enti
      beneficiari,  per  l'80  per  cento,  previa  verifica  dell'avvenuta
      stipula del contratto di affidamento dell'incarico  di  progettazione
      e, per il restante  20  per  cento,  previa  verifica  dell'effettiva
      conclusione  dell'attivita'  di  progettazione  e  comunque  fino   a
      concorrenza della spesa effettivamente sostenuta. In caso di  mancato
      rispetto del termine di  cui  al  primo  periodo,  il  contributo  si
      intende revocato. A decorrere dalla procedura di assegnazione per  il
      2024,  gli  enti  beneficiari  dei  contributi  relativi  al  biennio
      precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di
      progettazione, solo  dopo  aver  dimostrato,  tramite  i  sistemi  di
      monitoraggio di cui al comma  57,  di  aver  completato  le  relative
      attivita'  di  progettazione  oggetto  di  contributo   nel   biennio
      precedente"; 
              b) al comma 57, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:
      "L'assunzione  delle  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  e  la
      conclusione   dell'attivita'   di   progettazione   sono   verificate
      attraverso i dati presenti nel citato sistema di monitoraggio"». 
      
      
      All'articolo 14: 
            al comma 1: 
              alla lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: «comma  3,»
      sono inserite le seguenti: «del presente decreto»; 
              alla  lettera  b),  capoverso   6-quinquies,   alla   parola:
      «provvedimenti» e' premessa la seguente: «i» e le parole: «al comma 1
      e  sottoposti»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «al   comma   1
      sottoposti»; 
              alla lettera d): 
                al numero 1), le  parole:  «e  delle  infrastrutture»  sono
      sostituite dalle seguenti: «, e alle infrastrutture»; 
                al numero 2): 
                al capoverso 5,  dopo  le  parole:  «quarto  periodo»  sono
      inserite le seguenti: «, del presente articolo»; 
                al capoverso 5-ter, il  primo  periodo  e'  sostituito  dai
      seguenti: «Le risultanze della valutazione di assoggettabilita'  alla
      verifica preventiva dell'interesse archeologico di  cui  all'articolo
      25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016,  sono  acquisite
      nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del  presente
      articolo.  Qualora  non  emerga  la  sussistenza  di   un   interesse
      archeologico, le risultanze della  valutazione  di  assoggettabilita'
      alla  verifica  preventiva   dell'interesse   archeologico   di   cui
      all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono
      corredate delle eventuali prescrizioni  relative  alle  attivita'  di
      assistenza archeologica in corso d'opera da  svolgere  ai  sensi  del
      medesimo articolo 25»; 
              alla lettera e), numero 2), dopo  le  parole:  «comma  5»  e'
      aggiunto il seguente segno di interpunzione: «,»; 
            al comma 2, dopo le parole: «medesimo decreto  legislativo»  il
      segno di interpunzione: «,» e' soppresso; 
            al comma 4, al primo  periodo,  le  parole:  «Per  le  medesime
      finalita' di  cui  al  comma  1,»  sono  soppresse,  le  parole:  «le
      disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3,
      5, 6, 8  e  13  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,»  sono
      sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui agli  articoli  1,
      2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del  decreto-legge  16  luglio
      2020, n. 76,» e, al secondo periodo, le parole:  «da  Consip  S.p.A.»
      sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A.»; 
            dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
              «4-bis. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  4,  le
      disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge
      16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
      settembre 2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il
      decreto del Ministro dell'interno di cui  al  comma  5  del  medesimo
      articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
      vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  possono
      essere individuate, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
      pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei  Gruppi
      interforze antimafia  istituiti  presso  le  prefetture,  nell'ambito
      delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
      legislazione vigente. 
              4-ter. Ferma restando la somma complessivamente  destinata  a
      concorrere alla realizzazione  del  singolo  programma,  in  caso  di
      programmi finanziati sia con risorse del PNRR  sia  con  risorse  del
      PNC, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
      su proposta dell'Amministrazione centrale titolare della misura PNRR,
      puo' essere disposta, nei limiti delle risorse del  PNC  disponibili,
      l'assegnazione di risorse al fine di porre ad  esclusivo  carico  del
      PNC medesimo specifici interventi, per i quali devono essere comunque
      assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e  la  coerenza
      con  gli  impegni  assunti  con  la  Commissione  europea  nel   PNRR
      sull'incremento della capacita'  di  spesa  collegata  all'attuazione
      degli interventi del PNC»; 
            al comma 8, lettera a),  dopo  le  parole:  «all'alinea,»  sono
      inserite le seguenti: «le parole:  "Fino  al  30  giugno  2023"  sono
      sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2024" e»; 
            al comma 9, capoverso 451-bis, le parole:  «di  2.231.00  euro»
      sono sostituite dalle seguenti: «di 2.231.000 euro»; 
            dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
              «9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei
      soggetti individuati  dall'articolo  3,  comma  1,  del  decreto  del
      Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  1°  febbraio  2023,
      pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  55  del  6  marzo   2023,
      costituisce  titolo  per   l'emissione   della   fattura   da   parte
      dell'impresa  esecutrice,  anche  in   assenza   del   rilascio   del
      certificato di pagamento da parte della stazione  appaltante.  A  tal
      fine, i medesimi soggetti  forniscono  all'impresa  esecutrice  copia
      dell'istanza  presentata,  completa  del  prospetto  di  calcolo  del
      maggior importo  dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori  rispetto
      all'importo dello stato di avanzamento dei  lavori  determinato  alle
      condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori  e  vistato
      dal responsabile unico del procedimento». 
      
      All'articolo 17: 
            al comma 2, le  parole:  «da  diritto»  sono  sostituite  dalle
      seguenti: «di diritto»; 
            al comma 3, al primo periodo, le  parole:  «da  Consip  S.p.A.»
      sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip  S.p.A.»  e,  al  terzo
      periodo, dopo le parole: «In  relazione  all'incremento  disposto  ai
      sensi   del   primo   periodo,»   sono    inserite    le    seguenti:
      «l'aggiudicatario,  previa  autorizzazione  da  parte  della   Consip
      S.p.A.,  puo'  eseguire  parte  della   prestazione   oggetto   delle
      convenzioni e degli accordi quadro stipulati  dalla  medesima  Consip
      S.p.A. avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere  dalla
      loro  eventuale  partecipazione  alla  medesima  procedura,   purche'
      all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e  le  forniture
      da subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso  dei
      requisiti previsti all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio  2021,
      n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
      108, nonche' dei requisiti previsti all'articolo 80 del codice di cui
      al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, in alternativa,»; 
            al comma 4, le parole: «decreto del Ministero» sono  sostituite
      dalle seguenti: «decreto del Ministro»; 
            al comma 5, le parole: «da Consip S.p.A.» sono sostituite dalle
      seguenti:   «dalla    Consip    S.p.A.»    e    dopo    la    parola:
      «clinico-assistenziali"» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso. 
          All'articolo 18: 
            al comma 2, alinea, dopo le parole: «All'articolo  50-ter  del»
      sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale,  di
      cui al»; 
            dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
              «2-bis. All'articolo 1, comma  563,  secondo  periodo,  della
      legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  le  parole:   "alle   pubbliche
      amministrazioni,  agli  enti  territoriali"  sono  sostituite   dalle
      seguenti: "ai soggetti pubblici e privati" e le  parole:  "attraverso
      lo strumento della Carta" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso
      l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta"»; 
            al comma 3: 
              al primo periodo, dopo le parole: «commi 6  e  7,  del»  sono
      inserite le seguenti: «codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di
      cui al», dopo le parole: «articolo 5, comma 3, del» sono inserite  le
      seguenti: «codice  della  strada,  di  cui  al»  e  dopo  le  parole:
      «apposita  richiesta»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  in  formato
      digitale e mediante posta elettronica certificata,»; 
              al   secondo   periodo,   dopo   le    parole:    «preventiva
      comunicazione» sono inserite le seguenti: «, in  formato  digitale  e
      mediante posta elettronica certificata,»,  dopo  le  parole:  «citato
      articolo 5,  comma  3,»  sono  inserite  le  seguenti:  «del  decreto
      legislativo 30 aprile 1992, n.  285,»  e  le  parole:  «che  verranno
      dettagliate»    sono    sostituite    dalle    seguenti:    «definite
      dettagliatamente»; 
            il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
              «4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento  degli
      obiettivi di trasformazione  digitale  di  cui  al  regolamento  (UE)
      2021/240 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  10  febbraio
      2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
      Consiglio, del 12 febbraio 2021, per  gli  interventi  relativi  alla
      realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga  fissa  e
      mobile, sono prorogati di ventiquattro  mesi  i  termini  relativi  a
      tutti i certificati, gli attestati, i permessi,  le  concessioni,  le
      autorizzazioni  e  gli  atti  abilitativi  comunque  denominati,  ivi
      compresi i termini di inizio e  di  ultimazione  dei  lavori  di  cui
      all'articolo 15 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
      della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o  formatisi  alla
      data di entrata in vigore del presente decreto.  La  disposizione  di
      cui al primo periodo  si  applica  anche  ai  termini  relativi  alle
      segnalazioni certificate di inizio  attivita'  (SCIA),  nonche'  alle
      autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni  e  autorizzazioni
      ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano
      anche  ai  permessi  di  costruire  e   alle   SCIA   per   i   quali
      l'amministrazione competente abbia accordato  una  proroga  ai  sensi
      dell'articolo 15, comma 2, del testo unico  di  cui  al  decreto  del
      Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  o  ai  sensi
      dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
      convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
      dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
      convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
      dell'articolo 10-septies del decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
      convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
      nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche  e  alle  dichiarazioni  e
      autorizzazioni ambientali comunque denominate e  prorogate  ai  sensi
      del citato articolo 10-septies»; 
            dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
              «4-bis. Al fine di consentire  il  tempestivo  raggiungimento
      degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)
      2021/240 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  10  febbraio
      2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
      Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di garantire connettivita' a banda
      ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento
      del Piano "Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale
      per  la  transizione  digitale  il  27  luglio  2021,  gli  operatori
      beneficiari della proroga  di  cui  all'articolo  1,  comma  11,  del
      decreto-legge   30   dicembre   2021,   n.   228,   convertito,   con
      modificazioni,  dalla  legge  25  febbraio  2022,  n.   15,   possono
      richiedere il mantenimento dei diritti d'uso  delle  frequenze  nella
      banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previa presentazione di
      apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11
      del codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al  decreto
      legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 31  luglio  2023.  Fermo
      restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al
      decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso  e'
      soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31
      ottobre 2023 dall'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  in
      base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al  bando  di
      gara  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  pubblicato   nella
      Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018,  in
      proporzione alla quantita' di frequenze, alla popolazione  coperta  e
      alla durata del diritto d'uso, considerando, altresi', il progressivo
      spegnimento delle frequenze oggetto di proroga»; 
            al comma 5: 
              all'alinea, le parole: «Al  decreto»  sono  sostituite  dalle
      seguenti: «Al codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al
      decreto»; 
              alla lettera a): 
                al numero  2),  le  parole:  «le  amministrazioni,  enti  e
      gestori» sono sostituite dalle  seguenti:  «le  amministrazioni,  gli
      enti e i gestori» e le parole: «ivi incluse»  sono  sostituite  dalle
      seguenti: «ivi inclusi»; 
              dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente: 
                «2-bis) al comma 10, la  parola:  "novanta"  e'  sostituita
      dalla seguente: "sessanta"»; 
              alla lettera b), dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente: 
                «2-bis) il comma 5 e' abrogato»; 
            il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
              «6.  Dopo  l'articolo  49  del  codice  delle   comunicazioni
      elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
      e' inserito il seguente: 
                "Art.  49-bis  (Misure  di  semplificazione  per   impianti
      relativi ad opere prive o di minore rilevanza). - 1.  Gli  interventi
      di cui agli articoli 44 e  45  del  presente  codice,  relativi  agli
      impianti delle opere prive di rilevanza o di minore rilevanza di  cui
      agli articoli 94 e 94-bis del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
      Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  gli  interventi
      di cui agli articoli 46,  47  e  49  del  presente  codice  non  sono
      soggetti all'autorizzazione preventiva di  cui  all'articolo  94  del
      testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
      giugno 2001, n. 380. 
                2.  Sono  interventi   privi   di   rilevanza,   a   titolo
      esemplificativo:  microcelle,  impianti  di  copertura  indoor  e  in
      galleria e le infrastrutture costituite  da  pali/paline  di  altezza
      inferiore o uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN. 
                3. Gli interventi di  cui  al  comma  1  che  hanno  minore
      rilevanza  e  prevedono  l'esecuzione  di  lavori  strutturali  nelle
      localita' sismiche individuate ai sensi dell'articolo  83  del  testo
      unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
      2001, n.  380,  sono  soggetti  al  preventivo  deposito  in  formato
      digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del genio  civile,
      accompagnato dalla dichiarazione  del  progettista  che  assevera  il
      rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra  il
      progetto esecutivo riguardante le strutture e  quello  architettonico
      nonche' il rispetto delle eventuali prescrizioni  sismiche  contenute
      negli strumenti di pianificazione  urbanistica.  L'avvenuto  deposito
      abilita all'inizio dei relativi lavori"»; 
            il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
              «7.  Dopo  l'articolo  54  del  codice  di  cui  al   decreto
      legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: 
                "Art. 54-bis (Infrastrutture di  comunicazione  elettronica
      ad alta velocita'). - 1. Per la realizzazione  di  infrastrutture  di
      comunicazione elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi
      civici non e' necessaria l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  12,
      secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e,  nei  casi  di
      installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46  e  49
      del presente codice e di realizzazione di  iniziative  finalizzate  a
      potenziare le infrastrutture e a  garantire  il  funzionamento  delle
      reti e l'operativita' e continuita' dei servizi di telecomunicazione,
      non si applica il vincolo  paesaggistico  di  cui  all'articolo  142,
      comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
      di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"»; 
            al comma 9, le parole: «decreto legislativo del 18 aprile» sono
      sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile»; 
            dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
              «10-bis. Al fine di contenere l'incremento del contributo  di
      cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,
      le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge
      30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge
      28 febbraio 2020, n. 8, e  di  cui  all'articolo  34,  comma  4,  del
      decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
      dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di  consentire
      la prosecuzione delle attivita' finalizzate  all'implementazione  del
      processo di digitalizzazione, in conformita' al  Piano  nazionale  di
      ripresa e resilienza ai sensi  dell'articolo  27,  comma  2-bis,  del
      decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
      dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,  si  applicano  fino   al
      completamento  del  processo  di  transizione   digitale   da   parte
      dell'Autorita' ivi indicata e comunque non oltre il 31 marzo 2024»; 
            al comma 11: 
              alla lettera a), alle parole: «secondo periodo,» e'  premessa
      la seguente: «al» e le parole: «secondo periodo  e»  sono  sostituite
      dalle seguenti: «secondo periodo, e»; 
              alla lettera b), le parole: «secondo periodo» sono sostituite
      dalle seguenti: «secondo periodo,»; 
            dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
              «11-bis. All'articolo 65 del testo unico  delle  disposizioni
      legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
      del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate
      le seguenti modificazioni: 
                a) dopo la parola: "(PEC)" o "PEC" , ovunque ricorre,  sono
      inserite le seguenti: "o portale telematico di riferimento"; 
                b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
                "4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale
      telematico all'atto della presentazione allo sportello  unico  e'  da
      considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha
      presentato la denuncia". 
              11-ter. Al fine di garantire il  perseguimento  del  pubblico
      interesse alla tempestiva e corretta  esecuzione  del  contratto,  e'
      estesa ai Piani "Italia a 1 Giga", "Italia 5G backhauling" e  "Italia
      5G  densificazione"  l'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
      all'articolo 35, comma 18, del codice di cui al  decreto  legislativo
      18 aprile 2016, n. 50. 
              11-quater.  Per  consentire  la  rendicontazione  del  Grande
      progetto nazionale banda ultra larga aree bianche,  adottato  con  la
      decisione di esecuzione C(2019) 2652 final della Commissione europea,
      del 3 aprile 2019, sui programmi  operativi  cofinanziati  dai  fondi
      strutturali  e  di  investimento  europei   per   la   programmazione
      2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
      183, e' autorizzato a concedere in favore del Ministero delle imprese
      e del made in Italy le anticipazioni di  cui  all'articolo  1,  comma
      243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100  milioni
      di euro per l'anno 2023». 
       All'articolo 24: 
            al comma 2, capoverso 1-bis, dopo  le  parole:  «interventi  di
      edilizia scolastica di cui al comma 1,» sono  inserite  le  seguenti:
      «nonche' per tutti gli interventi  di  edilizia  scolastica  ad  ogni
      titolo rientranti fra i progetti PNRR di  titolarita'  del  Ministero
      dell'istruzione e del merito,» e le  parole:  «,  i  cui  oneri  sono
      posti» sono sostituite dalle  seguenti:  «;  i  relativi  oneri  sono
      posti»; 
            al comma 3, alinea,  le  parole:  «rientranti  nel  PNRR»  sono
      soppresse e le parole: «ove diversi» sono sostituite dalle  seguenti:
      «ove diverse»; 
            dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
              «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3  si  applicano,  in
      quanto compatibili, anche agli Istituti  tecnologici  superiori  (ITS
      Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99,  per  l'attuazione
      degli interventi rientranti nel PNRR»; 
            al comma 4, le parole: «ivi richiamati» sono  sostituite  dalle
      seguenti: «rientranti nel PNRR»; 
            al comma 5, le parole: «la spesa  4  milioni»  sono  sostituite
      dalle seguenti: «la spesa di 4 milioni» e le parole: «3 aprile  2017»
      sono sostituite dalle seguenti: «13 aprile 2017»; 
            al comma 6, dopo le parole: «bando  di  gara»  e'  inserito  il
      seguente  segno  di  interpunzione:  «,»  e   le   parole:   «tecnico
      organizzativi»      sono       sostituite       dalla       seguente:
      «tecnico-organizzativi»; 
            dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
              «6-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio  2022,  n.  99,
      sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1: 
                1) all'alinea, le parole:  "dodici  mesi"  sono  sostituite
      dalle seguenti: "diciassette mesi"; 
                2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
                "c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia  intervenuta
      almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31
      marzo 2023"; 
              b) al comma 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle
      seguenti: "diciassette mesi"». 
      All'articolo 31: 
            al comma 1, le parole da: «All'articolo 40»  fino  a:  «n.  79»
      sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1, comma  427,  secondo
      periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»; 
            al comma 2, le parole: «comma 421 e seguenti»  sono  sostituite
      dalle seguenti: «commi 421  e  seguenti»,  le  parole:  «fattibilita'
      tecnico economica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fattibilita'
      tecnico-economica», le parole: «di messa in sicurezza di aree  e  di»
      sono sostituite dalle seguenti: «messa in sicurezza di aree e»  e  le
      parole: «del 2021per» sono sostituite dalle seguenti: «del 2021 per»; 
            al comma 3, le parole: «risorse idriche, alla» sono  sostituite
      dalle seguenti: «risorse idriche e alla»; 
            al  comma  4,  le  parole:  «comma  1»  sono  sostituite  dalle
      seguenti: «comma  2»  e  le  parole:  «comma  421  e  seguenti»  sono
      sostituite dalle seguenti: «commi 421 e seguenti»; 
            al comma 6: 
              alla lettera a), le parole: «del suddetto  articolo  1»  sono
      soppresse, le parole: «all'articolo 1,  comma  422,  della  legge  30
      dicembre 2021, n. 234,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «al  comma
      422,» e le parole: «a Roma Capitale» sono sostituite dalle  seguenti:
      «al Commissario straordinario»; 
              alla lettera b): 
                al capoverso 425-bis: 
                all'alinea, le parole:  «rinnovo  armamento  metropolitana»
      sono sostituite dalle seguenti:  «del  rinnovo  dell'armamento  della
      metropolitana» e  dopo  la  parola:  «registrato»  sono  inserite  le
      seguenti: «alla Corte dei conti»; 
              alla  lettera  a),  quinto   periodo,   le   parole:   «comma
      precedente» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»; 
              alla lettera c), le parole:  «corredati  dalla  attestazione»
      sono sostituite dalle  seguenti:  «corredati  dell'attestazione»,  le
      parole: «di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti:  «ai
      sensi dell'articolo 13» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
      «. In deroga all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile  2016,
      n. 50, la verifica puo' essere effettuata dal responsabile unico  del
      procedimento, anche avvalendosi della struttura di  cui  all'articolo
      31, comma 9, del medesimo decreto legislativo, ove  il  progetto  sia
      stato redatto da progettisti esterni»; 
              la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
                «d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli
      operatori economici avviene secondo le modalita' di cui  all'articolo
      32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
      del 26 febbraio 2014. Il soggetto attuatore, ovvero  la  centrale  di
      committenza cui abbia  eventualmente  fatto  ricorso,  individua  gli
      operatori economici  da  consultare  nella  procedura  negoziata,  in
      numero adeguato e compatibile con la  celerita'  della  procedura  di
      gara e tale da garantire il confronto concorrenziale, sulla  base  di
      informazioni  riguardanti  le   caratteristiche   di   qualificazione
      economica e  finanziaria  e  tecniche  e  professionali  desunte  dal
      mercato, nel rispetto dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e
      rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se  sussistono  in
      tale numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara: 
                1) e' autorizzato il ricorso alle riduzioni dei termini per
      ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma  1,  lettera  c),  del
      decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
      dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
                2)  e'  autorizzato,   alla   scadenza   del   termine   di
      presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui
      all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6  settembre
      2011, n. 159, nei  confronti  degli  operatori  economici  che  hanno
      manifestato interesse a partecipare alla procedura; 
                3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del  decreto
      legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' ridotto a cinque giorni; 
                4) la verifica di  congruita'  delle  offerte  anormalmente
      basse puo' essere  effettuata,  in  deroga  alla  previsione  di  cui
      all'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
      50, in base ai soli elementi specifici  dell'offerta,  ai  sensi  del
      comma 6 del medesimo articolo; 
                5) e' autorizzata la consegna delle prestazioni in  via  di
      urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi  dell'articolo  8,
      comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
      convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
      nelle  more  del  completamento  delle  verifiche  del  possesso  dei
      requisiti di ordine generale e speciale  propedeutiche  alla  stipula
      del contratto; 
                6) e' autorizzata la modifica del contratto senza procedere
      ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera
      b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  per  l'esecuzione
      di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari
      a realizzare la sistemazione superficiale dell'area di  intervento  e
      di quelle limitrofe ad  esso  funzionali,  purche'  il  prezzo  degli
      stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 106, il
      50 per cento del valore del contratto iniziale, nonche' nel  rispetto
      dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo  e
      del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici»; 
                al capoverso 425-ter, le parole: «di cui al comma  425-bis»
      sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal  programma  dettagliato
      degli interventi, approvato ai sensi del comma 422» e le parole:  «in
      quanto  compatibile»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  quanto
      compatibili»; 
            dopo il capoverso 425-ter e' aggiunto il seguente: 
              «425-quater. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli
      2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
      con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,
      il progetto di fattibilita' tecnica ed economica degli interventi  di
      cui al comma 425-bis garantisce il  rispetto  dei  principi  e  delle
      regole tecniche sulla progettazione universale,  per  assicurare,  su
      base di uguaglianza con gli altri, l'accessibilita', l'autonomia,  la
      sicurezza nonche' la fruibilita' degli spazi pubblici da parte  delle
      persone con disabilita'»; 
              dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
                «b-bis) al comma 427: 
                1) al quinto periodo, le parole: "per la messa in sicurezza
      e la manutenzione straordinaria delle strade" sono soppresse; 
                2)  al  sesto  periodo,  le  parole:  "Limitatamente   agli
      affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui  all'articolo  35
      del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50
      del 2016," sono soppresse; 
                3) al settimo periodo, le parole: "di messa in sicurezza  e
      manutenzione  straordinaria  delle  strade"  sono  sostituite   dalle
      seguenti: "previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui
      al comma 422,"»; 
            dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
              «6-bis.   L'Agenzia   del   demanio,   ove   necessario   per
      l'attuazione degli interventi finanziati dai commi  precedenti,  puo'
      ricorrere, nei  limiti  delle  procedure  disciplinate  dal  presente
      articolo e previa  intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
      finanze, al supporto e alla fornitura di servizi dell'Istituto per il
      credito sportivo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
      pubblica. 
              6-ter. In occasione delle  celebrazioni  del  Giubileo  della
      Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui  al
      comma 2 adotta un piano  per  la  realizzazione  di  un  progetto  di
      cardioprotezione di Roma Capitale  che,  al  fine  di  consentire  la
      riduzione dei tempi di  intervento  nei  casi  di  arresto  cardiaco,
      prevede  il   posizionamento   di   postazioni   con   defibrillatori
      teleconnessi al numero 118, in relazione ai  flussi  dei  fedeli  del
      Giubileo, nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
      della legge 4 agosto 2021, n. 116. 
              6-quater.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
      ministri, su proposta del Ministro della salute,  da  adottare  entro
      sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
      conversione del presente  decreto,  sono  definite  le  modalita'  di
      posizionamento dei dispositivi di cui al comma 6-ter. 
              6-quinquies. Ai fini di cui al comma 6-ter e' autorizzata  la
      spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.  Agli  oneri  di  cui  al
      presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede
      mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
      comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 
            Nel capo VI del titolo II della parte II, all'articolo 32  sono
      premessi i seguenti: 
              «Art. 31-bis (Misure urgenti per interventi su infrastrutture
      viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016). -  1.  All'articolo
      15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
      modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma  2
      e' aggiunto il seguente: 
                "2-bis. Al  fine  di  assicurare  l'efficace  e  tempestiva
      attuazione degli interventi di  cui  al  comma  1,  per  il  supporto
      tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione  delle  opere,  al
      soggetto attuatore si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
      4, commi 3 e 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.
      32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
      Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attivita' connesse alla
      realizzazione dei citati interventi sono posti a  carico  dei  quadri
      economici degli interventi con le modalita' e nel limite della  quota
      di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,
      n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
      111". 
              Art. 31-ter (Attribuzione di risorse alla regione Molise  per
      l'adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata). - 1.  Al  fine  di
      garantire la realizzazione dell'Investimento 4.1  della  Missione  2,
      componente 4,  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  in
      relazione  alle   manutenzioni   impiantistiche   e   strumentali   e
      all'adeguamento sismico delle strutture in  calcestruzzo  armato  del
      manufatto  di  scarico  e  della  casa  di  guardia  della  diga   di
      Ripaspaccata in agro  del  comune  di  Montaquila,  in  provincia  di
      Isernia, e' autorizzata in favore della regione Molise  la  spesa  di
      7,1 milioni di euro per l'anno 2023  e  di  7  milioni  di  euro  per
      ciascuno degli anni 2024  e  2025.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
      mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  22,
      comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42». 
          All'articolo 33: 
            al comma 1: 
              alla lettera a): 
                al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
      dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Tenuto conto  delle
      preminenti esigenze di appaltabilita' delle opere, il Presidente  del
      Consiglio superiore dei lavori pubblici puo' disporre che l'attivita'
      di verifica dell'esistenza di evidenti carenze  progettuali,  con  le
      medesime modalita' di cui al periodo precedente, sia  svolta  da  una
      delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori  pubblici,
      senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"; 
              dopo il numero 1) e' inserito il seguente: 
                «1-bis) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
                "1-quater. Le procedure di  approvazione  degli  interventi
      relativi alle infrastrutture  ferroviarie  di  cui  al  comma  1  del
      presente articolo e all'articolo 53-bis del presente  decreto  per  i
      quali sia  stato  nominato  un  Commissario  straordinario  ai  sensi
      dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito,
      con  modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,   anche
      eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono  essere  avviate
      dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante  anche  nel
      caso in cui la disponibilita' dei finanziamenti sia limitata al  solo
      progetto di fattibilita' tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi
      restando  gli  effetti  dell'apposizione  del   vincolo   preordinato
      all'esproprio, la dichiarazione di pubblica  utilita'  dell'opera  ai
      sensi del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
      Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  decade  qualora,  entro  sei  mesi
      dalla data in cui diventa efficace l'atto che  dichiara  la  pubblica
      utilita', il Commissario straordinario non adotti apposita  ordinanza
      attestante  l'assegnazione  dei  finanziamenti   necessari   per   la
      realizzazione degli interventi. Gli interventi  di  cui  al  presente
      comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei
      finanziamenti per i successivi livelli  progettuali  e  per  la  loro
      realizzazione.   In   caso   di   decadenza   dell'efficacia    della
      dichiarazione di pubblica utilita', restano valide le  autorizzazioni
      e le intese gia'  acquisite,  purche'  il  Commissario  straordinario
      attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla  base  del  quale  i
      pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati"»; 
              al numero 3), dopo le parole: «all'Allegato IV» sono inserite
      le seguenti: «del presente decreto» e le parole:  «secondo  periodo.»
      sono  sostituite  dalle  seguenti:  «secondo  periodo,  del  presente
      decreto»; 
              al numero 4), dopo le parole: «all'Allegato IV» sono inserite
      le seguenti: «del presente decreto»; 
              al numero 5), capoverso 5, dopo le  parole:  «comma  6»  sono
      inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «secondo e
      terzo periodo.» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «terzo  e  quarto
      periodo»; 
              al  numero  6.4,  le  parole:   «all'ottavo   periodo»   sono
      sostituite dalle seguenti: «al settimo periodo»; 
              al numero 7), capoverso 6-ter, le parole:  «5  e  6.".»  sono
      sostituite dalle seguenti: «5 e 6";»; 
              alla lettera b), numero 1), dopo le parole: «e' trasmesso» il
      segno di interpunzione: «,» e' soppresso; 
              alla lettera c): 
                al numero 1), alle parole: «e il dirigente» e' premesso  il
      seguente segno di interpunzione: «,»; 
                al numero 2), dopo le parole: «Ai componenti  del  Comitato
      speciale» sono inserite le  seguenti:  «e'  corrisposta»  e  dopo  le
      parole: «agli altri componenti del Comitato speciale»  sono  inserite
      le seguenti: «sono corrisposti»; 
            al comma 5, al  primo  periodo,  le  parole:  «primo  e  quinto
      periodo» sono sostituite dalle seguenti: «primo e quarto periodo,» e,
      al terzo periodo, le parole: «rimborsi spesa» sono  sostituite  dalle
      seguenti: «rimborsi di spese»; 
            dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
              «5-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18  aprile
      2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
      2019,  n.  55,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le
      disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non  si  applicano   agli
      interventi relativi  alle  infrastrutture  ferroviarie  di  cui  agli
      articoli 44 e  53-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
      convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108". 
              5-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.
      4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,  n.  25,
      sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 5-bis: 
                1) al secondo periodo, le  parole:  "La  titolarita'  della
      misura e' in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al" sono
      sostituite dalla seguente: "Al"; 
                2) dopo il secondo periodo sono aggiunti  i  seguenti:  "Al
      fine di  assicurare  la  tempestiva  realizzazione  degli  interventi
      necessari allo svolgimento dei Giochi  del  Mediterraneo  di  Taranto
      2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato,
      su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
      di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport  e  i
      giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
      Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta
      giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
      e' nominato un Commissario straordinario con i poteri e  le  funzioni
      di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo  e
      quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
      con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario
      straordinario  provvede  ad  informare  periodicamente  il   Comitato
      organizzatore  dei  XX  Giochi  del  Mediterraneo  sullo   stato   di
      avanzamento delle attivita'. Con  il  medesimo  decreto  e'  altresi'
      stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli  interventi
      da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento  del  valore
      dei medesimi quadri economici, da destinare alle  spese  di  supporto
      tecnico e al compenso per il Commissario straordinario.  Il  compenso
      del Commissario straordinario e' stabilito in misura non superiore  a
      quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio
      2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
      2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le  attivita'  connesse  alla
      realizzazione  dei  progetti  e  degli  interventi,  il   Commissario
      straordinario puo' avvalersi, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
      finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui
      all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
      165, dell'Unita' Tecnica- Amministrativa di cui all'articolo 5, comma
      1, del decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,  convertito,  con
      modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' di societa'
      controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle  regioni
      o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  31
      dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri  economici
      degli interventi nell'ambito  della  percentuale  di  cui  al  quarto
      periodo"; 
                b) al comma 5-ter, il  primo  e  il  secondo  periodo  sono
      sostituiti dai seguenti: "Il  Commissario  straordinario  di  cui  al
      comma 5-bis, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede  alla
      predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a  legislazione
      vigente a tale scopo destinate e sentito  il  Comitato  organizzatore
      dei  XX  Giochi  del  Mediterraneo,  della  proposta  del   programma
      dettagliato delle opere  infrastrutturali  occorrenti,  ivi  comprese
      quelle per l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse e
      di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice  unico
      di  progetto,  del  soggetto  attuatore,   del   costo   complessivo,
      dell'entita' del finanziamento  concedibile,  delle  altre  fonti  di
      finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli
      interventi. Il programma e' approvato, anche per stralci, con  uno  o
      piu' decreti  del  Ministro  per  gli  affari  europei,  il  Sud,  le
      politiche di coesione e il PNRR e del  Ministro  per  lo  sport  e  i
      giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
      finanze. Con i decreti  di  cui  al  secondo  periodo  sono  altresi'
      stabiliti,  per  ciascuna  opera,  il   cronoprogramma   procedurale,
      suddiviso   in   obiettivi   iniziali,   intermedi   e   finali,   il
      cronoprogramma finanziario, le modalita' di attuazione, le  modalita'
      di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonche'  le
      modalita'  di  revoca  del   finanziamento   in   caso   di   mancata
      alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato  rispetto  del
      cronoprogramma procedurale degli interventi"; 
                c) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti: 
                "5-quater.   E'   autorizzata   l'apertura   di    apposita
      contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario  di  cui
      al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione  dei
      progetti e degli interventi. Il Commissario  predispone  e  aggiorna,
      mediante i sistemi  informativi  del  Dipartimento  della  Ragioneria
      generale  dello  Stato,  il  cronoprogramma   dei   pagamenti   degli
      interventi.  Il  Commissario,  nei  limiti  delle  risorse  impegnate
      nell'ambito  dei  bilanci  delle  amministrazioni  interessate,  puo'
      avviare le procedure di affidamento dei contratti  anche  nelle  more
      del trasferimento delle risorse sulla contabilita' speciale. 
                5-quinquies. Alle  controversie  relative  all'approvazione
      degli elenchi degli interventi di cui al comma 5-ter, alle  procedure
      di  espropriazione,  con   esclusione   di   quelle   relative   alla
      determinazione delle indennita' espropriative, e  alle  procedure  di
      progettazione, approvazione e  realizzazione  degli  interventi  come
      individuati ai sensi del medesimo comma 5-ter si  applica  l'articolo
      125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1  al
      decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104". 
              5-quater. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2
      della  metropolitana  della  citta'  di  Torino,  con   decreto   del
      Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
      infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro  dell'economia  e
      delle finanze e il sindaco di Torino, da adottare entro trenta giorni
      dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
      presente decreto, e' nominato  un  Commissario  straordinario  con  i
      poteri e le  funzioni  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  secondo
      periodo, e comma 5, primo e  quarto  periodo,  del  decreto-legge  31
      maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
      luglio 2021, n. 108, come modificato dal  presente  decreto.  Con  il
      medesimo decreto sono altresi' stabilite le modalita'  di  attuazione
      dell'opera  nonche'  le  modalita'  di  monitoraggio,  da  effettuare
      attraverso il sistema di monitoraggio  delle  opere  pubbliche  della
      banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP)  ai  sensi  del
      decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le modalita' di  revoca
      delle risorse e le attivita' connesse alla realizzazione  dell'opera.
      Il Commissario  straordinario,  entro  novanta  giorni  dall'atto  di
      nomina, provvede all'espletamento delle attivita'  di  progettazione,
      di  affidamento  e  di  esecuzione  e  assume  tutte  le   iniziative
      necessarie per assicurare la  realizzazione  degli  interventi  e  la
      messa  in  esercizio  dell'impianto.  Al  Commissario  non   spettano
      compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
      comunque denominati. Per il supporto tecnico e le attivita'  connesse
      alla realizzazione dell'opera, il Commissario puo'  avvalersi,  senza
      nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
      dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonche'  di
      societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla
      regione o da altri soggetti di cui all'articolo  1,  comma  2,  della
      legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Le  amministrazioni  interessate
      provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
      nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
      disponibili a legislazione vigente». 

       

      RUP: validazione ed approvazione negli appalti PNRR e nei contratti soprasoglia di lavori, forniture e servizi

      Quesito: L’art. 48, secondo comma, del D.L. n. 77/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n.108, prevede che “per ogni procedura PNRR, è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016”.
      L’art. 2 della legge 120/2020 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia” al comma 5 prevede che “Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.”
      Alla luce dell’art. 48 secondo comma del D.L. n. 77/2021 e dell’art. 2, comma 5, della Legge n. 120/2020, si chiede a Codesto MIMS se debba ritenersi che il Responsabile Unico di procedimenti PNRR o di procedimenti non PNRR ma il cui importo superi le soglie comunitarie, ai fini dell’approvazione delle varie fasi del procedimento (fase progettuale o di esecuzione del contratto), debba adottare atti decisori con valenza esterna inerenti a compiti (al RUP assegnati dai citati art. 2, comma 5, della Legge n. 120/2020 e dall’art.48, comma 2, della Legge 108/2021) ulteriori e superiori rispetto a quelli di cui all’art. 31 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016, delle linee guida Anac n. 3 e D.M. 49/2018.
      Ritenuta la genericità delle sopra richiamate disposizioni normative laddove affermano che “il RUP valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto” si chiede, altresì, il Vostro autorevole parere in merito ai seguenti quesiti:
      a) se nell’ipotesi di procedura di appalto di lavori il RUP debba con propria determinazione motivata approvare le varie fasi in cui si articola la progettazione, e così il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il progetto di fattibilità tecnico-economica, il progetto definitivo, il progetto esecutivo;
      b) se riguardo alla fase di esecuzione del contratto di appalto di lavori, alla luce della finalità di accelerazione e snellimento delle procedure sottese al D.L. n. 77/2021, possa fondatamente ritenersi che il RUP debba validare ed approvare con propria determinazione motivata (fermi gli atti allo stesso già assegnati dall’art. 31 del Codice dei contratti, dalle Linee Guida Anac n. 3 e dal D.M. 49/2018), non già tutti gli atti che possano interessare la storia cronologica dell’esecuzione del contratto, bensì solo quelli che possano ritenersi conclusivi della “fase” dell’esecuzione e così la documentazione che trasmetterà, unitamente al contratto, alla SA ed in particolare: – la relazione al conto finale – la relazione dell’organo di collaudo e il certificato di collaudo; – il certificato di esecuzione dei lavori;
      c) se nel caso di procedura di appalto di forniture e servizi il RUP debba approvare con propria determinazione la progettazione dei servizi e delle forniture di cui all’art. 23 commi 14 e 15 del vigente Codice dei contratti e la procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto;
      d) se riguardo alla fase dell’esecuzione del contratto di appalto di forniture e servizi, il RUP debba approvare con propria determina motivata non già tutti gli atti che possano interessare la storia cronologica dell’esecuzione del contratto, bensì solo quelli che possano ritenersi conclusivi della fase dell’esecuzione del contratto e così la documentazione che trasmetterà, unitamente al contratto, alla SA ed in particolare la regolare esecuzione attestata dal direttore dell’esecuzione.
      Si chiede in altri termini di precisare cosa debba intendersi, ai fini di cui ai citati art. 48 secondo comma del D.L. n. 77/2021 ed art. 2, comma 5, della Legge n. 120/2020, per “ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto” che il RUP è tenuto a validare ed approvare tanto con riferimento agli appalti di lavori quanto riguardo agli appalti di forniture e servizi, e di confermare che la norma non può essere interpretata nel senso che il RUP debba validare ed approvare ai sensi delle citate disposizioni tutti gli atti che intervengano nel corso della fase dell’esecuzione diversamente risultando violata la ratio legis della norma volta all’accelerazione dei procedimenti, bensì solo gli atti conclusivi della fase dell’esecuzione trasmessi alla S.A.

      Risposta: La validazione ed approvazione richiesta dalla normativa PNRR non è sugli atti, ma sulle fasi. Il momento di detta validazione ed approvazione non è specificato dalla norma, dovendosi considerare collegata alla attività di buona gestione delle risorse del
      PNRR e, quindi, connessa alla spesa ed alla rendicontazione della stessa. Sono possibili approvazioni e validazioni cumulative di più attività e/o fasi. Al RUP è quindi lasciato un proprio margine di discrezionalità che dovrà attuare nel rispetto dei principi PNRR previsti dal D.L. 77/2021 e smi. (Parere MIMS n. 1719/2022)

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        Art. 47 D.L. 77/2021 per appalti PNRR e PNC : non applicabile ad interventi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea

        TAR Trieste, 14.03.2023 n. 82

        9. A monte, tuttavia, il Tribunale ritiene che la clausola di cui trattasi – come il corrispondente requisito previsto dall’art. 5, par. 5 del Disciplinare – sia nulla e debba essere quindi disapplicata (Cons. St., A.P., 22 ottobre 2020, n. 22), perché contrastante con il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici). Come correttamente rappresentato dalla difesa del RTI controinteressato, infatti, la clausola recepisce una previsione di legge (l’art. 47, comma 4 del d.l. 77 del 2021, conv. in l. 108 del 2021) non applicabile alla procedura di cui trattasi.
        9.1. L’art. 47 del d.l. 77 del 2021 limita il perimetro applicativo delle sue disposizioni (comma 1, “delle disposizioni seguenti”) “in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC”. Deve trattarsi, quindi, di investimenti correlati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), cui non appartiene il servizio oggetto della procedura in esame (di assistenza “all’esercizio delle funzioni dell’Autorità di Gestione regionale del Piano strategico della PAC 2023-2027”).
        9.2. È opportuno evidenziare che la Regione, nel decreto con cui ha indetto la procedura (n. 2650 del 20.05.2022), si è espressa a favore dell’applicabilità degli obblighi previsti dall’art. 47 del d.l. 77 del 2021, pur dando atto della scarsa chiarezza del quadro normativo. La scelta è motivata in forza dell’ampia espressione contenuta nel successivo art. 48, comma 1, del medesimo d.l., secondo cui “le disposizioni del presente titolo” – cioè del Titolo IV della legge, rubricato “Contratti pubblici” e comprensivo anche dell’art. 47 – si applicano (oltre che agli investimenti del PNRR e del PNC) anche “alle procedure afferenti agli investimenti pubblici … finanziati, in tutto o in parte … dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea e delle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse”. A queste è riconducibile, secondo la Regione, il servizio di cui trattasi, finanziato ad un tempo “con risorse del bilancio dell’Amministrazione contraente aderente all’Accordo quadro, nonché con risorse statali e dei fondi comunitari dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea”.
        9.3. La tesi non è condivisibile. In presenza di due norme giuridiche dal contenuto evidentemente antinomico – quella derivante dall’art. 47, comma 1, nel suo riferirsi alle “disposizioni seguenti” dello stesso articolo, e quella che si trae dall’art. 48, comma 1, che ha ad oggetto tutte le “disposizioni del presente titolo” – deve attribuirsi prevalenza alla norma di carattere speciale e, quindi, all’art. 47. Quest’ultima disposizione, nell’individuare essa stessa il campo applicativo suo proprio, esclude che una disciplina difforme possa essere dettata ab externo, da altre norme e prevale quindi, senz’altro, sull’art. 48 che, nell’indistinto riferimento ad una pluralità di articoli (l’intero titolo), assume portata più generale.
        9.4. Il criterio di risoluzione delle antinomie applicato (“lex specialis derogat generali”) di carattere strettamente logico, non può essere permeato da considerazioni valoriali, quale quelle operate dalla Regione a supporto di una interpretazione estensiva dell’art. 47 – attinenti alla ratio della disposizione e al suo perseguire apprezzabili “finalità relative alle pari opportunità generazionali e di genere” – che devono quindi respingersi.
        9.5. In definitiva, non essendo la procedura relativa ad interventi finanziati con fondi del PNRR e del PNC ma a “programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea”, non poteva ad essa applicarsi l’art. 47 del d.l. 77 del 2021 e, con esso, la disposizione (comma 4) che impone le prescritte quote di occupazione giovanile e femminile. L’art. 5, par. 5 del Disciplinare, privato della sua base legislativa, viene dunque a costituire una condizione di partecipazione “a pena di esclusione” atipica, non prevista dal Codice o da altre disposizioni di legge, e pertanto nulla ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice dei contratti pubblici.

        Decreto Legge PNRR 3 n. 13/2023 : nuove misure urgenti per affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

        Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13
        Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
        Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 47 del 24.02.2023
        Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/2023

        Relazione illustrativa

         

                                       Titolo I
        Rafforzamento della capacità amministrativa
        
         Capo I  
        Art. 8 
        Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
        amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori
        1. Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le
        esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in
        particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione,
        erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse
        del medesimo Piano ad essi assegnati, fino al 31 dicembre 2026, la
        percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del
        decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' elevata al 50 per
        cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di
        interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR. 
        2. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa
        e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto
        o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei
        programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi e
        operativi complementari alla programmazioni comunitarie 2014-2020 e
        2021-2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi
        dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non si
        applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma
        4 del medesimo articolo 110. Per le medesime finalita' di cui al
        primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei
        confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino
        in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui
        all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del
        2000. 
        3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia
        dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni
        derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti
        connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che
        rispettano i requisiti di cui al comma 4, possono incrementare, oltre
        il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
        maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi
        per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio,
        anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento
        della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. 
        4. Possono procedere all'incremento di cui al comma 3 gli enti
        locali che soddisfano i seguenti requisiti: 
        a) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto
        dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30
        dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo "Equilibrio di
        bilancio"; 
        b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei
        parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo
        annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della
        legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
        c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al
        totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli
        indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi
        dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
        dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento; 
        d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto
        dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti
        dalla normativa vigente. 
        5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, per gli anni dal
        2023 al 2026, gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e
        previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata,
        la possibilita' di erogare, relativamente ai progetti del PNRR,
        l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile
        2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto
        nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23,
        comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75. 
        6. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto
        legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1,
        lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si
        applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui al
        regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del
        12 febbraio 2021, e del PNC di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n.
        59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.
        101. 
        7. Al fine di garantire l'attuazione delle riforme e la
        realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3
        "Turismo e Cultura" del PNRR, di titolarita' del Ministero del
        turismo e' costituita una direzione generale, articolata in due
        uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la
        dotazione organica del Ministero del turismo e' incrementata di una
        posizione dirigenziale di livello generale e di due posizioni di
        livello dirigenziale non generale. 
        8. All'articolo 54-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999,
        n. 300, le parole: «e' pari a 4» sono sostituite dalle seguenti: «e'
        pari a 5». 
        9. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
        convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le
        parole: «in numero di 17» sono sostituite dalle seguenti: «in numero
        di 19». 
        10. Al fine di assicurare il supporto e l'assistenza tecnica
        necessari per la realizzazione degli investimenti di cui alla
        Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR del Ministero
        del turismo, al comma 13, secondo periodo, dell'articolo 7, del
        decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni,
        dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «nell'anno 2021» sono
        sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026». 
        11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a euro 497.630
        per l'anno 2023 e a euro 597.150 a decorrere dall'anno 2024, si
        provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di
        fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
        triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
        speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
        previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
        2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
        al Ministero del turismo. 
        12. Le somme di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9
        giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
        agosto 2021, n. 113, iscritte nello stato di previsione del Ministero
        del turismo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario
        2022, sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2023 nella
        misura di 191.813,00 euro. Alla compensazione degli effetti
        finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a
        98.800,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
        riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
        previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
        contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
        decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
        dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
        13. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5,
        comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
        modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano
        applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di
        carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale,
        conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle
        competenti Commissioni parlamentari. 
        
        -
                                       Titolo II
        
        Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e misure abilitanti per la riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione - Milestone M1C1-60
                                                                                                   Capo I 
                                       Art. 14 
        Ulteriori misure di semplificazione in  materia  di  affidamento  dei
          contratti  pubblici  PNRR  e  PNC  e  in  materia  di  procedimenti
          amministrativi 
          1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
        modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
        seguenti modificazioni: 
            a) all'articolo 9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
              «3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche  nei
        casi di cui all'articolo 50, comma 3, ovvero nei casi  di  esecuzione
        anticipata di  cui  all'articolo  32,  commi  8  e  13,  del  decreto
        legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»; 
            b) all'articolo  10,  dopo  il  comma  6-quater  e'  aggiunto  il
        seguente: 
              «6-quinquies. Gli atti normativi o provvedimenti attuativi  dei
        piani o dei programmi di cui al comma 1 e sottoposti al parere di cui
        all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
        281, sono adottati qualora il parere non sia reso  entro  il  termine
        previsto dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del presente
        comma non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo
        in ordine ai quali, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
        decreto, l'Amministrazione competente ha  gia'  chiesto  l'iscrizione
        all'ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti  tra
        lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  o
        della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
        legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»; 
            c) dopo l'articolo 18-bis, e' inserito il seguente: 
              «Art. 18-ter - (Ulteriori disposizioni  di  semplificazione  in
        materia di VIA in casi eccezionali) -1. Nei casi eccezionali  in  cui
        e' necessario procedere con urgenza alla realizzazione di  interventi
        di competenza statale previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
        resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti  complementari,
        il Ministro competente  per  la  realizzazione  dell'intervento  puo'
        proporre al  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica
        l'avvio della procedura di  esenzione  del  relativo  progetto  dalle
        disposizioni di cui al titolo III della  parte  seconda  del  decreto
        legislativo  3  aprile  2006,  n.   152   secondo   quanto   previsto
        all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.»; 
            d) all'articolo 48: 
              1) al comma 1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «dai  fondi
        strutturali dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «e  delle
        infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non  finanziate
        con dette risorse»; 
              2) il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
                «5. Per le finalita' di cui al comma 1, in  deroga  a  quanto
        previsto dall'articolo 59,  commi  1,  1-bis  e  1-ter,  del  decreto
        legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione
        ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base  del  progetto  di
        fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo  23,  comma  5,
        del decreto legislativo n.  50  del  2016,  a  condizione  che  detto
        progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni di cui  al
        comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza  di  servizi  di
        cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto  legislativo  n.  50
        del 2016 e' svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai
        sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  la
        determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina
        la  dichiarazione  di   pubblica   utilita'   dell'opera   ai   sensi
        dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
        2001, n.  327  e  tiene  luogo  di  tutti  i  pareri,  nulla  osta  e
        autorizzazioni  necessari  anche   ai   fini   della   localizzazione
        dell'opera,   della   conformita'   urbanistica    e    paesaggistica
        dell'intervento,  della  risoluzione  delle  interferenze   e   delle
        relative opere mitigatrici  e  compensative.  La  convocazione  della
        conferenza di servizi di cui al secondo periodo e'  effettuata  senza
        il previo espletamento della procedura  di  cui  all'articolo  2  del
        regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
        aprile 1994, n. 383. 
                5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilita'
        tecnica ed economica e' trasmesso a cura  della  stazione  appaltante
        all'autorita' competente ai fini dell'espressione  della  valutazione
        di  impatto  ambientale  di  cui  alla  parte  seconda  del   decreto
        legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione  di
        cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152
        del  2006,  contestualmente  alla  richiesta  di  convocazione  della
        conferenza di servizi. Ai fini della  presentazione  dell'istanza  di
        cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  non  e'
        richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis)  del  comma  1
        del medesimo articolo 23. 
                5-ter. Le risultanze della valutazione  di  assoggettabilita'
        alla  verifica  preventiva   dell'interesse   archeologico   di   cui
        all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo  n.  50  del  2016,
        qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico,  sono
        corredate dalle eventuali prescrizioni  relative  alle  attivita'  di
        assistenza archeologica in corso d'opera da  svolgere  ai  sensi  del
        medesimo articolo 25, sono acquisite nel corso della  conferenza  dei
        servizi di cui al comma 5. Nei  casi  in  cui  dalla  valutazione  di
        assoggettabilita'    alla    verifica    preventiva    dell'interesse
        archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo
        n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un  interesse  archeologico,  il
        soprintendente fissa il termine  di  cui  al  comma  9  del  medesimo
        articolo  25  tenuto  conto  del  cronoprogramma  dell'intervento  e,
        comunque, non oltre la data  prevista  per  l'avvio  dei  lavori.  Le
        modalita' di svolgimento del procedimento  di  cui  all'articolo  25,
        commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del
        2016 sono  disciplinate  con  apposito  decreto  del  Presidente  del
        Consiglio  Superiore  dei  Lavori   Pubblici,   fermo   restando   il
        procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio
        dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13. 
                5-quater. Gli esiti della valutazione di  impatto  ambientale
        sono trasmessi e  comunicati  dall'autorita'  competente  alle  altre
        amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui  al
        comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende  il
        provvedimento di valutazione  di  impatto  ambientale.  Tenuto  conto
        delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera  e  della  sua
        realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in  relazione
        agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui
        al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,
        convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
        resta ferma l'applicazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo
        14-quinquies della legge  n.  241  del  1990.  Le  determinazioni  di
        dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni  preposte
        alla  tutela   ambientale,   paesaggistico-territoriale,   dei   beni
        culturali, o alla tutela della  salute  dei  cittadini,  non  possono
        limitarsi a esprimere contrarieta' alla realizzazione delle opere, ma
        devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le
        prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera,
        quantificandone altresi' i relativi  costi.  Tali  prescrizioni  sono
        determinate conformemente ai principi di proporzionalita',  efficacia
        e sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal  progetto
        presentato. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona,
        altresi', ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato  e
        regione  o  provincia  autonoma,  in   ordine   alla   localizzazione
        dell'opera,  ha  effetto  di  variante  degli  strumenti  urbanistici
        vigenti  e  comprende  i  titoli  abilitativi   rilasciati   per   la
        realizzazione e l'esercizio  del  progetto,  recandone  l'indicazione
        esplicita. La variante urbanistica, conseguente  alla  determinazione
        conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento  dell'area  a
        vincolo preordinato  all'esproprio  ai  sensi  dell'articolo  10  del
        decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  327  del  2001,  e  le
        comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della
        legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa  di  cui
        all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della  Repubblica
        n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
        salvaguardia  delle  aree  interessate  e  delle  relative  fasce  di
        rispetto e non possono autorizzare interventi  edilizi  incompatibili
        con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente  comma
        si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle  opere  in
        relazione ai quali, alla data di entrata  in  vigore  della  presente
        disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza  di  servizi
        di  cui  all'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
        Presidente della Repubblica n. 383 del 1994. 
                5-quinquies.  In   deroga   all'articolo   27   del   decreto
        legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a  base
        della procedura di affidamento condotta ai  sensi  dell'articolo  26,
        comma 6, del predetto decreto accerta, altresi', l'ottemperanza  alle
        prescrizioni  impartite  in  sede  di  conferenza  di  servizi  e  di
        valutazione di impatto  ambientale,  ed  all'esito  della  stessa  la
        stazione  appaltante  procede   direttamente   all'approvazione   del
        progetto posto a base della  procedura  di  affidamento  nonche'  dei
        successivi livelli progettuali.»; 
            e) all'articolo 53-bis: 
              1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
                «1. Al fine di ridurre, in attuazione  delle  previsioni  del
        PNRR,  i  tempi  di  realizzazione  degli  interventi  relativi  alle
        infrastrutture ferroviarie, nonche' degli  interventi  relativi  alla
        edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle  relative  infrastrutture
        di supporto, ivi  compresi  gli  interventi  finanziati  con  risorse
        diverse da quelle previste  dal  PNRR  e  dal  PNC  e  dai  programmi
        cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si  applicano
        le disposizioni di  cui  all'articolo  48,  commi  5,  5-bis,  5-ter,
        5-quater e 5-quinquies.»; 
              2) al comma 1-bis, le parole «conferenza di servizi di  cui  al
        comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza  di  servizi  di
        cui all'articolo 48, comma 5»; 
              3) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso; 
              4) il comma 5 e' abrogato. 
          2. All'articolo 10, comma 6-quater, del  decreto-legge  n.  77  del
        2021, le parole: «la stipulazione di appositi accordi quadro ai sensi
        dell' articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  per
        l' affidamento dei servizi tecnici  e  dei  lavori»  sono  sostituite
        dalle seguenti: «la stipulazione di appositi accordi quadro,  recanti
        l'indicazione dei termini e  delle  condizioni  che  disciplinano  le
        prestazioni  ai  sensi  dell'  articolo  54,  comma  4,  del  decreto
        legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  per  l'affidamento  dei  servizi
        tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'articolo 26  del  citato
        decreto legislativo n. 50  del  2016  avviene  prima  dell'avvio  dei
        lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle  more  della
        progettazione anche ai sensi dell'articolo 54, comma 4,  lettera  a),
        del medesimo decreto legislativo,». 
          3.  In   considerazione   delle   esigenze   di   accelerazione   e
        semplificazione dei procedimenti  relativi  a  opere  di  particolare
        rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi  di  cui  al
        comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine  di
        assicurare una realizzazione  coordinata  di  tutti  gli  interventi,
        stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di  un
        unico soggetto attuatore. 
          4. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, limitatamente  agli
        interventi finanziati, in tutto o in parte, con le  risorse  previste
        dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo  che
        sia previsto un termine piu'  lungo,  le  disposizioni  di  cui  agli
        articoli 1, 2, ad esclusione del comma  4,  3,  5,  6,  8  e  13  del
        decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
        dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' le disposizioni di cui
        all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile  2019,  n.
        32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
        La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del  citato
        decreto-legge  n.  76  del  2020  si  applica  anche  alle  procedure
        espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori,  ivi  comprese
        quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati,  in
        tutto o in parte, con le risorse previste dal  PNRR  e  dal  PNC  con
        riferimento  alle   acquisizioni   delle   amministrazioni   per   la
        realizzazione di progettualita' finanziate con le dette risorse. 
          5. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021,  dopo
        le   parole:    «nei    confronti    dell'amministrazione    titolare
        dell'investimento» sono inserite le seguenti: «ovvero tramite accordi
        di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990
        n. 241». 
          6. Al fine di  assicurare  il  rispetto  del  cronoprogramma  degli
        interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR  o
        del PNC, i termini previsti dal testo unico di  cui  al  decreto  del
        Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti  alla
        meta',  ad  eccezione  del  termine  di  cinque  anni   del   vincolo
        preordinato all'esproprio, di cui all'articolo  9  del  citato  testo
        unico,  e  dei  termini   previsti   dall'articolo   11,   comma   2,
        dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14,  comma  3,  lettera  a),
        dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5,
        dall'articolo  22-bis,  comma   4,   dall'articolo   23,   comma   5,
        dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26,  comma
        10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis,  commi  4  e  7,
        dall'articolo 46 e dall'articolo 48,  comma  3,  del  medesimo  testo
        unico. 
          7. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  6,  in  caso  di
        emissione   di   decreto   di   occupazione   d'urgenza   preordinata
        all'espropriazione  delle  aree  occorrenti  per  l'esecuzione  degli
        interventi  di  cui  al  comma  1,  alla  redazione  dello  stato  di
        consistenza e del verbale  di  immissione  in  possesso  si  procede,
        omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24,  comma  3,
        del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.
        327 del 2001, anche con la sola presenza di due rappresentanti  della
        regione o degli altri enti territoriali interessati. 
          8. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, sono
        apportate le seguenti modificazioni: 
            a) all'alinea, le parole: «e' in facolta'  delle  amministrazioni
        procedenti   adottare»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «le
        amministrazioni procedenti adottano»; 
            b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
              «a)  tutte   le   amministrazioni   coinvolte   rilasciano   le
        determinazioni di competenza entro il termine  perentorio  di  trenta
        giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela  ambientale,
        paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla  tutela  della
        salute il suddetto termine e' fissato in quarantacinque giorni, fatti
        salvi i maggiori termini  previsti  dalle  disposizioni  del  diritto
        dell'Unione europea;». 
          9. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  dopo  il
        comma 451 e' inserito il seguente: 
            «451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari  di  cui
        al  comma  451,  il  Ministero  dell'agricoltura,  della   sovranita'
        alimentare e delle foreste puo' avvalersi  delle  procedure  previste
        dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
        convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126.
        Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  primo  periodo  e'
        autorizzata una spesa fino al massimo di  2.231.00  euro  per  l'anno
        2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450.». 
                                      Art. 17 
        Disposizioni in materia di accordi  quadro  e  di  convenzioni  delle
                               centrali di committenza 
         
          1.  Tenuto  conto  dei  tempi  necessari  all'indizione  di   nuove
        procedure di gara e dell'ampia adesione a tali strumenti, gli accordi
        quadro, le convenzioni e i contratti quadro di  cui  all'articolo  3,
        comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di
        cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in corso,
        anche per effetto di precedenti proroghe, alla  data  di  entrata  in
        vigore del presente decreto e con scadenza entro il 30  giugno  2023,
        sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle  medesime
        condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara  e,
        comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non  pregiudicare
        il perseguimento, in tutto il territorio nazionale,  degli  obiettivi
        previsti dal PNRR. Fermo il limite temporale di cui al primo periodo,
        la proroga non puo' eccedere,  anche  tenuto  conto  delle  eventuali
        precedenti proroghe, il  50  per  cento  del  valore  iniziale  della
        convenzione o dell'accordo quadro. 
          2. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile
        2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
        2019, n. 55, al secondo periodo, dopo le parole: «i comuni  capoluogo
        di provincia» sono inserite le seguenti: «, nonche' ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate da diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle societa' in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi». 
          3. Al fine di garantire il conseguimento degli  obiettivi  previsti
        nel PNRR in relazione al sub investimento "M6C2-1.1.1  Ammodernamento
        del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione", gli
        importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro
        e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e  funzionali  alla
        realizzazione delle condizionalita' previste dalla  milestone  M6C2-7
        del PNRR, efficaci alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
        decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del  valore
        iniziale, anche laddove sia  stato  gia'  raggiunto  l'importo  o  il
        quantitativo massimo. L'incremento di cui al  periodo  precedente  e'
        autorizzato purche'  si  tratti  di  convenzioni  o  accordi  quadro,
        diversi da quelli  di  cui  sia  stato  autorizzato  l'incremento  da
        precedenti  disposizioni  di  legge.  In   relazione   all'incremento
        disposto ai sensi del primo periodo, l'aggiudicatario puo' esercitare
        il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di
        entrata in vigore del presente decreto. 
          4. Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi  di  cui
        al comma 3  sono  messi  a  disposizione  esclusivamente  delle  sole
        amministrazioni   attuatrici   del   sub   investimento   "M6C2-1.1.1
        Ammodernamento  del  parco  tecnologico  e   digitale   ospedaliero -
        Digitalizzazione", nel limite della misura massima del  finanziamento
        riconosciuto all'investimento ai  sensi  del  decreto  del  Ministero
        della salute  del  21  giugno  2022  di  approvazione  dei  Contratti
        istituzionali di  sviluppo  (CIS)  e  dei  relativi  Piani  operativi
        regionali. 
          5. Al fine di garantire il conseguimento degli  obiettivi  previsti
        nel PNRR in  relazione  agli  investimenti  per  la  digitalizzazione
        previsti dalla Missione 6 "Salute", gli accordi quadro  stipulati  da
        Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto  in
        ambito      "Sanita'       digitale -       sistemi       informativi
        clinico-assistenziali", sono resi disponibili, dalla data di  entrata
        in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  30  settembre  2023,
        esclusivamente  in  favore  delle  amministrazioni   attuatrici   dei
        relativi interventi, nella misura massima dei  finanziamenti  ammessi
        previa autorizzazione del Ministero della salute. Per le finalita' di
        cui al primo periodo, le amministrazioni attuatrici degli interventi,
        in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del
        lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad  altro  lotto
        territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute. 
        
                                       Art. 18 
         Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni  e
          servizi  informatici  strumentali  alla  realizzazione  del   PNRR,
          nonche' di digitalizzazione dei procedimenti 
          1. All'articolo  53  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
        convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
        dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
            «3-bis. Le disposizioni di  cui  all'articolo  14-bis,  comma  2,
        lettera f), del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  non  si
        applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al  comma
        1.». 
          2. All'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
        sono apportate le seguenti modificazioni: 
            a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «3.  Nella  Piattaforma  Digitale  Nazionale  Dati   non   sono
        conservati,  ne'  comunque  trattati,   oltre   quanto   strettamente
        necessario per le finalita' di cui al comma 1, i  dati,  che  possono
        essere resi disponibili, attinenti a  ordine  e  sicurezza  pubblica,
        difesa e sicurezza nazionale,  difesa  civile  e  soccorso  pubblico,
        indagini    preliminari,    polizia     giudiziaria     e     polizia
        economico-finanziaria.  Non  possono   comunque   essere   conferiti,
        conservati, ne' trattati  i  dati  coperti  da  segreto  o  riservati
        nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente.»; 
            b) al comma 4, secondo periodo, le parole  da  «dando  priorita'»
        sino alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in
        apposita  infrastruttura  tecnologica  della   Piattaforma   Digitale
        Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche  basate
        sui   dati,   separata   dall'infrastruttura   tecnologica   dedicata
        all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al comma 2». 
          3. Al fine di favorire  il  celere  sviluppo  delle  infrastrutture
        digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di
        trasformazione digitale di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/240  del
        Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  10  febbraio  2021  e  al
        regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
        12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in  opera  di
        infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una  volta  ottenuta
        l'autorizzazione per i fini e nelle forme  di  cui  all'articolo  49,
        commi 6 e 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, provvede
        ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del  decreto
        legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apposita richiesta per  l'adozione
        dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale
        che dovranno essere  resi  entro  e  non  oltre  dieci  giorni  dalla
        ricezione della domanda. Decorso  inutilmente  il  termine  di  dieci
        giorni l'operatore, dandone preventiva comunicazione ai  soggetti  di
        cui al citato articolo 5, comma 3, almeno cinque giorni  prima,  puo'
        dare avvio ai lavori nel  rispetto  delle  prescrizioni  del  decreto
        legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e secondo le  specifiche  tecniche
        che verranno dettagliate nella comunicazione di avvio. Resta in  ogni
        caso salva la possibilita' per gli organi competenti  di  comunicare,
        prima dell'avvio dei lavori e comunque nel termine di  cinque  giorni
        dalla ricezione della comunicazione  di  avvio,  eventuali  ulteriori
        prescrizioni nell'ambito  del  rispetto  delle  norme  relative  alla
        circolazione stradale  ovvero  la  sussistenza  di  eventuali  motivi
        ostativi che impongano il differimento  dei  lavori  per  un  periodo
        comunque non superiore ad ulteriori cinque giorni. 
          4. All'articolo 40 del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo il  comma
        5-ter e' aggiunto il seguente: 
            «5-quater. Al fine di  consentire  il  tempestivo  raggiungimento
        degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)
        2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021
        e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
        del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla posa in  opera
        di infrastrutture a banda ultra larga, sono prorogati di ventiquattro
        mesi i termini relativi a tutti i certificati,  attestati,  permessi,
        concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,
        ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori  di  cui
        all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
        2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata  in  vigore
        del presente decreto. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  si
        applica anche ai termini relativi alle  segnalazioni  certificate  di
        inizio attivita' (SCIA), nonche' delle autorizzazioni  paesaggistiche
        e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.
        Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di  costruire
        e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia  accordato
        una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del  testo  unico  di
        cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
        o ai sensi dell'articolo 10, comma 4,  del  decreto-legge  16  luglio
        2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
        2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17  marzo
        2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
        2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del  decreto-legge  21  marzo
        2022, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
        2022, n.  51,  nonche'  alle  autorizzazioni  paesaggistiche  e  alle
        dichiarazioni  e  autorizzazioni  ambientali  comunque  denominate  e
        prorogate ai sensi del citato articolo 10-septies.». 
          5. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le
        seguenti modificazioni: 
            a) all'articolo 44: 
              1) al comma 2, dopo le parole: «e' presentata»,  sono  inserite
        le seguenti:  «in  formato  digitale  e  mediante  posta  elettronica
        certificata»; 
              2) al comma 7, le parole: «alla quale prendono parte  tutte  le
        amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni  o
        servizi   pubblici   interessati   dall'installazione,   nonche'   un
        rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo
        14 della legge  22  febbraio  2001,  n.  36»  sono  sostituite  dalle
        seguenti: «alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e
        gestori comunque coinvolti  nel  procedimento  ed  interessati  dalla
        installazione, ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti
        preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22  febbraio
        2001, n. 36»; 
            b) all'articolo 45: 
              1) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato  trasmette»  sono
        inserite  le  seguenti:  «in  formato  digitale  e   mediante   posta
        elettronica certificata»; 
              2) al comma 2, dopo le parole: «viene trasmessa» sono  inserite
        le seguenti:  «in  formato  digitale  e  mediante  posta  elettronica
        certificata»; 
            c) all'articolo 46, al comma 1, dopo  le  parole:  «l'interessato
        trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante
        posta elettronica certificata»; 
            d) all'articolo 54, comma 1, dopo le  parole:  «di  aree  e  beni
        pubblici o demaniali,» sono inserite le seguenti: «gli enti  pubblici
        non economici nonche' ogni  altro  soggetto  preposto  alla  cura  di
        interessi pubblici». 
          6. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1°
        agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere  prive  o  di
        minore rilevanza di cui agli articoli 94 e  94-bis  del  decreto  del
        Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  gli  interventi
        di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo
        1°  agosto  2003,  n.  259,  non  sono  soggetti   all'autorizzazione
        preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto  del  Presidente
        della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi  di  cui  al
        primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali,  e  siano
        effettuati nelle localita'  sismiche  indicate  nei  decreti  di  cui
        all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
        2001, n. 380, e' necessario procedere al preventivo  deposito  presso
        il dipartimento del Genio Civile competente per  territorio,  a  fini
        esclusivamente informativi, del  progetto  strutturale  corredato  da
        apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle
        norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo
        riguardante le strutture e quello architettonico, nonche' il rispetto
        delle eventuali prescrizioni sismiche contenute  negli  strumenti  di
        pianificazione urbanistica. Al termine dei lavori, viene  inviata  al
        predetto dipartimento del  Genio  Civile  la  comunicazione  di  fine
        lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato. 
          7.  Per  la  realizzazione  di  infrastrutture   di   comunicazione
        elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi civici non e'
        necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12,  comma  2,  della
        legge 16 giugno 1927, n. 1766 e,  nei  casi  di  installazione  delle
        infrastrutture  di  cui  agli  articoli  45,  46  e  49  del  decreto
        legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione  di  iniziative
        finalizzate  a  potenziare  le  infrastrutture  e  a   garantire   il
        funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita'  dei  servizi
        di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di  cui
        all'articolo 142, comma 1, lettera h),  del  decreto  legislativo  22
        gennaio 2004, n. 42. 
          8. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio  2001,  n.  36,
        dopo le parole: «I Comuni  possono  adottare  un  regolamento»,  sono
        inserite le seguenti: «nel rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di
        legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e  48  del
        decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,». 
          9. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n.77  del  2021,  il
        secondo periodo e' sostituto dal seguente: «Per i predetti interventi
        di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con
        la metodologia della  micro  trincea  e  per  quelli  effettuati  con
        tecnologie di scavo  a  basso  impatto  ambientale  con  minitrincea,
        nonche' per la  realizzazione  dei  pozzetti  accessori  alle  citate
        infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto
        legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le  previsioni
        di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del  decreto  legislativo
        15 febbraio 2016, n. 33, e all'articolo 25, commi  da  8  a  12,  del
        decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.». 
          10. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo  15  febbraio
        2016, n. 33, le parole: «L'articolo 93,  comma  2,»  sono  sostituite
        dalle seguenti: «L'articolo 54, comma 1,». 
          11. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate
        le seguenti modificazioni: 
            a) all'articolo 30, comma 1, secondo  periodo,  dopo  le  parole:
        «dal  punto  di  vista  economico,»  sono   inserite   le   seguenti:
        «dell'efficienza e» e, al terzo periodo, dopo le parole «del ricorso»
        sono inserite le seguenti: «agli affidamenti di cui all'articolo  17,
        comma 3, secondo periodo e»; 
            b) all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «Gli atti di cui  al
        comma 1» sono inserite le seguenti: «, i provvedimenti di affidamento
        di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo». 
        Capo II
        Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito
                                           Art. 24 
        Disposizioni  di  semplificazione  degli   interventi   di   edilizia
                       scolastica a sostegno degli enti locali 
         
          1. Al fine di garantire il raggiungimento  degli  obiettivi  e  dei
        target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi,  relativi
        agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti  fra
        i progetti PNRR di titolarita' del Ministero  dell'istruzione  e  del
        merito, e' consentito l'utilizzo  per  ciascun  intervento  da  parte
        degli enti locali  beneficiari  dei  ribassi  d'asta  riguardanti  il
        medesimo intervento, laddove ancora disponibili. 
          2. All'articolo 7-ter del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,
        convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo
        il comma 1 e' inserito il seguente: 
            «1-bis. Per il supporto tecnico  e  le  attivita'  connesse  alla
        realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma
        1,  i  sindaci  e  i  presidenti  delle  province  e   delle   citta'
        metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per  la
        finanza  pubblica,  di  strutture  dell'amministrazione  centrale   o
        territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche  di  cui
        all'articolo 1, comma 2,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
        nonche' di societa' da esse controllate, i cui  oneri  sono  posti  a
        carico  dei  quadri  economici  degli  interventi  da  realizzare   o
        completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro
        economico.». 
          3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di  edilizia
        scolastica  rientranti  nel  PNRR,   i   soggetti   attuatori   degli
        interventi,  le  stazioni  appaltanti,  ove  diversi   dai   soggetti
        attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali: 
            a) applicano  ai  relativi  procedimenti  le  previsioni  di  cui
        all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come  modificato
        dal comma 2 del presente articolo; 
            b) possono, in deroga alle  previsioni  di  cui  all'articolo  1,
        comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
        convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
        procedere  all'affidamento  diretto  per  servizi  e  forniture,  ivi
        compresi i servizi di ingegneria  e  architettura  e  l'attivita'  di
        progettazione, di importo inferiore a 215.000  euro.  In  tali  casi,
        l'affidamento   diretto   puo'   essere   effettuato,   anche   senza
        consultazione di piu' operatori economici, fermi restando il rispetto
        dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici
        di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che
        siano  scelti  soggetti  in  possesso  di  pregresse  e   documentate
        esperienze  analoghe  a  quelle   oggetto   di   affidamento,   anche
        individuati tra coloro che  risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi
        istituiti  dalla  stazione  appaltante  ovvero  in  elenchi  o   albi
        istituiti o messi  a  disposizione  dalla  centrale  di  committenza,
        comunque nel rispetto del principio di rotazione. 
          4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3 e limitatamente agli
        interventi di edilizia  scolastica  ivi  richiamati,  le  deroghe  al
        codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
        2016, previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22  del  2020
        si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da  parte
        della societa' Invitalia S.p.A.  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma
        6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,  con
        modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  anche  per
        l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione. 
          5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso  alla
        Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR e'  autorizzata
        la spesa 4 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata alla locazione
        di  immobili  o  per  il  noleggio  di  strutture  modulari  ad   uso
        scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni  di
        euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di
        cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 3  aprile  2017,
        n. 65. 
          6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.
        152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
        233, il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «Ai  vincitori  del
        concorso di progettazione, cosi' come individuati  dalle  Commissioni
        giudicatrici, e' corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto
        prioritario di target e milestone del Piano nazionale  di  ripresa  e
        resilienza e ove  non  ricorrano  all'appalto  per  l'affidamento  di
        progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5,  del
        decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
        dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli  di
        progettazione,  nonche'  la  direzione  dei  lavori,  con   procedura
        negoziata senza previa pubblicazione del bando di  gara  ai  suddetti
        vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di  idoneita'
        professionale, economico- finanziari e tecnico organizzativi, la  cui
        verifica e' rimessa agli enti locali  stessi.  Resta  fermo  che  gli
        stessi  vincitori  sono  tenuti  allo  sviluppo   del   progetto   di
        fattibilita'   tecnica   ed    economica    entro    trenta    giorni
        dall'incarico.». 
                                         Art. 31 
         Giubileo della Chiesa  cattolica  per  il  2025  e  disposizioni  per
          l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per  grandi  eventi
          turistici». 
          1. All'articolo 40, comma  2,  lettera  e),  del  decreto-legge  30
        aprile 2022, n. 36, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
        giugno 2022, n. 79, la parola: «agisce» e' sostituita dalle seguenti:
        «puo' agire». 
          2. In ragione della necessita' e urgenza  di  consentire  la  prima
        concreta fruizione del compendio di proprieta' dello  Stato  sito  in
        Roma, denominato «Citta' dello Sport» per  ospitare  le  celebrazioni
        del Giubileo della  Chiesa  Cattolica  per  il  2025,  l'Agenzia  del
        demanio, previa  comunicazione  al  Ministro  dell'economia  e  delle
        finanze, d'intesa  con  il  Commissario  straordinario  nominato  con
        decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi
        dell'articolo 1, comma 421 e seguenti, della legge 30 dicembre  2021,
        n. 234, applica la procedura di cui all'articolo  48,  comma  3,  del
        decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
        dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento, sulla base del
        progetto di fattibilita' tecnico economica,  della  progettazione  ed
        esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi  di:
        arresto del degrado, di messa in sicurezza di aree e  di  ogni  altra
        attivita' necessaria per  ottenere  il  collaudo  statico  dell'opera
        realizzata; completamento  del  palasport  per  destinarlo  ad  arena
        scoperta; superamento delle barriere architettoniche e  installazione
        di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti  in  generale;
        regimentazione delle acque  meteoriche  e  realizzazione  di  un'area
        verde  per  l'accoglienza  dei  fedeli  per  grandi  eventi.  Per  le
        finalita' di  cui  al  primo  periodo,  l'Agenzia  del  demanio  puo'
        ricorrere alla  procedura  di  cui  all'articolo  48,  comma  3,  del
        decreto-legge  n.  77  del  2021per  l'affidamento  di   servizi   di
        ingegneria e architettura e degli  altri  servizi  tecnici,  inerenti
        agli interventi di  cui  al  citato  primo  periodo,  ferma  restando
        l'applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie
        di cui all'articolo 1, comma 427-bis, della legge 30  dicembre  2021,
        n. 234. 
          3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al  comma  2
        nonche' di eventuali ulteriori interventi di completamento del  sito,
        secondo modalita'  progettuali  progressivamente  integrabili  e  nel
        rispetto di standard elevati di efficienza energetica ed  ambientale,
        modalita' costruttive innovative ed economicamente vantaggiose  volte
        anche alla salvaguardia delle risorse idriche, alla  riqualificazione
        del verde urbano e limitando il  consumo  del  suolo,  l'Agenzia  del
        demanio puo' avvalersi delle procedure semplificate  e  acceleratorie
        previste dall'articolo  16-bis,  commi  1,  2,  3,  4,  5  e  6,  del
        decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
        dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. 
          4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato  avvio
        delle attivita' di cui  al  comma  1,  il  Commissario  straordinario
        nominato con decreto del Presidente della Repubblica del  4  febbraio
        2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 421 e seguenti, della legge  30
        dicembre 2021, n.  234,  sentita  la  medesima  Agenzia,  propone  le
        necessarie rimodulazioni  delle  risorse  e  degli  interventi,  gia'
        individuati alla scheda n. 25 -  "Completamento  area  eventi  a  Tor
        Vergata presso le Vele della Citta' dello Sport", di cui all'Allegato
        n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  15
        dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in  data  29  dicembre
        2022 al numero 3348, di approvazione del Programma dettagliato  degli
        interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del
        Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  il  2025,  ai   fini   della
        rimodulazione del medesimo Programma  secondo  le  modalita'  di  cui
        all'articolo 9,  comma  2  del  citato  decreto  del  Presidente  del
        Consiglio dei ministri. 
          5. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota
        di finanziamento a carico delle risorse di cui all'articolo 1,  comma
        420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia del  demanio  e'
        autorizzata a utilizzare le risorse previste a  legislazione  vigente
        per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni  di  euro  e  ad
        apportare  le  necessarie   modifiche   ai   relativi   piani   degli
        investimenti. 
          6. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
        apportate le seguenti modificazioni: 
            a) al comma 420, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Una
        quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite  massimo  di
        20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2023  al  2025,  puo'
        essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei
        cronoprogrammi di cui al comma 423 del suddetto articolo  1,  con  il
        decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
        1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a  Roma  Capitale
        per la realizzazione di interventi di parte  corrente  connessi  alle
        attivita' giubilari.»; 
            b) dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti: 
              «425-bis. In sede di prima  applicazione  e  in  ragione  della
        necessita' e urgenza di ultimare gli interventi relativi al  sottovia
        di Piazza Pia, a piazza  Risorgimento,  alla  riqualificazione  dello
        spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla  riqualificazione
        di Piazza dei Cinquecento  ed  aree  adiacenti  ed  al  completamento
        rinnovo armamento metropolitana linea A, indicati come  essenziali  e
        indifferibili nel Programma dettagliato  del  Giubileo  della  Chiesa
        Cattolica per il  2025  approvato  con  decreto  del  Presidente  del
        Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato  in  data  29
        dicembre 2022 al numero 3348, il Commissario straordinario di cui  al
        comma 421, con ordinanza  adottata  ai  sensi  del  comma  425  entro
        sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
        disposizione, dispone che la realizzazione dei citati  interventi  da
        parte  dei  soggetti  attuatori  e  delle  centrali  di  committenza,
        eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori,  avvenga  ricorrendo
        alle seguenti procedure: 
                a) ai fini dell'approvazione  del  progetto  di  fattibilita'
        tecnica ed economica dell'opera, il soggetto  attuatore  convoca  una
        conferenza di servizi  semplificata  ai  sensi  dell'articolo  14-bis
        della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale  partecipano  tutte  le
        amministrazioni interessate,  comprese  le  amministrazioni  preposte
        alla tutela ambientale, del patrimonio  culturale,  del  paesaggio  e
        della salute. Nel corso della conferenza e' acquisita e  valutata  la
        verifica preventiva dell'interesse archeologico ove prevista,  tenuto
        conto delle preminenti esigenze di  appaltabilita'  dell'opera  e  di
        certezza dei tempi di realizzazione.  La  conferenza  di  servizi  si
        conclude  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  sua  convocazione,
        prorogabile, su richiesta  motivata  delle  amministrazioni  preposte
        alla tutela degli interessi di cui all'articolo  14-quinquies,  comma
        1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non piu' di
        dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle  amministrazioni
        che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza,
        di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non  motivato  o
        riferito a questioni che non costituiscono oggetto della  conferenza.
        La  determinazione  conclusiva  della  conferenza  di   servizi,   da
        adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del  termine  di
        cui  al  comma  precedente,  approva  il  progetto  e   consente   la
        realizzazione di tutte le opere e  attivita'  previste  nel  progetto
        approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse
        dalle    amministrazioni    preposte    alla    tutela    ambientale,
        paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla  tutela  della
        salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere  contrarieta'
        alla  realizzazione  delle  opere,  ma  devono,  tenuto  conto  delle
        circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e  le  misure
        mitigatrici  che  rendono  compatibile  l'opera,  quantificandone   i
        relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate  conformemente  ai
        principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita'  finanziaria
        dell'intervento risultante dal progetto presentato; 
                b) in caso di dissenso, diniego,  opposizione  o  altro  atto
        equivalente  proveniente  da  un  organo  statale  che,  secondo   la
        legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o  in  parte,
        la realizzazione di un intervento  di  cui  all'alinea  del  presente
        comma, il Commissario Straordinario di  cui  al  comma  421,  ove  un
        meccanismo di superamento del dissenso non sia  gia'  previsto  dalle
        vigenti  disposizioni,  propone  al  Presidente  del  Consiglio   dei
        ministri  di  sottoporre,  entro  i  successivi  cinque  giorni,   la
        questione all'esame del Consiglio dei  ministri  per  le  conseguenti
        determinazioni; 
                c)  la  verifica  prevista  dall'articolo  26   del   decreto
        legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la conformita' del progetto
        alle  prescrizioni  eventualmente  impartite  dalle   amministrazioni
        competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, in  caso  di
        esito positivo,  produce  i  medesimi  effetti  degli  adempimenti  e
        dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e  94  -  bis  del
        decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380.  I
        progetti,  corredati  dalla   attestazione   dell'avvenuta   positiva
        verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e  con  modalita'
        telematica,  presso  l'archivio  informatico  nazionale  delle  opere
        pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4,  del  decreto-legge
        28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
        16 novembre 2018, n. 130; 
                d) ai fini dell'affidamento dei lavori,  la  selezione  degli
        operatori economici avviene secondo le modalita' di cui  all'articolo
        32, della direttiva 26  febbraio  2014  n.  2014/24/UE.  Il  soggetto
        attuatore ovvero la centrale di committenza, cui abbia  eventualmente
        fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare  sulla
        base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
        economica e  finanziaria  e  tecniche  e  professionali  desunte  dal
        mercato, nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza,
        rotazione,  e  selezionano  almeno  cinque  operatori  economici,  se
        sussistono in tale numero soggetti idonei. 
              425-ter. In relazione agli interventi di cui al comma  425-bis,
        si applicano, altresi', in quanto  compatibile,  le  procedure  e  le
        deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati  in
        tutto o in parte con le risorse del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
        resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento
        europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.». 
        
                                       Capo VI
        Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti
                                       Art. 32 
         Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi
          ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi  del  decreto-legge
          18 aprile 2019, n. 32. 
          1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
        convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
        dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
            «2-bis.   Relativamente   ai   progetti   delle    infrastrutture
        ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere  ad  oggetto
        anche il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  di  cui
        all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
        n. 50, a  condizione  che  detto  progetto  sia  redatto  secondo  le
        modalita' e le indicazioni di cui all'articolo 48,  comma  7,  quarto
        periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,  convertito,  con
        modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo
        restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante  pone  a
        base di gara direttamente il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
        economica approvato dal Commissario  straordinario,  d'intesa  con  i
        Presidenti delle regioni territorialmente competenti.». 
        
                                       Art. 33 
         Semplificazioni procedurali relative agli  interventi  di  competenza
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
          1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
        modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
        seguenti modificazioni: 
            a) all'articolo 44: 
              1) al comma 1, il primo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
        «Agli  interventi  indicati  nell'Allegato  IV  al  presente  decreto
        nonche'  agli  interventi   di   competenza   del   Ministero   delle
        infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con  le
        risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi  cofinanziati  dai
        fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture
        di supporto ad essi connesse,  anche  se  non  finanziate  con  dette
        risorse, si applicano le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma,
        nonche' ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4,  5,  6,  6-bis,  7  e  8.  In
        relazione a tali interventi, il progetto e' trasmesso, a  cura  della
        stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori  pubblici  per
        l'espressione del  parere  di  cui  all'articolo  48,  comma  7,  del
        presente decreto.»; 
              2) al comma 2: 
                2.1) al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV  al
        presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»
        e le parole «secondo periodo  del  comma  1»  sono  sostituite  dalle
        seguenti: «terzo periodo del comma 1»; 
                2.2)  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La
        verifica preventiva dell'interesse archeologico si svolge secondo  le
        modalita' di cui all'articolo 48, comma 5-ter.»; 
              3) al comma 3, le parole: «di  cui  all'Allegato  IV»,  ovunque
        ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al  comma  1»,  al
        primo  periodo,  le  parole:  «secondo  periodo  del  comma  1»  sono
        sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma  1»,  e  dopo  il
        primo periodo, e' inserito il seguente: «Ai fini della  presentazione
        dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3  aprile
        2006, n. 152, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  48,
        comma 5- bis, secondo periodo.» e,  all'ultimo  periodo,  le  parole:
        «dal quarto periodo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal  quinto
        periodo»; 
              4) al comma 4,  le  parole:  «secondo  periodo  del  comma  1»,
        ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del
        comma 1», al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV»  sono
        sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e il quarto, quinto  e
        sesto  periodo  sono  sostituiti  dal  seguente:  «Si  applicano   le
        disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5- quater, quinto, sesto e
        settimo periodo.»; 
              5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
                «5. Qualora siano  stati  espressi  dissensi  qualificati  ai
        sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge  7  agosto
        1990, n. 241, la questione e' posta all'esame del  Comitato  speciale
        del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  e  definita,  anche  in
        deroga alle previsioni di  cui  al  medesimo  articolo  14-quinquies,
        secondo le modalita' di cui al comma 6. Si applicano le  disposizioni
        di cui all'articolo 48, comma 5-quater, secondo e terzo periodo.»; 
              6) al comma 6: 
                6.1 al primo periodo, le parole:  «nei  casi  previsti»  sono
        sostituite dalle seguenti: «nel caso previsto»; 
                6.2 il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «In  caso
        di approvazione  del  progetto  all'unanimita'  o  sulla  base  delle
        posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di  servizi
        di cui al comma 4, entro e non oltre  i  quindici  giorni  successivi
        alla trasmissione della determinazione conclusiva della conferenza di
        servizi, il Comitato speciale  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
        pubblici, nel prendere atto della approvazione all'unanimita' o sulla
        base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione
        motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al  progetto  di
        fattibilita' tecnica ed economica rese necessarie dalle  prescrizioni
        contenute negli atti di assenso acquisiti in sede  di  conferenza  di
        servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale.»; 
                6.3 al terzo periodo, le parole:  «Nei  casi  previsti»  sono
        sostituite dalle seguenti: «Nel caso previsto»; 
                6.4 all'ottavo periodo, le parole: «terzo,  quarto  e  quinto
        periodo» sono soppresse; 
              7) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente: 
                «6-ter. I  programmi  e  i  progetti  di  riqualificazione  e
        mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui  all'allegato
        IV del presente decreto possono essere  finanziati  entro  il  limite
        massimo dell'1% del costo dell'intervento a valere sulle risorse  del
        quadro  economico  dell'opera.  I   programmi   e   i   progetti   di
        riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui  al  primo  periodo
        sono approvati secondo le modalita' di cui ai commi 4, 5 e 6.». 
              8) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
                «7. Ai fini della verifica del progetto  e  dell'accertamento
        dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le  disposizioni  di
        cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. Le varianti da  apportare  ai
        progetti  approvati  in  base  alla  procedura  di  cui  al  presente
        articolo,  sia  in  fase  di   redazione   dei   successivi   livelli
        progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate
        dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato,  dal  commissario
        straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge  18
        aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
        giugno 2019, n. 55, in conformita' a quanto  stabilito  dal  medesimo
        articolo 4, comma 2.»; 
              9) il comma 7-bis e' abrogato; 
            b) all'articolo 44-bis: 
              1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Il
        progetto  e'  trasmesso,  unitamente  a  una  relazione  sul   quadro
        conoscitivo posto a base del progetto, sulla  coerenza  delle  scelte
        progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei  requisiti  per
        garantire la cantierizzazione e la manutenibilita' delle  opere.  Con
        decreto del Presidente del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici
        sono adottate le linee guida per la redazione della relazione di  cui
        al secondo periodo.»; 
              2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
                «3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore  dei  lavori
        pubblici, entro i successivi  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
        ricezione del progetto e in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo
        215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime un  parere
        esclusivamente  sugli  aspetti  progettuali  di  cui  alla  relazione
        trasmessa ai sensi del comma 1.»; 
            c) all'articolo 45: 
              1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
        parole: «e il dirigente di livello generale di cui al comma 4»; 
              2) al comma 3, le parole: «Ai componenti del Comitato speciale»
        sono sostituite dalle  seguenti:  «Al  Presidente,  al  dirigente  di
        livello generale di cui al successivo comma 4 e agli altri componenti
        del Comitato speciale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
        «e un rimborso per le spese documentate sostenute, nei  limiti  delle
        risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i
        componenti  e  gli  esperti  del  Consiglio  superiore   dei   lavori
        pubblici»; 
              3) al comma 4, primo periodo, le parole: «cui  e'  preposto  un
        dirigente di livello  generale,  in  aggiunta  all'attuale  dotazione
        organica  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
        sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e  da
        dieci unita'» sono sostituite dalle seguenti:  «cui  e'  preposto  un
        dirigente di livello  generale,  in  aggiunta  all'attuale  dotazione
        organica  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,
        equiparato ad un Presidente di Sezione del  Consiglio  superiore  dei
        lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
        che si avvale di un dirigente di livello non generale,  con  funzioni
        di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unita'». 
          2. All'articolo 1,  comma  516,  ultimo  periodo,  della  legge  27
        dicembre 2017, n. 205, le  parole  «nonche'  di  eventuali  modifiche
        resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli  stralci  medesimi»
        sono  soppresse  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
        «Eventuali modifiche, resesi  necessarie  nel  corso  dell'attuazione
        degli stralci medesimi, sono approvate con decreto del Ministro delle
        infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente  e
        della sicurezza energetica.». 
          3. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
        dopo le parole: «ed e' composto»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «dal
        Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato,». 
          4. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
        apportate le seguenti modificazioni: 
            a) al comma 499, le parole: «di cui al decreto del Presidente del
        Consiglio dei ministri  26  settembre  2022»  sono  sostituite  dalle
        seguenti:  «approvato  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma   2,   del
        decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,
        dalla legge 8 maggio 2020, n. 31»; 
            b) al comma 500, le parole: «di cui al decreto del Presidente del
        Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e per il finanziamento delle
        ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3,  comma  2,  del
        decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,
        dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal comma  498  del
        presente articolo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «approvato  ai
        sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo  2020,  n.
        16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.  31,
        nonche' per il finanziamento delle  ulteriori  opere  individuate  ai
        sensi del medesimo articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge». 
          5. Al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38
        Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra  lo  Svincolo
        di Bianzone e Campone in  Tirano,  con  decreto  del  Presidente  del
        Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
        e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
        da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
        presente decreto, e' nominato  un  Commissario  straordinario  con  i
        poteri e le  funzioni  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  secondo
        periodo, e comma 5, primo  e  quinto  periodo  del  decreto-legge  31
        maggio  2021,  n.  77,  come  modificato  dal  presente  decreto.  Il
        Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina,
        provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei  lavori  e  assume
        tutte le iniziative necessarie per assicurare la  loro  esecuzione  e
        messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi  olimpici  e
        paralimpici invernali di  Milano-Cortina  2026.  Al  Commissario  non
        spettano compensi,  gettoni  di  presenza,  rimborsi  spesa  o  altri
        emolumenti comunque denominati. 
                                          Art. 43 
                       Disposizioni per l'efficienza energetica 
                              a valere sui fondi PREPAC 
         
          1. Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  delle
        commodity energetiche e dei materiali  da  costruzione  in  relazione
        agli  appalti  pubblici  per  il  miglioramento   della   prestazione
        energetica degli immobili della pubblica amministrazione, le  risorse
        di cui all'articolo 5, comma 13, del  decreto  legislativo  4  luglio
        2014, n.  102,  limitatamente  agli  interventi  di  completamento  e
        attuazione dei programmi di cui al comma  2  del  medesimo  articolo,
        possono essere altresi' destinate alla copertura dei  maggiori  costi
        che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del  predetto
        aumento dei prezzi. Il presente comma non si applica agli  interventi
        beneficiari  dell'assegnazione  delle  risorse  dei  fondi   di   cui
        all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,  convertito
        con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

        PNRR e soccorso istruttorio per le domande di partecipazione ai Bandi di finanziamento

        Consiglio di Stato, sez. VI, 06.02.2023 n. 1232

        9. Il ricorso in appello è fondato per le ragioni di seguito esposte che sorreggono, altresì, la reiezione del motivo di ricorso riproposto, il quale può esaminarsi congiuntamente alle censure contenute nel gravame in quanto strettamente connesso alle stesse.
        9.1. Prendendo l’abbrivo dalle regole contenute nell’avviso si osserva come, per la linea intervento B, si prevedeva la possibilità per i Comuni di partecipare alla selezione in forma singola o aggregata (fino a un massimo di tre Comuni e purché la popolazione residente complessiva non superasse i 5.000 abitanti), con domanda da presentarsi esclusivamente in via telematica entro il 15 marzo 2022, tramite l’applicativo informatico appositamente predisposto dal Ministero. L’avviso imponeva di allegare alla domanda la documentazione elencata all’art. 4, comma 9; per il caso di partecipazione in forma aggregata (come nel caso di specie), si richiedeva l’allegazione delle delibere di approvazione della proposta di Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale adottate dall’organo competente di ciascuno dei Comuni aggregati.
        9.2. Le regole contenute nella lex specialis risultavano, quindi, chiare nel richiedere l’allegazione di entrambe le delibere adottate dall’organo competente di ciascuno dei Comuni aggregati. Del resto, secondo costante giurisprudenza di questo Consiglio (applicabile anche al caso di specie), “il bando, costituendo la lex specialis del concorso, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’ amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva” (Consiglio di Stato, sez. VI, 2 marzo 2021, n. 1788). La giurisprudenza ritiene, infatti, che: “nell’interpretare la legge di gara, occorre privilegiare il valore semantico delle proposizioni utilizzate nelle singole clausole evitando qualsiasi percorso ermeneutico che conduca all’integrazione delle regole di gara e per questa via faccia emergere significati delle clausole ulteriori ed estranei rispetto a quelli contenuti nel perimetro dei possibili significati delle disposizioni, dovendosi qui ribadire che l’interpretazione della lex specialis soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 c.c. e ss., tra le quali assume portata decisiva quella che valorizza l’interpretazione letterale (così, tra le molte, Cons. Stato, Ad. plen., n. 7/2013; III, n. 3715/2018; V, n. 4684/2015)” (Consiglio di Stato, Sez. III, 24 novembre 2020, 7345).
        9.3. Alla luce delle considerazioni esposte, risulta evidente come l’avviso imponesse l’allegazione alla domanda della delibera del Comune capofila e del Comune aggregato. Un adempimento che, diversamente da quanto dedotto dalle Amministrazioni comunali, non può ritenersi né irragionevole o inutile né sproporzionato, trattandosi, al contrario, di una documentazione necessaria per attestare l’impegno del Comune – per il tramite dell’organo istituzionalmente investito di tale compito – a vincolarsi sia alla partecipazione alla selezione che ai successivi adempimenti imposti in caso di ammissione della domanda e finanziamento del progetto. Né tale impegno poteva ricavarsi aliunde e, in particolare, dalla domanda e dagli ulteriori documenti presentati atteso che le indicazioni ivi contenute non esprimono, comunque, la volontà dell’Ente per il tramite della Giunta, istituzionalmente investita del compito di impegnare l’Amministrazione comunale.
        9.4. La previsione dell’avviso risulta, pertanto, finalizzata ad acquisire certezza dell’assunzione dell’impegno da parte del Comune aggregato attraverso un onere di allegazione di agevole adempimento. Del resto, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, è consentito alle Amministrazioni imporre “oneri minimi di cooperazione, quale appunto è il dovere di fornire, tra l’altro, la documentazione prescritta, a pena di inammissibilità o di esclusione, nel rispetto del termine perentorio all’uopo assegnati” (Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1236).
        9.5. Inoltre, con specifico riferimento al tema centrale del presente giudizio, la giurisprudenza osserva che, “nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b), della L. n. 241 del 1990 non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza – specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità – rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (Cons. Stato Sez. III, 24 novembre 2016, n. 4932; n. 4931; Ad. Plen., 25 febbraio 2014 n. 9)” (Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2402).
        9.6. Pertanto, l’allegazione della delibera del Comune aggregato risulta richiesta ragionevole e proporzionata da parte dell’Amministrazione e non costituisce un adempimento meramente formale ma assume rilievo sostanziale.
        9.7. Dinanzi alla mancata allegazione di tale delibera il Ministero non ha, correttamente, attivato il soccorso istruttorio consentendo alle Amministrazioni locali di produrre successivamente un documento pur formatosi prima del termine di scadenza del bando. Deve, infatti, considerarsi come lo stesso Giudice di primo grado precisi che l’applicazione dell’istituto non possa essere generalizzata ma vada gradata (o, come si vedrà, persino esclusa) in procedimenti selettivi, caratterizzati non soltanto da esigenze di celerità ma anche dalla necessità di preservare gli altri partecipanti sia da possibili ritardi che deriverebbero dall’attivazione del soccorso istruttorio sia dall’alterazione della competizione che potrebbe ingenerarsi con l’ammissione postuma di domande non completate con la medesima cura ed acribia che è ragionevole attendersi da soggetti che partecipano a procedure di assegnazione di fondi pubblici.
        9.8. Procedimenti come quelli all’attenzione del Collegio sono, infatti, caratterizzati da peculiari esigenze di speditezza. E ciò vale, a fortiori, nelle procedure relativi a finanziamenti del P.N.R.R. che, come ricordato dall’Amministrazione, risulta caratterizzato da termini particolarmente celeri il cui rispetto è necessario per la copertura finanziaria dei progetti da parte dell’Unione europea. Pertanto, l’attivazione del soccorso istruttorio per ogni domanda incompleta terminerebbe per determinare un rallentamento evidente del procedimento con il rischio di non poter accedere ai fondi europei e, quindi, di far gravare, in ultima istanza, sulla collettività (nel caso, in cui il progetto sia mantenuto pur in caso di perdita della copertura euro-unitaria) i costi per il finanziamento di progetti la cui procedura di assegnazione sia rallentata dalla scarsa attenzione di alcuni dei partecipanti. Né una diversa conclusione può affermarsi in ragione della ritenuta facilità di acquisizione del documento mancante nel caso di specie. Una simile prospettiva introduce, infatti, un elemento di differenziazione dell’attivazione del soccorso istruttorio dai contorni particolarmente sfumati non essendo possibile stimare preventivamente quale siano i documenti agevolmente acquisibili e quali, invece, quelli che possano determinare effettivi rallentamenti nella procedura. Inoltre, simile interpretazione non tiene conto della circostanza che la richiesta di una documentazione completa mira proprio ad evitare tout court all’Amministrazione di dover acquisire in tempi successivi elementi ritenuti indispensabili per la valutazione delle domande, consentendo alla stessa di operare le valutazioni di merito delle stesse senza dover attendere integrazioni successive che, specie in casi di partecipazione di un numero elevato di concorrenti, si tradurrebbero, comunque, in un ritardo nella definizione del procedimento.
        9.9. A quanto sin qui esposto si aggiunge, quale ulteriore elemento che esclude l’obbligo di attivazione del soccorso istruttorio, la considerazione relativa all’accentuata multipolarità del rapporto amministrativo in caso di procedimenti selettivi come quello di specie. Come appena evidenziato le procedure di selezione per l’ammissione ai benefici pubblici vedono la partecipazione di un elevato numero di candidature (1793 nel caso di specie). Ammettere un obbligo di soccorso istruttorio significherebbe imporre all’Amministrazione di attivare il rimedio in un numero indefinito di casi con l’evidente e già indicato rischio di indebito allungamento dei tempi di chiusura del procedimento. In secondo luogo, simile dovere di soccorso istruttorio andrebbe a scapito dei candidati che, nel presentare le proprie domande, abbiano prestato la cura ed attenzione richiesta dal bando. Infatti, simili candidati rischierebbero di accedere alle risorse messe a disposizione dall’avviso in tempi dilatati dall’attivazione del soccorso istruttorio con conseguente ritardo nella realizzazione dei loro progetti. Inoltre, non è da escludere – come evidenzia il Ministero – come l’ammissione successiva, per il tramite del soccorso istruttorio, di domande incomplete, rischierebbe di alterare la posizione in graduatoria di alcuni candidati che potrebbero risultare superati da chi non ha formulato una domanda nei termini previsti dalle regole che governano la “competizione” (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. I, 18 novembre 2022, n. 1802, relativa a questione identica a quella esaminata dal Collegio).

        Appalti PNRR – Comuni non capoluogo di Provincia – Obbligo di ricorrere a Centrale di committenza, Stazione unica appaltante o strutture simili

        TAR Milano, 23.01.2023 n. 212

        Dal suesposto quadro normativo – in particolare dall’art. 52, comma 1.2, del decreto legge n. 77 del 2021, convertito con legge n. 108 del 2021 – emerge che per gli appalti superiori alle soglie di cui all’art. 37, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016 – come è per l’appalto oggetto del presente giudizio, avente un valore pari a € 179.161,95 – banditi da Comuni non capoluogo di Provincia, al cui novero appartiene anche il Comune di -OMISSIS-, è necessario ricorrere a una centrale di committenza, a una stazione unica appaltante, o a strutture simili, non potendo tali Enti procedere in autonomia alla celebrazione della gara. Tale regime deve applicarsi ai Comuni beneficiari che hanno avviato procedure di affidamento successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale del 24 settembre 2021 (cfr. il citato Comunicato ministeriale del 17 dicembre 2021).
        Ne discende che le gare indette dal Comune di -OMISSIS- in data 26 luglio e 19 agosto 2022 sono state avviate allorquando non risultava più possibile per il predetto Comune bandire in autonomia le richiamate procedure, essendo cogente l’obbligo di rivolgersi a una Centrale di committenza o a un soggetto idoneo, secondo la normativa in precedenza indicata.
        Alla luce delle suesposte premesse risulta corretta la determinazione del Comune di -OMISSIS- di annullare in autotutela le procedure bandite in proprio, essendo le stesse palesemente illegittime per contrasto con norme di legge e comportando il rischio della perdita dei finanziamenti (cfr. all. 14 e 15 del Comune, che si riferiscono ai controlli della Corte dei conti sulla procedura in oggetto; sulla legittimità della revoca di una precedente gara di appalto al fine di rinnovare la procedura per fruire dei fondi P.N.R.R., cfr. T.A.R. Campania, Napoli, I, 1° dicembre 2022, n. 7512).
        L’intervento in autotutela ha peraltro avuto a oggetto delle procedure concorsuali non ancora aggiudicate in via definitiva, con la conseguenza che nessuna posizione di affidamento qualificato sussisteva in capo alla parte ricorrente e nessun obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di annullamento incombeva sull’Amministrazione procedente (cfr. Consiglio di Stato, V, 11 gennaio 2022, n. 202; T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 25 maggio 2021, n. 1085; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, I, 21 settembre 2020, n. 320; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 30 luglio 2018, n. 1868). Infatti, “nelle gare pubbliche, la decisione della Pubblica amministrazione di procedere alla revoca [o all’annullamento] dell’aggiudicazione provvisoria non è da classificare come attività di secondo grado (diversamente dal ritiro dell’aggiudicazione definitiva), atteso che, nei confronti di tale determinazione, l’aggiudicatario provvisorio vanta solo un’aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento: pertanto, l’assenza di una posizione di affidamento in capo all’aggiudicatario provvisorio, meritevole di tutela qualificata, attenua l’onere motivazionale facente carico alla Pubblica amministrazione, in occasione del ritiro dell’aggiudicazione provvisoria, anche con riferimento alla indicazione dell’interesse pubblico giustificativo dell’atto di ritiro” (Consiglio di Stato, III, 6 agosto 2019, n. 5597; anche, V, 11 ottobre 2018, n. 5863; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 7 marzo 2022, n. 529; T.A.R. Lazio, Roma, III quater, 11 marzo 2020, n. 3142). Del resto, la procedura di gara si conclude solo con l’aggiudicazione definitiva e, pur restando ancora salva la facoltà per la Stazione appaltante di manifestare il proprio ripensamento – in questo caso secondo le forme proprie dell’autotutela decisoria – per contro, prima di questo momento, l’Amministrazione resta libera di intervenire sugli atti di gara con manifestazioni di volontà di segno opposto a quello precedentemente espresso senza dovere sottostare a dette forme (cfr. Consiglio di Stato, V, 4 gennaio 2019, n. 107). Ad abundantiam, va altresì rilevato che sussiste per l’Amministrazione la possibilità di intervenire in autotutela perfino dopo l’aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto (cfr. Consiglio di Stato, V, 27 gennaio 2022 n. 590).

        Appalto PNRR : deroga quota pari opportunità e generazionali

        Quesito: Stiamo procedendo con procedura negoziata per la scelta del progettista di un appalto lavori finanziato da fondi PNRR. E’ corretto escludere la quota del 30 % giovani motivandola per “necessità di esperienza o di particolari abilitazioni professionali”? Abbiamo lasciato la quota del 30 % personale femminile in caso di nuove assunzioni.

        Risposta: Il comma 7 dell’art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. prevede
        che “le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche” . Si tratta di una facoltà rimessa alla Stazione appaltante, la quale può, in ogni caso, decidere di non avvalersi delle suddette deroghe, anche qualora ricorressero in linea astratta alcuni presupposti per la loro applicazione, e comunque l’applicazione delle indicate deroghe richiede un onere motivazione particolarmente stringente, che la SA è tenuta ad esternare, con atto espresso del responsabile della SA, prima o contestualmente all’avvio della procedura ad evidenza pubblica. Tanto premesso, si rileva che le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC)” adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2021 ai sensi del comma 8 dell’indicato art. 47, specificano che l’attivazione delle deroghe è subordinata all’esistenza degli specifici presupposti stabili dal comma 7 ed che le stazioni appaltanti devono fornire adeguata e specifica dimostrazione delle ragioni per cui l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati dalla stazione appaltante rendano impossibile tale applicazione. (Parere MIMS n. 1522/2022)

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