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Raccomandazione n. 2 : Linee guida sul procedimento abbreviato Dibattito Pubblico

Pubblicata sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la “Raccomandazione n. 2 – Linee guida sul procedimento abbreviato per le opere di cui all’allegato n. 4, per le quali è obbligatorio il Dibattito Pubblico”.

Affidamenti diretti per importi tra 75.000 e 139.000 euro : applicabilità ratione temporis

Parere MIMS n. 944 del 06.08.2021

Codice identificativo: 944
Data ricezione: 06/08/2021

Argomento: Decreto Semplificazioni

Oggetto: Applicabilità ratione temporis affidamenti diretti di importo compreso tra i 75.000,00 e i 139.000,00

Quesito:
Si richiede il parere di codesto Ministero in ordine all’applicabilità, ratione temporis, dell’art. 51 c. 1, lett a), n. 2, n. 2.1 del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, stante il disposto di cui al successivo comma 3,che per utilità si riporta: “Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesimadata continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.” Nello specifico si richiedono chiarimenti in merito alla disciplina applicabile alle procedure di importo compreso tra i 75.000,00 e i 139.000,00 euro per le quali, al momento dell’entrata in vigore del decreto, era pendente il termine per la per ricezione delle manifestazioni di interesse, finalizzate allo svolgimento di una procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art 1, c. 2, lett. b) della L. n. 120 dell’11 settembre 2021, e per le quali non si è ancora provveduto all’inoltro dell’invito a presentare offerta. Quanto sopra, quale conseguenza dell’incertezza determinata dall’espresso riferimento della norma ad una molteplicità di atti, tra cui gli “avvisi di indizione della gara” che agli “inviti”.

Risposta:
In base a quanto previsto dalla lettera della norma, il dlgs. n. 77/2021 risulta applicabile in quanto, trattandosi di procedura negoziata, le lettere di invito non sono state ancora inviate (art. 51, comma 3 dlgs 77/2021).

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    Linee guida : Progetto di fattibilità tecnica economica per contratti pubblici di lavori PNRR e PNC

    L’art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC), al comma 7 prevede: “…Con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, adottato entro 60 gg dalla data di entrata in vigore del presente decreto, …è indicato il contenuto essenziale dei documenti di cui all’art. 23 dei commi 5, 6 del decreto legislativo 50/2016…”. Il 29 luglio u.s., l’Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato le LINEE GUIDA concernenti la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico – economica per l’affidamento di opere ed interventi del PNRR e PNC.
    Il documento rappresenta l’unico elemento che definisce i contenuti del PFTE; la sua importanza, pertanto, va oltre il limite dei progetti del PNRR, andando a costituire l’elemento di riferimento anche per tutte le altre occasioni di affidamento di incarichi. Inoltre, l’ufficializzazione di questo documento consente la piena attività del Comitato Speciale istituito in attuazione dell’art. 45 (disposizioni in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici).

     

    fonte: Consiglio Nazionale Ingegneri

    Progettazione BIM – PNRR e PNC: Decreto MIMS

    Decreto Ministeriale numero 312 del 02/08/2021

    Pubblicato il Decreto Ministeriale n. 312 del 2 agosto 2021 recante “Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560” che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della data di sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
    2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli affidamenti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi sono inviati successivamente alla medesima data.

    Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2017, n. 560

    L’art. 48 comma 6 del D.L. n. 77/2021 prevede che “Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualita’ tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23″.

    Decreto Semplificazioni e PNRR (D.L. n. 77/2021): conversione in Legge – Testo coordinato – Articoli rilevanti per appalti e contratti pubblici

    In G.U. n. 181 del 30 luglio 2021, S.O. n. 26, è pubblicata la Legge 29 luglio 2021, n. 108: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

    TESTO COORDINATO D.L. N. 77/2021 CON LEGGE DI CONVERSIONE N. 108/2021
    Testo del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.» (GU Serie Generale n.181 del 30.07.2021 – Suppl. Ordinario n. 26)

    ARTICOLI RILEVANTI PER APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

    Titolo III
    PROCEDURA SPECIALE PER ALCUNI PROGETTI PNRR
    
                                   Art. 44 
     Semplificazioni  procedurali  in  materia  di  opere   pubbliche   di
      particolare complessita' o di rilevante impatto 
     
      1.  Ai  fini  della   realizzazione   degli   interventi   indicati
    nell'Allegato IV al presente decreto, prima dell'approvazione di  cui
    all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  il
    progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23,
    commi 5 e 6, del medesimo decreto e' trasmesso, a cura della stazione
    appaltante,  al  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   per
    l'espressione del  parere  di  cui  all'articolo  48,  comma  7,  del
    presente decreto. Il Comitato speciale del  Consiglio  superiore  dei
    lavori pubblici di  cui  all'articolo  45  verifica,  entro  quindici
    giorni dalla  ricezione  del  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
    economica, l'esistenza di  evidenti  carenze,  di  natura  formale  o
    sostanziale, ivi comprese quelle afferenti  gli  aspetti  ambientali,
    paesaggistici e culturali, tali da non consentire  l'espressione  del
    parere e, in tal caso, provvede  a  restituirlo  immediatamente  alla
    stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni
    ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini  dell'espressione
    del parere in senso favorevole. La stazione appaltante  procede  alle
    modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale,  entro
    e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di  restituzione
    del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine
    massimo di quarantacinque giorni  dalla  ricezione  del  progetto  di
    fattibilita' tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo  di
    venti giorni dalla ricezione  del  progetto  modificato  o  integrato
    secondo quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini,  il
    parere si intende reso in senso favorevole. 
      1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del  presente
    articolo per i quali, alla data di entrata  in  vigore  del  presente
    decreto, e' stato richiesto ovvero acquisito il parere del  Consiglio
    superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 215  del  codice
    dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
    n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo  comma
    1, ferma restando  l'applicazione  dei  commi  5  e  6  del  presente
    articolo, in  caso  di  approvazione  del  progetto  da  parte  della
    conferenza di servizi sulla base delle  posizioni  prevalenti  ovvero
    qualora  siano  stati  espressi   dissensi   qualificati   ai   sensi
    dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,
    n. 241, nonche' dei commi 7 e 8 del presente articolo,  relativamente
    agli  effetti  della  verifica  del  progetto  effettuata  ai   sensi
    dell'articolo 26, comma 6,  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
    legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di  comunicazione  in  capo
    alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di
    aggiudicazione,  anche   ai   fini   dell'esercizio   dell'intervento
    sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto.  Qualora  il
    parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato  espresso
    sul progetto definitivo, le disposizioni  dei  commi  4,  5  e  6  si
    applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini
    dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma  8
    del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi  5  e  6,
    terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante
    comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per  il  tramite
    della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero  delle
    infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'avvenuta  approvazione
    del livello progettuale da mettere a gara e  il  termine  di  novanta
    giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione. 
      1-ter. Al fine di  accelerare  la  realizzazione  degli  interventi
    relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi  e,
    in particolare, di quelli finanziati in  tutto  o  in  parte  con  le
    risorse del PNRR, in deroga all'articolo 215, comma 3, del codice  di
    cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  il  parere  del
    Consiglio   superiore   dei   lavori   pubblici    e'    obbligatorio
    esclusivamente  con  riguardo  agli   interventi   il   cui   valore,
    limitatamente alla componente «opere civili», e' pari o  superiore  a
    100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui  al  primo
    periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100  milioni
    di euro, si  prescinde  dall'acquisizione  del  parere  previsto  dal
    citato  articolo  215,  comma  3,  del  codice  di  cui  al   decreto
    legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione
    del parere di cui  al  presente  comma,  la  Direzione  generale  del
    Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili
    competente in materia di trasporto pubblico locale a  impianti  fissi
    provvede, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica,  allo  svolgimento  dell'attivita'   istruttoria   e   alla
    formulazione di una proposta di parere  al  Consiglio  superiore  dei
    lavori pubblici, che  si  pronuncia  nei  successivi  trenta  giorni.
    Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. 
      2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di
    cui all'articolo 25 del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  il
    progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed   economica   relativo   agli
    interventi di cui all' Allegato IV al presente decreto  e'  trasmesso
    dalla stazione  appaltante  alla  competente  soprintendenza  decorsi
    quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei  lavori
    pubblici del progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,  ove
    questo non sia stato restituito ai  sensi  del  secondo  periodo  del
    comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio
    del progetto  modificato  nei  termini  dallo  stesso  richiesti.  Il
    termine di cui al comma 3,  secondo  periodo,  dell'articolo  25  del
    decreto legislativo n.  50  del  2016  e'  ridotto  a  quarantacinque
    giorni. Le risultanze della verifica preventiva  sono  acquisite  nel
    corso della conferenza di servizi di cui al comma 4. 
      3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente
    decreto,  il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica   e'
    trasmesso all'autorita' competente  ai  fini  dell'espressione  della
    valutazione di impatto ambientale  di  cui  alla  Parte  seconda  del
    decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,   unitamente   alla
    documentazione  di  cui  all'articolo  22,  comma  1,   del   decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a cura della  stazione  appaltante
    decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei
    lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica ove
    questo non sia stato restituito ai  sensi  del  secondo  periodo  del
    comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio
    del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli esiti
    della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi  e  comunicati
    dall'autorita' competente alle altre amministrazioni che  partecipano
    alla conferenza di servizi di cui al comma 4. Qualora si  sia  svolto
    il dibattito pubblico di cui all'articolo 46, e' escluso  il  ricorso
    all'inchiesta  pubblica  di  cui  all'articolo  24-bis  del  predetto
    decreto legislativo n. 152 del 2006. Le procedure di  valutazione  di
    impatto ambientale  degli  interventi  di  cui  all'Allegato  IV  del
    presente decreto sono svolte con le modalita' e  nei  tempi  previsti
    per i progetti di cui al  comma  2-bis  dell'articolo  8  del  citato
    decreto legislativo n. 152 del 2006. 
      4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente
    decreto, decorsi quindici  giorni  dalla  trasmissione  al  Consiglio
    superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed
    economica, ove non sia stato restituito ai sensi del secondo  periodo
    del comma 1,  ovvero  contestualmente  alla  trasmissione  al  citato
    Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti,
    la  stazione  appaltante  convoca  la  conferenza  di   servizi   per
    l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma  3,  del
    decreto legislativo n. 50 del  2016.  La  conferenza  di  servizi  e'
    svolta in forma semplificata  ai  sensi  dell'articolo  14-bis  della
    legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa,  ferme  restando  le
    prerogative  dell'autorita'  competente  in  materia  di  VIA,   sono
    acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e  direttive  adottate
    dal Consiglio superiore dei lavori  pubblici  ai  sensi  del  secondo
    periodo del comma 1, nonche' gli esiti del dibattito  pubblico  e  le
    osservazioni raccolte secondo le modalita' di cui all'articolo 46 del
    presente   decreto,   della   verifica   preventiva    dell'interesse
    archeologico  e  della  valutazione   di   impatto   ambientale.   La
    determinazione conclusiva della  conferenza  approva  il  progetto  e
    tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini
    della localizzazione  dell'opera,  della  conformita'  urbanistica  e
    paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
    delle relative opere mitigatrici e  compensative.  La  determinazione
    conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine  urbanistico  ed
    edilizio, l'intesa tra Stato  e  regione  o  provincia  autonoma,  in
    ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di  variante  degli
    strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i
    titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio  del
    progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
    conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta
    l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai
    sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica  8
    giugno 2001, n. 327, e  le  comunicazioni  agli  interessati  di  cui
    all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo
    della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto  decreto
    del Presidente della Repubblica n. 327  del  2001.  Gli  enti  locali
    provvedono  alle  necessarie  misure  di  salvaguardia   delle   aree
    interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono
    autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione
    dell'opera. 
      5. In caso di approvazione del progetto da parte  della  conferenza
    di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano
    stati  espressi   dissensi   qualificati   ai   sensi   dell'articolo
    14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  la
    questione e' posta all'esame  del  Comitato  speciale  del  Consiglio
    superiore dei lavori  pubblici  e  definita,  anche  in  deroga  alle
    previsioni di cui  al  medesimo  articolo  14-quinquies,  secondo  le
    modalita' di cui al comma 6. 
      6. Entro  cinque  giorni  dalla  conclusione  della  conferenza  di
    servizi di cui al comma 4, il progetto e' trasmesso  unitamente  alla
    determinazione  conclusiva   della   conferenza   e   alla   relativa
    documentazione al  Comitato  speciale  del  Consiglio  superiore  dei
    lavori pubblici, integrato, nei casi previsti dal  comma  5,  con  la
    partecipazione dei rappresentanti  delle  amministrazioni  che  hanno
    espresso  il  dissenso  e  delle  altre  amministrazioni  che   hanno
    partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto previsto  dal  quarto
    periodo, entro e non oltre i quindici giorni successivi, il  Comitato
    speciale adotta una determinazione motivata, comunicata senza indugio
    alla  stazione  appaltante,  con  la  quale  individua  le  eventuali
    integrazioni e modifiche  al  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
    economica rese necessarie dalle prescrizioni e dai  pareri  acquisiti
    in sede di conferenza di servizi. Nei casi previsti  dal  comma  5  e
    fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la
    determinazione motivata del Comitato speciale individua  altresi'  le
    integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione  del
    principio di leale  collaborazione,  ad  una  soluzione  condivisa  e
    sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4,  quella  della
    conferenza di  servizi.  In  relazione  alle  eventuali  integrazioni
    ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale  e'  acquisito,  ove
    necessario,  il  parere   dell'autorita'   che   ha   rilasciato   il
    provvedimento di  VIA,  che  si  esprime  entro  venti  giorni  dalla
    richiesta  e,  in  tal  caso,  il   Comitato   speciale   adotta   la
    determinazione motivata entro i  successivi  dieci.  In  presenza  di
    dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi  1  e
    2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non  sia  possibile
    pervenire ad una soluzione  condivisa  ai  fini  dell'adozione  della
    determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla
    scadenza del termine di cui al  secondo  ovvero  al  quarto  periodo,
    trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione
    recante l'illustrazione degli  esiti  della  conferenza  di  servizi,
    delle ragioni del dissenso e delle proposte  dallo  stesso  formulate
    per il superamento del dissenso, compatibilmente  con  le  preminenti
    esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua realizzazione entro
    i termini previsti dal PNRR  ovvero,  in  relazione  agli  interventi
    finanziati con le risorse del PNC dal  decreto  di  cui  al  comma  7
    dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La Segreteria
    tecnica propone al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  entro
    quindici giorni dalla ricezione della  relazione  di  cui  al  quinto
    periodo, di sottoporre  la  questione  all'esame  del  Consiglio  dei
    ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri
    si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso  adottando
    una nuova determinazione conclusiva ai sensi del  primo  periodo  del
    comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della  legge  n.  241  del
    1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto
    periodo del  presente  articolo.  Alle  riunioni  del  Consiglio  dei
    ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle
    regioni o delle  province  autonome  interessate.  Restano  ferme  le
    attribuzioni e le prerogative riconosciute  alle  regioni  a  statuto
    speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano  dagli  statuti
    speciali di autonomia  e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  Le
    decisioni del Consiglio dei ministri  sono  immediatamente  efficaci,
    non sono sottoposte al controllo  preventivo  di  legittimita'  della
    Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
    20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni  dalla  data
    di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
      7. In deroga all'articolo 27 del  decreto  legislativo  n.  50  del
    2016, la verifica del progetto definitivo e  del  progetto  esecutivo
    condotta ai sensi dell'articolo 26, comma  6,  del  predetto  decreto
    accerta altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni impartite  in  sede
    di conferenza di servizi e di VIA, nonche'  di  quelle  impartite  ai
    sensi del comma 6 ed all'esito della stessa  la  stazione  appaltante
    procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo  ovvero
    del progetto esecutivo. 
      8. La stazione  appaltante  provvede  ad  indire  la  procedura  di
    aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data  di  comunicazione
    della determinazione motivata del  Comitato  speciale  ai  sensi  del
    comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
    della decisione del Consiglio dei ministri di cui al  medesimo  comma
    6, dandone contestuale comunicazione alla  Cabina  di  regia  di  cui
    all'articolo 2, per  il  tramite  della  Segreteria  tecnica  di  cui
    all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
    sostenibili. In caso di inosservanza del  termine  di  cui  al  primo
    periodo, l'intervento sostitutivo e' attuato nelle forme e secondo le
    modalita' di cui all'articolo 12. 
      8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo 2 della  legge
    24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Alla  societa'
    possono essere affidate le attivita' di realizzazione e di  gestione,
    comprese  quelle  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,   di
    ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel  territorio
    della  regione  Veneto  nonche',  previa  intesa   tra   le   regioni
    interessate, nel territorio delle regioni  limitrofe,  nei  limiti  e
    secondo le modalita' previsti dal comma 8-ter dell'articolo  178  del
    codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
    aprile 2016, n. 50». 
      8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio
    2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
    2020, n. 77, le  parole:  «30  giugno  2021»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «31 dicembre 2021». 
      8-quater.  All'articolo  35,  comma  1-ter,  del  decreto-legge  30
    dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
    febbraio 2020, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Le
    tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate,
    all'esito del procedimento di revisione della concessione di  cui  al
    terzo periodo, alla societa' ANAS  Spa  che  provvede  altresi'  alla
    realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi,
    anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1-Aurelia, nei
    limiti delle risorse  che  si  renderanno  disponibili  a  tale  fine
    nell'ambito  del  contratto  di  programma  tra  il  Ministero  delle
    infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la societa'  ANAS  Spa
    relativo al periodo 2021-2025. Per  la  progettazione  ed  esecuzione
    dell'intervento viario di cui  al  precedente  periodo,  a  decorrere
    dalla data di sottoscrizione del contratto di programma  relativo  al
    periodo   2021-2025   e   fino   al   completamento    dei    lavori,
    l'amministratore delegato pro tempore  della  societa'  ANAS  Spa  e'
    nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui
    all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al  Commissario
    straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita'
    comunque denominate». 
      8-quinquies. Al fine di consentire  l'ultimazione  delle  procedure
    espropriative  e  dei  contenziosi  pendenti  nonche'  dei   collaudi
    tecnico-amministrativi  relativi  alle  opere   realizzate   per   lo
    svolgimento  dei  XX  Giochi  olimpici  invernali  e  dei  IX  Giochi
    Paralimpici invernali svoltisi  a  Torino  nel  2006  e  delle  opere
    previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di
    cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come
    gia' prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge  29
    dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
    febbraio 2011, n. 10, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023. 
    
    
                                   Art. 45 
    Disposizioni  urgenti  in  materia  di  funzionalita'  del  Consiglio
                        Superiore dei lavori pubblici 
     
      1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento  (UE)
    2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021
    e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
    del 12 febbraio 2021, e' istituito, fino al 31 dicembre 2026,  presso
    il Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  per  l'espressione  dei
    pareri di cui all'articolo 44 del presente decreto, in relazione agli
    interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato
    speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori
    pubblici e composto da: 
        a) sei dirigenti  di  livello  generale  in  servizio  presso  le
    amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente  del  Consiglio
    dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei  quali  uno  appartenente
    alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  uno  appartenente  al
    Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  uno
    appartenente  al   Ministero   della   transizione   ecologica,   uno
    appartenente  al  Ministero  della  cultura,  uno   appartenente   al
    Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e
    delle finanze; 
        b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui
    all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti
    tra soggetti in possesso di adeguate professionalita'; 
        c) tre rappresentanti designati dagli  Ordini  professionali,  di
    cui uno designato  dall'Ordine  professionale  degli  ingegneri,  uno
    designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato
    dall'Ordine professionale dei geologi; 
        d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di  chiara  ed
    acclarata competenza; 
        e) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un
    consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato. 
      2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare,  in  qualita'
    di esperti per  la  trattazione  di  speciali  problemi,  studiosi  e
    tecnici anche non appartenenti  a  pubbliche  amministrazioni,  senza
    diritto di voto. Per la partecipazione alle  attivita'  del  Comitato
    non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o  altri
    emolumenti comunque denominati. 
      3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con decreto del
    Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
    infrastrutture e della mobilita' sostenibili, durano  in  carica  tre
    anni e possono essere confermati per un secondo triennio  e  comunque
    non oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato speciale non
    possono farsi rappresentare. Ai componenti del Comitato  speciale  e'
    corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo  24,
    comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  fermo  il
    limite di cui all'articolo  23-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  6
    dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
    dicembre  2011,  n.  214,  un'indennita'  pari  al   25   per   cento
    dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso
    l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma
    di   35.000   euro   annui   comprensiva   degli   oneri   a   carico
    dell'Amministrazione. 
      4. Per  lo  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  del  Comitato
    speciale e' istituita,  presso  il  Consiglio  Superiore  dei  lavori
    pubblici, nei limiti di una spesa pari a euro 391.490 per l'anno 2021
    e pari a euro 782.979 per gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di
    supporto di durata temporanea  fino  al  31  dicembre  2026,  cui  e'
    preposto un dirigente di livello generale,  in  aggiunta  all'attuale
    dotazione  organica  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
    mobilita' sostenibili, e composta da  un  dirigente  di  livello  non
    generale e da dieci unita' di personale di livello non  dirigenziale,
    individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni
    di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
    2001,  n.  165  ad  esclusione  del  personale  docente,   educativo,
    amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche.
    Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato,  ai  sensi
    dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  in
    posizione  di  fuori  ruolo,  comando,  distacco  o   altra   analoga
    posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto
    puo' altresi' avvalersi, mediante apposite convenzioni e  nel  limite
    complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno  2021  e  di  euro  1
    milione per ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2026,  di  societa'
    controllate  da  Amministrazioni  dello  Stato  specializzate   nella
    progettazione o realizzazione di opere pubbliche. 
      5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a  4  quantificati  in  euro
    1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per ciascuno degli anni
    dal 2022 fino al 2026, si provvede mediante corrispondente  riduzione
    dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
    fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
    «Fondi di riserva e speciali», della missione  «Fondi  da  ripartire»
    dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
    per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
    relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
    
    
                                   Art. 46  
              Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico 
     
      1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto, con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e
    della mobilita' sostenibili, adottato su proposta  della  Commissione
    nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma  2,
    del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  possono  essere
    individuate, in relazione agli interventi  di  cui  all'articolo  44,
    comma 1, nonche' a quelli finanziati in  tutto  o  in  parte  con  le
    risorse del PNRR e  del  PNC,  soglie  dimensionali  delle  opere  da
    sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a  quelle
    previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
    ministri 10 maggio 2018, n. 76. In relazione agli interventi  di  cui
    all'Allegato IV al presente decreto, il  dibattito  pubblico  ha  una
    durata massima di quarantacinque giorni e tutti  i  termini  previsti
    dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  76
    del 2018, sono ridotti della meta'. Nei casi di  obbligatorieta'  del
    dibattito pubblico, la stazione appaltante  provvede  ad  avviare  il
    relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del  progetto
    di fattibilita' tecnica  ed  economica  al  Consiglio  superiore  dei
    lavori pubblici per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 44,
    comma 1. In caso di restituzione del progetto ai  sensi  del  secondo
    periodo dell'articolo 44, comma 1, il dibattito pubblico  e'  sospeso
    con  avviso  pubblicato  sul  sito   istituzionale   della   stazione
    appaltante e il termine di cui al secondo periodo del presente  comma
    riprende a decorrere dalla data di pubblicazione  sul  medesimo  sito
    internet istituzionale dell'avviso di trasmissione  del  progetto  di
    fattibilita' tecnica ed economica integrato o modificato  secondo  le
    indicazioni rese dal Comitato speciale  del  Consiglio  superiore  di
    lavori pubblici. Gli esiti del dibattito pubblico e  le  osservazioni
    raccolte  sono  valutate  nella  conferenza   di   servizi   di   cui
    all'articolo 44, comma 4. Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  dei
    termini di cui al secondo periodo del presente comma, la  Commissione
    nazionale per il dibattito pubblico provvede ad istituire,  entro  il
    termine di sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto, un elenco di soggetti, in  possesso  di  comprovata
    esperienza e competenza nella  gestione  dei  processi  partecipativi
    ovvero nella gestione ed esecuzione delle attivita' di programmazione
    e pianificazione in materia urbanistica o  di  opere  pubbliche,  cui
    conferire l'incarico di coordinatore  del  dibattito  pubblico,  come
    disciplinato dal decreto adottato  in  attuazione  dell'articolo  22,
    comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.  In  caso  di
    inosservanza da  parte  della  stazione  appaltante  dei  termini  di
    svolgimento del dibattito pubblico previsti dal  presente  comma,  la
    Commissione nazionale  per  il  dibattito  pubblico  esercita,  senza
    indugio,  i  necessari  poteri  sostitutivi.  Ai   componenti   della
    Commissione nazionale e' riconosciuto, per il  periodo  dal  2021  al
    2026 in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, il  rimborso  delle
    spese di missione nei limiti previsti per il personale del  Ministero
    delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  con  oneri  non
    superiori a 22.500 euro per l'anno 2021 e a 45.000 euro per  ciascuno
    degli anni dal 2022 al 2026. 
      2.  Agli  oneri  di  cui  al  comma   1,   si   provvede   mediante
    corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
    parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
    nell'ambito del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»,  della
    missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
    parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
    infrastrutture e dei trasporti. 
    
    
    Titolo IV
    CONTRATTI PUBBLICI
    
                                   Art. 47 
     Pari opportunita' e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel
                               PNRR e nel PNC 
     
      1. Per perseguire le finalita'  relative  alle  pari  opportunita',
    generazionali e di genere e per  promuovere  l'inclusione  lavorativa
    delle persone disabili, in relazione alle  procedure  afferenti  agli
    investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
    previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo  e  del
    Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento  (UE)  2021/241  del
    Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche'  dal
    PNC, si applicano le disposizioni seguenti. 
      2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla
    situazione del personale,  ai  sensi  dell'articolo  46  del  decreto
    legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di  esclusione,
    al momento della presentazione  della  domanda  di  partecipazione  o
    dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto  redatto,  con  attestazione
    della  sua  conformita'  a  quello  trasmesso   alle   rappresentanze
    sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale  di
    parita' ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in
    caso di inosservanza dei termini previsti dal comma  1  del  medesimo
    articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle
    rappresentanze  sindacali  aziendali  e   alla   consigliera   e   al
    consigliere regionale di parita'. 
      3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma  2
    e che occupano un numero pari  o  superiore  a  quindici  dipendenti,
    entro sei  mesi  dalla  conclusione  del  contratto,  sono  tenuti  a
    consegnare alla stazione appaltante una  relazione  di  genere  sulla
    situazione  del  personale  maschile  e  femminile  in  ognuna  delle
    professioni  ed  in  relazione  allo  stato  di   assunzioni,   della
    formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi
    di  categoria  o  di  qualifica,  di  altri  fenomeni  di  mobilita',
    dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti,
    dei   prepensionamenti   e    pensionamenti,    della    retribuzione
    effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo  periodo  e'
    tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e
    al consigliere regionale di parita'. 
      3-bis. Gli operatori economici di cui al comma  3  sono,  altresi',
    tenuti a consegnare, nel termine previsto dal  medesimo  comma,  alla
    stazione appaltante la certificazione di cui  all'articolo  17  della
    legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento
    degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e
    provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data
    di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione  di  cui  al
    presente comma e' trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. 
      4. Le stazioni appaltanti  prevedono,  nei  bandi  di  gara,  negli
    avvisi e negli inviti, specifiche clausole  dirette  all'inserimento,
    come  requisiti  necessari  e  come  ulteriori   requisiti   premiali
    dell'offerta,  di  criteri  orientati  a  promuovere  l'imprenditoria
    giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parita'
    di genere e l'assunzione di giovani, con eta' inferiore  a  trentasei
    anni, e donne. Il contenuto delle clausole  e'  determinato  tenendo,
    tra   l'altro,   conto   dei   principi   di   libera    concorrenza,
    proporzionalita' e  non  discriminazione,  nonche'  dell'oggetto  del
    contratto, della tipologia e della natura  del  singolo  progetto  in
    relazione  ai   profili   occupazionali   richiesti,   dei   principi
    dell'Unione europea,  degli  indicatori  degli  obiettivi  attesi  in
    termini  di  occupazione  femminile  e  giovanile  e  di   tasso   di
    occupazione delle persone disabili al 2026, anche  in  considerazione
    dei corrispondenti valori medi nonche' dei corrispondenti  indicatori
    medi settoriali europei in  cui  vengono  svolti  i  progetti.  Fermo
    restando  quanto  previsto  al  comma  7,  e'  requisito   necessario
    dell'offerta  l'aver  assolto,   al   momento   della   presentazione
    dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12  marzo  1999,
    n.  68,  e  l'assunzione  dell'obbligo  di  assicurare,  in  caso  di
    aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per  cento,
    delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o  per  la
    realizzazione di  attivita'  ad  esso  connesse  o  strumentali,  sia
    all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. 
      5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un
    punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che: 
      a) nei tre anni antecedenti la data  di  scadenza  del  termine  di
    presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti
    relativi  ad   atti   o   comportamenti   discriminatori   ai   sensi
    dell'articolo 44 del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
    dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  215,
    dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  216,
    dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e
    55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  ovvero
    dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; 
      b) utilizzi o  si  impegni  a  utilizzare  specifici  strumenti  di
    conciliazione delle esigenze di cura, di  vita  e  di  lavoro  per  i
    propri dipendenti, nonche' modalita' innovative di organizzazione del
    lavoro; 
      c) si impegni ad assumere, oltre  alla  soglia  minima  percentuale
    prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani,
    con eta' inferiore a trentasei anni, e  donne  per  l'esecuzione  del
    contratto o per la realizzazione di  attivita'  ad  esso  connesse  o
    strumentali; 
      d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parita'
    di genere  e  adottato  specifiche  misure  per  promuovere  le  pari
    opportunita' generazionali e  di  genere,  anche  tenendo  conto  del
    rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi
    e nel conferimento di incarichi apicali; 
      d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di  cui
    alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
      e) abbia presentato o si impegni a presentare  per  ciascuno  degli
    esercizi  finanziari,  ricompresi  nella  durata  del  contratto   di
    appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai
    sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30  dicembre  2016,  n.
    254. 
      6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione  di  penali  per
    l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3,  al
    comma 3-bis ovvero  al  comma  4,  commisurate  alla  gravita'  della
    violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o  alle
    prestazioni del  contratto,  nel  rispetto  dell'importo  complessivo
    previsto  dall'articolo  51  del  presente  decreto.  La   violazione
    dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresi',  l'impossibilita'
    per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero  in
    raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori
    procedure  di  affidamento  afferenti  agli   investimenti   pubblici
    finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1. 
      7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi
    di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di  partecipazione
    di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone  adeguata
    e  specifica  motivazione,  qualora  l'oggetto  del   contratto,   la
    tipologia o la natura del  progetto  o  altri  elementi  puntualmente
    indicati ne rendano  l'inserimento  impossibile  o  contrastante  con
    obiettivi  di  universalita'  e   socialita',   di   efficienza,   di
    economicita' e di qualita' del servizio nonche' di  ottimale  impiego
    delle risorse pubbliche 
      8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero
    dei Ministri o delle autorita' delegati per le  pari  opportunita'  e
    della famiglia e per le politiche  giovanili  e  il  servizio  civile
    universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e  della
    mobilita' sostenibili, con il Ministro del lavoro e  delle  politiche
    sociali e con il Ministro per  le  disabilita',  da  adottarsi  entro
    sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
    definiti le modalita' e i criteri applicativi delle  misure  previste
    dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli
    di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per  settore,
    tipologia e natura del contratto o del progetto. 
      9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e  3-bis  sono
    pubblicati   sul   profilo    del    committente,    nella    sezione
    «Amministrazione trasparente», ai sensi dell'articolo 29 del  decreto
    legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla  Presidenza  del
    consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle  autorita'  delegati
    per le  pari  opportunita'  e  della  famiglia  e  per  le  politiche
    giovanili e il servizio civile universale. 
    
    
                                 Art. 47 bis 
    Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto 
     
      1. Salvo quanto espressamente stabilito dal  presente  decreto,  la
    composizione degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto,
    i cui membri non siano individuati esclusivamente tra i  titolari  di
    incarichi di Governo e di altre cariche istituzionali, nonche'  delle
    relative  strutture  amministrative  di  supporto,  e'  definita  nel
    rispetto del principio di parita' di genere, fermo restando il numero
    di componenti previsto alla data di entrata in  vigore  del  presente
    decreto. 
    
    
                                 Art. 47 ter 
       Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari 
     
      1. All'articolo  177,  comma  2,  primo  periodo,  del  codice  dei
    contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
    50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31
    dicembre 2022». 
    
    
                               Art. 47 quater 
     Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza  nei  contratti
      pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC 
     
      1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire  il
    pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure  afferenti  agli
    investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
    previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo  e  del
    Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241  del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' dal
    PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o  nell'invito
    criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie  imprese  nella
    valutazione dell'offerta. 
      2. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano
    compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con  i  principi
    di  parita'  di  trattamento,  non  discriminazione,  trasparenza   e
    proporzionalita'. 
    
    
                                   Art. 48 
     Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR
                                    e PNC 
     
      1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici
    finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal  PNRR  e
    dal  PNC  e  dai  programmi  cofinanziati   dai   fondi   strutturali
    dell'Unione  europea,  si  applicano  le  disposizioni  del  presente
    titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
    34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
    nonche' le disposizioni di cui al presente articolo. 
      2. E' nominato, per  ogni  procedura,  un  responsabile  unico  del
    procedimento che, con propria determinazione adeguatamente  motivata,
    valida e approva  ciascuna  fase  progettuale  o  di  esecuzione  del
    contratto, anche in corso d'opera,  fermo  restando  quanto  previsto
    dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
    50. 
      3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere alla procedura
    di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per  i
    settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori  speciali,
    nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di  estrema
    urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non  imputabili  alla
    stazione appaltante, l'applicazione dei  termini,  anche  abbreviati,
    previsti   dalle   procedure   ordinarie   puo'   compromettere    la
    realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi  di  attuazione
    di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati  dai  fondi
    strutturali dell'Unione Europea. 
      4. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
    affidamento di cui al comma 1, si applica l'articolo 125  del  codice
    del processo amministrativo di cui al decreto  legislativo  2  luglio
    2010, n. 104. 
      5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a quanto  previsto
    dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo  n.
    50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione ed  esecuzione
    dei relativi lavori anche sulla base  del  progetto  di  fattibilita'
    tecnica ed economica di cui all'articolo 23,  comma  5,  del  decreto
    legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilita'  tecnica  ed
    economica posto a base di gara, e' sempre convocata la conferenza  di
    servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7  agosto  1990,
    n. 241. L'affidamento  avviene  mediante  acquisizione  del  progetto
    definitivo in  sede  di  offerta  ovvero,  in  alternativa,  mediante
    offerte aventi a oggetto la realizzazione  del  progetto  definitivo,
    del progetto esecutivo e il prezzo. In  entrambi  i  casi,  l'offerta
    relativa al prezzo indica distintamente  il  corrispettivo  richiesto
    per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per
    l'esecuzione dei lavori. In ogni caso,  alla  conferenza  di  servizi
    indetta ai fini dell'approvazione del progetto  definitivo  partecipa
    anche l'affidatario dell'appalto, che provvede,  ove  necessario,  ad
    adeguare il  progetto  alle  eventuali  prescrizioni  susseguenti  ai
    pareri resi in sede di conferenza  di  servizi.  A  tal  fine,  entro
    cinque giorni  dall'aggiudicazione  ovvero  dalla  presentazione  del
    progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso  non
    sia stato acquisito in  sede  di  gara,  il  responsabile  unico  del
    procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli
    atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto. 
      6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui  al
    comma 1, possono prevedere, nel bando di  gara  o  nella  lettera  di
    invito, l'assegnazione di  un  punteggio  premiale  per  l'uso  nella
    progettazione dei metodi e strumenti  elettronici  specifici  di  cui
    all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo  n.  50
    del 2016. Tali  strumenti  utilizzano  piattaforme  interoperabili  a
    mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non  limitare  la
    concorrenza tra i fornitori di  tecnologie  e  il  coinvolgimento  di
    specifiche progettualita' tra  i  progettisti.  Entro  trenta  giorni
    dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   con
    provvedimento del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
    sostenibili, sono stabilite  le  regole  e  specifiche  tecniche  per
    l'utilizzo dei  metodi  e  strumenti  elettronici  di  cui  al  primo
    periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di  cui  al
    decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13  del  citato
    articolo 23. 
      7. Per gli interventi di  cui  al  comma  1,  in  deroga  a  quanto
    previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il
    parere  del  Consiglio  Superiore  dei  lavori   pubblici   e'   reso
    esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica ed  economica  di
    lavori pubblici di competenza  statale,  o  comunque  finanziati  per
    almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari  o  superiore  ai
    100 milioni di euro. In tali  casi,  il  parere  reso  dal  Consiglio
    Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9,  del
    decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la  valutazione
    di congruita' del costo. In relazione agli  investimenti  di  cui  al
    primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data
    di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026,
    si prescinde dall'acquisizione del parere di  cui  all'articolo  215,
    comma 3, del decreto legislativo n. 50 del  2016.  Con  provvedimento
    del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici,  adottato
    entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
    decreto,  sono  individuate  le  modalita'  di  presentazione   delle
    richieste di  parere  di  cui  al  presente  comma,  e'  indicato  il
    contenuto  essenziale  dei  documenti  e  degli  elaborati   di   cui
    all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
    occorrenti  per   l'espressione   del   parere,   e   sono   altresi'
    disciplinate, fermo quanto previsto  dall'articolo  44  del  presente
    decreto, procedure semplificate per  la  verifica  della  completezza
    della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente
    definizione accelerata del procedimento. 
    
    
                                   Art. 49 
                  Modifiche alla disciplina del subappalto 
     
      1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto: 
        a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e
    5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il  subappalto  non
    puo' superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo  del
    contratto di lavori, servizi o forniture. E' soppresso l'articolo  1,
    comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 
        b) all'articolo 105 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
    50: 
          1) al comma 1, il secondo e il terzo  periodo  sono  sostituiti
    dai seguenti: «A  pena  di  nullita',  fatto  salvo  quanto  previsto
    dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non puo'  essere
    ceduto, non puo' essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle
    prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di  appalto,  nonche'
    la prevalente esecuzione  delle  lavorazioni  relative  al  complesso
    delle categorie prevalenti e dei  contratti  ad  alta  intensita'  di
    manodopera. E' ammesso il  subappalto  secondo  le  disposizioni  del
    presente articolo.»; 
          2) al comma 14, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
    «Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in  subappalto,  deve
    garantire gli stessi standard qualitativi  e  prestazionali  previsti
    nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori  un  trattamento
    economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
    contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi  contratti
    collettivi nazionali di  lavoro,  qualora  le  attivita'  oggetto  di
    subappalto   coincidano   con   quelle   caratterizzanti    l'oggetto
    dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
    prevalenti  e  siano  incluse  nell'oggetto  sociale  del  contraente
    principale.». 
      2. Dal 1°  novembre  2021,  al  citato  articolo  105  del  decreto
    legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
        a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Le
    stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi  di  cui  all'articolo
    30,  previa  adeguata  motivazione  nella  determina   a   contrarre,
    eventualmente avvalendosi del  parere  delle  Prefetture  competenti,
    indicano nei documenti  di  gara  le  prestazioni  o  le  lavorazioni
    oggetto   del   contratto   di   appalto   da   eseguire    a    cura
    dell'aggiudicatario  in  ragione  delle  specifiche   caratteristiche
    dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89,  comma  11,
    dell'esigenza, tenuto conto della natura o della  complessita'  delle
    prestazioni o delle  lavorazioni  da  effettuare,  di  rafforzare  il
    controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale  dei  luoghi
    di lavoro e di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni  di
    lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di  prevenire
    il rischio di infiltrazioni criminali, a meno  che  i  subappaltatori
    siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori  di  servizi  ed
    esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6
    novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori
    istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
    convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.
    229.»; 
        b) il comma 5 e' abrogato; 
      b-bis)  al  comma  7,  secondo   periodo,   le   parole   da:   «la
    certificazione attestante» fino alla fine del periodo sono sostituite
    dalle  seguenti:  «la  dichiarazione  del  subappaltatore  attestante
    l'assenza dei motivi di  esclusione  di  cui  all'articolo  80  e  il
    possesso dei requisiti speciali di cui agli  articoli  83  e  84.  La
    stazione appaltante verifica  la  dichiarazione  di  cui  al  secondo
    periodo del presente comma tramite la Banca  dati  nazionale  di  cui
    all'articolo 81»; 
        c) al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Il
    contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido
    nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
    oggetto del contratto di subappalto.». 
      3. Le amministrazioni competenti: 
        a) assicurano la piena operativita' della  Banca  Dati  Nazionale
    dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo
    n. 50  del  2016,  come  modificato  dall'articolo  53  del  presente
    decreto; 
        b) adottano il documento relativo alla congruita'  dell'incidenza
    della manodopera, di cui  all'articolo  105,  comma  16,  del  citato
    decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo  8,  comma  10-bis,
    del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
        c) adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
    del presente decreto il regolamento di cui all'articolo 91, comma  7,
    del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
      4. Per garantire la piena operativita'  e  l'implementazione  della
    banca dati di cui al comma 3, lettera a), e' autorizzata la spesa  di
    euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli
    anni dal 2022  al  2026.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante
    corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
    all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    
    
                                   Art. 50 
     Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici  PNRR
                                    e PNC 
     
      1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento  (UE)
    2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021
    e  al  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento  europeo  e   del
    Consiglio, del 12 febbraio 2021, in  relazione  alla  esecuzione  dei
    contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte,  con  le  risorse
    previste dai citati regolamenti, nonche' dalle risorse del PNC, e dai
    programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea,  si
    applicano  le  disposizioni   del   presente   titolo,   nonche'   le
    disposizioni del presente articolo. 
      2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto,
    la consegna dei  lavori,  la  costituzione  del  collegio  consultivo
    tecnico,  gli  atti  e  le  attivita'  di  cui  all'articolo  5   del
    decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  nonche'  gli  altri  termini,
    anche  endoprocedimentali,  previsti  dalla  legge,  dall'ordinamento
    della stazione  appaltante  o  dal  contratto  per  l'adozione  delle
    determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR  e
    PNC, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui all'articolo  2,
    comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare  del  potere
    sostitutivo  in  caso  di   inerzia,   d'ufficio   o   su   richiesta
    dell'interessato, esercita il potere  sostitutivo  entro  un  termine
    pari alla meta'  di  quello  originariamente  previsto,  al  fine  di
    garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR  nonche'
    al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali  dell'Unione
    Europea. 
      3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione  e  non  trova
    applicazione l'articolo 32, comma  12,  del  decreto  legislativo  18
    aprile 2016 n. 50. 
      4. La stazione appaltante  prevede,  nel  bando  o  nell'avviso  di
    indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei  lavori  avvenga
    in anticipo rispetto al termine  ivi  indicato,  e'  riconosciuto,  a
    seguito dell'approvazione da  parte  della  stazione  appaltante  del
    certificato di collaudo o di verifica di conformita',  un  premio  di
    accelerazione per ogni giorno  di  anticipo  determinato  sulla  base
    degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale,  mediante
    utilizzo delle somme indicate nel  quadro  economico  dell'intervento
    alla voce imprevisti,  nei  limiti  delle  risorse  ivi  disponibili,
    sempre che l'esecuzione dei lavori  sia  conforme  alle  obbligazioni
    assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50
    del 2016, le penali  dovute  per  il  ritardato  adempimento  possono
    essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per  mille
    e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare  in
    relazione all'entita' delle conseguenze  legate  al  ritardo,  e  non
    possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto
    ammontare netto contrattuale. 
    
    
                                   Art. 51 
               Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 
     
      1.  Al  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono  apportate
    le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 1: 
          1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
          2) al comma 2: 
            2.1.  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla  seguente:   «a)
    affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro  e
    per servizi e forniture, ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e
    architettura e l'attivita' di progettazione, di importo  inferiore  a
    139.000  euro.  In  tali  casi   la   stazione   appaltante   procede
    all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu'  operatori
    economici,  fermi  restando  il  rispetto   dei   principi   di   cui
    all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui  al  decreto
    legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e  l'esigenza  che  siano  scelti
    soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a
    quelle oggetto di  affidamento,  anche  individuati  tra  coloro  che
    risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi  istituiti  dalla  stazione
    appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;»; 
            2.2. alla lettera b), le parole «di importo pari o  superiore
    a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35  del  decreto
    legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore  a
    150.000 euro e inferiore a  350.000  euro,  ovvero  di  almeno  dieci
    operatori per lavori di importo pari o superiore  a  350.000  euro  e
    inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno  quindici  operatori
    per lavori di importo pari o superiore a un milione di  euro  e  fino
    alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del
    2016» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore  a
    139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo  35  del  decreto
    legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore  a
    150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci
    operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro
    e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo  n.
    50 del 2016»; 
        b) all'articolo 2: 
          1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
          2) al  comma  2,  le  parole  «agli  articoli  61  e  62»  sono
    sostituite dalle seguenti: «all'articolo 62»; 
      b-bis) all'articolo 2-ter: 
      1) al comma 1, lettera a),  le  parole:  «31  dicembre  2021»  sono
    sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      2) al comma 1, lettera b),  le  parole:  «31  dicembre  2021»  sono
    sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e dopo le parole: «legati
    alla stessa funzione,» e' inserita la seguente: «anche»; 
        c) all'articolo 3: 
          1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
          2) al comma 2, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      2-bis) al comma 3, dopo le  parole:  «esiti  delle  interrogazioni»
    sono inserite le seguenti: «, anche demandate  al  gruppo  interforze
    tramite il "Sistema di indagine" gestito dal Centro elaborazione dati
    del   Dipartimento   della   pubblica   sicurezza    del    Ministero
    dell'interno,»; 
        d) all'articolo 5: 
          1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
          2) al comma 2, le parole «su  determinazione»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «su parere»; 
        e) all'articolo 6: 
          1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano,
    sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
          2) al comma 2, secondo periodo, dopo  le  parole  «ciascuna  di
    esse nomini uno o due  componenti»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
    individuati anche tra il  proprio  personale  dipendente  ovvero  tra
    persone  ad  esse  legate  da  rapporti  di  lavoro  autonomo  o   di
    collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti  previsti
    dal primo periodo,»; 
          3) al comma 3, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
    «Quando  il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio  corrisponde
    interamente  al   contenuto   della   determinazione   del   collegio
    consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle  spese  sostenute
    dalla parte  vincitrice  che  non  ha  osservato  la  determinazione,
    riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la
    condanna al rimborso delle spese sostenute  dalla  parte  soccombente
    relative allo stesso periodo, nonche' al versamento  all'entrata  del
    bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo  corrispondente
    al contributo unificato dovuto. Resta  ferma  l'applicabilita'  degli
    articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.»; 
          4) al comma 7, il secondo periodo e'  soppresso  e,  al  quarto
    periodo, dopo le parole «fino a un quarto» sono inserite le seguenti:
    «e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter»; 
          5) dopo il comma 8  e'  inserito  il  seguente:  «8-bis.  Entro
    sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
    disposizione, con provvedimento del Ministro delle  infrastrutture  e
    della mobilita' sostenibili, previo parere  del  Consiglio  superiore
    dei lavori pubblici, sono approvate  apposite  Linee  guida  volte  a
    definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente  articolo,  i
    requisiti professionali e i casi di incompatibilita' dei membri e del
    Presidente del collegio consultivo tecnico, i  criteri  preferenziali
    per la loro scelta, i parametri per la  determinazione  dei  compensi
    rapportati  al  valore  e  alla  complessita'   dell'opera,   nonche'
    all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e  alla
    qualita' delle determinazioni assunte, le modalita' di costituzione e
    funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri  istituti
    consultivi,  deflativi  e  contenziosi  esistenti.  Con  il  medesimo
    decreto, e'  istituito  presso  il  Consiglio  superiore  dei  lavori
    pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  un
    Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita'
    dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi
    consultivi provvedono a  trasmettere  all'Osservatorio  gli  atti  di
    costituzione del collegio e le determinazioni assunte  dal  collegio,
    entro   cinque   giorni   dalla   loro   adozione.   Ai    componenti
    dell'osservatorio  non  spettano  indennita',  gettoni  di  presenza,
    rimborsi  spese  o   altri   emolumenti   comunque   denominati.   Al
    funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse
    umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore  dei  lavori
    pubblici disponibili a legislazione vigente»; 
        f) all'articolo 8, comma 1, le parole  «31  dicembre  2021»  sono
    sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      f-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la
    sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del
    18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale,
    sottoposti a tutela ai sensi del codice  dei  beni  culturali  e  del
    paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
      a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad  abitazione
    e' fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri  per  i  corridoi,  i
    disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli; 
      b) per ciascun  locale  adibito  ad  abitazione,  l'ampiezza  della
    finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di
    fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e,  comunque,
    la superficie finestrata apribile non  deve  essere  inferiore  a  un
    sedicesimo della superficie del pavimento; 
      c)  ai  fini  della  presentazione  e  del  rilascio   dei   titoli
    abilitativi per il recupero e per la  qualificazione  edilizia  degli
    immobili di cui al presente comma e  della  segnalazione  certificata
    della  loro   agibilita',   si   fa   riferimento   alle   dimensioni
    legittimamente  preesistenti  anche  nel  caso   di   interventi   di
    ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso»; 
        g) all'articolo 13, comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono
    sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
        h) all'articolo 21, comma 2, le parole «31  dicembre  2021»  sono
    sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». 
      2. La proroga di cui al comma 1, lettera  b),  numero  1),  non  si
    applica alle disposizioni di cui  al  comma  4  dell'articolo  2  del
    decreto-legge n. 76 del 2020. 
      3. Le modifiche apportate dal  comma  1,  lettera  a),  numero  2),
    numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma  2,  lettere  a)  e  b),  del
    decreto-legge n. 76 del 2020 si applicano alle procedure avviate dopo
    l'entrata in vigore del presente decreto.  Per  le  procedure  i  cui
    bandi o  avvisi  di  indizione  della  gara  siano  pubblicati  prima
    dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero  i  cui  inviti  a
    presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la  medesima
    data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n.
    76 del 2020 nella formulazione antecedente alle  modifiche  apportate
    con il presente decreto. 
    
    
                                   Art. 52 
               Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 
            e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti 
     
      1.  Al  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 1: 
          1) al comma 1: 
            1.1 all'alinea, le parole «31 dicembre 2021» sono  sostituite
    dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
            1.2. alla lettera a), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
    parole  «,  limitatamente   alle   procedure   non   afferenti   agli
    investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
    previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo  e  del
    Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento  (UE)  2021/241  del
    Parlamento europeo e del Consiglio  del  12  febbraio  2021,  nonche'
    dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti  complementari
    di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59.  Nelle
    more di  una  disciplina  diretta  ad  assicurare  la  riduzione,  il
    rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti,  per  le
    procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo  di
    provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e  lavori,
    oltre che secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma
    4,  attraverso  le  unioni  di  comuni,  le   province,   le   citta'
    metropolitane e i comuni capoluogo di provincia»; 
          2) il comma 2 e' abrogato; 
          3) al comma 3, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
          4) al comma 4, le parole «Per gli anni 2019, 2020 e 2021»  sono
    sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»; 
          5) al comma 6, le parole «Per gli anni 2019, 2020 e 2021»  sono
    sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»; 
          6) al comma 7, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «30 giugno 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
    periodo: «Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del
    parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla
    costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta.»; 
          7) al comma 10, le parole  «Fino  al  31  dicembre  2021»  sono
    sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2023»; 
          8) al comma 15, le parole «Per gli anni dal 2019 al 2022»  sono
    sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»; 
          9) al comma 18, secondo periodo le parole «Fino al 31  dicembre
    2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023». 
      a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: «30  giugno  2021»  sono
    sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 
      1-bis.  In   caso   di   comprovate   necessita'   correlate   alla
    funzionalita'  delle  Forze  armate,  anche  connesse   all'emergenza
    sanitaria,  le  misure  di   semplificazione   procedurale   di   cui
    all'articolo  44  del  presente  decreto  si  applicano  alle   opere
    destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo  233,  comma  1,
    lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di
    cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  individuate,  con
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
    Ministro della difesa, sentito il  Ministro  delle  infrastrutture  e
    della mobilita' sostenibili. 
    
    
                                   Art. 53 
     Semplificazione  degli  acquisti  di  beni  e   servizi   informatici
      strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia  di  procedure
      di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici 
     
      1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni  e  servizi  di  importo
    inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo
    18 aprile 2016, n. 50, quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  2,
    lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120,  cosi'  come
    modificato dal  presente  decreto,  le  stazioni  appaltanti  possono
    ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, in presenza
    dei presupposti  ivi  previsti,  in  relazione  agli  affidamenti  di
    importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto  l'acquisto
    di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia
    cloud, nonche' servizi di connettivita', finanziati  in  tutto  o  in
    parte con le risorse previste per la realizzazione dei  progetti  del
    PNRR, la cui  determina  a  contrarre  o  altro  atto  di  avvio  del
    procedimento equivalente sia adottato  entro  il  31  dicembre  2026,
    anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle  soluzioni
    disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra  procedura  di
    affidamento. 
      2. Al termine delle procedure  di  gara  di  cui  al  comma  1,  le
    amministrazioni stipulano il contratto e avviano  l'esecuzione  dello
    stesso secondo le modalita' di cui  all'articolo  75,  comma  3,  del
    decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito  in  legge  24  aprile
    2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32,  commi
    9 e 10, del decreto legislativo n. 50  del  2016.  Per  le  verifiche
    antimafia si applica l'articolo 3 del decreto-legge 16  luglio  2020,
    n.  76,  convertito   in   legge   11   settembre   2020,   n.   120.
    L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i
    contratti relativi ai beni, servizi  e  forniture,  sotto  condizione
    risolutiva, ferme  restando  le  verifiche  successive  ai  fini  del
    comprovato possesso  dei  requisiti  da  completarsi  entro  sessanta
    giorni. 
      3.  La  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
    competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale
    esercita la funzione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera g),
    del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  sentita  l'AgID,  in
    relazione alle procedure di affidamento di cui al  comma  1  ritenute
    strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi
    di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa  e
    resilienza. 
      4. Nell'esercizio della funzione di cui al comma  3,  la  struttura
    della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   competente   per
    l'innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale  detta  anche
    prescrizioni,  obbligatorie  e   vincolanti   nei   confronti   delle
    amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalita' organizzative
    e ai tempi di svolgimento delle procedure di  affidamento  necessarie
    al fine di assicurare il conseguimento degli specifici  obiettivi  di
    trasformazione digitale previsti dal PNRR nel rispetto dei termini di
    attuazione  individuati  nel  cronoprogramma  relativo   ai   singoli
    progetti,  nonche'  alla  qualita'  e   alla   coerenza   tecnologica
    complessiva delle architetture infrastrutturali. 
      5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  recante  "Codice
    dei contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 29: 
          1) al comma 1, primo periodo,  dopo  le  parole  «nonche'  alle
    procedure  per  l'affidamento»  sono   inserite   le   seguenti:   «e
    l'esecuzione»; 
          2) il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Tutte  le
    informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni  aggiudicatrici
    e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla  scelta
    del  contraente,  all'aggiudicazione  e  all'esecuzione  di   lavori,
    servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i  concorsi  di
    progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi  quelli
    di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente  alla
    Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC  attraverso  le
    piattaforme telematiche ad essa interconnesse  secondo  le  modalita'
    indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso  la
    Banca Dati Nazionale dei Contratti  pubblici,  la  pubblicazione  dei
    dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e  ad
    eccezione di quelli  che  riguardano  contratti  secretati  ai  sensi
    dell'articolo  162,  la  trasmissione  dei  dati  all'Ufficio   delle
    pubblicazioni  dell'Unione  europea  e  la  pubblicazione  ai   sensi
    dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione  ai
    sensi del presente comma decorrono dalla data  di  pubblicazione  dei
    relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»; 
          3) al comma 3, sono inserite,  in  fine,  le  seguenti  parole:
    «anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme  telematiche
    interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per
    la gestione di tutte  le  fasi  della  vita  dei  contratti  pubblici
    secondo le modalita' indicate all'articolo 213, comma 9»; 
          4) il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Le  stazioni
    appaltanti sono tenute ad utilizzare le  piattaforme  telematiche  di
    cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all'articolo 44.»; 
          5)  il  comma  4-bis  e'  sostituito  dal   seguente:   «4-bis.
    L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale  dei
    Contratti  pubblici  dell'ANAC,  il  sistema  di   cui   al   decreto
    legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad
    essa interconnesse avviene, nel rispetto del  principio  di  unicita'
    del  luogo  di  pubblicazione  e   di   unicita'   dell'invio   delle
    informazioni, in conformita' alle Linee  guida  AgID  in  materia  di
    interoperabilita'. L'insieme dei dati e delle informazioni  condivisi
    costituiscono   fonte   informativa   prioritaria   in   materia   di
    pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si
    applica  quanto  previsto  dall'articolo  8,  comma  2,  del  decreto
    legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.». 
        b) all'articolo 36,  comma  6-bis,  secondo  periodo,  la  parola
    «decreto» e' sostituita dalla seguente: «provvedimento» e,  al  terzo
    periodo, le parole «Banca dati nazionale degli  operatori  economici»
    sono sostituite dalle seguenti: «Banca dati nazionale  dei  contratti
    pubblici.»; 
        c) all'articolo 77, comma  2,  le  parole  «puo'  lavorare»  sono
    sostituite dalle seguenti: «di regola, lavora». 
        d) all'articolo 81: 
          1) al comma 1, le parole «Banca dati centralizzata gestita  dal
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati
    nazionale degli operatori economici» sono sostituite dalle  seguenti:
    «Banca dati nazionale dei contratti  pubblici,  di  cui  all'articolo
    213, comma 8»; 
          2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per le  finalita'
    di cui al comma  1,  l'ANAC  individua,  con  proprio  provvedimento,
    adottato d'intesa con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
    mobilita'  sostenibili  e  con  l'AgID,   i   dati   concernenti   la
    partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione  ai  quali  e'
    obbligatoria la verifica  attraverso  la  Banca  dati  nazionale  dei
    contratti  pubblici,   i   termini   e   le   regole   tecniche   per
    l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati,
    anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del  decreto
    legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i  criteri  e  le  modalita'
    relative  all'accesso  e   al   funzionamento   della   Banca   dati.
    L'interoperabilita' tra le diverse banche  dati  gestite  dagli  enti
    certificanti coinvolte nel procedimento,  nonche'  tra  queste  e  le
    banche dati gestite dall'ANAC, e'  assicurata  secondo  le  modalita'
    individuate dall'AgID con le Linee guida in materia.»; 
          3) al comma 3, primo periodo, la parola «decreto» e' sostituita
    dalla seguente: «provvedimento» e, al secondo periodo, le  parole  «,
    debitamente  informata  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
    trasporti,» sono soppresse; 
          4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Presso  la  Banca
    dati nazionale dei  contratti  pubblici  e'  istituito  il  fascicolo
    virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i  dati  di
    cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi  di  esclusione
    di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84,  comma
    1, per i soggetti esecutori di lavori  pubblici,  nonche'  i  dati  e
    documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che
    l'operatore economico carica. Il  fascicolo  virtuale  dell'operatore
    economico e' utilizzato per la partecipazione alle  singole  gare.  I
    dati e documenti contenuti nel fascicolo  virtuale,  nei  termini  di
    efficacia di ciascuno di essi, possono essere  utilizzati  anche  per
    gare  diverse.  In  sede  di  partecipazione  alle  gare  l'operatore
    economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti  generali
    e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel  fascicolo
    virtuale per consentire la valutazione  degli  stessi  alla  stazione
    appaltante.»; 
          5) dopo  il  comma  4  e'  aggiunto  il  seguente:  «4-bis.  Le
    amministrazioni competenti al rilascio delle  certificazioni  di  cui
    all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure
    organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla  Banca  Dati
    Nazionale dei Contratti Pubblici la  disponibilita'  in  tempo  reale
    delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle
    proprie   banche   dati,   con   modalita'   automatizzate   mediante
    interoperabilita' secondo le modalita' individuate dall'AgID  con  le
    linee guida  in  materia.  L'ANAC  garantisce  l'accessibilita'  alla
    propria banca dati alle stazioni appaltanti, agli operatori economici
    e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84,  commi  1  e
    seguenti, limitatamente ai loro dati. Fino alla data  di  entrata  in
    vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC  puo'  predisporre
    elenchi di operatori economici gia'  accertati  e  le  modalita'  per
    l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.»; 
        e) all'articolo 85, comma 7, la parola  «decreto»  e'  sostituita
    dalla seguente: «provvedimento»; 
      e-bis) all'articolo 111: 
      1) al comma 1: 
      1.1) al primo periodo,  le  parole:  «con  particolare  riferimento
    alle» sono sostituite dalla seguente: «mediante»; 
      1.2) al secondo periodo, la parola: «decreto» e'  sostituita  dalla
    seguente: «regolamento»; 
      2) al comma 2, secondo periodo, dopo la  parola:  «semplificazione»
    sono aggiunte le seguenti: «, mediante metodologie  e  strumentazioni
    elettroniche»; 
      3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Le metodologie e  strumentazioni  elettroniche  di  cui  ai
    commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la
    Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo  213,
    comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai  sensi
    del citato articolo 213, comma 9»; 
        f) all'articolo 213, comma 8, il quarto periodo e' soppresso; 
        g) all'articolo 216, comma 13, la parola «decreto» e'  sostituita
    dalla seguente: «provvedimento»; 
      6. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 593 e' aggiunto,  infine,  il  seguente  periodo  «Il
    superamento del limite di cui al comma 591 e' altresi' consentito per
    le spese per l'acquisto di beni e  servizi  del  settore  informatico
    finanziate con il PNRR»; 
        b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono abrogati. 
      7. L' ANAC provvede all'attuazione delle disposizioni del  presente
    articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
    a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
    finanza pubblica. 
    
    
                                   Art. 54 
     Estensione dell'Anagrafe antimafia degli  esecutori  agli  interventi
      per la ricostruzione nei comuni interessati  dagli  eventi  sismici
      del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo 
     
      1. Al fine di favorire il piu' celere svolgimento  delle  procedure
    connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per
    gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati  dagli  eventi
    sismici del mese di aprile 2009 nella regione  Abruzzo,  a  decorrere
    dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
    presente decreto, opera l'Anagrafe antimafia degli esecutori  di  cui
    all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229.
    Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo
    e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione di cui al
    primo periodo,  devono  essere  iscritti,  a  domanda,  nell'Anagrafe
    antimafia degli esecutori di cui al citato articolo 30, comma 6,  del
    decreto-legge n. 189 del 2016.  Sono  abrogati  i  commi  1,  2  e  4
    dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
      2. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
    conversione del presente decreto, il comma 33 dell'articolo 2-bis del
    decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,  e'  abrogato.  Gli  operatori
    economici gia' iscritti nella sezione speciale del  citato  comma  33
    dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017 confluiscono, a
    cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia  degli
    esecutori di cui al comma 1 del presente articolo. 
      2-bis. Al fine di  accelerare  il  processo  di  ricostruzione  dei
    territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma
    9  dell'articolo  11  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.   78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  e'
    aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «Le   amministrazioni
    assegnatarie delle risorse  individuate  nei  piani  annuali  possono
    delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo
    ai sensi  dell'articolo  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
    l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente  competente,
    che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione,  esercitera'
    il  ruolo  di  soggetto  attuatore  degli  interventi  pubblici  gia'
    finanziati o in corso di programmazione,  nell'ambito  delle  risorse
    umane disponibili a legislazione vigente. 
      2-ter. Al  fine  di  favorire  il  piu'  celere  svolgimento  delle
    procedure connesse all'affidamento  e  all'esecuzione  dei  contratti
    pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei  processi
    di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti  dal  sisma  del  6
    aprile 2009 puo' individuare, sulla base  di  specifica  motivazione,
    interventi che  rivestono  un'importanza  essenziale  ai  fini  della
    ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali
    interventi  possono  essere  realizzati   secondo   le   disposizioni
    dell'articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici,  di
    cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  Nel  rispetto  dei
    principi  di  trasparenza,   concorrenza   e   rotazione,   l'invito,
    contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione  dell'appalto,
    e'  rivolto   ad   almeno   cinque   operatori   economici   iscritti
    nell'Anagrafe antimafia degli esecutori  prevista  dall'articolo  30,
    comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In  mancanza  di
    un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella  predetta
    Anagrafe, l'invito e' rivolto ad almeno cinque operatori iscritti  in
    uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici  territoriali  del
    Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della  legge  6  novembre
    2012, n. 190, che abbiano  presentato  domanda  di  iscrizione  nella
    predetta Anagrafe. Si applicano le disposizioni del  citato  articolo
    30, comma 6, del  decreto-legge  n.  189  del  2016.  I  lavori  sono
    affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
    commissione giudicatrice costituita secondo  le  modalita'  stabilite
    dall'articolo 216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo
    n. 50 del 2016. 
    
    
                                   Art. 55 
              Misure di semplificazione in materia di istruzione 
     
      1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi  in  materia
    di istruzione ricompresi nel PNRR e  garantirne  l'organicita',  sono
    adottate le seguenti misure di semplificazione: 
        a) per gli interventi di nuova  costruzione,  riqualificazione  e
    messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad  uso  scolastico
    ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR: 
          1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche
    suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati
    con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano
    per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il  collaudo  dei
    lavori,  tenendo  conto  delle  regole  di   monitoraggio   e   delle
    tempistiche definite dai regolamenti europei in materia; 
          2)  in  caso  di  inerzia   degli   enti   locali   beneficiari
    nell'espletamento  delle  procedure  per  la  progettazione   e   per
    l'affidamento   dei   lavori,   nonche'   nelle   attivita'    legate
    all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito  di
    attivita' di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e  le
    condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
    e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e  di  assicurare  il  diritto
    allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12; 
          3) all'articolo 7-ter, comma 1,  alinea,  del  decreto-legge  8
    aprile 2020, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
    giugno 2020, n. 41, le parole  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «31 dicembre 2026»; 
          4) gli enti locali che si trovano in esercizio  provvisorio  di
    bilancio sono autorizzati, per le annualita' dal  2021  al  2026,  ad
    iscrivere  in  bilancio  i  relativi   finanziamenti   concessi   per
    l'edilizia  scolastica  nell'ambito  del   PNRR   mediante   apposita
    variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto
    legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e  dall'allegato  4/2  al  decreto
    legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
          5)  l'autorizzazione  prevista  dall'articolo  21  del  decreto
    legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  relativa  agli  interventi  di
    edilizia  scolastica  autorizzati  nell'ambito  del  PNRR,  e'   resa
    dall'amministrazione   competente   entro   sessanta   giorni   dalla
    richiesta,  anche  tramite  conferenza  di  servizi.  Il  parere  del
    soprintendente  di  cui  all'articolo  146,  comma  8,  del   decreto
    legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' reso entro trenta giorni; 
        b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole,
    al contrasto  alla  dispersione  scolastica  e  alla  formazione  del
    personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR: 
          1) al fine di rispettare le tempistiche e le  condizioni  poste
    dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,
    del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano
    far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi  449  e  450,
    della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  possono  procedere  anche  in
    deroga alla citata normativa  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
    presente titolo; 
          2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli
    interventi  ricompresi   nel   complessivo   PNRR,   procedono   agli
    affidamenti nel rispetto delle soglie  di  cui  al  decreto-legge  16
    luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
    settembre 2020, n. 120, come modificato dal presente  decreto,  anche
    in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma  2,  lettera  a),
    del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
    ricerca 28 agosto 2018, n. 129; 
          3) fermo restando lo svolgimento dei compiti  di  controllo  di
    regolarita' amministrativa e contabile  da  parte  dei  revisori  dei
    conti delle istituzioni scolastiche, come  disciplinati  dal  decreto
    del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 129
    del 2018,  ai  fini  del  monitoraggio  sull'utilizzo  delle  risorse
    assegnate  alle  istituzioni  scolastiche,  i  revisori   dei   conti
    utilizzano apposita piattaforma digitale  messa  a  disposizione  dal
    Ministero dell'istruzione, alla quale  e'  possibile  accedere  anche
    tramite  il  sistema  pubblico   di   identita'   digitale,   secondo
    indicazioni  del  Ministero  dell'istruzione,  sentito  il  Ministero
    dell'economia e delle finanze; 
          4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate
    al cablaggio e alla sistemazione degli  spazi  delle  scuole  possono
    procedere direttamente  all'attuazione  dei  suddetti  interventi  di
    carattere non  strutturale  previa  comunicazione  agli  enti  locali
    proprietari degli edifici.