Pubblicate sul sito dell’ANAC le seguenti Delibere recanti provvedimenti e Regolamenti ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 efficace dal prossimo 1 luglio 2023.
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Delibera n. 261 del 20.06.2023 – BDNCP –Art. 23 D.Lgs. n. 36/2023
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale»
Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1 luglio 2023. Il presente provvedimento acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024.
Delibera n. 263 del 20.06.2023 – Pubblicità legale – Art. 27 D.Lgs. n. 36/2023 Allegato I – Elenco obblighi di pubblicazione
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici».
Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ed acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024.
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Delibera n. 264 del 20.06.2023 – Trasparenza – Art. 28 D.Lgs. 36/2023 Allegato I – Obblighi trasparenza
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dal 1 luglio 2023. Il presente provvedimento acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024.
Delibera n. 265 del 20.06.2023 – Quote Concessionari – Art. 186, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 36/2023
Provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 186 commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Indicazioni sulle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici non affidate conformemente al diritto dell’Unione europea”.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dal 1 luglio 2023.
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Delibera n. 266 del 20.06.2023 – Qualificazione Stazioni Appaltanti – Art. 62, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023
Regolamento per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell’art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
L’avviso della pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023
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Delibera n. 267 del 20.06.2023 – Precontenzioso – Art. 220, comma 1 e 4 D.Lgs. n. 36/2023
Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 220, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
L’avviso della pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023
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Delibera n. 268 del 20.06.2023 – Legittimazione straordinaria – art. 220, commi 2, 3 e 4 D.Lgs. n. 36/2023
Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 220, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Legittimazione straordinaria)
L’avviso della pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023
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Delibera n. 269 del 20.06.2023 – Vigilanza collaborativa – art. 222 D.Lgs. n. 36/2023
Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici.
L’avviso della pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023 e si applicano, a partire da quella data, ai Protocolli di vigilanza collaborativa che riguardino procedure di gara disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
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Delibera n. 270 del 20.06.2023 – Vigilanza in materia di contratti pubblici – art. 222 D.Lgs. n. 36/2023
Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici
L’avviso della pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023.
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Delibera n. 271 del 20.06.2023 – Potere sanzionatorio – art. 222 D.Lgs. n. 36/2023
Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell’adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.
L’avviso della pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023
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Delibera n. 272 del 20.06.2023 – Casellario Informatico – Art. 222, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023 Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
L’avviso della pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023
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Delibera n. 291 del 20.06.2023 – Misure di prevenzione corruzione e conflitto interessi – Art. 16 D.lgs. 36/2023
Attribuzione ai titolari di incarichi politici del potere di adottare atti di natura tecnica gestionale. Indicazioni di ANAC ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione e del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici ex art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 (oggi art. 16 D.lgs. 36/2023 recante nuovo codice dei contratti pubblici).
15. Due sono le considerazioni da svolgere.
15.1. La prima è che proprio il rifiuto della “prospettiva sostanzialistica”, opposto dal TAR, ha condotto a un risultato paradossale, prima ancora che erroneo in diritto; e quando la conclusione cui giunge una tesi è paradossale ci si deve interrogare sulla congruenza del ragionamento condotto; il risultato, del tutto paradossale, è quello di escludere da una gara un concorrente pacificamente in possesso dei requisiti per svolgere il servizio. E ciò per una erronea interpretazione della lex specialis che, nel descrivere le prestazioni oggetto del contratto, ha avuto la “pecca” di essere estremamente dettagliata.
Proprio la prospettiva sostanzialistica avrebbe dovuto condurre a riflettere sulla effettiva portata del paragrafo 3 del disciplinare che non aveva certo il senso di individuare una categoria di servizi (servizio di controllo ai sensi del D.M. 6 ottobre 2009, servizio di prevenzione e gestione delle emergenze, servizio di gestione di sala) al di fuori del servizio di portierato (o di vigilanza). Che tali servizi rientrassero nelle prestazioni individuate nelle altre categorie è talmente evidente che non è necessario indugiare particolarmente sul punto.
15.2. Il secondo aspetto da valorizzare è che il TAR ha effettuato una lettura atomistica della lex specialis, dimenticando che trovano applicazione le norme in materia di contratti, ed anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 c.c., con la precisazione che, sebbene tali principi si trovino generalmente enunciati per sottolineare l’effetto di autovincolo delle clausole del bando nei confronti dell’amministrazione che le ha poste, gli stessi ben possono essere richiamati anche per la ricostruzione dell’effettivo contenuto delle clausole della lex specialis (e la finalità di quest’ultima) al fine di far emergere gli elementi di cui l’operatore economico concorrente deve tener conto per la formulazione della propria offerta (Consiglio di Stato sez. V, 1° ottobre 2021, n. 6598).
16. L’appellante richiama con tutta ragione il punto 7.2. del Disciplinare di gara, segnatamente nella parte in cui: “Si precisa che il settore di attività oggetto della gara va considerato complessivamente, atteso che l’attività di cui trattasi ricomprende vari settori (quali, ad esempio, vigilanza armata, portierato, servizio di controllo, servizio di prevenzione e gestione delle emergenze).
16.1. Ebbene, se si chiarisce il perimetro delle prestazioni che comprende il servizio di portierato è di conseguenza chiarito che un operatore economico che ha dimostrato la capacità a eseguire quelle prestazioni non può essere escluso perché non avrebbe dimostrato la capacità a eseguire l’1,97 % di prestazioni secondarie evidentemente rientranti nel perimetro di quelle principali. L’interesse della stazione appaltante alla corretta esecuzione delle prestazioni era pacificamente garantito.
16.2. La locuzione “prestazioni secondarie” è un predicato. Si dicono “predicati” tutti i termini che denotano non una entità individuale, ma una classe: una classe è un insieme di entità individuali che condividono un medesimo attributo o un medesimo insieme di attributi. Il significato dei predicati può essere analizzato in due componenti:
a) il senso (in altre parole: che cosa vuol dire?);
b) il riferimento (in altre parole: “a che cosa si riferisce”?).
Il senso, detto anche intensione è l’insieme degli attributi che un oggetto deve avere perché il predicato possa essergli applicato. Il riferimento, detto anche estensione è la classe di oggetti che presentano tali attribuiti ed ai quali il predicato è pertanto applicabile.
16.3. Nel caso qui esaminato, le prestazioni secondarie, dovevano intendersi nel senso (intensione) di individuare alcune prestazioni della macroarea dei servizi di portierato.
Esse poi dovevano riferirsi (estensione) a quelle attività, appunto secondarie, rientranti pacificamente nel binomio servizi di portierato e di vigilanza armata.
16.4. E’ affermazione risalente (e consolidata) quella secondo cui nei bandi di gara pubblica i servizi di vigilanza armata e di portierato costituiscono due servizi del tutto distinti tra loro atteso che l’attività di vigilanza è quella volta alla salvaguardia di beni affidati alle proprie cure, ergo attività finalizzata, sebbene in via mediata, a contribuire alla preservazione dell’ordine e della sicurezza pubblica, fatto che, tra l’altro, giustifica la subordinazione dell’espletamento dell’attività al possesso di una autorizzazione governativa prefettizia ad hoc; invece il servizio di portierato attiene essenzialmente alla garanzia dell’ordinato utilizzo di un immobile da parte dei fruitori dello stesso, essendo quindi prevalentemente finalizzato alla sorveglianza e protezione degli immobili e dei beni in essi presenti, nonché alla disciplina dell’accesso di estranei, senza che vengano in rilievo – se non in via del tutto indiretta – finalità di interesse pubblico, che invece caratterizzano l’attività di vigilanza, che coerentemente non rende necessaria alcuna autorizzazione di polizia per lo svolgimento del servizio (Consiglio di Stato sez. IV, 16 settembre 2016, n. 3898).
16.5. Con tutta ragione l’appellante, a pagina 14 del ricorso, afferma che, raffrontando il quadro ricognitivo delle prestazioni appartenenti alla macroarea dei servizi di portierato con la descrizione delle prestazioni integranti i servizi di prevenzione e gestione delle emergenze e gestione di sala, contenuta al paragrafo 14 del Capitolato di gara, è del tutto evidente la diretta riconducibilità di questi nel novero delle prestazioni di portierato.
16.6. Le prestazioni che possono essere svolte dalle società di portierato e di global service senza autorizzazione di cui all’art 134 del TULPS si risolvono, in via meramente esemplificativa, nell’attività di:
a) controllo delle infrastrutture di servizio;
b) registrazioni dei visitatori;
c) monitoraggio dell’impianto di allarme;
d) verifica e divieto di sosta nella guardiola a persone non autorizzate;
e) attività volte a fornire indicazioni;
f) custodia delle cose consegnate;
g) ispezioni dei i cancelli, dei portoni e di ogni altra porta di accesso;
h) svolgimento di lavori di prevenzione ed eventuali interventi antincendio, antiallagamento, fughe di gas;
i) operazioni di pesatura dei materiali scaricati nei locali o nei cantieri dell’ente;
l) accertamento dell’effettivo funzionamento delle attrezzature di riscaldamento dei locali e dei bruciatori.
16.7. In definitiva, il portierato si caratterizza per essere destinato a garantire l’ordinata utilizzazione dell’immobile da parte dei fruitori, senza che vengano in alcun modo in rilevo, se non in via del tutto mediata ed indiretta, finalità di prevenzione e sicurezza.
16.8. Se si dà lettura delle prestazioni classificate nel bando come “altri servizi” (servizio di controllo ai sensi del D.M. 6 ottobre 2009, servizio di prevenzione e gestione delle emergenze, servizio di gestione di sala) è talmente pacifica la loro sussunzione nell’ambito dei servizi di portierato (per quelli di cui al D.M. 6 ottobre 2009, a tutto voler concedere, vi possono essere punti di sovrapposizione con i servizi di vigilanza) che non è davvero necessario indugiare oltre. 17. In definitiva, erra il giudice di primo grado quando individua un terzo genere rispetto ai servizi di vigilanza e di portierato. Terzo genere che non è mai stato individuato dalla giurisprudenza, neppure di questa Sezione, che ha sempre distinto i compiti di sorveglianza, regolazione dell’accesso del pubblico, attivazione e controllo di impianti di sicurezza, vigilanza e salvaguardia dell’integrità di beni e di impianti dell’Amministrazione, compresi i servizi di reception e portierato, che possono essere svolti anche da personale che non sia in possesso dell’autorizzazione di pubblica sicurezza (Consiglio di Stato sez. V, 22 ottobre 2012, n. 5405) dai servizi di vigilanza che, invece, sono subordinati al possesso di una autorizzazione governativa prefettizia ad hoc.
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto l’atto di organizzazione delle Aree e degli uffici
dell’Autorita’ nazionale anticorruzione, adottato il 29 ottobre 2014
in attuazione della delibera n. 143/2014 e i successivi atti
organizzativi integrativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
febbraio 2016 con il quale e’ stato approvato il Piano di riordino
dell’Autorita’ nazionale anticorruzione;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50(di seguito,
codice) e, in particolare, gli articoli 211 e 213 del medesimo decreto;
Tenuto conto del parere del Consiglio di Stato 28 dicembre 2016, n.
2777 sul precedente Regolamento di vigilanza del 15 febbraio 2017;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – Disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
per lo sviluppo convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
2017, n. 96 e, in particolare, l’art. 52-ter del medesimo decreto
recante «Modifiche al codice dei contratti pubblici», nonche’ l’art.
211 di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Tenuto conto del regolamento approvato in data 13 giugno 2018 in
merito all’esercizio dei poteri dell’ANAC di cui all’art. 211, commi
1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
E m a n a
il seguente Regolamento:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
successive modificazioni e integrazioni;
b) «Autorita’», l’Autorita’ nazionale anticorruzione;
c) «presidente», il presidente dell’autorita’;
d) «consiglio», il consiglio dell’autorita’;
e) «ufficio», l’Ufficio di vigilanza competente in merito ai
procedimenti concernenti l’esercizio dei poteri di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
f) «dirigente», il dirigente dell’ufficio;
g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all’art. 3, comma 1,
lettera o), del codice;
h) «atto di raccomandazione», l’atto conclusivo del procedimento
di vigilanza adottato dal consiglio o dal dirigente ai sensi degli
articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento;
i) «CRI» la comunicazione di risultanze istruttorie, di cui all’art. 20 del presente regolamento.
Art. 2 Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti dell’Autorita’
concernenti l’esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, comma 3,
lettere a), b), g) del codice.
Art. 3 Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza
1. L’attivita’ di vigilanza si conforma agli indirizzi, alle
prescrizioni e agli obiettivi indicati dal Presidente e dal consiglio
dell’autorita’.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il consiglio approva una
direttiva programmatica, elaborata anche alla luce delle disfunzioni
riscontrate dagli uffici nel corso dell’attivita’ dell’anno
precedente.
3. Il Consiglio, sulla base della direttiva programmatica, approva
altresi’ il «Piano annuale delle ispezioni», svolte secondo le
modalita’ operative contenute nelle «Linee guida per lo svolgimento
delle ispezioni», pubblicate sul sito istituzionale dell’Autorita’.
4. La direttiva annuale e’ pubblicata in forma sintetica, con
l’indicazione dei criteri a cui si conforma l’attivita’ di vigilanza,
sul sito istituzionale dell’Autorita’.
5. Il consiglio puo’ integrare la direttiva ove ritenga necessario
indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza.
Art. 4 Attivita’ di vigilanza d’ufficio e su segnalazione
1. L’attivita’ di vigilanza dell’Autorita’ e’ attivata dall’ufficio
competente, secondo la direttiva annuale di cui all’art. 3 ovvero su
disposizione del consiglio.
2. L’attivita’ di vigilanza dell’Autorita’ e’ attivata su
iniziativa dell’ufficio competente e su disposizione del consiglio:
a) a seguito di grave mancato adeguamento della stazione
appaltante alle osservazioni dell’Autorita’, ai sensi dell’art. 8 del
regolamento in materia di vigilanza collaborativa;
b) a seguito di mancato adeguamento della stazione appaltante al
parere di precontenzioso vincolante di cui all’art. 211, comma 1, del
codice.
3. L’attivita’ di vigilanza e’, altresi’, attivata a seguito di
segnalazioni presentate all’Autorita’:
a) dall’autorita’ giudiziaria amministrativa, ai sensi dell’art.
1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 129, comma 3, delle
disposizione di attuazione del codice di procedura penale;
c) dall’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 19, comma 5,
lett. a-bis) del decreto-legge 24 giugno 2014, 90;
d) da ogni altra amministrazione o autorita’ pubblica, ivi
compresa quella giudiziaria ordinaria e contabile.
4. L’Autorita’ valuta anche le segnalazioni di violazione della
normativa in materia di contratti pubblici presentate da terzi,
compatibilmente con le esigenze organizzative e di funzionamento
degli uffici, tenendo conto in via prioritaria della gravita’ della
violazione e della rilevanza degli interessi coinvolti dall’appalto.
5. Nel caso di segnalazione di illeciti da parte di un dipendente
pubblico (c.d. whistleblower), la trattazione della stessa e’
affidata all’ufficio competente, che la svolge ai sensi del presente
regolamento e delle linee guida adottate dall’Autorita’ in materia,
nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identita’ del
segnalante di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001.
Art. 5 Modalita’ di presentazione delle segnalazioni
1. Le segnalazioni di terzi di cui all’art. 4, comma 4, sono
presentate mediante il modulo allegato al presente regolamento,
disponibile sul sito istituzionale dell’Autorita’ e, ordinariamente,
trasmessa ai sensi dell’art. 25 del presente regolamento.
2. Il modulo di cui al comma 1 e’ compilato con chiarezza in ogni
suo campo obbligatorio, corredato dalla eventuale documentazione,
firmato e accompagnato da copia di un documento di identita’ o di
altro documento valido del segnalante. Il segnalante indica,
altresi’, l’indirizzo, preferibilmente di posta elettronica
certificata, cui possono essere indirizzate le eventuali
comunicazioni dell’Autorita’.
3. Nel caso in cui non sia utilizzato il modulo di cui al comma 1,
la segnalazione, firmata e accompagnata da copia di un documento di identita’ o di altro documento valido del segnalante, deve comunque indicare e documentare gli elementi rilevanti.
Art. 6 Segnalazioni anonime
1. Ai fini del presente regolamento sono considerate anonime le
segnalazioni che:
a) non rechino alcuna sottoscrizione;
b) rechino una sottoscrizione illeggibile;
c) pur apparendo riferibili a un soggetto, non consentano,
comunque, di individuarlo o di identificarlo con certezza.
2. Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente.
3. Le segnalazioni anonime che riguardino fatti di particolare
rilevanza o gravita’ e presentino informazioni adeguatamente
circostanziate possono essere tenute in considerazione al fine di
integrare le informazioni in possesso dell’ufficio nell’esercizio
dell’attivita’ di vigilanza. Il dirigente dell’ufficio puo’ altresi’
proporre al consiglio di avviare un autonomo procedimento di
vigilanza.
Art. 7 Archiviazione delle segnalazioni
1. Il dirigente provvede all’archiviazione delle segnalazioni,
oltre che nei casi di cui all’art. 6, anche nei seguenti casi:
a) manifesta infondatezza della segnalazione;
b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione
e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;
c) richieste genericamente riferite ad interi ambiti
dell’attivita’ contrattuale delle stazioni appaltanti;
d) manifesta incompetenza dell’Autorita’ su questioni non
afferenti alla materia dei contratti pubblici;
e) finalita’ palesemente emulativa della segnalazione;
f) segnalazioni per le quali l’intervento dell’Autorita’ non e’ piu’ attuale.
2. La segnalazione si intende archiviata se l’Autorita’ non procede
alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui
all’art. 13, comma 2, del presente Regolamento.
3. Il dirigente invia trimestralmente al consiglio il prospetto
riassuntivo delle segnalazioni archiviate ai sensi del presente
articolo, con l’indicazione, in relazione alle fattispecie di cui
alla lett. f) del comma 1, delle motivazioni dell’archiviazione. Tali
prospetti, previa presa d’atto da parte del consiglio sono pubblicati
sul sito dell’Autorita’ e tale pubblicazione e’ da intendersi quale
informativa rivolta agli esponenti.
4. Le notizie contenute nelle segnalazioni archiviate ai sensi del
presente articolo, sono valutate al fine di individuare disfunzioni
nell’applicazione delle norme in materia di contratti pubblici. Tali
informazioni rilevano anche ai fini della predisposizione della
direttiva programmatica di cui all’art. 3, comma 2, e del conseguente
Piano ispettivo dell’Autorita’ nonche’ degli atti, delle proposte e
della relazione annuale dell’Autorita’ di cui all’art. 213, comma 3,
lettere c) ed e) del codice.
Art. 8 Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento di precontenzioso
1. Qualora il procedimento di vigilanza debba essere avviato,
d’ufficio o su segnalazione, in pendenza di un procedimento di
precontenzioso avente il medesimo oggetto, l’avvio del procedimento di vigilanza puo’ essere sospeso. All’esito dell’emanazione del parere di precontenzioso, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per l’avvio del procedimento di vigilanza.
2. Qualora il procedimento di vigilanza sia stato avviato, in caso
di sopravvenuta richiesta di un parere di precontenzioso avente il
medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza puo’ essere sospeso
sino all’esito del procedimento di precontenzioso. In questo caso,
all’esito dell’emanazione del parere di precontenzioso, il dirigente
valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al
procedimento di vigilanza.
Art. 9 Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento per la proposizione del ricorso di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter del codice.
1. Qualora, ricorrano i presupposti per la legittimazione al
ricorso di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter del codice, il
procedimento di vigilanza non e’ avviato ovvero e’ sospeso.
2. L’effetto sospensivo di cui al comma 1 decorre dall’acquisizione
della notizia ai sensi dell’art. 11 del Regolamento sull’esercizio
dei poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto
legislativo n. 50/2016. Il procedimento avviato si estingue con la
notifica del ricorso ai sensi dell’art. 211, comma 1-bis ovvero comma
1-ter del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 10 Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo
1. Nel caso di pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al
giudice amministrativo avente il medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza non e’ avviato. All’esito del giudizio, il dirigente valuta
se vi siano i presupposti per l’avvio del procedimento di vigilanza.
2. La sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al
giudice amministrativo comporta la sospensione di un procedimento di vigilanza avviato avente il medesimo oggetto. All’esito del giudizio, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza.
Art. 11 Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento e’ il dirigente dell’ufficio.
2. Il responsabile del procedimento puo’ individuare uno o piu’
funzionari cui affidare lo svolgimento dell’istruttoria.
Art. 12 Atti conclusivi del procedimento di vigilanza
1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell’art. 13, si
conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d’atto della
volonta’ della stazione appaltante di adottare gli atti di cui
all’art. 19, comma 2, e all’art. 20, comma 6, con l’adozione,
mediante delibera del consiglio ovvero mediante atto dirigenziale in
caso di procedimento in forma semplificata di cui all’art. 21, di uno
dei seguenti atti:
a) atto con il quale l’Autorita’ registra che la stazione appaltante ha adottato nel caso esaminato buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione;
b) accertamento di atti illegittimi o irregolari della procedura
di gara o dell’esecuzione del contratto, eventualmente accompagnato da raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti interessate, a rimuovere le illegittimita’ o irregolarita’ riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire, per il futuro, il ripetersi di tali illegittimita’ e irregolarita’.
Art. 13 Avvio del procedimento di vigilanza
1. La comunicazione di avvio del procedimento e’ effettuata dal
responsabile del procedimento ed indica l’oggetto del procedimento,
le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti nonche’, ove
possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine di
conclusione del procedimento istruttorio, l’ufficio competente con
indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.
2. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento e’, di
norma, di sessanta giorni, fatta salva la possibilita’ di proroga
comunque non superiore a centottanta giorni, nei casi di motivate
esigenze istruttorie.
3. Il termine di cui al comma 2 decorre, per la vigilanza
d’ufficio, dalla data di perfezionamento dell’atto contenente le
notizie relative a possibili illegittimita’ o irregolarita’, quali la
relazione di attivita’ ispettiva, il rapporto di un ufficio relativo
ad atti e dati disponibili presso l’Autorita’ o raccolti mediante
accesso a siti e banche dati pubbliche. In caso di segnalazioni di
cui all’art. 4, commi 3 e 4, il termine decorre dalla data di
ricevimento della segnalazione.
4. La comunicazione puo’ essere preceduta da una richiesta alla
stazione appaltante di informazioni utili.
5. La comunicazione di cui al comma 1 e’ inviata alla stazione
appaltante e ai controinteressati. Nel caso di segnalazione di terzi,
all’esponente, che non puo’ essere qualificato quale
controinteressato, potra’ essere fornita unicamente la comunicazione di conclusione del procedimento di cui agli articoli 19, 20 e 21 del presente Regolamento.
6. Nel caso di un rilevante numero di destinatari la comunicazione
personale e’ sostituita da modalita’ di volta in volta stabilite
dall’Autorita’.
7. Il dirigente trasmette al consiglio, con cadenza trimestrale,
l’elenco dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1.
Art. 14 Partecipazione all’istruttoria
1. Possono partecipare all’istruttoria:
a) i soggetti ai quali e’ stata inviata la comunicazione di avvio
del procedimento, ai sensi dell’art. 13, comma 4;
b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed
attuali, correlati all’oggetto del procedimento che ne facciano
motivata richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio
del procedimento o dalla conoscenza dello stesso.
2. I soggetti che partecipano all’istruttoria hanno facolta’ di:
a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle
modalita’ e nei termini previsti dal «Regolamento concernente
l’accesso ai documenti formati o detenuti dall’Autorita’ ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che
sono valutati dall’ufficio ove pertinenti all’oggetto del
procedimento.
Art. 15 Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti
1. Il responsabile del procedimento formula per iscritto le
richieste di informazioni e di esibizione di documenti, di cui
all’art. 213, comma 13, del codice, che indicano:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono
chiarimenti;
b) il termine entro il quale dovra’ pervenire la risposta o
essere esibito il documento. Tale termine, non inferiore a dieci e
non superiore a trenta giorni, e’ stabilito in relazione all’urgenza
del caso, alla quantita’ e qualita’ delle informazioni e dei
documenti richiesti;
c) le sanzioni applicabili, ai sensi dell’art. 213, comma 13, del
codice, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato
motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti,
nonche’ quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti
documenti non veritieri.
2. I documenti di cui e’ richiesta l’esibizione sono forniti,
preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione
di conformita’ all’originale. In alternativa, possono essere forniti
in originale o copia conforme.
3. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti
possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o
ispezioni, rendendo note all’interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2.
Art. 16 Audizioni
1. Il dirigente puo’ convocare in audizione i soggetti ai quali e’
stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi
dell’art. 13, ovvero gli ulteriori soggetti che si riterra’ utile
sentire ai fini di una piu’ compiuta trattazione dell’indagine.
2. I soggetti destinatari della comunicazione di risultanze
istruttorie di cui all’art. 20, entro dieci giorni dal ricevimento,
possono presentare istanza di audizione all’ufficio. Il dirigente,
valutata positivamente la richiesta, comunica la data dell’audizione.
3. Nel corso delle audizioni i soggetti convocati possono comparire
in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore
speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere
di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti
di propria fiducia. La richiesta di audizione deve specificare
l’oggetto dell’esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa
si ritiene necessaria.
4. L’audizione puo’ essere richiesta innanzi al consiglio dai
soggetti di cui al comma 2, limitatamente ai casi di maggiore
rilevanza. La richiesta di audizione deve specificare l’oggetto
dell’esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene
necessaria. Il Presidente, su proposta degli uffici, valutata
positivamente la richiesta, fissa la data dell’audizione e, per il
tramite della Segreteria del consiglio, dispone la comunicazione agli
interessati.
5. Delle audizioni e’ redatto processo verbale contenente le
principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.
Art. 17 Ispezioni
1. Nell’ambito del procedimento di vigilanza, il dirigente puo’
chiedere al consiglio lo svolgimento di un’attivita’ ispettiva, da
eseguire secondo i termini e le modalita’ indicate nelle Linee guida
per lo svolgimento delle ispezioni, pubblicate sul sito istituzionale
dell’Autorita’.
2. Il mandato ispettivo e’ disposto con provvedimento del
Presidente, nel quale e’ indicata la composizione del gruppo
ispettivo, l’eventuale attivazione della collaborazione della Guardia
di finanza o di altri organi dello Stato, l’ambito soggettivo,
l’oggetto dell’accertamento.
3. Entro il termine assegnato per la conclusione dell’attivita’
ispettiva, che comunque non puo’ essere superiore a sessanta giorni,
l’ispettore redige la relazione contenente le risultanze degli
accertamenti ispettivi che viene tempestivamente trasmessa
all’ufficio richiedente per i successivi adempimenti.
Art. 18 Sospensione dei termini del procedimento
1. I termini del procedimento, nel caso di questioni di particolare
complessita’, possono essere sospesi una sola volta e, al di fuori
della ipotesi di cui alla lettera b), per una durata che non puo’
eccedere i trenta giorni, nei seguenti casi:
a) ulteriori approfondimenti mediante richieste documentali
integrative alle parti o ad altre Amministrazioni o Autorita’
nazionali ed estere;
b) ispezioni disposte ai sensi dell’art. 17; in tal caso i
termini del procedimento possono essere sospesi per una durata che
non puo’ eccedere i sessanta giorni;
c) acquisizione di pareri da altri uffici dell’Autorita’, da
altre Amministrazioni o Autorita’ nazionali ed estere.
2. Nell’ipotesi di richieste documentali o di acquisizioni di
pareri da altre amministrazioni o autorita’ nazionali ed estere,
l’istruttoria puo’ essere conclusa prescindendo dalle informazioni
richieste non pervenute nel termine di cui al comma 1.
3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere,
rispettivamente, dalla data di ricevimento o di acquisizione da parte
del responsabile del procedimento delle integrazioni documentali,
dalla data di ricezione della relazione ispettiva, dalla data di
ricevimento del parere richiesto.
4. La sospensione dei termini procedimentali e’ comunicata alle
parti.
Art. 19 Conclusione del procedimento
1. Il dirigente, ove non si proceda ai sensi dell’art. 20, entro
centottanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine
assegnato nella comunicazione di avvio del procedimento per la
presentazione di memorie, salva l’applicazione della sospensione di
cui all’art. 18, sottopone al consiglio per l’approvazione una
proposta di delibera nella quale sono indicati i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’Autorita’,
in relazione alle risultanze dell’istruttoria, avente ad oggetto
l’adozione di uno degli atti di cui all’art. 12.
2. Il dirigente puo’, altresi’, adottare una propria nota avente ad
oggetto la comunicazione di presa d’atto della volonta’ manifestata
dalla stazione appaltante di rimuovere le illegittimita’ e
irregolarita’ indicate nella comunicazione di avvio del procedimento
ovvero di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali
illegittimita’ e irregolarita’. Tale nota puo’ concludere, anche in
parte, il procedimento.
3. Il dirigente sottopone al consiglio, con cadenza trimestrale,
l’elenco delle note adottate ai sensi del comma 2.
Art. 20 Comunicazione di risultanze istruttorie
1. In caso di accertamento di atti illegittimi e irregolari di
particolare gravita’ o di particolare rilevanza economica e sociale,
in rapporto al valore del contratto e al numero di operatori
potenzialmente coinvolti nel mercato di riferimento, o nel caso in
cui nel corso dell’attivita’ di vigilanza siano emersi fatti nuovi,
ulteriori e diversi da quelli indicati nella comunicazione di avvio
il dirigente, prima della conclusione del procedimento finalizzato
alla formale proposta di delibera di cui all’art. 12, comma 1,
lettera b), entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla
data di scadenza del termine assegnato nella comunicazione di avvio
del procedimento per la presentazione di memorie, salva
l’applicazione della sospensione di cui all’art. 18, puo’ predisporre
una Comunicazione di risultanze istruttorie (CRI).
2. La CRI e’ sottoposta alla preventiva approvazione del consiglio.
3. La CRI e’ trasmessa alla stazione appaltante e ai
controinteressati. Entro un termine, non inferiore a dieci giorni e
non superiore a trenta giorni, i destinatari della comunicazione
possono formulare le proprie controdeduzioni ovvero manifestare la
volonta’ di conformarsi alle indicazioni in essa contenute.
4. La CRI puo’ essere effettuata mediante forme di pubblicita’ di
volta in volta stabilite.
5. Il dirigente, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di
scadenza del termine assegnato ai soggetti interessati per fornire
riscontro alla CRI, salva l’applicazione della sospensione di cui
all’art. 18, sottopone al consiglio per l’approvazione una proposta
di delibera nella quale sono indicati i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’Autorita’, in
relazione alle risultanze dell’istruttoria, avente ad oggetto
l’adozione di uno degli atti di cui all’art. 12, comma 1, lettera b).
6. Il dirigente puo’, altresi’, adottare una propria nota avente ad
oggetto la comunicazione di presa d’atto della volonta’ manifestata
dalla stazione appaltante di rimuovere le illegittimita’ e
irregolarita’ indicate nella CRI ovvero di adottare atti volti a
prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimita’ e irregolarita’.
Tale nota puo’ concludere, anche in parte, il procedimento.
7. Il dirigente sottopone al consiglio, con cadenza trimestrale,
l’elenco delle note adottate ai sensi del comma 6.
Art. 21 Procedimenti in forma semplificata
1. Il procedimento e’ concluso in forma semplificata nei seguenti
casi:
a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro
normativo e giurisprudenziale di riferimento;
b) e’ possibile applicare al caso di specie una precedente
pronuncia dell’Autorita’.
2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente adotta un atto di
conclusione del procedimento,che puo’ sostituire la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 13, di norma entro il termine
di centottanta giorni, che decorre, per la vigilanza d’ufficio, dalla
data di perfezionamento dell’atto contenente le notizie relative a
possibili illegittimita’ o irregolarita’ di cui all’art. 13, comma 3,
e, in caso di segnalazioni di cui all’art. 4, commi 3 e 4, dalla data
di ricevimento della segnalazione.
3. Nei casi di particolare rilevanza gli atti dirigenziali di
conclusione del procedimento in forma semplificata sono sottoposti
alla previa autorizzazione del consiglio.
4. Il dirigente, fuori dai casi di cui al comma 3, informa
trimestralmente il consiglio dei procedimenti conclusi ai sensi del
presente articolo.
Art. 22 Comunicazione delle raccomandazioni e verifica della loro attuazione
1. Qualora, con la delibera approvata dal consiglio o con l’atto
dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata,
siano adottate raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti
interessate, a rimuovere le illegittimita’ o irregolarita’
riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire il futuro
ripetersi di tali illegittimita’ e irregolarita’, le raccomandazioni
sono comunicate alle parti e pubblicate sul sito istituzionale
dell’Autorita’. Il consiglio puo’ inoltre disporne la pubblicazione
sul sito della stazione appaltante.
2. La stazione appaltante e’ tenuta a comunicare all’Autorita’ il
proprio riscontro entro il termine assegnato, variabile da un minimo
di dieci a un massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento della
raccomandazione.
3. In caso di mancato riscontro nei termini di cui al comma
precedente, il responsabile del procedimento trasmette gli atti al
competente ufficio dell’Autorita’ per l’avvio del procedimento
sanzionatorio ai sensi dell’art. 213, comma 13, del codice.
Art. 23 Attivita’ di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile
1. Ai fini dell’attivita’ di vigilanza di cui all’art. 213, comma
3, lettera g), del codice sulla corretta applicazione della
disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di
protezione civile di cui all’art. 163 del codice, la stazioni
appaltante e’ tenuta a trasmettere, secondo le modalita’ definite
dall’Autorita’, contestualmente alla pubblicazione degli atti
relativi agli affidamenti e, comunque, entro un termine congruo
compatibile con la gestione dell’emergenza non superiore a trenta
giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, i seguenti atti:
a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento;
b) perizia giustificativa;
c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati
tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali;
d) verbale di consegna dei lavori;
e) contratto, ove stipulato.
2. L’Ufficio competente sulla scorta dei dati acquisiti e degli
indicatori assumibili elabora un programma di vigilanza da sottoporre
all’esame del consiglio dell’autorita’.
3. Qualora dall’attivita’ di vigilanza di cui al comma 2,
eventualmente esplicata attraverso la richiesta di informazioni
documentali integrative, emergano rilevanti irregolarita’, non
adeguatamente giustificate dall’urgenza della procedura, l’ufficio
procede all’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 13 del presente
regolamento.
4. Il parere di congruita’ del prezzo di cui all’art. 163, comma 9,
del codice e’ emesso dal competente ufficio dell’Autorita’.
Art. 24 Vigilanza sulle varianti in corso d’opera
1. Ai fini dell’attivita’ di vigilanza di cui all’art. 106, comma
14, secondo periodo del codice in tema di varianti in corso d’opera
nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nelle
concessioni e nei contratti del contraente generale, svolta dall’ANAC
nell’ottica di garantire le finalita’ di cui all’art. 213, comma 3,
lettera b), del codice relativamente all’economicita’ dell’esecuzione
dei contratti pubblici e all’accertamento che dalla stessa non derivi
pregiudizio per il pubblico erario, il responsabile del procedimento
e’ tenuto a trasmettere per i contratti pubblici di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria, entro trenta giorni
dall’approvazione da parte della stazione appaltante, le varianti in
corso d’opera classificabili ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. c)
del codice di importo eccedente il dieci per cento dell’importo
originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera
riferite alle infrastrutture prioritarie, secondo le modalita’
definite dall’Autorita’ con appositi Comunicati e Linee guida.
2. L’Ufficio competente, sulla scorta dei dati acquisiti e degli
indicatori definiti dal consiglio dell’Autorita’ in sede di direttiva
programmatica annuale, elabora un programma di vigilanza da
sottoporre all’esame del medesimo consiglio.
3. Qualora dall’attivita’ di vigilanza di cui al comma 2,
eventualmente esplicata attraverso la richiesta di informazioni
documentali integrative, emergano rilevanti irregolarita’, l’ufficio
procede all’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 13 del presente
regolamento.
Art. 25 Comunicazioni
1. Le segnalazioni inviate all’Autorita’ e le comunicazioni
previste dal presente regolamento sono effettuate di norma, salvo
specifiche esigenze del procedimento, mediante posta elettronica
certificata ai sensi della vigente normativa.
Art. 26 Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento si applica anche alle segnalazioni gia’
pervenute all’Autorita’, per le quali non sia stato ancora avviato il
procedimento alla data di entrata in vigore.
Art. 27 Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente regolamento sostituisce il precedente «Regolamento
del 15 febbraio 2017 sull’esercizio dell’attivita’ di vigilanza in
materia di contratti pubblici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
49 del 28 febbraio 2017, ed entra in vigore quindici giorni dopo la
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’art. 211 commi 1-bis e 1-ter del d.lgs. 50/2016
Il decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ha abrogato l’articolo 211, c. 2, del Codice contenente il c.d. potere di raccomandazione vincolante. In sede di conversione del d.l. n. 24 aprile 2017, n. 50 è stato inserito un testo sostitutivo dell’abrogato art. 211, co. 2, del Codice dei contratti pubblici, che attribuisce all’Autorità Nazionale Anticorruzione un potere impugnatorio assimilabile a quelli già riconosciuti ad altre amministrazioni.
In particolare, la nuova disposizione prevede che: “1-bis L’ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 1-ter. L’ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall’ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l’ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l’articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2luglio 2010, n. 104. 1-quater. L”ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter.”
In applicazione di quanto stabilito dall’art. 211, co. 1 quater, l’Autorità ha ritenuto necessario disciplinare il nuovo potere ad essa attribuito con il regolamento che viene posto in consultazione. Si evidenzia, in particolare, che gli articoli 3 e 4 del Regolamento disciplinano in maniera distinta le fattispecie di cui ai commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 211. In riferimento al comma 1 bis (articoli 3 e 5 del Regolamento) l’Autorità è legittimata ad agire direttamente in giudizio, senza previa interlocuzione con la Stazione appaltante, per l’impugnazione di bandi, atti generali e provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento a questa fattispecie, nello specifico, il regolamento, anche tenuto conto della elaborazione dei dati contenuti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ha provveduto a definire cosa debba intendersi per “rilevante impatto”. Con riguardo al comma 1 ter (articoli 4 e 12 del Regolamento), l’Autorità può agire in giudizio, previa emissione di un parere motivato contenente la diffida alla Stazione appaltante a sanare le illegittimità riscontrate in autotutela, in presenza di gravi violazioni del Codice dei Contratti. L’elaborazione dei casi in cui è possibile riscontrare le gravi violazioni è avvenuta tenendo conto di quanto espressamente previsto dal secondo comma dell’articolo 120 del C.P.A., di quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 108 del Codice dei Contratti, della tutela di alcune competenze dell’Autorità ed, infine, dell’esperienza riportata dagli Uffici di Vigilanza dell’Autorità. Gli altri articoli del Regolamento dettano disposizioni comuni ai due poteri in materia di: atti impugnabili, acquisizione della notizia e trattazione delle segnalazioni, accesso agli atti e pubblicità e, infine, ai rapporti con altri procedimenti dell’Autorità. Con la presente consultazione l’Autorità intende acquisire da parte di tutti i soggetti interessati ogni osservazione ed elemento utile per la elaborazione del documento definitivo. Eventuali contributi potranno essere inviati entro il 24 gennaio 2018 mediante compilazione del modulo disponibile su questa pagina.
A seguito del recepimento del parere interlocutorio del Consiglio di Stato del 24 ottobre 2017, n. 2192, l’Autorità ritiene necessario sottoporre a consultazione l’aggiornamento della Determinazione n. 9/2015 al nuovo Codice degli appalti. L’aggiornamento delle linee guida si è reso necessario per tener conto delle modifiche introdotte dalla disciplina sulle certificazioni indipendenti per la verifica del possesso dei requisiti necessari a ottenere il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di vigilanza privata, nonché di quelle introdotte dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare per quanto concerne la suddivisione in lotti, il criterio di aggiudicazione e la clausola sociale. I soggetti interessati potranno inviare i propri contributi utilizzando il modello appositamente predisposto entro il giorno 11 dicembre 2017 alle ore 18:00. Le osservazioni pervenute con modalità diverse da quelle indicate non potranno essere tenute in considerazione.
Modifica del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità con integrazione dell’art. 6 del citato Regolamento (versione .pdf)
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
nell’adunanza del 13 settembre 2017 ;
Visto il “Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 8, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 82 dell’8.4.2014;
Visto l’articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione;
Visto l’articolo 213, c.13, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal decreto legislativo n.56/2017,
Rilevato che, con decisione del 19 luglio 2017, è stato deliberato di adeguare le previsioni di detto Regolamento sanzionatorio alle previsioni dell’art.16 della L. n.689 del 1981;
Considerata la necessità di integrare l’art. 6 di detto Regolamento, nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità,
Delibera
di applicare il procedimento di oblazione a tutti i casi in cui la violazione accertata, non preveda l’applicazione della misura interdittiva dalla partecipazione alle gare, ovvero ai soli casi in cui non vi sia accertamento dell’elemento soggettivo della gravità della violazione e dunque:
a) nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità; ovvero che hanno fornito informazioni o esibito documenti non veritieri ovvero in ritardo, senza giustificato motivo;
b) nei confronti delle S.A. che omettono o ritardano l’inserimento dei C.E.L. nella banca dati dell’Osservatorio;
c) nei confronti dei soggetti che non ottemperano alla richiesta della S.O.A. volta all’accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L. rilasciati da committenti non tenuti all’applicazione del codice;
d) nei confronti dei Rup delle S.A. che omettono o ritardano la comunicazione e trasmissione all’Autorità, ai sensi dell’art. 106, co. 14, e 213, co. 13, del d.l.vo 50/2016, delle varianti in corso d’opera, per i contratti di appalto per lavori, servizi o forniture;
e) nei confronti dei Rup delle S.A. che omettono o ritardano la comunicazione all’Autorità ai sensi dell’art. 213, co. 13, del codice, della nuova scheda tipo, come previsto nella delibera sul contenuto del Casellario, della relazione dettagliata sul comportamento dell’o.e.;
f) nei confronti delle S.A. che omettono o ritardano ai sensi dell’art. 106, co. 8, del d.l.vo 50/2016, in caso di mancata/ritardata comunicazione all’Autorità delle modificazioni al contratto di appalto per lavori, servizi o forniture;
g) nei confronti dei Rup delle S.A., ai sensi dell’art. 107, co. 4, del d.l.vo 50/2016, per l’omessa o ritardata comunicazione all’Autorità, circa le sospensioni di lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo;
di quantificare la sanzione pecuniaria applicabile in misura ridotta in:
– Euro 500 nel caso in cui la violazione contempli il rifiuto o l’omissione (art. 213,c.13, 1° periodo);
– Euro 1000 nel caso in cui la violazione contempli la produzione di dichiarazioni e/o documentazione non veritiere (art. 213,c.13, 2° periodo);
di apportare al Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità la modifica dell’art. 6 che viene così riformulato con l’aggiunta del punto di cui alla lett. h), come di seguito:
Articolo 6 Fase istruttoria
………….omissis
h)
la facoltà per il soggetto responsabile della violazione, nei casi in cui non ricorra in astratto l’ipotesi per l’applicazione di misure interdittive dalla partecipazione alle gare, di aderire al pagamento in misura ridotta previsto dall’art.16 della Legge 689/81 L’intervenuto pagamento, entro 60 giorni dalla contestazione degli addebiti, estingue il procedimento.
Comunicato del Presidente: funzioni e competenze dell’Autorità e tipologie di segnalazioni a cui non può seguire vigilanza o verifica Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato nella seduta del 27 aprile 2017 un Comunicato del Presidente per richiamare l’attenzione sul perimetro di intervento dell’Anac ed evidenziare al contempo le tipologie di segnalazioni cui non possono far seguito attività di vigilanza o verifica, in quanto l’oggetto è estraneo alle competenze assegnate dalla legge all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Numerose, infatti, sono le segnalazioni e richieste di intervento inviate all’Anac sia da soggetti pubblici e operatori economici sia da comuni cittadini, riguardanti fattispecie che esulano dalle funzioni attribuite all’Anac e sulle quali non è possibile svolgere alcuna attività di accertamento o indagine. Il Comunicato ha quindi anche il duplice scopo di evitare che si producano nei soggetti richiedenti aspettative circa un intervento o una soluzione da parte dell’Anac su questioni chiaramente inconferenti e che la valutazione di tali richieste, comunque necessaria, possa rallentare l’attività istruttoria sulle questioni che invece sono di pertinenza dell’Autorità.
Comunicato del Presidente del 27 aprile 2017 (.pdf)
Ambito di intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
1. Scopo del Comunicato
L’Autorità sta ricevendo numerose segnalazioni e richieste di intervento, inviate sia da soggetti pubblici e operatori economici sia da comuni cittadini, riguardanti fattispecie che esulano dalle funzioni attribuite all’Anac e sulle quali non è possibile svolgere alcuna attività di accertamento o indagine. Con il presente Comunicato si intende quindi richiamare l’attenzione sul perimetro di intervento dell’Anac ed evidenziare al contempo le tipologie di segnalazioni cui non possono far seguito attività di vigilanza o verifica, in quanto l’oggetto è estraneo alle competenze assegnate dalla legge all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Ciò ha anche il duplice scopo di evitare che si producano nei soggetti richiedenti aspettative circa un intervento o una soluzione da parte dell’Anac su questioni chiaramente inconferenti e che la valutazione di tali richieste, comunque necessaria, possa rallentare l’attività istruttoria sulle questioni che invece sono di pertinenza dell’Autorità.
2. Perimetro di azione dell’Autorità
Fermo restando che per una più dettagliata declinazione delle funzioni si rinvia alle specifiche norme, si ricorda che l’Autorità, in base al d.l. 90/2014, al d.lgs. 50/2016, alla l. 190/2012 e ai successi decreti delegati (d.lgs. 33/2013 e d.lgs. 39/2013) è, in via generale, competente a svolgere attività di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nelle società controllate e partecipate e di vigilanza sull’affidamento e sull’esecuzione dei contratti pubblici. L’Autorità è altresì competente a gestire le segnalazioni dei dipendenti pubblici riguardanti illeciti commessi all’interno del proprio ente/amministrazione e riconducibili a episodi di corruzione in senso ampio o a fenomeni di c.d. “malagestio”. Più in particolare, a titolo esemplificativo, si evidenzia che sono di competenza dell’Autorità le segnalazioni aventi ad oggetto:
i contratti pubblici, finalizzate al controllo sull’affidamento e sull’esecuzione dei contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati, e l’attività di precontenzioso, secondo le disposizioni del d.lgs. 50/2016;
i piani e le misure anticorruzione, per il controllo sull’applicazione e sull’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e dalle società/enti in controllo o a partecipazione pubblica, in particolare per la verifica dell’avvenuta adozione e dell’efficacia del piano triennale di prevenzione della corruzione;
gli obblighi di trasparenza assicurati mediante la pubblicazione, sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, dei dati, documenti, e informazioni richiesti dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, come modificati dal d.lgs. 97/2016;
gli incarichi e l’imparzialità dei pubblici funzionari, per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi del d.lgs. 39/2013, sulle ipotesi di c.d.“pantouflage”, di cui all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sull’imparzialità/conflitti di interesse dei pubblici funzionari e sull’adozione e sul rispetto dei codici di comportamento;
le segnalazioni di “whistleblower”, per la trattazione di eventuali illeciti segnalati da dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 54, co. 4-bis, del d.lgs. 165/2001, secondo le indicazioni di fornite dall’Anac con le linee guida contenute nella determinazione 6/2015.
3. Segnalazioni anonime
Come previsto nei regolamenti che disciplinano l’esercizio della funzione di vigilanza dell’Autorità, si ricorda che le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente dell’ufficio. Segnalazioni anonime relative a fatti di particolare rilevanza o gravità e che presentano informazioni adeguatamente circostanziate possono essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell’ufficio nell’esercizio dell’attività di vigilanza. Si rammenta inoltre che sono considerate anonime le segnalazioni che non recano alcuna sottoscrizione, che recano una sottoscrizione illeggibile o che pur apparendo riferibili a un soggetto non consentano comunque di individuarlo o di identificarlo con certezza.
4. Segnalazioni estranee alla sfera di competenza dell’Autorità
I richiamati regolamenti di vigilanza prevedono altresì l’archiviazione delle segnalazioni nelle circostanze, tra l’altro, di manifesta infondatezza della segnalazione, di contenuto generico o di mero rinvio alla documentazione allegata e/o alla corrispondenza intercorsa tra le parti, di finalità palesemente emulative della segnalazione stessa, ovvero di manifesta incompetenza dell’Autorità. Al fine di meglio chiarire le ipotesi di manifesta incompetenza dell’Autorità si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di segnalazioni che non saranno prese in considerazione.
A. Segnalazioni di fatti o comportamenti tese all’accertamento di responsabilità esclusivamente penali e/o erariali e sulle quali non sussistono profili di competenza dell’Autorità. In tali casi è necessario rivolgersi all’Autorità giudiziaria e/o alla Corte dei conti competenti per territorio. B. Segnalazioni riguardanti presunti illeciti commessi da magistrati, per le quali è competente la Procura distrettuale ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale. C. Richieste di annullamento di procedure selettive o concorsuali di esclusiva competenza del giudice amministrativo ovvero segnalazioni inerenti la mera valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedure stesse. D. Irregolarità nelle procedure di nomina, ad esclusione dei casi di inconferibilità o incompatibilità o della violazione dei doveri di imparzialità dei pubblici funzionari. E. Segnalazioni di mere disfunzioni organizzative o rivendicazioni sindacali (ad esempio, mancata attuazione di accordi contrattuali riguardanti il personale, mancato riconoscimento di progressioni di carriera o di emolumenti). F. Casi di malasanità non connessi a processi di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture (ad esempio, segnalazioni riguardanti cure sanitarie ritenute inadeguate). G. Casi di mero assenteismo dal lavoro. H. Segnalazioni di presunti conflitti politico-istituzionali all’interno di enti e istituzioni. I. Controversie di carattere esclusivamente personale quali, a mero titolo esemplificativo, quelle connesse a successioni, eredità, testamenti, proprietà mobiliari/immobiliari. J. Segnalazioni riguardanti anomalie nella gestione di istituti di credito o finanziari. K. Segnalazioni concernenti abusi edilizi commessi da privati L. Questioni inerenti l’aumento delle tariffe alle utenze per i servizi pubblici locali quale conseguenza di presunte diseconomicità degli affidamenti.
5. Archiviazioni
Si ricorda che nei casi palese incompetenza, anche al di fuori delle esemplificazioni di cui ai punti A)-L) del presente Comunicato, o negli altri casi che danno luogo ad archiviazione, come previsto dai regolamenti di vigilanza la relativa segnalazione sarà archiviata dall’ufficio competente e comunicata al segnalante solo nel caso di espressa richiesta scritta.
Saranno comunque pubblicati sul sito dell’Autorità prospetti riassuntivi delle pratiche archiviate.
I regolamenti sull’esercizio della funzione di vigilanza dell’Anac sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e disponibili sul sito dell’Autorità al seguente indirizzo.
A seguito della Riforma del Codice degli appalti, sono stati introdotti e disciplinati ex novo diversi procedimenti per l’esercizio dell’attività di vigilanza, del potere sanzionatorio e della funzione consultiva inmateria di contratti pubblici in capo ad Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): fra le novità più significative, la cosiddetta “raccomandazione vincolante” ed il “parere di precontenzioso”, nonché i collegatiprocedimenti amministrativi disciplinati con apposito regolamento. Tali procedimenti rappresentano, per le Stazioni appaltanti e gli Operatori economici, sia un’opportunità a tutela della trasparenza, della concorrenza e della legittimità delle procedure di gara, sia un rischio per lesanzioni amministrative, interdittive e pecuniarie ad essi correlate. Il Seminario intende fornire il quadro normativo aggiornato dei nuovi procedimenti amministrativi alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e dei vari atti attuativi finora emanati dall’ANAC. Dopo una preliminare ricognizione del quadro normativo e delle problematiche inerenti, l’evento sifocalizza sugli argomenti di maggiore rilevanza e impatto operativo, con l’obiettivo di fornire una concretaed aggiornata informazione sulla nuova regolamentazione e sulle nuove future prassi che incidonosull’andamento delle procedure di gara.
PROGRAMMA*
Parte I – Inquadramento normativo
• Nuovi compiti e funzioni dell’ANAC alla luce del Codice dei contratti pubblici • Disposizioni nel periodo transitorio
Parte II – Procedimenti sanzionatori e disciplina regolamentare
• Omesse o false comunicazioni all’ANAC • Violazione adempimenti ai sensi dell’art. 213, comma 13, del Codice dei contratti pubblici • Assenza del C.E.L. nel Casellario • Violazione degli obblighi informativi da parte delle Stazioni Appaltanti • Violazione degli obblighi informativi da parte delle Imprese • Omessa risposta alle richieste dell’Autorità afferenti la qualificazione • Procedimento su segnalazione delle S.O.A. • Comprova dei requisiti di qualificazione • False dichiarazioni o documentazione alle S.O.A. • Contestazioni ed addebiti alle S.O.A. • Modelli di segnalazione all’Autorità
Parte II (segue) – Attività di vigilanza attiva e collaborativa
• Attività di vigilanza d’ufficio e su segnalazione • Mancato adeguamento della Stazione Appaltante alle osservazioni dell’ANAC • Mancato adeguamento della Stazione Appaltante al parere di precontenzioso vincolante dell’ANAC • Modalità di segnalazione, segnalazioni anonime, archiviazione • Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento di precontenzioso • Istruttoria e partecipazione degli interessati • Ispezioni • Ipotesi di sospensione del procedimento • Atti conclusivi del procedimento • Procedimento in forma semplificata • Comunicazione dell’atto di raccomandazione vincolante e verifica dell’esecuzione • Casi di somma urgenza e di protezione civile • Procedimento di vigilanza collaborativa • Protocollo di vigilanza • Mancato adeguamento alle osservazioni dell’Autorità • Modelli di segnalazione all’Autorità • Indicazioni operative in merito all’esercizio della funzione consultiva diversa dal precontenzioso
Parte III – Attività relativa agli obblighi di pubblicità, trasparenza e anticorruzione
DATA E LUOGO:
23 giugno 2017 (9.00 / 14.00)
Roma, Via dell’Architettura, 16 (Legislazione Tecnica)
RELATORE:
Avv. Francesco Russo
INFO E RICHIESTE D’ISCRIZIONE
* La presente strutturazione didattica è riservata a Legislazione Tecnica. Ogni utilizzo, compresa la riproduzione e la copiatura, è riservato per tutti i Paesi.
Sentenze appalti pubblici e giurisprudenza TAR, Consiglio di Stato e Corte Giustizia UE. Informazione professionale e divulgazione scientifica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Novità legislative. Linee Guida, Bandi tipo e comunicati ANAC. Supporto specialistico gare e consulenza appalti, piattaforma gare telematiche, project financing, rating di legalità. Quesiti a "risposta rapida". Formazione e training on the job, seminari, corsi, webinar in house.
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