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Risoluzione contrattuale ed obbligo di annotazione nel casellario ANAC (art. 222 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 12.03.2026 n. 4630

L’unico caso nel quale l’A.n.a.c. deve archiviare la segnalazione di una risoluzione contrattuale si verifica allorché quest’ultima sia manifestamente infondata, cioè quando ricorra “l’immediata percepibilità, senza approfondimenti istruttori, di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasta sul piano logico e argomentativo tutti gli altri elementi di valutazione, imprimendo una recisa direzione al percorso di formazione della decisione amministrativa. Ciò implica che la questione risolutiva debba emergere necessariamente dalla piana lettura (anche congiunta) degli atti, cioè che il giudizio sull’atto renda contestualmente possibile anche quello sul rapporto. Il che avviene, per le questioni di fatto, quando l’affermazione dell’istante (o del ricorrente) trovi immediata corrispondenza in una prova documentale o nell’incastro generato dal collegamento tra vari documenti e sia, quindi, all’esito del processo inferenziale, la conclusione più probabile; per le questioni di diritto, quando le proprie ragioni convergano inequivocabilmente con il portato di una norma giuridica ovvero di un principio di diritto non suscettibile, nel caso concreto, di alcun bilanciamento” (cfr.: T.a.r. Roma, n. 20424/2025).
Nel caso di specie, la segnalazione della Stazione appaltante non è manifestamente infondata, poiché la ricorrente non nega affatto che vi sia stata una prolungata sospensione dei lavori appaltati, da cui poi è discesa la risoluzione contrattuale, anche se ascrive alla Stazione appaltante le cause dei ritardi che hanno dato luogo alla risoluzione.
Nella specie, non può ravvisarsi alcun indizio di abnormità del provvedimento di annotazione, né della presupposta risoluzione contrattuale, in quanto: a) il fatto che il progetto esecutivo posto a base di gara fosse non autosufficiente e incompleto avrebbe dovuto essere contestato dall’esecutrice alla Stazione appaltante prima dell’inizio lavori, mediante riserve e comunicazioni scritte; b) il fatto che l’autorizzazione sismica della paratia perimetrale è stata trasmessa dal direttore dei lavori, in data 3 novembre 2022, non giustifica, se non parzialmente, il lungo ritardo accumulatosi dopo quel periodo; c) lo stesso può dirsi per l’ulteriore sospensione di 34 giorni imposta a seguito del ritardo della Stazione appaltante nel corrispondere l’anticipazione contrattuale; d) la risoluzione contrattuale non è quella disposta con la nota del 02.05.2024 (che può essere considerata come mero preavviso), bensì quella disposta con l’atto del 19.06.2024.
Manca, dunque, nel caso di specie, l’immediata percepibilità di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasti, sul piano logico e argomentativo, gli altri elementi di valutazione, sì da imprimere al percorso di formazione della decisione amministrativa la direzione auspicata dalla ricorrente; ciò in quanto le affermazioni della ricorrente non trovano immediata corrispondenza in prove documentali o nell’incastro generato dal collegamento tra vari documenti, in modo tale da far ritenere, all’esito del processo inferenziale, che la conclusione più probabile fosse proprio quella prospettata dalla ricorrente.
Sulla scorta di tali premesse, si osserva che il vizio di difetto istruttorio e motivazionale va tarato sulla particolare natura del potere esercitato, non potendo esigersi da un’Autorità amministrativa approfondimenti e valutazioni che non le competono, in quanto estranei al perimetro delle sue attribuzioni, ancorché l’interessato l’abbia investita delle relative questioni, stante il disposto dell’art. 10, comma 1 lett. b), della legge 7 agosto 1990 n. 241, che obbliga l’Amministrazione a valutare solo memorie e documenti che siano “pertinenti all’oggetto del procedimento”. Ne consegue che memorie e osservazioni che esorbitano dall’oggetto del procedimento di annotazione non possono costringere l’A.n.a.c. a sostituirsi al giudice civile, che è il giudice naturale delle risoluzioni contrattuali, al fine di prendere posizione in una controversia tra committente e appaltatore e stabilire a chi sia imputabile l’inadempimento, l’errore o la mala fede; l’A.n.a.c. può solo verificare se il “provvedimento” (che, in realtà, non è tale, come rilevato da Cass. civ., Sez. Unite, ord. 10 gennaio 2019, n. 489) di risoluzione contrattuale sia assistito da adeguata motivazione (che riporti gli specifici addebiti mossi all’impresa) e se il comportamento del committente – per come emerge dagli atti del procedimento e della gestione del rapporto contrattuale indicati dalle parti – abbia intrinseca coerenza.
Al di fuori di questi stringenti casi, l’A.n.a.c. deve (e non può non) annotare l’atto di risoluzione, avendo solo cura di dare visibilità ai rilievi critici dell’operatore economico, in modo da mettere le Stazioni appaltanti che consultano il Casellario in condizione di avere un’informazione più completa possibile della vicenda e rimettere, quindi, a queste ultime ogni eventuale approfondimento in materia. Diversamente, su ogni contestazione relativa alla legittimità della risoluzione, all’imputabilità dell’inadempimento o a responsabilità contrattuali (concorrenti o esclusive) del committente l’unico soggetto competente (oltre che qualificato e attrezzato) a pronunciarsi è il giudice ordinario.

Casellario ANAC : risoluzione contrattuale e motivazione attenuata su utilità annotazione (art. 222 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 17.12.2025 n. 10013

Come noto, in relazione alle funzioni informative assolte dal casellario tenuto dall’Anac ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 (e, oggi, dell’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36 del 2023), per costante giurisprudenza “a fronte della segnalazione di un grave illecito professionale, proveniente da una stazione appaltante, l’Anac non ha poteri di autonoma valutazione discrezionale in ordine alla gravità dei fatti, ma è tenuta a procedere all’annotazione nel casellario ai fini generali di pubblicità notiziale. L’Anac, piuttosto, è chiamata ad effettuare una valutazione in ordine alla ‘utilità’ della notizia da annotarsi (ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016), e in ciò deve concentrarsi il suo onere di motivazione (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 22 gennaio 2024, n. 676)” (Cons. Stato, V, 26 agosto 2025, n. 7106; 31 ottobre 2025, n. 8471; 30 maggio 2025, n. 4717).
A tali ultimi fini è stato altresì osservato che “la risoluzione del contratto e la revoca dell’aggiudicazione costituiscono ipotesi tipiche di annotazione rispetto alle quali può riconoscersi, per l’Autorità, un’attenuazione dell’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia, salvo che la fattispecie concreta sia connotata: ‘…da evidenti elementi di straordinarietà che consentono di escludere ogni utilità in concreto della notizia per la valutazione delle stazioni appaltanti in ordine all’affidabilità dell’operatore economico’ (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. 1 quater, n. 5834 del 2024)” (Cons. Stato, n. 8471 del 2025, cit.); ciò in un contesto in cui, appunto, “l’utilità dell’annotazione deve essere valutata dall’Anac ex ante e in astratto, esaminando la possibile (e teorica) rilevanza della notizia, mentre la valutazione della non manifesta inconferenza è volta ad evitare la pubblicazione di notizie avulse dal rispetto delle finalità del casellario (Cons. Stato, V, 4 dicembre 2023, n. 10448)” (Cons. Stato, n. 4717 del 2025, cit.).
In tale contesto, “l’ANAC è solamente tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, oltre alla loro utilità in considerazione delle finalità proprie del Casellario, mentre va escluso che possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento o dell’illecito contestato all’operatore (da ultimo, Cons. Stato, V, 30 luglio 2024, n. 6836)” (Cons. Stato, V, 12 agosto 2025, n. 7030 e richiamo ivi menzionato).
D’altra parte, la decisione dell’Autorità di procedere all’annotazione “non implica nemmeno il definitivo accertamento dei fatti o delle condotte che possono integrare il grave illecito professionale”, di guisa che “Non occorre [neppure] attendere la conclusione del contenzioso instaurato fra stazione appaltante e impresa sulla risoluzione e sulla imputabilità degli inadempimenti, quando l’Autorità accerta […] che la notizia acquisita dalla stazione appaltante segnala fatti o condotte che possono rilevare per valutare l’affidabilità professionale dell’operatore economico” (Cons. Stato, V, 14 agosto 2024, n. 7141).
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie emerge la non fondatezza del gravame proposto dalla -OMISSIS-
Sotto un primo profilo, l’annotazione controversa attiene a una determinazione di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, rispetto alla quale è senz’altro ravvisabile un’utilità dell’informazione, trattandosi appunto di fattispecie risolutoria per inadempimento, integrante ipotesi tipica di annotazione che in base alla su richiamata giurisprudenza non richiede particolari ragioni motivazionali in ordine all’utilità (cfr., per la rilevanza di siffatti provvedimenti, anche l’art. 8, comma 1, lett. b), Regolamento Anac di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020, applicabile ai procedimenti concernenti le procedure disciplinate dal d.lgs. n. 50 del 2016 ai sensi dell’art. 24, comma 1, Regolamento di cui alla delibera n. 272 del 20 giugno 2023, poi a sua volta sostituito giusta delibera n. 225 del 14 maggio 2025, di cui cfr. peraltro, oggi, il corrispondente art. 8, comma 2, lett. a); cfr. peraltro, nella specie, la determina impugnata, in cui si legge, dopo la descrizione dei fatti segnalati dal Comune: “Nel caso in questione è stata valutata l’utilità della notizia e la sua manifesta non inconferenza alla luce delle circostanze segnalate dalla S.A. con riguardo alle finalità individuate all’articolo 213, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”).

Casellario Informatico ed iscrizione notizia : ANAC non può svolgere alcuna ulteriore valutazione di merito circa sussistenza grave illecito professionale contestato dalla stazione appaltante (art. 95 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 12.08.2025 n. 7030

Ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, “L’Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80. L’Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84. L’Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all’articolo 81”.
Per consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, V, 3 gennaio 2025, n. 25), l’iscrizione disposta dall’Autorità nazionale anticorruzione nel Casellario informatico dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 213, comma 10, cit., in conseguenza della segnalazione fatta dalla stazione appaltante del provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione per mancata stipulazione del contratto, ha natura obbligatoria e non discrezionale; in tale evenienza, l’ANAC è solamente tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, oltre alla loro utilità in considerazione delle finalità proprie del Casellario, mentre va escluso che possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento o dell’illecito contestato all’operatore (da ultimo, Cons. Stato, V, 30 luglio 2024, n. 6836).
In ordine all’esercizio del potere di annotazione, l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tutela del Casellario, sia l’utilità della stessa quale potenziale indice rilevatore di inaffidabilità dell’operatore economico attinto dalla annotazione (ex multis, Cons. Stato, V, 16 maggio 2024, n. 4359).
Sempre in argomento, il concetto di utilità della notizia da iscrivere deve essere inteso in relazione al contenuto normativo del requisito o della causa di esclusione, il cui accertamento è comunque riservato alla stazione appaltante nell’ambito della singola procedura di gara: in questi termini, la notizia da iscrivere può ritenersi utile (alla stazione appaltante) se può assumere rilevanza nel processo di accertamento del requisito (generale o speciale).
Poiché la valutazione della concreta rilevanza dell’informazione è riservata all’amministrazione procedente, l’Autorità, da un lato, nell’individuare le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario, deve selezionarle tenendo conto degli elementi normativi che compongono la fattispecie descrittiva dei requisiti da accertare; dall’altro lato, la motivazione circa l’utilità della notizia deve investire la sola veridicità dei fatti in cui consiste l’informazione o la notizia, non già la possibile rilevanza di questi nell’ambito della fattispecie del requisito o della causa di esclusione (valutazione, come detto, riservata alla stazione appaltante).
Non si tratta pertanto di un potere di valutazione tecnica (né, tantomeno, di un potere discrezionale), ma di un’attività di ricognizione e di mero accertamento di un fatto nei limiti della sua esistenza (escluso ogni profilo di natura valutativa). In definitiva, la norma dell’art. 213 del d.lgs. n. 50 del 2016 si riferisce all’utilità della notizia per la stazione appaltante, per le successive valutazioni che questa dovrà effettuare. L’utilità si risolve pertanto nella rilevanza, a questi fini, dell’annotazione. Non si tratta di una norma di natura sanzionatoria e non è necessario di conseguenza accertare e motivare anche in ordine al titolo di imputabilità soggettiva (dolo o colpa) del fatto, o in ordine alla responsabilità dell’impresa segnalata.
Venendo adesso al caso di specie, non si può ragionevolmente dubitare che la presenza di un provvedimento di risoluzione contrattuale (tanto più se derivante da un rifiuto di stipulare opposto dall’aggiudicataria, la quale per di più non si era neppure avvalsa del diritto potestativo previsto dalla legge di gara di sciogliersi unilateralmente dal vincolo da una certa data in poi) sia una circostanza rilevante per il Casellario, in quanto destinato a contenere le informazioni e le notizie utili alle stazioni appaltanti in vista della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici.
In effetti, una volta scelto di non avvalersi del diritto di risoluzione unilaterale del rapporto, la società -OMISSIS- aveva ragionevolmente indotto la stazione appaltante a confidare nel buon esito della procedura, sì cha la successiva – e del tutto atipica – dichiarazione di non voler sottoscrivere il contratto risultava, da un lato, contraddire il legittimo affidamento in precedenza indotto, dall’altro indicativa di un modus operandi non rispondente alle regole procedimentali in materia.
In questi termini, pur tenendo conto che tali iscrizioni non possono a priori definirsi “innocue” rispetto alla vita delle imprese, ben potendo rilevare anche sotto il profilo dell’aggravamento della partecipazione dell’operatore rispetto a future selezioni pubbliche (cfr. Cons. Stato, V, 23 giugno 2022, n. 5189), nel caso di specie deve comunque concludersi per la ragionevolezza dell’operato dell’ANAC nell’assolvere i propri oneri di pubblicità-notizia.
Va al riguardo ribadito, a fronte dell’astratta potenziale rilevanza – quanto alla valutazione della professionalità dell’offerente – delle circostanze segnalate, che l’Autorità non può svolgere alcuna ulteriore valutazione di merito circa l’effettiva sussistenza dell’illecito contestato dalla stazione appaltante: in caso contrario finirebbe per sostituirsi a quest’ultima, cui sola spetta valutare – necessariamente a posteriori – se la notizia annotata rappresenti effettivamente un “illecito professionale” e se questo “illecito” sia idoneo ad incidere sull’affidabilità dell’operatore economico, in relazione allo specifico oggetto del contratto di volta in volta da aggiudicare.
Il riscontro operato dall’ANAC mira invece solamente a verificare se vi sia un “fumus” di illecito professionale, ossia se l’informazione annotata sia astrattamente suscettibile di essere considerata, in relazione alle specifiche caratteristiche del contratto pubblico da aggiudicare, quale causa di esclusione; tali considerazioni non mutano alla luce del “nuovo” Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, il cui art. 95, comma primo, lett. e), continua ad inquadrare i “gravi illeciti professionali” tra le cause di esclusione meramente “facoltative”, come tali rimesse alla valutazione discrezionale della singola Stazione appaltante.
Ora, nell’ipotesi – quale quella che qui occupa – di revoca dell’aggiudicazione a seguito del rifiuto di stipulare opposto dall’aggiudicataria, la quale neppure si era avvalsa del diritto potestativo di cui al succitato art. 32, comma 8, del Codice, l’utilità dell’annotazione – come bene evidenziato dall’appellante – emerge per così dire in re ipsa, ossia a prescindere dalla effettiva e concreta idoneità della revoca a integrare un “grave illecito professionale”, valutazione quest’ultima di per sé non rientrante tra le attribuzioni dell’ANAC.

Casellario ANAC ed annotazione : Regolamento illegittimo per carenza di contraddittorio e procedimento di valutazione di utilità e non manifesta infondatezza della notizia (art. 222 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 13.05.2025 n. 9151

L’art. 222, co. 10, del d.lgs. 36/2023 ‒ sul quale è intervenuto il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, sopprimendo il riferimento alle informazioni «rilevanti per l’attribuzione della reputazione dell’impresa di cui all’articolo 109» ‒ prevede, nella versione ratione temporis applicabile, che «[è] istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel casellario sono annotate, secondo le modalità individuate dall’ANAC, con proprio provvedimento, le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 94. L’ANAC, nel medesimo provvedimento, individua le ulteriori informazioni da iscrivere nel casellario, ivi comprese quelle rilevanti per l’attribuzione della reputazione dell’impresa di cui all’articolo 109, o per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 103, nonché la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse. Nel casellario l’ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 94, comma 5, lettere e) e f)».
Nel casellario devono essere iscritti, quindi, oltre a quei fatti che hanno dato luogo ad una causa di esclusione automatica ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. 36/2023, anche le «ulteriori informazioni» individuate dall’A.n.a.c. con proprio provvedimento.
Chi sia il soggetto che procede all’iscrizione è chiarito dall’ultimo inciso, secondo cui «l’ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 94, comma 5, lettere e) e f)», da cui si inferisce che l’Autorità inserisce, per espressa volontà del legislatore, i casi di «false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti» [art. 94, co. 5, lett. e)] e di «false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione» [art. 94, co. 5, lett. f)], e che, negli altri casi, l’iscrizione non è automatica, senza, tuttavia, che muti il soggetto preposto ad effettuare l’inserimento.
Il soggetto pubblico titolare del potere di disporre l’iscrizione nel casellario è, pertanto, sempre l’A.n.a.c.
Ancorché l’art. 222, co. 10, del d.lgs. 36/2023 non riproponga il riferimento all’utilità della notizia come criterio informatore dell’attività valutativa dell’A.n.a.c., previsto dall’art. 213, co. 10, del d.lgs. 50/2016, nulla depone per uno stravolgimento del potere di annotazione, che rientra nel novero dei poteri atipici di regolazione dei mercati devoluti alle Autorità amministrative indipendenti, chiamate a qualificare un fatto perché se ne possano trarre le conseguenze previste dalla legislazione di settore.
In proposito, si aderisce, ancora una volta, all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato che, quanto al potere della Commissione nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ‒ affine a quello di annotazione dell’A.n.a.c. ‒ di attestare che il rapporto tra due società integra la situazione del controllo di fatto ai sensi degli artt. 2359 cod. civ. e 93 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, lo ha classificato alla stregua di un «potere amministrativo di regolazione dichiarativa» la cui «finalità è, sulla falsariga del negozio di accertamento civilistico, quella di eliminare una situazione giuridica di incertezza che, però, in ragione della natura pubblica del soggetto, ha una rilevanza sia individuale sia generale» e la cui valenza «induce ad esprimere un giudizio di minore rigore rispetto alla necessità che sussista una adeguata base legale sostanziale» (Cons. Stato, VI, 14 dicembre 2020, n. 7972).
Nel solco di quest’indirizzo ermeneutico, questo Tribunale ha, pertanto, riconosciuto «l’obbligo, da parte dell’Autorità, di effettuare un accertamento ed una valutazione autonoma della vicenda […] quando la verità dei fatti e la relativa qualificazione e rilevanza giuridica, benché controversa tra le parti, non sia stata stabilita in una sede contenziosa o, comunque, da una autorità imparziale: in tale situazione un accertamento da parte dell’ANAC, sia pure al solo fine di verificare la non manifesta infondatezza della segnalazione pervenuta dalla stazione appaltante, risulta necessario, in ossequio ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza, al fine di evitare che notizie prive di fondamento possano essere pubblicate, danneggiando la credibilità di un operatore economico» (sent. 25 giugno 2020, n. 7199), ritenendo a più riprese corretta e condivisibile l’impostazione accolta dal regolamento sulla gestione del casellario adottato con delibera n. 861 del 2 ottobre 2019 e modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020 in vigenza del d.lgs. 50/2016, che, all’art. 18, prevedeva l’archiviazione del procedimento in caso di «a) manifesta infondatezza della segnalazione; b) inconferenza della segnalazione» (ex multis, tra le più recenti, sent. 30 aprile 2025, n. 8367; 18 febbraio 2025, n. 3595; 14 febbraio 2025, n. 3355; 9 novembre 2024, n. 19806; 5 novembre 2024, n. 19502; 24 ottobre 2024, n. 18584; 21 ottobre 2024, n. 18180; 18 ottobre 2024, n. 18065).
Sulla scorta di tali premesse la causa del potere di annotazione dell’A.n.a.c. è stata individuata nell’esigenza di «…stabilire, con finalità dichiarativa, se il comportamento dell’operatore economico sotteso alla segnalazione (di una risoluzione, di una sanzione, di un provvedimento di esclusione, etc.) possa costituire un fattore di «rischio» apprezzabile dagli altri committenti pubblici che con lo stesso dovessero, in futuro, contrarre, in quanto indice di inaffidabilità», previo compimento di un’indagine «sia sulla «non implausibilità» della ricostruzione dei fatti operata dalla stazione appaltante – così come risultante dall’insieme degli atti e dei provvedimenti adottati nei confronti dell’operatore economico (esclusioni, risoluzioni, provvedimenti di applicazione delle penali, etc.) alla luce delle controdeduzioni di quest’ultimo e in conformità allo standard probatorio del «più probabile che non» tipico del procedimento amministrativo non sanzionatorio – sia sulla «consistenza» del fatto medesimo quale indice di inaffidabilità dell’impresa» (sent. 28 novembre 2024, n. 21445).
La valutazione dell’utilità e della non manifesta infondatezza della notizia da parte di un soggetto super partes, quale è un’Autorità amministrativa indipendente, è, in definitiva, una condizione ineliminabile perché sia giuridicamente e socialmente accettabile l’attenuazione della capacità di contrarre o della competitività di un operatore economico determinata dalla pubblicità di atti o fatti che ne evidenziano l’inaffidabilità (imputabili a scelte unilaterali dei committenti pubblici con i quali ha avuto pregressi rapporti procedimentali o contrattuali di ricorrere a forme di autotutela pubblicistica o privatistica, come provvedimenti di risoluzione o di applicazione di penalità contrattuali), spesso privi di una preliminare verifica in sede giurisdizionale.

13. Quanto al rispetto del contraddittorio, posto che l’inserimento nel casellario genera effetti (non interdittivi ma comunque) negativi per gli operatori economici attinti dall’annotazione e che le segnalazioni provengono da soggetti che hanno fatto uso di poteri autoritativi di disposizione del rapporto procedimentale o contrattuale di cui non è stata preventivamente scrutinata la legittimità da parte di un giudice terzo ed imparziale, l’acquisizione dei contributi procedimentali e del “punto di vista” dell’impresa interessata si pone come una garanzia irrinunciabile per la validità del provvedimento finale.
Anche un’attività amministrativa atipica di accertamento con finalità dichiarativa, come quella sopra tratteggiata, soggiace, infatti, al principio di formazione dialogica del convincimento dell’Autorità che deve decidere, nei termini indicati dall’art. 41 della C.D.F.U.E., secondo il quale «1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. 2. Tale diritto comprende in particolare: a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio…».
Tale esigenza è ancora più avvertita nei casi – come quello in esame – in cui il decisore non è espressione della democrazia rappresentativa e il coinvolgimento dei soggetti interessati nel processo di elaborazione della regola enunciata diviene perciò presupposto fondamentale della sua legittimazione.
Il giudice d’appello ha, in proposito, affermato che «[l]’esercizio di poteri regolatori da parte di Autorità, poste al di fuori della tradizionale tripartizione dei poteri e al di fuori del circuito di responsabilità delineato dall’art. 95 della Costituzione, è giustificato anche in base all’esistenza di un procedimento partecipativo, inteso come strumento della partecipazione dei soggetti interessati sostitutivo della dialettica propria delle strutture rappresentative. In assenza di responsabilità e di soggezione nei confronti del Governo, l’indipendenza e neutralità delle Autorità può trovare un fondamento dal basso, a condizione che siano assicurative le garanzie del giusto procedimento e che il controllo avvenga poi in sede giurisdizionale. Del resto, non è pensabile che l’attività di regulation venga svolta senza la necessaria partecipazione al procedimento dei soggetti interessati: nei settori regolati dalle Autorità, in assenza di un sistema completo e preciso di regole di comportamento con obblighi e divieti fissati dal legislatore, la caduta del valore della legalità sostanziale deve essere compensata, almeno in parte, con un rafforzamento della legalità procedurale, sottoforma di garanzie del contraddittorio», instaurandosi «una correlazione inversa tra legalità sostanziale e legalità procedurale: quanto meno è garantita la prima, per effetto dell’attribuzione alle Autorità indipendenti di poteri normativi e amministrativi non compiutamente definiti, tanto maggiore è l’esigenza di potenziare le forme di coinvolgimento di tutti i soggetti interessanti nel procedimento finalizzato all’assunzione di decisioni che hanno un impatto così rilevante sull’assetto del mercato e sugli operatori» (Cons. Stato, VI, 20 aprile 2006, n. 2201, nonché 11 aprile 2006, n. 2007).
La partecipazione al procedimento costituisce un presidio di legalità al quale le Autorità amministrative indipendenti devono conformarsi non solo nell’attività diretta all’emanazione di atti normativi o generali ma – a fortiori – anche in quella destinata a sfociare nell’adozione di atti che incidono precipuamente su singoli operatori del mercato.
Anche sotto tale aspetto convincevano le previsioni contenute nella previgente delibera n. 861/2019, il cui titolo I ricalcava il modello istruttorio e partecipativo scolpito nella legge 241/1990 (art. 13 “comunicazione di avvio del procedimento”, art. 14 “partecipazione all’istruttoria”, art. 15 “audizioni”, art. 17 “conclusione del procedimento”) e, soprattutto, la possibilità di presentare, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, «memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall’ufficio ove pertinenti» [art. 14, co. 2, lett. b), analogamente all’art. 10, co. 1, lett. b), della l. 241/1990].
La giurisprudenza amministrativa si è, infatti, più volte espressa per una valorizzazione del dovere dell’A.n.a.c. di tener conto delle osservazioni presentate dall’operatore economico, rimarcando che «l’ANAC [è] tenuta, prima di procedere all’iscrizione nel casellario informatico, a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti sull’importanza dell’inadempimento (ovvero sulla gravità dell’errore professionale commesso) e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione» (Cons. Stato, V, 21 febbraio 2020, n. 1318, e 16 maggio 2024, n. 4359; in primo grado, ex multis, T.a.r. Roma, I-Q, 11 marzo 2025, n. 5145; 28 novembre 2024, n. 21444; 1 agosto 2024, n. 15604; 27 giugno 2024, n. 12966; 12 dicembre 2023, n. 18811).

14. La tesi dell’A.n.a.c., dalla quale nasce la formulazione dell’art. 5 del vigente regolamento, relega, invece, alla stessa un compito di mera “trascrizione” nel casellario informatico dei contratti pubblici delle segnalazioni pervenute dalle stazioni appaltanti, del cui contenuto queste sarebbero integralmente responsabili.
Tale soluzione costituirebbe una fase intermedia del processo di integrale digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, riguardante anche il procedimento di annotazione nel casellario ‒ nel quale l’A.n.a.c. prospetta che, in futuro, le stazioni appaltanti inseriranno direttamente le comunicazioni di notizie rilevanti, senza più alcun ruolo, neanche esecutivo, dell’Autorità ‒ e sarebbe, ad avviso della resistente, coerente con le funzioni di pubblicità-notizia dell’annotazione da sempre riconosciute dalla giurisprudenza amministrativa.
Il progetto dell’A.n.a.c. sembrerebbe, quindi, quello di trasformare il casellario dei contratti pubblici di cui all’art. 222, co. 10, del d.lgs. 36/2023 in una sorta di “bacheca” a disposizione delle pubbliche amministrazioni per l’affissione di notizie di cui la stessa dovrebbe preventivamente definire, tramite il regolamento, solo le regole.
L’assunto non può, però, essere condiviso, perché, come si è detto, da un lato, svuota di fatto le funzioni dell’Autorità, svilendo un potere, quello di annotazione, intestatole direttamente dalla legge e distinto rispetto a quelli di cui dispongono le stazioni appaltanti nelle procedure di affidamento e nella fase esecutiva dei contratti pubblici e, dall’altro, elimina il contraddittorio tra l’operatore economico e il committente prima dell’inserimento dell’annotazione, che è necessariamente propedeutico al corretto esercizio della funzione neutrale di vigilanza e di controllo sui contratti pubblici demandata all’Autorità dall’art. 222, co. 1, del d.lgs. 36/2023.
Il trasferimento delle competenze in materia di annotazione alle stazioni appaltanti non è supportato da alcuna disposizione di fonte primaria, in violazione del principio di legalità (innanzitutto) formale né l’A.n.a.c. può, con un atto regolamentare ed in assenza di una “copertura” da parte della prima, delegarne l’esercizio ad altri soggetti, in quanto, «[p]osto che la predeterminazione normativa della distribuzione dei compiti costituisce una proiezione del principio di legalità, che, ai sensi dell’art. 97 Cost., regola l’agire amministrativo, l’attitudine della delega a modificare la competenza ne giustifica il condizionamento al duplice presupposto della titolarità originaria, in capo al conferente, del potere che ne forma oggetto e dell’espressa previsione e delimitazione ad opera della stessa fonte normativa che attribuisce la competenza a delegare (si veda, sul tema, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 29 novembre 2012, n. 6042)» (Corte cost., sent. 24 giugno 2021, n. 189).

15. Quello che, in conclusione, manca nel sistema di annotazione delineato dalla delibera 272/2023 è la formazione di una volontà dell’Autorità procedimentalizzata che si determini per l’inserimento di una segnalazione all’interno del casellario all’esito di una valutazione dei fatti – compiuta sulla base sia della prospettazione della parte pubblica che delle osservazioni di quella privata – che riveli la non manifesta infondatezza della segnalazione e l’utilità dell’annotazione.
La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, intrapresa dal d.lgs. 36/2023, non può portare alla cancellazione delle garanzie procedimentali ed alla riallocazione di poteri amministrativi dotati di un’autonoma caratura, come quello di annotazione nel casellario, in capo ad altri soggetti. L’automazione dei procedimenti consentita dalle tecnologie informatiche deve avvenire, infatti, preservando le guarentigie costituzionali a tutela delle libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche, tra le quali il diritto ad un procedimento amministrativo in seno al quale venga garantita la partecipazione degli interessati incisi dal provvedimento, che, come stabilisce l’art. 29, co. 2-bis, della l. 241/1990, attiene «ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione». D’altra parte, è lo stesso codice dei contratti pubblici a pretendere che «le decisioni assunte mediante automazione rispett[i]no i principi di…b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata» (art. 30, co. 3, d.lgs. 36/2023), enunciando un principio generale dell’ordinamento che punta a contemperare le esigenze di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, massimizzate dall’utilizzo delle tecnologie informatiche, con il mantenimento della responsabilità della decisione in capo all’organo competente.
Ciò significa che la semplificazione del procedimento di annotazione, soprattutto ai fini di una contrazione dei tempi per la sua definizione, ben potrà sfruttare le opportunità offerte dalla trasformazione digitale del ciclo di vita degli appalti (prevedendo, ad esempio, che lo scambio della corrispondenza, le notifiche e le comunicazioni avvengano mediante piattaforme telematiche), purché sia sempre garantito il diritto di ciascuna parte (pubblica e privata) a contraddire sulle osservazioni dell’altra e ad una decisione imparziale da parte di un’Autorità indipendente, cioè «il sistema della democraticità delle decisioni e della accessibilità dei documenti amministrativi, in cui l’adeguatezza dell’istruttoria si valuta anzitutto nella misura in cui i destinatari sono stati messi in condizione di contraddire» (Cons. Stato, Ad. Pl., 7 giugno 1999, n. 14).

16. In applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra definite, il regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici adottato con la delibera A.n.a.c. n. 272/2023 va dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede:
– la possibilità per l’operatore economico di presentare entro un congruo termine memorie e documenti e di chiedere l’audizione;
– la valutazione del materiale istruttorio raccolto;
– l’adozione di una motivata decisione finale di archiviazione o di inserimento della notizia nel casellario.
L’A.n.a.c. dovrà, pertanto, emendare l’atto regolamentare dai citati vizi mediante interventi correttivi che assicurino la piena operatività dei riferiti strumenti di partecipazione.

17. Considerato che, ai fini della trascrizione della segnalazione confezionata dal Comune di Busto Arsizio nel casellario informatico, l’A.n.a.c. non ha compiuto alcuna valutazione della non manifesta infondatezza e dell’utilità dell’annotazione e che l’illegittimità in parte qua della delibera n. 272/2023, quale atto presupposto, travolge gli atti applicativi che a questa si sono conformati, restano assorbite, sia per l’impossibilità di questo giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, co. 2, c.p.a., che per ragioni di economia processuale, tutte le ulteriori censure concernenti i profili di illegittimità dell’annotazione impugnata.

ANAC : procedimento sanzionatorio autonomo rispetto alla risoluzione contrattuale

TAR Roma, 12.05.2025 n. 9128

Tanto premesso, reputa il Collegio che – sebbene la stazione appaltante abbia erroneamente invocato, a fondamento della risoluzione contrattuale, una norma inconferente alla fattispecie considerata – non possa ritenersi illegittima la valutazione di ANAC circa la ravvisabilità nella condotta di -OMISSIS- di un’ipotesi di falsa dichiarazione resa nel corso di una procedura di gara.
Ciò in quanto il procedimento di ANAC è distinto e autonomo rispetto al procedimento di risoluzione contrattuale condotto dalla stazione appaltante.
L’Autorità agisce infatti nell’esercizio di un potere amministrativo-sanzionatorio, affatto differente ed autonomo da quello dell’ente segnalante, qualificando in via autonoma la fattispecie sanzionata e valutando la rilevanza dell’elemento soggettivo nella autodichiarazione resa dalla società.
A tal riguardo, con sentenza n. 9964 del 21.11.2023, relativamente a una delibera sanzionatoria adottata dall’Autorità, il Consiglio di Stato ha condivisibilmente statuito nel senso che segue: «Con la segnalazione, inoltre, sono stati trasmessi gli atti del procedimento, che costituiscono il parametro fattuale di riferimento dell’attività dell’Anac, che non è, quindi, vincolata a quanto segnalato dalla stazione appaltante attraverso il modulo, né può limitarsi a basare l’istruttoria sulle evidenze che emergono dal medesimo (…) Rispetto al potere afflittivo dell’amministrazione si pone, quindi, un’esigenza di predeterminazione legislativa dei presupposti di esercizio dello stesso, con riferimento sia alla configurazione della norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, sia alla tipologia e al quantum della sanzione stessa, sia alla presenza di eventuali cause esimenti».
Dunque, la circostanza per cui la stazione appaltante non abbia individuato nello specifico il riferimento normativo posto a base dell’ipotesi di falso nel modulo di segnalazione, limitandosi ad allegare la comunicazione di risoluzione con l’indicazione della sola previsione normativa posta a base della risoluzione contrattuale (come detto, giuridicamente errata), non può ritenersi ostativa all’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità, la quale, qualificando correttamente la fattispecie sanzionata, ha agito nel rispetto del perimetro formale e sostanziale delle proprie prerogative.

Annotazione casellario ANAC : termine di 30 giorni non perentorio

TAR Roma, 05.11.2024 n. 19502

Il termine previsto dall’art. 11 del Regolamento sulla tenuta del casellario di 30 giorni per la segnalazione dei fatti rilevanti all’Anac da parte delle stazioni appaltanti, infatti, a differenza da quanto sostenuto dalla ricorrente, non è perentorio; sotto questo profilo, la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, che si riferisce ai termini nei procedimenti sanzionatori, non può trovare applicazione nel caso di specie, in ragione della natura non sanzionatoria dell’annotazione c.d. “non interdittiva” (cfr., al riguardo, Tar Lazio, sez. I – quater, 19 luglio 2021 n. 8590).
Già in precedenza, invero, questo Tribunale ha avuto modo di esaminare la questione concludendo che il breve termine di cui al richiamato art. 11 (ai sensi del quale “le s.a. e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l’esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono inviare all’Autorità tali informazioni nel termine di 30giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse”) ha natura acceleratoria e ordinatoria (cfr. Tar Lazio, sez. I-quater, 17 luglio 2023, n. 12061, 5 ottobre 2022 n. 12637e 9 marzo 2023, n. 3945, nonché Tar Lazio, sez. I, 19 luglio 2021, n. 8590).
A tale conclusione si è giunti in considerazione della natura del provvedimento (e del procedimento) ex art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, non avente carattere sanzionatorio (cfr. Tar Lazio, sez. I-quater, n. 12061) e del fatto che altrimenti l’Autorità stessa non avrebbe nessun controllo sulla tempestività delle segnalazioni pervenute, facendo dipendere l’avvio del procedimento di annotazione e la completezza delle informazioni contenute nel Casellario informatico da un terzo soggetto, destinatario dell’obbligo. Si è quindi ritenuto che il termine in questione assuma rilievo solo al fine dell’eventuale irrogazione di sanzioni nei confronti del soggetto su cui l’obbligo ricade, non potendosi, invece, ritenere che, in ragione della sua violazione, l’Anac decada dal potere di annotazione (cfr. Tar Lazio, sez. I –quater, 1 febbraio 2024, n. 1992).

Iscrizione nel casellario informatico ANAC – Durata massima di un anno – Inderogabilità

Consiglio di Stato, sez. V, 29.01.2024 n. 881

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la norma di cui all’art. 38, comma 1-ter del d.lgs. n. 163 del 2006 ha evidentemente carattere speciale, riferendosi non a qualsiasi violazione contrattuale o di legge commessa nell’esecuzione di un precedente appalto, bensì alle sole ipotesi di “presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione”, peraltro ove rese “con dolo o colpa grave”. In quanto norma speciale, è destinata a prevalere – circoscrivendone l’ambito di applicazione – su eventuali disposizioni di carattere generale potenzialmente idonee a disciplinare anche i casi ad essa riconducibili, e ciò a maggior ragione nel caso in cui la previsione di carattere più generale sia di rango inferiore nella gerarchia delle fonti del diritto.
Pertanto, la decisione dell’Anac di “spostare”, allo scadere del termine annuale di efficacia, l’iscrizione nel casellario informatico a seguito di segnalazione per dichiarazione falsa, in una diversa sezione del casellario medesimo, anziché disporne la cancellazione, è illegittima in quanto priva di un reale fondamento normativo e, in ogni caso, elusiva dei limiti di efficacia (anche sub specie di pubblicità – notizia) ab origine previsti dall’art. 38, 1 comma, lettera h) del d.lgs. n. 163 del 2006, norma comunque prevalente su disposizioni di rango regolamentare.

fonte: sito della Giustizia Amministrativa

ANAC : provvedimenti , delibere e regolamenti attuativi ai sensi del nuovo Codice Contratti Pubblici D.Lgs. n. 36/2023 (Assegnazione d’ufficio Stazioni Appaltanti, BDNCP, FVOE, Pubblicità legale, Conflitto interessi, Trasparenza, Vigilanza, Precontenzioso, Casellario informatico)

Pubblicate sul sito dell’ANAC le seguenti Delibere recanti provvedimenti e Regolamenti ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 efficace dal prossimo 1 luglio 2023.

Delibera n. 261 del 20.06.2023 – BDNCP – Art. 23 D.Lgs. n. 36/2023
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale»
Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1 luglio 2023. Il presente provvedimento acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024.

Delibera n. 262 del 20.06.2023FVOEArt. 24 D.Lgs. n. 36/2023
Allegato I – CAUSE AUTOMATICHE
Allegato II- CAUSE NON AUTOMATICHE
Allegato III – QUALIFICAZIONE OE
Allegato IV – ESECUTORI LAVORI INFERIORI A 150.000 EURO
Allegato V – SERVIZI E FORNITURE
Allegato VI – REQUISITI AGGIUDICATARIO E FASE ESECUTIVA.
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale
Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1 luglio 2023.
Lo stesso acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la Delibera n. 464/2022.

Delibera n. 263 del 20.06.2023Pubblicità legaleArt. 27 D.Lgs. n. 36/2023
Allegato I – Elenco obblighi di pubblicazione
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici».
Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ed acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024.

Delibera n. 264 del 20.06.2023TrasparenzaArt. 28 D.Lgs.  36/2023
Allegato I – Obblighi trasparenza
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dal 1 luglio 2023. Il presente provvedimento acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024.

Aggiornamento: Delibera n. 601 del 19.12.2023 

Delibera n. 265 del 20.06.2023 – Quote Concessionari – Art. 186, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 36/2023
Provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 186 commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Indicazioni sulle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici non affidate conformemente al diritto dell’Unione europea”.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dal 1 luglio 2023.

Delibera n. 266 del 20.06.2023 – Qualificazione Stazioni Appaltanti – Art. 62, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023
Regolamento per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell’art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
L’avviso della pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023

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Delibera n. 267 del 20.06.2023 – Precontenzioso – Art. 220, comma 1 e 4 D.Lgs. n. 36/2023
Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 220, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
L’avviso della pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023

Delibera n. 268 del 20.06.2023 – Legittimazione straordinaria – art. 220, commi 2, 3 e 4 D.Lgs. n. 36/2023
Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 220, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Legittimazione straordinaria)
L’avviso della pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023

Delibera n. 269 del 20.06.2023 – Vigilanza collaborativa – art. 222 D.Lgs. n. 36/2023
Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici.
L’avviso della pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023 e si applicano, a partire da quella data, ai Protocolli di vigilanza collaborativa che riguardino procedure di gara disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Delibera n. 270 del 20.06.2023 – Vigilanza in materia di contratti pubblici – art. 222 D.Lgs. n. 36/2023
Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici
L’avviso della pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023.

Delibera n. 271 del 20.06.2023 – Potere sanzionatorio – art. 222 D.Lgs. n. 36/2023
Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell’adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.
L’avviso della pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023

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Delibera n. 272 del 20.06.2023 – Casellario Informatico – Art. 222, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023
Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
L’avviso della pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023

Delibera n. 291 del 20.06.2023 – Misure di prevenzione corruzione e conflitto interessi – Art. 16 D.lgs. 36/2023
Attribuzione ai titolari di incarichi politici del potere di adottare atti di natura tecnica gestionale. Indicazioni di ANAC ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione e del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici ex art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 (oggi art. 16 D.lgs. 36/2023 recante nuovo codice dei contratti pubblici).

ANAC : obbligo di motivazione sull’ utilità della notizia ai fini dell’ iscrizione nel Casellario informatico (art. 213 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Roma, 05.10.2022 n. 12637

4. Sono invece fondate le doglianze svolte dal Consorzio ricorrente nel secondo e nel terzo motivo di ricorso in ordine agli evidenti vizi di istruttoria e di motivazione che interessano l’atto impugnato, con cui l’Autorità ha disposto l’annotazione nei confronti del Consorzio ricorrente senza valutare (e motivare) adeguatamente in ordine all’utilità della notizia per le finalità proprie del Casellario.
4.1. A tal proposito, deve infatti ricordarsi che, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, l’ANAC «gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80» e stabilisce «le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84».
All’art. 8, c. 2, del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico” adottato dall’Autorità è stato poi specificato che la sezione B del casellario contiene, tra l’altro, a) “le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto o di concessione e di revoca dell’aggiudicazione per la presenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice, che consolidano il grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara od altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore economico”, nonché b) “le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio; ii) provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1 % del suo importo; iii) altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali”.
4.2. In ordine al corretto esercizio del potere di annotazione, la giurisprudenza ha poi specificato che l’ANAC ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario informatico, sia l’utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico attinto dalla annotazione.
In particolare, è stato precisato che «in tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098)» e che «la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (Tar Lazio, I, 11 giugno 2019 n. 7595)» (Tar Lazio, I, 7 aprile 2021, n. 4107).
Analogamente, il giudice d’appello ha evidenziato che l’Autorità, prima di procedere all’iscrizione nel casellario informatico, è tenuta «a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti … sulla gravità dell’errore professionale commesso e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione» (Consiglio di Stato, V, 21 febbraio 2020, n. 1318).
Ancora è stato evidenziato che l’astratta valutazione dell’utilità dell’informazione non è sufficiente a giustificare l’annotazione nel casellario, dovendo – al contrario – l’Autorità “procedere ad un’attenta valutazione dell’utilità in concreto dell’annotazione ai fini dell’apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore che le stazioni appaltanti avrebbero potuto compiere in relazione a successive procedure di gara” (cfr. Consiglio di Stato V, 21 febbraio 2020, n. 1318). La stessa giurisprudenza – così come ricordato dall’amministrazione – ha affermato che l’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia può ritenersi alleggerito nelle ipotesi in cui vengono in considerazione “fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di “utilità” della annotazione” (cfr. ancora Tar Lazio, I, n. 4107/2021 e più di recente Tar Lazio, I-quater, 13 maggio 2022, n. 6032 e 11 luglio 2022, n. 9451).
4.3. Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, non può non notarsi che, nel caso di specie, l’Autorità ha ritenuto di dover senz’altro procedere all’annotazione (senza motivare puntualmente sulla sua utilità) in ragione del fatto che la stessa riguarda un provvedimento di risoluzione contrattuale, sicché – così come indicato dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale – si verserebbe in una fattispecie in cui l’annotazione costituisce un «atto sostanzialmente vincolato» (cfr. ord. Tar Lazio, I, 8 settembre 2021, n. 4731).

Casellario ANAC – Annotazione – Motivazione puntuale ed esatta – Necessità (art. 213 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Roma, 08.09.2022 n. 11699

Va rilevato che in ordine all’esercizio del potere di annotazione, la giurisprudenza ha specificato che l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia l’utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico attinto dalla annotazione. In tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1318; Tar Lazio, Roma. Sez. I, 8 marzo 2019, n.3098) e la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. I, 11 giugno 2019, n.7595; id. 7 aprile 2021, n. 4107).
[…]
Nella specie l’ANAC ha ritenuto di escludere la sussistenza di un’ipotesi di falsa dichiarazione (non espressamente richiamata nell’atto impugnato), tuttavia ha ritenuto l’utilità della notizia per gravi illeciti professionali e per significative carenze nell’esecuzione del precedente contratto per le finalità proprie del Casellario, sulla base però di una motivazione sintetica e non specifica sulle puntuali ragioni che hanno indotto all’annotazione in relazione al caso concreto effettivamente realizzatasi, non tenendo adeguatamente conto di quanto dedotto dalla ricorrente con le osservazioni in sede procedimentale e senza svolgere gli approfondimenti istruttori necessari.
Sul punto, va confermato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale l’annotazione deve essere riportata in maniera puntuale ed esatta; ciò, al duplice fine di fornire la corretta indicazione in ordine al fatto potenzialmente escludente e di tutelare l’interesse del soggetto annotato a che venga iscritta una notizia “utile”, ma riportata nei suoi effettivi contorni giuridico-fattuali (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, sentenza n. 11137/2021).

Riferimenti normativi:

art. 213 d.lgs. n. 50/2016

ANAC – Annotazione Casellario – Presupposti – Conferenza e utilità della notizia quale indice di inaffidabilità dell’ Operatore Economico (art. 213 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Roma, 11.07.2022 n. 9451

Ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, l’ANAC «gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80» e stabilisce «le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84».
All’art. 8, c. 2, del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico” adottato dall’Autorità è stato poi specificato che la sezione B del casellario contiene, tra l’altro, a) «le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto o di concessione e di revoca dell’aggiudicazione per la presenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice, che consolidano il grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara od altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore economico», nonché b) «le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio; ii) provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1 % del suo importo; iii) altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali».
In ordine all’esercizio del potere di annotazione, la giurisprudenza amministrativa ha specificato che l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia l’utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico attinto dalla annotazione.
In particolare, è stato precisato che «in tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098)» e che «la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (Tar Lazio, I, 11 giugno 2019 n. 7595)» (Tar Lazio, I, 7 aprile 2021, n. 4107).
Analogamente, il giudice d’appello ha evidenziato che l’Autorità, prima di procedere all’iscrizione nel casellario informatico, è tenuta «a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti … sulla gravità dell’errore professionale commesso e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione» (Consiglio di Stato, V, 21 febbraio 2020, n. 1318).
La stessa giurisprudenza ha poi evidenziato che un siffatto obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia può ritenersi alleggerito solamente nelle ipotesi in cui vengono in considerazione «fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di “utilità” della annotazione» (cfr. ancora Tar Lazio, I, n. 4107/2021 e più di recente Tar Lazio, I-quater, 13 maggio 2022, n. 6032).

Annotazione Anac – Mancata valutazione memoria operatore economico – Difetto di motivazione (art. 213 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Roma, 18.03.2022 n. 1802 ord.

Rilevato che con sentenza Tar Lazio, I, 29 luglio 2020, n. 8843, questo Tribunale aveva definitivamente annullato l’annotazione precedentemente disposta da ANAC nei confronti della società ricorrente non solo in ragione della non definitività della sanzione (così come sostenuto nel provvedimento gravato) ma anche per difetto di motivazione, atteso che «nel provvedimento che dispone[va] l’annotazione non [era] indicata la motivazione per la quale la notizia, così come trascritta, sia stata ritenuta “utile”, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. dd), d.P.R. n. 207/10, non essendo sufficiente la circostanza per la quale l’ANAC, pur richiamando in sintesi il contento dell’apporto procedimentale dell’interessata, si [era] limitata ad affermare, richiamando quanto già anticipato nel provvedimento di avvio del procedimento, che l’inserimento aveva la sola finalità di rendere pubblicamente noti i fatti segnalati»;
Ritenuto che – alla luce di quanto sopra – appare prima facie fornita di adeguato fumus boni iuris la censura spiegata nel primo motivo di ricorso, atteso che – a seguito dell’annullamento della precedente annotazione disposto da questo Tribunale – l’Autorità, dopo aver appreso della definitività del provvedimento sanzionatorio dell’AGCM nei confronti della ricorrente, avrebbe dovuto riavviare il procedimento di annotazione nel rispetto di tutte le disposizioni poste dalla l. n. 241/1990 e dal Regolamento ANAC per la Gestione del Casellario a presidio del diritto di difesa degli operatori economici (ovvero a garanzia della loro partecipazione procedimentale), inviando alla ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento (cfr. artt. 7 e 8, l. n. 241/1990 e art. 13 Regolamento) e consentendole di accedere agli atti del procedimento e di svolgere le proprie osservazioni difensive (art. 10, l. n. 241/1990 e artt. 14 e 15 Regolamento);
Ritenuto che è parimenti caratterizzata da un fumus di fondatezza la censura di difetto di motivazione di cui al quarto motivo di ricorso, atteso che l’atto gravato – al pari di quello già annullato da Tar Lazio, I, n. 8843/2020 – non risulta adeguatamente motivato in ordine all’utilità della notizia per le finalità del Casellario e considerato che – per consolidata giurisprudenza – l’ANAC è «tenuta, prima di procedere all’iscrizione nel casellario informatico, a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti sull’importanza dell’inadempimento (ovvero sulla gravità dell’errore professionale commesso) e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazioni appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione» (Consiglio di Stato, V, 21 febbraio 2020, n. 1318);
Rilevato – con riferimento al profilo del periculum in mora – che «le annotazioni ANAC non incidono mai in maniera “indolore” nella vita dell’impresa, anche laddove non prevedano l’automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell’immagine sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche» (cfr. ex multis Tar Lazio, I, 25 febbraio 2019, n. 2178; 11 giugno 2019, n. 7595 e 2 ottobre 2019, n. 11470) e che – ancora di recente questo Tar ha notato che – «qualsiasi dubbio sulla affidabilità dell’operatore economico è in grado di ridondare, per esempio, sulla partecipazione delle gare ristrette, ad invito» (Tar Lazio, I, 7 aprile 2021, n. 4107).

Riferimenti normativi:

art. 213 d.lgs. n. 50/2016

 

Differenza tra omessa e falsa dichiarazione ai fini della segnalazione ad ANAC e dell’ annotazione nel Casellario informatico

Consiglio di Stato, sez. V, 25.01.2022 n. 491

La giurisprudenza ha chiarito, sul piano interpretativo, la differenza tra dichiarazioni omesse e false, riconducendo le due ipotesi rispettivamente nell’ambito dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), ovvero lett. f-bis), del sopravvenuto d.lgs. n. 50 del 2016. In particolare, Cons. Stato, Ad. Plen., 28 agosto 2020, n. 16 ha precisato che le fattispecie riconducibili nella prima previsione non consentono l’esclusione automatica dalla procedura di gara, ma impongono alla stazione appaltante di svolgere la valutazione di integrità ed affidabilità del concorrente. Al contrario, la falsità dichiarativa ha attitudine espulsiva automatica ed è predicabile rispetto ad un “dato di realtà”, ovvero ad una situazione fattuale per la quale possa porsi l’alternativa logica “vero/falso” rispetto alla quale valutare la dichiarazione resa dall’operatore (Cons. Stato, IV, 30 dicembre 2020, n. 8532).
Ora, a prescindere da questi profili attinenti alla disciplina della gara, ciò che rileva in questa sede è che risulta ormai acclarata la differenza giuridica tra omessa dichiarazione e falsa dichiarazione. Solo quest’ultima (unitamente alla falsa documentazione) assume valore, a termini dell’art. 38, comma 1-ter, del d.lgs. n. 163 del 2006, ma anche dell’analogo art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016, nella prospettiva della segnalazione all’ANAC, la quale, ove la ritenga resa con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalla gara e dagli affidamenti di subappalti.
Il sopravvenuto chiarimento giurisprudenziale non ha peraltro una “portata innovativa”, in quanto, come detto, già l’art. 38, comma 1-ter, limitava, come emerge dalla sua ermeneusi letterale, la segnalazione alle ipotesi di falsa dichiarazione o falsa documentazione, locuzione che comunque non ammette un’interpretazione estensiva (nei confronti delle dichiarazioni omesse), operando il principio di stretta tipicità legale della fattispecie sanzionatoria, come questa Sezione ha avuto occasione di porre in evidenza in pronunce cautelari (cfr. Cons. Stato, V, ord. 26 febbraio 2021, n. 923, nonché ord. 23 aprile 2021, n. 2163, intervenuta nel presente contenzioso).
Tornando sulla natura giuridica dell’annotazione nel casellario, osserva il Collegio come sia impossibile escluderne una natura sanzionatoria, a prescindere (come già ritenuto anche da Cass., SS.UU., 4 dicembre 2020, n. 27770) dalla ravvisabilità degli indici elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo per l’affermazione di un quid pluris e cioè della natura sostanzialmente penale (cui devono correlarsi determinate garanzie) della sanzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, ed in particolare di quelli della qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, della intrinseca natura dell’illecito e del grado di severità della sanzione in cui l’interessato rischia di incorrere (c.d. “Engel criteria”, affermati per la prima volta dalla Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi, e poi ribaditi dalla sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia), tematica cui è applicabile la recente giurisprudenza costituzionale evocata dall’appellante, concernente in definitiva l’estensione dello “statuto costituzionale” delle sanzioni penali a quelle amministrative a carattere punitivo (tra cui i principi di irretroattività della norma sfavorevole, e di retroattività della lex mitior : cfr. Corte cost., 16 aprile 2021, n. 68).
Occorre considerare che, seppure l’annotazione sia generalmente ricondotta nell’ambito della funzione di vigilanza e controllo dell’ANAC (argomentando anche dall’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016), con riguardo alla falsa dichiarazione o falsa documentazione non costituisce un mero atto dovuto da parte dell’ANAC a seguito della segnalazione, imponendo altresì un giudizio di imputabilità della falsa dichiarazione (in termini di dolo o colpa grave), e producendo delle conseguenze inequivocabilmente afflittive, in particolare l’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalti per un dato arco temporale, così da assumere – lo si ripete – natura sanzionatoria (in termini Cons. Stato, V, 13 dicembre 2019, n. 8480).
[…]
Appare utile solamente aggiungere, per completezza di esposizione, che la non veridicità delle dichiarazioni fornite dall’impresa alla stazione appaltante presuppone la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione falsa e dunque il dolo generico dell’agente, e non anche il dolo specifico, irrilevanti essendo le concrete intenzioni dell’agente, in quanto non è richiesto l’animus nocendi o decipiendi, al pari del falso documentale colposo.
Un’ultima considerazione può essere fatta sulla portata dell’art. 45, comma 2, lett. g), della direttiva 2004/18/CE (recepita dall’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006); nella misura in cui consente l’esclusione dalla gara dell’operatore economico “che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione o che non abbia fornito dette informazioni”, perimetra l’effetto espulsivo alle ipotesi di grave colpevolezza, non rinvenibili nel caso in cui il concorrente non consegua alcun vantaggio in termini competitivi, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti.

Casellario ANAC – Annotazione notizie utili – Non implica valutazione sulla rilevanza del fatto – Accertamento sul possesso dei requisiti – Riservato alla Stazione Appaltante (art. 213 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. III, 02.08.2021 n. 5659

Il sindacato sul corretto esercizio della discrezionalità della p.a. non può essere condizionato da valutazioni dell’ANAC rese nell’ambito del procedimento di annotazione di una vicenda professionale nel Casellario informatico ai sensi dell’art. 213, comma 10, del Codice, per di più successive rispetto al provvedimento di esclusione adottato dalla Stazione Appaltante. Nel valutare se un fatto rientri o meno tra le cd “notizie utili”, l’Autorità non esprime una propria valutazione sulla rilevanza del fatto, ma verifica solo l’utilità dell’inserimento della notizia nel Casellario ai fini alle future valutazioni delle Stazioni Appaltanti, che tuttavia rimangono sempre libere di esaminare sia i fatti annotati nel Casellario, sia altre vicende professionali, come chiarito sia dal testo delle Linee Guida stesse (par. 4.2.), che dalla consolidata giurisprudenza. Come di recente statuito dalla V Sezione in merito alla ratio dell’annotazione nel casellario informatico delle notizie utili ai sensi dell’art. 213, comma 10, del Codice appalti, la finalità del compito affidato all’Anac traspare dalla stessa formulazione dell’enunciato normativo e consiste nella realizzazione di una banca dati integrata, che raccolga le informazioni e le notizie rilevanti per le stazioni appaltanti in vista della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici (Cons. Stato, Sez. V, 7 giugno 2021, n. 4299) il cui accertamento è comunque riservato alla stazione appaltante nell’ambito della singola procedura di gara.

ANAC – Annotazione – Casellario informatico – Limiti normativi e funzionali (art. 213 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 07.06.2021 n. 4299

6.1. – Per la soluzione della controversia è centrale l’esame dei limiti normativi e funzionali del potere attribuito all’ANAC dall’art. 213, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, avente per oggetto la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Secondo tale disposizione il casellario (oltre a contenere «tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80») deve essere integrato anche con le ulteriori informazioni che l’ANAC ritiene «utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c) […]», ossia con tutte le notizie concernenti gravi illeciti professionali dell’operatore economico idonei a incidere sulla sua integrità e affidabilità [oltre che per le altre finalità indicate dall’art. 213, comma 10, secondo periodo]; inoltre detta disposizione va coordinata con le risultanze e la documentazione presenti nella banca dati prevista dall’art. 81 del Codice dei contratti pubblici (dalla quale la stazione appaltante acquisisce «la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario»).
6.2. – La finalità del compito affidato all’Autorità traspare dalla stessa formulazione dell’enunciato normativo e consiste nella realizzazione di una banca dati integrata, che raccolga le informazioni e le notizie rilevanti per le stazioni appaltanti in vista della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici. In tale prospettiva il concetto di utilità della notizia da iscrivere (che ricorre nella norma in esame) deve essere inteso in relazione al contenuto normativo del requisito o della causa di esclusione, il cui accertamento è comunque riservato alla stazione appaltante nell’ambito della singola procedura di gara: la notizia da iscrivere è utile (alla stazione appaltante) se può assumere rilevanza nel processo di accertamento del requisito (generale o speciale).
6.3. – Posto che la valutazione della concreta rilevanza dell’informazione è riservata all’amministrazione procedente, l’Autorità, da un lato, nell’individuare «le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario», deve selezionarle tenendo conto degli elementi normativi che compongono la fattispecie descrittiva dei requisiti da accertare; dall’altro lato, la motivazione circa l’utilità della notizia deve investire la sola veridicità dei fatti in cui consiste l’informazione o la notizia, non la possibile rilevanza di questi nell’ambito della fattispecie del requisito o della causa di esclusione (valutazione, come detto, riservata alla stazione appaltante). Non si tratta pertanto di un potere di valutazione tecnica (né, tantomeno, di un potere discrezionale), ma di un’attività di ricognizione e di mero accertamento di un fatto nei limiti della sua esistenza (escluso ogni profilo di natura valutativa).
6.4. – Al riguardo deve darsi atto che è stato ritenuto necessario (cfr. Cons. St., VI, 6 febbraio 2019, n. 898; V, 21 febbraio 2020, n. 1318) una più ampia motivazione della decisione dell’Autorità di procedere all’annotazione nel casellario, motivazione che deve riguardare specificamente anche le ragioni per cui si ritenga “utile” la notizia da iscrivere.
Riconosciuto in capo all’Autorità «il potere di annotare tutte le notizie segnalate dalle stazioni appaltanti, con il solo limite dell’inesistenza in punto di fatto dei presupposti o dell’inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante», nei termini veduti sopra, è stato anche evidenziato che l’astratta valutazione dell’utilità dell’informazione non è sufficiente a giustificare l’annotazione nel casellario, dovendo l’ANAC «procedere ad un’attenta valutazione dell’utilità in concreto dell’annotazione ai fini dell’apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore che le stazioni appaltanti avrebbero potuto compiere in relazione a successive procedure di gara» (Cons. St. V, n. 1318/2020, cit., punti 2.4. e 2.5. del “diritto”).
6.5. – Tali affermazioni (maturate peraltro nel contesto della abrogata disciplina dell’Osservatorio dei contratti pubblici di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 207 del 2010, recante il regolamento di esecuzione del codice dei contratti del 2006) devono essere nondimeno precisate nella loro effettiva portata e – al fine di evitare il riconoscimento all’Autorità di una funzione che le norme assegnano alle sole stazioni appaltanti – non devono essere intese nel senso che l’iscrizione debba essere preceduta dall’accertamento della concreta rilevanza del fatto (oggetto della notizia) ai fini della sussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c), ma piuttosto nei limiti in cui sottolineano l’esigenza di verificare, da parte dell’ANAC, l’utilità (concreta) della notizia in relazione alla sua possibile rilevanza nell’accertamento della causa di esclusione dell’inaffidabilità professionale dell’operatore economico.

7. – In definitiva, la norma dell’art. 213, comma 10, cit., si riferisce all’utilità della notizia per la stazione appaltante, per le successive valutazioni che questa dovrà effettuare. L’utilità si risolve pertanto nella rilevanza a questi fini dell’annotazione. Non si tratta di una norma di natura sanzionatoria (come ben rilevato anche dalla difesa dell’ANAC) e non è necessario di conseguenza accertare e motivare anche in ordine al titolo di imputabilità soggettiva (dolo o colpa) del fatto o in ordine alla responsabilità dell’impresa segnalata.
7.1. – La decisione dell’Autorità di procedere all’annotazione non implica nemmeno il definitivo accertamento dei fatti o delle condotte che possono integrare il grave illecito professionale: se, come si è già veduto, la stazione appaltante può valutare, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c), un’ampia gamma di condotte integranti gravi illeciti professionali, purché lo dimostri con mezzi adeguati, sarebbe del tutto illogico introdurre un limite di tal genere per le annotazioni ai sensi dell’art. 213, comma 10, che perseguono proprio la finalità di mettere a disposizione della stazione appaltante tutte le informazioni utili a formulare il giudizio di affidabilità dell’operatore economico.
7.2. – Non occorre pertanto attendere la conclusione del contenzioso instaurato fra stazione appaltante e impresa sulla risoluzione e sulla imputabilità degli inadempimenti, quando l’Autorità accerta – come ha accertato nel caso di specie – che la notizia acquisita dalla stazione appaltante segnala fatti o condotte che possono rilevare per valutare l’affidabilità professionale dell’operatore economico.
Dall’annotazione iscritta nel casellario si evince infatti che la notizia è originata dalla segnalazione pervenuta all’Autorità da parte di A. (nelle sue funzioni di amministrazione appaltante), che ha comunicato di aver risolto unilateralmente il contratto con l’A.T.I. -Omissis-, per gravi inadempimenti. L’Autorità di conseguenza doveva limitarsi – prima dell’annotazione nel casellario – a verificare la provenienza dell’informazione e a stabilire la possibile rilevanza del fatto quale grave illecito professionale ai fini della valutazione di affidabilità professionale.
7.3. – La sussistenza di entrambi gli elementi non è revocabile in dubbio sulla base delle censure della società appellante, che non contesta che l’A. abbia adottato l’atto di risoluzione del contratto di appalto.
Né del resto può essere contestata l’utilità dell’informazione per le stazioni appaltanti tenute a verificare l’affidabilità professionale dell’operatore economico, ove si tenga conto del consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui l’art. 80, comma 5, lettera c), è una norma di chiusura in grado di comprendere tutti quei fatti qualificabili come gravi illeciti professionali ascrivibili all’operatore economico, anche non predeterminabili ex ante, suscettibili di incidere, in modo negativo, sull’integrità dell’operatore economico (si veda, per tutte, Cons. Stato, V, ordinanza del 9 aprile 2020, n. 2332, ed vivi ulteriori richiami conformi).
7.4. – Peraltro, come già osservato, i limiti entro i quali deve essere svolto il preliminare accertamento della “utilità” della notizia da iscrivere non pregiudicano in alcun modo le successive valutazioni riservate, nelle singole procedure di gara, alle stazioni appaltanti; e ciò in special modo si deve affermare con riguardo al requisito dell’affidabilità professionale dell’operatore economico, la cui specifica conseguenza espulsiva dalla procedura di gara non è automatica, nonostante l’annotazione della notizia nel Casellario, ma subordinata alla valutazione in concreto della stazione appaltante (come di recente sancito anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 16 del 2020).
Come risulta dalla documentazione in atti, la stessa società appellante è stata ammessa a una successiva gara della stessa A. (risultando anche aggiudicataria), pur in presenza dell’annotazione contestata nel presente giudizio. Tale circostanza, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, non significa affatto che la notizia fosse “inutile” – e quindi da non annotare nel casellario informatico – ma conferma quanto fin qui rilevato, ossia che la concreta rilevanza della notizia non scaturisce da effetti direttamente ricollegabili all’annotazione, ma costituisce l’esito di una valutazione della stazione appaltante nelle diverse procedure di gara.