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FVOE : esito attestazione fa fede fino a querela di falso (art. 24 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, Sez. V, 09.04.2026 n. 2844

7. Nondimeno, rileva il Collegio che la certificazione in esame è del tutto irrilevante ai fini in esame, in quanto essa attesta la sussistenza di un debito residuo inferiore a € 5.000 alla data del 27.11.2025, e pertanto nulla dice in ordine alla situazione fiscale esistente dalla data di presentazione dell’offerta sino a quella del 27.11.2025.
Ne consegue che non può in alcun modo ritenersi provata la circostanza che il concordato preventivo omologato dal Tribunale di Roma fosse stato effettivamente adempiuto dall’appellante.
Per tali ragioni, la disposta esclusione deve senz’altro ritenersi legittima, in quanto disposta sulla base di un’attestazione FVOE, e pertanto di un documento che fa fede sino a querela di falso in ordine alla certificazione relativa al requisito delle regolarità contributiva e tributaria degli operatori economici (C.d.S, V, 3.9.2024, n. 7378).
8. Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
9. Con il secondo motivo di gravame l’appellante lamenta la pretermissione del contraddittorio procedimentale da parte della stazione appaltante, la quale in un approccio improntato al paradigma della collaborazione avrebbe dovuto previamente comunicarle l’esito negativo risultante dal FVOE.
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, per l’assorbente ragione che, come prima esposto, le risultanze del certificato FVOE fanno fede sino a querela di falso in ordine alla posizione contributiva e fiscale dell’operatore economico, vincolando pertanto la successiva attività della stazione appaltante.
Piuttosto, grava sull’operatore economico un onere di verifica della veridicità dei dati evincibili dal FVOE, e se del caso di impugnazione, non potendo esso gravare l’Amministrazione di oneri non previsti da alcuna previsione normativa, né dal generale dovere di buona fede e correttezza nei rapporti negoziali (artt. 1175-1337 c.c.), il quale non può spingersi sino al punto di imporre alla stazione appaltante di dubitare – in assenza di felice esperimento di querela di falso – delle risultanze della predetta attestazione FVOE.

FVOE : utilizzo non può essere imposto a pena di esclusione (art. 24 d.lgs. 36/2023)

TAR Firenze, 14.11.2025 n. 1856

Con riferimento alla mancata esclusione della ricorrente per grave illecito professionale, l’illecito contributivo in materia di sicurezza del lavoro in esame, correttamente dichiarato dalla ricorrente in gara, è prevista nell’ambito delle cause di esclusione non automatiche all’art. 95, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 36/2023 ed esso è stato non irragionevolmente valutato dalla Commissione come non incidente sull’affidabilità dell’operatore economico, in quanto trattavasi di violazione che ha comportato l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di poco inferiore ai 2.500,00 euro.
Quanto alla incompleta formazione del fascicolo virtuale da cui verificare il possesso dei requisiti di partecipazione in capo alla mandante del R.T.I. aggiudicatario, -OMISSIS- ha correttamente rilevato che si è trattato di acquisire in autocertificazione il codice fiscale e che si è trattato, pertanto, di operare una mera regolarizzazione di carattere documentale, sempre suscettibile di soccorso istruttorio.
Peraltro, deve ulteriormente osservarsi che il fascicolo virtuale dell’operatore economico “… rappresenta un sistema di supporto alla stazione appaltante per la verifica dei requisiti, non un elemento costitutivo della legittima partecipazione alla gara.” (Tar Catania, II Sezione, sentenza del 19 giugno 2025, n. 1929) e che il suo utilizzo non può essere imposto a pena di esclusione in mancanza di un’espressa disposizione di legge che disponga in tal senso (Tar Salerno, I Sezione, sentenza del 30 gennaio 2024, n. 313).
Nella delineata prospettiva esegetica, va pure richiamato l’art. 99, comma 3 bis, del d. lgs. n. 36/2023, come introdotto dall’art. 31 del d. lgs. n. del 31 dicembre 2024, n. 209 (cd. correttivo appalti), che prevede che: “In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell’articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’organo competente è autorizzato a disporre comunque l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l’obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l’affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l’applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell’aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall’offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.”.
La prefata disposizione, seppure non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, può essere utilizzata come criterio a supporto della predetta interpretazione (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza del 9 giugno 2023, n. 5665; Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 24 ottobre 2023, n. 9205), consentendo essa sempre il ricorso alle autocertificazioni in luogo del fascicolo virtuale in ogni caso di “malfunzionamento” del medesimo, che, in difetto di ulteriori precisazioni, può essere addebitato anche ad un errore dell’operatore economico, che determina una situazione parificabile alle carenze documentali suscettive sempre di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del d. lgs. n. 36/2023.
Infine, deve osservarsi come la predetta interpretazione consenta di traguardare il principio del favor partecipationis, senza compromissione della par condicio tra i concorrenti.

FVOE dopo il “correttivo” : indicazioni ANAC per la corretta applicazione

Il Decreto correttivo ha integrato la disciplina del funzionamento del Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) inserendo nuove disposizioni per colmare alcune lacune nella regolazione.

Pertanto a mezzo Comunicato del 16 aprile 2025, l’ANAC ha fornito alcune indicazioni per l’applicazione, al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi e scongiurare prassi non uniformi di utilizzo del FVOE e conseguente contenzioso.

Per facilitare l’operatività è stata allegata una Tabella contenente:
– l’elenco delle certificazioni acquisibili tramite il FVOE con modalità sincrona;
– l’elenco delle certificazioni acquisibili in modalità asincrona con l’indicazione del rispettivo tempo di reazione; e l’elenco di quelle non ancora acquisibili tramite FVOE.

La disposizione del Decreto “correttivo” consente alla stazione appaltante o ente concedente l’accesso al FVOE in presenza del consenso al trattamento dei dati e, per questo, la versione aggiornata del bando tipo n. 1/2023, attualmente in fase di predisposizione, conterrà specifiche clausole riguardanti la formulazione del consenso. La comunicazione all’ANAC da parte del RUP, o di altro soggetto a ciò delegato, tramite la scheda S2, dell’elenco dei soggetti che partecipano alla gara, vale a certificare nei confronti dell’Autorità che l’elenco presentato annovera solo soggetti che partecipano alla gara e che tali soggetti hanno manifestato il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE. Pertanto, ANAC non avrà necessità di acquisire alcuna ulteriore specifica comunicazione dell’avvenuta acquisizione del consenso per l’accesso al FVOE da parte della stazione appaltante o ente concedente.

Nell’ipotesi in cui il dato acquisibile tramite il FVOE, per un malfunzionamento dello stesso o delle piattaforme/banche dati ad esso interconnesse (vedasi comma 3-bis dell’articolo 99), non venga messo a disposizione della stazione appaltante o ente concedente entro trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante o ente concedente può disporre l’aggiudicazione. Le stazioni appaltati o enti concedenti devono porre attenzione sulla possibilità che il malfunzionamento che impedisce l’ottenimento, tramite il FVOE, di un dato acquisibile in modalità asincrona entro il tempo di reazione previsto per la specifica tipologia di dato, sia solo temporaneo. In questo caso, la stazione appaltante/ente concedente, invece di attendere la decorrenza dei trenta giorni per procedere all’aggiudicazione, può ridurre i tempi di conclusione del procedimento interrogando nuovamente il sistema al fine di ottenere il dato richiesto in tempo utile. ANAC invita quindi le stazioni appaltanti/enti concedenti che si trovino in simili circostanze ad effettuare una nuova richiesta tramite il sistema prima che siano decorsi i trenta giorni previsti dalla norma.

Dai casi di malfunzionamento vanno tenute distinte le ipotesi in cui le certificazioni necessarie ai fini della comprova non sono acquisibili tramite il FVOE in quanto l’Ente certificatore non le produce o non le centralizza presso una banca dati, o non mette a disposizione la relativa banca dati. Si tratta di alcune ipotesi, numericamente ridotte, rispetto alle quali l’intero articolo 99 non può trovare applicazione per l’oggettiva impossibilità di attivare interconnessioni interoperanti con banche dati inesistenti o non rese disponibili da parte dell’Ente certificatore. Tali certificazioni possono essere acquisite solo tramite le modalità seguite prima dell’efficacia della digitalizzazione: pertanto, se necessarie ai fini della comprova dei requisiti generali o speciali, le stazioni appaltanti o enti concedenti sono tenute ad attivarsi tempestivamente per richiederle direttamente ai rispettivi Enti certificatori.

FVOE: non utilizzabile per verifica offerta tecnica (art. 99 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 05.02.2025 n. 2684

Parimenti infondata risulta la dedotta violazione dell’art. 99 del codice dei contratti pubblici, il cui tenore, a fini di chiarezza, vale la pena di seguito riprodurre:
– “Articolo 99. Verifica del possesso dei requisiti”: “1. La stazione appaltante verifica l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall’operatore economico, nonché tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l’assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.
Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell’aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.”.
Dalla piana lettura della disposizione in commento emerge come l’utilizzo di banche dati e/o sistemi di interoperabilità da parte delle stazioni appaltanti e/o degli enti concedenti sia consentito al fine di verificare l’assenza di cause di esclusione, automatiche e non, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 103 del d.lgs. n. 36 del 2023 in capo agli operatori economici. La norma, tuttavia, in alcuna parte prevede la possibilità di utilizzare tali banche dati e/o sistemi di interoperabilità nella fase prettamente dedicata alla valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice.
Che l’utilizzo delle banche dati o sistemi di interoperabilità tra operatori sia funzionale ad una verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di partecipazione e della documentazione amministrativa utile ai fini dell’aggiudicazione, ma non anche degli elementi a comprova del contenuto dell’offerta tecnica risulta confermato anche:
– dall’art. 24 del d.lgs. n. 36 del 2023 il quale dispone espressamente che: “presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell’operatore economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce” (comma 1);
– dalla delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 adottata ai sensi dell’art. 24, co. 4 d.lgs. n. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023 (d’intesa con il MIT e con l’AGID), la quale, parimenti, chiarisce che il FVOE consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti: “a) il controllo dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli artt. 94, 95, 98 100 e 103 del codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori; b) il controllo in fase di esecuzione del contratto, della permanenza dei requisiti di cui alla lettera a)” (cfr. § 3.1. della richiamata delibera ANAC), nonché “l’acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici” (cfr. § 3.2. della richiamata delibera ANAC).
Ciò premesso risulta del tutto corretto che la Commissione di gara, resasi conto della mancata allegazione da parte dell’operatore ricorrente della documentazione attestante quanto dichiarato dalla stessa con riferimento al sub criterio tabellare “A.1”, non abbia proceduto alla consultazione delle banche dati di cui all’art. 99 del d.lgs. n. 36 del 2023, essendo la norma, come detto, prevista per scopi totalmente diversi rispetto a quelli prospettati dalla parte ricorrente.

FVOE e Decreto “correttivo” : in caso di malfunzionamento valida autodichiarazione operatore economico concorrente che attesta il possesso dei requisiti (art. 99 d.lgs. 36/2023)

TAR Napoli, 24.01.2025 n. 624

Ritenuta per quanto detto l’inapplicabilità della clausola del disciplinare, il Collegio reputa di poter far cenno al tema della comprova dei requisiti.
La verifica è innestata nella fase intermedia tra la proposta della Commissione di gara e l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 17, co. 5, del d.lgs. n. 36/2023 (“L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace”).
L’innovazione introdotta antepone ad una fase anteriore all’aggiudicazione la verifica, che nel sistema previgente era posposta all’atto finale, condizionandone l’efficacia (art. 32, co. 7, del d.lgs. n. 50/2016: “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”).
È posta l’esigenza di consultazione del Fascicolo virtuale dell’operatore economico – FVOE (art. 24 del d.lgs. n. 36/2023) e di accesso alla piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del Codice dell’amministrazione digitale e alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni (art. 99).
Con provvedimento n. 262 del 20 giugno 2023, si sensi del co. 4 dell’art. 24 cit., l’ANAC ha individuato “le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici”; in esso si premette che l’utilizzo delle funzionalità del FVOE “consente una sostanziale riduzione dei tempi delle verifiche”, preordinata al rispetto dei tempi di conclusione delle procedure (all. I.3 del Codice).
Si dà atto, altresì, che attraverso il FVOE le stazioni appaltanti acquisiscono tra l’altro le “informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dell’affidamento dei contratti pubblici” (art. 3.2, lett. a), del citato provvedimento ANAC).
Tuttavia, è riscontrabile che l’interoperabilità del sistema non sia stata ancora resa completamente funzionale, osservandosi al proposito che – nelle more di una sua completa attuazione – possa continuarsi ad assumere il valore dell’autocertificazione dell’offerente, secondo un’esigenza non trascurata dal legislatore che, da ultimo, con il correttivo al Codice (d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209) ha introdotto il comma 3-bis all’art. 99 del d.lgs. n. 36/2023, per l’ipotesi di malfunzionamento, consentendo l’autodichiarazione dell’offerente che attesti il possesso dei requisiti.
Nel caso di specie, va considerato che gli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 consentono, nei rapporti con la P.A., di sostituire alle certificazioni ed atti di notorietà la dichiarazione dell’interessato, con l’osservanza delle modalità stabilite.
Le disposizioni, dettate da esigenze di semplificazione procedimentale, costituiscono modi ordinari per l’allegazione di fatti e circostanze, la cui veridicità è assunta dall’interessato sotto la sua responsabilità, anche penale.
La Pubblica Amministrazione che riceve la dichiarazione non è tenuta a contestarne in ogni caso la veridicità, fatto salvo il potere di controllo, “il cui esercizio è doveroso allorché quanto dichiarato si mostri palesemente non corrispondente al vero” (Cons. Stato – sez. VII, 11/1/2023 n. 343, precisando che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, senza alcun valore certificativo o probatorio, ha “una “attitudine” probatoria provvisoria e fino a contraria risultanza, volta a consentire – salvo verifica – la più spedita conclusione del procedimento amministrativo”).
Premesso che, nella materia degli appalti, le esigenze di speditezza nella definizione del procedimento emergono in modo particolare, nel caso di specie l’ASL Napoli 2 Nord ha assunto la dichiarazione sostitutiva dell’ausiliaria sul possesso del fatturato medio del triennio, accompagnata dall’elenco delle principali forniture effettuate a favore di strutture sanitarie pubbliche (la cui veridicità, come detto, per quanto attiene al fatturato medio nell’esercizio 2023, non è dubbia).
Sulla base delle premesse svolte, l’operato non può ritenersi censurabile, stante l’assunzione della responsabilità anche penale del dichiarante e posto che la doverosità del controllo si pone a fronte di elementi denotanti la palese non corrispondenza al vero di quanto dichiarato (Cons. St., cit.).

Stipula contratto con riserva in attesa della certificazione antimafia

Quesito: E’ stata aggiudicata una gara per lavori pubblici sotto la soglia comunitaria, con trattativa negoziata senza bando. Nel corso delle verifiche dei requisiti dell’aggiudicatario eseguite affidandosi al FVOE 2.0, si stanno riscontrando ritardi nell’acquisire la certificazione antimafia. Al fine di non rallentare ulteriormente la procedura amministrativa, è possibile stipulare il contratto con riserva di legge?

Risposta: .Sulla scorta della descrizione fornita nel quesito, la verifica dovrebbe attenere al rilascio della comunicazione antimafia (appalti di lavori sotto soglia di importo superiore a 150.000,00 Euro). In merito, in forza della previsione di cui all’art. 88, comma 4 bis del D.lgs. 159/2011, “Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”. La riposta al quesito è pertanto positiva, purché siano rispettate le condizioni di cui alla sopra richiamata disposizione del Codice antimafia. (Parere MIT n. 2888/2024)

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    FVOE : novità DURC per Stazioni Appaltanti ed operatori economici

    Con comunicato in data odierna (04/09/2024) l’ANAC ha reso noto che in collaborazione con l’Inps e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, è stato reso interoperabile il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) con il Fascicolo digitale attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati.
    Le stazioni appaltanti possono quindi consultare il DURC emesso in corso di validità su FVOE 2.0 ai fini della verifica dell’assenza di violazioni definitivamente accertate in materia contributiva secondo il nuovo Codice degli Appalti (art. 94 comma 6 del D.Lgs. 36/2023).
    Il documento è inserito automaticamente nel Fascicolo Virtuale dell’operatore economico quando quest’ultimo rilascia alla stazione appaltante l’autorizzazione all’accesso. ANAC ricorda che la regolarità contributiva è un requisito “estremamente volatile” ed invita pertanto le Stazioni Appaltanti a chiedere la verifica della presenza del DURC emesso in corso di validità nel momento in cui se ne manifesta l’effettiva esigenza.
    L’Autorità precisa che non è allo stato possibile chiedere l’emissione del DURC per operatori economici che ne risultino sprovvisti. L’ANAC auspica che si possa addivenire quanto prima a un accordo con gli enti previdenziali anche su questo tema.
    Nel corso delle prossime settimane saranno introdotte nuove tipologie di documenti per la verifica:
    – dei carichi fiscali non definitivamente accertati dell’Agenzia delle Entrate;
    – dell’avvenuta comunicazione al Ministero del Lavoro del prospetto informativo disabili e della relazione sulla parità di genere.

    FVOE 2.0 Fascicolo virtuale operatore economico : manuali d’uso ANAC disponibili on line

    ANAC ha predisposto due appositi manuali del FVOE nella sua nuova versione 2.0, uno per la Stazione Appaltante e l’altro per l’Operatore economico. L’accesso alle funzionalità del servizio FVOE è riservato agli utenti registrati ai servizi dell’Autorità.

    FVOE 2.0 – Manuale utente per Stazione Appaltante.pdf

    FVOE 2.0 – Manuale utente per Operatore Economico.pdf

    Operatore economico
    Come chiarito da ANAC le principali funzionalità messe a disposizione all’utente Operatore Economico sono:

    • la ricerca all’interno del Fascicolo (FVOE 2.0), che comprende la consultazione dei documenti associati e la consultazione delle informazioni relative; la visualizzazione del dettaglio di un documento; l’inserimento di un nuovo documento;
    • l’autorizzazione all’accesso al proprio Fascicolo; l’aggiornamento di un documento; l’associazione di un documento al fascicolo e il relativo annullamento;
    • la consultazione dell’anagrafica dell’operatore economico.

    Stazione appaltante
    In ordine alle principali funzionalità messe a diposizione all’utente della Stazione Appaltante:

    • la ricerca di tutti i fascicoli del concorrente ai quali è stato autorizzato l’accesso da parte dell’Operatore Economico cui il fascicolo si riferisce, che comprende la consultazione dei documenti associati e la consultazione delle informazioni relative;
    • la visualizzazione del dettaglio di un documento; la richiesta di accesso ad un fascicolo del concorrente; la richiesta di aggiornamento di un documento;
    • la richiesta di associazione di un documento ad un determinato fascicolo del concorrente; la ricerca di uno o più operatori economici.

    Il FVOE e la digitalizzazione
    Nell’ambito della propria Banca Dati, l’ANAC ha sviluppato il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico con l’obiettivo di offrire agli utenti la possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
    Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera n. 262 del 20 giugno 2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

    A cosa serve il FVOE
    Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
    L’Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
    La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera n. 262/2023.

    In base a quanto stabilito con Delibera 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici(PCP).

    Novità importanti nella versione 2:

    • è stato dismesso l’uso del PassOE, che è sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA – approvazione da parte dell’OE dell’accesso ai documenti
    • l’accesso da parte della Stazione Appaltante può avvenire anche per il tramite di una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento certificata per interoperare con la PCP
    • l’accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l’uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello, CIE o eIDAS). Per le sole Stazioni Appaltanti che accedono al FVOE tramite una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento (PDA) è possibile che siano previsti ulteriori strumenti di identità digitale di livello LoA 3
    • il FVOE 2.0 gestisce i profili di delega previsti dal comma 4 dell’art. 15 del Codice degli Appalti. Il Responsabile di Progetto (RP) può delegare le funzionalità per la gestione delle fasi di Programmazione, Affidamento ed Esecuzione rispettivamente ai seguenti soggetti: Responsabile fase programmazione, Responsabile fase affidamento, Responsabile fase esecuzione. Al momento la gestione delle deleghe non è disponibile sull’applicazione ANAC mentre può essere utilizzata sulle PDA
    • il profilo di Responsabile Unico del Progetto e quelli di responsabili di fase delegabili possono essere acquisiti con il servizio di Registrazione e Profilazione Utenti. Agli utenti registrati e già in possesso di un profilo di Responsabile Unico del Procedimento è stato attribuito d’ufficio anche il profilo di Responsabile Unico del Progetto utilizzabile su PCP

    Regolamento attuativo ex art. 24, D.Lgs. 36/2023
    Con la delibera n. 262 del 20 giugno 2023, l’ANAC ha adottato il provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale.

    fonte: sito ANAC

    1 GENNAIO 2024 : TUTTE LE NOVITÀ E COSA CAMBIA PER APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI DEL NUOVO CODICE D.LGS. 36/2023

    Per i nostri lettori un utilissimo vademecum sulle novità delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 che acquistano efficacia a partire dal 1 gennaio 2024 e su quelle non più applicabili, con link agli articoli di riferimento, alle delibere ANAC ed alle pagine di approfondimento del sito.

     

    A partire da oggi (1 gennaio 2024) diventano efficaci numerose disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, in particolare quelle in tema di digitalizzazione, utilizzo delle Piattaforme telematiche, pubblicità degli atti di gara, trasparenza, accesso agli atti, e-procurement nazionale, Banca dati ANAC e Fascicolo Virtuale Operatore Economico.

    Ai sensi dell’art. 225, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024.

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    Ecco l’elenco delle novità ordinate per articolo.


    Art. 19 – Principi e diritti digitali

    Le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.  In attuazione del principio dell’unicità dell’invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo.
    Per approfondire vai all’articolo: https://www.sentenzeappalti.it/2023/04/28/digitalizzazione-contratti-pubblici-nel-nuovo-codice-attuazione-eprocurement-ecosistema-nazionale/ 


    Art. 20 – Principi in materia di trasparenza

    Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono quelli indicati nell’articolo 28 del Codice e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013. Le comunicazioni e l’interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell’invio delle informazioni.


    Art. 21 – Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici

    Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione. Le attività inerenti al ciclo di vita sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale.


    Art. 22 – Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)

    L’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle Piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici e dalle Piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle Stazioni appaltanti. Le Piattaforme e i servizi digitali consentono, in particolare:
    a) la redazione o l’acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
    b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
    c) l’accesso elettronico alla documentazione di gara;
    d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l’interoperabilità con il fascicolo virtuale dell’operatore economico;
    e) la presentazione delle offerte;
    f) l’apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
    g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.


    Art. 23 – Banca dati nazionale dei contratti pubblici

    Attraverso la propria Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ANAC renderà disponibili i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.
    Per approfondire vai all’articolo: https://www.sentenzeappalti.it/2023/12/12/banca-dati-nazionale-dei-contratti-pubblici-e-digitalizzazione-le-novita-cosa-cambia-1-gennaio-2024/

    La Banca Dati si articola nelle seguenti sezioni:

    • Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA): anagrafe istituita dall’articolo 33-ter del D.L. n. 179/2012.
    • Piattaforma contratti pubblici (PCP): complesso dei servizi web e di interoperabilità attraverso i quali le Piattaforme di approvvigionamento digitale delle Stazioni appaltanti interoperano con la Banca Dati ANAC per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici.
    • Piattaforma per la pubblicità legale degli atti: garantisce la pubblicità legale degli atti, anche mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.
    • Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE): consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione e per l’attestazione dei requisiti; è utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le gare procedure di affidamento cui l’operatore partecipa.
    • Casellario Informatico: vi sono annotate le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici, individuati dall’ANAC con apposito Regolamento.
    • Anagrafe degli Operatori Economici: censisce gli operatori economici coinvolti a qualunque titolo nei contratti pubblici, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili.

    Le Piattaforme digitali di approvvigionamento interoperano con i servizi erogati dalla Banca Dati secondo le regole tecniche stabilite da AGID nel provvedimento “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale” adottate dal nuovo Codice dei Contratti.

    Delibera ANAC n. 261 del 20.06.2023  sulla BDNCP (https://www.sentenzeappalti.it/2023/06/29/anac-provvedimenti-delibere-regolamenti-attuativi-nuovo-codice-contratti-pubblici-d-lgs-36-2023-assegnazione-ufficio-Stazioni-appaltanti-bdncp-fvoe-pubblicita-legale-conflitto-interessi-trasparenza-vi/)


     Art. 24 – Fascicolo virtuale dell’operatore economico

    Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’operatore partecipa.

    Delibera ANAC n. 262 del 20.06.2023 sul FVOE e relativi Allegati (https://www.sentenzeappalti.it/2023/06/29/anac-provvedimenti-delibere-regolamenti-attuativi-nuovo-codice-contratti-pubblici-d-lgs-36-2023-assegnazione-ufficio-Stazioni-appaltanti-bdncp-fvoe-pubblicita-legale-conflitto-interessi-trasparenza-vi/)


    Art. 25 – Piattaforme di approvvigionamento digitale

    Le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti utilizzano le Piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26 del Codice. Le Piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara.
    Per approfondire vai all’articolo: https://www.sentenzeappalti.it/2023/12/19/digitalizzazione-appalti-pubblici-indicazioni-congiunte-anac-mit/


    Art. 26 – Regole tecniche AGID ed ANAC

    I requisiti tecnici delle Piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché la conformità di dette  Piattaforme sono stabilite dall’AGID di intesa con l’ANAC e la  Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalità per la certificazione delle  Piattaforme di approvvigionamento digitale. La certificazione consente  l’integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L’ANAC cura e gestisce il registro  delle Piattaforme certificate.


    Art. 27 – Pubblicità legale degli atti

    L’obbligo per le Stazioni appaltanti della pubblicità legale per ogni genere di appalto e contratto pubblico verrà assolto mediante la Piattaforma per la pubblicità legale e non più attraverso la Gazzetta Ufficiale, come stabilito dal nuovo Codice Contratti Pubblici.
    La Piattaforma sarà parte della Banca Dati ANAC e garantirà la pubblicità legale degli atti, anche mediante trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, come stabilito dall’articolo 84 del D.Lgs. n. 36/2023, per bandi e avvisi di appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.
    La Banca dati ANAC prenderà in carico ogni giorno le richieste di pubblicazione trasmesse attraverso le Piattaforme digitali da parte delle Stazioni appaltanti, trasmettendole all’Ufficio europeo.
    La pubblicità a livello nazionale di bandi e avvisi relativi ad affidamenti inferiori alla soglia di rilevanza europea viene garantita direttamente dalla Banca dati ANAC, che li pubblica sulla Piattaforma per la pubblicità legale degli atti.
    Non sono più richieste le pubblicazioni sulla Piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’Allegato B al D.Lgs. n. 33/2013.

    Delibera ANAC n. 263 del 20.06.2023 sulla Pubblicità legale ed  Allegato I – Elenco obblighi di pubblicazione (https://www.sentenzeappalti.it/2023/06/29/anac-provvedimenti-delibere-regolamenti-attuativi-nuovo-codice-contratti-pubblici-d-lgs-36-2023-assegnazione-ufficio-Stazioni-appaltanti-bdncp-fvoe-pubblicita-legale-conflitto-interessi-trasparenza-vi/)

     


    Art. 28 – Trasparenza dei contratti pubblici

    Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le Piattaforme digitali. Le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

    Delibera ANAC n. 264 del 20.06.2023 sulla Trasparenza ed  Allegato I – Obblighi trasparenza aggiornati con  la Delibera ANAC n. 601 del 19.12.2023 (https://www.sentenzeappalti.it/2023/12/30/obblighi-di-pubblicazione-e-trasparenza-appalti-pubblici-novita-2024-ed-aggiornamento-delibera-anac-n-264-2023-ai-sensi-dell-art-28-d-lgs-36-2023/)

     


    Art. 29 – Regole applicabili alle comunicazioni

    Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al nuovo Codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale tramite le Piattaforme dell’ecosistema nazionale e, per quanto non previsto dalle predette Piattaforme, mediante l’utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 47 del richiamato CAD.

     


    Art. 30 – Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici

    Per migliorare l’efficienza le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l’intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.

     


    Art. 31 –  Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti

    È istituita presso l’ANAC l’Anagrafe degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, che si avvale del registro delle imprese. L’Anagrafe censisce gli operatori economici, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili. Per le persone fisiche l’Anagrafe assume valore certificativo per i ruoli e le cariche rivestiti non risultanti dal registro delle imprese.

     


    Art. 35 – Accesso agli atti e riservatezza

    Le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle Piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della l.n. 241/1990 e degli articoli 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.


    Art. 36 – Norme procedimentali e processuali in tema di accesso

    In particolare, si segnala che l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la Piattaforma di approvvigionamento utilizzata dalla Stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa Piattaforma, gli atti della procedura nonché le offerte dagli stessi presentate.
    Nella comunicazione dell’aggiudicazione la Stazione appaltante o l’ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, indicate dagli operatori ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a) del Codice.
    Le decisioni della Stazione appaltante o dell’ente concedente sono impugnabili ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.


    Art. 37 (comma 4) – Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi   

    Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC.


    Art. 81 – Avvisi di pre-informazione

    Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno l’intenzione di bandire per l’anno successivo appalti, pubblicando sul proprio sito istituzionale un avviso di pre-informazione recante le informazioni di cui all’allegato II.6 del Codice. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, le stazioni appaltanti comunicano l’avviso di pre-informazione all’ANAC che, tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, cura l’invio al Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea di un avviso relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante.


    Art. 83 – Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione

    Tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi o avvisi di gara, salve le eccezioni  di legge. Nei bandi o negli avvisi è indicato il codice identificativo di gara (CIG) acquisito attraverso la Banca  dati nazionale dei contratti pubblici.


    Art. 84 – Pubblicazione a livello europeo

    I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 sono redatti dalle stazioni appaltanti e trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.


    Art. 85 – Pubblicazione a livello nazionale

    I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono pubblicatisolo  successivamente alla pubblicazione di cui all’articolo 84 del Codice, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici  dell’ANAC e sul sito istituzionale della Stazione appaltante o dell’ente concedente.
    Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale sul sito istituzionale della Stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC non contengono informazioni diverse da quelle degli avvisi o bandi trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e menzionano la data della trasmissione all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o della pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante.
    I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono comunicati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che li pubblica successivamente al ricevimento della conferma di pubblicazione da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.
    Le pubblicazioni sulla banca dati ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante avvengono senza oneri. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice avviene esclusivamente in via digitale sul sito istituzionale della stazione appaltante.


    Art. 99 – Verifica del possesso dei requisiti

    La Stazione appaltante verifica l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’articolo 94 del Codice attraverso la consultazione del FVOE, la consultazione degli altri documenti allegati dall’operatore economico, nonché tramite l’interoperabilità con la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del CAD  e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
    La Stazione appaltante, con le medesime modalità, verifica l’assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice.


    Art. 106 (comma 3) – Garanzie per la partecipazione alla procedura

    La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita mediante ricorso a Piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del D.L. n. 135/2018 conformi alle caratteristiche stabilite dall’AGID.
    ANAC ha stabilito con Delibera n. 606/2023 che fino al 30 giugno 2024 si può verificare l’autenticità della garanzia fideiussoria anche via PEC e non soltanto sul sito Internet del soggetto emittente.
    Per approfondire vai all’articolo: https://www.sentenzeappalti.it/2023/12/29/garanzia-fideiussoria-verifica-anche-via-pec-fino-al-30-giugno-2024-indicazioni-anac-pei-appaltanti-operatori-economici-e-garanti/


    Art. 115 (comma 5) – Controllo tecnico contabile e amministrativo

    Con l’allegato II.14 al Codice sono individuate le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l’attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori mediante le Piattaforme digitali, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione. Le Piattaforme digitali garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, per l’invio delle informazioni richieste dall’ANAC ai sensi dell’articolo 222, comma 9, del Codice.


    Art. 119 (comma 5) – Subappalto

    L’affidatario trasmette il contratto di subappalto alla Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti. La Stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale.
    Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.


    Art. 224 (comma 6) – Disposizioni ulteriori

    All’articolo 95, comma 5, del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14/2019, le parole: «purché non rivesta la qualità di mandataria e» sono soppresse.


    NUOVE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA (Art. 14, D.Lgs. n. 36/2023)

    SETTORI ORDINARI
    – 221.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni;
    – 5.538.000 euro per gli appalti di lavori pubblici.

    SETTORI SPECIALI
    – 443.000 euro per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;
    – 5.538.000 euro per gli appalti di lavori.

    CONCESSIONI
    – 5.538.000 euro.

    SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA
    – 443.000 euro per gli appalti di forniture e servizi;
    – 5.538.000 euro per gli appalti di lavori.


    DISPOSIZIONI NON PIÙ APPLICABILI DAL 01.01.2024

    Le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, , 44, 52, 53, 58, 70, 72, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 127, 129, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e DM MIT 02.12.2016 non sono più applicabili per lo svolgimento delle attività relative a:
    a) redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
    b) trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
    c) accesso alla documentazione di gara;
    d) presentazione del documento di gara unico europeo;
    e) presentazione delle offerte;
    f) apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
    g) controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

     


    articolo in aggiornamento

     

    Verifiche requisiti : si applica il silenzio assenso ?

    Nella verifica dei requisiti è applicabile il silenzio assenso dei 30 giorni ?

    E’ questo il quesito posto ad ANAC, al quale l’Autorità, in base al nuovo Codice dei Contratti e alla giurisprudenza in vigore,  ha fornito risposta negativa.
    La stazione appaltante non può, secondo ANAC, avvalersi del silenzio assenso, e dare per acquisite le verifiche trascorsi 30 giorni dalla richiesta. Con un doppio parere di funzione consultiva, il n. 57/2023 e il n. 57-bis/2023, ANAC ha ricordato che dal 1° gennaio 2024, entrerà in vigore l’E-Procurement e la piena interoperatività del sistema di interconnessione tra le diverse banche dati. Nel frattempo, occorre richiedere l’attestazione direttamente alle amministrazioni certificatrici, e aspettare che tale certificazione arrivi.
    Spesso, precisa ANAC “ciò richiede un tempo lungo o addirittura indefinito posto che, talvolta, il certificato non viene acquisito per mancata risposta da parte degli enti competenti”, scrivono ad Anac le amministrazioni interessate. “Sarebbe utile poter procedere con l’aggiudicazione anche in assenza di tutti i riscontri, applicando l’istituto del silenzio-assenso (l.n. 241/1990)”. Le amministrazioni hanno chiesto, inoltre, all’Autorità, “se sia consentito inserire nel contratto una clausola che preveda, in presenza di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite”.
    ANAC ha quindi chiarito che, in base alla legislazione attuale, “l’aggiudicazione viene disposta dalla stazione appaltante dopo aver effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all’aggiudicatario, successivamente al quale il contratto potrà essere stipulato o ne potrà essere iniziata l’esecuzione in via di urgenza”. La norma richiede, quindi, espressamente – ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto e della stipula del relativo contratto – che la stazione appaltante proceda al riscontro positivo dei requisiti dichiarati in gara dall’aggiudicatario”. “Fino alla completa operatività del sistema che scatterà dal 1 gennaio 2024 – scrive ANAC -, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel Fascicolo virtuale”.
    “Dunque, nelle more della piena operatività del sistema di interconnessione tra le diverse banche dati, le stazioni appaltanti effettuano le verifiche di competenza. Dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, viene disposta l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace. Solo all’esito del positivo riscontro del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario ai fini dell’aggiudicazione, è possibile procedere alla stipula del contratto”.
    “Pertanto, in caso di inutile decorso del suddetto termine generale di 30 giorni, la procedura rimane ferma e l’eventuale aggiudicazione non acquista efficacia fintanto che non perviene la documentazione richiesta che può essere comunque sollecitata”. Di conseguenza, non è possibile inserire una clausola nel contratto come richiesto dalle Amministrazioni interessate.
    In futuro, ANAC ricorda comunque che, in base al nuovo Codice Appalti, dal 1 gennaio 2024 “l’omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione punibile di obblighi di transizione digitale”.

    fonte: sito ANAC

    ANAC : provvedimenti , delibere e regolamenti attuativi ai sensi del nuovo Codice Contratti Pubblici D.Lgs. n. 36/2023 (Assegnazione d’ufficio Stazioni Appaltanti, BDNCP, FVOE, Pubblicità legale, Conflitto interessi, Trasparenza, Vigilanza, Precontenzioso, Casellario informatico)

    Pubblicate sul sito dell’ANAC le seguenti Delibere recanti provvedimenti e Regolamenti ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 efficace dal prossimo 1 luglio 2023.

    Delibera n. 261 del 20.06.2023 – BDNCP – Art. 23 D.Lgs. n. 36/2023
    Adozione del provvedimento di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale»
    Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1 luglio 2023. Il presente provvedimento acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024.

    Delibera n. 262 del 20.06.2023FVOEArt. 24 D.Lgs. n. 36/2023
    Allegato I – CAUSE AUTOMATICHE
    Allegato II- CAUSE NON AUTOMATICHE
    Allegato III – QUALIFICAZIONE OE
    Allegato IV – ESECUTORI LAVORI INFERIORI A 150.000 EURO
    Allegato V – SERVIZI E FORNITURE
    Allegato VI – REQUISITI AGGIUDICATARIO E FASE ESECUTIVA.
    Adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale
    Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1 luglio 2023.
    Lo stesso acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la Delibera n. 464/2022.

    Delibera n. 263 del 20.06.2023Pubblicità legaleArt. 27 D.Lgs. n. 36/2023
    Allegato I – Elenco obblighi di pubblicazione
    Adozione del provvedimento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici».
    Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ed acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024.

    Delibera n. 264 del 20.06.2023TrasparenzaArt. 28 D.Lgs.  36/2023
    Allegato I – Obblighi trasparenza
    Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
    Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dal 1 luglio 2023. Il presente provvedimento acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024.

    Aggiornamento: Delibera n. 601 del 19.12.2023 

    Delibera n. 265 del 20.06.2023 – Quote Concessionari – Art. 186, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 36/2023
    Provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 186 commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Indicazioni sulle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici non affidate conformemente al diritto dell’Unione europea”.
    Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dal 1 luglio 2023.

    Delibera n. 266 del 20.06.2023 – Qualificazione Stazioni Appaltanti – Art. 62, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023
    Regolamento per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell’art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
    L’avviso della pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023

    – 

    Delibera n. 267 del 20.06.2023 – Precontenzioso – Art. 220, comma 1 e 4 D.Lgs. n. 36/2023
    Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 220, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
    L’avviso della pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023

    Delibera n. 268 del 20.06.2023 – Legittimazione straordinaria – art. 220, commi 2, 3 e 4 D.Lgs. n. 36/2023
    Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 220, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Legittimazione straordinaria)
    L’avviso della pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023

    Delibera n. 269 del 20.06.2023 – Vigilanza collaborativa – art. 222 D.Lgs. n. 36/2023
    Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici.
    L’avviso della pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
    Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023 e si applicano, a partire da quella data, ai Protocolli di vigilanza collaborativa che riguardino procedure di gara disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

    Delibera n. 270 del 20.06.2023 – Vigilanza in materia di contratti pubblici – art. 222 D.Lgs. n. 36/2023
    Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici
    L’avviso della pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023.

    Delibera n. 271 del 20.06.2023 – Potere sanzionatorio – art. 222 D.Lgs. n. 36/2023
    Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell’adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.
    L’avviso della pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023

    – 

    Delibera n. 272 del 20.06.2023 – Casellario Informatico – Art. 222, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023
    Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
    L’avviso della pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell’Autorità sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2023

    Delibera n. 291 del 20.06.2023 – Misure di prevenzione corruzione e conflitto interessi – Art. 16 D.lgs. 36/2023
    Attribuzione ai titolari di incarichi politici del potere di adottare atti di natura tecnica gestionale. Indicazioni di ANAC ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione e del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici ex art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 (oggi art. 16 D.lgs. 36/2023 recante nuovo codice dei contratti pubblici).

    FVOE : indicazioni ANAC verifica certificati di qualità

    ANAC ha indicato le modalità di verifica dei certificati di qualità rilasciati da organismi accreditati, che saranno adottate presumibilmente a decorrere dal 1 settembre 2023. Sussiste piena equivalenza tra le certificazioni ISO 9001/2015 emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA e quelle emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi EA MLA, ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici. Tale equivalenza può essere affermata anche ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

    Anac, constatata la recente realizzazione di un database mondiale delle certificazioni dei sistemi di gestione da parte di IAF, intende avvalersi di tale disponibilità offrendo alle autorità pubbliche la possibilità di verificare i certificati rilasciati da organismi accreditati per i sistemi di gestione. Non appena sarà possibile l’interoperabilità con la banca dati, il fascicolo virtuale dell’operatore economico permetterà la verifica dei certificati rilasciati da organismi accreditati ISO/IEC 17021-1 in ambito IAF MLA per i sistemi di gestione esclusivamente tramite IAFCERTSEARCH. La verifica sarà effettuata attraverso l’utilizzo dell’integrazione API che consente lo svolgimento di verifiche e la ricezione di avvisi in tempo reale. A decorrere da tale momento, i certificati non presenti sul database IAF non potranno essere verificati ai fini del rilascio dell’attestazione SOA e della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture bandite in Italia.
    Gli operatori economici dovranno assicurarsi che le attestazioni agli stessi rilasciate da parte di organismi accreditati in ambito IAF MLA siano correttamente inserite nel database IAF.

    Fino al momento in cui sarà disponibile la nuova funzionalità sul fascicolo virtuale dell’operatore economico, le verifiche dei certificati in oggetto, ivi compresa l’inesistenza di provvedimenti di revoca, annullamento o decadenza delle certificazioni suindicate, possono essere effettuate dalle stazioni appaltanti e dalle SOA con le modalità attualmente in uso.

    Comunicato ANAC del 20.12.2022.pdf

    Fascicolo Virtuale OE : eccezioni ed esenti dall’obbligo di utilizzo

    Comunicato ANAC 16 novembre  2022

    L’obbligo, in vigore dal 9 novembre scorso, di utilizzo del Fascicolo virtuale dell’operatore economico per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici non riguarda le stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche, le SOA e le stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici.
    Queste ultime possono continuare a svolgere le verifiche, in via transitoria, con le modalità tradizionali previste dall’articolo 40 comma 1 del decreto del presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

    Quella entrata in vigore il 9 novembre, infatti, è una prima versione del FVOE. Con successivo provvedimento dell’ANAC saranno disciplinate le modalità per l’accesso al fascicolo: da parte delle piattaforme telematiche di negoziazione, mediante servizi di interoperabilità; delle SOA, per la verifica in capo agli operatori economici che abbiano sottoscritto un contratto di attestazione; delle stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici; degli operatori economici, con riferimento ai propri dati.

    Nell’attesa del nuovo provvedimento, ANAC ricorda quali sono le modalità transitorie di svolgimento delle verifiche sul possesso dei requisiti: le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e continuare a verificarne la veridicità.

    Al momento, il sistema consente l’utilizzo del FVOE soltanto previa acquisizione del CIG. Pertanto, in relazione agli istituti per i quali non è richiesta l’acquisizione del CIG quali, ad esempio, gli elenchi di operatori economici, la verifica sul possesso dei requisiti è svolta con le modalità attualmente vigenti. Anac ribadisce, infine, che, in via transitoria, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli operatori economici.

    fonte: sito ANAC

    ANAC : attivazione Fascicolo Virtuale Operatore Economico. Come funziona. Manuale Utente Stazione Appaltante ed Operatore Economico. Cosa cambia

    Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022

    new FVOE – Manuale Utente per Stazione Appaltante .pdf

    new FVOE – Manuale Utente per Operatore Economico .pdf


    Relazione di accompagnamento 

    Vademecum ANAC

    FAQ Fascicolo Virtuale Operatore Economico


    FVOE diventa operativo

    A partire da martedì 25 ottobre 2022, presso la Banca Dati Anac sarà operativo il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (Fvoe) che consentirà alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web, di verificare i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici. Da metà novembre, 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento dell’Autorità, l’uso del FVOE sarà obbligatorio per partecipare alle gare di appalto.Tre le principali novità, rispetto al sistema Avcpass precedente che va in soffitta: la verifica dei requisiti non si ferma alla fase di aggiudicazione ma viene estesa alla fase di esecuzione e dunque al mantenimento dei requisiti da parte di chi si è aggiudicato la gara e di eventuali subappaltatori; il Fascicolo verrà utilizzato per tutte le procedure di affidamento; verrà istituito l’Elenco degli operatori economici già verificati. Attraverso questo elenco una stazione appaltante che sta aggiudicando una gara può osservare se un determinato operatore economico risulta già stato verificato in una precedente gara.Tra i dati che comprovano il possesso dei requisiti messi disposizione attraverso il Fascicolo ci sono:

    • la Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
    • certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
    • l’Anagrafe delle sanzioni amministrative, fornita dal Ministero della Giustizia;
    • il Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
    • la Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera; 
    • Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.
    “L’eliminazione di adempimenti formali a carico di stazioni appaltanti e operatori economici è determinante per ridurre tempi e costi e imprimere una accelerazione alle procedure di gara”, dichiara il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. “Il Fascicolo digitale consentirà alle stazioni appaltanti di utilizzare gli accertamenti già effettuati da un’altra stazione appaltante per ammettere l’operatore economico alla gara, velocizzando l’attività di verifica dei requisiti generali (white list). Inoltre, gli operatori economici vedranno ridotti notevolmente gli oneri di riprodurre per ogni procedura di gara le certificazioni a comprova dei requisiti posseduti. Agli operatori economici non viene più imposto l’onere di produrre per ogni gara cui intendono partecipare la medesima documentazione, peraltro già nella disponibilità dell’Amministrazione”. “L’obiettivo è quello di rendere quasi automatizzata la verifica dei requisiti, permettendo alle Stazioni appaltanti e alle imprese di concentrarsi sulla strategia di acquisto invece che sulle procedure e sugli aspetti formali”.

    Come funziona il Fascicolo virtuale dell’Operatore Economico

    Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (Fvoe) contiene tutti i dati per la partecipazione alle gare per cui è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati Anac sull’assenza di motivi di esclusione in base al Codice dei Contratti.

    Mediante il Fascicolo sono effettuati:

    ·     la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l’utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario;

    ·     il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice;

    ·     il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell’assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80 in capo ai soggetti ausiliari;

    ·     il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti.

    Che cosa consente il FVOE
    Il Fascicolo consente:a)    alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l’acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;b)   agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l’inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;c)    il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente indicato;d)   il riuso da parte delle stazioni appaltanti dell’esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l’accesso ai documenti a comprova, nel limite di validità temporale di cui sopra.
     

    Come utilizzare il fascicolo:
    a) la stazione appaltante/ente aggiudicatore, tramite il Responsabile del Procedimento abilitato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;b) l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” (documento che attesta che l’operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.Fermo restando l’obbligo per l’Operatore di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato;c) in caso di ricorso all’avvalimento ex articolo 89 del Codice, l’impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell’operatore economico;d) in caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l’impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità di cui alla lett. b). L’aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell’impresa subappaltatrice.

    Le incombenze per le Stazioni Appaltanti

    Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara che:

    a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l’utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale;

    b)   tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute.

    1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale che, in prima applicazione, sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, attraverso il FVOE sono i seguenti:

    –  Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;

    –  Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;

    –  Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 d.P.R. n. 313/2002 dell’impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;

    –  Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);

    –  Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate;

    –   Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.

    2.  Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall’Autorità nell’ambito del FVOE.

    1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che, in prima applicazione, sono acquisiti presso la Banca Dati Anac e resi disponibili attraverso il Sistema includono:

    a)    documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti;

    b)   documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità;

    c)    documenti forniti dagli Operatori economici.

    2. La documentazione e/o i dati a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, in prima applicazione, includono:

    – fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate;

    –        dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).

    3. La documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, in prima applicazione, include:

    –   le Attestazioni SOA;

    –   i Certificati Esecuzione Lavori (CEL).

    –  le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti.


    Mediante la Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 è stato adottato del provvedimento di attuazione dell’articolo 81, del decreto legislativo del 18.04.2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici), d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l’Agenzia per l’Italia Digitale.

    In particolare l’articolo 81, comma 4, del codice dei contratti pubblici stabilisce che presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il Fascicolo Virtuale dell’ Operatore Economico nel quale sono presenti i dati utili alla verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l’attestazione di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83.

    La Delibera contiene:
    Articolo 1 – Definizioni
    Articolo 2 – Oggetto ed ambito di applicazione
    Articolo 3 – Termini e regole tecniche di accesso al servizio
    Articolo 4 – Modalità operative
    Articolo 5 – Documentazione a comprova dei requisiti generali
    Articolo 6 – Documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario
    Articolo 7 – Modalità tecniche per la fornitura dei dati da parti degli Enti Certificanti
    Articolo 8 – Protezione dei dati personali e misure di sicurezza
    Articolo 9 – Disposizioni transitorie e finali

    Il servizio AvcPass a partire da sabato 22, fino a lunedì 24 ottobre compreso, sarà sospeso per le attività di sostituzione del servizio con il nuovo Fascicolo virtuale.

    In fase di prima applicazione, il FVOE è utilizzato per l’acquisizione e per la verifica dei dati e dei documenti previsti agli articoli 5 e 6.
    In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, con riferimento all’acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, le stazioni appaltanti provvedono secondo le modalità previste dall’articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
    In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli OE.

    fonte: sito ANAC