Delibera ANAC numero 441 del 28 settembre 2022
Approvazione delle Linee guida recanti «attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.».
Riferimenti normativi:
art. 38 d.lgs. n. 50/2016
Le nuove linee guida
Approvate in via definitiva dal Consiglio Anac le Linee guida che individuano i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Il nuovo sistema, che porterà a una riduzione delle stazioni appaltanti, diventerà operativo con l’entrata in vigore della riforma del codice appalti.
Requisiti obbligatori
Nella delibera – la n. 441 del 28 settembre 2022 – l’Autorità individua i requisiti obbligatori per poter essere ammessi alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori, servizi e forniture: l’iscrizione all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (Ausa), una struttura organizzativa stabile e la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara.
Livelli di qualificazione e sconti per i primi due anni
Nelle Linee guida Anac individua tre livelli di qualificazione basati su determinati punteggi: basteranno 30 punti a regime per qualificarsi per i lavori inferiori a un milione di euro (livello L3), 40 punti per importi superiori a un milione di euro e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria (livello L2), 50 punti per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria (livello L1). Per i primi due anni, sono previsti degli ‘sconti’, la qualificazione cioè può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di 10 punti per il livello 3 e di 5 punti per gli altri due livelli; per il secondo anno inferiore di 5 punti per il livello 3 e di 2 per gli altri due livelli.
Punteggi
Ma come si ottiene punteggio? A seconda del possesso di determinati requisiti (oltre a quelli obbligatori): 20 punti per la presenza nella struttura organizzativa di dipendenti con competenze specifiche; 20 punti se possiede un sistema di aggiornamento e formazione del personale; 40 punti per il numero di gare svolte nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione; 10 punti per l’uso delle piattaforme telematiche.
Si ottengono punti anche per l’assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano la Banca dati Anac e degli obblighi sul monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’uso dei finanziamenti previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.
Verifiche
Anac effettua a campione verifiche sulle informazioni dichiarate dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza per controllarne la veridicità e confermare il livello di qualificazione. Se dagli accertamenti condotti risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio è pari o superiore a quello necessario per la qualificazione di livello, ridotto del 5 per cento. Il punteggio di qualificazione viene aggiornato annualmente.
Sono qualificati di diritto il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip, Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Difesa servizi, Sport e salute Spa. Qualificate con riserva invece le stazioni uniche appaltanti delle città metropolitane e delle province.
Articolo 1
1. Sono approvate le Linee guida recanti «attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.».
2. Si procede alla emanazione delle stesse, dichiarando fin d’ora la piena disponibilità al tavolo tecnico finalizzato sia al monitoraggio che al miglioramento e adeguamento delle Linee guida, che pertanto sono suscettibili di eventuali modifiche o integrazioni, a seguito del tavolo tecnico e del parere che verrà espresso dalla Conferenza Unificata.
1. Finalità e ambito di applicazione
1.1 Le presenti Linee guida individuano i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi, le modalità di raccolta di tali informazioni e per il funzionamento del sistema di qualificazione.
1.2 La qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo pari o superiore a alle soglie previste per gli affidamenti diretti dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78. Non è necessaria la qualificazione per gli affidamenti diretti e per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
1.3 Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per essere qualificate devono necessariamente essere iscritte ad AUSA, avere una struttura organizzativa stabile e la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara.
1.4 Le linee guida non si applicano agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del Codice.
1.5 Sono qualificati di diritto il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., Sport e salute Spa, nonché i soggetti aggregatori di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. A tali soggetti non si applicano, quindi, le presenti Linee guida.
1.6 Sono qualificate con riserva, con le modalità indicate all’articolo 12, le stazioni uniche appaltanti delle città metropolitane e delle province.
fonte: sito ANAC