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Domanda di Partecipazione Tipo ANAC ai sensi del D.Lgs. 36/2023

In seguito alla pubblicazione del Bando tipo ANAC n. 1/2023, l’ANAC ha predisposto la domanda di partecipazione tipo, al fine di standardizzare la modulistica da utilizzare per la partecipazione alle procedure di gara, semplificando l’attività delle stazioni appaltanti e degli operatori economici e riducendo il rischio di errori e omissioni.

La domanda di partecipazione tipo è stata redatta sulla base dei seguenti criteri:
– sono riportate le sole dichiarazioni non previste nel DGUE, al fine di evitare inutili duplicazioni ed il proliferare di errori;
– la domanda tipo è un documento di carattere generale: la stazione appaltante dovrà adeguarlo alle proprie esigenze, eliminando le parti non pertinenti e integrando con le informazioni ulteriori richieste in base alla particolare natura del contratto da affidare;
– con riferimento alla documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione è stato previsto l’inserimento nel FVOE dei documenti assoggettabili a riuso e, invece, l’allegazione alla domanda dei documenti utilizzabili in una sola gara, quali ad esempio la polizza fideiussoria e il contratto di avvalimento.

Delibera ANAC n. 43 del 24/01/2024

 

In un secondo momento verrà pubblicata una relazione AIR semplificata al fine di dar conto delle scelte regolatorie compiute da ANAC.

fonte: sito ANAC

Servizi ingegneria e nuovo Codice Appalti : ammissibile richiesta di almeno due servizi di punta ai sensi del Bando Tipo ANAC n. 3 (art. 10 d.lgs. 36/2023)

TAR Perugia, 23.12.2023 n. 758

Orbene, nel caso che forma oggetto del presente giudizio, la lex specialis è chiara nel richiedere, ai fini della dimostrazione della qualificazione professionale, l’avvenuto espletamento «di almeno due» servizi di punta di progettazione negli ultimi dieci anni antecedenti la data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, ovvero «due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui riferisce la prestazione».
Nessuna disposizione del disciplinare può essere interpretata nel senso voluto dal consorzio ricorrente, ovvero di consentire la possibilità di dimostrare il possesso del requisito speciale di qualificazione per lo svolgimento dell’attività di progettazione di cui al punto ii. dell’art. 7.3 anche attraverso la prova dell’espletamento, negli ultimi dieci anni, di un solo servizio di punta di progettazione di valore pari o superiore alle soglie stabilite, per ciascuna categoria di opere, dallo stesso disciplinare.
Una tale lettura non trova alcun appiglio nel testo del disciplinare ed è anzi in aperto contrasto con le succitate disposizioni che richiedono “almeno due” servizi di punta, ovvero “due servizi” per lavori analoghi.
Peraltro, anche il bando-tipo n. 3 relativo all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, approvato dall’Anac con delibera n. 723 del 31.07.2018, prevede per la stazione la facoltà appaltante di richiedere, quali requisiti di capacità tecnica e professionale, l’avvenuto svolgimento di due servizi di punta per lavori analoghi di importo complessivo, per ogni categoria di opere, pari ad un valore tra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori qui si riferisce la prestazione, e l’ulteriore facoltà di consentire la dimostrazione del possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria.
Dalla piana lettura del disciplinare della gara di cui si controverte emerge che l’AUSL Umbria 2 ha esercitato la prima delle due facoltà contemplate dal citato bando-tipo, e cioè la previsione del requisito consistente nell’avvenuto svolgimento di due servizi di punta per lavori analoghi di importo complessivo pari a 0,60 volte l’importo stimato di ciascuna categoria di opere, ma non la seconda, ovvero la possibilità di consentire la dimostrazione del possesso del requisito mediante un solo servizio di punta di valore pari a quello sopra indicato.
12.2. – Non merita condivisione, poi, la doglianza formulata in via subordinata con il primo motivo di ricorso, con la quale il concorso -OMISSIS- sostiene la nullità o la necessità dell’annullamento della clausola del disciplinare di cui al citato punto ii. dell’art. 7.3.
Per quanto si è visto sopra, la previsione del requisito di qualificazione professionale consistente nell’avvenuto espletamento di almeno due servizi di punta di importo complessivo, per ogni categoria di opere, pari ad un valore tra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori qui si riferisce la prestazione è da ritenersi pacificamente ammissibile, tanto che l’Anac, nel bando-tipo n. 3 per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, riconosce in via generale la facoltà per le stazioni appaltanti di inserire la relativa clausola nella documentazione di gara.
Per altro verso, la concreta previsione, nel disciplinare della gara di cui si controverte, di una tale articolazione del requisito di qualificazione professionale per l’attività di progettazione non si pone in contrasto con l’art. 58, par. 4, della direttiva n. 2014/24/UE, che stabilisce che, «Per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, in particolare, che gli operatori economici dispongano di un livello sufficiente di esperienza comprovato da opportune referenze relative a contratti eseguiti in precedenza».
Più in particolare, tenuto conto del valore dell’appalto e delle peculiarità del suo oggetto, la richiesta di aver svolto almeno due servizi di punta per ciascuna delle categorie di opere indicate non viola – né il ricorrente ha dato dimostrazione del contrario – i criteri di attinenza e di proporzionalità previsti oggi dall’art. 10, co. 3, del d.lgs. n. 36/2023 (e ieri dall’art. 83, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016), oltre che dal par. 1, co. 2, del citato art. 58 della direttiva n. 2014/24/UE.

Domanda di partecipazione tipo ANAC : consultazione on line

In occasione dell’approvazione del Bando tipo n. 1/2023, l’ANAC si era riservata di predisporre uno schema di domanda di partecipazione tipo, ad integrazione dello stesso, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 36/2023.
A seguito dei lavori del Gruppo di lavoro formato da Consip, IFEL, Invitalia e Itaca, è stato predisposto il documento “Schema di domanda di partecipazione tipo” formulato ai sensi dell’articolo 222, comma 2, del codice, con la finalità di agevolare la preparazione dei documenti di gara da parte delle stazioni appaltanti.

La domanda di partecipazione contiene le dichiarazioni, ulteriori rispetto a quelle già previste nel DGUE, che i concorrenti devono rendere ai fini della partecipazione alle gare. Le dichiarazioni sono state raggruppate in sezioni omogenee, con l’intento di evitare la duplicazione di informazioni e di semplificare gli obblighi dichiarativi, utilizzando formulazioni chiare e univoche.

Al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione ai procedimenti di regolazione si pone in consultazione lo “Schema di domanda di partecipazione tipo”, assegnando per la presentazione dei contributi il termine di venti giorni che scadrà inderogabilmente il 13 novembre 2023 alle ore 23.59.

Gli stakeholder interessati possono far pervenire le proprie osservazioni sul documento posto in consultazione esclusivamente mediante la compilazione del questionario on line.

Oltre al documento in consultazione, è pubblicato anche lo schema di questionario in .pdf ricordando che saranno accettate solamente le risposte inserite mediante la compilazione del format accessibile al suddetto link. Si avvisa che i contributi pervenuti con modalità diverse da quelle indicate non potranno essere tenuti in considerazione.

fonte: sito ANAC

ANAC : Bando Tipo n. 1 – 2023 ai sensi del nuovo Codice Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023): servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia

Pubblicato da ANAC il Bando Tipo n. 1 – 2023 ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.

In attuazione dell’articolo 222, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 31/3/2023 nuovo Codice dei contratti pubblici, l’ANAC ha predisposto il Bando Tipo al fine di agevolare le stazioni appaltanti nella fase di prima applicazione del nuovo codice. Si è ritenuto, infatti, che l’applicazione delle nuove disposizioni potesse ingenerare difficoltà interpretative e applicative diffuse, con il rischio del rallentamento delle procedure e dell’adozione di comportamenti difformi da parte delle stazioni appaltanti. 

Il nuovo codice affida all’ANAC il compito di supportare le stazioni appaltanti garantendo la promozione dell’efficienza e della qualità della loro attività proprio attraverso l’adozione di bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali: l’articolo 83, comma 3, del nuovo codice dei contratti pubblici prevede che i bandi di gara siano redatti in conformità ai bandi tipo predisposti dall’Autorità e che eventuali deroghe vengano espressamente motivate dalle stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre.

Il Bando tipo n. 1/2023 è pubblicato sul sito internet dell’Autorità ed entra in vigore il giorno della pubblicazione e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Bando Tipo n. 1/2023 sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) in consultazione : servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia

Bando – Disciplinare Tipo ANAC

Fino al 22 maggio 2023 è in consultazione sul sito di ANAC lo schema di bando tipo per le procedure aperte per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee, da aggiudicarsi con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il documento è stato predisposto dall’ANAC per agevolare le stazioni appaltanti nella fase di prima applicazione del nuovo Codice che si è ritenuto potesse ingenerare difficoltà interpretative e applicative diffuse, con il rischio del rallentamento delle procedure d’appalto e dell’adozione di comportamenti difformi da parte delle stazioni appaltanti.Il nuovo Codice Contratti Pubblici 2023

Il nuovo codice affida all’Autorità il compito di supportare le stazioni appaltanti garantendo la promozione dell’efficienza e della qualità della loro attività proprio attraverso l’adozione di bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali: l’articolo 83, comma 3, del nuovo codice dei contratti pubblici prevede che i bandi di gara siano redatti in conformità ai bandi tipo predisposti dall’Autorità e che eventuali deroghe vengano espressamente motivate dalle stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre.

Alla stesura dello schema di bando ha preso parte un apposito gruppo di lavoro, istituito presso ANAC, cui hanno partecipato Consip, Invitalia, rappresentanti dei soggetti aggregatori, Itaca e Fondazione IFEL.

Per garantire la massima trasparenza e partecipazione ai procedimenti di regolazione, il documento viene posto in consultazione fino al 22 maggio 2023 alle ore 23.59: gli Stakeholder interessati possono far pervenire le proprie osservazioni sul documento posto in consultazione esclusivamente mediante la compilazione del questionario accessibile su questo Link


Schema di Bando tipo n. 1/2023 – Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

In attuazione dell’articolo 222, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 31/3/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, l’Autorità ha predisposto lo Schema di Bando tipo n. 1/2023 – Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
A seguito dell’adozione del nuovo codice, l’Autorità ha inteso procedere con la massima tempestività all’adozione di uno schema aggiornato di bando tipo al fine di agevolare le stazioni appaltanti nella fase di prima applicazione del nuovo codice. Si è ritenuto, infatti, che l’applicazione delle nuove disposizioni potesse ingenerare difficoltà interpretative e applicative diffuse, con il rischio del rallentamento delle procedure e dell’adozione di comportamenti difformi da parte delle stazioni appaltanti. 
Attesa la particolare rilevanza dell’atto, presso l’ANAC è stato istituito un apposito gruppo di lavoro cui hanno partecipato ConsipInvitalia, rappresentanti dei soggetti aggregatori, Itaca e Fondazione IFEL, che ha collaborato alla stesura del documento.

Al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione ai procedimenti di regolazione si pone in consultazione il disciplinare tipo, assegnando per la presentazione dei contributi il termine di trenta giorni che scadrà inderogabilmente il 22 maggio 2023 alle ore 23.59.

Gli Stakeholder interessati possono far pervenire le proprie osservazioni sul documento posto in consultazione esclusivamente mediante la compilazione del questionario on line.

Per comodità, oltre al documento in consultazione, si pubblica anche lo schema di questionario ricordando che saranno accettate solamente le risposte inserite mediante la compilazione del format accessibile al suddetto link.

Si avvisa che i contributi pervenuti con modalità diverse da quelle indicate non potranno essere tenuti in considerazione.

fonte: sito ANAC

Bando Tipo ANAC – Mancata impugnazione unitamente al Disciplinare che ne riproduce il contenuto – Inammissibilità del ricorso (art. 71 , art. 213 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 16.01.2023 n. 526

5.2. Va, pertanto, affrontata la questione del valore dei bandi-tipo predisposti da A.n.a.c. a beneficio delle stazioni appaltanti chiamate a indire procedure di gara per l’affidamento di un particolare servizio (nel caso di specie, il servizio di pulizia in locali pubblici o aperti al pubblico).
Il potere di A.n.a.c. di adottare bandi-tipo è previsto dall’art. 213, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2006, n. 50 in questi termini: “L’A.N.A.C., attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche”.
L’art. 71 d.lgs. n. 50 del 2016 precisa, poi, che: “Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l’attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell’ANAC di bandi-tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi.”. E’ precisato, infine, nell’ultimo periodo che: “Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”.
Anche altre Autorità hanno il potere di definire schemi di bandi di gara (cfr. art. 37, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 che lo attribuisce anche all’Autorità di regolazione dei trasporti).
5.3. Senza voler approfondire la natura giuridica dei bandi-tipo (dubbia, come degli altri atti di regolazione flessibile previsti dall’art. 213, comma 2, in precedenza riportato, e, segnatamente, per le linee-giuda; cfr. per ogni approfondimento Cons. Stato, sez. I, 24 marzo 2020, n. 615), un elemento si ricava con certezza dalle disposizioni in precedenza richiamate: nel momento in cui il bando-tipo è stato adottato, esso costituisce un parametro dell’azione amministrativa delle stazioni appaltanti, nel senso che queste ultime sono tenute ad uniformarsi allo stesso, mantenendo una limitata facoltà discrezionale di deroga (in tal senso, Corte cost., 12 luglio 2013, n. 187, relativamente ai bandi-tipo previsti dall’art. 64, comma 4-bis, d.lgs. 12 aprile 2016, n. 163, ma con considerazioni valide anche in relazione ai bandi-tipo previsti dal nuovo codice dei contratti pubblici).
Ne segue logicamente che il bando-tipo costituisce l’atto presupposto del successivo bando e disciplinare di gara adottato dalla stazione appaltante quante volte questa abbia riprodotto il contenuto del primo negli atti adottati.
5.4. Sul piano processuale il predetto rapporto tra gli atti comporta l’onere del ricorrente di rivolgere la sua impugnazione (anche) avverso il livello di regolazione immediatamente superiore rispetto a quello avvertito come direttamente lesivo, altrimenti ottenendo una sentenza inutiliter data (in tal senso, con riferimento alle circolari ministeriali, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 settembre 2018, n. 5532; III, 1°dicembre 2016, n. 5047)
Va, infatti, considerato che, ottenuto l’annullamento dell’atto conseguente, ferma la validità dell’atto presupposto, l’amministrazione in sede di riesercizio del medesimo potere non potrà far altro che conformarsi nuovamente al parametro regolatorio immediatamente vincolante, non potendo ravvisare ragioni che, per la specialità del caso, ne giustifichino la deroga.
Il ricorrente non avrà ottenuto alcuna utilità dallo svolgimento del giudizio.
La sua azione è, dunque, inammissibile per carenza originaria dell’interesse a ricorrere.

ANAC : la deroga alle Linee Guida o al Bando Tipo richiede adeguata motivazione

L’importanza delle Linee Guida ANAC
Le Stazioni Appaltanti hanno il dovere di adeguarsi alle indicazioni delle Linee Guida dell’ANAC.
Non possono discostarsi da esse in maniera irragionevole e abnorme, e comunque – nel caso decidano di non adeguarsi – lo devono motivare adeguatamente adottando un apposito atto che indichi le ragioni sottese a tale deroga. In base all’articolo 71 del Codice degli Appalti, tale motivazione deve essere particolarmente circostanziata qualora sia presente un Bando Tipo che esplicita i criteri di valutazione delle offerte.

Lo scostamento dalle Linee Guida e dal Bando Tipo
L’affidamento, infatti, per ANAC è avvenuto contravvenendo alle indicazioni del Codice dei Contratti, discostandosi dalle indicazioni delle Linee Guida, ignorando il bando tipo che indicava esplicitamente i criteri per le offerte.
Per l’Autorità non regge la giustificazione addotta dalla Stazione Appaltante secondo cui essa avrebbe discrezionalità valutativa, e quindi è giustificata nel cercare direttamente sul mercato gli operatori economici di cui ha bisogno, senza sottostare a gare aperte.

Il restringimento della concorrenza
Al riguardo, l’Autorità precisa che il Codice dei Contratti (decreto legislativo 50/2016) dispone che “ANAC, attraverso linee guida, bandi tipo, contratti tipo e altri strumenti, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità, dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità di procedimenti amministrativi, favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche”. Soprattutto “i bandi di gara vanno redatti in conformità agli stessi stabiliti dall’ANAC, motivando espressamente ogni forma di deroga”.

Secondo l’Autorità, invece, la Stazione Appaltante si è discostata dal bando tipo “determinando un effettivo restringimento della concorrenza senza alcuna valida argomentazione a supporto”.

Atto del Presidente del 14.09.2022 – prot. 73809/2022.pdf

fonte: sito ANAC

Bando Tipo aggiornato con clausole revisione prezzi , PNRR parità di genere e generazionale , persone con disabilità

L’ANAC con Delibera n. 154 del 16 marzo 2022 ha aggiornato il Bando di gara tipo per i contratti pubblici sopra soglia comunitaria introducendo le misure sulle pari opportunità di genere e generazionali, sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e le clausole di revisione dei prezzi.

Delibera n. 154 del 16.03.2022 – Aggiornamento Bando tipo n. 1 / 2021

Bando tipo n. 1 / 2021 – Integrazione

Bando tipo n. 1 / 2021 – Nota illustrativa

La delibera, n. 154 del 16 marzo 2022, ha recepito le norme previste dal Dpcm del 7 dicembre 2021 in materia di parità e quelle più recenti, introdotte con il Decreto sostegni ter, per far fronte all’aumento dei prezzi.

Clausole su persone con disabilità e parità di genere e generazionale
Per quanto riguarda gli investimenti pubblici finanziati dal Pnrr e dal Pnc (Piano nazionale degli investimenti complementari), nel Bando tipo è stata inserita la clausola che prevede come causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell’offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità. Inoltre l’operatore economico al momento della presentazione dell’offerta deve assumersi l’obbligo di riservare, in caso di aggiudicazione del contratto, sia all’occupazione giovanile, sia all’occupazione femminile, una quota di assunzioni pari almeno al trenta per cento di quelle necessarie per l’esecuzione del contratto.

Le stazioni appaltanti possono derogare a tale obbligo o prevederne una quota inferiore dandone adeguata motivazione. Nel caso in cui la deroga riguardasse la sola occupazione femminile, motivata da un tasso di femminilizzazione nel settore di riferimento inferiore al 25%, le stazioni appaltanti devono tendere ad aumentare il tasso di occupazione femminile per una percentuale superiore di 5 punti percentuali.

Clausola revisione prezzi
Tra gli elementi fondamentali che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara c’è anche la clausola sui prezzi: Anac infatti ha inserito nel Bando tipo le novità del decreto sostegni ter che ha introdotto l’obbligo, fino al 31/12/2023, di inserire nei documenti di gara le clausole di revisione dei prezzi di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice dei contratti pubblici, finora soltanto facoltative, con l’obiettivo di incentivare gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti alla pandemia e alla guerra in Ucraina.

Il bando di gara tipo
Il Bando di gara tipo riguarda la procedura aperta, svolta totalmente con sistemi telematici, per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ed è stato adottato dall’Autorità in attuazione del codice appalti con l’obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento che garantisca efficienza, standard di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti.

fonte: sito ANAC

Bando tipo ANAC n. 1 del 2021 : Procedura aperta telematica per servizi e forniture sopra soglia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Pubblicato sul sito dell’ANAC il Bando tipo numero 1 del 24 novembre 2021 recante “Schema di disciplinare di gara. Procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”

Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 773 del 24 novembre 2021

Bando tipo n. 1 – 2021 – del. n. 773 del 24 novembre 2021

Bando tipo n. 1 – 2021 – Nota illustrativa

Bando tipo n. 1 – 2021 – Relazione AIR

Bando tipo n. 1 – 2021 – Contributi consultazione.pdf 

Approfondimento su: PIATTAFORMA PROCEDURE DI GARA TELEMATICHE – NEGOZIAZIONE – ALBO FORNITORI

Bando tipo per procedure di gara con sistemi informatici : consultazione ANAC

Avvio consultazione pubblica sul bando tipo recante il disciplinare di gara per procedure svolte interamente con sistemi informatici

Consultazione on line dell’11 gennaio 2021 – invio contributi entro il 15 marzo 2021

Comunicato del Presidente

In attuazione degli articoli 71 e 213, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 l’Autorità ha predisposto lo schema di bando tipo, recante il disciplinare di gara per procedure di acquisto di servizi e forniture, svolte mediante strumenti telematici, di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.Le clausole contenute nel bando hanno una funzione ricognitiva della disciplina in essere e riflettono sia la normativa vigente sia le indicazioni regolatorie tratte dalle bozze del Regolamento di attuazione del Codice e del decreto di cui all’articolo 44 dello stesso. Rispetto al Bando tipo n. 1, il documento presenta apposite  clausole connesse all’utilizzo di sistemi informatici per lo svolgimento della gara.Il bando tipo è corredato da una Nota illustrativa che ripercorre l’esatta articolazione di quest’ultimo e fornisce indicazioni operative in merito alla compilazione dei bandi di gara, illustrando le caratteristiche del bando tipo in esame.Gli Stakeholder interessati possono far pervenire le proprie osservazioni sul document posto in consultazione entro il 15 marzo 2021. Per l’invio delle osservazioni dovrà essere utilizzato esclusivamente l’apposito modulo. Non saranno prese in considerazione osservazioni inviate con modalità alternative. Si prega di indicare con precisione l’articolo a cui si  riferiscono le osservazioni. La consultazione potrà essere aggiornata o integrata, se medio tempore dovesse essere pubblicato il Regolamento di attuazione del Codice o il decreto di attuazione di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 50/2016.

Documento in consultazione

Nota illustrativa

Modulo osservazioni

Consultazione

 

ANAC: indicazioni interpretative su applicazione Bandi tipo nel nuovo contesto normativo

Contratti pubblici: in un Comunicato del Presidente indicazioni interpretative sull’applicazione delle clausole del bando tipo nel nuovo contesto normativo

In considerazione delle modifiche introdotte dalla legge 55/2019 al codice dei contratti pubblici, e nelle more del Regolamento di attuazione dello stesso Codice che il Governo dovrà emendare, l’Autorità nazionale anticorruzione ha ritenuto opportuno fornire alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici indicazioni interpretative in merito all’applicazione delle clausole del bando tipo nel nuovo contesto normativo.

Le osservazioni di seguito svolte in riferimento alle clausole del Bando-tipo n. 1/2017, valgono anche per le clausole del Bando-tipo n. 2, relativo ai servizi di pulizia sopra soglia comunitaria, approvato con delibera n. 2 del 10 gennaio 2018, e per quelle del Bando-tipo n. 3, relativo ai servizi di architettura e ingegneria pari o superiori a 100.000,00 euro, approvato con delibera n. 723 del 31 luglio 2018, che si conformano al Bando-tipo n. 1

Comunicato del Presidente del 23 ottobre 2019

Compatibilità delle clausole del Bando-tipo n. 1 con il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, come novellato dal d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55

Ai sensi dell’art. 213, comma 2, d.lgs. 50/2016 l’Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ha approvato il Bando-tipo n. 1, relativo all’affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria. Le clausole del predetto bando sono state redatte tenendo conto del quadro normativo allora vigente e degli orientamenti giurisprudenziali espressi. Successivamente in data 18 aprile 2019 è stato emanato il d.l. 32/2019, convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55, che ha modificato diverse disposizioni del codice dei contratti pubblici richiamate dal citato Bando-tipo in esame. In particolare, per quanto qui rileva, si dà atto che:
 

  • l’art. 1, comma 1, lett. c), l. 55/2019 fino al 31 dicembre 2020 ha sospeso l’obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all’albo tenuto dall’ANAC (art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016), e, quindi, la disposizione in esame ha sostanzialmente esteso il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12, d.lgs. 50/2016;    
  • l’art. 1, comma 2, l. 55/2019 fino al 31 dicembre 2020 ha esteso ai settori ordinari la disposizione dell’art. 133, comma 8, d.lgs. 50/2016, quindi le stazioni appaltanti possono ora prevedere nei bandi che l’esame delle offerte preceda la verifica dell’idoneità degli offerenti;    
  • l’art. 1, comma 18, l. 55/2019 ha previsto che fino al 31 dicembre 2020 la quota subappaltabile non può superare il 40% dell’importo complessivo del contratto. Sul limite della quota subappaltabile è intervenuta di recente la sentenza della Corte di giustizia, sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18;    
  • l’art. 1, comma 18, l. 55/2019, con riferimento all’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara, ha disposto sino al 31 dicembre 2020 la sospensione dell’art. 105, comma 6, d.lgs. 50/2016; dell’art. 174, comma 2, terzo periodo, d.lgs. 50/2016 nonché delle verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 d.lgs. 50/2016, riferite al subappaltatore;    
  • l’art. 1, comma 20, lett. d) l. 55/2019, con riferimento agli oneri di pubblicazione ai fini della trasparenza, ha soppresso il secondo, terzo e quarto periodo dell’art. 29, comma 1, d.lgs. 50/2016;    
  • l’art. 1, comma 20, lett, l), l. 55/2019, con riferimento ai requisiti di partecipazione dei consorzi, ha sostituito il secondo comma dell’art. 47 d.lgs. 50/2016 ed aggiunto dopo il predetto comma 2 un nuovo comma 2bis;    
  • l’art. 1, comma 20, lett.e), l. 55/2019 ha modificato l’art. 31, comma 5, attribuendo all’emanando regolamento governativo la competenza a regolare compiti e funzioni del RUP;    
  • l’art. 2 l. 55/2019 ha modificato l’art.110, recante disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa.

Il quadro normativo risultante a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della citata l. 55/2019 è diverso rispetto a quello tenuto presente dall’Autorità al momento dell’approvazione del predetto Bando-tipo, conseguentemente come già chiarito nella Relazione illustrativa che accompagna tale atto ‹‹nel caso di sopravvenute modifiche o integrazioni normative che dovessero incidere su talune clausole del Disciplinare tipo, le stesse dovranno intendersi sostituite dalle nuove disposizioni nelle more dell’aggiornamento del Disciplinare medesimo. In tal caso, non è richiesta la motivazione nella determina a contrarre per la eventuale deroga››.

La riforma avviata dal d.l. 32/2019 deve essere completata mediante l’adozione del regolamento unico di attuazione del d.lgs. 50/2016, pertanto, l’Autorità si riserva di modificare il Bando-tipo in esame all’esito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento governativo e terrà conto anche delle eventuali ulteriori modifiche che il legislatore dovesse apportare al d.lgs. 50/2016. A tal fine, essendo necessario valutare l’impatto della regolazione, la stessa intende avviare un monitoraggio presso le stazioni appaltanti, attraverso la somministrazione di un apposito questionario sull’utilizzo del Bando-tipo.

Nelle more delle modifiche al Bando-tipo n. 1/2017, al fine di orientare l’attività interpretativa delle stazioni appaltanti ed evitare prassi applicative discordanti e/o erronee delle nuove disposizioni codicistiche, si segnalano le clausole del citato bando, che devono reputarsi sospese o non conformi alle disposizioni sopra richiamate. Più precisamente:
 

  • paragrafo 7.5 “Indicazione per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili”, terzo capoverso, lett. b) (pag. 21) non è conforme all’art. 1, comma 20, lett, l), l. 55/2019;    
  • paragrafo 8 “Avvalimento”, ottavo capoverso, (pag. 22), deve ritenersi automaticamente sospeso, stante la previsione dell’art. 1, comma 18, l. 55/2019;    
  • il paragrafo 9 “Subappalto”, (pag. 22), non è conforme all’art. 1, comma 18, l. 55/2019 in quanto fino al 31 dicembre 2020 il limite massimo della quota subappaltabile è pari al 40% dell’importo complessivo del contratto. Devono, inoltre, ritenersi automaticamente sospese le clausole in cui si fa riferimento alla terna dei subappaltatori e ai controlli in sede di gara sui subappaltatori, stante la previsione dell’art. 1, comma 18, l. 55/2019;    
  • paragrafo 15.2 “Documento di gara unico europeo” (pag. 31) l’indicazione dei tre subappaltatori deve ritenersi automaticamente sospesa, stante la previsione dell’art. 1, comma 18, l. 55/2019, conseguentemente devono ritenersi sospeso sia l’obbligo di allegare per ciascun subappaltatore la documentazione indicata nel Bando-tipo sia le verifiche in sede di gara sui subappaltatori;    
  • paragrafo 5 “Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione” e paragrafo 15.3.1 “Dichiarazioni integrative”, punto 15, (pag. 12 e 34), il riferito agli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all’art. 186-bis d.r. 267/1942 deve essere inteso alla norma (art. 186 bis) come novellata dall’art. 2, l. 55/2019. Inoltre la clausola di cui al citato punto 15 deve essere letta unitamente alla nuova previsione dell’art. 110 d.lgs. 50/2016 ed in particolare dei commi 4 e 5, come modificati dall’art. 2, l. 55/2019;    
  • paragrafo 19 “Svolgimento operazioni di gara…” e paragrafo 21 “Apertura delle buste B e C, – Valutazione delle offerte tecniche ed economiche, primo capoverso, (pag. 43), devono essere letti alla luce dell’art. 1, comma 2, l.55/2019, in virtù del quale le stazioni appaltanti possono ora prevedere nei bandi che l’esame delle offerte preceda la verifica dell’idoneità degli offerenti;    
  • paragrafo 19 “Svolgimento operazioni di gara…”, terzo capoverso, lett. d) (pag. 42) non è conforme alla previsione dell’art. 1, comma 20, lett. d) l. 55/2019;    
  • paragrafo 20 “Commissione giudicatrice” primo capoverso, (pag. 43), per effetto della novella il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12, d.lgs. 50/2016 deve considerarsi in vigore, salvo ulteriori sospensioni, fino al 31 dicembre 2020.

Si precisa, inoltre, che il richiamo alle Linee guida n. 3, contenuto nel predetto bando, in virtù di quanto previsto dall’art. 213, comma 27 octies, d.lgs. 50/2016, si intendere effettuato nei limiti di compatibilità di queste ultime con le nuove disposizioni del codice dei contratti pubblici.

Si ricorda, infine, che l’art. 50 d.lgs. 50/2016 prevede espressamente che le stazioni appaltanti inseriscono, nei bandi e nelle lettere di invito, “nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione, da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”. Al fine di coadiuvare le stazioni appaltanti in tale attività, con delibera numero 114 del 13 febbraio 2019 l’Autorità ha approvato le Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, pertanto il paragrafo 24 del Bando-tipo deve essere letto alla luce delle predette Linee Guida.
Il testo delle stesse è liberamente accessibile e consultabile sul sito dell’Autorità, al seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/_LineeGuida13.

Le osservazioni appena svolte in riferimento alle clausole del Bando-tipo n. 1/2017, valgono anche per le clausole del Bando-tipo n. 2, relativo ai servizi di pulizia sopra soglia comunitaria, approvato con delibera n. 2 del 10 gennaio 2018, e per quelle del Bando-tipo n. 3, relativo ai servizi di architettura e ingegneria pari o superiori a 100.000,00 euro, approvato con delibera n. 723 del 31 luglio 2018, che si conformano al Bando-tipo n. 1.

Comunicato (.pdf) 

Bando Tipo n. 3: chiarimenti ANAC sui servizi di punta e sui requisiti in caso di raggruppamento

Pubblicati i chiarimenti n. 1 e n. 2 sulla clausola del punto 7.4 del Bando – tipo n. 3 “Schema di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” relativamente alle seguenti questioni.

1) DIVIETO DI FRAZIONAMENTO DEI DUE SERVIZI DI PUNTA
Con riferimento al requisito dei “due servizi di punta”, di cui al punto 7.4, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di servizi” di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto.
Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 11), nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento -mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento – per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID.
Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP (ovvero dai due previsti in base alla seconda opzione contemplata nel Bando tipo).
Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l’eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria.

2) POSSESSO DEI REQUISITI IN MISURA MAGGIORITARIA DA PARTE DELLA MANDATARIA
Il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria di cui al punto 7.4 deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti. L’operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest’ultima.

Bando tipo n. 1: chiarimento ANAC sui requisiti di idoneità professionale

Bando tipo n. 1 – Disciplinare di gara a procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – Chiarimento.

Il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 5 settembre 2018, ha deliberato di pubblicare un chiarimento sulla clausola del punto 7.1 del Bando – tipo n. 1, avente ad oggetto l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria, relativa ai requisiti di idoneità professionale per la partecipazione alla gara, del seguente tenore: “la previsione di cui al punto 7.1 lett. b) del Bando – tipo n. 1, che richiede l’iscrizione a registri o albi, diversi da quelli della Camera di Commercio, è da intendersi riferita sia ad abilitazioni specifiche ulteriori (ad. es. Albo Nazionale Gestori Ambientali), sia all’iscrizione ad altri registri o albi (ad es. registri regionali/provinciali del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore), qualora  la stazione appaltante, valutato il relativo mercato di riferimento, preveda la partecipazione alla gara di quei soggetti ai quali la legislazione vigente non imponga, per l’espletamento dell’attività oggetto di gara, l’iscrizione alla Camera di Commercio”.
Il predetto chiarimento al Bando – tipo n. 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oltre che sul sito dell’Autorità.

 

Bando tipo n. 3: servizi di architettura e ingegneria

Bando – tipo n. 3
Disciplinare di gara per l’affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

L’Autorità, con delibera n. 723 del 31.07.2018 depositata il 01.08.2018, ha approvato il Bando-tipo n. 3, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016.

Il disciplinare si conforma al Bando-tipo n. 1 (servizi e forniture in generale) nei limiti di compatibilità con la specificità dei servizi di architettura e ingegneria.
Il disciplinare è corredato di una nota illustrativa che, a differenza di quella a corredo del Bando tipo n. 1, illustra unicamente i punti salienti della disciplina dei servizi di architettura e ingegneria, nonché di una relazione AIR che motiva le scelte effettuate rispetto alle osservazioni degli stakeholders.
Gli allegati al disciplinare contengono suggerimenti alle stazioni appaltanti sui possibili criteri qualitativi per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (All. 1), nonché un corrispondente schema di presentazione per l’offerta tecnica (all. 2). Tali schemi sono ricavati dalle Linee guida n. 1 e, per la parte relativa ai criteri ambientali, dal d.m. 11.10.2017.
Il Disciplinare-tipo sarà sottoposto a verifica di impatto della regolazione che sarà condotta dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono invitati a segnalare eventuali problemi e criticità che si dovessero verificare nell’utilizzo del bando-tipo inviando un’apposita comunicazione all’indirizzo mail vir@anticorruzione.it.
L’Autorità terrà conto di tali segnalazioni per l’aggiornamento del bando-tipo o per eventuali integrazioni che riterrà necessarie nella fase di vigenza dello stesso.
Il Bando-tipo acquista efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Contributo ANAC – Bando Tipo n. 1 – Natura vincolante – Legittimità clausola di esclusione – Errore nel pagamento – Soccorso istruttorio – Limiti (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

TRGA Trento, 27.02.2018 n. 44

Il thema decidendum è la disciplina con cui la stazione appaltante si è autovincolata a disporre automaticamente l’esclusione del concorrente nel caso in cui sia accertato che il versamento a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando stesso.

Considerato il disposto del comma 8 dell’art. 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 («I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle»), la suddetta specifica prescrizione del bando evidenzia, infatti, profili di possibile nullità. Invero né nel codice dei contratti né nella legislazione provinciale è rinvenibile alcuna norma di legge che preveda la sanzione dell’esclusione in caso di mancato adempimento dell’onere del pagamento del contributo in questione ed, anzi, la suddetta omissione risulta sanabile proprio con il soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del d. lgs. n. 50/2016. Quest’ultima disposizione, così come novellata dall’art. 52, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, prevede, infatti, che attraverso la procedura di soccorso istruttorio vengano sanate la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi formali della domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica. Alla luce della citata normativa è, quindi, il principio di massima partecipazione a prevalere sul principio di par condicio, come è riconosciuto dalla condivisibile giurisprudenza richiamata dal ricorrente. Pertanto, anche l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui il contributo dovuto dagli operatori economici A.N.A.C. è condizione di ammissibilità dell’offerta “non esclude l’interpretazione, euro unitariamente orientata, che il versamento condizioni bensì l’offerta ma che lo stesso possa essere anche tardivo, costituendo a un tempo violazione formale e di elemento essenziale” sanabile con il soccorso istruttorio (cfr. TAR Lazio, n. 11031/2017).

Purtuttavia, nonostante le argomentazioni che precedono, la clausola di esclusione di cui al paragrafo 4.3 del bando di gara non è nulla. Il Bando tipo n. 1 approvato dall’ANAC, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, con deliberazione n. 1228 del 22 novembre 2017, quanto al contributo dovuto all’A.N.A.C. stessa dagli operatori economici che partecipano alle procedure di gara, riconferma, infatti, ancora una volta, malgrado la novella del 2017 del citato comma 9, la clausola di esclusione già contenuta in precedenti pareri e nella deliberazione n. 1377 del 2016.
La natura vincolante delle previsioni di cui al bando tipo impone un obbligo conformativo alla stazione appaltante anche per quanto riguarda l’esclusione per mancato versamento del contributo nel termine previsto. Ne consegue che la clausola contestata, prevedendo, in conformità al bando tipo, l’esclusione sia in caso di versamento oltre la scadenza del termine di presentazione dell’offerta, sia in caso di versamento di importo inferiore, non è, comunque, nulla e neppure affetta da vizi di legittimità.

Nondimeno, nel caso di specie, l’inesatto adempimento del versamento è stato correttamente ritenuto dalla stazione appaltante rimediabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio, in ragione della solo parziale tardività e dell’errore in cui è incorso l’offerente nel corrispondere un importo inferiore a quello richiesto dal bando, errore che si connota come materiale e scusabile. Infatti il versamento del contributo, avvenuto a seguito dell’invito della stazione appaltante, nella misura corrispondente al lotto 1 per il quale il ricorrente aveva presentato offerta, ha integrato l’importo comunque già corrisposto per il lotto 2, nei termini di presentazione della domanda di partecipazione. Il pagamento di un importo inferiore risulta invece derivare dall’inesatto inserimento nel sistema on line previsto dall’A.N.A.C. al fine del pagamento del contributo, del codice identificativo della gara (C.I.G.), dovuto presumibilmente a svista o a disattenzione. Rileva, tuttavia, il preliminare adempimento consistente nella registrazione presso i servizi informatici per la riscossione dei contributi dell’A.N.A.C., adempimento fondamentale in quanto denota il preciso intendimento dell’operatore economico di adempiere all’obbligo richiesto e che è stato perfezionato prima della scadenza del termine per partecipare alla gara. L’accertata sussistenza della natura materiale dell’errore commesso, non volontariamente preordinato ad omettere o diminuire il versamento, non consente di valorizzare, in negativo, il principio dell’autoresponsabilità dei concorrenti..

Ma c’è di più. La stazione appaltante, utilizzando la procedura del soccorso istruttorio, ha invitato il ricorrente a produrre la ricevuta del versamento del contributo A.N.A.C. senza chiarire che la possibilità di sanatoria era limitata a un versamento già effettuato, e si riferiva solo alla produzione della ricevuta. La circostanza, idonea ad ingenerare un legittimo affidamento del ricorrente, rileva significativamente al fine di giustificare l’esercizio da parte della stazione appaltante del soccorso istruttorio per rimediare all’omissione (di parte) del versamento. E l’avvenuto versamento, pur tardivo, del contributo nel suo esatto ammontare, in riscontro all’invito della stazione appaltante, vale a perfezionare il presupposto che condiziona l’ammissibilità dell’offerta secondo l’art. 1, comma 67, della richiamata legge n. 266/2005.