Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Decreto Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare 11.10.2017 (GURI 06.11.2017 n. 259)
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., recante «Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 «Limiti inderogabili di densita’ edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita’ collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967»;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e in particolare l’art. 11 di delega
per il razionalizzare l’ordinamento dei Ministeri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l’art. 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare i commi 1126 e 1127, dell’art. 1, che disciplinano la predisposizione con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e il Ministro dello sviluppo economico, di un «Piano d’azione per la sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (PAN GPP) al fine di integrare le esigenze di sostenibilita’ ambientale nelle procedure d’acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie
merceologiche individuati in modo specifico;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 ottobre 2007 – GAB/DEC/185/2007, che ha istituito il «Comitato di gestione per l’attuazione del Piano d’azione nazionale sul GPP (Green Public Procurement) e per lo sviluppo della strategia nazionale di Politica integrata dei prodotti», al fine di predisporre e dare attuazione al citato PAN GPP;
Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, che ai sensi di citati commi 1126 e 1127, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha approvato il «Piano d’azione per la sostenibilita’ ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» (PAN GPP)»;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» ed in particolare l’allegato 3;
Visto il decreto 10 aprile 2013 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze con il quale, ai sensi dell’art. 4 del D.I. 11 aprile 2008, e’ stata approvata la Revisione 2013 del «Piano d’azione per la sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e, in particolare l’art. 34 che prevede l’adozione dei criteri ambientali minimi con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e disciplina l’obbligo di inserimento della documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei detti criteri;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; e in particolare l’art. 23 che, sostituendo i commi 2 e 3 dell’art. 34 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, ha previsto, per le categorie d’appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare indichi criteri per rendere piu’ flessibile l’obbligo di applicazione dei criteri ambientali minimi, in relazione alla tipologia e alla localizzazione dell’intervento da realizzare;
Visto l’allegato 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017, riguardante «l’Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici»;
Considerata, la necessita’ di ottemperare a quanto previsto dal citato art. 34, come modificato dall’art. 23 del citato decreto legislativo del 19 aprile 2017 n. 56, indicando i criteri, in funzione delle tipologie di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, per rendere piu’ flessibile l’applicazione delle specifiche tecniche e delle condizioni di esecuzione contrattuali contenute nell’allegato 2 sopra richiamato;
Ritenuto, altresi’, necessario procedere ad alcune modifiche all’allegato 2 del citato decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017.
Viste le note del 4 luglio 2017 prot. n. 9742/CLE e n. 9741/CLE con le quali e’ stato chiesto ai Ministeri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico di formulare eventuali osservazioni al documento tecnico Criteri ambientali minimi per l’«Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici»;
Vista la nota del 1° agosto 2017 prot. n. 103309/2017 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato che non sussistono osservazioni al documento tecnico in questione;
Vista la nota del 15 settembre 2017 prot. n. 376198 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che non sussistono osservazioni al documento tecnico in questione;
Visto il documento tecnico allegato al presente decreto, relativo ai Criteri ambientali minimi per l’«Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici» elaborato nell’ambito del Comitato di gestione del PAN GPP con il contributo delle parti interessate attraverso le procedure di confronto previste dal Piano stesso;
Decreta:
Articolo unico
1. Sono adottati i Criteri ambientali minimi per l’«Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» riportati nell’allegato al presente decreto.
2. L’allegato 2 al decreto 11 gennaio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ sostituito dall’allegato di cui al comma 1.
3. Le stazioni appaltanti, in riferimento agli interventi effettuati nelle zone territoriali omogenee (ZTO) «A» e «B», di cui al decreto interministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444, per le tipologie di intervento riguardanti gli interventi ristrutturazione edilizia, comprensiva degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, potranno applicare in misura diversa, motivandone le ragioni, le prescrizioni previste dai seguenti criteri dell’allegato di cui al comma 1:
2.2.3 (riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilita’ dei suoli), relativamente alla superficie territoriale permeabile della superficie di progetto e alla superficie da destinare a verde;
2.3.5.1 (illuminazione naturale).
Il presente decreto, entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2017