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Forniture : differenza tra omologazione ed equivalenza

Consiglio di Stato, sez. V, 10.08.2023 n. 7727

8.2. Riguardo alla seconda parte della prima questione pregiudiziale, la Corte di giustizia ha poi evidenziato che le nozioni di «omologazione» e di «equivalenza» hanno contenuti diversi: l’una certifica, a seguito dei controlli appropriati effettuati dalle autorità competenti, che “un tipo di componente è conforme alle prescrizioni della direttiva 2007/46, comprese le prescrizioni tecniche contenute negli atti normativi di cui all’allegato IV a tale direttiva”; l’altra attesta che un componente “abbia le stesse qualità di un altro componente, a prescindere dal fatto che quest’ultimo sia stato o meno omologato”. Pertanto, le relative prove, di omologazione e di equivalenza, non sono “intercambiabili”: sicché, per i componenti per cui la direttiva comunitaria 2007/46 prevede l’omologazione ai fini della vendita e messa in circolazione, “la prova dell’avvenuta omologazione non può essere sostituita da una dichiarazione di equivalenza resa dall’offerente” (par. 78 e 84 della sentenza).

8.3. Tali conclusioni, secondo la Corte di Giustizia, non sono messe in discussione:
a) né “dai principi di parità di trattamento e di imparzialità, di libera concorrenza e di buon andamento dell’amministrazione, ai quali il giudice del rinvio ha fatto riferimento”, trattandosi di obbligo che non dà luogo a una discriminazione dei produttori di pezzi di ricambio equivalenti rispetto ai produttori di ricambi originali (cfr. par. 78 e 79 della decisione);
b) né dalle disposizioni degli articoli 60 e 62 della direttiva 2014/25 riguardanti le modalità con cui i partecipanti a una procedura di affidamento possono dimostrare che le loro offerte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche previste dai bandi di gara.

8.4. A quest’ultimo riguardo, la Corte di giustizia ha, infatti, precisato che se è vero che le richiamate norme della direttiva 2014/25 consentono di fornire tale prova con qualsiasi mezzo adeguato, allo scopo di realizzare l’obiettivo di una maggiore apertura degli appalti pubblici alla concorrenza, ciò, tuttavia, conformemente al considerando 56 della medesima direttiva non consente di prescindere dai requisiti imperativi imposti da altre norme del diritto dell’Unione, tra cui, per quanto di interesse, quelle in materia di sicurezza e protezione ambientale, quale è il requisito di omologazione stabilito, per questi medesimi motivi, dalla direttiva 2007/46 per taluni ricambi per veicoli (cfr. par. 90 e 91).
Pertanto, se la direttiva 2007/46 richiede, in considerazione dei predetti obiettivi di sicurezza stradale e tutela ambientale, l’omologazione di taluni ricambi per veicoli, tale requisito diviene imprescindibile e non può essere eluso richiamando la direttiva 2014/25 e le modalità della prova di equivalenza ivi disciplinate.

8.5. La Corte di giustizia ha, pertanto, statuito che “al fine di ottemperare ai requisiti imperativi stabiliti dalla direttiva 2007/46, poiché i componenti sono soggetti a un obbligo di omologazione, possono essere considerati equivalenti ai sensi dei termini delle suddette gare d’appalto solo i componenti che siano stati oggetto di una siffatta omologazione e che, quindi, possano essere commercializzati”.

8.6. Quanto alla seconda questione la Corte ha chiarito che i principi già affermati dalla sua sentenza del 12 luglio 2018 in causa C-14/17 devono trovare applicazione anche in ordine alla prova dell’equivalenza dei prodotti offerti ai sensi degli articoli 60 e 62 della direttiva 2014/25, per cui il potere discrezionale di cui l’ente aggiudicatore dispone al riguardo deve essere esercitato in modo tale che i mezzi di prova ammessi da quest’ultimo gli consentano «di procedere effettivamente a una valutazione proficua dell’offerta per determinare se quest’ultima sia conforme alle specifiche tecniche oggetto del bando di gara in questione» (par. 97-99 della sentenza).

8.7. La Corte di giustizia ha quindi concluso che, per poter essere considerato un mezzo di prova appropriato, nell’ambito di un bando di gara come quello che ha dato origine al procedimento principale (id est: avente ad oggetto la fornitura di ricambi per veicoli), una dichiarazione di equivalenza di un componente deve provenire dal costruttore di tale componente, benché quest’ultimo non debba necessariamente intervenire direttamente in tutte le fasi della costruzione. Per contro, non può essere considerata idonea a costituire un mezzo di prova appropriato una dichiarazione di equivalenza proveniente da un rivenditore o da un commerciante (v. par. 106-107).
8.7.1. Ha altresì precisato, onde fornire una risposta utile al giudice del rinvio (cui spetta verificare se nei procedimenti in questione gli offerenti possono qualificarsi come «costruttori» dei componenti che essi proponevano), che «il fatto che un offerente produca pezzi di ricambio diversi da quelli oggetto della gara d’appalto in questione, che sia iscritto a una camera di commercio o che la sua attività sia stata oggetto di una certificazione di qualità, è irrilevante al fine di determinare se tale offerente possa essere considerato il costruttore dei componenti che propone nella sua offerta» (par. 108).

8.8. Ha respinto, inoltre, l’argomentazione secondo cui sarebbe necessaria un’interpretazione più ampia della nozione di «costruttore», e cioè «comprensiva anche dell’operatore che si limita a commercializzare il prodotto apponendovi il proprio marchio, senza aver partecipato materialmente al processo di costruzione», ai sensi della normativa europea a tutela dei consumatori, poiché quest’ultima non rileva ai fini dell’interpretazione della normativa dell’Unione sugli appalti pubblici.

8.9. Infine, la Corte ha ribadito che la prova dell’equivalenza dei prodotti proposti da un offerente, rispetto a quelli definiti nelle specifiche tecniche figuranti nel bando di gara, deve essere fornita, con mezzi appropriati, già nell’offerta, onde consentire effettivamente all’ente aggiudicatore di procedere a una valutazione proficua delle offerte presentate, demandando anche questa verifica al giudice del rinvio (par. 110).

Requisito tecnico – Dimostrazione – Articoli scientifici – Abstract – Idoneità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Firenze, 17.07.2023 n. 726

Occorre inoltre evidenziare, sotto il profilo sostanziale, che i prodotti offerti da -OMISSIS- possiedono il requisito tecnico essenziale richiesto dalla legge di gara, come desumibile dalla documentazione versata in atti, non sconfessata, sul punto, dalla ricorrente.

Si tratta allora di comprendere se la documentazione prodotta da -OMISSIS- conteneva indicazioni adeguate e sufficienti a dimostrare il possesso del requisito di cui si discute e, per conseguenza, la piena rispondenza del prodotto offerto alle caratteristiche tecniche richieste dalla legge di gara.

Come anticipato, -OMISSIS-, a corredo della propria offerta, ha prodotto l’abstract di un articolo scientifico che nella sua versione estesa e completa riporta le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, tra cui compare anche quella di cui oggi si controverte (…).

Tale abstract contiene riferimenti univoci e diretti al testo integrale dell’articolo scientifico, al quale la stazione appaltante poteva quindi accedere agevolmente per reperirvi le informazioni necessarie.

Si può dunque affermare che, seppure in via “mediata”, -OMISSIS- ha messo a disposizione della stazione appaltante le informazioni necessarie ad attestare il possesso delle caratteristiche tecniche dei prodotti da essa offerti.

Va anche detto che la legge di gara non imponeva ai concorrenti il rispetto di forme particolari per la documentazione da produrre a dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, ma si limitava a prevedere, in termini molto ampi, all’art. 17 del disciplinare di gara, che “E’ interesse dell’Operatore Economico presentare completa ed esaustiva documentazione ai fini di una migliore valutazione da parte della Commissione Giudicatrice”; condizioni che nel complesso sono state soddisfatte da -OMISSIS-.

La stessa norma, inoltre, precisava che soltanto “La carenza sostanziale della documentazione tecnica tale da non consentire la verifica dei requisiti minimi richiesti e la eventuale valutazione del servizio offerto da parte della Commissione Giudicatrice, comporta l’esclusione dal prosieguo della gara”; ma nella fattispecie non sussiste una lacuna incolmabile nella documentazione poiché la verifica dei requisiti è stata resa possibile attraverso la produzione dell’abstract.

A quanto precede si aggiunga che l’utilizzo degli abstract di articoli e testi scientifici risponde ad evidenti esigenze di semplificazione della procedura di gara poiché consente di mettere a disposizione della commissione giudicatrice tutte le informazioni necessarie, in forma sintetica e per relationem, evitando però la produzione di documentazione sovrabbondante e l’affastellamento di informazioni che potrebbero ingenerare confusione e indurre in errore l’amministrazione procedente.

In conclusione, l’abstract prodotto da -OMISSIS- deve ritenersi idoneo ad assolvere la funzione probatoria cui lo stesso era deputato e, di conseguenza, i chiarimenti forniti dalla controinteressata non hanno modificato l’offerta già presentata ma hanno semplicemente chiarito dove e come potevano rinvenirsi le informazioni necessarie nell’ambito della documentazione prodotta a corredo dell’offerta.

Riferimenti normativi:

art. 83 d.lgs. n. 50/2016

ANAC : Bando Tipo n. 1 – 2023 ai sensi del nuovo Codice Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023): servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia

Pubblicato da ANAC il Bando Tipo n. 1 – 2023 ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.

In attuazione dell’articolo 222, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 31/3/2023 nuovo Codice dei contratti pubblici, l’ANAC ha predisposto il Bando Tipo al fine di agevolare le stazioni appaltanti nella fase di prima applicazione del nuovo codice. Si è ritenuto, infatti, che l’applicazione delle nuove disposizioni potesse ingenerare difficoltà interpretative e applicative diffuse, con il rischio del rallentamento delle procedure e dell’adozione di comportamenti difformi da parte delle stazioni appaltanti. 

Il nuovo codice affida all’ANAC il compito di supportare le stazioni appaltanti garantendo la promozione dell’efficienza e della qualità della loro attività proprio attraverso l’adozione di bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali: l’articolo 83, comma 3, del nuovo codice dei contratti pubblici prevede che i bandi di gara siano redatti in conformità ai bandi tipo predisposti dall’Autorità e che eventuali deroghe vengano espressamente motivate dalle stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre.

Il Bando tipo n. 1/2023 è pubblicato sul sito internet dell’Autorità ed entra in vigore il giorno della pubblicazione e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Programmazione triennale lavori, forniture e servizi pubblici: comunicato Ministero Infrastrutture e Trasporti

Pubblicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la nota protocollo 6213 del 30/06/2023 in riferimento alla programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi: ai sensi dell’articolo 225, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, per l’anno 2023, continuano a valere le modalità dell’applicativo informatico – Servizio contratti pubblici – SCP di cui all’articolo 21 del D.lgs. n. 50/2016.
L’applicativo sarà prossimamente aggiornato per consentire la tempestiva impostazione, predisposizione e redazione della programmazione triennale 2024-2026 ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 36/2023.

M_INFR.REG_.REGISTRO UFFICIALE 6213 del 30-06-2023.pdf

Calcolo della revisione prezzi nei “contratti di durata”

Consiglio di Stato, sez. V, 28.02.2023 n. 2096

Per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il diritto alla revisione dei prezzi deve riconoscersi nella misura contenuta dal riferimento agli indici ISTAT, in relazione al trascorrere del tempo e al correlativo aumento dei prezzi che generalmente gli corrisponde, senza che a tal fine debba essere offerta la prova di particolari e notevoli squilibri.
Il meccanismo della revisione prezzi ai sensi dell’art. 115 succitato opera, infatti, nel caso dei contratti di durata per adeguare il corrispettivo contrattualmente previsto all’andamento generale dei prezzi, al fine di salvaguardare, da un lato, l’equilibrio economico delle prestazioni a fronte di modifiche dei costi, durante l’arco temporale del rapporto, che potrebbero pregiudicare il livello qualitativo delle prestazioni o compromettere il regolare adempimento delle controprestazioni e, dall’altro, di tutelare la stazione appaltante da una lievitazione incontrollata dei corrispettivi tale da sconvolgere il quadro finanziario originario del contratto (cfr. per tutte Cons. Stato, V, 23 aprile 2014, n. 2052).
Riguardo alla misura del compenso revisionale, a fronte della mancata pubblicazione da parte dell’Istituto Nazionale di Statistica dei dati relativi ai beni e servizi acquisiti dalle stazioni appaltanti, la revisione dei prezzi deve essere calcolata utilizzando l’indice medio del paniere di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI) pubblicato ogni mese dall’ISTAT medesimo, quale parametro generale a cui al momento si deve fare riferimento, atteso che l’appaltatore solo in casi eccezionali può affermare il suo diritto ad un maggior compenso revisionale fondato su criteri differenti, ma in ogni caso sempre tale da non superare i valori che potrebbe conseguire utilizzando i suddetti parametri.
Tale indice costituisce, invero, il limite massimo oltre il quale l’operatore economico che ha eseguito il contratto non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dallo stesso.
Resta salva la verifica da condurre in concreto attraverso la specifica istruttoria di competenza, cui la singola amministrazione committente non può sottrarsi (cfr. Cons. Stato, V, 20 novembre 2015, n. 5291).

Forniture – Richiesta offerta del prodotto di “ultima generazione” in commercio – Significato

Consiglio di Stato, sez. III, 28.02.2023 n. 2070

Secondo il principio stabilito dalla giurisprudenza amministrativa “in definitiva, richiedere il dispositivo di più recente immissione in commercio – in assenza di ulteriori e più perspicue indicazioni – significa richiedere la versione del dispositivo più aggiornata in commercio tra quelle esistenti per i dispositivi rispondenti alle caratteristiche minime poste a pena di esclusione”, sul presupposto che vada fatto riferimento alla “giurisprudenza che, rispetto a controversie di analogo contenuto ove veniva però in rilievo il diverso parametro selettivo che chiedeva l’offerta di prodotti di “ultima generazione in commercio”, ha ritenuto “preferibile ritenere, pertanto, che la disposizione del capitolato in esame possa essere intesa nel senso di prevedere l’obbligo per l’impresa partecipante di fornire, del modello offerto, la più aggiornata versione in commercio, purché conforme alle esigenze del servizio messo a gara. Il focus della valutazione di adeguatezza si sposta, quindi, sulla considerazione degli specifici requisiti tecnici ai quali, ai sensi del capitolato di gara, le strumentazioni offerte dovevano conformarsi” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 luglio 2022, n. 5627; Cons. Stato, Sez. III, 5 marzo 2019, n. 1536; Cons. Stato, Sez. III, 18 aprile 2019, n. 2536; Cons. St. 15 marzo 2019, n. 1713)” (Consiglio di Stato, Sezione III, 21 ottobre 2022, n. 9020).

Revisione dei prezzi solo se prevista nei documenti di gara per servizi e forniture in corso di esecuzione

La revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture è consentita solo se prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”. Lo ricorda l’Anac nell’Atto del presidente su una richiesta di parere da parte dell’Arma dei Carabinieri relativa alla possibilità di procedere a modifiche, anche relative ai prezzi, dei contratti di appalto in corso di esecuzione – nello specifico per la fornitura di risme di carta formato A4 – a causa dell’attuale situazione internazionale e della persistente emergenza sanitaria da Covid-19.

Cosa dicono le leggi
Anche i più recenti interventi normativi in materia, osserva Anac, confermano tale possibilità. Il riferimento è all’articolo 29 del decreto 4/2022 che con riguardo alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore, stabilisce “fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus Covid” l’obbligo di inserire, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi.

Quanto ai contratti in corso invece il legislatore è intervenuto al fine di mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione con il decreto 73/2021 solo ed esclusivamente per gli appalti di lavori e non per quelli di servizi e forniture: il provvedimento introduce un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche e prevede l’emanazione di un apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’otto per cento dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Le richieste di Anac a governo e Parlamento
Lo stesso legislatore non ha invece adottato specifiche misure per gli appalti di servizi e forniture. L’assenza di un meccanismo di compensazione/ revisione dei prezzi anche per gli appalti di servizi e forniture, analogo a quello disciplinato per i lavori, è stata evidenziata anche dall’Anac, che ha chiesto al Governo e al Parlamento un urgente intervento normativo per consentire “la revisione dei prezzi negli appalti per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti servizi e forniture”.

Il vademecum
Pertanto, allo stato, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti, a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, possono procedere a modifiche dei rapporti contrattuali in corso, nei limiti indicati dall’art. 106 del codice appalti, cioè solo se le modifiche sono previste chiaramente nei documenti di gara.

In ottica collaborativa l’Anac ricorda che con riferimento all’emergenza epidemiologica da Covid-19 l’Autorità ha adottato diversi atti, pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Emergenza Covid-19”. Tra questi, il “Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici” evidenzia la possibilità, per la stazione, per far fronte all’emergenza sanitaria, di procedere alle eventuali e conseguenti variazioni dei contratti in corso di esecuzione, nei limiti previsti dall’art. 106 del codice appalti.

fonte: sito ANAC

Le specifiche tecniche delle forniture rientrano nella discrezionalità della Stazione Appaltante ?

La scelta delle specifiche tecniche dei prodotti offerti in termini di prestazioni e/o di requisiti funzionali al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso alla gara rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, non sindacabile in sede di legittimità salva la sua manifesta arbitrarietà, illogicità, irrazionalità ed irragionevolezza, profili che non emergono nel caso di specie (e che neppure sono stati espressamente contestati dall’appellante).
Inoltre le caratteristiche essenziali e indefettibili delle prestazioni o del bene previste dalla lex specialis costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva, perché non è ammissibile che il contratto venga aggiudicato ad un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito, minimo che vale a individuare l’essenza stessa della res richiesta (Consiglio di Stato sez. V, 25 luglio 2019, n. 5260).
E’ stato anche evidenziato che l’ampia latitudine che la giurisprudenza riconosce al canone di equivalenza non ne consente tuttavia l’estensione all’ipotesi, esulante dal campo applicativo delle stesse, di “difformità del bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis”, configurante ipotesi di “aliud pro alio non rimediabile” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 5258).
Ciò posto, deve ricordarsi che il principio di equivalenza, che costituisce il precipitato del più generale principio del favor partecipationis (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2021, n. 4353), è finalizzato ad evitare un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta.

Riferimenti normativi:

art. 68 d.lgs. n. 50/2016

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    MEPA : utilizzo consentito esclusivamente per forniture e servizi sotto soglia

    Delibera ANAC n. 640 del 15.09.2021

    L’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) è consentito esclusivamente per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria.

    Anziché ricorrere ad una delle procedure di affidamento previste dal Codice dei Contratti pubblici per gli appalti di rilevanza comunitaria, il Comune si è determinato ad utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). Tale scelta non risulta conforme alla normativa di riferimento, in quanto l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è consentito esclusivamente per gli acquisti di beni e servizi (e lavori di manutenzione) al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, in base al d.p.r. 4 aprile 2002, n. 101 (Capo III) ed all’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Inoltre l’art. 3 lett. bbb) del d.lgs. 50/2016 definisce il «mercato elettronico» quale strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica (si veda in proposito anche la Delibera Anac n. 248 del 16 marzo 2021).

    Repair exchange – Sostituzione della fornitura in alternativa alla manutenzione – Legittimità – Limite del lock in (art. 63 , art. 100 d.lgs. n. 50/2016)

    Consiglio di Stato, sez. III, 28.09.2020 n. 5713

    Né, si badi bene, il comportamento di -Omissis- può dirsi anticoncorrenziale per aver “autorizzato” la pratica manutentiva del repair exchange in virtù della quale il produttore, in luogo della riparazione delle ottiche danneggiate, opta per la loro sostituzione con ottiche nuove al prezzo della riparazione.
    E’ pur vero che, a rigore, con il termine manutenzione si intende usualmente la combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, durante il ciclo di vita di un’apparecchiatura, volte a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta, sottintendendo dunque la conservazione del bene nella sua identità fisica.
    Ciò nondimeno, a giudizio del Collegio, e nella particolarità del caso qui in rilievo, il suindicato concetto deve essere adeguato nella sua rigida valenza semantica alla ordinarie dinamiche di mercato che individuano il repair exchange come una comune pratica manutentiva frequentemente in uso, come alternativa modalità esecutiva, nei rapporti di manutenzione di apparecchiature sofisticate come quella in argomento e, peraltro, adottata anche dalla stessa odierna appellante finanche nella precedente gara aggiudicata sempre da Estar e qui richiamata a sostegno delle tesi sviluppate con il primo motivo di appello.
    […]
    Vi è, infine, da registrare – a fronte delle sollecitazioni dell’appellante – l’impegno anticipato da -Omissis- nei propri scritti difensivi a scongiurare, per il futuro, ulteriori fenomeni di lock in attraverso la previsione nel capitolato in fase di predisposizione per l’acquisto di nuove ottiche di una clausola in virtù della quale, trascorso il periodo di ammortamento decorrente dall’acquisizione iniziale, alla successiva rottura che dovesse verificarsi, l’ottica verrebbe messa fuori uso e dunque dovrebbe essere indetta una gara per l’acquisto di nuova fornitura oppure dovrebbe essere acquistata la nuova ottica dal fornitore medio tempore individuato con gara.

    [rif. art. 63 , art. 100 d.lgs. n. 50/2016]

     

    Bando tipo n. 1: chiarimento ANAC sui requisiti di idoneità professionale

    Bando tipo n. 1 – Disciplinare di gara a procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – Chiarimento.

    Il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 5 settembre 2018, ha deliberato di pubblicare un chiarimento sulla clausola del punto 7.1 del Bando – tipo n. 1, avente ad oggetto l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria, relativa ai requisiti di idoneità professionale per la partecipazione alla gara, del seguente tenore: “la previsione di cui al punto 7.1 lett. b) del Bando – tipo n. 1, che richiede l’iscrizione a registri o albi, diversi da quelli della Camera di Commercio, è da intendersi riferita sia ad abilitazioni specifiche ulteriori (ad. es. Albo Nazionale Gestori Ambientali), sia all’iscrizione ad altri registri o albi (ad es. registri regionali/provinciali del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore), qualora  la stazione appaltante, valutato il relativo mercato di riferimento, preveda la partecipazione alla gara di quei soggetti ai quali la legislazione vigente non imponga, per l’espletamento dell’attività oggetto di gara, l’iscrizione alla Camera di Commercio”.
    Il predetto chiarimento al Bando – tipo n. 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oltre che sul sito dell’Autorità.

     

    Bando Tipo n. 1: Servizi e forniture – Settori ordinari – Pari o sopra soglia – OEPV

    Bando Tipo n. 1 del 22.11.2017

    Schema di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo

    L’Autorità, con Deliberazione n. 1228 del 22 novembre 2017, ha approvato il Bando-tipo n. 1/2017, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016.

    Il Disciplinare è corredato di una nota illustrativa che espone le scelte effettuate sui singoli istituti nonché da una relazione AIR che motiva le scelte effettuate rispetto alle osservazioni degli stakeholders.
    Il Disciplinare-tipo sarà sottoposto a verifica di impatto della regolazione che sarà condotta dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
    Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono invitati a segnalare eventuali problemi e criticità che si dovessero verificare nell’utilizzo del bando-tipo inviando un’apposita comunicazione all’indirizzo mail vir@anticorruzione.it. 
    L’Autorità terrà conto di tali segnalazioni per l’aggiornamento del bando-tipo o per eventuali integrazioni che riterrà necessarie nella fase di vigenza dello stesso.

    Il Bando-tipo acquista efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

    Bando tipo n. 1: servizi e forniture nei settori ordinari, pari o sopra soglia comunitaria, con offerta economicamente più vantaggiosa (qualità/prezzo) – Consultazione on line

    L’ANAC ha adottato, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del d.lgs. 50/2016, lo schema tipo del disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.
    Il documento, predisposto secondo la normativa vigente (d.lgs. n. 50/2016) e la novella al Codice dei contratti di cui al decreto correttivo (d.lgs. n. 56/2017),  tiene conto sia delle prescrizioni contenute nelle diverse Linee guida adottate dall’Autorità sia degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sotto la vigenza del precedente Codice (d.lgs. n. 163/2006) che rivestono ancora carattere di attualità, in ragione dell’identità di disciplina tra i due Codici a confronto, in relazione ai singoli istituti o a singoli aspetti dei medesimi.
    Il disciplinare è corredato di una nota illustrativa che espone le scelte di campo effettuate sui singoli istituti.
    Al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione ai procedimenti di regolazione si pone in consultazione il disciplinare tipo, assegnando per la presentazione dei contributi il termine di trenta giorni che scadrà il 5 agosto 2017alle ore 24.00.
    Si chiede, pertanto, di inviare osservazioni mediante compilazione dell’apposito modello.
    Si avvisa che i contributi pervenuti con modalità diverse da quelle indicate non potranno essere tenuti in considerazione.

    Consultazione on line del 5 luglio 2017 – invio contributi entro il 5 agosto 2017