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Revisione prezzi – Delibere ANAC – Applicabilità automatica – Esclusione – Rivalutazione ISTAT – Cumulo inammissibile (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Torino, 24.07.2023 n. 718

Le delibere ANAC di rilevazione prezzi sono approvate in applicazione dell’art. 17 co. 1 lett a) del d.l. n. 98/2011, norma la cui funzione non è e non è mai stata quella di garantire riequilibri contrattuali, bensì, come evidenziato dalla difesa dell’amministrazione, piuttosto di sopperire alla mancanza di definizione di costi standard, in un’ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica; per la natura indicativa e non vincolante dei prezzi indicati nelle delibere ANAC si veda inoltre Consiglio di Stato, Sez. III, 28/12/2020, n. 8359. Pertanto l’automatica applicazione dei parametri dettati dalla delibera ANAC non è certamente predicabile.

Per contro è evincibile dal tenore della delibera ANAC (in cui si legge: “considerata la situazione eccezionale verificatesi nei mercati nazionale e internazionale in particolare per ciò che attiene l’approvvigionamento delle materie prime che ha reso necessario un ulteriore aggiornamento dei prezzi, agendo in via straordinaria attraverso una revisione della metodologia di calcolo dell’indice dei prezzi di riferimento in parola”) che, in una sorta di eterogenesi dei fini, l’ANAC ha, nella sostanza e nell’acclarata e diffusa situazione critica di instabilità dei prezzi, fornito alle amministrazioni un ausilio indicando i rincari ragionevolmente reclamabili dai contraenti (prevedendone l’applicabilità anche ai contratti in corso purché corredati di clausola di revisione prezzi), senza evidentemente che ciò si possa tradurre in un automatico obbligo per le amministrazioni di applicarli nei termini ivi prospettati, quanto piuttosto con fini di orientamento e pur sempre omogeneizzazione dell’attività contrattuale dell’amministrazione. D’altro canto che nell’attuale realtà economica il riequilibrio contrattuale risponda anche ad un interesse dell’amministrazione, per evitare fallimenti contrattuali in alcun modo imputabili al contraente privato ed altresì dannosi per lo stesso interesse pubblico resta ormai cristallizzato anche nell’art. 9 del nuovo codice dei contratti d.lgs. n. 36/2023, ancorché non applicabile alla presente procedura. Tuttavia, come più volte detto, non è contemplato, ad anzi è escluso dalla delibera ANAC il cumulo tra gli aggiornamenti dei prezzi ivi accertati e la rivalutazione ISTAT.

Clausola di revisione dei prezzi tra nuovo e vecchio Codice contratti pubblici (art. 106 d.lgs. 50/2016; art. 60 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. III, 13.07.2023 n. 6847

7.1. Nella materia della revisione dei prezzi nei contratti di appalto di lavori e di servizi e nei contratti di fornitura ha sempre operato la clausola di specialità dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, di talché i normali parametri normativi (di cui agli artt. 1467 ss., 1664, 1677, etc., del codice civile) di regola non operano nei predetti rapporti obbligatori, che sono invece disciplinati, sotto questo profilo, da norme speciali ad hoc, che tendenzialmente, peraltro, tendono a restringere il margine di scelta “discrezionale” dell’amministrazione committente, vincolandola variamente a stringenti e ben definiti presupposti sostanziali e procedimentali (posti per lo più a tutela dell’economicità dell’azione amministrativa e per ragioni di controllo della spesa pubblica, nonché, guardando al profilo eurounitario, per ragioni di tutela della concorrenza e del mercato).

7.2. L’istituto della revisione dei prezzi – tipica “clausola esorbitante” rispetto al comune diritto contrattuale dei privati – ha attraversato negli ultimi decenni una fase di “crisi” ed è stato sottoposto a forti critiche per la sua incidenza negativa sull’andamento dei costi gestionali delle amministrazioni, fino al punto da essere notevolmente ridimensionato nel suo ambito applicativo. Per gli appalti di servizi e forniture a esecuzione periodica o continuativa l’art. 44, commi 4 e 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevedeva una revisione periodica dei prezzi sulla base di un’istruttoria condotta dalla stazione appaltante tenendo conto dei prezzi di mercato rilevati dall’Istat, meccanismo poi confermato dall’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, che prevedeva l’obbligatorio inserimento nei contratti a esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture di una clausola di revisione periodica del prezzo che tenesse conto dei costi standardizzati per tipo di servizi e fornitura. Il codice del 2016, invece, si è limitato, nell’art. 106, a facoltizzare l’inserimento della previsione nei documenti di gara, ma solo a condizione che la modifica del contratto durante il suo periodo di efficacia non fosse tale da alterare le condizioni della gara, dovendo altrimenti essere esperita una nuova procedura di affidamento. Solo di recente, sull’onda della crisi pandemica e della forte impennata dei costi dell’energia e delle materie prime per la guerra in Ucraina, l’istituto è stato reintrodotto con numerose norme speciali (contenute per lo più nella decretazione d’urgenza e nelle ultime leggi annuali di bilancio). Il nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, lo ha nuovamente ammesso a sistema (art. 60: “1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi”).

7.3. La logica del d.lgs. n. 50 del 2016, vigente al tempo dell’adozione dell’atto qui impugnato, era quella di evitare che la clausola revisionale potesse alterare in modo sostanziale il contratto riflettendosi negativamente sulla effettività delle condizioni concorrenziali della gara esperita, sicché la regola generale era il divieto di clausola revisionale salvi i casi derogatori tassativamente previsti, nei quali fosse possibile una revisione “senza una nuova procedura di affidamento”, a condizione che tale revisione non apportasse “modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro”. La norma del 2016, infatti, si raccorda al diritto dell’Unione europea che, a tutela della concorrenza, limita i meccanismi di revisione dei prezzi degli appalti pubblici per evitarne i potenziali effetti elusivi del meccanismo della gara pubblica (art. 72 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014; Corte di Giustizia 19 giugno 2008, C454/06, 17 settembre 2016, C-549/14, 19 aprile 2018, causa C-152/17). Trattandosi di norma derogatoria del principio della gara, non ne è consentita un’interpretazione analogica ed estensiva (come è del resto esplicitato dalla disposizione contenuta nel comma 6 dell’art. 106: “Una nuova procedura d’appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2”).

Clausola di revisione prezzi anche nell’ affidamento diretto

Quesito: l’ art. 29 del dl 4/2022 prescrive, al comma 1, l’obbligatorieta’ dell’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione prezzi di cui all’art. 106 del d. lgs. 50/2016 per le procedure di affidamento avviate dopo l’entrata in vigore del decreto medesimo. alla luce del summenzionato articolo si chiede: quesito n. 1 se il mancato inserimento delle clausole suddette nei documenti di gara preclude in senso assoluto la possibilita’ di riconoscere la revisione dei prezzi o se e’ possibile sanare l’eventuale mancanza in sede di stipula contrattuale quesito n. 2 in assenza di specifiche previsioni con riguardo agli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lett. a) e b), del d. lgs. 50/2016, senza previa consultazione di piu’ operatori economici, si chiede se si possa ritenere che la clausola di revisione prezzi debba essere inserita nel contratto (stipulato dopo l’entrata in vigore del dl 4/2022) o se, pur in presenza di un solo operatore economico consultato, debba essere richiamata nella lettera di invito a formulare un ribasso.

Risposta: Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che, alla stregua dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022, conv. in L. n. 25/2022, fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative derivanti dall’emergenza sanitaria globale SARS-COV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (27 gennaio 2022), è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016. Tanto premesso, si evidenzia che con Atto del Presidente del 28 settembre 2022, l’ANAC, prendendo atto dell’annullamento d’ufficio della procedura di affidamento disposto da una Stazione Appaltante a causa dell’omesso inserimento, nella documentazione di gara, della clausola di revisione dei prezzi, già in vigore alla data di indizione della gara di appalto, ha ricordato che, per le procedure di affidamento dei contratti pubblici indette fino al 31 dicembre del 2023, le stazioni appaltanti sono tenute all’inserimento della clausola revisionale prevista dalla normativa succitata.

Con riguardo, invece, all’ipotesi di affidamento diretto senza previa consultazione di più operatori economici, in ossequio ad un’interpretazione letterale dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022, conv. in L. n. 25/2022, si ritiene obbligatorio l’inserimento anche nell’invito a presentare offerta della clausola revisionale di cui all’art. 106, comma 1, lett. a). (Parere MIMS n. 1529/2022)

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    Revisione prezzi – Clausola obbligatoria – Non comporta il diritto dell’ Appaltatore ad automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale

    Consiglio di Stato, sez. V, 06.09.2022 n. 7756

    12. La disciplina della revisione del prezzo dei contratti pubblici di appalto di fornitura di beni e di servizi prevista dal comma 4, art. 6, della legge n. 537/1993, come sostituito dall’art. 44 della 1egge n. 724/1994 (applicabile ratione temporis al contratto di cui è causa) ha previsto l’obbligo di inserimento nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa della clausole di revisione prezzi, indicando quale parametro di riferimento per il calcolo del quantum il miglior prezzo di mercato tra quelli rilevati ed elaborati dall’ISTAT per i principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni. Non avendo, tuttavia, l’ISTAT provveduto alla rilevazione ed elaborazione dei prezzi di mercato, l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato dall’ISTAT è stato individuato quale parametro di riferimento per supplire a tale carenza (Consiglio di Stato, sez. V, 8 maggio 2002, n. 2461; Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2003, n. 3373; Consiglio di Stato, sez. V, 14 dicembre 2006, n. 7461).
    Analogamente il successivo art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 ha previsto l’obbligo di introdurre nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa una clausola di revisione periodica del prezzo, da attivare a seguito di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili sulla base dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura pubblicati annualmente a cura dell’Osservatorio dei contratti pubblici.
    Subentrata la nuova norma, in mancanza della prevista pubblicazione dei costi standardizzati di cui all’art. 115, si è del pari ritenuto che la revisione di cui all’art. 115 possa ragionevolmente essere ancora effettuata sulla base dell’indice FOI pubblicato dall’ISTAT, che viene però considerato (salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall’impresa) come un limite massimo posto a tutela degli equilibri finanziari della pubblica amministrazione, e che pertanto non esime la stazione appaltante dal dovere di istruire il procedimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria determinazione discrezionale.
    12.1. I risultati del procedimento di revisione prezzi, come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, sono quindi espressione di una facoltà discrezionale, che sfocia in un provvedimento autoritativo, il quale deve essere impugnato nel termine decadenziale di legge (Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2015 n. 5375, Consiglio di Stato sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4207; sez. V, 24 gennaio 2013, n. 465; sez. V, 3 agosto 2012 n. 4444; Corte di Cassazione, SS.UU. 30 ottobre 2014, n. 23067; 15 marzo 2011, n. 6016; 12 gennaio 2011, n. 511; 12 luglio 2010, n. 16285).
    Dunque, la posizione dell’appaltatore è di interesse legittimo, quanto alla richiesta di effettuare la revisione in base ai risultati dell’istruttoria (Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6275 e 24 gennaio 2013 n. 465), in presenza di una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante (Cass. SS.UU. 31 ottobre 2008, n. 26298), che deve effettuare un bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore alla revisione e l’interesse pubblico connesso sia al risparmio di spesa, sia alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato.
    A tale riguardo questo Consiglio di Stato ha chiarito (ex multis Cons. Stato, Sez. III, 9/01/2017, n. 25) che “la finalità dell’istituto è da un lato quella di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2015 n. 2295; Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2008 n. 3994), dall’altro di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto” (nello stesso senso cfr. anche Cons. Stato, Sez. V. 23 aprile 2014, n. 2052; Sez. III, 4 marzo 2015, n. 1074; Sez. V, 19 giugno 2009, n. 4079; Sez. III, 9 maggio 2012, n.2682).
    Lo scopo principale dell’istituto pertanto è quello di tutelare l’interesse pubblico ad acquisire prestazioni di servizi qualitativamente adeguate; solo in via mediata e indiretta la disciplina realizza anche l’interesse dell’impresa, a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verificano durante l’arco del rapporto” (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza n. 4362 del 19-07-2011; conforme Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6275; id., 24 gennaio 2013 n. 465)”.
    Alla stregua di tali considerazioni, la determinazione della revisione prezzi viene effettuata dalla stazione appaltante all’esito di un’istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi (Consiglio di Stato, sez. III, 9/1/2017, n. 25 cit.) secondo un modello procedimentale volto al compimento di un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, che sottende l’esercizio di un potere autoritativo di carattere discrezionale dell’amministrazione nei confronti del privato contraente, potendo quest’ultimo collocarsi su un piano di equiordinazione con l’amministrazione solo con riguardo a questioni involgenti l’entità della pretesa.
    E’ pertanto da escludere che la pretesa vantata dall’appaltatore abbia la consistenza di un diritto soggettivo perfetto suscettibile di accertamento e condanna da parte del giudice amministrativo; infatti, le citate disposizioni prescrivono che la determinazione sia effettuata dalla stazione appaltante all’esito di un’istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi.
    Di conseguenza, la posizione del privato contraente si articolerà nella titolarità di un interesse legittimo con riferimento all’ an della pretesa ed eventualmente in una situazione di diritto soggettivo con riguardo al quantum, ma solo una volta che sarà intervenuto il riconoscimento della spettanza di un compenso revisionale; tale costruzione, ormai del tutto ininfluente ai fini del riparto di giurisdizione, per effetto dell’art. 133, lett. e), punto 2), c.p.a., che assoggetta l’intera disciplina della revisione prezzi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mantiene inalterata la sua rilevanza con riferimento alle posizioni giuridiche soggettive del contraente dell’amministrazione.
    La qualificazione in termini autoritativi del potere di verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, comporta che il privato contraente potrà avvalersi solo dei rimedi e delle forme tipiche di tutela dell’interesse legittimo. Ne deriva che sarà sempre necessaria l’attivazione – su istanza di parte – di un procedimento amministrativo nel quale l’Amministrazione dovrà svolgere l’attività istruttoria volta all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, compito che dovrà sfociare nell’adozione del provvedimento che riconosce il diritto al compenso revisionale e ne stabilisce anche l’importo. In caso di inerzia da parte della stazione appaltante, a fronte della specifica richiesta dell’appaltatore, quest’ultimo potrà impugnare il silenzio inadempimento prestato dall’Amministrazione, ma non potrà demandare in via diretta al giudice l’accertamento del diritto, non potendo questi sostituirsi all’amministrazione rispetto ad un obbligo di provvedere gravante su di essa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2013 n. 465).
    12.2. Di conseguenza, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, la periodicità della revisione non implica affatto che si debba azzerare o neutralizzare l’alea riconosciuta dal codice civile per i contratti commutativi di durata, come confermata dalla disciplina di cui all’art. 1664 c.c. (applicabile in via generale a tutti gli appalti, con esclusione dei contratti pubblici secondo il principio di specialità) che impone alle parti di provare la sussistenza di eventuali circostanze imprevedibili che abbiano determinato aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, e che accorda la revisione solo per la differenza che ecceda il decimo del prezzo complessivo convenuto, di modo che risulterebbe ben singolare una interpretazione che esentasse del tutto, in via eccezionale, l’appaltatore dall’alea contrattuale, sottomettendo in via automatica ad ogni variazione di prezzo solo le stazioni appaltanti pubbliche, pur destinate a far fronte ai propri impegni contrattuali con le risorse finanziarie provenienti dalla collettività (in tal senso Consiglio di Stato sez. III, 25 marzo 2019 n. 1980).
    Pertanto la circostanza che il disposto dell’art. 1664 c.c. non sia direttamente applicabile ai contratti pubblici non implica affatto l’automaticità della revisione prezzi, ancorata pur sempre ad un sopravvenuto squilibrio del rapporto contrattuale, dovendo la ratio della revisione prezzi, come innanzi osservato, ravvisarsi nell’esigenza di coniugare l’obiettivo di contenimento della spesa pubblica con quella di garantire che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle Amministrazioni pubbliche non subiscano con il tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell’offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni.
    Con la previsione dell’obbligo della revisione periodica del prezzo di un appalto di durata il legislatore ha infatti inteso munire i contratti di forniture e di servizi di un meccanismo che, a cadenze determinate, verifichi la congruità del corrispettivo, con beneficio, incidente sull’equilibrio contrattuale, per entrambi i contraenti, sia perché l’appaltatore vede ridotta, ma non certo eliminata, l’alea propria dei contratti di durata, sia perché la stazione appaltante vede diminuito il pericolo di un peggioramento della qualità o quantità di una prestazione divenuta per l’appaltatore eccessivamente onerosa o, comunque, non remunerativa.
    L’obbligatoria inserzione di una clausola di revisione periodica del prezzo, da operare sulla base di un’istruttoria condotta dai competenti organi tecnici dell’Amministrazione, non comporta pertanto anche il diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto che l’Amministrazione proceda agli adempimenti istruttori normativamente sanciti (Consiglio di Stato sez, III, 6/08/2018 n. 4827).

    Aggiornamento prezzi e varianti in corso d’opera anche per appalti non riferibili al PNRR

    L’aumento significativo del costo dei materiali necessari alla realizzazione di un’opera causato da circostanze impreviste e imprevedibili può determinare modifiche dei contratti d’appalto in corso di validità anche se non specificamente riferiti all’attuazione del PNRR.
    Lo chiarisce Anac in due note a firma del Presidente inviate a due consorzi di bonifica che hanno chiesto un parere sulla possibilità di procedere a una variazione di prezzi di alcuni materiali da costruzione non inclusi nei decreti adottati dal ministero delle Infrastrutture (Mims).

    Il decreto del Mims è stato adottato in seguito all’approvazione del decreto 73/2022 “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici” che, in riferimento ai contratti in corso, con l’obiettivo di mitigare l’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatosi nel corso del 2021, ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici delle opere pubbliche. Il Mims rileva le variazioni superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi ma se un materiale non è compreso nell’elenco non si può procedere alle compensazioni previste dalla norma: l’elenco è tassativo.

    Invece, quanto alla possibilità, invocata nell’istanza di parere, di applicare l’articolo 106 del codice ai fini della revisione dei prezzi dei materiali nei contratti d’appalto in corso di esecuzione, Anac ricorda l’intervento del legislatore con il decreto 36/2022 sul Pnrr che include tra le circostanze impreviste che possono determinare la modifica dell’appalto anche quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera. “Ancorché si tratti di una previsione specificamente riferita all’attuazione del Pnrr alla stessa può essere assegnata valenza generale”, si legge nell’atto del Presidente. Quindi può essere invocata nel caso di circostanze “impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera”, anche in relazione a contratti d’appalto non specificamente riferiti all’attuazione del Pnrr, fermi in ogni caso i limiti imposti dall’art. 106 del Codice sul divieto di modifiche sostanziali al contratto d’appalto.

    fonte: sito ANAC

    Aumento prezzo materiali – Mancata aggiudicazione per insostenibilità ed anti economicità dell’ opera – Compensazione e revisione prezzi – Meccanismi eccezionali – Non incidenza (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)

    TAR Firenze, 04.07.2022 n. 885

    1.7 Con riferimento alle censure dedotte va preliminarmente chiarito che la valutazione di “anti economicità” dell’opera, prescinde dall’applicazione degli strumenti di adeguamento e compensazione dei prezzi previsti dalla normativa vigente, in quanto si pone in una fase necessariamente antecedente, avendo a riferimento l’esame della situazione in quel momento esistente e le circostanze sopravvenute rispetto alla delibera di indizione.
    1.8 I meccanismi introdotti di recente dal Legislatore, tra i quali la modifica dell’art. 113 bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (consentendo di emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori senza il rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP), unitamente alla compensazione prezzi straordinaria (estesa di recente al 2022 dal D.L. del 1° marzo 2022 n. 17), costituiscono degli strumenti eccezionali per fronteggiare l’incremento dei costi delle materie, consentendo alla stazione appaltante di mantenere gli standard di sicurezza e garantendo la prosecuzione dei lavori e l’ultimazione dell’opera.
    1.9 In particolare il riconoscimento di compensazioni, in aumento o in diminuzione, anche in deroga al meccanismo della revisione prezzi, consente all’impresa affidataria di presentare singole istanze di compensazione che, comunque, sono suscettibili di coprire solo parte dei costi sostenuti dalla stazione appaltante.
    2. Anche il meccanismo della revisione prezzi, di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016, è suscettibile di essere applicato nell’ipotesi di eventuali “modifiche” e di varianti dei contratti di appalto già stipulati e in corso di validità, essendo comunque sottoposta ad autorizzazione del RUP in presenza (come nel caso di specie) di incrementi sostanziali.
    2.1 L’incremento del costo dell’opera, pari ad un terzo di quanto in origine preventivato, non solo costituiva una circostanza sopravvenuta e non prevista, ma era suscettibile di incidere (in considerazione dell’entità dell’incremento) sulle stesse ragioni che avevano portato l’Amministrazione a decidere per la realizzazione dell’opera.
    2.2 Una verifica sulla sostenibilità dell’opera non poteva che risultare obbligata per l’Amministrazione, circostanza quest’ultima ancora più condivisibile considerando che, nel caso di specie, si era nella fase della “proposta di aggiudicazione”, nell’ambito della quale la Commissione si era limitata a certificare gli esiti dell’esame delle offerte pervenute, rimettendo ogni valutazione definitiva alla stazione appaltante.
    2.3 È evidente che il giudizio di “non sostenibilità” e di anti economicità di un’opera non poteva essere condizionato (se non in minima parte) dall’introduzione di detti strumenti eccezionali che prevedono, peraltro, l’accesso a fondi limitati e sono destinati ad assolvere a necessità impreviste e sopravvenute nel corso dell’esecuzione del contratto (Cons. Stato, Sez. V, 11.1.2022, n.202).
    2.4 Detta valutazione, inoltre, non poteva che investire direttamente la stazione appaltante e non poteva che incidere entro la fase dell’aggiudicazione provvisoria, dove la stessa stazione appaltante aveva acquisito i risultati della commissione, competente quest’ultima unicamente per quanto attiene l’esame delle offerte e della regolarità delle domande presentate.

    Istanza di revisione prezzi – Prima della stipulazione del contratto – Non supportata da alcuna previsione legale (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)

    TAR Milano, 10.06.2022 n. 1343

    7.6. Inoltre, non può omettersi di considerare come la pretesa alla rimodulazione dei corrispettivi prima della stipula del contratto (e, quindi, in una fase differente dall’esecuzione) alteri il confronto tra gli operatori (tanto più in ragione delle chiare previsioni della lex specialis sopra riportate) finendo per “premiare” il concorrente che indica il prezzo maggiormente competitivo (anche senza quella necessaria prudenza che si richiede ad un soggetto qualificato e da tempo operante nel mercato), salvo poi predicare la insostenibilità delle condizioni originarie del contratto, determinate anche in ragione delle proprie offerte.
    7.7. Va poi considerato come non vi sia alcuna regola o principio che possa supportare la pretesa ad ottenere una commessa alterando prima della stipula le condizioni economiche a cui lo stesso operatore si vincola nella formulazione dell’offerta. Le mutate condizioni del mercato che rendano non remunerativa l’offerta possono legittimare un ritiro dell’operatore dalla gara o, come nel caso di specie, la non accettazione della stipula ma non supportare la pretesa ad ottenere la commessa a prezzi differenti e senza riapertura di un nuovo dialogo competitivo. Né risultano evocabili gli istituti posti a governo delle sopravvenienze contrattuali che, per l’appunto, riguardano la fase di esecuzione del contratto e le alterazioni che possono generarsi nel corso della durata del negozio ma non si riferiscono, invece, ad una fase antecedente alla stipula ove l’eventuale insostenibilità si traduce nella possibilità di non sottoscrivere il contratto. Lo evidenzia il T.A.R. per la Lombardia – sede di Brescia, notando come l’istanza di revisione del prezzo formulata dall’impresa aggiudicataria prima della stipulazione del contratto risulti non supportata da alcuna previsione legale in quanto effettuata in un momento in cui, non essendo ancora in essere alcun rapporto contrattuale, non è giuridicamente ipotizzabile né ammissibile alcuna ipotesi di revisione del prezzo, che per sua natura presuppone un contratto (ad esecuzione continuata e periodica) già in corso; “e così come nel corso del rapporto contrattuale l’impresa appaltatrice è tutelata, in caso di un esorbitante aumento dei costi del servizio, dall’istituto della revisione del prezzo (ove previsto dagli atti di gara) ovvero dalla possibilità di esperire i rimedi civilistici di risoluzione del vincolo sinallagmatico, nel diverso caso in cui l’evento imprevisto e imprevedibile si verifichi prima della stipulazione del contratto, l’impresa aggiudicataria è tutelata con la possibilità di rifiutare la sottoscrizione del contratto, una volta cessata la vincolatività della propria offerta” (T.A.R. per la Lombardia – sede di Brescia, Sez. I, 10.3.2022, n. 232).

    Riferimenti normativi:

    art. 106 d.lgs. n. 50/2016

    Bando Tipo aggiornato con clausole revisione prezzi , PNRR parità di genere e generazionale , persone con disabilità

    L’ANAC con Delibera n. 154 del 16 marzo 2022 ha aggiornato il Bando di gara tipo per i contratti pubblici sopra soglia comunitaria introducendo le misure sulle pari opportunità di genere e generazionali, sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e le clausole di revisione dei prezzi.

    Delibera n. 154 del 16.03.2022 – Aggiornamento Bando tipo n. 1 / 2021

    Bando tipo n. 1 / 2021 – Integrazione

    Bando tipo n. 1 / 2021 – Nota illustrativa

    La delibera, n. 154 del 16 marzo 2022, ha recepito le norme previste dal Dpcm del 7 dicembre 2021 in materia di parità e quelle più recenti, introdotte con il Decreto sostegni ter, per far fronte all’aumento dei prezzi.

    Clausole su persone con disabilità e parità di genere e generazionale
    Per quanto riguarda gli investimenti pubblici finanziati dal Pnrr e dal Pnc (Piano nazionale degli investimenti complementari), nel Bando tipo è stata inserita la clausola che prevede come causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell’offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità. Inoltre l’operatore economico al momento della presentazione dell’offerta deve assumersi l’obbligo di riservare, in caso di aggiudicazione del contratto, sia all’occupazione giovanile, sia all’occupazione femminile, una quota di assunzioni pari almeno al trenta per cento di quelle necessarie per l’esecuzione del contratto.

    Le stazioni appaltanti possono derogare a tale obbligo o prevederne una quota inferiore dandone adeguata motivazione. Nel caso in cui la deroga riguardasse la sola occupazione femminile, motivata da un tasso di femminilizzazione nel settore di riferimento inferiore al 25%, le stazioni appaltanti devono tendere ad aumentare il tasso di occupazione femminile per una percentuale superiore di 5 punti percentuali.

    Clausola revisione prezzi
    Tra gli elementi fondamentali che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara c’è anche la clausola sui prezzi: Anac infatti ha inserito nel Bando tipo le novità del decreto sostegni ter che ha introdotto l’obbligo, fino al 31/12/2023, di inserire nei documenti di gara le clausole di revisione dei prezzi di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice dei contratti pubblici, finora soltanto facoltative, con l’obiettivo di incentivare gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti alla pandemia e alla guerra in Ucraina.

    Il bando di gara tipo
    Il Bando di gara tipo riguarda la procedura aperta, svolta totalmente con sistemi telematici, per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ed è stato adottato dall’Autorità in attuazione del codice appalti con l’obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento che garantisca efficienza, standard di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti.

    fonte: sito ANAC

    Istanza di revisione prezzi : presuppone la stipulazione del contratto (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)

    TAR Brescia, 10.03.2022 n. 239

    La stessa giurisprudenza formatasi sul previgente art. 115 d. lgs. 163/2006 – che, diversamente dall’attuale art. 106 lett. a) d. lgs. 50/2016, prevedeva l’obbligo di inserzione della clausola di revisione prezzi nei contratti ad esecuzione continuata e periodica – esigeva la prova rigorosa della “imprevedibilità” delle circostanze sopravvenute; e ciò sul rilievo che, “Anche se la clausola di revisione dei prezzi deve essere obbligatoriamente inserita nei contratti ad esecuzione continuata e periodica (art. 115, d.lgs. n. 163/2006), essa non assume la funzione di eliminare completamente l’alea tipica di un contratto di durata, la quale costituisce proprio oggetto di specifico apprezzamento (al momento della formulazione dell’offerta economica) dei concorrenti che intendono concorrere alla gara d’appalto. Se indubbiamente il meccanismo deve prevedere la correzione dell’importo previsto ab origine in esito al confronto comparativo — per prevenire il pericolo di un’indebita compromissione del sinallagma contrattale — il riequilibrio non si risolve in un automatismo perfettamente ancorato ad ogni variazione dei valori delle materie prime (o dei quantitativi), che ne snaturerebbe la ratio trasformandolo in una clausola di indicizzazione” (T.A.R. Brescia, sez. I, 03/07/2020, n. 504; TAR Trieste, sez. I, 7 luglio 2021 n. 211).
    […]
    4.2. La domanda della ricorrente va quindi inquadrata correttamente nella previsione di cui alla lettera a) dell’art. 106 comma 1, secondo cui “1. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. (…)”.
    4.2.1. La norma, diversamente – come detto – dal previgente art. 115 del d. lgs. n. 163/2006, rimette oggi alla discrezionalità della stazione appaltante la scelta di inserire o meno nei bandi di gara una clausola di revisione periodica del prezzo.
    4.2.2. Tale disciplina è stata ritenuta compatibile con il diritto comunitario dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 19 aprile 2018, C 152/17, laddove si è affermato che la direttiva 2004/17/CE e i principi generali ad essa sottesi non ostano a norme di diritto nazionale che non prevedano la revisione periodica dei prezzi dopo l’aggiudicazione di appalti rientranti nei settori considerati da tale direttiva.
    4.2.3. Ciò peraltro non comporta che, in presenza di una espressa esclusione negli atti di gara di ogni ipotesi di revisione del prezzo, l’impresa appaltatrice rimanga sprovvista di mezzi di tutela nel caso in cui si verifichi un aumento esorbitante dei costi del servizio in grado di azzerarne o comunque di comprometterne in modo rilevante la redditività; nel corso del rapporto, infatti, anche in presenza di una previsione escludente della legge di gara (come l’art. 46 comma 1 del capitolato speciale della gara qui in esame), qualora si verifichi un aumento imprevedibile del costo del servizio in grado di alterare il sinallagma contrattuale rendendo il contratto eccessivamente oneroso per l’appaltatore, questi può sempre esperire il rimedio civilistico di cui all’art. 1467 c.c., chiedendo la risoluzione del contratto di appalto per eccessiva onerosità sopravvenuta, alle condizioni previste dalla norma e, ovviamente, con azione proposta dinanzi al giudice competente.
    […]
    5. Va inoltre osservato che nel caso di specie l’istanza di revisione del prezzo è stata formulata dall’impresa aggiudicataria prima della stipulazione del contratto, ossia in un momento in cui, non essendo ancora in essere alcun rapporto contrattuale, non era giuridicamente ipotizzabile nè ammissibile alcuna ipotesi di revisione del prezzo, che per sua natura presuppone un contratto (ad esecuzione continuata e periodica) già in corso. E così come nel corso del rapporto contrattuale l’impresa appaltatrice è tutelata, in caso di un esorbitante aumento dei costi del servizio, dall’istituto della revisione del prezzo (ove previsto dagli atti di gara) ovvero dalla possibilità di esperire i rimedi civilistici di risoluzione del vincolo sinallagmatico, nel diverso caso in cui l’evento imprevisto e imprevedibile si verifichi prima della stipulazione del contratto, l’impresa aggiudicataria è tutelata con la possibilità di rifiutare la sottoscrizione del contratto, una volta cessata la vincolatività della propria offerta.

    Decreto Sostegni Ter (D.L. n. 4/2022) : disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (clausole revisione prezzi , variazioni di prezzo , caro materiali, compensazione)

    Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4
    Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonche’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (GURI n. 21 del 27.01.2022).

    ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO: 27.01.2022

     

                                       Art. 29
              Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici 
     
      1.  Fino  al  31  dicembre  2023,  al  fine  di   incentivare   gli
    investimenti pubblici, nonche' al fine di far  fronte  alle  ricadute
    economiche  negative  a  seguito  delle  misure  di  contenimento   e
    dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus
    COVID-19, in relazione alle procedure di  affidamento  dei  contratti
    pubblici, i cui bandi o avvisi con cui  si  indice  la  procedura  di
    scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti
    senza pubblicazione di bandi  o  di  avvisi,  qualora  l'invio  degli
    inviti a presentare le offerte sia  effettuato  successivamente  alla
    data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  si  applicano  le
    seguenti disposizioni: 
        a) e' obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali,
    delle clausole di revisione dei prezzi  previste  dall'articolo  106,
    comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile
    2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e  dal  terzo
    periodo del medesimo comma 1; 
        b) per i contratti relativi ai  lavori,  in  deroga  all'articolo
    106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo  n.
    50 del 2016,  le  variazioni  di  prezzo  dei  singoli  materiali  da
    costruzione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  sono  valutate  dalla
    stazione appaltante soltanto se tali variazioni  risultano  superiori
    al cinque  per  cento  rispetto  al  prezzo,  rilevato  nell'anno  di
    presentazione dell'offerta, anche tenendo conto  di  quanto  previsto
    dal decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
    sostenibili di cui al comma  2,  secondo  periodo.  In  tal  caso  si
    procede  a  compensazione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  la
    percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in  misura  pari
    all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di  cui
    al comma 7. 
      2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta  giorni  dalla
    data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il  Ministero
    delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  definisce  la
    metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei  materiali
    di costruzione di cui alla lettera b)  del  comma  1,  anche  per  le
    finalita' di cui all'articolo 133, comma 6, del  decreto  legislativo
    12 aprile 2006, n. 163. Entro il  31  marzo  e  il  30  settembre  di
    ciascun anno, il Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
    sostenibili procede alla determinazione con  proprio  decreto,  sulla
    base  delle  elaborazioni  effettuate  dall'Istituto   nazionale   di
    statistica, delle  variazioni  percentuali  dei  singoli  prezzi  dei
    materiali  da  costruzione  piu'  significativi  relative  a  ciascun
    semestre. 
      3. La compensazione di cui al comma 1, lettera  b)  e'  determinata
    applicando la percentuale di variazione  che  eccede  il  cinque  per
    cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati  nelle
    lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al  decreto  di
    cui al comma 2, secondo periodo,  e  nelle  quantita'  accertate  dal
    direttore dei lavori. 
      4. A  pena  di  decadenza,  l'appaltatore  presenta  alla  stazione
    appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1,  lettera
    b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui  al  comma  2,
    secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei
    termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori
    della stazione appaltante  verifica  l'eventuale  effettiva  maggiore
    onerosita' subita  dall'esecutore,  e  da  quest'ultimo  provata  con
    adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o
    subcontraenti o  con  altri  idonei  mezzi  di  prova  relativi  alle
    variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei
    materiali da costruzione pagato  dall'esecutore,  rispetto  a  quello
    documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.  Il
    direttore dei lavori verifica altresi' che  l'esecuzione  dei  lavori
    sia avvenuta nel rispetto dei termini  indicati  nel  cronoprogramma.
    Laddove la maggiore onerosita' provata dall'esecutore sia relativa ad
    una variazione percentuale inferiore a quella riportata  nel  decreto
    di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  2,  la  compensazione   e'
    riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione  e  per
    la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura  pari  all'80
    per cento di detta eccedenza.  Ove  sia  provata  dall'esecutore  una
    maggiore onerosita' relativa ad una variazione percentuale  superiore
    a  quella  riportata  nel  predetto  decreto,  la  compensazione   e'
    riconosciuta nel limite massimo pari alla  variazione  riportata  nel
    decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola  parte
    eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80  per  cento  di
    detta eccedenza. 
      5.  Sono  esclusi  dalla  compensazione  i  lavori   contabilizzati
    nell'anno solare di presentazione dell'offerta. 
      6. La compensazione non e' soggetta al  ribasso  d'asta  ed  e'  al
    netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. 
      7. Per le finalita' di cui al  comma  1,  lettera  b),  si  possono
    utilizzare le somme appositamente accantonate per  imprevisti,  senza
    nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro  economico
    di ogni intervento, in misura  non  inferiore  all'1  per  cento  del
    totale dell'importo dei lavori, fatte salve le  somme  relative  agli
    impegni contrattuali gia' assunti,  nonche'  le  eventuali  ulteriori
    somme  a  disposizione  della  stazione  appaltante  per  lo   stesso
    intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa.
    Possono altresi' essere utilizzate  le  somme  derivanti  da  ribassi
    d'asta, qualora non ne sia prevista una  diversa  destinazione  sulla
    base delle norme vigenti, nonche' le somme  disponibili  relative  ad
    altri interventi ultimati di competenza  dei  soggetti  aggiudicatori
    per i quali siano stati eseguiti i relativi  collaudi  ed  emanati  i
    certificati di  regolare  esecuzione  nel  rispetto  delle  procedure
    contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata. 
      8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino  al
    31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse  di  cui  al
    comma 7 del presente articolo e limitatamente  alle  opere  pubbliche
    finanziate, in  tutto  o  in  parte,  con  le  risorse  previste  dal
    regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
    10 febbraio 2021, e dal  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
    europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,  nonche'  dal  Piano
    nazionale  per  gli  investimenti  complementari  al  PNRR,  di   cui
    all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, alla  copertura
    degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione  di  cui
    alla lettera b) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento
    delle risorse annualmente  disponibili  e  che  costituiscono  limite
    massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo  di  cui
    all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
    Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76
    del 2020 stabilisce, altresi', le modalita' di accesso al  fondo  per
    le finalita' di cui al presente comma. 
      9. Le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data
    di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2026
    a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei  finanziamenti
    statali relativi  a  interventi  di  spesa  in  conto  capitale,  con
    esclusione di quelle relative al PNRR  di  cui  al  regolamento  (UE)
    2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
    al programma React-EU, di  cui  al  regolamento  (UE)  2020/2221  del
    Parlamento europeo e del Consiglio del 23  dicembre  2020,  al  Piano
    nazionale  per  gli  investimenti  complementari  al  PNRR,  di   cui
    all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.  101,  sono  versate
    all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente
    riassegnate  al  Fondo  di  cui  all'articolo   7,   comma   1,   del
    decreto-legge n. 76 del 2020. 
      10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  n.
    76 del 2020 e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno  2022  e
    di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024,  interamente
    destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera  b),  per  le
    opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi  oneri  si  provvede
    mediante corrispondente utilizzo delle risorse di  cui  al  Fondo  di
    parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5,  della  legge  31
    dicembre 2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
    Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
      11. Nei limiti delle risorse stanziate per ogni  intervento,  nelle
    more della determinazione dei prezzari  regionali  secondo  le  linee
    guida di cui al comma 12, le stazioni  appaltanti,  per  i  contratti
    relativi a lavori, possono, ai fini della  determinazione  del  costo
    dei  prodotti,  delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni  ai  sensi
    dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18  aprile  2016,
    n.  50,  incrementare  ovvero  ridurre  le  risultanze  dei  prezzari
    regionali di cui al comma 7 del  medesimo  articolo  23,  in  ragione
    degli  esiti  delle  rilevazioni,  effettuate  dal  Ministero   delle
    infrastrutture e della mobilita' sostenibili su  base  semestrale  ai
    sensi del comma 2 del presente articolo. 
      12.  Al  fine  di  assicurare  l'omogeneita'  della  formazione   e
    dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del
    decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto  del  Ministro  delle
    infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato, entro  il  30
    aprile  2022,  previo  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
    pubblici e dell'Istituto  nazionale  di  statistica,  nonche'  previa
    intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 3
    del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  approvate
    apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari. 
      13. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1,  all'articolo
    1-septies,  comma  8,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'
    inserito, in fine, il seguente  periodo:  «Ai  fini  dell'accesso  al
    Fondo, i giustificativi da allegare  alle  istanze  di  compensazione
    consistono unicamente  nelle  analisi  sull'incidenza  dei  materiali
    presenti all'interno di lavorazioni  complesse,  da  richiedere  agli
    appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga».