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Risoluzione contrattuale ed obbligo di annotazione nel casellario ANAC (art. 222 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 12.03.2026 n. 4630

L’unico caso nel quale l’A.n.a.c. deve archiviare la segnalazione di una risoluzione contrattuale si verifica allorché quest’ultima sia manifestamente infondata, cioè quando ricorra “l’immediata percepibilità, senza approfondimenti istruttori, di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasta sul piano logico e argomentativo tutti gli altri elementi di valutazione, imprimendo una recisa direzione al percorso di formazione della decisione amministrativa. Ciò implica che la questione risolutiva debba emergere necessariamente dalla piana lettura (anche congiunta) degli atti, cioè che il giudizio sull’atto renda contestualmente possibile anche quello sul rapporto. Il che avviene, per le questioni di fatto, quando l’affermazione dell’istante (o del ricorrente) trovi immediata corrispondenza in una prova documentale o nell’incastro generato dal collegamento tra vari documenti e sia, quindi, all’esito del processo inferenziale, la conclusione più probabile; per le questioni di diritto, quando le proprie ragioni convergano inequivocabilmente con il portato di una norma giuridica ovvero di un principio di diritto non suscettibile, nel caso concreto, di alcun bilanciamento” (cfr.: T.a.r. Roma, n. 20424/2025).
Nel caso di specie, la segnalazione della Stazione appaltante non è manifestamente infondata, poiché la ricorrente non nega affatto che vi sia stata una prolungata sospensione dei lavori appaltati, da cui poi è discesa la risoluzione contrattuale, anche se ascrive alla Stazione appaltante le cause dei ritardi che hanno dato luogo alla risoluzione.
Nella specie, non può ravvisarsi alcun indizio di abnormità del provvedimento di annotazione, né della presupposta risoluzione contrattuale, in quanto: a) il fatto che il progetto esecutivo posto a base di gara fosse non autosufficiente e incompleto avrebbe dovuto essere contestato dall’esecutrice alla Stazione appaltante prima dell’inizio lavori, mediante riserve e comunicazioni scritte; b) il fatto che l’autorizzazione sismica della paratia perimetrale è stata trasmessa dal direttore dei lavori, in data 3 novembre 2022, non giustifica, se non parzialmente, il lungo ritardo accumulatosi dopo quel periodo; c) lo stesso può dirsi per l’ulteriore sospensione di 34 giorni imposta a seguito del ritardo della Stazione appaltante nel corrispondere l’anticipazione contrattuale; d) la risoluzione contrattuale non è quella disposta con la nota del 02.05.2024 (che può essere considerata come mero preavviso), bensì quella disposta con l’atto del 19.06.2024.
Manca, dunque, nel caso di specie, l’immediata percepibilità di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasti, sul piano logico e argomentativo, gli altri elementi di valutazione, sì da imprimere al percorso di formazione della decisione amministrativa la direzione auspicata dalla ricorrente; ciò in quanto le affermazioni della ricorrente non trovano immediata corrispondenza in prove documentali o nell’incastro generato dal collegamento tra vari documenti, in modo tale da far ritenere, all’esito del processo inferenziale, che la conclusione più probabile fosse proprio quella prospettata dalla ricorrente.
Sulla scorta di tali premesse, si osserva che il vizio di difetto istruttorio e motivazionale va tarato sulla particolare natura del potere esercitato, non potendo esigersi da un’Autorità amministrativa approfondimenti e valutazioni che non le competono, in quanto estranei al perimetro delle sue attribuzioni, ancorché l’interessato l’abbia investita delle relative questioni, stante il disposto dell’art. 10, comma 1 lett. b), della legge 7 agosto 1990 n. 241, che obbliga l’Amministrazione a valutare solo memorie e documenti che siano “pertinenti all’oggetto del procedimento”. Ne consegue che memorie e osservazioni che esorbitano dall’oggetto del procedimento di annotazione non possono costringere l’A.n.a.c. a sostituirsi al giudice civile, che è il giudice naturale delle risoluzioni contrattuali, al fine di prendere posizione in una controversia tra committente e appaltatore e stabilire a chi sia imputabile l’inadempimento, l’errore o la mala fede; l’A.n.a.c. può solo verificare se il “provvedimento” (che, in realtà, non è tale, come rilevato da Cass. civ., Sez. Unite, ord. 10 gennaio 2019, n. 489) di risoluzione contrattuale sia assistito da adeguata motivazione (che riporti gli specifici addebiti mossi all’impresa) e se il comportamento del committente – per come emerge dagli atti del procedimento e della gestione del rapporto contrattuale indicati dalle parti – abbia intrinseca coerenza.
Al di fuori di questi stringenti casi, l’A.n.a.c. deve (e non può non) annotare l’atto di risoluzione, avendo solo cura di dare visibilità ai rilievi critici dell’operatore economico, in modo da mettere le Stazioni appaltanti che consultano il Casellario in condizione di avere un’informazione più completa possibile della vicenda e rimettere, quindi, a queste ultime ogni eventuale approfondimento in materia. Diversamente, su ogni contestazione relativa alla legittimità della risoluzione, all’imputabilità dell’inadempimento o a responsabilità contrattuali (concorrenti o esclusive) del committente l’unico soggetto competente (oltre che qualificato e attrezzato) a pronunciarsi è il giudice ordinario.

Casellario ANAC : risoluzione contrattuale e motivazione attenuata su utilità annotazione (art. 222 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 17.12.2025 n. 10013

Come noto, in relazione alle funzioni informative assolte dal casellario tenuto dall’Anac ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 (e, oggi, dell’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36 del 2023), per costante giurisprudenza “a fronte della segnalazione di un grave illecito professionale, proveniente da una stazione appaltante, l’Anac non ha poteri di autonoma valutazione discrezionale in ordine alla gravità dei fatti, ma è tenuta a procedere all’annotazione nel casellario ai fini generali di pubblicità notiziale. L’Anac, piuttosto, è chiamata ad effettuare una valutazione in ordine alla ‘utilità’ della notizia da annotarsi (ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016), e in ciò deve concentrarsi il suo onere di motivazione (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 22 gennaio 2024, n. 676)” (Cons. Stato, V, 26 agosto 2025, n. 7106; 31 ottobre 2025, n. 8471; 30 maggio 2025, n. 4717).
A tali ultimi fini è stato altresì osservato che “la risoluzione del contratto e la revoca dell’aggiudicazione costituiscono ipotesi tipiche di annotazione rispetto alle quali può riconoscersi, per l’Autorità, un’attenuazione dell’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia, salvo che la fattispecie concreta sia connotata: ‘…da evidenti elementi di straordinarietà che consentono di escludere ogni utilità in concreto della notizia per la valutazione delle stazioni appaltanti in ordine all’affidabilità dell’operatore economico’ (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. 1 quater, n. 5834 del 2024)” (Cons. Stato, n. 8471 del 2025, cit.); ciò in un contesto in cui, appunto, “l’utilità dell’annotazione deve essere valutata dall’Anac ex ante e in astratto, esaminando la possibile (e teorica) rilevanza della notizia, mentre la valutazione della non manifesta inconferenza è volta ad evitare la pubblicazione di notizie avulse dal rispetto delle finalità del casellario (Cons. Stato, V, 4 dicembre 2023, n. 10448)” (Cons. Stato, n. 4717 del 2025, cit.).
In tale contesto, “l’ANAC è solamente tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, oltre alla loro utilità in considerazione delle finalità proprie del Casellario, mentre va escluso che possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento o dell’illecito contestato all’operatore (da ultimo, Cons. Stato, V, 30 luglio 2024, n. 6836)” (Cons. Stato, V, 12 agosto 2025, n. 7030 e richiamo ivi menzionato).
D’altra parte, la decisione dell’Autorità di procedere all’annotazione “non implica nemmeno il definitivo accertamento dei fatti o delle condotte che possono integrare il grave illecito professionale”, di guisa che “Non occorre [neppure] attendere la conclusione del contenzioso instaurato fra stazione appaltante e impresa sulla risoluzione e sulla imputabilità degli inadempimenti, quando l’Autorità accerta […] che la notizia acquisita dalla stazione appaltante segnala fatti o condotte che possono rilevare per valutare l’affidabilità professionale dell’operatore economico” (Cons. Stato, V, 14 agosto 2024, n. 7141).
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie emerge la non fondatezza del gravame proposto dalla -OMISSIS-
Sotto un primo profilo, l’annotazione controversa attiene a una determinazione di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, rispetto alla quale è senz’altro ravvisabile un’utilità dell’informazione, trattandosi appunto di fattispecie risolutoria per inadempimento, integrante ipotesi tipica di annotazione che in base alla su richiamata giurisprudenza non richiede particolari ragioni motivazionali in ordine all’utilità (cfr., per la rilevanza di siffatti provvedimenti, anche l’art. 8, comma 1, lett. b), Regolamento Anac di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020, applicabile ai procedimenti concernenti le procedure disciplinate dal d.lgs. n. 50 del 2016 ai sensi dell’art. 24, comma 1, Regolamento di cui alla delibera n. 272 del 20 giugno 2023, poi a sua volta sostituito giusta delibera n. 225 del 14 maggio 2025, di cui cfr. peraltro, oggi, il corrispondente art. 8, comma 2, lett. a); cfr. peraltro, nella specie, la determina impugnata, in cui si legge, dopo la descrizione dei fatti segnalati dal Comune: “Nel caso in questione è stata valutata l’utilità della notizia e la sua manifesta non inconferenza alla luce delle circostanze segnalate dalla S.A. con riguardo alle finalità individuate all’articolo 213, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”).

Sanzioni per irregolarità nella fase di esecuzione : nuovo Regolamento vigilanza ANAC (art. 222 d.lgs. 36/2023)

Con Delibera n. 262 del 3 giugno 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2025, è stato aggiornato il Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza dell’ANAC in materia di contratti pubblici.
La revisione interviene in particolare dando attuazione alle disposizioni sul potere sanzionatorio affidato all’Autorità ai sensi dell’art. 222, c. 3, lett. b) del Codice degli Appalti, per irregolarità relative alla fase esecutiva nell’ottica di un rafforzamento delle attività di controllo e del perseguimento del corretto adempimento e della qualità complessiva delle prestazioni rese.

Nel Regolamento risultano disciplinate le modalità di contestazione dell’addebito, che può essere effettuata entro 90 giorni dall’acquisizione delle informazioni necessarie. Il Regolamento interviene anche sullo svolgimento, in coerenza con la legge n. 689/1981, del procedimento sanzionatorio, che si svolge in contraddittorio, ed è attivabile d’ufficio o su segnalazione; esso può portare, quando ne ricorrano i presupposti, ad una sanzione pecuniaria da un minimo di 500 euro e un massimo di 5.000 euro.

La nuova versione del Regolamento è accompagnata da un apposito allegato nel quale vengono elencate le violazioni sanzionabili, relative, in modo esemplificativo, a omissioni, mancanze, carenze, ritardi, illegittimità, inerzia, violazioni di obbligo o divieto, che in parte si aggiungono a quelle già previste e applicate, secondo il dettato normativo, con la delibera n. 270 del 20 giugno 2023.

L’importo delle sanzioni sarà graduato caso per caso, tenendo conto di criteri quali la rilevanza e gravità dell’infrazione, l’elemento psicologico, l’attività svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, il valore del contratto cui le violazioni si riferiscono, l’effetto pregiudizievole della violazione, le motivazioni addotte a giustificazione della condotta tenuta, l’eventuale reiterazione di comportamenti analoghi.

È prevista la possibilità di una diminuzione della sanzione pecuniaria se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla contestazione dell’addebito, riducendo in questo caso l’importo al minimo edittale (o al doppio del minimo edittale per i casi di contestazioni di più violazioni). Le sanzioni, in conformità alla legge n. 689/1981, si irrogano nei confronti dei soggetti responsabili di volta in volta individuati, fermo restando la responsabilità in solido dell’ente.

Le nuove sanzioni relative alla fase di esecuzione si applicheranno ai contratti derivanti da procedure di affidamento, ivi inclusi gli affidamenti diretti, indette successivamente all’entrata in vigore del regolarmente aggiornato.

Casellario ANAC ed annotazione : Regolamento illegittimo per carenza di contraddittorio e procedimento di valutazione di utilità e non manifesta infondatezza della notizia (art. 222 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 13.05.2025 n. 9151

L’art. 222, co. 10, del d.lgs. 36/2023 ‒ sul quale è intervenuto il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, sopprimendo il riferimento alle informazioni «rilevanti per l’attribuzione della reputazione dell’impresa di cui all’articolo 109» ‒ prevede, nella versione ratione temporis applicabile, che «[è] istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel casellario sono annotate, secondo le modalità individuate dall’ANAC, con proprio provvedimento, le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 94. L’ANAC, nel medesimo provvedimento, individua le ulteriori informazioni da iscrivere nel casellario, ivi comprese quelle rilevanti per l’attribuzione della reputazione dell’impresa di cui all’articolo 109, o per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 103, nonché la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse. Nel casellario l’ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 94, comma 5, lettere e) e f)».
Nel casellario devono essere iscritti, quindi, oltre a quei fatti che hanno dato luogo ad una causa di esclusione automatica ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. 36/2023, anche le «ulteriori informazioni» individuate dall’A.n.a.c. con proprio provvedimento.
Chi sia il soggetto che procede all’iscrizione è chiarito dall’ultimo inciso, secondo cui «l’ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 94, comma 5, lettere e) e f)», da cui si inferisce che l’Autorità inserisce, per espressa volontà del legislatore, i casi di «false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti» [art. 94, co. 5, lett. e)] e di «false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione» [art. 94, co. 5, lett. f)], e che, negli altri casi, l’iscrizione non è automatica, senza, tuttavia, che muti il soggetto preposto ad effettuare l’inserimento.
Il soggetto pubblico titolare del potere di disporre l’iscrizione nel casellario è, pertanto, sempre l’A.n.a.c.
Ancorché l’art. 222, co. 10, del d.lgs. 36/2023 non riproponga il riferimento all’utilità della notizia come criterio informatore dell’attività valutativa dell’A.n.a.c., previsto dall’art. 213, co. 10, del d.lgs. 50/2016, nulla depone per uno stravolgimento del potere di annotazione, che rientra nel novero dei poteri atipici di regolazione dei mercati devoluti alle Autorità amministrative indipendenti, chiamate a qualificare un fatto perché se ne possano trarre le conseguenze previste dalla legislazione di settore.
In proposito, si aderisce, ancora una volta, all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato che, quanto al potere della Commissione nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ‒ affine a quello di annotazione dell’A.n.a.c. ‒ di attestare che il rapporto tra due società integra la situazione del controllo di fatto ai sensi degli artt. 2359 cod. civ. e 93 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, lo ha classificato alla stregua di un «potere amministrativo di regolazione dichiarativa» la cui «finalità è, sulla falsariga del negozio di accertamento civilistico, quella di eliminare una situazione giuridica di incertezza che, però, in ragione della natura pubblica del soggetto, ha una rilevanza sia individuale sia generale» e la cui valenza «induce ad esprimere un giudizio di minore rigore rispetto alla necessità che sussista una adeguata base legale sostanziale» (Cons. Stato, VI, 14 dicembre 2020, n. 7972).
Nel solco di quest’indirizzo ermeneutico, questo Tribunale ha, pertanto, riconosciuto «l’obbligo, da parte dell’Autorità, di effettuare un accertamento ed una valutazione autonoma della vicenda […] quando la verità dei fatti e la relativa qualificazione e rilevanza giuridica, benché controversa tra le parti, non sia stata stabilita in una sede contenziosa o, comunque, da una autorità imparziale: in tale situazione un accertamento da parte dell’ANAC, sia pure al solo fine di verificare la non manifesta infondatezza della segnalazione pervenuta dalla stazione appaltante, risulta necessario, in ossequio ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza, al fine di evitare che notizie prive di fondamento possano essere pubblicate, danneggiando la credibilità di un operatore economico» (sent. 25 giugno 2020, n. 7199), ritenendo a più riprese corretta e condivisibile l’impostazione accolta dal regolamento sulla gestione del casellario adottato con delibera n. 861 del 2 ottobre 2019 e modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020 in vigenza del d.lgs. 50/2016, che, all’art. 18, prevedeva l’archiviazione del procedimento in caso di «a) manifesta infondatezza della segnalazione; b) inconferenza della segnalazione» (ex multis, tra le più recenti, sent. 30 aprile 2025, n. 8367; 18 febbraio 2025, n. 3595; 14 febbraio 2025, n. 3355; 9 novembre 2024, n. 19806; 5 novembre 2024, n. 19502; 24 ottobre 2024, n. 18584; 21 ottobre 2024, n. 18180; 18 ottobre 2024, n. 18065).
Sulla scorta di tali premesse la causa del potere di annotazione dell’A.n.a.c. è stata individuata nell’esigenza di «…stabilire, con finalità dichiarativa, se il comportamento dell’operatore economico sotteso alla segnalazione (di una risoluzione, di una sanzione, di un provvedimento di esclusione, etc.) possa costituire un fattore di «rischio» apprezzabile dagli altri committenti pubblici che con lo stesso dovessero, in futuro, contrarre, in quanto indice di inaffidabilità», previo compimento di un’indagine «sia sulla «non implausibilità» della ricostruzione dei fatti operata dalla stazione appaltante – così come risultante dall’insieme degli atti e dei provvedimenti adottati nei confronti dell’operatore economico (esclusioni, risoluzioni, provvedimenti di applicazione delle penali, etc.) alla luce delle controdeduzioni di quest’ultimo e in conformità allo standard probatorio del «più probabile che non» tipico del procedimento amministrativo non sanzionatorio – sia sulla «consistenza» del fatto medesimo quale indice di inaffidabilità dell’impresa» (sent. 28 novembre 2024, n. 21445).
La valutazione dell’utilità e della non manifesta infondatezza della notizia da parte di un soggetto super partes, quale è un’Autorità amministrativa indipendente, è, in definitiva, una condizione ineliminabile perché sia giuridicamente e socialmente accettabile l’attenuazione della capacità di contrarre o della competitività di un operatore economico determinata dalla pubblicità di atti o fatti che ne evidenziano l’inaffidabilità (imputabili a scelte unilaterali dei committenti pubblici con i quali ha avuto pregressi rapporti procedimentali o contrattuali di ricorrere a forme di autotutela pubblicistica o privatistica, come provvedimenti di risoluzione o di applicazione di penalità contrattuali), spesso privi di una preliminare verifica in sede giurisdizionale.

13. Quanto al rispetto del contraddittorio, posto che l’inserimento nel casellario genera effetti (non interdittivi ma comunque) negativi per gli operatori economici attinti dall’annotazione e che le segnalazioni provengono da soggetti che hanno fatto uso di poteri autoritativi di disposizione del rapporto procedimentale o contrattuale di cui non è stata preventivamente scrutinata la legittimità da parte di un giudice terzo ed imparziale, l’acquisizione dei contributi procedimentali e del “punto di vista” dell’impresa interessata si pone come una garanzia irrinunciabile per la validità del provvedimento finale.
Anche un’attività amministrativa atipica di accertamento con finalità dichiarativa, come quella sopra tratteggiata, soggiace, infatti, al principio di formazione dialogica del convincimento dell’Autorità che deve decidere, nei termini indicati dall’art. 41 della C.D.F.U.E., secondo il quale «1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. 2. Tale diritto comprende in particolare: a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio…».
Tale esigenza è ancora più avvertita nei casi – come quello in esame – in cui il decisore non è espressione della democrazia rappresentativa e il coinvolgimento dei soggetti interessati nel processo di elaborazione della regola enunciata diviene perciò presupposto fondamentale della sua legittimazione.
Il giudice d’appello ha, in proposito, affermato che «[l]’esercizio di poteri regolatori da parte di Autorità, poste al di fuori della tradizionale tripartizione dei poteri e al di fuori del circuito di responsabilità delineato dall’art. 95 della Costituzione, è giustificato anche in base all’esistenza di un procedimento partecipativo, inteso come strumento della partecipazione dei soggetti interessati sostitutivo della dialettica propria delle strutture rappresentative. In assenza di responsabilità e di soggezione nei confronti del Governo, l’indipendenza e neutralità delle Autorità può trovare un fondamento dal basso, a condizione che siano assicurative le garanzie del giusto procedimento e che il controllo avvenga poi in sede giurisdizionale. Del resto, non è pensabile che l’attività di regulation venga svolta senza la necessaria partecipazione al procedimento dei soggetti interessati: nei settori regolati dalle Autorità, in assenza di un sistema completo e preciso di regole di comportamento con obblighi e divieti fissati dal legislatore, la caduta del valore della legalità sostanziale deve essere compensata, almeno in parte, con un rafforzamento della legalità procedurale, sottoforma di garanzie del contraddittorio», instaurandosi «una correlazione inversa tra legalità sostanziale e legalità procedurale: quanto meno è garantita la prima, per effetto dell’attribuzione alle Autorità indipendenti di poteri normativi e amministrativi non compiutamente definiti, tanto maggiore è l’esigenza di potenziare le forme di coinvolgimento di tutti i soggetti interessanti nel procedimento finalizzato all’assunzione di decisioni che hanno un impatto così rilevante sull’assetto del mercato e sugli operatori» (Cons. Stato, VI, 20 aprile 2006, n. 2201, nonché 11 aprile 2006, n. 2007).
La partecipazione al procedimento costituisce un presidio di legalità al quale le Autorità amministrative indipendenti devono conformarsi non solo nell’attività diretta all’emanazione di atti normativi o generali ma – a fortiori – anche in quella destinata a sfociare nell’adozione di atti che incidono precipuamente su singoli operatori del mercato.
Anche sotto tale aspetto convincevano le previsioni contenute nella previgente delibera n. 861/2019, il cui titolo I ricalcava il modello istruttorio e partecipativo scolpito nella legge 241/1990 (art. 13 “comunicazione di avvio del procedimento”, art. 14 “partecipazione all’istruttoria”, art. 15 “audizioni”, art. 17 “conclusione del procedimento”) e, soprattutto, la possibilità di presentare, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, «memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall’ufficio ove pertinenti» [art. 14, co. 2, lett. b), analogamente all’art. 10, co. 1, lett. b), della l. 241/1990].
La giurisprudenza amministrativa si è, infatti, più volte espressa per una valorizzazione del dovere dell’A.n.a.c. di tener conto delle osservazioni presentate dall’operatore economico, rimarcando che «l’ANAC [è] tenuta, prima di procedere all’iscrizione nel casellario informatico, a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti sull’importanza dell’inadempimento (ovvero sulla gravità dell’errore professionale commesso) e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione» (Cons. Stato, V, 21 febbraio 2020, n. 1318, e 16 maggio 2024, n. 4359; in primo grado, ex multis, T.a.r. Roma, I-Q, 11 marzo 2025, n. 5145; 28 novembre 2024, n. 21444; 1 agosto 2024, n. 15604; 27 giugno 2024, n. 12966; 12 dicembre 2023, n. 18811).

14. La tesi dell’A.n.a.c., dalla quale nasce la formulazione dell’art. 5 del vigente regolamento, relega, invece, alla stessa un compito di mera “trascrizione” nel casellario informatico dei contratti pubblici delle segnalazioni pervenute dalle stazioni appaltanti, del cui contenuto queste sarebbero integralmente responsabili.
Tale soluzione costituirebbe una fase intermedia del processo di integrale digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, riguardante anche il procedimento di annotazione nel casellario ‒ nel quale l’A.n.a.c. prospetta che, in futuro, le stazioni appaltanti inseriranno direttamente le comunicazioni di notizie rilevanti, senza più alcun ruolo, neanche esecutivo, dell’Autorità ‒ e sarebbe, ad avviso della resistente, coerente con le funzioni di pubblicità-notizia dell’annotazione da sempre riconosciute dalla giurisprudenza amministrativa.
Il progetto dell’A.n.a.c. sembrerebbe, quindi, quello di trasformare il casellario dei contratti pubblici di cui all’art. 222, co. 10, del d.lgs. 36/2023 in una sorta di “bacheca” a disposizione delle pubbliche amministrazioni per l’affissione di notizie di cui la stessa dovrebbe preventivamente definire, tramite il regolamento, solo le regole.
L’assunto non può, però, essere condiviso, perché, come si è detto, da un lato, svuota di fatto le funzioni dell’Autorità, svilendo un potere, quello di annotazione, intestatole direttamente dalla legge e distinto rispetto a quelli di cui dispongono le stazioni appaltanti nelle procedure di affidamento e nella fase esecutiva dei contratti pubblici e, dall’altro, elimina il contraddittorio tra l’operatore economico e il committente prima dell’inserimento dell’annotazione, che è necessariamente propedeutico al corretto esercizio della funzione neutrale di vigilanza e di controllo sui contratti pubblici demandata all’Autorità dall’art. 222, co. 1, del d.lgs. 36/2023.
Il trasferimento delle competenze in materia di annotazione alle stazioni appaltanti non è supportato da alcuna disposizione di fonte primaria, in violazione del principio di legalità (innanzitutto) formale né l’A.n.a.c. può, con un atto regolamentare ed in assenza di una “copertura” da parte della prima, delegarne l’esercizio ad altri soggetti, in quanto, «[p]osto che la predeterminazione normativa della distribuzione dei compiti costituisce una proiezione del principio di legalità, che, ai sensi dell’art. 97 Cost., regola l’agire amministrativo, l’attitudine della delega a modificare la competenza ne giustifica il condizionamento al duplice presupposto della titolarità originaria, in capo al conferente, del potere che ne forma oggetto e dell’espressa previsione e delimitazione ad opera della stessa fonte normativa che attribuisce la competenza a delegare (si veda, sul tema, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 29 novembre 2012, n. 6042)» (Corte cost., sent. 24 giugno 2021, n. 189).

15. Quello che, in conclusione, manca nel sistema di annotazione delineato dalla delibera 272/2023 è la formazione di una volontà dell’Autorità procedimentalizzata che si determini per l’inserimento di una segnalazione all’interno del casellario all’esito di una valutazione dei fatti – compiuta sulla base sia della prospettazione della parte pubblica che delle osservazioni di quella privata – che riveli la non manifesta infondatezza della segnalazione e l’utilità dell’annotazione.
La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, intrapresa dal d.lgs. 36/2023, non può portare alla cancellazione delle garanzie procedimentali ed alla riallocazione di poteri amministrativi dotati di un’autonoma caratura, come quello di annotazione nel casellario, in capo ad altri soggetti. L’automazione dei procedimenti consentita dalle tecnologie informatiche deve avvenire, infatti, preservando le guarentigie costituzionali a tutela delle libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche, tra le quali il diritto ad un procedimento amministrativo in seno al quale venga garantita la partecipazione degli interessati incisi dal provvedimento, che, come stabilisce l’art. 29, co. 2-bis, della l. 241/1990, attiene «ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione». D’altra parte, è lo stesso codice dei contratti pubblici a pretendere che «le decisioni assunte mediante automazione rispett[i]no i principi di…b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata» (art. 30, co. 3, d.lgs. 36/2023), enunciando un principio generale dell’ordinamento che punta a contemperare le esigenze di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, massimizzate dall’utilizzo delle tecnologie informatiche, con il mantenimento della responsabilità della decisione in capo all’organo competente.
Ciò significa che la semplificazione del procedimento di annotazione, soprattutto ai fini di una contrazione dei tempi per la sua definizione, ben potrà sfruttare le opportunità offerte dalla trasformazione digitale del ciclo di vita degli appalti (prevedendo, ad esempio, che lo scambio della corrispondenza, le notifiche e le comunicazioni avvengano mediante piattaforme telematiche), purché sia sempre garantito il diritto di ciascuna parte (pubblica e privata) a contraddire sulle osservazioni dell’altra e ad una decisione imparziale da parte di un’Autorità indipendente, cioè «il sistema della democraticità delle decisioni e della accessibilità dei documenti amministrativi, in cui l’adeguatezza dell’istruttoria si valuta anzitutto nella misura in cui i destinatari sono stati messi in condizione di contraddire» (Cons. Stato, Ad. Pl., 7 giugno 1999, n. 14).

16. In applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra definite, il regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici adottato con la delibera A.n.a.c. n. 272/2023 va dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede:
– la possibilità per l’operatore economico di presentare entro un congruo termine memorie e documenti e di chiedere l’audizione;
– la valutazione del materiale istruttorio raccolto;
– l’adozione di una motivata decisione finale di archiviazione o di inserimento della notizia nel casellario.
L’A.n.a.c. dovrà, pertanto, emendare l’atto regolamentare dai citati vizi mediante interventi correttivi che assicurino la piena operatività dei riferiti strumenti di partecipazione.

17. Considerato che, ai fini della trascrizione della segnalazione confezionata dal Comune di Busto Arsizio nel casellario informatico, l’A.n.a.c. non ha compiuto alcuna valutazione della non manifesta infondatezza e dell’utilità dell’annotazione e che l’illegittimità in parte qua della delibera n. 272/2023, quale atto presupposto, travolge gli atti applicativi che a questa si sono conformati, restano assorbite, sia per l’impossibilità di questo giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, co. 2, c.p.a., che per ragioni di economia processuale, tutte le ulteriori censure concernenti i profili di illegittimità dell’annotazione impugnata.

CIG e pagamento contributo per fattispecie escluse da applicazione nuovo Codice contratti pubblici (art. 28 , art. 222 d.lgs. 36/2023)

ANAC ha fornito indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, a partire dal 1 gennaio 2024.

Delibera n. 584 del 19 dicembre 2023 – Acquisizione CIG e pagamento contributo per fattispecie escluse applicazione codice contratti.pdf

Riferimenti normativi:
articolo 23 ed articolo 222, commi 3 e 12, d.lgs. n. 36/2023.

Riferimento normativo

d. lgs 36/2023

Descrizione

CIG

Contributo Anac

Art. 7 comma 4

Accordo fra due o più amministrazioni aggiudicatrici

NO

NO

Art. 13 comma 3

Procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato della società mista alla quale affidare il contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell’attività della società mista

Art. 142 comma 1, lett a) e b)

Appalti e concessioni aggiudicati ad una joint venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture

NO

Art. 142 comma 2, lett. a) e b)

Appalti e concessioni aggiudicati ad

un’impresa collegata

NO

Art. 56, comma 1, lett. a (appalti)

Art. 181 comma 2 e art 10 par. 1 Dir. 2014/23/UE (concessioni)

Appalti e concessioni di servizi aggiudicati da una stazione appaltante/ente concedente a un ente che sia una stazione appaltante/ente concedente o a un’associazione di stazioni appaltanti/enti concedenti in base a un diritto esclusivo di cui esse/i beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il TFUE

NO

NO

Art. 146 comma 3 e art 148

comma 4

Appalti e concessioni aggiudicati da particolari stazioni appaltanti/enti concedenti per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

Art. 148 commi 5 e 6

Art. 181 comma 2 e art. 12 par. 1 Dir. 2014/23/UE (concessioni)

Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico

Art. 144

Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

Art. 145

Art 46 e art. 19 Dir. 2014/25/UE (concorsi di progettazione)

Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un’attività in un Paese terzo

NO

Art. 56, comma 1, lett. b),

Art 46 e art. 8 Dir. 2014/24/UE (concorsi di progettazione)

Art. 181 comma 2 e art. 11 Dir. 2014/23/UE (concessioni)

Contratti nei settori delle comunicazioni elettroniche

Art. 56, comma 1, lett. c) e d) Art 46 e art. 9 Dir. 2014/24/UE (concorsi di progettazione)

Art 20 Dir. 2014/25/UE

Art. 181 comma 2 e art. 10 par 4 Dir. 2014/23/UE (concessioni)

Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

NO

Riferimento normativo

d. lgs 36/2023

Descrizione

CIG

Contributo Anac

Art. 56, comma 1, lett. e) Art 21 Dir. 2014/25/UE

Art. 181 comma 2 e art. 10 par 8 lett. a) Dir. 2014/23/UE (concessioni)

Acquisto o locazione di beni immobili

NO

Art. 56 comma 1, lett. f)

Art 21 lett. i) Dir. 2014/25/UE Art. 181 comma 2 e art. 10 par 8 lett. b) Dir. 2014/23/UE

(concessioni)

Contratti nei settori media audiovisivi o radiofonici

Art. 56, comma 1, lett. g

Art 21 lett. b) Dir. 2014/25/UE Art. 181 comma 2 e art. 10 par 8 lett. c) Dir. 2014/23/UE

(concessioni)

Servizi di arbitrato e conciliazione

Art. 56 comma 1 lett. h)

Art 21 lett. c) Dir. 2014/25/UE Art. 181 comma 2 e art. 10 par 8 lett. d) Dir. 2014/23/UE

(concessioni)

Servizi legali esclusi dall’applicazione

del codice

Art.56 comma 1 lett. i)

Art 21 lett. d) Dir. 2014/25/UE Art. 181 comma 2 e art. 10 par 8 lett. e) Dir. 2014/23/UE

(concessioni)

Acquisto titoli e strumenti finanziari

NO

NO

Art. 56 comma 1 lett. l)

Art 21 lett. e) Dir. 2014/25/UE Art. 181 comma 2 e art. 10 par 8 lett. f) Dir. 2014/23/UE

(concessioni)

Prestiti

Art. 56 comma 1 lett. n)

Art 21 lett. h) Dir. 2014/25/UE Art. 181 comma 2 e art. 10 par 8 lett. g) Dir. 2014/23/UE

(concessioni)

Servizi di difesa e protezione civile forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro

Art. 56, comma 1, let. o)

Art 149 comma 3

Servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana

Art. 56 comma 1 lett. p)

Art. 181 comma 2 e art. 10 par 8 lett. h) Dir. 2014/23/UE (concessioni)

Servizi connessi a campagne politiche aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale

Art. 56, comma 1 lett q)

Appalti per l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari fino a 20.000 annui da parte di imprese agricole situate nei comuni individuati dal codice

NO

Art. 149 comma 4 e Art. 181

comma 2 e art. 10 par 3 Dir. 2014/23/UE (concessioni)

Concessioni di servizi di trasporto aereo a norma del Reg CE 1008/2008 del Parlamento europeo e concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del Reg CE 1370/2007

ANAC : Bando Tipo n. 1 – 2023 ai sensi del nuovo Codice Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023): servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia

Pubblicato da ANAC il Bando Tipo n. 1 – 2023 ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.

In attuazione dell’articolo 222, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 31/3/2023 nuovo Codice dei contratti pubblici, l’ANAC ha predisposto il Bando Tipo al fine di agevolare le stazioni appaltanti nella fase di prima applicazione del nuovo codice. Si è ritenuto, infatti, che l’applicazione delle nuove disposizioni potesse ingenerare difficoltà interpretative e applicative diffuse, con il rischio del rallentamento delle procedure e dell’adozione di comportamenti difformi da parte delle stazioni appaltanti. 

Il nuovo codice affida all’ANAC il compito di supportare le stazioni appaltanti garantendo la promozione dell’efficienza e della qualità della loro attività proprio attraverso l’adozione di bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali: l’articolo 83, comma 3, del nuovo codice dei contratti pubblici prevede che i bandi di gara siano redatti in conformità ai bandi tipo predisposti dall’Autorità e che eventuali deroghe vengano espressamente motivate dalle stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre.

Il Bando tipo n. 1/2023 è pubblicato sul sito internet dell’Autorità ed entra in vigore il giorno della pubblicazione e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.