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Lavori opzionali , valore contratto e calcolo limite 50 per cento per varianti (art. 120 d.lgs. 36/2023)

Quesito: Appalto di lavori di importo € 2.097.254,42 con previsione in sede di gara di lavori opzionali previsti pari a € 300.000,00. Nel corso dei lavori sono state approvate n. 2 varianti con un aumento di importo contrattuale pari a € 358.7494,44 (circa 64%). L’importo dei lavori opzionali va sommato ai fini del calcolo della percentuale di aumento contrattuale complessivo?

Risposta aggiornata: Ai sensi di quanto previsto dall’art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il legislatore pone un limite percentuale alle modifiche contrattuali consistenti in varianti, laddove recita: “Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l’applicazione del codice.”.
Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, le opzioni e i rinnovi rilevano ai fini del calcolo dell’importo stimato del contratto: “4. Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara”. Pertanto, con riferimento al quesito posto, si ritiene che l’importo dei lavori opzionali vada sommato ai fini del calcolo della percentuale di aumento contrattuale complessivo dovuto alle varianti, solo qualora le opzioni siano state attivate (Parere MIT n. 2394/2024)

 

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    Compensazione prezzi per appalti misti di forniture e lavori

    Quesito: In relazione alle previsioni di cui all’articolo 26 del D.L. 50/2022 “Aiuti” in materia di compensazione dei prezzi per “[…] fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori […]” si richiede a codesta Amministrazione di voler meglio precisare i limiti applicativi per tipologia di appalto. Nello specifico se le previsioni del prefato articolo sono da ritenersi di stretta interpretazione o se possono trovare applicazione anche per gli appalti di forniture o per quegli appalti misti di forniture e lavori (nello specifico fornitura con lavori di posa in opera) ove la prestazione principale sia la fornitura. Appare sicuramente illogica l’eventuale esclusione di dette tipologie d’appalto dal perimetro di applicazione della norma in quanto ciò non permetterebbe di compensare i prezzi pur aumentati di determinati beni. […]
    Ove si ritenesse non applicabile la disciplina in parola, si chiede se invece possa trovare applicazione, in corso di esecuzione del contratto di fornitura, quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, come interpretato dall’art. 7, comma 2-ter e 2-quater, della Legge 79/2022, per quelle procedure di gara bandite prima dell’entrata in vigore del D.L. 4/2022 che ha introdotto l’obbligatorietà della clausola di revisione dei prezzi e la cui legge speciale di gara comunque non la contenga. Infine, si chiede quale strumento sia a disposizione delle Stazioni Appaltanti, alla luce del quadro normativo attuale, per permettere la compensazione/revisione dei prezzi per quegli appalti sia di lavori che di forniture e/o servizi banditi prima dell’entrata in vigore del citato D.L. 4/2022 e che, alla data attuale, siano stati aggiudicati ma non ancora contrattualizzati e per i quali il prezzo offerto dall’aggiudicatario non risulti più congruo tanto da garantirgli la giusta remuneratività. Ad esempio, se sia astrattamente possibile la
    stipula del contratto al prezzo offerto in sede di gara esplicitando una riserva in sede contrattuale o in sede di verbale di consegna dei lavori/fornitura o, ancora, se dopo la stipula del contratto, pur a condizioni non attualmente remunerative, risulterebbe applicabile il richiamato articolo 106 del D.lgs. 50/2016. Ciò in quanto sembrerebbe che la normativa attuale, anche emergenziale, sia unicamente applicabile a quegli appalti già in fase esecutiva così residuando alla S.A., se non disponibili altri strumenti, unicamente la possibilità di valutare la revoca dell’aggiudicazione e quindi dell’intera procedura di gara per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

    Risposta: In merito al primo quesito posto, si rileva che la disciplina emergenziale introdotta dal Legislatore in materia di adeguamento dei prezzi all’art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con L. 91/2022, e ss.mm.ii., si applica unicamente “in relazione agli appalti pubblici di lavori”, come indicato dal comma 1 dell’articolo in esame e anche confermato dalle FAQ del MIMS inerenti all’accesso al Fondo per l’adeguamento prezzi ex art. 26, comma 4, lett. b), del D.L. 50/2022, convertito con L. 91/2022, consultabile all’indirizzo https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/login. Tanto premesso, con riguardo all’appalto oggetto del quesito, si rileva che per giurisprudenza maggioritaria l’appalto che preveda l’acquisto di beni e l’esecuzione dei lavori di posa in opera accessori all’indicata fornitura si qualifica come appalto di fornitura e non come appalto misto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. tt) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Per tale ragione, nel caso in cui l’appalto rientri nella categoria di appalto di fornitura con posa in opera come indicato nel quesito, non risulta applicabile l’indicata disciplina emergenziale in materia di adeguamento dei prezzi.

    In merito al secondo quesito, si rileva l’art. 7 del D.L. n. 36/2022 convertito con modificazioni con la Legge n. 79/2022, introduce una disposizione di interpretazione autentica dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, avente quindi efficacia retroattiva. Si rappresenta tuttavia che la disposizione fa riferimento unicamente al costo dei materiali necessari alla realizzazione di “opere”, circoscrivendo in tal modo l’ambito di applicazione delle novità così introdotte ai soli appalti di lavori, con esclusione quindi degli appalti di servizi e forniture, atteso che ai sensi dell’art. 3, lett. pp) del D.Lgs. 50/2016 per «opera» deve intendersi “il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica”.

    In merito al terzo quesito, si conferma che l’adeguamento dei prezzi previsto dal comma 1 dell’art. 26 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. si applica con riguardo agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021 e con riguardo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 e che la revisione dei prezzi presuppone un contratto ad esecuzione continuata e periodica in corso di esecuzione. Dunque, successivamente alla stipula del contratto, risulterebbe applicabile all’appalto in corso di esecuzione la disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Si precisa, tuttavia, che poiché la disposizione di cui all’art. 7, comma 2-ter del D.L. n. 36/2022 convertito con modificazioni con la Legge n. 79/2022 e ss.mm.ii. fornisce una interpretazione autentica delle circostanze impreviste ed imprevedibili dell’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1) circoscritta agli appalti di lavori, in caso di appalti di servizi e forniture la revisione dei prezzi appare consentita entro i limiti stabiliti dall’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, dunque disposta nei casi in cui sono state previste nei documenti di gara iniziali in “clausole chiare, precise e inequivocabili”, come di recente confermato dall’ANAC nel parere FUNZ CONS 20/2022.

    Infine, si conferma, come rilevato dalla recente giurisprudenza, che la Stazione appaltante possa valutare la revoca dell’aggiudicazione nel caso in cui l’aumento del costo dell’opera per effetto dell’aumento dei prezzi determini un giudizio di “non sostenibilità” dell’opera stessa. (Parere MIMS n. 1465/2022)

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      Istanza adeguamento corrispettivo del servizio formulata prima della stipulazione del contratto di appalto : inquadramento e ammissibilità alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia Europea

      Consiglio di Stato, sez. IV, 31.10.2022 n. 9426

      8.6. La ditta sostiene che alla sua istanza di adeguamento del corrispettivo dei servizi da svolgere, formulata prima della stipulazione del contratto di appalto, si debba applicare la fattispecie della lettera c), piuttosto che la fattispecie di cui alla lettera a).
      8.6.1. La tesi di parte è però infondata.
      8.6.2. Già solo la mera lettura delle due disposizioni consente di evidenziare come le norme che se ne ricavano abbiano differenti ambiti applicativi e come l’istanza di parte non possa che essere sussunta nell’ambito di applicazione della fattispecie delineata dalla lettera a), così come correttamente affermato dal T.a.r., senza che sia necessario per il Collegio l’impiego di più raffinati criteri ermeneutici.
      8.6.3. Mentre la lettera a) prende in esame e disciplina le “variazioni dei prezzi e dei costi standard” e risulta dunque immediatamente attinente alla fattispecie concreta, la lettera c) fa testuale ed espresso riferimento a quelle “modifiche dell’oggetto del contratto” che si correlano alle “varianti in corso d’opera”.
      8.6.4. Quest’ultime sono quelle modifiche che riguardano l’oggetto del contratto sul versante dei lavori da eseguire, (arg. da Cons. Stato Sez. II, 28 agosto 2020, n. 5288; Sez. V, 02 agosto 2019, n. 5505; Sez. VI, 19 giugno 2017, n. 2969; ma, in linea generale, nulla preclude di riferire la disciplina in questione anche alle forniture da erogare o ai servizi da svolgere).
      8.6.5. Le modifiche dell’oggetto del contratto sul versante del corrispettivo che l’appaltatore va a trarre dall’esecuzione del contratto vanno invece sussunte nell’ambito della fattispecie di cui alla lettera a), che disciplina gli aspetti economici del contratto con testuale riferimento alle “variazioni dei prezzi e dei costi standard”.
      8.7. Va soggiunto, inoltre, che, in linea generale, come messo in evidenza dal T.a.r., le modifiche previste dall’art. 106, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 sono riferite ai “contratti”, dal che può dedursi che il contratto debba essere stato già stipulato, perché se ne possa prospettare una sua modifica.
      Nel caso di specie, la società istante ha invece domandato la modifica delle pattuizioni prima di procedere alla stipulazione del contratto.
      9. Non può poi essere accolta l’articolata prospettazione di parte, secondo cui si potrebbe trarre dai principi generali dell’ordinamento euro-unitario e, in particolare, dal considerando n. 109 un principio di ordine generale che dovrebbe favorire l’impiego di rimedi manutentivi e perequativi da parte delle stazioni appaltanti.
      9.1. Invero, con la sentenza 19 aprile 2018, C-152/17, la Corte di giustizia ha stabilito che:
      1) poiché la stessa direttiva n. 18/2004/CE non stabilisce, a carico degli Stati membri, alcun obbligo specifico di prevedere la revisione al rialzo del prezzo dopo l’aggiudicazione di un appalto, la mancata previsione nel combinato disposto degli artt. 115 e 206 del d.lgs. n. 163 del 2006 – quanto agli appalti dei settori speciali – del compenso revisionale non è in contrasto con l’ordinamento UE;
      2) parimenti, nemmeno i principi di parità di trattamento e di trasparenza sanciti dall’articolo 10 di tale direttiva, ostano a siffatte norme;
      3) poiché il prezzo dell’appalto costituisce un elemento di grande rilievo nella valutazione delle offerte da parte di un ente aggiudicatore, così come nella scelta del privato contraente, è proprio attraverso la mancata previsione del compenso revisionale – e non già con la sua obbligatorietà – che le norme di diritto nazionale si pongono in linea con il rispetto dei suddetti principi.
      9.1.1. Con la sentenza del 7 settembre 2016, (C-549-14 – Finn Frogne), la Corte di giustizia, sia pure con riferimento alla direttiva 2004/18/CE, ma con principi che il Collegio ritiene estensibili alla direttiva n. 2014/24/UE, ha chiarito che:
      a) “Dalla giurisprudenza della Corte risulta che il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza che ne deriva ostano a che, dopo l’aggiudicazione di un appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario apportino alle disposizioni di tale appalto modifiche tali che dette disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle dell’appalto iniziale. È quanto avviene se le modifiche previste hanno per effetto o di estendere l’appalto, in modo considerevole, a elementi non previsti, o di alterare l’equilibrio economico contrattuale in favore dell’aggiudicatario, oppure ancora se tali modifiche sono atte a rimettere in discussione l’aggiudicazione dell’appalto, nel senso che, se esse fossero state previste nei documenti disciplinanti la procedura di aggiudicazione originaria, sarebbe stata accolta un’altra offerta oppure avrebbero potuto essere ammessi offerenti diversi (v., in tal senso, in particolare, sentenza del 19 giugno 2008, pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351, punti da 34 a 37).” (§ 28);
      b) “né il fatto che una modifica sostanziale dei termini di un appalto pubblico sia motivata […] dalla […] volontà di trovare una composizione transattiva a fronte di difficoltà oggettive incontrate nell’esecuzione di detto appalto, né il carattere obiettivamente aleatorio di talune realizzazioni possono giustificare il fatto che tale modifica sia decisa senza rispettare il principio di parità di trattamento di cui devono potersi giovare tutti gli operatori potenzialmente interessati a un appalto pubblico.” (§ 32);
      c) “…il fatto stesso che, a causa del loro oggetto, taluni appalti pubblici possono essere a priori considerati aventi un carattere aleatorio rende prevedibile il rischio di sopravvenienza di difficoltà in fase di esecuzione. Pertanto, per un appalto del genere, spetta all’amministrazione aggiudicatrice non solo ricorrere alle procedure di aggiudicazione più adeguate, ma anche definire l’oggetto di tale appalto con cautela. Inoltre, come risulta dal punto 30 della presente sentenza, l’amministrazione aggiudicatrice può riservarsi la possibilità di apportare talune modifiche, anche sostanziali, all’appalto, dopo la sua aggiudicazione, a condizione che lo abbia previsto nei documenti che hanno disciplinato la procedura di aggiudicazione.” (§ 36).
      9.2. Dalle richiamate sentenze della Corte di giustizia, si trae, dunque, una sostanziale neutralità dell’ordinamento europeo per gli aspetti relativi agli eventuali rimedi manutentivi che gli ordinamenti approntano per fronteggiare le sopravvenienze che incidono sugli aspetti economici del contratto.
      9.3. Se poi si tiene conto, in particolar modo, di quanto stabilito dall’art. 46 del capitolato speciale dell’appalto risulta evidente che l’amministrazione ha voluto escludere o comunque circoscrivere in maniera stingente il rilievo giuridico delle sopravvenienze di carattere economico (relative ai “costi unitari afferenti lo smaltimento e trattamento rifiuti a carico dell’impresa aggiudicataria”) rispetto al rapporto contrattuale che ha inteso far sorgere.
      9.4. Le doglianze esaminate vanno pertanto respinte.

      Aggiornamento prezzi e varianti in corso d’opera anche per appalti non riferibili al PNRR

      L’aumento significativo del costo dei materiali necessari alla realizzazione di un’opera causato da circostanze impreviste e imprevedibili può determinare modifiche dei contratti d’appalto in corso di validità anche se non specificamente riferiti all’attuazione del PNRR.
      Lo chiarisce Anac in due note a firma del Presidente inviate a due consorzi di bonifica che hanno chiesto un parere sulla possibilità di procedere a una variazione di prezzi di alcuni materiali da costruzione non inclusi nei decreti adottati dal ministero delle Infrastrutture (Mims).

      Il decreto del Mims è stato adottato in seguito all’approvazione del decreto 73/2022 “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici” che, in riferimento ai contratti in corso, con l’obiettivo di mitigare l’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatosi nel corso del 2021, ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici delle opere pubbliche. Il Mims rileva le variazioni superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi ma se un materiale non è compreso nell’elenco non si può procedere alle compensazioni previste dalla norma: l’elenco è tassativo.

      Invece, quanto alla possibilità, invocata nell’istanza di parere, di applicare l’articolo 106 del codice ai fini della revisione dei prezzi dei materiali nei contratti d’appalto in corso di esecuzione, Anac ricorda l’intervento del legislatore con il decreto 36/2022 sul Pnrr che include tra le circostanze impreviste che possono determinare la modifica dell’appalto anche quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera. “Ancorché si tratti di una previsione specificamente riferita all’attuazione del Pnrr alla stessa può essere assegnata valenza generale”, si legge nell’atto del Presidente. Quindi può essere invocata nel caso di circostanze “impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera”, anche in relazione a contratti d’appalto non specificamente riferiti all’attuazione del Pnrr, fermi in ogni caso i limiti imposti dall’art. 106 del Codice sul divieto di modifiche sostanziali al contratto d’appalto.

      fonte: sito ANAC

      Aumento prezzo materiali – Mancata aggiudicazione per insostenibilità ed anti economicità dell’ opera – Compensazione e revisione prezzi – Meccanismi eccezionali – Non incidenza (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)

      TAR Firenze, 04.07.2022 n. 885

      1.7 Con riferimento alle censure dedotte va preliminarmente chiarito che la valutazione di “anti economicità” dell’opera, prescinde dall’applicazione degli strumenti di adeguamento e compensazione dei prezzi previsti dalla normativa vigente, in quanto si pone in una fase necessariamente antecedente, avendo a riferimento l’esame della situazione in quel momento esistente e le circostanze sopravvenute rispetto alla delibera di indizione.
      1.8 I meccanismi introdotti di recente dal Legislatore, tra i quali la modifica dell’art. 113 bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (consentendo di emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori senza il rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP), unitamente alla compensazione prezzi straordinaria (estesa di recente al 2022 dal D.L. del 1° marzo 2022 n. 17), costituiscono degli strumenti eccezionali per fronteggiare l’incremento dei costi delle materie, consentendo alla stazione appaltante di mantenere gli standard di sicurezza e garantendo la prosecuzione dei lavori e l’ultimazione dell’opera.
      1.9 In particolare il riconoscimento di compensazioni, in aumento o in diminuzione, anche in deroga al meccanismo della revisione prezzi, consente all’impresa affidataria di presentare singole istanze di compensazione che, comunque, sono suscettibili di coprire solo parte dei costi sostenuti dalla stazione appaltante.
      2. Anche il meccanismo della revisione prezzi, di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016, è suscettibile di essere applicato nell’ipotesi di eventuali “modifiche” e di varianti dei contratti di appalto già stipulati e in corso di validità, essendo comunque sottoposta ad autorizzazione del RUP in presenza (come nel caso di specie) di incrementi sostanziali.
      2.1 L’incremento del costo dell’opera, pari ad un terzo di quanto in origine preventivato, non solo costituiva una circostanza sopravvenuta e non prevista, ma era suscettibile di incidere (in considerazione dell’entità dell’incremento) sulle stesse ragioni che avevano portato l’Amministrazione a decidere per la realizzazione dell’opera.
      2.2 Una verifica sulla sostenibilità dell’opera non poteva che risultare obbligata per l’Amministrazione, circostanza quest’ultima ancora più condivisibile considerando che, nel caso di specie, si era nella fase della “proposta di aggiudicazione”, nell’ambito della quale la Commissione si era limitata a certificare gli esiti dell’esame delle offerte pervenute, rimettendo ogni valutazione definitiva alla stazione appaltante.
      2.3 È evidente che il giudizio di “non sostenibilità” e di anti economicità di un’opera non poteva essere condizionato (se non in minima parte) dall’introduzione di detti strumenti eccezionali che prevedono, peraltro, l’accesso a fondi limitati e sono destinati ad assolvere a necessità impreviste e sopravvenute nel corso dell’esecuzione del contratto (Cons. Stato, Sez. V, 11.1.2022, n.202).
      2.4 Detta valutazione, inoltre, non poteva che investire direttamente la stazione appaltante e non poteva che incidere entro la fase dell’aggiudicazione provvisoria, dove la stessa stazione appaltante aveva acquisito i risultati della commissione, competente quest’ultima unicamente per quanto attiene l’esame delle offerte e della regolarità delle domande presentate.

      Conversione in Legge del Decreto n. 36/2022 “PNRR 2”: novità in materia di appalti pubblici

      In G.U. n. 150 del 29 giugno 2022 è pubblicata la Legge 29 giugno 2022, n. 79: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e che aveva introdotto modifiche al Codice dei contratti pubblici vigenti dal 1 maggio 2022.

      TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE 30 aprile 2022, n. 36

      Allegato 
       
      MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30
      APRILE 2022, N. 36 
       All'articolo 7: [...]
               dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
              «2-bis. All'articolo 73, comma 1-bis, del codice del processo
      amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
      2010, n. 104, le parole: "d'ufficio o" sono soppresse. 
              2-ter. L'articolo 106, comma 1, lettera c),  numero  1),  del
      codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
      aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che  tra  le  circostanze
      indicate al primo periodo sono incluse  anche  quelle  impreviste  ed
      imprevedibili che alterano in  maniera  significativa  il  costo  dei
      materiali necessari alla realizzazione dell'opera. 
              2-quater. Nei casi indicati al comma  2-ter,  senza  nuovi  o
      maggiori oneri per la finanza  pubblica,  la  stazione  appaltante  o
      l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata  la  natura
      generale del  contratto  e  ferma  restando  la  piena  funzionalita'
      dell'opera, una variante in  corso  d'opera  che  assicuri  risparmi,
      rispetto alle previsioni iniziali, da  utilizzare  esclusivamente  in
      compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei
      materiali. 
      Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti: 
          «Art. 18-bis (Misure per favorire l'attuazione del  PNRR).  -  1.
      All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,
      convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
      dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito   il   seguente:   "Per   la
      realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post  del
      PNRR e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per  l'anno  2022  e  di
      500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da  destinare  alla  stipula  di
      convenzioni con universita', enti  e  istituti  di  ricerca,  nonche'
      all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca  da
      assegnare tramite procedure competitive". 
          2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma  1  si
      provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
      fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
      triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
      speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
      previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
      2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
      al medesimo Ministero. 
          3. Le amministrazioni aggiudicatrici interessate a  sviluppare  i
      progetti secondo la formula  del  partenariato  pubblico  privato  ai
      sensi  degli  articoli  180  e  seguenti  del  codice  dei  contratti
      pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  di
      importo superiore a 10 milioni di euro, da  calcolare  ai  sensi  del
      medesimo codice, sono tenute a richiedere  un  parere  preventivo  al
      Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
      economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e  al
      Ministero  dell'economia  e  delle   finanze -   Dipartimento   della
      Ragioneria generale dello Stato al fine della preliminare valutazione
      della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto
      all'allocazione dei  rischi  e  alla  contabilizzazione.  Il  parere,
      emesso dal DIPE di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle
      finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i
      successivi quarantacinque giorni, non assume carattere vincolante per
      le  amministrazioni  richiedenti.  E'  facolta'  dell'amministrazione
      aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato
      che dia conto delle  ragioni  della  scelta,  nonche'  dell'interesse
      pubblico soddisfatto. 
          4. La richiesta del parere di cui al comma 3 e' preliminare  alla
      dichiarazione di fattibilita' della relativa proposta di partenariato
      pubblico privato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. 
          5.  La  richiesta  del  parere  di  cui  al  comma  3  da   parte
      dell'amministrazione  aggiudicatrice  interessata   e'   sottoscritta
      dall'organo di vertice della stessa  ed  e'  inviata  al  DIPE  e  al
      Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
      Ragioneria  generale  dello   Stato,   allegando   il   progetto   di
      fattibilita'  tecnico-economica   della   proposta,   la   bozza   di
      convenzione, il piano economico-finanziario  asseverato  con  formule
      visibili,  la  matrice  dei  rischi   e   la   specificazione   delle
      caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' ogni ulteriore
      documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere. 
          6. Per le finalita' di cui al comma  3,  e'  istituito,  mediante
      protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze  -
      Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso  il  DIPE,
      un apposito comitato di coordinamento, composto da sei membri, di cui
      tre designati dal DIPE e tre  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
      finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato.  Ai
      componenti del comitato non spettano compensi, gettoni  di  presenza,
      rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
          7. Per le  finalita'  di  cui  ai  commi  3  e  6,  il  Ministero
      dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
      generale  dello  Stato  e'  altresi'  autorizzato  ad  assumere,  con
      contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante
      scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unita'  di
      personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, con le
      medesime competenze. Al fine  di  garantire  anche  il  perseguimento
      degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112), l'Agenzia delle  entrate
      e' autorizzata,  nei  limiti  dei  posti  disponibili  della  propria
      vigente dotazione organica, ad  assumere,  con  contratto  di  lavoro
      subordinato  a  tempo  indeterminato,  un  contingente  di  personale
      corrispondente alle facolta' assunzionali disponibili a  legislazione
      vigente gia' autorizzate ai sensi  dell'articolo  35,  comma  4,  del
      decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o da autorizzare ai  sensi
      del predetto articolo 35, comma 4, entro  la  data  del  31  dicembre
      2022. Il reclutamento del contingente di personale di cui al  periodo
      precedente  avviene  mediante  l'avvio   di   procedure   concorsuali
      pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia  di  concorso
      unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge
      31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
      ottobre 2013,  n.  125,  e  a  quelle  in  materia  di  procedure  di
      mobilita', ovvero tramite lo scorrimento di  vigenti  graduatorie  di
      concorsi pubblici. Le  risorse  variabili  dei  Fondi  delle  risorse
      decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e  2021
      sono incrementate, rispettivamente,  di  euro  7.487.544  e  di  euro
      4.004.709. Al relativo onere, pari ad euro 7.487.544 per l'anno  2022
      e ad euro 4.004.709 per l'anno  2023,  si  provvede  a  valere  sulle
      risorse  iscritte  nel  bilancio  dell'Agenzia  delle  entrate.  Alla
      compensazione in  termini  di  indebitamento  e  fabbisogno,  pari  a
      3.856.086 euro per l'anno 2022 e a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si
      provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
      compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
      vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
      cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
      154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
      189. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di  ripresa  e
      resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale,
      l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle  attivita'  istituzionali
      da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione  ai
      sensi dell'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge  22  ottobre
      2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre
      2016, n. 225, puo' conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a  tempo
      determinato  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  6,   del   decreto
      legislativo n. 165 del 2001, anche in eccedenza rispetto alle  misure
      percentuali previste dal predetto articolo 19, comma  6,  nei  limiti
      dei  posti  disponibili  della  dotazione  organica   dei   dirigenti
      dell'Agenzia delle entrate e delle facolta' assunzionali  disponibili
      a legislazione vigente. 
          8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di  cui  al  comma  7,
      pari a euro 94.009 per l'anno 2022  e  a  euro  188.018  a  decorrere
      dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
      stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
      del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
      riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
      di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
      2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
      al medesimo Ministero. 
          9.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle   concessioni
      autostradali nonche' alle procedure che prevedono  l'espressione  del
      Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
      sviluppo sostenibile (CIPESS). 
          10. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni
      centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti  dal  PNRR,  da
      programmi cofinanziati dall'Unione europea e da  programmi  operativi
      complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020  e  2021/2027
      non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti  di  spesa
      previsti dalla normativa vigente. All'articolo 1 del decreto-legge 18
      maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
      luglio 2006, n. 233, il comma 24-quinquies e' abrogato. 
          11. Per il rafforzamento,  in  particolare,  delle  articolazioni
      territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,
      in relazione alle finalita' previste dall'articolo 8,  comma  1,  del
      decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
      dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero dell'economia e delle
      finanze e' autorizzato, per il biennio  2022-2023,  a  reclutare  con
      contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  in  aggiunta
      alle  vigenti  facolta'  assunzionali,  nei  limiti   della   vigente
      dotazione organica, un contingente  di  50  unita'  di  personale  da
      inquadrare nell'Area III, posizione economica  F1,  senza  il  previo
      svolgimento delle procedure di  mobilita',  mediante  l'indizione  di
      apposite procedure  concorsuali  pubbliche  o  lo  scorrimento  delle
      vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine  e'  autorizzata
      la spesa di euro 1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222  annui
      a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal  presente  comma
      si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
      fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
      triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
      speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
      previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
      2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
      al medesimo Ministero. 
          12. All'articolo 48 del decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
      convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
      dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
            "7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicita' legale di  cui
      all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al decreto  legislativo
      18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle  centrali  di  committenza  in
      attuazione di quanto previsto dal presente articolo,  possono  essere
      posti a carico delle risorse di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
      presente decreto". 
       
       All'articolo 32: 
            al comma 1: [...]
            dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 
              «c-bis)  all'articolo  54,  comma   1,   del   codice   delle
      comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto
      2003, n. 259, dopo le parole: "non possono imporre per l'impianto  di
      reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica" sono
      inserite le seguenti: ", nonche' per la modifica o lo spostamento  di
      opere o impianti resisi necessari per  ragioni  di  viabilita'  o  di
      realizzazione di opere pubbliche"; 
              c-ter) all'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
      77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
      108, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
                "3-bis. Al fine di  raggiungere  l'obiettivo  di  un'Europa
      digitale, stabilito  nel  programma  Next  Generation  EU  e  per  il
      tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione  digitale
      di cui al regolamento (UE) 2021/240  del  Parlamento  europeo  e  del
      Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE)  2021/241  del
      Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al  31
      dicembre 2026, per gli interventi relativi  ai  lavori  di  scavo  di
      lunghezza inferiore a 200 metri per la posa di infrastruttura a banda
      ultralarga non e' richiesta la procedura di  valutazione  d'incidenza
      di  cui  all'articolo  5  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
      Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore  di
      rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta  giorni
      l'inizio  dei  lavori  all'autorita'  competente  alla  verifica   in
      questione,  allegando  un'autodichiarazione  per  l'esclusione  dalla
      procedura, nonche' una descrizione sintetica dell'intervento  recante
      altresi' documentazione fotografica"; 
            c-quater) al fine di favorire maggiore efficienza e celerita'
      nella  realizzazione  di  reti  di  telecomunicazioni,   nonche'   di
      assicurare la piena e corretta  applicazione  dell'articolo  8  della
      direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
      febbraio 2014, e dell'articolo  11  della  direttiva  2014/23/UE  del
      Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, i contratti
      e le concessioni di cui all'articolo 15 del codice di cui al  decreto
      legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  sono  integralmente  esclusi
      dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo codice e,
      conseguentemente,   non   trovano   applicazione   le    disposizioni
      eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti,  contratti  e
      atti di qualunque natura. I soggetti titolari dei contratti  o  delle
      concessioni di cui al periodo precedente, affidati con  procedure  di
      gara, e in possesso dei  requisiti  necessari,  nell'esercizio  della
      loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione
      di  criteri   di   semplificazione,   efficacia,   trasparenza,   non
      discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto  del  preminente
      interesse  nazionale  alla  sollecita  realizzazione  delle  reti  di
      telecomunicazioni»;
      All'articolo 34: 
            al comma 1: 
              all'alinea, dopo la parola: «Al» sono inserite  le  seguenti:
      «codice dei contratti pubblici, di cui al»; 
              alla lettera a), dopo le parole:  «all'articolo  46-bis  del»
      sono inserite le seguenti: «codice delle pari opportunita' tra uomo e
      donna, di cui al»; 
              alla lettera b), le parole: «e  l'adozione»  sono  sostituite
      dalle seguenti: «, e l'adozione»  e  dopo  le  parole:  «all'articolo
      46-bis del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al».
      All'articolo 35: 
            dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
              «1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
      76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
      120, il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: 
                "7-bis.  In  ogni  caso,  i  compensi  dei  componenti  del
      collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del  comma  7,  non
      possono  complessivamente   superare   con   riferimento   all'intero
      collegio: 
                a) in caso di collegio consultivo tecnico composto  da  tre
      componenti: 
                1)  l'importo  pari  allo  0,5   per   cento   del   valore
      dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di
      euro; 
                2) l'importo pari allo 0,25 per  cento  per  la  parte  del
      valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni
      di euro; 
                3) l'importo pari allo 0,15 per  cento  per  la  parte  del
      valore dell'appalto eccedente 100  milioni  di  euro  e  fino  a  200
      milioni di euro; 
                4) l'importo pari allo 0,10 per  cento  per  la  parte  del
      valore dell'appalto eccedente 200  milioni  di  euro  e  fino  a  500
      milioni di euro; 
                5) l'importo pari allo 0,07 per  cento  per  la  parte  del
      valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro; 
                b) in caso  di  collegio  consultivo  tecnico  composto  da
      cinque componenti: 
                1)  l'importo  pari  allo  0,8   per   cento   del   valore
      dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di
      euro; 
                2) l'importo pari allo 0,4  per  cento  per  la  parte  del
      valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni
      di euro; 
                3) l'importo pari allo 0,25 per  cento  per  la  parte  del
      valore dell'appalto eccedente 100  milioni  di  euro  e  fino  a  200
      milioni di euro; 
                4) l'importo pari allo 0,15 per  cento  per  la  parte  del
      valore dell'appalto eccedente 200  milioni  di  euro  e  fino  a  500
      milioni di euro; 
                5) l'importo pari allo 0,10 per  cento  per  la  parte  del
      valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro"».

      Articolo in aggiornamento

      Migliorie o varianti progettuali – Valutazione e qualificazione da parte della Commissione giudicatrice – Discrezionalità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

      Consiglio di Stato, sez. V, 20.06.2022 n. 5021

      Vale, in premessa, rammentare che, in termini generali e per diffuso intendimento (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 1 febbraio 2022, n. 696) – nell’assenza di specifiche prescrizioni normative intese a definire il concetto di miglioria e/o di variante progettuale (cfr. Cons. Stato, V, 17 gennaio 2018, n. 269) – la distinzione tra queste ultime (ammesse solo se autorizzate, quando non addirittura imposte, dalla lex specialis di gara: cfr. art. 95, comma 14, in relazione all’art. 94, comma 1 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016) e le semplici “soluzioni tecniche migliorative” fonda sul rilievo che solo le migliorie possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo per contro preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali che sono rigidamente stabilite dalla stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 ottobre 2019, n. 6793 e Id., sez. V, 20 luglio 2021, n. 5447; Id., sez. V, 21 giugno 2021, n. 4754; Id., sez. V, 3 marzo 2021, n. 1808; Id., sez. V, 5 febbraio 2021, n. 1080; Id., sez. V, 8 gennaio 2021, n. 282).
      Peraltro, nell’attività di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali, ai fini della loro riconduzione nell’ambito delle varianti o delle semplici migliorie, vi è un ampio margine di discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti, ove non infirmate da macroscopici errori o travisamenti di fatto, da illogicità di inquadramento o qualificazione o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, V, 3 maggio 2019, n. 2873 e Id., 1 febbraio 2022, n. 696 cit.).

      Compensazione prezzi materiali: modalità operative per il calcolo ed il pagamento

      Pubblicata sul sito del MIMS una Circolare recante Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo1-septiesdel D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021.

      1. Premessa.

      A seguito dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti, il decretol egge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, all’articolo 1-septies reca disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici prevedendo, anche in deroga all’articolo 133 del d.lgs n. 163/2006 e all’articolo 106, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 50/2016, l’emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (di seguito “decreto”) che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell’otto per cento, relative al primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

      La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’ottoper cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni. Per i contratti sottoposti al regime del nuovo codice dei contratti, le compensazioni sono determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021, ai sensi del medesimo dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del d.lgs n. 50/2016.

      Al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti si ritiene opportuno fornire modalità operative per l’applicazione dell’istituto della compensazione.

      ***

      2. Modalità operative.

      2.1. Qualora il decreto rilevi variazioni,in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei singoli materiali da costruzione più significativi, si fa luogo a compensazione nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. La compensazione è così determinata:

      a) la variazione percentuale,depurata dell’alea a carico dell’appaltatoreprevista dalla norma,è applicata al prezzomediorilevato dal decretoper il singolo materiale da costruzione nell’anno solare di presentazione dell’offerta;

      b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla lettera a) è applicata allequantità del singolo materiale da costruzione contabilizzatenel semestre solareprecedente al decretoper effetto del quale risulti accertata la variazione.

      Ai fini del calcolo dell’eventuale compensazione, i prezzi indicati nel decretoassumonounicamente un valore parametrico e noninterferiscono con i prezzi dei singolicontratti.

      2.2. Gli appaltatori sono tenuti a presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
      L’istanza conterrà l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate.

      2.3. Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla precedente lettera a), sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo, e a determinare l’ammontare della compensazione secondo la procedura di cui alla precedente lettera b).

      In particolare, in relazione alle lavorazioni effettuate nell’arco temporale indicato dal citato articolo 1-septies e presenti come tali in contabilità (allibrate nel libretto delle misure ovvero riportate nel registro di contabilità), il direttore dei lavori sulla base delle previsioni progettuali:

      • per le opere contabilizzate a misura, individua la quantità delle lavorazioni contabilizzate che contengono il singolo materiale da costruzione;
      • per le opere contabilizzate a corpo, individua le percentuali di avanzamento delle lavorazioni che contengono il singolo materiale da costruzione.

      Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base dell’analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità, ovvero, in mancanza, sulla base di analisi desunte dai prezziari di riferimentodel settore cui è riconducibile l’appalto.

      Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solaredi presentazione dell’offerta. Ai lavori contabilizzati in un periodo di tempo inferiore alla base temporale di rilevazionedel decretoediversi da quelli contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta, si applica perintero la variazione di prezzo di cui al decreto.

      2.4. La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioniprecedentemente accordate.Alle eventuali compensazioni non si applica l’istituto della riserva, trattandosi diun diritto che discende dalla legge in presenza dei presupposti ivi fissati.

      2.5. Il direttore dei lavori calcola la maggiore onerosità subita dall’appaltatore, effettua iconteggi relativi alle compensazioni, secondo quanto previsto al paragrafo 2.1, e li presenta alla stazione appaltante.Il responsabile delprocedimento o il dirigente all’uopo preposto provvedonoa convalidare i conteggi effettuati dal direttore dei lavori, averificare la disponibilità di somme nel quadroeconomico di ogni singolo intervento ai fini della compensazione dei prezzi,nonché, ove occorra,a richiedere alla stazione appaltante l’utilizzo di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali, secondo quanto disposto dalla norma, e provvede ad effettuare il relativo pagamento.

      La stazione appaltante avrà cura di procedere alle attività innanzi descritte in tempi compatibili con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 371 del 30 settembre 2021, adottato ai sensi del comma 8 dell’articolo 1-septiesdel decreto legge n. 73 del 2021.

      2.6. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto, la procedura è avviatad’ufficio dalla stazione appaltante in presenza di lavorazioni che contengano materiali da costruzione chehanno subito variazioni in diminuzione.

      In tal caso il responsabile del procedimento tempestivamente accerta con proprio provvedimento il credito dellastazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.

      3. Esempi applicativi di calcolo della compensazione.

      (vedasi Allegato) 

      Sulla distinzione tra varianti e proposte migliorative

      Consiglio di Stato, sez. V, 21.06.2021 n. 4754

      Va osservato, in primo luogo, che la giurisprudenza in tema di distinzione tra varianti (non consentite) e migliorie (ammesse), rispetto ai progetti posti a base di gara, ha ormai maturato indirizzi che meritano di essere confermati anche nella presente controversia. In particolare, è stato precisato (da ultimo Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2019, n. 2873) che “in sede di gara d’appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito (cfr ex multis Cons. di Stato, V, 24 ottobre 2013, n. 5160; Cons. di Stato, V, 20 febbraio 2014, n. 819; Cons. di Stato, VI, 19 giugno 2017, n. 2969; Cons. di Stato, III, 19 dicembre 2017, n. 5967; Cons. di Stato, V, 18 febbraio 2019, n. 1097; Cons. di Stato, V, 15 gennaio 2019, n. 374; per una disamina tra varianti migliorative e varianti non conformi al progetto posto a base di gara si veda: Cons. di Stato, V, 26 ottobre 2018, n. 6121; sulla non fattibilità tecnica della soluzione progettuale dell’offerente a causa della previsioni di varianti non consentite: Cons. di Stato, V, 18 marzo 2019, n. 1749)”; pertanto, “le proposte migliorative consistono […] in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste“; è stato aggiunto anche che “la valutazione delle offerte tecniche come pure delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta quanto alla sua efficienza e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica (Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2018, n. 2853), con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2014, n. 1072; 14 novembre 2017, n. 5258)”.

      [rif. art. 95 d.lgs. n. 50/2016]

      Anticorruzione , Varianti e Tracciabilità flussi finanziari : aggiornamento FAQ ANAC

      Sono state pubblicate alcune modifiche alle FAQ Contratti pubblici – Tracciabilità dei flussi finanziari e Varianti (art. 106 d.lgs. n. 50/2016). E’ stata, altresì, aggiornata la sezione FAQ Anticorruzione con specifico riferimento ai quesiti in materia di inconferibilità e incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013 e di conflitti d’interesse.

      Vai alle Faq
      Tracciabilità dei flussi finanziari
      Varianti (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)
      Anticorruzione

      Varianti non consentite e miglioramenti ammessi rispetto ai progetti a base di gara

      Consiglio di Stato, sez. V, 03.03.2021 n. 1808

      La giurisprudenza ha raggiunto sicuri e ragionevoli approdi, meritevoli di essere confermati anche nella presenta controversia, circa la distinzione tra varianti non consentite e miglioramenti ammessi rispetto ai progetti posti a base di gara (in tal senso, Cons. Stato, V, 8 ottobre 2019, n. 6793).
      In particolare è stato precisato (da ultimo Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2019, n. 2873) che “…in sede di gara d’appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito (cfr ex multis Cons. di Stato, V, 24 ottobre 2013, n. 5160; Cons. di Stato, V, 20 febbraio 2014, n. 819; Cons. di Stato, VI, 19 giugno 2017, n. 2969; Cons. di Stato, III, 19 dicembre 2017, n. 5967; Cons. di Stato, V, 18 febbraio 2019, n. 1097; Cons. di Stato, V, 15 gennaio 2019, n. 374; per una disamina tra varianti migliorative e varianti non conformi al progetto posto a base di gara si veda: Cons. di Stato, V, 26 ottobre 2018, n. 6121; sulla non fattibilità tecnica della soluzione progettuale dell’offerente a causa della previsioni di varianti non consentite: Cons. di Stato, V, 18 marzo 2019, n. 1749)”, così che in definitiva “le proposte migliorative consistono pertanto in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste”; è stato aggiunto anche che “…la valutazione delle offerte tecniche come pure delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta quanto alla sua efficienza e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica (Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2018, n. 2853), con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2014, n. 1072; 14 novembre 2017, n. 5258)”.

      Quinto d’obbligo – Applicazione solo nei casi espressamente previsti e di stretta interpretazione – Circostanze imprevedibili e sopravvenute in fase di esecuzione (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)

      TAR Napoli, 27.11.2020 n. 5595

      Giova premettere che l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, nel disciplinare i casi nei quali i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, al comma 12, prevede testualmente che: “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.”
      Invero, le disposizioni contenute nell’evocato art. 106, nel consentire alla stazione appaltante lo jus variandi, ossia il potere di modificare unilateralmente il rapporto nei termini quantitativi appena indicati, assume natura derogatoria, anzitutto, rispetto al principio generale contenuto nell’articolo 1372, comma 1, cod. civ., secondo cui il contratto “ha forza di legge tra le parti”.
      Inoltre, con specifico riferimento ai contratti pubblici, la fattispecie prevista dal comma 12 si pone come eccezione anche rispetto alla generale regola della gara, consentendo all’Amministrazione di ampliare sotto il profilo quantitativo l’oggetto del contratto, fino a concorrenza del quinto dell’importo, mediante affidamento diretto di ulteriori prestazioni all’appaltatore.
      La natura derogatoria della normativa in discussione comporta che la stessa possa trovare applicazione solo nei casi espressamente previsti, che sono pertanto di stretta interpretazione.
      In tale prospettiva ermeneutica, deve reputarsi che l’ipotesi contemplata dal comma 12 – nell’inciso già citato: “qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni” – riguardi le sole circostanze imprevedibili e sopravvenute nel corso dell’esecuzione del rapporto e giammai possa essere utilizzata per rimediare ad errori originari compiuti dalla stazione appaltante in sede di valutazione del fabbisogno ovvero per eludere gli obblighi discendenti dal rispetto delle procedure ad evidenza pubblica attraverso un artificioso frazionamento del contenuto delle prestazioni, come accaduto nel caso di specie.

      Appalti e contratti pubblici: criticità applicative e soluzioni dalla giurisprudenza

       

       

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      WEBINAR – 3 ore in Aula Virtuale

      22 luglio 2020 | dalle 15.00 alle 18.00

      AGGIORNATO AL D.L. N. 76/2020 “SEMPLIFICAZIONI” 

       

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      OBIETTIVI

      Analisi dei pilastri del Codice Appalti, disamina delle controversie applicative e condivisione delle soluzioni giurisprudenziali più rappresentative, come sistematicamente raccolte nel volume Sentenze Appalti (Ed. Legislazione Tecnica, 2020)

      Il D.Lgs. 50/2016 ha segnato l’inizio di una sostanziale revisione del settore dei contratti e appalti pubblici e, dalla sua adozione ad oggi, troppi sono i provvedimenti legislativi che si sono succeduti e ancora di più sono le indicazioni ricevute da parte delle Autorità competenti.
      Il quadro normativo e regolamentare, pertanto, continua a non creare certezza nella sua applicazione e gli operatori del settore sono tenuti a misurarsi costantemente con gli orientamenti giurisprudenziali per ottenere conforto e guida nell’applicazione delle norme.
      L’evento, muovendo dalla ratio sottesa al progetto editoriale Sentenze Appalti, ha come finalità la discussione ragionata di taluni “pilastri” del Codice Appalti utilizzando non il quadro normativo ma proprio la giurisprudenza si è creata negli ultimi 3 anni e che, inevitabilmente, ha influenzato e influenza l’applicazione pratica e gli orientamenti dottrinari.
      Muovendo dai “pilastri” del Codice Appalti, dopo avere individuato la problematica applicativa in concreto, l’evento analizza le sentenze più rappresentative e fornisce indicazioni interpretative ragionate e sistematiche, stimolando riflessioni e quesiti dei partecipanti mediante la dinamica formula del question time.
      L’incontro è indirizzato a tutti i soggetti che operano a vario titolo nell’area appalti e contratti pubblici, quali RUP, consulenti e professionisti tecnici e legali, dirigenti, funzionari e addetti degli uffici gare di enti, pubbliche amministrazioni e operatori economici.

       

      PROGRAMMA

      – Affidamenti sotto soglia
      – Requisiti di partecipazione e criteri di selezione
      – Servizi di ingegneria e architettura: corrispettivi, requisiti e partecipazione giovani professionisti
      – Esecuzione, varianti e proroghe
      – Subappalto
      – Esclusione dalle gare telematiche

      INTERVENGONO

      Dott. Dino de Paolis | Direttore Editoriale di Legislazione Tecnica
      Avv. Francesco Russo | Avvocato, Autore, Fondatore del network Sentenzeappalti.it

       

      PARTECIPAZIONI E ISCRIZIONI:

      La quota di partecipazione è pari ad Euro 42,00 ed include il volume Sentenze Appalti (Ed. Legislazione Tecnica, 2020). 

      La frequenza attribuisce crediti formativi ai partecipanti

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      Variante non consentita – Limite intrinseco – Differenza con la miglioria (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

      TAR Catanzaro, 10.03.2020 n. 453

      L’analisi del primo motivo di ricorso richiede la delineazione della distinzione tra variante non consentita e miglioria per come all’opposto qualificata, rispettivamente da -Omissis-, l’offerta presentata da questo ultimo.
      È noto che per le imprese di proporre variazioni migliorative, indispensabili sotto l’aspetto tecnico, incontra il limite intrinseco consistente nel divieto di alterare i caratteri essenziali, i cosiddetti requisiti minimi, della prestazione oggetto del contratto, in maniera da non modificare i profili strutturali, qualitativi, prestazionali o funzionali dell’opera (o come nella specie dei servizi), come definiti nel progetto posto a base di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2014, n. 1923). Dunque, le soluzioni migliorative avanzabili concernono gli aspetti lasciati aperti a diverse soluzioni dal progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’amministrazione; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva disposizione contenuta nella disciplina di gara, e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dall’amministrazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 270; Cons. Stato, sez. VI, 19 giugno 2017, n. 2969; Tar Veneto, 481/2018; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 21 febbraio 2018, n. 249; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 13 novembre 2017, n. 928; T.A.R. Umbria, sez. I, 6 ottobre 2017, n. 620).