In G.U. n. 150 del 29 giugno 2022 è pubblicata la Legge 29 giugno 2022, n. 79: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e che aveva introdotto modifiche al Codice dei contratti pubblici vigenti dal 1 maggio 2022.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE 30 aprile 2022, n. 36
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Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30
APRILE 2022, N. 36
All'articolo 7: [...]
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 73, comma 1-bis, del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, le parole: "d'ufficio o" sono soppresse.
2-ter. L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze
indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed
imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei
materiali necessari alla realizzazione dell'opera.
2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o
l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura
generale del contratto e ferma restando la piena funzionalita'
dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi,
rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in
compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei
materiali.
Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:
«Art. 18-bis (Misure per favorire l'attuazione del PNRR). - 1.
All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Per la
realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del
PNRR e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di
500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di
convenzioni con universita', enti e istituti di ricerca, nonche'
all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da
assegnare tramite procedure competitive".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i
progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai
sensi degli articoli 180 e seguenti del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di
importo superiore a 10 milioni di euro, da calcolare ai sensi del
medesimo codice, sono tenute a richiedere un parere preventivo al
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato al fine della preliminare valutazione
della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto
all'allocazione dei rischi e alla contabilizzazione. Il parere,
emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i
successivi quarantacinque giorni, non assume carattere vincolante per
le amministrazioni richiedenti. E' facolta' dell'amministrazione
aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato
che dia conto delle ragioni della scelta, nonche' dell'interesse
pubblico soddisfatto.
4. La richiesta del parere di cui al comma 3 e' preliminare alla
dichiarazione di fattibilita' della relativa proposta di partenariato
pubblico privato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
5. La richiesta del parere di cui al comma 3 da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice interessata e' sottoscritta
dall'organo di vertice della stessa ed e' inviata al DIPE e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, allegando il progetto di
fattibilita' tecnico-economica della proposta, la bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato con formule
visibili, la matrice dei rischi e la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' ogni ulteriore
documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.
6. Per le finalita' di cui al comma 3, e' istituito, mediante
protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso il DIPE,
un apposito comitato di coordinamento, composto da sei membri, di cui
tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai
componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Per le finalita' di cui ai commi 3 e 6, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e' altresi' autorizzato ad assumere, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unita' di
personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, con le
medesime competenze. Al fine di garantire anche il perseguimento
degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112), l'Agenzia delle entrate
e' autorizzata, nei limiti dei posti disponibili della propria
vigente dotazione organica, ad assumere, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale
corrispondente alle facolta' assunzionali disponibili a legislazione
vigente gia' autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o da autorizzare ai sensi
del predetto articolo 35, comma 4, entro la data del 31 dicembre
2022. Il reclutamento del contingente di personale di cui al periodo
precedente avviene mediante l'avvio di procedure concorsuali
pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso
unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e a quelle in materia di procedure di
mobilita', ovvero tramite lo scorrimento di vigenti graduatorie di
concorsi pubblici. Le risorse variabili dei Fondi delle risorse
decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e 2021
sono incrementate, rispettivamente, di euro 7.487.544 e di euro
4.004.709. Al relativo onere, pari ad euro 7.487.544 per l'anno 2022
e ad euro 4.004.709 per l'anno 2023, si provvede a valere sulle
risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate. Alla
compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a
3.856.086 euro per l'anno 2022 e a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale,
l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attivita' istituzionali
da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai
sensi dell'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225, puo' conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, anche in eccedenza rispetto alle misure
percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei limiti
dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti
dell'Agenzia delle entrate e delle facolta' assunzionali disponibili
a legislazione vigente.
8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7,
pari a euro 94.009 per l'anno 2022 e a euro 188.018 a decorrere
dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
9. Il presente articolo non si applica alle concessioni
autostradali nonche' alle procedure che prevedono l'espressione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS).
10. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni
centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da
programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi
complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027
non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa
previsti dalla normativa vigente. All'articolo 1 del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, il comma 24-quinquies e' abrogato.
11. Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni
territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
in relazione alle finalita' previste dall'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, per il biennio 2022-2023, a reclutare con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente
dotazione organica, un contingente di 50 unita' di personale da
inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo
svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di
apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle
vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine e' autorizzata
la spesa di euro 1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222 annui
a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
12. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicita' legale di cui
all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in
attuazione di quanto previsto dal presente articolo, possono essere
posti a carico delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del
presente decreto".
All'articolo 32: al comma 1: [...] dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: «c-bis) all'articolo 54, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica" sono inserite le seguenti: ", nonche' per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilita' o di realizzazione di opere pubbliche"; c-ter) all'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito nel programma Next Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore a 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultralarga non e' richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni l'inizio dei lavori all'autorita' competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, nonche' una descrizione sintetica dell'intervento recante altresi' documentazione fotografica"; c-quater) al fine di favorire maggiore efficienza e celerita' nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonche' di assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, i contratti e le concessioni di cui all'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono integralmente esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo codice e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura. I soggetti titolari dei contratti o delle concessioni di cui al periodo precedente, affidati con procedure di gara, e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza, non discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle reti di telecomunicazioni»;
All'articolo 34:
al comma 1:
all'alinea, dopo la parola: «Al» sono inserite le seguenti:
«codice dei contratti pubblici, di cui al»;
alla lettera a), dopo le parole: «all'articolo 46-bis del»
sono inserite le seguenti: «codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna, di cui al»;
alla lettera b), le parole: «e l'adozione» sono sostituite
dalle seguenti: «, e l'adozione» e dopo le parole: «all'articolo
46-bis del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al».
All'articolo 35:
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
"7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del
collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non
possono complessivamente superare con riferimento all'intero
collegio:
a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre
componenti:
1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore
dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di
euro;
2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del
valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni
di euro;
3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del
valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200
milioni di euro;
4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del
valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500
milioni di euro;
5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte del
valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro;
b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da
cinque componenti:
1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore
dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di
euro;
2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte del
valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni
di euro;
3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del
valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200
milioni di euro;
4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del
valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500
milioni di euro;
5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del
valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro"».
Articolo in aggiornamento