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Compensazione prezzi per appalti misti di forniture e lavori

Quesito: In relazione alle previsioni di cui all’articolo 26 del D.L. 50/2022 “Aiuti” in materia di compensazione dei prezzi per “[…] fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori […]” si richiede a codesta Amministrazione di voler meglio precisare i limiti applicativi per tipologia di appalto. Nello specifico se le previsioni del prefato articolo sono da ritenersi di stretta interpretazione o se possono trovare applicazione anche per gli appalti di forniture o per quegli appalti misti di forniture e lavori (nello specifico fornitura con lavori di posa in opera) ove la prestazione principale sia la fornitura. Appare sicuramente illogica l’eventuale esclusione di dette tipologie d’appalto dal perimetro di applicazione della norma in quanto ciò non permetterebbe di compensare i prezzi pur aumentati di determinati beni. […]
Ove si ritenesse non applicabile la disciplina in parola, si chiede se invece possa trovare applicazione, in corso di esecuzione del contratto di fornitura, quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, come interpretato dall’art. 7, comma 2-ter e 2-quater, della Legge 79/2022, per quelle procedure di gara bandite prima dell’entrata in vigore del D.L. 4/2022 che ha introdotto l’obbligatorietà della clausola di revisione dei prezzi e la cui legge speciale di gara comunque non la contenga. Infine, si chiede quale strumento sia a disposizione delle Stazioni Appaltanti, alla luce del quadro normativo attuale, per permettere la compensazione/revisione dei prezzi per quegli appalti sia di lavori che di forniture e/o servizi banditi prima dell’entrata in vigore del citato D.L. 4/2022 e che, alla data attuale, siano stati aggiudicati ma non ancora contrattualizzati e per i quali il prezzo offerto dall’aggiudicatario non risulti più congruo tanto da garantirgli la giusta remuneratività. Ad esempio, se sia astrattamente possibile la
stipula del contratto al prezzo offerto in sede di gara esplicitando una riserva in sede contrattuale o in sede di verbale di consegna dei lavori/fornitura o, ancora, se dopo la stipula del contratto, pur a condizioni non attualmente remunerative, risulterebbe applicabile il richiamato articolo 106 del D.lgs. 50/2016. Ciò in quanto sembrerebbe che la normativa attuale, anche emergenziale, sia unicamente applicabile a quegli appalti già in fase esecutiva così residuando alla S.A., se non disponibili altri strumenti, unicamente la possibilità di valutare la revoca dell’aggiudicazione e quindi dell’intera procedura di gara per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Risposta: In merito al primo quesito posto, si rileva che la disciplina emergenziale introdotta dal Legislatore in materia di adeguamento dei prezzi all’art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con L. 91/2022, e ss.mm.ii., si applica unicamente “in relazione agli appalti pubblici di lavori”, come indicato dal comma 1 dell’articolo in esame e anche confermato dalle FAQ del MIMS inerenti all’accesso al Fondo per l’adeguamento prezzi ex art. 26, comma 4, lett. b), del D.L. 50/2022, convertito con L. 91/2022, consultabile all’indirizzo https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/login. Tanto premesso, con riguardo all’appalto oggetto del quesito, si rileva che per giurisprudenza maggioritaria l’appalto che preveda l’acquisto di beni e l’esecuzione dei lavori di posa in opera accessori all’indicata fornitura si qualifica come appalto di fornitura e non come appalto misto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. tt) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Per tale ragione, nel caso in cui l’appalto rientri nella categoria di appalto di fornitura con posa in opera come indicato nel quesito, non risulta applicabile l’indicata disciplina emergenziale in materia di adeguamento dei prezzi.

In merito al secondo quesito, si rileva l’art. 7 del D.L. n. 36/2022 convertito con modificazioni con la Legge n. 79/2022, introduce una disposizione di interpretazione autentica dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, avente quindi efficacia retroattiva. Si rappresenta tuttavia che la disposizione fa riferimento unicamente al costo dei materiali necessari alla realizzazione di “opere”, circoscrivendo in tal modo l’ambito di applicazione delle novità così introdotte ai soli appalti di lavori, con esclusione quindi degli appalti di servizi e forniture, atteso che ai sensi dell’art. 3, lett. pp) del D.Lgs. 50/2016 per «opera» deve intendersi “il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica”.

In merito al terzo quesito, si conferma che l’adeguamento dei prezzi previsto dal comma 1 dell’art. 26 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. si applica con riguardo agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021 e con riguardo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 e che la revisione dei prezzi presuppone un contratto ad esecuzione continuata e periodica in corso di esecuzione. Dunque, successivamente alla stipula del contratto, risulterebbe applicabile all’appalto in corso di esecuzione la disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Si precisa, tuttavia, che poiché la disposizione di cui all’art. 7, comma 2-ter del D.L. n. 36/2022 convertito con modificazioni con la Legge n. 79/2022 e ss.mm.ii. fornisce una interpretazione autentica delle circostanze impreviste ed imprevedibili dell’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1) circoscritta agli appalti di lavori, in caso di appalti di servizi e forniture la revisione dei prezzi appare consentita entro i limiti stabiliti dall’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, dunque disposta nei casi in cui sono state previste nei documenti di gara iniziali in “clausole chiare, precise e inequivocabili”, come di recente confermato dall’ANAC nel parere FUNZ CONS 20/2022.

Infine, si conferma, come rilevato dalla recente giurisprudenza, che la Stazione appaltante possa valutare la revoca dell’aggiudicazione nel caso in cui l’aumento del costo dell’opera per effetto dell’aumento dei prezzi determini un giudizio di “non sostenibilità” dell’opera stessa. (Parere MIMS n. 1465/2022)

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    Decreto Legge n. 176/2022 (Aiuti Quater) : norme in materia di procedure di affidamento

    Decreto Legge 18 novembre 2022 n. 176 : “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” (Gazzetta Ufficiale S.G. n. 270 del 18.11.2022)

    Entrata in vigore: 19 novembre 2022

                                    Art. 10 
     
           Norme in materia di procedure di affidamento di lavori 
     
      1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile
    2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
    2019, n.  55,  dopo  le  parole  «citta'  metropolitane  e  i  comuni
    capoluogo di provincia» sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «.
    L'obbligo di cui al secondo periodo per i  comuni  non  capoluogo  di
    provincia e' da intendersi applicabile alle procedure il cui  importo
    e' pari o superiore alle soglie  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
    lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120». 
      2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del  PNRR
    o del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso
    al fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio
    2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
    2022, n. 91, e non risultano beneficiarie  delle  preassegnazioni  di
    cui all'articolo 29 del decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
    e dell'articolo 7  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
    ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  213
    del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre
    2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a
    risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del  citato  articolo  26
    del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi,
    a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura
    di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati  a  fronteggiare
    gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari  di
    cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del  Ministero
    dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate
    le modalita' di attuazione del presente comma. 
      3.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) dopo l'articolo 44 e' aggiunto il seguente: 
          «Art.  44-bis   (Semplificazioni   delle   procedure   per   la
    realizzazione degli interventi autostradali di  preminente  interesse
    nazionale).  −  1.  Ai  fini  della  realizzazione  degli  interventi
    autostradali di cui all'Allegato IV-bis al  presente  decreto,  prima
    dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto  legislativo  18
    aprile 2016, n. 50, il progetto definitivo o esecutivo e'  trasmesso,
    rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  le  finalita'  di
    cui al comma 2 e al Comitato speciale  del  Consiglio  superiore  dei
    lavori pubblici di cui all'articolo 45 per le  finalita'  di  cui  al
    comma 3. 
      2. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  entro  i
    successivi quindici giorni  dalla  data  di  ricezione  del  progetto
    secondo  quanto  previsto  al  comma  1,  stipula,   ove   non   gia'
    sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le  amministrazioni  e
    gli  enti  territoriali  competenti  da  cui  risulti  la  favorevole
    valutazione  relativa  alla   realizzazione   dell'intervento,   alle
    caratteristiche peculiari dell'opera, ai tempi stimati  d'esecuzione,
    eventuali  obblighi  a  carico  delle  amministrazioni  coinvolte   e
    ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione  alle  circostanze.
    Tale Protocollo e' inviato al Comitato speciale di cui  al  comma  1,
    che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere  secondo
    quanto previsto dal comma 3. 
      3.  Il  Comitato  speciale  del  Consiglio  superiore  dei   lavori
    pubblici, entro i successivi  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
    ricezione del progetto e in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo
    215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  procede  ad  una
    valutazione ricognitiva  sulla  completezza  del  quadro  conoscitivo
    posto a base del progetto, sulla coerenza  delle  scelte  progettuali
    con le norme vigenti, e sulla presenza dei requisiti per garantire la
    cantierabilita' e la manutenibilita' delle opere. 
      4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si  applicano,  in
    base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento, le
    disposizioni dell'articolo 44, comma 4.»; 
        b) dopo l'Allegato  IV  e'  aggiunto  l'Allegato  IV-bis  di  cui
    all'Allegato 2 al presente decreto. 
    

    Decreto Aiuti Ter n. 175/2022 (conversione in Legge): ulteriori misure per l’attuazione del PNRR

    Legge 17 novembre 2022 n. 175
    Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita’ delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (Gazzetta Ufficiale – S.G. 17.11.2022 n. 269)

    Entrata in vigore: 18 settembre 2022

    TESTO COORDINATO Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 con la Legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175.

    Disposizioni in materia di appalti pubblici ed ulteriori misure per l’attuazione del PNRR.

                                    Art. 29 
              Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili 
     
      1. Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l'avvio  ((di
    opere  indifferibili,))  di  cui  all'articolo  26,  comma   7,   del
    decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  la  procedura  disciplinata  dai
    commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del  Consiglio
    dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
    213 del 12 settembre 2022, si applica  anche  agli  interventi  degli
    enti locali finanziati con risorse di cui all'articolo  1,  comma  2,
    lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e  13)  e  lettera  d),
    numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 . 
      2. A tal fine, gli enti locali attuatori degli interventi di cui al
    comma 1 considerano come importo preassegnato a  ciascun  intervento,
    in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di  assegnazione
    relativo a ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15  per
    cento dell'importo gia'  assegnato  dal  predetto  provvedimento.  La
    preassegnazione delle risorse di cui  al  primo  periodo  costituisce
    titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli  enti
    locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo di cui  al
    comma 1 con le procedure  disciplinate  dall'articolo  5  del  citato
    decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  28  luglio  2022,
    l'amministrazione  finanziatrice,  sentito  l'ente  locale,  provvede
    all'annullamento della preassegnazione di cui al  secondo  periodo  o
    della domanda di accesso. 
      3. Nei limiti degli importi  annuali  delle  risorse  preassegnate,
    ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto  di  specifiche
    esigenze espresse  dai  soggetti  attuatori  e  del  monitoraggio  in
    itinere da  porre  in  essere  mediante  il  ricorso  ai  sistemi  di
    monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato,  puo'  rimodulare
    la richiamata preassegnazione di contributo. 
      4. Le risorse preassegnate ai sensi del comma 2 sono poste a carico
    delle  risorse   autorizzate   dall'articolo   34,   comma   1,   del
    decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per gli interventi  del  Piano
    nazionale per gli investimenti complementari al  Piano  nazionale  di
    ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
    6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
    luglio  2021,  n.  101,  nei  limiti   degli   stanziamenti   annuali
    disponibili. 
    
                                   Art. 30 
        ((Utilizzo delle economie derivanti)) da contratti di forniture 
              e servizi o di concessione di contributi pubblici 
     
      1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il
    comma 1046 e' aggiunto il seguente: 
      «1046-bis. Fermo restando quanto previsto a  legislazione  vigente,
    per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali  da
    costruzione, nonche' dei carburanti e  dei  prodotti  energetici,  le
    risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di
    contratti pubblici, aventi ad oggetto  lavori,  servizi  e  forniture
    ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi
    del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  possono  essere
    utilizzate dalle amministrazioni titolari,  previa  comunicazione  al
    Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  nell'ambito  dei
    medesimi interventi  per  far  fronte  ai  maggiori  oneri  derivanti
    dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali,  delle
    attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.». 
                                   Art. 32 
                    Misure per accelerare la realizzazione 
                         degli investimenti pubblici 
     
      1. All'articolo  10  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
    dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente: 
      «6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di  cui
    al presente articolo mediante il  ricorso  a  procedure  aggregate  e
    flessibili  per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici,  garantendo
    laddove necessario ((l'applicazione)) uniforme dei principi  e  delle
    priorita' trasversali ((previsti)) dal Piano nazionale di  ripresa  e
    resilienza  (PNRR)  ed  agevolando  al  contempo  le   attivita'   di
    monitoraggio e controllo degli interventi, in  attuazione  di  quanto
    previsto dal comma 1, d'intesa con  le  amministrazioni  interessate,
    ((la  societa'))  Invitalia  S.p.A.  promuove  la  definizione  e  la
    ((stipulazione)) di appositi accordi quadro, ai  sensi  dell'articolo
    54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  per  l'affidamento
    dei servizi tecnici  e  dei  lavori.  I  soggetti  attuatori  che  si
    avvalgono di una procedura  avente  ad  oggetto  accordi  quadro  per
    servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attivita'  di
    centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti  a
    carico delle convenzioni di cui al comma 5.».
                                  Art. 34 bis 
     Affidamento di  incarichi  di  responsabile  unico  del  procedimento
                    nell'ambito dell'attuazione del PNRR 
     
    1. Al fine di accelerare gli investimenti a  valere  sulle  risorse
    del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo  determinato  ai
    sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
    degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
    267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli
    incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo
    31 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo
    18 aprile 2016, n. 50.
                                    Art. 39 
            Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali 
     
      1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  132,
    dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nei casi
    di affidamento  diretto  da  parte  del  Ministero  della  cultura  a
    societa'  in  house  del  medesimo  Ministero  dei  servizi  di   cui
    all'articolo 117 del ((codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
    cui  al))  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.   42,   trova
    applicazione  l'articolo  50  ((del  codice  di  cui   al))   decreto
    legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

     

    Decreto Aiuti n. 50/2022 ed aggiornamento dei prezzi non presenti nel prezzario regionale

    Quesito: Alla luce del DL 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. DL “Aiuti”) ,come si aggiornano i prezzi che non sono presenti nel prezzario regionale (per esempio se si tratta di nuovi prezzi, prezzi compositi, opere a corpo, ecc.) ?

    Risposta: L’art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, allo scopo di fronteggiare l’eccezionale aumento dei costi dei materiali e dei prodotti energetici, ha introdotto ulteriori meccanismi compensativi applicabili agli appalti di lavori pubblici aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31/12/2021, basati sull’utilizzo dei prezzari regionali. Nello specifico, ai sensi della citata disposizione, l’operatore economico ha diritto a fruire del meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi, in relazione ai lavori eseguiti nel corso del 2022, afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure nel medesimo arco temporale. L’adeguamento è quindi determinato attraverso un aggiornamento straordinario del prezzario regionale che le Regioni devono approvare entro il 31 luglio 2022. Il comma 1 del citato art. 26 D.L. 50/2022 precisa che i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari straordinari sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti, al netto dei ribassi d’asta, nella misura del 90 per cento, ferma restando l’applicazione in via transitoria, nelle more dell’aggiornamento straordinario del prezziario, della maggiorazione fino al venti percento di cui al successivo comma 3, salvo successivo
    conguaglio. Ciò posto, la disciplina di nuova introduzione non considera espressamente l’ipotesi in cui l’incremento eccezionale dei prezzi interessi lavorazioni non rinvenibili nel prezzario regionale. Avuto riguardo alla ratio sottesa alla tipologia di parametri individuati per la determinazione degli importi da corrispondere a compensazione, appare applicabile in via analogica la medesima modalità utilizzata nel caso in cui si debba calcolare il prezzo di una lavorazione non riscontrabile nel prezzario o i nuovi prezzi di lavorazioni non previste nel contratto. In tale evenienza sarà cura della direzione lavori procedere all’analisi dei prezzi sulla scorta di un’aggiornata indagine di mercato, da documentare adeguatamente, seguendo (…) le metodologie descritte nella nota informativa-istruzioni operative relative al prezzario regionale approvato (…). (Parere MIMS n. 1395/2022)

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      Compensazione prezzi per lavorazioni non presenti nel prezzario regionale

      Quesito: Il Decreto in oggetto prevede una forma di compensazione prezzi in deroga nelle more dell’aggiornamento prezzi regionale. La totalità dei nostri progetti non usa solo il prezziario regionale, in quanto molte lavorazioni non erano rinvenibili in esso per cui c’era stata la necessità di formulare dei prezzi con relativi analisi sulla base di indagini di mercato. La compensazione del Decreto Aiuti prevede di agire solo sui prezzi del prezziario regionale, lasciando invece inalterati gli altri? Nel caso dovessi aggiornare gli altri quel sarebbe la strada?

      Risposta: L’art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, allo scopo di fronteggiare l’eccezionale aumento dei costi dei materiali e dei prodotti energetici, ha introdotto ulteriori meccanismi compensativi
      applicabili agli appalti di lavori pubblici aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31/12/2021, basati sull’utilizzo dei prezzari regionali. Nello specifico, ai sensi della citata disposizione, l’operatore economico ha diritto a fruire del meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi, in relazione ai lavori eseguiti nel corso del 2022, afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure nel medesimo arco temporale.
      L’adeguamento è quindi determinato attraverso un aggiornamento straordinario del prezzario regionale che le Regioni devono approvare entro il 31 luglio 2022. Il comma 1 del citato art. 26 D.L. 50/2022 precisa che i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari straordinari sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti, al netto dei ribassi d’asta, nella misura del 90 per cento, ferma restando l’applicazione in via transitoria, nelle more dell’aggiornamento straordinario del prezziario, della maggiorazione fino al venti percento di cui al successivo comma 3, salvo successivo conguaglio.
      Ciò posto, la disciplina di nuova introduzione non considera espressamente l’ipotesi in cui l’incremento eccezionale dei prezzi interessi lavorazioni non rinvenibili nel prezzario regionale. A fronte di siffatta lacuna normativa, avuto riguardo alla ratio sottesa alla tipologia di parametri individuati per la determinazione degli importi da corrispondere per l’adeguamento dei prezzi, appare applicabile in via analogica la medesima modalità utilizzata nel caso in cui si debba calcolare il prezzo di una lavorazione non riscontrabile nel prezzario o i nuovi prezzi di lavorazioni non previste nel contratto. In tale evenienza sarà cura della direzione lavori procedere all’analisi dei prezzi sulla scorta di un’aggiornata indagine di mercato, da documentare adeguatamente, seguendo, per quanto attiene alle stazioni appaltanti del Veneto, le metodologie descritte nella nota informativa istruzioni operative relative al prezzario regionale approvato con D.G.R. n. 555 del 20 maggio 2022. (Parere MIMS n. 1330/2022)

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        IVA applicabile alle somme erogate per compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici : risoluzione Agenzia Entrate

        Agenzia Entrate – Risoluzione n. 39 del 13.07.2022

        IVA applicabile all’erogazione delle risorse finanziarie per compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (decreto legge 25 maggio 2021, n. 73). 

        [abstract]

        Secondo quanto rappresentato nell’istanza e alla luce delle norme e della prassi sopra richiamata, emerge che le somme costituenti la dotazione del predetto Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero per l’adeguamento dei prezzi vengono versate alle varie stazioni appaltanti una volta riscontrata l’insufficienza delle risorse a disposizione delle stesse, di cui al citato articolo 1-septies, comma 6, del decreto legge n. 73 del 2021, e a seguito della presentazione di apposita istanza di accesso al Fondo medesimo secondo la procedura prevista dal richiamato d.m. n. 371 del 2021. Dette somme successivamente dovranno essere erogate agli appaltatori in relazione alle istanze pervenute entro il 9 dicembre 2021 e ritenute ammissibili, istanze che le stazioni appaltanti, come accennato, dovranno, tra gli altri documenti, allegare alle proprie dichiarazioni comprovanti l’insufficienza delle risorse finanziarie, ai sensi dell’articolo 1-septies sopra citato e degli articoli 1 e 2 del suddetto decreto ministeriale n. 371. Nella fattispecie prospettata, quindi, l’erogazione delle predette somme facenti parte del Fondo risulta disciplinata da precise disposizioni di legge (quale l’articolo 1septies del decreto legge n. 73 del 2021, oltre ai decreti ministeriali di attuazione), che prevedono sia i soggetti destinatari (i soggetti di cui al comma 7 dell’articolo 1-septies ossia le varie stazioni appaltanti interessate), sia le finalità per cui tali risorse sono state stanziate ed erogate, oltre che le puntuali modalità operative di calcolo delle predette somme, alla luce dello stanziamento effettuato. Tenuto conto del descritto quadro giuridico di riferimento, si ritiene che l’erogazione delle predette somme non integri il presupposto oggettivo ai fini dell’IVA di cui all’articolo 3 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica; infatti, dette somme vengono erogate dal Ministero istante nei confronti dei soggetti di cui al richiamato articolo 1-septies, comma 7, del citato decreto legge n. 73 del 2021 (stazioni appaltanti), in assenza di alcuna controprestazione da parte di quest’ultimi e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di 15 servizi nei confronti dell’ente erogatore. In mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, come innanzi precisato, dette somme si configurarsi “mere” movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”. Le medesime considerazioni sopra esposte valgono anche per le somme erogate alle stazioni appaltanti a valere sul medesimo Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto legge n. 73 del 2021, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (in corso di conversione).

        Per quanto concerne la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all’appaltatore, si ritiene che le stesse assumano natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell’opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l’aliquota già previste per l’originario contratto di appalto. Al riguardo, l’articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopra richiamato, che sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, dispone che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali “aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.

        Aumento prezzo materiali – Mancata aggiudicazione per insostenibilità ed anti economicità dell’ opera – Compensazione e revisione prezzi – Meccanismi eccezionali – Non incidenza (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)

        TAR Firenze, 04.07.2022 n. 885

        1.7 Con riferimento alle censure dedotte va preliminarmente chiarito che la valutazione di “anti economicità” dell’opera, prescinde dall’applicazione degli strumenti di adeguamento e compensazione dei prezzi previsti dalla normativa vigente, in quanto si pone in una fase necessariamente antecedente, avendo a riferimento l’esame della situazione in quel momento esistente e le circostanze sopravvenute rispetto alla delibera di indizione.
        1.8 I meccanismi introdotti di recente dal Legislatore, tra i quali la modifica dell’art. 113 bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (consentendo di emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori senza il rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP), unitamente alla compensazione prezzi straordinaria (estesa di recente al 2022 dal D.L. del 1° marzo 2022 n. 17), costituiscono degli strumenti eccezionali per fronteggiare l’incremento dei costi delle materie, consentendo alla stazione appaltante di mantenere gli standard di sicurezza e garantendo la prosecuzione dei lavori e l’ultimazione dell’opera.
        1.9 In particolare il riconoscimento di compensazioni, in aumento o in diminuzione, anche in deroga al meccanismo della revisione prezzi, consente all’impresa affidataria di presentare singole istanze di compensazione che, comunque, sono suscettibili di coprire solo parte dei costi sostenuti dalla stazione appaltante.
        2. Anche il meccanismo della revisione prezzi, di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016, è suscettibile di essere applicato nell’ipotesi di eventuali “modifiche” e di varianti dei contratti di appalto già stipulati e in corso di validità, essendo comunque sottoposta ad autorizzazione del RUP in presenza (come nel caso di specie) di incrementi sostanziali.
        2.1 L’incremento del costo dell’opera, pari ad un terzo di quanto in origine preventivato, non solo costituiva una circostanza sopravvenuta e non prevista, ma era suscettibile di incidere (in considerazione dell’entità dell’incremento) sulle stesse ragioni che avevano portato l’Amministrazione a decidere per la realizzazione dell’opera.
        2.2 Una verifica sulla sostenibilità dell’opera non poteva che risultare obbligata per l’Amministrazione, circostanza quest’ultima ancora più condivisibile considerando che, nel caso di specie, si era nella fase della “proposta di aggiudicazione”, nell’ambito della quale la Commissione si era limitata a certificare gli esiti dell’esame delle offerte pervenute, rimettendo ogni valutazione definitiva alla stazione appaltante.
        2.3 È evidente che il giudizio di “non sostenibilità” e di anti economicità di un’opera non poteva essere condizionato (se non in minima parte) dall’introduzione di detti strumenti eccezionali che prevedono, peraltro, l’accesso a fondi limitati e sono destinati ad assolvere a necessità impreviste e sopravvenute nel corso dell’esecuzione del contratto (Cons. Stato, Sez. V, 11.1.2022, n.202).
        2.4 Detta valutazione, inoltre, non poteva che investire direttamente la stazione appaltante e non poteva che incidere entro la fase dell’aggiudicazione provvisoria, dove la stessa stazione appaltante aveva acquisito i risultati della commissione, competente quest’ultima unicamente per quanto attiene l’esame delle offerte e della regolarità delle domande presentate.

        Decreto Aiuti n. 50/2022 (conversione in Legge n. 91/2022) : disposizioni per appalti pubblici e concessioni

        Pubblicata la Legge 15 luglio 2022, n. 91 di “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto – Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (GURI n. 164 del 15.07.2022)

        Entrata in vigore del provvedimento: 16 luglio 2022

        TESTO COORDINATO del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 con le modifiche introdotte dalla legge di conversione


        Art. 26
        Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori

        1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche’ dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e’ adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonche’ di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento e’ emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento e’ effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia’ riconosciute o liquidate, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all’articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia’ assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresi’, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche’ le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia gia’ adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e’ emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalita’ di cui al primo periodo, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento e’ effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
        2. Per le finalita’ di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all’anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all’articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, sentite le regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell’aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validita’ entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
        3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all’articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalita’ di cui al comma 1, qualora, all’esito dell’aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti nell’anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all’adozione del prezzario aggiornato.
        4. Per i soggetti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all’applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede:
        a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall’articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto- legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche’ dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell’accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalita’ definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati del contratto d’appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell’entita’ delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l’entita’ delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale e’ formulata l’istanza di accesso al Fondo, l’entita’ del contributo richiesto e gli estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.
        Qualora l’ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e’ effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l’obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all’articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse;
        b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonche’ dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall’articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le modalita’ previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, di cui all’articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell’accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalita’ previste dal decreto di cui all’articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto d’appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell’entita’ delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l’entita’ delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale e’ formulata l’istanza di accesso al Fondo, l’entita’ del contributo richiesto e gli estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. 
        Qualora l’ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e’ effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
        Fermo restando l’obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all’articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.
        5. Per le finalita’ di cui al comma a) la dotazione del Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e’ incrementata di 1.000 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro per l’anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente lettera per l’anno 2022, nonche’ dall’articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a),
        del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate per l’anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse eccedenti l’importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023;
        b) la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e’ incrementata di ulteriori 500 milioni di euro per l’anno 2022 e di 550 milioni di euro per l’anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l’importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023.
        5-bis. In relazione all’organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e’ autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022 per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km 49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        6. Fermo quanto previsto dall’articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalita’, le stazioni appaltanti possono, altresi’, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.
        7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, e’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il «Fondo per l’avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l’anno 2022, 1.700 milioni di euro per l’anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l’anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita’ del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le modalita’ definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 59
        del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. Al Fondo possono altresi’ accedere, nei termini di cui al terzo periodo: 
        a) il Commissario straordinario di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021;
        b) la societa’ Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020;
        c) l’Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all’articolo 9, comma 5-ter del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
        7-bis. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, sono determinate le modalita’ di accesso al Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti criteri: 
        a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento secondo modalita’ telematiche e relativo corredo informativo;
        b) ai fini dell’assegnazione delle risorse, i dati necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
        c) l’assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l’avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche;
        d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568,  sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilita’ di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR;
        e) determinazione delle modalita’ di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d’asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall’applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le eventuali risorse del Fondo gia’ trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
        f) fermo restando l’integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione della possibilita’ di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
        7-ter. Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al comma 7-bis puo’ essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al comma 7, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi medesimi, e sono altresi’ stabilite le modalita’ di verifica dell’importo effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.
        8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all’articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, gia’ aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalita’ previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo quadro, utilizzano i prezzari aggiornati secondo le modalita’ di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro medesimo. In relazione all’esecuzione degli accordi quadro di cui al primo periodo, si applicano, altresi’, le previsioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
        direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilita’ del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro gia’ in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
        9. All’articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, il comma 11- bis e’ abrogato.
        10. All’articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legg 27 aprile 2022, n. 34, i  commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
        11. Le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.
        12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonche’ agli accordi quadro di lavori di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa’ del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attivita’ previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo del citato comma 2 del presente articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle societa’ del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del
        presente decreto le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.
        12-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
        13. In considerazione delle istanze presentate e dell’utilizzo effettivo delle risorse, al fine di assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie disponibilita’ per le finalita’ di cui al presente articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell’anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
        14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di euro per l’anno 2022, 2.750 milioni di euro per l’anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede ai sensi dell’articolo 58.

        Art. 26 bis
        Disposizioni in materia di gare per l’affidamento di servizi sostitutivi di mensa

        1. Per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui e’ indetta la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonche’, in caso di contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalita’ del sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, fino al 31 dicembre 2022, si applica l’articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) alla lettera a), le parole: «in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti» sono soppresse;
        b) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
        «c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresi’ ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti».

        Articolo in aggiornamento

         

        Decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022): disposizioni urgenti per appalti pubblici e concessioni di lavori

        Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (GURI Serie Generale n. 114 del 17.05.2022)

        Di seguito la normativa rilevante in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori.

                                       Art. 26 
                            Disposizioni urgenti in materia 
                            di appalti pubblici di lavori 
         
          1.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei
        materiali da costruzione,  nonche'  dei  carburanti  e  dei  prodotti
        energetici,  in  relazione  agli  appalti  pubblici  di  lavori,  ivi
        compresi quelli affidati a  contraente  generale,  aggiudicati  sulla
        base di offerte, con termine finale  di  presentazione  entro  il  31
        dicembre 2021, lo stato di  avanzamento  dei  lavori  afferente  alle
        lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
        annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
        misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31  dicembre  2022,  e'  adottato,
        anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,  applicando  i
        prezzari aggiornati ai sensi del  comma  2  ovvero,  nelle  more  del
        predetto aggiornamento, quelli  previsti  dal  comma  3.  I  maggiori
        importi derivanti dall'applicazione dei  prezzari  di  cui  al  primo
        periodo, al netto dei ribassi formulati  in  sede  di  offerta,  sono
        riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento,
        nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto  periodo,  nonche'
        di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle  risorse
        dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento  e'
        emesso contestualmente e comunque entro cinque  giorni  dall'adozione
        dello stato di avanzamento. Il  pagamento  e'  effettuato,  al  netto
        delle compensazioni eventualmente gia' riconosciute o  liquidate,  ai
        sensi  dell'articolo  106,  comma,  1,  lettera   a),   del   decreto
        legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  entro  i  termini   di   cui
        all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
        18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per  cento,  le
        risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico
        di ogni intervento,  fatte  salve  le  somme  relative  agli  impegni
        contrattuali  gia'  assunti,  e  le  eventuali  ulteriori   somme   a
        disposizione  della  medesima   stazione   appaltante   e   stanziate
        annualmente  relativamente  allo  stesso  intervento.  Ai  fini   del
        presente  comma,  possono,  altresi',  essere  utilizzate  le   somme
        derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una  diversa
        destinazione  sulla  base  delle  norme  vigenti,  nonche'  le  somme
        disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
        medesima stazione appaltante e per i quali  siano  stati  eseguiti  i
        relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione,  nel
        rispetto delle procedure contabili della spesa  e  nei  limiti  della
        residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in  vigore
        del presente decreto. Qualora il  direttore  dei  lavori  abbia  gia'
        adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il  responsabile  unico
        del  procedimento  abbia  emesso   il   certificato   di   pagamento,
        relativamente anche alle lavorazioni effettuate  tra  il  1°  gennaio
        2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e'  emesso,
        entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di  pagamento
        straordinario recante la determinazione, secondo le modalita' di  cui
        al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto  relativo
        alle lavorazioni effettuate  e  contabilizzate  a  far  data  dal  1°
        gennaio 2022. In tali  casi,  il  pagamento  e'  effettuato  entro  i
        termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo. 
          2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di
        cui  all'articolo  23,  comma  16,  terzo  periodo,  del  codice  dei
        contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50  del  2016,  e
        limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro  il  31  luglio  2022,
        procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari  in  uso  alla
        data di entrata in vigore del presente decreto, in  attuazione  delle
        linee guida di cui all'articolo 29, comma 12,  del  decreto-legge  27
        gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
        marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni,  i
        prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici  giorni,  dalle
        competenti   articolazioni   territoriali   del    Ministero    delle
        infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili,  sentite  le  regioni
        interessate.  Fermo  quanto  previsto  dal  citato  articolo  29  del
        decreto-legge  n.  4  del  2022,  in  relazione  alle  procedure   di
        affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente  alla  data
        di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022,
        ai  fini  della  determinazione  del  costo   dei   prodotti,   delle
        attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi  dell'articolo  23,  comma
        16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano  i  prezzari
        aggiornati  ai  sensi  del  presente   comma   ovvero,   nelle   more
        dell'aggiornamento,  quelli  previsti  dal  comma   3.   I   prezzari
        aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere  validita'  entro
        il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino
        al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara  la  cui  approvazione
        sia intervenuta entro tale data. 
          3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai  sensi
        del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma
        11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni  appaltanti,  per  i
        contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione  del  costo
        dei prodotti,  delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni,  ai  sensi
        dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50  del  2016,
        incrementano  fino  al  20  per  cento  le  risultanze  dei  prezzari
        regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla
        data del 31 dicembre 2021. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,
        qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma
        2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a
        quelli approvati alla data del  31  dicembre  2021  inferiore  ovvero
        superiore alla percentuale di  cui  al  primo  periodo  del  presente
        comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio  degli  importi
        riconosciuti  ai  sensi  del  medesimo  comma  1,  in  occasione  del
        pagamento degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  afferenti  alle
        lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
        annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
        misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato. 
          4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei  contratti
        pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  di  cui  al  decreto
        legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui
        all'articolo   142,   comma   4,   del   medesimo   codice,    ovvero
        all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al  decreto
        legislativo n. 50  del  2016,  ad  esclusione  dei  soggetti  di  cui
        all'articolo  164,  comma  5,  del  medesimo  codice,  per  i  lavori
        realizzati ovvero affidati dagli stessi,  in  caso  di  insufficienza
        delle risorse di cui al comma  1,  alla  copertura  degli  oneri,  si
        provvede: 
            a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in  parte,
        con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del  Parlamento
        europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE)
        2021/241 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  12  febbraio
        2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano
        nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato  «PNRR»,  di
        cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  6  maggio  2021,   n.   59,
        convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  luglio  2021,  n.  101
        ovvero in relazione ai quali siano nominati  Commissari  straordinari
        ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,
        convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55,  a
        valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7,  comma  1,  del
        decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
        dalla legge 11 settembre 2020, n.  120,  limitatamente  alle  risorse
        autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del  decreto-legge
        21 marzo 2022, n. 21, nonche'  dalla  lettera  a)  del  comma  5  del
        presente articolo. Le istanze di accesso al  Fondo  sono  presentate:
        entro il 31 agosto 2022,  relativamente  agli  stati  di  avanzamento
        concernenti le lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore
        dei lavori ovvero annotate, sotto la  responsabilita'  dello  stesso,
        nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e  fino  al  31  luglio
        2022;  entro  il  31  gennaio  2023,  relativamente  agli  stati   di
        avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate  dal
        direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita'  dello
        stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022  e  fino  al  31
        dicembre 2022. Ai  fini  dell'accesso  alle  risorse  del  Fondo,  le
        stazioni appaltanti trasmettono telematicamente  al  Ministero  delle
        infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  ai  sensi  e  per  gli
        effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della  Repubblica
        28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo
        Ministero entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
        presente decreto, i dati del contratto d'appalto, copia  dello  stato
        di avanzamento dei lavori corredata  da  attestazione  da  parte  del
        direttore  dei   lavori,   vistata   dal   responsabile   unico   del
        procedimento, dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo
        di cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie disponibili ai
        sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello  stato  di
        avanzamento dei lavori in relazione al quale e'  formulata  l'istanza
        di accesso al Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi
        per l'effettuazione del  versamento  del  contributo  riconosciuto  a
        valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare  delle  richieste
        di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal
        primo  periodo,  la  ripartizione  delle  risorse  tra  le   stazioni
        appaltanti richiedenti e' effettuata in misura proporzionale e fino a
        concorrenza del  citato  limite  massimo  di  spesa.  Fermo  restando
        l'obbligo delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a
        valere sulle risorse di cui al  comma  1,  entro  i  termini  di  cui
        all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del  codice   dei
        contratti pubblici di cui al citato decreto  legislativo  n.  50  del
        2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il  pagamento  viene
        effettuato  dalla  stazione  appaltante  entro  trenta   giorni   dal
        trasferimento di dette risorse; 
            b) in relazione agli interventi diversi da  quelli  di  cui  alla
        lettera a), a valere sulle risorse  del  Fondo  di  cui  all'articolo
        1-septies,  comma  8,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
        convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
        come incrementate dal comma 5, lettera  b),  del  presente  articolo,
        nonche' dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1°  marzo  2022,
        n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.
        34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n.  21
        del 2022 secondo le modalita' previste di cui all'articolo 1-septies,
        comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le
        istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
        relativamente agli stati di avanzamento  concernenti  le  lavorazioni
        eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori  ovvero  annotate,
        sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure  dal
        1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31  gennaio  2023,
        relativamente agli stati di avanzamento  concernenti  le  lavorazioni
        eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori  ovvero  annotate,
        sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure  dal
        1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso  alle
        risorse del Fondo, le stazioni  appaltanti  trasmettono,  secondo  le
        modalita' previste dal decreto di cui all'articolo  1-septies,  comma
        8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021,  i  dati
        del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei  lavori
        corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori,  vistata
        dal  responsabile  unico   del   procedimento,   dell'entita'   delle
        lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entita' delle
        risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate  ai
        fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione
        al quale e' formulata l'istanza di accesso al  Fondo,  l'entita'  del
        contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento
        del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora
        l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore  al
        limite di spesa previsto dal primo  periodo,  la  ripartizione  delle
        risorse tra le  stazioni  appaltanti  richiedenti  e'  effettuata  in
        misura proporzionale e fino a concorrenza del citato  limite  massimo
        di spesa. Fermo  restando  l'obbligo  delle  stazioni  appaltanti  di
        effettuare i pagamenti a valere sulle risorse  di  cui  al  comma  1,
        entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo  periodo,
        del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al   citato   decreto
        legislativo n. 50 del 2016, in  caso  di  accesso  alle  risorse  del
        Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante  entro
        trenta giorni dal trasferimento di dette risorse. 
          5. Per le finalita' di cui al comma 4: 
            a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo  7,  comma  1,  del
        decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
        legge n. 120 del 2020, e' incrementata di 1.000 milioni di  euro  per
        l'anno 2022 e 500  milioni  di  euro  per  l'anno  2023.  Le  risorse
        stanziate  dalla  presente   lettera   per   l'anno   2022,   nonche'
        dall'articolo 23, comma 2, lettera a),  del  decreto-legge  21  marzo
        2022, n. 21, sono destinate al riconoscimento di contributi  relativi
        alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a),
        del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate
        per l'anno  2023  sono  destinate  al  riconoscimento  di  contributi
        relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della  medesima
        lettera a) del comma 4,  entro  il  31  gennaio  2023.  Le  eventuali
        risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle  stazioni
        appaltanti in relazione alle istanze presentate entro  il  31  agosto
        2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento  dei  contributi
        relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023; 
            b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8,
        del  decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   convertito,   con
        modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di
        ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e  di  550  milioni  di
        euro per  l'anno  2023.  Le  eventuali  risorse  eccedenti  l'importo
        complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
        istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere  utilizzate
        per il  riconoscimento  dei  contributi  relativamente  alle  istanze
        presentate entro il 31 gennaio 2023. 
          6. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  29,  commi  8  e  9,  del
        decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
        dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i  maggiori  costi
        derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3  del  presente
        articolo, dei prezzari  utilizzati  nelle  procedure  di  affidamento
        delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
        vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022,  le  stazioni
        appaltanti  possono  procedere  alla  rimodulazione  delle  somme   a
        disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le
        medesime  finalita',  le  stazioni  appaltanti   possono,   altresi',
        utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati
        di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali  siano
        stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
        esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e  nei
        limiti della residua  spesa  autorizzata  disponibile  alla  data  di
        entrata in vigore del presente decreto. 
          7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al  comma  6,  per
        fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai  sensi
        dei  commi  2  e  3,  dei  prezzari  utilizzati  nelle  procedure  di
        affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente  alla  data
        di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre  2022
        che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,  con  le
        risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE)
        2021/241  e'  istituto  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
        dell'economia  e  delle  finanze  il  «Fondo  per  l'avvio  di  opere
        indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno
        2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500  milioni  di  euro
        per ciascuno degli anni 2024 e 2025  e  1.300  milioni  di  euro  per
        l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei  limiti  degli
        stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del  Fondo
        di rotazione di cui all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.
        183. Fermi restando gli interventi prioritari  individuati  al  primo
        periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere,  secondo
        le  modalita'  definite  al  quinto  periodo  e  relativamente   alle
        procedure   di   affidamento   di   lavori   delle   opere    avviate
        successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
        fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati  la
        cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse  finanziarie
        disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il  31
        dicembre 2026  relativi  al  Piano  nazionale  per  gli  investimenti
        complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.  59
        del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del  2021
        e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
        ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto-legge  n.  32   del   2019,
        convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.  Al  Fondo
        possono altresi' accedere, nei termini di cui al precedente periodo: 
            a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421,
        della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  per  la  realizzazione  degli
        interventi inseriti nel programma di cui al comma  423  del  medesimo
        articolo 1 della legge n. 234 del 2021; 
            b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.  di
        cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  11  marzo  2020,   n.   16,
        convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31,  per
        la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo  articolo
        3 del decreto-legge n. 16 del 2020; 
            c) l'Agenzia per la  coesione  territoriale  per  gli  interventi
        previsti  dal  decreto  di  cui  all'articolo  9,  comma  5-ter,  del
        decreto-legge n. 4 del 2022,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
        legge n. 25 del 2022. 
          Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
        da adottare entro 45 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
        presente decreto su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
        finanze, di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  della
        mobilita' sostenibili, sono determinate le modalita'  di  accesso  al
        Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative  risorse
        secondo i seguenti criteri: 
            a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di
        assegnazione delle risorse da  parte  delle  Amministrazioni  statali
        finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi  programmi  di
        investimento  secondo  modalita'  telematiche  e   relativo   corredo
        informativo; 
            b) ai fini dell'assegnazione delle  risorse,  i  dati  necessari,
        compresi  quelli  di  cui  al  comma   6,   sono   verificati   dalle
        amministrazioni statali istanti attraverso  sistemi  informativi  del
        Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
            c)  l'assegnazione  delle  risorse   avviene   sulla   base   del
        cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato
        ai sensi della lettera b) e  costituisce  titolo  per  l'avvio  delle
        procedure di affidamento delle opere pubbliche; 
            d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite
        dalla citata legge n. 183 del  1987  e  dal  regolamento  di  cui  al
        decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1988,  n.  568,
        sulla base delle  richieste  presentate  dalle  amministrazioni,  nei
        limiti delle disponibilita' di cassa; per le risorse  destinate  agli
        interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati  in  favore  dei
        conti di tesoreria Next Generation  UE-Italia  gestiti  dal  Servizio
        centrale per il PNRR  che  provvede  alla  successiva  erogazione  in
        favore delle Amministrazioni aventi diritto,  con  le  procedure  del
        PNRR; 
            e) modalita' di restituzione delle economie derivanti dai ribassi
        d'asta  non  utilizzate  al  completamento  degli  interventi  ovvero
        dall'applicazione delle clausole  di  revisione  dei  prezzi  di  cui
        all'articolo 29, comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  n.  4  del
        2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022.  Le
        eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle stazioni  appaltanti
        devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
        riassegnate al Fondo; 
            f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste  di
        accesso  al  Fondo  di  cui  al  presente  comma,  previsione   della
        possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al
        comma 4 ai sensi del comma 13. 
          Per  gli  interventi  degli  enti  locali  finanziati  con  risorse
        previste  dal  regolamento  (UE)  2021/240  e  dal  regolamento  (UE)
        2021/241, con i decreti di cui  al  precedente  periodo  puo'  essere
        assegnato direttamente, su  proposta  delle  Amministrazioni  statali
        finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui
        al primo periodo del presente comma, tenendo conto dei cronoprogrammi
        procedurali e finanziari degli interventi medesimi  e  sono  altresi'
        stabilite  le  modalita'  di  verifica  dell'importo   effettivamente
        spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6. 
          8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli  accordi  quadro  di
        lavori di cui all'articolo 54 del codice dei  contratti  pubblici  di
        cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,  gia'  aggiudicati  ovvero
        efficaci alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  le
        stazioni appaltanti,  ai  fini  della  esecuzione  di  detti  accordi
        secondo le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6  del  medesimo
        articolo 54 del codice dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
        legislativo  n.  50   del   2016   e   nei   limiti   delle   risorse
        complessivamente stanziate per il finanziamento dei  lavori  previsti
        dall'accordo quadro  utilizzano  i  prezzari  aggiornati  secondo  le
        modalita' di cui al comma 2 ovvero di cui al  comma  3  del  presente
        articolo, fermo restando il ribasso  formulato  in  sede  di  offerta
        dall'impresa  aggiudicataria   dell'accordo   quadro   medesimo.   In
        relazione  all'esecuzione  degli  accordi  quadro  di  cui  al  primo
        periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui all'articolo 29
        del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla
        legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4  si
        applicano  anche  alle  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal
        direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la  responsabilita'  del
        direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
        fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di  lavori  basati
        su accordi quadro gia' in esecuzione alla data di entrata  in  vigore
        del presente decreto. 
          9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con
        modificazioni, dalla legge n. 25  del  2022,  il  comma  11-  bis  e'
        abrogato. 
          10. All'articolo  25  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
        convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34,  i
        commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati. 
          11.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  23,  comma   1,   del
        decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si applicano anche  alle  istanze
        di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del  Fondo  di
        cui al comma 4, lettera a) del presente articolo. 
          12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei  commi
        2, secondo e quarto periodo, e 3, si  applicano  anche  agli  appalti
        pubblici di lavori, nonche' agli accordi  quadro  di  lavori  di  cui
        all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa'
        del gruppo Ferrovie dello Stato,  di  ANAS  S.p.A.  con  riguardo  ai
        prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui
        al primo periodo  del  citato  comma  2  del  presente  articolo.  In
        relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle  societa'
        del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. in essere alla  data
        di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso
        di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi
        delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei  lavori
        dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022. 
          13. In considerazione  delle  istanze  presentate  e  dell'utilizzo
        effettivo  delle  risorse,  al  fine  di  assicurare  la   tempestiva
        assegnazione delle necessarie disponibilita' per le finalita' di  cui
        al presente articolo, previo accordo delle  amministrazioni  titolari
        dei fondi di cui commi 5 e  7,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
        finanze e' autorizzato ad  apportare  tra  gli  stati  di  previsione
        interessati,  anche  mediante  apposito  versamento  all'entrata  del
        bilancio dello  Stato  e  successiva  riassegnazione  in  spesa,  per
        ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole  risorse
        iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative
        annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente,
        nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. 
          14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e  7,  quantificati  in  3.000
        milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni  di  euro  per  l'anno
        2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e
        1.300  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  si  provvede  ai  sensi
        dell'articolo 58. 
        
                                       Art. 27 
                           Disposizioni urgenti in materia 
                              di concessioni di lavori 
         
          1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, gli  aumenti  eccezionali  dei
        prezzi dei materiali da costruzione, nonche'  dei  carburanti  e  dei
        prodotti  energetici,  anche  in  conseguenza   della   grave   crisi
        internazionale in atto in Ucraina, i  concessionari  autostradali  di
        cui all'articolo 142, comma 4,  del  codice  dei  contratti  pubblici
        relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto  legislativo
        12 aprile 2006, n. 163 e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del
        codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
        2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico
        del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data
        di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale sia
        previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il  31
        dicembre  2023,  utilizzando  il  prezzario   di   riferimento   piu'
        aggiornato. 
          2. Il quadro economico del progetto, come  rideterminato  ai  sensi
        del comma 1, e' sottoposto  all'approvazione  del  concedente  ed  e'
        considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformita' alle
        delibere adottate dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di  cui
        all'articolo  37  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
        convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
        In ogni caso,  i  maggiori  oneri  derivanti  dall'aggiornamento  del
        quadro economico del  progetto  non  concorrono  alla  determinazione
        della remunerazione del capitale investito  netto,  ne'  rilevano  ai
        fini della durata della concessione.