Quesito: In relazione alle previsioni di cui all’articolo 26 del D.L. 50/2022 “Aiuti” in materia di compensazione dei prezzi per “[…] fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori […]” si richiede a codesta Amministrazione di voler meglio precisare i limiti applicativi per tipologia di appalto. Nello specifico se le previsioni del prefato articolo sono da ritenersi di stretta interpretazione o se possono trovare applicazione anche per gli appalti di forniture o per quegli appalti misti di forniture e lavori (nello specifico fornitura con lavori di posa in opera) ove la prestazione principale sia la fornitura. Appare sicuramente illogica l’eventuale esclusione di dette tipologie d’appalto dal perimetro di applicazione della norma in quanto ciò non permetterebbe di compensare i prezzi pur aumentati di determinati beni. […]
Ove si ritenesse non applicabile la disciplina in parola, si chiede se invece possa trovare applicazione, in corso di esecuzione del contratto di fornitura, quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, come interpretato dall’art. 7, comma 2-ter e 2-quater, della Legge 79/2022, per quelle procedure di gara bandite prima dell’entrata in vigore del D.L. 4/2022 che ha introdotto l’obbligatorietà della clausola di revisione dei prezzi e la cui legge speciale di gara comunque non la contenga. Infine, si chiede quale strumento sia a disposizione delle Stazioni Appaltanti, alla luce del quadro normativo attuale, per permettere la compensazione/revisione dei prezzi per quegli appalti sia di lavori che di forniture e/o servizi banditi prima dell’entrata in vigore del citato D.L. 4/2022 e che, alla data attuale, siano stati aggiudicati ma non ancora contrattualizzati e per i quali il prezzo offerto dall’aggiudicatario non risulti più congruo tanto da garantirgli la giusta remuneratività. Ad esempio, se sia astrattamente possibile la
stipula del contratto al prezzo offerto in sede di gara esplicitando una riserva in sede contrattuale o in sede di verbale di consegna dei lavori/fornitura o, ancora, se dopo la stipula del contratto, pur a condizioni non attualmente remunerative, risulterebbe applicabile il richiamato articolo 106 del D.lgs. 50/2016. Ciò in quanto sembrerebbe che la normativa attuale, anche emergenziale, sia unicamente applicabile a quegli appalti già in fase esecutiva così residuando alla S.A., se non disponibili altri strumenti, unicamente la possibilità di valutare la revoca dell’aggiudicazione e quindi dell’intera procedura di gara per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
Risposta: In merito al primo quesito posto, si rileva che la disciplina emergenziale introdotta dal Legislatore in materia di adeguamento dei prezzi all’art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con L. 91/2022, e ss.mm.ii., si applica unicamente “in relazione agli appalti pubblici di lavori”, come indicato dal comma 1 dell’articolo in esame e anche confermato dalle FAQ del MIMS inerenti all’accesso al Fondo per l’adeguamento prezzi ex art. 26, comma 4, lett. b), del D.L. 50/2022, convertito con L. 91/2022, consultabile all’indirizzo https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/login. Tanto premesso, con riguardo all’appalto oggetto del quesito, si rileva che per giurisprudenza maggioritaria l’appalto che preveda l’acquisto di beni e l’esecuzione dei lavori di posa in opera accessori all’indicata fornitura si qualifica come appalto di fornitura e non come appalto misto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. tt) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Per tale ragione, nel caso in cui l’appalto rientri nella categoria di appalto di fornitura con posa in opera come indicato nel quesito, non risulta applicabile l’indicata disciplina emergenziale in materia di adeguamento dei prezzi.
In merito al secondo quesito, si rileva l’art. 7 del D.L. n. 36/2022 convertito con modificazioni con la Legge n. 79/2022, introduce una disposizione di interpretazione autentica dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, avente quindi efficacia retroattiva. Si rappresenta tuttavia che la disposizione fa riferimento unicamente al costo dei materiali necessari alla realizzazione di “opere”, circoscrivendo in tal modo l’ambito di applicazione delle novità così introdotte ai soli appalti di lavori, con esclusione quindi degli appalti di servizi e forniture, atteso che ai sensi dell’art. 3, lett. pp) del D.Lgs. 50/2016 per «opera» deve intendersi “il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica”.
In merito al terzo quesito, si conferma che l’adeguamento dei prezzi previsto dal comma 1 dell’art. 26 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. si applica con riguardo agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021 e con riguardo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 e che la revisione dei prezzi presuppone un contratto ad esecuzione continuata e periodica in corso di esecuzione. Dunque, successivamente alla stipula del contratto, risulterebbe applicabile all’appalto in corso di esecuzione la disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Si precisa, tuttavia, che poiché la disposizione di cui all’art. 7, comma 2-ter del D.L. n. 36/2022 convertito con modificazioni con la Legge n. 79/2022 e ss.mm.ii. fornisce una interpretazione autentica delle circostanze impreviste ed imprevedibili dell’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1) circoscritta agli appalti di lavori, in caso di appalti di servizi e forniture la revisione dei prezzi appare consentita entro i limiti stabiliti dall’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, dunque disposta nei casi in cui sono state previste nei documenti di gara iniziali in “clausole chiare, precise e inequivocabili”, come di recente confermato dall’ANAC nel parere FUNZ CONS 20/2022.
Infine, si conferma, come rilevato dalla recente giurisprudenza, che la Stazione appaltante possa valutare la revoca dell’aggiudicazione nel caso in cui l’aumento del costo dell’opera per effetto dell’aumento dei prezzi determini un giudizio di “non sostenibilità” dell’opera stessa. (Parere MIMS n. 1465/2022)
Art. 10
Norme in materia di procedure di affidamento di lavori
1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, dopo le parole «citta' metropolitane e i comuni
capoluogo di provincia» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «.
L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di
provincia e' da intendersi applicabile alle procedure il cui importo
e' pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».
2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR
o del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso
al fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di
cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,
e dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213
del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre
2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a
risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato articolo 26
del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi,
a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura
di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare
gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari di
cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate
le modalita' di attuazione del presente comma.
3. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 44 e' aggiunto il seguente:
«Art. 44-bis (Semplificazioni delle procedure per la
realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse
nazionale). − 1. Ai fini della realizzazione degli interventi
autostradali di cui all'Allegato IV-bis al presente decreto, prima
dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, il progetto definitivo o esecutivo e' trasmesso,
rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalita' di
cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici di cui all'articolo 45 per le finalita' di cui al
comma 3.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i
successivi quindici giorni dalla data di ricezione del progetto
secondo quanto previsto al comma 1, stipula, ove non gia'
sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le amministrazioni e
gli enti territoriali competenti da cui risulti la favorevole
valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle
caratteristiche peculiari dell'opera, ai tempi stimati d'esecuzione,
eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e
ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze.
Tale Protocollo e' inviato al Comitato speciale di cui al comma 1,
che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere secondo
quanto previsto dal comma 3.
3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di
ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo
215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procede ad una
valutazione ricognitiva sulla completezza del quadro conoscitivo
posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali
con le norme vigenti, e sulla presenza dei requisiti per garantire la
cantierabilita' e la manutenibilita' delle opere.
4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano, in
base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento, le
disposizioni dell'articolo 44, comma 4.»;
b) dopo l'Allegato IV e' aggiunto l'Allegato IV-bis di cui
all'Allegato 2 al presente decreto.
Legge 17 novembre 2022 n. 175
Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita’ delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (Gazzetta Ufficiale – S.G. 17.11.2022 n. 269)
Disposizioni in materia di appalti pubblici ed ulteriori misure per l’attuazione del PNRR.
Art. 29
Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili
1. Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l'avvio ((di
opere indifferibili,)) di cui all'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la procedura disciplinata dai
commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
213 del 12 settembre 2022, si applica anche agli interventi degli
enti locali finanziati con risorse di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e 13) e lettera d),
numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 .
2. A tal fine, gli enti locali attuatori degli interventi di cui al
comma 1 considerano come importo preassegnato a ciascun intervento,
in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione
relativo a ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15 per
cento dell'importo gia' assegnato dal predetto provvedimento. La
preassegnazione delle risorse di cui al primo periodo costituisce
titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli enti
locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo di cui al
comma 1 con le procedure disciplinate dall'articolo 5 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022,
l'amministrazione finanziatrice, sentito l'ente locale, provvede
all'annullamento della preassegnazione di cui al secondo periodo o
della domanda di accesso.
3. Nei limiti degli importi annuali delle risorse preassegnate,
ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche
esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in
itinere da porre in essere mediante il ricorso ai sistemi di
monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, puo' rimodulare
la richiamata preassegnazione di contributo.
4. Le risorse preassegnate ai sensi del comma 2 sono poste a carico
delle risorse autorizzate dall'articolo 34, comma 1, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per gli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, nei limiti degli stanziamenti annuali
disponibili.
Art. 30
((Utilizzo delle economie derivanti)) da contratti di forniture
e servizi o di concessione di contributi pubblici
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il
comma 1046 e' aggiunto il seguente:
«1046-bis. Fermo restando quanto previsto a legislazione vigente,
per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da
costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, le
risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di
contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture
ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono essere
utilizzate dalle amministrazioni titolari, previa comunicazione al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito dei
medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti
dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle
attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.».
Art. 32
Misure per accelerare la realizzazione
degli investimenti pubblici
1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente:
«6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di cui
al presente articolo mediante il ricorso a procedure aggregate e
flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo
laddove necessario ((l'applicazione)) uniforme dei principi e delle
priorita' trasversali ((previsti)) dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le attivita' di
monitoraggio e controllo degli interventi, in attuazione di quanto
previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate,
((la societa')) Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la
((stipulazione)) di appositi accordi quadro, ai sensi dell'articolo
54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento
dei servizi tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori che si
avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per
servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attivita' di
centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a
carico delle convenzioni di cui al comma 5.».
Art. 34 bis
Affidamento di incarichi di responsabile unico del procedimento
nell'ambito dell'attuazione del PNRR
1. Al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse
del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli
incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo
31 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
Art. 39
Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali
1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nei casi
di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a
societa' in house del medesimo Ministero dei servizi di cui
all'articolo 117 del ((codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al)) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trova
applicazione l'articolo 50 ((del codice di cui al)) decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
Quesito: Alla luce del DL 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. DL “Aiuti”) ,come si aggiornano i prezzi che non sono presenti nel prezzario regionale (per esempio se si tratta di nuovi prezzi, prezzi compositi, opere a corpo, ecc.) ?
Risposta: L’art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, allo scopo di fronteggiare l’eccezionale aumento dei costi dei materiali e dei prodotti energetici, ha introdotto ulteriori meccanismi compensativi applicabili agli appalti di lavori pubblici aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31/12/2021, basati sull’utilizzo dei prezzari regionali. Nello specifico, ai sensi della citata disposizione, l’operatore economico ha diritto a fruire del meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi, in relazione ai lavori eseguiti nel corso del 2022, afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure nel medesimo arco temporale. L’adeguamento è quindi determinato attraverso un aggiornamento straordinario del prezzario regionale che le Regioni devono approvare entro il 31 luglio 2022. Il comma 1 del citato art. 26 D.L. 50/2022 precisa che i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari straordinari sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti, al netto dei ribassi d’asta, nella misura del 90 per cento, ferma restando l’applicazione in via transitoria, nelle more dell’aggiornamento straordinario del prezziario, della maggiorazione fino al venti percento di cui al successivo comma 3, salvo successivo
conguaglio. Ciò posto, la disciplina di nuova introduzione non considera espressamente l’ipotesi in cui l’incremento eccezionale dei prezzi interessi lavorazioni non rinvenibili nel prezzario regionale. Avuto riguardo alla ratio sottesa alla tipologia di parametri individuati per la determinazione degli importi da corrispondere a compensazione, appare applicabile in via analogica la medesima modalità utilizzata nel caso in cui si debba calcolare il prezzo di una lavorazione non riscontrabile nel prezzario o i nuovi prezzi di lavorazioni non previste nel contratto. In tale evenienza sarà cura della direzione lavori procedere all’analisi dei prezzi sulla scorta di un’aggiornata indagine di mercato, da documentare adeguatamente, seguendo (…) le metodologie descritte nella nota informativa-istruzioni operative relative al prezzario regionale approvato (…). (Parere MIMS n. 1395/2022)
Quesito: Il Decreto in oggetto prevede una forma di compensazione prezzi in deroga nelle more dell’aggiornamento prezzi regionale. La totalità dei nostri progetti non usa solo il prezziario regionale, in quanto molte lavorazioni non erano rinvenibili in esso per cui c’era stata la necessità di formulare dei prezzi con relativi analisi sulla base di indagini di mercato. La compensazione del Decreto Aiuti prevede di agire solo sui prezzi del prezziario regionale, lasciando invece inalterati gli altri? Nel caso dovessi aggiornare gli altri quel sarebbe la strada?
Risposta: L’art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, allo scopo di fronteggiare l’eccezionale aumento dei costi dei materiali e dei prodotti energetici, ha introdotto ulteriori meccanismi compensativi
applicabili agli appalti di lavori pubblici aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31/12/2021, basati sull’utilizzo dei prezzari regionali. Nello specifico, ai sensi della citata disposizione, l’operatore economico ha diritto a fruire del meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi, in relazione ai lavori eseguiti nel corso del 2022, afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure nel medesimo arco temporale.
L’adeguamento è quindi determinato attraverso un aggiornamento straordinario del prezzario regionale che le Regioni devono approvare entro il 31 luglio 2022. Il comma 1 del citato art. 26 D.L. 50/2022 precisa che i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari straordinari sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti, al netto dei ribassi d’asta, nella misura del 90 per cento, ferma restando l’applicazione in via transitoria, nelle more dell’aggiornamento straordinario del prezziario, della maggiorazione fino al venti percento di cui al successivo comma 3, salvo successivo conguaglio.
Ciò posto, la disciplina di nuova introduzione non considera espressamente l’ipotesi in cui l’incremento eccezionale dei prezzi interessi lavorazioni non rinvenibili nel prezzario regionale. A fronte di siffatta lacuna normativa, avuto riguardo alla ratio sottesa alla tipologia di parametri individuati per la determinazione degli importi da corrispondere per l’adeguamento dei prezzi, appare applicabile in via analogica la medesima modalità utilizzata nel caso in cui si debba calcolare il prezzo di una lavorazione non riscontrabile nel prezzario o i nuovi prezzi di lavorazioni non previste nel contratto. In tale evenienza sarà cura della direzione lavori procedere all’analisi dei prezzi sulla scorta di un’aggiornata indagine di mercato, da documentare adeguatamente, seguendo, per quanto attiene alle stazioni appaltanti del Veneto, le metodologie descritte nella nota informativa istruzioni operative relative al prezzario regionale approvato con D.G.R. n. 555 del 20 maggio 2022. (Parere MIMS n. 1330/2022)
IVA applicabile all’erogazione delle risorse finanziarie per compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (decreto legge 25 maggio 2021, n. 73).
[abstract]
Secondo quanto rappresentato nell’istanza e alla luce delle norme e della prassi sopra richiamata, emerge che le somme costituenti la dotazione del predetto Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero per l’adeguamento dei prezzi vengono versate alle varie stazioni appaltanti una volta riscontrata l’insufficienza delle risorse a disposizione delle stesse, di cui al citato articolo 1-septies, comma 6, del decreto legge n. 73 del 2021, e a seguito della presentazione di apposita istanza di accesso al Fondo medesimo secondo la procedura prevista dal richiamato d.m. n. 371 del 2021. Dette somme successivamente dovranno essere erogate agli appaltatori in relazione alle istanze pervenute entro il 9 dicembre 2021 e ritenute ammissibili, istanze che le stazioni appaltanti, come accennato, dovranno, tra gli altri documenti, allegare alle proprie dichiarazioni comprovanti l’insufficienza delle risorse finanziarie, ai sensi dell’articolo 1-septies sopra citato e degli articoli 1 e 2 del suddetto decreto ministeriale n. 371. Nella fattispecie prospettata, quindi, l’erogazione delle predette somme facenti parte del Fondo risulta disciplinata da precise disposizioni di legge (quale l’articolo 1septies del decreto legge n. 73 del 2021, oltre ai decreti ministeriali di attuazione), che prevedono sia i soggetti destinatari (i soggetti di cui al comma 7 dell’articolo 1-septies ossia le varie stazioni appaltanti interessate), sia le finalità per cui tali risorse sono state stanziate ed erogate, oltre che le puntuali modalità operative di calcolo delle predette somme, alla luce dello stanziamento effettuato. Tenuto conto del descritto quadro giuridico di riferimento, si ritiene che l’erogazione delle predette somme non integri il presupposto oggettivo ai fini dell’IVA di cui all’articolo 3 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica; infatti, dette somme vengono erogate dal Ministero istante nei confronti dei soggetti di cui al richiamato articolo 1-septies, comma 7, del citato decreto legge n. 73 del 2021 (stazioni appaltanti), in assenza di alcuna controprestazione da parte di quest’ultimi e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di 15 servizi nei confronti dell’ente erogatore. In mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, come innanzi precisato, dette somme si configurarsi “mere” movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”. Le medesime considerazioni sopra esposte valgono anche per le somme erogate alle stazioni appaltanti a valere sul medesimo Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto legge n. 73 del 2021, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (in corso di conversione).
Per quanto concerne la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all’appaltatore, si ritiene che le stesse assumano natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell’opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l’aliquota già previste per l’originario contratto di appalto. Al riguardo, l’articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopra richiamato, che sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, dispone che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali “aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.
1.7 Con riferimento alle censure dedotte va preliminarmente chiarito che la valutazione di “anti economicità” dell’opera, prescinde dall’applicazione degli strumenti di adeguamento e compensazione dei prezzi previsti dalla normativa vigente, in quanto si pone in una fase necessariamente antecedente, avendo a riferimento l’esame della situazione in quel momento esistente e le circostanze sopravvenute rispetto alla delibera di indizione.
1.8 I meccanismi introdotti di recente dal Legislatore, tra i quali la modifica dell’art. 113 bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (consentendo di emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori senza il rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP), unitamente alla compensazione prezzi straordinaria (estesa di recente al 2022 dal D.L. del 1° marzo 2022 n. 17), costituiscono degli strumenti eccezionali per fronteggiare l’incremento dei costi delle materie, consentendo alla stazione appaltante di mantenere gli standard di sicurezza e garantendo la prosecuzione dei lavori e l’ultimazione dell’opera.
1.9 In particolare il riconoscimento di compensazioni, in aumento o in diminuzione, anche in deroga al meccanismo della revisione prezzi, consente all’impresa affidataria di presentare singole istanze di compensazione che, comunque, sono suscettibili di coprire solo parte dei costi sostenuti dalla stazione appaltante.
2. Anche il meccanismo della revisione prezzi, di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016, è suscettibile di essere applicato nell’ipotesi di eventuali “modifiche” e di varianti dei contratti di appalto già stipulati e in corso di validità, essendo comunque sottoposta ad autorizzazione del RUP in presenza (come nel caso di specie) di incrementi sostanziali.
2.1 L’incremento del costo dell’opera, pari ad un terzo di quanto in origine preventivato, non solo costituiva una circostanza sopravvenuta e non prevista, ma era suscettibile di incidere (in considerazione dell’entità dell’incremento) sulle stesse ragioni che avevano portato l’Amministrazione a decidere per la realizzazione dell’opera. 2.2 Una verifica sulla sostenibilità dell’opera non poteva che risultare obbligata per l’Amministrazione, circostanza quest’ultima ancora più condivisibile considerando che, nel caso di specie, si era nella fase della “proposta di aggiudicazione”, nell’ambito della quale la Commissione si era limitata a certificare gli esiti dell’esame delle offerte pervenute, rimettendo ogni valutazione definitiva alla stazione appaltante. 2.3 È evidente che il giudizio di “non sostenibilità” e di anti economicità di un’opera non poteva essere condizionato (se non in minima parte) dall’introduzione di detti strumenti eccezionali che prevedono, peraltro, l’accesso a fondi limitati e sono destinati ad assolvere a necessità impreviste e sopravvenute nel corso dell’esecuzione del contratto (Cons. Stato, Sez. V, 11.1.2022, n.202). 2.4 Detta valutazione, inoltre, non poteva che investire direttamente la stazione appaltante e non poteva che incidere entro la fase dell’aggiudicazione provvisoria, dove la stessa stazione appaltante aveva acquisito i risultati della commissione, competente quest’ultima unicamente per quanto attiene l’esame delle offerte e della regolarità delle domande presentate.
Pubblicata la Legge 15 luglio 2022, n. 91 di “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto – Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (GURI n. 164 del 15.07.2022)
Entrata in vigore del provvedimento: 16 luglio 2022
Art. 26 Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche’ dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e’ adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonche’ di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento e’ emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento e’ effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia’ riconosciute o liquidate, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all’articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia’ assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresi’, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche’ le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia gia’ adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e’ emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalita’ di cui al primo periodo, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento e’ effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo. 2. Per le finalita’ di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all’anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all’articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, sentite le regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell’aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validita’ entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. 3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all’articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalita’ di cui al comma 1, qualora, all’esito dell’aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti nell’anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all’adozione del prezzario aggiornato. 4. Per i soggetti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all’applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede: a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall’articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto- legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche’ dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell’accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalita’ definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati del contratto d’appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell’entita’ delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l’entita’ delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale e’ formulata l’istanza di accesso al Fondo, l’entita’ del contributo richiesto e gli estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l’ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e’ effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l’obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all’articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse; b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonche’ dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall’articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le modalita’ previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, di cui all’articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell’accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalita’ previste dal decreto di cui all’articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto d’appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell’entita’ delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l’entita’ delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale e’ formulata l’istanza di accesso al Fondo, l’entita’ del contributo richiesto e gli estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l’ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e’ effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l’obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all’articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse. 5. Per le finalita’ di cui al commaa) la dotazione del Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e’ incrementata di 1.000 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro per l’anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente lettera per l’anno 2022, nonche’ dall’articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate per l’anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse eccedenti l’importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023; b) la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e’ incrementata di ulteriori 500 milioni di euro per l’anno 2022 e di 550 milioni di euro per l’anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l’importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023. 5-bis. In relazione all’organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e’ autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022 per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km 49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 6. Fermo quanto previsto dall’articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalita’, le stazioni appaltanti possono, altresi’, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, e’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il «Fondo per l’avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l’anno 2022, 1.700 milioni di euro per l’anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l’anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita’ del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le modalita’ definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. Al Fondo possono altresi’ accedere, nei termini di cui al terzo periodo: a) il Commissario straordinario di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021; b) la societa’ Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020; c) l’Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all’articolo 9, comma 5-ter del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. 7-bis. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, sono determinate le modalita’ di accesso al Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti criteri: a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento secondo modalita’ telematiche e relativo corredo informativo; b) ai fini dell’assegnazione delle risorse, i dati necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; c) l’assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l’avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche; d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilita’ di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR; e) determinazione delle modalita’ di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d’asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall’applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le eventuali risorse del Fondo gia’ trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo; f) fermo restando l’integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione della possibilita’ di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13. 7-ter. Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al comma 7-bis puo’ essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al comma 7, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi medesimi, e sono altresi’ stabilite le modalita’ di verifica dell’importo effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6. 8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all’articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, gia’ aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalita’ previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo quadro, utilizzano i prezzari aggiornati secondo le modalita’ di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro medesimo. In relazione all’esecuzione degli accordi quadro di cui al primo periodo, si applicano, altresi’, le previsioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilita’ del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro gia’ in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. All’articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, il comma 11- bis e’ abrogato. 10. All’articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legg 27 aprile 2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati. 11. Le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo. 12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonche’ agli accordi quadro di lavori di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa’ del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attivita’ previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo del citato comma 2 del presente articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle societa’ del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. 13. In considerazione delle istanze presentate e dell’utilizzo effettivo delle risorse, al fine di assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie disponibilita’ per le finalita’ di cui al presente articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell’anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. 14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di euro per l’anno 2022, 2.750 milioni di euro per l’anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede ai sensi dell’articolo 58.
Art. 26 bis Disposizioni in materia di gare per l’affidamento di servizi sostitutivi di mensa
1. Per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui e’ indetta la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonche’, in caso di contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalita’ del sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, fino al 31 dicembre 2022, si applica l’articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al quale sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: «in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti» sono soppresse; b) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresi’ ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti».
Di seguito la normativa rilevante in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori.
Art. 26
Disposizioni urgenti in materia
di appalti pubblici di lavori
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti
energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi
compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla
base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31
dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle
misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato,
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i
prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del
predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori
importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo
periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento,
nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonche'
di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse
dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento e'
emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione
dello stato di avanzamento. Il pagamento e' effettuato, al netto
delle compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate, ai
sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui
all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le
risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico
di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali gia' assunti, e le eventuali ulteriori somme a
disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate
annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del
presente comma, possono, altresi', essere utilizzate le somme
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme
disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i
relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della
residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia gia'
adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico
del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento,
relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio
2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso,
entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento
straordinario recante la determinazione, secondo le modalita' di cui
al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo
alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1°
gennaio 2022. In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i
termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di
cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e
limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022,
procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i
prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le regioni
interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del
decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di
affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022,
ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle
attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma
16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more
dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validita' entro
il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino
al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione
sia intervenuta entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi
del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma
11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i
contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo
dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari
regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla
data del 31 dicembre 2021. Per le finalita' di cui al comma 1,
qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma
2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a
quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero
superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente
comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi
riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle
misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero
all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori
realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza
delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si
provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101
ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a
valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse
autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, nonche' dalla lettera a) del comma 5 del
presente articolo. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate:
entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento
concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso,
nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio
2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di
avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31
dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le
stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo
Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato
di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del
direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del
procedimento, dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo
di cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di
avanzamento dei lavori in relazione al quale e' formulata l'istanza
di accesso al Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi
per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a
valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste
di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal
primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni
appaltanti richiedenti e' effettuata in misura proporzionale e fino a
concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando
l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui
all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei
contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del
2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene
effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal
trasferimento di dette risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla
lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo,
nonche' dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.
34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21
del 2022 secondo le modalita' previste di cui all'articolo 1-septies,
comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le
istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle
risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 1-septies, comma
8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati
del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata
dal responsabile unico del procedimento, dell'entita' delle
lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entita' delle
risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai
fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione
al quale e' formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entita' del
contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento
del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora
l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al
limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e' effettuata in
misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo
di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di
effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1,
entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo,
del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del
Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro
trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.
5. Per le finalita' di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 120 del 2020, e' incrementata di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse
stanziate dalla presente lettera per l'anno 2022, nonche'
dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi
alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a),
del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate
per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima
lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali
risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni
appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto
2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di
ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di
euro per l'anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate
per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze
presentate entro il 31 gennaio 2023.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi
derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento
delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni
appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a
disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le
medesime finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati
di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei
limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi
dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di
affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022
che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le
risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE)
2021/241 e' istituto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere
indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno
2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli
stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo
periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo
le modalita' definite al quinto periodo e relativamente alle
procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati la
cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59
del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021
e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. Al Fondo
possono altresi' accedere, nei termini di cui al precedente periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli
interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo
articolo 1 della legge n. 234 del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per
la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo
3 del decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi
previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del
decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 25 del 2022.
Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al
Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse
secondo i seguenti criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di
assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali
finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di
investimento secondo modalita' telematiche e relativo corredo
informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati necessari,
compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati dalle
amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del
cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato
ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l'avvio delle
procedure di affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite
dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568,
sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei
limiti delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate agli
interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei
conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio
centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in
favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del
PNRR;
e) modalita' di restituzione delle economie derivanti dai ribassi
d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero
dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui
all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del
2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le
eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle stazioni appaltanti
devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di
accesso al Fondo di cui al presente comma, previsione della
possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al
comma 4 ai sensi del comma 13.
Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse
previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE)
2021/241, con i decreti di cui al precedente periodo puo' essere
assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali
finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui
al primo periodo del presente comma, tenendo conto dei cronoprogrammi
procedurali e finanziari degli interventi medesimi e sono altresi'
stabilite le modalita' di verifica dell'importo effettivamente
spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.
8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di
lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, gia' aggiudicati ovvero
efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi
secondo le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo
articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti
dall'accordo quadro utilizzano i prezzari aggiornati secondo le
modalita' di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente
articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta
dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In
relazione all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo
periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui all'articolo 29
del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si
applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilita' del
direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati
su accordi quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, il comma 11- bis e'
abrogato.
10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, i
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si applicano anche alle istanze
di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di
cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi
2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano anche agli appalti
pubblici di lavori, nonche' agli accordi quadro di lavori di cui
all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa'
del gruppo Ferrovie dello Stato, di ANAS S.p.A. con riguardo ai
prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui
al primo periodo del citato comma 2 del presente articolo. In
relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle societa'
del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. in essere alla data
di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso
di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi
delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori
dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.
13. In considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo
effettivo delle risorse, al fine di assicurare la tempestiva
assegnazione delle necessarie disponibilita' per le finalita' di cui
al presente articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari
dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione
interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del
bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, per
ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole risorse
iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative
annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente,
nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000
milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di euro per l'anno
2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e
1.300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.
Art. 27
Disposizioni urgenti in materia
di concessioni di lavori
1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei
prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi
internazionale in atto in Ucraina, i concessionari autostradali di
cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico
del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data
di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale sia
previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31
dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento piu'
aggiornato.
2. Il quadro economico del progetto, come rideterminato ai sensi
del comma 1, e' sottoposto all'approvazione del concedente ed e'
considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformita' alle
delibere adottate dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del
quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione
della remunerazione del capitale investito netto, ne' rilevano ai
fini della durata della concessione.
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