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Verifica di anomalia negli appalti “esclusi”: obbligo o facoltà per la Stazione appaltante?

 

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Verifica di anomalia negli appalti “esclusi”: obbligo o facoltà per la Stazione appaltante?
E’ sufficiente al riguardo ricordare che, secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi, ai sensi degli articoli 17 e 27 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nelle gare pubbliche la fase di verifica dell’anomalia dell’offerta non è obbligatoria quando questa ha per oggetto contratti esclusi, ma è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, la cui determinazione è sindacabile in sede giurisdizionale solo se macroscopicamente irragionevole (Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2013, n. 3059) ovvero irrazionale, illogica ovvero viziata da travisamento di fatti, ipotesi che non si rinvengono nella fattispecie in esame .
D’altra parte, fermo restando che le deduzioni dell’appellante si atteggiano ad un mero inammissibile dissenso dall’operato dell’amministrazione e che anche l’opinabilità delle scelte dell’amministrazione rientra nell’alveo della discrezionalità, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà e travisamento (che, si ripete, non sono ictu oculi apprezzabili nel caso di specie), deve aggiungersi che anche l’eventuale fondatezza delle doglianze prospettate non avrebbe potuto giammai automaticamente comportare l’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria, che, per converso, avrebbe dovuto essere invitata a fornire osservazioni e chiarimenti sulla congruità dell’offerta presentata”.

Consiglio di Stato, sez. V, 01.10.2015 n. 4586
(sentenza integrale)

 

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    Giustificazioni sull’anomalia dell’offerta – Non costituiscono una dichiarazione sostitutiva – Obbligo di allegare documenti di identità o di osservare altre formalità – Non sussiste (Art. 86)


    Consiglio di Stato, sez. III, 14.09.2015 n. 4257

    (sentenza integrale)

    “Bene ha rilevato il primo giudice che, nel subprocedimento concernente la verifica dell’anomalia, improntato a speditezza e alieno da ogni sterile rigidità, la sostanza deve prevalere sulla forma, non potendo ritenersi che, ferma la sicura riconducibilità delle giustificazioni all’a.t.i., per la mera mancanza di una copia del documento di identità dei legali rappresentanti delle imprese costituenti l’a.t.i. – e non già, si noti, per la più radicale assenza della loro sottoscrizione in calce alle giustificazioni – le giustificazioni quasi non esistano, tamquam si non essent.
    38.2. Le contrarie argomentazioni dell’appellante non colgono nel segno perché le giustificazioni non costituiscono una dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, e non sussiste alcun obbligo, per l’impresa partecipante, di allegare alle giustificazioni stesse i documenti di identità dei sottoscrittori o di osservare ulteriori formalità, salvo che queste formalità siano prescritte dalla lex specialis, ciò che nel caso di specie non è accaduto, e costituiscano effettiva garanzia della loro sicura provenienza dall’impresa, provenienza che, nel caso di specie, è nella sostanza fuori discussione .
    38.3. Nel merito le analitiche contestazioni sviluppate dall’appellante, sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, non sono in alcun modo riuscite a scalfire l’attendibilità dell’offerta economica nel suo complesso, non emergendo, dall’esame di tali contestazioni, argomenti o elementi tali da far ritenere che essa non sia nell’insieme congrua, sostenibile, affidabile, e dunque seria ed effettivamente rispondente alle esigenze della stazione appaltante e remunerativa per l’a.t.i. aggiudicataria”.

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    Omessa specificazione degli oneri di sicurezza aziendale e conseguente esclusione: conferma dal CGA Sicilia (Art. 87)

    lui232CGA Regione Sicilia, 17.07.2015 n. 564

    “La questione – che, come è noto, si inserisce in un dibattito giurisprudenziale fino a pochi mesi addietro assai controverso: e rispetto al quale questo stesso Consiglio si era da ultimo espresso nel senso sostenuto dalla parte appellante (C.G.A. 24 marzo 2015, n. 305) – è stata però recentemente risolta, in senso opposto a quello dedotto nel motivo di appello in trattazione, da C.d.S., Ad. Plen., 20 marzo 2015, n. 3, che ha ormai affermato il principio di diritto per cui “Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara”.
    Tale principio, alla stregua della complessiva motivazione della sentenza, non può che intendersi riferito – in disparte la sua condivisione – a ogni genere di gara, sia di lavori che di servizi, inclusa dunque quella di cui qui trattasi.
    Sulla base di tale principio vincolante, il presente motivo di appello va necessariamente disatteso, con conseguente conferma dell’accoglimento (per il solo Lotto 1) del ricorso incidentale proposto in prime cure dall’aggiudicatario di tale Lotto: potendosi solo aggiungere, per completezza, da un lato che nella specie gli oneri per la sicurezza non sono stati autonomamente indicati; e d’altro canto che l’invocato soccorso istruttorio non sarebbe stato ammissibile, per consolidato orientamento, in una gara bandita anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 39 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90″.

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