Associazioni di volontariato: possibilità di partecipare alle gare di affidamento di appalti pubblici – Sindacabilità del giudizio di anomalia – Ritardo nella verifica dei requisiti da parte della Stazione appaltante: conseguenze

lui232Consiglio di Stato, sez. III, 27.07.2015 n. 3685
(sentenza integrale)

“Si è ormai consolidata in giurisprudenza un’esegesi delle diposizioni sopra richiamate che, in ossequio al criterio ermeneutico che impone di leggere le norme interne in coerenza con i vincolanti principi del diritto europeo (e, in particolare, con la definizione di “operatore economico” contenuta nella direttiva 2005/18), ha riconosciuto l’ascrivibilità anche delle associazioni di volontariato, quali soggetti autorizzati dall’ordinamento a prestare servizi e a svolgere, quindi, attività economiche, ancorchè senza scopi di lucro, al novero dei soggetti ai quali possono essere affidati i contratti pubblici (si veda, in generale per le associazioni di volontariato, Cons. St., sez. VI, 23 gennaio 2013, n.387 e, con particolare riferimento alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, Cons. St., sez. III, 5 agosto 2011, n.4692), escludendo, quindi, il carattere tassativo dell’elenco contenuto nell’art.34 d.lgs. n.163 del 2006. (…)
Ribadito, in definitiva, che l’esame della legittimità del giudizio di anomalia deve arrestarsi a un controllo estrinseco della ragionevolezza, della logicità delle valutazioni compiute dalla commissione (oltre che dalla completezza della presupposta istruttoria), ma non può estendersi fino a un sindacato penetrante del merito degli apprezzamenti sulla serietà e sulla remuneratività dell’offerta (cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, 16 giugno 2015, n.3000), deve concludersi che il giudizio di congruità dell’offerta economica della Confederazione Nazionale risulta immune da ogni vizio (non ravvisandosi, in esso, errori di analisi o carenze informative). (…)
Con un’altra censura si insiste nel sostenere la violazione del termine perentorio stabilito dall’art. 48 per la produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione.
Anche tale doglianza si rivela sprovvista di fondamento, atteso che le vigenti regole relative alla documentazione amministrativa, e, in particolare, gli artt.40, 43, 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000 (da intendersi pacificamente applicabili anche alle procedure di affidamento degli appalti pubblici), impongono alle stazioni appaltanti, finchè non diventerà operativa la banca nazionale dei contratti pubblici, di procedere d’ufficio all’acquisizione, dalle amministrazioni competenti, dei certificati attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione autodichiarati dai concorrenti (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2013, n.4785), sicchè non appare configurabile alcuna violazione per il ritardo nella produzione di documenti che la stazione appaltante avrebbe dovuto acquisire autonomamente (come poi, in effetti, ha fatto) e che non avrebbe dovuto (e potuto) chiedere all’aggiudicataria.”

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