Onere di motivazione del giudizio di anomalia dell’offerta (Art. 86)

Consiglio di Stato, sez. V, 06.08.2015 n. 3867
(sentenza integrale)

“Vanno innanzitutto richiamati i principi generali rilevanti in tema di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sulla valutazione della non anomalia della offerta: tale valutazione è di per sé insindacabile da parte del giudice amministrativo, salva la necessità di una motivazione rigorosa ed analitica, e salva la regola per cui in sede di presentazione delle giustificazioni l’offerta economica deve comunque rimanere immodificabile, mentre possono essere invece modificate e integrate le giustificazioni, sino a consentire compensazioni fra sovrastime e sottostime, sempre nel quadro di un’offerta complessivamente coerente ed affidabile al momento dell’aggiudicazione. (…)
In ogni caso, va richiamato il principio per cui i provvedimenti in tema di valutazione dell’offerta vanno analiticamente motivati nel caso di una valutazione non favorevole, mentre un esame favorevole sulla congruità – sufficientemente basato da una motivazione che investa l’intero contenuto dell’offerta – non può ritenersi affetto da eccesso di potere.”

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