Valutazione di anomalia dell’offerta: globalità del giudizio e potere sostitutivo del Giudice amministrativo (Art. 86)

lui232Consiglio di Stato, sez. V, 06.08.2015 n. 3859
(sentenza integrale)

“Già alla stregua dei valori economici in questione, non si può ritenere – in sede di giudizio di legittimità – che vi sia stata un’offerta insostenibile: nella specie, non essendoci stata neppure una valutazione di anomalia, non si può superare la valutazione tecnica dell’Amministrazione con una valutazione sostitutiva del giudice amministrativo. (…)
Il Collegio non può che aderire a quella pacifica giurisprudenza della Sezione, richiamata dall’ATI S. , per cui nelle gare di appalto il giudizio di insostenibilità e di anomalia deve essere complessivo, tenendo conto di tutti gli elementi favorevoli o negativi, tanto da poter giungere a ritenere credibili voci di prezzo eccessivamente basse perché accompagnate da altre voci sulle quali sono possibili e realizzabili risparmi al fine di giungere ad una compensazione che lasci l’offerta affidabile e seria a prescindere dalla gestione interna dell’impresa offerente.
Quindi, il giudizio di insostenibilità dell’offerta appare pronunciato al di là di un preventivo giudizio dell’Amministrazione appaltante e non riesce ad individuare quegli aspetti di irragionevolezza che soli possono essere conosciuti dal giudice amministrativo.”

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