Tabelle ministeriali sul costo del lavoro: valore indicativo e non vincolante – Principi consolidati in tema di verifica di anomalia dell’offerta (Art. 86)

SeaConsiglio di Stato, sez. VI, 14.08.2015 n. 3935
(sentenza integrale)

“10. Occorre, innanzitutto, individuare l’ambito del sindacato consentito al giudice amministrativo sul giudizio di non anomalia dell’offerta.
Come la giurisprudenza ha pacificamente e costantemente affermato, nelle gare pubbliche il giudizio di anomalia o di incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione ed esula dalla competenza del giudice amministrativo, che può sindacare le valutazioni della Pubblica amministrazione soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione; in tal caso il giudice di legittimità esercita il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione e di procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera della Pubblica amministrazione (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, n. 2175/2015).
Si è ulteriormente precisato che il procedimento di verifica dell’anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare in concreto che l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. Esso mira piuttosto a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’Amministrazione attraverso la procedura di gara per l’effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto, così che l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata dall’Amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere.
Un sindacato nel dettaglio sui singoli aspetti è, dunque, precluso al giudice amministrativo, cui non è consentito procedere ad una autonoma valutazione della congruità o meno di singole voci, non potendosi esso sostituire ad una attività valutativa rimessa, quanto alla sua intrinseca manifestazione, unicamente all’Amministrazione procedente.
Va ancora precisato che lo stesso obbligo motivazionale gravante sull’Amministrazione varia a seconda che venga in rilievo un giudizio negativo di anomalia o un giudizio positivo di congruità (e, dunque di non anomalia). Il giudizio negativo di anomalia richiede una motivazione rigorosa ed analitica, invece, non necessaria nell’ipotesi di esito positivo, per il quale è sufficiente una motivazione per relationem alle giustificazioni, in quanto adeguate, del concorrente. Di conseguenza, in questa seconda evenienza incombe su chi contesta l’aggiudicazione l’onere di individuare una manifesta irragionevolezza o erroneità o travisamento del giudizio escludente anomalie dell’offerta.
11. I principi richiamati consentono di disattendere de plano le censure dell’appellante.
12. L’appellante sollecita un sindacato di tipo sostitutivo da parte di questo giudice, formulando motivi che impingono nel merito delle valutazioni compiute dall’Amministrazione.
Nel caso di specie, l’asserita anomalia dell’offerta della controinteressata, già motivatamente esclusa dalla commissione di gara, è stata esclusa anche da una dettagliata consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio di primo grado.
L’appellante contesta queste conclusioni sostenendo la necessità di utilizzare un differente calcolo del costo orario del lavoro scaturente dall’applicazione del D.M. 14 aprile 2008.
La censura non ha pregio in quanto i decreti ministeriali sul costo del lavoro hanno un valore solo indicativo, esprimendo un dato medio suscettibili di scostamenti in relazione alle caratteristiche della fattispecie. Essi rilevano, quindi, solo come componente motivazionale delle giustificazioni da fornire alla stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 4831/2008). Nel caso di specie, la ragionevolezza e l’attendibilità della differenza negli scostamenti tra costo del lavoro prospettato e parametri del d.m. di riferimento, peraltro, trovano ulteriore conferma nella circostanza che il costo del lavoro prospettato dalla controinteressata nelle giustificazion i a chiarimento dell’offerta è stato anche riscontrato e vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro di Udine. Circostanza quest’ultima, di per sé non dirimente, ma che certamente contribuisce ad escludere la sussistenza di profili di manifesta irragionevolezza o inattendibilità nel giudizio di non anomalia compiuto dalla stazione appaltante.”

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