Triennio da prendere in considerazione per la dimostrazione della capacità economico finanziaria – Personale da riassumere (Artt. 41, 86)

lui232Consiglio di Stato, sez. III, 02.07.2015 n. 3285
(sentenza integrale)

“Ed infatti solo per la dimostrazione della capacità economico finanziaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n.163/2006 il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti la data del bando, in quanto la norma fa riferimento alla nozione di esercizio inteso come anno solare, mentre per la capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 “il triennio di riferimento è quello effettivamente antecendente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria” (Cons. Stato, VI, 6.5.2014 n.2306). (…)
In ogni caso, sul monte ore e sulle unità di personale da impiegare derivante dal precedente appalto, in ordine al quale la soc. F. ha avanzato contestazioni affermando che il monte ore lavorativo previsto nella offerta della R. sarebbe inferiore rispetto a quello dalla stessa praticato come precedente gestore del servizio e corrisponderebbe ad un numero di lavoratori inferiore rispetto a quello dichiarato, occorre osservare che un conto è il numero di lavoratori del precedente gestore da assumere in virtù della clausola sociale (CCNL art.4), un conto è il monte ore lavorativo che risulta dalla organizzazione delle risorse basata sulla logica imprenditoriale propria di ciascun appaltatore (cfr. Cons. Stato, V, 16.6.2009 n.3848). E’, infatti, facoltà dell’appaltatore subentrante armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell’appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali tenuto conto delle condizioni professionali di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell’ambito della attività di impresa ovvero a strumenti quali il part-time, riduzione dell’orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità” (Cons. Stato, V, 16.6.2009 n.3848)”.

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