Consiglio di Stato, sez. III, 14.09.2015 n. 4257
(sentenza integrale)“Bene ha rilevato il primo giudice che, nel subprocedimento concernente la verifica dell’anomalia, improntato a speditezza e alieno da ogni sterile rigidità, la sostanza deve prevalere sulla forma, non potendo ritenersi che, ferma la sicura riconducibilità delle giustificazioni all’a.t.i., per la mera mancanza di una copia del documento di identità dei legali rappresentanti delle imprese costituenti l’a.t.i. – e non già, si noti, per la più radicale assenza della loro sottoscrizione in calce alle giustificazioni – le giustificazioni quasi non esistano, tamquam si non essent.
38.2. Le contrarie argomentazioni dell’appellante non colgono nel segno perché le giustificazioni non costituiscono una dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, e non sussiste alcun obbligo, per l’impresa partecipante, di allegare alle giustificazioni stesse i documenti di identità dei sottoscrittori o di osservare ulteriori formalità, salvo che queste formalità siano prescritte dalla lex specialis, ciò che nel caso di specie non è accaduto, e costituiscano effettiva garanzia della loro sicura provenienza dall’impresa, provenienza che, nel caso di specie, è nella sostanza fuori discussione .
38.3. Nel merito le analitiche contestazioni sviluppate dall’appellante, sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, non sono in alcun modo riuscite a scalfire l’attendibilità dell’offerta economica nel suo complesso, non emergendo, dall’esame di tali contestazioni, argomenti o elementi tali da far ritenere che essa non sia nell’insieme congrua, sostenibile, affidabile, e dunque seria ed effettivamente rispondente alle esigenze della stazione appaltante e remunerativa per l’a.t.i. aggiudicataria”.www.giustizia-amministrativa.it
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