CGA Regione Sicilia, 17.07.2015 n. 564
“La questione – che, come è noto, si inserisce in un dibattito giurisprudenziale fino a pochi mesi addietro assai controverso: e rispetto al quale questo stesso Consiglio si era da ultimo espresso nel senso sostenuto dalla parte appellante (C.G.A. 24 marzo 2015, n. 305) – è stata però recentemente risolta, in senso opposto a quello dedotto nel motivo di appello in trattazione, da C.d.S., Ad. Plen., 20 marzo 2015, n. 3, che ha ormai affermato il principio di diritto per cui “Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara”.
Tale principio, alla stregua della complessiva motivazione della sentenza, non può che intendersi riferito – in disparte la sua condivisione – a ogni genere di gara, sia di lavori che di servizi, inclusa dunque quella di cui qui trattasi.
Sulla base di tale principio vincolante, il presente motivo di appello va necessariamente disatteso, con conseguente conferma dell’accoglimento (per il solo Lotto 1) del ricorso incidentale proposto in prime cure dall’aggiudicatario di tale Lotto: potendosi solo aggiungere, per completezza, da un lato che nella specie gli oneri per la sicurezza non sono stati autonomamente indicati; e d’altro canto che l’invocato soccorso istruttorio non sarebbe stato ammissibile, per consolidato orientamento, in una gara bandita anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 39 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90″.www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- Oneri di sicurezza aziendali - Omessa indicazione - Esclusione - In mancanza di una espressa previsione della lex specialis - Illegittimità
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali - Soccorso istruttorio - Non è esercitabile - Neppure per le gare concluse prima della decisione plenaria n. 3 del 2015 - Ragioni - Nuova conferma da parte dell'Adunanza Plenaria (Artt. 86, 87)
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali o per rischio specifico - Non comporta esclusione se non espressamente previsto dal bando - Rileva ai soli fini della valutazione di anomalia (Artt. 86, 87)
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza anziendali negli appalti di lavori: va confermata l'esclusione anche se non prescritto dal bando (Artt. 38, 46, 87)
- Appalto lavori - Oneri di sicurezza aziendali - Omessa indicazione - Non comporta esclusione (Artt. 86, 87)
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali o "da rischio specifico" negli appalti di servizi o di forniture: non comporta esclusione automatica (Art. 87 , 46)
- Indicazioni alle Stazioni appaltanti in tema di oneri di sicurezza aziendali e soccorso istruttorio
- Mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali: è causa di esclusione anche se non previsto dal bando di gara (Artt. 86, 87)
- Sull'onere di specificazione dei costi per oneri di sicurezza da rischio specifico negli appalti di servizi esclusi di cui all'Allegato II B
- Oneri di sicurezza aziendali contraddittori o incompatibili: va disposta l'esclusione (Art. 86)
- MEPA: l'omessa indicazione dei costi per la sicurezza non comporta esclusione (Artt. 86, 87)
- Appalti di servizi: la mancata indicazione dei costi per la sicurezza non comporta automatica esclusione (Artt. 86, 87)
- Illegittima l'esclusione in caso di mancata indicazione dei costi per la sicurezza, specie se non espressamente prevista dal bando (Artt. 86, 87)
- Non sussiste obbligo di indicazione degli oneri aziendali di sicurezza in sede di offerta: la mancanza non comporta esclusione (Art. 86)
- Indicazione degli oneri di sicurezza aziendale negli appalti di servizi "esclusi" (Artt. 20, 86)
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali negli appalti di lavori: conseguenze (Artt. 86, 87)
- Oneri dichiarativi in capo alla società cedente - Indicazione degli oneri di sicurezza - Requisiti minimi in capo ai componenti delle ATI (Artt. 37, 38, 46, 87)
- Obblighi dichiarativi per l'impresa cooptata ed indicazione dei costi per la sicurezza (Artt. 38, 86)
- Oneri di sicurezza negli appalti esclusi
- Omessa o incompleta indicazione degli oneri di sicurezza da "interferenza" ed "aziendali" (Artt. 86, 87)