Omessa specificazione degli oneri di sicurezza aziendale e conseguente esclusione: conferma dal CGA Sicilia (Art. 87)

lui232CGA Regione Sicilia, 17.07.2015 n. 564

“La questione – che, come è noto, si inserisce in un dibattito giurisprudenziale fino a pochi mesi addietro assai controverso: e rispetto al quale questo stesso Consiglio si era da ultimo espresso nel senso sostenuto dalla parte appellante (C.G.A. 24 marzo 2015, n. 305) – è stata però recentemente risolta, in senso opposto a quello dedotto nel motivo di appello in trattazione, da C.d.S., Ad. Plen., 20 marzo 2015, n. 3, che ha ormai affermato il principio di diritto per cui “Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara”.
Tale principio, alla stregua della complessiva motivazione della sentenza, non può che intendersi riferito – in disparte la sua condivisione – a ogni genere di gara, sia di lavori che di servizi, inclusa dunque quella di cui qui trattasi.
Sulla base di tale principio vincolante, il presente motivo di appello va necessariamente disatteso, con conseguente conferma dell’accoglimento (per il solo Lotto 1) del ricorso incidentale proposto in prime cure dall’aggiudicatario di tale Lotto: potendosi solo aggiungere, per completezza, da un lato che nella specie gli oneri per la sicurezza non sono stati autonomamente indicati; e d’altro canto che l’invocato soccorso istruttorio non sarebbe stato ammissibile, per consolidato orientamento, in una gara bandita anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 39 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90″.

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