Accertato scostamento del costo del lavoro dai limiti tabellari ministeriali – Non determina esclusione automatica – Impone verifica di anomalia in contraddittorio (Artt. 86, 87)

admin-seaConsiglio di Stato, sez. III, 08.09.2015 n. 4210
(sentenza integrale)

“8.2 – Con la seconda censura le ricorrenti denunciano la mancata esclusione del R.T.I. aggiudicatario per aver espressamente dichiarato di aver utilizzato per la formulazione della propria offerta le tabelle ministeriali contenenti il costo del lavoro “aprile 2013”, che non erano più in vigore al momento della presentazione della stessa; tanto, si afferma, in violazione dell’art. 10 del Capitolato, che “stabiliva inequivocabilmente che sarebbero state escluse le offerte contemplanti un costo del lavoro inferiore a quello stabilito dalla tabella ministeriale di riferimento ( Provincia di Bergamo CCNL Pulizie Multiservizi ) in vigore all’atto della consegna dell’offerta” ( pag. 16 app. ).
Ad avviso del Collegio non è rilevante, ai fini dell’esame della censura che ne occupa ( respinta dal T.A.R. sul rilievo che le tabelle approvate con D.M. 13 febbraio 2014 non potevano considerarsi efficaci nella gara de qua rispetto al termine ultimo di presentazione delle offerte in essa stabilito ), stabilire quali fossero le tariffe effettivamente in vigore, se le stesse siano state o meno osservate nell’offerta dell’aggiudicataria e dunque se la clausola di esclusione recata dall’art. 10 del capitolato speciale d’appalto sia stata o meno effettivamente violata, in quanto la clausola stessa si pone, come correttamente dedotto dal R.T.I. appellato, in violazione del principio codificato nell’art. 46, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, di tassatività delle cause di esclusione dalle gare d’appalto, non rinvenendosi alcuna previsione normativa, che imponga l’esclusione automatica del concorrente che abbia formulato una offerta economica discostandosi dalle tariffe minime previste dalle tabelle ministeriali, che, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 86 del D. Lgs. n. 163/2006, rilevano solo ai fini del giudizio di congruità cui è tenuta la stazione appaltante, da compiersi secondo le modalità del procedimento di verifica dell’anomalia.
In sintesi, a fronte di un accertato scostamento della previsione del costo del lavoro dai limiti tabellari ministeriali, la stazione appaltante potrà da questo muovere per verificare, in contraddittorio con l’offerente e secondo le forme dello specifico procedimento, se ci si trovi in presenza o meno di una offerta anomala (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 luglio 2012, n. 4206; id., 29 maggio 2012, n. 3226 ), ma giammai lo scostamento dai citati limiti può essere di per sé causa di esclusione dell’offerente “.

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