Verifica sull’anomalia dell’offerta con riferimento ai lavori “a richiesta” (Art. 86)

lui232Consiglio di Stato, sez. IV, 09.07.2015 n. 3438
(sentenza integrale)

“In sintesi il giudice di prime cure ha ritenuto che poiché i lavori di manutenzione straordinaria, pur oggetto di gara e dello stipulando contratto, non erano certi in virtù dell’ “ammontare indicativo” e del diritto potestativo della stazione appaltante di chiederne in tutto o in parte l’esecuzione a terzi, l’appaltatore non avrebbe potuto utilizzare i ricavi attesi dalla manutenzione straordinaria quale voce giustificativa dell’attendibilità complessiva dell’offerta.
Anche con queste precisazioni, il ragionamento seguito dal giudice di prime non è però condivisibile. Non si può impostare una procedura concorsuale su un oggetto sia pur in parte ipotetico ed aleatorio, chiedendo alle imprese di dimostrare la propria capacità e di formulare una propria offerta tecnico economica in relazione ai lavori che la stazione appaltante riterrà di affidare sino alla concorrenza di un limite massimo, e poi considerare i presunti ricavi tamquam non essent ai fini del giudizio sull’attendibilità complessiva dell’offerta. Piuttosto, trattandosi di un giudizio complessivo di attendibilità dell’offerta (per manutenzione ordinaria e straordinaria), si potrebbe al più guardare ai mancati ricavi da manutenzione straordinaria come un rischio dell’appaltatore meritevole di essere soppesato nell’ambito delle sue dichiarazioni giustificative, ma si è visto che questo rischio, avuto riguardo al carattere meramente cautelativo delle clausole citate, non è tale da assumere una valenza dirimente o comunque un peso decisivo.

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