Anomalia dell’offerta – Verifica – Natura globale e sintetica – Utile d’impresa – Quota minima per la congruità – Non può essere stabilita a priori – Valutazione caso per caso (Artt. 86, 87)

TAR Palermo, 07.10.2015 n. 2476

“Come noto, nelle gare pubbliche, il giudizio circa l’anomalia o l’incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, e quindi non può essere esteso ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci.
Così delimitato l’ambito del sindacato giurisdizionale, va richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale la verifica della congruità di un’offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà (o meno) dell’offerta nel suo insieme, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci (cfr. Consiglio di Stato, V, 17 marzo 2015, n. 1369 e IV, 5 marzo 2015, n. 1122 con richiami a decisioni della medesima sezione 11 novembre 2014, n. 5518; 29 aprile 2014, n. 2220 e della sezione V, 8 aprile 2014, n. 1667).
Deve, altresì, richiamarsi l’indirizzo secondo il quale non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto del quale l’offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale, dato che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante (cfr. Consiglio di Stato, IV, 26 febbraio 2015, n. 963 con richiami a: VI, 16 gennaio 2009, n. 215; IV, 23 luglio 2012, n. 4206)”.

(Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15.03.2016 n. 1030)

 

 

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