Verifica di anomalia negli appalti “esclusi”: obbligo o facoltà per la Stazione appaltante?

 

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Verifica di anomalia negli appalti “esclusi”: obbligo o facoltà per la Stazione appaltante?
E’ sufficiente al riguardo ricordare che, secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi, ai sensi degli articoli 17 e 27 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nelle gare pubbliche la fase di verifica dell’anomalia dell’offerta non è obbligatoria quando questa ha per oggetto contratti esclusi, ma è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, la cui determinazione è sindacabile in sede giurisdizionale solo se macroscopicamente irragionevole (Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2013, n. 3059) ovvero irrazionale, illogica ovvero viziata da travisamento di fatti, ipotesi che non si rinvengono nella fattispecie in esame .
D’altra parte, fermo restando che le deduzioni dell’appellante si atteggiano ad un mero inammissibile dissenso dall’operato dell’amministrazione e che anche l’opinabilità delle scelte dell’amministrazione rientra nell’alveo della discrezionalità, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà e travisamento (che, si ripete, non sono ictu oculi apprezzabili nel caso di specie), deve aggiungersi che anche l’eventuale fondatezza delle doglianze prospettate non avrebbe potuto giammai automaticamente comportare l’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria, che, per converso, avrebbe dovuto essere invitata a fornire osservazioni e chiarimenti sulla congruità dell’offerta presentata”.

Consiglio di Stato, sez. V, 01.10.2015 n. 4586
(sentenza integrale)

 

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