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Le valutazioni dei singoli Commissari sono assorbite nel punteggio collegiale finale della Commissione giudicatrice

Consiglio di Stato, sez. V, 08.01.2024 n. 265

6.1.1. Come già in parte anticipato, il disciplinare di gara prevedeva all’art. 19 un sistema di valutazione conformato nei termini seguenti: “con riferimento alla offerta qualitativa, ogni elemento di valutazione sarà valutato da ciascun commissario, il quale attribuisce il punteggio, espresso con due cifre decimali [i.e., da 0 a 1]” secondo lo schema di valutazione definito dallo stesso disciplinare; “Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni subcriterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti”, e “Il valore così ottenuto […] sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai subcriteri”.
Emerge chiaramente come il metodo di valutazione non consistesse nel cd. “confronto a coppie”, bensì s’incentrasse su una valutazione basata su coefficienti direttamente espressivi del grado di apprezzamento dell’offerta in relazione ai singoli sub-criteri; né tano meno la lex specialis richiedeva specificamente la verbalizzazione dell’attribuzione dei coefficienti dai singoli commissari.
Ne consegue che trova qui applicazione il principio, affermato da consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (maturata anche in casi analoghi, in cui cioè il punteggio finale nasceva dalla media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari), per cui “in assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice – i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale (Cons. Stato, sez. V, 8.9.2015, n. 4209 e sez. IV, 16.2.2012, n. 810)” (Cons. Stato, III, 13 ottobre 2017, n. 4772; V, 14 febbraio 2018, n. 952; III, 9 dicembre 2020, n. 7787; cfr. anche Id., 1 febbraio 2023, n. 1120; Ad. plen., 14 dicembre 2022, n. 16, spec. sub par. 32 e massima sub c), in cui si afferma come “le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l’autonoma verbalizzazione”).

Adunanza Plenaria CdS : attribuzione del punteggio, assorbimento del coefficiente nella decisione finale della Commissione di gara e confronto a coppie

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 14.12.2022 n. 16

Nel rispondere, conclusivamente, ai due quesiti posti dalla Sezione rimettente, si deve affermare che:
a) nel diritto dei contratti pubblici, i commissari di gara cui è demandato il compito di esprimere una preferenza o un coefficiente numerico, quando procedono alla valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica, possono confrontarsi tra loro in ordine a tali elementi prima di attribuire individualmente il punteggio alle offerte, purché tale confronto non si presti ad una surrettizia introduzione del principio di collegialità, con la formulazione di punteggi precostituiti ex ante, laddove tali valutazioni debbano essere, alla luce del vigente quadro regolatorio, anzitutto di natura esclusivamente individuale;
b) con riferimento al metodo del confronto a coppie, in particolare, l’assegnazione di punteggi tutti o in larga parte identici e non differenziati da parte dei tutti i commissari annulla l’individualità della valutazione che, anche a seguito della valutazione collegiale, in una prima fase deve necessariamente mantenere una distinguibile autonomia preferenziale nel confronto tra la singola offerta e le altre in modo da garantire l’assegnazione di coefficienti non meramente ripetitivi e il funzionamento stesso del confronto a coppie;
c) le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l’autonoma verbalizzazione, mentre per il confronto a coppie la manifestazione della preferenza è e deve essere anzitutto in una prima fase individuale, nel senso sopra precisato, e in quanto tale individualmente espressa e risultante dalla verbalizzazione.

Punteggi dei singoli Commissari – Formalità interna – Verbalizzazione – Punteggio complessivo (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. III, 09.12.2020 n. 7787

Sul punto è sufficiente opporre i più recenti arresti della giurisprudenza amministrativa, che ha oramai da tempo affermato il principio secondo cui “in assenza di una espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della commissione esaminatrice – i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale” (Consiglio di Stato sez. V, 14/02/2018, n.952, Cons. St., Sez. III, 13 ottobre 2017 n. 4772; Cons. St., Sez. V, 8 settembre 2015, n. 4209 e Sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810 ).
Non vi è ragione, per quanto asserito da parte appellante e per quanto risulta agli atti, per ritenere che questo principio non debba trovare applicazione anche nel caso che ci occupa. La disposizione, infatti, non fa menzione dell’obbligo di verbalizzazione dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, ma si richiede soltanto che le valutazione dei singoli commissari vengano trasformati in media e dunque nell’attribuzione finale del coefficiente discrezionale. Nessun pregio hanno, dunque, le allegazioni di parte appellante circa il presunto metodo collegiale adottato di fatto dalla commissione posto che le stesse appaiono come indicazioni di massima al fine di una coerente e razionale attribuzione dei punteggi.

Confronto a coppie – Punteggio identico dei Commissari – Illegittimità (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Genova, 28.09.2020 n. 661

Orbene, nel caso di specie, l’assoluta e totale uniformità di ogni valutazione quanto alla preferenza ed al suo grado, che si ripete indefettibilmente per tutti i parametri di valutazione, appare, in relazione alle numerose variabili potenziali costituite dal numero dei commissari (5), dei coefficienti (6), dei criteri di valutazione (4) e delle offerte (5), il frutto di un previo concerto tra i commissari circa il modus procedendi, contrario a quello chiaramente predicato dal disciplinare di gara.
Ciò che integra sicura spia dell’eccesso di potere, sotto il profilo del cattivo uso della discrezionalità amministrativa e della falsa applicazione delle disposizioni del disciplinare di gara sui criteri di valutazione dell’offerta tecnica, che in un primo tempo doveva essere effettuata autonomamente da ciascun commissario, e, soltanto dopo, essere trasformata in una media e riparametrata sulla base della media massima.
L’assoluta identità di tutte le valutazioni effettuate dai singoli commissari per tutti i criteri di valutazione – identità che è pacifica e non contestata – non può certo definirsi una contingente coincidenza, ma denota piuttosto il perseguimento dell’unanimità su ogni singola valutazione, laddove la commissione non doveva invece operare – quantomeno in prima battuta – quale organo collegiale, richiedendo la legge di gara che i coefficienti fossero attribuiti dai singoli commissari secondo il loro personale giudizio, per essere – soltanto successivamente – trasformati in una “media”.
E’ noto che, per costante giurisprudenza, nell’ambito del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni della commissione giudicatrice circa l’attribuzione dei punteggi ai diversi elementi dell’offerta tecnica sono espressione di discrezionalità tecnica.
Tale discrezionalità non è peraltro completamente insensibile al sindacato (estrinseco) del giudice amministrativo, quante volte non risulti esercitata in linea con i criteri predefiniti dalla lex specialis di gara, o presenti inattendibilità o macroscopiche irrazionalità ed incongruenze.
Nel caso di specie, l’operato della commissione concreta – a parere del collegio – una palese incongruenza rispetto al corretto modus procedendi prescritto dalla lex specialis di gara, ciò che colora le valutazioni effettuate dell’eccesso di potere, che costituisce il tipico vizio della discrezionalità amministrativa (cfr., in fattispecie analoga, T.A.R Liguria, II, 4.3.2019, n. 171; nello stesso senso cfr. Cons. di St., III, 15.11.2018, n. 6439, in una fattispecie in cui l’identità delle valutazioni non era neppure totale).
Né rileva che, nel verbale n. 13, sia stato indicato che ognuno dei componenti della commissione abbia “autonomamente esaminato la documentazione delle offerte tecniche presentate”, non potendo l’autonomia dell’esame della documentazione essere equiparata all’autonoma espressione di una valutazione, che è ciò che richiedeva il disciplinare di gara.
Vero è che, secondo la giurisprudenza citata dalla società controinteressata, l’identità delle valutazioni non può ritenersi, di per sé, e in difetto di altri concordanti indizi, un indice univocamente significativo del carattere collegiale dello scrutinio della qualità dell’offerta tecnica: senonché, in quella fattispecie, il giudice di appello aveva cura di rilevare espressamente che “è sufficiente leggere l’articolazione dei criteri e dei sottocriteri di valutazione, per come dettagliati all’allegato 6 del disciplinare, per escludere qualsivoglia profilo di genericità nella loro formulazione e per riscontrare, al contrario, quel sufficiente grado di precisione che autorizza la formulazione del giudizio mediante la coerente attribuzione del punteggio numerico per ciascuna componente dell’offerta tecnica” (cfr. Cons. di St., III, 17.12.2015, n. 5717, § 6).

Punteggio numerico nella valutazione dell’offerta tecnica: è sufficiente?

Allorquando si è in presenza di criteri e sub-criteri sufficientemente precisi, oggettivi e specifici, può ritenersi sufficiente il punteggio numerico nelle operazioni di valutazione delle offerte tecniche. In particolare “il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina di gara, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico ed articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici”.

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    Punteggio numerico – Motivazione sufficiente – Presupposti (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

    Consiglio di Stato, sez. V, 17.04.2020 n. 2442

    Le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle Commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e, come tali, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo poi che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie, ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero, ancora, salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire, in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri, proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorità amministrativa, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte (in termini Cons. Stato, V, 11 luglio 2017, n. 3400).
    (…)
    La giurisprudenza in argomento è attestata nel senso di ritenere che nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina id gara, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico ed articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo ed un massimo, e da rendere ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (in termini Cons. Stato, V, 29 luglio 2019, n. 5308; V, 3 aprile 2018, n. 2051).

    Attribuzione del punteggio – 90 punti per l’offerta tecnica e 10 punti per l’offerta economica – Legittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

    TAR Genova, 17.02.2020 n. 125 

    Il disciplinare di gara prevede l’attribuzione di 90 punti per l’offerta tecnica, e di solo 10 punti per l’offerta economica, sicché difetterebbe un’adeguata ponderazione dei criteri, del tutto sbilanciati.  (…)
    Il ricorso è palesemente infondato, sotto entrambi i profili dedotti. (…)
    Ai sensi dell’art. 95 comma 10-bis del D. Lgs. n. 50/2016, “La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”.
    Dunque, la normativa in tema di offerta economicamente più vantaggiosa è volta ad assicurare la sicura preponderanza degli elementi tecnici dell’offerta, tanto è vero che fissa soltanto il limite massimo del 30% per l’offerta economica, ma non per quella tecnica.
    Nel caso di specie, la ponderazione operata dall’amministrazione, ancorché fortemente sbilanciata a favore della componente tecnico-qualitativa, costituisce il frutto di una valutazione ampiamente discrezionale, che, essendo in linea con il chiaro favor legislativo per gli elementi qualitativi dell’offerta, appare immune da censure di manifesta illogicità o irragionevolezza.

    Sub criteri di valutazione – Mancanza – Non comporta onere di motivazione discorsiva in capo alla Commissione giudicatrice – Punteggio numerico – Sufficienza (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

    TAR Cagliari, 14.11.2019 n. 839

    La ricorrente censura la lex specialis di gara, ed in particolare il Capitolato Tecnico, nella parte in cui sono formulati i parametri di valutazione dell’offerta tecnica, per la genericità dei predetti criteri, che non avrebbero consentito di comprendere ex ante quali sarebbero state le caratteristiche che la Commissione avrebbe valutato. Genericità che non sarebbe stata colmata dalla Commissione in sede di assegnazione dei singoli punteggi, poiché – come risulta dai verbali di gara – è mancato il supporto di una motivazione discorsiva che spiegasse o giustificasse l’assegnazione degli stessi (…).
    I motivi sono infondati, alla luce delle recenti affermazioni del Consiglio di Stato (si veda Sezione Quinta, 15 luglio 2019, n. 4965), secondo le quali, pur in mancanza della individuazione di sub criteri per l’attribuzione del punteggio, “la limitazione della discrezionalità è assicurata dal fatto che la valutazione affidata ad ogni commissario è ancorata all’attribuzione di un coefficiente variabile da 0 a 1 e che è la media di tale coefficiente a costituire il parametro per l’attribuzione del punteggio” (…). Pertanto, la modalità espressiva del voto dei singoli commissari rende superflua anche una (ulteriore) motivazione discorsiva
    Inoltre, l’amministrazione appaltante non è nemmeno tenuta a prefissare dei criteri (e sub-criteri) oggettivi e a contenuto vincolato, dato che può riservarsi un margine di discrezionalità nell’assegnazione dei punteggi al fine della individuazione della miglior offerta possibile, apprezzamento che non può che essere riservato alla commissione di gara. [Rif. art. 95 d.lgs. n. 50/2016]

    Offerta tecnica – Soglia di sbarramento – Riferimento al punteggio “assoluto” e non a quello derivante dalla riparametrazione – Necessità (art. 83 , art. 95  d.lgs. n. 50/2016)

    TAR Roma, 22.07.2019 n. 9781  

    In sede di gara pubblica, ai fini della valutazione dell’offerta essendo lo scopo della previsione della soglia di sbarramento di assicurare un filtro di qualità, impedendo la prosecuzione della gara a quelle offerte che non raggiungano uno standard minimo corrispondente a quanto (discrezionalmente) prefissato dalla lex specialis, tale filtro va operato con riferimento ai valori “assoluti” delle offerte tecniche, ovvero al risultato derivante dall’applicazione dei punteggi come previsti dal metodo di gara in relazione ai singoli parametri, avendo questi ultimi un significato funzionale proprio.

    Non è senza rilievo sostanziale che la soglia di qualità deve riferirsi ai punteggi non riparametrati perchè vuole evitarsi che la riparametrazione, in quanto volta solo ad operare un opportuno riequilibrio del punteggio tecnico e mantenere il rapporto corretto con il peso dell’offerta economica, influisca sulla selezione dei minimi standard cui si vuole subordinare l’ammissione dell’offerta alla fase di verifica successiva, e consenta così ad offerte oggettivamente prive di requisiti minimi di qualità di superare quel filtro che la soglia è appunto preordinata ad assicurare.

    Nella premessa che l’individuazione della soglia così come la scelta di consentire la riparametrazione, sono frutto di esercizio di attività discrezionale della PA che attiene al governo della gara ed alla predeterminazione delle relative regole, è necessario che il concreto disimpegno di tale discrezionalità risponda a canoni di logica e di ragionevolezza. Per cui, laddove la S.A. decida di applicare una soglia “rigida” di qualificazione, ovvero espressa in valori assoluti, quest’ultima non potrà che operare anteriormente alla riparametrazione e quindi sui valori altrettanto “assoluti” come emersi all’esito dell’esame delle offerte tecniche. Laddove si voglia applicare invece la soglia alle offerte come riparametrate, allora anche la soglia non potrebbe che dover essere riparametrata in maniera corrispondente, per mantenere la stessa percentuale di sufficienza rispetto al massimo del valore del “peso” attribuito all’offerta tecnica e garantire così la neutralità della riparametrazione rispetto al meccanismo di filtro proprio della soglia (in altri termini, dovrebbe prevedersi una sorta di “doppia” soglia, ovvero una soglia assoluta – da applicarsi nel caso in cui non si verifichino i presupposti per la riparametrazione – ed una soglia relativa – da applicarsi nel caso in cui tali presupposti si verifichino, costituita dalla prima adeguata alla percentuale di riparametrazione concretamente risultante dalle relative operazioni).

    Ponendosi la predeterminazione di una soglia minima di punteggi di qualità delle offerte quale criterio di filtro delle offerte stesse ai fini della prosecuzione della gara, la riparametrazione deve rimanere neutrale rispetto alla verifica della soglia e dunque non può che essere applicata alle offerte non riparametrate (oppure, se prevista ex post, deve essere costruita sulla base di  una soglia “mobile” che vari all’eventuale variazione del punteggio in conseguenza della riparametrazione laddove se ne verifichino i presupposti ed in maniera percentualmente corrispondente) [Rif. art. 83 e art. 95 d.lgs. n. 50/2016].

    1) Confronto a coppie – Punteggio – Motivazione discorsiva – Non occorre se i criteri di valutazione sono sufficientemente dettagliati – Insindacabilità; 2) Commissari – Coincidenza del punteggio assegnato – Irrilevanza – Valutazione collegiale (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

    TAR Aosta, 05.06.2019 n.  29

    1) Preliminarmente vale qui richiamare quanto pure affermato in giurisprudenza e cioè che al fine di non consentire un inammissibile sindacato sul merito dei punteggi attribuiti dalla commissione di gara non sussiste alcun vizio di motivazione quando non v’è un uso distorto ed irrazionale (come nella specie) del metodo del c.d. confronto a coppie e neppure, in tali casi, c’è spazio per un sindacato del giudice amministrativo sugli apprezzamenti effettuati dalla Commissione di gara ( Cons. Stato Sez. VI 19/6/2017 n. 2969).
    Ora il caso qui all’esame appare perfettamente inquadrabile nell’attività esegetica resa di recente dalla giurisprudenza (cfr. Cons Stato Sez. III 1 giugno 2018 n. 33301) secondo cui la motivazione può ritenersi insita nel punteggio allorchè la lex specialis a monte contiene criteri di valutazione sufficientemente dettagliati che consentono di risalire con immediatezza dalla ponderazione numerica alla valutazione ad essa sottesa.
    Invero ad una attenta lettura degli atti, si deve osservare come il complessivo punteggio massimo di 70 attribuibile all’offerta tecnica, secondo le previsioni (…) era ripartito in quattro aree, ciascuna delle quali articolata su varie sottovoci a loro volta valutate con un punteggio (da un minimo ad un massimo) (…).
    Ora la tabella appena suillustrata, dà contezza del fatto che l’ operazione di valutazione dell’offerta tecnica è ancorata ad un apparato di criteri e subcriteri cui sono correlati punteggi e subpunteggi, secondo uno schema che vede, appunto una precisa specificazione dei parametri di valutazione, per cui non si ravvisa la sussistenza di criteri indefiniti e generici e il punteggio numerico espresso opera senz’altro alla stregua di una più che sufficiente motivazione ( cfr Cons. Stato Sez. IV 20/4/2016 n. 1556).
    In altri termini, quando, come nella fattispecie, si è in presenza di una più che sufficiente articolazione degli elementi di valutazione l’apprezzamento dei commissari ben è racchiuso nella sintetica espressione numerica del punteggio prevista per ciascuno degli oggetti di apprezzamento, senza che ci sia bisogno di una motivazione “discorsiva” ( Cons. Stato Sez V 14/1/2019 n. 291; questo TAR n. 24/4/2019 n. 23). (…)
    D’altra parte deve escludersi che questo giudice possa o debba procedere ad una verifica diretta della razionalità dei punteggi attribuiti alle suddette componenti dell’offerta, giacchè a seguito dell’utilizzo del metodo utilizzato nella comparazione tra le offerte dei concorrenti, il c.d. confronto a coppie, il risultato di tale strumento di valutazione è l’espressione definitiva della discrezionalità tecnica della Commissione di gara e non può essere messo in discussione contrapponendo allo stesso altre valutazioni di merito. In tali sensi si è espresso di recente questo Tribunale (sentenza n. 13 del 22/3/2019 e il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale assunto interpretativo.

    2) Parte ricorrente poi deduce che dalla lettura dei verbali si rileverebbe un ulteriore profilo di illegittimità rispetto a quelli già denunciati laddove ritiene irregolare il fatto che con riferimento a tutti i sub criteri di valutazione i commissari hanno sempre valutato nella stessa maniera le diverse proposte tecniche a loro sottoposte, il che sarebbe illogico e contrario ai principi di trasparenza, tenuto conto dell’assenza di una specifica motivazione al riguardo.
    Ad avviso del Collegio, il profilo di censura dedotto, a voler prescindere da ogni considerazione sulla tempestività o meno della sua proposizione sulla quale pure si hanno dubbi, non appare fondato.
    Invero, la coincidenza di apprezzamenti formulati nella stessa cifra numerica non significa che non vi sia stata autonomia di giudizio, ma piuttosto che nel confronto fra gli stessi si è addivenuti, tra i Commissari sia pure con sfumature e considerazioni attinenti le varie componenti dell’offerte di volta in volta sottoposte al loro vaglio e non abbisognevoli di essere formalmente esternati, concordemente nella formulazione dell’apprezzamento che in concreto ciascuno dei progetti presentati meritava .
    Insomma la motivazione di sintesi implicitamente sottesa nel punteggio attribuito sia pure in una cifra numerica identica, esprime in modo affidabile e convincente quale sia stato il giudizio di ognuno dei commissari, come riferibile collegialmente all’intera Commissione ed è quella che è stata resa consapevolmente in ordine alle varie offerte. [art. 95 d.lgs. n. 50/2016]

    Offerta economicamente più vantaggiosa – Peculiarità – Assegnazione del punteggio (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

    Consiglio di Stato, sez. III, 09.07.2018 n. 4198

    Come evidenziato dal Consiglio di Stato con il parere 30.03.2017 n. 782, L’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 d.lgs. n. 50/2016) garantisce meglio la valutazione dell’aspetto qualitativo ed evita che la competizione si concentri esclusivamente sulla riduzione dei costi.
    L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con le Linee Guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” ha sottolineato che “la determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell’offerta, a ciascun criterio o subcriterio è rimessa alla stazione appaltante che deve tener conto delle specificità dell’appalto e, dunque, dell’importanza relativa della componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione”.
    A tal riguardo va richiamato altresì il costante indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale l’idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato l’iter logico seguito dalla Commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi. Ne consegue che, tanto è più dettagliata l’articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più risulta esaustiva l’espressione del punteggio in forma numerica (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 20 settembre 2016, n. 3911; IV, 20 aprile 2016, n. 1556).

    Punteggio numerico e discrezionalità della Stazione Appaltante (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

    TAR Pescara, 18.06.2018 n. 204

    L’appalto in esame risulta aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 d.lgs. n. 50/2016), e, per le gare da aggiudicarsi con tale criterio, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che valutazione in ordine all’idoneità ed alla qualità di un progetto costituisce espressione paradigmatica di lata discrezionalità tecnica, e che le valutazioni svolte dalle Commissioni di gara non sono sindacabili nel merito, salvo che non siano inficiate da profili di manifesta erroneità, di illogicità e di sviamento.
    Inoltre, in presenza di contestazioni che investano la valutazione dell’offerta tecnica mediante attribuzione di un mero punteggio numerico, il giudizio può essere considerato correttamente effettuato, allorquando nel bando di gara siano stati preventivamente e puntualmente prefissati dei criteri sufficientemente dettagliati, con la individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile alle specifiche singole voci e sottovoci comprese nel paradigma di valutazione e costituenti i diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell’offerta; per cui ciascun punteggio è correlato ad un parametro tecnico-qualitativo precostituito, in grado di per sé di dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla commissione giudicatrice, al punto da non richiedere un’ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso compiutamente il giudizio negli stessi punteggi e nella loro graduatoria.
    Ciò esime il Giudice da una disamina comparativa ed al contempo ponderale delle offerte, occorrendo, ai fini del decidere, solamente la dimostrazione della non equivalenza delle offerte, e della non manifesta irragionevolezza della valutazione tecnica compiuta dall’Amministrazione.
    In ogni caso il Giudice, una volta accertati in modo pieno i fatti attraverso il processo logico-valutativo svolto dall’amministrazione in base alle regole tecniche o del buon agire amministrativo, anch’esse sindacabili, se ritiene corrette, ragionevoli, proporzionate ed attendibili le valutazioni operate, non può spingersi oltre, fino ad esprimere proprie autonome scelte, atteso che, altrimenti, assumerebbe egli la titolarità di un potere riservato all’amministrazione (in termini, tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 505; sez. V, 25.01.2016 n. 220).

    Punteggio numerico – Sufficienza nel confronto a coppie (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

    Consiglio di Stato, 01.06.2018 n. 3301

    Nel confronto a coppie, la motivazione può ritenersi insita nei punteggi purché il bando contenga a monte criteri di valutazione sufficientemente dettagliati che consentano di risalire con immediatezza dalla ponderazione numerica alla valutazione ad essa sottesaA fronte di parametri valutativi che si articolano in sottocriteri plurimi, la mancata valorizzare di questi ultimi, mediante il conferimento agli stessi di un specifico peso ponderale nella formulazione dei punteggi, rende di fatto impossibile comprendere, dalla sola lettura delle griglie valutative elaborate dalla Commissione, sotto quale specifico profilo tecnico una offerta sia stata ritenuta preferibile alle altre; risulta così violata la stessa logica comparativa che sovraintende la modalità del confronto a coppie, finendo questo per risolversi nell’affermazione apodittica e non intellegibile della asserita superiorità di una proposta sull’altra, senza che tuttavia emergano le ragioni e le caratteristiche tecniche che hanno orientato tale giudizio di preferenza.

    (Rif. art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

    Offerta economica – Punteggio – Effetto appiattimento – Illegittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

    TAR Milano, 03.02.2018 n. 323

    La stazione appaltante ha illegittimamente attribuito i punteggi relativi alla componente quantitativa inserendo nell’algoritmo di riferimento non i ribassi percentuali offerti, ma il valore assoluto delle offerte, generando il cosiddetto effetto di appiattimento” dei punteggi relativi alle offerte economiche, che si sono differenziate di soli 3,35 punti, sebbene le stesse siano caratterizzate da un’oggettiva diversità, e sebbene il rialzo formulato nell’una sia considerevolmente superiore (quasi il doppio) rispetto all’altra. Svuotando di contenuto la componente economica in relazione alla quale erano previsti 30 punti, la Stazione appaltante ha sostanzialmente snaturato il criterio di aggiudicazione scelto dell’offerta economicamente più vantaggiosa, atteso che, se fosse stato legittimamente inserito il ribasso percentuale rispetto alla base d’asta nell’algoritmo di calcolo descritto nella lettera d’invito, si sarebbe operata una significativa differenziazione tra i punteggi, tale da valorizzare specificatamente l’aspetto economico dell’offerta, che avrebbe potuto comportare l’aggiudicazione in favore della ricorrente.
    Ed invero, come risulta dal costante orientamento della giurisprudenza amministrativa: “Nell’ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è necessario che, nell’assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo — attribuendo il punteggio minimo pari a zero all’offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, ed il punteggio massimo all’offerta che presenta lo sconto maggiore — al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta” (Consiglio di Stato, sez. V, 14.08.2017 n. 4004).
    E’ stata, invero, ritenuta illegittima la previsione di una formula matematica per la valutazione delle offerte economiche incentrata sul rapporto tra la base d’asta e i valori assoluti delle offerte presentate, anziché sul rapporto tra i ribassi percentuali con attribuzione del punteggio massimo al maggior ribasso, con conseguente notevole restrizione dei differenziali di punteggio per tale componente, malgrado differenze di prezzi altrettanto significative (Consiglio di Stato, sez. V, 28.08.2017, n. 4081).

    Voti assegnati dai singoli Commissari: quando è necessario indicarli nel verbale di gara?

    Allorquando sia la legge di gara ad imporre una puntuale esibizione dei punteggi per ogni singolo componente, dal verbale di gara deve risultare che l’assegnazione dei punteggi sia avvenuta seguendo le regole dettate dalla lex specialis e, in particolare, che ciascun Commissario abbia formulato un proprio voto sui singoli elementi delle offerte e che successivamente sia stata calcolata la media finale (T.A.R. Brescia, sez. II, 29.12.2016, n. 1790).
    Diversamente, in assenza di una espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei Commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice – i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna – sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale (Cons. Stato, sez. V, 8.9.2015, n. 4209 e sez. IV, 16.2.2012, n. 810) (Consiglio di Stato, sez. III, 13.10.2017 n. 4772).