Consiglio di Stato, sez. V, 17.04.2020 n. 2442
Le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle Commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e, come tali, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo poi che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie, ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero, ancora, salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire, in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri, proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorità amministrativa, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte (in termini Cons. Stato, V, 11 luglio 2017, n. 3400).
(…)
La giurisprudenza in argomento è attestata nel senso di ritenere che nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina id gara, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico ed articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo ed un massimo, e da rendere ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (in termini Cons. Stato, V, 29 luglio 2019, n. 5308; V, 3 aprile 2018, n. 2051).
RISORSE CORRELATE
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- Art. 95, (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)