
Allorquando si è in presenza di criteri e sub-criteri sufficientemente precisi, oggettivi e specifici, può ritenersi sufficiente il punteggio numerico nelle operazioni di valutazione delle offerte tecniche. In particolare “il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina di gara, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico ed articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici”.
RISORSE CORRELATE
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- Criteri , subcriteri e griglie di valutazione : quando il punteggio numerico integra una sufficiente motivazione ?
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- Sufficienza del punteggio numerico per la valutazione delle offerte tecniche
- Art. 77, (Commissione giudicatrice)